Lexipedia

Decisione

60.2022.5

Reclamo contro la decisione del GPC di collocamento iniziale in sezione chiusa. Pericolo di fuga sebbene nata e cresciuta in CH: cittadina straniera, non integrata socialmente e prof. in CH, a carico dello Stato, con legami all'estero e in Patria, pendente espulsione. Ammessa assistenza giud

7 aprile 2022Italiano18 min

dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni, non costituendo

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.5

Lugano

7 aprile 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 3/4.01.2022 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 24.12.2021 di collocamento iniziale (in

sezione chiusa presso il Carcere di __________) del giudice dei provvedimenti

coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione

della pena (inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 5.01.2022 mediante

il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli comunica di non avere

osservazioni da presentare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;

richiamato altresì lo scritto

10/11.01.2022 con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce chiede

la reiezione del gravame ribadendo l’esistenza del rischio di fuga;

interpellata con decreto dell’11.01.2022 la reclamante

non ha fatto pervenire osservazioni di replica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

sentenza 24.06.2021 (inc. TPC 72.2021.53) la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto RE 1 colpevole - in correità con il compagno - di infrazione

aggravata alla LF sugli stupefacenti (per traffici di quasi 4 kg di cocaina

avvenuti tra l’1.01.2014 e il 7.07.2020), ripetuto riciclaggio, ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale e

ripetuta falsità in documenti. È quindi stata condannata alla pena detentiva di

4 anni e 6 mesi (dedotto il carcere preventivo sofferto e la pena espiata

anticipatamente), nonché all’espulsione dal territorio svizzero per la durata

di 10 anni.

Al

suo compagno è stata inflitta la pena detentiva di 6 anni e l’espulsione dal

territorio svizzero per la durata di 7 anni, che non ha impugnato.

b. RE

1 ha presentato appello contro il giudizio 24.06.2021 per quanto attiene alla

sua espulsione dalla Svizzera davanti alla Corte di appello e di revisione

penale (nel seguito CARP), che con decisione 15.12.2021 lo ha respinto (inc.

CARP 17.2021.274 + 315).

In particolare la CARP, visti i reati commessi (passati

in giudicato), la colpa (grave), la pena inflitta e la (radicata) volontà

delinquenziale - ha confermato in capo alla reclamante la pronuncia

dell’espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni, non costituendo

a suo giudizio tale misura un’importante ingerenza nella di lei vita privata e

familiare e non ritenendo quindi essere dati i presupposti dell’eccezione

prevista per il caso di rigore di cui all’art. 66a cpv. 2 CP.

c. In

data 7.03.2022 RE 1 ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la

sentenza 15.12.2021 della CARP, a tutt’oggi pendente.

d. Con

decisione 24.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, tenuto conto del

suddetto giudizio, ha ordinato il collocamento di RE 1 in sezione chiusa presso

il Carcere di __________ (__________), ritenendo sussistere un rischio di fuga

(inc. GPC __________).

Nel

contempo ha determinato i seguenti termini dell’esecuzione della pena:

1/3 07.01.2022

1/2 07.10.2022

2/3 07.07.2023

Termine 07.01.2025.

e. Con

esposto 3/4.01.2022 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, impugna la

decisione 24.12.2021, chiedendo il collocamento nella sezione aperta del

Carcere di __________.

Nega

l’esistenza di un pericolo di fuga, sostenendo di avere stretti legami con il

nostro Cantone dove è nata e cresciuta, vi ha seguito le scuole dell’obbligo e

dove risiedono i suoi familiari più stretti, oltre alla giovane figlia avuta

nel 2020. L’aver impugnato solo il dispositivo inerente all’espulsione del

giudizio di condanna - espulsione peraltro non ancora passata in giudicato - il

non disporre di sostanza né dei mezzi con cui sostentare sé e sua figlia se

abbandonasse la Svizzera, le ridottissime conoscenze della lingua albanese e

l’aver fatto rientro in carcere dopo aver partecipato - grazie a un permesso

speciale - alle esequie in Ticino del fratello, sarebbero tutti elementi atti

ad escludere, a suo dire, ogni rischio di fuga.

Chiede

inoltre, come avvenuto davanti alle altre autorità giudicanti, il

riconoscimento della difesa d’ufficio e il beneficio del gratuito patrocinio.

f. Mediante

scritto 5.01.2022 il procuratore pubblico Chiara Borelli comunica di non avere

osservazioni da presentare e si rimette al giudizio di questa Corte.

g. Con

osservazioni 10/11.01.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi precisa che

il rischio di fuga deriva dalla durata della pena da eseguire da parte della

reclamante e dalle considerazioni espresse dalla Corte di primo grado circa

l’espulsione pronunciata nei di lei confronti. Rileva pure che il nucleo

familiare di RE 1 non si trova in territorio elvetico, posto che il compagno -

cittadino dominicano, suo correo e padre della bambina avuta dalla reclamante -

ha accettato di essere espulso dal nostro territorio. Infine evidenzia come

l’esser diventata madre non ha trattenuto la reclamante dal commettere i reati

per i quali è stata condannata.

Chiede

in conclusione la reiezione del gravame e la conferma del proprio giudizio.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 lit. h della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli

adulti del 20.4.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione

della pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta

l'art. 73 LOG − la competenza, fra l'altro, a decidere il collocamento

iniziale del condannato ex art. 76 CP.

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni

TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid.

2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014

consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013

consid. 2.1.).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 3.01.2022 a questa Corte contro la decisione 24.12.2021

del giudice dei provvedimenti coercitivi – notificata alla reclamante il 28.12.2021

(AI 5, inc. GPC __________) – è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di

10.

giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 12

cpv. 1 lit. b LEPM i.c.c. art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannata in espiazione di pena, è legittimata a reclamare ex art.

382.

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica del giudizio, che la lede personalmente, direttamente ed

attualmente.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

L’art.

76.

cpv. 1 CP stabilisce che le pene detentive sono scontate in un penitenziario

chiuso o aperto (ove con il termine aperto si intende uno stabilimento “aperto”

o “semiaperto”, BSK Strafrecht I - B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 76 CP n. 8). Il

detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un

penitenziario aperto se vi è pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi

che commetta nuovi reati (cpv. 2).

L’art.

75a cpv. 2 CP precisa che per regime aperto si intende un’espiazione della pena

tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento

in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del

lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale”.

2.2

L’art.

1.

cpv. 3 del Regolamento del 29.10.2010 relativo alla lista degli stabilimenti

per l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale (emanato sulla

base dell’art. 4 lit. k del Concordato sull’esecuzione delle pene privative di

libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei cantoni

latini del 10.04.2006, RL 343.200) indica che gli stabilimenti sono concepiti

ed organizzati in funzione dell’importanza del rischio d’evasione e di

reiterazione che rappresenta la persona che vi è collocata per l’esecuzione

della detenzione. Tale valutazione è effettuata in funzione delle circostanze e

di diversi elementi (segnatamente durata della detenzione, infrazioni e

condizioni in cui sono state commesse, condizioni personali della persona

detenuta, legami con la Svizzera e statuto amministrativo).

L'art.

19.

del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.03.2007

(REPM, RL 341.110) stabilisce che l'esecuzione della pena in uno

stabilimento chiuso, ossia in uno stabilimento in cui le misure di sicurezza

sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono

essere concesse altre forme di esecuzione in grado di evitare in particolare la

fuga o pericoli a terzi (cpv. 1). L'esecuzione

della pena avviene ininterrottamente nello stabilimento. Il trattamento, che ha

come scopo finale il reinserimento sociale, è fondato su una graduale

concessione di libertà tendente alla responsabilizzazione progressiva del

carcerato, sulla base di un piano individuale di esecuzione della pena (cpv.

2). Una persona condannata può scontare

la pena privativa della libertà in maniera totale o parziale in uno

stabilimento aperto − ossia in una struttura che dispone di misure di

sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la

costruzione − se questa sua collocazione non provoca pericoli alla

comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.

Del

pari l'art. 3 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino del

15.12.2010

(RL 342.110, nel seguito RSC) precisa che il carcere penale “La

Stampa”, quale struttura chiusa (cpv. 4), è, tra l’altro, destinato

all’incarcerazione di persone maggiorenni poste in esecuzione di pena o di

misura o di internamento (cpv. 3 lit. a). Per contro “Lo Stampino”, quale

struttura aperta (cpv. 5), è in particolare destinata all'incarcerazione di: a)

persone in esecuzione di pene eseguite in regime di lavoro esterno; b) persone

in esecuzione di pene eseguite in forma di semiprigionia; c) persone in

esecuzione di pene di breve durata eseguite per giorni; d) persone in

esecuzione di pena che non presentano un rischio di fuga e per le quali non vi

è da attendersi che commettano nuovi reati (cpv. 6).

La

persona incarcerata viene ammessa al regime ordinario qualora motivi di

sicurezza non vi si oppongano (art. 40 cpv. 1 prima frase RSC).

2.3

In

definitiva, in base all’art. 76 cpv. 2 CP, gli unici criteri determinanti per

il collocamento in un penitenziario chiuso sono il pericolo che il detenuto si

dia alla fuga o il rischio che egli commetta nuovi reati; criteri questi ultimi

che non devono essere realizzati cumulativamente (cfr. Messaggio concernente la

modifica del Codice penale svizzero del 21.09.1998,

pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p. 1793; BSK Strafrecht I – B.F. BRÄGGER,

4a. ed., art. 76 CP n. 8).

Con

quale intensità debba sussistere il pericolo di fuga o il rischio che il

detenuto commetta nuovi reati posto dall'art. 76 cpv. 2 CP, non può essere

espresso in generale e in astratto ma dipende dalle circostanze.

Per

ammettere l'esistenza di un pericolo di fuga o di recidiva non occorre

certamente che siano state intraprese manovre concrete in tal senso, è bensì

sufficiente che sia riconoscibile l'esistenza di detti rischi (BSK Strafrecht I

− B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 77b CP n. 9).

I requisiti posti al comportamento del detenuto in

espiazione di pena e i rischi di fuga o di recidiva si determinano di regola

secondo i criteri che valgono per la liberazione condizionale ex art. 86 CP

(decisione TF 6B_577/2020 del 7.07.2020, consid. 1.3.3.).

Conformemente

alla giurisprudenza federale il rischio di fuga deve essere valutato in

considerazione dell’insieme delle circostanze proprie al detenuto, quali per

esempio le sue condizioni di vita (“Lebensumstände”), i legami familiari

(“familiäre Bindungen”), la sua situazione professionale e finanziaria

(“berufliche und finanzielle Situation”), nonché le sue relazioni

all’estero (“Kontakte zum Ausland”). Infatti non si può concludere per

l’esistenza di questo rischio solo sulla base di una possibilità astratta di fuga.

Occorre piuttosto che vi sia una certa probabilità, fondata su concreti motivi,

che il detenuto posto in libertà si sottragga all’esecuzione della pena,

dandosi alla fuga (sentenze TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.;

6B_254/2012 del 18.06.2012 consid. 3.; 6B_577/2011 del 12.01.2012 consid. 2.1.

e 2.2.). Il quantum della pena che gli resta da espiare da solo non

basta per ammettere il rischio di fuga. Può tuttavia essere considerato,

unitamente ad altre circostanze, quale indizio di una possibile fuga (sentenza

TF 6B_432/2012 del 26.10.2012 consid. 3.; DTF 125 I 60). Un rischio acuto di

fuga viene ammesso in special modo dalla dottrina, quando l’interessato non

intrattiene in Svizzera una rete di relazioni, ovverossia quando egli non

dispone di legami con il nostro paese. Ciò che di principio viene presunto per

i cosiddetti turisti del crimine (“Kriminaltouristen”) e per i

condannati senza un valido permesso di soggiorno o di domicilio (BSK Strafrecht I − B. F. BRÄGGER, op. cit., art. 76 CP n. 4).

3.

Nella

fattispecie, dall’esame degli atti emerge che - come dettagliatamente e chiaramente

illustrato dalla CARP nella sentenza 15.12.2021 con cui ha pronunciato la

misura dell’espulsione, confermando le considerazioni espresse precedentemente dalla

Corte di prime cure - RE 1, cittadina kosovara, benché nata e cresciuta nel

nostro paese, non ha dimostrato di essersi integrata né professionalmente né socialmente

nel nostro territorio. Dopo le scuole dell’obbligo non ha portato a termine una

formazione - seppure in ciò favorita da incentivi statali - conseguendo un

diploma: né quale assistente dentale (professione che, a suo dire, non le

sarebbe interessata), né quale operatrice socio-sanitaria (che non le sarebbe

piaciuta) e nemmeno nel campo d’attività per il quale - come ribadito dal suo patrocinatore

- essa avrebbe scoperto di avere una vocazione, ossia il lavoro con i bambini.

Col che, oggi alla soglia dei trent’anni, tranne che per delle sporadiche occupazioni

di pochi mesi, dall’età di 18 anni non ha sostanzialmente svolto alcuna

attività lavorativa con cui sostentarsi, bensì ha vissuto a carico dello Stato.

Ha infatti percepito fino all’età di 25 anni la rendita completiva per figli

legata alla rendita AI versata al padre (in AI al 100 % dai 38 anni d’età),

oltre che - per un certo periodo - la disoccupazione, e dal 2014 al suo arresto

(avvenuto il 7.07.2020) prestazioni assistenziali, di cui quasi CHF 117'000.--

incassati indebitamente, fornendo false informazioni e falsificando documenti. Essa

ha inoltre cumulato debiti per oltre CHF 30'000.--, e dal 2014, insieme al

compagno, si è data al traffico di sostanze stupefacenti per incamerarne i

lucrosi guadagni. Traffici illeciti bruscamente interrotti non tanto per il

peso della responsabilità derivata dalla nascita della figlia nel maggio 2020,

quanto piuttosto dall’arresto (suo e del suo compagno) avvenuto il 7.07.2020.

Dal

trattenerla dal delinquere e dal trovarsi un’occupazione onesta con cui

mantenersi, nulla ha giovato la vicinanza dei suoi stretti familiari. Dai

genitori - entrambi cittadini kosovari, residenti nel __________ - si è

affrancata dall’età di 18 anni per andare a vivere da sola, salvo poi

coinvolgere la madre e la sorella nell’invio all’estero dei proventi illeciti

della droga (per cui sono state condannate per riciclaggio di denaro) e

addirittura rifornire di cocaina la sorellastra.

RE

1.

non ha dato prova di aver intessuto nel nostro paese una costruttiva rete

sociale.

Secondo

gli accertamenti delle Corti del merito essa ha infatti perlopiù intrattenuto frequentazioni

in ambienti poco raccomandabili. Ancora minorenne, al rientro da un soggiorno

in __________ dedito allo shopping e al bighellonare, è stata fermata in dogana

a bordo di un’autovettura guidata da un conoscente di cittadinanza dominicana e

su cui vi erano occultati 10 kg lordi di cocaina. Ha intrattenuto per alcuni

mesi una relazione sentimentale con un cittadino dominicano, autore del tentato

duplice omicidio di due cittadini dominicani avvenuto presso una nota discoteca

del __________. Il suo più recente compagno, dal quale ha avuto nel maggio 2020

una figlia, si trova parimenti in carcere per i traffici di sostanza

stupefacente commessi con lei. Quest’ultimo, in quanto cittadino dominicano con

ultima residenza in Italia e colpito da espulsione per la durata di 10 anni, una

volta espiato il proprio debito con la giustizia (che non ha contestato) dovrà

forzatamente lasciare il nostro paese, dove gli è precluso sin d’ora un

inserimento.

RE

1.

presenta altresì importanti legami con

l’estero. Come ricostruito dalla CARP nella sentenza 15.12.2021 (sulla base dei

timbri apposti sui due passaporti kosovari) la reclamante ha effettuato

frequenti e lunghi viaggi all’estero, spesso nella Repubblica dominicana (paese

d’origine del padre di sua figlia), come pure in Kosovo, dove risiedono alcuni suoi

parenti, dove ha registrato la nascita della figlioletta (pure cittadina

kosovara), e dove ha inviato parte dei proventi illeciti del traffico di

cocaina. La CARP ha altresì stabilito come la reclamante abbia una sufficiente conoscenza

della lingua albanese, appresa dai genitori che tra loro parlavano tale idioma,

e come sia cresciuta in un contesto familiare caratterizzato da costumi e

usanze del suo Paese di provenienza.

Alla

luce di tutte queste circostanze, forza è

concludere che il pericolo di fuga in capo alla reclamante - con carente integrazione nella nostra realtà dal

profilo sociale e professionale, ancorché vi sia nata e cresciuta, con una

preoccupante situazione debitoria nei confronti dello Stato e degli

assicuratori malattia, con la prospettiva di dover lasciare per diversi anni il

nostro territorio in ragione dei gravi reati commessi dopo l’espiazione della

restante pena (ancora relativamente lunga), con importanti legami con l’estero dove

si è recata con frequenti e lunghi viaggi, anziché assimilare i valori e

costumi del nostro territorio, territorio questo dove nemmeno ha fondato il suo

stretto nucleo familiare dopo essersi affrancata dai genitori dalla maggiore

età - allo stadio attuale è alto, come

rettamente valutato dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Di conseguenza il

giudizio qui impugnato deve essere tutelato e il reclamo essere respinto.

4.

4.1.

La

reclamante chiede il riconoscimento della difesa d’ufficio nella persona

dell’avv. PR 1 e del beneficio del gratuito patrocinio in relazione alla

procedura davanti a questa Corte.

4.2

Giusta

l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del

15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza

giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da

questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede dalla

reclamante, in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate

dall’art. 439 cpv. 1 CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di applicazione della pena.

Il

diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio discendono

dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui chi non dispone dei

mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non

sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito patrocinio, qualora la

presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

4.3

Anche

in questa sede occorre riconoscere la situazione economica precaria in cui

versa la reclamante, senza attività lucrativa né sostanza (come al certificato

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 28.10.2021 e alla decisione di

tassazione 29.09.2021), che ha beneficiato di prestazioni assistenziali e con

debiti a suo carico. Condizione questa già valutata dalle Corti del merito, per

cui gli è stato nominato sia in primo che in secondo grado un difensore

d’ufficio.

Sprovvista

quindi dei mezzi necessari per far fronte alla sua difesa necessaria per la

tutela dei suoi diritti, si giustifica in concreto concederle il beneficio

dell’assistenza giudiziaria, oltre a prescindere dal prelievo della tassa di

giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg. CP, 379 segg.,

393 segg., 439 cpv. 1 CPP, 29 cpv. 3 Cost, la LEPM, il REPM, il RSC, il

Regolamento del 29.10.2020 relativo alla lista degli stabilimenti per

l’esecuzione delle privazioni di libertà a carattere penale, la LAG, ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è accolta e al patrocinatore di RE 1, avv. PR

1, è riconosciuto il versamento dell’importo di CHF 600.-- (seicento) a titolo

di indennità per la procedura di reclamo davanti a questa Corte.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera