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Decisione

60.2022.41

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. estorsione. coazione

18 ottobre 2022Italiano31 min

1 ha venduto 4 appartamenti dello stabile sito al mapp. __________ RFD __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.41

Lugano

18 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 10/11.2.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022 (NLP __________)

emanato dal procuratore pubblico Simone Barca nell’ambito del procedimento

penale dipendente dalla sua denuncia 8.9.2021 presentata nei confronti di __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ ed __________, __________, per titolo di estorsione e coazione

(inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 15/16.2.2022 del

magistrato inquirente, tendenti alla reiezione del gravame, nonché l’ulteriore scritto

di duplica 28.2/1.3.2022 con cui ha comunicato di non avere ulteriori

osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;

vista la replica 24/25.2.2022 della

reclamante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. L’RE

1, il cui presidente è l’avv. PR 1 (cfr. estratto del Registro di commercio), è

proprietaria della part. n. __________ RFD __________ (cfr. estratto da RFD).

b.

Una decina di anni orsono, l’RE

1 ha venduto 4 appartamenti dello stabile sito al mapp. __________ RFD __________

a 4 famiglie, fra cui __________ e __________ (PPP n. __________), __________ e

__________ (PPP n. __________), __________ ed __________ (PPP n. __________).

I contratti avrebbero previsto il diritto della citata

società “di edificare, spostando i parcheggi presenti (all'epoca) su un

piazzale in ghiaia e di ubicare in altro luogo la piscina della quale era stato

concesso l'uso a titolo di servitù” (p. 2, esposto penale 8.9.2021, AI 1,

inc. MP __________).

c.

Nel corso del 2014, l’RE 1 ha

presentato un progetto di edificazione “di uno stabile nell’area dell’attuale

parcheggio del mapp. __________“ (cfr. p. 1, all. 1.1 ad AI 1), contro il

quale i denunciati hanno inoltrato opposizione.

Le opposizioni sarebbero poi state ritirate a seguito

della sottoscrizione tra le parti della convenzione 25.3.2015 (all. 1.1 ad AI 1),

che prevedeva (per quanto qui di interesse) in particolare:

·

la realizzazione - a spese dell’RE

1 - di posteggi esterni asfaltati o con sagomati pieni in sostituzione del

vecchio piazzale di ghiaia;

·

la posa di un cancello tra la zona

parcheggio esterno e la zona piscina;

·

la realizzazione di

un'illuminazione adeguata nella zona parcheggi e sul viale d'accesso al mapp. __________

RFD __________;

·

la posa di una siepe o simile per

garantire la privacy;

·

la pavimentazione del vialetto

d'accesso;

·

il divieto per i futuri inquilini

della nuova edificazione di transitare sotto il portico del mapp. __________

RFD __________ e la posa di un cancello (mai realizzato e sostituito da una

recinzione);

·

la destinazione delle aree

circostanti esclusivamente ad aree verdi e non per posteggi o passaggi

veicolari;

·

l’accollo delle spese di modifica

delle PPP a carico dell'RE 1;

·

l’adattamento dei piani ed il tracciamento

a seguito di errate misurazioni catastali.

d.

Nell’estate del 2019 l’RE 1 ha

inoltrato una seconda domanda di costruzione relativa allo spostamento della

piscina che i denunciati avevano in uso.

Anche in questo caso i denunciati hanno inoltrato

opposizione, poi respinta dal Comune che ha rilasciato la licenza edilizia; è

seguito il ricorso al Consiglio di Stato (cfr. all. 4,7 e 8 ad AI 1).

Le parti sono poi giunte ad un accordo contenuto nella

convenzione 23.4.2021 (all. 9 ad AI 1), secondo cui veniva in particolare (per

quanto qui di interesse) previsto:

·

la posa di un cancello supplementare

fra la proprietà dei denunciati e la nuova edificazione (mai realizzato e

sostituito da una recinzione);

·

l’allacciamento a un contatore ad

hoc;

·

la concessione del diritto di

allacciarsi al sistema di citofoni;

·

l’asfaltatura dei posteggi esterni

(già prevista nel primo accordo ma mai eseguita) e del piazzale e le relative

tempistiche e conseguenze in caso di ritardo;

·

la fissazione delle misure della

nuova piscina, tempistiche di realizzazione, ed il regolamento d’uso della

medesima.

e. In

relazione ai fatti sopra descritti, con esposto 8.9.2021 l’RE 1 ha segnalato “una

brutta situazione che (…) rappresenta un’estorsione e/o una coazione (in parte

tentata e in parte consumata), perpetrata da” __________ e __________, __________

e __________, __________ e __________, “attivamente

rappresentati dall’avv. __________”, sostenendo che a fronte delle

opposizioni presentate ai progetti edilizi, avrebbero ottenuto indebiti vantaggi (p. 1, AI 1).

La denunciante ha altresì indicato che “non paghi di avere estorto benefici cui non avevano

diritto, vi è stato persino il tentativo di manomettere la recinzione. Anzi,

per la verità __________ (per ora solo lui) ha in un primo tempo reciso dei

fermi (in seguito da noi sostituiti con una catena) e poi ha cercato di

divellere lo steccato.

È seguita formale diffida via

WhatsApp a non più toccare la recinzione e tantomeno a entrare attraverso

quella zona, pena la denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio.

Questo avvertimento è poi stato ribadito per lettera” (p. 7, AI 1).

f. In

data 31.1.2022 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a

procedere in capo al suddetto procedimento (NLP __________).

Dopo aver ripreso i fatti di denuncia,

ha richiamato il principio volenti non fit iniuria, secondo cui “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto

con il consenso della persona che può validamente disporne”, e ciò, a prescindere dalla qualifica giuridica dei

comportamenti ipotizzati (p. 3).

Ha ritenuto che, in applicazione del

citato principio, l’RE 1 “ponderati o

meno gli interessi in gioco, abbia consentito, rispettivamente autorizzato, e

quindi reso lecite, le richieste dei denunciati, così come le ‘minacce di un

grave danno’ che gli stessi avrebbero messo in atto con l'avvio delle citate

procedure amministrative” (p. 3).

Inoltre, sebbene l’accusatrice privata

ritenga nulle le due convenzioni citate,

poiché riconducibili a illeciti penali commessi dai denunciati, la stessa vi si

starebbe tuttavia confacendo. Non risulterebbe del resto che l’RE 1 abbia fatto

valere la nullità delle convenzioni nelle opportune sedi.

A fronte di ciò, occorrerebbe escludere

la rilevanza penale dei fatti segnalati.

In ogni caso, i presupposti dei reati

ipotizzati non sarebbero adempiuti: i denunciati non avrebbero chiesto somme di

denaro in cambio del ritiro delle procedure amministrative, ma si sarebbero

limitati a chiedere delle modifiche di progetto. Gli stessi si sarebbero

infatti “avvalsi delle possibilità giudiziarie messegli a disposizione dal

nostro ordinamento giuridico, (...), senza travalicare i limiti imposti

dall'abuso di diritto” (p. 5).

Il procuratore pubblico ha concluso

ritenendo poi che “le tabelle riassuntive prodotte dall'accusatrice privata

non renderebbero (…) verosimili gli importi degli asseriti danni da lei subiti

e dalla stessa quantificati in CHF 275'980.00, rispettivamente degli asseriti

vantaggi di cui avrebbero beneficiato i denunciati, che la stessa quantifica in

complessivi CHF 137'300.00 (….). Agli atti non vi è una fattura né alcun altro

giustificativo, tale da dimostrare l'insorgere di queste poste di danno in capo

all'accusatrice privata, così che pure questo elemento costitutivo del reato di

estorsione non parrebbe realizzato” (p. 6).

Abbondanzialmente ha ritenuto che, “se

del caso, l'asserito tentativo da parte di __________ di manomettere la

recinzione del cantiere avrebbe semmai potuto configurare un reato di danneggiamento

ex art. 144 CP. Non fosse che, agli atti, difetta una tempestiva querela da

parte della parte lesa, cosicché, anche in questo caso, si giustifica

l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP”

(p. 6).

g. Con

gravame 10/11.2.2022 l’RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento.

La reclamante ha innanzitutto ritenuto

che, benché fosse evidente che anche l’avv. __________ fosse tra le persone segnalate,

nel decreto impugnato non se ne farebbe menzione.

Ha indicato che - nel decreto avversato -

sarebbe stata esclusa la perpetrazione

dei reati ipotizzati “per il fatto che i denunciati non hanno chiesto somme

di denaro (…). In pratica, con questa decisione si potrebbe giungere a

sdoganare il ricatto, purché in cambio non si chieda denaro, ma solo

controprestazioni in natura. Meglio quindi pretendere auto di lusso, opere d'arte

o lavori alla propria casa!” (p. 4). Tale assunto non avrebbe tuttavia

senso, la giurisprudenza avrebbe infatti “già ammesso anche le

controprestazioni, purché abbiano un determinato rapporto con l'investimento

(ad esempio - come in casu - il 5 - 6,5 %)” [p. 4].

Neppure il principio citato dal

magistrato inquirente troverebbe applicazione in concreto, “anzi è esclusa quando il ‘volenti’ sia viziato dalla

presenza di una costrizione illecita, ergo di una minaccia di una conseguenza

grave, come il procrastinare una costruzione con perdite di centinaia di

migliaia di franchi” (p. 4).

Neppure proponibile sarebbe

l’allegazione secondo cui la reclamante non avrebbe fatto valere la nullità

degli accordi.

Con un minimo di istruttoria in più, il

magistrato inquirente avrebbe potuto chiarire che i denunciati non si sarebbero

limitati a chiedere solo modifiche del progetto, ma avrebbero chiesto vantaggi

senza alcuna attinenza con i progetti.

L’istruttoria avrebbe altresì potuto chiarire

l’aspetto relativo al calcolo dei vantaggi e del danno asseritamente causato.

L’RE 1 ha poi ripreso gli elementi

costitutivi del reato di estorsione, ritenendoli tutti presenti nel caso

concreto.

Ha ritenuto altresì che potrebbe entrare

in considerazione il reato di cui all’art. 181 CP “per avere costretto la

denunciante ad accettare delle condizioni, addirittura esponendo (…) delle

pretese estreme (che configurerebbero il tentato reato)” [p. 7].

La reclamante ha indicato che “chiedere

soldi o vantaggi per non osteggiare un progetto edilizio (con opposizione e -

ancora più grave - con ricorso contro una licenza rilasciata), non è penalmente

rilevante solo se il richiedente, in buona fede, ritiene che il denaro chiesto

compensi equamente gli inconvenienti o il minor valore che il progetto causa

alla sua proprietà. Nel caso in oggetto siamo invece nella situazione opposta:

non ci sono pregiudizi nè perdita di valore” (p. 7).

Incomprensibile anche la

giustificazione, contenuta del decreto impugnato, secondo cui i denunciati

avrebbero agito in tale modo al fine di evitare la riduzione del valore della

loro proprietà; l’appartamento dei coniugi __________ sarebbe in vendita al

doppio del prezzo di acquisto.

La reclamante ha citato la decisione DTF

123 III 101, “con cui il Tribunale federale ha introdotto il concetto di ‘fondatezza

e utilità effettiva’ della procedura di opposizione. Con questo importante giudizio

viene decretato che è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare

ritardi, preferendo pagare per convenienza economica. La situazione

dell'estorsione in oggetto (oltre a quella tentata) rappresenta proprio questo

caso, che quindi andava istruito” (p. 8).

In relazione all’asserito

danneggiamento, la reclamante ha ritenuto che, “anche se formalmente

l'esposto non citava il reato di ‘danneggiamento’, l'agire di __________ (…)

avrebbe potuto essere oggetto di indagine. I fatti erano esposti e quindi si

doveva almeno appurare di cosa si trattasse. Non necessariamente si trattava

solo di danneggiamento, in quanto rimuovere una recinzione avrebbe potuto

configurare un altro reato. Lasciamo alla magistratura il compito di

qualificarlo” (p. 8).

h. In

data 15/16.2.2022 il procuratore pubblico ha anzitutto osservato che dall’esposto

penale non sarebbe stata “evincibile alcuna intenzione di denunciare anche

l’avv. __________” (p. 1).

In relazione all’asserito danneggiamento

della recinzione ha ritenuto che “l'onere

probatorio circa il rispetto del termine perentorio per esercitare il diritto

di querela è a carico del querelante (…). In ogni caso, a prescindere da ciò,

agli atti difetta tutt'oggi una tempestiva querela — intesa quale dichiarazione

di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità

competente il promovimento dell'azione penale — della reclamante” (p. 1-2).

i. Mediante

replica 24/25.2.2022 l’RE 1 si è riconfermata nelle proprie allegazioni.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 10/11.2.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022,

è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310

cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

L’RE

1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici protetti dagli art. 156 e

181.

CP, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto

di non luogo a procedere.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è pertanto ricevibile in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore

pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento

soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti

elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione

delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della

verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita

approfondimento.

3.

In

relazione all’asserito danneggiamento subito dalla reclamante si osserva quanto

segue.

3.1

Giusta l’art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile

unicamente a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che

l’autore sia punito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, 4. ed., art. 30 CP n. 6 ss.;

StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 3. ed., art. 30 CP n. 1

ss.; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 9. ed., p. 422 ss.).

La

querela è una dichiarazione di volontà incondizionata con cui la parte lesa

domanda alla competente autorità il promovimento dell’azione penale (decisione

TF 6B_1214/2020 del 25.3.2021 consid. 1.3.; DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; BSK

Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor

art. 30 CP n. 17; StGB PK – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor

art. 30 CP n. 7; A.

DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit.,

art. 304 CPP n. 5): il querelante – che non è tenuto a qualificare

giuridicamente i fatti, compito dell’autorità – deve descrivere la fattispecie

e manifestare la volontà di perseguire l’autore (decisione TF 6B_1237/2018 del

15.5.2019

consid. 1.2.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 47

ss./54; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor

art. 30 CP n. 8; A. DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426).

Si

tratta di un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio (BSK Strafrecht I

– C. RIEDO, op. cit., vor

art. 30 CP n. 21; StGB PK – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell’esistenza

di una valida querela incombe allo Stato (decisione TF 6B_719/2018 del 25.9.2019

consid. 1.4.; DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.). Se non è stata presentata una

querela o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK

Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB PK – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato un

decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB PK – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor

art. 30 CP n. 11).

3.2

Si è detto che in sede di esposto penale

la reclamante ha altresì indicato che vi

sarebbe “stato persino il tentativo di

manomettere la recinzione. Anzi, per la verità __________ (per ora solo lui) ha

in un primo tempo reciso dei fermi (…) e poi ha cercato di divellere lo

steccato”. Ne sarebbe seguita una diffida

via WhatsApp, “pena la denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio”,

avvertimento ribadito anche per lettera (p. 7, AI 1).

Ora, tale asserzione non può essere

ritenuta una chiara ed inequivocabile dichiarazione di volontà di perseguire __________

per tali ipotesi. Il semplice fatto di affermare che avrebbe reciso dei fermi e

tentato di divellere lo steccato, diffidandolo a non toccare la recinzione né

ad entrare, pena una denuncia, non è sufficiente a ritenere che vi sia stata

una valida querela in tal senso, e ciò a prescindere dall’eventuale sua

tempestività.

Inoltre, a parte quanto sopra

menzionato, nell’esposto penale non viene fatto alcun accenno a tali ipotesi di

reato, ma anzi, è stato espressamente indicato che veniva segnalata una

situazione che poteva rappresentare “un'estorsione e/o una coazione” e veniva

chiesto di procedere “con le necessarie verifiche e istruttoria per punire

chi approfitta del nostro sistema ipergarantista in materia di edilizia, al fine

di ottenere benefici indebiti” [p. 1

e 9, AI 1].

Su questo punto il reclamo redatto da un

legale che, peraltro, indica unicamente quali reati la coazione e l’estorsione,

è pertanto infondato.

4.

4.1.

L’RE 1 ipotizza a carico dei denunciati

i reati di estorsione giusta l’art. 156 cifra 1 CP [secondo cui è punito

chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza

contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti

pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – P.

WEISSENBERGER, 4. ed., art. 156 CP n. 1 ss.)] e di coazione giusta l’art. 181

CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno

contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la

costringe a fare, omettere oppure tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V.

DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 5 ss.)], in combinazione con l’art.

22.

cpv. 1 CP (secondo cui chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un

crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza

possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato

può essere punito con la pena attenuata).

4.2

4.2.1

Dal

profilo oggettivo, il reato di estorsione presuppone che l'autore determini una persona a compiere un atto pregiudizievole al

patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo, e meglio con la

violenza o con la minaccia di un grave danno.

Nella

variante della minaccia di un grave danno, l'autore prospetta il verificarsi di

un inconveniente alla vittima, facendole credere che l'insorgere del danno

dipenda dalla volontà dell'autore stesso. In tale contesto non è decisiva

l'effettiva volontà dell'autore di mettere in atto quanto minacciato: è

sufficiente che essa, in quanto mezzo di

pressione psicologico in forma espressa o tacita e comunicata con qualsiasi

mezzo, appaia seria. Un danno è grave se

la sua minaccia è adatta, in funzione di criteri oggettivi, a far adottare,

anche ad un destinatario ragionevole, un comportamento che limiti la sua

libertà di decisione e di azione (decisione TF 6B_1139/2017 del 23.5.2018

consid. 2.2.2.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 3. ed., art. 156 CP n. 16 s.).

Dal profilo soggettivo l'estorsione esige

intenzionalità – bastando il dolo eventuale – che deve portare su tutti gli

elementi del reato. È inoltre presupposto lo scopo di indebito profitto, in

difetto di che

può

entrare in considerazione, in via sussidiaria, il reato di coazione di cui

all'art. 181 CP (decisione CARP 17.2014.187 del 12.5.2015 consid. 12 e 13; BSK

Strafrecht II – P. WEISSENBER-GER, op. cit., art. 156 CP n. 1 e n. 4 ss.; B.

CORBOZ, op. cit., art. 156 CP n. 22 s.).

4.2.2

Il

reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP presuppone – tra l’altro –

l’esistenza di una minaccia di grave danno, per il quale valgono le considerazioni esposte al

considerando precedente.

La

minaccia di un grave danno può essere riferita ad un fatto previsto dalla legge

o concordato contrattualmente: in questi casi non si può parlare di

inammissibile limitazione della libertà [si pensi, per es., alla minaccia di

inoltrare una denuncia fondata (decisioni TF 6B_172/2019 del 5.7.2019 consid.

2.3.; 6B_415/2018 del 20.9.2018 consid. 2.1.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit.,

art. 181 CP n. 38)].

Qualora, però, la minaccia di un danno in sé

ammissibile sia utilizzata per raggiungere uno scopo illecito, si deve reputare

che sussista un grave danno ai sensi dell’art. 181 CP (decisioni TF 6B_172/2019

del 5.7.2019 consid. 2.3.;

6B_124/2017 del 27.10.2017 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B.

RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 39 ss.).

Il

reato presuppone intenzionalità oppure dolo eventuale (BSK Strafrecht II – V.

DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 55).

4.2.3

In ambito edilizio, la

presentazione di un’opposizione,

rispettivamente di un ricorso, ad un progetto di costruzione, può diventare

problematico quando se ne commercializza il ritiro (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI,

Il diritto per gli architetti, n. 562).

Le parti giungono infatti spesso a degli

accordi (contratti) mediante i quali una

persona ritira un'opposizione/un ricorso in cambio di denaro o altre prestazioni.

Come ogni contratto, anche tali accordi

sono nulli se contrari ai buoni costumi, ex art. 20 CO [il contratto

che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi

è nullo (cpv. 1). Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste

soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso

non sarebbe stato conchiuso (cpv. 2)].

In tale contesto - in ambito penale -

possono entrare in considerazione (tra gli altri) i reati di estorsione e

coazione, qui ipotizzati.

4.2.3.1

In merito al reato di estorsione ed al

requisito di minaccia di grave danno, si rileva che la presentazione di

un’opposizione/ricorso contro una domanda

di costruzione rappresenta a priori un ostacolo all'ottenimento della licenza

edilizia richiesta, e dunque un potenziale danno per l'istante in licenza.

Un danno è grave ai

sensi dell'art. 156 CP se la sua prospettazione è sufficiente a rendere arrendevole

qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione della vittima. La

libertà contrattuale della vittima deve quindi essere seriamente limitata, a

causa del danno prospettato dall'autore (DTF 122 IV 322 consid. 1a). Per

valutare il requisito della minaccia

di grave danno occorre quantificare

il danno economico che l'opposizione potrebbe causare all'istante in licenza,

stabilendo quindi se la prospettiva di tale danno possa costituire una circostanza

atta ad intralciare la libertà contrattuale di una persona ragionevole posta in

quelle stesse circostanze, al punto da renderla arrendevole alle richieste

dell’autore (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali,

p. 174 s., in CFPG no. 54).

Un ulteriore elemento costitutivo del reato di cui all’art. 156 CP è la

volontà di procacciarsi un indebito profitto: l'autore deve sapere di non avere

alcun titolo per pretendere dall'istante in licenza il pagamento della somma di

denaro richiesta. L'indebito profitto può sussistere sia per il fatto che l'autore

non subisce alcun inconveniente dal progetto edilizio (e dunque qualsiasi somma

richiesta per non opporvisi costituisce un indebito profitto) o per la sproporzione

tra l'importo richiesto e l'inconveniente che il progetto edilizio causa

effettivamente all'autore (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e

risvolti penali, p. 176, in CFPG no. 54).

In conclusione quindi, il reato di cui

all’art. 156 CP è adempiuto se il ricorso non è manifestamente suscettibile di

tutelare interessi degni di protezione del ricorrente. Viene infatti

considerato contrario ai buoni costumi ex art. 20 CO, il contratto che prevede il ritiro del ricorso

contro il pagamento di una somma di denaro, poiché in tal caso il ricorrente

sfrutta unicamente il suo formale statuto procedurale, privo di qualsiasi

relazione con qualsivoglia violazione del diritto edilizio, ma che ciò

nonostante gli permette di produrre il differimento dell’inizio dei lavori di

costruzione (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, Il diritto per gli architetti, n. 562;

DTF 123 III 101).

4.2.3.2

Il reato di coazione è di contro sussidiario a quello di estorsione, ed entra in considerazione

unicamente quando manca nell'autore la volontà di procacciarsi un indebito

profitto.

Mentre nell'estorsione l'illiceità

dell'agire dell'autore è già data dallo scopo perseguito (procacciarsi un

indebito profitto), nel reato di cui all’art. 181 CP essa va ricercata nella

coercizione utilizzata dall'autore, che deve dunque essere illecita, in

considerazione delle circostanze (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie

e risvolti penali, p. 179, in CFPG no. 54).

La coercizione può essere illecita a

dipendenza dell'illiceità del mezzo usato (ad es. mediante la violenza fisica),

dello scopo perseguito (ad es. ottenere una prestazione alla quale l'autore sa

di non avere alcun diritto), della sproporzione del mezzo usato rispetto allo

scopo perseguito o ancora in quanto un mezzo coercitivo di per sé legale, usato

per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo

di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6 consid. 3-4).

In ambito edilizio, l'accordo

è illecito quando l'opposizione minacciata potrebbe solo causare un danno alla

vittima (per le conseguenze del ritardo nell'ottenimento della licenza

edilizia), senza invece produrre alcun beneficio per il fondo dell'opponente.

Un'opposizione può portare un benefico al fondo del ricorrente quando,

riuscendo a far modificare il progetto edilizio, ne tutela il valore economico.

La coazione è dunque illecita quando l'opposizione minacciata non è atta ad

ottenere una modifica del progetto che possa evitare gli inconvenienti (perdita

di valore) che il progetto causerebbe al fondo dell'opponente (A.M. BALERNA –

Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 178 ss., in CFPG no. 54).

In conclusione, l'art. 181 CP deve essere applicato se la

rivendicazione di una prestazione patrimoniale è legalmente giustificata ma,

come detto sopra, i mezzi utilizzati sono illegali o estranei allo scopo della

coercizione, o costituiscono, considerate le circostanze, un mezzo di pressione

abusivo o immorale. Questo è il caso solo se l'opponente chiede un indennizzo -

che è eccessivo - e nessun interesse degno di protezione è colpito e il

progetto di costruzione è chiaramente conforme alle norme applicabili; non è il

caso se la situazione giuridica è incerta (cfr. decisione TF 4A_37/2008 del

12.6.2008

consid. 3.2 e 3.3 con riferimento alla decisione TF 6P.5 /2006 del 12.6.2006;

DTF 123 III 101 consid. 2).

4.2.3.3

Nel caso di accordi che stabiliscono un’indennità per il ritiro

di rimedi giuridici non sprovvisti ab

initio di possibilità di successo, il Tribunale federale (in DTF 115 II 232

consid. 4) ne aveva in precedenza stabilito la validità, ritenendo che nemmeno

fosse di per sé stessa contraria ai buoni costumi una sproporzione tra

prestazione e controprestazione, siccome una simile disparità è recepita dal

nostro ordinamento giuridico solo nei limiti dell’art. 21 cpv. 1 CO (secondo

cui verificandosi

una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un

contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei

bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può,

nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la

restituzione di quanto avesse già dato).

In una successiva decisione sul tema

(DTF 123 III 101 consid. 2), il Tribunale federale, confrontato con

un'opposizione non priva di possibilità di successo, ma che non avrebbe portato

alcun beneficio al fondo del ricorrente (l'opposizione era fondata perché nella

procedura era stato violato il diritto di essere sentito dell'opponente, che

avrebbe quindi potuto ottenere una nuova pubblicazione della domanda di

costruzione, senza però poterne ottenere infine alcuna modifica), ha giudicato

l'accordo di rinuncia contrario ai buoni costumi e dunque nullo. E ciò in

quanto con l'opposizione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna

modifica del progetto atta ad evitare una diminuzione di valore del suo fondo

conseguente dalla realizzazione del progetto; egli si era sostanzialmente solo

fatto pagare per non causare all'istante in licenza quei danni da ritardo che

sarebbero intervenuti con il ricorso, ciò che costituisce una

commercializzazione illecita di un diritto procedurale. Secondo la decisione,

l'accordo di ritiro dell'opposizione contro pagamento di denaro è lecito se l’istante

in licenza paga per eliminare un'incertezza quanto all'esito del ricorso

(dunque se pensa che l'opposizione potrebbe effettivamente impedirgli di

realizzare il progetto così come previsto, per qualche violazione di norme

applicabili), mentre è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare

ritardi (sapendo che la licenza verrebbe comunque concessa così come richiesta,

ma preferendo pagare per convenienza economica).

Con decisioni

12.6.2006, nel caso di un rimedio amministrativo

non infondato nel merito (che avrebbe

eventualmente anche potuto ottenere una modifica del progetto e utile dunque

per ridurre gli inconvenienti che lo stesso causava all’opponente) ma per il cui ritiro era stato chiesto un importo

esorbitante (CHF 820'000.--, corrispondente al 4% dell’importo previsto per la

realizzazione del progetto immobiliare), a fronte di un’offerta di CHF 15'000.--

da parte del promotore immobiliare, il Tribunale

federale ha condannato per tentata

estorsione il ricorrente, ed il giurista che lo assisteva. L’Alta Corte ha

considerato che la minaccia del suo

utilizzo era illecito in quanto la cifra richiesta alla vittima era

esorbitante, al punto da non poter essere ritenuta in alcun modo come

l’indennizzo per qualsiasi inconveniente che l’autore poteva fare valere a

dipendenza del progetto. L’autore perseguiva dunque manifestamente un indebito

arricchimento, abusando del suo diritto a interporre opposizione (decisioni TF 6P.5/2006 e 6S.8/2006).

Infine, in una decisione del 4.7.2014

(TF 6B_1049/2013), l’Alta Corte ha riconosciuto

colpevole di estorsione il vicino che si era opposto a un importante progetto

immobiliare, chiedendo poi l'equivalente di CHF 400’000.-- per ritirare

l'opposizione. Anche in questo caso, la somma di denaro chiesta è stata

considerata esorbitante al punto da non poterla più considerare il lecito

indennizzo del danno subito dall'autore a causa del progetto edilizio.

In ambito cantonale, una decisione della

Corte di appello e di revisione penale

ticinese del 13.5.2015 (inc. 17.2014.187), ha escluso la rilevanza penale del

comportamento di un vicino che si era opposto ad un progetto edilizio mediante

rimedi di diritto amministrativo e civile, mentre reclamava all'istante in

licenza CHF 300'000.-- per altri motivi, in quanto lo stesso avrebbe creduto di

essere creditore di quella somma nei confronti dell'istante in licenza (e

dunque soggettivamente non avrebbe perseguito alcun indebito profitto) ed

inoltre in quanto i rimedi di diritto da lui presentati sarebbero stati in

parte fondati e dunque usati legittimamente.

5.

5.1.

5.1.1

In

concreto si è detto che, senza esperire alcuna istruttoria, il procuratore

pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________), ritenendo

applicabile il principio volenti non fit iniuria, in quanto –

sostanzialmente – l’RE 1 dopo aver ponderato gli interessi in gioco, avrebbe acconsentito

alle richieste dei denunciati. L’RE 1 si starebbe poi confacendo alle due convenzioni

in questione e non risulterebbe neppure che ne abbia fatto valere la nullità.

I denunciati non avrebbero del resto chiesto

somme di denaro in cambio del ritiro delle opposizioni, ma unicamente delle

modifiche di progetto.

Le tabelle allegate all’esposto penale non

proverebbero poi l’entità dei danni asseritamente subiti.

5.1.2

Con

il gravame in esame la reclamante ha ritenuto inapplicabile il principio

menzionato nel decreto avversato. Neppure si potrebbe seguire l’assunto del

magistrato inquirente secondo cui i reati sarebbero esclusi in quanto i denunciati

non avrebbero chiesto somme di denaro.

Ha lamentato l’assenza di una qualsiasi

istruttoria, che avrebbe permesso di chiarire la fattispecie, in particolare il

fatto che i denunciati avrebbero chiesto vantaggi senza alcuna attinenza con i

progetti, così come il calcolo degli stessi e del danno.

5.2

5.2.1

Innanzitutto si rileva che, il principio

volenti non fit iniuira, menzionato dal procuratore pubblico, significa

che un atto che costituisce un reato non è illecito se l'autore ha agito con il

consenso della parte lesa, cioè il titolare del bene giuridico protetto. Si

tratta di un fatto giustificativo non scritto.

Molti reati - tra cui il furto (art. 139

CP), lo stupro (art. 190 CP), la coazione (art. 181 CP), l'estorsione (art. 156

CP) - sono per definizione punibili solo quando l'autore ha agito contro la

volontà della vittima (PdS - Précis de droit pénal général, M. KILLIAS / A. KUHN /

N. DONGOIS, n. 726 ss.).

A fronte di ciò, proprio per la natura

dei reati ipotizzati in concreto, appare evidente che tale principio non possa

trovare applicazione, in quanto vi è la possibilità – appunto – che la volontà

dell’RE 1 nel sottoscrivere le convenzioni in questione, sia stata viziata

dalla presenza di costrizioni illecite, segnatamente la presentazione,

rispettivamente il mancato ritiro, di opposizione e ricorso contro la domanda

di costruzione, rispettivamente la licenza edilizia.

5.2.2

Oltre a quanto sopra, questa Corte

ritiene che – in assenza di istruttoria – la conclusione a cui è giunto il procuratore pubblico appare

prematura e non può quindi essere condivisa.

Non essendo stata esperita alcuna

inchiesta, in concreto, appare difficile determinarsi circa la sussistenza o

meno dei reati ipotizzati.

Dagli atti a disposizione di questa

Corte sembra infatti che la fattispecie in esame non riguardi i classici casi

di coazione/estorsione in ambito edilizio, ai sensi di quanto esposto al

consid. 4..

Parebbe infatti che gli opponenti, qui

denunciati, abbiano chiesto delle modifiche/variazioni ai progetti in licenza volte

(tra l’altro) a garantire che i manufatti sostitutivi (posteggi e piscina)

fossero adeguati ed equivalenti a quelli di cui disponevano in precedenza.

In concreto occorre quindi determinare

se l’opposizione fosse destinata ad ottenere la corretta applicazione del

diritto, rispettivamente a tutelare la proprietà od altri interessi legittimi

degli opponenti.

Oltre a ciò, occorre altresì determinare

gli eventuali inconvenienti subiti dai denunciati a causa dei progetti edilizi

in questione, e la proporzione tra i vantaggi pecuniari richiesti/ottenuti dai

denunciati mediante la sottoscrizione delle citate convenzioni e gli svantaggi

che i progetti edilizi avrebbero causato loro.

5.3

Il procuratore pubblico procederà quindi

nei propri incombenti, ai sensi di quanto indicato ai considerandi precedenti, con

ogni atto che lo stesso riterrà opportuno, anzitutto però con l’audizione dei

denunciati.

Il magistrato inquirente porrà altresì

attenzione alla volontà dell’RE 1 di denunciare anche l’avv. __________ (cfr.

reclamo p. 3-4).

6.

Alla luce di tutto quanto sopra, il decreto di non

luogo a procedere 31.1.2022 (NLP __________) deve essere annullato.

Il gravame è accolto.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per le spese

sostenute nella procedura di reclamo (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 s. e 25 LTG ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022

(NLP __________) emanato dal procuratore

pubblico Simone Barca è annullato.

§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al

magistrato inquirente per i suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà all’RE 1, __________, CHF 500.– (cinquecento), a

titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso i

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera