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Decisione

60.2022.361

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. diffamazione. calunnia. ingiuria. in dubio pro duriore

19 maggio 2023Italiano36 min

diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.361

Lugano

19 maggio 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 22/23.12.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto di abbandono 9.12.2022 emanato dal procuratore

pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo

esposto 10/14.7.2020 a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI

1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace (inc. ABB

2111/2022);

richiamate le osservazioni 28.12.2022 e

9.2.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame –, 9/12.1.2023 e 2/6.3.2023 (duplica) di PI 1 e di PI 2 – che hanno

parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/8.2.2023 (replica)

di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario

degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,

diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione

indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi

indebitamente impossessata degli __________.

Nel

contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico

ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati

sequestrati a Ginevra il 27.4.2020.

b. Il

10/14.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente

in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace in merito al

contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________ sul

sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato

rivelato dalla giornalista PI 1 e dal criminologo PI 2, autori del

libro-inchiesta “__________”.

Nell’articolo

in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto

che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere

stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________

erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________

e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi

definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il

denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.

RE

1 si è costituito accusatore privato.

Il

suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.

c. Il

17.9.2021 (AI 38) il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.

Il

magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per

appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________

e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da PI

1 e da PI 2 nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati

esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________.

RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10)

dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non

erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da

testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura

grigia”.

Il

pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni

configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare

quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di

cui agli __________.

Ha

specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –

Roma, senza nondimeno ricevere risposta.

Il

procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano

fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,

eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________

rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza

privata.

Ha

infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso

di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche

l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in

tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse

nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione

indebita).

d. Il

10.9.2021 (AI 32) il magistrato inquirente ha interrogato __________,

responsabile della cronaca giudiziaria del Corriere del Ticino, quale persona

informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP).

e. Il

12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del

Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,

IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto

3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per

cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si

poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero

pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in

occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo

interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato

dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti

provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato

inquirente.

Ha

chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale

documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o

comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della

documentazione sequestrata.

f. Il

12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato

scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019

(secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale).

Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a

determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si

opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________,

archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).

g. Con

scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al

magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto

direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,

all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,

attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.

h. Il

pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che

nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto

poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si

rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo

che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la

trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione

possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano

rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento

della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale

della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la

Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla

richiesta di quest’ultima.

i. Il

2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE

1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del

procedimento penale, era necessario ottenere una risposta del competente

ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter

acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo

leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il

richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi

controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare

negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.

Il

pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al

procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della

Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero

oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero

stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati

e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.

j. Il

10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che

la pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a

quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione

disponendo l’interrogatorio di PI 1 e di PI 2.

Il

reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il

suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di

corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che

l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura

dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale”

– a quel momento non dato – degli __________ sarebbero state circostanze del

tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute

lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace avrebbero

infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di

diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015,

momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati

importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le

affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive

dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale

o futuro) dello Stato italiano sugli __________.

La

diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata,

arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).

k. Con

giudizio CRP 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato

irricevibile il gravame di RE 1.

La

Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata

giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico

all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida

non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico

ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in

concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per

imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante

per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo

scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo

scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta l’art.

80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a

CPP.

Questa

Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.

Il

procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2,

era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in

relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________

sul sito del Corriere del Ticino. Il magistrato inquirente, in applicazione

dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva dunque accertare

i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere

la procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole, stabilire se quanto

riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati. Questa Corte ha

ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova competeva al colpevole,

non al procuratore pubblico. Non spettava inoltre al pubblico ministero, e più

in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da

definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile.

Ha invitato il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il

procedimento e ad emanare le relative decisioni.

l. Con

scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di

questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la

trasmissione alla Soprintendenza Archivistica del Lazio del catalogo allestito

da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta

da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e

culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni

delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate.

Ha rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere,

non sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza Archivistica del Lazio

nella condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si

sarebbe trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di

fatto non coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione

oggettiva.

m. Con

scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da PI 1 e

da PI 2 sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli atti. Il

contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe stata una

circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua istruzione ed

alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza probatoria

affinché PI 1 e PI 2 fossero interrogati, eventualmente tramite rogatoria, atto

che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.

n. Il

procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello

stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era

presumibile, si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che

l’emersione della verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbe

tratto giovamento, riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo

venisse trasmesso senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza Archivistica

del Lazio affinché potesse fornire la risposta determinante, preventiva a

qualsiasi interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei

denunciati/querelati, sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero

avuto ben altra valenza.

o. Con

scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non

aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica del

Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela

e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva

allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni

incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni,

non già di quella di un’ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da

un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato

italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli

atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei

denunciati/querelati).

p. Con

decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti

l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento

ed assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di

indennità ex art. 429 CPP.

q. Il

medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto

23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in

sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse timore

che dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio potesse giungere una risposta

diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente rilevante da

non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo scritto

12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la composizione

degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva più essere

ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai

denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1,

affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla

sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora PI 1 e PI 2 avessero

dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero

confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle

parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale sarebbe

stata la Soprintendenza Archivistica del Lazio, la fattispecie non sarebbe

stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare una

decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento

anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per

chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1

in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.

r. Con

istanza 30/31.5.2022 RE 1 ha postulato la ricusazione del magistrato inquirente

giusta l’art. 56 lit. f CPP. L’istante ha rimproverato al procuratore pubblico

di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito gli atti

istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver

proceduto ad un irrito apprezzamento anticipato, contestualmente

all’assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al

rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato

da questa Corte.

s. Con

giudizio CRP 60.2022.153 del 5.10.2022 (AI 78) questa Corte ha respinto, per

quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione.

Questa

Corte, ricordato il diritto applicabile, ha ritenuto che il fatto che il

procuratore pubblico il 24.5.2022 avesse comunicato a RE 1, giusta l’art. 318

cpv. 1 CPP, che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non

poteva di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del

magistrato inquirente. Ma anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta

comunicazione fosse avvenuta senza che il procuratore pubblico avesse proceduto

ad acquisire le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituiva un

elemento indiziante la parzialità del ricusando. Il magistrato inquirente poteva

infatti procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove. Un eventuale

irrito anticipato apprezzamento delle prove avrebbe peraltro costituito un

errore che non fondava motivo di ricusazione: esso avrebbe potuto semmai essere

invocato con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito

questa Corte avrebbe valutato, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.

Questa

Corte ha poi rilevato – con riferimento al fatto che il pubblico ministero avesse

comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318

cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica

del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli imputati – che il

magistrato inquirente si era limitato a prendere posizione sull’istanza

probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il 23/24.5.2022

(AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della comunicazione

giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CPP. Il

fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il

procuratore pubblico avesse evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare

eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua

presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprendeva quindi perché

RE 1 intravvedesse un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato

inquirente si fosse espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il

2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo

all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati (AI 48), che non

avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito una risposta

delle autorità amministrative italiane. A RE 1 era noto da mesi che, per il

pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di tale atto era indispensabile

per evadere e per definire il procedimento.

La

circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato

seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373

dell’1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova

liberatoria spettava al colpevole, non al magistrato inquirente, era parimenti

fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione

errata del caso da parte del magistrato inquirente avrebbe infatti potuto essere

censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.

Il

fatto che RE 1 non concordasse su come il procuratore pubblico avesse svolto l’istruzione,

ovvero che reputasse che si sarebbe imposto l’interrogatorio degli imputati, a

prescindere dall’acquisizione di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica

del Lazio, considerata inutile, non

era sufficiente per ritenere la

parzialità del pubblico ministero nella trattazione del procedimento. Eventuali

errori nel procedimento non fondavano – di per sé – motivo di ricusazione: essi

potevano infatti essere censurati

nell’ambito dei rimedi di diritto previsti.

t. Con

istanza probatoria 14.11.2022 (AI 79) RE 1 ha chiesto l’interrogatorio di PI 2

e/o di PI 1, di __________ (già direttore del Corriere del Ticino), di __________

e di __________ (già rispettivamente soprintendente del Ministero per i beni

culturali e le attività culturali, Direzione generali archivi, Soprintendenza

Archivistica e Bibliografica del Lazio). Ha inoltre quantificato le sue pretese

risarcitorie.

u. Con

decreto 9.12.2022 (AI 80) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza

siccome si trattava di prove non solo irrilevanti, ma fuorvianti.

L’interrogatorio

degli imputati, da effettuare in Italia, non aveva alcuna pertinenza

processuale in quanto c’era da supporre che essi non avrebbero avuto alcuna

ragione di ritrattare le posizioni assunte sia con il libro-inchiesta “__________”

sia con l’articolo diffuso tramite il sito del Corriere del Ticino. Mal si

comprendeva perché si chiedeva all’autorità elvetica di agire all’esterno dei

confini della propria competenza, ritenuto che in genere, nel contesto

processuale prospettato dal denunciante/querelante, i soggetti interrogati nelle

migliori delle ipotesi si avvalevano, ab initio, della facoltà di non

rispondere, come previsto dal codice italiano.

Il

10.9.2021 era stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, il

giornalista __________, intervenuto quale responsabile della cronaca

giudiziaria e rappresentante della testata giornalistica. L’interrogatorio

dell’allora direttore era pertanto inutile.

Le

posizioni di __________ e di __________

erano chiare.

Il

procuratore pubblico ha evidenziato di aver indicato a RE 1 ed al suo legale

che il caso avrebbe potuto essere opportunamente chiarito con l’invio della

lista degli articoli che componevano gli Archivi, oggetto di sequestro,

all’attuale soprintendente, che – prima di sostenere che gli oggetti erano, o

meno, di interesse per lo Stato italiano – voleva sapere di cosa si stesse

parlando. L’unico a voler ignorare tale legittima richiesta era (chissà perché)

il denunciante, il quale persisteva nel voler essere il solo a poter contattare

direttamente la Soprintendenza del Lazio.

v. Con

decreto 9.12.2022 (ABB 2111/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il

procedimento a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione, calunnia e denuncia

mendace.

Il

magistrato inquirente ha rammentato il sequestro degli __________ disposto

nell’inc. MP 2020.2730 ed il tenore della denuncia 10/14.7.2020 di RE 1 a

carico di PI 1 e di PI 2, nel cui ambito il denunciante aveva prodotto lo

scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente archivistico e bibliografico del

Lazio, secondo cui gli oggetti che componevano gli __________ non erano stati

ritenuti di interesse culturale.

Ha

poi esposto lo scambio di corrispondenza con la Soprintendenza. Il

soprintendente aveva comunicato che, per poter prendere posizione, faceva

richiesta di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale

documentazione fotografica) dei pezzi che componevano gli __________ o comunque

ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della

documentazione sequestrata. RE 1, interpellato dal pubblico ministero su tale

richiesta, aveva comunicato che avrebbe valutato di mettersi in contatto

direttamente con l’autorità amministrativa italiana. Alla richiesta del

procuratore pubblico di non rivolgersi a tale autorità, RE 1 aveva interposto

reclamo. Dopo che questa Corte aveva dichiarato irricevibile il gravame, il

denunciante si era opposto alla domanda del soprintendente, sollecitando

l’audizione degli imputati.

Dopo

avere ricordato il decreto giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’istanza di

ricusazione, respinta, e l’istanza probatoria, il magistrato inquirente ha

rilevato che, tenuto conto del comportamento contraddittorio di RE 1, il quale

sembrava pretendere che venissero accolti in maniera apodittica i suoi

argomenti e la documentazione che riteneva di presentare, si era rivelato

oltremodo difficile, per non dire impossibile, raccogliere le prove a carico

dei denunciati. Ha addotto che, per quanto era nelle sue possibilità, oltre a

resistere al reclamo ed alla ricusazione, aveva condotto gli atti istruttori

opportuni che potevano essere intrapresi, ossia l’acquisizione di documenti

(con la messa a disposizione di atti già acquisiti nell’inc. MP 2020.2730),

l’interrogatorio del giornalista responsabile e l’invio di richieste alla

Procura di IT – Roma ed alla Soprintendenza ai beni culturali del Lazio.

Non

era stato possibile, visto il veto posto ripetutamente dal denunciante,

ottenere le dichiarazioni dell’attuale soprintendente, ciò che avrebbe permesso

di chiarire la situazione, fondando i presupposti per sostanziare le sue

successive decisioni.

Un’eventuale

decisione di condanna degli imputati avrebbe violato la presunzione di

innocenza per quanto riguardava l’onere della prova, imposto soprattutto

all’accusa, ma in parte anche al denunciante. La pubblica accusa si trovava

dunque confrontata con l’impossibilità anche solo di entrare nel merito dei

reati prospettati.

Il

magistrato inquirente ha addotto che avrebbe potuto, forse, non dare seguito al

rifiuto espresso da RE 1, trattandosi dell’invio a IT – Roma del catalogo __________.

Visti nondimeno i precedenti, segnatamente la ricusazione, si era voluto

evitare anche solo il sospetto che il rappresentante dell’accusa potesse

nutrire un qualsiasi sentimento di inimicizia nei confronti del denunciante.

L’assenza di avversione non poteva però trasformarsi in un favore, quale

sarebbe stata l’emanazione di una decisione di condanna di PI 1 e di PI 2.

Spiaceva

certamente, ed in un certo senso suscitava qualche legittimo sospetto, la

reiterata volontà di escludere la possibilità che la Soprintendenza del Lazio

potesse prendere posizione in merito all’interesse che avrebbe potuto avere, o

non avere, lo Stato italiano sugli oggetti che componevano gli __________.

Da

qui la conclusione che coincideva con l’impossibilità di emanare una decisione,

se non quella di abbandonare il procedimento.

w. Con

gravame 22/23.12.2022 RE 1 postula l’annullamento del decreto di abbandono e,

in via principale, la promozione dell’accusa a carico di PI 1 e di PI 2 per

diffamazione o calunnia e denuncia mendace e, in via subordinata, il rinvio

della causa al pubblico ministero affinché promuova l’accusa a carico degli

imputati per i citati reati.

Il

reclamante premette che, sulla base segnatamente del giudizio n. 51/2014 del

30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma, risulterebbe essere il

proprietario degli __________. Egli avrebbe provveduto alla loro esposizione in

Italia ed all’estero. Con la sua denuncia/querela egli avrebbe prodotto la

citata sentenza, che smentirebbe – senza possibilità di equivoco – il fatto che

gli __________ possano essere “stati ceduti al patrimonio nazionale italiano

dalla nipote e unica erede di __________, __________”, attestando la di lui

esclusiva proprietà.

RE

1 elenca poi gli atti compiuti dal procuratore pubblico nel corso del

procedimento penale. Rileva che, malgrado le sue ripetute istanze probatorie,

il magistrato inquirente non avrebbe mai citato gli imputati per essere

interrogati.

Dagli

atti risulterebbe che nel luglio 2020, così fino ad oggi, non ci sarebbe un __________

dichiarato di interesse culturale.

Il

procuratore pubblico avrebbe dovuto valutare se quanto affermato dai

denunciati/querelati fosse lesivo dell’onore di RE 1 rispettivamente fosse

stato proferito con l’intenzione di provocare l’avvio di un procedimento penale

a suo carico.

Secondo

il reclamante sarebbero adempiuti i reati ipotizzati.

y. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà se necessario in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 22.12.2022 contro il decreto di abbandono 9.12.2022,

recapitato in data 12.12.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo

(siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

RE

1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici

tutelati dagli art. 173 s. CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid

3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor

art. 173 CP n. 5 ss.) e

dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK

Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n.

1)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo

un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del

decreto 9.12.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da lui ipotizzati, che

l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

RE

1.

ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è

punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona

di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione

di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II –

F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di calunnia giusta l’art. 174

cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo

di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o,

sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto

(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] e, ancora, di denuncia

mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia

all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che

egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in

altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una

persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.

cit., art. 303 CP n. 8 ss.)].

3.2

Il

procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento sostanzialmente

perché non è stato possibile, stante l’opposizione di RE 1, ottenere la

dichiarazione del soprintendente, che avrebbe potuto chiarire la situazione.

3.3

3.3.1

Si

è detto più sopra che con scritto del 17.9.2021 (AI 38) il magistrato

inquirente ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e

per il turismo, IT – Roma, chiedendo di indicare se lo Stato italiano fosse, o

meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente

quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________

rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza

privata.

3.3.2

Il

12.10.2021

(AI 42) il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del Lazio, ha preso posizione indicando che, come già espresso

nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse

culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha

aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale,

sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore

rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del

14.11.2011

In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante

avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli

eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni

poste dal magistrato inquirente. Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato

(corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano

tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e

la consistenza della documentazione sequestrata.

3.3.3

Ora,

dalla risposta dello Stato italiano si evince anzitutto che gli __________ non sono

stati dichiarati di interesse culturale, per cui non sono un bene culturale per

lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019,

sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, che aveva

evidenziato che l’__________

non era stato donato allo Stato italiano e

che non era un bene dello Stato italiano (allegato ad AI 10).

Dallo

scritto 12.10.2021 si evince inoltre che, qualora quanto sequestrato dal

Ministero pubblico costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella

visionata nel corso del sopralluogo conoscitivo 14.11.2011, la Soprintendenza

avrebbe dovuto valutare la sua portata per disporre gli eventuali provvedimenti

di tutela.

La

circostanza che il contenuto degli __________ potrebbe essere di interesse per

lo Stato italiano è nondimeno del tutto irrilevante al fine dell’evasione del

procedimento penale. E’ invero circostanza che esula manifestamente dal

procedimento penale.

Per

rispondere alla questione a sapere se sono adempiuti, o meno, i reati

ipotizzati a carico degli imputati [che nell’articolo intitolato “__________”

pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) avrebbero addotto che il materiale componente gli __________

era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato

italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio

nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un

accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati”

all’estero] determinante è infatti unicamente la situazione nel luglio 2020, al

momento delle asserzioni incriminate, momento in cui gli __________ non erano stati

dichiarati di interesse culturale e non erano stati donati allo Stato italiano,

di cui esso non era proprietario. Questi fatti, accertati tramite prese di

posizione ufficiali dell’autorità italiana, sono indubbi.

Di

conseguenza il procuratore pubblico, tenute presenti queste circostanze, da

valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, segnatamente al

giudizio n. 51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma (doc. 1,

allegato alla denuncia, AI 1), esaminerà i presupposti dei reati ipotizzati nei

confronti degli imputati.

3.3.4

Si

rileva, con riferimento ai reati contro l’onore, che la prova liberatoria (ai

sensi dell’art. 173 cifra 2 CP: il colpevole non incorre in alcuna pena se

prova di avere detto o divulgato cose vere o prova di avere avuto seri motivi

di considerarle vere in buona fede) – che implica che il reato sia stato

commesso dal profilo oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di

giustificazione [che prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016

del 6.2.2017 consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173

CP n. 12)] – spetta, come si evince dal tenore della disposizione, al colpevole

(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL,

StGB Praxiskommentar, op. cit., art. 173 CP n. 14), il quale deve decidere se e come procedere a tale prova

rispettivamente se invocare la prova della verità o della buona fede,

apportando le relative prove (decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.

2.1.5.).

L’onere

della prova non compete perciò al procuratore pubblico, che deve tuttavia

esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni per ammettere il colpevole

alla prova liberatoria (ex art. 173 cifra 3 CP: il colpevole non è ammesso a

fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite

o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro

motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in

particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia) [decisione

TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid. 3.2.].

3.3.5

Si

osserva inoltre che accusare qualcuno di avere commesso un reato costituisce

un’offesa contro l’onore ex art. 173 ss. CP (decisione TF 6B_328/2021 del

13.4.2022

consid. 2.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor

art. 173 CP n. 21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL,

op. cit., vor

art. 173 CP n. 4). La prova della verità in relazione

all’accusa di avere compiuto un reato può di principio essere apportata solo

con la relativa condanna cresciuta in giudicato (decisioni TF 6B_1461/2021 del

29.8.2022

consid. 2.1.3.; 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.3.; DTF 132 IV

112.

consid. 4.2.; BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

LEHMKUHL, op. cit., vor

art. 173 CP n. 4). I requisiti per la prova

della buona fede sono differenti a dipendenza se l’autore incolpa o sospetta

di un reato una persona [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.

2.1.4.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., vor

art. 173 CP n. 18]. Chi riporta fatti

come assodati deve dimostrare di avere avuto seri motivi per ritenerli come

dati [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.4.; DTF 116 IV 205

consid. 3.b)]. Questo principio vale anche per esternazioni all’indirizzo delle

autorità di perseguimento penale, come per esempio nel caso di una denuncia

[decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116 IV 205

consid. 3.b)]. Una denuncia non fonda un motivo giustificativo e dunque alcun

salvacondotto per espressioni lesive dell’onore (decisioni TF 6B_1442/2017 del

24.10.2018

consid. 6.2.2.; 6B_1261/2017 del 25.4.2018 consid. 1.4.3.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op.

cit., art. 173 CP n. 19). La buona fede non è pertanto di per sé sufficiente.

L’autore deve infatti dimostrare di avere avuto seri motivi di credere quello

che ha detto [decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116

IV 205 consid. 3.b)]. L’interessato deve esporre che ha compiuto gli atti che

si potevano ragionevolmente esigere da lui, secondo le circostanze concrete e

la sua situazione personale, per accertare la veridicità di quello che ha

divulgato e per ritenerlo vero (decisioni TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.

2.1.4.; 6B_1309/2019 del 6.5.2020 consid. 3.3.1.).

3.4

3.4.1

Il

decreto di abbandono 9.12.2022 è annullato. Gli atti del procedimento penale sono

rinviati al procuratore pubblico che riesaminerà il caso e si ripronuncerà sui

fatti oggetto dell’esposto.

3.4.2

Si

ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il decreto di

accusa presuppone unicamente l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato o il

sufficiente chiarimento dei fatti. Non è indispensabile una procedura

probatoria; non è in particolare essenziale un’audizione dell’imputato da parte

del procuratore pubblico (decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid.

4.1.). I diritti dell’imputato sono infatti garantiti nell’ambito del

procedimento in seguito all’eventuale sua opposizione al decreto di accusa

(decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid. 4.1.).

3.4.3

Per

la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio

pro duriore, riconducibile al

principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319

cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la

giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.

2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un

decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente

che i fatti non sono punibili oppure le condizioni per il perseguimento non

sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se

non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia

più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di

condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare

se il reato è grave.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

a RE 1, parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di abbandono 9.12.2022 (ABB 2111/2022) del procuratore pubblico Andrea

Gianini è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 2111/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per

procedere nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) quale

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

Gli

atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,

all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica

o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48

cpv. 1 LTF).

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera