60.2022.361
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. diffamazione. calunnia. ingiuria. in dubio pro duriore
19 maggio 2023Italiano36 min
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.361
Lugano
19 maggio 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 22/23.12.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 9.12.2022 emanato dal procuratore
pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo
esposto 10/14.7.2020 a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI
1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace (inc. ABB
2111/2022);
richiamate le osservazioni 28.12.2022 e
9.2.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame –, 9/12.1.2023 e 2/6.3.2023 (duplica) di PI 1 e di PI 2 – che hanno
parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 7/8.2.2023 (replica)
di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario
degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi
indebitamente impossessata degli __________.
Nel
contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico
ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati
sequestrati a Ginevra il 27.4.2020.
b. Il
10/14.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati segnatamente
in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace in merito al
contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________ sul
sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato
rivelato dalla giornalista PI 1 e dal criminologo PI 2, autori del
libro-inchiesta “__________”.
Nell’articolo
in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto
che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere
stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________
erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________
e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi
definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il
denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
Il
suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.
c. Il
17.9.2021 (AI 38) il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.
Il
magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per
appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________
e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da PI
1 e da PI 2 nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati
esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________.
RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10)
dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non
erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da
testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura
grigia”.
Il
pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni
configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare
quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di
cui agli __________.
Ha
specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –
Roma, senza nondimeno ricevere risposta.
Il
procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano
fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,
eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________
rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza
privata.
Ha
infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso
di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche
l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in
tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse
nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione
indebita).
d. Il
10.9.2021 (AI 32) il magistrato inquirente ha interrogato __________,
responsabile della cronaca giudiziaria del Corriere del Ticino, quale persona
informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP).
e. Il
12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del
Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,
IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto
3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per
cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si
poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero
pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in
occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo
interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato
dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti
provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato
inquirente.
Ha
chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o
comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata.
f. Il
12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato
scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019
(secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale).
Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a
determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si
opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________,
archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).
g. Con
scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al
magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,
all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,
attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.
h. Il
pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che
nel procedimento penale quest’ultimo è parte, per cui riteneva non soltanto
poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si
rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo
che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la
trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione
possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano
rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento
della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale
della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la
Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla
richiesta di quest’ultima.
i. Il
2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE
1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del
procedimento penale, era necessario ottenere una risposta del competente
ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter
acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo
leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il
richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi
controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare
negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.
Il
pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al
procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della
Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero
oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero
stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati
e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.
j. Il
10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che
la pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a
quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione
disponendo l’interrogatorio di PI 1 e di PI 2.
Il
reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il
suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di
corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che
l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura
dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale”
– a quel momento non dato – degli __________ sarebbero state circostanze del
tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute
lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace avrebbero
infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto e di
diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015,
momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati
importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le
affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive
dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale
o futuro) dello Stato italiano sugli __________.
La
diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata,
arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).
k. Con
giudizio CRP 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato
irricevibile il gravame di RE 1.
La
Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata
giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico
all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida
non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico
ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in
concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per
imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante
per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo
scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo
scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta l’art.
80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a
CPP.
Questa
Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.
Il
procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2,
era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in
relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il __________
sul sito del Corriere del Ticino. Il magistrato inquirente, in applicazione
dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva dunque accertare
i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere
la procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole, stabilire se quanto
riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati. Questa Corte ha
ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova competeva al colpevole,
non al procuratore pubblico. Non spettava inoltre al pubblico ministero, e più
in generale alle autorità penali, risolvere vertenze di carattere civile, da
definire – per l’appunto – con i mezzi messi a disposizione dal diritto civile.
Ha invitato il magistrato inquirente a portare a termine senza indugio il
procedimento e ad emanare le relative decisioni.
l. Con
scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di
questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la
trasmissione alla Soprintendenza Archivistica del Lazio del catalogo allestito
da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta
da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e
culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni
delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate.
Ha rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere,
non sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza Archivistica del Lazio
nella condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si
sarebbe trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di
fatto non coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione
oggettiva.
m. Con
scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da PI 1 e
da PI 2 sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli atti. Il
contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe stata una
circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua istruzione ed
alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza probatoria
affinché PI 1 e PI 2 fossero interrogati, eventualmente tramite rogatoria, atto
che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.
n. Il
procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello
stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era
presumibile, si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che
l’emersione della verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbe
tratto giovamento, riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo
venisse trasmesso senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza Archivistica
del Lazio affinché potesse fornire la risposta determinante, preventiva a
qualsiasi interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei
denunciati/querelati, sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero
avuto ben altra valenza.
o. Con
scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non
aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica del
Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela
e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva
allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni
incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni,
non già di quella di un’ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da
un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato
italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli
atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei
denunciati/querelati).
p. Con
decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti
l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento
ed assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di
indennità ex art. 429 CPP.
q. Il
medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto
23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in
sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse timore
che dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio potesse giungere una risposta
diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente rilevante da
non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo scritto
12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la composizione
degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva più essere
ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai
denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1,
affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla
sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora PI 1 e PI 2 avessero
dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero
confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle
parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale sarebbe
stata la Soprintendenza Archivistica del Lazio, la fattispecie non sarebbe
stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare una
decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento
anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per
chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1
in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.
r. Con
istanza 30/31.5.2022 RE 1 ha postulato la ricusazione del magistrato inquirente
giusta l’art. 56 lit. f CPP. L’istante ha rimproverato al procuratore pubblico
di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP senza aver esperito gli atti
istruttori che permettessero un effettivo avanzamento del procedimento, di aver
proceduto ad un irrito apprezzamento anticipato, contestualmente
all’assegnazione del termine per proporre istanze probatorie, in relazione al
rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato seguito a quanto indicato
da questa Corte.
s. Con
giudizio CRP 60.2022.153 del 5.10.2022 (AI 78) questa Corte ha respinto, per
quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione.
Questa
Corte, ricordato il diritto applicabile, ha ritenuto che il fatto che il
procuratore pubblico il 24.5.2022 avesse comunicato a RE 1, giusta l’art. 318
cpv. 1 CPP, che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati non
poteva di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del
magistrato inquirente. Ma anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta
comunicazione fosse avvenuta senza che il procuratore pubblico avesse proceduto
ad acquisire le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituiva un
elemento indiziante la parzialità del ricusando. Il magistrato inquirente poteva
infatti procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove. Un eventuale
irrito anticipato apprezzamento delle prove avrebbe peraltro costituito un
errore che non fondava motivo di ricusazione: esso avrebbe potuto semmai essere
invocato con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito
questa Corte avrebbe valutato, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.
Questa
Corte ha poi rilevato – con riferimento al fatto che il pubblico ministero avesse
comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art. 318
cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica
del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli imputati – che il
magistrato inquirente si era limitato a prendere posizione sull’istanza
probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il 23/24.5.2022
(AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della comunicazione
giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv. 1 CPP. Il
fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il
procuratore pubblico avesse evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare
eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua
presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprendeva quindi perché
RE 1 intravvedesse un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato
inquirente si fosse espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il
2.12.2021 (AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo
all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati (AI 48), che non
avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito una risposta
delle autorità amministrative italiane. A RE 1 era noto da mesi che, per il
pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di tale atto era indispensabile
per evadere e per definire il procedimento.
La
circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato
seguito a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373
dell’1.4.2022 (AI 58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova
liberatoria spettava al colpevole, non al magistrato inquirente, era parimenti
fatto non idoneo a fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione
errata del caso da parte del magistrato inquirente avrebbe infatti potuto essere
censurata con reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.
Il
fatto che RE 1 non concordasse su come il procuratore pubblico avesse svolto l’istruzione,
ovvero che reputasse che si sarebbe imposto l’interrogatorio degli imputati, a
prescindere dall’acquisizione di una presa di posizione della Soprintendenza Archivistica
del Lazio, considerata inutile, non
era sufficiente per ritenere la
parzialità del pubblico ministero nella trattazione del procedimento. Eventuali
errori nel procedimento non fondavano – di per sé – motivo di ricusazione: essi
potevano infatti essere censurati
nell’ambito dei rimedi di diritto previsti.
t. Con
istanza probatoria 14.11.2022 (AI 79) RE 1 ha chiesto l’interrogatorio di PI 2
e/o di PI 1, di __________ (già direttore del Corriere del Ticino), di __________
e di __________ (già rispettivamente soprintendente del Ministero per i beni
culturali e le attività culturali, Direzione generali archivi, Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica del Lazio). Ha inoltre quantificato le sue pretese
risarcitorie.
u. Con
decreto 9.12.2022 (AI 80) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza
siccome si trattava di prove non solo irrilevanti, ma fuorvianti.
L’interrogatorio
degli imputati, da effettuare in Italia, non aveva alcuna pertinenza
processuale in quanto c’era da supporre che essi non avrebbero avuto alcuna
ragione di ritrattare le posizioni assunte sia con il libro-inchiesta “__________”
sia con l’articolo diffuso tramite il sito del Corriere del Ticino. Mal si
comprendeva perché si chiedeva all’autorità elvetica di agire all’esterno dei
confini della propria competenza, ritenuto che in genere, nel contesto
processuale prospettato dal denunciante/querelante, i soggetti interrogati nelle
migliori delle ipotesi si avvalevano, ab initio, della facoltà di non
rispondere, come previsto dal codice italiano.
Il
10.9.2021 era stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, il
giornalista __________, intervenuto quale responsabile della cronaca
giudiziaria e rappresentante della testata giornalistica. L’interrogatorio
dell’allora direttore era pertanto inutile.
Le
posizioni di __________ e di __________
erano chiare.
Il
procuratore pubblico ha evidenziato di aver indicato a RE 1 ed al suo legale
che il caso avrebbe potuto essere opportunamente chiarito con l’invio della
lista degli articoli che componevano gli Archivi, oggetto di sequestro,
all’attuale soprintendente, che – prima di sostenere che gli oggetti erano, o
meno, di interesse per lo Stato italiano – voleva sapere di cosa si stesse
parlando. L’unico a voler ignorare tale legittima richiesta era (chissà perché)
il denunciante, il quale persisteva nel voler essere il solo a poter contattare
direttamente la Soprintendenza del Lazio.
v. Con
decreto 9.12.2022 (ABB 2111/2022) il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione, calunnia e denuncia
mendace.
Il
magistrato inquirente ha rammentato il sequestro degli __________ disposto
nell’inc. MP 2020.2730 ed il tenore della denuncia 10/14.7.2020 di RE 1 a
carico di PI 1 e di PI 2, nel cui ambito il denunciante aveva prodotto lo
scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente archivistico e bibliografico del
Lazio, secondo cui gli oggetti che componevano gli __________ non erano stati
ritenuti di interesse culturale.
Ha
poi esposto lo scambio di corrispondenza con la Soprintendenza. Il
soprintendente aveva comunicato che, per poter prendere posizione, faceva
richiesta di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano gli __________ o comunque
ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata. RE 1, interpellato dal pubblico ministero su tale
richiesta, aveva comunicato che avrebbe valutato di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana. Alla richiesta del
procuratore pubblico di non rivolgersi a tale autorità, RE 1 aveva interposto
reclamo. Dopo che questa Corte aveva dichiarato irricevibile il gravame, il
denunciante si era opposto alla domanda del soprintendente, sollecitando
l’audizione degli imputati.
Dopo
avere ricordato il decreto giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’istanza di
ricusazione, respinta, e l’istanza probatoria, il magistrato inquirente ha
rilevato che, tenuto conto del comportamento contraddittorio di RE 1, il quale
sembrava pretendere che venissero accolti in maniera apodittica i suoi
argomenti e la documentazione che riteneva di presentare, si era rivelato
oltremodo difficile, per non dire impossibile, raccogliere le prove a carico
dei denunciati. Ha addotto che, per quanto era nelle sue possibilità, oltre a
resistere al reclamo ed alla ricusazione, aveva condotto gli atti istruttori
opportuni che potevano essere intrapresi, ossia l’acquisizione di documenti
(con la messa a disposizione di atti già acquisiti nell’inc. MP 2020.2730),
l’interrogatorio del giornalista responsabile e l’invio di richieste alla
Procura di IT – Roma ed alla Soprintendenza ai beni culturali del Lazio.
Non
era stato possibile, visto il veto posto ripetutamente dal denunciante,
ottenere le dichiarazioni dell’attuale soprintendente, ciò che avrebbe permesso
di chiarire la situazione, fondando i presupposti per sostanziare le sue
successive decisioni.
Un’eventuale
decisione di condanna degli imputati avrebbe violato la presunzione di
innocenza per quanto riguardava l’onere della prova, imposto soprattutto
all’accusa, ma in parte anche al denunciante. La pubblica accusa si trovava
dunque confrontata con l’impossibilità anche solo di entrare nel merito dei
reati prospettati.
Il
magistrato inquirente ha addotto che avrebbe potuto, forse, non dare seguito al
rifiuto espresso da RE 1, trattandosi dell’invio a IT – Roma del catalogo __________.
Visti nondimeno i precedenti, segnatamente la ricusazione, si era voluto
evitare anche solo il sospetto che il rappresentante dell’accusa potesse
nutrire un qualsiasi sentimento di inimicizia nei confronti del denunciante.
L’assenza di avversione non poteva però trasformarsi in un favore, quale
sarebbe stata l’emanazione di una decisione di condanna di PI 1 e di PI 2.
Spiaceva
certamente, ed in un certo senso suscitava qualche legittimo sospetto, la
reiterata volontà di escludere la possibilità che la Soprintendenza del Lazio
potesse prendere posizione in merito all’interesse che avrebbe potuto avere, o
non avere, lo Stato italiano sugli oggetti che componevano gli __________.
Da
qui la conclusione che coincideva con l’impossibilità di emanare una decisione,
se non quella di abbandonare il procedimento.
w. Con
gravame 22/23.12.2022 RE 1 postula l’annullamento del decreto di abbandono e,
in via principale, la promozione dell’accusa a carico di PI 1 e di PI 2 per
diffamazione o calunnia e denuncia mendace e, in via subordinata, il rinvio
della causa al pubblico ministero affinché promuova l’accusa a carico degli
imputati per i citati reati.
Il
reclamante premette che, sulla base segnatamente del giudizio n. 51/2014 del
30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma, risulterebbe essere il
proprietario degli __________. Egli avrebbe provveduto alla loro esposizione in
Italia ed all’estero. Con la sua denuncia/querela egli avrebbe prodotto la
citata sentenza, che smentirebbe – senza possibilità di equivoco – il fatto che
gli __________ possano essere “stati ceduti al patrimonio nazionale italiano
dalla nipote e unica erede di __________, __________”, attestando la di lui
esclusiva proprietà.
RE
1 elenca poi gli atti compiuti dal procuratore pubblico nel corso del
procedimento penale. Rileva che, malgrado le sue ripetute istanze probatorie,
il magistrato inquirente non avrebbe mai citato gli imputati per essere
interrogati.
Dagli
atti risulterebbe che nel luglio 2020, così fino ad oggi, non ci sarebbe un __________
dichiarato di interesse culturale.
Il
procuratore pubblico avrebbe dovuto valutare se quanto affermato dai
denunciati/querelati fosse lesivo dell’onore di RE 1 rispettivamente fosse
stato proferito con l’intenzione di provocare l’avvio di un procedimento penale
a suo carico.
Secondo
il reclamante sarebbero adempiuti i reati ipotizzati.
y. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà se necessario in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 22.12.2022 contro il decreto di abbandono 9.12.2022,
recapitato in data 12.12.2022 al patrocinatore del reclamante, è tempestivo
(siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
RE
1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici
tutelati dagli art. 173 s. CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid
3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor
art. 173 CP n. 5 ss.) e
dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK
Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n.
1)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del
decreto 9.12.2022 che ha negato l’esistenza dei reati da lui ipotizzati, che
l’avrebbe leso personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del
procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.
319.
cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
RE
1.
ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è
punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II –
F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di calunnia giusta l’art. 174
cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo
di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o,
sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto
(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] e, ancora, di denuncia
mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia
all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che
egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in
altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una
persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.
cit., art. 303 CP n. 8 ss.)].
3.2
Il
procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento sostanzialmente
perché non è stato possibile, stante l’opposizione di RE 1, ottenere la
dichiarazione del soprintendente, che avrebbe potuto chiarire la situazione.
3.3
3.3.1
Si
è detto più sopra che con scritto del 17.9.2021 (AI 38) il magistrato
inquirente ha interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, IT – Roma, chiedendo di indicare se lo Stato italiano fosse, o
meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente
quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________
rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza
privata.
3.3.2
Il
12.10.2021
(AI 42) il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio, ha preso posizione indicando che, come già espresso
nello scritto 3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse
culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha
aggiunto che non si poteva escludere che il corpus documentale,
sequestrato dal Ministero pubblico, costituisse documentazione ulteriore
rispetto a quella visionata in occasione di un sopralluogo conoscitivo del
14.11.2011
In tal caso, il suo interesse storico particolarmente importante
avrebbe dovuto essere valutato dalla Soprintendenza al fine di disporre gli
eventuali conseguenti provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni
poste dal magistrato inquirente. Ha chiesto di ricevere un elenco dettagliato
(corredato da eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano
tale corpus o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e
la consistenza della documentazione sequestrata.
3.3.3
Ora,
dalla risposta dello Stato italiano si evince anzitutto che gli __________ non sono
stati dichiarati di interesse culturale, per cui non sono un bene culturale per
lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019,
sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, che aveva
evidenziato che l’__________
non era stato donato allo Stato italiano e
che non era un bene dello Stato italiano (allegato ad AI 10).
Dallo
scritto 12.10.2021 si evince inoltre che, qualora quanto sequestrato dal
Ministero pubblico costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella
visionata nel corso del sopralluogo conoscitivo 14.11.2011, la Soprintendenza
avrebbe dovuto valutare la sua portata per disporre gli eventuali provvedimenti
di tutela.
La
circostanza che il contenuto degli __________ potrebbe essere di interesse per
lo Stato italiano è nondimeno del tutto irrilevante al fine dell’evasione del
procedimento penale. E’ invero circostanza che esula manifestamente dal
procedimento penale.
Per
rispondere alla questione a sapere se sono adempiuti, o meno, i reati
ipotizzati a carico degli imputati [che nell’articolo intitolato “__________”
pubblicato il __________ sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) avrebbero addotto che il materiale componente gli __________
era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato
italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio
nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un
accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati”
all’estero] determinante è infatti unicamente la situazione nel luglio 2020, al
momento delle asserzioni incriminate, momento in cui gli __________ non erano stati
dichiarati di interesse culturale e non erano stati donati allo Stato italiano,
di cui esso non era proprietario. Questi fatti, accertati tramite prese di
posizione ufficiali dell’autorità italiana, sono indubbi.
Di
conseguenza il procuratore pubblico, tenute presenti queste circostanze, da
valutare unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, segnatamente al
giudizio n. 51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma (doc. 1,
allegato alla denuncia, AI 1), esaminerà i presupposti dei reati ipotizzati nei
confronti degli imputati.
3.3.4
Si
rileva, con riferimento ai reati contro l’onore, che la prova liberatoria (ai
sensi dell’art. 173 cifra 2 CP: il colpevole non incorre in alcuna pena se
prova di avere detto o divulgato cose vere o prova di avere avuto seri motivi
di considerarle vere in buona fede) – che implica che il reato sia stato
commesso dal profilo oggettivo/soggettivo e che non ci siano motivi di
giustificazione [che prevalgono sulla prova liberatoria (decisione TF 6B_584/2016
del 6.2.2017 consid. 3.1.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173
CP n. 12)] – spetta, come si evince dal tenore della disposizione, al colpevole
(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 13/21; S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL,
StGB Praxiskommentar, op. cit., art. 173 CP n. 14), il quale deve decidere se e come procedere a tale prova
rispettivamente se invocare la prova della verità o della buona fede,
apportando le relative prove (decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.
2.1.5.).
L’onere
della prova non compete perciò al procuratore pubblico, che deve tuttavia
esaminare d’ufficio se sono adempiute le condizioni per ammettere il colpevole
alla prova liberatoria (ex art. 173 cifra 3 CP: il colpevole non è ammesso a
fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite
o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro
motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in
particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia) [decisione
TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid. 3.2.].
3.3.5
Si
osserva inoltre che accusare qualcuno di avere commesso un reato costituisce
un’offesa contro l’onore ex art. 173 ss. CP (decisione TF 6B_328/2021 del
13.4.2022
consid. 2.2.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor
art. 173 CP n. 21; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL,
op. cit., vor
art. 173 CP n. 4). La prova della verità in relazione
all’accusa di avere compiuto un reato può di principio essere apportata solo
con la relativa condanna cresciuta in giudicato (decisioni TF 6B_1461/2021 del
29.8.2022
consid. 2.1.3.; 6B_328/2021 del 13.4.2022 consid. 2.2.3.; DTF 132 IV
112.
consid. 4.2.; BSK
Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 15; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.
LEHMKUHL, op. cit., vor
art. 173 CP n. 4). I requisiti per la prova
della buona fede sono differenti a dipendenza se l’autore incolpa o sospetta
di un reato una persona [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.
2.1.4.; DTF 116 IV 205 consid. 3.b); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., vor
art. 173 CP n. 18]. Chi riporta fatti
come assodati deve dimostrare di avere avuto seri motivi per ritenerli come
dati [decisione TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid. 2.1.4.; DTF 116 IV 205
consid. 3.b)]. Questo principio vale anche per esternazioni all’indirizzo delle
autorità di perseguimento penale, come per esempio nel caso di una denuncia
[decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116 IV 205
consid. 3.b)]. Una denuncia non fonda un motivo giustificativo e dunque alcun
salvacondotto per espressioni lesive dell’onore (decisioni TF 6B_1442/2017 del
24.10.2018
consid. 6.2.2.; 6B_1261/2017 del 25.4.2018 consid. 1.4.3.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, op.
cit., art. 173 CP n. 19). La buona fede non è pertanto di per sé sufficiente.
L’autore deve infatti dimostrare di avere avuto seri motivi di credere quello
che ha detto [decisione TF 6B_1442/2017 del 24.10.2018 consid. 6.2.2.; DTF 116
IV 205 consid. 3.b)]. L’interessato deve esporre che ha compiuto gli atti che
si potevano ragionevolmente esigere da lui, secondo le circostanze concrete e
la sua situazione personale, per accertare la veridicità di quello che ha
divulgato e per ritenerlo vero (decisioni TF 6B_1461/2021 del 29.8.2022 consid.
2.1.4.; 6B_1309/2019 del 6.5.2020 consid. 3.3.1.).
3.4
3.4.1
Il
decreto di abbandono 9.12.2022 è annullato. Gli atti del procedimento penale sono
rinviati al procuratore pubblico che riesaminerà il caso e si ripronuncerà sui
fatti oggetto dell’esposto.
3.4.2
Si
ricorda che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il decreto di
accusa presuppone unicamente l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato o il
sufficiente chiarimento dei fatti. Non è indispensabile una procedura
probatoria; non è in particolare essenziale un’audizione dell’imputato da parte
del procuratore pubblico (decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid.
4.1.). I diritti dell’imputato sono infatti garantiti nell’ambito del
procedimento in seguito all’eventuale sua opposizione al decreto di accusa
(decisione TF 6B_1290/2021 del 31.3.2022 consid. 4.1.).
3.4.3
Per
la decisione se prolare un decreto di abbandono vale il principio in dubio
pro duriore, riconducibile al
principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP i.r.c. art. 319
cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF 6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio che deve tenere presente anche la
giurisdizione di reclamo (decisione TF 6B_130/2021 dell’8.6.2022 consid.
2.3.1./2.3.2.)], che comporta che un
decreto di abbandono non possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente
che i fatti non sono punibili oppure le condizioni per il perseguimento non
sono date. L’istruzione deve essere aperta e l’accusa di principio promossa (se
non entra in linea di conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia
più verosimile che un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di
condanna sono equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare
se il reato è grave.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese
(art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà
a RE 1, parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di abbandono 9.12.2022 (ABB 2111/2022) del procuratore pubblico Andrea
Gianini è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 2111/2022 sono ritornati al magistrato inquirente per
procedere nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) quale
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
Gli
atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48
cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera