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Decisione

60.2022.64

Reclamo dell'imputato e del terzo aggravato contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha respinto l'istanza di disporre una perizia giudiziaria. ricevibilità del gravame

18 agosto 2022Italiano18 min

corso del procedimento penale, promosso per titolo di truffa, ottenimento illecito di prestazioni di

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.64

60.2022.84

Lugano

18 agosto 2022/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 25/28.2.2022 (inc.

60.2022.64) e 21/22.3.2022 (inc. 60.2022.84) presentati

da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

(inc. 60.2022.64)

e

, ,

patr. da: avv. e MLaw , ,

(inc. 60.2022.84)

contro

i decreti 15.2.2022 (inc. 60.2022.64) e 9.3.2022

(inc. 60.2022.84) del procuratore pubblico Anna Fumagalli nell’ambito del

procedimento inc. MP 2021.6641 promosso nei confronti, segnatamente, di __________,

__________, __________, RE 1

e __________ per truffa, ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ed

infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione;

richiamati gli scritti 16.3.2022 e 29.3.2022

del magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio

della Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 13.7.2021 (AI 1) la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha segnalato

al Ministero pubblico possibili fatti di rilevanza penale in relazione alla

società __________, __________, che – nel corso della primavera 2020 – aveva

chiesto, ed ottenuto, indennità per lavoro ridotto, ritenuto che – in realtà –

i dipendenti della società, in quel periodo, avrebbero lavorato a tempo pieno.

La

segnalazione è stata registrata come inc. MP 2021.6641.

b. Nel

corso del procedimento penale, promosso per titolo di truffa, ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale ed infrazione alla legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione,

sono stati sentiti i responsabili dei vari dipartimenti della società, tra i

quali RE 1 (responsabile risorse umane) [allegato ad AI 29], ed i dipendenti

per i quali erano state riconosciute le indennità per lavoro ridotto (AI 94).

c. In

data 9.2.2022 (AI 97) il pubblico ministero ha informato la Cassa cantonale

d’assicurazione contro la disoccupazione che le indagini esperite fino a quel

momento avevano permesso di corroborare gli iniziali indizi di reato, in

particolare di truffa, commesso a suo pregiudizio. Ha indicato che stava

quantificando l’importo complessivo dell’indebito in base alle dichiarazioni

rese dai dipendenti della società che erano stati oggetto d’indennità per

lavoro ridotto. Ha trasmesso in allegato il calcolo complessivo delle ore di

lavoro effettivamente perse, di gran lunga inferiore a quanto corrisposto alla

società. Ha invitato la Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione a procedere alla quantificazione del danno sofferto. Ha

evidenziato che, nella veste di danneggiata, aveva la possibilità di

costituirsi accusatrice privata.

d. Con

scritto 11.2.2022 (AI 98) RE 1, imputata, ha postulato, in via principale,

l’abbandono del procedimento e, in via subordinata, l’accertamento dell’entità

del danno (di cui contestava l’esistenza) con l’allestimento di una perizia

giudiziaria (in considerazione della complessità dei calcoli da effettuare per

determinarlo).

e. Con

decreto 15.2.2022 il magistrato inquirente ha preso posizione sulle predette

richieste di RE 1, respingendole.

Ha

esposto che gli elementi oggettivi emersi fino a quel momento in sede di

inchiesta permettevano di concludere come, in seno alla __________, __________,

__________, __________, RE 1, __________, __________ e __________ avessero

sostanzialmente travisato lo strumento di sostegno economico atto a

contenere/evitare la flessione delle entrate societarie, andando ad imporre una

teorica riduzione lavorativa ai propri dipendenti, allorché la maggior parte di

essi non aveva concretamente avuto alcuna diminuzione dell’occupazione.

Gli

imputati erano tutti consapevoli di deliberatamente rinunciare a determinate

prestazioni lavorative di taluni dipendenti, senza tuttavia trovarsi in mora

nei loro confronti – prova ne era che almeno quarantasette dipendenti avevano

di fatto lavorato comunque –, al solo scopo di ridurre i costi societari

derivanti dal costo del personale.

In

una tale situazione, per il procuratore pubblico appariva chiaro come le ore di

lavoro ridotto richieste erano tutte indebite, indipendentemente dalle

effettive ore di lavoro svolte o non svolte dai dipendenti. Ciò valeva per

tutti quei settori di attività in cui non si era presentata un’effettiva e

concreta mora del datore di lavoro nel fornire la prestazione lavorativa al

dipendente e ove i lavoratori non avessero effettivamente ed inevitabilmente

incrociato le mani.

C’erano

stati dei settori concretamente colpiti dal lavoro ridotto che evidentemente

non sarebbero stati considerati nel calcolo del danno patito dalla Cassa

cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione. Erano stati verbalizzati i

dipendenti che avevano beneficiato di indennità di lavoro ridotto, che avevano

potuto puntualmente esprimersi sulle effettive ore di lavoro perse e

sull’effettivo carico di lavoro a loro incombente. Sulla base di quanto emerso

dalle dichiarazioni era stato demandato alla Cassa cantonale d’assicurazione

contro la disoccupazione di ricalcolare le indennità da essa dovute. Ritenuto

che il calcolo del danno non richiedeva conoscenze oppure capacità speciali, il

pubblico ministero non ravvedeva gli estremi per fare capo ad un perito.

La

richiesta di abbandonare il procedimento era prematura.

f. Il

18/21.2.2022 (AI 108) la Cassa cantonale d’assicurazione contro la

disoccupazione ha comunicato di costituirsi accusatrice privata, riservandosi

di quantificare l’eventuale danno in seguito.

g. Con

gravame 25/28.2.2022 (inc. 60.2022.64) RE 1 chiede che sia annullato il decreto

15.2.2022 e che sia fatto ordine al magistrato inquirente di procedere tramite

l’allestimento di una perizia giudiziaria intesa a stabilire il danno effettivo

dello Stato.

La

reclamante afferma che il decreto censurato rifiuterebbe di procedere con la

designazione di un perito giudiziario, per cui sarebbe impugnabile in

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.

Ella

adduce che sarebbe innegabile che l’inchiesta abbia consentito di accertare

l’esistenza di un sistema carente nella registrazione effettiva delle ore di

lavoro effettuate dai dipendenti per i quali era stato chiesto l’orario

ridotto. Questo mancato rigore, così come il fatto che ogni responsabile di

settore fosse direttamente responsabile di implementare il lavoro ridotto,

senza il supporto di un controllo centralizzato, renderebbe difficile chiarire esattamente

se qualcuno, ed in tal caso chi, abbia lavorato di più oppure di meno di quanto

annunciato alla Sezione del lavoro.

Il

criterio delle sole ore di lavoro non potrebbe prescindere da altri parametri

per statuire in merito all’esistenza effettiva di una “perdita di lavoro”.

Soltanto l’analisi combinata di più criteri, da verificare attingendo a

molteplici dati contabili ed aziendali complessi, potrebbe confermare (o meno)

l’esistenza di una perdita di lavoro.

A

tal fine sarebbe evidente che sarebbero necessarie conoscenze specifiche giusta

l’art. 183 CPP. Esse presupporrebbero un perfetto dominio dei meccanismi di

gestione aziendale.

Non

sarebbe possibile fare capo alle conclusioni di un’autorità danneggiata e come

tale partecipante al procedimento penale, che verserebbe in una situazione di

manifesto conflitto di interessi.

h. Con

scritto 3/4.3.2022 (AI 115) la __________, terza aggravata da atti procedurali

(AI 102), ha domandato al procuratore pubblico di designare un perito

giudiziario con il compito di determinare oggettivamente l’ammontare

dell’indebito pregiudizio arrecato allo Stato quale conseguenza degli

ipotizzati reati.

i. Con

decreto 9.3.2022 il magistrato inquirente ha respinto l’istanza.

Ha

indicato che in base agli atti istruttori raccolti fino a quel momento

risultava come gli imputati avessero sostanzialmente travisato lo strumento di

sostegno economico atto a contenere/evitare una prospettata diminuzione della

cifra d’affari della società. Allo scopo di sopperire a tale diminuzione delle

entrate, essi avevano proceduto ad imporre ai dipendenti una teorica riduzione

lavorativa, allorché nella realtà la maggior parte di essi non aveva

concretamente avuto alcuna diminuzione della propria occupazione. Gli imputati

erano tutti consapevoli di deliberatamente rinunciare a determinate prestazioni

lavorative di taluni dipendenti, senza tuttavia trovarsi in mora nei loro

confronti – prova ne era il fatto che almeno quarantasette dipendenti avevano di

fatto lavorato comunque –, al solo scopo di ridurre i costi societari derivanti

dal costo del personale. In tale situazione, appariva chiaro come le ore di

lavoro ridotto richieste erano tutte indebite, indipendentemente dalle

effettive ore di lavoro svolte o non svolte dai dipendenti.

Il

pubblico ministero ha aggiunto che era in attesa di ricevere dalla Cassa

cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione danneggiata una presa di

posizione riguardo al danno subito.

Ritenuto

che la quantificazione del danno risultava essere una valutazione prettamente

giuridica, il procuratore pubblico non ravvedeva al momento alcuna necessità di

far capo ad un perito.

j. Con

gravame 21/22.3.2022 (inc. 60.2022.84) la __________ postula che sia annullato

il decreto 9.3.2022 e che sia fatto ordine al magistrato inquirente di

procedere alla designazione di un perito con il compito di elaborare una

perizia giudiziaria volta a determinare oggettivamente l’ammontare

dell’indebito pregiudizio arrecato allo Stato quale conseguenza delle eventuali

indebite indennità per lavoro ridotto versate alla società medesima.

Per

la reclamante il decreto di reiezione della designazione di un perito

giudiziario sarebbe censurabile ex art. 393 cpv. 1 lit. a CPP.

Essa,

ricordati i fatti oggetto di imputazione, adduce che dagli atti si evincerebbe

chiaramente che le richieste di indennità per lavoro ridotto sarebbero state

effettuate in risposta alla situazione pandemica. L’accertamento preciso di un

eventuale danno presupporrebbe la considerazione di svariati elementi, diversi

a seconda del settore di attività della società e del periodo. Tale

accertamento non potrebbe unicamente essere basato su semplici ed imprecise

dichiarazioni dei dipendenti della società, ma dovrebbe poggiare su criteri

oggettivi e dati comprovabili. La prevedibile complessità relativa alla

quantificazione precisa dell’eventuale danno – se esso sarà provato –

implicherebbe necessariamente la disponibilità di conoscenze specialistiche

della realtà lavorativa e delle esigenze di una grande società commerciale

operante a livello internazionale, a maggior ragione nell’ambito

dell’improvvisa transizione lavorativa nel contesto pandemico e di telelavoro.

L’accertamento

del danno, basato unicamente sulla presa di posizione richiesta alla

danneggiata, si rivelerebbe manifestamente insufficiente ai fini di un

oggettivo ed imparziale riscontro.

k. Delle

ulteriori argomentazioni delle reclamanti si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

l. Il 30.6./1.7.2022 (AI 148) la Cassa cantonale

d’assicurazione contro la disoccupazione ha comunicato al pubblico ministero di

aver effettuato pagamenti indebiti per CHF 308’236.65 (aprile-giugno 2020),

importo che corrisponderebbe al danno da lei sofferto.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2022.64 e 60.2022.84 sono congiunti nel giudizio, in applicazione

dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie ed analoghe

questioni fattuali e giuridiche.

2.

Ai

sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro

il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in

ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

3.

I

gravami, inoltrati il 25.2.2022 (inc. 60.2022.64) rispettivamente il 21.3.2022 (inc.

60.2022.84) contro i decreti 15.2.2022 (inc. 60.2022.64) e 9.3.2022 (inc.

60.2022.84), sono tempestivi perché

presentati nel termine di dieci giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP.

4.

4.1.

Si

impone anzitutto di esaminare la proponibilità dei reclami.

4.2

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera

valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del

25.9.2018

consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le

autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i

fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione

TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3.

ed., art. 139 CPP n. 1).

Le

autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che

traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono

limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022

consid. 3.2.3.; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2.

ed., art. 139 CPP n. 14; ZK StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 139 CPP n. 1) –

fondandosi non su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento

che si sono personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006

p. 1039; decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo

sistema del libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una

gerarchia dei mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n.

27; StPO Praxiskommentar – N.

SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non

obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione

TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]

delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.

e CPP) mezzi di prova qualora – in

considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli

ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un

apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione

TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,

n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139

CPP n. 3).

4.3

4.3.1

In

applicazione dell’art. 394 lit. b CPP il reclamo è inammissibile contro la

reiezione da parte – segnatamente – del procuratore pubblico di istanze

probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico davanti al

tribunale di primo grado.

E

questo per evitare ritardi procedurali (che potrebbero ledere l’imperativo di

celerità secondo l’art. 5 CPP), perché le istanze possono essere riproposte

nella procedura dibattimentale e perché ben difficilmente un’autorità non

ancora investita di una causa può in tempo utile farsi un quadro sufficiente

del caso per controllare la correttezza della valutazione anticipata delle

prove effettuata dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1174).

4.3.2

Secondo

la giurisprudenza il concetto di pregiudizio giuridico di cui all’art.

394.

lit. b CPP è identico a quello secondo l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (decisione

TF 1B_682/2021 del 30.6.2022 consid. 3.1.; DTF 143 IV 175 consid. 2.3.; BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6): quest’ultima disposizione

presuppone, nell’ambito di procedimenti penali, un pregiudizio irreparabile,

ovvero suscettibile di provocare un danno di natura giuridica [e non

semplicemente fattuale, come il prolungamento della procedura o l’aumento dei

costi collegati alla causa o il fatto di dover subire un procedimento penale (decisione

TF 1B_628/2021 del 20.4.2022 consid. 3.1.)] che non possa essere riparato

ulteriormente, interamente, mediante un giudizio finale oppure un’altra

decisione favorevole (sentenza TF 1B_628/2021 del 20.4.2022 consid. 3.1.).

4.3.3

La

decisione sulle prove non è tale, di principio, da creare un pregiudizio

giuridico irreparabile perché di regola è possibile, nel contesto di un ricorso

contro la decisione finale, se ne sono dati i presupposti, ottenere che la

prova rifiutata a torto sia esperita (decisioni TF 1B_412/2020 del 13.8.2020

consid. 2.2.; 1B_145/2020 del 26.3.2020 consid. 2.2.). Le istanze probatorie

respinte possono infatti anzitutto essere riproposte durante la procedura

dibattimentale in applicazione dell’art. 331 cpv. 2/3 CPP e in seguito davanti

alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale.

Si

ha però un pregiudizio irreparabile qualora venga respinta una prova che

rischia di scomparire (per esempio perché si tratta di un teste molto anziano,

gravemente malato o in partenza, in maniera definitiva o prolungata, per un

paese lontano o perché si tratta di peritare un oggetto soggetto ad

alterazione) e che concerne fatti determinanti non ancora chiariti oppure,

ancora, qualora sia in discussione la tutela di segreti (decisioni TF 1B_682/2021

del 30.6.2022 consid. 3.1.; 1B_412/2020 del 13.8.2020 consid. 2.2.; BSK StPO –

P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

394.

CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.

394.

CPP n. 3).

Deve

trattarsi di un pericolo concreto e non di una mera possibilità teorica: il

solo timore astratto che il trascorrere del tempo possa pregiudicare o alterare

una prova non è sufficiente per ammettere un tale danno (decisione TF

1B_189/2012 del 17.8.2012 consid. 2.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

394.

CPP n. 3).

Spetta

alla parte che invoca la mancata amministrazione di una prova dimostrare di

avere un pregiudizio giuridico irreparabile in seguito alla sua omissione (BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 394 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit.,

art. 394 CPP n. 3).

4.3.4

Per

quanto riguarda la richiesta di far allestire una perizia, il Tribunale

federale ritiene che la reiezione di una tale istanza non leda, di principio

(cfr., in tema di perizia psichiatrica, decisione TF 1B_559/2021 del 17.1.2022

consid. 1.), i diritti fondamentali della persona interessata, a meno che la

perizia debba essere immediatamente effettuata per la possibile alterazione oppure

modifica del suo oggetto, ovvero per il pericolo di perdere la prova (decisioni

TF 1B_559/2021 del 17.1.2022 consid. 1.; 1B_265/2020 del 31.8.2020 consid.

3.1.; 1B_129/2019 del 6.8.2019 consid. 3.1.).

4.4

Le

reclamanti, con istanze 11.2.2022 (AI 98) e 3/4.3.2022 (AI 115), hanno chiesto

al procuratore pubblico di far allestire una perizia per determinare il danno

sofferto dallo Stato in seguito all’ipotizzato indebito versamento di indennità

per lavoro ridotto.

RE

1.

e la __________ hanno perciò domandato l’assunzione di una prova, ossia una

perizia giudiziaria, che il magistrato inquirente ha respinto con decreti

15.2.2022

e 9.3.2022.

Le

reclamanti si aggravano contro i rispettivi decreti.

In

applicazione dell’art. 394 lit. b CPP i gravami sono quindi irricevibili, essi

censurando la non assunzione di un mezzo di prova, che – di tutta evidenza –

può essere riproposto senza pregiudizio giuridico davanti al tribunale di primo

grado. Non ci sono infatti elementi per dire che un tale referto debba essere

immediatamente allestito perché, segnatamente, sussiste un pericolo concreto che

vadano persi dati da porre a fondamento della perizia.

RE

1.

e la __________ non si confrontano peraltro con il tema del pregiudizio

giuridico. Si limitano ad addurre che i reclami sarebbero proponibili perché

concernerebbero la non designazione di un perito giudiziario: il tema litigioso

non è però la nomina di un perito giudiziario, ossia la scelta di un determinato

perito, le sue competenze, gli interrogativi peritali, questioni censurabili (BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 184 CPP n. 38; ZK StPO – A. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.

cit., art. 184 CPP n. 3), ma la non assunzione di una perizia giudiziaria,

ovvero di una prova.

In

queste circostanze, i gravami – in difetto di un pregiudizio giuridico

irreparabile, come esatto dall’art. 394 lit. b CPP, nocumento che spettava alle

reclamanti dimostrare – devono essere dichiarati irricevibili, senza necessità

di ulteriori approfondimenti.

5.

I

gravami sono irricevibili. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico delle

reclamanti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2022.64 e 60.2022.84 sono congiunti nel

giudizio.

2. 2.1.

Il

reclamo 25/28.2.2022 di RE 1 (inc. 60.2022.64) è irricevibile.

2.2.

La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. 3.1.

Il

reclamo 21/22.3.2022 della __________A (inc. 60.2022.84) è irricevibile.

3.2.

La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

850.-- (ottocentocinquanta), sono poste a carico della __________, __________.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera