60.2022.41
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. estorsione. coazione
18 ottobre 2022Italiano31 min
1 ha venduto 4 appartamenti dello stabile sito al mapp. __________ RFD __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.41
Lugano
18 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/11.2.2022 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022 (NLP __________)
emanato dal procuratore pubblico Simone Barca nell’ambito del procedimento
penale dipendente dalla sua denuncia 8.9.2021 presentata nei confronti di __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ ed __________, __________, per titolo di estorsione e coazione
(inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 15/16.2.2022 del
magistrato inquirente, tendenti alla reiezione del gravame, nonché l’ulteriore scritto
di duplica 28.2/1.3.2022 con cui ha comunicato di non avere ulteriori
osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
vista la replica 24/25.2.2022 della
reclamante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. L’RE
1, il cui presidente è l’avv. PR 1 (cfr. estratto del Registro di commercio), è
proprietaria della part. n. __________ RFD __________ (cfr. estratto da RFD).
b.
Una decina di anni orsono, l’RE
1 ha venduto 4 appartamenti dello stabile sito al mapp. __________ RFD __________
a 4 famiglie, fra cui __________ e __________ (PPP n. __________), __________ e
__________ (PPP n. __________), __________ ed __________ (PPP n. __________).
I contratti avrebbero previsto il diritto della citata
società “di edificare, spostando i parcheggi presenti (all'epoca) su un
piazzale in ghiaia e di ubicare in altro luogo la piscina della quale era stato
concesso l'uso a titolo di servitù” (p. 2, esposto penale 8.9.2021, AI 1,
inc. MP __________).
c.
Nel corso del 2014, l’RE 1 ha
presentato un progetto di edificazione “di uno stabile nell’area dell’attuale
parcheggio del mapp. __________“ (cfr. p. 1, all. 1.1 ad AI 1), contro il
quale i denunciati hanno inoltrato opposizione.
Le opposizioni sarebbero poi state ritirate a seguito
della sottoscrizione tra le parti della convenzione 25.3.2015 (all. 1.1 ad AI 1),
che prevedeva (per quanto qui di interesse) in particolare:
·
la realizzazione - a spese dell’RE
1 - di posteggi esterni asfaltati o con sagomati pieni in sostituzione del
vecchio piazzale di ghiaia;
·
la posa di un cancello tra la zona
parcheggio esterno e la zona piscina;
·
la realizzazione di
un'illuminazione adeguata nella zona parcheggi e sul viale d'accesso al mapp. __________
RFD __________;
·
la posa di una siepe o simile per
garantire la privacy;
·
la pavimentazione del vialetto
d'accesso;
·
il divieto per i futuri inquilini
della nuova edificazione di transitare sotto il portico del mapp. __________
RFD __________ e la posa di un cancello (mai realizzato e sostituito da una
recinzione);
·
la destinazione delle aree
circostanti esclusivamente ad aree verdi e non per posteggi o passaggi
veicolari;
·
l’accollo delle spese di modifica
delle PPP a carico dell'RE 1;
·
l’adattamento dei piani ed il tracciamento
a seguito di errate misurazioni catastali.
d.
Nell’estate del 2019 l’RE 1 ha
inoltrato una seconda domanda di costruzione relativa allo spostamento della
piscina che i denunciati avevano in uso.
Anche in questo caso i denunciati hanno inoltrato
opposizione, poi respinta dal Comune che ha rilasciato la licenza edilizia; è
seguito il ricorso al Consiglio di Stato (cfr. all. 4,7 e 8 ad AI 1).
Le parti sono poi giunte ad un accordo contenuto nella
convenzione 23.4.2021 (all. 9 ad AI 1), secondo cui veniva in particolare (per
quanto qui di interesse) previsto:
·
la posa di un cancello supplementare
fra la proprietà dei denunciati e la nuova edificazione (mai realizzato e
sostituito da una recinzione);
·
l’allacciamento a un contatore ad
hoc;
·
la concessione del diritto di
allacciarsi al sistema di citofoni;
·
l’asfaltatura dei posteggi esterni
(già prevista nel primo accordo ma mai eseguita) e del piazzale e le relative
tempistiche e conseguenze in caso di ritardo;
·
la fissazione delle misure della
nuova piscina, tempistiche di realizzazione, ed il regolamento d’uso della
medesima.
e. In
relazione ai fatti sopra descritti, con esposto 8.9.2021 l’RE 1 ha segnalato “una
brutta situazione che (…) rappresenta un’estorsione e/o una coazione (in parte
tentata e in parte consumata), perpetrata da” __________ e __________, __________
e __________, __________ e __________, “attivamente
rappresentati dall’avv. __________”, sostenendo che a fronte delle
opposizioni presentate ai progetti edilizi, avrebbero ottenuto indebiti vantaggi (p. 1, AI 1).
La denunciante ha altresì indicato che “non paghi di avere estorto benefici cui non avevano
diritto, vi è stato persino il tentativo di manomettere la recinzione. Anzi,
per la verità __________ (per ora solo lui) ha in un primo tempo reciso dei
fermi (in seguito da noi sostituiti con una catena) e poi ha cercato di
divellere lo steccato.
È seguita formale diffida via
WhatsApp a non più toccare la recinzione e tantomeno a entrare attraverso
quella zona, pena la denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio.
Questo avvertimento è poi stato ribadito per lettera” (p. 7, AI 1).
f. In
data 31.1.2022 il procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a
procedere in capo al suddetto procedimento (NLP __________).
Dopo aver ripreso i fatti di denuncia,
ha richiamato il principio volenti non fit iniuria, secondo cui “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto
con il consenso della persona che può validamente disporne”, e ciò, a prescindere dalla qualifica giuridica dei
comportamenti ipotizzati (p. 3).
Ha ritenuto che, in applicazione del
citato principio, l’RE 1 “ponderati o
meno gli interessi in gioco, abbia consentito, rispettivamente autorizzato, e
quindi reso lecite, le richieste dei denunciati, così come le ‘minacce di un
grave danno’ che gli stessi avrebbero messo in atto con l'avvio delle citate
procedure amministrative” (p. 3).
Inoltre, sebbene l’accusatrice privata
ritenga nulle le due convenzioni citate,
poiché riconducibili a illeciti penali commessi dai denunciati, la stessa vi si
starebbe tuttavia confacendo. Non risulterebbe del resto che l’RE 1 abbia fatto
valere la nullità delle convenzioni nelle opportune sedi.
A fronte di ciò, occorrerebbe escludere
la rilevanza penale dei fatti segnalati.
In ogni caso, i presupposti dei reati
ipotizzati non sarebbero adempiuti: i denunciati non avrebbero chiesto somme di
denaro in cambio del ritiro delle procedure amministrative, ma si sarebbero
limitati a chiedere delle modifiche di progetto. Gli stessi si sarebbero
infatti “avvalsi delle possibilità giudiziarie messegli a disposizione dal
nostro ordinamento giuridico, (...), senza travalicare i limiti imposti
dall'abuso di diritto” (p. 5).
Il procuratore pubblico ha concluso
ritenendo poi che “le tabelle riassuntive prodotte dall'accusatrice privata
non renderebbero (…) verosimili gli importi degli asseriti danni da lei subiti
e dalla stessa quantificati in CHF 275'980.00, rispettivamente degli asseriti
vantaggi di cui avrebbero beneficiato i denunciati, che la stessa quantifica in
complessivi CHF 137'300.00 (….). Agli atti non vi è una fattura né alcun altro
giustificativo, tale da dimostrare l'insorgere di queste poste di danno in capo
all'accusatrice privata, così che pure questo elemento costitutivo del reato di
estorsione non parrebbe realizzato” (p. 6).
Abbondanzialmente ha ritenuto che, “se
del caso, l'asserito tentativo da parte di __________ di manomettere la
recinzione del cantiere avrebbe semmai potuto configurare un reato di danneggiamento
ex art. 144 CP. Non fosse che, agli atti, difetta una tempestiva querela da
parte della parte lesa, cosicché, anche in questo caso, si giustifica
l'emanazione di un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 310 CPP”
(p. 6).
g. Con
gravame 10/11.2.2022 l’RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone
l’annullamento.
La reclamante ha innanzitutto ritenuto
che, benché fosse evidente che anche l’avv. __________ fosse tra le persone segnalate,
nel decreto impugnato non se ne farebbe menzione.
Ha indicato che - nel decreto avversato -
sarebbe stata esclusa la perpetrazione
dei reati ipotizzati “per il fatto che i denunciati non hanno chiesto somme
di denaro (…). In pratica, con questa decisione si potrebbe giungere a
sdoganare il ricatto, purché in cambio non si chieda denaro, ma solo
controprestazioni in natura. Meglio quindi pretendere auto di lusso, opere d'arte
o lavori alla propria casa!” (p. 4). Tale assunto non avrebbe tuttavia
senso, la giurisprudenza avrebbe infatti “già ammesso anche le
controprestazioni, purché abbiano un determinato rapporto con l'investimento
(ad esempio - come in casu - il 5 - 6,5 %)” [p. 4].
Neppure il principio citato dal
magistrato inquirente troverebbe applicazione in concreto, “anzi è esclusa quando il ‘volenti’ sia viziato dalla
presenza di una costrizione illecita, ergo di una minaccia di una conseguenza
grave, come il procrastinare una costruzione con perdite di centinaia di
migliaia di franchi” (p. 4).
Neppure proponibile sarebbe
l’allegazione secondo cui la reclamante non avrebbe fatto valere la nullità
degli accordi.
Con un minimo di istruttoria in più, il
magistrato inquirente avrebbe potuto chiarire che i denunciati non si sarebbero
limitati a chiedere solo modifiche del progetto, ma avrebbero chiesto vantaggi
senza alcuna attinenza con i progetti.
L’istruttoria avrebbe altresì potuto chiarire
l’aspetto relativo al calcolo dei vantaggi e del danno asseritamente causato.
L’RE 1 ha poi ripreso gli elementi
costitutivi del reato di estorsione, ritenendoli tutti presenti nel caso
concreto.
Ha ritenuto altresì che potrebbe entrare
in considerazione il reato di cui all’art. 181 CP “per avere costretto la
denunciante ad accettare delle condizioni, addirittura esponendo (…) delle
pretese estreme (che configurerebbero il tentato reato)” [p. 7].
La reclamante ha indicato che “chiedere
soldi o vantaggi per non osteggiare un progetto edilizio (con opposizione e -
ancora più grave - con ricorso contro una licenza rilasciata), non è penalmente
rilevante solo se il richiedente, in buona fede, ritiene che il denaro chiesto
compensi equamente gli inconvenienti o il minor valore che il progetto causa
alla sua proprietà. Nel caso in oggetto siamo invece nella situazione opposta:
non ci sono pregiudizi nè perdita di valore” (p. 7).
Incomprensibile anche la
giustificazione, contenuta del decreto impugnato, secondo cui i denunciati
avrebbero agito in tale modo al fine di evitare la riduzione del valore della
loro proprietà; l’appartamento dei coniugi __________ sarebbe in vendita al
doppio del prezzo di acquisto.
La reclamante ha citato la decisione DTF
123 III 101, “con cui il Tribunale federale ha introdotto il concetto di ‘fondatezza
e utilità effettiva’ della procedura di opposizione. Con questo importante giudizio
viene decretato che è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare
ritardi, preferendo pagare per convenienza economica. La situazione
dell'estorsione in oggetto (oltre a quella tentata) rappresenta proprio questo
caso, che quindi andava istruito” (p. 8).
In relazione all’asserito
danneggiamento, la reclamante ha ritenuto che, “anche se formalmente
l'esposto non citava il reato di ‘danneggiamento’, l'agire di __________ (…)
avrebbe potuto essere oggetto di indagine. I fatti erano esposti e quindi si
doveva almeno appurare di cosa si trattasse. Non necessariamente si trattava
solo di danneggiamento, in quanto rimuovere una recinzione avrebbe potuto
configurare un altro reato. Lasciamo alla magistratura il compito di
qualificarlo” (p. 8).
h. In
data 15/16.2.2022 il procuratore pubblico ha anzitutto osservato che dall’esposto
penale non sarebbe stata “evincibile alcuna intenzione di denunciare anche
l’avv. __________” (p. 1).
In relazione all’asserito danneggiamento
della recinzione ha ritenuto che “l'onere
probatorio circa il rispetto del termine perentorio per esercitare il diritto
di querela è a carico del querelante (…). In ogni caso, a prescindere da ciò,
agli atti difetta tutt'oggi una tempestiva querela — intesa quale dichiarazione
di volontà incondizionata mediante la quale la parte lesa domanda all'autorità
competente il promovimento dell'azione penale — della reclamante” (p. 1-2).
i. Mediante
replica 24/25.2.2022 l’RE 1 si è riconfermata nelle proprie allegazioni.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 10/11.2.2022 contro il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022,
è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310
cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
L’RE
1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici protetti dagli art. 156 e
181.
CP, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto
di non luogo a procedere.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è pertanto ricevibile in ordine.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore
pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento
soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti
elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione
delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della
verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita
approfondimento.
3.
In
relazione all’asserito danneggiamento subito dalla reclamante si osserva quanto
segue.
3.1
Giusta l’art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile
unicamente a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che
l’autore sia punito (BSK Strafrecht I – C. RIEDO, 4. ed., art. 30 CP n. 6 ss.;
StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 3. ed., art. 30 CP n. 1
ss.; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 9. ed., p. 422 ss.).
La
querela è una dichiarazione di volontà incondizionata con cui la parte lesa
domanda alla competente autorità il promovimento dell’azione penale (decisione
TF 6B_1214/2020 del 25.3.2021 consid. 1.3.; DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; BSK
Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., vor
art. 30 CP n. 17; StGB PK – S.
TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor
art. 30 CP n. 7; A.
DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit.,
art. 304 CPP n. 5): il querelante – che non è tenuto a qualificare
giuridicamente i fatti, compito dell’autorità – deve descrivere la fattispecie
e manifestare la volontà di perseguire l’autore (decisione TF 6B_1237/2018 del
15.5.2019
consid. 1.2.; BSK Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 47
ss./54; StGB PK – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor
art. 30 CP n. 8; A. DONATSCH / B. TAG, op. cit., p. 426).
Si
tratta di un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio (BSK Strafrecht I
– C. RIEDO, op. cit., vor
art. 30 CP n. 21; StGB PK – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell’esistenza
di una valida querela incombe allo Stato (decisione TF 6B_719/2018 del 25.9.2019
consid. 1.4.; DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.). Se non è stata presentata una
querela o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK
Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB PK – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato un
decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB PK – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., vor
art. 30 CP n. 11).
3.2
Si è detto che in sede di esposto penale
la reclamante ha altresì indicato che vi
sarebbe “stato persino il tentativo di
manomettere la recinzione. Anzi, per la verità __________ (per ora solo lui) ha
in un primo tempo reciso dei fermi (…) e poi ha cercato di divellere lo
steccato”. Ne sarebbe seguita una diffida
via WhatsApp, “pena la denuncia per danneggiamento e violazione di domicilio”,
avvertimento ribadito anche per lettera (p. 7, AI 1).
Ora, tale asserzione non può essere
ritenuta una chiara ed inequivocabile dichiarazione di volontà di perseguire __________
per tali ipotesi. Il semplice fatto di affermare che avrebbe reciso dei fermi e
tentato di divellere lo steccato, diffidandolo a non toccare la recinzione né
ad entrare, pena una denuncia, non è sufficiente a ritenere che vi sia stata
una valida querela in tal senso, e ciò a prescindere dall’eventuale sua
tempestività.
Inoltre, a parte quanto sopra
menzionato, nell’esposto penale non viene fatto alcun accenno a tali ipotesi di
reato, ma anzi, è stato espressamente indicato che veniva segnalata una
situazione che poteva rappresentare “un'estorsione e/o una coazione” e veniva
chiesto di procedere “con le necessarie verifiche e istruttoria per punire
chi approfitta del nostro sistema ipergarantista in materia di edilizia, al fine
di ottenere benefici indebiti” [p. 1
e 9, AI 1].
Su questo punto il reclamo redatto da un
legale che, peraltro, indica unicamente quali reati la coazione e l’estorsione,
è pertanto infondato.
4.
4.1.
L’RE 1 ipotizza a carico dei denunciati
i reati di estorsione giusta l’art. 156 cifra 1 CP [secondo cui è punito
chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza
contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti
pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht II – P.
WEISSENBERGER, 4. ed., art. 156 CP n. 1 ss.)] e di coazione giusta l’art. 181
CP [secondo cui è punito chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno
contro una persona o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la
costringe a fare, omettere oppure tollerare un atto (BSK Strafrecht II – V.
DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 5 ss.)], in combinazione con l’art.
22.
cpv. 1 CP (secondo cui chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un
crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza
possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato
può essere punito con la pena attenuata).
4.2
4.2.1
Dal
profilo oggettivo, il reato di estorsione presuppone che l'autore determini una persona a compiere un atto pregiudizievole al
patrimonio suo o di un terzo mediante un mezzo coercitivo, e meglio con la
violenza o con la minaccia di un grave danno.
Nella
variante della minaccia di un grave danno, l'autore prospetta il verificarsi di
un inconveniente alla vittima, facendole credere che l'insorgere del danno
dipenda dalla volontà dell'autore stesso. In tale contesto non è decisiva
l'effettiva volontà dell'autore di mettere in atto quanto minacciato: è
sufficiente che essa, in quanto mezzo di
pressione psicologico in forma espressa o tacita e comunicata con qualsiasi
mezzo, appaia seria. Un danno è grave se
la sua minaccia è adatta, in funzione di criteri oggettivi, a far adottare,
anche ad un destinatario ragionevole, un comportamento che limiti la sua
libertà di decisione e di azione (decisione TF 6B_1139/2017 del 23.5.2018
consid. 2.2.2.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. I, 3. ed., art. 156 CP n. 16 s.).
Dal profilo soggettivo l'estorsione esige
intenzionalità – bastando il dolo eventuale – che deve portare su tutti gli
elementi del reato. È inoltre presupposto lo scopo di indebito profitto, in
difetto di che
può
entrare in considerazione, in via sussidiaria, il reato di coazione di cui
all'art. 181 CP (decisione CARP 17.2014.187 del 12.5.2015 consid. 12 e 13; BSK
Strafrecht II – P. WEISSENBER-GER, op. cit., art. 156 CP n. 1 e n. 4 ss.; B.
CORBOZ, op. cit., art. 156 CP n. 22 s.).
4.2.2
Il
reato di coazione ai sensi dell’art. 181 CP presuppone – tra l’altro –
l’esistenza di una minaccia di grave danno, per il quale valgono le considerazioni esposte al
considerando precedente.
La
minaccia di un grave danno può essere riferita ad un fatto previsto dalla legge
o concordato contrattualmente: in questi casi non si può parlare di
inammissibile limitazione della libertà [si pensi, per es., alla minaccia di
inoltrare una denuncia fondata (decisioni TF 6B_172/2019 del 5.7.2019 consid.
2.3.; 6B_415/2018 del 20.9.2018 consid. 2.1.3.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit.,
art. 181 CP n. 38)].
Qualora, però, la minaccia di un danno in sé
ammissibile sia utilizzata per raggiungere uno scopo illecito, si deve reputare
che sussista un grave danno ai sensi dell’art. 181 CP (decisioni TF 6B_172/2019
del 5.7.2019 consid. 2.3.;
6B_124/2017 del 27.10.2017 consid. 2.1.; BSK Strafrecht II – V. DELNON / B.
RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 39 ss.).
Il
reato presuppone intenzionalità oppure dolo eventuale (BSK Strafrecht II – V.
DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 181 CP n. 55).
4.2.3
In ambito edilizio, la
presentazione di un’opposizione,
rispettivamente di un ricorso, ad un progetto di costruzione, può diventare
problematico quando se ne commercializza il ritiro (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI,
Il diritto per gli architetti, n. 562).
Le parti giungono infatti spesso a degli
accordi (contratti) mediante i quali una
persona ritira un'opposizione/un ricorso in cambio di denaro o altre prestazioni.
Come ogni contratto, anche tali accordi
sono nulli se contrari ai buoni costumi, ex art. 20 CO [il contratto
che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi
è nullo (cpv. 1). Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste
soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso
non sarebbe stato conchiuso (cpv. 2)].
In tale contesto - in ambito penale -
possono entrare in considerazione (tra gli altri) i reati di estorsione e
coazione, qui ipotizzati.
4.2.3.1
In merito al reato di estorsione ed al
requisito di minaccia di grave danno, si rileva che la presentazione di
un’opposizione/ricorso contro una domanda
di costruzione rappresenta a priori un ostacolo all'ottenimento della licenza
edilizia richiesta, e dunque un potenziale danno per l'istante in licenza.
Un danno è grave ai
sensi dell'art. 156 CP se la sua prospettazione è sufficiente a rendere arrendevole
qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione della vittima. La
libertà contrattuale della vittima deve quindi essere seriamente limitata, a
causa del danno prospettato dall'autore (DTF 122 IV 322 consid. 1a). Per
valutare il requisito della minaccia
di grave danno occorre quantificare
il danno economico che l'opposizione potrebbe causare all'istante in licenza,
stabilendo quindi se la prospettiva di tale danno possa costituire una circostanza
atta ad intralciare la libertà contrattuale di una persona ragionevole posta in
quelle stesse circostanze, al punto da renderla arrendevole alle richieste
dell’autore (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali,
p. 174 s., in CFPG no. 54).
Un ulteriore elemento costitutivo del reato di cui all’art. 156 CP è la
volontà di procacciarsi un indebito profitto: l'autore deve sapere di non avere
alcun titolo per pretendere dall'istante in licenza il pagamento della somma di
denaro richiesta. L'indebito profitto può sussistere sia per il fatto che l'autore
non subisce alcun inconveniente dal progetto edilizio (e dunque qualsiasi somma
richiesta per non opporvisi costituisce un indebito profitto) o per la sproporzione
tra l'importo richiesto e l'inconveniente che il progetto edilizio causa
effettivamente all'autore (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie e
risvolti penali, p. 176, in CFPG no. 54).
In conclusione quindi, il reato di cui
all’art. 156 CP è adempiuto se il ricorso non è manifestamente suscettibile di
tutelare interessi degni di protezione del ricorrente. Viene infatti
considerato contrario ai buoni costumi ex art. 20 CO, il contratto che prevede il ritiro del ricorso
contro il pagamento di una somma di denaro, poiché in tal caso il ricorrente
sfrutta unicamente il suo formale statuto procedurale, privo di qualsiasi
relazione con qualsivoglia violazione del diritto edilizio, ma che ciò
nonostante gli permette di produrre il differimento dell’inizio dei lavori di
costruzione (M. BORGHI / W. MAFFIOLETTI, Il diritto per gli architetti, n. 562;
DTF 123 III 101).
4.2.3.2
Il reato di coazione è di contro sussidiario a quello di estorsione, ed entra in considerazione
unicamente quando manca nell'autore la volontà di procacciarsi un indebito
profitto.
Mentre nell'estorsione l'illiceità
dell'agire dell'autore è già data dallo scopo perseguito (procacciarsi un
indebito profitto), nel reato di cui all’art. 181 CP essa va ricercata nella
coercizione utilizzata dall'autore, che deve dunque essere illecita, in
considerazione delle circostanze (A.M. BALERNA – Ritiro di opposizioni edilizie
e risvolti penali, p. 179, in CFPG no. 54).
La coercizione può essere illecita a
dipendenza dell'illiceità del mezzo usato (ad es. mediante la violenza fisica),
dello scopo perseguito (ad es. ottenere una prestazione alla quale l'autore sa
di non avere alcun diritto), della sproporzione del mezzo usato rispetto allo
scopo perseguito o ancora in quanto un mezzo coercitivo di per sé legale, usato
per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo
di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 129 IV 6 consid. 3-4).
In ambito edilizio, l'accordo
è illecito quando l'opposizione minacciata potrebbe solo causare un danno alla
vittima (per le conseguenze del ritardo nell'ottenimento della licenza
edilizia), senza invece produrre alcun beneficio per il fondo dell'opponente.
Un'opposizione può portare un benefico al fondo del ricorrente quando,
riuscendo a far modificare il progetto edilizio, ne tutela il valore economico.
La coazione è dunque illecita quando l'opposizione minacciata non è atta ad
ottenere una modifica del progetto che possa evitare gli inconvenienti (perdita
di valore) che il progetto causerebbe al fondo dell'opponente (A.M. BALERNA –
Ritiro di opposizioni edilizie e risvolti penali, p. 178 ss., in CFPG no. 54).
In conclusione, l'art. 181 CP deve essere applicato se la
rivendicazione di una prestazione patrimoniale è legalmente giustificata ma,
come detto sopra, i mezzi utilizzati sono illegali o estranei allo scopo della
coercizione, o costituiscono, considerate le circostanze, un mezzo di pressione
abusivo o immorale. Questo è il caso solo se l'opponente chiede un indennizzo -
che è eccessivo - e nessun interesse degno di protezione è colpito e il
progetto di costruzione è chiaramente conforme alle norme applicabili; non è il
caso se la situazione giuridica è incerta (cfr. decisione TF 4A_37/2008 del
12.6.2008
consid. 3.2 e 3.3 con riferimento alla decisione TF 6P.5 /2006 del 12.6.2006;
DTF 123 III 101 consid. 2).
4.2.3.3
Nel caso di accordi che stabiliscono un’indennità per il ritiro
di rimedi giuridici non sprovvisti ab
initio di possibilità di successo, il Tribunale federale (in DTF 115 II 232
consid. 4) ne aveva in precedenza stabilito la validità, ritenendo che nemmeno
fosse di per sé stessa contraria ai buoni costumi una sproporzione tra
prestazione e controprestazione, siccome una simile disparità è recepita dal
nostro ordinamento giuridico solo nei limiti dell’art. 21 cpv. 1 CO (secondo
cui verificandosi
una sproporzione manifesta fra la prestazione e la controprestazione in un
contratto, la cui conclusione fu da una delle parti conseguita abusando dei
bisogni, della inesperienza o della leggerezza dell’altra, la parte lesa può,
nel termine di un anno, dichiarare che non mantiene il contratto e chiedere la
restituzione di quanto avesse già dato).
In una successiva decisione sul tema
(DTF 123 III 101 consid. 2), il Tribunale federale, confrontato con
un'opposizione non priva di possibilità di successo, ma che non avrebbe portato
alcun beneficio al fondo del ricorrente (l'opposizione era fondata perché nella
procedura era stato violato il diritto di essere sentito dell'opponente, che
avrebbe quindi potuto ottenere una nuova pubblicazione della domanda di
costruzione, senza però poterne ottenere infine alcuna modifica), ha giudicato
l'accordo di rinuncia contrario ai buoni costumi e dunque nullo. E ciò in
quanto con l'opposizione, il ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna
modifica del progetto atta ad evitare una diminuzione di valore del suo fondo
conseguente dalla realizzazione del progetto; egli si era sostanzialmente solo
fatto pagare per non causare all'istante in licenza quei danni da ritardo che
sarebbero intervenuti con il ricorso, ciò che costituisce una
commercializzazione illecita di un diritto procedurale. Secondo la decisione,
l'accordo di ritiro dell'opposizione contro pagamento di denaro è lecito se l’istante
in licenza paga per eliminare un'incertezza quanto all'esito del ricorso
(dunque se pensa che l'opposizione potrebbe effettivamente impedirgli di
realizzare il progetto così come previsto, per qualche violazione di norme
applicabili), mentre è illecito se l'istante in licenza paga solo per evitare
ritardi (sapendo che la licenza verrebbe comunque concessa così come richiesta,
ma preferendo pagare per convenienza economica).
Con decisioni
12.6.2006, nel caso di un rimedio amministrativo
non infondato nel merito (che avrebbe
eventualmente anche potuto ottenere una modifica del progetto e utile dunque
per ridurre gli inconvenienti che lo stesso causava all’opponente) ma per il cui ritiro era stato chiesto un importo
esorbitante (CHF 820'000.--, corrispondente al 4% dell’importo previsto per la
realizzazione del progetto immobiliare), a fronte di un’offerta di CHF 15'000.--
da parte del promotore immobiliare, il Tribunale
federale ha condannato per tentata
estorsione il ricorrente, ed il giurista che lo assisteva. L’Alta Corte ha
considerato che la minaccia del suo
utilizzo era illecito in quanto la cifra richiesta alla vittima era
esorbitante, al punto da non poter essere ritenuta in alcun modo come
l’indennizzo per qualsiasi inconveniente che l’autore poteva fare valere a
dipendenza del progetto. L’autore perseguiva dunque manifestamente un indebito
arricchimento, abusando del suo diritto a interporre opposizione (decisioni TF 6P.5/2006 e 6S.8/2006).
Infine, in una decisione del 4.7.2014
(TF 6B_1049/2013), l’Alta Corte ha riconosciuto
colpevole di estorsione il vicino che si era opposto a un importante progetto
immobiliare, chiedendo poi l'equivalente di CHF 400’000.-- per ritirare
l'opposizione. Anche in questo caso, la somma di denaro chiesta è stata
considerata esorbitante al punto da non poterla più considerare il lecito
indennizzo del danno subito dall'autore a causa del progetto edilizio.
In ambito cantonale, una decisione della
Corte di appello e di revisione penale
ticinese del 13.5.2015 (inc. 17.2014.187), ha escluso la rilevanza penale del
comportamento di un vicino che si era opposto ad un progetto edilizio mediante
rimedi di diritto amministrativo e civile, mentre reclamava all'istante in
licenza CHF 300'000.-- per altri motivi, in quanto lo stesso avrebbe creduto di
essere creditore di quella somma nei confronti dell'istante in licenza (e
dunque soggettivamente non avrebbe perseguito alcun indebito profitto) ed
inoltre in quanto i rimedi di diritto da lui presentati sarebbero stati in
parte fondati e dunque usati legittimamente.
5.
5.1.
5.1.1
In
concreto si è detto che, senza esperire alcuna istruttoria, il procuratore
pubblico ha decretato un non luogo a procedere (NLP __________), ritenendo
applicabile il principio volenti non fit iniuria, in quanto –
sostanzialmente – l’RE 1 dopo aver ponderato gli interessi in gioco, avrebbe acconsentito
alle richieste dei denunciati. L’RE 1 si starebbe poi confacendo alle due convenzioni
in questione e non risulterebbe neppure che ne abbia fatto valere la nullità.
I denunciati non avrebbero del resto chiesto
somme di denaro in cambio del ritiro delle opposizioni, ma unicamente delle
modifiche di progetto.
Le tabelle allegate all’esposto penale non
proverebbero poi l’entità dei danni asseritamente subiti.
5.1.2
Con
il gravame in esame la reclamante ha ritenuto inapplicabile il principio
menzionato nel decreto avversato. Neppure si potrebbe seguire l’assunto del
magistrato inquirente secondo cui i reati sarebbero esclusi in quanto i denunciati
non avrebbero chiesto somme di denaro.
Ha lamentato l’assenza di una qualsiasi
istruttoria, che avrebbe permesso di chiarire la fattispecie, in particolare il
fatto che i denunciati avrebbero chiesto vantaggi senza alcuna attinenza con i
progetti, così come il calcolo degli stessi e del danno.
5.2
5.2.1
Innanzitutto si rileva che, il principio
volenti non fit iniuira, menzionato dal procuratore pubblico, significa
che un atto che costituisce un reato non è illecito se l'autore ha agito con il
consenso della parte lesa, cioè il titolare del bene giuridico protetto. Si
tratta di un fatto giustificativo non scritto.
Molti reati - tra cui il furto (art. 139
CP), lo stupro (art. 190 CP), la coazione (art. 181 CP), l'estorsione (art. 156
CP) - sono per definizione punibili solo quando l'autore ha agito contro la
volontà della vittima (PdS - Précis de droit pénal général, M. KILLIAS / A. KUHN /
N. DONGOIS, n. 726 ss.).
A fronte di ciò, proprio per la natura
dei reati ipotizzati in concreto, appare evidente che tale principio non possa
trovare applicazione, in quanto vi è la possibilità – appunto – che la volontà
dell’RE 1 nel sottoscrivere le convenzioni in questione, sia stata viziata
dalla presenza di costrizioni illecite, segnatamente la presentazione,
rispettivamente il mancato ritiro, di opposizione e ricorso contro la domanda
di costruzione, rispettivamente la licenza edilizia.
5.2.2
Oltre a quanto sopra, questa Corte
ritiene che – in assenza di istruttoria – la conclusione a cui è giunto il procuratore pubblico appare
prematura e non può quindi essere condivisa.
Non essendo stata esperita alcuna
inchiesta, in concreto, appare difficile determinarsi circa la sussistenza o
meno dei reati ipotizzati.
Dagli atti a disposizione di questa
Corte sembra infatti che la fattispecie in esame non riguardi i classici casi
di coazione/estorsione in ambito edilizio, ai sensi di quanto esposto al
consid. 4..
Parebbe infatti che gli opponenti, qui
denunciati, abbiano chiesto delle modifiche/variazioni ai progetti in licenza volte
(tra l’altro) a garantire che i manufatti sostitutivi (posteggi e piscina)
fossero adeguati ed equivalenti a quelli di cui disponevano in precedenza.
In concreto occorre quindi determinare
se l’opposizione fosse destinata ad ottenere la corretta applicazione del
diritto, rispettivamente a tutelare la proprietà od altri interessi legittimi
degli opponenti.
Oltre a ciò, occorre altresì determinare
gli eventuali inconvenienti subiti dai denunciati a causa dei progetti edilizi
in questione, e la proporzione tra i vantaggi pecuniari richiesti/ottenuti dai
denunciati mediante la sottoscrizione delle citate convenzioni e gli svantaggi
che i progetti edilizi avrebbero causato loro.
5.3
Il procuratore pubblico procederà quindi
nei propri incombenti, ai sensi di quanto indicato ai considerandi precedenti, con
ogni atto che lo stesso riterrà opportuno, anzitutto però con l’audizione dei
denunciati.
Il magistrato inquirente porrà altresì
attenzione alla volontà dell’RE 1 di denunciare anche l’avv. __________ (cfr.
reclamo p. 3-4).
6.
Alla luce di tutto quanto sopra, il decreto di non
luogo a procedere 31.1.2022 (NLP __________) deve essere annullato.
Il gravame è accolto.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità per le spese
sostenute nella procedura di reclamo (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 393 ss. CPP, 1 s. e 25 LTG ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il decreto di non luogo a procedere 31.1.2022
(NLP __________) emanato dal procuratore
pubblico Simone Barca è annullato.
§§ Gli atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al
magistrato inquirente per i suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà all’RE 1, __________, CHF 500.– (cinquecento), a
titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso i
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera