60.2022.350
Reclamo dell'imputato contro il decreto della Corte delle assise criminali che ha disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza. seri indizi. pericolo di recidiva. proporzionalità. misure sostitutive
12 gennaio 2023Italiano47 min
17.3.2022, al termine di una discussione, RE 1 ha accoltellato l’ex marito __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.350
Lugano
12 gennaio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/14.12.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise
criminali con cui – avendola condannata quel giorno per, tra l’altro, il
reato di tentato omicidio intenzionale – ha disposto il mantenimento della
sua carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 (inc. TPC 72.2022.200);
richiamate le osservazioni 16/19.12.2022
e 27/28.12.2022 (duplica) del procuratore pubblico Chiara Buzzi – che ha
postulato la reiezione del gravame –, 20/21.12.2022 del giudice Amos
Pagnamenta, presidente della Corte delle assise criminali – che ha parimenti
chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 22/23.12.2022 (replica) di RE
1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
17.3.2022, al termine di una discussione, RE 1 ha accoltellato l’ex marito __________
al fianco destro. Ella ha invocato, e continuerà ad invocare, la legittima
difesa.
RE
1 è stata fermata quello stesso giorno ed arrestata, per tentato omicidio
intenzionale, sub. lesioni gravi e semplici, al termine dell’interrogatorio
occorso il 18.3.2022.
Il
procedimento è stato registrato come inc. MP 2022.2663.
b. Il
19.3.2022 (AI 13) il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, in
parziale accoglimento dell’istanza del pubblico ministero, ha disposto la
carcerazione preventiva di RE 1 fino al 29.4.2022. Oltre a seri indizi di
colpevolezza, il giudice ha reputato esserci elementi indizianti un pericolo di
recidiva (grave minaccia alla sicurezza altrui, gravità e repentinità del
gesto, tenore conflittuale e altalenante del rapporto con la vittima) e
prematuro ipotizzare misure sostitutive alla carcerazione.
c. Il
perito giudiziario dr. med. __________, in data 14.4.2022, ha redatto un
rapporto preliminare sull’imputata (AI 62).
Ha
ritenuto che ella presentasse un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0) e
che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo fosse collegato alle
particolari caratteristiche della personalità di RE 1. Essendoci una
correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto dell’inchiesta,
c’era la necessità di una misura terapeutica per evitare il rischio di nuovi
atti. Era necessario un trattamento ambulatoriale (psicoterapia ad indirizzo
cognitivo-comportamentale con mantenimento di un ”quadro terapeutico stretto
e normativo”) per contenere il rischio di commissione di nuovi atti/reati
aggressivi. Il perito ha aggiunto che era assolutamente da evitare il contatto di
RE 1 con l’ex marito __________ per il rischio di ricommissione di atti/reati
aggressivi fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto
miglioramenti significativi.
d. Con
pronuncia 2.5.2022 (AI 74) il giudice dei provvedimenti coercitivi, in parziale
accoglimento dell’istanza del magistrato inquirente, ha prorogato la
carcerazione preventiva dell’imputata fino al 15.7.2022. In aggiunta ai seri
indizi di colpevolezza, il giudice ha indicato che le sue conclusioni di cui al
giudizio 19.3.2022 non erano state smentite. Il perito aveva confermato la
presenza di un disturbo di personalità (e di possibili/probabili problemi di
natura psichica parlavano anche gli altri atti raccolti dal procuratore
pubblico) e soprattutto di un rischio importante che ella potesse commettere
nuovamente reati come quelli in discussione, in particolare nel contesto della
relazione con __________.
Secondo
il perito il pericolo di recidiva avrebbe potuto venir attenuato da un’adeguata
presa a carico terapeutica ambulatoriale, in ambito stretto e normativo.
L’imputata si era dichiarata disposta a seguire questa terapia. Il giudice ha
nondimeno constatato che in quel momento non c’era in corso alcuna misura
ambulatoriale. Inoltre, quanto esposto dalla perita andava letto nel suo
insieme. Per il giudice, per dire che una misura sostitutiva con relativa
scarcerazione appariva prematura, bastava indicare quanto reputato dal perito:
“Ritengo che sia assolutamente da vietare il contatto dell’ex marito Signor __________
con la perizianda per il rischio di ricommissione di atti/reati aggressivi
sullo stesso fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrà prodotto
miglioramenti significativi.” (sottolineatura del giudice). Se era vero
che un trattamento ambulatoriale avrebbe potuto essere sufficiente, prima che
il rischio accertato fosse attenuato occorreva iniziare il trattamento. Il
magistrato inquirente avrebbe dovuto verificare con il perito se un’eventuale
terapia in carcere fosse controindicata rispetto al lavoro peritale e, in caso
di risposta negativa, acconsentire senza indugio ad un lavoro di questo tipo,
se richiesto formalmente dall’imputata. Occorreva altresì che l’andamento del
trattamento fosse monitorato e valutato. Soltanto allora si sarebbe potuto esaminare
se il rischio di recidiva avrebbe potuto essere diminuito a sufficienza per
potere/dovere scarcerare l’imputata.
e. Il
perito, con rapporto 16.5.2022 (AI 102), si è pronunciato sulla questione a
sapere se l’inizio della terapia in carcere fosse controindicato rispetto al
lavoro peritale e se il trattamento ambulatoriale potesse essere svolto presso
le Strutture carcerarie ticinesi.
Il
dr. med. __________ ha confermato la sua diagnosi e la necessità di un
trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di commissione di nuovi
atti/reati aggressivi. Non c’erano controindicazioni sull’inizio del
trattamento, che poteva essere svolto presso le Strutture carcerarie ticinesi.
Ha rilevato che occorreva verificare la reale aderenza della perizianda al trattamento
e la sua adesione allo stesso, che non dovevano essere puramente funzionali. Ha
inoltre precisato che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale
era necessario tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio per rivalutare il
rischio di recidiva. Ha ribadito che era assolutamente da vietare il contatto
con l’ex marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento
ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti significativi. Era da evitare
anche il contatto tra l’imputata e l’ex compagna di __________ vista la “rabbia
attiva” dell’imputata verso di lei.
f. Il
20.5.2022 ella è stata posta in esecuzione anticipata della pena (AI 111).
g. Il
perito ha reso il suo referto sull’imputata il 7.7.2022 (AI 138).
Il
dr. med. __________ ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto
codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Ha ritenuto (p. 41) che
emergono quali elementi disadattivi della sua personalità, tra l’altro,
instabilità emotiva con mancanza di controllo delle reazioni umorali profonde e
difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli eventi della realtà che incidono
negativamente sull’immagine idealizzata di sé con rappresentazione della realtà
deformata dai suoi stati emotivi e, ancora, difficoltà nel controllo degli
impulsi ed incapacità a provare sentimenti di colpa [“La perizianda ha
tendenza a distorcere i dati a suo favore con costante propensione ad incolpare
gli altri e ad offrire costanti banalizzazioni per comportamenti che l’hanno
portata ad entrare in conflitto con la società con incapacità a provare
sentimenti di colpa autentici ed evacuazione costante della colpa. Confrontata
con i suoi comportamenti non adeguati al contesto o in conflitto con la
società, che banalizza, è incline ad esternare vissuti vittimistici.” (p.
41)]. L’imputata non riconosce i tratti disfunzionali di sé (p. 41/42).
Per
il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di interpretare senza
distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un importante diniego
sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce il reato di lesioni
semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella minimizza la gravità
del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui attribuisce la colpa.
Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel racconto (p. 54).
Il
perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da
mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex
marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di
sensazione di controllo e dominio (p. 54).
Il
perito ha rilevato che da anni c’è un contenzioso importante con l’ex marito
relativo alla cura e all’accudimento del figlio (__________) affetto da ADHD
plus, che evidenzia nell’imputata rancore, rabbia e frustrazione. La
conflittualità si aggrava dopo l’inizio della relazione dell’ex marito con la
nuova compagna. L’imputata nutre un forte rancore verso quest’ultima (p.
57/58).
La
perizianda, per il disturbo di personalità, non accetta altre condizioni se non
quelle da lei stabilite. Ella non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per
espellere la nuova compagna, da lei svalorizzata e ritenuta unica responsabile
della difficoltà tra gli ex coniugi di costruire un rapporto genitoriale
orientato al bene del figlio. La nuova compagna viene investita di rabbia in
alternanza all’ex marito che assume le sue difese. La scoperta, il 17.3.2022,
di un legame non sciolto tra l’ex marito e la compagna è per l’imputata
intollerabile; intollerabile è anche che l’ex marito non agisca subito contro
la compagna come voluto dall’imputata. __________ non si sottomette al suo
volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del comportamento deviante e
distorto dell’imputata (p. 58).
Sul
pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il
perito ha ritenuto lieve detto rischio (p. 61/65). Il pericolo di recidiva si
valuta però, come ha spiegato il perito, secondo criteri statici e dinamici.
Quello che emerge, fino al momento della redazione della perizia, era
un’assunzione puramente “formale” di responsabilità per i reati commessi, che
l’imputata cerca di diminuire nella loro gravità. L’imputata non mostra
pentimento, nel senso di riconoscere di aver causato un danno all’altro con i
suoi atti/reati, assumendosene pienamente la responsabilità almeno per ciò che
ammette di aver agito, con desiderio di risarcire l’altro. L’imputata banalizza
i comportamenti disadattivi ed ha un’inadeguata lettura del comportamento
deviante (p. 61/65). Per il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere
affermato che il rischio di commettere nuovi reati dello stesso tipo è
collegato alle particolari caratteristiche della personalità dell’imputata,
affetta da un disturbo di personalità misto (ICD 10 F61.0). La valutazione del
rischio di commettere nuovi atti/reati nell’immediato è ancora importante,
considerata la situazione clinica dell’imputata (dinamica affettiva reazionale
problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non
sufficiente per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue
problematiche profonde, rancorosità verso l’ex marito e la di lui compagna) [p.
62/66].
Stante
la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto
dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense c’è necessità di una misura
terapeutica per evitare il rischio di recidiva. L’imputata non necessita di un
internamento (non avendo una turba psichica inguaribile) e di un trattamento
stazionario (non avendo una turba psichica grave). Ella necessita di un
trattamento ambulatoriale. Il disturbo di personalità può essere trattato con
una psicoterapia ad indirizzo cognitivo-comportamentale con mantenimento di un
“quadro terapeutico stretto e normativo”. Gli obiettivi della terapia
sono: allargare il registro cognitivo; migliorare il controllo emotivo con
identificazione, riformulazione ed accettazione delle emozioni; acquisizione di
strategie di autocontrollo (p. 62).
Il
perito ha evidenziato che il dr. med. __________, psichiatra delle Strutture
carcerarie, aveva iniziato a fine maggio 2022 il trattamento ambulatoriale, su
richiesta dell’imputata. La presa a carico prevede colloqui quindicinali a
funzione inizialmente esplorativa per verifica della volontà di cura,
dell’adesione e dell’investimento al trattamento. Il medico aveva riferito che
l’imputata appare adeguatamente investita nella presa a carico. L’adesione dell’imputata
al trattamento non appare funzionale (p. 63).
Il
perito ha sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento
ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per
rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati
aggressivi.” (p. 63/67).
Rispondendo
ai quesiti peritali, il perito ha indicato che “Si, dal punto di vista
psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere
nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i
reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono
connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità
misto (…)” (p. 65).
Il
perito ha aggiunto, come già esposto nel suo rapporto 14.4.2022, che era assolutamente
da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex marito per il rischio di recidiva
fintanto che il trattamento ambulatoriale non avrebbe prodotto miglioramenti
significativi. Era parimenti da evitare anche il contatto con la compagna
dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di lei (p.
68).
h. Il
27.7.2022 (AI 150) i medici delle Strutture carcerarie si sono espressi sulla
presa a carico dell’imputata, concludendo che si stesse delineando in
quest’ultima una motivazione interna al trattamento, che favoriva la creazione
ancora in corso di una buona relazione terapeutica, presupposto indispensabile
per il proseguimento del percorso di cambiamento, ancora in fase embrionale.
i. Il
31.8.2022 (AI 160) si è svolto l’interrogatorio finale dell’imputata.
j. Con
istanza 7/12.9.2022 (AI 167) RE 1 ha chiesto la sua scarcerazione con
l’adozione di misure sostitutive.
k. Con
atto di accusa 12.9.2022 (ACC 199/2022) il procuratore pubblico ha promosso
l’accusa a carico di RE 1 davanti alla Corte delle assise criminali siccome
accusata di tentato omicidio intenzionale (sub. lesioni gravi sub. lesioni
semplici aggravate), guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme
della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.
l. Il
medesimo giorno (doc. TPC 2) il magistrato inquirente ha presentato istanza di
carcerazione di sicurezza (a valere anche quale preavviso negativo all’istanza
di scarcerazione dell’imputata).
m. Con
giudizio 20.9.2022 (doc. TPC 8), svoltasi l’udienza, il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha respinto l’istanza di scarcerazione ed ha accolto
l’istanza di carcerazione di sicurezza del pubblico ministero, disponendo la
misura cautelare fino al 12.12.2022.
Il
giudice, ritenuti gravi indizi di colpevolezza, ha reputato perdurare il
pericolo di recidiva, come ammesso in particolare nella pronuncia 2.5.2022. Ha
indicato che la difesa dell’imputata riteneva che si potesse proseguire il
trattamento ambulatoriale all’esterno del carcere. Per il giudice, una lettura
completa della perizia 7.7.2022 e del rapporto 27.7.2022 permetteva di
constatare (in positivo) l’inizio di una presa a carico con apparente aderenza,
ma anche che si trattava di un lavoro appena iniziato, definito dalle curanti in
“fase embrionale”. Inoltre, per quanto le scale utilizzate dalle perite
sembrassero indicare un rischio lieve (ma non assente), lo stesso perito
giudiziario aveva ritenuto importante il rischio di commettere nell’immediato
nuovi atti/reati; il perito aveva parimenti reputato che fosse necessario
almeno un anno dall’inizio del trattamento per rivalutare il rischio di
recidiva in essere.
Per
il giudice, il rischio di recidiva era da considerare presente ed importante,
in relazione a reati gravi contro l’integrità fisica, come quelli in
discussione. In considerazione della fase embrionale della terapia, della
tempistica indicata dal perito, ma anche dell’assenza di un progetto concreto
esterno attuabile nell’immediato, in quel momento soltanto il carcere (e la
prosecuzione del trattamento) appariva in grado di controllare il pericolo di
recidiva importante. Non c’erano misure sostitutive sufficienti (in particolare
in assenza di un progetto concreto di presa a carico in esterno).
n. Il
25.11.2022 (doc. TPC 24) i medici psichiatri delle Strutture carcerarie hanno
trasmesso al presidente della Corte delle assise criminali, su sua richiesta,
il rapporto di presa a carico dell’imputata:
“(…),
la presa a carico è iniziata nel mese di maggio 2022. I colloqui individuali si
sono susseguiti a cadenza quindicinale. La paziente durante i colloqui si
mostra collaborante, adeguata alla situazione e al contesto. Disponibile e
aperta al dialogo. I primi colloqui si sono focalizzati sul raggiungimento di
una critica e consapevolezza del disturbo psichico e, successivamente, del
reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha saputo aprirsi maggiormente al
dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è riuscita a riconoscere alcuni
tratti di personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica. Ha
iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno
condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica del gesto in questione e
si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi meccanismi
disfunzionali. Durante la detenzione non vi sono stati episodi di scompenso
acuto e, dal punto di vista puramente comportamentale, ella è stata capace di
aderire alle regole e di mantenere un comportamento adeguato. Alla luce di
quanto emerso nei primi mesi di terapia, riteniamo che la motivazione e
l’aderenza siano buone e pertanto sia importante il proseguimento della presa a
carico.”
o. Con
sentenza 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha dichiarato e pronunciato RE
1 autrice colpevole dei reati di tentato omicidio intenzionale, guida in stato
di inattitudine, infrazione delle norme della circolazione e contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti. Ha condannato l’imputata, segnatamente, alla pena
detentiva di quattro anni e dieci mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, e al pagamento della multa di CHF 300.00. La Corte ha ordinato il
trattamento ambulatoriale giusta l’art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di
espiazione della pena.
Il
12/13.12.2022 (doc. TPC 33) l’imputata ha annunciato appello.
p. La
Corte, il 5.12.2022, ha disposto il mantenimento dell’imputata in carcerazione
di sicurezza per garantire l’espiazione della pena (in caso di mancato
appello), rispettivamente la procedura di appello (in caso di annuncio di appello)
fino al 5.3.2023.
La
Corte ha ritenuto pacifici gli indizi di colpevolezza, stante la condanna. Ha
reputato dato un concreto pericolo di recidiva, accertato dal giudice dei
provvedimenti coercitivi nel giudizio 20.9.2022, a cui rinviava. Ha osservato
che il perito aveva indicato che l’imputata presentava un importante pericolo
di commettere nuovi reati quali agiti aggressivi sull’ex marito, connesso e
sostenuto dalla patologia di cui soffriva. Ha riprodotto quanto esposto dai
medici delle Strutture carcerarie nel rapporto 25.11.2022. Ha evidenziato che
il perito, nel referto 7.7.2022, aveva esposto che “per valutare l’efficacia
del trattamento ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno
dal suo inizio per rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di
nuovi atti/reati aggressivi.” Non c’erano misure sostitutive alla
carcerazione. Il mantenimento del provvedimento fino al 5.3.2023 era
proporzionale.
q. Con
gravame 13/14.12.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto 5.12.2022 di carcerazione di sicurezza, da non mantenere, venga
annullato.
La
reclamante rileva che la carcerazione sarebbe motivata unicamente con il
pericolo di recidiva. Nella perizia 7.7.2022 verrebbe chiaramente detto che
ella non necessiterebbe di un internamento e di un trattamento stazionario.
Ella necessiterebbe di un trattamento ambulatoriale per contenere il rischio di
recidiva. Secondo il perito, il trattamento potrebbe essere effettuato in
Ticino da un medico specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Ella avrebbe
chiesto ed ottenuto il permesso di sottoporsi immediatamente alla terapia, in
corso da mesi. Il pericolo di recidiva sarebbe stato valutato di lieve entità.
A ridosso del processo il presidente della Corte avrebbe chiesto un
aggiornamento ai medici delle Strutture carcerarie. Essi avrebbero confermato
la motivazione e l’aderenza alla terapia da parte sua. La reclamante domanda,
se del caso, di richiedere ai citati medici un parere sulla sua scarcerazione
oppure di indire un’udienza per ascoltare il loro parere.
I
numerosi mesi di terapia avrebbero evidentemente contribuito a ridurre ed a
contenere maggiormente il rischio di recidiva, già valutato “lieve” nel
mese di luglio 2022. Suo nonno avrebbe attestato, con uno scritto, la sua
volontà e la sua disponibilità ad accoglierla presso la sua abitazione (che si
troverebbe lontana dall’abitazione della vittima e della compagna) in caso di
scarcerazione. A fronte della riduzione del rischio di recidiva, non ci sarebbe
una “seria” minaccia alla sicurezza altrui, non sostenibile.
Si
tratterebbe di un processo indiziario: ella continuerebbe a sostenere la
propria innocenza. In questo senso la misura carceraria non risulterebbe più
rispettosa del principio di proporzionalità. La carcerazione sarebbe
sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di
dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un
ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto
già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la
sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive
potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto
elettronico) ex art. 237 cpv. 3 CPP.
r. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, si dirà
– se necessario – in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza, il tribunale di primo grado decide
se il condannato va posto oppure mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per
garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura
di appello.
1.2
Ai
sensi dell’art. 222 CPP il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione
di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla
carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) oppure di sicurezza (art. 229 ss.
CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.
La
giurisdizione di reclamo, secondo la giurisprudenza, è l’autorità competente a
decidere il gravame dell’imputato contro la pronuncia del tribunale di primo
grado in tema di carcerazione di sicurezza (art. 231 cpv. 1 CPP) [DTF 139 IV
186.
consid. 2.2.2.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,
art. 231 CPP n. 4a], in applicazione dei combinati art. 222 e 231 cpv. 1 CPP,
norma che non contiene eccezioni all’art. 222 CPP.
1.3
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2
lit. a/b/c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.4
Il gravame, presentato in data 13.12.2022 alla Corte
dei reclami penali, competente giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG, contro il giudizio 5.12.2022
della Corte delle assise criminali che ha mantenuto la carcerazione di
sicurezza dell’imputata fino al 5.3.2023, è tempestivo – siccome introdotto nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 396 cpv. 1 CPP – e proponibile in
applicazione dell’art. 222 CPP.
RE
1, quale persona in stato di carcerazione di sicurezza, è legittimata a
reclamare giusta i combinati art. 222 e 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha
disposto il mantenimento del provvedimento cautelare a suo carico.
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
L’impugnativa
è perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l’art. 212 cpv. 1 CPP l’imputato resta in libertà.
Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà
soltanto entro i limiti delle disposizioni del CPP stesso [secondo i principi
di cui all’art. 197 cpv. 1 CPP (“Possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: a. sono previsti dalla
legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli obiettivi con essi
perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe; d.
l’importanza del reato li giustifica.”)].
Eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d’ufficio) non
appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal
presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure
sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2
CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare
quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2
La
carcerazione di sicurezza (giusta gli art. 220 cpv. 2 e 229 ss. CPP) mira a garantire la disponibilità dell’imputato
durante il procedimento di primo grado e nel corso della procedura di ricorso
rispettivamente l’esecuzione di sanzioni privative della libertà (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1132). Essa
intercorre tra il deposito dell’atto
d’accusa presso il tribunale di primo grado (art. 328 cpv. 1 CPP) e il
giudicato della sentenza (art. 437 CPP), l’inizio di una sanzione privativa
della libertà (art. 439 ss. CPP) o la liberazione (BSK StPO – M. FORSTER, 2.
ed., art. 229 CPP n. 1 ss.).
La
carcerazione di sicurezza – e preventiva (art. 220 cpv. 1 e 224 ss. CPP) – è ammissibile
solo quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto
(art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.
FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, 3. ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] [rilevato che, se è già stato emanato un giudizio di condanna, l’esistenza
di gravi indizi è rafforzata (decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid.
2.2.; 1B_531/2021 del 20.10.2021 consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid.
3.1.)] e vi è seriamente da temere che:
a. si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
b. influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento
della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.
221.
cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER,
op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
2.3
2.3.1
Giusta
l’art. 231 cpv. 1 CPP, nella sua sentenza (art. 351 CPP, art. 80 ss. CPP), il
tribunale di primo grado decide se il condannato va posto o mantenuto in
carcerazione di sicurezza: a. per garantire l’esecuzione della pena o delle
misure [in applicazione degli art. 439 ss. CPP, scopo che concerne
primariamente il pericolo di fuga (BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231
CPP n. 4)]; b. in vista della procedura di appello [art. 398 ss. CPP, fine che
può essere giustificato per pericolo di fuga, di collusione oppure di recidiva
(BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art. 231 CPP n. 5)].
Le
lit. a/b non costituiscono motivi di carcerazione indipendenti, ma evidenziano
particolari aspetti processuali in relazione ai motivi di carcerazione ai sensi
dell’art. 221 CPP, che devono essere adempiuti anche in merito alla decisione
giusta l’art. 231 cpv. 1 CPP prolata dal tribunale di primo grado (decisione TF
1B_274/2022 del 20.6.2022 consid. 5.1.; BSK StPO – M. FORSTER, op. cit., art.
231.
CPP n. 4; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231
CPP n. 3).
Al
momento della pronuncia del giudizio di primo grado viene a cadere la
carcerazione di sicurezza disposta all’occorrenza dal giudice dei provvedimenti
coercitivi. Di conseguenza il tribunale di primo grado deve d’ufficio, a
prescindere da una richiesta in tal senso del Ministero pubblico, decidere se
con il giudizio di prime cure ancora si giustifica una carcerazione di
sicurezza (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP
n. 1). In questo contesto deve essere esaminata la possibilità di adottare
misure sostitutive alla carcerazione, rilevato che con l’emanazione del
giudizio di primo grado possono esserci nuove circostanze da considerare (ZK
StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 3). Deve
essere verificata anche la proporzionalità (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER
ELSÄSSER, op. cit., art. 231 CPP n. 8 ss.).
2.3.2
La
decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza, adottata dal
tribunale di primo grado ex art. 231 cpv. 1 CPP, è soggetta alle esigenze
dell’art. 226 cpv. 2 CPP [secondo il quale “il giudice dei provvedimenti coercitivi comunica senza indugio la sua
decisione al pubblico ministero, all’imputato e al suo difensore oralmente
oppure, se questi sono assenti, per scritto; in seguito fa loro pervenire una
succinta motivazione scritta”), applicabile per analogia (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).
La decisione di carcerazione deve di conseguenza essere motivata secondo le
regole dedotte dal diritto di essere sentito.
Se
la motivazione scritta relativa al mantenimento della carcerazione non può
avvenire al momento della comunicazione orale della sentenza, essa deve essere
notificata senza indugio (principio di celerità, art. 5 CPP) mediante una
decisione scritta separata (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.). L’imputato deve
infatti poter conoscere la motivazione per eventualmente impugnare la misura in
tempo utile e con cognizione di causa (DTF 139 IV 179 consid. 2.6.).
2.3.3
In
DTF 137 IV 180 consid. 3.5. l’Alta Corte ha ritenuto, in ragione del tenore
dell’art. 229 cpv. 3 CPP, che prevede un’applicazione per analogia degli art.
225-227 CPP (art. 227 cpv. 7 CPP: “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in
volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei
mesi”), che la carcerazione di sicurezza deve essere fissata
per una durata massima di tre mesi (o eccezionalmente di sei mesi), prorogabili
di volta in volta.
Questo
principio – la durata della carcerazione di sicurezza non è illimitata – vale
anche qualora la carcerazione di sicurezza sia disposta dal tribunale di primo
grado al momento della sentenza ex art. 231 cpv. 1 CPP. Non è garantito che la
carcerazione pronunciata in questo contesto sia di breve durata. Un controllo
periodico dell’adeguatezza della carcerazione ai principi della celerità e della
proporzionalità deve poter essere effettuato anche nel caso in cui il
provvedimento sia ordinato dal tribunale di primo grado al momento del
giudizio, e questo a prescindere dalla possibilità di chiedere in ogni tempo la
scarcerazione (DTF 139 IV 94 consid. 2.1./2.3.1.). Alla scadenza del termine
giusta l’art. 227 cpv. 7 CPP, applicabile per analogia, il tribunale di primo
grado deve riesaminare d’ufficio i presupposti della carcerazione e semmai
prorogarla per una durata determinata (DTF 139 IV 94 consid. 2.3.2.).
La
carcerazione di sicurezza tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la
litispendenza davanti al tribunale di appello (art. 399 cpv. 2 CPP) ha quindi una
durata determinata (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit.,
art. 231 CPP n. 3a).
Si
deve aggiungere che durante la procedura di appello, una volta sorta la
litispendenza (art. 399 cpv. 2 CPP), non sussiste più il controllo periodico
automatico della carcerazione (decisione TF 1B_540/2022
del 17.11.2022 consid. 6.1.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 3a).
L’imputato può però in ogni tempo chiedere la scarcerazione (art. 233 CPP) (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 6.1.).
3.
3.1.
Si
è detto che con giudizio 5.12.2022 la Corte delle assise criminali ha disposto
il mantenimento di RE 1 in carcerazione di sicurezza fino al 5.3.2023 in
considerazione di seri indizi di colpevolezza (pacifici, ritenuta la condanna
dell’imputata di quel giorno), di un pericolo di recidiva (come attestato dal
referto peritale) e della proporzionalità della misura cautelare.
3.2
La
carcerazione di sicurezza presuppone anzitutto l’esistenza di gravi indizi di
un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1 CPP).
La
Corte di merito ha dichiarato e pronunciato RE 1 autrice colpevole dei reati di
tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inattitudine, infrazione delle
norme della circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti. E l’ha
condannata alla pena detentiva di quattro anni e dieci mesi.
Ora,
l’esistenza del giudizio di condanna a carico dell’imputata rafforza l’esistenza
di gravi indizi (già ammessi dal giudice dei provvedimenti coercitivi) di aver
commesso il reato di tentato omicidio intenzionale, crimine ex art. 221 CPP
(decisioni TF 1B_493/2022 del 17.11.2022 consid. 2.2.; 1B_531/2021 del
20.10.2021
consid. 4.; 1B_220/2020 del 26.5.2020 consid. 3.1.; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 231 CPP n. 1).
Devono
quindi essere considerati dati gravi indizi di colpevolezza.
La
reclamante non censura peraltro specificatamente e dettagliatamente, come
esatto dalla giurisprudenza [decisione TF 1B_540/2022
del 17.11.2022 consid. 5.4.1. (secondo cui, se
c’è già un giudizio di merito di prima istanza, l’imputato che contesta la sua
punibilità o la commisurazione della pena deve spiegare in che modo il giudizio
di condanna appaia chiaramente sbagliato rispettivamente in che modo sia da
attendersi con rilevante probabilità un altro giudizio nella procedura di
appello)], l’esistenza di seri indizi di colpevolezza. Si limita ad accennare,
trattando il presupposto della proporzionalità della misura cautelare, al fatto
che si tratterebbe di un processo indiziario e che ella avrebbe sostenuto e
continuerebbe a sostenere la propria innocenza.
Un
esame specifico del giudizio di prima istanza non compete del resto al giudice
della carcerazione, ma solo al tribunale di appello (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid.
5.4.1.).
Il
primo presupposto per il mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 è
dunque adempiuto.
3.3
3.3.1
La
carcerazione di sicurezza presuppone poi, cumulativamente, che vi sia
seriamente da temere che l’imputato: a. si sottragga con la fuga al
procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi persone o inquini
mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o c.
minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti,
dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 CPP).
3.3.2
Secondo
la giurisprudenza (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022
del 25.11.2022 consid. 6.1.), per ammettere un pericolo di recidiva sono
necessarie tre condizioni: l’imputato deve di principio avere già commesso
reati analoghi, che devono essere gravi crimini o delitti; la sicurezza altrui
deve essere seriamente messa in pericolo; e la recidiva, sulla base di un
pronostico, deve essere seriamente da temere.
Anche
se il tenore letterale dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP presuppone l’esistenza
di precedenti, il rischio di recidiva può essere ammesso anche in casi
particolari qualora non esistano precedenti, in presenza di rischi
intollerabili (ovvero di un “pericolo di recidiva qualificato”)
[decisione TF 1B_377/2022 del 15.8.2022 consid. 6.1.]. La prevenzione del
rischio di recidiva deve in effetti permettere di far prevalere l’interesse
alla sicurezza pubblica sulla libertà personale dell’imputato (decisioni TF
1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.).
Il rischio di recidiva può parimenti fondarsi sui reati oggetto della procedura
penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato – con una probabilità che
rasenta la certezza – di aver commesso i reati (decisioni TF 1B_602/2022 del
13.12.2022
consid. 2.1.; 1B_530/2022 del 4.11.2022 consid. 3.1.; DTF 146 IV 326
consid. 3.1.).
La
gravità del reato dipende, oltre che dalla pena prevista dalla legge, dalla
natura del bene giuridico minacciato e dal contesto, segnatamente dalla
pericolosità presentata concretamente dall’imputato e dal suo potenziale di
violenza (decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.). La seria messa
in pericolo da crimini e delitti gravi può concernere, di principio, qualsiasi
bene giuridico protetto; si pensa però in primo luogo ai reati contro
l’integrità della persona ed ai reati sessuali (decisione TF 1B_602/2022 del
13.12.2022
consid. 2.1.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).
La
messa in pericolo della sicurezza altrui è, in generale, tanto più grande
quanto più gravi sono gli atti temuti. Al contrario, il rapporto tra la gravità
dei reati ed il pericolo di recidiva è inversamente proporzionale: questo
significa che più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza
altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all’adempimento del
rischio di recidiva (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.;
1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). Quando la gravità dei fatti e la loro
incidenza sulla sicurezza sono particolarmente elevate, si può ammettere un
rischio di recidiva ad un livello inferiore (decisione TF 1B_602/2022 del
13.12.2022
consid. 2.1.). In ogni caso il motivo di carcerazione fondato sul
rischio di recidiva deve essere applicato in modo restrittivo. Per ammettere un
rischio di recidiva è necessaria, ma di principio anche sufficiente, una prognosi
negativa, ossia sfavorevole (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid.
2.1.; 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.; 1B_197/2022 del 19.5.2022
consid. 2.5.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.).
Per
stabilire il pronostico della recidiva, i criteri determinanti sono la
frequenza e l’intensità dei reati perseguiti. Questa valutazione deve tenere
conto di un’eventuale tendenza all’aggravamento, come un’intensificazione
dell’attività criminale, un aumento della violenza o un aumento della frequenza
degli atti. Devono essere valutate anche le caratteristiche personali
dell’imputato (decisioni TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.1.; 1B_555/2022
del 25.11.2022 consid. 6.2.; DTF 146 IV 326 consid. 3.1.). Qualora ci sia già
una perizia psichiatrica, essa deve essere presa in considerazione (decisione
TF 1B_555/2022 del 25.11.2022 consid. 6.2.). In caso di minaccia di gravi reati
violenti devono essere considerati lo stato psichico dell’imputato, la sua
imprevedibilità o la sua aggressività (decisione TF 1B_289/2022 dell’1.7.2022
consid. 5.1.).
3.3.3
3.3.3.1
RE
1.
non ha precedenti penali.
Si
è però detto che, secondo la giurisprudenza, il rischio di recidiva ex art. 221
cpv. 1 lit. c CPP può essere ammesso anche qualora non esistano precedenti
penali, in presenza di rischi intollerabili.
Ora,
ella è imputata di tentato omicidio intenzionale, ossia di un reato contro la
vita e l’integrità della persona, cioè di uno dei reati più gravi del CP,
finalizzato alla soppressione di una vita umana.
In
queste circostanze, è manifesto che si possa senz’altro rinunciare
all’esistenza di specifici precedenti penali, dovendo prevalere l’interesse
alla sicurezza pubblica sulla di lei libertà personale.
Non
si può inoltre trascurare che la Corte delle assise criminali ha dichiarato e
pronunciato RE 1 autrice colpevole, tra l’altro, del reato di tentato omicidio
intenzionale. Ritenuto che il rischio di recidiva può fondarsi anche sui reati
oggetto della procedura penale in corso se l’imputato è fortemente sospettato –
con una probabilità che rasenta la certezza – di aver commesso i reati, come
nel caso concreto in considerazione del giudizio di merito (cfr., in analogia,
quanto esposto al consid. 3.2.), si può reputare un precedente il reato oggetto
del procedimento.
In
ogni caso, anche nell’ipotesi in cui non si volesse considerare la citata condanna
quale precedente, essa sostanzia comunque ulteriormente che l’interesse alla
sicurezza pubblica debba prevalere sulla libertà personale dell’imputata,
condannata per un reato gravissimo, con un’importante messa in pericolo della
sicurezza altrui, rivolto all’eliminazione definitiva del suo ex marito.
3.3.3.2
Si
è altresì detto che il perito giudiziario ha diagnosticato a RE 1 un disturbo
di personalità misto codificato al codice F61.0, disturbi psichici e
comportamentali dovuti all’uso di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici
e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39].
Il
perito ha ritenuto che gli atti oggetto di inchiesta (se confermati) sono da
mettere in relazione con il disturbo di personalità. Ella, con gli atti sull’ex
marito, cerca di soddisfare i bisogni che hanno a che fare con la ricerca di
sensazione di controllo e dominio (p. 54). La perizianda, per il disturbo di
personalità, non accetta altre condizioni se non quelle da lei stabilite. Ella
non riesce ad imporsi sull’ex coniuge per espellere la nuova compagna, da lei
svalorizzata e ritenuta unica responsabile della difficoltà tra gli ex coniugi
di costruire un rapporto genitoriale orientato al bene del figlio. La nuova
compagna viene investita di rabbia in alternanza all’ex marito che assume le
sue difese. La scoperta, il 17.3.2022, di un legame non sciolto tra l’ex marito
e la compagna è per l’imputata intollerabile; intollerabile è anche che l’ex
marito non agisca subito contro la compagna come voluto dall’imputata. __________
non si sottomette al suo volere. Per il perito, c’è quindi una linearità del
comportamento deviante e distorto dell’imputata (p. 58).
Il
perito ha reputato (p. 41) che emergessero quali elementi disadattivi della sua
personalità, tra l’altro, instabilità emotiva con mancanza di controllo delle
reazioni umorali profonde e difficoltà a contenere l’impatto emotivo degli
eventi della realtà che incidono negativamente sull’immagine idealizzata di sé
con rappresentazione della realtà deformata dai suoi stati emotivi e, ancora,
difficoltà nel controllo degli impulsi ed incapacità a provare sentimenti di
colpa. Per il perito, la perizianda mostra difficoltà nella capacità di
interpretare senza distorsioni le sue azioni ammesse sull’ex marito. Emerge un
importante diniego sui fatti e sulle sue responsabilità: l’imputata riconosce
il reato di lesioni semplici, ma non la sua responsabilità dello stesso. Ella
minimizza la gravità del reato ed il danno arrecato alla vittima, a cui
attribuisce la colpa. Risulta la mancanza di sensi di colpa e di imbarazzo nel
racconto (p. 54).
Per
il perito, dal profilo psichiatrico forense può essere affermato che il rischio
di commettere nuovi reati dello stesso tipo è collegato alle particolari
caratteristiche della personalità dell’imputata, affetta da un disturbo di
personalità misto (ICD 10 F61.0).
Sul
pericolo di recidiva, con riferimento alla VRAG, con punteggio 5 su 9, il
perito ha invero ritenuto lieve detto pericolo (p. 61/65).
Secondo
la giurisprudenza, strumenti di prognosi standard, come la VRAG-R, danno
nondimeno solo punti di riferimento sul rischio strutturale di base; da soli
non bastano per una prognosi sul rischio. Occorre infatti un’ampia e
differenziata analisi del caso da parte di un perito (decisione TF 1B_289/2022
dell’1.7.2022 consid. 5.3.). Perito che, nel caso concreto, dopo esame
complessivo dell’imputata, ha concluso per un rischio importante di recidiva a
carico di RE 1, come ben esposto nel suo referto: “Si, dal punto di vista
psichiatrico forense la perizianda presenta un fondato pericolo di commettere
nuovi reati quali agiti aggressivi sul marito. Il pericolo di recidiva per i
reati contro la persona è fondato poiché gli atti/reati contro la persona sono
connessi e sostenuti dalla patologia di cui soffre: disturbo di personalità
misto (…)” (p. 65); e ancora: “La valutazione del rischio di commettere
nuovi atti/reati contro l’integrità della persona nell’immediato è ancora
importante considerata la situazione clinica: dinamica affettiva reazionale
problematica, funzionamento introspettivo e metacognitivo alterato e non sufficiente
per una rettificazione soggettiva, negazione delle sue problematiche profonde,
rancorosità verso l’ex marito __________ (la relazione con lo stesso è ancora
carica di forte emotività) e verso __________.” (p. 66).
3.3.3.3
L’imputata,
nel corso del mese di maggio 2022, ha cominciato il trattamento ambulatoriale
che, stante la correlazione tra l’accertata turba psichica e gli atti oggetto
dell’inchiesta, dal lato psichiatrico forense era necessario per evitare il
rischio di recidiva.
Il
25.11.2022
(doc. TPC 24) i medici delle Strutture carcerarie hanno trasmesso al
presidente della Corte, su sua richiesta, il rapporto di presa a carico di RE 1.
Esso riporta che: “(…), la presa a carico è iniziata nel mese di maggio
2022.
I colloqui individuali si sono susseguiti a cadenza quindicinale. La
paziente durante i colloqui si mostra collaborante, adeguata alla situazione e
al contesto. Disponibile e aperta al dialogo. I primi colloqui si sono
focalizzati sul raggiungimento di una critica e consapevolezza del disturbo
psichico e, successivamente, del reato commesso. Ella nel corso dei mesi ha
saputo aprirsi maggiormente al dialogo ed a ingaggiarsi nella terapia. Ella è
riuscita a riconoscere alcuni tratti di personalità disfunzionali descritti in
perizia psichiatrica. Ha iniziato, anche se parzialmente, a riconoscere i
meccanismi che l’hanno condotta al reato. Appare pentita in maniera autentica
del gesto in questione e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non
ricadere nei medesimi meccanismi disfunzionali. Durante la detenzione non vi
sono stati episodi di scompenso acuto e, dal punto di vista puramente
comportamentale, ella è stata capace di aderire alle regole e di mantenere un
comportamento adeguato. Alla luce di quanto emerso nei primi mesi di terapia,
riteniamo che la motivazione e l’aderenza siano buone e pertanto sia importante
il proseguimento della presa a carico.”
Anche
se, come risulta dal predetto rapporto, l’imputata segue il trattamento
ambulatoriale, i progressi intervenuti nel corso di sette mesi non sono
manifestamente sufficienti per concludere per un pericolo di recidiva
indebolito. Il fatto che ella “(…) è riuscita a riconoscere alcuni tratti di
personalità disfunzionali descritti in perizia psichiatrica”, che “ha iniziato,
anche se parzialmente, a riconoscere i meccanismi che l’hanno condotta al
reato”, che “appare pentita in maniera autentica del gesto in questione
e si dice propensa a lavorare nel tempo al fine di non ricadere nei medesimi
meccanismi disfunzionali” sono infatti tutte circostanze che indicano come
non sia ancora stata vinta la patologia e che il proseguimento della presa a
carico non potrà terminare a breve. In considerazione del disturbo di cui
l’imputata soffre e della situazione concreta, il perito giudiziario ha
peraltro sottolineato che “(…) per valutare l’efficacia del trattamento
ambulatoriale è necessario tempo: è necessario almeno 1 anno dal suo inizio per
rivalutare il rischio di recidiva, cioè di commissione di nuovi atti/reati
aggressivi.” (p. 63/67). Il fatto che in sette mesi di terapia i progressi
siano intervenuti lentamente e parzialmente, come attestato dal rapporto
25.11.2022, sostanzia del resto il lungo tempo (almeno un anno per il perito
giudiziario) indispensabile prima di poter rivalutare il rischio di recidiva,
ossia di poter rivalutare il superamento del disturbo diagnosticato a RE 1.
Essendo
il rapporto 25.11.2022 stato redatto poco più di un mese fa, posto come i
progressi in sette mesi siano occorsi, come appena detto, lentamente e
parzialmente, appare inutile interpellare oralmente o per scritto i medici
psichiatri delle Strutture carcerarie in merito allo stato attuale
dell’imputata, come da lei richiesto.
3.3.3.4
In
questa situazione, non essendosi ancora realizzati miglioramenti considerevoli dell’accertato
disturbo di personalità di cui soffre l’imputata, si devono reputare seriamente
da temere la recidiva, essendo la prognosi oggi sfavorevole, e seria la
minaccia della sicurezza altrui, in particolare dell’ex marito e della
compagna, che sono ritenuti responsabili dall’imputata di quanto occorso il
17.3.2022
e, più in generale, delle difficoltà tra gli ex coniugi.
Il
perito ha peraltro evidenziato che è assolutamente da evitare il contatto tra
l’imputata ed __________ per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento
ambulatoriale non produrrà miglioramenti significativi, ad oggi – come detto –
non ancora avvenuti. Per il perito, è da evitare anche il contatto con la
compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di
lei (p. 68).
3.3.4
Si
deve quindi necessariamente concludere per l’esistenza di un pericolo di
recidiva giusta l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. Tenuto conto della situazione
psichica dell’imputata, negare un pericolo di recidiva significherebbe esporre
ad un rischio irresponsabile le potenziali vittime. Il reato di tentato
omicidio intenzionale, per il quale RE 1 è stata condannata, manifesta del
resto inequivocabilmente un grande potenziale di violenza. In ragione della
gravità dei fatti occorsi il 17.3.2022 e dell’importanza del bene giuridico da
proteggere (vita e integrità della persona), al pericolo di recidiva possono in
ogni caso essere poste esigenze inferiori (decisione TF 1B_530/2022 del
4.11.2022
consid. 3.2.).
3.4
3.4.1
L’art.
212.
cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità
e di sussidiarietà (Commentario
CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà siano da revocare (d’ufficio)
non appena misure sostitutive consentano di raggiungere lo stesso obiettivo.
Tale
assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con
essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è
concretizzato dall’art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019 consid.
3.3.). Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno
severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure
perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure
sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei
documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere
in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un
luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un
ufficio pubblico; e. l’obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l’obbligo di
sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere
contatti con determinate persone (cpv. 2).
Il
cpv. 2 della norma contiene un elenco non esaustivo delle misure sostitutive
(decisione TF 1B_602/2022 del 13.12.2022 consid. 2.3.; BSK StPO – M. HÄRRI, op.
cit., art. 237 CPP n. 7; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit.,
art. 237 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.
237.
CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate soltanto quale
surrogato ai motivi di carcerazione; con esse non si possono perseguire altri
fini (ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237 CPP n. 8;
StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I
presupposti per la loro adozione sono i medesimi di quelli per la carcerazione (decisione
TF 1B_179/2018 del 9.5.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art.
237.
CPP n. 2; ZK StPO – M. FREI / S. ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., art. 237
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 237
CPP n. 1).
Giusta
l’art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive,
il giudice può disporre l’impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione
fissa sulla persona da sorvegliare. L’electronic monitoring non permette
tuttavia attualmente alcuna sorveglianza in tempo reale e non è dunque di
principio idoneo ad impedire la commissione di reati, la fuga o atti collusivi
e quindi ad effettivamente contrastare un pericolo di recidiva, di fuga o di
collusione (decisioni TF 1B_562/2022 del 25.11.2022 consid. 4.2.2.; 1B_271/2022
del 16.9.2022 consid. 4.2.; DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1.).
Se
nuove circostanze lo esigono oppure se l’imputato non ottempera agli obblighi
impostigli, il giudice può in ogni tempo revocare le misure sostitutive oppure
ordinare altre misure sostitutive o la carcerazione preventiva o di sicurezza
(art. 237 cpv. 5 CPP).
3.4.2
3.4.2.1
La
Corte ha ritenuto che, stante il pericolo di recidiva, non potessero essere
adottate misure sostitutive alla carcerazione.
3.4.2.2
La
reclamante contesta questa conclusione. La carcerazione di sicurezza sarebbe
sostituibile con misure meno severe. Potrebbero esserle imposti l’obbligo di
dimora presso i nonni a __________, l’obbligo di annunciarsi regolarmente ad un
ufficio pubblico, l’obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (del resto
già avviato con successo), il divieto di avere contatti con la vittima e con la
sua (ex) compagna. Per sorvegliare l’esecuzione di tali misure sostitutive
potrebbe esserle imposto l’impiego di apparecchi tecnici (braccialetto
elettronico) secondo l’art. 237 cpv. 3 CPP.
3.4.2.3
Si
è detto che il perito ha diagnosticato a RE 1 un disturbo di personalità misto
codificato al codice F61.0, disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di alcool (abuso nocivo F10.1) e disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di cannabinoidi (abuso nocivo F12.1) [p. 39]. Il perito ha inoltre
ritenuto che per valutare l’efficacia del trattamento ambulatoriale è necessario
tempo, ovvero almeno un anno dal suo inizio.
Trascorsi
sette mesi dall’inizio della terapia, a fine novembre 2022 i medici delle
Strutture carcerarie hanno attestato progressi lenti e parziali. L’imputata non
ha ancora riconosciuto pienamente i tratti di personalità disfunzionali di cui
alla perizia ed i meccanismi che l’avevano indotta ad accoltellare l’ex marito.
La patologia di cui soffre RE 1 è di conseguenza ancora ben presente. La sua
situazione è ancora di fragilità e debolezza.
Questo
suo stato mal si concilia pertanto con il fatto che ella, se scarcerata,
andrebbe ad abitare con i nonni, a suo dire anziani, malati e con problemi
ambulatoriali, di cui ella si occuperebbe.
E’
infatti notorio che accudire persone bisognose di importanti cure sia molto
gravoso dal profilo mentale. Il fatto che l’imputata soffra di una
significativa patologia non ancora guarita osta quindi oggi a che ella si
assuma tale incombenza molto impegnativa.
Prima
dei fatti che hanno portato alla sua carcerazione l’imputata si sarebbe
peraltro già occupata (settimanalmente) dei nonni. Questa circostanza non l’ha
nondimeno trattenuta dall’accoltellare l’ex marito, ovvero di agire con
violenza nei suoi confronti.
L’obbligo
di dimora presso i nonni non potrebbe poi essere monitorato, ritenuto che –
come esposto – l’electronic monitoring non permette attualmente alcuna
sorveglianza in tempo reale e non è dunque di principio idoneo ad impedire la
commissione di reati e perciò ad effettivamente avversare il pericolo di
recidiva.
L’imputata
non chiarisce inoltre in che modo continuerebbe il trattamento ambulatoriale. Non
ha evidenziato alcun piano concreto per proseguirlo fuori dal carcere. Non ha
proposto alcun progetto in merito.
Il
perito ha del resto accertato anche disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di alcool e di cannabinoidi. RE 1 non spiega come conterrebbe tali
disturbi.
Non
si comprende altresì in che modo l’obbligo di annunciarsi ad un pubblico
ufficio potrebbe contrastare il pericolo di recidiva.
Anche
il proposto divieto di avere contatti con l’ex marito e la di lui compagna è
misura, oggi, non sufficiente ad ostare al pericolo di recidiva in essere. Come
ben si evince dalla perizia (consid. g.), ma anche dai rapporti di segnalazione
agli atti (AI 52/82), l’imputata è in grande conflittualità con l’ex marito e
la compagna, tanto è vero che il perito ha ripetutamente esplicitamente
indicato che è assolutamente da evitare il contatto tra l’imputata e l’ex
marito per il rischio di recidiva fintanto che il trattamento ambulatoriale non
produrrà miglioramenti significativi. E’ da evitare anche il contatto con la
compagna dell’ex marito, vista la “rabbia attiva” dell’imputata verso di
lei (p. 68). Non si vede invero come il divieto di avere contatti potrebbe essere
attuato e controllato concretamente.
Non
ci sono dunque oggi misure sostitutive idonee a contrastare il pericolo di
recidiva a carico di RE 1.
3.5
3.5.1
3.5.1.1
Nell’ottica
del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si
considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la
gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_540/2022 del
17.11.2022
consid. 5.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit.,
art. 212 CPP n. 12 ss.). Qualora ci sia già un giudizio sulla commisurazione
della pena, esso è un indizio importante per la presumibile durata della pena
da scontare (decisione TF 1B_540/2022 del 17.11.2022 consid. 5.1.).
3.5.1.2
La carcerazione può risultare problematica in caso di
ritardo ingiustificato nel corso della procedura penale e quindi di violazione
del principio di celerità (art. 5 CPP); la valutazione si effettua con
riferimento alle circostanze concrete, in particolare alla vastità e
complessità dell'inchiesta, al comportamento dell'autorità penale e, anche, al
comportamento dell’arrestato (decisione TF 1B_592/2022 dell’8.12.2022 consid.
2.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16
ss.).
3.5.2
Occorre valutare se la carcerazione di sicurezza a
carico dell’imputata, ordinata fino al 5.3.2023, rispetti il principio di
proporzionalità, secondo cui la durata
della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art.
212.
cpv. 3 CPP).
RE
1, arrestata il 17.3.2022, ha subito ad
oggi circa dieci mesi di carcerazione, prorogati con la decisione qui impugnata
fino al 5.3.2023, per garantire l’espiazione della pena, rispettivamente
eventualmente la procedura d’appello.
In considerazione della gravità del reato di tentato
omicidio intenzionale e della pena a cui l’imputata è stata condannata in prima
istanza (quattro anni e dieci mesi), il periodo di carcerazione subito fino ad
oggi e previsto fino al 5.3.2023, pari a circa un anno, è senz’altro
proporzionale. Tale periodo non si avvicina infatti lontanamente alla pena comminata dalla Corte di
merito.
Sia
l’istruzione, sia il deferimento davanti alla Corte delle assise criminali, sia
il processo sono inoltre avvenuti celermente.
3.6
Il
giudizio 5.12.2022 della Corte delle assise criminali, con cui ha disposto il
mantenimento della carcerazione di sicurezza di RE 1 fino al 5.3.2023, è
confermato.
4.
Il gravame
è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante,
soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Spetterà
alla Corte di appello e di revisione penale, in applicazione dell’art. 135 cpv.
2.
CPP, stabilire l’importo della
retribuzione inerente all’imputata, difesa d’ufficio, riferito alla procedura
di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 220 ss., 379 ss. e
393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera