60.2022.70
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha sequestrato il suo telefono cellulare. richiesta di porre i sigilli. procedura di dissigillamento. ricevibilità del gravame
29 aprile 2022Italiano17 min
quindi stato aperto il procedimento penale inc. MP 2021.6671 a carico di __________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.70
Lugano
29 aprile 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2022 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 22.2.2022 del procuratore pubblico Anna
Fumagalli nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.6671 promosso a carico di
__________, __________, e di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),
per aggressione;
richiamati gli scritti 7/8.3.2022 di PI
1 – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 11.3.2022 e
29/30.3.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, osservato, ha postulato
la reiezione del gravame – e 24/25.3.2022 (replica) di RE 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
contesto del procedimento penale inc. MP 2020.8718 promosso nei confronti, tra
l’altro, di __________ per segnatamente reati contro il patrimonio, il
18.6.2021 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti. Egli ha
riferito in particolare che nel periodo febbraio/marzo 2020 si sarebbe trovato
presso il centro commerciale __________, __________: in quell’occasione avrebbe
incontrato per caso __________, che – unitamente ad un’altra persona ignota –
l’avrebbe ripetutamente colpito facendogli perdere i sensi (p. 6, AI 1, inc. MP
2021.6671).
E’
quindi stato aperto il procedimento penale inc. MP 2021.6671 a carico di __________
e di ignoto per titolo di aggressione.
b. __________,
sentito il 3.9.2021, ha contestato la versione di PI 1. Ha addotto che il
3.3.2020 si sarebbe recato presso il centro commerciale perché quest’ultimo,
tramite un terzo, l’avrebbe minacciato che, se non si fosse presentato, sarebbe
stato raggiunto a casa sua. PI 1 sarebbe comparso con quattro persone. __________
si sarebbe presentato con RE 1. Ha affermato che avrebbe gestito la situazione
tirandogli una sberla. PI 1 sarebbe scappato sbattendo contro le porte
automatiche (p. 14, AI 5, inc. MP 2021.6671).
c. Il
9.12.2021, nell’inc. MP 2021.6671 (AI 25), è stato interrogato RE 1 quale
imputato per aggressione per i citati fatti.
L’imputato
ha asserito che qualche giorno prima del 3.3.2020 __________ gli avrebbe
raccontato che persone residenti in Polonia o nella Repubblica Ceca l’avrebbero
chiamato minacciandolo e dicendogli che l’avrebbero voluto incontrare per
discutere una situazione che coinvolgeva PI 1 (il quale sarebbe stato debitore
di queste persone rispettivamente creditore di __________). RE 1, che sarebbe
stato creditore, per Euro 400'000.00, della __________ (riconducibile a PI 1),
avrebbe dunque accompagnato __________. Arrivati all’entrata del centro
commerciale, __________ si sarebbe messo “faccia a faccia” con PI 1.
Quest’ultimo avrebbe dato uno spintone a __________, che – in risposta – gli avrebbe
sferrato una sberla. PI 1 sarebbe scappato verso l’entrata sbattendo contro la
porta di vetro del centro commerciale.
d. Il
22.2.2022 si è svolto un verbale di confronto tra PI 1, RE 1 e __________ (AI
56, inc. MP 2021.6671).
1.
All’inizio
dell’audizione il segretario giudiziario interrogante ha chiesto a RE 1 se permetteva
che il suo telefonino venisse trattenuto per poter effettuare una copia
forense.
RE
1 non ha acconsentito a tale modo di procedere.
L’interrogante
ha dunque affermato che avrebbe segnalato la questione al magistrato
inquirente, che si sarebbe espresso sulla necessità di sequestrare il
telefonino, ritenuto che esso avrebbe potuto essere utilizzato quale mezzo di prova
perché: “(…) nel corso dell’istruttoria è stato asserito come in data
03.03.2020, ossia il giorno dell’aggressione avvenuta al Centro commerciale __________
di __________ nei confronti di PI 1, __________ mi avrebbe chiamato, dicendomi
di presentarmi al __________, poiché dovevamo incontrare il PI 1. Il sequestro
e la rispettiva copia forense del mio telefono cellullare permetteranno,
infatti, se del caso di accertare l’avvenuta effettiva telefonata fatta da __________
a me, rispettivamente di capire se in data 03.03.2020 io mi trovavo
effettivamente al __________ o nei pressi dello stesso.” (verbale
22.2.2022, p. 5, AI 56, inc. MP 60.2021.6671).
Il
legale di RE 1, preso atto di quanto indicato, ha acconsentito a che la polizia
effettuasse la copia forense del telefonino; ha chiesto che essa venisse posta
sotto sigillo. Esso è stato consegnato all’interrogante [il telefono cellulare
è stato restituito a RE 1 il 24.2.2022 (AI 58, inc. MP 2021.6671)].
2.
Sui
fatti le parti si sono confermate nelle rispettive dichiarazioni.
PI
1 non ha riconosciuto in RE 1 la persona che sarebbe stata con __________ in
data 3.3.2020.
__________
ha addotto che il 3.3.2020 avrebbe chiamato RE 1 con l’applicazione __________,
per cui la telefonata non sarebbe risultata dal tabulato telefonico. Ha
domandato che venisse richiesto all’operatore telefonico di rilevare la
posizione gps dell’apparecchio telefonico di RE 1 il 3.3.2020.
3.
Al
termine dell’interrogatorio è intervenuto il procuratore pubblico, che ha
confermato il sequestro del telefono cellulare.
e. Dopo
uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il segretario
giudiziario rispettivamente il magistrato inquirente in merito al momento in
cui procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto
nella copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al procuratore
pubblico il legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del
verbale 22.02.2022 è stato chiesto il suggellamento della copia forense.
L’imputato non ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files
contenuti nella copia forense suggellata, procedura che permette eventualmente
di evitare all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento.
Per questo motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra
conversazione telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla
CRP contro la misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la
difesa di RE 1 mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia
forense, rifiutando quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la
propria posizione nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC.
Ne consegue che domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto
annullato.” (AI 60).
Il
pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha
comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di
cernita concordato per quel giorno. L’ha invitato a voler in futuro
possibilmente comunicare le sue intenzioni sin dal principio, onde evitare
inutili dispendi di tempo.
Il
legale ha preso posizione il 7/8.3.2022 (AI 67), postulando l’abbandono del
procedimento penale a carico di RE 1.
f. Con
gravame 28.2./1.3.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa,
l’ordine di sequestro 22.2.2022 sia annullato e sia fatto ordine al Ministero
pubblico di distruggere la copia forense del telefono cellulare, posta sotto
sigilli.
Il
reclamante adduce che contro di lui non ci sarebbe alcuna denuncia. Non sarebbe
chiaro su quali basi si fonderebbe il procuratore pubblico per imputargli il
reato di aggressione. Il magistrato inquirente non disporrebbe di alcuna informazione
che avrebbe giustificato l’apertura del procedimento penale a suo carico ed il
provvedimento di sequestro. Addirittura la presunta vittima PI 1 l’avrebbe
scagionato. Quest’ultimo si sarebbe presentato all’ospedale lamentando di
essere stato vittima di aggressione da parte di “una persona nota” (non
due persone). PI 1, il 18.6.2021, a verbale, avrebbe indicato che l’autore
dell’aggressione sarebbe stato __________. Il reclamante conoscerebbe PI 1.
Questi non lo identificherebbe nondimeno quale altro autore della presunta
aggressione. Il nome del reclamante sarebbe emerso per la prima volta nel corso
dell’audizione di __________, che avrebbe riferito che RE 1 l’avrebbe
accompagnato al centro commerciale. Nessun verbale o elemento figurante
all’inchiesta permetterebbe di ritenere, anche solo a livello di indizio o
sospetto, che il reclamante abbia avuto un ruolo penalmente reprensibile. Nel
corso dell’audizione 9.12.2021 egli avrebbe spiegato le ragioni della sua
presenza con __________. Quest’ultimo avrebbe confermato tali dichiarazioni.
Di
per sé, all’inizio del verbale di confronto si sarebbe potuto comprendere la
volontà di sequestrare il telefono cellulare per verificare, senza ancora
sapere l’esito del confronto, se effettivamente RE 1 fosse presente il 3.3.2020
e quindi se potesse essere la seconda persona che avrebbe aggredito PI 1
(secondo la versione resa da quest’ultimo su quanto occorso). Sarebbe in ogni
caso noto a tutti che non esisterebbe un telefonino che mantiene un registro
delle chiamate per oltre due anni; l’iphone in questione non registrerebbe e
monitorizzerebbe gli spostamenti con gps. Sennonché, sarebbe incomprensibile la
decisione del procuratore pubblico di confermare il sequestro al termine
dell’interrogatorio per gli stessi motivi indicati in precedenza. La posizione
del reclamante, nel corso dell’audizione, sarebbe infatti stata ampiamente
chiarita; sarebbe stato completamente scagionato da tutte le parti coinvolte,
ovvero __________ e PI 1. Dal verbale di confronto 22.2.2022 risulterebbe che
sarebbe esclusa/o qualsiasi sua/o partecipazione e/o coinvolgimento nella
colluttazione tra PI 1 e __________.
Per
il reclamante, dunque, cadrebbe completamente qualsiasi indizio di infrazione a
suo carico. Al termine del citato confronto non ci sarebbero quindi stati i
presupposti per ordinare il sequestro.
Il
provvedimento cautelare costituirebbe una ricerca di prove illecita (fishing
expedition) e completamente immotivata ab origine, con la
conseguenza che andrebbe immediatamente annullato.
g. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
2.1.
Si
deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul
gravame presentato contro l’ordine 22.2.2022 del magistrato inquirente, che
disponeva il sequestro del telefono cellulare rispettivamente della copia
forense del medesimo, che è stata posta sotto sigilli in seguito alla richiesta
di RE 1.
2.2
2.2.1
L’art.
246.
CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre
registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e
all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba
presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate
carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su
supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle
salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati
(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, in FF 2006 p. 1141).
2.2.2
Il
detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità
penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti
facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142),
istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato
intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP
n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano
gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248
CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di
utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova
sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK
StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J.
KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2).
Le
carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del
detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in
considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri
motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2),
sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248
cpv. 1 CPP).
2.2.3
Secondo
la giurisprudenza (decisioni TF 1B_102/2020 dell’8.3.2021 consid. 1.1.; 1B_389/2019
del 16.1.2020 consid. 2.1.; DTF 144 IV 74 consid. 2.4.) il procuratore
pubblico, se vuole esaminare dati contenuti in un telefono cellulare fisicamente
trattenuto, deve procedere con la procedura di dissigillamento qualora
l’interessato chieda la messa sotto sigilli dell’apparecchio.
2.2.4
Se
l’autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.)] una
domanda di dissigillamento [che deve essere motivata (decisione TF 1B_424/2013
del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati
sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).
2.2.5
In
applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri
una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un
mese [termine d’ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.;
1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.; 1B_332/2013 del 20.12.2013 consid.
6.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK
StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei
provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare [che si
attiene al principio dell’utilità potenziale degli atti (decisione TF
1B_180/2019 dell’11.9.2019 consid. 2.1.)]; b. il giudice presso il
quale il caso è pendente, negli altri casi.
2.2.6
L’apposizione
dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN /
B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di
diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022
consid. 3.1.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B.
BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
248.
CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un
parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non
è ricevibile.
Spetta
infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la
legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisione TF 1B_487/2020
del 2.11.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi,
che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid.
1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B.
BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non
rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di
segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza, per ragioni di economia
procedurale e non solo, su tutte le censure contro il provvedimento (decisione
TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2./3.4.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.;
BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).
Il giudice del dissigillamento si deve perciò
esprimere su censure inerenti alla
mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto
perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura,
all’illiceità dell’ordine (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.;
DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,
art. 248 CPP n. 61) oppure al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid.
3.4.).
Il
reclamo ex art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le censure non
concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto
protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.;
1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.) o se il procuratore pubblico rifiuta
di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e
nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice (decisione
TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.).
Al
momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;
la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo
l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248
CPP n. 62).
2.3
Nel
corso dell’interrogatorio 22.2.2022, ritenuto che – a giudizio
dell’interrogante – si imponeva il sequestro del telefono cellulare di RE 1,
quest’ultimo – tramite il suo legale – ha acconsentito a che la polizia ne
effettuasse una copia forense; ha domandato che essa venisse posta sotto
sigilli.
Come
anticipato, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il
segretario giudiziario ed il procuratore pubblico in merito al momento in cui
procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto nella
copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al magistrato inquirente il
legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del verbale
22.02.2022
è stato chiesto il suggellamento della copia forense. L’imputato non
ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files contenuti nella copia
forense suggellata, procedura che permette eventualmente di evitare
all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento. Per questo
motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra conversazione
telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla CRP contro la
misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la difesa di RE
1.
mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia forense, rifiutando
quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la propria posizione
nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC. Ne consegue che
domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto annullato.”
(AI 60).
Il
pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha
comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di
cernita concordato per quel giorno.
In
queste circostanze, ritenuto che la copia forense del telefono cellulare di RE
1.
è sotto sigilli come da lui postulato, in considerazione della finalità della
procedura dei sigilli, ovvero la tutela della sfera segreta e della sfera
privata da ingiustificati interventi statali, al caso concreto è applicabile
questa procedura, che prevale sul reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a
CPP.
L’impugnativa
deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile.
3.
Il
gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera