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Decisione

60.2022.75

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. falsità in documenti. apprezzamento anticipato delle prove

2 marzo 2023Italiano17 min

denunciante ha sostenuto che il 31.12.2018 gli sarebbe stata trasmessa da __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.75

Lugano

2 marzo 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/8.3.2022 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto di abbandono 24.2.2022 emanato

dall’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz nell’ambito del

procedimento dipendente da suo esposto 12.3.2019 nei confronti di,

segnatamente, PI 1, già in __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per

titolo di falsità in documenti (ABB 332/2022);

richiamate le osservazioni 18.3.2022 e

9.5.2022 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame –, 31.3./4.4.2022 e 16/17.5.2022 (duplica) di PI 1 – che ha

parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 26/28.4.2022

(replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

richiamato l’ulteriore scambio di

allegati in seguito allo scritto 30.9.2022 di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 12.3.2019 RE 1 ha denunciato __________ e PI 1 per, tra l’altro,

falsità in documenti.

Il

denunciante ha sostenuto che il 31.12.2018 gli sarebbe stata trasmessa da __________,

a sua volta informato da __________, copia di un precetto esecutivo destinato

alla sua società __________, __________, succursale in __________. Il precetto

esecutivo sarebbe stato fatto spiccare da __________ per un presunto debito

della società dell’importo di CHF 182’582.40 nei confronti della __________, __________,

creditrice, società del denunciato.

Nella

notifica del precetto esecutivo, il 12.1.2018, sarebbe stata apposta la firma

di PI 1 della __________, allora in __________, che si sarebbe qualificata

quale procuratrice della __________. Il denunciante non avrebbe tuttavia mai

nominato o delegato procuratori per la società, che non sarebbe stata

domiciliata presso la __________. In mancanza di opposizione al precetto

esecutivo, la procedura sarebbe sfociata nel fallimento, il 22.11.2018, della __________.

PI

1 sarebbe stata segretaria presso la __________, con sede al medesimo indirizzo

della __________ e della __________, società del denunciato.

Per

RE 1, __________ avrebbe premeditato il fallimento della società, agendo con

condotta fraudolenta, con la complicità di PI 1. Ella, spacciandosi per

procuratrice della __________, avrebbe intenzionalmente ritirato il precetto

esecutivo per cagionare il fallimento della società.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2019.2458.

b. Con

decreto 24.2.2022 (ABB 332/2022) il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale a carico di PI 1.

Il

magistrato inquirente, premesso che nei confronti di __________ si procedeva

separatamente (essendo pendenti altri procedimenti) e ricordati gli atti

istruttori occorsi, ha concluso come fosse evidente che l’imputata si fosse

limitata ad eseguire i suoi compiti professionali, ovvero a ritirare la

corrispondenza rinvenuta nella bucalettere e/o nella casella postale del datore

di lavoro rispettivamente delle società domiciliate presso la __________.

L’imputata, una volta verificato che la società destinataria del precetto

esecutivo non era domiciliata presso la __________, aveva fatto presente

l’errore all’impiegato postale, che effettivamente aveva messo la crocetta

nella casella “destinatario irreperibile”. Questo poteva essere avvenuto

soltanto perché l’imputata aveva comunicato l’errore all’impiegato postale, che

poi per negligenza aveva immesso due indicazioni contrastanti (notificazione “a

un’altra persona”, ovvero a PI 1 quale procuratrice, e “destinatario

irreperibile”), non annullando la precedente iscrizione. Dagli atti

istruttori non era possibile anche solo dedurre (certamente non comprovare) un

agire intenzionale dell’imputata a voler portare al fallimento la __________.

Qualsiasi

contestazione derivante dalla contraddizione presente sul precetto esecutivo ed

inerente alla sua notifica non poteva che essere fatta valere per le corrette

vie procedurali civili ed amministrative, non di certo davanti al Ministero

pubblico con denuncia.

c. Con

gravame 7/8.3.2022 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto di abbandono sia annullato.

Il

reclamante, reputatosi danneggiato, adduce che dal 2019 starebbe portando

avanti una vera e propria battaglia giudiziaria per assicurare alla giustizia __________.

Sostiene che quest’ultimo, tramite la sua società __________, con l’intento di

danneggiarlo, avrebbe fatto spiccare un precetto esecutivo di oltre CHF

180'000.00 tramite il quale sarebbe riuscito a far fallire la società __________.

PI 1 avrebbe proposto a verbale due versioni di come si sarebbero svolti i

fatti. Ella, con le dichiarazioni contraddittorie, non sarebbe credibile.

Avrebbe dovuto essere sentito l’impiegato postale, che avrebbe recapitato il

precetto esecutivo alla società il 12.1.2018.

Se

il precetto esecutivo fosse tornato al mittente, come avrebbe affermato il

responsabile delle poste, l’Ufficio di esecuzione avrebbe avuto la copia del

precetto esecutivo del debitore non notificata per irreperibilità del

destinatario. Non sarebbe stato così. Ciò vorrebbe dire che il precetto

esecutivo sarebbe stato ritirato e non restituito all’Ufficio di esecuzione. L’unico

nominativo che comparirebbe sulla ricevuta sarebbe quello di PI 1. Ci sarebbe

la firma del notificatore per avvenuta consegna del precetto.

Il

decreto non sarebbe dunque corretto perché gli atti dimostrerebbero che

l’imputata, probabilmente su indicazione di __________ della __________, amico

di __________, avrebbe ritirato il precetto esecutivo non notificandolo ad RE 1

e non interponendo opposizione, danneggiando la sua società.

d. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni, delle

dupliche e degli ulteriori scritti, si dirà – se necessario per il giudizio –

in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 7.3.2022 contro il decreto di abbandono 24.2.2022, è

tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322

cpv. 2 CPP) e, anche, proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M. HEINIGER, 2. ed.,

art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO

– N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER,

op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

In

considerazione dell’esito del gravame, respinto nel merito, può rimanere

irrisolta la questione a sapere se RE 1 possa essere reputato accusatore

privato nel procedimento penale e dunque se abbia la legittimazione per

presentare l’impugnativa.

2.

Il

reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di

sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa

(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del

procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.

319.

cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

3.1.

RE

1.

ipotizza nei confronti di PI 1 il reato di falsità in documenti giusta l’art.

251.

cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine di nuocere al patrimonio

o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa

dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un

documento suppositizio, o attesta o fa attestare in un documento,

contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo

di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., art. 251

CP n. 1 ss.)].

3.2

Il

reato ai sensi dell’art. 251 cifra 1 CP reprime la falsificazione di un

documento (falso materiale) rispettivamente la redazione di un documento dal

falso contenuto (falso ideologico).

Nel

primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai

sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.

Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore

apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi

da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_807/2021 del

7.6.2022

consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht

II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L.

ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).

Nel

caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la

cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo

oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la

legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero

unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché

il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF

6B_807/2021 del 7.6.2022 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 64 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 181).

3.3

3.3.1

Il

reclamante imputa a PI 1 – in relazione al precetto esecutivo n. __________ di

data 11.1.2018 di CHF 182'582.40 a carico della __________ (debitore), fatto

spiccare dalla __________ (creditore) – di essersi qualificata procuratrice

della __________ e di avere apposto la sua firma sul precetto esecutivo, ovvero

di essersi fatta notificare il precetto esecutivo. In mancanza di opposizione,

la procedura sarebbe sfociata nel fallimento, il 22.11.2018, della società.

3.3.2

Sul

precetto esecutivo in questione, a pag. 2, al punto “Visto di notificazione”,

è barrata la casella “A un’altra persona”, a cui seguono, scritte a mano,

con riferimento alla citata casella, le indicazioni “PI 1 (procuratrice)”,

la data (12.1.2018) e la firma del notificatore. Subito sotto, al punto “Impossibile

procedere alla notificazione”, è barrata la casella “Destinatario

irreperibile” (allegato 2 al verbale 4.9.2019 di PI 1, AI 6).

3.3.3

Interrogata

il 4.9.2019 quale imputata, PI 1 ha addotto di lavorare presso la __________ occupandosi

del centralino telefonico, dell’accoglienza clienti, del ritiro della posta e

di altre piccole mansioni. Ha affermato, in merito al suddetto precetto

esecutivo, che: “Il postino è arrivato da me con questo precetto chiedendomi

se questa società fosse domiciliata presso la __________. Io ho risposto di no

e quindi non l’ho ritirato. Infatti sul precetto figura “destinatario

irreperibile”. Il mio nome figura sul precetto solo perché il postino mi ha

chiesto se fosse una società domiciliata presso __________. Io figuro quale

“procuratrice” perché per la Posta io sono effettivamente procuratrice della __________.

Ora che ricordo vorrei precisare un fatto, io avevo trovato nella casella

postale di __________ l’avviso di ritiro del precetto esecutivo. Sono quindi

andata in posta, ho guardato per quale società fosse il precetto esecutivo, ho

detto all’impiegato dell’ufficio postale che la società non era domiciliata

presso __________, e quindi l’impiegato ha indicato che io ho dichiarato che il

destinatario non era presso __________, indicandolo quale irreperibile.

Ribadisco di non aver ritirato il precetto esecutivo. Vorrei precisare in

conclusione che tutto quanto manoscritto sul precetto esecutivo (…) non è stato

da me apposto, ma dall’impiegato dell’ufficio postale. Io avevo semplicemente riferito

che la società non aveva sede da noi.” (p. 3 s., AI 6).

3.3.4

La

Posta CH SA, Corporate Center, Servizio inchieste, interpellata dal procuratore

pubblico il 24.2.2020 (AI 26), con scritto 2.3.2020 ha riportato il nome della

persona che, il 12.1.2018, si era occupata del precetto esecutivo, indicando

che non era più alle sue dipendenze. Ha comunicato le informazioni raccolte in

seguito ai suoi propri accertamenti: “A detta del responsabile dell’ufficio

postale di __________, la __________ non ha mai avuto un recapito

postale a __________ e ciò ha più volte indotto in errore il personale di

recapito; La signora PI 1 è impiegata presso un cliente con casella postale; L’atto

esecutivo oggetto della vertenza, nei nostri sistemi informatici, risulta

dapprima avvisato per il ritiro in casella e poco dopo rinviato all’origine con

l’indicazione “destinatario irreperibile all’indirizzo indicato.” (…) Questo ci

porta ad ipotizzare che l’AE sia stato per errore avvisato per il

ritiro nella casella postale del cliente per cui lavora la signora PI 1; dopo

che la signora PI 1 si è accorta che l’AE non concerneva partner della ditta

per cui lavora, l’ha restituita seduta stante all’impiegato postale, il quale

l’ha poi rinviata al mittente con l’indicazione di irreperibilità,

dimenticandosi verosimilmente di annullare/cancellare la precedente notifica.”

(AI 29).

3.3.5

In

queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’inesistenza di

indizi di colpevolezza a carico di PI 1.

Quanto

scritto da La Posta (comprovato dall’allegato “Accertamento del recapito

IPLAR”) ricalca infatti quanto affermato dall’imputata nel corso della sua

audizione, ovvero che ella non ha ritirato il precetto esecutivo concernente la

citata società.

Nulla

di particolare in capo alla colpevolezza di PI 1 si può dedurre dal fatto che –

al momento dell’interrogatorio, in data 4.9.2019 – ella abbia ricordato con

precisione i fatti soltanto raccontandoli, così come riportati nel verbale,

considerato che si occupava tutti i giorni della corrispondenza della

fiduciaria e che, da quando si era confrontata con l’impiegato postale, era

trascorso un anno e mezzo. Non si può dunque ritenere, come addotto dal

reclamante, che le sue dichiarazioni siano state contraddittorie.

Il

fatto che l’impiegato postale abbia omesso di annullare/cancellare la notifica

del precetto esecutivo rispettivamente che, in seguito al/lla mancato/a

annullamento/cancellazione, l’Ufficio dei fallimenti abbia proceduto nei suoi

incombenti nei confronti della __________ non può manifestamente essere addebitato

all’imputata. E’ invero una mera ipotesi, e come tale non sostanziata da alcun

elemento concreto, che PI 1, spacciandosi per procuratrice della __________,

avrebbe intenzionalmente ritirato il precetto esecutivo per cagionare il

fallimento della società, ovvero che avrebbe agito quale complice di __________,

il quale avrebbe premeditato il fallimento della società, agendo con condotta

fraudolenta.

Poteva

del resto essere stata unicamente PI 1 a comunicare all’impiegato postale che

il destinatario era irreperibile.

Si

deve infine rilevare che, come risulta dalle contestazioni di cui al verbale di

interrogatorio 27.11.2019 di RE 1 (p. 3, AI 21), quest’ultimo sapeva già dal

dicembre 2017 che la __________ non aveva più alcun recapito valido, tanto è

vero che il reclamante aveva scritto all’Ufficio del registro di commercio

assicurando di sistemare la situazione entro breve tempo. Di modo che eventuali

disguidi nell’intimazione di atti non possono che essere rimproverati alla

società ed ai suoi organi, ossia al direttore della succursale RE 1, non a

terze persone.

3.4

3.4.1

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera

valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_1029/2016 del

27.4.2017

consid. 2.4.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le

autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i

fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione

TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH,

op. cit., art. 139 CPP n. 1).

Il principio inquisitorio giusta l’art. 6 CPP non

obbliga nondimeno l’autorità penale ad assumere d’ufficio oppure su richiesta [tempestiva e nella forma corretta (decisione

TF 6B_941/2019 del 14.2.2020 consid. 2.3.)]

delle parti (art. 107 cpv. 1 lit.

e CPP) mezzi di prova qualora – in

considerazione di quanto già agli atti – giunga al convincimento che gli

ulteriori mezzi di prova non muterebbero il suo giudizio: può procedere ad un

apprezzamento anticipato delle prove secondo l’art. 139 cpv. 2 CPP (decisione

TF 6B_1408/2021 del 5.5.2022 consid. 2.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art. 139 CPP n. 31 ss.,

n. 48 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 139

CPP n. 3).

3.4.2

Per i motivi alla base del decreto di abbandono 24.2.2022

e di questo stesso giudizio si poteva/può rinunciare senza incorrere in

arbitrio ad esperire ulteriori prove (segnatamente procedere ai postulati

interrogatori), che non avrebbero potuto/potrebbero manifestamente mutare

l’esito del procedimento penale in questione.

4.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia di CHF 900.--

e le spese di CHF 50.-- sono poste a carico del reclamante, soccombente (art.

428.

cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI

1.

CHF 800.-- quale indennità (art. 436 cpv. 1 CPP i.c.c. art. 429 cpv. 1 lit. a

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

950.-- (novecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino

rifonderà a PI 1, già in __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera