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Decisione

60.2023.111

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Pericolo di recidiva: italiano con precedenti penali (commesso rapina dopo lunga carcerazione per omicidio), prospettiva lavorativa e vicinanza famiglia presenti anche prima dell'arresto. Rifiuto assistenza giudiziaria

12 giugno 2023Italiano28 min

dopo la sua scarcerazione da una lunga condanna in Italia, malgrado disponesse a

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.111

Lugano

12 giugno 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 17/19.05.2023 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 5.05.2023 del giudice dei provvedimenti

coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena,

mediante la quale non lo ha posto al beneficio della liberazione condizionale

(inc. GPC __________);

richiamato lo scritto 22/23.05.2023 del

giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale, rinviando alle

argomentazioni della propria decisione 5.05.2023, ha chiesto la reiezione del

gravame;

preso atto che con scritto 23/24.05.2023

il procuratore pubblico ha dichiarato di rimettersi al giudizio di questa

Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In

parziale accoglimento dell’appello presentato da RE 1, la Corte di appello e di

revisione penale con sentenza 18.08.2021 lo ha condannato per il reato di

rapina in correità con terzi, alla pena detentiva di 4 anni e 1 mese, dedotto

il carcere già sofferto (AI 1, inc. GPC __________).

Nei

suoi confronti è altresì stata pronunciata l’espulsione dal territorio svizzero

per un periodo di 12 anni e la condanna a risarcire l’accusatore privato.

b. Con

decisione 18.10.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in

materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di RE 1 in

sezione chiusa, ritenendo essere dato un concreto rischio di fuga, in quanto

cittadino italiano, residente all’estero, privo di legami con la Svizzera e

colpito da espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 12 anni (AI 3,

inc. GPC __________).

Il

magistrato ha nel contempo determinato i seguenti termini dell’espiazione della

pena:

1/3 11.01.2022

1/2 16.09.2022

2/3 21.05.2023

Fine

pena 01.10.2024.

c. Preso

atto della suddetta condanna 18.08.2021 passata in giudicato, in data

19.10.2021 l’Ufficio della migrazione di Bellinzona, in veste di autorità

competente per l’esecuzione dell’espulsione penale, ha fissato a RE 1 la data

della scarcerazione quale termine ultimo per lasciare la Svizzera (AI 7, inc.

GPC __________).

d. Nell’aprile-maggio

2022 è stato approvato il Piano di esecuzione della sanzione (PES) di RE 1 (AI

11, inc. GPC __________).

e. Con

decisione 16.02.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto

l’istanza di trasferimento in sezione aperta presentata da RE 1. Il magistrato

ha ritenuto essere dato un concreto pericolo di fuga in capo al reclamante, in

quanto cittadino straniero, residente in Italia, dove detiene il centro dei

suoi interessi e gli affetti più cari e dove farà rientro al momento della sua

scarcerazione, vista l’espulsione di lunga durata pronunciata a suo carico. Non

vanta inoltre alcun legame significativo con la Svizzera e il fine pena è

previsto per ottobre 2024 (AI 27, inc. GPC __________).

f. Avvicinandosi

il termine dei due terzi stabilito dall’art. 86 cpv. 1 CP, il 24.02.2023 il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla procedura tendente alla

liberazione condizionale (AI 2, inc. GPC __________).

g. Preso atto dei preavvisi delle autorità interpellate e

sentito il reclamante in data 3.05.2023, con decisione 5.05.2023 il giudice dei

provvedimenti coercitivi non ha posto RE 1 al beneficio della liberazione

condizionale, non potendo - a suo parere - formulare una prognosi anche solo

non sfavorevole quo al rischio di recidiva.

Il

magistrato ha evidenziato i 25 provvedimenti di cui il reclamante è stato

oggetto in Italia, tra cui una condanna per omicidio in concorso.

Ha

altresì posto in risalto come RE 1 si sia spontaneamente presentato alle forze

dell’ordine soltanto dopo aver saputo del mandato di cattura spiccato a suo

carico e di aver ammesso la sua partecipazione alla rapina, solamente in sede

di appello, ovvero dopo la condanna di primo grado.

Rileva

come egli abbia commesso la rapina per cui si trova ora in espiazione, poco

dopo la sua scarcerazione da una lunga condanna in Italia, malgrado disponesse a

quel momento di un’attività lavorativa, ancorché per tempo determinato. Il suo

illecito agire sarebbe quindi stato finalizzato al facile guadagno e non

avrebbe quindi avuto alcuna remora nel riprendere a delinquere, dimostrando

così di non aver tratto profitto dalle opportunità concessegli in Italia.

Sostiene

che in caso di liberazione anticipata RE 1 si ritroverebbe nella medesima

situazione in cui egli si sarebbe trovato nel 2019.

Alla

luce di ciò le dichiarazioni d’intenti e di emendamento del reclamante, così

come il buon comportamento in carcere e la possibilità di iniziare un’attività

lavorativa in Italia a tempo indeterminato, e malgrado possa disporre di una

somma di CHF 4'000.-, guadagnati con l’attività svolta in carcere, non

sarebbero sufficienti a migliorare la prognosi circa il pericolo di recidiva.

h. Con

reclamo 17/19.05.2023 RE 1, per il tramite del proprio patrocinatore, impugna

il suddetto giudizio, postulando la concessione della liberazione condizionale.

Evidenzia

i preavvisi positivi espressi da tutti i servizi interpellati, ponendo in

risalto l’evoluzione positiva avuta in carcere e come egli abbia pienamente

raggiunto tutti gli obiettivi stabiliti nel PES.

Sostiene che i suoi precedenti penali - laddove i 25

provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale italiano non

rappresenterebbero altrettante condanne -, il suo comportamento processuale e il

suo comportamento precedente il suo delinquere in Svizzera, sarebbero già stati

valutati ai fini della commisurazione della pena, e comunque riguarderebbero la

sua vita precedente.

Contesta

che la sua situazione attuale, in caso di rilascio anticipato, corrisponderebbe

a quella nel 2019, ovvero dopo la sua scarcerazione da una lunga detenzione in

Italia, essendosi trovato in quel periodo ad affrontare problemi familiari

particolari (decesso del padre e della nonna) ed avendo all’orizzonte solamente

un’attività lavorativa a tempo determinato.

Rimprovera

quindi al giudice dei provvedimenti coercitivi di non aver applicato i criteri

di valutazione della giurisprudenza federale già posti in una decisione del

2007 e più recentemente consolidati nella sentenza TF 6B_394/2022 del

23.05.2022, secondo cui occorrerebbe porre l’accento sul presumibile comportamento

futuro del reo in caso di liberazione. Invece il giudice, a suo parere, avrebbe

in definitiva fondato il suo diniego esclusivamente sui precedenti penali del

condannato. Egli nemmeno avrebbe tenuto conto del risarcimento da lui versato,

ratealmente, alla vittima, dell’aver patito una detenzione più restrittiva del

normale a causa della pandemia di Covid-19, dell’aver trascorso un lungo

periodo in un penitenziaro fuori cantone nonché del suo stato di salute.

Pure

rimprovera al magistrato di aver trascurato di effettuare una prognosi

differenziata confrontando i vantaggi e gli svantaggi di un’esecuzione

completa, laddove tuttavia migliore sarebbe la liberazione anticipata, non

rischiando egli infatti di perdere l’attuale opportunità lavorativa, garante di

una fonte di guadagno regolare, già assicuratagli nell’ottobre 2022 e

riconfermata ancora nel marzo 2023.

Infine

chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio per la presente procedura.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della

pena − in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73

LOG − la competenza, fra l'altro, ad adottare le decisioni relative alla

liberazione condizionale da una pena detentiva ex art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3

e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre

reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei reclami penali

(art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 17.05.2023 alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 5.05.2023 del giudice dei provvedimenti

coercitivi (inc. GPC __________) - notificata al reclamante l’8.05.2023 (AI 10,

inc. GPC __________) - è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10

giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (come indicato

al punto 1.1.).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, quale condannato in espiazione di pena, oggetto della decisione impugnata, è

legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha

scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità

competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante

l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà

nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato

condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del

penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non

concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la

questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

2.2

La liberazione condizionale è una

modalità d'esecuzione della pena detentiva.

Non costituisce né un diritto, né un

favore, né un atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di

accettare o di rifiutare (DTF 101 Ib 452 consid. 1.; StGB Praxiskommentar - S. TRECHSEL, art. 86 CP n.

2.

e 12; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 16).

Si tratta dell’ultima fase del regime

progressivo d'espiazione della condanna, prima della liberazione definitiva

(decisione TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; DTF 133 IV 201 consid.

2.3.; 124 IV 193 consid. 4d; 119 IV 5 consid. 2; PRA 6/2000, p. 534). Abbrevia

la durata effettivamente subita della pena privativa di libertà pronunciata dal

giudice ed è sottoposta a condizione risolutoria, visto che il suo perdurare dipende

in principio dalla buona condotta dell’interessato durante il periodo di prova

(art. 86 CP; CR CP I - A. KUHN, art. 86 CP n. 2).

La

concessione della liberazione condizionale costituisce la regola e il suo

rifiuto l’eccezione. Alla sua funzione specifica di reinserimento sociale, si

contrappone il bisogno di proteggere la popolazione dal rischio di nuove

infrazioni, al quale deve essere accordato maggiore peso quanto più sono

importanti i beni giuridici messi in pericolo (decisione TF 6B_842/2013 del

31.03.2014, consid. 2.; DTF 133 IV 201, consid. 2.3.).

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006). Dall'esigenza di

una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto si è passati

a quella di una prognosi non sfavorevole (decisioni TF 6B_1003/2014 del

13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012

del 29.10.2012, consid. 3.1.; 6B_900/2010 del 20.12.2010, consid. 1.; DTF 133

IV 201, consid. 2.2.), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si

arriva a formulare una prognosi certa. In altre parole non è più necessario

prevedere che il condannato si comporterà bene una volta rimesso in libertà, ma

è sufficiente che non vi sia da temere che egli commetta nuovi crimini o

delitti (decisioni TF 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_ 198/2016

del 25.08.2016 consid. 2.2.).

Per

il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente,

così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la

sua validità (decisioni TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015, consid. 3.1.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_428/2009 del 9.07.2009; DTF 133 IV

201, consid. 2.2.).

2.3

Per

l’art. 86 cpv. 1 CP, come visto sopra, la concessione della liberazione

condizionale è subordinata a tre condizioni: il detenuto deve innanzitutto aver

espiato buona parte della propria pena privativa della libertà (segnatamente, i

due terzi della pena ma almeno tre mesi), secondariamente il suo comportamento

durante l'esecuzione della pena non deve opporvisi, infine non vi dev’essere il

timore che egli commetta nuovi crimini o delitti (A. BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 257, n. 4).

Per

quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo

comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che

denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per

escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece

essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà

(DTF 119 IV 5 consid. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi

alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l’1.01.2007, si

ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione

condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della

liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti

(cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 segg., p.

1801).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, nonché il grado del

suo eventuale ravvedimento, oltre al suo eventuale miglioramento, così come le

condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua

liberazione (DTF 133 IV 201 consid. 2.3. e decisioni TF 6B_394/2022 del

23.05.2022

consid. 2.2.; 6B_1134/2016 del 19.10.2016 consid. 1.2.; 6B_1003/2014

del 13.01.2015, consid. 3.1.; 6B_842/2013 del 31.03.2014, consid. 2.;

6B_745/2013 del 10.10.2013, consid. 2.1.; 6B_451/2012 del 29.10.2012, consid.

3.1.; 6B_206/2011 del 5.07.2011, consid. 1.4.; 6B_714/2010 del 4.01.2011

consid. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 consid. 1.1.; DTF 133 IV 201 consid.

2.3.; 124 IV 193 consid. 3; BSK Strafrecht I − C. KOLLER, 3a. ed., art.

86.

CP n. 6).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è

determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le

circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui

permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza

sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3).

Infatti

per determinare se è possibile correre il rischio di recidiva, che implica

qualunque liberazione che sia condizionale o definitiva, bisogna non soltanto

considerare il grado di probabilità che un nuovo reato venga commesso, bensì

anche l’importanza del bene che verrebbe minacciato. Pertanto, il rischio di

recidiva che si può ammettere nel caso in cui l’autore ha leso la vita o

l’integrità personale delle sue vittime, è minore rispetto al caso in cui egli

ha perpetrato ad esempio reati contro il patrimonio (decisione TF 6B_1003/2014

del 13.01.2015, consid. 3.1.).

Di

fronte a pene privative della libertà di durata limitata, va esaminata la

pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà

nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione

condizionale, eventualmente accompagnata dall’assistenza riabilitativa e da

regole di condotta non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non

l’esecuzione completa della pena (decisione TF 6B_1003/2014 del 13.01.2015

consid. 3.1.; DTF 124 IV 193 consid. 4).

3.

3.1.

Nel

caso in disamina è pacifico e incontestato che la soglia dei 2/3 stabilita

dall’art. 86 cpv. 1 CP, quale presupposto per la liberazione condizionale, sia

intervenuta lo scorso 21.05.2023.

Pure

è incontestato che la condotta del reclamante in detenzione, presa a sé stante,

non preclude una liberazione anticipata, stante che il rapporto 3.04.2023 della

Direzione delle Strutture carcerarie fa stato di un comportamento sia con il personale

di custodia sia con i codetenuti ritenuto buono, oltre che rispettoso

dell’ordine del giorno e attivo nella vita in comune del carcere, e che non ha

dato adito ad alcuna sanzione disciplinare (AI 5, inc. GPC __________).

3.2

3.2.1

Contestata

in questa sede è la prognosi circa il pericolo che RE 1 possa ricadere nel

delinquere, che il giudice dei provvedimenti coercitivi - in buona sostanza -

non la ritiene anche solo non sfavorevole, in quanto pluripregiudicato in

Italia e ricaduto nel delinuquere poco tempo dopo il suo rilascio da una lunga

espiazione malgrado avesse la prospettiva di un lavoro a tempo determinato. Per

contro il reclamante la considera favorevole vista la sua seria volontà di

emendamento dimostrata dall’evoluzione positiva avuta in carcere e le concrete

prospettive di lavoro, oltre all’appoggio della famiglia.

3.2.2

La

Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nello scritto 3.04.2023, dando

atto del buon comportamento tenuto in carcere, scevro da misure disciplinari, e

del rendimento molto buono nell’attività lavorativa svolta, ha - in conclusione

- espresso preavviso favorevole alla richiesta di liberazione anticipata “dal

profilo comportamentale e relativo all’attegiamento tenuto in carcere, rilevato

anche che non è incorso in sanzioni disciplinari” aggiungendo altresì “da

considerare il rischio di recidiva e l’abbandono del territorio” (AI 5,

inc. GPC __________).

3.2.3

L’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (UAR) nel rapporto 21.03.2023, riprendendo delle

considerazioni (positive) manifestate a suo tempo in relazione alla richiesta

di passaggio in sezione aperta, ha pure espresso un preavviso favorevole alla

liberazione condizionale.

Ha

rilevato che il reclamante avrebbe raggiunto gli obiettivi del PES per quanto

riguarda il riconoscimento della condanna e del reato e che avrebbe dichiarato

di essere convinto di volersi tenere distante dall’impronta che lo ha portato a

commettere reati nel passato.

Ha

evidenziato la bontà del progetto di inserimento del reclamante, dato dalla

possibilità alloggiativa presso la madre e l’impegno d’assunzione “presso la

ditta familiare”, che - a mente dell’UAR - gli garantirebbero la stabilità sociale,

professionale ed economica. Inizialmente potrebbe inoltre contare su un importo

di ca. CHF 3'200.- risparmiati in carcere.

Di

conseguenza l’UAR ha espresso una prognosi non sfavorevole circa la liberazione

condizionale “considerato il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti,

tenuto conto che il lungo percorso recidivante costituisce senza dubbio un

fattore di rischio, compensato però da alcuni importanti fattori di protezione

(il lavoro, la famiglia, la riflessione sul suo percorso di vita)” e tenuto

altresì conto del buon comportamento in esecuzione di pena (AI 3, inc. GPC __________).

3.2.4

Dalle

sentenze pronunciate dalle Corti ticinesi di primo e secondo grado agli atti,

si evince che RE 1 - oggi quarantatreenne, cittadino italiano, nato e cresciuto

nella zona di I-__________ - ha iniziato a delinquere in Italia dai 17 anni con

una certa frequenza per reati contro il patrimonio e l’integrità fisica, finché

nel 2002, all’età di 22 anni, ha commesso un omicidio in concorso con __________,

a seguito del quale ha trascorso oltre 16 anni in carcere.

Uscito

di prigione - a suo dire - nel novembre 2018, nel settembre 2020 si è

spontaneamente consegnato alle forze dell’ordine dopo aver appreso che nei suoi

confronti era pendente un mandato d’arresto svizzero per la rapina commessa il

5.07.2019

in correità con terzi in danno del furgone portavalori della __________

SA a __________, il cui autista era stato privato della libertà per carpirgli

le informazioni sul funzionamento del furgone e sull’apertura delle valigette

contenenti il denaro. Rapina di cui RE 1 ha confessato la propria

partecipazione al dibattimento di appello.

Pur

avendo passato metà della sua vita in carcere e pur avendo avuto un lavoro,

trovatogli dal fratello, che - ancorché asseritamente di durata determinata - ancora

svolgeva al momento di venire in Svizzera per compiere una rapina, RE 1 malgrado

la lunga detenzione patita e ormai alla soglia dei quarant’anni, non ha atteso

molto prima di tornare a delinquere, aderendo alla proposta di guidare il

fugone portavalori dopo il suo assalto. Proposta questa proveniente proprio da __________,

parimenti residente nel varesotto, il cui passato gli era ben noto per aver

perpetrato con lui il summenzionato omicidio.

Pertanto

scegliendo di compiere un nuovo reato grave con altri pregiudicati il

reclamante ha inevitabilmente preso in considerazione la possibilità di incorrere

in una nuova carcerazione che lo avrebbe nuovamente tenuto lontano dai suoi

familiari.

Difficile

credere che la morte del padre - comunque avvenuta 4 mesi prima del colpo e di

un genitore i cui contatti erano ormai da oltre un decennio forzatamente limitati

dalla condizione di detenuto - lo abbia sconvolto - come da lui sostenuto - al

punto da prendere alla leggera la serietà delle conseguenze del suo illecito

agire, che andava a ledere non solo meri interessi patrimoniali bensì

comportava un elemento di violenza verso un bene giuridico più elevato quale

l’integrità di una persona. Conseguenze queste che quindi avrebbero

pregiudicato il suo reinserimento in società e allontanato da una vita onesta.

In

realtà, come concluso dalla Corte di secondo grado, l’obiettivo perseguito dal

reclamante, al pari dei suoi correi, altro non era che quello del facile

guadagno, dimostrando così di non aver tratto dalla lunga carcerazione subita

alcun insegnamento.

Ciò che non può che cristallizzare un pericolo di recidiva

ancora molto alto e che impone a questo stadio grande prudenza nel valutare una

liberazione anticipata.

Caso,

quello in disamina, che - per le circostanze meglio esposte nel seguito - non coincide

con quello - noto a questa Corte - oggetto del più recente orientamento della

giurisprudenza federale (decisione 6B_394/2022 del 23.05.2022), diligentemente

richiamato dal patrocinatore di RE 1.

Da

un lato le esigenze di protezione della comunità richiedono in concreto - come

detto - una valutazione della prognosi più severa e prudente, siccome ad essere

minacciati da una (eventuale) recidiva non sono esclusivamente interessi

patrimoniali bensì vengono toccati reati che comportano altresì un atto di

coercizione a danno di un bene giuridico più elevato come la vita e/o

l’integrità personale (BSK Strafrecht - M. A. NIGGLI / C. RIEDO, 2a. ed., art. 140

CP, n. 16 segg.). Dall’altro lato il progetto futuro prospettato in concreto

dal reclamante non viene messo in secondo piano poiché considerato irrealistico,

quanto piuttosto non lo si ritiene sufficientemente garante che non vi sia da

temere che il reclamante una volta posto in libertà anticipata commetta nuovi

crimini o delitti, nella misura in cui egli farà rientro in una situazione dal

profilo economico, familiare e logistico analoga a quella precedente il suo

arresto, che - in una valutazione complessiva - non ha prevalso sulle sue fragilità

di carattere e di personalità, ancora presenti in un uomo ormai di mezza età,

malgrado i buoni intenti e l’andamento positivo avuto nella precedente carcerazione.

3.2.5

L’UAR

ha considerato come il lungo percorso recidivante costituisca senza dubbio un

fattore di rischio. Tuttavia ha sostenuto che lo stesso sia compensato, oltre

che dal buon comportamento in esecuzione di pena, da importanti fattori di

protezione quali il lavoro, la famiglia, la riflessione sul suo percorso di

vita, garanti - a suo avviso - di stabilità sociale, professionale ed economica.

Se

da un lato a RE 1 occorre senz’altro dar atto del buon comportamento tenuto in

esecuzione pena e del buon profitto dimostrato nell’attività lavorativa

prestata, risparmiando financo una cospicua somma, come pure gli vadano

riconosciute le ottime valutazioni ottenute nei corsi scolastici frequentati in

carcere, dall’altro lato non va sottovalutato come anche in precedenza il

reclamante abbia dato prova di aver messo a frutto gli anni della lunga

detenzione nelle carceri italiane, proseguendo la sua istruzione scolastica con

le Medie e conseguendo una formazione di ragioneria. Tuttavia - come visto -

ciò non gli ha impedito di ricadere nel crimine dopo solo pochi mesi una volta

uscito dal carcere.

Con

riguardo al lavoro, secondo l’UAR, il reclamante avrebbe in particolare

certificato l’impegno di assunzione presso la ditta di un familiare. Davanti al

giudice dei provvedimenti coercitivi il 3.05.2023 RE 1 ha esternato il suo

intento di voler lavorare nel vivaio della cognata.

Ora,

in quale rapporto di parentela si trovi il reclamante, o la di lui cognata, con

tale __________ titolare dell’impresa __________ di I-__________) - attiva

nelle pulizie, sanificazione ambienti, cura degli spazi verdi e giardinaggio - che,

nella dichiarazione 20.10.2022 agli atti, si è detto disponibile ad assumerlo

alle proprie dipendenze a tempo pieno per una retribuzione non quantificata ma

“determinata secondo il Contratto Nazionale Collettivo del Lavoro” in

qualità di aiuto giardiniere a decorrere dal 1. giugno 2023, non è dato di

sapere, suscitando così qualche perplessità.

Disponibilità

di assunzione comunque ancora confermata nella dichiarazione 14.03.2023, pure

agli atti.

Ad

ogni modo, anche prima del suo ultimo arresto, il reclamante seppure impegnato

in una regolare attività lavorativa, procuratagli dal fratello, non è stato in

grado di mantenersi lontano dal crimine e di non prediligere i più cospicui

proventi della prospettata rapina, propostagli da un pregiudicato il cui

passato ben conosceva. Si foss’anche trattato di un’attività lavorativa per

tempo determinato e avesse egli davvero maturato, dai numerosi anni di

detenzione, la ferma intenzione di cambiar vita mantenendosi con un lavoro

onesto, altro non avrebbe dovuto fare che attendere e tentare l’opportunità lavorativa

apertasi grazie al suo asserito familiare.

La

Corte di prime cure ha peraltro evidenziato come RE 1, al pari dei correi, non

abbia avuto bisogno di ricorrere al crimine per trovare di che vivere.

Nemmeno

l’asserita vicinanza della famiglia, e segnatamente della madre e del fratello

- sui quali già aveva potuto contare dopo il suo precedente rilascio - rassicura

e mitiga, in concreto, l’alto pericolo di recidiva. Anzi, nemmeno la preoccupazione

per un genitore malato e poi venuto a mancare e quella per una madre rimasta da

poco vedova, lo hanno distolto dal prediligere il guadagno facile proveniente

dal crimine seppure rischioso anziché dare la priorità alla sicurezza data dal

costruire una vita in modo onesto.

Colpito

da espulsione, e dunque essendogli precluso qualsiasi reinserimento nel nostro

territorio con cui egli non ha legame alcuno, al suo rilascio RE 1 tornerà a

stabilirsi nel varesotto, ovvero a poca distanza dal confine svizzero e nella

zona da cui provengono anche vari pregiudicati per rapina, i cui nominativi

sono emersi nel procedimento penale a suo carico. Anche da questo profilo

occorre, in concreto, prestare particolare prudenza nella valutazione del

rischio di recidiva in sede di una liberazione condizionale.

Davanti

al giudice dei provvedimenti coercitivi nel verbale di discussione del

3.05.2023

il reclamante si è detto cambiato negli ultimi tre anni, avendo preso

coscienza dei propri errori e assicurando di non voler più ricadere

nell’illiceità. All’UAR egli ha dichiarato che i molti anni di detenzione che

lo hanno tenuto lontano dalla società e dalla famiglia avrebbero avuto su di

lui un effetto importante e costituirebbero un deterrente rispetto al rischio

di recidiva.

Ora, come appurato dalle Corti del merito, è ben vero

il contrario, ossia che dalla lunga carcerazione subita in Italia, dall’età

poco più che ventenne sino alla soglia dei quarant’anni e in condizioni di

detenzione peraltro notoriamente più dure (e dove infatti non ha chiesto di

poter proseguire l’esecuzione della pena quantomeno per essere più vicino ai

propri familiari), non ha tratto alcun insegnamento, essendo tornato a

delinquere unitamente al correo in omicidio solo dopo pochi mesi dal suo

rilascio. Non si può pertanto che dubitare che i quasi tre anni di detenzione

espiati nelle nostre carceri fungano maggiormente da monito rispetto agli oltre

16.

anni trascorsi negli istituti penali italiani e non costituiscano

dichiarazioni in realtà strumentali all’ottenimento di una liberazione

anticipata.

RE

1.

ha sì provveduto a risarcire la vittima per la parte spettantegli (CHF 1'000.-).

Al pari del correo __________ di ciò è comunque stato tenuto conto nella

commisurazione della pena.

L’asserito

lavoro sulle proprie fragilità - da quanto in atti - non deriva da uno

specifico lavoro terapeutico introspettivo del reclamante ma sembra essere una deduzione

dell’UAR fondata sulle di lui dichiarazioni di buoni intenti e il di lui buon

comportamento in carcere.

Infine

dal profilo della risocializzazione del reclamante, conformemente alla

giurisprudenza federale che richiede una prognosi differenziata, la sua

pericolosità non risulterebbe diminuita nel caso di liberazione anticipata

assortita dall’assistenza riabilitativa e da norme di condotta, piuttosto che

la scarcerazione a fine pena senza sorveglianza alcuna, in quanto - come

anzidetto - colpito da espulsione, dovrà forzatamente lasciare il nostro paese.

Non sarà quindi praticamente più possibile sorvegliarlo e/o, se del caso,

ordinare il ripristino dell’esecuzione qualora dovesse ricadere nell’illecito

agire, essendo - notoriamente - problematica l’attuazione e/o verifica di tali

misure accompagnatorie all’estero.

Da

tutte queste considerazioni si ritiene il rischio di recidiva in capo a RE 1

ancora particolarmente alto e concreto e non sufficientemente contenuto dall’espressione

dei suoi buoni intenti, dalla positiva attitudine in espiazione di pena e dalla

prospettata situazione in caso di rilascio anticipato.

In

tali circostanze il giudizio qui impugnato merita di essere tutelato e il

reclamo ha da essere respinto.

4.

4.1.

Il reclamante, tramite il proprio

patrocinatore, chiede di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio, in relazione alla procedura davanti a questa Corte.

4.2

Giusta

l'art. 10 LAG (Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del

15.03.2011, RL 178.300) l'autorità competente a concedere l'assistenza

giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito: da

questa norma discende la competenza di questa Corte a decidere sull'istanza di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede da RE

1.

in base alle normative in vigore dall’1.01.2011, riservate dall’art. 439 cpv.

1.

CPP per le procedure davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi in

materia di applicazione della pena.

Il diritto all'assistenza giudiziaria e al gratuito

patrocinio discendono dall’art. 2 LAG e dall'art. 29 cpv. 3 Cost., secondo cui

chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura,

se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, ed al gratuito

patrocinio, qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi

diritti.

4.3

Considerato

che la liberazione condizionale costituisce una procedura attivata non su

istanza del detenuto bensì d’ufficio, e che pone delle condizioni precise nel

rispetto dei diritti del detenuto, l’assistenza di un legale risulta necessaria

solo in casi particolari.

Fra

questi non rientra il caso in disamina, ritenuto come lo stesso non abbia

richiesto in concreto particolari conoscenze giuridiche. In questa sede al

reclamante bastava esporre la propria situazione personale, economica,

professionale e familiare - documentandola il più possibile - ai fini della

prognosi circa il suo comportamento futuro, come avvenuto davanti all’UAR e al

giudice dei provvedimenti coercitivi.

Pur

riconoscendo l’importanza dell’approfondito contributo giurisprudenziale - con

i più recenti orientamenti federali - esposto dal patrocinatore del reclamante,

si ricorda che la prevalenza dei principi

della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo,

investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o

dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve

imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche,

decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017 consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;

1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012

del 15.01.2013 consid. 2.1.).

La

domanda di assistenza giudiziaria non può quindi trovare accoglimento.

Ciononostante, tenuto conto della particolare situazione del reclamante, che si

è altresì impegnato a risarcire la vittima, oltre a coprire con un piccolo importo

rateale mensile l’ammontare delle spese processuali del giudizio di merito, si

prescinde dal prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 379 segg.,

393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 29 cpv. 3 Cost., la LAG, ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto

2. La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazion

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera