Lexipedia

Decisione

60.2023.10

Reclamo degli accusatori privati contro i decreti di non luogo a procedere del procuratore pubblico. principio dell'unità del procedimento. apertura dell'istruzione. obbligo di documentazione

15 dicembre 2023Italiano62 min

istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.10

60.2023.11

60.2023.71

60.2023.73

Lugano

15 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10), 23.1.2023 (inc.

60.2023.11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) presentati

da

RE 1, ,

patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,

(inc. 60.2023.10/73)

e

, ,

patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, __________,

(inc. 60.2023.11/71)

contro

il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 del procuratore

pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento penale a carico di PI

1, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), e di PI 2, __________ (patr.

da: avv. PR 4, __________), per titolo di amministrazione infedele e

riciclaggio di denaro (NLP 129/2023) [inc. 60.2023.10/11];

e

il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 del

magistrato inquirente nell’ambito del procedimento penale a carico di __________,

__________ (patr. da: avv. __________, __________), e di __________, __________

(patr. da: avv. __________, __________), per titolo di amministrazione

infedele e riciclaggio di denaro (NLP 700/2023) [inc. 60.2023.71/73];

richiamate, per gli inc. 60.2023.10/11, le

osservazioni 3.2.2023 e 11/12.12.2023 (dupliche) di PI 1 – che ha postulato la

reiezione dei gravami –, 6/7.2.2023 e 30.11./1.12.2023 (dupliche) di PI 2 – che

ha parimenti chiesto il non accoglimento delle impugnative – e 16.3.2023

(repliche) della RE 1 e della __________ – che si sono confermate nelle loro

argomentazioni –;

richiamati inoltre, per gli inc. 60.2023.71/73,

gli scritti 27/28.3.2023 e 29/30.3.2023 del pubblico ministero – che, senza

osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte –, 14/17.4.2023 di __________

– che, osservato, ha domandato la reiezione dei reclami – e 17/18.4.2023 di __________

– che, osservato, ha pure postulato il non accoglimento dei gravami –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________ –

asseritamente fondatore, amministratore ed alter ego della __________,

già in __________, società attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per

truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro,

postosi il denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta,

ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte

connessa a __________, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a

società a lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita,

ulteriori rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di

averle provocato perdite per circa Euro 40 mio.

La

__________ si è costituita accusatrice privata.

La

denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597.

b. Con

esposto 28.6.2021 (AI 51A) la RE 1 ha denunciato __________ ed ignoti per

titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti

del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata.

c. Con

decreto 24.8.2021 (AI 72), interrogato segnatamente __________ (AI 56), il

magistrato inquirente ha comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione

prospettando l’abbandono del procedimento a carico dell’imputato e fissando un

termine per eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto

procedimento.

d. Con

istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono,

hanno proposto l’assunzione di prove.

e. Con

decreto 12.10.2021 (AI 82) il pubblico ministero ha respinto le predette

istanze siccome mezzi di prova inutili per il caso.

f. Con

pronuncia 12.10.2021 (ABB 1392/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale dipendente dalle denunce della __________ e della RE 1.

g. Con

gravami 25.10.2021 (inc. 60.2021.324/325) le denuncianti hanno contestato il

predetto decreto di abbandono.

h. Con

giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 questa Corte, per quanto ricevibili,

ha accolto le citate impugnative annullando il decreto di abbandono 12.10.2021

(ABB 1392/2021) e ritornando gli atti al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

i. Il

5.9.2022 (AI 144) è stato interrogato __________.

j. Nel

procedimento inc. MP 2021.597 sono stati sentiti, quali persone informate sui

fatti (art. 178 lit. d CPP), PI 1 (verbale 22.9.2022, AI 152) e PI 2 (verbale

27.9.2022, AI 155).

k. Con

scritto 26.9.2022 (AI 153) la RE 1 e la __________, con riferimento

all’audizione di PI 1, hanno anzitutto censurato le modalità superficiali con

cui si sarebbe svolto l’interrogatorio. Hanno rilevato che con la denuncia

(ripetutamente sollecitata) sarebbe stato chiesto di sequestrare le note

interne del fiduciario PI 1 intese all’accertamento del suo aspetto soggettivo

in relazione ai reati denunciati. Hanno domandato di perquisire gli uffici di PI

1 con il fine di recuperare le istruzioni pervenutegli da __________ e sodali,

con riferimento sia alla questione degli storni milionari transitati dai conti

da lui amministrati sia alla corrispondenza intercorsa con la __________. Hanno

domandato i medesimi atti nei confronti del fiduciario PI 2. Hanno evidenziato

che PI 1 avrebbe dovuto essere concretamente sospettato di complicità nei reati

prospettati, perlomeno con dolo eventuale. E questo in conseguenza

dell’evidente reticenza dimostrata, essendo assolutamente inverosimile che non

si sia interessato di conoscere l’origine del denaro e la primaria attività di

consulente finanziario di __________, tenuto conto dei suoi rapporti con la __________

(che non sarebbero ancora stati istruiti nel procedimento penale).

Hanno

ricordato che la denuncia avrebbe riguardato __________ e terzi ignoti, con

responsabilità da accertare da parte dell’autorità inquirente, che – a quel

momento, sul coinvolgimento di terzi – non avrebbe istruito, né sarebbe

sembrato voler istruire.

l. Con

scritto 29.9.2022 (AI 158A) la RE 1 e la __________ hanno indicato che

l’interrogatorio di PI 2 del 27.9.2022 avrebbe permesso di individuare altri

ignoti menzionati nella denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato

oggettivamente e consapevolmente __________ in relazione ai reati, tra i quali

perlomeno __________ e __________, oltre allo stesso PI 2, concretamente

sospettati e denunciati di complicità, da citare nel procedimento come

imputati. Hanno ribadito la richiesta di sequestro delle note interne di PI 2 e

di PI 1, atto istruttorio inteso anche alla verifica del loro aspetto

soggettivo. PI 2, grazie alle sue straordinarie competenze, non avrebbe potuto

oggettivamente non sapere di cosa si occupassero __________, __________ e __________

oppure quale fosse l’origine del denaro transitato sui conti della società da

lui amministrata.

m. Il

30.11.2022 (AI 168), nell’inc. MP 2021.597, è stato interrogato __________ quale

persona informata sui fatti.

n. Il

2.12.2022 il procuratore pubblico ha aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti

di PI 1 e di PI 2 con riferimento agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid.

k./l.) della RE 1 e della __________.

Ha

inoltre aperto, sempre il 2.12.2022, l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________

e di __________ con riferimento allo scritto 29.9.2022 (consid. l.) delle

denuncianti.

o. Il

5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il magistrato inquirente ha comunicato a PI

1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________, con

scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per

quanto comprensibile)”

per amministrazione infedele e riciclaggio di

denaro. Ha fissato loro un termine per esprimersi.

Sempre

il 5.12.2022, il procuratore pubblico ha inviato un analogo scritto a __________

(AI 2, inc. MP 2022.10375), chiedendogli di prendere posizione sulle accuse

delle denuncianti.

PI

2 si è pronunciato il 13/14.12.2022 (AI 5, inc. MP 2022.10374). PI 1 si è

espresso il 20.12.2022 (AI 6, inc. MP 2022.10374). __________ si è pronunciato

il 20/21.12.2022 (AI 3, inc. MP 2022.10375). Tutti hanno contestato le accuse

mosse nei loro confronti dalle suddette denuncianti.

p. __________,

nel procedimento inc. MP 2021.597, è stato interrogato il 16.1.2023 quale

persona informata sui fatti (AI 179).

q. Il

17.1.2023 il procuratore pubblico, nell’inc. MP 2022.10375, ha comunicato a __________

(AI 4) che la RE 1 e la __________, con scritto 29.9.2022, l’avevano denunciato

“(per quanto comprensibile)”

per amministrazione infedele e

riciclaggio di denaro. Ha fissato un termine per esprimersi.

__________

si è pronunciato il 25/26.1.2023 (AI 6, inc. MP 2022.10375) contestando le

accuse mosse a suo carico.

r. Con

decreto 17.1.2023 (AI 180), nell’inc. MP 2021.597, il magistrato inquirente ha

comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione a carico di __________

prospettando la promozione dell’accusa per truffa, amministrazione infedele e

riciclaggio di denaro e fissando un termine per eventuali istanze probatorie.

s. Il

17.1.2023 (NLP 129/2023, inc. MP 2022.10374) il pubblico ministero ha decretato

il non luogo a procedere a favore di PI 1 e di PI 2 in relazione agli scritti

26.9.2022 e 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

Il

magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e

28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte

dell’inc. MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto

ricostruire in quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico

azionista della __________, società che a sua volta era l’unica azionista della

__________, che a sua volta era il general manager del fondo di investimento __________.

Sin dall’inizio, ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati

sottoscritti due tipi di contratti fra il general partner e la __________,

rispettivamente tra quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro

lettura emergeva che buona parte delle commissioni che il fondo versava al

general partner ed al fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________.

Dalla ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements

fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse

alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti

“Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero

stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.

Ha

evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 22.9.2022 era stato sentito quale

persona informata sui fatti PI 1, membro del consiglio di amministrazione della

__________ e della __________. Egli aveva riferito di aver assunto la carica solo

a titolo fiduciario e di non sapere nulla degli aspetti finanziari che

riguardavano il fondo. Sul contratto “Support Service Agreement”, egli aveva

addotto di averlo firmato su richiesta di __________. Non avrebbe concordato i

dettagli, ma gli sarebbe stato spiegato che la __________ forniva una

consulenza base strategica e una consulenza continuativa al general partner del

fondo.

Ha

aggiunto che il 27.9.2022 era stato interrogato anche PI 2 quale persona

informata sui fatti. Egli aveva rivestito la carica di amministratore unico dal

31.10.2016 al 2.2.2018 della __________ e poi di presidente del consiglio di

amministrazione fino al 17.12.2019. Egli aveva riferito di aver assunto la

carica a titolo fiduciario su richiesta del cliente __________.

Dopo

aver rammentato gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 della RE 1 e della __________

nei confronti di PI 1 e di PI 2, il pubblico ministero ha indicato che “Ai

fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento penale contro

__________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione delle ulteriori

due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto separato contro PI

1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (decreto di non luogo

a procedere 17.1.2023, p. 4).

Il

procuratore pubblico ha segnalato che le denuncianti, nei rispettivi esposti

26.9.2022 e 29.9.2022, non si erano costituite accusatrici private né contro PI

1 né contro PI 2.

Ha

addotto che, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza

6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il 5.12.2022 aveva chiesto agli

imputati di eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso

posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato nei loro

confronti.

Il

magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione

infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano

veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli

indizi di reato, rinviando genericamente al verbale di interrogatorio degli imputati.

Le denuncianti non si erano peraltro neppure costituite accusatrici private.

In

ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.

Il

reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli

imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________,

per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non

avevano del resto nemmeno un ruolo all’interno del fondo. Già soltanto per

questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.

In

relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a

sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________

fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che

vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava

di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva

del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti

indizi di reato.

La

RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici”

dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come

avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale

reato?). Gli imputati erano fiduciari professionisti. Dai loro verbali

risultava che essi si erano preoccupati di capire i contratti denominati “Support

Service Agreement” e “Technological Agreement” fra la __________

rispettivamente la __________ e la __________, rispettivamente la __________,

stabilendo che dette società fornivano un servizio al general partner o agli

altri organi del fondo __________. Fin qui non si rilevava nulla di anomalo,

nel senso che, presa singolarmente e senza conoscere il retroscena economico,

l’attività della __________ prima e della __________ dopo non appariva

inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo all’interno della __________

e pertanto non potevano certo sapere che alcuni sottoscrittori del fondo di

investimento avevano investito su consiglio di __________, che oltre alla

mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In altre parole, non

emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro versato dal

general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse essere

equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva spiegato

nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al

reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di

retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato

creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito

da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si

capiva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe

stato fornito da PI 1 e da PI 2.

t. 1.

Con

gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) la RE 1 domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023)

sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto

separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.

La

reclamante adduce che, nella denuncia, fatti i nomi dei sodali di __________ – PI

2, PI 1, __________ e __________, per citarne alcuni –, avrebbe espressamente

indicato: “Al qui denunciato __________ (sempre operativo per il tramite di

società), congiuntamente ai suoi sodali, si rimprovera inoltre, postosi in

occulto conflitto di interessi, di avere indotto la denunciante, ingannandola,

ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte a lui connessa, nel

taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a lui riconducibili,

oltre alla mercede contrattualmente pattuita per la consulenza agli

investimenti, ulteriori rilevanti redditi, con la conseguenza finale di avere

provocato alla denunciante perdite per oltre Eur 37'000'000.” (p. 3). Essa

si sarebbe costituita accusatrice privata. Sarebbe legittimata ad impugnare il

decreto di non luogo a procedere.

Con

il citato decreto essa avrebbe appreso per la prima volta che era stato aperto

un incarto separato inerente a PI 1 e ad PI 2. Non si sarebbe trattato di “ulteriori

due denunce”, ma con evidenza e logica di estensione ai predetti del

procedimento inc. MP 2021.597, il solo incarto di cui avrebbe avuto notizia.

Contesta che non sarebbe legittimata ad impugnare il decreto di non luogo a

procedere: essa, denunciante, parte e accusatrice privata nel procedimento inc.

MP 2021.597, si sarebbe apertamente espressa quanto alla compartecipazione nei

reati prospettati in merito a funzione, ruolo e responsabilità degli imputati

(essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali sodali di __________). Il

suo interesse legittimo all’impugnazione del decreto non potrebbe seriamente essere

messo in discussione.

Rimprovera

al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del

diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in

contrasto con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a

carico di PI 1 e di PI 2 i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa

(di cui il decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente

riciclaggio di denaro per i fatti rimproverati a __________.

La

RE 1 afferma che nella denuncia PI 1 ed PI 2 sarebbero stati esplicitamente

menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e funzioni avrebbero

dovuto essere accertati. Fin da allora, al fine di ottenere prove sulla loro

responsabilità individuale, avrebbe chiesto la perquisizione dei loro uffici.

Il procuratore pubblico, con gestione approssimativa degli interessi

dell’inchiesta, prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022,

avrebbe: omesso di provvedervi; informato l’imputato della richiesta di perquisizione

(con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta); evitato,

nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove. Il

magistrato inquirente, con arbitrio, avrebbe pertanto concluso, nei fatti, che

la richiesta perquisizione non avrebbe fornito alcuna prova in merito ai reati

di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro, posti a fondamento

del procedimento penale e del preavvisato rinvio a giudizio a carico di __________.

Sostiene

che il pubblico ministero, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc. MP

2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022, i legali di PI 1 e di PI 2 a prendere

posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della disgiunzione delle

posizioni processuali dei due fiduciari. Non avrebbe presentato una denuncia

separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il procedimento

penale inc. MP 2021.597 ai predetti.

In

relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella

forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere

effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo

assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto

compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La

fattispecie imputata a PI 1 e ad PI 2 sarebbe essenzialmente la stessa di

quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia quali

possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle società e

le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente stabilite.

La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere ammessa

facilmente (men che meno in assenza di motivazione).

Tema

del procedimento penale a carico di PI 1 e di PI 2 sarebbe quello del sodalizio

e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente, il

procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto confluire

nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di preavviso di rinvio a

giudizio a suo carico), proprio attraverso le società amministrate dagli

intermediari finanziari PI 1 e PI 2. Si presumerebbe che essi conoscessero gli

affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati

tenuti a conoscere e ad approfondire proprio per le cariche ricoperte.

PI

2 sarebbe stato membro del consiglio di amministrazione della __________ fino

al 20.12.2019, per poi diventare, dal 9.1.2020, membro del consiglio di

amministrazione della __________. Avrebbe conosciuto e frequentato __________

per anni; sarebbe stato consapevole dell’attività della __________ (o avrebbe

dovuto esserlo); sarebbe stato amministratore della società detentrice della

partecipazione totalitaria del general partner del fondo; avrebbe saputo dei

contratti di delega delle attività di quest’ultimo; sarebbe stato in stretto

contatto con gli operativi della __________, quali __________ e __________,

oltre naturalmente che con il suo amico, socio in affari e collega di lunga

data __________. Il procuratore pubblico non si sarebbe confrontato con

l’oggettiva rilevanza di funzioni e ruoli ricoperti da PI 2. Non avrebbe

spiegato perché il contatto con le persone che avrebbero avuto diretto contatto

con gli investitori non sarebbe stato rilevante o sufficiente per concretamente

sospettare un suo coinvolgimento effettivo. Il magistrato inquirente non

spiegherebbe, segnatamente, perché PI 2 non poteva non porsi seri interrogativi

sulla reale natura delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non

avrebbe esaminato la rilevanza della compartecipazione nell’allestimento e

nella sottoscrizione di contratti di servizio. Per la reclamante, egli avrebbe

saputo o quanto meno avrebbe dovuto prendere in seria considerazione (dolo

eventuale) che dietro l’operatività del fondo e della __________ si sarebbe

celato un disegno criminoso a danno degli accusatori privati. Il pubblico

ministero non avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni di PI 2. PI 2

avrebbe saputo esattamente di cosa si occupava __________, che avrebbe

conosciuto da oltre vent’anni e con cui avrebbe condiviso anni di attività

professionale ed interessi finanziari. In questa situazione, non sarebbe

possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che PI 2 conoscesse

(come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni tra le

società amministrate e detenute e la clientela per la quale la __________ (da

lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in ogni caso

possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola motivazione

addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di confronto con i

fatti accertati.

Quanto

esposto in merito ad PI 2 varrebbe anche per PI 1, perché essi avrebbero avuto

funzioni equiparabili. Interrogato il 22.9.2022, PI 1 avrebbe deposto con

estrema reticenza, fingendo costantemente di non comprendere il senso delle

domande, preoccupandosi di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli

affari che era chiamato a gestire. Il procuratore pubblico avrebbe condotto

l’interrogatorio di PI 1 con scarso interesse istruttorio, ciò che le avrebbe

imposto di dargliene conferma con lo scritto 26.9.2022. PI 1, ampiamente citato

nell’originaria denuncia quale compartecipe nell’organizzazione e nella

gestione delle strutture societarie, avrebbe funto da consulente fiscale di __________

e delle sue società: non sarebbe pertanto ragionevole presumere che egli non si

sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei flussi finanziari e dei

redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto che il fondo fosse in

realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni, nel cui contesto

la principale attività di __________ sarebbe stata riferita alla consulenza

agli investimenti. Anche le funzioni di PI 1, ritenuto il suo grado di

competenza e responsabilità, oltre all’intensa frequentazione personale e

professionale con organi del gruppo __________, non avrebbero permesso di

escludere che sapesse o dovesse sapere quale fosse l’origine dei denari

incamerati dalla società di cui sarebbe stato amministratore e consulente,

essendo piuttosto verosimile il contrario. Sarebbe presumibile che PI 1

conoscesse tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché

sarebbe illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività

occulta di __________ non sarebbe stata quella della consulenza agli

investimenti, ma quella appunto gestita da PI 1 e da PI 2, che non sarebbero

credibili quando affermano di non aver conosciuto la parte pubblica e chiara

degli affari.

Per

il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi

fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa

a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non

luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano

tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I

denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________,

costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica

dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il

tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa strutturazione

di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata dal procuratore

pubblico per giustificare la separazione delle procedure a carico degli

imputati.

2.

Con

gravame 23.1.2023 (inc. 60.2023.11) la __________ domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023)

sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto

separato contro PI 1 e PI 2” sia parimenti annullata.

La

reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.1.2023

della RE 1 (consid. t.1.).

u. Il

17.3.2023 (NLP 700/2023, inc. MP 2022.10375) il procuratore pubblico ha

decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in

relazione allo scritto 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di

denaro.

Il

magistrato inquirente, ricordate le denunce 25/26.1.2021 della __________ e

28.6.2021 della RE 1 contro __________ e ignoti, atti che facevano parte dell’inc.

MP 2021.597, ha indicato che – da quello che si era potuto ricostruire in

quell’inchiesta – __________ era (allo stesso tempo) l’unico azionista della __________,

società che a sua volta era l’unica azionista della __________, che a sua volta

era il general manager del fondo di investimento __________. Sin dall’inizio,

ossia sin già dalla costituzione del fondo, sarebbero stati sottoscritti due

tipi di contratti fra il general partner e la __________, rispettivamente tra

quest’ultima ed il fund manager del fondo. Dalla loro lettura emergeva che

buona parte delle commissioni che il fondo versava al general partner ed al

fund manager veniva riversata da questi ultimi alla __________. Dalla

ricostruzione finanziaria sembrava emergere che l’88.38% delle managements

fees e performance fees del fondo __________ venivano retrocesse

alla __________, ciò che appariva anomalo. A partire dall’1.10.2019 i contratti

“Support Service Agreement” e “Technological Agreement” sarebbero

stati sostituiti da nuovi contratti fra il general partner del fondo e la __________.

Il

29.9.2022 la RE 1 e la __________ avevano segnalato al Ministero pubblico che,

secondo loro, dalla deposizione del fiduciario PI 2 si sarebbe permesso di

delineare ed individuare altri ignoti menzionati in denuncia, ossia coloro che

avrebbero supportato operativamente e consapevolmente __________ nei reati

prospettati, in particolare __________ e __________. A seguito di questo

scritto (scarno e povero di elementi indizianti) era stato aperto un incarto

separato (inc. MP. 2022.10375) contro __________ e __________ per

amministrazione infedele e riciclaggio di denaro.

Ha

evidenziato che, nell’inc. MP 2021.597, il 30.11.2022 era stato sentito quale

persona informata sui fatti __________, in precedenza direttore della __________

(dal 22.5.2015 al 5.1.2018) e della __________ (dal 31.1.2018 al 9.1.2020).

Invitato a precisare i suoi rapporti con i denuncianti, in particolare con la __________,

egli aveva riferito di essersi limitato ad esaminare la contrattualistica per

un finanziamento bancario erogato da __________ e alcuni aspetti fiscali, oltre

all’implementazione di un programma contabile. Egli non avrebbe mai “seguito”

il cliente RE 1, neppure per gli aspetti fiscali. In relazione alla __________,

egli si sarebbe limitato a verificare la contrattualistica da un punto di vista

legale e fiscale, su richiesta di __________.

Il

16.1.2023 era stato interrogato, sempre nell’inc. MP 2021.597 a carico di __________,

__________ quale persona informata sui fatti. Egli aveva riferito di aver

lavorato, in passato, per la __________ con un ruolo “manageriale”,

nell’ambito contabile. Aveva inoltre riferito del suo ruolo all’interno della __________,

di cui era stato direttore dal 15.12.2017 al 2.2.2018, divenendo poi membro del

consiglio di amministrazione della società.

Il

procuratore pubblico ha esposto che, conformemente alla giurisprudenza del

Tribunale federale (sentenza 6B_810/2019 del 22.7.2019 consid. 2.1.), il

5.12.2022 ed il 17.1.2023 aveva chiesto a __________ ed a __________ di

eventualmente esprimersi sull’esposto a loro carico. Essi avevano preso

posizione in merito segnalando l’inesistenza di indizi di reato.

Il

magistrato inquirente, dopo avere rammentato i reati di amministrazione

infedele e di riciclaggio di denaro, ha addotto che le denunce apparivano

veramente lacunose, visto che non specificavano dove sarebbero risieduti gli

indizi di reato a carico degli imputati.

In

ogni caso, dagli atti non emergevano indizi di reato.

Il

reato di amministrazione infedele presupponeva un dovere di gestione. Gli

imputati non avevano un rapporto con i clienti sottoscrittori del fondo __________,

per cui oggettivamente non potevano avere un potere di gestione. Essi non

avevano nemmeno un ruolo all’interno del fondo di investimento. Già soltanto

per questo motivo il reato di amministrazione infedele era da escludere.

In

relazione al reato di riciclaggio di denaro, a prescindere dalla questione a

sapere se il denaro ricevuto sui conti intestati alla __________ o alla __________

fosse effettivamente provento di un crimine a monte, non risultava comunque che

vi fosse stato un atto di riciclaggio di denaro, tenuto conto che si trattava

di trasferimenti bancari, perfettamente tracciabili. Nell’esposto non emergeva

del resto alcun indizio o prova del contrario. Non c’erano di conseguenza sufficienti

indizi di reato.

La

RE 1 e la __________ sembravano sostenere che gli imputati fossero “complici”

dell’agire di __________. Per il procuratore pubblico, non si comprendeva come

avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale

reato?). Gli imputati erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva

che non avevano avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i

denuncianti, sottoscrittori del fondo. Non erano stati loro a consigliare di

investire. Non risultava neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli

imputati avessero contribuito (con un ruolo causale) al reato di

amministrazione infedele aggravata, in relazione al percepimento di

retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema societario era stato

creato da __________. Il fondo di investimento veniva (probabilmente) gestito

da __________. Anche i clienti della __________ erano seguiti da lui. Non si

comprendeva quale contributo causale alla realizzazione dell’infrazione sarebbe

stato fornito dagli imputati.

v. 1.

Con

gravame 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) la __________ domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)

sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto

separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.

Essa

adduce che il 25.1.2021 avrebbe sporto denuncia nei confronti di __________ ed

altri compartecipi. Sarebbero stati espressamente citati, anche, __________ e __________,

con ruoli e funzioni da accertare. Si sarebbe costituita accusatrice privata.

Con il citato decreto di non luogo a procedere avrebbe appreso che, in seguito

allo scritto 29.9.2022, era stato aperto un incarto separato contro __________

e __________ per amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. Non si

sarebbe trattato di una nuova denuncia, ma di estensione nei loro confronti dei

sospetti già adombrati nella denuncia.

Rimprovera

al procuratore pubblico l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del

diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in contrasto

con il principio in dubio pro duriore. Ritiene adempiuti a carico di __________

e __________ i presupposti di compartecipazione ai reati di truffa (di cui il

decreto sarebbe silente), amministrazione infedele e conseguente riciclaggio di

denaro per i fatti rimproverati a __________.

La

__________ afferma che, nell’esposto 25.1.2021, __________ e __________ sarebbero

stati esplicitamente menzionati, con l’indicazione che i loro effettivi ruoli e

funzioni avrebbero dovuto essere accertati nel procedimento. __________ avrebbe

avuto costante diretto contatto con la clientela.

Il

pubblico ministero, con gestione approssimativa degli interessi dell’inchiesta,

prima e dopo il giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, avrebbe: omesso di

provvedere alla perquisizione delle carte; informato l’imputato della richiesta

di perquisizione (con la conseguenza diretta di inquinamento dell’inchiesta);

evitato, nonostante le di lei molteplici richieste, di assumere tali prove.

Sostiene

che il magistrato inquirente, senza darle comunicazione, all’esterno dell’inc.

MP 2021.597 avrebbe invitato, il 5.12.2022 ed il 17.1.2023, i legali degli

imputati a prendere posizione. Non le sarebbe stata data comunicazione della

disgiunzione delle posizioni processuali degli imputati. Non avrebbe presentato

una denuncia separata nei loro confronti; avrebbe chiesto di estendere il

procedimento penale inc. MP 2021.597 ai predetti.

In

relazione alla separazione dei procedimenti (artificio procedurale viziato nella

forma e abusivo nella sostanza), contesta che tale provvedimento possa essere

effettivo e produrre conseguenze procedurali che in qualche modo

assottiglierebbero i suoi diritti procedurali, messa di fronte a fatto

compiuto, senza motivazione, in lesione del suo diritto di essere sentita. La

fattispecie imputata a __________ e __________ sarebbe essenzialmente la stessa

di quella imputata a __________ (essi sarebbero stati menzionati in denuncia

quali possibili coautori). La portata delle loro funzioni all’interno delle

società e le singole responsabilità dovrebbero ancora essere definitivamente

stabilite. La disgiunzione, come in questo caso, non dovrebbe dunque essere

ammessa facilmente (men che meno in assenza di motivazione).

Tema

del procedimento a carico di __________ e __________ sarebbe quello del

sodalizio e della compartecipazione ai crimini che in effetti, contestualmente,

il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________, che avrebbe fatto

confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio (oggetto di atto di accusa a

suo carico), proprio attraverso le società amministrate e dirette anche dagli

imputati. Si presumerebbe che essi conoscessero gli affari, i flussi di denaro

e la relativa provenienza, che pure sarebbero stati tenuti a conoscere e ad

approfondire proprio per le loro cariche.

Sarebbe

errata ed insostenibile l’affermazione del magistrato inquirente secondo cui __________

non avesse contatto con la clientela. Egli avrebbe inoltre conosciuto e

frequentato per anni __________. Sarebbe stato ben consapevole dell’attività

della __________ (o avrebbe dovuto esserlo). Avrebbe saputo dei contratti di

delega delle attività del fondo, le cui bozze sarebbero passate tra le sue

mani. Sarebbe stato in stretto contatto con gli operativi della __________,

quali lo stesso __________ e naturalmente __________, amico e collega di lunga

data. La deposizione di PI 2 chiarirebbe cosa avrebbero fatto gli imputati. Il

teste __________ avrebbe definito in maniera impeccabile le funzioni di __________,

che avrebbe addirittura manovrato di nascosto la corrispondenza elettronica

della __________. La reclamante non avrebbe potuto sospettare c sarebbe stato

utilizzato e letto a __________, proprio dai consulenti che avrebbero spinto

sugli investimenti nel fondo, in particolare da __________. Questi, non sarebbe

stato trasparente in merito al fondo, alla sua natura, al conflitto di

interessi esistente tra chi impartiva consigli di investimento, riempiva i

moduli, raddoppiava gli investimenti e che di fatto beneficiava di questi

investimenti. Egli avrebbe, al contrario, accentuato la terzietà del fondo.

Il

procuratore pubblico avrebbe omesso qualsiasi confronto con i ruoli

determinanti ricoperti da __________ all’interno delle società del gruppo (che

gli avrebbero imposto consapevolezza sugli affari societari), nel periodo del

pieno adempimento del reato denunciato, con flussi di denaro rilevantissimi

provenienti dagli investimenti consigliati in conflitto di interessi dalle

società del gruppo, ciò che __________ avrebbe controllato. Egli non avrebbe

potuto non sapere o non chiedersi, già soltanto per i suoi rapporti diretti con

__________, oltre che per la conoscenza della struttura del gruppo societario.

Il magistrato inquirente non avrebbe detto nulla per giustificare perché __________

non avrebbe segnatamente potuto porsi seri interrogativi sulla reale natura

delle operazioni in cui aveva accettato di coinvolgersi. Non avrebbe esaminato

la rilevanza della compartecipazione nell’implementazione di contratti di

servizio. Per la reclamante, __________, occupandosi trasversalmente

dell’operatività di/per __________ __________ avrebbe saputo con intenzione che

dietro l’operatività del fondo e di __________ si celava un disegno criminoso

ai danni degli accusatori privati. Ne sarebbe stato pienamente consapevole.

Avrebbe risposto negando le proprie responsabilità. Dagli atti istruttori già

risulterebbe che __________: per __________ incontrava e corrispondeva

regolarmente con la __________ in merito agli investimenti finanziari;

contestualmente per la __________ aiutava PI 2 nella costituzione del general

partner del fondo __________ di cui poi amministrava la corrispondenza;

verificava e sistemava i contratti (farlocchi) __________ per il giro delle

retrocessioni occulte nelle tasche di __________. Il procuratore pubblico non

avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni rese da __________ nel

procedimento.

Non

sarebbe possibile non ritenere che sussistano sufficienti sospetti che __________

conoscesse (come in effetti doveva conoscere) gli affari societari, le connessioni

tra le società amministrate, dirette e detenute e la clientela per la quale la __________

(da lui amministrata) avrebbe prestato consulenza finanziaria. Non sarebbe in

ogni caso possibile concludere il procedimento penale sulla base della sola

motivazione addotta nel decreto di non luogo a procedere, in difetto di

confronto con i fatti accertati.

Quanto

esposto in merito a __________ varrebbe anche per __________, perché essi

avrebbero avuto funzioni equiparabili. Egli, che avrebbe ricoperto funzioni

formali e materiali di indubitabile rilevanza, avrebbe deposto preoccupandosi

di ridurre il proprio grado di consapevolezza negli affari che era stato

chiamato a gestire, come già prima di lui avrebbero fatto PI 2 e PI 1. Le

ragioni dello spostamento progressivo delle attività societarie e dei domicilii

di __________ e __________ a __________ (nello stesso appartamento)

dimostrerebbero piuttosto coordinazione e coesione di intenti. __________

avrebbe funto da consulente, direttore e amministratore delle attività di __________,

anche al di là degli affari condotti dalle società interessate a questo

procedimento. Egli sarebbe il compagno di vita di __________, amministratrice

pro forma del general partner del fondo __________, per cui sarebbe presumibile

che egli sapesse esattamente che la consulenza destinata ai clienti era viziata

da conflitto di interessi mantenuto occulto. Non sarebbe pertanto ragionevole

presumere che egli non si sia interrogato e non sia stato messo al corrente dei

flussi finanziari e dei redditi conseguiti, acquisendo comprensione del fatto

che il fondo fosse in realtà trasparente, gestito in Svizzera senza autorizzazioni,

nel cui contesto la principale attività di __________ sarebbe stata riferita

alla consulenza agli investimenti. Come per PI 2 e PI 1, sarebbe inverosimile

ritenere che __________ fosse del tutto inconsapevole del giro di denaro

organizzato anche da lui, sia per preparazione e trascorso lavorativo, che per

i minimi doveri professionali e regolatori di un amministratore e direttore di

società attive in ambito finanziario. __________, al momento della sua

audizione, sarebbe stato perfettamente consapevole delle accuse rivolte a __________

ed avrebbe tentato in maniera evidente di sottrarsi alle sue responsabilità,

ciò che avrebbe dovuto indurre a valutazione prudenziale della sua credibilità,

da verificare con l’assunzione delle prove richieste dalla reclamante

all’interno dell’incarto principale. Sarebbe presumibile che __________ conoscesse

tutti i tratti principali dell’attività di __________, anche perché sarebbe

illogico ritenere che ne avesse compresi solo alcuni. L’attività occulta di __________

non sarebbe stata quella della consulenza agli investimenti, ma quella appunto

gestita dagli imputati, con i fiduciari e mandatari PI 1 ed PI 2.

Per

il reato di riciclaggio di denaro, la reclamante osserva che – per gli stessi

fatti – il magistrato inquirente avrebbe preavvisato la promozione dell’accusa

a carico di __________. Ci sarebbe una contraddizione con il decreto di non

luogo a procedere. Il solo fatto che le transazioni finanziarie siano

tracciabili non sarebbe sufficiente per escludere l’adempimento del reato. I

denari addebitati agli investitori sarebbero passati attraverso società del __________,

costituite ad hoc allo scopo di rendere complessa la verifica

dell’operatività di __________, per poi essere ritrasferiti a __________ per il

tramite di società gestite da fiduciari compiacenti. La complessa

strutturazione di questa attività sarebbe addirittura stata strumentalizzata

dal procuratore pubblico per giustificare la separazione delle procedure a

carico degli imputati.

2.

Con

gravame 27.3.2023 (inc. 60.2023.73) la RE 1 domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)

sia annullato e, di conseguenza, la decisione di “apertura di incarto

separato contro __________ e __________” sia parimenti annullata.

La

reclamante espone motivazioni analoghe a quelle di cui al reclamo 23.3.2023

della __________ (consid. v.1.).

w. Con

atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il procuratore pubblico ha deferito __________

davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione

infedele aggravata [“(…) per avere, nel periodo compreso dal 02 giugno 2017

al 03 marzo 2020, a __________, a __________, a __________ e in altre

imprecisate località, in veste di amministratore unico di __________ (oggi

radiata), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare,

in qualità di “director” di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi

patrimoniali dei clienti, in particolare di __________, RE 1, __________ e __________,

nonché in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) del fondo di

investimento “__________” (…), in particolare per i comparti __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________, dotato di facoltà

decisionale autonoma nelle decisioni sugli investimenti, sulle strategie e più

in generale sull’impiego dei capitali raccolti nei vari comparti, e, infine, di

Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ e __________, mancando

al proprio dovere, segnatamente percependo delle retrocessioni occulte

originate dalle fees regolarmente incassate dal General Partner __________

Sagl, ripetutamente danneggiato il patrimonio dei clienti per almeno CHF

1'654'362.14 (…), e meglio, per avere (…)”].

Il procedimento penale è attualmente sub iudice.

x. Delle

ulteriori argomentazioni e delle repliche delle reclamanti, così come delle

osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario per il giudizio – in

seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Gli

inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e 60.2023.73 sono congiunti nel

giudizio, in applicazione dell’art. 30 CPP, concernendo le impugnative gli

stessi fatti ed analoghe questioni.

1.2

Con

decreto 17.2.2023 il presidente della

Corte ha respinto le istanze del pubblico ministero intese alla convocazione di

un’udienza pubblica ed alla procedura orale nell’esame delle impugnative

23.1.2023

(inc. 60.2023.10/11) delle reclamanti.

1.3

Il

17.11.2023

il presidente della Corte ha respinto le istanze del magistrato

inquirente intese ad ottenere la sospensione dei procedimenti dipendenti dai

reclami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10/11), 23.3.2023 (inc. 60.2023.71) e 27.3.2023

(inc. 60.2023.73) presentati dalla RE 1 e dalla __________.

2.

2.1.

Ai sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un

decreto di non luogo a procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

I

gravami 23.1.2023 (inc. 60.2023.10) e

23.1.2023

(inc. 60.2023.11), inoltrati contro il decreto di non luogo a

procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023), rispettivamente 23.3.2023 (inc. 60.2023.71)

e 27.3.2023 (inc. 60.2023.73), inoltrati contro il decreto di non luogo a

procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023), sono tempestivi (perché sono stati presentati nel termine di dieci

giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche,

proponibili (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 16).

2.3

2.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.

3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81

consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

2.3.2

Con

giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 (consid. 4.3.2.) questa Corte ha

riconosciuto alla RE 1 ed alla __________ la legittimazione ad impugnare il

decreto di abbandono 12.10.2021 inerente a __________ (ABB 1392/2021).

Ritenuto

che nei confronti degli imputati PI 1, PI 2, __________ e __________ le

reclamanti ipotizzano una complicità con __________ nei medesimi fatti, deve

essere ammessa la loro legittimazione giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP anche ad

impugnare i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e

17.3.2023

(NLP 700/2023).

Il

fatto che le reclamanti, negli scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A)

al procuratore pubblico, non si siano formalmente costituite accusatrice

private contro PI 1, PI 2, __________ e __________ è irrilevante.

La

RE 1 e la __________ si sono infatti costituite accusatrici private nei

rispettivi esposti 28.6.2021 e 25/26.1.2021, con cui hanno denunciato __________

e terzi ignoti, da identificare – come emerge dalla lettura delle denunce –

anche nei predetti. Posto che, come si dirà, gli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022

non dovevano comportare l’apertura di nuovi incarti, è manifesto che la

costituzione quali accusatrici privati delle reclamanti debba valere anche nei

confronti di questi imputati.

Una

decisione contraria urterebbe peraltro contro il divieto di formalismo

eccessivo [dato quando la rigorosa applicazione delle regole procedurali non è

giustificata da alcun interesse degno di protezione o ostacola in modo

inammissibile l’accesso ai tribunali (decisione TF 7B_36/2022 del 30.9.2023

consid. 3.4.)].

Si

può aggiungere che con scritto 18.1.2023 le qui reclamanti hanno comunicato al

procuratore pubblico che “La presente, per quanto necessario, vale quale

conferma di notifica di funzione di accusatori privati delle parti denuncianti

nell’ambito di tutti i procedimenti che lei potrebbe avere aperto in

conseguenza di quello principale e di cui non sappiamo nulla. Valga ciò per PI

2.

e PI 1, __________ e __________, così come nei confronti di tutti gli altri

collaboratori le cui posizioni lei dovrebbe vagliare nel rispetto della sua

funzione istituzione.” (AI 5, inc. MP 2022.10375).

La

RE 1 e la __________, titolari dei beni giuridici tutelati dagli art. 137 ss.

CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP

n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI

/ M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56),

sono dunque legittimate a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica dei decreti 17.1.2023

e 17.3.2023, che hanno negato l’esistenza di condotte di rilevanza penale degli

imputati, che le avrebbero lese personalmente, direttamente ed attualmente.

2.4

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative, in queste circostanze, sono quindi ricevibili.

3.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

4.

4.1.

Le

reclamanti censurano il fatto che il procuratore pubblico, in seguito ai loro

scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 (consid. k./l.), abbia aperto l’inc. MP

2022.10374

nei confronti di PI 1 e di PI 2 e l’inc. MP 2022.10375 nei confronti

di __________ e di __________. La posizione degli imputati avrebbe infatti dovuto

essere istruita e valutata nell’ambito del procedimento inc. MP 2021.597 promosso

a carico di __________.

4.2

4.2.1

Giusta

l’art. 29 cpv. 1 CPP più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se:

a. sono stati commessi da uno stesso imputato; oppure b. vi è correità o

partecipazione. Per motivi sostanziali, in applicazione dell’art. 30 CPP, il

pubblico ministero e il giudice possono disgiungere oppure riunire i

procedimenti penali.

4.2.2

Il

principio dell’unità della procedura disciplinato all’art. 29 CPP caratterizza

il diritto procedurale e materiale [art. 49 CP] (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione

TF 1B_339/2016 del 17.11.2016 consid. 2.3.; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit.,

art. 29 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.

29.

CPP n. 1), mira ad evitare giudizi contraddittori [nell’accertamento dei

fatti, nell’apprezzamento giuridico e/o nella commisurazione della pena (DTF

138.

IV 29 consid. 3.2.; decisione TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.;

ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 29 CPP n. 1)] garantendo parità di

trattamento e fairness e serve l’economia processuale (decisione TF

6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 29

CPP n. 1).

Il principio concerne il perseguimento e il giudizio:

per la congiunzione è sufficiente che una persona sia indiziata, incolpata o

accusata (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 29 CPP n. 5).

La decisione interessante la disgiunzione dei

procedimenti – che deve essere l’eccezione (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; sentenza

TF 1B_121/2021 del 10.11.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit.,

art. 30 CPP n. 1/3; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 6), solo se

sono dati motivi sostanziali oggettivi (BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art.

30.

CPP n. 3) che si riferiscono alle caratteristiche del procedimento,

dell’autore o dei fatti, non ad aspetti meramente organizzativi da parte delle

autorità penali (DTF 138 IV 214 consid. 3.2.; decisione TF 6B_467/2019 del

19.7.2019

consid. 5.1.; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a) –

deve tenere in considerazione, segnatamente, la salvaguardia dei diritti della

difesa e, nello stesso tempo, il principio dell’economia processuale (BSK StPO

– U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4). Una simile decisione serve alla

celerità del procedimento, ossia ad evitare ritardi (decisione TF 6B_1436/2022

del 19.10.2023 consid. 3.1.2.).

Costituiscono

motivi sostanziali secondo l’art. 30 CPP, per esempio, (nel caso di

disgiunzione) l’imminente prescrizione di singoli reati (DTF 138 IV 214 consid.

3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1048; BSK StPO – U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO –

S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2), la violazione del principio di celerità

(decisione TF 1B_232/2016 del 14.7.2016 consid. 4.), l’arresto di un correo

nell’imminenza del giudizio degli altri partecipanti (decisione TF 1B_92/2020

del 4.9.2020 consid. 4.2.), le difficoltà legate al gran numero di correi, dei

quali alcuni sono introvabili (decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid.

3.2.), la perdurante irraggiungibilità di singoli coimputati (DTF 138 IV 214

consid. 3.2.; decisione TF 6B_688/2019 del 26.9.2019 consid.1.2.1.; BSK StPO –

U. BARTETZKO, op. cit., art. 30 CPP n. 4a; ZK StPO – S. SCHLEGEL, op. cit.,

art. 30 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,

art. 30 CPP n. 2), l’introduzione di una lunga procedura di estradizione

(decisione TF 1B_428/2018 del 7.11.2018 consid. 3.2.; BSK StPO – U. BARTETZKO,

op. cit., art. 30 CPP n. 3) oppure (nell’ipotesi di congiunzione di

procedimenti penali) l’esistenza di uno stretto legame oggettivo tra i diversi

reati, per esempio se gli imputati si accusano a vicenda di reati commessi nel

medesimo complesso di fatti (DTF 138 IV 29 consid. 5.5.; decisione TF 1B_121/2021

del 10.11.2021 consid. 4.1.; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1048).

Se

i reati ipotizzati commessi da più agenti sono strettamente connessi sotto il

profilo dei fatti, la disgiunzione non deve essere ammessa facilmente. Ciò

vale, in particolare, in caso di partecipazione, quando la portata e le

circostanze di quest’ultima sono reciprocamente contestate dai coimputati e sussiste

il rischio che uno dei partecipanti intenda attribuire la colpa agli altri: c’è

infatti il pericolo di decisioni contraddittorie in merito all’accertamento dei

fatti, all’apprezzamento giuridico e/o alla commisurazione della pena [DTF 134 IV 328 consid. 3.3.; 116 Ia 305 consid. 4b); decisione

TF 6B_1436/2022 del 19.10.2023 consid. 3.1.1.].

Ai

presupposti di legge giusta gli art. 29 s. CPP devono essere applicati criteri

severi perché la conduzione disgiunta di procedimenti nei confronti di presunti

correi e compartecipi determina una rilevante restrizione processuale dei

diritti di parte (decisione TF 6B_1030/2015 del 13.1.2017 consid. 2.3.1.; ZK

StPO – S. SCHLEGEL, op. cit., art. 30 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 30 CPP n. 2). Un imputato non ha infatti

veste di parte in un procedimento disgiunto: egli non ha quindi diritto di

partecipare all’interrogatorio di un coimputato in altro procedimento e

all’assunzione delle prove (art. 147 CPP) [decisione TF 6B_590/2023 del

20.9.2023

consid. 1.1.3.].

4.3

4.3.1

Si

è detto che con esposto 25/26.1.2021 (AI 1) la __________ ha denunciato __________

ed ignoti per truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. La

denuncia è stata registrata come inc. MP 2021.597. Il 28.6.2021 la RE 1 ha

denunciato __________ ed ignoti per titolo di truffa, amministrazione infedele

e riciclaggio di denaro per fatti del tutto analoghi a quelli oggetto della

denuncia presentata dalla __________. Questo esposto è stato registrato

nell’inc. 2021.597 come AI 51A.

Le

denuncianti, già in questi esposti, hanno esplicitamente indicato che essi erano

rivolti contro __________ e ignoti, da identificare – come ben emerge dalla

lettura degli atti – tra i collaboratori di __________ nelle società a lui

riconducibili.

Con

scritti 26.9.2022 (AI 153) e 29.9.2022 (AI 158A) [consid. k./l.] le denuncianti

hanno chiesto al procuratore pubblico che a PI 1, ad PI 2, a __________ ed a __________

fosse formalmente riconosciuta la veste di imputati nel procedimento a carico

di __________ (inc. MP 2021.597), ritenuta la loro asserita partecipazione nei

fatti imputatigli.

4.3.2

Il

magistrato inquirente, nel decreto 17.1.2023 (NLP 129/2023), p. 4, ha indicato

che “Ai fini di un’ordinata tenuta degli atti e visto che il procedimento

penale contro __________ (INC.2021.597) è estremamente complesso, a ricezione

delle ulteriori due denunce penali il Ministero Pubblico ha aperto un incarto

separato contro PI 1 e PI 2 (incarto oggetto della presente decisione).” (inc.

MP 2022.10374). Nel decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023)

non sono invece state menzionate le ragioni dell’apertura dell’inc. MP

2022.10375

nei confronti di __________ e di __________.

4.3.3

Ora,

non si comprende perché “un’ordinata tenuta degli atti avrebbe imposto

l’apertura di un nuovo incarto. Il verbale del procedimento (art. 100 CPP) è del

resto proprio lo strumento che agevola la costituzione di un fascicolo

processuale formalmente corretto. Gli inc. MP 2022.10374/10375 sono inoltre

composti da pochissimi atti: oltre agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022,

registrati come AI 153/158A anche nell’inc. MP 2021.597, essi sono composti

dalle prese di posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________,

richieste dal magistrato inquirente. In queste circostanze, non si vede perché

le citate prese di posizione non avrebbero potuto essere registrate nel

procedimento inc. MP 2021.597. Motivi organizzativi non fondano peraltro ragioni

per una disgiunzione dei procedimenti penali (decisione TF 6B_1436/2022 del

19.10.2023

consid. 3.1.2.).

Per

quanto concerne la complessità del procedimento penale nei confronti di __________,

che pure – secondo il procuratore pubblico – avrebbe giustificato l’apertura di

nuovi procedimenti, si rileva che proprio tale difficoltà avrebbe imposto di

perseguire tutti gli imputati nel medesimo procedimento penale. Si trattava

infatti di capire il ruolo di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei

fatti, complicati, imputati a __________. Non si comprende invero come

perseguendo separatamente PI 1, PI 2, __________ e __________ potesse essere più

facile appurare chi avrebbe fatto cosa nella fattispecie denunciata. Le ipotesi

accusatorie a carico dei predetti erano riconducibili ai medesimi fatti

ascritti a __________, con ruoli differenti, da chiarire.

4.3.4

Si

deve aggiungere che la disgiunzione determina, per i correi e per i

compartecipi, un’importante restrizione processuale dei diritti di parte, con

riferimento all’art. 147 CPP, ritenuto che un imputato non ha veste di parte

nel procedimento penale disgiunto. Di modo che, anche sotto questo profilo, non

si giustificava la disgiunzione, ossia – di fatto – l’apertura di nuovi,

separati, procedimenti penali.

4.3.5

Non

c’erano quindi motivi sostanziali ai sensi dell’art. 30 CPP che giustificassero

l’apertura di incarti separati a carico di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________,

che di fatto ha comportato una disgiunzione dei procedimenti. C’erano, al

contrario, le condizioni per applicare il principio dell’unità del procedimento

giusta l’art. 29 cpv. 1 lit. b CPP.

Anche

il procuratore pubblico ritiene del resto che i fatti siano connessi: ha

infatti chiesto, pendenti i reclami contro i suddetti decreti di non luogo a

procedere, di sospendere l’evasione dei gravami, in attesa dell’esito del

procedimento penale a carico di __________, di cui alla promozione dell’accusa

17.3.2023, proprio perché trattasi di un’unica fattispecie, strettamente correlata.

4.3.6

Come

si dirà, i decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 e 17.3.2023 devono essere

annullati con rinvio degli atti al procuratore pubblico per rivalutazione della

posizione di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________.

Ritenuta

la complessità dei fatti, esplicitamente invocata dal magistrato inquirente,

considerato che __________ non ha evidentemente agito da solo nella vicenda per

cui è stato inchiestato, ma ha fatto capo a più persone ed a diverse società, posto

inoltre come i ruoli di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ debbano

ancora essere compiutamente chiariti e valutati, in particolare con riferimento

all’aspetto soggettivo della loro partecipazione, è manifesto il rischio che

essi potrebbero attribuirsi a vicenda ruoli e colpe. Ovvero che essi si

rimbalzino le eventuali rispettive responsabilità, con un concreto pericolo di

decisioni contraddittorie su quanto occorso.

La

posizione degli imputati dovrà essere valutata in un unico procedimento, ovvero

nell’inc. MP 2021.597, da reputarsi pendente davanti al procuratore pubblico

per i summenzionati imputati.

5.

5.1.

Si

deve aggiungere, in relazione all’errata apertura degli inc. MP

2022.10374/10375, che il magistrato inquirente, per motivare i decreti di non

luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP 700/2023), ha fatto

riferimento alle denunce 25/26.1.2021 della __________ (AI 1) e 28.6.2021 della

RE 1 (AI 51A), ricordando brevemente il loro contenuto, e ha riportato stralci

dei verbali di PI 1 (AI 152), di PI 2 (AI 155), di __________ (AI 168), e di __________

(AI 179), interrogati nell’inc. MP 2021.597.

5.2

Agli

inc. MP 2022.10374/10375 non sono state acquisite dette denunce.

Ora,

in considerazione dell’obbligo di documentazione [che impone che l’incarto sia

completo (art. 76 CPP) (decisione TF 6B_1318/2019 del 23.6.2021 consid. 2.5.2.;

BSK StPO – P. NÄPFLI, op. cit., art. 76 CPP n. 7 s.; BSK StPO – M. HANS / D.

WIPRÄCHTIGER / M. SCHMUTZ, op. cit., art. 100 CPP n. 1; ZK StPO – D.

BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI, op. cit., art. 76 CPP n. 1; ZK StPO –

D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit. art. 100 CPP n. 1)], i mezzi di prova a

favore ed a carico di un imputato devono figurare nel verbale del procedimento

e, anche, essere agli atti dell’incarto che lo concerne. Gli atti posti alla

base dei decreti di non luogo a procedere dovevano essere assunti formalmente

agli atti dei procedimenti inc. MP 2022.10374/10375. Non si poteva emanare una

decisione appoggiandosi su risultanze di altri incarti non acquisite agli atti

dei procedimenti penali interessanti PI 1, PI 2, __________ e __________. Essi,

non parte al procedimento inc. MP 2021.597 in seguito ad errata apertura di

nuovi procedimenti, non avevano infatti accesso agli atti di detto

procedimento, atti pur utilizzati per emanare le pronunce nei loro confronti.

Proprio in considerazione della disgiunzione, ovvero dell’apertura degli inc.

MP 2022.10374/10375, le risultanze dell’inc. MP 2021.597 potevano essere

impiegate negli inc. MP 2022.10374/10375 soltanto per quanto acquisite agli

incarti.

Si

deve constatare la violazione dell’obbligo di documentazione.

6.

6.1.

Si

è detto che il 5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il procuratore pubblico ha

comunicato a PI 1 (AI 3) rispettivamente ad PI 2 (AI 4) che la RE 1 e la __________,

con scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per

quanto comprensibile)”

per amministrazione infedele e riciclaggio di

denaro. Prima di decidere se aprire, o meno, l’istruzione, ha fissato loro un

termine per prendere posizione su detti scritti. Il 5.12.2022 rispettivamente

il 17.1.2023 ha inviato un analogo scritto a __________ (AI 2, inc. MP

2022.10375) ed a __________ (AI 4, inc. MP 2022.10375).

Il

magistrato inquirente, in detti scritti, ha indicato che “Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, (…), il Ministero Pubblico può svolgere

propri accertamenti per chiarire la fattispecie senza aprire l’istruzione,

segnatamente domandando agli interessati una semplice presa di posizione (STF

6B_810/2019 del 22 luglio 2019 consid. 2.1.; STF 6B_239/2019 del 24 aprile 2019

consid. 2.1.).”

6.2

Il

pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha

effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del

22.6.2020

consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero

pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se:

a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri

accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti

coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1

CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n.

21.

ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP

n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46

ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali

non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (decisione TF 7B_27/2023 del 12.9.2023

consid. 2.1.), prima di emanare un decreto di non luogo a procedere, il

procuratore pubblico può procedere ad alcuni accertamenti: egli può,

segnatamente, “(…) demander à la personne mise en cause une simple prise de

position (...).” Di tutta evidenza, questa giurisprudenza concerne fattispecie

non complicate dal profilo giuridico e fattuale, come dimostra la sua

applicazione ai casi di cui alle sentenze TF 7B_27/2023 del 12.9.2023

(richiesta alla denunciante di esprimersi sugli attivi e sui beni eventualmente

detenuti dal denunciato, art. 146, 217, 219 CP), 6B_810/2019 del 22.7.2019

(citata dal procuratore pubblico nei decreti) [richiesta di presa di posizione al

notaio rogante l’atto di compravendita litigioso di pronunciarsi sulle accuse mosse

a suo carico, art. 146, 173 s., 312 CP] e 6B_1365/2017 del 27.6.2018 (richiesta

di presa di posizione ai denunciati che avevano fatto spiccare un precetto

esecutivo, tentata coazione).

6.3

Le

reclamanti imputano a PI 1, PI 2, __________ e __________ una loro

partecipazione nei fatti attribuiti a __________, oggetto dell’inc. MP

2021.597

Fatti complessi, come risulta anche soltanto dalla lettura delle

denunce (AI 1/51A) e come ritenuto del resto dal pubblico ministero.

Di

modo che il procedimento a carico dei predetti non poteva essere evaso facendo

capo alla facoltà del procuratore pubblico di interpellare la “personne mise

en cause”, non trattandosi di chiarire un caso semplice dal profilo

fattuale e giuridico (come i succitati casi trattati dal Tribunale federale),

ma un caso complicato, concernente operazioni finanziarie complesse e gravi

reati contro il patrimonio. Occorreva infatti appurare ruoli e consapevolezza

di PI 1, di PI 2, di __________ e di __________ nei fatti a carico di __________.

Accertamento che non poteva evidentemente avvenire con una semplice presa di

posizione degli interessati, senza contraddittorio.

Si

deve aggiungere che questa Corte, nel giudizio CRP 60.2022.19 del 24.5.2022

(consid. 7.), sul tema dell’intimazione di un decreto di non luogo a procedere

all’imputato, ha evidenziato che nella sentenza 1B_303/2017 del 7.12.2017 il Tribunale

federale aveva statuito che, qualora la denuncia contro una persona sia

formalmente evasa con decreto di non luogo a procedere, ella – quale imputata –

ha di principio il diritto di essere informata sulla denuncia e sulla sua

evasione (consid. 3.2.). Per questa Corte se, come sancito dal Tribunale

federale, il decreto di non luogo procedere deve essere intimato alle parti

indicate all’art. 321 cpv. 1 CPP, il magistrato inquirente deve però

evidentemente applicare questa giurisprudenza (peraltro non pubblicata quale

DTF e apparentemente non più ripresa dallo stesso Tribunale federale) con

prudenza, tenuto conto che il decreto di non luogo a procedere è stato emanato

senza istruzione alcuna e che esso può essere impugnato davanti alla

giurisdizione di reclamo, che potrebbe annullarlo, ripristinando la situazione

esistente al momento dell’inoltro della denuncia. Il procuratore pubblico –

responsabile dell’esercizio uniforme della pretesa punitiva dello Stato (art.

16.

cpv. 1 CPP) – deve dunque necessariamente valutare se all’eventuale

intimazione del decreto di non luogo a procedere all’imputato ostino interessi

privati (del possibile danneggiato) o pubblici (dello Stato al perseguimento

dei reati) a non divulgare il contenuto della denuncia e del decreto di non

luogo a procedere, segnatamente in presenza di un pericolo di collusione (per

esempio perché gli imputati potrebbero concordare una versione univoca di

difesa) e di inquinamento delle prove (per esempio per le possibili

manomissione e/o soppressione di documentazione). Il pubblico ministero deve

garantire, in altre parole, che l’eventuale istruzione in seguito

all’annullamento del decreto di non luogo a procedere non venga pregiudicata

dal fatto che l’imputato sia già a conoscenza dell’oggetto di inchiesta, con

manifesto pregiudizio dell’accertamento della verità processuale (con danno

irreversibile per il procedimento).

Questo

principio di prudenza deve orientare il procuratore pubblico anche nella scelta

di interpellare gli imputati per una presa di posizione. Una presa di

posizione, per definizione non spontanea, rischia infatti di pregiudicare

l’inchiesta, magari irrimediabilmente.

La

scelta di consultare per iscritto PI 1, PI 2, __________ e __________ è senz’altro

stata incauta.

7.

7.1.

Le

reclamanti adducono che tema del procedimento penale a carico di PI 1, PI 2, __________

e __________ sarebbe quello del sodalizio e della compartecipazione ai crimini

che in effetti, contestualmente, il procuratore pubblico rimprovererebbe a __________,

che avrebbe fatto confluire nelle proprie tasche oltre Euro 20 mio, proprio

attraverso le società amministrate dagli intermediari finanziari PI 1 e PI 2

rispettivamente da __________ e __________. Si presumerebbe che essi

conoscessero gli affari, i flussi di denaro e la relativa provenienza, che pure

sarebbero stati tenuti a conoscere e ad approfondire per le cariche ricoperte.

7.2

Nei

decreti di non luogo a procedere, il pubblico ministero, per quanto riguarda l’ipotizzata

compartecipazione degli imputati, ha indicato che non si comprendeva come

avrebbe dovuto essere intesa la denuncia (complicità rispetto a cosa? a quale

reato?).

Con

riferimento a PI 1 e ad PI 2, ha esposto che essi erano fiduciari

professionisti. Dai loro verbali emergeva che essi si erano preoccupati di

capire i contratti denominati “Support Service Agreement” e “Technological

Agreement” fra la __________ rispettivamente la __________ e la __________,

rispettivamente la __________, stabilendo che dette società fornivano un

servizio al general partner o agli altri organi del fondo __________. Fin qui

non si rilevava nulla di anomalo, nel senso che presa singolarmente e senza

conoscere il retroscena economico, l’attività della __________ prima e della __________

dopo non appariva inusuale. Gli imputati non avevano infatti un ruolo

all’interno della __________ e pertanto non potevano certo sapere che alcuni

sottoscrittori del fondo di investimento avevano investito su consiglio di __________,

che oltre alla mercede percepiva dei ristorni dal fondo di investimento. In

altre parole, non emergeva che gli imputati fossero a conoscenza che il denaro

versato dal general partner del fondo alla __________ o alla __________ potesse

essere equiparato ad una retrocessione. Non risultava neppure (né veniva

spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito (con un ruolo

causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in relazione al

percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema

societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva

(probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano

seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione

dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati PI 1 ed PI 2.

In

relazione a __________ e a __________, il pubblico ministero ha addotto che

essi erano dipendenti di __________. Dai loro verbali emergeva che non avevano

avuto alcun ruolo con i clienti, in particolare con i denuncianti, sottoscrittori

del fondo. Non erano stati loro a consigliare di investire. Non risultava

neppure (né veniva spiegato nell’esposto) che gli imputati avessero contribuito

(con un ruolo causale) al reato di amministrazione infedele aggravata, in

merito al percepimento di retrocessioni occulte dal fondo __________. Lo schema

societario era stato creato da __________. Il fondo di investimento veniva

(probabilmente) gestito da __________. Anche i clienti della __________ erano

seguiti da lui. Non si comprendeva quale contributo causale alla realizzazione

dell’infrazione sarebbe stato fornito dagli imputati.

7.3

7.3.1

Giusta

l’art. 25 CP è complice chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un

crimine o un delitto. Oggettivamente, il complice deve fornire all’autore

principale un contributo causale alla realizzazione del reato, di modo che gli

eventi non si sarebbero svolti nello stesso modo senza di esso; non è

necessario che il contributo del complice sia conditio qua non alla

realizzazione del reato; il contributo fornito può essere materiale,

intellettuale o consistere in una semplice astensione (decisione TF 6B_550/2023

del 25.10.2023 consid. 2.2.). Soggettivamente è necessario che il complice

sappia o si renda conto che concorre alla realizzazione di un atto delittuoso

determinato e che lo voglia o quanto meno lo accetti; a questo riguardo, è

sufficiente che conosca a grandi linee l’attività delittuosa dell’autore che

deve aver preso la decisione dell’atto; il dolo eventuale è sufficiente (DTF

132.

IV 49 consid. 1.1.; decisione TF 6B_550/2023 del 25.10.2023 consid. 2.2.).

7.3.2

Ora,

per poter rispondere alla questione a sapere se gli imputati si fossero resi

complici di __________, occorreva determinare se essi avessero fornito un

contributo causale a __________ rispettivamente se essi avessero saputo o si

fossero resi conto che concorrevano alla realizzazione di un atto delittuoso

determinato e che lo volessero oppure quanto meno lo accettassero.

Occorreva

dunque stabilire, anche al di là delle loro cariche formali, i ruoli, le

funzioni, i compiti degli imputati nelle diverse società utilizzate da __________.

Se gli imputati, per i loro ruoli, le loro funzioni, i loro compiti e, inoltre,

per la loro formazione e la loro esperienza professionale rispettivamente per

la loro conoscenza personale di __________ (per frequentazione professionale o

privata) sapevano o dovevano sapere degli esistenti conflitti di interesse in

cui si trovava __________, una loro eventuale complicità nei fatti non avrebbe

in effetti potuto essere esclusa.

Il

procuratore pubblico ha completamente tralasciato questi accertamenti.

Il

fatto che PI 1, PI 2, __________ e __________, nel corso delle audizioni quali

persone informate sui fatti rispettivamente nelle loro prese di posizione,

abbiano sminuito i loro ruoli nelle società e negato una consapevolezza

dell’agire di __________ è evidentemente irrilevante. Non è peraltro stata

valutata la loro credibilità su quanto riferito.

Le

conclusioni del magistrato inquirente sono pertanto premature.

8.

I

decreti di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) e 17.3.2023 (NLP

700/2023) sono annullati. Gli atti sono rinviati al magistrato inquirente per riesame

e rivalutazione della posizione di PI 1, PI 2, __________ e __________ nel

procedimento inc. MP 2021.597, da reputarsi ancora pendente davanti al

procuratore pubblico per questi imputati.

9.

9.1.

I gravami sono accolti. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alle reclamanti un’adeguata indennità (in analogia,

art. 436 cpv. 3 CPP).

9.2

Le

istanze di __________ intese al deposito di una cauzione (art. 383 CPP) da

parte delle reclamanti (inc. 60.2023.71/73) sono divenute prive di oggetto, da

stralciare.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2023.10, 60.2023.11, 60.2023.71 e

60.2023.73 sono congiunti nel giudizio.

2. I

reclami 23.1.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.10) e 23.1.2023 della __________

(inc. 60.2023.11) sono accolti. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 17.1.2023 (NLP 129/2023) del procuratore

pubblico Daniele Galliano è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. NLP 129/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

3. I

reclami 23.3.2023 della __________ (inc.

60.2023.71) e 27.3.2023 della RE 1 (inc. 60.2023.73) sono

accolti. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 17.3.2023 (NLP 700/2023) del procuratore

pubblico Daniele Galliano è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. NLP 700/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

4. 4.1.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, ed alla __________, __________,

CHF 1'500.-- (millecinquecento) ciascuno a titolo di indennità.

4.2.

Le

istanze di __________ intese al deposito di una cauzione da parte delle

reclamanti, divenute prive di oggetto, sono stralciate.

5. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

6. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera