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Decisione

60.2022.343

Reclamo dell’imputato contro il decreto della Corte delle assise criminali che ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di fuga. proporzionalità. misure sostitutive

12 gennaio 2023Italiano27 min

23.11.2022 RE 1 ha inoltrato alla Corte l’annuncio d’appello (cfr. doc. TPC 86).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.343

Lugano

12 gennaio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Diana

Buetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 02/06.12.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 21.11.2022 della Corte delle assise

criminale con cui ha ordinato il mantenimento della sua carcerazione di

sicurezza fino al 21.02.2023 (inc. TPC __________)

richiamate le osservazioni 19.12.2022

del procuratore pubblico Chiara Borelli, mediante le quali chiede di respingere

il gravame;

viste le osservazioni 19.12.2022 del Presidente della

Corte delle assise criminali, mediante le quali chiede di respingere il

gravame, e il suo scritto di duplica 02/03.01.2023 con il quale riconferma la richiesta

di reiezione del gravame;

richiamata la replica 27/28.12.2022 di RE 1, che si

riconferma nella sua richiesta di accogliemento del gravame;

preso atto delle osservazioni spontanee

30.12/02.01.2023 del reclamante, concludenti per l’accoglimento del reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. RE

1 (in seguito RE 1) è stato arrestato il 16.12.2021. Con decisione 18.12.2021

il giudice dei provvedimenti coercitivi ha confermato la sua carcerazione

preventiva fino al 10.02.2022 (inc. GPC __________), prorogata con decisione

16.02.2022 fino al 10.05.2022 (inc. GPC __________) e nuovamente con decisione

13.05.2022 fino al 31.05.2022 (inc. GPC __________).

Il

30.05.2022 il procuratore pubblico ha emanato l’atto d’accusa, con cui ha

rinviato davanti alla Corte delle assise criminali RE 1 per titolo di truffa

(ripetuta) per mestiere, falsità in documenti (ripetuta) e infrazione alla

legge federale sugli stranieri, inganno alle autorità (ACC __________). Il

Tribunale penale cantonale ha aperto l’inc. __________.

Con

decisione 09.06.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la

carcerazione di sicurezza fino al 30.08.2022, poi prorogata con decisione

03.08.2022 fino al 30.11.2022 (inc. GPC __________ e __________).

b. Il

10/11.11.2022 ha avuto luogo il pubblico dibattimento davanti alla Corte delle

assise criminali che, con sentenza comunicata il 21.11.2022, ha condannato RE 1

per i reati di truffa (ripetuta) per mestiere, in parte tentata (disp. 1.1),

falsità in documenti (ripetuta) (disp. 1.2) e infrazione alla legge federale

sugli stranieri, inganno all’autorità (disp. 1.3), alla pena detentiva di 4

anni (disp. 3). Nei suoi confronti è stata ordinata l’espulsione dal territorio

svizzero per un periodo di 7 anni (disp. 4).

Il

23.11.2022 RE 1 ha inoltrato alla Corte l’annuncio d’appello (cfr. doc. TPC 86).

c. Sempre

il 21.11.2022, con separata decisione, la Corte delle assise criminali ha

ordinato la carcerazione di sicurezza di RE 1 per garantire l’espiazione della

pena (in caso di mancato appello), rispettivamente per garantire la procedura

di appello (in caso di annuncio d’appello) fino al 21.02.2023 compreso. La Corte

ha ritenuto essere dati i presupposti per mantenere

il reclamante in carcerazione di sicurezza, essendo in concreto pacifici gli

indizi di colpevolezza, vista la condanna inflitta di 4 anni, e sussistendo un

concreto pericolo di fuga, vista la nazionalità italiana del condannato, la

mancanza sua e della sua famiglia di legami con la Svizzera, la sua mancata

integrazione nel nostro paese, che riterrebbe addirittura estraneo, nonché le

esecuzioni per CHF 462'722.40 e gli attestati di carenza beni per CHF 210'955.95.

La

Corte ha concluso che non vi erano misure sostitutive idonee a scongiurare il

pericolo di fuga.

La

durata della carcerazione di sicurezza, fissata in 3 mesi, fino al 21.02.2023

(compreso), è stata ritenuta proporzionale, considerati la gravità dei reati

commessi, per i quali gli è stata inflitta la pena detentiva di 4 anni, e

l’ampio incarto che dovrà essere esaminato dalla Corte di appello e di

revisione penale nel caso di un eventuale appello.

d. Con

il gravame 02/06.12.2022 qui in esame, il reclamante impugna la decisione

21.11.2022 della Corte delle assise criminali sulla carcerazione di sicurezza,

contestando ogni addebito relativo alla truffa principale e l’esistenza di un

pericolo di fuga.

Egli sostiene che a causa dell’arresto e della

carcerazione preventiva e poi di sicurezza sarebbero sfumate le possibilità di

realizzare dei concreti guadagni, che agli atti vi sarebbe della documentazione

da lui prodotta a comprova che la società di diritto inglese non è “farlocca”,

che non avrebbe in alcun modo truffato l’__________ poiché dagli atti

emergerebbe l’assenza di inganno astuto e che lui stesso sarebbe stato a sua

volta convinto dell’esistenza di un testamento del nonno dopo essersi recato

personalmente in __________ per verificare.

In

merito al pericolo di fuga, sostiene che già il giorno del suo arresto,

trovandosi egli a __________, sarebbe potuto fuggire in __________, invece non

l’ha fatto ed è rientrato in __________. Aggiunge poi che sua moglie e i suoi

figli hanno continuato a risiedere in __________ dopo il suo arresto,

nonostante le difficoltà linguistiche, che il figlio maggiore è stato trasferito

da una scuola privata alla scuola elementare del comune dove risiedono,

malgrado non abbia “alcuna conoscenza della lingua italiana”, che tutti

i conti a loro riconducibili sono stati bloccati lasciando sia la moglie che i

figli in gravi difficoltà economiche e che sta “impiegando tutti i suoi

sforzi per dimostrare la propria innocenza ed è nel suo interesse sostenere il

processo d’appello per poter uscirne al meglio”.

e. Con

osservazioni 19.12.2022, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato

succintamente i fatti, ribadisce come vi sia stato inganno sia ai danni dell’__________

così come dell’autorità per ottenere il permesso di dimora e conclude che,

vista la conferma quasi integrale dell’atto d’accusa, salvo due punti, non vi

sono motivi per negare l’esistenza dei seri indizi di reato.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga il magistrato

inquirente, oltre alla nazionalità __________, evidenzia i continui cambiamenti

di residenza e di posti di lavoro di RE 1 e riporta delle sue dichiarazioni rese

nell’interrogatorio durante il pubblico dibattimento, con le quali “non fa

mistero dell’assoluta mancanza di legami con la Svizzera”.

f. Con

osservazioni 19.12.2022 il presidente della Corte delle assise criminali rileva

che quanto sollevato nel reclamo da RE 1 in merito ai seri indizi di reato rispecchia

“la tesi difensiva fatta valere in sede dibattimentale” sottolineando

che la Corte non ha condiviso tale tesi procedendo invece alla condanna

dell’imputato.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga il presidente

della Corte ribadisce che questa si è basata non solo sulla nazionalità __________

del reclamante, come da lui preteso, ma su più elementi, tra cui il mancato

legame con la Svizzera, paese in cui è giunto solo per delinquere, la mancata

integrazione, la complessa situazione finanziaria della famiglia dovuta ai

numerosi debiti accumulati in poco tempo, i contatti all’estero, nonché

l’appartamento di sua proprietà in __________. Il presidente conclude che un’eventuale

scarcerazione non può fondarsi sulla parola del condannato, la cui credibilità,

visti gli inganni effettuati, è fortemente intaccata.

g. Delle

altre argomentazioni, della replica così come delle dupliche e di ulteriori

scritti, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide

se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per

garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura

di appello.

1.2

Ai

sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione

di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla

carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss.

CPP). È fatto salvo l’art. 233 CPP.

La

giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a

decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo

grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV

186.

consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,

art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP,

norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.

1.3

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia,

l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art.

393.

cpv. 2 lit. a/b/c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a/b/c CPP).

1.4

Il

gravame, presentato in data 02/06.12.2022 alla Corte dei reclami penali,

competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto 21.11.2022 della

Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di sicurezza

dell’imputato fino al 21.02.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel termine

di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in applicazione

dell’art. 222 CPP.

RE

1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimato a

reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha

disposto la continuazione del provvedimento cautelare a suo carico.

Le

esigenze di forma e di motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in

libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della

libertà soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i

principi di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono

previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi

con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;

d. l’importanza del reato li giustifica.”)].

Eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non

appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal

presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure

sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2

CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare

quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

2.2

La

carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato

durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso

rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa

intercorre tra il deposito dell’atto

d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il

giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa

della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2.

ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).

La

carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile

solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto

(art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.

FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza

di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid.

2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid.

3.1.)] e vi è seriamente da temere che:

a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;

b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento

della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi

crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.

221.

cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK

StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,

op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

2.3

2.3.1

Giusta

l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il

tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in

carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle

misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne

primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231

CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che

può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva

(BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].

Le

lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano

particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi

dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione

giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF

1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art.

231.

CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231

CPP n. 3).

Al

momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la

carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti

coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a

prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se

con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di

sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP

n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare

misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del

giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK

StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve

essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER

ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).

2.3.2

La

decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal

tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze

dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua

decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente

oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una

succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).

La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le

regole dedotte dal diritto di essere sentito.

Se

la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può

avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere

notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una

decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve

infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in

tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).

2.3.3

In

DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore

dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art.

225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in

volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei

mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata

per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili

di volta in volta.

Questo

principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale

anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo

grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la

carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo

periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e

della proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il

provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del

giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la

scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine

giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo

grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai

prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).

La

carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la

litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una

durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 231 CPP n. 3a).

Si

deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la

litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico

automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022

del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).

L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).

3.

3.1.

Nel presente caso la Corte delle assise criminali, con

decisione 21.11.2022, separata dal dispositivo della sentenza e dalla

motivazione, ha ordinato il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE

1.

fino al 21.02.2023, compreso, per

garantire l’espiazione della pena rispettivamente per garantire la procedura

d’appello (non sapendo la Corte al momento della lettura del dispositivo se il

reclamante avrebbe o meno presentato appello) in considerazione di seri indizi

di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna dell’imputato di quel giorno) e

del pericolo di fuga.

3.2

Il

reclamante facendo valere l’assenza di inganno astuto e postulando quindi il

suo proscioglimento dal reato principale di truffa, censura di per sé il

giudizio di merito, ribadendo le medesime censure già sollevate in sede di

dibattimento di primo grado e anticipando quelle che verosimilmente intenderà

sollevare nella procedura di appello. Un esame specifico del giudizio di prima

istanza non compete però al giudice della carcerazione, ma solo al tribunale di

appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.4.1.). Le predette

censure risultano pertanto irricevibili in questa sede.

Il

reclamante sembrerebbe in questo modo comunque contestare indirettamente la

presenza di gravi indizi del reato più grave, ovvero della truffa.

Ora,

l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputato rafforza

l’esistenza di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti

coercitivi) di aver commesso il reato di truffa (ripetuta) per mestiere,

crimine ex art. 146 CP (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.;

1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.;

StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).

Inoltre,

per la dottrina nel caso in cui sia stata emanata una decisione di condanna

decade l’esame degli indizi di colpevolezza rispettivamente gli stessi non sono

più da motivare (PK StPO - N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3a. ed., art. 231 CPP n.

1).

Ne

consegue che essendo in concreto stato emanato un giudizio di primo grado in cui

RE 1 è stato riconosciuto colpevole di ripetuta truffa per mestiere, in parte

tentata, nonché di ripetuta falsità in documenti e infrazione alla legge

federale sugli stranieri, inganno all’autorità, il primo requisito dell’art.

221.

cpv. 1 CPP risulta essere adempiuto.

3.3

3.3.1

Come

visto,

il tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o

mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena o

delle misure, e/o in vista della procedura di appello: entrambi questi aspetti

sono connessi con il pericolo di fuga. Presupposto questo che la carcerazione

di sicurezza implica cumulativamente all’esistenza di gravi indizi di reato.

3.3.2

Per

ammettere un pericolo di fuga: deve esserci seriamente da temere che l’imputato

si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (art.

221.

cpv. 1 lit. a CPP).

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte (cfr., per es., decisioni TF 1B_344/2017 del

20.9.2017

consid. 5.1.; 1B_364/2017 del 12.9.2017 consid. 2.2.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 5; ZK

StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,

op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.) il pericolo di fuga deve essere esaminato in

relazione – tra le altre cose – al carattere dell’imputato, alla sua morale,

alle sue risorse, ai legami con lo Stato che lo persegue ed ai suoi contatti

con l’estero, che fanno sembrare il rischio di fuga non solo possibile, ma

anche probabile. La gravità del reato non giustifica, da sola, la carcerazione,

anche se spesso essa fa supporre un pericolo di fuga in ragione della possibile

pena. È poi irrilevante che l’imputato possa essere estradato.

3.3.3

Nel

caso concreto, a ragione, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha sempre riconosciuto

e confermato [cfr. decisioni del 18.12.2021 (AI 21), 16.02.2022 (AI 134),

13.05.2022

(AI 226), 09.06.2022 (TPC 7) e 03.08.2022 (TPC 22)] il pericolo di

fuga basandosi inizialmente sui seguenti motivi: RE 1 è cittadino __________;

risiede in Svizzera grazie a un permesso B ottenuto in maniera illecita poiché

ricevuto sulla base di un documento falso; non dispone di abitazioni a lui

intestate, neppure in locazione, e ha sempre abitato insieme alla sua famiglia

presso degli hotel, inizialmente presso __________, poi presso il __________;

ha una situazione finanziaria critica e il mantenimento suo e della sua famiglia,

così come anche tutte le spese legate ai soggiorni presso i predetti hotel,

venivano saldati dall’__________, ora accusatore privato nel presente

procedimento.

Con

il proseguimento dell’inchiesta si è aggiunto il fatto che le risultanze a

sostegno dei gravi indizi di reato aumentavano, aumentando in questo modo anche

la probabilità che l’imputato si vedesse infliggere una pena importante, elemento

che a sua volta andava a confermare l’esistenza di un pericolo di fuga.

Con

il dibattimento si è, infine, anche aggiunta la prevedibile importante sanzione,

ovvero una pena detentiva di 4 anni, nonché l’espulsione dal territorio

elvetico per un periodo di 7 anni.

La

situazione è rimasta sostanzialmente immutata e i suddetti motivi a sostegno

del concreto pericolo di fuga sono tutti sempre e ancora presenti e ne

confermano la sua esistenza.

Va

anche evidenziato, come rettamente rilevato dal procuratore pubblico nelle

proprie osservazioni 19.12.2022, che è l’imputato stesso a sostenere che il suo

legame con la Svizzera è del tutto inesistente. Infatti, durante il

dibattimento, alla domanda del presidente della Corte delle assise criminali se

“lei intenderebbe trasferirsi a __________ o all’estero”, egli ha risposto

“Sì. Per essere sinceri siamo venuti qui (ndr. in Svizzera) sulla

scorta dell’idea, insieme all’__________, di aprire quella che pensavo potesse

essere la successione di mio nonno. Non avevo nessun’altra motivazione per

venire a __________. Tutte le mie connessioni e investitori sono basati

a __________ o a __________. Ora mi rendo conto che purtroppo, è stata una

follia voler aprire questa cosa. È un dato di fatto che mi sono basato. O se

non c’è. Oggi sono venuto qui, io pensavo e credevo, che __________ potesse

aprire una discussione con il __________, io pensavo che potessi trovare

l’originale del testamento che mio nonno mi ha mostrato. Fino al 10 novembre

2021.

non avevo ricevuto una risposta dal __________. Con l’incontro in __________

ho capito che il testamento in __________ non c’era. Questa era la motivazione

per cui sono venuto in Svizzera, questa motivazione non c’è più dopo questo

incontro in __________.”

Considerata

tale dichiarazione, non sono neppure necessari ulteriori particolari

approfondimenti a conferma della completa assenza di legami sua e anche della

sua famiglia con la Svizzera.

Infine,

il reclamante sostiene ripetutamente di non avere alcun interesse a lasciare la

Svizzera prima che la procedura in appello sia terminata, assicurando di non

avere alcuna intenzione di fuggire all’estero perché determinato a presenziare

al dibattimento di appello. Come rettamente rilevato dal presidente della Corte

delle assise criminali, se da un lato la credibilità di RE 1 è considerevolmente

intaccata, visti i fatti che hanno portato alla sua condanna, dall’altro tali

sue affermazioni non sarebbero in ogni modo sufficienti ad escludere il

pericolo di fuga, poiché, data la situazione nel suo insieme, i numerosi motivi

– ultima ma non in importanza la condanna inflittagli – prevalgono largamente

sulle sue supposte e ideali intenzioni.

Alla

luce di quanto sopra, a giusta ragione la Corte delle assise criminali ha

concluso per l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, così che anche il

secondo presupposto (cumulativo) per la carcerazione di sicurezza è adempiuto.

3.4

3.4.1

L’art.

212.

cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità

e di sussidiarietà (Commentario

CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio)

non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.

Tale

assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono

essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con

essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è

concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid.

3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno

severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure

perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure

sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei

documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere

in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un

luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un

ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di

sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere

contatti con determinate persone (cpv. 2).

Il

cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive

(decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.

cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,

art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale

surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri

fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8;

StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I

presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione

(decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.

cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,

art. 237 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 237 CPP n. 1).

Giusta

l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive,

il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione

fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette

tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di

principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi

e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di

collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022

del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).

Se

nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi

impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure

ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza

(art. 237 cpv. 5 CPP).

3.4.2

Va

qui evidenziato che il reclamante con il proprio gravame neppure ha chiesto,

subordinatamente, che gli venissero concesse delle misure sostitutive. Soltanto

in replica menziona brevissimamente, e senza motivarla, la possibilità di

adottare tali misure (“A fronte di quanto precede, la carcerazione di

sicurezza si rivela ingiustificata e sproporzionata rispetto ad altre misure

sostitutive che devono essere considerate (obbligo di deposito del passaporto e

di presentarsi settimanalmente presso la Polizia Cantonale).”, replica

27/28.12.2022, punto 7).

Nel

caso concreto, eventuali misure sostitutive come il deposito del passaporto o

l’obbligo di presentarsi regolarmente ad un ufficio pubblico non potrebbero in

ogni modo entrare in considerazione, perché non sono sufficienti ad escludere

l’alto pericolo di fuga accertato più sopra, vista anche la gravità dei fatti

per i quali il reclamante è stato condannato e tenuto conto della per lui

facile possibilità di proseguire con l’attività della sua azienda in __________,

paese che ben conosce, dove sa come muoversi e dove ha tutti i suoi contatti e

investitori (cfr. verb. d’interrogatorio dell’imputato, allegato 1 al verb. del

dibattimento, pag. 5).

Non

va poi dimenticato, la facilità con cui si può in pochi minuti lasciare il __________

verso l’__________, trattandosi di zona di confine per il cui varco non bisogna

- notoriamente - sottostare a particolari controlli come la presentazione dei

documenti di legittimazione.

3.5

3.5.1

Nell’ottica

del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si

considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la

gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del

17.11.2022

consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit.,

art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione

della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena

da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).

La

carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel

corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità

(art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze

concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al

comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell’arrestato

(decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid. 2.1.; BSK StPO II – G.

ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).

3.5.2

Occorre

valutare se la carcerazione di sicurezza a carico dell’imputato, ordinata fino

al 21.02.2023, rispetti il principio di proporzionalità, secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella

della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

RE

1, arrestato il 16.12.2021, ha subíto ad oggi poco più di 12 mesi di

detenzione, prorogati con la decisione qui impugnata fino al 21.02.2023, per

garantire l’espiazione della pena, rispettivamente per garantire la procedura

d’appello, nel caso di annuncio di appello, come avvenuto nella fattispecie da

parte del reclamante.

In considerazione della gravità dei reati commessi e

della pena a cui l’imputato è stato condannato in prima istanza (quattro anni),

il periodo di carcerazione subíto fino ad oggi e previsto fino al 21.02.2023,

pari a poco più di un anno, è senz’altro proporzionale. Tale periodo non si

avvicina, infatti, lontanamente alla pena

comminata dalla Corte di merito.

Sia

l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali sono

inoltre avvenuti celermente, fatto incontestato.

3.6

Il

decreto 21.11.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il

mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 21.02.2023, è pertanto

confermato.

4.

Il

reclamo è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 212, 221 e segg.,

231, 237 e 393 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o Strutture

carcerarie, Lugano.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera