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Decisione

60.2022.70

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha sequestrato il suo telefono cellulare. richiesta di porre i sigilli. procedura di dissigillamento. ricevibilità del gravame

29 aprile 2022Italiano17 min

quindi stato aperto il procedimento penale inc. MP 2021.6671 a carico di __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.70

Lugano

29 aprile 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 28.2./1.3.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 22.2.2022 del procuratore pubblico Anna

Fumagalli nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.6671 promosso a carico di

__________, __________, e di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________),

per aggressione;

richiamati gli scritti 7/8.3.2022 di PI

1 – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 11.3.2022 e

29/30.3.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che, osservato, ha postulato

la reiezione del gravame – e 24/25.3.2022 (replica) di RE 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

contesto del procedimento penale inc. MP 2020.8718 promosso nei confronti, tra

l’altro, di __________ per segnatamente reati contro il patrimonio, il

18.6.2021 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti. Egli ha

riferito in particolare che nel periodo febbraio/marzo 2020 si sarebbe trovato

presso il centro commerciale __________, __________: in quell’occasione avrebbe

incontrato per caso __________, che – unitamente ad un’altra persona ignota –

l’avrebbe ripetutamente colpito facendogli perdere i sensi (p. 6, AI 1, inc. MP

2021.6671).

E’

quindi stato aperto il procedimento penale inc. MP 2021.6671 a carico di __________

e di ignoto per titolo di aggressione.

b. __________,

sentito il 3.9.2021, ha contestato la versione di PI 1. Ha addotto che il

3.3.2020 si sarebbe recato presso il centro commerciale perché quest’ultimo,

tramite un terzo, l’avrebbe minacciato che, se non si fosse presentato, sarebbe

stato raggiunto a casa sua. PI 1 sarebbe comparso con quattro persone. __________

si sarebbe presentato con RE 1. Ha affermato che avrebbe gestito la situazione

tirandogli una sberla. PI 1 sarebbe scappato sbattendo contro le porte

automatiche (p. 14, AI 5, inc. MP 2021.6671).

c. Il

9.12.2021, nell’inc. MP 2021.6671 (AI 25), è stato interrogato RE 1 quale

imputato per aggressione per i citati fatti.

L’imputato

ha asserito che qualche giorno prima del 3.3.2020 __________ gli avrebbe

raccontato che persone residenti in Polonia o nella Repubblica Ceca l’avrebbero

chiamato minacciandolo e dicendogli che l’avrebbero voluto incontrare per

discutere una situazione che coinvolgeva PI 1 (il quale sarebbe stato debitore

di queste persone rispettivamente creditore di __________). RE 1, che sarebbe

stato creditore, per Euro 400'000.00, della __________ (riconducibile a PI 1),

avrebbe dunque accompagnato __________. Arrivati all’entrata del centro

commerciale, __________ si sarebbe messo “faccia a faccia” con PI 1.

Quest’ultimo avrebbe dato uno spintone a __________, che – in risposta – gli avrebbe

sferrato una sberla. PI 1 sarebbe scappato verso l’entrata sbattendo contro la

porta di vetro del centro commerciale.

d. Il

22.2.2022 si è svolto un verbale di confronto tra PI 1, RE 1 e __________ (AI

56, inc. MP 2021.6671).

1.

All’inizio

dell’audizione il segretario giudiziario interrogante ha chiesto a RE 1 se permetteva

che il suo telefonino venisse trattenuto per poter effettuare una copia

forense.

RE

1 non ha acconsentito a tale modo di procedere.

L’interrogante

ha dunque affermato che avrebbe segnalato la questione al magistrato

inquirente, che si sarebbe espresso sulla necessità di sequestrare il

telefonino, ritenuto che esso avrebbe potuto essere utilizzato quale mezzo di prova

perché: “(…) nel corso dell’istruttoria è stato asserito come in data

03.03.2020, ossia il giorno dell’aggressione avvenuta al Centro commerciale __________

di __________ nei confronti di PI 1, __________ mi avrebbe chiamato, dicendomi

di presentarmi al __________, poiché dovevamo incontrare il PI 1. Il sequestro

e la rispettiva copia forense del mio telefono cellullare permetteranno,

infatti, se del caso di accertare l’avvenuta effettiva telefonata fatta da __________

a me, rispettivamente di capire se in data 03.03.2020 io mi trovavo

effettivamente al __________ o nei pressi dello stesso.” (verbale

22.2.2022, p. 5, AI 56, inc. MP 60.2021.6671).

Il

legale di RE 1, preso atto di quanto indicato, ha acconsentito a che la polizia

effettuasse la copia forense del telefonino; ha chiesto che essa venisse posta

sotto sigillo. Esso è stato consegnato all’interrogante [il telefono cellulare

è stato restituito a RE 1 il 24.2.2022 (AI 58, inc. MP 2021.6671)].

2.

Sui

fatti le parti si sono confermate nelle rispettive dichiarazioni.

PI

1 non ha riconosciuto in RE 1 la persona che sarebbe stata con __________ in

data 3.3.2020.

__________

ha addotto che il 3.3.2020 avrebbe chiamato RE 1 con l’applicazione __________,

per cui la telefonata non sarebbe risultata dal tabulato telefonico. Ha

domandato che venisse richiesto all’operatore telefonico di rilevare la

posizione gps dell’apparecchio telefonico di RE 1 il 3.3.2020.

3.

Al

termine dell’interrogatorio è intervenuto il procuratore pubblico, che ha

confermato il sequestro del telefono cellulare.

e. Dopo

uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il segretario

giudiziario rispettivamente il magistrato inquirente in merito al momento in

cui procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto

nella copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al procuratore

pubblico il legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del

verbale 22.02.2022 è stato chiesto il suggellamento della copia forense.

L’imputato non ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files

contenuti nella copia forense suggellata, procedura che permette eventualmente

di evitare all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento.

Per questo motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra

conversazione telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla

CRP contro la misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la

difesa di RE 1 mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia

forense, rifiutando quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la

propria posizione nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC.

Ne consegue che domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto

annullato.” (AI 60).

Il

pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha

comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di

cernita concordato per quel giorno. L’ha invitato a voler in futuro

possibilmente comunicare le sue intenzioni sin dal principio, onde evitare

inutili dispendi di tempo.

Il

legale ha preso posizione il 7/8.3.2022 (AI 67), postulando l’abbandono del

procedimento penale a carico di RE 1.

f. Con

gravame 28.2./1.3.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa,

l’ordine di sequestro 22.2.2022 sia annullato e sia fatto ordine al Ministero

pubblico di distruggere la copia forense del telefono cellulare, posta sotto

sigilli.

Il

reclamante adduce che contro di lui non ci sarebbe alcuna denuncia. Non sarebbe

chiaro su quali basi si fonderebbe il procuratore pubblico per imputargli il

reato di aggressione. Il magistrato inquirente non disporrebbe di alcuna informazione

che avrebbe giustificato l’apertura del procedimento penale a suo carico ed il

provvedimento di sequestro. Addirittura la presunta vittima PI 1 l’avrebbe

scagionato. Quest’ultimo si sarebbe presentato all’ospedale lamentando di

essere stato vittima di aggressione da parte di “una persona nota” (non

due persone). PI 1, il 18.6.2021, a verbale, avrebbe indicato che l’autore

dell’aggressione sarebbe stato __________. Il reclamante conoscerebbe PI 1.

Questi non lo identificherebbe nondimeno quale altro autore della presunta

aggressione. Il nome del reclamante sarebbe emerso per la prima volta nel corso

dell’audizione di __________, che avrebbe riferito che RE 1 l’avrebbe

accompagnato al centro commerciale. Nessun verbale o elemento figurante

all’inchiesta permetterebbe di ritenere, anche solo a livello di indizio o

sospetto, che il reclamante abbia avuto un ruolo penalmente reprensibile. Nel

corso dell’audizione 9.12.2021 egli avrebbe spiegato le ragioni della sua

presenza con __________. Quest’ultimo avrebbe confermato tali dichiarazioni.

Di

per sé, all’inizio del verbale di confronto si sarebbe potuto comprendere la

volontà di sequestrare il telefono cellulare per verificare, senza ancora

sapere l’esito del confronto, se effettivamente RE 1 fosse presente il 3.3.2020

e quindi se potesse essere la seconda persona che avrebbe aggredito PI 1

(secondo la versione resa da quest’ultimo su quanto occorso). Sarebbe in ogni

caso noto a tutti che non esisterebbe un telefonino che mantiene un registro

delle chiamate per oltre due anni; l’iphone in questione non registrerebbe e

monitorizzerebbe gli spostamenti con gps. Sennonché, sarebbe incomprensibile la

decisione del procuratore pubblico di confermare il sequestro al termine

dell’interrogatorio per gli stessi motivi indicati in precedenza. La posizione

del reclamante, nel corso dell’audizione, sarebbe infatti stata ampiamente

chiarita; sarebbe stato completamente scagionato da tutte le parti coinvolte,

ovvero __________ e PI 1. Dal verbale di confronto 22.2.2022 risulterebbe che

sarebbe esclusa/o qualsiasi sua/o partecipazione e/o coinvolgimento nella

colluttazione tra PI 1 e __________.

Per

il reclamante, dunque, cadrebbe completamente qualsiasi indizio di infrazione a

suo carico. Al termine del citato confronto non ci sarebbero quindi stati i

presupposti per ordinare il sequestro.

Il

provvedimento cautelare costituirebbe una ricerca di prove illecita (fishing

expedition) e completamente immotivata ab origine, con la

conseguenza che andrebbe immediatamente annullato.

g. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

Si

deve anzitutto determinare la competenza di questa Corte a pronunciarsi sul

gravame presentato contro l’ordine 22.2.2022 del magistrato inquirente, che

disponeva il sequestro del telefono cellulare rispettivamente della copia

forense del medesimo, che è stata posta sotto sigilli in seguito alla richiesta

di RE 1.

2.2

2.2.1

L’art.

246.

CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre

registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e

all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba

presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate

carte o registrazioni, secondo il messaggio, tutte le informazioni su carta, su

supporto visivo o sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle

salvate in apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati

(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1141).

2.2.2

Il

detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità

penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti

facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142),

istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato

intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, 2. ed., art. 248 CPP

n. 2). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si limitano

gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI, art. 248

CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di

utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova

sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK

StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J.

KELLER, 3. ed., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, 3. ed., art. 248 CPP n. 2).

Le

carte, le registrazioni e altri oggetti che secondo le dichiarazioni del

detentore e di terzi non possono essere perquisiti o sequestrati, in

considerazione della facoltà di non rispondere o di non deporre o per altri

motivi (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 2),

sono dunque sigillati e non possono essere visionati né utilizzati (art. 248

cpv. 1 CPP).

2.2.3

Secondo

la giurisprudenza (decisioni TF 1B_102/2020 dell’8.3.2021 consid. 1.1.; 1B_389/2019

del 16.1.2020 consid. 2.1.; DTF 144 IV 74 consid. 2.4.) il procuratore

pubblico, se vuole esaminare dati contenuti in un telefono cellulare fisicamente

trattenuto, deve procedere con la procedura di dissigillamento qualora

l’interessato chieda la messa sotto sigilli dell’apparecchio.

2.2.4

Se

l’autorità non presenta entro venti giorni [termine imperativo (ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ma: DTF 139 IV 246 consid. 3.3.)] una

domanda di dissigillamento [che deve essere motivata (decisione TF 1B_424/2013

del 22.7.2014 consid. 2.4.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,

art. 248 CPP n. 22 ss.)], le carte, le registrazioni e gli oggetti sigillati

sono restituiti all’avente diritto (art. 248 cpv. 2 CPP).

2.2.5

In

applicazione dell’art. 248 cpv. 3 CPP, qualora la competente autorità inoltri

una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente entro un

mese [termine d’ordine (decisioni TF 1B_131/2015 del 30.7.2015 consid. 5.4.2.;

1B_424/2013 del 22.7.2014 consid. 3.2.; 1B_332/2013 del 20.12.2013 consid.

6.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 37; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 38)]: a. il giudice dei

provvedimenti coercitivi, nell’ambito della procedura preliminare [che si

attiene al principio dell’utilità potenziale degli atti (decisione TF

1B_180/2019 dell’11.9.2019 consid. 2.1.)]; b. il giudice presso il

quale il caso è pendente, negli altri casi.

2.2.6

L’apposizione

dei sigilli è un rimedio giuridico sui generis (BSK StPO – O. THORMANN /

B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1), che prevale sugli altri rimedi di

diritto, in particolare sul reclamo giusta gli art. 393 ss. CPP (decisione TF 1B_550/2021 del 13.1.2022

consid. 3.1.2.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B.

BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.

248.

CPP n. 12 e art. 393 CPP n. 18; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 6). Un

parallelo reclamo secondo l’art. 393 CPP contro un ordine di perquisizione non

è ricevibile.

Spetta

infatti al giudice del dissigillamento esaminare, prima facie, la

legalità di una perquisizione quale questione pregiudiziale (decisione TF 1B_487/2020

del 2.11.2020 consid. 3.1.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,

art. 248 CPP n. 42 s.; Commentario CPP – E. MELI, art. 248 CPP n. 7). Questi,

che ha completo potere di esame (decisioni TF 1B_386/2010 del 9.2.2011 consid.

1.4.; 1B_354/2010 dell’8.2.2011 consid. 1.3.; BSK StPO – O. THORMANN / B.

BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 61), se vengono invocati la facoltà di non

rispondere, di non deporre o altri interessi giuridicamente protetti di

segretezza, deve pronunciarsi, secondo la giurisprudenza, per ragioni di economia

procedurale e non solo, su tutte le censure contro il provvedimento (decisione

TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2./3.4.; DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.;

BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 40).

Il giudice del dissigillamento si deve perciò

esprimere su censure inerenti alla

mancanza di sufficiente sospetto di reato o di connessione tra reato e oggetto

perquisendo, alla violazione del principio di proporzionalità della misura,

all’illiceità dell’ordine (decisione TF 1B_360/2013 del 24.3.2014 consid. 2.2.;

DTF 140 IV 28 consid. 4.3.6.; BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit.,

art. 248 CPP n. 61) oppure al fatto che la misura sia abusiva (decisione TF 1B_117/2012 del 26.3.2012 consid.

3.4.).

Il

reclamo ex art. 393 CPP entra in considerazione soltanto se le censure non

concernono alcun interesse giuridicamente protetto al mantenimento del segreto

protetto dai sigilli (decisioni TF 1B_550/2021 del 13.1.2022 consid. 3.1.2.;

1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.1.2.) o se il procuratore pubblico rifiuta

di dare seguito alla domanda di sigillamento, con l’esclusione – di fatto e

nella sostanza – della procedura di dissigillamento davanti a un giudice (decisione

TF 1B_464/2012 del 7.3.2013 consid. 2.).

Al

momento del sigillamento non è dunque ammesso il reclamo contro il sequestro;

la possibilità di reclamo è data al momento del sequestro effettuato dopo

l’esame delle carte (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248

CPP n. 62).

2.3

Nel

corso dell’interrogatorio 22.2.2022, ritenuto che – a giudizio

dell’interrogante – si imponeva il sequestro del telefono cellulare di RE 1,

quest’ultimo – tramite il suo legale – ha acconsentito a che la polizia ne

effettuasse una copia forense; ha domandato che essa venisse posta sotto

sigilli.

Come

anticipato, dopo uno scambio di corrispondenza tra il legale di RE 1 ed il

segretario giudiziario ed il procuratore pubblico in merito al momento in cui

procedere alla cernita, in presenza dell’imputato, di quanto contenuto nella

copia del telefonino (AI 59), con scritto 24.2.2022 al magistrato inquirente il

legale ha indicato, in particolare, che: “In occasione del verbale

22.02.2022

è stato chiesto il suggellamento della copia forense. L’imputato non

ha alcun obbligo di partecipare ad una cernita dei files contenuti nella copia

forense suggellata, procedura che permette eventualmente di evitare

all’Autorità inquirente di seguire la procedura di dissuggellamento. Per questo

motivo, alla luce di quanto emerso a seguito della nostra conversazione

telefonica, impregiudicato il diritto di interporre reclamo alla CRP contro la

misura di sequestro disposta unitamente al verbale 22.02.2022, la difesa di RE

1.

mantiene la misura di suggellamento sull’integrale copia forense, rifiutando

quindi la sua cernita, e si riserva di far valere la propria posizione

nell’eventuale procedura di dissuggellamento dinnazi al GPC. Ne consegue che

domani non vi sarà alcun verbale né incontro, che va pertanto annullato.”

(AI 60).

Il

pubblico ministero, con scritto 25.2.2022 al difensore di RE 1 (AI 61), ha

comunicato di avere preso atto della mutata intenzione riguardo al verbale di

cernita concordato per quel giorno.

In

queste circostanze, ritenuto che la copia forense del telefono cellulare di RE

1.

è sotto sigilli come da lui postulato, in considerazione della finalità della

procedura dei sigilli, ovvero la tutela della sfera segreta e della sfera

privata da ingiustificati interventi statali, al caso concreto è applicabile

questa procedura, che prevale sul reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a

CPP.

L’impugnativa

deve di conseguenza essere dichiarata irricevibile.

3.

Il

gravame è irricevibile. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera