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Decisione

60.2022.344

Istanza di ricusazione di un legale nei confronti del presidente della Corte delle assise criminali. irricevibilità dell'istanza. qualità di parte. actio popularis

23 gennaio 2023Italiano9 min

il pubblico ministero nella procedura dibattimentale ed in quella di ricorso

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.344

Lugano

23 gennaio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di

ricusazione 2/6.12.2022 presentata da

avv. IS 1, ,

nei confronti del giudice Amos Pagnamenta,

presidente della Corte delle assise criminali davanti alla quale è stata

deferita PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), siccome accusata di tentato omicidio intenzionale

(sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici aggravate), guida in stato di

inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti (ACC 199/2022),

procedimento penale sfociato nel giudizio di condanna 5.12.2022 (inc. TPC

72.2022.200);

richiamati gli scritti 6.12.2022 del

giudice – che ha postulato l’inammissibilità dell’istanza –, 7/9.12.2022

dell’avv. IS 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni – e 13/14.12.2022

di PI 2 – che ha brevemente osservato –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che

il 17.3.2022, al termine di una discussione, PI 2 ha accoltellato l’ex marito __________;

che

nei suoi confronti è stato promosso un procedimento penale per tentato omicidio

intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici (inc. MP 2022.2663);

che

con decreto 18.3.2022 il procuratore pubblico Chiara Buzzi, titolare del

procedimento, ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di PI 2;

che

con atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il magistrato inquirente ha

promosso l’accusa a carico di PI 2, in stato di carcerazione a partire dal

19.3.2022, davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusata di

tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni semplici

aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione

e, ancora, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

che

il dibattimento davanti alla Corte delle assise criminali, presieduta dal

giudice Amos Pagnamenta, è stato fissato per il 5.12.2022;

che

con scritto 25.11.2022 l’avv. PR 1 ha comunicato al presidente della Corte che

era stato contattato dall’avv. IS 1, che – in qualità di legale della famiglia __________

e amico dell’imputata – desiderava intervenire al processo quale codifensore pro

bono, che l’imputata aveva espresso il suo accordo in tal senso e che, se

non avesse ricevuto comunicazioni dal presidente della Corte, l’avv. IS 1 si

sarebbe presentato in aula;

che

con scritto 29.11.2022 il presidente della Corte ha interpellato l’avv. PR 1

indicando che quel giorno l’avv. IS 1 aveva contattato il Tribunale penale

cantonale (manifestando che avrebbe provveduto a trasmettere la procura in suo

favore), che la fattispecie non presentava difficoltà tali da giustificare un

collegio difensivo d’ufficio e che la nomina di un difensore di fiducia

implicava la cessazione della nomina del difensore d’ufficio e chiedendo quindi

all’avv. PR 1 se il suo scritto 25.11.2022 fosse da intendersi quale rinuncia

alla nomina quale difensore d’ufficio;

che

il medesimo giorno l’avv. PR 1 ha informato il presidente della Corte che aveva

incontrato quel giorno l’imputata, la quale – dopo averle riferito che

l’intervento dell’avv. IS 1 avrebbe comportato la revoca della difesa d’ufficio

– aveva dichiarato di rinunciare all’intervento dell’avv. IS 1 (come risultava

dall’allegato manoscritto 29.11.2022 dell’imputata);

che,

sempre quel giorno, l’avv. PR 1 ha comunicato per email all’avv. IS 1 quanto

gli aveva precisato il presidente della Corte e la decisione dell’imputata in

merito al difensore;

che

con istanza 2/6.12.2022 l’avv. IS 1, per sé e per PI 2, ha postulato, oltre

alla scarcerazione di quest’ultima, la ricusazione del giudice Amos Pagnamenta

per “violazione delle norme deontologiche e grave maleducazione”, “doppia

coazione”, “coazione ai danni della signora PI 2”, “grave

intrusione nei diritti della difesa” e “violazione dei diritti

costituzionali e delle garanzie processuali”;

che,

all’apertura del dibattimento, il presidente della Corte ha domandato all’avv. PR

1 ed all’imputata se intendevano confermare l’istanza di ricusazione e

l’istanza di scarcerazione;

che

essi hanno risposto negativamente;

che

di conseguenza PI 2 non ha ratificato l’istanza di ricusazione [non discussa o

sottoposta per approvazione all’imputata ed al difensore d’ufficio

(osservazioni 13/14.12.2022 di PI 2)], presentata il 2.12.2022, quando ella già

aveva palesato chiaramente la volontà di continuare ad essere assistita

dall’avv. PR 1;

che

l’istanza di ricusazione deve dunque essere considerata inoltrata dal solo avv.

IS 1;

che

con sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e

pronunciato PI 2 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale,

guida in stato di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti ed ha condannato l’imputata,

segnatamente, alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00,

ordinando il trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in

sede di espiazione della pena;

che

il 6.12.2022 il presidente della Corte ha trasmesso alla Corte dei reclami

penali l’istanza di ricusazione;

che

la giurisdizione di reclamo – nel Cantone Ticino, la Corte dei reclami penali

(art. 62 LOG) – è competente a decidere sulla domanda di ricusazione,

senza (di regola, ma cfr. decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.)

ulteriore procedura probatoria e definitivamente, nei casi in cui sono

interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i

tribunali di primo grado, se è invocato un motivo di ricusazione di cui

all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che opera in seno a

un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una

parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit. b CPP) [ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5];

che

questa Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza;

che

chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un

interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra

veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte,

perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica

registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione

inferiore; d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea

collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta,

o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di

una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come

membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa

di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo

patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;

che,

giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di

una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza

indugio la domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del

motivo di ricusazione e deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la

domanda;

che

sono parti ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 CPP l’imputato, l’accusatore privato ed

Fatti

il pubblico ministero nella procedura dibattimentale ed in quella di ricorso

(art. 104 cpv. 1 CPP), le altre autorità a cui spetta la tutela di interessi

pubblici (art. 104 cpv. 2 CPP) e gli altri partecipanti al procedimento secondo

l’art. 105 cpv. 1 CPP (danneggiato, denunciante, testimone, persona informata

sui fatti, perito e terzo aggravato da atti procedurali) per quanto

direttamente lesi nei loro diritti (art. 105 cpv. 2 CPP) [BSK StPO – M. BOOG,

2. ed., art. 58 CPP n. 1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7];

che,

secondo la giurisprudenza, il difensore d’ufficio non è parte ex art. 104/105

CPP (decisione TF 6B_1320/2021 del 16.6.2022 consid. 2.1.1.);

che,

avendo il difensore di fiducia i medesimi compiti del difensore d’ufficio, si

può senz’altro ritenere che anche questi non sia parte;

che,

in ogni caso, anche volendo riconoscergli la qualità di altro partecipante al

procedimento, non si può reputare che un legale al cui patrocinio il cliente ha

Considerandi

esplicitamente rinunciato sia direttamente leso nei suoi diritti giusta l’art.

105.

cpv. 2 CPP perché non può assisterlo;

che,

come esposto, l’imputata era difesa d’ufficio dall’avv. PR 1 e il 29.11.2022 ha

confermato di voler continuare ad essere patrocinata da detto legale, non

dall’avv. IS 1;

che,

in queste circostanze, l’avv. IS 1 non è parte ai sensi degli art. 104/105 CPP rispettivamente

non è leso direttamente nei suoi diritti, per cui non può chiedere la

ricusazione del presidente della Corte, davanti alla quale è stata deferita

l’imputata;

che

un terzo non direttamente toccato nei suoi diritti non può introdurre un’istanza

di ricusazione servendosene come di un “actio popularis” (ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 7);

che

l’istanza di ricusazione è irricevibile;

che

la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’avv. IS 1,

soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e

25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di 600.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste

a carico dell’avv. IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera