60.2022.8
Reclamo contro l'ordine di sequestro. telefono cellulare, violazione di domicilio. sommossa
5 ottobre 2022Italiano12 min
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.8
Lugano
5 ottobre 2022/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal
procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di
cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di
violazione di domicilio e sommossa;
richiamate le osservazioni 20.1.2022 e
la duplica 25/28.2.2022 del magistrato inquirente;
vista la replica 14/15.2.2022 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________
a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali
spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso
un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune
persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea
pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero
del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le
placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per
assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di
necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che
provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci
siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è
stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).
Alcuni dei
manifestanti si sarebbero infatti anche introdotti all’interno dell’immobile ed
altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe
dunque intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse
persone che si trovavano nell’edificio sarebbero state portate presso gli
uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc.
MP __________).
Al termine del suo interrogatorio del
30.12.2021 l’agente interrogante lo ha informato che “(…) come da
disposizione del Magistrato mi viene sequestrato il mio cellulare (…)”
(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Da parte sua egli ha
contestato il sequestro: “(…) secondo me non è corretto in quanto il
Magistrato deve fare un ordine scritto che io devo firmare in quanto il mio
telefono potrebbe andare in mano di chiunque (…)” (verbale di
interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Di conseguenza ha postulato che, come
richiesto dal suo difensore, il suo telefono cellulare venisse messo sotto
sigillo.
b. Con
gravame 5/10.1.2022 RE 1 “(…) chiede che il verbale di interrogatorio venga
annullato e il telefono sequestrato gli venga immediatamente restituito (…)”
(reclamo 5/10.1.2022, p. 3).
A suo dire infatti il sequestro del suo
telefono cellulare non sarebbe giustificato: “(…) lo stesso non può (…)
fungere da garanzia per spese processuali o pene pecuniarie, tantomeno deve
essere restituito ai danneggiati, ed è palese che non potrà essere confiscato
(…), non trattandosi né di oggetto pericoloso, né di valore patrimoniale e
tanto meno di valore patrimoniale di un’organizzazione criminale. Inoltre non
si comprende come il telefono potrebbe costituire elemento di prova nel
proseguio del procedimento, tenuto conto, in particolare, del fatto che il
reclamante è stato fermato sul sedime dell’ex macello (…)” (reclamo
5/10.1.2022, p. 3). Inoltre egli contesta il fatto che l’ordine di sequestro in
oggetto non gli sia stato consegnato.
RE 1 solleva anche una violazione
dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP e chiede l’annullamento del suo verbale di
interrogatorio, in quanto la polizia, durante il suo interrogatorio del
30.12.2021, non avrebbe contattato, su sua esplicita richiesta, il suo avvocato
di fiducia e, perdipiù, malgrado gli agenti interroganti fossero a conoscenza
che il suo patrocinatore si trovasse già presso il commissariato di __________,
gli avrebbero comunicato, falsamente, di non averlo potuto rintracciare: “(…)
così facendo, la polizia, ha scientemente privato l’imputato della presenza del
suo legale durante l’interrogatorio (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).
c. Nelle sue
osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di
sequestro era stato da lui emanato in data 30.12.2021 (AI 3), che tuttavia non
sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputato, in quanto quest’ultimo
sarebbe già stato congedato dopo il verbale di interrogatorio.
In merito alla presunta violazione del
principio di essere sentito sollevata dal reclamante, il procuratore pubblico
ha citato le affermazioni dello stesso RE 1 durante il suo interrogatorio,
osservando che dalle stesse parrebbe “(…) perlomeno strano che falsamente
sia stato detto, da parte degli interroganti, che la patrocinatrice era stata
chiamata, ma non era stata trovata. Tanto più che, allora, ci si chiede perché
la richiesta di posa sotto suggello del telefono cellulare derivi proprio
dall’aver parlato con il difensore (…)” (osservazioni 20.1.2022, p. 2).
d. RE 1 è
stato nuovamente sentito il 10.3.2022 (AI 110). Durante tale interrogatorio
egli ha comunicato al procuratore pubblico di ritirare la sua richiesta di
messa sotto suggello del telefono cellulare e di richiederne l’immediato
dissequestro. In quell’occasione il magistrato ha disposto il dissequestro del
cellulare (verbale di interrogatorio 10.3.2022, p. 5, AI 110).
e. Delle ulteriori argomentazioni del reclamo, così come
della replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in
diritto.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a
ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il
ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del
24.8.2018
consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82
consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF
1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.
ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,
art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).
L’interesse
all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del
3.4.2017
consid. 1.4.1.).
Secondo
la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può
rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla
base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze
identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad
un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza
di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la
questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui
si deve rispondere.
1.3
Come
si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare
di RE 1 (AI 110).
Si
pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale
all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.
La
risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata
possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con
impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che
perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del
sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.
1.4
Il
gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va
stralciato dai ruoli.
1.5
Dato
l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,
del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento
di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza
TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).
1.5.1
Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere
sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente
utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese
procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai
danneggiati (c) oppure confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
1.5.2
Nel caso in esame il telefono cellulare di
RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta
una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta
era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.
Tutto
ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il
gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non
assegnare ripetibili.
2.
Il reclamante ha anche sollevato una
violazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP in quanto, a suo dire, gli agenti
interroganti non avrebbero interpellato il suo patrocinatore, fingendo di
contattarlo telefonicamente, a loro dire invano, benché sapessero che fosse già
presente al commissariato in quanto legale di altri suoi presunti correi,
anch’essi fermati in data 30.12.2021.
Dall’interrogatorio
30.12.2021
di RE 1 risulta tuttavia un’altra versione dei fatti. Dallo stesso
emerge che il reclamante (alle ore 6:07) avrebbe compreso “(…) la
possibilità di chiamare un avvocato ma dico che non è mia intenzione avvalermi
in questo momento di un difensore. Non ritengo sia necessario (…)” (verbale
di interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 13). Dopodiché, alle ore 9:00 avrebbe
chiamato lo studio dell’avv. , che tuttavia era assente. Avrebbe allora
contattato lo studio legale dell’avv. PR 1 che gli avrebbe detto che “(…)
qualcuno dello studio richiamerà” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p.
5, AI 13). Dopo che gli agenti interroganti lo hanno informato dell’ordine di
sequestro del suo telefono cellulare egli ha dichiarato che “(…) su
richiesta del mio avvocato (…) chiedo che il mio cellulare venga messo sotto
sigillo (…). Alle ore 10.34, su mia richiesta, ho telefonato nuovamente al mio
avvocato” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 13).
Il verbale di interrogatorio è
stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).
Si rileva
dunque che ad RE 1 è stata esplicitamente data, sin dall’inizio del suo
interrogatorio 30.12.2021, la possibilità di avvalersi di un avvocato; possibilità
da lui rifiutata. Più tardi, gli sarebbe stato dato il permesso di chiamare il
suo patrocinatore. Da quanto emerge dagli atti sembrerebbe che lui stesso abbia
fatto la telefonata e che abbia parlato con lo studio legale dell’avv. PR 1;
qualcuno dello studio gli avrebbe infatti spiegato di richiedere la messa sotto
suggello del telefono cellulare sequestrato.
In queste circostanze, non vi è pertanto
stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a
un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).
3.
Il
gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di
giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. Il gravame, per
quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.
2. La tassa di
giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera