60.2022.344
Istanza di ricusazione di un legale nei confronti del presidente della Corte delle assise criminali. irricevibilità dell'istanza. qualità di parte. actio popularis
23 gennaio 2023Italiano9 min
il pubblico ministero nella procedura dibattimentale ed in quella di ricorso
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.344
Lugano
23 gennaio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di
ricusazione 2/6.12.2022 presentata da
avv. IS 1, ,
nei confronti del giudice Amos Pagnamenta,
presidente della Corte delle assise criminali davanti alla quale è stata
deferita PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), siccome accusata di tentato omicidio intenzionale
(sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici aggravate), guida in stato di
inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti (ACC 199/2022),
procedimento penale sfociato nel giudizio di condanna 5.12.2022 (inc. TPC
72.2022.200);
richiamati gli scritti 6.12.2022 del
giudice – che ha postulato l’inammissibilità dell’istanza –, 7/9.12.2022
dell’avv. IS 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni – e 13/14.12.2022
di PI 2 – che ha brevemente osservato –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 17.3.2022, al termine di una discussione, PI 2 ha accoltellato l’ex marito __________;
che
nei suoi confronti è stato promosso un procedimento penale per tentato omicidio
intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici (inc. MP 2022.2663);
che
con decreto 18.3.2022 il procuratore pubblico Chiara Buzzi, titolare del
procedimento, ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di PI 2;
che
con atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il magistrato inquirente ha
promosso l’accusa a carico di PI 2, in stato di carcerazione a partire dal
19.3.2022, davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusata di
tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici
aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione
e, ancora, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;
che
il dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali, presieduta dal
giudice Amos Pagnamenta, è stato fissato per il 5.12.2022;
che
con scritto 25.11.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato al presidente della Corte che
era stato contattato dall’avv. IS 1, che – in qualità di legale della famiglia __________
e amico dell’imputata – desiderava intervenire al processo quale codifensore pro
bono, che l’imputata aveva espresso il suo accordo in tal senso e che, se
non avesse ricevuto comunicazioni dal presidente della Corte, l’avv. IS 1 si
sarebbe presentato in aula;
che
con scritto 29.11.2022 il presidente della Corte ha interpellato l’avv. PR 1
indicando che quel giorno l’avv. IS 1 aveva contattato il Tribunale penale
cantonale (manifestando che avrebbe provveduto a trasmettere la procura in suo
favore), che la fattispecie non presentava difficoltà tali da giustificare un
collegio difensivo d’ufficio e che la nomina di un difensore di fiducia
implicava la cessazione della nomina del difensore d’ufficio e chiedendo quindi
all’avv. PR 1 se il suo scritto 25.11.2022 fosse da intendersi quale rinuncia
alla nomina quale difensore d’ufficio;
che
il medesimo giorno l’avv. PR 1 ha informato il presidente della Corte che aveva
incontrato quel giorno l’imputata, la quale – dopo averle riferito che
l’intervento dell’avv. IS 1 avrebbe comportato la revoca della difesa d’ufficio
– aveva dichiarato di rinunciare all’intervento dell’avv. IS 1 (come risultava
dall’allegato manoscritto 29.11.2022 dell’imputata);
che,
sempre quel giorno, l’avv. PR 1 ha comunicato per email all’avv. IS 1 quanto
gli aveva precisato il presidente della Corte e la decisione dell’imputata in
merito al difensore;
che
con istanza 2/6.12.2022 l’avv. IS 1, per sé e per PI 2, ha postulato, oltre
alla scarcerazione di quest’ultima, la ricusazione del giudice Amos Pagnamenta
per “violazione delle norme deontologiche e grave maleducazione”, “doppia
coazione”, “coazione ai danni della signora PI 2”, “grave
intrusione nei diritti della difesa” e “violazione dei diritti
costituzionali e delle garanzie processuali”;
che,
all’apertura del dibattimento, il presidente della Corte ha domandato all’avv. PR
1 ed all’imputata se intendevano confermare l’istanza di ricusazione e
l’istanza di scarcerazione;
che
essi hanno risposto negativamente;
che
di conseguenza PI 2 non ha ratificato l’istanza di ricusazione [non discussa o
sottoposta per approvazione all’imputata ed al difensore d’ufficio
(osservazioni 13/14.12.2022 di PI 2)], presentata il 2.12.2022, quando ella già
aveva palesato chiaramente la volontà di continuare ad essere assistita
dall’avv. PR 1;
che
l’istanza di ricusazione deve dunque essere considerata inoltrata dal solo avv.
IS 1;
che
con sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e
pronunciato PI 2 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale,
guida in stato di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ed ha condannato l’imputata,
segnatamente, alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00,
ordinando il trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in
sede di espiazione della pena;
che
il 6.12.2022 il presidente della Corte ha trasmesso alla Corte dei reclami
penali l’istanza di ricusazione;
che
la giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali
(art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione,
senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.)
ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono
interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i
tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui
all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a
un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una
parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5];
che
questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza;
che
chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un
interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra
veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,
perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica
registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una
persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione
inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea
collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,
o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di
una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come
membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa
di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo
patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;
che,
giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di
una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza
indugio la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del
motivo di ricusazione e deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la
domanda;
che
sono parti ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP l’imputato, l’accusatore privato ed
Fatti
il pubblico ministero nella procedura dibattimentale ed in quella di ricorso
(art. 104 cpv. 1 CPP), le altre autorità a cui spetta la tutela di interessi
pubblici (art. 104 cpv. 2 CPP) e gli altri partecipanti al procedimento secondo
l’art. 105 cpv. 1 CPP (danneggiato, denunciante, testimone, persona informata
sui fatti, perito e terzo aggravato da atti procedurali) per quanto
direttamente lesi nei loro diritti (art. 105 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – M. BOOG,
2. ed., art. 58 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7];
che,
secondo la giurisprudenza, il difensore d’ufficio non è parte ex art. 104/105
CPP (decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.);
che,
avendo il difensore di fiducia i medesimi compiti del difensore d’ufficio, si
può senz’altro ritenere che anche questi non sia parte;
che,
in ogni caso, anche volendo riconoscergli la qualità di altro partecipante al
procedimento, non si può reputare che un legale al cui patrocinio il cliente ha
Considerandi
esplicitamente rinunciato sia direttamente leso nei suoi diritti giusta l’art.
105.
cpv. 2 CPP perché non può assisterlo;
che,
come esposto, l’imputata era difesa d’ufficio dall’avv. PR 1 e il 29.11.2022 ha
confermato di voler continuare ad essere patrocinata da detto legale, non
dall’avv. IS 1;
che,
in queste circostanze, l’avv. IS 1 non è parte ai sensi degli art. 104/105 CPP rispettivamente
non è leso direttamente nei suoi diritti, per cui non può chiedere la
ricusazione del presidente della Corte, davanti alla quale è stata deferita
l’imputata;
che
un terzo non direttamente toccato nei suoi diritti non può introdurre un’istanza
di ricusazione servendosene come di un “actio popularis” (ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7);
che
l’istanza di ricusazione è irricevibile;
che
la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’avv. IS 1,
soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e
25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di 600.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste
a carico dell’avv. IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera