60.2022.360
Reclamo contro la decisione GPC che ha rifiutato il trasferimento in sezione aperta. Pericolo di fuga confermato (cittadino straniero, colpito da espulsione, divorziato). Pagato pene pecuniarie e multe per ridurre detenzione
31 gennaio 2023Italiano24 min
l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni ex art. 66a CP (inc.
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.360
Lugano
31 gennaio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.12.2022 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 15.12.2022 del giudice dei provvedimenti
coercitivi Ares M. Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena,
mediante la quale ha respinto la sua istanza di trasferimento in sezione
aperta (inc. GPC __________);
richiamato lo scritto 23/27.12.2022 del
giudice dei provvedimenti coercitivi in cui comunica di non avere osservazioni
particolari da esprimere e si rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 23/27.12.2022
del procuratore pubblico Anna Fumagalli, concludenti per la reiezione del
reclamo;
preso atto che, interpellato da questa Corte con
decreto 27.12.2022, RE 1 non ha fatto pervenire osservazioni di replica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
sentenza 14.12.2021 (passata in giudicato) la Corte delle assise criminali ha
riconosciuto RE 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, impedimento ad atti dell’autorità, ripetuta guida senza
autorizzazione e contravvenzione alla LF sulla circolazione stradale. Lo ha
quindi condannato alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, come pure al
pagamento della pena pecuniaria di CHF 2'700.-- (corrispondenti a 90 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna), e alla multa di CHF 100.--, con l’avvertenza
che in caso di mancato pagamento la stessa sarebbe stata sostituita con una
pena detentiva di 2 giorni. La Corte ha altresì ordinato a suo carico la revoca
della sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere
a CHF 40.-- di cui al decreto d’accusa del 22.07.2019 (DA __________) e
l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 10 anni ex art. 66a CP (inc.
TPC 72.2021.207).
b. In
data 3.02.2022 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona ha comunicato al
reclamante che, dato il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in
cui è stata pronunciata a suo carico l’espulsione, il permesso di risiedere nel
nostro paese è venuto a cadere ex art. 61 cpv. 1 lit. e LStrl (LF sugli
stranieri e la loro integrazione, RS 142.20). Ha pertanto fissato la data della
sua scarcerazione quale ultimo termine per lasciare la Svizzera (AI 2, inc. GPC
__________).
c. Con
decisione 7.02.2022 (AI 3, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti
coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha ordinato il
collocamento di RE 1 in sezione chiusa, riscontrando l’esistenza di un concreto
pericolo di fuga, per sottrarsi all’esecuzione delle pene, in quanto cittadino
italiano e marocchino, colpito da espulsione dal territorio svizzero per il
periodo di 10 anni. Nel contempo il magistrato - prevedendo l’inefficacia di
una procedura esecutiva in capo al reclamante siccome al beneficio del solo
peculio - ha ordinato la commutazione della multa e delle pene pecuniarie in
152 giorni di pena detentiva sostitutiva, e ha determinato i seguenti termini
dell’espiazione della pena detentiva complessiva:
1/3 10.07.2022
1/2 07.03.2023
2/3 30.10.2023
Termine 20.02.2025.
d. In
data 19.04.2022 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, dando
seguito alle richieste di trasferimento di RE 1 del 9.02.2022 (AI 5, inc. GPC __________)
e del 2.03.2022 (AI 8, inc. GPC __________) per riavvicinarsi alla sua compagna
residente al loro domicilio nel Canton __________, ha autorizzato il
trasferimento del reclamante presso il penitenziario di __________ a __________
(GE), sempre in sezione chiusa.
Trasferimento questo eseguito il 27.04.2022 (AI 16,
inc. GPC __________).
e. In
considerazione dei versamenti effettuati da RE 1 per complessivi CHF 2'800.-- a
saldo della multa di CHF 100.-- e della pena pecuniaria (di 90 aliquote
giornaliere da CHF 30.-- cadauna) pronunciate a suo carico nella sentenza
14.12.2021 della Corte delle assise criminali, in data 17.05.2022 il giudice
dei provvedimenti coercitivi ha ricalcolato i seguenti termini di espiazione
della pena (AI 19, inc. GPC __________):
1/3 10.06.2022
1/2 20.01.2023
2/3 30.08.2023
Termine 20.11.2024.
f. Nel
giugno 2022 è stato approvato il Piano d’esecuzione della sanzione penale (PES)
allestito in capo a RE 1 (AI 31, inc. GPC __________).
g. In
data 20.06.2022 RE 1 ha presentato domanda di primo congedo, per poter stare
vicino alla sua compagna come pure al fine di un suo graduale reinserimento
sociale (AI 38, inc. GPC __________).
h. Mediante
scritti 4.07.2022 il reclamante ha pure richiesto il trasferimento in sezione
aperta, onde facilitare la prosecuzione delle cure mediche in ragione dei suoi
problemi di salute (insufficienza renale, immunodepressione, diabete) [AI 43 e
47, inc. GPC __________.
i. Con
decisione 27.09.2022 (AI 79 e 80, inc. GPC __________) il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha respinto la domanda di primo congedo formulata da RE
1 e non gli ha concesso il trasferimento in sezione aperta, persistendo a suo
giudizio un concreto rischio di fuga.
In
particolare il magistrato ha ritenuto la prognosi sfavorevole in considerazione
del termine di 10 mesi per un eventuale liberazione condizionale e di quello ancor
più lungo per il fine pena (29.09.2024), stante inoltre che il reclamante è
colpito da un’espulsione di lunga durata (10 anni). Il legame con la compagna,
peraltro di cittadinanza italiana, non lo ha considerato quale sufficiente
deterrente, posto che la loro relazione dovrà in ogni caso essere gestita
all’esterno della frontiera elvetica. Anche la motivazione medica sostenuta dal
reclamante non l’ha ritenuta sufficientemente dissuasiva, potendo quest’ultimo proseguire
le cure a lui necessarie facendo capo alla sanità italiana.
Nel
contempo, preso atto del versamento di ulteriori CHF 2'060.-- da parte del
reclamante a parziale copertura della pena pecuniaria revocata nella sentenza
14.12.2021, il giudice ha rettificato i termini d’esecuzione della pena nel
modo seguente:
1/3 23.05.2022
1/2 25.12.2022
2/3 26.07.2023
Termine 29.09.2024.
l. Avendo
RE 1 proceduto al versamento di ulteriori CHF 340.-- a saldo della pena
pecuniaria revocata (di 60 aliquote giornaliere di CHF 40.-- cadauna), oltre a
CHF 40.-- quale parziale rimborso delle tasse e spese di giustizia, il giudice
dei provvedimenti coercitivi con decisione 4.11.2022 (AI 103, inc. GPC __________)
ha, ancora una volta, rettificato i termini di espiazione della pena divenuti i
seguenti:
1/3 21.05.2022
1/2 21.12.2022
2/3 21.07.2023
Termine 21.09.2024.
m. Mediante
scritto 2/7.12.2022 RE 1 ha nuovamente chiesto di essere trasferito in sezione
aperta, al fine di meglio seguire le cure mediche di cui necessita con
regolarità dopo il suo trapianto di reni e per un suo migliore reinserimento
nella società civile. Ha assicurato di non avere alcuna intenzione di darsi
alla fuga, ritenuto che già svolge un lavoro negli spazi verdi; luogo riservato
a pochi detenuti e degni di fiducia, per prepararli alla sezione aperta. Ha
manifestato l’intenzione di fare rientro in Italia, dove già disporrebbe di un
impiego e di un alloggio. Ha messo in rilievo la sua formazione ed esperienza
nel campo della meccanica di precisione, oltre ad evidenziare di essere stato
uno sportivo di punta e allenatore nelle arti marziali. Ha posto in risalto di
essere in Svizzera da oltre 20 anni e di aver commesso un solo (il primo)
errore nella sua vita e che resterà l’ultimo.
n. Mediante
scritto del 7.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi in risposta alla
suddetta istanza, ha ricordato (riportando il contenuto dei considerandi
determinanti) al reclamante di aver già respinto un’analoga richiesta nella
decisione 27.09.2022 - passata in giudicato - per il pericolo di fuga, i cui
presupposti ha evidenziato essere, a distanza di solo poco più di due mesi,
rimasti sostanzialmente immutati. In aggiunta ha sottolineato come la pronuncia
dell’espulsione comprometta inevitabilmente la valutazione del pericolo di
fuga. Ha quindi invitato il reclamante a volergli comunicare entro un
determinato termine la sua intenzione di mantenere o meno la richiesta di
trasferimento in sezione aperta (AI 116, inc. GPC __________).
o. In
data 13.12.2022 RE 1 ha comunicato al giudice dei provvedimenti coercitivi di
voler mantenere la sua domanda di passaggio in sezione aperta. A sostegno
dell’asserita assenza di un rischio di fuga ha evidenziato: di disporre di
validi documenti d’identità italiani e marocchini; di non voler - dandosi alla
fuga - compromettere il suo indispensabile trattamento medico quotidiano né di
perdere il saldo attivo sul proprio conto come pure il suo avere pensionistico;
di essere un personaggio conosciuto quale sportivo di punta con riconoscimenti
nazionali e internazionali e di voler quindi riprendere lo sport e iniziare una
vita normale; di aver già espiato la maggior parte della propria pena e di
soffrire per la distanza dai propri familiari; di aver sempre tenuto un
comportamento corretto in carcere (AI 118 e AI 122, inc. GPC __________).
p. Con
decisione 15.12.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha concesso a RE
1 il trasferimento in sezione aperta, ribadendo - come nei suoi precedenti
giudizi - l’esistenza di una prognosi negativa circa il pericolo di fuga (AI
123, inc. GPC 850.2022.83).
In
particolare il magistrato ha evidenziato come il reclamante sia colpito
dall’espulsione per 10 anni, che gli impedisce dunque ogni possibile
reinserimento professionale e sociale in Svizzera, benché vi risieda dal 2005.
Pone altresì in rilievo come l’ultimo terzo dell’espiazione abbia una durata
superiore a un anno e due mesi.
q. RE
1 insorge contro il suddetto giudizio con scritto (redatto in lingua francese)
del 21/22.12.2022 richiedendo il trasferimento in sezione aperta.
Contesta
l’esistenza di un pericolo di recidiva, ponendo in risalto: di aver depositato
i suoi documenti d’identità (validi) italiani e marocchini, di non voler
perdere - in caso di fuga - i risparmi da lui conseguiti con il lavoro prestato
in carcere, e nemmeno dell’avere pensionistico (AVS e secondo pilastro)
cumulato nei vent’anni di residenza in Svizzera. Sottolinea di aver sempre
lavorato fino al momento in cui sono subentrati i suoi gravi problemi di
salute, per i quali ha subito un trapianto di reni, che ora richiede un
trattamento regolare specifico a vita. Evidenzia di essere stato uno sportivo
di punta conosciuto a livello nazionale e internazionale, e dichiara di voler
riprendere lo sport e fare una vita normale.
Pone
in risalto di aver già espiato buona parte della pena, mantenendo un buon
comportamento. Egli infatti svolgerebbe il suo lavoro da più di 5 mesi negli
spazi verdi, proposto solo a pochi detenuti.
Assicura
che quanto commesso resterà il suo unico errore. Segnala di voler collaborare
al fine di lasciare il nostro territorio alla volta dell’Italia, dove
disporrebbe di un contatto per la sua presa a carico nonché per un possibile
impiego.
Chiede
che non gli vengano assegnate tasse e spese di giustizia, non avendo
sufficienti mezzi finanziari.
r. Il
giudice dei provvedimenti coercitivi nello scritto 23/27.12.2022 dichiara di
non avere osservazioni particolari da formulare.
Il procuratore pubblico, nelle proprie osservazioni del
23/27.12.2022, pone in evidenza come l’espulsione pronunciata in capo al
reclamante gli precluda ogni possibile reinserimento sociale e professionale
nel nostro paese. In considerazione di ciò e del periodo che ancora manca al
suo rilascio, a suo avviso, sarebbe dato un concreto e reale pericolo di fuga.
Conclude chiedendo la reiezione del gravame.
s. Interpellato
da questa Corte con decreto 23.12.2022 il reclamante non ha fatto pervenire
osservazioni di replica.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,
RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare
le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di
stabilire la relativa procedura.
L'art.
10.
cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della
pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73
LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il trasferimento del
condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell’alloggio
esterni ex art. 77a CP (lit. h).
Contro
tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei
reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con il reclamo si possono censurare le
violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di
apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e
l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma
scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o
l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere
indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,
applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.
MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni
TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.
2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014
consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013
consid. 2.1.).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 21/22.12.2022 contro la decisione 15.12.2022 del giudice
dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante
il 19.12.2022 (AI 124, inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto
rispettoso del termine di 10 giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art.
12.
cpv. 1 lit. b LEPM), oltre che proponibile (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c.
l’art. 393 CPP).
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
L’esecuzione
delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di
legge (art. 123 cpv. 2 Cost.).
Gli
art. 74 segg. CPP regolano le linee direttrici dell’esecuzione delle pene e
delle misure. I dettagli e le modalità d’esecuzione sono disciplinati dal
diritto cantonale e dalle direttive dei concordati pertinenti per ciascun Cantone
(decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del
21.01.2020
consid. 1.3.1.; DTF 145 IV 10 consid. 2.1.).
L'esecuzione
dev'essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione
del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione: nell'ottica
del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più libertà.
Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi
sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (decisioni
TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019 consid.
2.3).
2.2
L’art.
76.
cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario
chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto”
o “semiaperto”, BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8).
Il
collocamento in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un
penitenziario aperto ha luogo quando vi è il pericolo che il detenuto si dia
alla fuga o vi è da attendersi che egli commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2
CP).
L’art.
75a CP cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della
pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il
trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi,
l’autorizzazione del lavoro o alloggi esterni e la liberazione condizionale.
Al
proposito l’art. 1 cpv. 2 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista
degli stabilimenti per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere
penale (emanato sulla base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione
delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i
giovani adulti nei cantoni latini del 10.04.2006, RL 343.200) stabilisce che
gli stabilimenti applicano il principio della progressione e danno la
possibilità di sviluppare il comportamento sociale della persona detenuta, la
quale deve avere un ruolo attivo. Inoltre, istituiscono dei processi di
socializzazione, tenendo conto dei bisogni della persona detenuta, garantendo
la protezione della collettività, del personale e dei co-detenuti.
L’art.
1.
cpv. 3 del medesimo Regolamento prevede inoltre che gli stabilimenti sono
concepiti ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio di evasione e
di reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione
della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e
di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e
condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona
detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).
Secondo
l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per
gli adulti del 6.03.2007 (REPM, RL 341.110) l'esecuzione della pena in uno
stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza
sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono
essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la
fuga o pericoli a terzi. Una persona condannata può scontare la pena privativa della
libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto − ossia
in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne
l'organizzazione, il personale e la costruzione − se questa sua
collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni
delittuose e non vi è rischio di fuga (art. 19 cpv. 3 REPM).
Per
l’art. 43 cpv. 1 RSC l’esecuzione della pena avviene di principio secondo una
progressione, il cui obiettivo, condizioni e fasi sono contemplati nel PES
(descritto all’art. 34 REPM). I passaggi tra le fasi sono decisi dall’autorità
competente, che tiene conto segnatamente della durata della pena, del
comportamento in esecuzione di pena, dell’impegno nel lavoro o nella
formazione, della capacità di rispettare le norme di condotta imposte, ma
soprattutto dei rischi di fuga e dei rischi di commissione di reati e di
sicurezza.
2.3
2.3.1
Il
trasferimento in sezione aperta costituisce un alleggerimento del regime che -
come visto ai precedenti considerandi - presuppone che non vi sia un rischio di fuga o di recidiva. Tali pericoli devono
essere accuratamente valutati nel caso concreto. Il rifiuto di concedere
alleggerimenti del regime deve fondarsi su motivi seri e oggettivi (decisioni
TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_1151/2019 del
21.01.2020
consid. 1.3.4. e 1.3.5.; 6B_240/2018 del 23.11.2018 consid. 2.3.).
2.3.2
Il rischio
di fuga va valutato alla luce dei criteri
sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione
preventiva (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019
del 12.12.2019 consid. 2.3. con rinvii). Una semplice possibilità astratta di
fuga non permette di ritenere un rischio in tal senso. Occorre piuttosto che vi
sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi, che il detenuto posto in
libertà si sottragga all’esecuzione della pena, dandosi alla fuga.
Va
quindi preso in considerazione l’insieme delle circostanze proprie al detenuto,
quali per esempio le sue condizioni personali (“Lebensumstände”), i
legami familiari (“familiäre Bindungen”), la sua situazione
professionale e finanziaria (“berufliche und finanzielle Situation”),
nonché le sue relazioni all’estero (“Kontakte zum Ausland”) [decisioni
TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.3.; 6B_133/2019 del 12.12.2019
consid.2.3; DTF 143 IV 160 consid. 4.3.).
Un’apertura
di regime è da prendere in considerazione quando si inserisce chiaramente nel
concetto generale del piano individuale di risocializzazione del detenuto e non
sussistono indizi di una messa in pericolo della sicurezza pubblica (sentenza
TF 6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.3.).
Dal
piano di esecuzione della pena tuttavia non scaturisce alcun diritto
azionabile, se le condizioni legali per un alleggerimento del regime non sono
realizzate (sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 3.4.; 6B_329/2011
del 12.07.2011 consid. 3.4.).
3.
3.1.
In
capo a RE 1 il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 27.09.2022, ha già reso
una decisione - passata in giudicato - in cui ha rifiutato di concedergli il
passaggio in sezione aperta per un concreto pericolo di fuga. Pericolo
quest’ultimo che il magistrato ha ritenuto ancora sussistere nell’ambito della
nuova domanda di trasferimento in sezione aperta presentata il 2.12.2022 dal
reclamante, e che è sfociata nella decisione 15.12.2022 di rifiuto di
concedergli tale beneficio, poi oggetto della presente impugnativa.
In
questa sede il reclamante sostiene l’assenza del pericolo di fuga dimostrato,
oltre che dal suo preteso atto di resipiscenza, dal buon comportamento tenuto
in carcere, dal non voler perdere - con la fuga - determinati averi pertoccantigli
per aver lavorato in Svizzera e nemmeno il trattamento medico specialistico a
lui strettamente necessario in ragione del suo stato di salute.
Oltre
a richiamare il piano d’esecuzione della sanzione penale approvato nel giugno
2022, egli produce il rapporto medico 16.08.2022, peraltro già valutato nella
procedura di cui al giudizio di rifiuto del 27.09.2022 del giudice dei
provvedimenti coercitivi. Nello stesso i medici dell’Ospedale Universitario di
Ginevra - esposti i problemi di salute del reclamante al beneficio di un
trattamento immunosoppressivo dopo il trapianto di rene avvenuto nel 2012 -
segnalano l’importanza di un trasferimento di RE 1 in sezione aperta per il
restante periodo di detenzione. Ciò per permettergli di intensificare
l’attività fisica quotidiana, quale prevenzione al sopraggiungere di potenziali
malattie cardiocircolatorie e al progredire del diabete. Egli inoltre verrebbe
a contatto con una cerchia più ristretta di detenuti con un conseguente minor
rischio di contagi.
3.2
Dalla
sentenza di condanna del 14.12.2021 si evince che RE 1, oggi quarantacinquenne,
è nato e cresciuto in Marocco, dove ancor oggi vivono la madre, una sorella e
due fratelli. Lì ha frequentato le scuole dell’obbligo, per poi lavorare in una
società che produceva tessuti. Nel contempo ha conseguito il diploma di maestro
di karaté, che gli ha permesso di poi insegnare tale disciplina sportiva oltre che
a praticarla raggiungendo importanti risultati.
All’età
di 18 anni è emigrato in Italia, stabilendosi nel __________ e lavorando, a suo
dire, nel campo della meccanica di precisione. Nel corso del 2004 ha conosciuto
una cittadina italiana con cui è convolato a nozze l’anno successivo. Ciò che
gli ha permesso di acquisire anche la cittadinanza italiana oltre a quella
marocchina. Ancora nel 2005 la coppia è venuta ad abitare in Ticino e il
reclamante ha potuto ottenere un permesso di dimora. Sennonché dopo alcuni anni
i due hanno divorziato e conseguentemente il reclamante ha perso il permesso di
residenza. Pur colpito da una decisione di allontanamento - avallata anche dal
Tribunale federale - l’insorgenza dei suoi gravi problemi di salute, per i
quali ha subito un trapianto di rene all’ospedale di Losanna nel 2012, ha potuto
restare in Svizzera. A fine settembre 2020 egli si è trasferito dal Luganese
nel Canton __________ per andare a convivere con una nuova compagna, pure
cittadina italiana e praticante il karaté, occupata quale babysitter.
Al
dibattimento pubblico il reclamante ha dichiarato di aver provveduto al proprio
sostentamento sul nostro territorio svolgendo l’attività di insegnante di arti
marziali, oltre ad aver percepito per un tempo determinato un’indennità per
invalidità, poi soppressa.
Sennonché,
in esito al procedimento penale aperto a suo carico, i giudici di prime cure
hanno appurato che il reclamante per una decina d’anni, segnatamente dal 2011,
ha trafficato cocaina, “senza mai recedere dal suo intento, mostrando
un’importante determinazione a delinquere, al solo scopo di lucro”
(sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42). L’attività
illecita messa in atto da RE 1 inoltre - secondo la Corte - non è stata
circoscritta ad episodi limitati ed occasionali bensì le alienazioni ed i
numerosi destinatari delle sostanze stupefacenti hanno fatto ritenere che egli
agisse quale professionista e che conducesse tali traffici alla stregua di un
mestiere (sentenza 14.12.2021 della Corte delle assise criminali, p. 42 consid.
45.
e 47, AI 1, inc. GPC __________). Soltanto il suo arresto, avvenuto il
22.03.2021, ha posto un termine al suo illecito agire.
Va
poi rilevato - secondo quanto accertato nel giudizio di merito - come il
reclamante al momento del fermo, da parte di una pattuglia della Polizia
cantonale, ha pure tentato di scappare. Egli non ha poi mostrato - secondo la
Corte - la benché minima assunzione di responsabilità, non avendo fornito
collaborazione e ostinandosi a negare dei fatti contestati nonostante
l’evidenza del materiale probatorio in atti.
La
Corte ha altresì evidenziato nel proprio giudizio di condanna lo stupore per “la
facilità con cui l’imputato viola le regole” in quanto pur avendo già
subito due precedenti condanne penali e trovandosi in revoca di patente, il
giorno del fermo si trovava nondimeno alla guida di un veicolo ed intento a
trasportare droga.
Infine
i primi giudici nel pronunciare l’espulsione per la durata di 10 anni nei
confronti del reclamante hanno rilevato come il suo interesse e legame con la
Svizzera fosse principalmente - se non esclusivamente - legato al traffico di
cocaina.
3.3
Ora,
colpito dalla misura dell’espulsione per un lungo periodo, oltre che oggetto di
una decisione di allontanamento, RE 1, per quanto dichiari di risiedere nel
nostro paese da quasi una ventina d’anni e di non voler rinunciare al
trattamento specialistico fornitogli dal nosocomio elvetico nonché ad altri
privilegi, è perfettamente consapevole che gli è preclusa ogni possibilità di
reinserirsi in Svizzera socialmente e professionalmente, laddove - per quanto
visto sopra - l’attività con cui si è sostentato nell’ultimo decennio era
comunque il traffico illecito di stupefacenti. Nemmeno egli vanta sul nostro
territorio stretti legami familiari, stante che con la moglie, da cui ha
divorziato, non ha praticamente più contatti, mentre che con l’attuale compagna
era andato a convivere da poco più di un anno prima del suo arresto.
Egli
sembra invece avere mantenuto importanti legami con la vicina penisola, dove
dichiara di disporre di contatti per un alloggio, di un eventuale impiego e dove
risiedono alcuni suoi parenti. Paese inoltre che conosce per avervi risieduto e
lavorato per una decina di anni e di cui sia lui che l’attuale compagna
possiedono la cittadinanza. Al proposito, data la notoria facilità di poter
varcare il confine senza sottostare a particolari controlli, il deposito dei
suoi documenti d’identità non costituisce un sufficiente deterrente al pericolo
che egli possa darsi alla fuga, ritenuto poi che potrebbe comunque ottenerne di
nuovi dallo Stato di cui possiede la cittadinanza.
Se
da un lato occorre dare atto a RE 1 del buon comportamento tenuto in carcere,
dall’altro lato - come emerge dai rapporti dell’Ufficio dell’assistenza
riabilitativa, rispettivamente del Service de probation e d’insertion, come
pure dai rapporti medici - egli ha manifestato fragilità e angosce, che si
ripercuotono sul suo umore e lo stato fisico, conseguenti alla sua condizione
di detenzione, al cui termine tuttavia manca ancora più di un anno e mezzo.
Tutto
ciò considerato il pericolo che RE 1, ottenuto l’alleggerimento richiesto,
possa da subito lasciare la Svizzera (da cui è comunque espulso) per sottrarsi
con la fuga all’espiazione del resto di pena (ancora lungo diversi mesi e in
cui soffre la condizione di detenzione), riparando in Italia (di cui ha la
cittadinanza e la concreta possibilità di stabilirvisi e, se del caso, essere
raggiunto dalla compagna) o in un altro paese (il suo passaporto italiano fa
infatti stato di numerosi viaggi effettuati non solo al suo paese d’origine -
il Marocco - bensì anche in Canada, Turchia, e Costa Rica) è alto e concreto.
A
giusta ragione il giudice dei provvedimenti coercitivi ha rifiutato il suo trasferimento
in sezione aperta, così che la decisione impugnata merita di essere tutelata.
4.
Il
reclamo è respinto. Tenuto conto delle limitate possibilità economiche del
reclamante e della particolarità del caso, si prescinde dal prelievo della
tassa di giustizia e delle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 74 segg. CP, 379
segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, il RSC, il Regolamento del
29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti, ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera