60.2023.10
Reclamo degli accusatori privati contro i decreti di non luogo a procedere del procuratore pubblico. principio dell'unità del procedimento. apertura dell'istruzione. obbligo di documentazione
15 dicembre 2023Italiano62 min
istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.10
60.2023.11
60.2023.71
60.2023.73
Lugano
15 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10), 23.1.2023 (inc.
60.2023.11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) presentati
da
RE 1, ,
patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,
(inc. 60.2023.10/73)
e
, ,
patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, __________,
(inc. 60.2023.11/71)
contro
il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 del procuratore
pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale a carico di PI
1, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e di PI 2, __________ (patr.
da: avv. PR 4, __________), per titolo di amministrazione infedele e
riciclaggio di denaro (NLP 129/2023) [inc. 60.2023.10/11];
e
il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 del
magistrato inquirente nell’ambito del procedimento penale a carico di __________,
__________ (patr. da: avv. __________, __________), e di __________, __________
(patr. da: avv. __________, __________), per titolo di amministrazione
infedele e riciclaggio di denaro (NLP 700/2023) [inc. 60.2023.71/73];
richiamate, per gli inc. 60.2023.10/11, le
osservazioni 3.2.2023 e 11/12.12.2023 (dupliche) di PI 1 – che ha postulato la
reiezione dei gravami –, 6/7.2.2023 e 30.11./1.12.2023 (dupliche) di PI 2 – che
ha parimenti chiesto il non accoglimento delle impugnative – e 16.3.2023
(repliche) della RE 1 e della __________ – che si sono confermate nelle loro
argomentazioni –;
richiamati inoltre, per gli inc. 60.2023.71/73,
gli scritti 27/28.3.2023 e 29/30.3.2023 del pubblico ministero – che, senza
osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 14/17.4.2023 di __________
– che, osservato, ha domandato la reiezione dei reclami – e 17/18.4.2023 di __________
– che, osservato, ha pure postulato il non accoglimento dei gravami –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________ –
asseritamente fondatore, amministratore ed alter ego della __________,
già in __________, società attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per
truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro,
postosi il denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta,
ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte
connessa a __________, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a
società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita,
ulteriori rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di
averle provocato perdite per circa Euro 40 mio.
La
__________ si è costituita accusatrice privata.
La
denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597.
b. Con
esposto 28.6.2021 (AI 51A) la RE 1 ha denunciato __________ ed ignoti per
titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti
del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________.
La
RE 1 si è costituita accusatrice privata.
c. Con
decreto 24.8.2021 (AI 72), interrogato segnatamente __________ (AI 56), il
magistrato inquirente ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione
prospettando l’abbandono del procedimento a carico dell’imputato e fissando un
termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto
procedimento.
d. Con
istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono,
hanno proposto l’assunzione di prove.
e. Con
decreto 12.10.2021 (AI 82) il pubblico ministero ha respinto le predette
istanze siccome mezzi di prova inutili per il caso.
f. Con
pronuncia 12.10.2021 (ABB 1392/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale dipendente dalle denunce della __________ e della RE 1.
g. Con
gravami 25.10.2021 (inc. 60.2021.324/325) le denuncianti hanno contestato il
predetto decreto di abbandono.
h. Con
giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 questa Corte, per quanto ricevibili,
ha accolto le citate impugnative annullando il decreto di abbandono 12.10.2021
(ABB 1392/2021) e ritornando gli atti al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
i. Il
5.9.2022 (AI 144) è stato interrogato __________.
j. Nel
procedimento inc. MP 2021.597 sono stati sentiti, quali persone informate sui
fatti (art. 178 lit. d CPP), PI 1 (verbale 22.9.2022, AI 152) e PI 2 (verbale
27.9.2022, AI 155).
k. Con
scritto 26.9.2022 (AI 153) la RE 1 e la __________, con riferimento
all’audizione di PI 1, hanno anzitutto censurato le modalità superficiali con
cui si sarebbe svolto l’interrogatorio. Hanno rilevato che con la denuncia
(ripetutamente sollecitata) sarebbe stato chiesto di sequestrare le note
interne del fiduciario PI 1 intese all’accertamento del suo aspetto soggettivo
in relazione ai reati denunciati. Hanno domandato di perquisire gli uffici di PI
1 con il fine di recuperare le istruzioni pervenutegli da __________ e sodali,
con riferimento sia alla questione degli storni milionari transitati dai conti
da lui amministrati sia alla corrispondenza intercorsa con la __________. Hanno
domandato i medesimi atti nei confronti del fiduciario PI 2. Hanno evidenziato
che PI 1 avrebbe dovuto essere concretamente sospettato di complicità nei reati
prospettati, perlomeno con dolo eventuale. E questo in conseguenza
dell’evidente reticenza dimostrata, essendo assolutamente inverosimile che non
si sia interessato di conoscere l’origine del denaro e la primaria attività di
consulente finanziario di __________, tenuto conto dei suoi rapporti con la __________
(che non sarebbero ancora stati istruiti nel procedimento penale).
Hanno
ricordato che la denuncia avrebbe riguardato __________ e terzi ignoti, con
responsabilità da accertare da parte dell’autorità inquirente, che – a quel
momento, sul coinvolgimento di terzi – non avrebbe istruito, né sarebbe
sembrato voler istruire.
l. Con
scritto 29.9.2022 (AI 158A) la RE 1 e la __________ hanno indicato che
l’interrogatorio di PI 2 del 27.9.2022 avrebbe permesso di individuare altri
ignoti menzionati nella denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato
oggettivamente e consapevolmente __________ in relazione ai reati, tra i quali
perlomeno __________ e __________, oltre allo stesso PI 2, concretamente
sospettati e denunciati di complicità, da citare nel procedimento come
imputati. Hanno ribadito la richiesta di sequestro delle note interne di PI 2 e
di PI 1, atto istruttorio inteso anche alla verifica del loro aspetto
soggettivo. PI 2, grazie alle sue straordinarie competenze, non avrebbe potuto
oggettivamente non sapere di cosa si occupassero __________, __________ e __________
oppure quale fosse l’origine del denaro transitato sui conti della società da
lui amministrata.
m. Il
30.11.2022 (AI 168), nell’inc. MP 2021.597, è stato interrogato __________ quale
persona informata sui fatti.
n. Il
2.12.2022 il procuratore pubblico ha aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti
di PI 1 e di PI 2 con riferimento agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid.
k./l.) della RE 1 e della __________.
Ha
inoltre aperto, sempre il 2.12.2022, l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________
e di __________ con riferimento allo scritto 29.9.2022 (consid. l.) delle
denuncianti.
o. Il
5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il magistrato inquirente ha comunicato a PI
1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________, con
scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per
quanto comprensibile)”
per amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro. Ha fissato loro un termine per esprimersi.
Sempre
il 5.12.2022, il procuratore pubblico ha inviato un analogo scritto a __________
(AI 2, inc. MP 2022.10375), chiedendogli di prendere posizione sulle accuse
delle denuncianti.
PI
2 si è pronunciato il 13/14.12.2022 (AI 5, inc. MP 2022.10374). PI 1 si è
espresso il 20.12.2022 (AI 6, inc. MP 2022.10374). __________ si è pronunciato
il 20/21.12.2022 (AI 3, inc. MP 2022.10375). Tutti hanno contestato le accuse
mosse nei loro confronti dalle suddette denuncianti.
p. __________,
nel procedimento inc. MP 2021.597, è stato interrogato il 16.1.2023 quale
persona informata sui fatti (AI 179).
q. Il
17.1.2023 il procuratore pubblico, nell’inc. MP 2022.10375, ha comunicato a __________
(AI 4) che la RE 1 e la __________, con scritto 29.9.2022, l’avevano denunciato
“(per quanto comprensibile)”
per amministrazione infedele e
riciclaggio di denaro. Ha fissato un termine per esprimersi.
__________
si è pronunciato il 25/26.1.2023 (AI 6, inc. MP 2022.10375) contestando le
accuse mosse a suo carico.
r. Con
decreto 17.1.2023 (AI 180), nell’inc. MP 2021.597, il magistrato inquirente ha
comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione a carico di __________
prospettando la promozione dell’accusa per truffa, amministrazione infedele e
riciclaggio di denaro e fissando un termine per eventuali istanze probatorie.
s. Il
17.1.2023 (NLP 129/2023, inc. MP 2022.10374) il pubblico ministero ha decretato
il non luogo a procedere a favore di PI 1 e di PI 2 in relazione agli scritti
26.9.2022 e 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Il
magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e
28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte
dell’inc. MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto
ricostruire in quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico
azionista della __________, società che a sua volta era l’unica azionista della
__________, che a sua volta era il general manager del fondo di investimento __________.
Sin dall’inizio, ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati
sottoscritti due tipi di contratti fra il general partner e la __________,
rispettivamente tra quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro
lettura emergeva che buona parte delle commissioni che il fondo versava al
general partner ed al fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________.
Dalla ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements
fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse
alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti
“Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero
stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.
Ha
evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 22.9.2022 era stato sentito quale
persona informata sui fatti PI 1, membro del consiglio di amministrazione della
__________ e della __________. Egli aveva riferito di aver assunto la carica solo
a titolo fiduciario e di non sapere nulla degli aspetti finanziari che
riguardavano il fondo. Sul contratto “Support Service Agreement”, egli aveva
addotto di averlo firmato su richiesta di __________. Non avrebbe concordato i
dettagli, ma gli sarebbe stato spiegato che la __________ forniva una
consulenza base strategica e una consulenza continuativa al general partner del
fondo.
Ha
aggiunto che il 27.9.2022 era stato interrogato anche PI 2 quale persona
informata sui fatti. Egli aveva rivestito la carica di amministratore unico dal
31.10.2016 al 2.2.2018 della __________ e poi di presidente del consiglio di
amministrazione fino al 17.12.2019. Egli aveva riferito di aver assunto la
carica a titolo fiduciario su richiesta del cliente __________.
Dopo
aver rammentato gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 della RE 1 e della __________
nei confronti di PI 1 e di PI 2, il pubblico ministero ha indicato che “Ai
fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento penale contro
__________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione delle ulteriori
due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto separato contro PI
1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (decreto di non luogo
a procedere 17.1.2023, p. 4).
Il
procuratore pubblico ha segnalato che le denuncianti, nei rispettivi esposti
26.9.2022 e 29.9.2022, non si erano costituite accusatrici private né contro PI
1 né contro PI 2.
Ha
addotto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza
6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il 5.12.2022 aveva chiesto agli
imputati di eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso
posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato nei loro
confronti.
Il
magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione
infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano
veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli
indizi di reato, rinviando genericamente al verbale di interrogatorio degli imputati.
Le denuncianti non si erano peraltro neppure costituite accusatrici private.
In
ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.
Il
reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli
imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________,
per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non
avevano del resto nemmeno un ruolo all’interno del fondo. Già soltanto per
questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.
In
relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a
sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________
fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che
vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava
di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva
del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti
indizi di reato.
La
RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici”
dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come
avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale
reato?). Gli imputati erano fiduciari professionisti. Dai loro verbali
risultava che essi si erano preoccupati di capire i contratti denominati “Support
Service Agreement” e “Technological Agreement” fra la __________
rispettivamente la __________ e la __________, rispettivamente la __________,
stabilendo che dette società fornivano un servizio al general partner o agli
altri organi del fondo __________. Fin qui non si rilevava nulla di anomalo,
nel senso che, presa singolarmente e senza conoscere il retroscena economico,
l’attività della __________ prima e della __________ dopo non appariva
inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo all’interno della __________
e pertanto non potevano certo sapere che alcuni sottoscrittori del fondo di
investimento avevano investito su consiglio di __________, che oltre alla
mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In altre parole, non
emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro versato dal
general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse essere
equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva spiegato
nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al
reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di
retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato
creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito
da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si
capiva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe
stato fornito da PI 1 e da PI 2.
t. 1.
Con
gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) la RE 1 domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023)
sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto
separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.
La
reclamante adduce che, nella denuncia, fatti i nomi dei sodali di __________ – PI
2, PI 1, __________ e __________, per citarne alcuni –, avrebbe espressamente
indicato: “Al qui denunciato __________ (sempre operativo per il tramite di
società), congiuntamente ai suoi sodali, si rimprovera inoltre, postosi in
occulto conflitto di interessi, di avere indotto la denunciante, ingannandola,
ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte a lui connessa, nel
taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili,
oltre alla mercede contrattualmente pattuita per la consulenza agli
investimenti, ulteriori rilevanti redditi, con la conseguenza finale di avere
provocato alla denunciante perdite per oltre Eur 37'000'000.” (p. 3). Essa
si sarebbe costituita accusatrice privata. Sarebbe legittimata ad impugnare il
decreto di non luogo a procedere.
Con
il citato decreto essa avrebbe appreso per la prima volta che era stato aperto
un incarto separato inerente a PI 1 e ad PI 2. Non si sarebbe trattato di “ulteriori
due denunce”, ma con evidenza e logica di estensione ai predetti del
procedimento inc. MP 2021.597, il solo incarto di cui avrebbe avuto notizia.
Contesta che non sarebbe legittimata ad impugnare il decreto di non luogo a
procedere: essa, denunciante, parte e accusatrice privata nel procedimento inc.
MP 2021.597, si sarebbe apertamente espressa quanto alla compartecipazione nei
reati prospettati in merito a funzione, ruolo e responsabilità degli imputati
(essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali sodali di __________). Il
suo interesse legittimo all’impugnazione del decreto non potrebbe seriamente essere
messo in discussione.
Rimprovera
al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del
diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in
contrasto con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a
carico di PI 1 e di PI 2 i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa
(di cui il decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente
riciclaggio di denaro per i fatti rimproverati a __________.
La
RE 1 afferma che nella denuncia PI 1 ed PI 2 sarebbero stati esplicitamente
menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e funzioni avrebbero
dovuto essere accertati. Fin da allora, al fine di ottenere prove sulla loro
responsabilità individuale, avrebbe chiesto la perquisizione dei loro uffici.
Il procuratore pubblico, con gestione approssimativa degli interessi
dell’inchiesta, prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022,
avrebbe: omesso di provvedervi; informato l’imputato della richiesta di perquisizione
(con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta); evitato,
nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove. Il
magistrato inquirente, con arbitrio, avrebbe pertanto concluso, nei fatti, che
la richiesta perquisizione non avrebbe fornito alcuna prova in merito ai reati
di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, posti a fondamento
del procedimento penale e del preavvisato rinvio a giudizio a carico di __________.
Sostiene
che il pubblico ministero, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc. MP
2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022, i legali di PI 1 e di PI 2 a prendere
posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della disgiunzione delle
posizioni processuali dei due fiduciari. Non avrebbe presentato una denuncia
separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il procedimento
penale inc. MP 2021.597 ai predetti.
In
relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella
forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere
effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo
assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto
compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La
fattispecie imputata a PI 1 e ad PI 2 sarebbe essenzialmente la stessa di
quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali
possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle società e
le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente stabilite.
La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere ammessa
facilmente (men che meno in assenza di motivazione).
Tema
del procedimento penale a carico di PI 1 e di PI 2 sarebbe quello del sodalizio
e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente, il
procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto confluire
nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di preavviso di rinvio a
giudizio a suo carico), proprio attraverso le società amministrate dagli
intermediari finanziari PI 1 e PI 2. Si presumerebbe che essi conoscessero gli
affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati
tenuti a conoscere e ad approfondire proprio per le cariche ricoperte.
PI
2 sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione della __________ fino
al 20.12.2019, per poi diventare, dal 9.1.2020, membro del consiglio di
amministrazione della __________. Avrebbe conosciuto e frequentato __________
per anni; sarebbe stato consapevole dell’attività della __________ (o avrebbe
dovuto esserlo); sarebbe stato amministratore della società detentrice della
partecipazione totalitaria del general partner del fondo; avrebbe saputo dei
contratti di delega delle attività di quest’ultimo; sarebbe stato in stretto
contatto con gli operativi della __________, quali __________ e __________,
oltre naturalmente che con il suo amico, socio in affari e collega di lunga
data __________. Il procuratore pubblico non si sarebbe confrontato con
l’oggettiva rilevanza di funzioni e ruoli ricoperti da PI 2. Non avrebbe
spiegato perché il contatto con le persone che avrebbero avuto diretto contatto
con gli investitori non sarebbe stato rilevante o sufficiente per concretamente
sospettare un suo coinvolgimento effettivo. Il magistrato inquirente non
spiegherebbe, segnatamente, perché PI 2 non poteva non porsi seri interrogativi
sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non
avrebbe esaminato la rilevanza della compartecipazione nell’allestimento e
nella sottoscrizione di contratti di servizio. Per la reclamante, egli avrebbe
saputo o quanto meno avrebbe dovuto prendere in seria considerazione (dolo
eventuale) che dietro l’operatività del fondo e della __________ si sarebbe
celato un disegno criminoso a danno degli accusatori privati. Il pubblico
ministero non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni di PI 2. PI 2
avrebbe saputo esattamente di cosa si occupava __________, che avrebbe
conosciuto da oltre vent’anni e con cui avrebbe condiviso anni di attività
professionale ed interessi finanziari. In questa situazione, non sarebbe
possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che PI 2 conoscesse
(come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni tra le
società amministrate e detenute e la clientela per la quale la __________ (da
lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in ogni caso
possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola motivazione
addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di confronto con i
fatti accertati.
Quanto
esposto in merito ad PI 2 varrebbe anche per PI 1, perché essi avrebbero avuto
funzioni equiparabili. Interrogato il 22.9.2022, PI 1 avrebbe deposto con
estrema reticenza, fingendo costantemente di non comprendere il senso delle
domande, preoccupandosi di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli
affari che era chiamato a gestire. Il procuratore pubblico avrebbe condotto
l’interrogatorio di PI 1 con scarso interesse istruttorio, ciò che le avrebbe
imposto di dargliene conferma con lo scritto 26.9.2022. PI 1, ampiamente citato
nell’originaria denuncia quale compartecipe nell’organizzazione e nella
gestione delle strutture societarie, avrebbe funto da consulente fiscale di __________
e delle sue società: non sarebbe pertanto ragionevole presumere che egli non si
sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei flussi finanziari e dei
redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto che il fondo fosse in
realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni, nel cui contesto
la principale attività di __________ sarebbe stata riferita alla consulenza
agli investimenti. Anche le funzioni di PI 1, ritenuto il suo grado di
competenza e responsabilità, oltre all’intensa frequentazione personale e
professionale con organi del gruppo __________, non avrebbero permesso di
escludere che sapesse o dovesse sapere quale fosse l’origine dei denari
incamerati dalla società di cui sarebbe stato amministratore e consulente,
essendo piuttosto verosimile il contrario. Sarebbe presumibile che PI 1
conoscesse tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché
sarebbe illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività
occulta di __________ non sarebbe stata quella della consulenza agli
investimenti, ma quella appunto gestita da PI 1 e da PI 2, che non sarebbero
credibili quando affermano di non aver conosciuto la parte pubblica e chiara
degli affari.
Per
il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi
fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa
a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non
luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano
tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I
denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________,
costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica
dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il
tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa strutturazione
di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata dal procuratore
pubblico per giustificare la separazione delle procedure a carico degli
imputati.
2.
Con
gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.11) la __________ domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023)
sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto
separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.
La
reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.1.2023
della RE 1 (consid. t.1.).
u. Il
17.3.2023 (NLP 700/2023, inc. MP 2022.10375) il procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in
relazione allo scritto 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro.
Il
magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e
28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte dell’inc.
MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto ricostruire in
quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico azionista della __________,
società che a sua volta era l’unica azionista della __________, che a sua volta
era il general manager del fondo di investimento __________. Sin dall’inizio,
ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati sottoscritti due
tipi di contratti fra il general partner e la __________, rispettivamente tra
quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro lettura emergeva che
buona parte delle commissioni che il fondo versava al general partner ed al
fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________. Dalla
ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements
fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse
alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti
“Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero
stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.
Il
29.9.2022 la RE 1 e la __________ avevano segnalato al Ministero pubblico che,
secondo loro, dalla deposizione del fiduciario PI 2 si sarebbe permesso di
delineare ed individuare altri ignoti menzionati in denuncia, ossia coloro che
avrebbero supportato operativamente e consapevolmente __________ nei reati
prospettati, in particolare __________ e __________. A seguito di questo
scritto (scarno e povero di elementi indizianti) era stato aperto un incarto
separato (inc. MP. 2022.10375) contro __________ e __________ per
amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.
Ha
evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 30.11.2022 era stato sentito quale
persona informata sui fatti __________, in precedenza direttore della __________
(dal 22.5.2015 al 5.1.2018) e della __________ (dal 31.1.2018 al 9.1.2020).
Invitato a precisare i suoi rapporti con i denuncianti, in particolare con la __________,
egli aveva riferito di essersi limitato ad esaminare la contrattualistica per
un finanziamento bancario erogato da __________ e alcuni aspetti fiscali, oltre
all’implementazione di un programma contabile. Egli non avrebbe mai “seguito”
il cliente RE 1, neppure per gli aspetti fiscali. In relazione alla __________,
egli si sarebbe limitato a verificare la contrattualistica da un punto di vista
legale e fiscale, su richiesta di __________.
Il
16.1.2023 era stato interrogato, sempre nell’inc. MP 2021.597 a carico di __________,
__________ quale persona informata sui fatti. Egli aveva riferito di aver
lavorato, in passato, per la __________ con un ruolo “manageriale”,
nell’ambito contabile. Aveva inoltre riferito del suo ruolo all’interno della __________,
di cui era stato direttore dal 15.12.2017 al 2.2.2018, divenendo poi membro del
consiglio di amministrazione della società.
Il
procuratore pubblico ha esposto che, conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale federale (sentenza 6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il
5.12.2022 ed il 17.1.2023 aveva chiesto a __________ ed a __________ di
eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso
posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato.
Il
magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione
infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano
veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli
indizi di reato a carico degli imputati.
In
ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.
Il
reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli
imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________,
per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non
avevano nemmeno un ruolo all’interno del fondo di investimento. Già soltanto
per questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.
In
relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a
sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________
fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che
vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava
di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva
del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti
indizi di reato.
La
RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici”
dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come
avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale
reato?). Gli imputati erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva
che non avevano avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i
denuncianti, sottoscrittori del fondo. Non erano stati loro a consigliare di
investire. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli
imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di
amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di
retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato
creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito
da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si
comprendeva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe
stato fornito dagli imputati.
v. 1.
Con
gravame 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) la __________ domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)
sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto
separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.
Essa
adduce che il 25.1.2021 avrebbe sporto denuncia nei confronti di __________ ed
altri compartecipi. Sarebbero stati espressamente citati, anche, __________ e __________,
con ruoli e funzioni da accertare. Si sarebbe costituita accusatrice privata.
Con il citato decreto di non luogo a procedere avrebbe appreso che, in seguito
allo scritto 29.9.2022, era stato aperto un incarto separato contro __________
e __________ per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Non si
sarebbe trattato di una nuova denuncia, ma di estensione nei loro confronti dei
sospetti già adombrati nella denuncia.
Rimprovera
al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del
diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in contrasto
con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a carico di __________
e __________ i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa (di cui il
decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente riciclaggio di
denaro per i fatti rimproverati a __________.
La
__________ afferma che, nell’esposto 25.1.2021, __________ e __________ sarebbero
stati esplicitamente menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e
funzioni avrebbero dovuto essere accertati nel procedimento. __________ avrebbe
avuto costante diretto contatto con la clientela.
Il
pubblico ministero, con gestione approssimativa degli interessi dell’inchiesta,
prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, avrebbe: omesso di
provvedere alla perquisizione delle carte; informato l’imputato della richiesta
di perquisizione (con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta);
evitato, nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove.
Sostiene
che il magistrato inquirente, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc.
MP 2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022 ed il 17.1.2023, i legali degli
imputati a prendere posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della
disgiunzione delle posizioni processuali degli imputati. Non avrebbe presentato
una denuncia separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il
procedimento penale inc. MP 2021.597 ai predetti.
In
relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella
forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere
effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo
assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto
compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La
fattispecie imputata a __________ e __________ sarebbe essenzialmente la stessa
di quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia
quali possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle
società e le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente
stabilite. La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere
ammessa facilmente (men che meno in assenza di motivazione).
Tema
del procedimento a carico di __________ e __________ sarebbe quello del
sodalizio e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente,
il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto
confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di atto di accusa a
suo carico), proprio attraverso le società amministrate e dirette anche dagli
imputati. Si presumerebbe che essi conoscessero gli affari, i flussi di denaro
e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati tenuti a conoscere e ad
approfondire proprio per le loro cariche.
Sarebbe
errata ed insostenibile l’affermazione del magistrato inquirente secondo cui __________
non avesse contatto con la clientela. Egli avrebbe inoltre conosciuto e
frequentato per anni __________. Sarebbe stato ben consapevole dell’attività
della __________ (o avrebbe dovuto esserlo). Avrebbe saputo dei contratti di
delega delle attività del fondo, le cui bozze sarebbero passate tra le sue
mani. Sarebbe stato in stretto contatto con gli operativi della __________,
quali lo stesso __________ e naturalmente __________, amico e collega di lunga
data. La deposizione di PI 2 chiarirebbe cosa avrebbero fatto gli imputati. Il
teste __________ avrebbe definito in maniera impeccabile le funzioni di __________,
che avrebbe addirittura manovrato di nascosto la corrispondenza elettronica
della __________. La reclamante non avrebbe potuto sospettare c sarebbe stato
utilizzato e letto a __________, proprio dai consulenti che avrebbero spinto
sugli investimenti nel fondo, in particolare da __________. Questi, non sarebbe
stato trasparente in merito al fondo, alla sua natura, al conflitto di
interessi esistente tra chi impartiva consigli di investimento, riempiva i
moduli, raddoppiava gli investimenti e che di fatto beneficiava di questi
investimenti. Egli avrebbe, al contrario, accentuato la terzietà del fondo.
Il
procuratore pubblico avrebbe omesso qualsiasi confronto con i ruoli
determinanti ricoperti da __________ all’interno delle società del gruppo (che
gli avrebbero imposto consapevolezza sugli affari societari), nel periodo del
pieno adempimento del reato denunciato, con flussi di denaro rilevantissimi
provenienti dagli investimenti consigliati in conflitto di interessi dalle
società del gruppo, ciò che __________ avrebbe controllato. Egli non avrebbe
potuto non sapere o non chiedersi, già soltanto per i suoi rapporti diretti con
__________, oltre che per la conoscenza della struttura del gruppo societario.
Il magistrato inquirente non avrebbe detto nulla per giustificare perché __________
non avrebbe segnatamente potuto porsi seri interrogativi sulla reale natura
delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non avrebbe esaminato
la rilevanza della compartecipazione nell’implementazione di contratti di
servizio. Per la reclamante, __________, occupandosi trasversalmente
dell’operatività di/per __________ __________ avrebbe saputo con intenzione che
dietro l’operatività del fondo e di __________ si celava un disegno criminoso
ai danni degli accusatori privati. Ne sarebbe stato pienamente consapevole.
Avrebbe risposto negando le proprie responsabilità. Dagli atti istruttori già
risulterebbe che __________: per __________ incontrava e corrispondeva
regolarmente con la __________ in merito agli investimenti finanziari;
contestualmente per la __________ aiutava PI 2 nella costituzione del general
partner del fondo __________ di cui poi amministrava la corrispondenza;
verificava e sistemava i contratti (farlocchi) __________ per il giro delle
retrocessioni occulte nelle tasche di __________. Il procuratore pubblico non
avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni rese da __________ nel
procedimento.
Non
sarebbe possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che __________
conoscesse (come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni
tra le società amministrate, dirette e detenute e la clientela per la quale la __________
(da lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in
ogni caso possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola
motivazione addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di
confronto con i fatti accertati.
Quanto
esposto in merito a __________ varrebbe anche per __________, perché essi
avrebbero avuto funzioni equiparabili. Egli, che avrebbe ricoperto funzioni
formali e materiali di indubitabile rilevanza, avrebbe deposto preoccupandosi
di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli affari che era stato
chiamato a gestire, come già prima di lui avrebbero fatto PI 2 e PI 1. Le
ragioni dello spostamento progressivo delle attività societarie e dei domicilii
di __________ e __________ a __________ (nello stesso appartamento)
dimostrerebbero piuttosto coordinazione e coesione di intenti. __________
avrebbe funto da consulente, direttore e amministratore delle attività di __________,
anche al di là degli affari condotti dalle società interessate a questo
procedimento. Egli sarebbe il compagno di vita di __________, amministratrice
pro forma del general partner del fondo __________, per cui sarebbe presumibile
che egli sapesse esattamente che la consulenza destinata ai clienti era viziata
da conflitto di interessi mantenuto occulto. Non sarebbe pertanto ragionevole
presumere che egli non si sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei
flussi finanziari e dei redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto
che il fondo fosse in realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni,
nel cui contesto la principale attività di __________ sarebbe stata riferita
alla consulenza agli investimenti. Come per PI 2 e PI 1, sarebbe inverosimile
ritenere che __________ fosse del tutto inconsapevole del giro di denaro
organizzato anche da lui, sia per preparazione e trascorso lavorativo, che per
i minimi doveri professionali e regolatori di un amministratore e direttore di
società attive in ambito finanziario. __________, al momento della sua
audizione, sarebbe stato perfettamente consapevole delle accuse rivolte a __________
ed avrebbe tentato in maniera evidente di sottrarsi alle sue responsabilità,
ciò che avrebbe dovuto indurre a valutazione prudenziale della sua credibilità,
da verificare con l’assunzione delle prove richieste dalla reclamante
all’interno dell’incarto principale. Sarebbe presumibile che __________ conoscesse
tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché sarebbe
illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività occulta di __________
non sarebbe stata quella della consulenza agli investimenti, ma quella appunto
gestita dagli imputati, con i fiduciari e mandatari PI 1 ed PI 2.
Per
il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi
fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa
a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non
luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano
tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I
denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________,
costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica
dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il
tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa
strutturazione di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata
dal procuratore pubblico per giustificare la separazione delle procedure a
carico degli imputati.
2.
Con
gravame 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) la RE 1 domanda che, in accoglimento
dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)
sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto
separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.
La
reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.3.2023
della __________ (consid. v.1.).
w. Con
atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il procuratore pubblico ha deferito __________
davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione
infedele aggravata [“(…) per avere, nel periodo compreso dal 02 giugno 2017
al 03 marzo 2020, a __________, a __________, a __________ e in altre
imprecisate località, in veste di amministratore unico di __________ (oggi
radiata), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare,
in qualità di “director” di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi
patrimoniali dei clienti, in particolare di __________, RE 1, __________ e __________,
nonché in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) del fondo di
investimento “__________” (…), in particolare per i comparti __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, dotato di facoltà
decisionale autonoma nelle decisioni sugli investimenti, sulle strategie e più
in generale sull’impiego dei capitali raccolti nei vari comparti, e, infine, di
Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ e __________, mancando
al proprio dovere, segnatamente percependo delle retrocessioni occulte
originate dalle fees regolarmente incassate dal General Partner __________
Sagl, ripetutamente danneggiato il patrimonio dei clienti per almeno CHF
1'654'362.14 (…), e meglio, per avere (…)”].
Il procedimento penale è attualmente sub iudice.
x. Delle
ulteriori argomentazioni e delle repliche delle reclamanti, così come delle
osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario per il giudizio – in
seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Gli
inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e 60.2023.73 sono congiunti nel
giudizio, in applicazione dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative gli
stessi fatti ed analoghe questioni.
1.2
Con
decreto 17.2.2023 il presidente della
Corte ha respinto le istanze del pubblico ministero intese alla convocazione di
un’udienza pubblica ed alla procedura orale nell’esame delle impugnative
23.1.2023
(inc. 60.2023.10/11) delle reclamanti.
1.3
Il
17.11.2023
il presidente della Corte ha respinto le istanze del magistrato
inquirente intese ad ottenere la sospensione dei procedimenti dipendenti dai
reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10/11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023
(inc. 60.2023.73) presentati dalla RE 1 e dalla __________.
2.
2.1.
Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un
decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
I
gravami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) e
23.1.2023
(inc. 60.2023.11), inoltrati contro il decreto di non luogo a
procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023), rispettivamente 23.3.2023 (inc. 60.2023.71)
e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73), inoltrati contro il decreto di non luogo a
procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023), sono tempestivi (perché sono stati presentati nel termine di dieci
giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche,
proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393
CPP n. 16).
2.3
2.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.
3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81
consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
2.3.2
Con
giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 (consid. 4.3.2.) questa Corte ha
riconosciuto alla RE 1 ed alla __________ la legittimazione ad impugnare il
decreto di abbandono 12.10.2021 inerente a __________ (ABB 1392/2021).
Ritenuto
che nei confronti degli imputati PI 1, PI 2, __________ e __________ le
reclamanti ipotizzano una complicità con __________ nei medesimi fatti, deve
essere ammessa la loro legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP anche ad
impugnare i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e
17.3.2023
(NLP 700/2023).
Il
fatto che le reclamanti, negli scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A)
al procuratore pubblico, non si siano formalmente costituite accusatrice
private contro PI 1, PI 2, __________ e __________ è irrilevante.
La
RE 1 e la __________ si sono infatti costituite accusatrici private nei
rispettivi esposti 28.6.2021 e 25/26.1.2021, con cui hanno denunciato __________
e terzi ignoti, da identificare – come emerge dalla lettura delle denunce –
anche nei predetti. Posto che, come si dirà, gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022
non dovevano comportare l’apertura di nuovi incarti, è manifesto che la
costituzione quali accusatrici privati delle reclamanti debba valere anche nei
confronti di questi imputati.
Una
decisione contraria urterebbe peraltro contro il divieto di formalismo
eccessivo [dato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è
giustificata da alcun interesse degno di protezione o ostacola in modo
inammissibile l’accesso ai tribunali (decisione TF 7B_36/2022 del 30.9.2023
consid. 3.4.)].
Si
può aggiungere che con scritto 18.1.2023 le qui reclamanti hanno comunicato al
procuratore pubblico che “La presente, per quanto necessario, vale quale
conferma di notifica di funzione di accusatori privati delle parti denuncianti
nell’ambito di tutti i procedimenti che lei potrebbe avere aperto in
conseguenza di quello principale e di cui non sappiamo nulla. Valga ciò per PI
2.
e PI 1, __________ e __________, così come nei confronti di tutti gli altri
collaboratori le cui posizioni lei dovrebbe vagliare nel rispetto della sua
funzione istituzione.” (AI 5, inc. MP 2022.10375).
La
RE 1 e la __________, titolari dei beni giuridici tutelati dagli art. 137 ss.
CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP
n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI
/ M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56),
sono dunque legittimate a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dei decreti 17.1.2023
e 17.3.2023, che hanno negato l’esistenza di condotte di rilevanza penale degli
imputati, che le avrebbero lese personalmente, direttamente ed attualmente.
2.4
Le
esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.
Le
impugnative, in queste circostanze, sono quindi ricevibili.
3.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
4.
4.1.
Le
reclamanti censurano il fatto che il procuratore pubblico, in seguito ai loro
scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid. k./l.), abbia aperto l’inc. MP
2022.10374
nei confronti di PI 1 e di PI 2 e l’inc. MP 2022.10375 nei confronti
di __________ e di __________. La posizione degli imputati avrebbe infatti dovuto
essere istruita e valutata nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.597 promosso
a carico di __________.
4.2
4.2.1
Giusta
l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:
a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o
partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il
pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i
procedimenti penali.
4.2.2
Il
principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza
il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione
TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit.,
art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.
29.
CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei
fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF
138.
IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.;
ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di
trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF
6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH
/ N. SCHMID, op. cit., art. 29
CPP n. 1).
Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:
per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o
accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).
La decisione interessante la disgiunzione dei
procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza
TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit.,
art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se
sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.
30.
CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento,
dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle
autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del
19.7.2019
consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) –
deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della
difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO
– U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla
celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022
del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).
Costituiscono
motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di
disgiunzione) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid.
3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio
21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF
2006.
p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO –
S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità
(decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo
nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020
del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei
quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid.
3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214
consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO –
U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit.,
art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,
art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione
(decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO,
op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di
procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi
reati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel
medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021
del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).
Se
i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il
profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò
vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le
circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste
il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è
infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei
fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione
TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].
Ai
presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri
severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti
correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei
diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK
StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti
veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di
partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e
all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del
20.9.2023
consid. 1.1.3.].
4.3
4.3.1
Si
è detto che con esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________
ed ignoti per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. La
denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597. Il 28.6.2021 la RE 1 ha
denunciato __________ ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele
e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della
denuncia presentata dalla __________. Questo esposto è stato registrato
nell’inc. 2021.597 come AI 51A.
Le
denuncianti, già in questi esposti, hanno esplicitamente indicato che essi erano
rivolti contro __________ e ignoti, da identificare – come ben emerge dalla
lettura degli atti – tra i collaboratori di __________ nelle società a lui
riconducibili.
Con
scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A) [consid. k./l.] le denuncianti
hanno chiesto al procuratore pubblico che a PI 1, ad PI 2, a __________ ed a __________
fosse formalmente riconosciuta la veste di imputati nel procedimento a carico
di __________ (inc. MP 2021.597), ritenuta la loro asserita partecipazione nei
fatti imputatigli.
4.3.2
Il
magistrato inquirente, nel decreto 17.1.2023 (NLP 129/2023), p. 4, ha indicato
che “Ai fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento
penale contro __________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione
delle ulteriori due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto
separato contro PI 1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (inc.
MP 2022.10374). Nel decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)
non sono invece state menzionate le ragioni dell’apertura dell’inc. MP
2022.10375
nei confronti di __________ e di __________.
4.3.3
Ora,
non si comprende perché “un’ordinata tenuta degli atti avrebbe imposto
l’apertura di un nuovo incarto. Il verbale del procedimento (art. 100 CPP) è del
resto proprio lo strumento che agevola la costituzione di un fascicolo
processuale formalmente corretto. Gli inc. MP 2022.10374/10375 sono inoltre
composti da pochissimi atti: oltre agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022,
registrati come AI 153/158A anche nell’inc. MP 2021.597, essi sono composti
dalle prese di posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________,
richieste dal magistrato inquirente. In queste circostanze, non si vede perché
le citate prese di posizione non avrebbero potuto essere registrate nel
procedimento inc. MP 2021.597. Motivi organizzativi non fondano peraltro ragioni
per una disgiunzione dei procedimenti penali (decisione TF 6B_1436/2022 del
19.10.2023
consid. 3.1.2.).
Per
quanto concerne la complessità del procedimento penale nei confronti di __________,
che pure – secondo il procuratore pubblico – avrebbe giustificato l’apertura di
nuovi procedimenti, si rileva che proprio tale difficoltà avrebbe imposto di
perseguire tutti gli imputati nel medesimo procedimento penale. Si trattava
infatti di capire il ruolo di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei
fatti, complicati, imputati a __________. Non si comprende invero come
perseguendo separatamente PI 1, PI 2, __________ e __________ potesse essere più
facile appurare chi avrebbe fatto cosa nella fattispecie denunciata. Le ipotesi
accusatorie a carico dei predetti erano riconducibili ai medesimi fatti
ascritti a __________, con ruoli differenti, da chiarire.
4.3.4
Si
deve aggiungere che la disgiunzione determina, per i correi e per i
compartecipi, un’importante restrizione processuale dei diritti di parte, con
riferimento all’art. 147 CPP, ritenuto che un imputato non ha veste di parte
nel procedimento penale disgiunto. Di modo che, anche sotto questo profilo, non
si giustificava la disgiunzione, ossia – di fatto – l’apertura di nuovi,
separati, procedimenti penali.
4.3.5
Non
c’erano quindi motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che giustificassero
l’apertura di incarti separati a carico di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________,
che di fatto ha comportato una disgiunzione dei procedimenti. C’erano, al
contrario, le condizioni per applicare il principio dell’unità del procedimento
giusta l’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP.
Anche
il procuratore pubblico ritiene del resto che i fatti siano connessi: ha
infatti chiesto, pendenti i reclami contro i suddetti decreti di non luogo a
procedere, di sospendere l’evasione dei gravami, in attesa dell’esito del
procedimento penale a carico di __________, di cui alla promozione dell’accusa
17.3.2023, proprio perché trattasi di un’unica fattispecie, strettamente correlata.
4.3.6
Come
si dirà, i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 e 17.3.2023 devono essere
annullati con rinvio degli atti al procuratore pubblico per rivalutazione della
posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________.
Ritenuta
la complessità dei fatti, esplicitamente invocata dal magistrato inquirente,
considerato che __________ non ha evidentemente agito da solo nella vicenda per
cui è stato inchiestato, ma ha fatto capo a più persone ed a diverse società, posto
inoltre come i ruoli di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ debbano
ancora essere compiutamente chiariti e valutati, in particolare con riferimento
all’aspetto soggettivo della loro partecipazione, è manifesto il rischio che
essi potrebbero attribuirsi a vicenda ruoli e colpe. Ovvero che essi si
rimbalzino le eventuali rispettive responsabilità, con un concreto pericolo di
decisioni contraddittorie su quanto occorso.
La
posizione degli imputati dovrà essere valutata in un unico procedimento, ovvero
nell’inc. MP 2021.597, da reputarsi pendente davanti al procuratore pubblico
per i summenzionati imputati.
5.
5.1.
Si
deve aggiungere, in relazione all’errata apertura degli inc. MP
2022.10374/10375, che il magistrato inquirente, per motivare i decreti di non
luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP 700/2023), ha fatto
riferimento alle denunce 25/26.1.2021 della __________ (AI 1) e 28.6.2021 della
RE 1 (AI 51A), ricordando brevemente il loro contenuto, e ha riportato stralci
dei verbali di PI 1 (AI 152), di PI 2 (AI 155), di __________ (AI 168), e di __________
(AI 179), interrogati nell’inc. MP 2021.597.
5.2
Agli
inc. MP 2022.10374/10375 non sono state acquisite dette denunce.
Ora,
in considerazione dell’obbligo di documentazione [che impone che l’incarto sia
completo (art. 76 CPP) (decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.;
BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. HANS / D.
WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D.
BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO –
D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1)], i mezzi di prova a
favore ed a carico di un imputato devono figurare nel verbale del procedimento
e, anche, essere agli atti dell’incarto che lo concerne. Gli atti posti alla
base dei decreti di non luogo a procedere dovevano essere assunti formalmente
agli atti dei procedimenti inc. MP 2022.10374/10375. Non si poteva emanare una
decisione appoggiandosi su risultanze di altri incarti non acquisite agli atti
dei procedimenti penali interessanti PI 1, PI 2, __________ e __________. Essi,
non parte al procedimento inc. MP 2021.597 in seguito ad errata apertura di
nuovi procedimenti, non avevano infatti accesso agli atti di detto
procedimento, atti pur utilizzati per emanare le pronunce nei loro confronti.
Proprio in considerazione della disgiunzione, ovvero dell’apertura degli inc.
MP 2022.10374/10375, le risultanze dell’inc. MP 2021.597 potevano essere
impiegate negli inc. MP 2022.10374/10375 soltanto per quanto acquisite agli
incarti.
Si
deve constatare la violazione dell’obbligo di documentazione.
6.
6.1.
Si
è detto che il 5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il procuratore pubblico ha
comunicato a PI 1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________,
con scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per
quanto comprensibile)”
per amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro. Prima di decidere se aprire, o meno, l’istruzione, ha fissato loro un
termine per prendere posizione su detti scritti. Il 5.12.2022 rispettivamente
il 17.1.2023 ha inviato un analogo scritto a __________ (AI 2, inc. MP
2022.10375) ed a __________ (AI 4, inc. MP 2022.10375).
Il
magistrato inquirente, in detti scritti, ha indicato che “Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, (…), il Ministero Pubblico può svolgere
propri accertamenti per chiarire la fattispecie senza aprire l’istruzione,
segnatamente domandando agli interessati una semplice presa di posizione (STF
6B_810/2019 del 22 luglio 2019 consid. 2.1.; STF 6B_239/2019 del 24 aprile 2019
consid. 2.1.).”
6.2
Il
pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha
effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del
22.6.2020
consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero
pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se:
a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri
accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti
coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1
CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n.
21.
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP
n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46
ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali
non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 7B_27/2023 del 12.9.2023
consid. 2.1.), prima di emanare un decreto di non luogo a procedere, il
procuratore pubblico può procedere ad alcuni accertamenti: egli può,
segnatamente, “(…) demander à la personne mise en cause une simple prise de
position (...).” Di tutta evidenza, questa giurisprudenza concerne fattispecie
non complicate dal profilo giuridico e fattuale, come dimostra la sua
applicazione ai casi di cui alle sentenze TF 7B_27/2023 del 12.9.2023
(richiesta alla denunciante di esprimersi sugli attivi e sui beni eventualmente
detenuti dal denunciato, art. 146, 217, 219 CP), 6B_810/2019 del 22.7.2019
(citata dal procuratore pubblico nei decreti) [richiesta di presa di posizione al
notaio rogante l’atto di compravendita litigioso di pronunciarsi sulle accuse mosse
a suo carico, art. 146, 173 s., 312 CP] e 6B_1365/2017 del 27.6.2018 (richiesta
di presa di posizione ai denunciati che avevano fatto spiccare un precetto
esecutivo, tentata coazione).
6.3
Le
reclamanti imputano a PI 1, PI 2, __________ e __________ una loro
partecipazione nei fatti attribuiti a __________, oggetto dell’inc. MP
2021.597
Fatti complessi, come risulta anche soltanto dalla lettura delle
denunce (AI 1/51A) e come ritenuto del resto dal pubblico ministero.
Di
modo che il procedimento a carico dei predetti non poteva essere evaso facendo
capo alla facoltà del procuratore pubblico di interpellare la “personne mise
en cause”, non trattandosi di chiarire un caso semplice dal profilo
fattuale e giuridico (come i succitati casi trattati dal Tribunale federale),
ma un caso complicato, concernente operazioni finanziarie complesse e gravi
reati contro il patrimonio. Occorreva infatti appurare ruoli e consapevolezza
di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei fatti a carico di __________.
Accertamento che non poteva evidentemente avvenire con una semplice presa di
posizione degli interessati, senza contraddittorio.
Si
deve aggiungere che questa Corte, nel giudizio CRP 60.2022.19 del 24.5.2022
(consid. 7.), sul tema dell’intimazione di un decreto di non luogo a procedere
all’imputato, ha evidenziato che nella sentenza 1B_303/2017 del 7.12.2017 il Tribunale
federale aveva statuito che, qualora la denuncia contro una persona sia
formalmente evasa con decreto di non luogo a procedere, ella – quale imputata –
ha di principio il diritto di essere informata sulla denuncia e sulla sua
evasione (consid. 3.2.). Per questa Corte se, come sancito dal Tribunale
federale, il decreto di non luogo procedere deve essere intimato alle parti
indicate all’art. 321 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente deve però
evidentemente applicare questa giurisprudenza (peraltro non pubblicata quale
DTF e apparentemente non più ripresa dallo stesso Tribunale federale) con
prudenza, tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato
senza istruzione alcuna e che esso può essere impugnato davanti alla
giurisdizione di reclamo, che potrebbe annullarlo, ripristinando la situazione
esistente al momento dell’inoltro della denuncia. Il procuratore pubblico –
responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art.
16.
cpv. 1 CPP) – deve dunque necessariamente valutare se all’eventuale
intimazione del decreto di non luogo a procedere all’imputato ostino interessi
privati (del possibile danneggiato) o pubblici (dello Stato al perseguimento
dei reati) a non divulgare il contenuto della denuncia e del decreto di non
luogo a procedere, segnatamente in presenza di un pericolo di collusione (per
esempio perché gli imputati potrebbero concordare una versione univoca di
difesa) e di inquinamento delle prove (per esempio per le possibili
manomissione e/o soppressione di documentazione). Il pubblico ministero deve
garantire, in altre parole, che l’eventuale istruzione in seguito
all’annullamento del decreto di non luogo a procedere non venga pregiudicata
dal fatto che l’imputato sia già a conoscenza dell’oggetto di inchiesta, con
manifesto pregiudizio dell’accertamento della verità processuale (con danno
irreversibile per il procedimento).
Questo
principio di prudenza deve orientare il procuratore pubblico anche nella scelta
di interpellare gli imputati per una presa di posizione. Una presa di
posizione, per definizione non spontanea, rischia infatti di pregiudicare
l’inchiesta, magari irrimediabilmente.
La
scelta di consultare per iscritto PI 1, PI 2, __________ e __________ è senz’altro
stata incauta.
7.
7.1.
Le
reclamanti adducono che tema del procedimento penale a carico di PI 1, PI 2, __________
e __________ sarebbe quello del sodalizio e della compartecipazione ai crimini
che in effetti, contestualmente, il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________,
che avrebbe fatto confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio, proprio
attraverso le società amministrate dagli intermediari finanziari PI 1 e PI 2
rispettivamente da __________ e __________. Si presumerebbe che essi
conoscessero gli affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure
sarebbero stati tenuti a conoscere e ad approfondire per le cariche ricoperte.
7.2
Nei
decreti di non luogo a procedere, il pubblico ministero, per quanto riguarda l’ipotizzata
compartecipazione degli imputati, ha indicato che non si comprendeva come
avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale
reato?).
Con
riferimento a PI 1 e ad PI 2, ha esposto che essi erano fiduciari
professionisti. Dai loro verbali emergeva che essi si erano preoccupati di
capire i contratti denominati “Support Service Agreement” e “Technological
Agreement” fra la __________ rispettivamente la __________ e la __________,
rispettivamente la __________, stabilendo che dette società fornivano un
servizio al general partner o agli altri organi del fondo __________. Fin qui
non si rilevava nulla di anomalo, nel senso che presa singolarmente e senza
conoscere il retroscena economico, l’attività della __________ prima e della __________
dopo non appariva inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo
all’interno della __________ e pertanto non potevano certo sapere che alcuni
sottoscrittori del fondo di investimento avevano investito su consiglio di __________,
che oltre alla mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In
altre parole, non emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro
versato dal general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse
essere equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva
spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo
causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al
percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema
societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva
(probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano
seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione
dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati PI 1 ed PI 2.
In
relazione a __________ e a __________, il pubblico ministero ha addotto che
essi erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva che non avevano
avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i denuncianti, sottoscrittori
del fondo. Non erano stati loro a consigliare di investire. Non risultava
neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito
(con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in
merito al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema
societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva
(probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano
seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione
dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati.
7.3
7.3.1
Giusta
l’art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un
crimine o un delitto. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore
principale un contributo causale alla realizzazione del reato, di modo che gli
eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso; non è
necessario che il contributo del complice sia conditio qua non alla
realizzazione del reato; il contributo fornito può essere materiale,
intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF 6B_550/2023
del 25.10.2023 consid. 2.2.). Soggettivamente è necessario che il complice
sappia o si renda conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso
determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è
sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che
deve aver preso la decisione dell’atto; il dolo eventuale è sufficiente (DTF
132.
IV 49 consid. 1.1.; decisione TF 6B_550/2023 del 25.10.2023 consid. 2.2.).
7.3.2
Ora,
per poter rispondere alla questione a sapere se gli imputati si fossero resi
complici di __________, occorreva determinare se essi avessero fornito un
contributo causale a __________ rispettivamente se essi avessero saputo o si
fossero resi conto che concorrevano alla realizzazione di un atto delittuoso
determinato e che lo volessero oppure quanto meno lo accettassero.
Occorreva
dunque stabilire, anche al di là delle loro cariche formali, i ruoli, le
funzioni, i compiti degli imputati nelle diverse società utilizzate da __________.
Se gli imputati, per i loro ruoli, le loro funzioni, i loro compiti e, inoltre,
per la loro formazione e la loro esperienza professionale rispettivamente per
la loro conoscenza personale di __________ (per frequentazione professionale o
privata) sapevano o dovevano sapere degli esistenti conflitti di interesse in
cui si trovava __________, una loro eventuale complicità nei fatti non avrebbe
in effetti potuto essere esclusa.
Il
procuratore pubblico ha completamente tralasciato questi accertamenti.
Il
fatto che PI 1, PI 2, __________ e __________, nel corso delle audizioni quali
persone informate sui fatti rispettivamente nelle loro prese di posizione,
abbiano sminuito i loro ruoli nelle società e negato una consapevolezza
dell’agire di __________ è evidentemente irrilevante. Non è peraltro stata
valutata la loro credibilità su quanto riferito.
Le
conclusioni del magistrato inquirente sono pertanto premature.
8.
I
decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP
700/2023) sono annullati. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per riesame
e rivalutazione della posizione di PI 1, PI 2, __________ e __________ nel
procedimento inc. MP 2021.597, da reputarsi ancora pendente davanti al
procuratore pubblico per questi imputati.
9.
9.1.
I gravami sono accolti. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alle reclamanti un’adeguata indennità (in analogia,
art. 436 cpv. 3 CPP).
9.2
Le
istanze di __________ intese al deposito di una cauzione (art. 383 CPP) da
parte delle reclamanti (inc. 60.2023.71/73) sono divenute prive di oggetto, da
stralciare.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Gli inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e
60.2023.73 sono congiunti nel giudizio.
2. I
reclami 23.1.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.10) e 23.1.2023 della __________
(inc. 60.2023.11) sono accolti. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) del procuratore
pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. NLP 129/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
3. I
reclami 23.3.2023 della __________ (inc.
60.2023.71) e 27.3.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.73) sono
accolti. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) del procuratore
pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. NLP 700/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
4. 4.1.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, ed alla __________, __________,
CHF 1'500.-- (millecinquecento) ciascuno a titolo di indennità.
4.2.
Le
istanze di __________ intese al deposito di una cauzione da parte delle
reclamanti, divenute prive di oggetto, sono stralciate.
5. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
6. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera