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Decisione

60.2023.118

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di dissequestro del procuratore pubblico che ha dissequestrato a favore di altri accusatori privati. carenza di motivazione

30 ottobre 2023Italiano43 min

relazione a quanto asseritamente attuato per mezzo della __________, già in __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.118

60.2023.119

60.2023.120

Lugano

30 ottobre 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli

(in sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 22/23.5.2023 (inc.

60.2023.118), 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120)

e 26/30.5.2023 (inc. 60.2023.119) presentati da

RE 1, ,

RE 2, ,

entrambi patr. da: avv. PR 1 e MLaw , ,

(inc. 60.2023.118)

PI 23, ,

PI 24, ,

entrambi patr. da: avv.ti PR 6 e , ,

(inc. 60.2023.120)

e

PI 12, ,

patr. da: avv. , ,

(inc. 60.2023.119)

contro

il decreto 10.5.2023 del procuratore pubblico Andrea

Gianini con cui, nel procedimento inc. MP 2020.264 promosso a carico di PI 1 __________

(patr. da: avv. PR 2, __________), ha disposto il dissequestro dei fondi

sulla relazione n. IBAN __________ presso __________, __________, intestata

alla __________, __________, a favore della PI 7, __________ (CHF 8'732.17)

[patr. da: avv. PR 3, __________], di PI 8, __________ (CHF 117'273.21)

[patr. da: avv. PR 4, __________], e della PI 11, __________ (CHF 13'684.45)

[patr. da: avv. PR 5, __________];

richiamati gli scritti 25.5.2023 (inc.

60.2023.118), 1.6.2023 (inc. 60.2023.119/120), 6.7.2023 (duplica) [inc.

60.2023.120] e 4.8.2023 (duplica) [inc. 60.2023.119] del magistrato inquirente

– che, osservato, ha postulato la reiezione dei gravami –, 26/30.5.2023 (inc.

60.2023.118), 9/12.6.2023 (inc. 60.2023.119/120) di PI 27 e di PI 28 (patr. da:

avv. PR 7, __________) – che hanno comunicato di rinunciare a presentare

osservazioni –, 1/2.6.2023 (inc. 60.2023.118) di PI 5 – che, osservato, ha

chiesto l’accoglimento dell’impugnativa –, 5/6.6.2023 (inc.

60.2023.118/119/120), 17/18.7.2023 (duplica) [inc. 60.2023.120] e 7/8.8.2023

(duplica) [inc. 60.2023.119] della PI 7 – che, osservato, ha domandato la

reiezione dei reclami –;

richiamati inoltre gli scritti

5/6.6.2023 (inc. 60.2023.118) e 9/12.6.2023 (inc. 60.2023.119/120) di PI 1 –

che, osservato, ha chiesto il non accoglimento delle impugnative –, 5/6.6.2023

(inc. 60.2023.118/119/120) e 12/13.7.2023 (duplica) [inc. 60.2023.120] di PI 8

– che, osservato, ha postulato la reiezione dei gravami –, 3/4.7.2023 (replica)

[inc. 60.2023.120] di PI 23 e di PI 24 – che si sono confermati nelle loro

argomentazioni – e 2/3.8.2023 (replica) [inc. 60.2023.119] di PI 12 – che si è

pure confermato nelle sue argomentazioni –;

preso atto che gli ulteriori interessati

dal procedimento, interpellati il 23.5.2023 (inc. 60.2023.118) ed il 31.5.2023

(inc. 60.2023.119/120), non si sono pronunciati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2020 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento a carico,

anche, di PI 1 per segnatamente i reati di appropriazione

indebita, truffa e cattiva gestione in

relazione a quanto asseritamente attuato per mezzo della __________, già in __________

(fallita il 17.6.2020, cancellata d’ufficio il 2.4.2021, di cui era socio ed

amministratore), nel periodo 2017-2019, quando avrebbe richiesto ai clienti

acconti – nell’ordine di almeno l’80% dei costi per la realizzazione di opere

edili – senza poi eseguire le opere, utilizzando il denaro corrisposto alla

società per altri scopi, cagionando un ingente danno.

Il

procedimento è stato registrato come inc. MP 2020.264.

b. Al

Ministero pubblico sono successivamente state presentate ulteriori denunce in

relazione a quanto asseritamente messo in atto da PI 1 per il tramite della __________,

oggi in liquidazione (in seguito a fallimento pronunciato il 22.6.2023, a far

tempo dal 23.6.2023, ore 10:00), di cui era amministratore.

L’imputato,

secondo la tesi accusatoria, avrebbe, per mezzo della citata società, richiesto

ai clienti acconti – nell’ordine del 50/80% dei costi per l’esecuzione di opere

edili – senza in seguito realizzare le opere, utilizzando il denaro versato

alla società per altri scopi, cagionando un danno di almeno CHF 700'000.00.

Il

magistrato inquirente ha ipotizzato tra l’altro i reati di appropriazione

indebita, truffa, amministrazione infedele e cattiva gestione.

c. Con

ordine 26.4.2023 (AI 122) il pubblico ministero ha disposto – all’indirizzo

della __________, __________, l’identificazione del conto n. IBAN __________ e delle relazioni riconducibili alla __________, a PI

1 ed a __________ ed il sequestro della relativa documentazione. Ha indicato

che il sequestro aveva per scopo di stabilire l’entità dei bonifici e la

maniera in cui i fondi venivano utilizzati.

d. Al

termine dell’audizione 26.4.2023 (AI 123), il procuratore pubblico ha

comunicato a PI 1 che avrebbe chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi

la sua carcerazione preventiva.

e. Il 27.4.2023 (AI 124) il magistrato inquirente ha

completato l’ordine di sequestro 26.4.2023, disponendo il blocco del conto n. IBAN __________

presso __________ intestato alla __________, con un saldo (al 26.4.2023) di CHF

139'717.73, e l’immediata trasmissione degli estratti conto per il periodo a

far tempo dall’1.1.2023. Ha inoltre evidenziato che le altre condizioni di cui

all’ordine 26.4.2023 rimanevano invariate.

f. Con

giudizio 28.4.2023 (AI 132) il giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula

Züblin ha disposto la carcerazione preventiva di PI 1 fino all’8.6.2023, in

seguito prorogata – con pronuncia 13.6.2023 (AI 271) – fino al 2.9.2023.

Provvedimento confermato da questa Corte con giudizio 60.2023.156 del 6.7.2023

(AI 308).

Con

pronuncia 8.9.2023 (AI 426) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

prorogato la carcerazione preventiva dell’imputato fino al deposito presso il

Ministero pubblico di Euro 75'000.00 quale cauzione e dei documenti di identità

e legittimazione (al più tardi fino al 15.9.2023). Ha parimenti fissato

l’adozione di altre misure sostitutive (obbligo di presentarsi in polizia e di

dimora, divieto di contatto). PI 1 è stato scarcerato l’11.9.2023 (AI 434).

g. Con

scritto 28.4.2023 (AI 136) il magistrato inquirente ha interpellato i clienti

della __________ chiedendo loro, per permettere una valutazione precisa del

danno complessivo, di comunicare – entro il termine dell’8.5.2023 – a quanto

ammontavano i fondi (in capitale, interessi e spese) da loro immessi nella

disponibilità della __________, indicando lo stato di avanzamento delle opere

concordate. Ha domandato loro di dichiarare, qualora avessero voluto partecipare

al procedimento penale, se intendevano: chiedere il perseguimento e la condanna

del responsabile dei reati; e/o far valere in via adesiva le loro eventuali

pretese risarcitorie. Ha rilevato che, in quel momento, non erano stati

identificati fondi sufficienti per pareggiare quanto erogato dai clienti alla

società.

h. Con

scritto 3/4.5.2023 (AI 152) PI 8 ha comunicato al procuratore pubblico di

chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile dei reati e la

restituzione di CHF 134'303.00, versati sul conto della __________ in data

21.4.2023.

i. PI

23 e PI 24 con scritto 5/8.5.2023 (AI 160) si sono annunciati al magistrato

inquirente indicando di aver corrisposto alla __________ la somma di CHF

56'542.50 e costituendosi accusatori privati nel procedimento penale.

j. Il

5/8.5.2023 (AI 165) la PI 11 si è costituita accusatrice privata postulando,

oltre al perseguimento ed alla condanna del responsabile dei reati, il

risarcimento di CHF 13'731.75.

k. Con

scritto 6/9.5.2023 (AI 173) RE 1 ha comunicato al pubblico ministero di aver

corrisposto alla __________, per la costruzione di un giardino d’inverno, CHF

50'112.80. Ha chiesto il perseguimento e la condanna di PI 1. Ha fatto valere,

quale parte lesa, le sue pretese risarcitorie.

l. Con

scritto 8/9.5.2023 (AI 170) PI 12, esposti i rapporti con la __________ e con PI

1 in relazione alla realizzazione di un giardino d’inverno, non avvenuta, si è

notificato quale accusatore privato domandando, anche, il risarcimento del

danno cagionatogli per CHF 86'160.00, oltre interessi.

m. Con

decreto 10.5.2023 (AI 177) il procuratore pubblico ha disposto, a crescita in

giudicato della decisione, il dissequestro dei fondi presenti sulla relazione

n. IBAN __________ presso __________

intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI 8 per CHF

117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45.

Il

magistrato inquirente, rilevato che gli accusatori privati chiedevano la

restituzione di quanto anticipato quale acconto e ricordati l’art. 70 cpv. 1

CP, dottrina e giurisprudenza, ha evidenziato che tra le transazioni presenti

sul citato conto bancario era possibile tracciare chiaramente la provenienza di

tre accrediti, ovvero: il 20.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo di CHF

9'999.95 da parte della PI 7; il 21.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo di

CHF 134'303.00 da parte di PI 8; il 26.4.2023 era pervenuto sul conto l’importo

di CHF 13'731.75 da parte della PI 11. Non essendoci averi sufficienti sul

conto per la restituzione integrale degli importi versati dai predetti

accusatori privati, ha disposto che a favore della PI 7 e di PI 8 venisse restituito,

in proporzione, il saldo presente sul conto fino all’ultimo accredito avvenuto

il 26.4.2023, dedotti gli addebiti effettuati nel frattempo: CHF 8'732.17 a

favore della PI 7 (6.93% dell’importo a disposizione di CHF 126'005.38, ovvero

dell’importo presente il 26.4.2023 prima del versamento della PI 11, dedotti

CHF 27.90 già presenti sul conto al momento degli accrediti); CHF 117'273.21 a

favore di PI 8 (93.07% dell’importo a disposizione di CHF 126'005.38, ovvero

dell’importo presente il 26.4.2023 prima del versamento della PI 11, dedotti

CHF 27.90 già presenti sul conto al momento degli accrediti). Ha ordinato a

favore della PI 11 la restituzione della somma di CHF 13'684.45 (dedotto

l’addebito di CHF 47.30 intervenuto dopo l’accredito).

n. Con

scritto 10/11.5.2023 (AI 184), rettificato il 16/17.5.2023 (AI 196), la PI 7,

con riferimento ad un’intesa telefonica, ha comunicato di prendere posizione

sullo scritto 28.4.2023, specificando di aver corrisposto alla __________ CHF

14'000.00 il 19.4.2023 e CHF 10'000.00 (recte: 9'999.95) il 20.4.2023.

o. 1.

Con

gravame 22/23.5.2023 (inc. 60.2023.118) RE 1 e RE 2 postulano che, in

accoglimento dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 sia annullato.

I

reclamanti adducono che con ordine 26.4.2023 il procuratore pubblico avrebbe

disposto l’identificazione del conto bancario n. IBAN __________ intestato alla __________; non ne avrebbe nondimeno

richiesto il sequestro. Il sequestro avrebbe infatti riguardato soltanto la

documentazione bancaria atta a ricostruire le relazioni tra il conto e gli

attori coinvolti. In merito agli averi depositati, il magistrato inquirente

avrebbe esplicitamente precisato che “Per il momento non viene ordinato il

sequestro degli averi.” Il pubblico ministero non potrebbe dunque

dissequestrare averi non sequestrati. In ogni caso, il motivo alla base del

sequestro non sarebbe stato finalizzato alla restituzione ai lesi.

La

motivazione succinta dell’ordine 26.4.2023 non definirebbe neppure il motivo di

sequestro giusta l’art. 263 CPP. Sarebbe comunque desumibile che il sequestro

sia avvenuto a scopo probatorio (art. 263 cpv. 1 lit. a CPP). L’ordine non

lascerebbe minimamente spazio alla possibilità che la misura sia stata ordinata

a fini conservativi o in vista di una restituzione ai danneggiati.

L’indicazione del motivo di sequestro rientrerebbe nell’obbligo di motivazione.

I

reclamanti sostengono che sarebbe stato leso il loro diritto di essere sentiti.

Il decreto impugnato sarebbe infatti stato emanato dopo che il procuratore

pubblico si era limitato a domandare ai clienti della __________ se avessero

pretese nei suoi confronti. Essi sarebbero stati privati della possibilità di

contestare la restituzione dei beni stabilita con la decisione impugnata. Essi

non avrebbero saputo che gli averi bancari sarebbero stati ripartiti. Il

magistrato inquirente avrebbe proceduto alla restituzione dei beni giusta

l’art. 267 cpv. 2 CPP avvalendosi di una situazione apparentemente incontestata,

in quanto agli altri danneggiati non sarebbe mai stata data la possibilità di

esprimersi sul tema.

Il

pubblico ministero avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento in

quanto non avrebbe considerato che più persone avrebbero pretese sui valori

patrimoniali. Avrebbe violato il diritto federale. Avrebbe, a torto, tenuto in

considerazione unicamente i movimenti bancari intercorsi nel mese precedente al

sequestro (16.3.2023-26.4.2023). Si sarebbe così deliberatamente ed

ingiustificatamente discostato dalla concezione globale che esigerebbe il

Tribunale federale nella nozione di valori patrimoniali. Si creerebbe una

disparità di trattamento tra i diversi danneggiati.

La

via scelta dal procuratore pubblico sarebbe arbitraria anche in considerazione

delle divergenze dottrinali inerenti all’art. 70 CP.

Contestano

l’applicazione della giurisprudenza di cui alla DTF 122 IV 365.

Il

procuratore pubblico avrebbe dovuto procedere ex art. 267 cpv. 5 CPP.

2.

Con

gravame 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120) PI 23 e PI 24 chiedono che, in

accoglimento dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 del magistrato inquirente

sia annullato.

I

reclamanti, ricordati i loro rapporti con la __________, sostengono che il

sequestro del conto n. IBAN __________

intestato alla __________ sarebbe stato ordinato a scopo probatorio. Nel

complemento all’ordine, datato 27.4.2023, il procuratore pubblico avrebbe

rimandato alla motivazione di cui al decreto 26.4.2023. Con la decisione

impugnata il magistrato inquirente avrebbe disposto la restituzione di denaro

presente sul conto a tre accusatori privati, nonostante la restituzione ai

danneggiati non fosse indicata tra le motivazioni del sequestro. L’obbligo di

motivazione di estenderebbe nondimeno anche ai motivi di sequestro. La

restituzione ai danneggiati sarebbe dunque in concreto avvenuta senza un valido

motivo di sequestro.

Giusta

l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone avanzano pretese su oggetti o valori

patrimoniali da dissequestrare, sulle medesime può decidere il giudice. Il

procuratore pubblico potrebbe perciò procedere soltanto secondo l’art. 267 cpv.

5 CPP. L’art. 267 cpv. 4 CPP non conferirebbe al magistrato inquirente, ma

unicamente al giudice, la competenza di determinare quali, tra più danneggiati,

possano vedersi restituire anticipatamente dei beni a loro sottratti.

La

restituzione ai danneggiati di beni sequestrati presupporrebbe in ogni caso

l’esistenza di una situazione fattuale e giuridica chiara e, quindi, l’assenza

di contestazioni di natura civile da parte degli altri danneggiati. Al

procuratore pubblico – che avrebbe accertato che la __________ disporrebbe di

liquidità pari a CHF 139'717.73, a fronte di pretese di creditori di CHF

590'000.00 – sarebbe stato chiaro fin dall’inizio che: la __________ si troverebbe

in una situazione di manifesta eccedenza di debiti; il fallimento della __________

sarebbe imminente. Il pubblico ministero avrebbe totalmente ignorato le

disposizioni fallimentari della LEF, e meglio il principio della cosiddetta “Rangordnung

der Gläubiger” di cui all’art. 219 LEF. Il magistrato inquirente avrebbe

deciso di restituire averi ai tre accusatori privati che per ultimi avrebbero

proceduto a versare un acconto alla __________.

Anche

la provenienza del valore sequestrato derivante dal pagamento dell’acconto dei

reclamanti sarebbe chiaramente identificabile. L’acconto di CHF 56'542.50

sarebbe stato accreditato il 19.5.2022 sul conto sequestrato della __________.

La

giurisprudenza di cui alla DTF 122 IV 365 non sarebbe applicabile.

3.

Con

gravame 26/30.5.2023 (inc. 60.2023.119) PI 12 domanda che, in accoglimento

dell’impugnativa, il decreto 10.5.2023 del procuratore pubblico sia annullato.

Il

reclamante afferma che, per la prima volta con il decreto 10.5.2023, il

magistrato inquirente avrebbe informato le parti del dissequestro disposto

soltanto a favore di alcuni accusatori privati. In precedenza, il pubblico

ministero gli avrebbe chiesto unicamente di dichiararsi partecipe al

procedimento penale, di domandare il perseguimento e la condanna del

responsabile dei reati e/o di far valere in via adesiva eventuali pretese

risarcitorie. Egli sarebbe quindi stato privato della possibilità di prendere

posizione in merito al dissequestro. Il decreto violerebbe pertanto il suo

diritto di essere sentito, per cui esso dovrebbe essere annullato.

Il

reclamante rileva che lo strumento di dissequestro in favore dei lesi proposto

dal procuratore pubblico giusta l’art. 70 cpv. 1 CP sarebbe profondamente

dibattuto in dottrina. Tale strumento creerebbe infatti una grave disparità di

trattamento tra i lesi. Il magistrato inquirente intenderebbe creare

un’immotivata ed ingiustificata disparità di trattamento tra gli accusatori

privati stessi. Il decreto impugnato eliminerebbe totalmente un importante

substrato patrimoniale a favore di tutti gli accertati lesi. Per il reclamante,

nonostante il paper trail fornito, sarebbe dunque ulteriormente e

notevolmente difficoltoso, ed incerto, recuperare le proprie pretese.

La

dottrina affermerebbe che lo strumento di cui all’art. 70 cpv. 1 CP potrebbe

essere utilizzato dal giudice penale con riserbo. L’utilizzo di tale strumento

da parte del procuratore pubblico sarebbe invece ipotizzabile a titolo ancor

più eccezionale ed unicamente nei casi in cui la situazione sarebbe

particolarmente chiara.

In

concreto l’inchiesta sarebbe agli albori, ci sarebbe un numero notevole di

accusatori privati, nessuna delle pretese sarebbe stata accertata in

contraddittorio ed i valori patrimoniali sul conto della __________ non

sarebbero sufficienti a tacitare tutte le pretese. La decisione impugnata

creerà contestazioni tra gli stessi accusatori privati. Non ci sarebbe

indubbiamente una situazione particolarmente chiara. Sarebbe stato leso l’art.

70 cpv. 1 CP.

p. Delle

ulteriori argomentazioni e delle repliche, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

q. L’istruzione

del procedimento è nel frattempo proseguita.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2023.118, 60.2023.119 e 60.2023.120 sono congiunti nel giudizio, giusta

l’art. 30 CPP, concernendo le impugnative la stessa fattispecie e le medesime

questioni fattuali e giuridiche.

2.

Con

decreti 23.5.2023 rispettivamente 31.5.2023 ai reclami 22/23.5.2023 (inc.

60.2023.118) e 25/30.5.2023 (inc. 60.2023.120) è stato concesso il postulato

effetto sospensivo.

3.

3.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

3.2

I

reclami 22.5.2023 (inc. 60.2023.118),

25.5.2023

(inc. 60.2023.120) e 26.5.2023 (inc. 60.2023.119) contro il decreto

10.5.2023

sono tempestivi (perché introdotti nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibili secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP

(decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.3.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, 4. ed., art. 70/71 CP

n. 54; BSK StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art.

393.

CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art. 263 CPP n. 27 / art. 267

CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15).

3.3

3.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del

25.8.2021

consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155

consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

3.3.2

Dagli

atti risulta che con scritto 6/9.5.2023 (AI 173) RE 1 ha comunicato al

procuratore pubblico di aver concluso un contratto con la __________ e di aver

corrisposto CHF 31'233.00 il 23.12.2021 e CHF 17'264.30 il 30.3.2022. Anche

nello scritto 17/21.8.2023 (AI 375) egli ha descritto di aver versato lui le

predette somme [“(…) parte della mia pensione (…)”]. Il conto da cui

sono usciti i bonifici sembrerebbe peraltro essere intestato solo a __________

e a RE 1, non anche a RE 2 (doc. F/G, allegati al reclamo).

Ai

fini del giudizio può comunque restare irrisolta la questione a sapere se pure RE

2.

sia legittimata al gravame.

RE

1.

(inc. 60.2023.118), PI 23 e PI 24 (inc. 60.2023.120) e PI 12 (inc.

60.2023.119), accusatori privati (art.

104.

cpv. 1 lit. b CPP) nel

procedimento penale a carico di PI 1, sono legittimati a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto a che venga esaminato se il decreto

10.5.2023

del magistrato inquirente – che ha dissequestrato i fondi presenti

sulla relazione n. IBAN __________ presso

__________ intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI

8.

per CHF 117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45 – li abbia privati del substrato a garanzia delle loro pretese o comunque

pregiudicati (DTF 140 IV 57 consid. 2.3./2.4.; decisione TF 1B_444/2018 del

10.12.2018

consid. 1.4.).

Si

può aggiungere che il Tribunale federale – sulla questione inerente ai

conflitti tra misure conservative penali ed esecutive, di cui si dirà in

seguito – ammette esplicitamente la facoltà per l’amministrazione del

fallimento o per i singoli creditori di impugnare la decisione penale inerente

segnatamente al sequestro (DTF 131 III 652 consid. 3.1.; decisione TF 5A_893/2010

del 5.5.2011 consid. 2.1.; BSK SchKG – D. ACOCELLA, 3. ed., art. 44 LEF n. 7).

Di

modo che RE 1, PI 23 e PI 24 e PI 12, creditori della C__________, sono anche

per questo motivo legittimati a reclamare.

3.4

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili, con la riserva riferita al

gravame presentato da RE 2.

4.

4.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

4.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

4.2.1

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

4.2.2

Giusta

l’art. 267 cpv. 2 CPP, se è incontestato che – mediante il reato – un oggetto o

un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona,

l’autorità penale lo restituisce all’avente diritto prima della chiusura del

procedimento penale [ovvero prima della decisione finale (ex art. 267 cpv. 3

CPP)].

La

legge esige pertanto due condizioni per la restituzione anticipata: l’avente

diritto deve essere incontestato e l’oggetto oppure il valore patrimoniale deve

essere stato direttamente sottratto ad una data persona, fatto – anche

quest’ultimo – che deve essere incontestato (decisione TF 1B_117/2022 del

18.5.2022

consid. 4.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art.

267.

CPP n. 24/27; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4;

messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1150).

La

situazione giuridica del caso deve essere sufficientemente liquida (BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). L’applicazione

della norma presuppone dunque un contesto giuridico chiaro e limpido, ovvero

non incerto (decisione TF 1B_410/2013 del 24.10.2014 consid. 3.5.; CR CPP – S.

LEMBO / M. NERUSHAY, 2. ed., art. 267 CPP n. 15). Eventuali contestazioni di

terzi escludono la restituzione, salvo irricevibilità manifesta delle pretese

(DTF 128 I 129 consid. 3.1.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 267 CPP n. 27; CR CPP – S. LEMBO / M. NERUSHAY, op. cit., art. 267 CPP n.

15).

Non

devono esserci dubbi sulla sussistenza di un comportamento penalmente rilevante

attraverso il quale l’oggetto o il valore patrimoniale è stato sottratto ad una

determinata persona (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267

CPP n. 27). Incertezze relative all’adempimento della fattispecie oggettiva e/o

soggettiva del reato, così come all’esistenza di un eventuale motivo di

giustificazione, escludono una restituzione anticipata (BSK StPO – F. BOMMER /

P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 27). Il provvedimento giusta l’art.

267.

cpv. 2 CPP implica, altrimenti detto, che siano realizzati i presupposti

fattuali e giuridici per la restituzione ex art. 70 cpv. 1 in fine CP (ZK StPO

– S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4). Deve essere certo dal profilo

giuridico e fattuale che la pretesa di restituzione sia fondata (ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 4).

4.2.3

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

4.2.4

Giusta l’art. 267 cpv. 4 CPP, se più persone

avanzano pretese su oggetti o valori patrimoniali da dissequestrare, sulle

medesime può [non deve (decisioni TF

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.

3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 6; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006, p. 1150)] decidere il

giudice [non il procuratore pubblico, che può procedere soltanto secondo l’art.

267.

cpv. 5 CPP (decisioni TF 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO

– F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 267 CPP n. 16; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7; messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1150)] nella decisione finale (BSK StPO – F.

BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 16). La norma è applicabile solo se la situazione fattuale

e giuridica è chiara (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 6;

StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art.

267.

CPP n. 7).

Se tale situazione non è chiara (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 3.1.) o

se il giudice non ritiene di procedere in tal modo, l’autorità penale [giudice

e procuratore pubblico (decisioni TF

1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid.

3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 21; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 8; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9)] può

attribuire gli oggetti o i valori patrimoniali ad una persona ed impartire alle

altre persone che hanno avanzato pretese un termine per promuovere azione al

foro civile (art. 267 cpv. 5 CPP).

Soltanto

se il termine scade inutilizzato, è possibile consegnare l’oggetto o il valore

patrimoniale alla persona indicata nella decisione (sentenza TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.).

Nell’ambito

della decisione sull’attribuzione dell’oggetto oppure del valore patrimoniale,

l’autorità penale si deve orientare ai

principi del diritto civile (art. 930 CC) [decisioni TF 6B_831/2021 del

26.1.2023

consid. 1.2.; 6B_666/2019

del 4.9.2019 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

18.

s.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 267 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006, p. 1149 s.].

Entra

quindi anzitutto in considerazione l’attribuzione al possessore, che giusta

l’art. 930 CC è presunto proprietario (decisioni TF 6B_247/2018 dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.;

1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.). Se tuttavia esistono chiare

indicazioni sull’inesistenza del diritto reale, l’assegnazione deve essere disposta a favore della persona maggiormente

legittimata (decisioni TF 6B_247/2018

dell’11.6.2018 consid. 4.1.; 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n.

19).

Nella procedura secondo l’art. 267 cpv. 5 CPP si deve

effettuare unicamente un esame prima facie dei rapporti di diritto

civile (decisione TF 6B_738/2022 del

6.12.2022

consid. 2.2.). Con

l’attribuzione provvisoria prevista da questa norma vengono infatti solo

determinati i ruoli delle parti in un eventuale successivo processo civile,

senza pregiudicare la decisione del giudice (decisioni TF 6B_738/2022 del 6.12.2022 consid. 2.2.; 1B_298/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.).

L’assegnazione del termine persegue lo scopo di tutelare l’autorità penale da

un’attribuzione dell’oggetto ad una persona non avente diritto (decisioni TF 1B_298/2014 del 21.11.2014 consid. 3.2.; 1B_299/2014

del 21.11.2014 consid. 3.2.).

4.3

4.3.1

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca dei valori patrimoniali è sussidiaria alla restituzione al danneggiato

in applicazione dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP (DTF 145 IV 237 consid. 3.2.2.;

decisione TF 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.; BSK Strafrecht I – F.

BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 49; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP n. 9; StGB Annotierter Kommentar –

C. KONOPATSCH, art. 70 CP n. 42).

La

restituzione alla parte danneggiata ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP può

essere effettuata anche dal procuratore pubblico nel corso dell’istruzione (BSK

Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit., art. 70/71 CP n. 54; Kommentar Kriminelles

Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 502).

Secondo

la giurisprudenza [DTF 122 IV 365 consid. III.2.b); 128 I 129 consid. 3.1.2.;

decisioni TF 1B_109/2016 del 12.10.2016 consid. 4.7.; 6S.68/2004 del 9.8.2005

consid. 5.2.; criticata, cfr. per esempio BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op.

cit., art. 70/71 CP n. 49 ss.] il diritto della parte lesa alla restituzione o

agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali costituenti il

prodotto dei reati commessi nei suoi confronti, non i valori patrimoniali

illecitamente sottratti ad un’altra parte lesa. I valori patrimoniali possono

essere restituiti soltanto nella misura in cui sia identificata chiaramente la

loro provenienza. Non c’è solidarietà tra le parti lese in ragione del danno

subito: qualora determinati valori patrimoniali siano stati sottratti con un

reato ad una determinata persona, essi devono essere integralmente restituiti a

questa persona (Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen -

Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 477). Non si procede pertanto ad una

ripartizione, per esempio per rapporto all’entità del danno (Kommentar

Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70

CP n. 477).

4.3.2

Se

i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili

(siccome consumati, dissimulati o alienati), il giudice ordina – secondo l’art.

71.

cpv. 1 CP – in favore dello Stato un risarcimento equivalente per impedire “(…)

che colui il quale si è liberato dei valori patrimoniali soggetti a confisca

sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati” (FF 1993 III 221; DTF

140.

IV 57 consid. 4.1.2.; decisione TF 1B_398/2022 del 13.12.2022 consid.

5.2.).

La

competente autorità – giusta l’art. 71 cpv. 3 prima frase CP – in vista

dell’esecuzione può sequestrare i valori patrimoniali dell’interessato (che può

essere l’imputato oppure una terza persona) “(…), prodotto diretto o

indiretto del reato, come pure quelli di provenienza lecita fino a concorrenza

dell’importo presumibile del provento del reato [decisione TF 6B_199/2016

dell’8.12.2016 consid. 3.2.1.; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.]. Spetta poi al

giudice, sulla base dei risultati della procedura d’assunzione delle prove,

ordinare una confisca, oppure, oltre a questa misura, mantenere il sequestro a

copertura di un risarcimento compensativo pronunciato” (FF 1993 III 223; DTF 141 IV 360 consid. 3.2.; 140 IV 57 consid. 4.1.2.; BSK Strafrecht I – F. BAUMANN, op. cit.,

art. 70/71 CP n. 69; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.

JEAN-RICHARD, op. cit., art. 71 CP n. 3).

4.3.3

Giusta

l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno

patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il

danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna

al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o

dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante

transazione: gli oggetti ed i beni confiscati o il ricavo della loro

realizzazione, dedotte le spese.

L’art.

73.

CP permette allo Stato di rinunciare ad una propria pretesa a favore del

danneggiato allo scopo di facilitare il risarcimento del danno di questi (DTF

145.

IV 237 consid. 3.1.). Se, secondo l’art. 70 CP, è ordinata la confisca di

valori patirmoniali che provengono da reati contro gli interessi individuali

del danneggiato, l’art. 73 cpv. 1 lit. b CP consente quindi, a titolo

sussidiario in assenza di restituzione diretta giusta l’art. 70 cpv. 1 in fine

CP, di assegnarli alla persona lesa (DTF 145 IV 237 consid. 3.2./3.3.).

4.3.4

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

4.4

La realizzazione di oggetti confiscati in

virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18

dicembre 2015 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo

le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali (art. 44 LEF).

Secondo

la giurisprudenza, questa riserva di legge vale per la confisca di oggetti

pericolosi (art. 69 CP) o di valori patrimoniali (art. 70, 72 CP) e, anche, per

i sequestri penali eseguiti a garanzia di una futura confisca o restituzione ai

danneggiati (art. 263 cpv. 1 lit. c-d CPP) [DTF 131 III 652 consid. 3.1.; 120

IV 365 consid. 2.a); 115 III 1 consid. 3.a); decisioni TF 5A_367/2019 del

23.6.2020

consid. 3.1.; 5A_150/2015 del 4.6.2015 consid. 5.2.2.; 5A_893/2010

del 5.5.2011 consid. 2.2.; sentenze CEF inc. 14.2021.141 del 15.4.2022 consid.

6.1.; inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid. 3.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art. 70 CP n. 10; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 2/3].

Si

tratta di misure provvisionali destinate a garantire una prospettata (o

prospettabile) espropriazione dell’attivo patrimoniale sequestrato a favore

dello Stato o del danneggiato, espropriazione che sottraendolo al patrimonio

del suo proprietario o titolare attuale (di solito l’imputato o il condannato)

specularmente lo porrà al di fuori della portata dei suoi creditori. In questo

senso il diritto penale, giusta l’art. 44 LEF, conferisce allo Stato o al

danneggiato un diritto di distrazione a scapito degli altri creditori, in

deroga al principio esecutivo del pari trattamento dei creditori (secondo

l’art. 219 cpv. 4 LEF), anche in caso di fallimento [DTF 142 III 174 consid.

3.1.1.; 126 I 97 consid. 3.d); decisioni TF 5A_133/2019 del 20.7.2020 consid.

3.1.1./3.1.2./3.2.1.; 5A_221/2019 del 17.2.2020 consid. 4.3.2.; 1B_388/2016 del

6.3.2017

consid. 3.3.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.2.; sentenze CEF inc.

15.2018.96

del 23.4.2019 consid. 3.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.;

StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art.

70.

CP n. 10].

Non

entra nondimento nel campo di applicazione dell’art. 44 LEF il sequestro

conservativo in vista dell’esecuzione del risarcimento equivalente giusta

l’art. 71 cpv. 3 CP, risarcimento che va fatto valere secondo le disposizioni

della LEF (DTF 142 III 174 consid. 3.1.2.; decisioni TF 1B_109/2016 del

12.10.2016

consid. 4.5.; 1B_458/2013 del 6.3.2014 consid. 2.2.; sentenze CEF

inc. 14.2021.141 del 15.4.2022 consid. 6.1.; inc. 15.2018.96 del 23.4.2019

consid. 3.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 28; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF

n. 3), che è lex specialis

rispetto all’art. 44 LEF [DTF 126 I 97 consid. 3.d)bb)].

Si

ha quindi che, secondo la giurisprudenza, nel corso di un procedimento penale

un’eventuale realizzazione forzata secondo la LEF di beni sequestrati in applicazione

delle norme penali è – di principio (ma: art. 71 cpv. 3 CP) – esclusa,

riservata un’autorizzazione della competente autorità penale, che decide sulle

condizioni e sugli effetti della misura penale (decisione TF 5A_367/2019 del

23.6.2020

consid. 3.1.; sentenza CEF inc. 15.2018.96 del 23.4.2019 consid.

3.1.). La loro realizzazione,

ovvero la loro sorte, è disciplinata dal diritto penale (art. 44 LEF). Le

autorità di esecuzione e fallimenti sono vincolate dalle decisioni

dell’autorità penale, a meno che esse siano manifestamente nulle (DTF 131 III

652.

consid. 3.1.; sentenze CEF inc.

15.2018.96

del 23.4.2019 consid. 3.1.; inc. 15.2014.138 del 23.3.2015 consid. 5.1.; BSK

SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 7). Riservati i casi di nullità, gli Uffici di

esecuzione e fallimenti non hanno di conseguenza il diritto di opporre ad una

decisione penale una propria decisione dal contenuto contrario (DTF 139 III 44

consid. 3.2.1.; 131 III 652 consid. 3.; decisioni TF 5A_150/2015 del 4.6.2015

consid. 5.2.2.; 5A_893/2010 del 5.5.2011 consid. 2.1.; BSK SchKG – D. ACOCELLA, op. cit., art. 44 LEF n. 7).

5.

5.1.

Con

decreto 10.5.2023 (AI 177) il procuratore pubblico ha disposto, a crescita in

giudicato della decisione, il dissequestro dei fondi presenti sulla relazione

n. IBAN __________ presso __________

intestata alla __________ a favore della PI 7 per CHF 8'732.17, di PI 8 per CHF

117'273.21 e della PI 11 per CHF 13'684.45.

5.2

5.2.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

5.2.2

La

parte ha il diritto di essere sentita sugli elementi pertinenti prima

dell’emanazione di una decisione che la tocca nella sua situazione giuridica

(decisione TF 6B_934/2021 dell’1.11.2021 consid. 2.2.). Il diritto di essere

sentito deve dunque, segnatamente, essere concesso in caso di restituzione

anticipata in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP (Kommentar Kriminelles

Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 505).

5.2.3

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_659/2022 del

17.5.2023

consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

5.2.4

Secondo

la giurisprudenza (decisione TF 7B_594/2023 del 13.10.2023 consid. 3.3.2.), la

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta, di regola, l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente

dalla fondatezza materiale del gravame. Tale diritto non è però fine a sé

stesso. Il suo esercizio deve infatti servire ad evitare l’emanazione di

giudizi viziati a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare

alla procedura. Se non è quindi ravvisabile l’influenza che la lesione del

diritto di essere sentito potrebbe avere avuto sulla procedura, non sussiste un

interesse per l’annullamento della decisione. Il rinvio all’autorità precedente

rischia altrimenti di ridursi ad una vana formalità, prolungando inutilmente la

procedura.

5.2.5

5.2.5.1

I

reclamanti rimproverano al procuratore pubblico di aver leso il loro diritto di

essere sentiti non avendoli interpellati prima di emanare il suddetto decreto a

favore di alcuni accusatori privati.

5.2.5.2

Ora,

ritenuto che con il decreto 10.5.2023 il magistrato inquirente ha

dissequestrato a favore unicamente di alcuni accusatori privati la somma

(complessiva) di CHF 139’689.83, apparentemente il solo attivo della __________,

i reclamanti – che si sono parimenti costituiti accusatori privati nel

procedimento penale a carico di PI 1 – avevano il diritto di pronunciarsi prima

della decisione. Il dissequestro della citata somma a favore di altri accusatori

privati avrebbe infatti potuto pregiudicare le loro pretese e di conseguenza i

loro diritti nel procedimento penale, di modo che – in ossequio al diritto di

essere sentito – il pubblico ministero avrebbe dovuto interpellarli prima

dell’adozione del decreto.

Il

28.4.2023

(AI 136) il magistrato inquirente ha invero scritto ai clienti della __________

chiedendo loro, per permettere una valutazione precisa del danno complessivo,

di comunicare – entro il termine dell’8.5.2023 – a quanto ammontavano i fondi

(in capitale, interessi e spese) da loro immessi nella disponibilità della __________,

indicando lo stato di avanzamento delle opere. Ha domandato loro di dichiarare,

qualora avessero voluto partecipare al procedimento a carico di PI 1, se

intendevano: chiedere il perseguimento e la condanna del responsabile dei

reati; e/o far valere in via adesiva le loro eventuali pretese risarcitorie. Ha

rilevato che, in quel momento, non erano stati identificati fondi sufficienti

per pareggiare quanto versato dai clienti.

In

questo scritto il procuratore pubblico non ha nondimeno prospettato che

intendeva restituire a chi aveva versato alla __________ denaro che si trovava

ancora sul conto della società, e che era stato sequestrato, quanto da loro

corrisposto alla società.

Il

magistrato inquirente non ha peraltro indicato neppure negli ordini di

sequestro 26.4.2023 (AI 122) e 27.4.2023 (AI 124) che la finalità del

provvedimento cautelare era la restituzione ai danneggiati giusta l’art. 263

cpv. 1 lit. c CPP. Il procuratore pubblico ha menzionato, soltanto nell’ordine

26.4.2023

(ritenuto che nell’ordine 27.4.2023 è evidenziato che “Le altre

condizioni di cui al citato ordine di perquisizione e sequestro dello scorso 26

aprile 2023, rimangono invariate.”), che esso aveva finalità probatorie.

I

motivi alla base di un sequestro possono certo modificarsi nel corso del

procedimento; è tuttavia necessario emanare un nuovo decreto con il nuovo scopo

della misura cautelare (BSK

StPO – F. BOMMER / P.

GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 62).

I

reclamanti non potevano dunque manifestamente prevedere che il pubblico ministero

avrebbe proceduto al dissequestro di quanto rinvenuto sul conto n. IBAN __________ presso __________ intestato alla __________ a favore

solo di alcuni accusatori privati, ai sensi dell’art. 70 cpv. 1 in fine CP.

Non

si può perciò che constatare, in applicazione dei suddetti principi, la

violazione del diritto di essere sentiti dei reclamanti.

5.2.5.3

Si

pone la questione a sapere se i gravami abbiano potuto sanare la violazione del

diritto di essere sentiti dei qui reclamanti.

La

risposta è affermativa. Con le impugnative i reclamanti hanno infatti potuto

prendere posizione sulla fattispecie, ossia sui dissequestri disposti dal

magistrato inquirente. La violazione del diritto di essere sentiti può pertanto

essere reputata sanata. Il rinvio dell’incarto costituirebbe inoltre una mera

formalità, che provocherebbe un ritardo inutile del procedimento penale. Questa

Corte ha del resto un potere d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art.

391.

CPP), di modo che può pienamente esaminare il caso.

5.3

5.3.1

Il

procuratore pubblico, preso atto che erano pervenuti sul conto della __________

il 20.4.2023 l’importo di CHF 9'999.95 da parte della PI 7, il 21.4.2023

l’importo di CHF 134'303.00 da parte di PI 8 ed il 26.4.2023 l’importo di CHF

13'731.75 da parte della PI 11, rilevato che non c’erano averi sufficienti sul

conto per la restituzione integrale degli importi versati dai predetti

accusatori privati, ha disposto che a loro favore venisse restituito, in

proporzione, il saldo degli averi.

Ha

richiamato l’art. 70 CP ed i principi di cui alla DTF 122 IV 365.

5.3.2

Per

concretizzare quanto prevedono l’art. 70 cpv. 1 in fine CP e detta giurisprudenza,

si deve procedere in applicazione dell’art. 267 cpv. 2 CPP (Kommentar Kriminelles

Vermögen - Kriminelle Organisationen - Band I – M. SCHOLL, art. 70 CP n. 503),

norma che presuppone un contesto giuridico non incerto (consid. 4.2.2.).

Dall’estratto

conto di cui al doc. 1 (allegato alle osservazioni del procuratore pubblico)

inerente alla relazione n. IBAN __________

intestata alla __________ presso __________

risulta, al 18.4.2023, un saldo di CHF 27.90. Il conto bancario è stato

successivamente alimentato il 20.4.2023 con l’importo di CHF 9'999.95 versato

dalla PI 7, il 21.4.2023 con l’importo di CHF 134'303.00 versato da PI 8 ed il

26.4.2023

con l’importo di CHF 13'731.75 versato dalla PI 11. E’ di conseguenza

certo che la relazione bancaria, a prescindere dall’importo di CHF 27.90 già

presente, sia stata alimentata esclusivamente dai citati versamenti

riconducibili ai predetti. C’è, in altre parole, un chiaro paper trail

che identifica senza possibilità di dubbio gli averi in questione come riferiti

alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11.

Ora,

si è già ricordato più sopra (consid. 4.3.1.) che, secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 122 IV 365 consid. III.2.b), il diritto della parte lesa alla

restituzione o agli assegnamenti concerne unicamente i valori patrimoniali

costituenti il prodotto dei reati commessi nei suoi confronti, non i valori

patrimoniali illecitamente sottratti ad un’altra parte lesa. Non c’è pertanto solidarietà

tra le parti lese in ragione del danno subito: qualora determinati valori

patrimoniali siano stati sottratti con un reato ad una determinata persona,

essi devono essere integralmente restituiti a questa persona.

In

considerazione di questa chiara giurisprudenza, ancorché datata ma non

successivamente smentita, si può ritenere inoppugnabile ed indubbio che il

denaro sul conto n. IBAN __________ debba

essere restituito, giusta l’art. 70 cpv. 1 in fine CP, ai danneggiati che hanno

proceduto al versamento di detto denaro, ovvero alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11. Le contestazioni dei

reclamanti al proposito non ostano evidentemente a tale restituzione: alle loro

pretese, in applicazione di detta giurisprudenza, non si può infatti

manifestamente dare seguito. Esse sono irricevibili. Il denaro pervenuto sul conto,

dopo il 18.4.2023, quando presentava un saldo quasi nullo, di CHF 27.90, è

infatti palesemente riconducibile alla PI 7, a PI 8 ed alla PI 11, non ai

reclamanti.

Si

è dunque in presenza di una situazione liquida, che – giusta l’art. 267 cpv. 2

CPP – permette di procedere alla restituzione.

Si

è del resto detto che la restituzione ai danneggiati giusta l’art. 70 CP

prevale, come previsto dall’art. 44 LEF, sul fallimento.

5.3.3

Il

procuratore pubblico, ritenuto che non c’erano averi sufficienti sul conto per

la restituzione integrale degli importi versati dai predetti accusatori

privati, ha disposto che a loro favore venisse restituito, in proporzione, il

saldo degli averi ancora presenti sul conto, eccettuando l’importo di CHF 27.90

(pari al saldo del conto al 18.4.2023). La PI 7, PI 8 e la PI 11 non contestano

tale modo di procedere, di modo che esso non deve essere approfondito.

5.4

Il

decreto 10.5.2023 del magistrato inquirente è confermato.

6.

I

reclami, per quanto ricevibili, sono respinti. La tassa di giustizia e le spese

sono poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla PI 7 ed a PI 1, che

l’hanno richiesta, un’adeguata indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2023.118, 60.2023.119 e 60.2023.120 sono

congiunti.

2. 2.1.

Il

reclamo 22/23.5.2023 di RE 1 e di RE 2 (inc. 60.2023.118), per quanto

ricevibile, è respinto.

2.2.

La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF

800.-- (ottocento), sono poste a carico, in solido (art. 418 cpv. 2 CPP), di RE

1, __________, e di RE 2, __________.

3. 3.1.

Il

reclamo 25/30.5.2023 di PI 23 e di PI 24

(inc. 60.2023.120) è respinto.

3.2.

La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF

800.-- (ottocento), sono poste a carico, in solido (art. 418 cpv. 2 CPP), di PI

23, __________, e di PI 24, __________.

4. 4.1.

Il

reclamo 26/30.5.2023 di PI 12 (60.2023.119) è respinto.

4.2.

La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 200.--, per complessivi CHF

800.-- (ottocento), sono poste a carico di PI 12, __________.

5. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà, a titolo di indennità,

alla PI 7, __________, CHF 600.-- (seicento) ed a PI 1, __________, CHF 100.--

(cento).

6. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

7. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera