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Decisione

60.2022.83

Reclamo dell'imputato detenuto contro il decreto del giudice dei provvedimenti coercitivi che ha ordinato la sua carcerazione preventiva. termine entro cui il giudice dei provvedimenti coercitivi deve ordinare la carcerazione. non interrogabilità dell'imputato. seri indizi. pericolo di recidiva

8 aprile 2022Italiano40 min

arrestato lo stesso giorno a Vezia, alle ore 12:55 circa, all’esterno del negozio

Source ti.ch

Incarto n.

60.2022.83

Lugano

8 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Raffaele Guffi, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/22.03.2022

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 11.03.2022 del giudice dei

provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli (inc. GPC 2022.4001) mediante la quale

ha ordinato la sua carcerazione preventiva in relazione al procedimento

penale inc. MP 2022.2168;

richiamate le osservazioni 25/28.03.2022

del giudice dei provvedimenti coercitivi e 28.03.2022 del magistrato inquirente

concludenti per la reiezione del reclamo;

visto lo scritto 29/30.03.2022 dell’avv.

PR 1, che comunica di rinunciare a replicare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a.

Dal Rapporto di arresto

provvisorio 04.03.2022 della Polizia cantonale risulta che RE 1 è stato

arrestato lo stesso giorno a Vezia, alle ore 12:55 circa, all’esterno del negozio

__________, siccome accusato di danneggiamento ripetuto, minaccia, furto

ripetuto e violazione di domicilio (cfr. AI 7).

I fatti che hanno portato al suo arresto sono stati

così descritti:

“In data 04.03.2022 verso le ore 12:25 RE 1 si

presentava a __________ in __________ nei pressi della ditta __________

brandendo tra le mani un bastone di legno della lunghezza di 117 cm, con

attaccata a un’estremità un panno di stoffa con la scritta “la legge è = x

tutti – No ai piani governativi su persone”. Giunto dinanzi alla porta

principale batteva più volte il bastone contro il vetro infrangibile della

stessa attirando l’attenzione dell’impiegato __________ che si trovava

all’interno dell’ufficio. Quest’ultimo azionava l’apertura automatica della

porta permettendo a RE 1 l’accesso. Una volta all’interno questo con l’ausilio

del bastone colpiva un quadro appeso nel corridoio rompendo il vetro della

cornice.

Successivamente RE 1 chiedeva a gran voce rivolgendosi

ai presenti dove si trovasse l’avvocato __________. Si fa notare che l’ufficio

dell’avvocato si trova all’interno degli spazi della __________. RE 1 iniziava

poi a inveire verbalmente in maniera generale contro i presenti,

interfacciandosi perlopiù con __________, dichiarando a più riprese frasi

minacciose tra cui “la pagherete tutti”, “vi ammazzo tutti”, “è inutile che vi

nascondete”, incutendo spavento e timore. Nel medesimo frangente il soggetto

dichiarava di voler “spaccare la faccia” a __________.

Non trovando la persona che cercava l’autore lasciava

il luogo e si spostava a piedi sino all’entrata principale del __________ a __________,

sita in __________, dove gridava parole sconnesse quali “Diplomazia” e “Libertà

diplomatica”. In quel frangente raccoglieva da terra due sassi cubici di

porfido che trovava in loco e li scagliava contro la porta principale del __________

causando due fori al vetro principale esterno e uno a quello interno.

Successivamente lasciava il luogo camminando lungo __________,

raggiungendo __________ e prendendo il bus sino a __________.

Successivamente a __________ entrava nei centri

commerciali __________, si impossessava di una lattina di Coca-cola e usciva

dello stesso eludendo le casse e non saldando la merce. Veniva poi fermato da

una pattuglia della Polizia cantonale alle ore 12:55 e tradotto negli uffici

della Gendarmeria di __________ dove veniva assunto a verbale.

L’imputato manteneva un atteggiamento tranquillo ma a

tratti poco collaborativo, ammetteva comunque ogni addebito in merito ai fatti

contestatigli dichiarando di aver agito per dare un segno alla società e al

sistema, dai quali non si sente supportato, inoltre in merito all’avvocato __________

dichiarava “per me l’avvocato __________ è o è già un uomo morto. Io voglio che

lui muoia. Deve morire”. Al termine si rifiutava di firmare il verbale.

[…] Nei confronti dell’autore venivano ordinati i

prelievi e in seguito veniva sottoposto a una visita psichiatrica al PS

dell’OCL il cui medico dr. __________, indicava la non carcerabilità e la non

interrogabilità, nonché il suo relativo ricovero presso l’OSC di Mendrisio.

Poiché veniva disposto l’arresto provvisorio, RE 1 veniva collocato nelle celle

securizzate della Clinica psichiatrica di Mendrisio dove viene piantonato dal

personale del SGD […]” (cfr. AI 7, p.

4-6).

b.

Il 09.03.2022, alle ore 15:15,

il procuratore pubblico Pablo Fäh, avuta comunicazione il giorno prima dai

medici della Clinica psichiatrica cantonale che il “quadro clinico era

compatibile con la verbalizzazione e la carcerabilità” (cfr. AI 23), ha interrogato

RE 1 alla presenza del difensore d’ufficio avv. PR 1 nominato il 07.03.2022 (cfr.

AI 18), per i reati di “danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), minaccia

ripetuta (art. 180 CP), tentate lesioni gravi sub. semplici (art. 123 cifra 1

CP) ripetuto furto di poca entità (art. 139 cifra 1 CP in rel. con l’art.

172ter CP) (art. 299 segg. CPP), in relazione ai fatti avvenuti il 2 e 4 marzo

2022 a __________ e __________, ovvero al danneggiamento del vetro dell’entrata

principale del __________, al danneggiamento del vetro di un quadro della __________

in __________ a __________, alle minacce espresse nei confronti di __________ e

dell’avv. __________, per essermi recato da quest’ultimo con l’intento di

picchiarlo, nonché al furto di generi alimentari __________ di __________ il 2

marzo 2022” (cfr. AI 25).

Sin

da subito, RE 1 ha dichiarato di non avere “intenzione di procedere al

verbale” d’interrogatorio, ma di voler chiamare il proprio difensore di

fiducia, rifiutandosi però nel contempo di fare il suo nome, sostenendo di

avere il suo numero nel proprio cellulare, ottenuto il quale, non è stato in

grado di accedervi, affermando di non ricordarsi il codice PIN, che avrebbe

custodito in uno dei tre cassetti della sua scrivania a casa.

In

merito ai fatti imputatigli, RE 1 ha dapprima dichiarato che “qualsiasi cosa”

detta nel corso dell’interrogatorio di Polizia non era vera, per poi avvalersi

della facoltà di non rispondere alle domande e alle contestazioni del

magistrato inquirente sui fatti e sui riscontri agli atti. Più volte il

reclamante ha dichiarato di essere stufo e di non voler continuare

l’interrogatorio, ribadendo che “fino che non avrò il mio avvocato non

intendo ascoltare oltre” (cfr. AI 25, p. 6).

Preso

atto dell’intenzione del procuratore pubblico di presentare al giudice dei

provvedimenti coercitivi l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a

sapere se avesse o meno rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non

capisco cosa ci faccio qua e cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il

PP ritiene di incarcerarmi lo faccia”.

Al

termine dell’interrogatorio si è rifiutato di rileggere e firmare il verbale

poiché “non ritengo rispettoso dei miei diritti di venir verbalizzato senza

il difensore di fiducia che voglio chiamare” (inc. MP 2022.2168: AI 25, p.

8). Anche dopo aver potuto parlare con il difensore d’ufficio, il reclamante ha

ribadito il suo rifiuto (cfr. AI 25, p. 9).

Il

10.03.2022, alle ore 10:19, il procuratore pubblico ha presentato l’istanza di

carcerazione preventiva all’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi (cfr.

AI 30). Quest’ultimo, preso atto del certificato medico di stessa data del

servizio medico della Strutture carcerarie cantonali che attestava la non

interrogabilità di RE 1 (cfr. AI 31), ha annullato l’udienza di conferma

dell’arresto prevista per il giorno successivo e ha invitato il difensore

d’ufficio a presentare le sue osservazioni scritte all’istanza di carcerazione

(inc. GPC 2022.4001: AI 8).

c.

Con decisione 11.03.2022, il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto l’istanza, ordinando la

carcerazione preventiva di RE 1 fino al 04.06.2022, compreso (inc. GPC 2022.4001).

Il magistrato ha dapprima preso posizione sugli

aspetti formali eccepiti nelle sue osservazioni dal difensore, concludendo che

l’imputato era stato validamente interrogato dal procuratore pubblico il

09.03.2022, dopo che l’08.03.2022 i medici ne avevano attestato

l’interrogabilità, alla presenza del difensore d’ufficio e nel rispetto del suo

diritto di essere sentito. Quanto all’obiezione di non aver indetto l’udienza

di conferma dell’arresto, benché l’imputato non vi avesse espressamente rinunciato,

il giudice dei provvedimenti coercitivi ha precisato di aver optato per la

procedura scritta, dovendo emanare la propria decisione nei termini di legge e non

essendovi a quel momento altre soluzioni praticabili, visto che nel frattempo

l’imputato era stato nuovamente ritenuto non interrogabile.

Per quanto attiene al merito delle accuse formulate

nei confronti di RE 1, pur prescindendo dalle sue iniziali

dichiarazioni/ammissioni rese nel corso dell’interrogatorio di polizia del

04.03.2022, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ritenuto dati seri e

concreti indizi per i reati a lui imputati. Anzitutto con riferimento alle

testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle di __________ e

dell’avv. __________ per quanto attiene ai fatti avvenuti all’interno degli

uffici della __________, dove l’imputato si era presentato con un bastone con

il quale avrebbe potuto causare delle lesioni all’avv. __________ se solo fosse

entrato in contatto con lui, rispettivamente quelle di __________ in merito al

lancio delle pietre contro l’entrata principale del __________. Ha pure fatto riferimento

al contenuto dei messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali

preannunciava quello che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue

patologie e al potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte

nel corso del precedente procedimento penale, ai fatti per i quali era stato

condannato e alle recenti valutazioni e segnalazioni specialistiche.

Il

giudice ha poi ammesso la presenza di un concreto pericolo di recidiva, da un lato

con riferimento ai precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni

peritali emergenti da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore

documentazione medica agli atti e, dall’altro lato, con riferimento alla

precaria situazione personale e “all’attuale quadro di scompenso, che ben

emerge anche dai messaggi facebook”.

Il

giudice non si è per contro espresso sulla sussistenza del pericolo di

commissione di grave crimine, invocato dal magistrato inquirente, escludendo

pure la possibilità di adottare delle misure sostitutive, idonee ed efficaci a

ridurre o eliminare il pericolo di recidiva.

Il

magistrato ha infine ritenuto conforme al principio della proporzionalità un

periodo di carcerazione di tre mesi, come richiesto dal procuratore pubblico,

in ragione della gravità delle imputazioni e relative necessità di verifica e

contestazione al reclamante, della possibile pena in caso di condanna e degli

atti istruttori ancora da esperire tra cui la perizia psichiatrica, che di

certo necessiterà un certo tempo.

d.

Con il proprio gravame RE 1 chiede,

in via principale, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi, di accertare l’illiceità della privazione della libertà subita a

far tempo dal 04.03.2022, la sua immediata scarcerazione e il riconoscimento di

un’indennità di CHF 200.- per ogni giorno di privazione illecita della libertà;

in via subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi e di porlo in libertà, con l’obbligo di sottoporsi alla perizia

psichiatrica e ai controlli che riterrà opportuni il perito e, in via ancora

più subordinata, di annullare la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi e di ordinare la sua carcerazione preventiva per al massimo un mese,

fino al 04.04.2022.

Ricordati i fatti, il difensore ribadisce che le

testimonianze di __________ e __________ sarebbero infondate e contraddittorie

in merito al comportamento e allo stato “alterato” del suo assistito,

mentre quella dell’avv. __________ non avrebbe alcuna valenza probatoria, non

avendo egli assistito direttamente ai fatti. Per quanto attiene al verbale

d’interrogatorio di polizia del reclamante, il suo difensore ne eccepisce la

validità ex art. 78 cpv. 5 CPP, non essendo stato sottoscritto dal suo

assistito e neppure essendo stati indicati i motivi del suo rifiuto. Pure

lesiva dei suoi diritti sarebbe la circostanza che il 09.03.2022 egli sia stato

interrogato dal procuratore pubblico senza avere la possibilità di confrontarsi

con il proprio difensore di fiducia.

Il reclamante ritiene poi illecita la sua carcerazione

preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha deciso sulla

stessa entro 96 ore dall’arresto, avvenuto il 04.03.2022 alle ore 12:55, ma

solo l’11.03.2022, per cui, avendo violato il principio di celerità, egli deve

essere immediatamente scarcerato, la carcerazione subita riconosciuta illecita e

indennizzata.

Inoltre, la decisione del giudice dei provvedimenti

coercitivi di procedere con la procedura scritta sarebbe errata, poiché

contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, in mancanza di una rinuncia esplicita ed

indiscutibile del reclamante. Il magistrato avrebbe dovuto comunque indire

l’udienza e dare l’opportunità ad RE 1 di esprimersi e di essere sentito,

ritenuto che semmai le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere un minor valore

probatorio per il fatto che i medici lo ritenessero non interrogabile. Il

legale sottolinea inoltre di non aver neppure potuto conferire liberamente con

il suo assistito poiché le visite in carcere erano state vietate a causa di un

possibile incendio.

Il

difensore contesta che vi siano concreti indizi di colpevolezza a carico del

suo assistito, in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e

tentate lesioni gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero

unicamente riferito di “epiteti verbali sgradevoli nei confronti dei

presenti”, del danneggiamento di un vetro di un quadro e della porta del

palazzo di giustizia, mentre in alcun modo egli avrebbe ferito o tentato di

ferire qualcuno.

Quanto

al pericolo di recidiva RE 1 sostiene che, in mancanza di “seri indizi di

colpevolezza” con riferimento ai reati contro l’integrità fisica e la

libertà, egli non rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui,

non avendo mai nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di

terzi, mentre le perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018

non sarebbero determinanti. Se scarcerato egli non rischierebbe neppure di

trovarsi nelle medesime condizioni del momento dei fatti contestati.

La

privazione della libertà disposta a suo carico sarebbe quindi ingiustificata e

sproporzionata visto che per l’accertamento peritale (colloqui con lo

psichiatra) basterebbe un mese al massimo e potrebbe essere allestita in stato

di libertà, con l’obbligo di sottoporvisi quale misura sostitutiva all’arresto.

e. Nelle

sue osservazioni 25.03.2022 il giudice dei provvedimenti coercitivi ribadisce

che il diritto di essere sentito del reclamante è stato rispettato in tutte le

fasi della procedura d’arresto e che la tempistica della sua decisione risulta

conforme alla prassi fino ad ora seguita della autorità inquirenti cantonali,

ovvero quella di procedere con la verbalizzazione dell’imputato una volta avuto

il nulla osta delle competenti figure mediche e che fino a quel momento non

possono partire i termini previsti all’art. 219 cpv. 4 e 224 cpv. 2 CPP In

ogni caso lo sforamento del termine delle 96 ore non porterebbe necessariamente

alla scarcerazione dell’imputato, ma tutt’al più all’accertamento della

violazione del principio di celerità. Sottolinea che solo la non

interrogabilità del reclamante ha reso impossibile l’udienza di conferma

dell’arresto, ma che RE 1 ha potuto comunque prendere posizione direttamente su

quanto gli è stato contestato ed il suo difensore, in possesso di tutti gli

atti, ha potuto formulare osservazioni scritte. Conclude chiedendo di

respingere il reclamo e di confermare la decisione impugnata.

f. Con

osservazioni 28.03.2022 il magistrato inquirente, riconfermandosi nelle

motivazioni esposte nell’istanza di carcerazione preventiva, chiede di

respingere il reclamo.

Ribadisce che i fatti commessi dal reclamante la

mattina del 04.03.2022 evidenziano la sua aggressività in quei momenti, che sarebbero

chiaramente e gravemente indizianti il fatto che se avesse incontrato l’avv. __________

l’avrebbe aggredito. Sostiene di avere disposto una difesa d’ufficio al

reclamante, conformemente a quanto previsto dall’art. 132 cpv.1 lett. a cifra 1

CPP, poiché malgrado le ingiunzioni, egli si era rifiutato di fornire le

generalità del difensore di fiducia, mentre dal momento dell’arresto le

condizioni psichiche del reclamante sarebbero state costantemente monitorate e

solo l’08.03.2022, ricevuto il certificato medico sulla sua interrogabilità,

avrebbe potuto procedere al suo interrogatorio. Per quanto attiene al pericolo di

recidiva ribadisce quanto indicato nell’istanza di carcerazione preventiva,

sottolineando come le precedenti perizie psichiatriche esperite nel

procedimento a suo carico per tentato omicidio, avevano considerato in capo al

reclamante un rischio di recidiva alto e quindi la necessità di un trattamento

ambulatoriale, al quale egli non avrebbe recentemente più aderito, con un

peggioramento del suo quadro clinico e con il rischio di passaggio all’atto.

g. Con

lettera 29.03.2022 il difensore del reclamante comunica di rinunciare a

replicare, riconfermandosi nel suo esposto, ma rilevando come il termine di 96

ore relativo alla decisione di carcerazione sia un termine imperativo. Di modo

che un’eventuale “prassi cantonale” non può stravolgere la giurisprudenza

federale e la dottrina.

h. Delle

ulteriori rispettive allegazioni si dirà se necessario in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi dell’art. 222 CPP, il carcerato può impugnare dinanzi alla giurisdizione

di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla

carcerazione preventiva (giusta gli art. 224 ss. CPP) oppure alla carcerazione

di sicurezza (ex art. 229 ss. CPP). È

fatto salvo l’art. 233 CPP.

1.2

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni, per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In

particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Presentato

il 21/22.03.2022 alla Corte dei reclami penali (competente giusta l'art. 62

cpv. 2 LOG), contro la decisione 11.03.2022 del giudice dei provvedimenti

coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC 2022.4001), il

gravame è tempestivo.

Il

gravame è pure proponibile, in applicazione dell’art. 222 CPP.

RE

1, imputato in stato di carcerazione preventiva, è pacificamente legittimato a

reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all'annullamento oppure alla modifica del giudizio impugnato, che ha

ordinato la restrizione della sua libertà personale.

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo in esame è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta l'art. 212 cpv. 1 CPP l'imputato resta in

libertà. Può essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della

libertà unicamente entro i limiti delle disposizioni del CPP. Giusta l'art. 197

cpv. 1 CPP, “Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:

a. sono previsti dalla legge; b. vi sono sufficienti indizi di reato; c. gli

obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno

severe; d. l’importanza del reato li giustifica”.

Eventuali

provvedimenti coercitivi privativi della libertà vanno revocati (d'ufficio) non

appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal

presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure

sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo (art. 212 cpv. 2

CPP). La durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare

quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

2.2

La

carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) comincia quando è disposta dal

giudice dei provvedimenti coercitivi e termina con il deposito dell'atto

d'accusa presso il tribunale di primo grado, con l'inizio anticipato di una

sanzione privativa della libertà o con la liberazione dell'imputato nel corso

dell'istruzione (art. 220 cpv. 1 CPP).

2.3

La

carcerazione preventiva è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente

indiziato di un crimine o di un delitto (art. 10 cpv. 2/3 CP) [BSK StPO II – M.

FORSTER, 2. ed., art. 221 CPP n. 1 ss.; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, 2.

ed., art. 221 CPP n. 4 ss.] e vi è seriamente da temere che: a. si sottragga

con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione; b. influenzi

persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento

della verità; o c. minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi

crimini o delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art.

221.

cpv. 1 CPP) [BSK StPO II – M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 4 ss.; ZK

StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221 CPP n. 12 ss.].

2.4

2.4.1

Giusta l'art. 219 CPP, dopo l’arresto la polizia accerta

senza indugio l’identità dell’arrestato, lo informa in una lingua a lui

comprensibile sui motivi dell’arresto e, ai sensi dell’articolo 158 CPP, lo

rende attento ai suoi diritti. Informa poi senza indugio il pubblico ministero

del­l’avvenuto arresto (cpv. 1). In ogni caso l’arrestato è liberato o tradotto

dinanzi al pubblico ministero entro 24 ore; se l’arresto è stato preceduto da

un fermo, la durata del fermo è computata nel termine (cpv. 4).

Per

l'art. 224 CPP il pubblico ministero sottopone senza indugio l’imputato a

interrogatorio e gli offre l’opportunità di esprimersi in merito agli indizi di

reato e ai motivi della carcera­zione. Assume senza indugio le prove

direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e

i motivi di carcerazione (cpv. 1). Se gli indizi di reato e i motivi di

carcerazione si confermano, il pubblico mini­stero, immediatamente ma al più

tardi 48 ore dopo l’arresto, propone al giudice dei provvedimenti coercitivi di

ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva (cpv. 2).

In

tal caso, ricevuta la proposta del pubblico ministero, il giudice dei

provvedimenti coercitivi convoca senza indugio per un’udienza a porte chiuse il

pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore (art. 225 cpv. CPP) e decide

senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta

del pubblico ministero (art. 226 cpv. 1 CPP).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) il

mancato rispetto del termine di 24 ore dell’art. 219 cpv. 4 CPP e del termine

di 48 ore dell’art. 224 cpv. 2 CPP non rende necessariamente illegale il

mantenimento della carcerazione. Determinante è solo il tempo trascorso tra

l’arresto e la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi. La

carcerazione diventa illegale se questa decisione non interviene entro le 96

ore successive all’arresto. Questi termini legali costituiscono limiti massimi,

che possono essere esauriti solo in casi eccezionali e oggettivamente fondati (cfr.

DTF 137 IV 92, consid. 2 e 3).

In

caso di mancato rispetto dei termini legali da parte del giudice dei

provvedimenti coercitivi, della polizia o del ministero pubblico, l’imputato

può far constatare dall’autorità di ricorso la violazione dei suoi diritti e

chiedere gli venga riconosciuta un’indennità e la riparazione del torto morale

adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art. 431 CPP. Il non rispetto

dei termini non comporta però la scarcerazione immediata ed automatica

dell’imputato, il quale ha il diritto di essere scarcerato solo se la sua

carcerazione è materialmente ingiustificata.

2.4.2

Il difensore di RE 1 ritiene illecita la sua

carcerazione preventiva in quanto il giudice dei provvedimenti coercitivi non

ha deciso sulla stessa entro 96 ore dal fermo/arresto, avvenuto il 04.03.2022

alle ore 12:55, ma solo l’11.03.2022 alle ore 17:15, per cui, avendo violato il

principio di celerità, egli deve essere immediatamente scarcerato, la

carcerazione subita riconosciuta illecita e indennizzata.

Ora,

come ricordato nei fatti, dopo il fermo di Polizia avvenuto il 04.03.2022 alle

ore 12:55, RE 1 è stato interrogato dalla polizia a partire dalle ore 13:35 e,

al termine, visto il comportamento assunto dal reclamante e il tenore di alcune

sue dichiarazioni (“non ho più voglia di vivere”, di essere vittima di “manipolazioni

del pensiero”, di godere “dell’immunità diplomatica” e di auspicare

“vivamente che inizi una guerra civile, per come si sono comportati i

tribunali, i giudici, il mio avvocato e l’esercito così come la società in cui

vivo”), è stato visitato dal medico psichiatra presso l’Ospedale regionale

di __________ che lo ha dichiarato, dal punto di vista psichiatrico, non

carcerabile e non interrogabile (inc. MP

2022.2168: AI 7, all. 17), motivo per cui

è stato trasferito, per ordine del magistrato inquirente, in stato di

carcerazione preventiva presso la Clinica psichiatrica cantonale a Mendrisio (cfr. AI 7, p. 4-6).

Come

risulta dai certificati medici agli atti (cfr. AI 12, 13 e 16), da quel momento

RE 1 è stato costantemente monitorato e valutato dai medici della clinica

psichiatrica cantonale, che ne hanno confermato la non interrogabilità fino

all’8.03.2022.

Sulle

condizioni personali di RE 1, da questi esami medici emerge in particolare che,

il 05.03.2022, era presente un “pensiero delirante di tipo persecutorio in

base al quale (egli) ha agito in maniera aggressiva prima del ricovero. […]

si evidenzia uno scompenso psichico acuto con rischio di passaggio all’atto”

(cfr. AI 12); che il 06.03.2022 “permane un quadro di scompenso acuto,

l’esame della realtà è compromesso, ancora presente alto rischio di agiti aggressivi”

(cfr. AI 13), rispettivamente che il 07.03.2022 “le capacità di

discernimento e comprensione sono mantenute, il paziente presenta però un

quadro clinico caratterizzato da acuzie psicopatologiche per le quali presenta

una interpretazione della realtà in chiave esclusivamente persecutoria e

complottistica, la consapevolezza di malattia e la critica dei fatti recentemente

occorsi, sono nulle. Alla luce del quadro psicologico attuale, il paziente non

si ritiene verbalizzabile; il confronto diretto con le autorità

rappresenterebbe, stante il quadro clinico, un importante fattore stressogeno e

di potenziale peggioramento” (cfr. AI 16).

Come

detto in precedenza, solo l’8.03.2022 RE 1 è stato ritenuto carcerabile e

interrogabile, come risulta dal certificato medico di stessa data trasmesso al

procuratore pubblico alle ore 16:14 (cfr. AI 23), con conseguente suo

trasferimento al carcere giudiziario. Il 09.03.2022, con inizio alle ore 15:15,

egli è stato interrogato dal procuratore pubblico (cfr. AI 25), il quale, il

10.03.2022, alle ore 10:21, ha inoltrato l’istanza di carcerazione preventiva

al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. AI 30), che l’11.03.2022, alle

ore 17:15, ha ordinato la carcerazione del reclamante fino al 04.06.2022 (cfr.

AI 35).

Va

qui evidenziato che, la mattina del 10.03.2022, il servizio medico psichiatrico

del carcere ha comunicato che il reclamante non era nuovamente interrogabile a

causa di un peggioramento del quadro psichico “caratterizzato da ideazione

delirante di tipo persecutorio, crescente stato di angoscia e presenza di

rischio di passaggio all’atto improvviso sia di tipo etero aggressivo che

autolesivo”, al punto da somministrargli la “terapia contro la volontà,

essendo presenti gli estremi clinici per un intervento in tal senso, per

rischio per sé e per terzi” (cfr. AI 31). L’11.03.2022 egli è stato

nuovamente trasferito alla clinica psichiatrica cantonale (cfr. AI 34).

Nella

fattispecie quindi, dal momento dell’arresto di RE 1 fino alla decisione

impugnata, sono trascorse complessivamente 172 ore e 20 minuti.

Ne

consegue dunque che il termine imperativo di 96 ore, di cui agli art. 224 cpv.

2.

e 226 cpv. 1 CPP, non è stato rispettato.

Conformemente

alla summenzionata giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 137 IV 118, 137 IV 92 e rif.) occorre quindi esaminare

se il mancato rispetto di questo termine renda la carcerazione di RE 1 illegale

o se invece possa rientrare in un caso eccezionale e oggettivamente fondato ai

sensi della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 137 IV 92, consid.

2.

e 3).

Questa

Corte ritiene che la fattispecie in esame debba essere considerato un caso

eccezionale e oggettivamente fondato.

Infatti,

come evidenziato in precedenza, sin dal 04.03.2022, probabilmente già durante l’interrogatorio

di polizia, visto il tenore di alcune risposte, ma di sicuro al termine dello

stesso, RE 1 non era interrogabile e lo è rimasto fino all’8.03.2022.

La

sua capacità processuale (art. 114 CPP) e meglio, la capacità di far valere i

suoi diritti ed organizzare la difesa, era temporaneamente compromessa.

Ai

sensi dell’art. 114 CPP, l’imputato deve essere fisicamente e mentalmente in

grado di presenziare agli atti processuali, di seguire le udienze, di

comprendere le accuse che gli vengono rivolte e di prendere ragionevolmente

posizione su tali accuse. La capacità dibattimentale deve essere esaminata di

caso in caso, in funzione anche del grado di capacità di discernimento nei

diversi stadi del procedimento penale. Quando gli atti procedurali sono

indifferibili (ad es.: l’interrogatorio di un testimone che si sa già non potrà

più essere interrogato in futuro) e l’incapacità processuale è solo temporanea,

per malattia o infortunio, è sufficiente che all’atto sia presente il

difensore. Le due condizioni sono cumulative (cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier

Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 588, ad art. 114 CPP; Bernasconi,

Galliani, Marcellini, Meli, Mini e Noseda, CPP Commentario, p. 240 s. ad art.

114).

Il

verbale dell’arresto dell’imputato da parte del procuratore pubblico non è certo

un atto indifferibile al quale può presenziare il solo difensore, bensì un atto

differibile che richiede la presenza dell’imputato, il quale deve poter

comprendere le accuse che gli vengono rivolte e prendere ragionevolmente

posizione sulle stesse, nel rispetto del suo diritto di essere sentito.

RE

1.

nelle condizioni psichiche ricordate in precedenza, non poteva certo essere

interrogato dal magistrato inquirente, nel rispetto di queste condizioni, ma

soprattutto nel rispetto del suo diritto di essere sentito che, in questo caso

e in queste condizioni eccezionali e oggettivamente fondate, era prevalente

rispetto ai termini di cui agli art. 224

cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP e quindi al rispetto

del principio di celerità (art. 5 CPP). Effettuare l’interrogatorio del

reclamante nelle condizioni psichiche in cui si trovava sarebbe stato

arbitrario e lesivo della sua persona.

L’8.03.2022,

dal momento in cui i medici hanno ritenuto che il reclamante era interrogabile,

il procuratore pubblico, rispettivamente il giudice dei provvedimenti

coercitivi, hanno provveduto nelle loro incombenze nel rispetto dei termini di

cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1

CPP.

La

carcerazione subita da RE 1 nel periodo dal 04 all’11.03.2022 non è quindi

stata illegale, poiché come visto non sono stati violati i suoi diritti.

2.4.3

Il difensore di RE 1 contesta inoltre la decisione 10.03.2022

del giudice dei provvedimenti coercitivi di non procedere con l’udienza di

conferma dell’arresto, ma di procedere per iscritto (cfr. inc. GPC 2022.4001,

doc. 8), poiché contraria all’art. 225 cpv. 4 CPP, mancando una rinuncia

esplicita ed indiscutibile del suo patrocinato all’udienza. Sostiene che il

magistrato avrebbe dovuto comunque indirla e dare l’opportunità ad RE 1 di

esprimersi e di essere sentito, ritenuto che semmai le sue dichiarazioni

avrebbero potuto avere un minor valore probatorio per il fatto che i medici lo

ritenessero non interrogabile.

Giusta

l’art. 225 cpv. 5 CPP, se l’imputato rinuncia espressamente all’udienza, il

giudice dei provvedimenti coercitivi decide in procedura scritta in base alla

proposta del pubblico ministero e alle memorie e istanze dell’imputato. Come

rettamente evidenziato dalla difesa, in mancanza di una rinuncia esplicita ed

indiscutibile, la stessa va imperativamente eseguita (cfr. cfr. Jeanneret-Kuhn-Perrier

Depeursinge, Commentaire romand, 2° édition, p. 1445, ad art. 225, n. 23).

Nel

caso in esame, al termine dell’interrogatorio del procuratore pubblico del

09.03.2022, preso atto dell’intenzione

del procuratore pubblico di presentare al giudice dei provvedimenti coercitivi

l’istanza di carcerazione preventiva, alla domanda a sapere se avesse o meno

rinunciato all’udienza, RE 1 ha risposto “non capisco cosa ci faccio qua e

cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il PP ritiene di incarcerarmi lo

faccia” e, ancora, “finché non avrò il mio avvocato di fiducia non

intendo andare avanti con il verbale e con questa procedura, fintanto che non

ci sarà il mio avvocato di fiducia” (cfr. AI 25, p. 8), dichiarazioni dalle

quali non si può certo concludere che egli abbia esplicitamente ed indiscutibilmente rinunciato

all’udienza.

Come

esposto al punto precedente (cfr. 2.4.2.), il reclamante non ha potuto

presenziare all’udienza a causa delle sue condizioni psichiche che ne hanno

pregiudicato l’interrogabilità. Si è trattato quindi di una situazione

eccezionale e pertanto il giudice dei provvedimenti coercitivi, constatato che

nel corso dell’interrogatorio del procuratore pubblico il reclamante aveva

potuto esprimersi sia sui fatti che sui reati che gli venivano contestati

prendendo posizione, comprendere le

accuse che gli venivano rivolte e difendersi, nonché delle intenzioni del

magistrato inquirente di chiedere la conferma del suo arresto, ha ritenuto,

correttamente e a titolo eccezionale, di adottare la procedura scritta, mettendo

nel contempo a disposizione del difensore tutti gli atti istruttori. Decisione sicuramente

più rispettosa del diritto di essere sentito e della persona di RE 1 che non

un’udienza dalla valenza dubbia o di “minor valore probatorio” come

sostenuto dal suo difensore.

Il fatto poi che il legale non abbia potuto incontrare

in carcere il suo assistito prima di redigere le sue osservazioni all’istanza

di carcerazione, non è imputabile al giudice dei provvedimenti coercitivi,

bensì a motivi di sicurezza (possibile incendio) imposti dalla direzione delle

Strutture carcerarie, con conseguente momentanea sospensione di tutte le visite

ai detenuti.

2.4.4

Il difensore di RE 1 contesta il fatto che il suo

assistito, nel corso della procedura, ma in particolare in occasione

dell’interrogatorio dinanzi al magistrato inquirente, non abbia potuto confrontarsi

e farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.

Ai

sensi dell’art. 132 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento (art. 61 CPP) dispone

una difesa d’ufficio se: (a) in caso di difesa obbligatoria: nonostante

ingiunzione, l’imputato non designa un difensore di fiducia o il mandato è

revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l’imputato non

designa un nuovo difensore entro il termine impartito; (b) l’imputato è

sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi

interessi.

Giusta il cpv. 2 dell’art. 132 CPP, una

difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si

tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto

difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo.

Nel

caso in esame, al reclamante è stato ripetutamente chiesto di fornire le

generalità del suo difensore di fiducia così da poterlo tempestivamente

interpellare, ma egli si è sempre rifiutato di farlo. La sua richiesta di poter

disporre del proprio cellulare, come pure quella di recuperare il codice per

accedere alla carta SIM, non sono servite a nulla poiché, di fatto, egli non ha

saputo o voluto fornire il codice per accendere il proprio cellulare.

In

questa situazione il procuratore pubblico ha quindi correttamente applicato

l’art. 132 CPP designando un difensore d’ufficio per tutelare gli interessi di RE

1.

3.

3.1.

La carcerazione preventiva presuppone anzitutto

l'esistenza di gravi indizi di un crimine o di un delitto (art. 221 cpv. 1

CPP).

Nella

procedura di carcerazione è sufficiente la prova di concreti sospetti, secondo

i quali il comportamento incriminato potrebbe adempiere con rilevante

probabilità il reato ipotizzato (decisione TF 1B_417/2017 del 7.12.2017 consid.

4.). L'imperativo di celerità non lascia spazio a un'estesa procedura

probatoria. L'intensità degli indizi idonei a giustificare la carcerazione non

è la stessa nei diversi stadi dell'istruzione: se sospetti, anche poco precisi,

possono essere sufficienti nei primi stadi del procedimento penale, la

prospettiva di una condanna deve sembrare verosimile dopo avere effettuato gli atti

di istruzione che potevano entrare in gioco (decisione TF 1B_184/2019 del 9.5.2019 consid. 5.1.).

3.2

3.2.1

Il

magistrato ha ritenuto dati gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati a RE 1in particolare con

riferimento alle testimonianze raccolte dagli inquirenti e segnatamente quelle

di __________, dell’avv. __________ e di __________, come pure al contenuto dei

messaggi pubblicati in facebook dall’imputato con i quali preannunciava quello

che avrebbe voluto mettere in pratica, nonché alle sue patologie e al

potenziale rischio evidenziati nelle perizie giudiziarie disposte nel corso del

precedente procedimento penale.

3.2.2

Il

reclamante contesta l’esistenza di concreti indizi di colpevolezza a suo carico,

in particolare per quanto attiene alle accuse di minaccia e tentate lesioni

gravi, sub. semplici, in quanto i testimoni avrebbero unicamente riferito di “epiteti

verbali sgradevoli nei confronti dei presenti”, del danneggiamento di un

vetro di un quadro e della porta del palazzo di giustizia, mentre in alcun modo

egli avrebbe ferito o tentato di ferire qualcuno.

3.2.3

Dall’esame

degli atti risultano dati gravi indizi a carico del reclamante in particolare

per quanto attiene alle accuse di minaccia ripetuta ai danni di __________ e

dell’avv. __________, rispettivamente di tentate lesioni gravi, sub. semplici, ai

danni di quest’ultimo.

Nell’interrogatorio

di polizia del 04.03.2022 (cfr. AI 7, All. 6), __________ ha chiaramente

indicato come quella mattina, alle ore 12:30 circa, il reclamante si fosse

presentato all’ingresso degli uffici della società __________, spazi

all’interno dei quali vi è pure l’ufficio dell’avv. __________, armato di bastone,

con il quale picchiava con forza sulla porta (tentando anche di forzarla) e con

il quale rompeva il vetro di un quadro (cfr. AI 7: documentazione fotografica),

chiedendo dell’avv. __________. Il reclamante proferiva ripetute minacce sia

verso i presenti (“ci ammazza tutti”, “ce la farà pagare”, “è

inutile che ci nascondiamo”) sia verso l’avv. __________ (“ora gli

spacco la faccia”). __________ concludeva che il reclamante gli è sembrato

“una persona squilibrata”, che “rispetto alle minacce proferite verso

l’avvocato le nostre sono meno gravi, ma visto lo stato psico-fisico alterato,

noi siamo in pericolo perché l’avvocato ha lo studio dentro nel nostro ufficio”,

allontanandosi poi “in direzione sconosciuta”.

Da

parte sua l’avv. __________, pure interrogato lo stesso giorno (cfr. AI 7, All.

4), ha precisato di non avere avuto un contatto diretto con il reclamante, non

essendo uscito dal suo ufficio, ma di aver sentito solo alcuni colpi, pensando

si trattasse “di lavori in corso, che negli ultimi tempi si stavano

svolgendo nell’ufficio” e di essere stato informato di quanto avvenuto solo

successivamente. Ha precisato di “temere un’aggressione fisica” da parte

del reclamante “se si dovesse trovare in una situazione di stato psicofisico

alterato”.

A

questo proposito, va qui ricordato che, indipendentemente dalla validità delle

dichiarazioni rese dal reclamante nel corso dell’interrogatorio di polizia del

04.03.2022

sulle sue reali intenzioni nei confronti dell’avv. __________ e/o di

terze persone, che andranno approfondite in corso dell’inchiesta, vi sono agli

atti dei riscontri oggettivi. Infatti, come emerge dagli atti istruttori (cfr.

AI 21), la mattina del 04.03.2022, il reclamante aveva pubblicato sul proprio

profilo Facebook, alle ore 11:10, quanto segue: “devono iniziare delle

proteste per quello che mi hanno fatto, l’inganno e il piano nazionalistico ma

incoerente del governo ticinese deve FINIRE. Altrimenti ci saranno delle

conseguenze negative per tutto il mondo ma soprattutto per il nostro paese e

sinceramente voglio evitarlo. Il governo ticinese e le autorità giudiziarie

devono essere arrestate”; rispettivamente alle ore 12:11, poco prima di

presentarsi nei summenzionati uffici “Quest’oggi inizierò la mia protesta

contro il governo ticinese per avere creato con un piano governativo il

fallimento della mia vita”.

Il

testimone __________, pure interrogato lo stesso giorno dalla polizia (cfr. AI

7, All. 8), oltre ad assistere al lancio dei sassi contro l’entrata del __________,

ha riferito che dopo questi fatti il reclamante si è allontanato con il bastone

e uno zaino, “camminando con calma e urlando parole del tipo: diplomazia,

libertà diplomatica”, per poi “iniziare a correre sempre su via __________,

in direzione di via __________”.

La

prima condizione per ordinare la carcerazione preventiva del reclamante, ovvero

l’esistenza di gravi indizi di reato, è pertanto adempiuta.

4.

4.1.

Nella

decisione impugnata il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso

l’esistenza di un pericolo di recidiva. Lo stesso è contestato dal reclamante.

4.2

Un

pericolo di recidiva è realizzato se c'è da temere che l'imputato minacci

seriamente la sicurezza altrui, commettendo crimini o delitti gravi (DTF 137 IV

89), dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (art. 221 cpv. 1 lit. c CPP).

Nella

sua accezione più frequente, questa possibilità intende impedire la commissione

di altri crimini o gravi delitti: persegue quindi uno scopo di prevenzione

speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5

n. 1 lit. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando

vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un

reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo (decisione TF

1B_301/2017 del 3.10.2017 consid. 2.3.; DTF 137 IV 84 consid. 3.2.; 137 IV 13 consid. 4.1.; BSK StPO II –

M. FORSTER, op. cit., art. 221 CPP n. 9; ZK StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 221

CPP n. 31).

Nella sua accezione più rara, la carcerazione preventiva fondata su un pericolo di

recidiva vuole contribuire alla sollecita conclusione di un procedimento

pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del

procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza (decisione TF 1B_292/2015 del 23.9.2015).

Per

quanto riguarda l'esigenza di reati analoghi precedenti, il TF ha relativizzato

detta condizione sin da subito dopo l'entrata in vigore del CPP (DTF 137 IV

13/JdT 2011 IV 95).

Occorre nondimeno dar prova di riserbo nel ritenere

che un imputato possa commettere altri reati gravi.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione

preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la

prognosi di una ricaduta è sfavorevole (decisione TF 1B_373/2016 del 23.11.2016).

Inoltre, i reati prospettati devono essere gravi (decisione TF

1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).

La possibilità soltanto ipotetica che l'imputato possa

commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non

è per contro sufficiente per giustificare la carcerazione (decisione TF

1B_362/2017 del 25.9.2017 consid. 3.1.).

4.3

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha ammesso l’esistenza di un pericolo di

recidiva, da un lato con riferimento ai

precedenti penali del reclamante ed alle chiare indicazioni peritali emergenti

da quel procedimento penale, ma anche dall’ulteriore documentazione medica agli

atti e, dall’altro lato, con riferimento alla precaria e attuale situazione

personale e psicofisica.

Il

difensore di RE 1 sostiene che egli non

rappresenterebbe una grave minaccia alla sicurezza altrui, non avendo mai

nemmeno accennato un comportamento violento nei confronti di terzi, mentre le

perizie psichiatriche precedenti e relative agli anni 2017/2018 non sarebbero

determinanti.

4.4

Nel

caso in esame, il casellario giudiziale del reclamante (cfr. AI 2) riporta la condanna

dell’08.10.2018 della Corte di appello e di revisione penale alla pena

detentiva di 3 anni e 3 mesi, siccome riconosciuto colpevole di omicidio

intenzionale, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti, in relazione ai fatti commessi il 24.02.2017 ai danni di un conoscente.

Sulla base delle perizie psichiatriche esperite in quel procedimento, al

reclamante era pure stato imposto l’obbligo di seguire un trattamento

ambulatoriale da eseguirsi in sede di esecuzione della pena. Come risulta dagli

atti (cfr. AI 4), questa misura è stata soppressa dal giudice dei provvedimenti

coercitivi sedente in materia di applicazione della pena il 13.01.2022 per

mancanza di prospettive di successo, poiché il reclamante non rispettava più i

regolari incontri fissati dal Servizio psico-sociale di __________, ritenendoli

“inutili”.

Questo

precedente, soprattutto per quanto attiene alla condanna per tentato omicidio,

sommato ai fatti per i quali il reclamante deve ora nuovamente rispondere,

commessi il 04.03.2022 dopo aver pubblicato i summenzionati messaggi sul suo

profilo Facebook, il suo comportamento aggressivo manifestato quel giorno e i

problemi psicofisici emersi dopo l’arresto, dimostrano una pericolosa tendenza

negativa di aggravamento dei comportamenti del reclamante, che assurge a

prognosi particolarmente negativa, come correttamente concluso nella decisione

impugnata.

4.5

Per

quanto surriferito, è ammessa l’esistenza di un pericolo di recidiva in capo al

reclamante.

5.

5.1.

In

applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà l'art. 212 cpv.

2.

lit. c CPP prevede che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della

libertà siano da revocare (d'ufficio) non appena misure sostitutive consentano

di raggiungere lo stesso obiettivo (Commentario

CPP – E. MELI, art. 212 CPP n. 2).

Tale

assunto è esplicitato dall'art. 197 cpv. 1 lit. c CPP, secondo cui possono

essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se gli obiettivi con essi

perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe.

L'assunto

è concretizzato dall'art. 237 CPP (decisione TF 1B_162/2019 del 24.4.2019

consid. 3.3.): il giudice competente ordina una o più misure meno severe in

luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono

lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive

segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti

d'identità o di legittimazione; c. l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo

o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio

determinato; d. l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico; e.

l'obbligo di svolgere un lavoro regolare; f. l'obbligo di sottoporsi a un

trattamento medico o a un controllo; g. il divieto di avere contatti con

determinate persone (cpv. 2). Per sorvegliare l'esecuzione di tali misure

sostitutive, il giudice può disporre l'impiego di apparecchi tecnici e la loro

applicazione fissa sulla persona da sorvegliare (cpv. 3).

L'elenco

del cpv. 2 non è esaustivo (decisione TF 1B_171/2019 dell’8.5.2019 consid.

3.1.; BSK StPO II – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 7; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed.,

art. 237 CPP n. 5). Le misure sostitutive possono essere fissate solo quale

surrogato ai motivi di carcerazione; non si possono perseguire altri fini (ZK

StPO – M. HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 8; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 5). I presupposti per

l’adozione delle misure sostitutive sono gli stessi di quelli per la

carcerazione; se dette condizioni non sono adempiute, le misure sostitutive

sono di conseguenza inammissibili (decisione TF 1B_179/2018 del 9.5.2018

consid. 3.2.; BSK StPO – M. HÄRRI, op. cit., art. 237 CPP n. 2; ZK StPO – M.

HUG / A. SCHEIDEGGER, op. cit., art. 237 CPP n. 2; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

StPO Praxiskommentar, op. cit., art. 237 CPP n. 1).

5.2

Nel

presente caso, il pericolo di recidiva, allo stadio attuale, non può essere ridotto

o soppresso mediante l’adozione di misure sostitutive la carcerazione

preventiva.

Prima

di poter pensare a misure sostitutive, si devono in effetti attendere i primi

esiti della perizia psichiatrica e del rapporto intermedio da parte del perito,

così come disposto dal magistrato inquirente il 22.03.2022 (cfr. AI 48).

Ricevuto il rapporto preliminare, spetterà al magistrato inquirente valutare e

decidere se e quali eventuali misure sostitutive adottare, compresa la

possibilità di un ricovero a scopo di perizia.

5.3

Occorre valutare se la carcerazione preventiva,

ordinata fino al 04.06.2022, rispetti i principi di proporzionalità, secondo

cui la durata della carcerazione non può

superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP).

Nell'ottica del principio di proporzionalità, in

relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un

limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata

complessiva superi quella della pena privativa della libertà che

presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito; si considera,

nell'esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità

dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_145/2019 del 26.4.2019

consid. 3.1.; BSK StPO II – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212

CPP n. 12 ss.). La possibilità di una condanna ad una pena sospesa

condizionalmente non deve di regola essere presa in considerazione (decisione

TF 1B_23/2019 del 28.1.2019 consid. 2.1.).

5.4

Quest'aspetto

della proporzionalità non è problematico nel presente caso, in considerazione

sia delle imputazioni mosse al reclamante, sia del periodo limitato (un mese)

di carcerazione finora subito e ancora previsto (due mesi).

5.5

La

carcerazione può risultare problematica in caso di ritardo ingiustificato nel

corso della procedura penale e quindi di violazione del principio di celerità

(art. 5 CPP); la valutazione si effettua con riferimento alle circostanze

concrete, in particolare alla vastità e complessità dell'inchiesta, al

comportamento dell'autorità penale e, anche, al comportamento dell'arrestato

(decisione TF 1B_185/2018 dell’8.5.2018 consid. 4.2.; BSK StPO II – G.

ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, op. cit., art. 212 CPP n. 16 ss.).

5.6

Nel

caso concreto, l'inchiesta è condotta con regolarità dall’inizio ed ha

correttamente subito un’accelerazione dal momento in cui è stata ordinata la

carcerazione preventiva del reclamante.

6.

Il reclamo

è respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli citati ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--,

per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera