60.2022.80
Istanza di ricusazione del magistrato inquirente. tempestività
6 maggio 2022Italiano12 min
indicato che __________, proprietario di una delle vetture asseritamente danneggiate,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.80
Lugano
6 maggio 2022/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 16.3.2022
presentata da
IS 1
IS 2
nei confronti del procuratore generale Andrea
Pagani nell’ambito dell’inc. MP__________;
richiamato lo scritto 17.3.2022 del
procuratore generale con cui ha trasmesso a questa Corte l’istanza di ricusa, l’ha
ritenuta – in primo luogo – tardiva, ed – in secondo luogo – priva di
fondamento;
considerato che gli istanti e l’avv. PI
1, loro patrocinatore nell’ambito dell’inc. MP __________, interpellati, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 1/4.3.2021 i coniugi IS 1 e IS 2 hanno querelato/denunciato ignoti, poi
identificati nell’agente di polizia __________, per titolo di diffamazione,
coazione e falsità in documenti (AI 3, inc. MP __________).
In sostanza, in data 9.1.2021, degli
agenti della polizia cantonale di __________ si sarebbero presentati presso il
domicilio degli istanti a __________, riferendo che la notte del 7.1.2021 delle
autovetture nel quartiere sarebbero state danneggiate; avrebbero esortato IS 1
a confessare, rendendolo attento che erano in possesso della videosorveglianza
che avrebbe permesso l’identificazione dell’autore del reato.
I coniugi __________ si sarebbero detti
estranei ai fatti.
I querelanti/denuncianti hanno altresì
indicato che __________, proprietario di una delle vetture asseritamente danneggiate,
nell’ambito della denuncia contro ignoti avrebbe mostrato una registrazione di
una telecamera di sorveglianza nella quale sarebbe evidente che l’autore del
gesto non sarebbe stato IS 1. A loro dire, la polizia avrebbe insistito per
controllare quest’ultimo, “perché dicevano che dovevano fare delle indagini”
e per “una rivalsa” nei suoi confronti (p. 3, AI 1).
Hanno quindi concluso che la persona che
avrebbe ingiustamente coinvolto IS 1 si sarebbe resa colpevole di diffamazione
e falsità in documenti.
b. Con
scritto 8.3.2021 il procuratore generale ha chiesto allo staff della
gendarmeria della polizia cantonale di trasmettergli un rapporto, atto a descrivere
la fattispecie ed identificare gli agenti intervenuti (AI 4).
La documentazione richiesta è giunta al
Ministero pubblico il 6.4.2021 (AI 5).
c. In data
6.5.2021 il procuratore generale ha chiesto all’avv. PI 1 se, a fronte dei rapporti
di segnalazione che gli aveva trasmesso, i suoi clienti avessero l’intenzione
di ritirare la querela (AI 6).
Con risposta 29.10.2021 il legale ha
indicato che i qui istanti non intendevano ritirare l’esposto (AI 10).
d. I qui
istanti e l’agente __________ sono stati convocati per l’8.2.2022 per procedere
all’udienza di conciliazione (AI 15-16).
e. Con
scritto 4.2.2022 i qui istanti, per il tramite del loro legale, hanno
sollecitato la presenza all’udienza di conciliazione non solo dell’agente, ma
anche delle altre persone menzionate nel loro esposto (AI 21).
f. In data
8.2.2022 si è tenuta l’udienza di conciliazione tra IS 1 e IS 2 da un lato, e
l’agente __________ dall’altro. L’udienza non ha dato esito favorevole (AI 23).
g. Con
scritto 16.3.2022 denominato “Segnalazione” e rivolto al Ministero
pubblico, i coniugi __________ hanno indicato che il procuratore generale
sarebbe stato da loro più volte querelato/denunciato di modo che avrebbe dovuto
astenersi dalla trattazione dell’inc. MP __________ qui in esame.
Hanno
sollevato un rischio di parzialità del procuratore generale.
h.
In data 17.3.2022 il
magistrato inquirente ha trasmesso a questa Corte la segnalazione di cui sopra,
interpretandola quale istanza di ricusa.
Ha richiamato l'art. 58 cpv. 2 CPP,
osservando in primo luogo che l’istanza sarebbe ampiamente tardiva, il primo
scritto al legale degli istanti recherebbe infatti la data del 6.5.2021.
Nel merito ha rilevato che in concreto
non si troverebbe dinnanzi ad alcun motivo di ricusazione ex art. 56 CPP. Ha
indicato infine che “ho diretto e dirigerò con serenità ed indipendenza il
procedimento penale in oggetto” (doc. 1 inc. CRP).
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
La
giurisdizione di reclamo (in Ticino, la Corte dei reclami penali (art. 62 LOG) è competente
a decidere, senza (di regola) ulteriore procedura probatoria e definitivamente,
sulla domanda di ricusazione di un pubblico ministero, se è invocato un motivo
di ricusazione di cui all’art. 56 lit. a o lit. f CPP oppure se una persona che
opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione
presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP (art. 59 cpv. 1 lit.
b CPP) (decisione TF 1B_186/2019 del 24.6.2019 consid. 4.1.; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 59 CPP n. 5).
Questa
Corte è quindi l’autorità competente per trattare l’istanza.
1.2
IS
1.
e IS 2, accusatori privati nel procedimento penale di cui all’inc. MP __________,
sono legittimati secondo l'art. 58 cpv. 1 CPP a domandare la ricusazione del
procuratore generale.
1.3
1.3.1
Giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una
persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la
relativa domanda a chi dirige il procedimento penale, non appena è a conoscenza
del motivo di ricusazione; deve rendere
verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.
La ricusazione deve perciò essere
presentata nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo
addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (decisione TF 1B_536/2021
del 28.1.2022; 1B_335/2019 del 16.1.2020 consid. 3.1.2.; 1B_138/2018 del
4.6.2018
consid. 5.2.; DTF 140 I 271; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP
n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3).
1.3.2
Per la tempestività, il CPP non fissa un
termine preciso in giorni: occorre valutare, di volta in volta, le circostanze
del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del
principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere
prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 143 V 66,
consid. 4.3.; 139 III 120, consid. 3.2.1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art.
58.
CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).
È in effetti contrario alle regole della buona
fede mantenere in riserva un motivo di ricusazione per farlo valere soltanto
successivamente, qualora l'esito della procedura sia sfavorevole oppure
l'interessato ritenga che l'istruzione non segua il corso da lui auspicato (decisioni
TF 1B_118/2020 del 27.07.2020 consid.
3.2.; 1B_305/2019 del 26.11.2019 consid. 3.4.2.1.; 1B_149/2019 del 3.09.2019
consid. 3.2.; 1B_307/2019 del 2.8.2019 consid. 3.1.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale la domanda di ricusazione presentata dopo sei o sette giorni
dalla conoscenza del motivo della ricusazione è tempestiva, mentre se l’istanza
viene presentata tre mesi, due mesi, venti giorni o anche dopo due settimane è
irricevibile poiché tardiva (decisioni TF
1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_265/221 del
9.9.2021
consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.; 1B_29/2020
dell'11.9.2020 consid. 2.1.; 1B_118/2020 del 27.7.2020 consid. 3.2.).
Decisivo,
al fine della tempestività della ricusazione, è il momento in cui la parte (che
deve rendere verosimile la tempestività della domanda e il momento in cui ha
scoperto il motivo di parzialità) ha effettivamente conosciuto il motivo di
ricusazione oppure con la dovuta attenzione avrebbe potuto conoscerlo; la parte
non è però tenuta, né all’inizio né nel corso del procedimento penale, ad
effettuare indagini per rilevare possibili censure concernenti l'imparzialità e
l'indipendenza (decisione TF 6B_695/2014 del 22.12.2017 consid. 3.1.; BSK StPO
I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 5). Si deve tenere conto che la parte
deve inoltrare la domanda indicando in maniera sensata e credibile, citando
indizi o mezzi di prova, i motivi di ricusazione e le circostanze che
realizzerebbero una parzialità (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP n. 4;
ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 9).
Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire
che solo quando il cumulo di più eventi fonda il sospetto di prevenzione
occorre tener conto, nell'esaminare l'eventuale tardività della domanda di
ricusazione, del fatto che l’istante non poteva reagire frettolosamente, ma
doveva se necessario aspettare per evitare il rischio che la sua richiesta
venisse respinta. In presenza di nuove circostanze che realizzerebbero una parzialità, la parte dovrebbe quindi poter invocare fatti già
noti, solo se una valutazione complessiva permetta di ammettere un motivo di
ricusazione, anche se presi singolarmente i fatti precedenti non avrebbero
giustificato la domanda di ricusazione.
Se
solo più avvenimenti assieme costituiscono la base del motivo di ricusazione,
questa può essere richiesta se, secondo l’istante, l’ultimo avvenimento è la
"goccia che ha fatto traboccare il vaso" (decisioni TF
1B_22/2020 del 18.3.2020, paragrafo 3.3.).
In
tal caso, l'esame delle circostanze passate, nell'ambito di una valutazione globale, è
ammesso solo nella misura in cui l'ultimo evento costituisce di per sé un
motivo di ricusazione o almeno un indizio di parvenza di prevenzione (decisioni
TF 1B_265/221 del 9.9.2021 consid. 3.; 1B_98/2020 del 26.11.2020 consid. 2.2.;
1B_29/2020 dell'11.9.2020 consid. 2.1.).
Si deve
nondimeno aggiungere che tutti i motivi di ricusazione devono essere ritenuti
d'ufficio, per cui non si devono porre esigenze troppo severe al presupposto
della tempestività della domanda (BSK StPO I – M. BOOG, op. cit., art. 58 CPP
n. 8; StPO PK – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 58 CPP n. 4).
1.3.3
1.3.3.1
I coniugi __________ sostengono, nella
segnalazione 16.3.2022, che in concreto vi sarebbe motivo di dubitare
dell’imparzialità del magistrato inquirente, in quanto “il PG/PP Andrea Pagani è stato denunciato e querelato
diverse volte in passato dalla nostra famiglia cioè IS 1, IS 2, __________ e __________.
Per questo motivo il PG/PP Andrea Pagani deve astenersi a intromettersi o
trattare e decretare la nostra denuncia-querela contro ignoti del 1.3.2021” (p. 1, AI 24).
1.3.3.2
Si è detto che il procedimento di cui
all’inc. MP __________ ha preso avvio a seguito dell’esposto 1/4.3.2021 dei qui
istanti contro ignoti (AI 3).
Il procuratore generale, dopo aver
richiesto (AI 4) e assunto agli atti (AI 5) i rapporti di segnalazione inerenti
alla fattispecie in esame, con scritto 6.5.2021 ha inviato la citata documentazione
all’avv. PI 1, chiedendogli se – a fronte di tali rapporti – i suoi clienti
fossero intenzionati a ritirare la querela (AI 6).
Dopo due solleciti (AI 7-8), l’avv. PI 1
con scritto 29.10.2021 rivolto direttamente al procuratore generale, ha indicato
che “i signori __________ non intendono ritirare il loro esposto” (AI
10).
Il nome del procuratore generale, quale titolare
dell’inchiesta di cui all’inc. MP __________, è indicato anche nella
convocazione indirizzata all’avv. PI 1 - di data 2.12.2021 - per l’udienza di
conciliazione (AI 12).
Tant’è che dopo aver ricevuto la
suddetta citazione, l’avv. PI 1, con scritto 3.12.2021 rivolto al segretario
giudiziario del procuratore generale, ha indicato che “la signora IS 2 mi chiede
(…) se sia possibile spostare l’incontro ad una data qualunque del mese di
febbraio 2021” (AI 14).
Ancora in data 31.12.2021, l’avv. PI 1
ha indicato al segretario giudiziario del procuratore generale che “i
signori IS 2 e IS 1 mi chiedono chi sarà presente all’udienza di conciliazione
(…) tra i potenziali ‘denunciati’” (AI 20).
Con ulteriore scritto 4.2.2022 il legale
dei qui istanti ha comunicato al segretario giudiziario del procuratore
generale che i suoi clienti sollecitavano la presenza di altre persone
all’udienza di conciliazione (AI 21).
1.3.4
In
siffatte circostanze, già a maggio 2021 (AI 6), momento del primo contatto del
procuratore generale con l’avv. PI 1, ma al più tardi a ottobre 2021 (AI 10), quando
gli istanti hanno comunicato al procuratore generale di non intendere ritirare
l’esposto penale, gli stessi hanno potuto prendere atto che il magistrato
inquirente responsabile della trattazione dell’inc. MP __________ era il
procuratore generale Andrea Pagani, qui ricusato in quanto asseritamente già
querelato/denunciato dagli stessi e quindi – a loro dire – a rischio di
parzialità.
E’
peraltro contrario al principio della buona fede e del divieto dell’abuso di
diritto [applicabile a tutte le parti al procedimento (decisione TF
6B_1003/2018 del 18.12.2018 consid. 1.2.2.)], secondo cui le censure devono
essere sollevate appena possibile, sotto pena di perenzione (decisione TF
6B_433/2018 del 4.6.2019 consid. 4.2.), postulato che vale anche in tema di
ricusazione, addurre fatti noti già da mesi per fondare una tardiva
ricusazione.
In
concreto, i coniugi __________ hanno inoltrato l’istanza di ricusazione il
16.3.2022, ovvero quasi dieci (ma sicuramente cinque) mesi dopo la presa di
conoscenza del motivo richiamato. Peraltro, gli stessi non hanno neppure speso
una parola circa la tempestività
della domanda ed il momento in cui avrebbero scoperto l’asserito motivo di
parzialità.
In
queste circostanze, l’istanza di ricusazione qui in esame risulta
manifestamente tardiva poiché non introdotta “senza indugio” giusta
l’art. 58 cpv. 1 CPP, ciò che permette di prescindere da un esame nel merito.
L’istanza
16.3.2022, siccome tardiva, è pertanto irricevibile.
2.
Tassa
di giustizia e spese sono poste - in solido - a carico degli istanti,
soccombenti nella procedura di ricusazione (art. 59 cpv. 4 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e
25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
di ricusazione è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
500.-- (cinquecento), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, e IS
2, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è d
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera