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Decisione

60.2023.13

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha mantenuto misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP e non ha concesso l'alloggio esterno. Prematuro: necessario periodo di valutazione nuovo lavoro esterno e aggiornamento peritale; ancora presenti fragilità caratteriali

1 marzo 2023Italiano23 min

peritale, che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, come

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.13

Lugano

1 marzo 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 21/24.01.2023 presentato

da

RE 1

contro

la decisione 10.01.2023 emanata dal giudice dei provvedimenti

coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena,

mediante la quale ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP

presso la sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali e non gli ha

concesso l’alloggio esterno (inc. GPC __________ e __________);

richiamato lo scritto 30/31.01.2023 del

giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale, senza presentare

osservazioni, rinvia ai considerandi della propria decisione, rimettendosi al

giudizio di questa Corte;

preso atto dello scritto 1/2.02.2023 del

procuratore pubblico con cui comunica di non avere osservazioni da formulare e

di rimettersi al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In

data 25.09.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 colpevole

di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, abbandono,

ripetuta coazione e infrazione alla LF sugli stupefacenti. Riconosciuta una

scemata imputabilità lo ha condannato alla pena detentiva di 12 anni, dedotto

il carcere preventivo sofferto; pena la cui esecuzione è stata sospesa per dar

luogo al trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP in reparto chiuso. La

Corte ha altresì ordinato nei suoi confronti l’interdizione dall’esercizio

della professione di infermiere per la durata di 5 anni ex art. 67 CP (inc. TPC

__________).

b. Con

decisione 13.02.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in

materia di applicazione della pena, sulla base della perizia psichiatrica

8.10.2012 allestita dalla dr.ssa __________ ha ordinato il collocamento di PI 1

nella sezione chiusa del penitenziario cantonale La Stampa per l’esecuzione

della misura terapeutica stazionaria (AI 13, inc. GPC __________).

c. Nelle

decisioni 4.05.2015, 19.07.2016 (segnatamente sulla base del referto peritale

del 23.04.2016 del dr. __________) e 19.07.2017 (in cui pure sono state

richiamate le conclusioni della perizia del 23.04.2016) il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha confermato il mantenimento del trattamento

stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, accertata l’idoneità e la necessità dello

stesso e non potendo altresì, a suo avviso, formulare una prognosi favorevole

per la concessione della liberazione condizionale ex art. 62 cpv. 1 CP, anche

nell’ipotesi di un trattamento ambulatoriale.

d. Nell’ambito

di una nuova procedura di rivalutazione della misura stazionaria il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha richiesto al dr. __________ un aggiornamento

peritale, che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, come

pure tenuto conto dei rapporti della Direzione delle strutture carcerarie,

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), del Servizio di psichiatria

delle strutture carcerarie, del preavviso della Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, così come dopo aver sentito PI 1 in data 18.10.2018, il

giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.10.2018 (inc. GPC __________)

ha concluso per una prognosi non sfavorevole in merito al pericolo di recidiva

e per l’assenza di un pericolo di fuga. Il magistrato ha quindi mantenuto la

misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, ma ha ordinato il proseguimento della

stessa in sezione aperta alle seguenti condizioni (al fine di limitare

ulteriormente i rischi di ricaduta):

- divieto di contattare le vittime e le persone loro

vicine;

- divieto

di contattare la ex moglie (tranne che per questioni inerenti ai figli e previa

comunicazione all’operatore sociale di riferimento);

- continuazione

del trattamento psicoterapeutico;

- mantenimento

del risarcimento a favore delle vittime e del contributo per il mantenimento

dei figli;

- mantenimento

del sostegno degli operatori accoglienti di Pollicino per gli incontri con il

figlio minorenne (AI 19, inc. GPC __________).

e. In

data 5.11.2018 il procuratore pubblico ha impugnato il suddetto giudizio davanti

a questa Corte, che con sentenza 10.04.2019 lo ha respinto, riconoscendo il

miglioramento della prognosi circa il pericolo di recidiva vista l’evoluzione

positiva dimostrata dal reclamante grazie alla terapia seguita, e confermando

il prosieguo della misura terapeutica stazionaria presso le Strutture

carcerarie cantonali ma in sezione aperta (inc. CRP 60.2018.302).

f. In

data 14.06.2019 RE 1 è stato trasferito presso lo Stampino per poi essere

impiegato nella squadra presso l’azienda l’Orto di Muzzano (AI 23, inc. GPC __________).

g. Nell’ambito

delle rivalutazioni annuali della misura terapeutica stazionaria ex art. 59.

cpv. 3 CP con decisioni 7.02.2020 (AI 38, inc. GPC __________), 26.11.2020 (AI

56, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il

mantenimento della stessa in capo al reclamante. Respinto una prima volta il

7.02.2020, nel giudizio del 26.11.2020 il magistrato, tenendo conto delle

valutazioni di cui all’aggiornamento peritale 10.02.2020 del dr. __________ e

ritenendo adempiuti i presupposti per procedere ad un’ulteriore apertura di

regime, ha concesso a RE 1 il primo congedo assortendolo al rispetto di precise

condizioni (inc. GPC __________).

h. Con

decisione 28.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente

confermato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP. Nel

contempo, ritenendo la prognosi quantomeno non sfavorevole circa il pericolo di

fuga e di recidiva ha concesso a RE 1 il lavoro esterno.

Nell’intento di

permettergli un primo passo

verso il suo reinserimento socio-lavorativo, pur mantenendo un controllo

sull’attività svolta dal reclamante, il magistrato ha accolto il progetto

proposto dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) volto a un’occupazione

a tempo pieno presso il Convento Santa Maria dei Frati Cappuccini a __________.

Ha invece respinto il progetto lavorativo indicato dal reclamante quale

indipendente, siccome ritenuto avere prospettive professionali poco chiare e poco

tangibili.

Al

fine di mitigare il residuo pericolo di recidiva il magistrato ha assortito

l’alleggerimento di regime concesso alle seguenti condizioni (cumulative):

-

rigoroso rispetto delle regole e

delle condizioni contrattuali definite dall’UAR (incaricato di sorvegliare il

corretto svolgimento del lavoro esterno) nell’impegno lavorativo;

-

mantenimento dell’adesione al

trattamento terapeutico;

-

divieto di contattare le vittime e

la moglie in qualsiasi forma;

-

divieto di incontrare il figlio al

di fuori del Servizio Pollicino;

-

divieto di frequentare i luoghi

dove sono stati commessi i reati;

-

divieto di consumare sostanze

stupefacenti e alcol;

-

applicazione della sorveglianza

elettronica durante i primi 3 mesi.

Infine

il procuratore pubblico ha formalmente avvertito il reclamante che

l’interruzione del rapporto contrattuale, rispettivamente la violazione di una

delle condizioni di cui sopra come pure di quelle previste nel contratto di

lavoro con e relativo impegno, avrebbe comportato l’immediata revoca della

concessione del lavoro esterno.

i. Con

istanza 8.05.2022 RE 1 ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la soppressione

della misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, poiché tale percorso

sarebbe “terminato con esito positivo”, nonché la concessione dell’alloggio

esterno “per concludere il mio percorso di riintegrazione e di ritornare in

società per potere così ritrovare la mia indipendenza con maggior libertà per

organizzare sia la vita lavorativa, sia quella sociale, le mie responsabilità e

i miei doveri di cittadino” (AI 88, inc. GPC __________).

l. In

data 20.05.2022 RE 1 è stato ricoverato presso l’Ospedale regionale di Lugano a

seguito di un trauma cranico conseguente ad una caduta occorsagli sul posto di

lavoro. Dopo la degenza in ospedale e un periodo riabilitativo presso la

Clinica di __________ a __________ egli è rientrato in carcere (in sezione

aperta) il 9.06.2022.

m. Sempre il 20.05.2022 il responsabile del Convento del __________

ha licenziato in tronco il reclamante per aver infranto in alcune occasioni il

divieto assoluto di consumare sostanze alcoliche sul posto di lavoro. Egli inoltre

avrebbe tenuto un comportamento inadeguato con una dipendente (AI 89, inc. GPC __________).

n. Grazie

all’intervento dell’operatore sociale, dal 18 al 22.07.2022 RE 1 ha potuto

svolgere un breve stage presso il laboratorio protetto a __________ della

Cooperativa __________, che, dato il buon rendimento dimostrato dal reclamante

in tale settimana, si è detta disponibile ad integrarlo, offrendogli

un’occupazione a tempo pieno da inizio settembre 2022 per tempo determinato, superato

il periodo di prova di un mese (AI 94, 96, 106, inc. GPC __________).

o. In

data 5.12.2022 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha sanzionato

disciplinarmente RE 1, infliggendogli una multa di CHF 50.--, per non avere

rispettato l’orario di rientro da un congedo (AI 115, inc. GPC __________).

p. Preso

atto dei preavvisi rilasciati dalle autorità interpellate e dopo aver sentito RE

1 in data 5.12.2022, con decisione 10.01.2023 il giudice dei provvedimenti

coercitivi, ha ordinato il mantenimento della misura terapeutica stazionaria ex

art. 59 cpv. 3 CP in capo a RE 1 e non gli ha concesso l’alloggio esterno (inc.

GPC __________ e __________).

Alla

luce delle persistenti e preoccupanti criticità del reclamante su cui il

magistrato ha ritenuto essere ancora necessario lavorare e nell’ottica della pubblica

sicurezza, il giudice ha escluso la possibilità di sopprimere la misura

stazionaria.

Dato

l’esito negativo avuto dall’attività di lavoro esterno prestata presso il

Convento del __________, che rappresentava il primo passo verso il

reinserimento socio-lavorativo, il magistrato non ha considerato essere

adempiuti i presupposti per un’ulteriore alleggerimento di regime. Quest’ultimo

passo, aderendo al parere espresso dalla Commissione per l’esame dei condannati

pericolosi, ritiene debba essere preceduto da un aggiornamento peritale, al

quale il reclamante si sarebbe però opposto. La recente attività lavorativa da

lui iniziata necessiterebbe inoltre di un attento monitoraggio per un congruo

periodo di tempo, così che egli possa dimostrare di essere nuovamente degno di

fiducia. Dovrà infine essere comprovata l’esistenza di una soluzione abitativa

e la presa a carico di uno specialista esterno.

q. Mediante

reclamo 21/24.01.2023 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio, chiedendo la

soppressione della misura stazionaria e la concessione dell’alloggio esterno.

Assevera

che, dopo 10 anni e mezzo di detenzione e 8 anni di terapia, avrebbe ormai

raggiunto gli obiettivi del suo percorso riabilitativo, come la psichiatra

delle Strutture carcerarie cantonali pure avrebbe rilevato.

Evidenzia:

di essere, dal gennaio 2022, al beneficio di una rendita AI al 100 %; di avere un

impiego presso la Cooperativa __________ a __________, che desidera continuare

a svolgere con impegno, e di essere integrato socialmente. Egli infatti

parteciperebbe attivamente, da un lato, al gruppo creato dagli operatori

sociali e dalla SUPSI per la reintegrazione dei detenuti; e dall’altro lato

farebbe parte del gruppo sportivo del gioco del padel.

Precisa

di essere intenzionato a cercarsi un appartamento in affitto.

Rileva

che quanto da lui postulato gli permetterebbe di avere più libertà e più tempo

da dedicare ai suoi hobby.

Sostiene

come la Direzione delle SCC, l’UAR e il Servizio medico-psichiatrico abbiano

rilasciato preavviso favorevole all’alloggio esterno mentre quello espresso

dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi sarebbe negativo

sostanzialmente a seguito del suo licenziamento. Al proposito precisa che il

lavoro svolto presso il Convento al __________ sarebbe comunque terminato il

31.07.2022 e che fino al giorno del suo infortunio il responsabile del Convento

avrebbe espresso ”piena soddisfazione sul mio operato di lavoro”

(reclamo 21/24.01.2023, p. 2). Avrebbe comunque riconosciuto il proprio errore

e anziché lottare per un posto di lavoro che avrebbe comunque preso fine e “dove

non ero più benvoluto”, avrebbe “preferito eseguire ed incanalare le mie

forze in una ricerca di una nuova attività lavorativa a lungo termine”

(reclamo 21/24.01.2023, p. 2).

Infine

dichiara di essere disponibile per un aggiornamento della perizia, qualora

fosse necessario, contrariamente a quanto da lui espresso in un primo tempo.

r. Con

scritto 30/31.01.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi rinvia ai

considerandi del proprio giudizio senza formulare osservazioni particolari.

s. Il

procuratore pubblico mediante scritto 1/2.02.2023 dichiara di non avere

osservazioni particolari, rimettendosi al giudizio di questa Corte.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai

Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle

pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.

L’art.

10.

cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

(LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione

della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi

giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere il

trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e

dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h); a prolungare le misure

terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c), nonché ad

adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una

misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP (lit. i).

Contro

queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con

il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

1.2

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma

scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.3

Il

gravame, inoltrato il 21.01.2023 contro la decisione 10.01.2023 notificata al

reclamante il 12.01.2023 (AI 23, inc. GPC __________) è tempestivo (in quanto

rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12

cpv. 1 lit. b LEPM), e proponibile (art. 393 CPP).

Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono

rispettate.

2.

2.1.

Giusta l’art. 56 cpv. 6 CP la misura i cui presupposti

non sono più adempiuti dev’essere soppressa. Per l’art. 62c cpv. 1 CP la misura

è soppressa se la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo (lit.

a); o è stata raggiunta la durata massima secondo gli art. 60 e 61 CP e non

risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale (lit. b);

oppure non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata (lit. c).

L’autorità

competente - in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi nella sua veste

di giudice dell’applicazione della pena (art. 73 LOG) - esamina d’ufficio o a

richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente

dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in

merito una volta all’anno, dopo aver sentito il collocato e chiesto una

relazione alla direzione dell’istituzione di esecuzione (art. 62d cpv. 1 CP).

Se

l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP l’autorità

competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo

aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte

al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria.

L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né

assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).

2.2

Secondo

l’art. 90 cpv. 2bis CP le misure di cui agli art. 59-61 e 64 CP possono essere

eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità

che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e

purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta

nuovi reati. L’art. 77a cpv. 2 e 3 CP si applica per analogia (BSK Strafrecht -

B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 77a CP n. 14).

2.3

Per

l’art. 77a CP la pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è

già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da

attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (cpv. 1). In

regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre

le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa

forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in

un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono

considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura

dei figli (cpv. 2).

Se

il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione

ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il

detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto

all’autorità di esecuzione (cpv. 3).

In

quanto fase del regime progressivo dell’esecuzione di una pena di lunga durata

o di una misura stazionaria l’alloggio esterno non può essere accordato né

prima che il detenuto abbia svolto con successo un lavoro esterno, né senza che

l’alloggio esterno sia accompagnato dal lavoro esterno (CR Code pénal I - B.

VIREDAZ / A. VALLOTTON, art. 77a CP n. 11; BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op.

cit., art. 77a CP n. 3a e 13).

Presupposti dell’alloggio esterno sono l’essersi

comportato correttamente durante il lavoro esterno e disporre di un adeguato

alloggio privato, che si tratti di un proprio appartamento o un diritto

d’abitazione presso terzi (BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP

n. 12).

3.

3.1.

La

Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nei propri rapporti di data

10.06.2022

(AI 4, inc. GPC __________) e 3.08.2022 (AI 100, inc. GPC __________)

ha valutato discreto il comportamento di RE 1 nei confronti del personale di

custodia e dei co-detenuti, evidenziando una certa sua difficoltà a

relazionarsi con i co-detenuti così come a mantenere in ordine la propria

camera, oltre che a essere trascurato nella sua igiene personale.

Dal

profilo comportamentale (privo di sanzioni disciplinari) e dell’atteggiamento

tenuto in carcere (dal 23.07.2012) la Direzione ha espresso un preavviso non

sfavorevole circa la richiesta di lavoro e alloggio esterni, tuttavia rilevando

come fosse da considerare il licenziamento del 20.05.2022 per comportamento inadeguato.

Inoltre ha evidenziato di non essere in possesso della documentazione

comprovante la nuova attività lavorativa e nemmeno del contratto di locazione

per un alloggio (AI 100, inc. GPC __________).

3.2

L’UAR,

che dopo il licenziamento e l’infortunio del reclamante del 20.05.2022 si è

adoperato per trovargli una nuova occupazione nel laboratorio protetto della

Cooperativa __________ a decorrere dal 18.07.2022, nel rapporto 27.07.2022 (AI

5, inc. GPC __________), pur rilevando l’atteggiamento adeguato e il buon

rendimento tenuto da RE 1 nella prima settimana di stage del nuovo impiego, ha

evidenziato la necessità di valutare la continuità di tale progetto lavorativo dopo

un congruo periodo di tempo. Ha pertanto preavvisato favorevolmente la concessione

del lavoro e alloggio esterno solo dopo lo svolgimento dell’attività del lavoro

esterno presso la Cooperativa __________ per un periodo di 3 mesi e alle

condizioni di: mantenere l’attività lavorativa, presentare un regolare

contratto d’affitto, proseguire il sostegno terapeutico da parte di un

servizio/terapeuta esterno.

Ha

inoltre dichiarato essere utile mantenere la misura stazionaria in capo al

reclamante, in considerazione dell’evoluzione (malgrado tutto) del percorso da

lui intrapreso, e dell’importanza per lui di prendere ulteriore coscienza delle

sue responsabilità circa la rottura del precedente rapporto di lavoro.

3.3

Nel

rapporto 27.07.2022 del Servizio medico-psichiatrico delle SCC, nell’ambito

della procedura di rivalutazione della misura ex art. 59 cpv. 3 CP, la dott.ssa

__________ ha rilevato l’evoluzione globalmente positiva del lungo trattamento

psicoterapeutico seguito da RE 1 con la psicologa __________ (con colloqui

quindicinali), che ha consentito di incidere sui suoi tratti di personalità

maggiormente problematici. In generale il reclamante è divenuto più consapevole

del funzionamento interno, migliorando le proprie capacità riflessive e

consolidando le strategie funzionali per gestire i momenti di difficoltà.

Tuttavia permangono in lui delle fragilità del carattere, in particolare sul

piano relazionale, con ricorso a difese narcisistiche-onnipotenti, sebbene meno

rigide.

Dopo

la partenza della psicologa __________ - verso fine ottobre 2021 - le sedute

sono proseguite con la psichiatra __________ con frequenza ogni 4/6 settimane.

A seguito degli accadimenti occorsi al reclamante il 20.05.2022 (infortunio e

licenziamento in tronco) il percorso fino a quel momento positivo ha subito

un’interruzione, che ha portato a far ripensare le tappe e i tempi necessari

per l’accompagnamento all’esterno. La psichiatra ha quindi concluso dichiarando

che ancora non sono date le condizioni per un cambiamento della misura (AI 6,

inc. GPC __________).

Nel

successivo rapporto del 16.08.2022, inerente alla richiesta di passaggio all’alloggio

esterno, la dott.ssa __________ - constatato come il reclamante, dopo la brusca

interruzione del 20.05.2022, abbia potuto riprendere l’attività lavorativa con

soddisfazione personale e senza problemi particolari, ha segnalato di non

intravedere controindicazioni alla concessione dell’alloggio esterno, posto che

in un’ottica prettamente psichiatrica RE 1 si sarebbe mostrato in grado di

analizzare l’accaduto in maniera critica e sufficientemente matura (AI 99, inc.

GPC __________).

3.4

Previa

audizione personale di RE 1 il 28.10.2022, la Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi, in data 4.11.2022, ha espresso preavviso negativo sia

all’alloggio esterno e sia alla liberazione dalla misura, ritenendo queste richieste

premature posto che il reclamante non dispone di un alloggio esterno pronto ad

accoglierlo, né vi è uno psicoterapeuta esterno pronto a rilevarne la presa a

carico.

Nel

contempo la Commissione ha espresso l’auspicio che - prima di eventuali nuove

aperture - venga effettuato un approfondimento peritale, considerati gli

accadimenti del maggio 2022 come anche il lasso di tempo, di oltre due anni e

mezzo, trascorso dall’ultimo referto peritale. In particolare essa ha riscontrato

nel reclamante il persistere delle sue difficoltà a porsi di fronte ai propri

errori, banalizzandoli. Egli avrebbe difficoltà a confrontarsi con il proprio

vissuto: per lui va tutto bene.

La

Commissione ha poi rilevato come ad ogni apertura del regime progressivo egli è

incorso in infrazioni comportamentali. È quanto accaduto col passaggio in

sezione aperta, lavorando all’Orto; con la concessione del primo congedo (recatosi

al Centro commerciale Fox Town, anziché far subito rientro in carcere) e più

recentemente col passaggio al lavoro esterno, facendosi licenziare in tronco

per aver consumato alcolici nonché per aver avuto un comportamento quantomeno

inopportuno con una dipendente del convento. Atteggiamento questo che ha

preoccupato in modo particolare la Commissione, tenuto conto che i periti hanno

diagnosticato al reclamante il frotteurismo (parafilia consistente nell’impulso

di toccare e strofinarsi contro persone non consenzienti ai fini della propria

eccitazione e piacere sessuale).

3.5

Se

per il lavoro esterno in questa sede è stato prodotto il più recente contratto

di lavoro presso il laboratorio protetto della Cooperativa __________, valido dall’1.02.2023

al 5.04.2023 per un impiego non più al 100 % bensì all’85 % per 4 giorni la

settimana, per l’alloggio esterno non vi è agli atti alcuna documentazione.

Come rilevato dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e come

peraltro riconosciuto dal reclamante stesso, l’alloggio da lui previsto è del

tutto precario, così che egli di fatto non dispone di una soluzione abitativa

pronta ad accoglierlo stabilmente.

Tutte

le autorità interpellate concordano sul fatto che gli accadimenti del 20.05.2022

hanno determinato una battuta d’arresto nel percorso riabilitativo del

reclamante.

L’esser

stato licenziato in tronco, a distanza di soli tre mesi dal collocamento in

regime di lavoro esterno presso una struttura particolare quale è il convento del

__________ (reperita dopo numerose ricerche di lavoro rimaste infruttuose) per

avere per di più infranto scientemente la condizione impostagli sul posto di

lavoro di non consumare bevande alcoliche, oltre ad aver infastidito con un

comportamento inopportuno (associato ad un disturbo nella sfera sessuale

diagnosticatogli dai periti) un’altra dipendente del Convento, e ciò malgrado il

lungo percorso di introspezione, analisi ed elaborazione che RE 1 sostiene oggi

di non più necessitare per averne raggiunto gli obiettivi, conferma senz’altro il

persistere, nel reclamante, di fragilità caratteriali ancora importanti sul

fronte relazionale e che egli ancora non le sa affrontare con la necessaria

serietà per scongiurare una sua ricaduta. Fragilità queste ultime che

certamente impongono prudenza nei progressivi alleggerimenti di regime come

emerso dalle preoccupazioni espresse dalla Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi.

Lo

stesso UAR, dopo essere riuscito a reperire celermente un nuovo impiego in

ambiente protetto, tuttavia per periodi di tempo determinati - lavoro che nondimeno

riscuote il favore del reclamante - ha suggerito un congruo periodo di

osservazione per valutare la continuità del progetto lavorativo iniziato da poco

tempo, prima di progredire nella fase del lavoro e alloggio esterni, per il

quale pone poi, quali condizioni, la presentazione di un regolare contratto di

locazione, il mantenimento dell’attività lavorativa e la prosecuzione del

sostegno terapeutico da parte di un servizio esterno, al momento non concretizzatosi

in alcuna presa a carico da uno psicoterapeuta esterno.

La

Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dal canto suo, analizzato il

percorso del reclamante, ha auspicato un approfondimento peritale - per il

quale il reclamante in questa sede non si è opposto - prima di procedere con eventuali

altre aperture.

In

tali circostanze si giustifica, come rettamente valutato dal giudice dei

provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, di non concedere a RE 1 - a

questo stadio - il postulato alloggio esterno.

Per

quanto attiene alla rivalutazione del trattamento stazionario tutte le autorità

interpellate ne hanno confermato la necessità e idoneità, tenuto conto

dell’evoluzione globalmente positiva avuta dal reclamante dall’inizio dello

stesso. Il Servizio medico-psicologico ha altresì evidenziato, nel prosieguo

della misura, l’importanza per il reclamante di analizzare le sue

responsabilità nella rottura del precedente rapporto di lavoro per evitare il

ripetersi di simili situazioni in futuro. Mentre la Commissione per l’esame dei

condannati pericolosi ha rilevato la necessità per il reclamante di porsi di

fronte al suo vissuto, alle sue fragilità e ai suoi errori così come quella di

affrontare il contenuto delle sue perversioni in maniera libera e meno difesa.

Alla

luce di tutto ciò, rettamente il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

ordinato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, così

che anche su questo punto il giudizio merita tutela.

4.

Il

reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto delle

limitate possibilità economiche di RE 1, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 segg., 59, 62 segg.,

77a, 90 CP, 379 segg., 393 segg. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 segg., 25 LTG,

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera