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Decisione

60.2022.8

Reclamo contro l'ordine di sequestro. telefono cellulare, violazione di domicilio. sommossa

5 ottobre 2022Italiano12 min

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.8

Lugano

5 ottobre 2022/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 5/10.1.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

l’ordine di sequestro emanato il 30.12.2021 dal

procuratore pubblico Marisa Alfier nel contesto del procedimento penale di

cui all’inc. MP __________ promosso nei suoi confronti per titolo di

violazione di domicilio e sommossa;

richiamate le osservazioni 20.1.2022 e

la duplica 25/28.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 14/15.2.2022 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

29.12.2021 è stato organizzato da alcuni “__________”, sul sedime dell’__________

a , un pranzo comunitario, con altre attività correlate all’occupazione di tali

spazi. Da un comunicato degli stessi emergeva che “(…) sull’area è in corso

un presidio solidale con pranzo e poetry slam, mentre all’interno alcune

persone stanno rendendo agibili gli spazi. La sera ci sarà la prima assemblea

pubblica. Tutt* sono invitat* a partecipare! (…). Sette giorni dopo lo sgombero

del __________ ci è sorto un fortissimo dubbio: forse abbiamo dimenticato le

placche della cucina accese …. La preoccupazione ci ha spinto a rientrare per

assicurarci che un incendio (…) non divampi. Trattandosi di uno ‘stato di

necessità’, rientrare non dovrebbe avere alcuna conseguenza sulle persone che

provvederanno alla messa in sicurezza dello stabile (…). Per questo motivo, ci

siamo organizzat*, dal basso, per riprenderci con le nostre mani ciò che ci è

stato tolto (…)” (comunicato 29.12.2021).

Alcuni dei

manifestanti si sarebbero infatti anche introdotti all’interno dell’immobile ed

altri sarebbero saliti sul tetto dello stesso. All’alba del 30.12.2021 sarebbe

dunque intervenuta la polizia cantonale, procedendo allo sgombero. Diverse

persone che si trovavano nell’edificio sarebbero state portate presso gli

uffici della polizia per essere interrogate. Tra queste anche RE 1 (cfr. inc.

MP __________).

Al termine del suo interrogatorio del

30.12.2021 l’agente interrogante lo ha informato che “(…) come da

disposizione del Magistrato mi viene sequestrato il mio cellulare (…)”

(verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Da parte sua egli ha

contestato il sequestro: “(…) secondo me non è corretto in quanto il

Magistrato deve fare un ordine scritto che io devo firmare in quanto il mio

telefono potrebbe andare in mano di chiunque (…)” (verbale di

interrogatorio 30.12.2021, p. 5, AI 13). Di conseguenza ha postulato che, come

richiesto dal suo difensore, il suo telefono cellulare venisse messo sotto

sigillo.

b. Con

gravame 5/10.1.2022 RE 1 “(…) chiede che il verbale di interrogatorio venga

annullato e il telefono sequestrato gli venga immediatamente restituito (…)”

(reclamo 5/10.1.2022, p. 3).

A suo dire infatti il sequestro del suo

telefono cellulare non sarebbe giustificato: “(…) lo stesso non può (…)

fungere da garanzia per spese processuali o pene pecuniarie, tantomeno deve

essere restituito ai danneggiati, ed è palese che non potrà essere confiscato

(…), non trattandosi né di oggetto pericoloso, né di valore patrimoniale e

tanto meno di valore patrimoniale di un’organizzazione criminale. Inoltre non

si comprende come il telefono potrebbe costituire elemento di prova nel

proseguio del procedimento, tenuto conto, in particolare, del fatto che il

reclamante è stato fermato sul sedime dell’ex macello (…)” (reclamo

5/10.1.2022, p. 3). Inoltre egli contesta il fatto che l’ordine di sequestro in

oggetto non gli sia stato consegnato.

RE 1 solleva anche una violazione

dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP e chiede l’annullamento del suo verbale di

interrogatorio, in quanto la polizia, durante il suo interrogatorio del

30.12.2021, non avrebbe contattato, su sua esplicita richiesta, il suo avvocato

di fiducia e, perdipiù, malgrado gli agenti interroganti fossero a conoscenza

che il suo patrocinatore si trovasse già presso il commissariato di __________,

gli avrebbero comunicato, falsamente, di non averlo potuto rintracciare: “(…)

così facendo, la polizia, ha scientemente privato l’imputato della presenza del

suo legale durante l’interrogatorio (…)” (reclamo 5/10.1.2022, p. 2).

c. Nelle sue

osservazioni 20.1.2022 il magistrato inquirente ha rilevato che un ordine di

sequestro era stato da lui emanato in data 30.12.2021 (AI 3), che tuttavia non

sarebbe stato immediatamente consegnato all’imputato, in quanto quest’ultimo

sarebbe già stato congedato dopo il verbale di interrogatorio.

In merito alla presunta violazione del

principio di essere sentito sollevata dal reclamante, il procuratore pubblico

ha citato le affermazioni dello stesso RE 1 durante il suo interrogatorio,

osservando che dalle stesse parrebbe “(…) perlomeno strano che falsamente

sia stato detto, da parte degli interroganti, che la patrocinatrice era stata

chiamata, ma non era stata trovata. Tanto più che, allora, ci si chiede perché

la richiesta di posa sotto suggello del telefono cellulare derivi proprio

dall’aver parlato con il difensore (…)” (osservazioni 20.1.2022, p. 2).

d. RE 1 è

stato nuovamente sentito il 10.3.2022 (AI 110). Durante tale interrogatorio

egli ha comunicato al procuratore pubblico di ritirare la sua richiesta di

messa sotto suggello del telefono cellulare e di richiederne l’immediato

dissequestro. In quell’occasione il magistrato ha disposto il dissequestro del

cellulare (verbale di interrogatorio 10.3.2022, p. 5, AI 110).

e. Delle ulteriori argomentazioni del reclamo, così come

della replica e della duplica, si dirà, se necessario, nei considerandi in

diritto.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a

ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia stessa (sentenza TF 1B_317/2018 del 12.12.2018 consid. 2.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto a’ sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP implica che il

ricorrente sia personalmente, direttamente (sentenze TF 1B_29/2018 del

24.8.2018

consid. 2.2.; 1B_158/2018 dell’11.7.2018 consid. 2.4.; DTF 142 IV 82

consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: sentenza TF

1B_72/2014 del 15.4.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2.

ed., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse anche soltanto virtuale

(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).

L’interesse

all’annullamento o alla modifica di una decisione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

deve quindi essere di principio pratico e attuale (sentenza TPF BB.2017.39 del

3.4.2017

consid. 1.4.1.).

Secondo

la giurisprudenza (sentenza TF 1B_172/2018 del 10.4.2018 consid. 3.) si può

rinunciare all’esistenza di un interesse attuale qualora la contestazione alla

base della decisione impugnata possa riproporsi in ogni tempo in circostanze

identiche oppure analoghe, con impossibilità per sua natura di sottoporla ad

un’autorità giudiziaria prima che perda la sua attualità, ritenuta l’esistenza

di un interesse pubblico sufficientemente importante a confrontarsi con la

questione: si deve trattare di un argomento di importanza fondamentale, a cui

si deve rispondere.

1.3

Come

si è detto, il 10.3.2022 il procuratore pubblico ha dissequestrato il cellulare

di RE 1 (AI 110).

Si

pone dunque la questione a sapere se oggi ci sia ancora un interesse attuale

all’evasione dell’impugnativa 5/10.1.2022.

La

risposta è negativa. Non si può infatti ritenere che la decisione impugnata

possa riproporsi in ogni tempo in circostanze identiche oppure analoghe, con

impossibilità per sua natura di sottoporla ad un’autorità giudiziaria prima che

perda la sua attualità. È pertanto venuto meno l’interesse all’annullamento del

sequestro e di conseguenza all’evasione del gravame di RE 1.

1.4

Il

gravame, in merito a questo punto, è dunque divenuto privo d’oggetto e va

stralciato dai ruoli.

1.5

Dato

l’esito, si impone comunque di procedere ad un esame sommario, prima facie,

del caso oggetto dell’impugnativa allo scopo di determinarsi sull’accollamento

di tassa di giustizia e spese e sulle ripetibili (cfr., in analogia, sentenza

TF 1B_5/2020 del 24.2.2020 consid. 1.2.).

1.5.1

Secondo l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [sentenza TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [sentenza TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (sentenza TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (sentenza TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

1.5.2

Nel caso in esame il telefono cellulare di

RE 1 era stato sequestrato per appurare se da quell’apparecchio era stata fatta

una telefonata ad un membro del municipio di __________. Ai fini dell’inchiesta

era importante dunque avere a disposizione il dispositivo dell’imputato.

Tutto

ciò considerato, posto come il reclamante sarebbe risultato soccombente con il

gravame, si giustifica di prelevare tassa di giustizia e spese e di non

assegnare ripetibili.

2.

Il reclamante ha anche sollevato una

violazione dell’art. 107 cpv. 1 lit. c CPP in quanto, a suo dire, gli agenti

interroganti non avrebbero interpellato il suo patrocinatore, fingendo di

contattarlo telefonicamente, a loro dire invano, benché sapessero che fosse già

presente al commissariato in quanto legale di altri suoi presunti correi,

anch’essi fermati in data 30.12.2021.

Dall’interrogatorio

30.12.2021

di RE 1 risulta tuttavia un’altra versione dei fatti. Dallo stesso

emerge che il reclamante (alle ore 6:07) avrebbe compreso “(…) la

possibilità di chiamare un avvocato ma dico che non è mia intenzione avvalermi

in questo momento di un difensore. Non ritengo sia necessario (…)” (verbale

di interrogatorio 30.12.2021, p. 2, AI 13). Dopodiché, alle ore 9:00 avrebbe

chiamato lo studio dell’avv. , che tuttavia era assente. Avrebbe allora

contattato lo studio legale dell’avv. PR 1 che gli avrebbe detto che “(…)

qualcuno dello studio richiamerà” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p.

5, AI 13). Dopo che gli agenti interroganti lo hanno informato dell’ordine di

sequestro del suo telefono cellulare egli ha dichiarato che “(…) su

richiesta del mio avvocato (…) chiedo che il mio cellulare venga messo sotto

sigillo (…). Alle ore 10.34, su mia richiesta, ho telefonato nuovamente al mio

avvocato” (verbale di interrogatorio 30.12.2021, p. 6, AI 13).

Il verbale di interrogatorio è

stato letto e firmato dal reclamante (AI 13).

Si rileva

dunque che ad RE 1 è stata esplicitamente data, sin dall’inizio del suo

interrogatorio 30.12.2021, la possibilità di avvalersi di un avvocato; possibilità

da lui rifiutata. Più tardi, gli sarebbe stato dato il permesso di chiamare il

suo patrocinatore. Da quanto emerge dagli atti sembrerebbe che lui stesso abbia

fatto la telefonata e che abbia parlato con lo studio legale dell’avv. PR 1;

qualcuno dello studio gli avrebbe infatti spiegato di richiedere la messa sotto

suggello del telefono cellulare sequestrato.

In queste circostanze, non vi è pertanto

stata alcuna violazione del principio di essere sentito e meglio, di far capo a

un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lit. c CPP).

3.

Il

gravame, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto. Tassa di

giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile ed ogni altra disposizione

applicabile,

pronuncia

1. Il gravame, per

quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.

2. La tassa di

giustizia di CHF 300.-- (trecento) e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera