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Decisione

60.2022.350

Reclamo dell'imputato contro il decreto della Corte delle assise criminali che ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. misure sostitutive

12 gennaio 2023Italiano47 min

17.3.2022, al termine di una discussione, RE 1 ha accoltellato l’ex marito __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.350

Lugano

12 gennaio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 13/14.12.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise

criminali con cui – avendola condannata quel giorno per, tra l’altro, il

reato di tentato omicidio intenzionale – ha disposto il mantenimento della

sua carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 (inc. TPC 72.2022.200);

richiamate le osservazioni 16/19.12.2022

e 27/28.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico Chiara Buzzi – che ha

postulato la reiezione del gravame –, 20/21.12.2022 del giudice Amos

Pagnamenta, presidente della Corte delle assise criminali – che ha parimenti

chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 22/23.12.2022 (replica) di RE

1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

17.3.2022, al termine di una discussione, RE 1 ha accoltellato l’ex marito __________

al fianco destro. Ella ha invocato, e continuerà ad invocare, la legittima

difesa.

RE

1 è stata fermata quello stesso giorno ed arrestata, per tentato omicidio

intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici, al termine dell’interrogatorio

occorso il 18.3.2022.

Il

procedimento è stato registrato come inc. MP 2022.2663.

b. Il

19.3.2022 (AI 13) il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, in

parziale accoglimento dell’istanza del pubblico ministero, ha disposto la

carcerazione preventiva di RE 1 fino al 29.4.2022. Oltre a seri indizi di

colpevolezza, il giudice ha reputato esserci elementi indizianti un pericolo di

recidiva (grave minaccia alla sicurezza altrui, gravità e repentinità del

gesto, tenore conflittuale e altalenante del rapporto con la vittima) e

prematuro ipotizzare misure sostitutive alla carcerazione.

c. Il

perito giudiziario dr. med. __________, in data 14.4.2022, ha redatto un

rapporto preliminare sull’imputata (AI 62).

Ha

ritenuto che ella presentasse un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0) e

che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo fosse collegato alle

particolari caratteristiche della personalità di RE 1. Essendoci una

correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto dell’inchiesta,

c’era la necessità di una misura terapeutica per evitare il rischio di nuovi

atti. Era necessario un trattamento ambulatoriale (psicoterapia ad indirizzo

cognitivo-comportamentale con mantenimento di un ”quadro terapeutico stretto

e normativo”) per contenere il rischio di commissione di nuovi atti/reati

aggressivi. Il perito ha aggiunto che era assolutamente da evitare il contatto di

RE 1 con l’ex marito __________ per il rischio di ricommissione di atti/reati

aggressivi fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto

miglioramenti significativi.

d. Con

pronuncia 2.5.2022 (AI 74) il giudice dei provvedimenti coercitivi, in parziale

accoglimento dell’istanza del magistrato inquirente, ha prorogato la

carcerazione preventiva dell’imputata fino al 15.7.2022. In aggiunta ai seri

indizi di colpevolezza, il giudice ha indicato che le sue conclusioni di cui al

giudizio 19.3.2022 non erano state smentite. Il perito aveva confermato la

presenza di un disturbo di personalità (e di possibili/probabili problemi di

natura psichica parlavano anche gli altri atti raccolti dal procuratore

pubblico) e soprattutto di un rischio importante che ella potesse commettere

nuovamente reati come quelli in discussione, in particolare nel contesto della

relazione con __________.

Secondo

il perito il pericolo di recidiva avrebbe potuto venir attenuato da un’adeguata

presa a carico terapeutica ambulatoriale, in ambito stretto e normativo.

L’imputata si era dichiarata disposta a seguire questa terapia. Il giudice ha

nondimeno constatato che in quel momento non c’era in corso alcuna misura

ambulatoriale. Inoltre, quanto esposto dalla perita andava letto nel suo

insieme. Per il giudice, per dire che una misura sostitutiva con relativa

scarcerazione appariva prematura, bastava indicare quanto reputato dal perito:

“Ritengo che sia assolutamente da vietare il contatto dell’ex marito Signor __________

con la perizianda per il rischio di ricommissione di atti/reati aggressivi

sullo stesso fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrà prodotto

miglioramenti significativi.” (sottolineatura del giudice). Se era vero

che un trattamento ambulatoriale avrebbe potuto essere sufficiente, prima che

il rischio accertato fosse attenuato occorreva iniziare il trattamento. Il

magistrato inquirente avrebbe dovuto verificare con il perito se un’eventuale

terapia in carcere fosse controindicata rispetto al lavoro peritale e, in caso

di risposta negativa, acconsentire senza indugio ad un lavoro di questo tipo,

se richiesto formalmente dall’imputata. Occorreva altresì che l’andamento del

trattamento fosse monitorato e valutato. Soltanto allora si sarebbe potuto esaminare

se il rischio di recidiva avrebbe potuto essere diminuito a sufficienza per

potere/dovere scarcerare l’imputata.

e. Il

perito, con rapporto 16.5.2022 (AI 102), si è pronunciato sulla questione a

sapere se l’inizio della terapia in carcere fosse controindicato rispetto al

lavoro peritale e se il trattamento ambulatoriale potesse essere svolto presso

le Strutture carcerarie ticinesi.

Il

dr. med. __________ ha confermato la sua diagnosi e la necessità di un

trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di commissione di nuovi

atti/reati aggressivi. Non c’erano controindicazioni sull’inizio del

trattamento, che poteva essere svolto presso le Strutture carcerarie ticinesi.

Ha rilevato che occorreva verificare la reale aderenza della perizianda al trattamento

e la sua adesione allo stesso, che non dovevano essere puramente funzionali. Ha

inoltre precisato che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale

era necessario tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio per rivalutare il

rischio di recidiva. Ha ribadito che era assolutamente da vietare il contatto

con l’ex marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento

ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti significativi. Era da evitare

anche il contatto tra l’imputata e l’ex compagna di __________ vista la “rabbia

attiva” dell’imputata verso di lei.

f. Il

20.5.2022 ella è stata posta in esecuzione anticipata della pena (AI 111).

g. Il

perito ha reso il suo referto sull’imputata il 7.7.2022 (AI 138).

Il

dr. med. __________ ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto

codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Ha ritenuto (p. 41) che

emergono quali elementi disadattivi della sua personalità, tra l’altro,

instabilità emotiva con mancanza di controllo delle reazioni umorali profonde e

difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli eventi della realtà che incidono

negativamente sull’immagine idealizzata di sé con rappresentazione della realtà

deformata dai suoi stati emotivi e, ancora, difficoltà nel controllo degli

impulsi ed incapacità a provare sentimenti di colpa [“La perizianda ha

tendenza a distorcere i dati a suo favore con costante propensione ad incolpare

gli altri e ad offrire costanti banalizzazioni per comportamenti che l’hanno

portata ad entrare in conflitto con la società con incapacità a provare

sentimenti di colpa autentici ed evacuazione costante della colpa. Confrontata

con i suoi comportamenti non adeguati al contesto o in conflitto con la

società, che banalizza, è incline ad esternare vissuti vittimistici.” (p.

41)]. L’imputata non riconosce i tratti disfunzionali di sé (p. 41/42).

Per

il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di interpretare senza

distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un importante diniego

sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce il reato di lesioni

semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella minimizza la gravità

del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui attribuisce la colpa.

Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel racconto (p. 54).

Il

perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da

mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex

marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di

sensazione di controllo e dominio (p. 54).

Il

perito ha rilevato che da anni c’è un contenzioso importante con l’ex marito

relativo alla cura e all’accudimento del figlio (__________) affetto da ADHD

plus, che evidenzia nell’imputata rancore, rabbia e frustrazione. La

conflittualità si aggrava dopo l’inizio della relazione dell’ex marito con la

nuova compagna. L’imputata nutre un forte rancore verso quest’ultima (p.

57/58).

La

perizianda, per il disturbo di personalità, non accetta altre condizioni se non

quelle da lei stabilite. Ella non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per

espellere la nuova compagna, da lei svalorizzata e ritenuta unica responsabile

della difficoltà tra gli ex coniugi di costruire un rapporto genitoriale

orientato al bene del figlio. La nuova compagna viene investita di rabbia in

alternanza all’ex marito che assume le sue difese. La scoperta, il 17.3.2022,

di un legame non sciolto tra l’ex marito e la compagna è per l’imputata

intollerabile; intollerabile è anche che l’ex marito non agisca subito contro

la compagna come voluto dall’imputata. __________ non si sottomette al suo

volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del comportamento deviante e

distorto dell’imputata (p. 58).

Sul

pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il

perito ha ritenuto lieve detto rischio (p. 61/65). Il pericolo di recidiva si

valuta però, come ha spiegato il perito, secondo criteri statici e dinamici.

Quello che emerge, fino al momento della redazione della perizia, era

un’assunzione puramente “formale” di responsabilità per i reati commessi, che

l’imputata cerca di diminuire nella loro gravità. L’imputata non mostra

pentimento, nel senso di riconoscere di aver causato un danno all’altro con i

suoi atti/reati, assumendosene pienamente la responsabilità almeno per ciò che

ammette di aver agito, con desiderio di risarcire l’altro. L’imputata banalizza

i comportamenti disadattivi ed ha un’inadeguata lettura del comportamento

deviante (p. 61/65). Per il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere

affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è

collegato alle particolari caratteristiche della personalità dell’imputata,

affetta da un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0). La valutazione del

rischio di commettere nuovi atti/reati nell’immediato è ancora importante,

considerata la situazione clinica dell’imputata (dinamica affettiva reazionale

problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non

sufficiente per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue

problematiche profonde, rancorosità verso l’ex marito e la di lui compagna) [p.

62/66].

Stante

la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto

dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense c’è necessità di una misura

terapeutica per evitare il rischio di recidiva. L’imputata non necessita di un

internamento (non avendo una turba psichica inguaribile) e di un trattamento

stazionario (non avendo una turba psichica grave). Ella necessita di un

trattamento ambulatoriale. Il disturbo di personalità può essere trattato con

una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale con mantenimento di un

“quadro terapeutico stretto e normativo”. Gli obiettivi della terapia

sono: allargare il registro cognitivo; migliorare il controllo emotivo con

identificazione, riformulazione ed accettazione delle emozioni; acquisizione di

strategie di autocontrollo (p. 62).

Il

perito ha evidenziato che il dr. med. __________, psichiatra delle Strutture

carcerarie, aveva iniziato a fine maggio 2022 il trattamento ambulatoriale, su

richiesta dell’imputata. La presa a carico prevede colloqui quindicinali a

funzione inizialmente esplorativa per verifica della volontà di cura,

dell’adesione e dell’investimento al trattamento. Il medico aveva riferito che

l’imputata appare adeguatamente investita nella presa a carico. L’adesione dell’imputata

al trattamento non appare funzionale (p. 63).

Il

perito ha sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento

ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per

rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati

aggressivi.” (p. 63/67).

Rispondendo

ai quesiti peritali, il perito ha indicato che “Si, dal punto di vista

psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere

nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i

reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono

connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità

misto (…)” (p. 65).

Il

perito ha aggiunto, come già esposto nel suo rapporto 14.4.2022, che era assolutamente

da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex marito per il rischio di recidiva

fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti

significativi. Era parimenti da evitare anche il contatto con la compagna

dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei (p.

68).

h. Il

27.7.2022 (AI 150) i medici delle Strutture carcerarie si sono espressi sulla

presa a carico dell’imputata, concludendo che si stesse delineando in

quest’ultima una motivazione interna al trattamento, che favoriva la creazione

ancora in corso di una buona relazione terapeutica, presupposto indispensabile

per il proseguimento del percorso di cambiamento, ancora in fase embrionale.

i. Il

31.8.2022 (AI 160) si è svolto l’interrogatorio finale dell’imputata.

j. Con

istanza 7/12.9.2022 (AI 167) RE 1 ha chiesto la sua scarcerazione con

l’adozione di misure sostitutive.

k. Con

atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il procuratore pubblico ha promosso

l’accusa a carico di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome

accusata di tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni

semplici aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme

della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

l. Il

medesimo giorno (doc. TPC 2) il magistrato inquirente ha presentato istanza di

carcerazione di sicurezza (a valere anche quale preavviso negativo all’istanza

di scarcerazione dell’imputata).

m. Con

giudizio 20.9.2022 (doc. TPC 8), svoltasi l’udienza, il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza di scarcerazione ed ha accolto

l’istanza di carcerazione di sicurezza del pubblico ministero, disponendo la

misura cautelare fino al 12.12.2022.

Il

giudice, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, ha reputato perdurare il

pericolo di recidiva, come ammesso in particolare nella pronuncia 2.5.2022. Ha

indicato che la difesa dell’imputata riteneva che si potesse proseguire il

trattamento ambulatoriale all’esterno del carcere. Per il giudice, una lettura

completa della perizia 7.7.2022 e del rapporto 27.7.2022 permetteva di

constatare (in positivo) l’inizio di una presa a carico con apparente aderenza,

ma anche che si trattava di un lavoro appena iniziato, definito dalle curanti in

“fase embrionale”. Inoltre, per quanto le scale utilizzate dalle perite

sembrassero indicare un rischio lieve (ma non assente), lo stesso perito

giudiziario aveva ritenuto importante il rischio di commettere nell’immediato

nuovi atti/reati; il perito aveva parimenti reputato che fosse necessario

almeno un anno dall’inizio del trattamento per rivalutare il rischio di

recidiva in essere.

Per

il giudice, il rischio di recidiva era da considerare presente ed importante,

in relazione a reati gravi contro l’integrità fisica, come quelli in

discussione. In considerazione della fase embrionale della terapia, della

tempistica indicata dal perito, ma anche dell’assenza di un progetto concreto

esterno attuabile nell’immediato, in quel momento soltanto il carcere (e la

prosecuzione del trattamento) appariva in grado di controllare il pericolo di

recidiva importante. Non c’erano misure sostitutive sufficienti (in particolare

in assenza di un progetto concreto di presa a carico in esterno).

n. Il

25.11.2022 (doc. TPC 24) i medici psichiatri delle Strutture carcerarie hanno

trasmesso al presidente della Corte delle assise criminali, su sua richiesta,

il rapporto di presa a carico dell’imputata:

“(…),

la presa a carico è iniziata nel mese di maggio 2022. I colloqui individuali si

sono susseguiti a cadenza quindicinale. La paziente durante i colloqui si

mostra collaborante, adeguata alla situazione e al contesto. Disponibile e

aperta al dialogo. I primi colloqui si sono focalizzati sul raggiungimento di

una critica e consapevolezza del disturbo psichico e, successivamente, del

reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha saputo aprirsi maggiormente al

dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è riuscita a riconoscere alcuni

tratti di personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica. Ha

iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno

condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica del gesto in questione e

si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi meccanismi

disfunzionali. Durante la detenzione non vi sono stati episodi di scompenso

acuto e, dal punto di vista puramente comportamentale, ella è stata capace di

aderire alle regole e di mantenere un comportamento adeguato. Alla luce di

quanto emerso nei primi mesi di terapia, riteniamo che la motivazione e

l’aderenza siano buone e pertanto sia importante il proseguimento della presa a

carico.”

o. Con

sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato RE

1 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale, guida in stato

di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti. Ha condannato l’imputata, segnatamente, alla pena

detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00. La Corte ha ordinato il

trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di

espiazione della pena.

Il

12/13.12.2022 (doc. TPC 33) l’imputata ha annunciato appello.

p. La

Corte, il 5.12.2022, ha disposto il mantenimento dell’imputata in carcerazione

di sicurezza per garantire l’espiazione della pena (in caso di mancato

appello), rispettivamente la procedura di appello (in caso di annuncio di appello)

fino al 5.3.2023.

La

Corte ha ritenuto pacifici gli indizi di colpevolezza, stante la condanna. Ha

reputato dato un concreto pericolo di recidiva, accertato dal giudice dei

provvedimenti coercitivi nel giudizio 20.9.2022, a cui rinviava. Ha osservato

che il perito aveva indicato che l’imputata presentava un importante pericolo

di commettere nuovi reati quali agiti aggressivi sull’ex marito, connesso e

sostenuto dalla patologia di cui soffriva. Ha riprodotto quanto esposto dai

medici delle Strutture carcerarie nel rapporto 25.11.2022. Ha evidenziato che

il perito, nel referto 7.7.2022, aveva esposto che “per valutare l’efficacia

del trattamento ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno

dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di

nuovi atti/reati aggressivi.” Non c’erano misure sostitutive alla

carcerazione. Il mantenimento del provvedimento fino al 5.3.2023 era

proporzionale.

q. Con

gravame 13/14.12.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto 5.12.2022 di carcerazione di sicurezza, da non mantenere, venga

annullato.

La

reclamante rileva che la carcerazione sarebbe motivata unicamente con il

pericolo di recidiva. Nella perizia 7.7.2022 verrebbe chiaramente detto che

ella non necessiterebbe di un internamento e di un trattamento stazionario.

Ella necessiterebbe di un trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di

recidiva. Secondo il perito, il trattamento potrebbe essere effettuato in

Ticino da un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Ella avrebbe

chiesto ed ottenuto il permesso di sottoporsi immediatamente alla terapia, in

corso da mesi. Il pericolo di recidiva sarebbe stato valutato di lieve entità.

A ridosso del processo il presidente della Corte avrebbe chiesto un

aggiornamento ai medici delle Strutture carcerarie. Essi avrebbero confermato

la motivazione e l’aderenza alla terapia da parte sua. La reclamante domanda,

se del caso, di richiedere ai citati medici un parere sulla sua scarcerazione

oppure di indire un’udienza per ascoltare il loro parere.

I

numerosi mesi di terapia avrebbero evidentemente contribuito a ridurre ed a

contenere maggiormente il rischio di recidiva, già valutato “lieve” nel

mese di luglio 2022. Suo nonno avrebbe attestato, con uno scritto, la sua

volontà e la sua disponibilità ad accoglierla presso la sua abitazione (che si

troverebbe lontana dall’abitazione della vittima e della compagna) in caso di

scarcerazione. A fronte della riduzione del rischio di recidiva, non ci sarebbe

una “seria” minaccia alla sicurezza altrui, non sostenibile.

Si

tratterebbe di un processo indiziario: ella continuerebbe a sostenere la

propria innocenza. In questo senso la misura carceraria non risulterebbe più

rispettosa del principio di proporzionalità. La carcerazione sarebbe

sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di

dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un

ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto

già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la

sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive

potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto

elettronico) ex art. 237 cpv. 3 CPP.

r. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà

– se necessario – in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide

se il condannato va posto oppure mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per

garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura

di appello.

1.2

Ai

sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione

di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla

carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss.

CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.

La

giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a

decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo

grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV

186.

consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,

art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP,

norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.

1.3

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento

inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2

lit. a/b/c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.4

Il gravame, presentato in data 13.12.2022 alla Corte

dei reclami penali, competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il giudizio 5.12.2022

della Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di

sicurezza dell’imputata fino al 5.3.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in

applicazione dell’art. 222 CPP.

RE

1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimata a

reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha

disposto il mantenimento del provvedimento cautelare a suo carico.

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

L’impugnativa

è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà.

Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà

soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i principi

di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono

essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla

legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi

perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d.

l’importanza del reato li giustifica.”)].

Eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non

appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal

presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure

sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2

CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare

quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

2.2

La

carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato

durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso

rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa

intercorre tra il deposito dell’atto

d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il

giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa

della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2.

ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).

La

carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile

solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto

(art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.

FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza

di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid.

2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid.

3.1.)] e vi è seriamente da temere che:

a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;

b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento

della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi

crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.

221.

cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK

StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,

op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

2.3

2.3.1

Giusta

l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il

tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in

carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle

misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne

primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231

CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che

può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva

(BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].

Le

lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano

particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi

dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione

giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF

1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art.

231.

CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231

CPP n. 3).

Al

momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la

carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti

coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a

prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se

con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di

sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP

n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare

misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del

giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK

StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve

essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER

ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).

2.3.2

La

decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal

tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze

dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua

decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente

oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una

succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).

La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le

regole dedotte dal diritto di essere sentito.

Se

la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può

avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere

notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una

decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve

infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in

tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).

2.3.3

In

DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore

dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art.

225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in

volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei

mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata

per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili

di volta in volta.

Questo

principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale

anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo

grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la

carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo

periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e della

proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il

provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del

giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la

scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine

giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo

grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai

prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).

La

carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la

litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una

durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,

art. 231 CPP n. 3a).

Si

deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la

litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico

automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022

del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).

L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).

3.

3.1.

Si

è detto che con giudizio 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha disposto

il mantenimento di RE 1 in carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 in

considerazione di seri indizi di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna

dell’imputata di quel giorno), di un pericolo di recidiva (come attestato dal

referto peritale) e della proporzionalità della misura cautelare.

3.2

La

carcerazione di sicurezza presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di

un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).

La

Corte di merito ha dichiarato e pronunciato RE 1 autrice colpevole dei reati di

tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine, infrazione delle

norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. E l’ha

condannata alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi.

Ora,

l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputata rafforza l’esistenza

di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti coercitivi) di aver

commesso il reato di tentato omicidio intenzionale, crimine ex art. 221 CPP

(decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.; 1B_531/2021 del

20.10.2021

consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).

Devono

quindi essere considerati dati gravi indizi di colpevolezza.

La

reclamante non censura peraltro specificatamente e dettagliatamente, come

esatto dalla giurisprudenza [decisione TF 1B_540/2022

del 17.11.2022 consid. 5.4.1. (secondo cui, se

c’è già un giudizio di merito di prima istanza, l’imputato che contesta la sua

punibilità o la commisurazione della pena deve spiegare in che modo il giudizio

di condanna appaia chiaramente sbagliato rispettivamente in che modo sia da

attendersi con rilevante probabilità un altro giudizio nella procedura di

appello)], l’esistenza di seri indizi di colpevolezza. Si limita ad accennare,

trattando il presupposto della proporzionalità della misura cautelare, al fatto

che si tratterebbe di un processo indiziario e che ella avrebbe sostenuto e

continuerebbe a sostenere la propria innocenza.

Un

esame specifico del giudizio di prima istanza non compete del resto al giudice

della carcerazione, ma solo al tribunale di appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid.

5.4.1.).

Il

primo presupposto per il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 è

dunque adempiuto.

3.3

3.3.1

La

carcerazione di sicurezza presuppone poi, cumulativamente, che vi sia

seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al

procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini

mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c.

minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti,

dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP).

3.3.2

Secondo

la giurisprudenza (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022

del 25.11.2022 consid. 6.1.), per ammettere un pericolo di recidiva sono

necessarie tre condizioni: l’imputato deve di principio avere già commesso

reati analoghi, che devono essere gravi crimini o delitti; la sicurezza altrui

deve essere seriamente messa in pericolo; e la recidiva, sulla base di un

pronostico, deve essere seriamente da temere.

Anche

se il tenore letterale dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP presuppone l’esistenza

di precedenti, il rischio di recidiva può essere ammesso anche in casi

particolari qualora non esistano precedenti, in presenza di rischi

intollerabili (ovvero di un “pericolo di recidiva qualificato”)

[decisione TF 1B_377/2022 del 15.8.2022 consid. 6.1.]. La prevenzione del

rischio di recidiva deve in effetti permettere di far prevalere l’interesse

alla sicurezza pubblica sulla libertà personale dell’imputato (decisioni TF

1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.).

Il rischio di recidiva può parimenti fondarsi sui reati oggetto della procedura

penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato – con una probabilità che

rasenta la certezza – di aver commesso i reati (decisioni TF 1B_602/2022 del

13.12.2022

consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 326

consid. 3.1.).

La

gravità del reato dipende, oltre che dalla pena prevista dalla legge, dalla

natura del bene giuridico minacciato e dal contesto, segnatamente dalla

pericolosità presentata concretamente dall’imputato e dal suo potenziale di

violenza (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). La seria messa

in pericolo da crimini e delitti gravi può concernere, di principio, qualsiasi

bene giuridico protetto; si pensa però in primo luogo ai reati contro

l’integrità della persona ed ai reati sessuali (decisione TF 1B_602/2022 del

13.12.2022

consid. 2.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).

La

messa in pericolo della sicurezza altrui è, in generale, tanto più grande

quanto più gravi sono gli atti temuti. Al contrario, il rapporto tra la gravità

dei reati ed il pericolo di recidiva è inversamente proporzionale: questo

significa che più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza

altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all’adempimento del

rischio di recidiva (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.;

1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). Quando la gravità dei fatti e la loro

incidenza sulla sicurezza sono particolarmente elevate, si può ammettere un

rischio di recidiva ad un livello inferiore (decisione TF 1B_602/2022 del

13.12.2022

consid. 2.1.). In ogni caso il motivo di carcerazione fondato sul

rischio di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. Per ammettere un

rischio di recidiva è necessaria, ma di principio anche sufficiente, una prognosi

negativa, ossia sfavorevole (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid.

2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; 1B_197/2022 del 19.5.2022

consid. 2.5.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).

Per

stabilire il pronostico della recidiva, i criteri determinanti sono la

frequenza e l’intensità dei reati perseguiti. Questa valutazione deve tenere

conto di un’eventuale tendenza all’aggravamento, come un’intensificazione

dell’attività criminale, un aumento della violenza o un aumento della frequenza

degli atti. Devono essere valutate anche le caratteristiche personali

dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022

del 25.11.2022 consid. 6.2.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.). Qualora ci sia già

una perizia psichiatrica, essa deve essere presa in considerazione (decisione

TF 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). In caso di minaccia di gravi reati

violenti devono essere considerati lo stato psichico dell’imputato, la sua

imprevedibilità o la sua aggressività (decisione TF 1B_289/2022 dell’1.7.2022

consid. 5.1.).

3.3.3

3.3.3.1

RE

1.

non ha precedenti penali.

Si

è però detto che, secondo la giurisprudenza, il rischio di recidiva ex art. 221

cpv. 1 lit. c CPP può essere ammesso anche qualora non esistano precedenti

penali, in presenza di rischi intollerabili.

Ora,

ella è imputata di tentato omicidio intenzionale, ossia di un reato contro la

vita e l’integrità della persona, cioè di uno dei reati più gravi del CP,

finalizzato alla soppressione di una vita umana.

In

queste circostanze, è manifesto che si possa senz’altro rinunciare

all’esistenza di specifici precedenti penali, dovendo prevalere l’interesse

alla sicurezza pubblica sulla di lei libertà personale.

Non

si può inoltre trascurare che la Corte delle assise criminali ha dichiarato e

pronunciato RE 1 autrice colpevole, tra l’altro, del reato di tentato omicidio

intenzionale. Ritenuto che il rischio di recidiva può fondarsi anche sui reati

oggetto della procedura penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato –

con una probabilità che rasenta la certezza – di aver commesso i reati, come

nel caso concreto in considerazione del giudizio di merito (cfr., in analogia,

quanto esposto al consid. 3.2.), si può reputare un precedente il reato oggetto

del procedimento.

In

ogni caso, anche nell’ipotesi in cui non si volesse considerare la citata condanna

quale precedente, essa sostanzia comunque ulteriormente che l’interesse alla

sicurezza pubblica debba prevalere sulla libertà personale dell’imputata,

condannata per un reato gravissimo, con un’importante messa in pericolo della

sicurezza altrui, rivolto all’eliminazione definitiva del suo ex marito.

3.3.3.2

Si

è altresì detto che il perito giudiziario ha diagnosticato a RE 1 un disturbo

di personalità misto codificato al codice F61.0, disturbi psichici e

comportamentali dovuti all’uso di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici

e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39].

Il

perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da

mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex

marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di

sensazione di controllo e dominio (p. 54). La perizianda, per il disturbo di

personalità, non accetta altre condizioni se non quelle da lei stabilite. Ella

non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per espellere la nuova compagna, da lei

svalorizzata e ritenuta unica responsabile della difficoltà tra gli ex coniugi

di costruire un rapporto genitoriale orientato al bene del figlio. La nuova

compagna viene investita di rabbia in alternanza all’ex marito che assume le

sue difese. La scoperta, il 17.3.2022, di un legame non sciolto tra l’ex marito

e la compagna è per l’imputata intollerabile; intollerabile è anche che l’ex

marito non agisca subito contro la compagna come voluto dall’imputata. __________

non si sottomette al suo volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del

comportamento deviante e distorto dell’imputata (p. 58).

Il

perito ha reputato (p. 41) che emergessero quali elementi disadattivi della sua

personalità, tra l’altro, instabilità emotiva con mancanza di controllo delle

reazioni umorali profonde e difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli

eventi della realtà che incidono negativamente sull’immagine idealizzata di sé

con rappresentazione della realtà deformata dai suoi stati emotivi e, ancora,

difficoltà nel controllo degli impulsi ed incapacità a provare sentimenti di

colpa. Per il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di

interpretare senza distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un

importante diniego sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce

il reato di lesioni semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella

minimizza la gravità del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui

attribuisce la colpa. Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel

racconto (p. 54).

Per

il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio

di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato alle particolari

caratteristiche della personalità dell’imputata, affetta da un disturbo di

personalità misto (ICD 10 F61.0).

Sul

pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il

perito ha invero ritenuto lieve detto pericolo (p. 61/65).

Secondo

la giurisprudenza, strumenti di prognosi standard, come la VRAG-R, danno

nondimeno solo punti di riferimento sul rischio strutturale di base; da soli

non bastano per una prognosi sul rischio. Occorre infatti un’ampia e

differenziata analisi del caso da parte di un perito (decisione TF 1B_289/2022

dell’1.7.2022 consid. 5.3.). Perito che, nel caso concreto, dopo esame

complessivo dell’imputata, ha concluso per un rischio importante di recidiva a

carico di RE 1, come ben esposto nel suo referto: “Si, dal punto di vista

psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere

nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i

reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono

connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità

misto (…)” (p. 65); e ancora: “La valutazione del rischio di commettere

nuovi atti/reati contro l’integrità della persona nell’immediato è ancora

importante considerata la situazione clinica: dinamica affettiva reazionale

problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non sufficiente

per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue problematiche profonde,

rancorosità verso l’ex marito __________ (la relazione con lo stesso è ancora

carica di forte emotività) e verso __________.” (p. 66).

3.3.3.3

L’imputata,

nel corso del mese di maggio 2022, ha cominciato il trattamento ambulatoriale

che, stante la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto

dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense era necessario per evitare il

rischio di recidiva.

Il

25.11.2022

(doc. TPC 24) i medici delle Strutture carcerarie hanno trasmesso al

presidente della Corte, su sua richiesta, il rapporto di presa a carico di RE 1.

Esso riporta che: “(…), la presa a carico è iniziata nel mese di maggio

2022.

I colloqui individuali si sono susseguiti a cadenza quindicinale. La

paziente durante i colloqui si mostra collaborante, adeguata alla situazione e

al contesto. Disponibile e aperta al dialogo. I primi colloqui si sono

focalizzati sul raggiungimento di una critica e consapevolezza del disturbo

psichico e, successivamente, del reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha

saputo aprirsi maggiormente al dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è

riuscita a riconoscere alcuni tratti di personalità disfunzionali descritti in

perizia psichiatrica. Ha iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i

meccanismi che l’hanno condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica

del gesto in questione e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non

ricadere nei medesimi meccanismi disfunzionali. Durante la detenzione non vi

sono stati episodi di scompenso acuto e, dal punto di vista puramente

comportamentale, ella è stata capace di aderire alle regole e di mantenere un

comportamento adeguato. Alla luce di quanto emerso nei primi mesi di terapia,

riteniamo che la motivazione e l’aderenza siano buone e pertanto sia importante

il proseguimento della presa a carico.”

Anche

se, come risulta dal predetto rapporto, l’imputata segue il trattamento

ambulatoriale, i progressi intervenuti nel corso di sette mesi non sono

manifestamente sufficienti per concludere per un pericolo di recidiva

indebolito. Il fatto che ella “(…) è riuscita a riconoscere alcuni tratti di

personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica”, che “ha iniziato,

anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno condotta al

reato”, che “appare pentita in maniera autentica del gesto in questione

e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi

meccanismi disfunzionali” sono infatti tutte circostanze che indicano come

non sia ancora stata vinta la patologia e che il proseguimento della presa a

carico non potrà terminare a breve. In considerazione del disturbo di cui

l’imputata soffre e della situazione concreta, il perito giudiziario ha

peraltro sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento

ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per

rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati

aggressivi.” (p. 63/67). Il fatto che in sette mesi di terapia i progressi

siano intervenuti lentamente e parzialmente, come attestato dal rapporto

25.11.2022, sostanzia del resto il lungo tempo (almeno un anno per il perito

giudiziario) indispensabile prima di poter rivalutare il rischio di recidiva,

ossia di poter rivalutare il superamento del disturbo diagnosticato a RE 1.

Essendo

il rapporto 25.11.2022 stato redatto poco più di un mese fa, posto come i

progressi in sette mesi siano occorsi, come appena detto, lentamente e

parzialmente, appare inutile interpellare oralmente o per scritto i medici

psichiatri delle Strutture carcerarie in merito allo stato attuale

dell’imputata, come da lei richiesto.

3.3.3.4

In

questa situazione, non essendosi ancora realizzati miglioramenti considerevoli dell’accertato

disturbo di personalità di cui soffre l’imputata, si devono reputare seriamente

da temere la recidiva, essendo la prognosi oggi sfavorevole, e seria la

minaccia della sicurezza altrui, in particolare dell’ex marito e della

compagna, che sono ritenuti responsabili dall’imputata di quanto occorso il

17.3.2022

e, più in generale, delle difficoltà tra gli ex coniugi.

Il

perito ha peraltro evidenziato che è assolutamente da evitare il contatto tra

l’imputata ed __________ per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento

ambulatoriale non produrrà miglioramenti significativi, ad oggi – come detto –

non ancora avvenuti. Per il perito, è da evitare anche il contatto con la

compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di

lei (p. 68).

3.3.4

Si

deve quindi necessariamente concludere per l’esistenza di un pericolo di

recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Tenuto conto della situazione

psichica dell’imputata, negare un pericolo di recidiva significherebbe esporre

ad un rischio irresponsabile le potenziali vittime. Il reato di tentato

omicidio intenzionale, per il quale RE 1 è stata condannata, manifesta del

resto inequivocabilmente un grande potenziale di violenza. In ragione della

gravità dei fatti occorsi il 17.3.2022 e dell’importanza del bene giuridico da

proteggere (vita e integrità della persona), al pericolo di recidiva possono in

ogni caso essere poste esigenze inferiori (decisione TF 1B_530/2022 del

4.11.2022

consid. 3.2.).

3.4

3.4.1

L’art.

212.

cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità

e di sussidiarietà (Commentario

CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio)

non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.

Tale

assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono

essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con

essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è

concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid.

3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno

severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure

perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure

sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei

documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere

in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un

luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un

ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di

sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere

contatti con determinate persone (cpv. 2).

Il

cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive

(decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.

cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,

art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.

237.

CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale

surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri

fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8;

StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I

presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione (decisione

TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art.

237.

CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237

CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237

CPP n. 1).

Giusta

l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive,

il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione

fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette

tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di

principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi

e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di

collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022

del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).

Se

nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi

impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure

ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza

(art. 237 cpv. 5 CPP).

3.4.2

3.4.2.1

La

Corte ha ritenuto che, stante il pericolo di recidiva, non potessero essere

adottate misure sostitutive alla carcerazione.

3.4.2.2

La

reclamante contesta questa conclusione. La carcerazione di sicurezza sarebbe

sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di

dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un

ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto

già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la

sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive

potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto

elettronico) secondo l’art. 237 cpv. 3 CPP.

3.4.2.3

Si

è detto che il perito ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto

codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Il perito ha inoltre

ritenuto che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario

tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio.

Trascorsi

sette mesi dall’inizio della terapia, a fine novembre 2022 i medici delle

Strutture carcerarie hanno attestato progressi lenti e parziali. L’imputata non

ha ancora riconosciuto pienamente i tratti di personalità disfunzionali di cui

alla perizia ed i meccanismi che l’avevano indotta ad accoltellare l’ex marito.

La patologia di cui soffre RE 1 è di conseguenza ancora ben presente. La sua

situazione è ancora di fragilità e debolezza.

Questo

suo stato mal si concilia pertanto con il fatto che ella, se scarcerata,

andrebbe ad abitare con i nonni, a suo dire anziani, malati e con problemi

ambulatoriali, di cui ella si occuperebbe.

E’

infatti notorio che accudire persone bisognose di importanti cure sia molto

gravoso dal profilo mentale. Il fatto che l’imputata soffra di una

significativa patologia non ancora guarita osta quindi oggi a che ella si

assuma tale incombenza molto impegnativa.

Prima

dei fatti che hanno portato alla sua carcerazione l’imputata si sarebbe

peraltro già occupata (settimanalmente) dei nonni. Questa circostanza non l’ha

nondimeno trattenuta dall’accoltellare l’ex marito, ovvero di agire con

violenza nei suoi confronti.

L’obbligo

di dimora presso i nonni non potrebbe poi essere monitorato, ritenuto che –

come esposto – l’electronic monitoring non permette attualmente alcuna

sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la

commissione di reati e perciò ad effettivamente avversare il pericolo di

recidiva.

L’imputata

non chiarisce inoltre in che modo continuerebbe il trattamento ambulatoriale. Non

ha evidenziato alcun piano concreto per proseguirlo fuori dal carcere. Non ha

proposto alcun progetto in merito.

Il

perito ha del resto accertato anche disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di alcool e di cannabinoidi. RE 1 non spiega come conterrebbe tali

disturbi.

Non

si comprende altresì in che modo l’obbligo di annunciarsi ad un pubblico

ufficio potrebbe contrastare il pericolo di recidiva.

Anche

il proposto divieto di avere contatti con l’ex marito e la di lui compagna è

misura, oggi, non sufficiente ad ostare al pericolo di recidiva in essere. Come

ben si evince dalla perizia (consid. g.), ma anche dai rapporti di segnalazione

agli atti (AI 52/82), l’imputata è in grande conflittualità con l’ex marito e

la compagna, tanto è vero che il perito ha ripetutamente esplicitamente

indicato che è assolutamente da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex

marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non

produrrà miglioramenti significativi. E’ da evitare anche il contatto con la

compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di

lei (p. 68). Non si vede invero come il divieto di avere contatti potrebbe essere

attuato e controllato concretamente.

Non

ci sono dunque oggi misure sostitutive idonee a contrastare il pericolo di

recidiva a carico di RE 1.

3.5

3.5.1

3.5.1.1

Nell’ottica

del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si

considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la

gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del

17.11.2022

consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit.,

art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione

della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena

da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).

3.5.1.2

La carcerazione può risultare problematica in caso di

ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione

del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con

riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e

complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al

comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid.

2.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16

ss.).

3.5.2

Occorre valutare se la carcerazione di sicurezza a

carico dell’imputata, ordinata fino al 5.3.2023, rispetti il principio di

proporzionalità, secondo cui la durata

della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art.

212.

cpv. 3 CPP).

RE

1, arrestata il 17.3.2022, ha subito ad

oggi circa dieci mesi di carcerazione, prorogati con la decisione qui impugnata

fino al 5.3.2023, per garantire l’espiazione della pena, rispettivamente

eventualmente la procedura d’appello.

In considerazione della gravità del reato di tentato

omicidio intenzionale e della pena a cui l’imputata è stata condannata in prima

istanza (quattro anni e dieci mesi), il periodo di carcerazione subito fino ad

oggi e previsto fino al 5.3.2023, pari a circa un anno, è senz’altro

proporzionale. Tale periodo non si avvicina infatti lontanamente alla pena comminata dalla Corte di

merito.

Sia

l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali, sia

il processo sono inoltre avvenuti celermente.

3.6

Il

giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il

mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 5.3.2023, è

confermato.

4.

Il gravame

è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante,

soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Spetterà

alla Corte di appello e di revisione penale, in applicazione dell’art. 135 cpv.

2.

CPP, stabilire l’importo della

retribuzione inerente all’imputata, difesa d’ufficio, riferito alla procedura

di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 220 ss., 379 ss. e

393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera