60.2022.343
Reclamo dell’imputato contro il decreto della Corte delle assise criminali che ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di fuga. proporzionalità. misure sostitutive
12 gennaio 2023Italiano27 min
23.11.2022 RE 1 ha inoltrato alla Corte l’annuncio d’appello (cfr. doc. TPC 86).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.343
Lugano
12 gennaio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Diana
Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 02/06.12.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 21.11.2022 della Corte delle assise
criminale con cui ha ordinato il mantenimento della sua carcerazione di
sicurezza fino al 21.02.2023 (inc. TPC __________)
richiamate le osservazioni 19.12.2022
del procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali chiede di respingere
il gravame;
viste le osservazioni 19.12.2022 del Presidente della
Corte delle assise criminali, mediante le quali chiede di respingere il
gravame, e il suo scritto di duplica 02/03.01.2023 con il quale riconferma la richiesta
di reiezione del gravame;
richiamata la replica 27/28.12.2022 di RE 1, che si
riconferma nella sua richiesta di accogliemento del gravame;
preso atto delle osservazioni spontanee
30.12/02.01.2023 del reclamante, concludenti per l’accoglimento del reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. RE
1 (in seguito RE 1) è stato arrestato il 16.12.2021. Con decisione 18.12.2021
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la sua carcerazione
preventiva fino al 10.02.2022 (inc. GPC __________), prorogata con decisione
16.02.2022 fino al 10.05.2022 (inc. GPC __________) e nuovamente con decisione
13.05.2022 fino al 31.05.2022 (inc. GPC __________).
Il
30.05.2022 il procuratore pubblico ha emanato l’atto d’accusa, con cui ha
rinviato davanti alla Corte delle assise criminali RE 1 per titolo di truffa
(ripetuta) per mestiere, falsità in documenti (ripetuta) e infrazione alla
legge federale sugli stranieri, inganno alle autorità (ACC __________). Il
Tribunale penale cantonale ha aperto l’inc. __________.
Con
decisione 09.06.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la
carcerazione di sicurezza fino al 30.08.2022, poi prorogata con decisione
03.08.2022 fino al 30.11.2022 (inc. GPC __________ e __________).
b. Il
10/11.11.2022 ha avuto luogo il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle
assise criminali che, con sentenza comunicata il 21.11.2022, ha condannato RE 1
per i reati di truffa (ripetuta) per mestiere, in parte tentata (disp. 1.1),
falsità in documenti (ripetuta) (disp. 1.2) e infrazione alla legge federale
sugli stranieri, inganno all’autorità (disp. 1.3), alla pena detentiva di 4
anni (disp. 3). Nei suoi confronti è stata ordinata l’espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 7 anni (disp. 4).
Il
23.11.2022 RE 1 ha inoltrato alla Corte l’annuncio d’appello (cfr. doc. TPC 86).
c. Sempre
il 21.11.2022, con separata decisione, la Corte delle assise criminali ha
ordinato la carcerazione di sicurezza di RE 1 per garantire l’espiazione della
pena (in caso di mancato appello), rispettivamente per garantire la procedura
di appello (in caso di annuncio d’appello) fino al 21.02.2023 compreso. La Corte
ha ritenuto essere dati i presupposti per mantenere
il reclamante in carcerazione di sicurezza, essendo in concreto pacifici gli
indizi di colpevolezza, vista la condanna inflitta di 4 anni, e sussistendo un
concreto pericolo di fuga, vista la nazionalità italiana del condannato, la
mancanza sua e della sua famiglia di legami con la Svizzera, la sua mancata
integrazione nel nostro paese, che riterrebbe addirittura estraneo, nonché le
esecuzioni per CHF 462'722.40 e gli attestati di carenza beni per CHF 210'955.95.
La
Corte ha concluso che non vi erano misure sostitutive idonee a scongiurare il
pericolo di fuga.
La
durata della carcerazione di sicurezza, fissata in 3 mesi, fino al 21.02.2023
(compreso), è stata ritenuta proporzionale, considerati la gravità dei reati
commessi, per i quali gli è stata inflitta la pena detentiva di 4 anni, e
l’ampio incarto che dovrà essere esaminato dalla Corte di appello e di
revisione penale nel caso di un eventuale appello.
d. Con
il gravame 02/06.12.2022 qui in esame, il reclamante impugna la decisione
21.11.2022 della Corte delle assise criminali sulla carcerazione di sicurezza,
contestando ogni addebito relativo alla truffa principale e l’esistenza di un
pericolo di fuga.
Egli sostiene che a causa dell’arresto e della
carcerazione preventiva e poi di sicurezza sarebbero sfumate le possibilità di
realizzare dei concreti guadagni, che agli atti vi sarebbe della documentazione
da lui prodotta a comprova che la società di diritto inglese non è “farlocca”,
che non avrebbe in alcun modo truffato l’__________ poiché dagli atti
emergerebbe l’assenza di inganno astuto e che lui stesso sarebbe stato a sua
volta convinto dell’esistenza di un testamento del nonno dopo essersi recato
personalmente in __________ per verificare.
In
merito al pericolo di fuga, sostiene che già il giorno del suo arresto,
trovandosi egli a __________, sarebbe potuto fuggire in __________, invece non
l’ha fatto ed è rientrato in __________. Aggiunge poi che sua moglie e i suoi
figli hanno continuato a risiedere in __________ dopo il suo arresto,
nonostante le difficoltà linguistiche, che il figlio maggiore è stato trasferito
da una scuola privata alla scuola elementare del comune dove risiedono,
malgrado non abbia “alcuna conoscenza della lingua italiana”, che tutti
i conti a loro riconducibili sono stati bloccati lasciando sia la moglie che i
figli in gravi difficoltà economiche e che sta “impiegando tutti i suoi
sforzi per dimostrare la propria innocenza ed è nel suo interesse sostenere il
processo d’appello per poter uscirne al meglio”.
e. Con
osservazioni 19.12.2022, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato
succintamente i fatti, ribadisce come vi sia stato inganno sia ai danni dell’__________
così come dell’autorità per ottenere il permesso di dimora e conclude che,
vista la conferma quasi integrale dell’atto d’accusa, salvo due punti, non vi
sono motivi per negare l’esistenza dei seri indizi di reato.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga il magistrato
inquirente, oltre alla nazionalità __________, evidenzia i continui cambiamenti
di residenza e di posti di lavoro di RE 1 e riporta delle sue dichiarazioni rese
nell’interrogatorio durante il pubblico dibattimento, con le quali “non fa
mistero dell’assoluta mancanza di legami con la Svizzera”.
f. Con
osservazioni 19.12.2022 il presidente della Corte delle assise criminali rileva
che quanto sollevato nel reclamo da RE 1 in merito ai seri indizi di reato rispecchia
“la tesi difensiva fatta valere in sede dibattimentale” sottolineando
che la Corte non ha condiviso tale tesi procedendo invece alla condanna
dell’imputato.
Per quanto riguarda il pericolo di fuga il presidente
della Corte ribadisce che questa si è basata non solo sulla nazionalità __________
del reclamante, come da lui preteso, ma su più elementi, tra cui il mancato
legame con la Svizzera, paese in cui è giunto solo per delinquere, la mancata
integrazione, la complessa situazione finanziaria della famiglia dovuta ai
numerosi debiti accumulati in poco tempo, i contatti all’estero, nonché
l’appartamento di sua proprietà in __________. Il presidente conclude che un’eventuale
scarcerazione non può fondarsi sulla parola del condannato, la cui credibilità,
visti gli inganni effettuati, è fortemente intaccata.
g. Delle
altre argomentazioni, della replica così come delle dupliche e di ulteriori
scritti, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide
se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per
garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura
di appello.
1.2
Ai
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione
di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla
carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss.
CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.
La
giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a
decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo
grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV
186.
consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,
art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP,
norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.
1.3
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia,
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art.
393.
cpv. 2 lit. a/b/c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a/b/c CPP).
1.4
Il
gravame, presentato in data 02/06.12.2022 alla Corte dei reclami penali,
competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 21.11.2022 della
Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza
dell’imputato fino al 21.02.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel termine
di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in applicazione
dell’art. 222 CPP.
RE
1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimato a
reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha
disposto la continuazione del provvedimento cautelare a suo carico.
Le
esigenze di forma e di motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in
libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della
libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i
principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono
previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi
con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d. l’importanza del reato li giustifica.”)].
Eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non
appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal
presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure
sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2
CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare
quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2
La
carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato
durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso
rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa
intercorre tra il deposito dell’atto
d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il
giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa
della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2.
ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).
La
carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile
solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto
(art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.
FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza
di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid.
2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid.
3.1.)] e vi è seriamente da temere che:
a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento
della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.
221.
cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,
op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
2.3
2.3.1
Giusta
l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il
tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in
carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle
misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne
primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231
CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che
può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva
(BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].
Le
lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano
particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi
dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione
giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF
1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art.
231.
CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231
CPP n. 3).
Al
momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la
carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti
coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a
prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se
con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di
sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP
n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare
misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del
giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve
essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER
ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).
2.3.2
La
decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal
tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze
dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua
decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente
oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una
succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).
La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le
regole dedotte dal diritto di essere sentito.
Se
la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può
avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere
notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una
decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve
infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in
tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).
2.3.3
In
DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore
dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art.
225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in
volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei
mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata
per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili
di volta in volta.
Questo
principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale
anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo
grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la
carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo
periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e
della proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il
provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del
giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la
scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine
giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo
grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai
prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).
La
carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la
litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una
durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 231 CPP n. 3a).
Si
deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la
litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico
automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022
del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).
L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).
3.
3.1.
Nel presente caso la Corte delle assise criminali, con
decisione 21.11.2022, separata dal dispositivo della sentenza e dalla
motivazione, ha ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE
1.
fino al 21.02.2023, compreso, per
garantire l’espiazione della pena rispettivamente per garantire la procedura
d’appello (non sapendo la Corte al momento della lettura del dispositivo se il
reclamante avrebbe o meno presentato appello) in considerazione di seri indizi
di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna dell’imputato di quel giorno) e
del pericolo di fuga.
3.2
Il
reclamante facendo valere l’assenza di inganno astuto e postulando quindi il
suo proscioglimento dal reato principale di truffa, censura di per sé il
giudizio di merito, ribadendo le medesime censure già sollevate in sede di
dibattimento di primo grado e anticipando quelle che verosimilmente intenderà
sollevare nella procedura di appello. Un esame specifico del giudizio di prima
istanza non compete però al giudice della carcerazione, ma solo al tribunale di
appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.4.1.). Le predette
censure risultano pertanto irricevibili in questa sede.
Il
reclamante sembrerebbe in questo modo comunque contestare indirettamente la
presenza di gravi indizi del reato più grave, ovvero della truffa.
Ora,
l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputato rafforza
l’esistenza di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti
coercitivi) di aver commesso il reato di truffa (ripetuta) per mestiere,
crimine ex art. 146 CP (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.;
1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.;
StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).
Inoltre,
per la dottrina nel caso in cui sia stata emanata una decisione di condanna
decade l’esame degli indizi di colpevolezza rispettivamente gli stessi non sono
più da motivare (PK StPO - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3a. ed., art. 231 CPP n.
1).
Ne
consegue che essendo in concreto stato emanato un giudizio di primo grado in cui
RE 1 è stato riconosciuto colpevole di ripetuta truffa per mestiere, in parte
tentata, nonché di ripetuta falsità in documenti e infrazione alla legge
federale sugli stranieri, inganno all’autorità, il primo requisito dell’art.
221.
cpv. 1 CPP risulta essere adempiuto.
3.3
3.3.1
Come
visto,
il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o
mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o
delle misure, e/o in vista della procedura di appello: entrambi questi aspetti
sono connessi con il pericolo di fuga. Presupposto questo che la carcerazione
di sicurezza implica cumulativamente all’esistenza di gravi indizi di reato.
3.3.2
Per
ammettere un pericolo di fuga: deve esserci seriamente da temere che l’imputato
si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (art.
221.
cpv. 1 lit. a CPP).
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte (cfr., per es., decisioni TF 1B_344/2017 del
20.9.2017
consid. 5.1.; 1B_364/2017 del 12.9.2017 consid. 2.2.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 5; ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,
op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.) il pericolo di fuga deve essere esaminato in
relazione – tra le altre cose – al carattere dell’imputato, alla sua morale,
alle sue risorse, ai legami con lo Stato che lo persegue ed ai suoi contatti
con l’estero, che fanno sembrare il rischio di fuga non solo possibile, ma
anche probabile. La gravità del reato non giustifica, da sola, la carcerazione,
anche se spesso essa fa supporre un pericolo di fuga in ragione della possibile
pena. È poi irrilevante che l’imputato possa essere estradato.
3.3.3
Nel
caso concreto, a ragione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sempre riconosciuto
e confermato [cfr. decisioni del 18.12.2021 (AI 21), 16.02.2022 (AI 134),
13.05.2022
(AI 226), 09.06.2022 (TPC 7) e 03.08.2022 (TPC 22)] il pericolo di
fuga basandosi inizialmente sui seguenti motivi: RE 1 è cittadino __________;
risiede in Svizzera grazie a un permesso B ottenuto in maniera illecita poiché
ricevuto sulla base di un documento falso; non dispone di abitazioni a lui
intestate, neppure in locazione, e ha sempre abitato insieme alla sua famiglia
presso degli hotel, inizialmente presso __________, poi presso il __________;
ha una situazione finanziaria critica e il mantenimento suo e della sua famiglia,
così come anche tutte le spese legate ai soggiorni presso i predetti hotel,
venivano saldati dall’__________, ora accusatore privato nel presente
procedimento.
Con
il proseguimento dell’inchiesta si è aggiunto il fatto che le risultanze a
sostegno dei gravi indizi di reato aumentavano, aumentando in questo modo anche
la probabilità che l’imputato si vedesse infliggere una pena importante, elemento
che a sua volta andava a confermare l’esistenza di un pericolo di fuga.
Con
il dibattimento si è, infine, anche aggiunta la prevedibile importante sanzione,
ovvero una pena detentiva di 4 anni, nonché l’espulsione dal territorio
elvetico per un periodo di 7 anni.
La
situazione è rimasta sostanzialmente immutata e i suddetti motivi a sostegno
del concreto pericolo di fuga sono tutti sempre e ancora presenti e ne
confermano la sua esistenza.
Va
anche evidenziato, come rettamente rilevato dal procuratore pubblico nelle
proprie osservazioni 19.12.2022, che è l’imputato stesso a sostenere che il suo
legame con la Svizzera è del tutto inesistente. Infatti, durante il
dibattimento, alla domanda del presidente della Corte delle assise criminali se
“lei intenderebbe trasferirsi a __________ o all’estero”, egli ha risposto
“Sì. Per essere sinceri siamo venuti qui (ndr. in Svizzera) sulla
scorta dell’idea, insieme all’__________, di aprire quella che pensavo potesse
essere la successione di mio nonno. Non avevo nessun’altra motivazione per
venire a __________. Tutte le mie connessioni e investitori sono basati
a __________ o a __________. Ora mi rendo conto che purtroppo, è stata una
follia voler aprire questa cosa. È un dato di fatto che mi sono basato. O se
non c’è. Oggi sono venuto qui, io pensavo e credevo, che __________ potesse
aprire una discussione con il __________, io pensavo che potessi trovare
l’originale del testamento che mio nonno mi ha mostrato. Fino al 10 novembre
2021.
non avevo ricevuto una risposta dal __________. Con l’incontro in __________
ho capito che il testamento in __________ non c’era. Questa era la motivazione
per cui sono venuto in Svizzera, questa motivazione non c’è più dopo questo
incontro in __________.”
Considerata
tale dichiarazione, non sono neppure necessari ulteriori particolari
approfondimenti a conferma della completa assenza di legami sua e anche della
sua famiglia con la Svizzera.
Infine,
il reclamante sostiene ripetutamente di non avere alcun interesse a lasciare la
Svizzera prima che la procedura in appello sia terminata, assicurando di non
avere alcuna intenzione di fuggire all’estero perché determinato a presenziare
al dibattimento di appello. Come rettamente rilevato dal presidente della Corte
delle assise criminali, se da un lato la credibilità di RE 1 è considerevolmente
intaccata, visti i fatti che hanno portato alla sua condanna, dall’altro tali
sue affermazioni non sarebbero in ogni modo sufficienti ad escludere il
pericolo di fuga, poiché, data la situazione nel suo insieme, i numerosi motivi
– ultima ma non in importanza la condanna inflittagli – prevalgono largamente
sulle sue supposte e ideali intenzioni.
Alla
luce di quanto sopra, a giusta ragione la Corte delle assise criminali ha
concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, così che anche il
secondo presupposto (cumulativo) per la carcerazione di sicurezza è adempiuto.
3.4
3.4.1
L’art.
212.
cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità
e di sussidiarietà (Commentario
CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio)
non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.
Tale
assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con
essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è
concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid.
3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno
severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure
perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure
sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei
documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere
in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un
luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un
ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di
sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere
contatti con determinate persone (cpv. 2).
Il
cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive
(decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.
cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,
art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale
surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri
fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8;
StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I
presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione
(decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.
cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,
art. 237 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 237 CPP n. 1).
Giusta
l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive,
il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione
fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette
tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di
principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi
e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di
collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022
del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).
Se
nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi
impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure
ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza
(art. 237 cpv. 5 CPP).
3.4.2
Va
qui evidenziato che il reclamante con il proprio gravame neppure ha chiesto,
subordinatamente, che gli venissero concesse delle misure sostitutive. Soltanto
in replica menziona brevissimamente, e senza motivarla, la possibilità di
adottare tali misure (“A fronte di quanto precede, la carcerazione di
sicurezza si rivela ingiustificata e sproporzionata rispetto ad altre misure
sostitutive che devono essere considerate (obbligo di deposito del passaporto e
di presentarsi settimanalmente presso la Polizia Cantonale).”, replica
27/28.12.2022, punto 7).
Nel
caso concreto, eventuali misure sostitutive come il deposito del passaporto o
l’obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio pubblico non potrebbero in
ogni modo entrare in considerazione, perché non sono sufficienti ad escludere
l’alto pericolo di fuga accertato più sopra, vista anche la gravità dei fatti
per i quali il reclamante è stato condannato e tenuto conto della per lui
facile possibilità di proseguire con l’attività della sua azienda in __________,
paese che ben conosce, dove sa come muoversi e dove ha tutti i suoi contatti e
investitori (cfr. verb. d’interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. del
dibattimento, pag. 5).
Non
va poi dimenticato, la facilità con cui si può in pochi minuti lasciare il __________
verso l’__________, trattandosi di zona di confine per il cui varco non bisogna
- notoriamente - sottostare a particolari controlli come la presentazione dei
documenti di legittimazione.
3.5
3.5.1
Nell’ottica
del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si
considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la
gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del
17.11.2022
consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit.,
art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione
della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena
da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).
La
carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel
corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità
(art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze
concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al
comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato
(decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid. 2.1.; BSK StPO II – G.
ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).
3.5.2
Occorre
valutare se la carcerazione di sicurezza a carico dell’imputato, ordinata fino
al 21.02.2023, rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella
della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
RE
1, arrestato il 16.12.2021, ha subíto ad oggi poco più di 12 mesi di
detenzione, prorogati con la decisione qui impugnata fino al 21.02.2023, per
garantire l’espiazione della pena, rispettivamente per garantire la procedura
d’appello, nel caso di annuncio di appello, come avvenuto nella fattispecie da
parte del reclamante.
In considerazione della gravità dei reati commessi e
della pena a cui l’imputato è stato condannato in prima istanza (quattro anni),
il periodo di carcerazione subíto fino ad oggi e previsto fino al 21.02.2023,
pari a poco più di un anno, è senz’altro proporzionale. Tale periodo non si
avvicina, infatti, lontanamente alla pena
comminata dalla Corte di merito.
Sia
l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali sono
inoltre avvenuti celermente, fatto incontestato.
3.6
Il
decreto 21.11.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il
mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 21.02.2023, è pertanto
confermato.
4.
Il
reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 212, 221 e segg.,
231, 237 e 393 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture
carcerarie, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera