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Decisione

60.2022.360

Reclamo contro la decisione GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta. Pericolo di fuga confermato (cittadino straniero, colpito da espulsione, divorziato). Pagato pene pecuniarie e multe per ridurre detenzione

31 gennaio 2023Italiano24 min

l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni ex art. 66a CP (inc.

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.360

Lugano

31 gennaio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.12.2022 presentato

da

RE 1

contro

la decisione 15.12.2022 del giudice dei provvedimenti

coercitivi Ares M. Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena,

mediante la quale ha respinto la sua istanza di trasferimento in sezione

aperta (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 23/27.12.2022 del

giudice dei provvedimenti coercitivi in cui comunica di non avere osservazioni

particolari da esprimere e si rimette al giudizio di questa Corte;

richiamate le osservazioni 23/27.12.2022

del procuratore pubblico Anna Fumagalli, concludenti per la reiezione del

reclamo;

preso atto che, interpellato da questa Corte con

decreto 27.12.2022, RE 1 non ha fatto pervenire osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

sentenza 14.12.2021 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RE 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli

stupefacenti, impedimento ad atti dell’autorità, ripetuta guida senza

autorizzazione e contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale. Lo ha

quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, come pure al

pagamento della pena pecuniaria di CHF 2'700.-- (corrispondenti a 90 aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna), e alla multa di CHF 100.--, con l’avvertenza

che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una

pena detentiva di 2 giorni. La Corte ha altresì ordinato a suo carico la revoca

della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere

a CHF 40.-- di cui al decreto d’accusa del 22.07.2019 (DA __________) e

l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni ex art. 66a CP (inc.

TPC 72.2021.207).

b. In

data 3.02.2022 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha comunicato al

reclamante che, dato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in

cui è stata pronunciata a suo carico l’espulsione, il permesso di risiedere nel

nostro paese è venuto a cadere ex art. 61 cpv. 1 lit. e LStrl (LF sugli

stranieri e la loro integrazione, RS 142.20). Ha pertanto fissato la data della

sua scarcerazione quale ultimo termine per lasciare la Svizzera (AI 2, inc. GPC

__________).

c. Con

decisione 7.02.2022 (AI 3, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il

collocamento di RE 1 in sezione chiusa, riscontrando l’esistenza di un concreto

pericolo di fuga, per sottrarsi all’esecuzione delle pene, in quanto cittadino

italiano e marocchino, colpito da espulsione dal territorio svizzero per il

periodo di 10 anni. Nel contempo il magistrato - prevedendo l’inefficacia di

una procedura esecutiva in capo al reclamante siccome al beneficio del solo

peculio - ha ordinato la commutazione della multa e delle pene pecuniarie in

152 giorni di pena detentiva sostitutiva, e ha determinato i seguenti termini

dell’espiazione della pena detentiva complessiva:

1/3 10.07.2022

1/2 07.03.2023

2/3 30.10.2023

Termine 20.02.2025.

d. In

data 19.04.2022 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, dando

seguito alle richieste di trasferimento di RE 1 del 9.02.2022 (AI 5, inc. GPC __________)

e del 2.03.2022 (AI 8, inc. GPC __________) per riavvicinarsi alla sua compagna

residente al loro domicilio nel Canton __________, ha autorizzato il

trasferimento del reclamante presso il penitenziario di __________ a __________

(GE), sempre in sezione chiusa.

Trasferimento questo eseguito il 27.04.2022 (AI 16,

inc. GPC __________).

e. In

considerazione dei versamenti effettuati da RE 1 per complessivi CHF 2'800.-- a

saldo della multa di CHF 100.-- e della pena pecuniaria (di 90 aliquote

giornaliere da CHF 30.-- cadauna) pronunciate a suo carico nella sentenza

14.12.2021 della Corte delle assise criminali, in data 17.05.2022 il giudice

dei provvedimenti coercitivi ha ricalcolato i seguenti termini di espiazione

della pena (AI 19, inc. GPC __________):

1/3 10.06.2022

1/2 20.01.2023

2/3 30.08.2023

Termine 20.11.2024.

f. Nel

giugno 2022 è stato approvato il Piano d’esecuzione della sanzione penale (PES)

allestito in capo a RE 1 (AI 31, inc. GPC __________).

g. In

data 20.06.2022 RE 1 ha presentato domanda di primo congedo, per poter stare

vicino alla sua compagna come pure al fine di un suo graduale reinserimento

sociale (AI 38, inc. GPC __________).

h. Mediante

scritti 4.07.2022 il reclamante ha pure richiesto il trasferimento in sezione

aperta, onde facilitare la prosecuzione delle cure mediche in ragione dei suoi

problemi di salute (insufficienza renale, immunodepressione, diabete) [AI 43 e

47, inc. GPC __________.

i. Con

decisione 27.09.2022 (AI 79 e 80, inc. GPC __________) il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di primo congedo formulata da RE

1 e non gli ha concesso il trasferimento in sezione aperta, persistendo a suo

giudizio un concreto rischio di fuga.

In

particolare il magistrato ha ritenuto la prognosi sfavorevole in considerazione

del termine di 10 mesi per un eventuale liberazione condizionale e di quello ancor

più lungo per il fine pena (29.09.2024), stante inoltre che il reclamante è

colpito da un’espulsione di lunga durata (10 anni). Il legame con la compagna,

peraltro di cittadinanza italiana, non lo ha considerato quale sufficiente

deterrente, posto che la loro relazione dovrà in ogni caso essere gestita

all’esterno della frontiera elvetica. Anche la motivazione medica sostenuta dal

reclamante non l’ha ritenuta sufficientemente dissuasiva, potendo quest’ultimo proseguire

le cure a lui necessarie facendo capo alla sanità italiana.

Nel

contempo, preso atto del versamento di ulteriori CHF 2'060.-- da parte del

reclamante a parziale copertura della pena pecuniaria revocata nella sentenza

14.12.2021, il giudice ha rettificato i termini d’esecuzione della pena nel

modo seguente:

1/3 23.05.2022

1/2 25.12.2022

2/3 26.07.2023

Termine 29.09.2024.

l. Avendo

RE 1 proceduto al versamento di ulteriori CHF 340.-- a saldo della pena

pecuniaria revocata (di 60 aliquote giornaliere di CHF 40.-- cadauna), oltre a

CHF 40.-- quale parziale rimborso delle tasse e spese di giustizia, il giudice

dei provvedimenti coercitivi con decisione 4.11.2022 (AI 103, inc. GPC __________)

ha, ancora una volta, rettificato i termini di espiazione della pena divenuti i

seguenti:

1/3 21.05.2022

1/2 21.12.2022

2/3 21.07.2023

Termine 21.09.2024.

m. Mediante

scritto 2/7.12.2022 RE 1 ha nuovamente chiesto di essere trasferito in sezione

aperta, al fine di meglio seguire le cure mediche di cui necessita con

regolarità dopo il suo trapianto di reni e per un suo migliore reinserimento

nella società civile. Ha assicurato di non avere alcuna intenzione di darsi

alla fuga, ritenuto che già svolge un lavoro negli spazi verdi; luogo riservato

a pochi detenuti e degni di fiducia, per prepararli alla sezione aperta. Ha

manifestato l’intenzione di fare rientro in Italia, dove già disporrebbe di un

impiego e di un alloggio. Ha messo in rilievo la sua formazione ed esperienza

nel campo della meccanica di precisione, oltre ad evidenziare di essere stato

uno sportivo di punta e allenatore nelle arti marziali. Ha posto in risalto di

essere in Svizzera da oltre 20 anni e di aver commesso un solo (il primo)

errore nella sua vita e che resterà l’ultimo.

n. Mediante

scritto del 7.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi in risposta alla

suddetta istanza, ha ricordato (riportando il contenuto dei considerandi

determinanti) al reclamante di aver già respinto un’analoga richiesta nella

decisione 27.09.2022 - passata in giudicato - per il pericolo di fuga, i cui

presupposti ha evidenziato essere, a distanza di solo poco più di due mesi,

rimasti sostanzialmente immutati. In aggiunta ha sottolineato come la pronuncia

dell’espulsione comprometta inevitabilmente la valutazione del pericolo di

fuga. Ha quindi invitato il reclamante a volergli comunicare entro un

determinato termine la sua intenzione di mantenere o meno la richiesta di

trasferimento in sezione aperta (AI 116, inc. GPC __________).

o. In

data 13.12.2022 RE 1 ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi di

voler mantenere la sua domanda di passaggio in sezione aperta. A sostegno

dell’asserita assenza di un rischio di fuga ha evidenziato: di disporre di

validi documenti d’identità italiani e marocchini; di non voler - dandosi alla

fuga - compromettere il suo indispensabile trattamento medico quotidiano né di

perdere il saldo attivo sul proprio conto come pure il suo avere pensionistico;

di essere un personaggio conosciuto quale sportivo di punta con riconoscimenti

nazionali e internazionali e di voler quindi riprendere lo sport e iniziare una

vita normale; di aver già espiato la maggior parte della propria pena e di

soffrire per la distanza dai propri familiari; di aver sempre tenuto un

comportamento corretto in carcere (AI 118 e AI 122, inc. GPC __________).

p. Con

decisione 15.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha concesso a RE

1 il trasferimento in sezione aperta, ribadendo - come nei suoi precedenti

giudizi - l’esistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di fuga (AI

123, inc. GPC 850.2022.83).

In

particolare il magistrato ha evidenziato come il reclamante sia colpito

dall’espulsione per 10 anni, che gli impedisce dunque ogni possibile

reinserimento professionale e sociale in Svizzera, benché vi risieda dal 2005.

Pone altresì in rilievo come l’ultimo terzo dell’espiazione abbia una durata

superiore a un anno e due mesi.

q. RE

1 insorge contro il suddetto giudizio con scritto (redatto in lingua francese)

del 21/22.12.2022 richiedendo il trasferimento in sezione aperta.

Contesta

l’esistenza di un pericolo di recidiva, ponendo in risalto: di aver depositato

i suoi documenti d’identità (validi) italiani e marocchini, di non voler

perdere - in caso di fuga - i risparmi da lui conseguiti con il lavoro prestato

in carcere, e nemmeno dell’avere pensionistico (AVS e secondo pilastro)

cumulato nei vent’anni di residenza in Svizzera. Sottolinea di aver sempre

lavorato fino al momento in cui sono subentrati i suoi gravi problemi di

salute, per i quali ha subito un trapianto di reni, che ora richiede un

trattamento regolare specifico a vita. Evidenzia di essere stato uno sportivo

di punta conosciuto a livello nazionale e internazionale, e dichiara di voler

riprendere lo sport e fare una vita normale.

Pone

in risalto di aver già espiato buona parte della pena, mantenendo un buon

comportamento. Egli infatti svolgerebbe il suo lavoro da più di 5 mesi negli

spazi verdi, proposto solo a pochi detenuti.

Assicura

che quanto commesso resterà il suo unico errore. Segnala di voler collaborare

al fine di lasciare il nostro territorio alla volta dell’Italia, dove

disporrebbe di un contatto per la sua presa a carico nonché per un possibile

impiego.

Chiede

che non gli vengano assegnate tasse e spese di giustizia, non avendo

sufficienti mezzi finanziari.

r. Il

giudice dei provvedimenti coercitivi nello scritto 23/27.12.2022 dichiara di

non avere osservazioni particolari da formulare.

Il procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni del

23/27.12.2022, pone in evidenza come l’espulsione pronunciata in capo al

reclamante gli precluda ogni possibile reinserimento sociale e professionale

nel nostro paese. In considerazione di ciò e del periodo che ancora manca al

suo rilascio, a suo avviso, sarebbe dato un concreto e reale pericolo di fuga.

Conclude chiedendo la reiezione del gravame.

s. Interpellato

da questa Corte con decreto 23.12.2022 il reclamante non ha fatto pervenire

osservazioni di replica.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della

pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73

LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del

condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio

esterni ex art. 77a CP (lit. h).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni

TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.

2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014

consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013

consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 21/22.12.2022 contro la decisione 15.12.2022 del giudice

dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante

il 19.12.2022 (AI 124, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto

rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art.

12.

cpv. 1 lit. b LEPM), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c.

l’art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

L’esecuzione

delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di

legge (art. 123 cpv. 2 Cost.).

Gli

art. 74 segg. CPP regolano le linee direttrici dell’esecuzione delle pene e

delle misure. I dettagli e le modalità d’esecuzione sono disciplinati dal

diritto cantonale e dalle direttive dei concordati pertinenti per ciascun Cantone

(decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del

21.01.2020

consid. 1.3.1.; DTF 145 IV 10 consid. 2.1.).

L'esecuzione

dev'essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione

del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell'ottica

del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà.

Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi

sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (decisioni

TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid.

2.3).

2.2

L’art.

76.

cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto”

o “semiaperto”, BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8).

Il

collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un

penitenziario aperto ha luogo quando vi è il pericolo che il detenuto si dia

alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2

CP).

L’art.

75a CP cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della

pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il

trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,

l’autorizzazione del lavoro o alloggi esterni e la liberazione condizionale.

Al

proposito l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista

degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere

penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione

delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i

giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) stabilisce che

gli stabilimenti applicano il principio della progressione e danno la

possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la

quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di

socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo

la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.

L’art.

1.

cpv. 3 del medesimo Regolamento prevede inoltre che gli stabilimenti sono

concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio di evasione e

di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione

della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e

di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e

condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona

detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

Secondo

l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per

gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi. Una persona condannata può scontare la pena privativa della

libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia

in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne

l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua

collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni

delittuose e non vi è rischio di fuga (art. 19 cpv. 3 REPM).

Per

l’art. 43 cpv. 1 RSC l’esecuzione della pena avviene di principio secondo una

progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES

(descritto all’art. 34 REPM). I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità

competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del

comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella

formazione, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, ma

soprattutto dei rischi di fuga e dei rischi di commissione di reati e di

sicurezza.

2.3

2.3.1

Il

trasferimento in sezione aperta costituisce un alleggerimento del regime che -

come visto ai precedenti considerandi - presuppone che non vi sia un rischio di fuga o di recidiva. Tali pericoli devono

essere accuratamente valutati nel caso concreto. Il rifiuto di concedere

alleggerimenti del regime deve fondarsi su motivi seri e oggettivi (decisioni

TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_1151/2019 del

21.01.2020

consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_240/2018 del 23.11.2018 consid. 2.3.).

2.3.2

Il rischio

di fuga va valutato alla luce dei criteri

sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione

preventiva (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019

del 12.12.2019 consid. 2.3. con rinvii). Una semplice possibilità astratta di

fuga non permette di ritenere un rischio in tal senso. Occorre piuttosto che vi

sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in

libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga.

Va

quindi preso in considerazione l’insieme delle circostanze proprie al detenuto,

quali per esempio le sue condizioni personali (“Lebensumstände”), i

legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione

professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),

nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”) [decisioni

TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del 12.12.2019

consid.2.3; DTF 143 IV 160 consid. 4.3.).

Un’apertura

di regime è da prendere in considerazione quando si inserisce chiaramente nel

concetto generale del piano individuale di risocializzazione del detenuto e non

sussistono indizi di una messa in pericolo della sicurezza pubblica (sentenza

TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.3.).

Dal

piano di esecuzione della pena tuttavia non scaturisce alcun diritto

azionabile, se le condizioni legali per un alleggerimento del regime non sono

realizzate (sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 3.4.; 6B_329/2011

del 12.07.2011 consid. 3.4.).

3.

3.1.

In

capo a RE 1 il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 27.09.2022, ha già reso

una decisione - passata in giudicato - in cui ha rifiutato di concedergli il

passaggio in sezione aperta per un concreto pericolo di fuga. Pericolo

quest’ultimo che il magistrato ha ritenuto ancora sussistere nell’ambito della

nuova domanda di trasferimento in sezione aperta presentata il 2.12.2022 dal

reclamante, e che è sfociata nella decisione 15.12.2022 di rifiuto di

concedergli tale beneficio, poi oggetto della presente impugnativa.

In

questa sede il reclamante sostiene l’assenza del pericolo di fuga dimostrato,

oltre che dal suo preteso atto di resipiscenza, dal buon comportamento tenuto

in carcere, dal non voler perdere - con la fuga - determinati averi pertoccantigli

per aver lavorato in Svizzera e nemmeno il trattamento medico specialistico a

lui strettamente necessario in ragione del suo stato di salute.

Oltre

a richiamare il piano d’esecuzione della sanzione penale approvato nel giugno

2022, egli produce il rapporto medico 16.08.2022, peraltro già valutato nella

procedura di cui al giudizio di rifiuto del 27.09.2022 del giudice dei

provvedimenti coercitivi. Nello stesso i medici dell’Ospedale Universitario di

Ginevra - esposti i problemi di salute del reclamante al beneficio di un

trattamento immunosoppressivo dopo il trapianto di rene avvenuto nel 2012 -

segnalano l’importanza di un trasferimento di RE 1 in sezione aperta per il

restante periodo di detenzione. Ciò per permettergli di intensificare

l’attività fisica quotidiana, quale prevenzione al sopraggiungere di potenziali

malattie cardiocircolatorie e al progredire del diabete. Egli inoltre verrebbe

a contatto con una cerchia più ristretta di detenuti con un conseguente minor

rischio di contagi.

3.2

Dalla

sentenza di condanna del 14.12.2021 si evince che RE 1, oggi quarantacinquenne,

è nato e cresciuto in Marocco, dove ancor oggi vivono la madre, una sorella e

due fratelli. Lì ha frequentato le scuole dell’obbligo, per poi lavorare in una

società che produceva tessuti. Nel contempo ha conseguito il diploma di maestro

di karaté, che gli ha permesso di poi insegnare tale disciplina sportiva oltre che

a praticarla raggiungendo importanti risultati.

All’età

di 18 anni è emigrato in Italia, stabilendosi nel __________ e lavorando, a suo

dire, nel campo della meccanica di precisione. Nel corso del 2004 ha conosciuto

una cittadina italiana con cui è convolato a nozze l’anno successivo. Ciò che

gli ha permesso di acquisire anche la cittadinanza italiana oltre a quella

marocchina. Ancora nel 2005 la coppia è venuta ad abitare in Ticino e il

reclamante ha potuto ottenere un permesso di dimora. Sennonché dopo alcuni anni

i due hanno divorziato e conseguentemente il reclamante ha perso il permesso di

residenza. Pur colpito da una decisione di allontanamento - avallata anche dal

Tribunale federale - l’insorgenza dei suoi gravi problemi di salute, per i

quali ha subito un trapianto di rene all’ospedale di Losanna nel 2012, ha potuto

restare in Svizzera. A fine settembre 2020 egli si è trasferito dal Luganese

nel Canton __________ per andare a convivere con una nuova compagna, pure

cittadina italiana e praticante il karaté, occupata quale babysitter.

Al

dibattimento pubblico il reclamante ha dichiarato di aver provveduto al proprio

sostentamento sul nostro territorio svolgendo l’attività di insegnante di arti

marziali, oltre ad aver percepito per un tempo determinato un’indennità per

invalidità, poi soppressa.

Sennonché,

in esito al procedimento penale aperto a suo carico, i giudici di prime cure

hanno appurato che il reclamante per una decina d’anni, segnatamente dal 2011,

ha trafficato cocaina, “senza mai recedere dal suo intento, mostrando

un’importante determinazione a delinquere, al solo scopo di lucro”

(sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42). L’attività

illecita messa in atto da RE 1 inoltre - secondo la Corte - non è stata

circoscritta ad episodi limitati ed occasionali bensì le alienazioni ed i

numerosi destinatari delle sostanze stupefacenti hanno fatto ritenere che egli

agisse quale professionista e che conducesse tali traffici alla stregua di un

mestiere (sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42 consid.

45.

e 47, AI 1, inc. GPC __________). Soltanto il suo arresto, avvenuto il

22.03.2021, ha posto un termine al suo illecito agire.

Va

poi rilevato - secondo quanto accertato nel giudizio di merito - come il

reclamante al momento del fermo, da parte di una pattuglia della Polizia

cantonale, ha pure tentato di scappare. Egli non ha poi mostrato - secondo la

Corte - la benché minima assunzione di responsabilità, non avendo fornito

collaborazione e ostinandosi a negare dei fatti contestati nonostante

l’evidenza del materiale probatorio in atti.

La

Corte ha altresì evidenziato nel proprio giudizio di condanna lo stupore per “la

facilità con cui l’imputato viola le regole” in quanto pur avendo già

subito due precedenti condanne penali e trovandosi in revoca di patente, il

giorno del fermo si trovava nondimeno alla guida di un veicolo ed intento a

trasportare droga.

Infine

i primi giudici nel pronunciare l’espulsione per la durata di 10 anni nei

confronti del reclamante hanno rilevato come il suo interesse e legame con la

Svizzera fosse principalmente - se non esclusivamente - legato al traffico di

cocaina.

3.3

Ora,

colpito dalla misura dell’espulsione per un lungo periodo, oltre che oggetto di

una decisione di allontanamento, RE 1, per quanto dichiari di risiedere nel

nostro paese da quasi una ventina d’anni e di non voler rinunciare al

trattamento specialistico fornitogli dal nosocomio elvetico nonché ad altri

privilegi, è perfettamente consapevole che gli è preclusa ogni possibilità di

reinserirsi in Svizzera socialmente e professionalmente, laddove - per quanto

visto sopra - l’attività con cui si è sostentato nell’ultimo decennio era

comunque il traffico illecito di stupefacenti. Nemmeno egli vanta sul nostro

territorio stretti legami familiari, stante che con la moglie, da cui ha

divorziato, non ha praticamente più contatti, mentre che con l’attuale compagna

era andato a convivere da poco più di un anno prima del suo arresto.

Egli

sembra invece avere mantenuto importanti legami con la vicina penisola, dove

dichiara di disporre di contatti per un alloggio, di un eventuale impiego e dove

risiedono alcuni suoi parenti. Paese inoltre che conosce per avervi risieduto e

lavorato per una decina di anni e di cui sia lui che l’attuale compagna

possiedono la cittadinanza. Al proposito, data la notoria facilità di poter

varcare il confine senza sottostare a particolari controlli, il deposito dei

suoi documenti d’identità non costituisce un sufficiente deterrente al pericolo

che egli possa darsi alla fuga, ritenuto poi che potrebbe comunque ottenerne di

nuovi dallo Stato di cui possiede la cittadinanza.

Se

da un lato occorre dare atto a RE 1 del buon comportamento tenuto in carcere,

dall’altro lato - come emerge dai rapporti dell’Ufficio dell’assistenza

riabilitativa, rispettivamente del Service de probation e d’insertion, come

pure dai rapporti medici - egli ha manifestato fragilità e angosce, che si

ripercuotono sul suo umore e lo stato fisico, conseguenti alla sua condizione

di detenzione, al cui termine tuttavia manca ancora più di un anno e mezzo.

Tutto

ciò considerato il pericolo che RE 1, ottenuto l’alleggerimento richiesto,

possa da subito lasciare la Svizzera (da cui è comunque espulso) per sottrarsi

con la fuga all’espiazione del resto di pena (ancora lungo diversi mesi e in

cui soffre la condizione di detenzione), riparando in Italia (di cui ha la

cittadinanza e la concreta possibilità di stabilirvisi e, se del caso, essere

raggiunto dalla compagna) o in un altro paese (il suo passaporto italiano fa

infatti stato di numerosi viaggi effettuati non solo al suo paese d’origine -

il Marocco - bensì anche in Canada, Turchia, e Costa Rica) è alto e concreto.

A

giusta ragione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato il suo trasferimento

in sezione aperta, così che la decisione impugnata merita di essere tutelata.

4.

Il

reclamo è respinto. Tenuto conto delle limitate possibilità economiche del

reclamante e della particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della

tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg. CP, 379

segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del

29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti, ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legi

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera