60.2022.83
Reclamo dell'imputato detenuto contro il decreto del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. termine entro cui il giudice dei provvedimenti coercitivi deve ordinare la carcerazione. non interrogabilità dell'imputato. seri indizi. pericolo di recidiva
8 aprile 2022Italiano40 min
arrestato lo stesso giorno a Vezia, alle ore 12:55 circa, all’esterno del negozio
Source ti.ch
Incarto n.
60.2022.83
Lugano
8 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/22.03.2022
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 11.03.2022 del giudice dei
provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli (inc. GPC 2022.4001) mediante la quale
ha ordinato la sua carcerazione preventiva in relazione al procedimento
penale inc. MP 2022.2168;
richiamate le osservazioni 25/28.03.2022
del giudice dei provvedimenti coercitivi e 28.03.2022 del magistrato inquirente
concludenti per la reiezione del reclamo;
visto lo scritto 29/30.03.2022 dell’avv.
PR 1, che comunica di rinunciare a replicare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a.
Dal Rapporto di arresto
provvisorio 04.03.2022 della Polizia cantonale risulta che RE 1 è stato
arrestato lo stesso giorno a Vezia, alle ore 12:55 circa, all’esterno del negozio
__________, siccome accusato di danneggiamento ripetuto, minaccia, furto
ripetuto e violazione di domicilio (cfr. AI 7).
I fatti che hanno portato al suo arresto sono stati
così descritti:
“In data 04.03.2022 verso le ore 12:25 RE 1 si
presentava a __________ in __________ nei pressi della ditta __________
brandendo tra le mani un bastone di legno della lunghezza di 117 cm, con
attaccata a un’estremità un panno di stoffa con la scritta “la legge è = x
tutti – No ai piani governativi su persone”. Giunto dinanzi alla porta
principale batteva più volte il bastone contro il vetro infrangibile della
stessa attirando l’attenzione dell’impiegato __________ che si trovava
all’interno dell’ufficio. Quest’ultimo azionava l’apertura automatica della
porta permettendo a RE 1 l’accesso. Una volta all’interno questo con l’ausilio
del bastone colpiva un quadro appeso nel corridoio rompendo il vetro della
cornice.
Successivamente RE 1 chiedeva a gran voce rivolgendosi
ai presenti dove si trovasse l’avvocato __________. Si fa notare che l’ufficio
dell’avvocato si trova all’interno degli spazi della __________. RE 1 iniziava
poi a inveire verbalmente in maniera generale contro i presenti,
interfacciandosi perlopiù con __________, dichiarando a più riprese frasi
minacciose tra cui “la pagherete tutti”, “vi ammazzo tutti”, “è inutile che vi
nascondete”, incutendo spavento e timore. Nel medesimo frangente il soggetto
dichiarava di voler “spaccare la faccia” a __________.
Non trovando la persona che cercava l’autore lasciava
il luogo e si spostava a piedi sino all’entrata principale del __________ a __________,
sita in __________, dove gridava parole sconnesse quali “Diplomazia” e “Libertà
diplomatica”. In quel frangente raccoglieva da terra due sassi cubici di
porfido che trovava in loco e li scagliava contro la porta principale del __________
causando due fori al vetro principale esterno e uno a quello interno.
Successivamente lasciava il luogo camminando lungo __________,
raggiungendo __________ e prendendo il bus sino a __________.
Successivamente a __________ entrava nei centri
commerciali __________, si impossessava di una lattina di Coca-cola e usciva
dello stesso eludendo le casse e non saldando la merce. Veniva poi fermato da
una pattuglia della Polizia cantonale alle ore 12:55 e tradotto negli uffici
della Gendarmeria di __________ dove veniva assunto a verbale.
L’imputato manteneva un atteggiamento tranquillo ma a
tratti poco collaborativo, ammetteva comunque ogni addebito in merito ai fatti
contestatigli dichiarando di aver agito per dare un segno alla società e al
sistema, dai quali non si sente supportato, inoltre in merito all’avvocato __________
dichiarava “per me l’avvocato __________ è o è già un uomo morto. Io voglio che
lui muoia. Deve morire”. Al termine si rifiutava di firmare il verbale.
[…] Nei confronti dell’autore venivano ordinati i
prelievi e in seguito veniva sottoposto a una visita psichiatrica al PS
dell’OCL il cui medico dr. __________, indicava la non carcerabilità e la non
interrogabilità, nonché il suo relativo ricovero presso l’OSC di Mendrisio.
Poiché veniva disposto l’arresto provvisorio, RE 1 veniva collocato nelle celle
securizzate della Clinica psichiatrica di Mendrisio dove viene piantonato dal
personale del SGD […]” (cfr. AI 7, p.
4-6).
b.
Il 09.03.2022, alle ore 15:15,
il procuratore pubblico Pablo Fäh, avuta comunicazione il giorno prima dai
medici della Clinica psichiatrica cantonale che il “quadro clinico era
compatibile con la verbalizzazione e la carcerabilità” (cfr. AI 23), ha interrogato
RE 1 alla presenza del difensore d’ufficio avv. PR 1 nominato il 07.03.2022 (cfr.
AI 18), per i reati di “danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), minaccia
ripetuta (art. 180 CP), tentate lesioni gravi sub. semplici (art. 123 cifra 1
CP) ripetuto furto di poca entità (art. 139 cifra 1 CP in rel. con l’art.
172ter CP) (art. 299 segg. CPP), in relazione ai fatti avvenuti il 2 e 4 marzo
2022 a __________ e __________, ovvero al danneggiamento del vetro dell’entrata
principale del __________, al danneggiamento del vetro di un quadro della __________
in __________ a __________, alle minacce espresse nei confronti di __________ e
dell’avv. __________, per essermi recato da quest’ultimo con l’intento di
picchiarlo, nonché al furto di generi alimentari __________ di __________ il 2
marzo 2022” (cfr. AI 25).
Sin
da subito, RE 1 ha dichiarato di non avere “intenzione di procedere al
verbale” d’interrogatorio, ma di voler chiamare il proprio difensore di
fiducia, rifiutandosi però nel contempo di fare il suo nome, sostenendo di
avere il suo numero nel proprio cellulare, ottenuto il quale, non è stato in
grado di accedervi, affermando di non ricordarsi il codice PIN, che avrebbe
custodito in uno dei tre cassetti della sua scrivania a casa.
In
merito ai fatti imputatigli, RE 1 ha dapprima dichiarato che “qualsiasi cosa”
detta nel corso dell’interrogatorio di Polizia non era vera, per poi avvalersi
della facoltà di non rispondere alle domande e alle contestazioni del
magistrato inquirente sui fatti e sui riscontri agli atti. Più volte il
reclamante ha dichiarato di essere stufo e di non voler continuare
l’interrogatorio, ribadendo che “fino che non avrò il mio avvocato non
intendo ascoltare oltre” (cfr. AI 25, p. 6).
Preso
atto dell’intenzione del procuratore pubblico di presentare al giudice dei
provvedimenti coercitivi l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a
sapere se avesse o meno rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non
capisco cosa ci faccio qua e cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il
PP ritiene di incarcerarmi lo faccia”.
Al
termine dell’interrogatorio si è rifiutato di rileggere e firmare il verbale
poiché “non ritengo rispettoso dei miei diritti di venir verbalizzato senza
il difensore di fiducia che voglio chiamare” (inc. MP 2022.2168: AI 25, p.
8). Anche dopo aver potuto parlare con il difensore d’ufficio, il reclamante ha
ribadito il suo rifiuto (cfr. AI 25, p. 9).
Il
10.03.2022, alle ore 10:19, il procuratore pubblico ha presentato l’istanza di
carcerazione preventiva all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi (cfr.
AI 30). Quest’ultimo, preso atto del certificato medico di stessa data del
servizio medico della Strutture carcerarie cantonali che attestava la non
interrogabilità di RE 1 (cfr. AI 31), ha annullato l’udienza di conferma
dell’arresto prevista per il giorno successivo e ha invitato il difensore
d’ufficio a presentare le sue osservazioni scritte all’istanza di carcerazione
(inc. GPC 2022.4001: AI 8).
c.
Con decisione 11.03.2022, il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza, ordinando la
carcerazione preventiva di RE 1 fino al 04.06.2022, compreso (inc. GPC 2022.4001).
Il magistrato ha dapprima preso posizione sugli
aspetti formali eccepiti nelle sue osservazioni dal difensore, concludendo che
l’imputato era stato validamente interrogato dal procuratore pubblico il
09.03.2022, dopo che l’08.03.2022 i medici ne avevano attestato
l’interrogabilità, alla presenza del difensore d’ufficio e nel rispetto del suo
diritto di essere sentito. Quanto all’obiezione di non aver indetto l’udienza
di conferma dell’arresto, benché l’imputato non vi avesse espressamente rinunciato,
il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precisato di aver optato per la
procedura scritta, dovendo emanare la propria decisione nei termini di legge e non
essendovi a quel momento altre soluzioni praticabili, visto che nel frattempo
l’imputato era stato nuovamente ritenuto non interrogabile.
Per quanto attiene al merito delle accuse formulate
nei confronti di RE 1, pur prescindendo dalle sue iniziali
dichiarazioni/ammissioni rese nel corso dell’interrogatorio di polizia del
04.03.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ritenuto dati seri e
concreti indizi per i reati a lui imputati. Anzitutto con riferimento alle
testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle di __________ e
dell’avv. __________ per quanto attiene ai fatti avvenuti all’interno degli
uffici della __________, dove l’imputato si era presentato con un bastone con
il quale avrebbe potuto causare delle lesioni all’avv. __________ se solo fosse
entrato in contatto con lui, rispettivamente quelle di __________ in merito al
lancio delle pietre contro l’entrata principale del __________. Ha pure fatto riferimento
al contenuto dei messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali
preannunciava quello che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue
patologie e al potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte
nel corso del precedente procedimento penale, ai fatti per i quali era stato
condannato e alle recenti valutazioni e segnalazioni specialistiche.
Il
giudice ha poi ammesso la presenza di un concreto pericolo di recidiva, da un lato
con riferimento ai precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni
peritali emergenti da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore
documentazione medica agli atti e, dall’altro lato, con riferimento alla
precaria situazione personale e “all’attuale quadro di scompenso, che ben
emerge anche dai messaggi facebook”.
Il
giudice non si è per contro espresso sulla sussistenza del pericolo di
commissione di grave crimine, invocato dal magistrato inquirente, escludendo
pure la possibilità di adottare delle misure sostitutive, idonee ed efficaci a
ridurre o eliminare il pericolo di recidiva.
Il
magistrato ha infine ritenuto conforme al principio della proporzionalità un
periodo di carcerazione di tre mesi, come richiesto dal procuratore pubblico,
in ragione della gravità delle imputazioni e relative necessità di verifica e
contestazione al reclamante, della possibile pena in caso di condanna e degli
atti istruttori ancora da esperire tra cui la perizia psichiatrica, che di
certo necessiterà un certo tempo.
d.
Con il proprio gravame RE 1 chiede,
in via principale, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi, di accertare l’illiceità della privazione della libertà subita a
far tempo dal 04.03.2022, la sua immediata scarcerazione e il riconoscimento di
un’indennità di CHF 200.- per ogni giorno di privazione illecita della libertà;
in via subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi e di porlo in libertà, con l’obbligo di sottoporsi alla perizia
psichiatrica e ai controlli che riterrà opportuni il perito e, in via ancora
più subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi e di ordinare la sua carcerazione preventiva per al massimo un mese,
fino al 04.04.2022.
Ricordati i fatti, il difensore ribadisce che le
testimonianze di __________ e __________ sarebbero infondate e contraddittorie
in merito al comportamento e allo stato “alterato” del suo assistito,
mentre quella dell’avv. __________ non avrebbe alcuna valenza probatoria, non
avendo egli assistito direttamente ai fatti. Per quanto attiene al verbale
d’interrogatorio di polizia del reclamante, il suo difensore ne eccepisce la
validità ex art. 78 cpv. 5 CPP, non essendo stato sottoscritto dal suo
assistito e neppure essendo stati indicati i motivi del suo rifiuto. Pure
lesiva dei suoi diritti sarebbe la circostanza che il 09.03.2022 egli sia stato
interrogato dal procuratore pubblico senza avere la possibilità di confrontarsi
con il proprio difensore di fiducia.
Il reclamante ritiene poi illecita la sua carcerazione
preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha deciso sulla
stessa entro 96 ore dall’arresto, avvenuto il 04.03.2022 alle ore 12:55, ma
solo l’11.03.2022, per cui, avendo violato il principio di celerità, egli deve
essere immediatamente scarcerato, la carcerazione subita riconosciuta illecita e
indennizzata.
Inoltre, la decisione del giudice dei provvedimenti
coercitivi di procedere con la procedura scritta sarebbe errata, poiché
contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, in mancanza di una rinuncia esplicita ed
indiscutibile del reclamante. Il magistrato avrebbe dovuto comunque indire
l’udienza e dare l’opportunità ad RE 1 di esprimersi e di essere sentito,
ritenuto che semmai le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere un minor valore
probatorio per il fatto che i medici lo ritenessero non interrogabile. Il
legale sottolinea inoltre di non aver neppure potuto conferire liberamente con
il suo assistito poiché le visite in carcere erano state vietate a causa di un
possibile incendio.
Il
difensore contesta che vi siano concreti indizi di colpevolezza a carico del
suo assistito, in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e
tentate lesioni gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero
unicamente riferito di “epiteti verbali sgradevoli nei confronti dei
presenti”, del danneggiamento di un vetro di un quadro e della porta del
palazzo di giustizia, mentre in alcun modo egli avrebbe ferito o tentato di
ferire qualcuno.
Quanto
al pericolo di recidiva RE 1 sostiene che, in mancanza di “seri indizi di
colpevolezza” con riferimento ai reati contro l’integrità fisica e la
libertà, egli non rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui,
non avendo mai nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di
terzi, mentre le perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018
non sarebbero determinanti. Se scarcerato egli non rischierebbe neppure di
trovarsi nelle medesime condizioni del momento dei fatti contestati.
La
privazione della libertà disposta a suo carico sarebbe quindi ingiustificata e
sproporzionata visto che per l’accertamento peritale (colloqui con lo
psichiatra) basterebbe un mese al massimo e potrebbe essere allestita in stato
di libertà, con l’obbligo di sottoporvisi quale misura sostitutiva all’arresto.
e. Nelle
sue osservazioni 25.03.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce
che il diritto di essere sentito del reclamante è stato rispettato in tutte le
fasi della procedura d’arresto e che la tempistica della sua decisione risulta
conforme alla prassi fino ad ora seguita della autorità inquirenti cantonali,
ovvero quella di procedere con la verbalizzazione dell’imputato una volta avuto
il nulla osta delle competenti figure mediche e che fino a quel momento non
possono partire i termini previsti all’art. 219 cpv. 4 e 224 cpv. 2 CPP In
ogni caso lo sforamento del termine delle 96 ore non porterebbe necessariamente
alla scarcerazione dell’imputato, ma tutt’al più all’accertamento della
violazione del principio di celerità. Sottolinea che solo la non
interrogabilità del reclamante ha reso impossibile l’udienza di conferma
dell’arresto, ma che RE 1 ha potuto comunque prendere posizione direttamente su
quanto gli è stato contestato ed il suo difensore, in possesso di tutti gli
atti, ha potuto formulare osservazioni scritte. Conclude chiedendo di
respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata.
f. Con
osservazioni 28.03.2022 il magistrato inquirente, riconfermandosi nelle
motivazioni esposte nell’istanza di carcerazione preventiva, chiede di
respingere il reclamo.
Ribadisce che i fatti commessi dal reclamante la
mattina del 04.03.2022 evidenziano la sua aggressività in quei momenti, che sarebbero
chiaramente e gravemente indizianti il fatto che se avesse incontrato l’avv. __________
l’avrebbe aggredito. Sostiene di avere disposto una difesa d’ufficio al
reclamante, conformemente a quanto previsto dall’art. 132 cpv.1 lett. a cifra 1
CPP, poiché malgrado le ingiunzioni, egli si era rifiutato di fornire le
generalità del difensore di fiducia, mentre dal momento dell’arresto le
condizioni psichiche del reclamante sarebbero state costantemente monitorate e
solo l’08.03.2022, ricevuto il certificato medico sulla sua interrogabilità,
avrebbe potuto procedere al suo interrogatorio. Per quanto attiene al pericolo di
recidiva ribadisce quanto indicato nell’istanza di carcerazione preventiva,
sottolineando come le precedenti perizie psichiatriche esperite nel
procedimento a suo carico per tentato omicidio, avevano considerato in capo al
reclamante un rischio di recidiva alto e quindi la necessità di un trattamento
ambulatoriale, al quale egli non avrebbe recentemente più aderito, con un
peggioramento del suo quadro clinico e con il rischio di passaggio all’atto.
g. Con
lettera 29.03.2022 il difensore del reclamante comunica di rinunciare a
replicare, riconfermandosi nel suo esposto, ma rilevando come il termine di 96
ore relativo alla decisione di carcerazione sia un termine imperativo. Di modo
che un’eventuale “prassi cantonale” non può stravolgere la giurisprudenza
federale e la dottrina.
h. Delle
ulteriori rispettive allegazioni si dirà se necessario in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi dell’art. 222 CPP, il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione
di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla
carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) oppure alla carcerazione
di sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È
fatto salvo l’art. 233 CPP.
1.2
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni, per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Presentato
il 21/22.03.2022 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62
cpv. 2 LOG), contro la decisione 11.03.2022 del giudice dei provvedimenti
coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC 2022.4001), il
gravame è tempestivo.
Il
gravame è pure proponibile, in applicazione dell’art. 222 CPP.
RE
1, imputato in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a
reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all'annullamento oppure alla modifica del giudizio impugnato, che ha
ordinato la restrizione della sua libertà personale.
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPP l'imputato resta in
libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della
libertà unicamente entro i limiti delle disposizioni del CPP. Giusta l'art. 197
cpv. 1 CPP, “Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli
obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno
severe; d. l’importanza del reato li giustifica”.
Eventuali
provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d'ufficio) non
appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal
presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure
sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2
CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare
quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
2.2
La
carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal
giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto
d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una
sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso
dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).
2.3
La
carcerazione preventiva è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente
indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.
FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2.
ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga
con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi
persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento
della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi
crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.
221.
cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK
StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].
2.4
2.4.1
Giusta l'art. 219 CPP, dopo l’arresto la polizia accerta
senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui
comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158 CPP, lo
rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero
dell’avvenuto arresto (cpv. 1). In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto
dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da
un fermo, la durata del fermo è computata nel termine (cpv. 4).
Per
l'art. 224 CPP il pubblico ministero sottopone senza indugio l’imputato a
interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di
reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove
direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e
i motivi di carcerazione (cpv. 1). Se gli indizi di reato e i motivi di
carcerazione si confermano, il pubblico ministero, immediatamente ma al più
tardi 48 ore dopo l’arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di
ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva (cpv. 2).
In
tal caso, ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei
provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse il
pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore (art. 225 cpv. CPP) e decide
senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta
del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1 CPP).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) il
mancato rispetto del termine di 24 ore dell’art. 219 cpv. 4 CPP e del termine
di 48 ore dell’art. 224 cpv. 2 CPP non rende necessariamente illegale il
mantenimento della carcerazione. Determinante è solo il tempo trascorso tra
l’arresto e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. La
carcerazione diventa illegale se questa decisione non interviene entro le 96
ore successive all’arresto. Questi termini legali costituiscono limiti massimi,
che possono essere esauriti solo in casi eccezionali e oggettivamente fondati (cfr.
DTF 137 IV 92, consid. 2 e 3).
In
caso di mancato rispetto dei termini legali da parte del giudice dei
provvedimenti coercitivi, della polizia o del ministero pubblico, l’imputato
può far constatare dall’autorità di ricorso la violazione dei suoi diritti e
chiedere gli venga riconosciuta un’indennità e la riparazione del torto morale
adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art. 431 CPP. Il non rispetto
dei termini non comporta però la scarcerazione immediata ed automatica
dell’imputato, il quale ha il diritto di essere scarcerato solo se la sua
carcerazione è materialmente ingiustificata.
2.4.2
Il difensore di RE 1 ritiene illecita la sua
carcerazione preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non
ha deciso sulla stessa entro 96 ore dal fermo/arresto, avvenuto il 04.03.2022
alle ore 12:55, ma solo l’11.03.2022 alle ore 17:15, per cui, avendo violato il
principio di celerità, egli deve essere immediatamente scarcerato, la
carcerazione subita riconosciuta illecita e indennizzata.
Ora,
come ricordato nei fatti, dopo il fermo di Polizia avvenuto il 04.03.2022 alle
ore 12:55, RE 1 è stato interrogato dalla polizia a partire dalle ore 13:35 e,
al termine, visto il comportamento assunto dal reclamante e il tenore di alcune
sue dichiarazioni (“non ho più voglia di vivere”, di essere vittima di “manipolazioni
del pensiero”, di godere “dell’immunità diplomatica” e di auspicare
“vivamente che inizi una guerra civile, per come si sono comportati i
tribunali, i giudici, il mio avvocato e l’esercito così come la società in cui
vivo”), è stato visitato dal medico psichiatra presso l’Ospedale regionale
di __________ che lo ha dichiarato, dal punto di vista psichiatrico, non
carcerabile e non interrogabile (inc. MP
2022.2168: AI 7, all. 17), motivo per cui
è stato trasferito, per ordine del magistrato inquirente, in stato di
carcerazione preventiva presso la Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio (cfr. AI 7, p. 4-6).
Come
risulta dai certificati medici agli atti (cfr. AI 12, 13 e 16), da quel momento
RE 1 è stato costantemente monitorato e valutato dai medici della clinica
psichiatrica cantonale, che ne hanno confermato la non interrogabilità fino
all’8.03.2022.
Sulle
condizioni personali di RE 1, da questi esami medici emerge in particolare che,
il 05.03.2022, era presente un “pensiero delirante di tipo persecutorio in
base al quale (egli) ha agito in maniera aggressiva prima del ricovero. […]
si evidenzia uno scompenso psichico acuto con rischio di passaggio all’atto”
(cfr. AI 12); che il 06.03.2022 “permane un quadro di scompenso acuto,
l’esame della realtà è compromesso, ancora presente alto rischio di agiti aggressivi”
(cfr. AI 13), rispettivamente che il 07.03.2022 “le capacità di
discernimento e comprensione sono mantenute, il paziente presenta però un
quadro clinico caratterizzato da acuzie psicopatologiche per le quali presenta
una interpretazione della realtà in chiave esclusivamente persecutoria e
complottistica, la consapevolezza di malattia e la critica dei fatti recentemente
occorsi, sono nulle. Alla luce del quadro psicologico attuale, il paziente non
si ritiene verbalizzabile; il confronto diretto con le autorità
rappresenterebbe, stante il quadro clinico, un importante fattore stressogeno e
di potenziale peggioramento” (cfr. AI 16).
Come
detto in precedenza, solo l’8.03.2022 RE 1 è stato ritenuto carcerabile e
interrogabile, come risulta dal certificato medico di stessa data trasmesso al
procuratore pubblico alle ore 16:14 (cfr. AI 23), con conseguente suo
trasferimento al carcere giudiziario. Il 09.03.2022, con inizio alle ore 15:15,
egli è stato interrogato dal procuratore pubblico (cfr. AI 25), il quale, il
10.03.2022, alle ore 10:21, ha inoltrato l’istanza di carcerazione preventiva
al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. AI 30), che l’11.03.2022, alle
ore 17:15, ha ordinato la carcerazione del reclamante fino al 04.06.2022 (cfr.
AI 35).
Va
qui evidenziato che, la mattina del 10.03.2022, il servizio medico psichiatrico
del carcere ha comunicato che il reclamante non era nuovamente interrogabile a
causa di un peggioramento del quadro psichico “caratterizzato da ideazione
delirante di tipo persecutorio, crescente stato di angoscia e presenza di
rischio di passaggio all’atto improvviso sia di tipo etero aggressivo che
autolesivo”, al punto da somministrargli la “terapia contro la volontà,
essendo presenti gli estremi clinici per un intervento in tal senso, per
rischio per sé e per terzi” (cfr. AI 31). L’11.03.2022 egli è stato
nuovamente trasferito alla clinica psichiatrica cantonale (cfr. AI 34).
Nella
fattispecie quindi, dal momento dell’arresto di RE 1 fino alla decisione
impugnata, sono trascorse complessivamente 172 ore e 20 minuti.
Ne
consegue dunque che il termine imperativo di 96 ore, di cui agli art. 224 cpv.
2.
e 226 cpv. 1 CPP, non è stato rispettato.
Conformemente
alla summenzionata giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) occorre quindi esaminare
se il mancato rispetto di questo termine renda la carcerazione di RE 1 illegale
o se invece possa rientrare in un caso eccezionale e oggettivamente fondato ai
sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 137 IV 92, consid.
2.
e 3).
Questa
Corte ritiene che la fattispecie in esame debba essere considerato un caso
eccezionale e oggettivamente fondato.
Infatti,
come evidenziato in precedenza, sin dal 04.03.2022, probabilmente già durante l’interrogatorio
di polizia, visto il tenore di alcune risposte, ma di sicuro al termine dello
stesso, RE 1 non era interrogabile e lo è rimasto fino all’8.03.2022.
La
sua capacità processuale (art. 114 CPP) e meglio, la capacità di far valere i
suoi diritti ed organizzare la difesa, era temporaneamente compromessa.
Ai
sensi dell’art. 114 CPP, l’imputato deve essere fisicamente e mentalmente in
grado di presenziare agli atti processuali, di seguire le udienze, di
comprendere le accuse che gli vengono rivolte e di prendere ragionevolmente
posizione su tali accuse. La capacità dibattimentale deve essere esaminata di
caso in caso, in funzione anche del grado di capacità di discernimento nei
diversi stadi del procedimento penale. Quando gli atti procedurali sono
indifferibili (ad es.: l’interrogatorio di un testimone che si sa già non potrà
più essere interrogato in futuro) e l’incapacità processuale è solo temporanea,
per malattia o infortunio, è sufficiente che all’atto sia presente il
difensore. Le due condizioni sono cumulative (cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier
Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 588, ad art. 114 CPP; Bernasconi,
Galliani, Marcellini, Meli, Mini e Noseda, CPP Commentario, p. 240 s. ad art.
114).
Il
verbale dell’arresto dell’imputato da parte del procuratore pubblico non è certo
un atto indifferibile al quale può presenziare il solo difensore, bensì un atto
differibile che richiede la presenza dell’imputato, il quale deve poter
comprendere le accuse che gli vengono rivolte e prendere ragionevolmente
posizione sulle stesse, nel rispetto del suo diritto di essere sentito.
RE
1.
nelle condizioni psichiche ricordate in precedenza, non poteva certo essere
interrogato dal magistrato inquirente, nel rispetto di queste condizioni, ma
soprattutto nel rispetto del suo diritto di essere sentito che, in questo caso
e in queste condizioni eccezionali e oggettivamente fondate, era prevalente
rispetto ai termini di cui agli art. 224
cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP e quindi al rispetto
del principio di celerità (art. 5 CPP). Effettuare l’interrogatorio del
reclamante nelle condizioni psichiche in cui si trovava sarebbe stato
arbitrario e lesivo della sua persona.
L’8.03.2022,
dal momento in cui i medici hanno ritenuto che il reclamante era interrogabile,
il procuratore pubblico, rispettivamente il giudice dei provvedimenti
coercitivi, hanno provveduto nelle loro incombenze nel rispetto dei termini di
cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1
CPP.
La
carcerazione subita da RE 1 nel periodo dal 04 all’11.03.2022 non è quindi
stata illegale, poiché come visto non sono stati violati i suoi diritti.
2.4.3
Il difensore di RE 1 contesta inoltre la decisione 10.03.2022
del giudice dei provvedimenti coercitivi di non procedere con l’udienza di
conferma dell’arresto, ma di procedere per iscritto (cfr. inc. GPC 2022.4001,
doc. 8), poiché contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, mancando una rinuncia
esplicita ed indiscutibile del suo patrocinato all’udienza. Sostiene che il
magistrato avrebbe dovuto comunque indirla e dare l’opportunità ad RE 1 di
esprimersi e di essere sentito, ritenuto che semmai le sue dichiarazioni
avrebbero potuto avere un minor valore probatorio per il fatto che i medici lo
ritenessero non interrogabile.
Giusta
l’art. 225 cpv. 5 CPP, se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il
giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla
proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato. Come
rettamente evidenziato dalla difesa, in mancanza di una rinuncia esplicita ed
indiscutibile, la stessa va imperativamente eseguita (cfr. cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier
Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 1445, ad art. 225, n. 23).
Nel
caso in esame, al termine dell’interrogatorio del procuratore pubblico del
09.03.2022, preso atto dell’intenzione
del procuratore pubblico di presentare al giudice dei provvedimenti coercitivi
l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a sapere se avesse o meno
rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non capisco cosa ci faccio qua e
cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il PP ritiene di incarcerarmi lo
faccia” e, ancora, “finché non avrò il mio avvocato di fiducia non
intendo andare avanti con il verbale e con questa procedura, fintanto che non
ci sarà il mio avvocato di fiducia” (cfr. AI 25, p. 8), dichiarazioni dalle
quali non si può certo concludere che egli abbia esplicitamente ed indiscutibilmente rinunciato
all’udienza.
Come
esposto al punto precedente (cfr. 2.4.2.), il reclamante non ha potuto
presenziare all’udienza a causa delle sue condizioni psichiche che ne hanno
pregiudicato l’interrogabilità. Si è trattato quindi di una situazione
eccezionale e pertanto il giudice dei provvedimenti coercitivi, constatato che
nel corso dell’interrogatorio del procuratore pubblico il reclamante aveva
potuto esprimersi sia sui fatti che sui reati che gli venivano contestati
prendendo posizione, comprendere le
accuse che gli venivano rivolte e difendersi, nonché delle intenzioni del
magistrato inquirente di chiedere la conferma del suo arresto, ha ritenuto,
correttamente e a titolo eccezionale, di adottare la procedura scritta, mettendo
nel contempo a disposizione del difensore tutti gli atti istruttori. Decisione sicuramente
più rispettosa del diritto di essere sentito e della persona di RE 1 che non
un’udienza dalla valenza dubbia o di “minor valore probatorio” come
sostenuto dal suo difensore.
Il fatto poi che il legale non abbia potuto incontrare
in carcere il suo assistito prima di redigere le sue osservazioni all’istanza
di carcerazione, non è imputabile al giudice dei provvedimenti coercitivi,
bensì a motivi di sicurezza (possibile incendio) imposti dalla direzione delle
Strutture carcerarie, con conseguente momentanea sospensione di tutte le visite
ai detenuti.
2.4.4
Il difensore di RE 1 contesta il fatto che il suo
assistito, nel corso della procedura, ma in particolare in occasione
dell’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente, non abbia potuto confrontarsi
e farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.
Ai
sensi dell’art. 132 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (art. 61 CPP) dispone
una difesa d’ufficio se: (a) in caso di difesa obbligatoria: nonostante
ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia o il mandato è
revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non
designa un nuovo difensore entro il termine impartito; (b) l’imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi
interessi.
Giusta il cpv. 2 dell’art. 132 CPP, una
difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si
tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto
difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.
Nel
caso in esame, al reclamante è stato ripetutamente chiesto di fornire le
generalità del suo difensore di fiducia così da poterlo tempestivamente
interpellare, ma egli si è sempre rifiutato di farlo. La sua richiesta di poter
disporre del proprio cellulare, come pure quella di recuperare il codice per
accedere alla carta SIM, non sono servite a nulla poiché, di fatto, egli non ha
saputo o voluto fornire il codice per accendere il proprio cellulare.
In
questa situazione il procuratore pubblico ha quindi correttamente applicato
l’art. 132 CPP designando un difensore d’ufficio per tutelare gli interessi di RE
1.
3.
3.1.
La carcerazione preventiva presuppone anzitutto
l'esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1
CPP).
Nella
procedura di carcerazione è sufficiente la prova di concreti sospetti, secondo
i quali il comportamento incriminato potrebbe adempiere con rilevante
probabilità il reato ipotizzato (decisione TF 1B_417/2017 del 7.12.2017 consid.
4.). L'imperativo di celerità non lascia spazio a un'estesa procedura
probatoria. L'intensità degli indizi idonei a giustificare la carcerazione non
è la stessa nei diversi stadi dell'istruzione: se sospetti, anche poco precisi,
possono essere sufficienti nei primi stadi del procedimento penale, la
prospettiva di una condanna deve sembrare verosimile dopo avere effettuato gli atti
di istruzione che potevano entrare in gioco (decisione TF 1B_184/2019 del 9.5.2019 consid. 5.1.).
3.2
3.2.1
Il
magistrato ha ritenuto dati gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati a RE 1in particolare con
riferimento alle testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle
di __________, dell’avv. __________ e di __________, come pure al contenuto dei
messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali preannunciava quello
che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue patologie e al
potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte nel corso del
precedente procedimento penale.
3.2.2
Il
reclamante contesta l’esistenza di concreti indizi di colpevolezza a suo carico,
in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e tentate lesioni
gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero unicamente riferito di “epiteti
verbali sgradevoli nei confronti dei presenti”, del danneggiamento di un
vetro di un quadro e della porta del palazzo di giustizia, mentre in alcun modo
egli avrebbe ferito o tentato di ferire qualcuno.
3.2.3
Dall’esame
degli atti risultano dati gravi indizi a carico del reclamante in particolare
per quanto attiene alle accuse di minaccia ripetuta ai danni di __________ e
dell’avv. __________, rispettivamente di tentate lesioni gravi, sub. semplici, ai
danni di quest’ultimo.
Nell’interrogatorio
di polizia del 04.03.2022 (cfr. AI 7, All. 6), __________ ha chiaramente
indicato come quella mattina, alle ore 12:30 circa, il reclamante si fosse
presentato all’ingresso degli uffici della società __________, spazi
all’interno dei quali vi è pure l’ufficio dell’avv. __________, armato di bastone,
con il quale picchiava con forza sulla porta (tentando anche di forzarla) e con
il quale rompeva il vetro di un quadro (cfr. AI 7: documentazione fotografica),
chiedendo dell’avv. __________. Il reclamante proferiva ripetute minacce sia
verso i presenti (“ci ammazza tutti”, “ce la farà pagare”, “è
inutile che ci nascondiamo”) sia verso l’avv. __________ (“ora gli
spacco la faccia”). __________ concludeva che il reclamante gli è sembrato
“una persona squilibrata”, che “rispetto alle minacce proferite verso
l’avvocato le nostre sono meno gravi, ma visto lo stato psico-fisico alterato,
noi siamo in pericolo perché l’avvocato ha lo studio dentro nel nostro ufficio”,
allontanandosi poi “in direzione sconosciuta”.
Da
parte sua l’avv. __________, pure interrogato lo stesso giorno (cfr. AI 7, All.
4), ha precisato di non avere avuto un contatto diretto con il reclamante, non
essendo uscito dal suo ufficio, ma di aver sentito solo alcuni colpi, pensando
si trattasse “di lavori in corso, che negli ultimi tempi si stavano
svolgendo nell’ufficio” e di essere stato informato di quanto avvenuto solo
successivamente. Ha precisato di “temere un’aggressione fisica” da parte
del reclamante “se si dovesse trovare in una situazione di stato psicofisico
alterato”.
A
questo proposito, va qui ricordato che, indipendentemente dalla validità delle
dichiarazioni rese dal reclamante nel corso dell’interrogatorio di polizia del
04.03.2022
sulle sue reali intenzioni nei confronti dell’avv. __________ e/o di
terze persone, che andranno approfondite in corso dell’inchiesta, vi sono agli
atti dei riscontri oggettivi. Infatti, come emerge dagli atti istruttori (cfr.
AI 21), la mattina del 04.03.2022, il reclamante aveva pubblicato sul proprio
profilo Facebook, alle ore 11:10, quanto segue: “devono iniziare delle
proteste per quello che mi hanno fatto, l’inganno e il piano nazionalistico ma
incoerente del governo ticinese deve FINIRE. Altrimenti ci saranno delle
conseguenze negative per tutto il mondo ma soprattutto per il nostro paese e
sinceramente voglio evitarlo. Il governo ticinese e le autorità giudiziarie
devono essere arrestate”; rispettivamente alle ore 12:11, poco prima di
presentarsi nei summenzionati uffici “Quest’oggi inizierò la mia protesta
contro il governo ticinese per avere creato con un piano governativo il
fallimento della mia vita”.
Il
testimone __________, pure interrogato lo stesso giorno dalla polizia (cfr. AI
7, All. 8), oltre ad assistere al lancio dei sassi contro l’entrata del __________,
ha riferito che dopo questi fatti il reclamante si è allontanato con il bastone
e uno zaino, “camminando con calma e urlando parole del tipo: diplomazia,
libertà diplomatica”, per poi “iniziare a correre sempre su via __________,
in direzione di via __________”.
La
prima condizione per ordinare la carcerazione preventiva del reclamante, ovvero
l’esistenza di gravi indizi di reato, è pertanto adempiuta.
4.
4.1.
Nella
decisione impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso
l’esistenza di un pericolo di recidiva. Lo stesso è contestato dal reclamante.
4.2
Un
pericolo di recidiva è realizzato se c'è da temere che l'imputato minacci
seriamente la sicurezza altrui, commettendo crimini o delitti gravi (DTF 137 IV
89), dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lit. c CPP).
Nella
sua accezione più frequente, questa possibilità intende impedire la commissione
di altri crimini o gravi delitti: persegue quindi uno scopo di prevenzione
speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5
n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando
vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un
reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo (decisione TF
1B_301/2017 del 3.10.2017 consid. 2.3.; DTF 137 IV 84 consid. 3.2.; 137 IV 13 consid. 4.1.; BSK StPO II –
M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 9; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221
CPP n. 31).
Nella sua accezione più rara, la carcerazione preventiva fondata su un pericolo di
recidiva vuole contribuire alla sollecita conclusione di un procedimento
pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del
procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza (decisione TF 1B_292/2015 del 23.9.2015).
Per
quanto riguarda l'esigenza di reati analoghi precedenti, il TF ha relativizzato
detta condizione sin da subito dopo l'entrata in vigore del CPP (DTF 137 IV
13/JdT 2011 IV 95).
Occorre nondimeno dar prova di riserbo nel ritenere
che un imputato possa commettere altri reati gravi.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione
preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la
prognosi di una ricaduta è sfavorevole (decisione TF 1B_373/2016 del 23.11.2016).
Inoltre, i reati prospettati devono essere gravi (decisione TF
1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).
La possibilità soltanto ipotetica che l'imputato possa
commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non
è per contro sufficiente per giustificare la carcerazione (decisione TF
1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).
4.3
Il
giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo di
recidiva, da un lato con riferimento ai
precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni peritali emergenti
da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore documentazione medica agli
atti e, dall’altro lato, con riferimento alla precaria e attuale situazione
personale e psicofisica.
Il
difensore di RE 1 sostiene che egli non
rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui, non avendo mai
nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di terzi, mentre le
perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018 non sarebbero
determinanti.
4.4
Nel
caso in esame, il casellario giudiziale del reclamante (cfr. AI 2) riporta la condanna
dell’08.10.2018 della Corte di appello e di revisione penale alla pena
detentiva di 3 anni e 3 mesi, siccome riconosciuto colpevole di omicidio
intenzionale, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, in relazione ai fatti commessi il 24.02.2017 ai danni di un conoscente.
Sulla base delle perizie psichiatriche esperite in quel procedimento, al
reclamante era pure stato imposto l’obbligo di seguire un trattamento
ambulatoriale da eseguirsi in sede di esecuzione della pena. Come risulta dagli
atti (cfr. AI 4), questa misura è stata soppressa dal giudice dei provvedimenti
coercitivi sedente in materia di applicazione della pena il 13.01.2022 per
mancanza di prospettive di successo, poiché il reclamante non rispettava più i
regolari incontri fissati dal Servizio psico-sociale di __________, ritenendoli
“inutili”.
Questo
precedente, soprattutto per quanto attiene alla condanna per tentato omicidio,
sommato ai fatti per i quali il reclamante deve ora nuovamente rispondere,
commessi il 04.03.2022 dopo aver pubblicato i summenzionati messaggi sul suo
profilo Facebook, il suo comportamento aggressivo manifestato quel giorno e i
problemi psicofisici emersi dopo l’arresto, dimostrano una pericolosa tendenza
negativa di aggravamento dei comportamenti del reclamante, che assurge a
prognosi particolarmente negativa, come correttamente concluso nella decisione
impugnata.
4.5
Per
quanto surriferito, è ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva in capo al
reclamante.
5.
5.1.
In
applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv.
2.
lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della
libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano
di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario
CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2).
Tale
assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono
essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi
perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe.
L'assunto
è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019
consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in
luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono
lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive
segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti
d'identità o di legittimazione; c. l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo
o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio
determinato; d. l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e.
l'obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l'obbligo di sottoporsi a un
trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con
determinate persone (cpv. 2). Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure
sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro
applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).
L'elenco
del cpv. 2 non è esaustivo (decisione TF 1B_171/2019 dell’8.5.2019 consid.
3.1.; BSK StPO II – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,
art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate solo quale
surrogato ai motivi di carcerazione; non si possono perseguire altri fini (ZK
StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per
l’adozione delle misure sostitutive sono gli stessi di quelli per la
carcerazione; se dette condizioni non sono adempiute, le misure sostitutive
sono di conseguenza inammissibili (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018
consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M.
HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH,
StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 1).
5.2
Nel
presente caso, il pericolo di recidiva, allo stadio attuale, non può essere ridotto
o soppresso mediante l’adozione di misure sostitutive la carcerazione
preventiva.
Prima
di poter pensare a misure sostitutive, si devono in effetti attendere i primi
esiti della perizia psichiatrica e del rapporto intermedio da parte del perito,
così come disposto dal magistrato inquirente il 22.03.2022 (cfr. AI 48).
Ricevuto il rapporto preliminare, spetterà al magistrato inquirente valutare e
decidere se e quali eventuali misure sostitutive adottare, compresa la
possibilità di un ricovero a scopo di perizia.
5.3
Occorre valutare se la carcerazione preventiva,
ordinata fino al 04.06.2022, rispetti i principi di proporzionalità, secondo
cui la durata della carcerazione non può
superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).
Nell'ottica del principio di proporzionalità, in
relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un
limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata
complessiva superi quella della pena privativa della libertà che
presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera,
nell'esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità
dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_145/2019 del 26.4.2019
consid. 3.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212
CPP n. 12 ss.). La possibilità di una condanna ad una pena sospesa
condizionalmente non deve di regola essere presa in considerazione (decisione
TF 1B_23/2019 del 28.1.2019 consid. 2.1.).
5.4
Quest'aspetto
della proporzionalità non è problematico nel presente caso, in considerazione
sia delle imputazioni mosse al reclamante, sia del periodo limitato (un mese)
di carcerazione finora subito e ancora previsto (due mesi).
5.5
La
carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel
corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità
(art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze
concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al
comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell'arrestato
(decisione TF 1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.; BSK StPO II – G.
ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).
5.6
Nel
caso concreto, l'inchiesta è condotta con regolarità dall’inizio ed ha
correttamente subito un’accelerazione dal momento in cui è stata ordinata la
carcerazione preventiva del reclamante.
6.
Il reclamo
è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli citati ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--,
per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera