60.2022.64
Reclamo dell'imputato e del terzo aggravato contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha respinto l'istanza di disporre una perizia giudiziaria. ricevibilità del gravame
18 agosto 2022Italiano18 min
corso del procedimento penale, promosso per titolo di truffa, ottenimento illecito di prestazioni di
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.64
60.2022.84
Lugano
18 agosto 2022/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 25/28.2.2022 (inc.
60.2022.64) e 21/22.3.2022 (inc. 60.2022.84) presentati
da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
(inc. 60.2022.64)
e
, ,
patr. da: avv. e MLaw , ,
(inc. 60.2022.84)
contro
i decreti 15.2.2022 (inc. 60.2022.64) e 9.3.2022
(inc. 60.2022.84) del procuratore pubblico Anna Fumagalli nell’ambito del
procedimento inc. MP 2021.6641 promosso nei confronti, segnatamente, di __________,
__________, __________, RE 1
e __________ per truffa, ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ed
infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione;
richiamati gli scritti 16.3.2022 e 29.3.2022
del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio
della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 13.7.2021 (AI 1) la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha segnalato
al Ministero pubblico possibili fatti di rilevanza penale in relazione alla
società __________, __________, che – nel corso della primavera 2020 – aveva
chiesto, ed ottenuto, indennità per lavoro ridotto, ritenuto che – in realtà –
i dipendenti della società, in quel periodo, avrebbero lavorato a tempo pieno.
La
segnalazione è stata registrata come inc. MP 2021.6641.
b. Nel
corso del procedimento penale, promosso per titolo di truffa, ottenimento illecito di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ed infrazione alla legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione,
sono stati sentiti i responsabili dei vari dipartimenti della società, tra i
quali RE 1 (responsabile risorse umane) [allegato ad AI 29], ed i dipendenti
per i quali erano state riconosciute le indennità per lavoro ridotto (AI 94).
c. In
data 9.2.2022 (AI 97) il pubblico ministero ha informato la Cassa cantonale
d’assicurazione contro la disoccupazione che le indagini esperite fino a quel
momento avevano permesso di corroborare gli iniziali indizi di reato, in
particolare di truffa, commesso a suo pregiudizio. Ha indicato che stava
quantificando l’importo complessivo dell’indebito in base alle dichiarazioni
rese dai dipendenti della società che erano stati oggetto d’indennità per
lavoro ridotto. Ha trasmesso in allegato il calcolo complessivo delle ore di
lavoro effettivamente perse, di gran lunga inferiore a quanto corrisposto alla
società. Ha invitato la Cassa cantonale d’assicurazione contro la
disoccupazione a procedere alla quantificazione del danno sofferto. Ha
evidenziato che, nella veste di danneggiata, aveva la possibilità di
costituirsi accusatrice privata.
d. Con
scritto 11.2.2022 (AI 98) RE 1, imputata, ha postulato, in via principale,
l’abbandono del procedimento e, in via subordinata, l’accertamento dell’entità
del danno (di cui contestava l’esistenza) con l’allestimento di una perizia
giudiziaria (in considerazione della complessità dei calcoli da effettuare per
determinarlo).
e. Con
decreto 15.2.2022 il magistrato inquirente ha preso posizione sulle predette
richieste di RE 1, respingendole.
Ha
esposto che gli elementi oggettivi emersi fino a quel momento in sede di
inchiesta permettevano di concludere come, in seno alla __________, __________,
__________, __________, RE 1, __________, __________ e __________ avessero
sostanzialmente travisato lo strumento di sostegno economico atto a
contenere/evitare la flessione delle entrate societarie, andando ad imporre una
teorica riduzione lavorativa ai propri dipendenti, allorché la maggior parte di
essi non aveva concretamente avuto alcuna diminuzione dell’occupazione.
Gli
imputati erano tutti consapevoli di deliberatamente rinunciare a determinate
prestazioni lavorative di taluni dipendenti, senza tuttavia trovarsi in mora
nei loro confronti – prova ne era che almeno quarantasette dipendenti avevano
di fatto lavorato comunque –, al solo scopo di ridurre i costi societari
derivanti dal costo del personale.
In
una tale situazione, per il procuratore pubblico appariva chiaro come le ore di
lavoro ridotto richieste erano tutte indebite, indipendentemente dalle
effettive ore di lavoro svolte o non svolte dai dipendenti. Ciò valeva per
tutti quei settori di attività in cui non si era presentata un’effettiva e
concreta mora del datore di lavoro nel fornire la prestazione lavorativa al
dipendente e ove i lavoratori non avessero effettivamente ed inevitabilmente
incrociato le mani.
C’erano
stati dei settori concretamente colpiti dal lavoro ridotto che evidentemente
non sarebbero stati considerati nel calcolo del danno patito dalla Cassa
cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione. Erano stati verbalizzati i
dipendenti che avevano beneficiato di indennità di lavoro ridotto, che avevano
potuto puntualmente esprimersi sulle effettive ore di lavoro perse e
sull’effettivo carico di lavoro a loro incombente. Sulla base di quanto emerso
dalle dichiarazioni era stato demandato alla Cassa cantonale d’assicurazione
contro la disoccupazione di ricalcolare le indennità da essa dovute. Ritenuto
che il calcolo del danno non richiedeva conoscenze oppure capacità speciali, il
pubblico ministero non ravvedeva gli estremi per fare capo ad un perito.
La
richiesta di abbandonare il procedimento era prematura.
f. Il
18/21.2.2022 (AI 108) la Cassa cantonale d’assicurazione contro la
disoccupazione ha comunicato di costituirsi accusatrice privata, riservandosi
di quantificare l’eventuale danno in seguito.
g. Con
gravame 25/28.2.2022 (inc. 60.2022.64) RE 1 chiede che sia annullato il decreto
15.2.2022 e che sia fatto ordine al magistrato inquirente di procedere tramite
l’allestimento di una perizia giudiziaria intesa a stabilire il danno effettivo
dello Stato.
La
reclamante afferma che il decreto censurato rifiuterebbe di procedere con la
designazione di un perito giudiziario, per cui sarebbe impugnabile in
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.
Ella
adduce che sarebbe innegabile che l’inchiesta abbia consentito di accertare
l’esistenza di un sistema carente nella registrazione effettiva delle ore di
lavoro effettuate dai dipendenti per i quali era stato chiesto l’orario
ridotto. Questo mancato rigore, così come il fatto che ogni responsabile di
settore fosse direttamente responsabile di implementare il lavoro ridotto,
senza il supporto di un controllo centralizzato, renderebbe difficile chiarire esattamente
se qualcuno, ed in tal caso chi, abbia lavorato di più oppure di meno di quanto
annunciato alla Sezione del lavoro.
Il
criterio delle sole ore di lavoro non potrebbe prescindere da altri parametri
per statuire in merito all’esistenza effettiva di una “perdita di lavoro”.
Soltanto l’analisi combinata di più criteri, da verificare attingendo a
molteplici dati contabili ed aziendali complessi, potrebbe confermare (o meno)
l’esistenza di una perdita di lavoro.
A
tal fine sarebbe evidente che sarebbero necessarie conoscenze specifiche giusta
l’art. 183 CPP. Esse presupporrebbero un perfetto dominio dei meccanismi di
gestione aziendale.
Non
sarebbe possibile fare capo alle conclusioni di un’autorità danneggiata e come
tale partecipante al procedimento penale, che verserebbe in una situazione di
manifesto conflitto di interessi.
h. Con
scritto 3/4.3.2022 (AI 115) la __________, terza aggravata da atti procedurali
(AI 102), ha domandato al procuratore pubblico di designare un perito
giudiziario con il compito di determinare oggettivamente l’ammontare
dell’indebito pregiudizio arrecato allo Stato quale conseguenza degli
ipotizzati reati.
i. Con
decreto 9.3.2022 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza.
Ha
indicato che in base agli atti istruttori raccolti fino a quel momento
risultava come gli imputati avessero sostanzialmente travisato lo strumento di
sostegno economico atto a contenere/evitare una prospettata diminuzione della
cifra d’affari della società. Allo scopo di sopperire a tale diminuzione delle
entrate, essi avevano proceduto ad imporre ai dipendenti una teorica riduzione
lavorativa, allorché nella realtà la maggior parte di essi non aveva
concretamente avuto alcuna diminuzione della propria occupazione. Gli imputati
erano tutti consapevoli di deliberatamente rinunciare a determinate prestazioni
lavorative di taluni dipendenti, senza tuttavia trovarsi in mora nei loro
confronti – prova ne era il fatto che almeno quarantasette dipendenti avevano di
fatto lavorato comunque –, al solo scopo di ridurre i costi societari derivanti
dal costo del personale. In tale situazione, appariva chiaro come le ore di
lavoro ridotto richieste erano tutte indebite, indipendentemente dalle
effettive ore di lavoro svolte o non svolte dai dipendenti.
Il
pubblico ministero ha aggiunto che era in attesa di ricevere dalla Cassa
cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione danneggiata una presa di
posizione riguardo al danno subito.
Ritenuto
che la quantificazione del danno risultava essere una valutazione prettamente
giuridica, il procuratore pubblico non ravvedeva al momento alcuna necessità di
far capo ad un perito.
j. Con
gravame 21/22.3.2022 (inc. 60.2022.84) la __________ postula che sia annullato
il decreto 9.3.2022 e che sia fatto ordine al magistrato inquirente di
procedere alla designazione di un perito con il compito di elaborare una
perizia giudiziaria volta a determinare oggettivamente l’ammontare
dell’indebito pregiudizio arrecato allo Stato quale conseguenza delle eventuali
indebite indennità per lavoro ridotto versate alla società medesima.
Per
la reclamante il decreto di reiezione della designazione di un perito
giudiziario sarebbe censurabile ex art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.
Essa,
ricordati i fatti oggetto di imputazione, adduce che dagli atti si evincerebbe
chiaramente che le richieste di indennità per lavoro ridotto sarebbero state
effettuate in risposta alla situazione pandemica. L’accertamento preciso di un
eventuale danno presupporrebbe la considerazione di svariati elementi, diversi
a seconda del settore di attività della società e del periodo. Tale
accertamento non potrebbe unicamente essere basato su semplici ed imprecise
dichiarazioni dei dipendenti della società, ma dovrebbe poggiare su criteri
oggettivi e dati comprovabili. La prevedibile complessità relativa alla
quantificazione precisa dell’eventuale danno – se esso sarà provato –
implicherebbe necessariamente la disponibilità di conoscenze specialistiche
della realtà lavorativa e delle esigenze di una grande società commerciale
operante a livello internazionale, a maggior ragione nell’ambito
dell’improvvisa transizione lavorativa nel contesto pandemico e di telelavoro.
L’accertamento
del danno, basato unicamente sulla presa di posizione richiesta alla
danneggiata, si rivelerebbe manifestamente insufficiente ai fini di un
oggettivo ed imparziale riscontro.
k. Delle
ulteriori argomentazioni delle reclamanti si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
l. Il 30.6./1.7.2022 (AI 148) la Cassa cantonale
d’assicurazione contro la disoccupazione ha comunicato al pubblico ministero di
aver effettuato pagamenti indebiti per CHF 308’236.65 (aprile-giugno 2020),
importo che corrisponderebbe al danno da lei sofferto.
in diritto
Considerandi
1.
Gli
inc. 60.2022.64 e 60.2022.84 sono congiunti nel giudizio, in applicazione
dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe
questioni fattuali e giuridiche.
2.
Ai
sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro
il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in
ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
3.
I
gravami, inoltrati il 25.2.2022 (inc. 60.2022.64) rispettivamente il 21.3.2022 (inc.
60.2022.84) contro i decreti 15.2.2022 (inc. 60.2022.64) e 9.3.2022 (inc.
60.2022.84), sono tempestivi perché
presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP.
4.
4.1.
Si
impone anzitutto di esaminare la proponibilità dei reclami.
4.2
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si
avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera
valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del
25.9.2018
consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le
autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i
fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione
TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3.
ed., art. 139 CPP n. 1).
Le
autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che
traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono
limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022
consid. 3.2.3.; messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2.
ed., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1) –
fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento
che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006
p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo
sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una
gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n.
27; StPO Praxiskommentar – N.
SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).
Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non
obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione
TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]
delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.
e CPP) mezzi di prova qualora – in
considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli
ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un
apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione
TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,
n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139
CPP n. 3).
4.3
4.3.1
In
applicazione dell’art. 394 lit. b CPP il reclamo è inammissibile contro la
reiezione da parte – segnatamente – del procuratore pubblico di istanze
probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al
tribunale di primo grado.
E
questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di
celerità secondo l’art. 5 CPP), perché le istanze possono essere riproposte
nella procedura dibattimentale e perché ben difficilmente un’autorità non
ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente
del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle
prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1174).
4.3.2
Secondo
la giurisprudenza il concetto di pregiudizio giuridico di cui all’art.
394.
lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisione
TF 1B_682/2021 del 30.6.2022 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6): quest’ultima disposizione
presuppone, nell’ambito di procedimenti penali, un pregiudizio irreparabile,
ovvero suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non
semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei
costi collegati alla causa o il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione
TF 1B_628/2021 del 20.4.2022 consid. 3.1.)] che non possa essere riparato
ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra
decisione favorevole (sentenza TF 1B_628/2021 del 20.4.2022 consid. 3.1.).
4.3.3
La
decisione sulle prove non è tale, di principio, da creare un pregiudizio
giuridico irreparabile perché di regola è possibile, nel contesto di un ricorso
contro la decisione finale, se ne sono dati i presupposti, ottenere che la
prova rifiutata a torto sia esperita (decisioni TF 1B_412/2020 del 13.8.2020
consid. 2.2.; 1B_145/2020 del 26.3.2020 consid. 2.2.). Le istanze probatorie
respinte possono infatti anzitutto essere riproposte durante la procedura
dibattimentale in applicazione dell’art. 331 cpv. 2/3 CPP e in seguito davanti
alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale.
Si
ha però un pregiudizio irreparabile qualora venga respinta una prova che
rischia di scomparire (per esempio perché si tratta di un teste molto anziano,
gravemente malato o in partenza, in maniera definitiva o prolungata, per un
paese lontano o perché si tratta di peritare un oggetto soggetto ad
alterazione) e che concerne fatti determinanti non ancora chiariti oppure,
ancora, qualora sia in discussione la tutela di segreti (decisioni TF 1B_682/2021
del 30.6.2022 consid. 3.1.; 1B_412/2020 del 13.8.2020 consid. 2.2.; BSK StPO –
P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
394.
CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.
394.
CPP n. 3).
Deve
trattarsi di un pericolo concreto e non di una mera possibilità teorica: il
solo timore astratto che il trascorrere del tempo possa pregiudicare o alterare
una prova non è sufficiente per ammettere un tale danno (decisione TF
1B_189/2012 del 17.8.2012 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
394.
CPP n. 3).
Spetta
alla parte che invoca la mancata amministrazione di una prova dimostrare di
avere un pregiudizio giuridico irreparabile in seguito alla sua omissione (BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.,
art. 394 CPP n. 3).
4.3.4
Per
quanto riguarda la richiesta di far allestire una perizia, il Tribunale
federale ritiene che la reiezione di una tale istanza non leda, di principio
(cfr., in tema di perizia psichiatrica, decisione TF 1B_559/2021 del 17.1.2022
consid. 1.), i diritti fondamentali della persona interessata, a meno che la
perizia debba essere immediatamente effettuata per la possibile alterazione oppure
modifica del suo oggetto, ovvero per il pericolo di perdere la prova (decisioni
TF 1B_559/2021 del 17.1.2022 consid. 1.; 1B_265/2020 del 31.8.2020 consid.
3.1.; 1B_129/2019 del 6.8.2019 consid. 3.1.).
4.4
Le
reclamanti, con istanze 11.2.2022 (AI 98) e 3/4.3.2022 (AI 115), hanno chiesto
al procuratore pubblico di far allestire una perizia per determinare il danno
sofferto dallo Stato in seguito all’ipotizzato indebito versamento di indennità
per lavoro ridotto.
RE
1.
e la __________ hanno perciò domandato l’assunzione di una prova, ossia una
perizia giudiziaria, che il magistrato inquirente ha respinto con decreti
15.2.2022
e 9.3.2022.
Le
reclamanti si aggravano contro i rispettivi decreti.
In
applicazione dell’art. 394 lit. b CPP i gravami sono quindi irricevibili, essi
censurando la non assunzione di un mezzo di prova, che – di tutta evidenza –
può essere riproposto senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo
grado. Non ci sono infatti elementi per dire che un tale referto debba essere
immediatamente allestito perché, segnatamente, sussiste un pericolo concreto che
vadano persi dati da porre a fondamento della perizia.
RE
1.
e la __________ non si confrontano peraltro con il tema del pregiudizio
giuridico. Si limitano ad addurre che i reclami sarebbero proponibili perché
concernerebbero la non designazione di un perito giudiziario: il tema litigioso
non è però la nomina di un perito giudiziario, ossia la scelta di un determinato
perito, le sue competenze, gli interrogativi peritali, questioni censurabili (BSK
StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 38; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.
cit., art. 184 CPP n. 3), ma la non assunzione di una perizia giudiziaria,
ovvero di una prova.
In
queste circostanze, i gravami – in difetto di un pregiudizio giuridico
irreparabile, come esatto dall’art. 394 lit. b CPP, nocumento che spettava alle
reclamanti dimostrare – devono essere dichiarati irricevibili, senza necessità
di ulteriori approfondimenti.
5.
I
gravami sono irricevibili. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico delle
reclamanti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2022.64 e 60.2022.84 sono congiunti nel
giudizio.
2. 2.1.
Il
reclamo 25/28.2.2022 di RE 1 (inc. 60.2022.64) è irricevibile.
2.2.
La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. 3.1.
Il
reclamo 21/22.3.2022 della __________A (inc. 60.2022.84) è irricevibile.
3.2.
La
tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico della __________, __________.
4. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
5. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera