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Decisione

60.2022.52

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha sospeso il procedimento penale perché l'autore è ignoto

19 luglio 2022Italiano15 min

quando sarebbe stato sottratto il contenuto di scatole di cartone (contenenti segnatamente

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.52

Lugano

19 luglio 2022/ap

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.2.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 9.2.2022 del procuratore pubblico

Valentina Tuoni con cui ha sospeso il procedimento penale inc. MP 2021.10369

di cui al suo esposto 27.10.2021 contro ignoti per titolo di furto;

richiamato lo scritto 25.2.2022 del

magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio

della Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 27.10.2021 RE 1 ha denunciato ignoti per titolo di furto in relazione a

quanto asseritamente occorso a __________ nel periodo 5.6.2021-15.10.2021,

quando sarebbe stato sottratto il contenuto di scatole di cartone (contenenti segnatamente

oggetti, vestiti ed effetti personali appartenenti a lui e ad una terza

persona) da lui depositate in due cantine dello stabile di via __________,

cantine di cui lui non avrebbe avuto la chiave, ovvero che – secondo __________,

persona di fiducia del proprietario dell’immobile – sarebbero sempre state

aperte.

Il

denunciante si è costituito accusatore privato nel procedimento.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2021.10369.

b. Il

27.10.2021 il pubblico ministero ha incaricato la polizia, ex art. 307 cpv. 2

CPP, di accertare per quanto possibile l’identità dell’autore e di procedere

alle indagini supplementari necessarie per chiarire i fatti (sentendo le parti

ed eventuali persone informate).

c. La

polizia, il 4.12.2021, ha interrogato RE 1, che ha confermato i fatti oggetto

della denuncia. Ha indicato che il valore della merce sottratta sarebbe stato

pari a CHF 5'000.00/7'000.00.

d. Il

5.12.2021 la polizia ha sentito __________ quale persona informata sui fatti. Questi,

il 5.6.2021, avrebbe visto che le scatole erano state messe in cantine aperte (non

chiuse a chiave perché collegate ad appartamenti sfitti). Il 15.10.2021 lui ed RE

1 avrebbero trovato le scatole aperte e la merce sparita. Solo gli inquilini

dello stabile avrebbero potuto accedere alle cantine.

e. Con

decreto 9.2.2022 il procuratore pubblico ha sospeso il procedimento penale in

questione in applicazione dell’art. 314 cpv. 1 lit. a CPP perché l’autore era

ignoto ed in attesa di nuovi sviluppi.

f. Con

gravame 21/22.2.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

annullato il decreto di sospensione e sia riattivata l’istruzione con almeno

l’audizione di __________ (custode dello stabile) e degli inquilini del

palazzo.

Il

reclamante, riassunti i fatti tema di denuncia, adduce che l’istruttoria

sarebbe incompleta. La polizia avrebbe unicamente interrogato lui stesso e __________

(persona di fiducia dell’amministrazione dello stabile). La polizia avrebbe

inoltre effettuato, in data imprecisata, un sopralluogo. Dal verbale di

audizione di __________ si evincerebbe nondimeno che le cantine da cui

sarebbero stati sottratti gli oggetti sarebbero state sempre aperte, ma accessibili

soltanto agli inquilini dell’immobile.

Sarebbe

necessario interrogare, almeno, gli inquilini e __________. Il magistrato

inquirente, omettendo la loro audizione, avrebbe violato l’art. 314 cpv. 3 CPP.

Avrebbe leso anche il diritto di essere sentito, il decreto di sospensione non

essendo motivato.

La

sospensione dell’istruzione sarebbe contraria al principio di celerità.

g. Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 21.2.2022 contro il decreto 9.2.2022, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta

i combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP) e proponibile [secondo i

combinati art. 314 cpv. 5 CPP e art. 322 cpv. 2 CPP] (decisione TF 1B_657/2012 dell’8.3.2013 consid. 2.; BSK StPO – E. OMLIN, 2. ed., art. 314 CPP

n. 44; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 314 CPP n. 23; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 314 CPP n. 12).

1.3

RE

1, accusatore privato, è

legittimato a reclamare giusta l’art. 382

cpv. 1 CPP, per quanto gli oggetti sottratti siano di sua proprietà, avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto

con il quale il procuratore pubblico ha sospeso il procedimento promosso in

seguito alla sua denuncia: ha infatti diritto che il caso venga evaso in

maniera definitiva, nel rispetto del principio di celerità (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op.

cit., art. 314 CPP n. 23).

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 314 cpv. 1 CPP il pubblico ministero può sospendere

l’istruzione in particolare se: l’autore o il suo luogo di soggiorno non è noto

oppure sono temporaneamente dati altri impedimenti a procedere (lit. a); l’esito del procedimento penale dipende da un altro

procedimento di cui appare opportuno attendere l’esito (lit. b); è in

corso una procedura di conciliazione e appare opportuno attenderne l’esito

(lit. c); una decisione di merito dipende dall’evolversi delle conseguenze del

reato (lit. d).

Prima

della sospensione, il pubblico ministero raccoglie le prove che rischiano di

andare perdute. Spicca un mandato di ricerca se l’autore oppure il suo luogo di

soggiorno non è noto (cpv. 3).

Il

pubblico ministero riattiva d’ufficio l’istruzione se è venuto meno il motivo

che ne ha provocato la sospensione (art. 315 cpv. 1 CPP). La riattivazione non

è impugnabile (art. 315 cpv. 2 CPP).

2.2

L’applicazione

dell’art. 314 CPP presuppone la constatazione che, in quel momento, il procedimento

penale non possa essere portato avanti oppure concluso giusta gli art. 317 ss. CPP (BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art.

314.

CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.

314.

CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 3. ed., n. 1236). Il

caso resta pendente presso l’autorità che l’ha sospeso (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n.

11) e deve comunque, successivamente, essere evaso (con decreto di abbandono,

promozione dell’accusa oppure, ancora, decreto di accusa) [ZK StPO – N.

LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1].

I

motivi di sospensione sono indicati, in maniera non esaustiva (decisione TF

1B_238/2018 del 5.9.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314

CPP n. 11; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 5;

cfr. anche, di altra opinione, StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 4), all’art. 314 cpv. 1 CPP, norma

potestativa (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.).

Il

pubblico ministero ha un certo potere di apprezzamento nell’applicazione della

norma (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.1.), che gli permette

per esempio di decidere se sospendere il procedimento penale o se, piuttosto,

emanare un decreto di non luogo a procedere, in quest’ultimo caso segnatamente

quando l’identità dell’autore del reato non possa verosimilmente essere

scoperta (decisione TF 1B_67/2012 del 29.5.2012 consid. 3.1./3.2.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4a). La

possibilità della sospensione – che non ha forza materiale di cosa giudicata

(BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 1; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 1239) – deve nondimeno essere

utilizzata con misura in considerazione dell’imperativo di celerità ai sensi

dell’art. 5 cpv. 1 CPP (decisione TF 1B_318/2020 dell’11.3.2021 consid. 2.3.;

BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 9; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n. 1), postulato

secondo il quale le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti e li

portano a termine senza ritardi ingiustificati. La sospensione non legittimata

da motivi oggettivi viola il principio di celerità (decisione TF 1B_318/2020

dell’11.3.2021 consid. 2.3.).

2.3

Qualora

l’identità dell’autore non è nota, il pubblico ministero può sospendere il

procedimento (art. 314 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art.

314.

CPP n. 12; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n.

6; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 314 CPP n.

4].

2.4

La

sospensione del procedimento penale giusta l’art. 314 CPP deve essere

annunciata alle parti in applicazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP (BSK StPO – E.

OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34), e questo anche in ragione del fatto che

nel corso del procedimento possono essere state assunte prove su cui le parti

devono potersi compiutamente esprimere in ossequio al diritto di essere sentite

(BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 314 CPP n. 34; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 314 CPP n. 20a).

Le

formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del

diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.;

BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro

violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a

giudizio, abbandono oppure sospensione) [sentenza TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018

consid. 4.].

3.

3.1.

Il 9.2.2022 il procuratore pubblico ha sospeso il

procedimento: l’inchiesta non aveva permesso di identificare l’autore del

reato.

3.2

RE

1.

censura il decreto di sospensione 9.2.2022.

3.3

3.3.1

Si

deve anzitutto dire che la decisione di sospensione del procedimento ai sensi

dell’art. 314 CPP presuppone, come ben si evince dal tenore dell’articolo e,

più in generale, dalla sistematica della legge, l’apertura dell’istruzione

giusta l’art. 309 cpv. 1 CPP.

Il

decreto di apertura dell’istruzione giusta l’art. 309 cpv. 3 CPP ha nondimeno

effetto solo dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid.

2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del

Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV

20.

consid. 1.1.4.; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 309 CPP n. 2).

Secondo

la giurisprudenza (decisioni TF 6B_1385/2019 del 27.2.2020 consid. 1.1.;

1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone

Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20

consid. 1.1.4.) l’istruzione è considerata aperta non appena il procuratore

pubblico cominci ad occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui non emani un

decreto formale di apertura dell’istruzione, atto che – come detto – ha

soltanto effetto dichiarativo. L’istruzione si apre comunque con l’adozione di

misure coercitive (decisione TF 6B_84/2020 del 22.6.2020 consid. 2.1.1.; DTF

141.

IV 20 consid. 1.1.4.).

L’istruzione

può infatti aprirsi anche per atti concludenti.

3.3.2

Nel

caso di specie all’inc. MP 2021.10369 non c’è un atto formale secondo l’art.

309.

cpv. 3 CPP di apertura dell’istruzione.

3.3.3

3.3.3.1

Il

magistrato inquirente ha incaricato la polizia, giusta l’art. 307 cpv. 2 CPP,

nella fase investigativa, di accertare, per quanto possibile, l’ignoto autore e

procedere, ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPP, alle indagini supplementari

necessarie (sentendo le parti ed eventuali persone informate sui fatti) per

chiarire i fatti.

3.3.3.2

Questa

Corte, con riferimento all’art. 309 cpv. 2 CPP (secondo cui il pubblico

ministero può trasmettere alla polizia, perché compia indagini supplementari, i

rapporti e le denunce dai quali non emergano chiaramente indizi di reato),

ritiene – considerato che i lavori preparatori indicano esplicitamente che la

possibilità di far capo all’art. 309 cpv. 2 CPP “(…) dovrebbe tuttavia

essere sfruttata con una certa cautela. Nel dubbio occorre aprire l’istruzione,

giacché anche dopo l’apertura vi è la possibilità di incaricare la polizia di

svolgere indagini supplementari (art. 312)” (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1167; BSK StPO – B. RHYNER, op. cit., art. 306 CPP

n. 26; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP

n. 40; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID /

D. JOSITSCH, op. cit., art. 309 CPP n. 8) – che il magistrato inquirente debba

fare uso della facoltà di cui all’art. 309 cpv. 2 CPP con riserbo: può

ricorrere all’attività della polizia soltanto allo scopo di determinare se sono

dati “sufficienti” indizi di reato e quindi di decidere se aprire

l’istruzione penale ai sensi dell’art. 309 cpv. 1 lit. a CPP (ZK StPO – N.

LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 8 / 12). Può perciò

incaricare la polizia di chiarire il tenore di un esposto con l’audizione del

denunciante/querelante; non può, al contrario, delegare la totalità

dell’inchiesta alla polizia, nel senso che quest’ultima effettui ogni e

qualsiasi atto diretto a stabilire l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Una tale condotta eluderebbe infatti l’obbligo di aprire l’istruzione non

appena emergono sufficienti indizi rispettivamente l’art. 312 CPP, che prevede

la delega alla polizia di specifici (e non generici) atti (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD,

op. cit., art. 309 CPP n. 40). Secondo

questa Corte, la polizia non può pertanto procedere, nel contesto dell’art. 309

cpv. 2 CPP, all’audizione sistematica di tutti gli eventuali danneggiati oppure

di tutte le persone informate sui fatti, esulando questi interrogatori,

manifestamente, dalla finalità della citata disposizione, ovvero di determinare

la presenza di sufficienti indizi per decidere se aprire l’istruzione. La

polizia non può inoltre neppure procedere, in applicazione dell’art. 309 cpv. 2

CPP, all’audizione dell’imputato (cfr. decisione CRP 60.2017.129 del 23.10.2017

consid. 6.; cfr., di altra opinione: decisione TF 6B_875/2018 del 15.11.2018

consid. 2.2.1.).

3.3.3.3

La

questione a sapere se il procedimento penale inc. MP 2021.10369 potesse essere

considerato aperto in ragione del tipo di mandato conferito alla polizia –

incaricata di interrogare anche l’imputato, se identificato – e dunque potesse pure

essere sospeso può però restare irrisolta: il procuratore pubblico ha comunque

omesso di procedere, circa la sua intenzione di sospendere il procedimento,

secondo quanto previsto dall’art. 318 cpv. 1 CPP.

Omissione

che, in ragione della violazione del diritto di essere sentito del reclamante,

impone di annullare il decreto di sospensione, senza necessità di esaminare nel

merito la pronuncia.

3.4

Il

decreto di sospensione è annullato. Gli atti del procedimento sono ritornati al

magistrato inquirente per i suoi incombenti.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà ad RE 1, vincente, adeguate

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 9.2.2022 del procuratore pubblico Valentina Tuoni, nel contesto del

procedimento inc. MP 2021.10369, è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2021.10369 sono ritornati al magistrato inquirente per procedere

nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà ad RE 1, __________, CHF 700.-- (settecento) a titolo

di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera