60.2023.13
Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha mantenuto misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP e non ha concesso l'alloggio esterno. Prematuro: necessario periodo di valutazione nuovo lavoro esterno e aggiornamento peritale; ancora presenti fragilità caratteriali
1 marzo 2023Italiano23 min
peritale, che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, come
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.13
Lugano
1 marzo 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Elena
Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 21/24.01.2023 presentato
da
RE 1
contro
la decisione 10.01.2023 emanata dal giudice dei provvedimenti
coercitivi Ursula Züblin, sedente in materia di applicazione della pena,
mediante la quale ha mantenuto la misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP
presso la sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali e non gli ha
concesso l’alloggio esterno (inc. GPC __________ e __________);
richiamato lo scritto 30/31.01.2023 del
giudice dei provvedimenti coercitivi mediante il quale, senza presentare
osservazioni, rinvia ai considerandi della propria decisione, rimettendosi al
giudizio di questa Corte;
preso atto dello scritto 1/2.02.2023 del
procuratore pubblico con cui comunica di non avere osservazioni da formulare e
di rimettersi al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In
data 25.09.2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto PI 1 colpevole
di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, abbandono,
ripetuta coazione e infrazione alla LF sugli stupefacenti. Riconosciuta una
scemata imputabilità lo ha condannato alla pena detentiva di 12 anni, dedotto
il carcere preventivo sofferto; pena la cui esecuzione è stata sospesa per dar
luogo al trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP in reparto chiuso. La
Corte ha altresì ordinato nei suoi confronti l’interdizione dall’esercizio
della professione di infermiere per la durata di 5 anni ex art. 67 CP (inc. TPC
__________).
b. Con
decisione 13.02.2014 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in
materia di applicazione della pena, sulla base della perizia psichiatrica
8.10.2012 allestita dalla dr.ssa __________ ha ordinato il collocamento di PI 1
nella sezione chiusa del penitenziario cantonale La Stampa per l’esecuzione
della misura terapeutica stazionaria (AI 13, inc. GPC __________).
c. Nelle
decisioni 4.05.2015, 19.07.2016 (segnatamente sulla base del referto peritale
del 23.04.2016 del dr. __________) e 19.07.2017 (in cui pure sono state
richiamate le conclusioni della perizia del 23.04.2016) il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha confermato il mantenimento del trattamento
stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP, accertata l’idoneità e la necessità dello
stesso e non potendo altresì, a suo avviso, formulare una prognosi favorevole
per la concessione della liberazione condizionale ex art. 62 cpv. 1 CP, anche
nell’ipotesi di un trattamento ambulatoriale.
d. Nell’ambito
di una nuova procedura di rivalutazione della misura stazionaria il giudice dei
provvedimenti coercitivi ha richiesto al dr. __________ un aggiornamento
peritale, che quest’ultimo ha rassegnato il 17.07.2018. In base allo stesso, come
pure tenuto conto dei rapporti della Direzione delle strutture carcerarie,
dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR), del Servizio di psichiatria
delle strutture carcerarie, del preavviso della Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, così come dopo aver sentito PI 1 in data 18.10.2018, il
giudice dei provvedimenti coercitivi con decisione 24.10.2018 (inc. GPC __________)
ha concluso per una prognosi non sfavorevole in merito al pericolo di recidiva
e per l’assenza di un pericolo di fuga. Il magistrato ha quindi mantenuto la
misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, ma ha ordinato il proseguimento della
stessa in sezione aperta alle seguenti condizioni (al fine di limitare
ulteriormente i rischi di ricaduta):
- divieto di contattare le vittime e le persone loro
vicine;
- divieto
di contattare la ex moglie (tranne che per questioni inerenti ai figli e previa
comunicazione all’operatore sociale di riferimento);
- continuazione
del trattamento psicoterapeutico;
- mantenimento
del risarcimento a favore delle vittime e del contributo per il mantenimento
dei figli;
- mantenimento
del sostegno degli operatori accoglienti di Pollicino per gli incontri con il
figlio minorenne (AI 19, inc. GPC __________).
e. In
data 5.11.2018 il procuratore pubblico ha impugnato il suddetto giudizio davanti
a questa Corte, che con sentenza 10.04.2019 lo ha respinto, riconoscendo il
miglioramento della prognosi circa il pericolo di recidiva vista l’evoluzione
positiva dimostrata dal reclamante grazie alla terapia seguita, e confermando
il prosieguo della misura terapeutica stazionaria presso le Strutture
carcerarie cantonali ma in sezione aperta (inc. CRP 60.2018.302).
f. In
data 14.06.2019 RE 1 è stato trasferito presso lo Stampino per poi essere
impiegato nella squadra presso l’azienda l’Orto di Muzzano (AI 23, inc. GPC __________).
g. Nell’ambito
delle rivalutazioni annuali della misura terapeutica stazionaria ex art. 59.
cpv. 3 CP con decisioni 7.02.2020 (AI 38, inc. GPC __________), 26.11.2020 (AI
56, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato il
mantenimento della stessa in capo al reclamante. Respinto una prima volta il
7.02.2020, nel giudizio del 26.11.2020 il magistrato, tenendo conto delle
valutazioni di cui all’aggiornamento peritale 10.02.2020 del dr. __________ e
ritenendo adempiuti i presupposti per procedere ad un’ulteriore apertura di
regime, ha concesso a RE 1 il primo congedo assortendolo al rispetto di precise
condizioni (inc. GPC __________).
h. Con
decisione 28.12.2021 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha nuovamente
confermato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP. Nel
contempo, ritenendo la prognosi quantomeno non sfavorevole circa il pericolo di
fuga e di recidiva ha concesso a RE 1 il lavoro esterno.
Nell’intento di
permettergli un primo passo
verso il suo reinserimento socio-lavorativo, pur mantenendo un controllo
sull’attività svolta dal reclamante, il magistrato ha accolto il progetto
proposto dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (UAR) volto a un’occupazione
a tempo pieno presso il Convento Santa Maria dei Frati Cappuccini a __________.
Ha invece respinto il progetto lavorativo indicato dal reclamante quale
indipendente, siccome ritenuto avere prospettive professionali poco chiare e poco
tangibili.
Al
fine di mitigare il residuo pericolo di recidiva il magistrato ha assortito
l’alleggerimento di regime concesso alle seguenti condizioni (cumulative):
-
rigoroso rispetto delle regole e
delle condizioni contrattuali definite dall’UAR (incaricato di sorvegliare il
corretto svolgimento del lavoro esterno) nell’impegno lavorativo;
-
mantenimento dell’adesione al
trattamento terapeutico;
-
divieto di contattare le vittime e
la moglie in qualsiasi forma;
-
divieto di incontrare il figlio al
di fuori del Servizio Pollicino;
-
divieto di frequentare i luoghi
dove sono stati commessi i reati;
-
divieto di consumare sostanze
stupefacenti e alcol;
-
applicazione della sorveglianza
elettronica durante i primi 3 mesi.
Infine
il procuratore pubblico ha formalmente avvertito il reclamante che
l’interruzione del rapporto contrattuale, rispettivamente la violazione di una
delle condizioni di cui sopra come pure di quelle previste nel contratto di
lavoro con e relativo impegno, avrebbe comportato l’immediata revoca della
concessione del lavoro esterno.
i. Con
istanza 8.05.2022 RE 1 ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi la soppressione
della misura terapeutica stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, poiché tale percorso
sarebbe “terminato con esito positivo”, nonché la concessione dell’alloggio
esterno “per concludere il mio percorso di riintegrazione e di ritornare in
società per potere così ritrovare la mia indipendenza con maggior libertà per
organizzare sia la vita lavorativa, sia quella sociale, le mie responsabilità e
i miei doveri di cittadino” (AI 88, inc. GPC __________).
l. In
data 20.05.2022 RE 1 è stato ricoverato presso l’Ospedale regionale di Lugano a
seguito di un trauma cranico conseguente ad una caduta occorsagli sul posto di
lavoro. Dopo la degenza in ospedale e un periodo riabilitativo presso la
Clinica di __________ a __________ egli è rientrato in carcere (in sezione
aperta) il 9.06.2022.
m. Sempre il 20.05.2022 il responsabile del Convento del __________
ha licenziato in tronco il reclamante per aver infranto in alcune occasioni il
divieto assoluto di consumare sostanze alcoliche sul posto di lavoro. Egli inoltre
avrebbe tenuto un comportamento inadeguato con una dipendente (AI 89, inc. GPC __________).
n. Grazie
all’intervento dell’operatore sociale, dal 18 al 22.07.2022 RE 1 ha potuto
svolgere un breve stage presso il laboratorio protetto a __________ della
Cooperativa __________, che, dato il buon rendimento dimostrato dal reclamante
in tale settimana, si è detta disponibile ad integrarlo, offrendogli
un’occupazione a tempo pieno da inizio settembre 2022 per tempo determinato, superato
il periodo di prova di un mese (AI 94, 96, 106, inc. GPC __________).
o. In
data 5.12.2022 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha sanzionato
disciplinarmente RE 1, infliggendogli una multa di CHF 50.--, per non avere
rispettato l’orario di rientro da un congedo (AI 115, inc. GPC __________).
p. Preso
atto dei preavvisi rilasciati dalle autorità interpellate e dopo aver sentito RE
1 in data 5.12.2022, con decisione 10.01.2023 il giudice dei provvedimenti
coercitivi, ha ordinato il mantenimento della misura terapeutica stazionaria ex
art. 59 cpv. 3 CP in capo a RE 1 e non gli ha concesso l’alloggio esterno (inc.
GPC __________ e __________).
Alla
luce delle persistenti e preoccupanti criticità del reclamante su cui il
magistrato ha ritenuto essere ancora necessario lavorare e nell’ottica della pubblica
sicurezza, il giudice ha escluso la possibilità di sopprimere la misura
stazionaria.
Dato
l’esito negativo avuto dall’attività di lavoro esterno prestata presso il
Convento del __________, che rappresentava il primo passo verso il
reinserimento socio-lavorativo, il magistrato non ha considerato essere
adempiuti i presupposti per un’ulteriore alleggerimento di regime. Quest’ultimo
passo, aderendo al parere espresso dalla Commissione per l’esame dei condannati
pericolosi, ritiene debba essere preceduto da un aggiornamento peritale, al
quale il reclamante si sarebbe però opposto. La recente attività lavorativa da
lui iniziata necessiterebbe inoltre di un attento monitoraggio per un congruo
periodo di tempo, così che egli possa dimostrare di essere nuovamente degno di
fiducia. Dovrà infine essere comprovata l’esistenza di una soluzione abitativa
e la presa a carico di uno specialista esterno.
q. Mediante
reclamo 21/24.01.2023 RE 1 insorge contro il suddetto giudizio, chiedendo la
soppressione della misura stazionaria e la concessione dell’alloggio esterno.
Assevera
che, dopo 10 anni e mezzo di detenzione e 8 anni di terapia, avrebbe ormai
raggiunto gli obiettivi del suo percorso riabilitativo, come la psichiatra
delle Strutture carcerarie cantonali pure avrebbe rilevato.
Evidenzia:
di essere, dal gennaio 2022, al beneficio di una rendita AI al 100 %; di avere un
impiego presso la Cooperativa __________ a __________, che desidera continuare
a svolgere con impegno, e di essere integrato socialmente. Egli infatti
parteciperebbe attivamente, da un lato, al gruppo creato dagli operatori
sociali e dalla SUPSI per la reintegrazione dei detenuti; e dall’altro lato
farebbe parte del gruppo sportivo del gioco del padel.
Precisa
di essere intenzionato a cercarsi un appartamento in affitto.
Rileva
che quanto da lui postulato gli permetterebbe di avere più libertà e più tempo
da dedicare ai suoi hobby.
Sostiene
come la Direzione delle SCC, l’UAR e il Servizio medico-psichiatrico abbiano
rilasciato preavviso favorevole all’alloggio esterno mentre quello espresso
dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi sarebbe negativo
sostanzialmente a seguito del suo licenziamento. Al proposito precisa che il
lavoro svolto presso il Convento al __________ sarebbe comunque terminato il
31.07.2022 e che fino al giorno del suo infortunio il responsabile del Convento
avrebbe espresso ”piena soddisfazione sul mio operato di lavoro”
(reclamo 21/24.01.2023, p. 2). Avrebbe comunque riconosciuto il proprio errore
e anziché lottare per un posto di lavoro che avrebbe comunque preso fine e “dove
non ero più benvoluto”, avrebbe “preferito eseguire ed incanalare le mie
forze in una ricerca di una nuova attività lavorativa a lungo termine”
(reclamo 21/24.01.2023, p. 2).
Infine
dichiara di essere disponibile per un aggiornamento della perizia, qualora
fosse necessario, contrariamente a quanto da lui espresso in un primo tempo.
r. Con
scritto 30/31.01.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi rinvia ai
considerandi del proprio giudizio senza formulare osservazioni particolari.
s. Il
procuratore pubblico mediante scritto 1/2.02.2023 dichiara di non avere
osservazioni particolari, rimettendosi al giudizio di questa Corte.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Il Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai
Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle
pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art.
10.
cpv. 1 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(LEPM) del 20.04.2010 (RL 341.100) conferisce al giudice dell’applicazione
della pena – in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi
giusta l’art. 73 LOG – la competenza, fra l’altro, a decidere il
trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e
dell’alloggio esterni ex art. 77a CP (lit. h); a prolungare le misure
terapeutiche stazionarie ex art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP (lit. c), nonché ad
adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una
misura terapeutica stazionaria ex art. 62 e 62d cpv. 1 CP (lit. i).
Contro
queste decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di
interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei
reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).
Con
il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
1.2
Il
reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.
396.
cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma
scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il
gravame, inoltrato il 21.01.2023 contro la decisione 10.01.2023 notificata al
reclamante il 12.01.2023 (AI 23, inc. GPC __________) è tempestivo (in quanto
rispettoso del termine di 10 giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP i.c.c. l’art. 12
cpv. 1 lit. b LEPM), e proponibile (art. 393 CPP).
Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono
rispettate.
2.
2.1.
Giusta l’art. 56 cpv. 6 CP la misura i cui presupposti
non sono più adempiuti dev’essere soppressa. Per l’art. 62c cpv. 1 CP la misura
è soppressa se la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo (lit.
a); o è stata raggiunta la durata massima secondo gli art. 60 e 61 CP e non
risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale (lit. b);
oppure non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata (lit. c).
L’autorità
competente - in Ticino, il giudice dei provvedimenti coercitivi nella sua veste
di giudice dell’applicazione della pena (art. 73 LOG) - esamina d’ufficio o a
richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente
dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in
merito una volta all’anno, dopo aver sentito il collocato e chiesto una
relazione alla direzione dell’istituzione di esecuzione (art. 62d cpv. 1 CP).
Se
l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 CP l’autorità
competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo
aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte
al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria.
L’esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né
assistito in altro modo l’autore (art. 62d cpv. 2 CP).
2.2
Secondo
l’art. 90 cpv. 2bis CP le misure di cui agli art. 59-61 e 64 CP possono essere
eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità
che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e
purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta
nuovi reati. L’art. 77a cpv. 2 e 3 CP si applica per analogia (BSK Strafrecht -
B.F. BRÄGGER, 4a. ed., art. 77a CP n. 14).
2.3
Per
l’art. 77a CP la pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è
già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da
attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati (cpv. 1). In
regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre
le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa
forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in
un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono
considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura
dei figli (cpv. 2).
Se
il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecuzione
ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il
detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto
all’autorità di esecuzione (cpv. 3).
In
quanto fase del regime progressivo dell’esecuzione di una pena di lunga durata
o di una misura stazionaria l’alloggio esterno non può essere accordato né
prima che il detenuto abbia svolto con successo un lavoro esterno, né senza che
l’alloggio esterno sia accompagnato dal lavoro esterno (CR Code pénal I - B.
VIREDAZ / A. VALLOTTON, art. 77a CP n. 11; BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op.
cit., art. 77a CP n. 3a e 13).
Presupposti dell’alloggio esterno sono l’essersi
comportato correttamente durante il lavoro esterno e disporre di un adeguato
alloggio privato, che si tratti di un proprio appartamento o un diritto
d’abitazione presso terzi (BSK Strafrecht - B.F. BRÄGGER, op. cit., art. 77a CP
n. 12).
3.
3.1.
La
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali nei propri rapporti di data
10.06.2022
(AI 4, inc. GPC __________) e 3.08.2022 (AI 100, inc. GPC __________)
ha valutato discreto il comportamento di RE 1 nei confronti del personale di
custodia e dei co-detenuti, evidenziando una certa sua difficoltà a
relazionarsi con i co-detenuti così come a mantenere in ordine la propria
camera, oltre che a essere trascurato nella sua igiene personale.
Dal
profilo comportamentale (privo di sanzioni disciplinari) e dell’atteggiamento
tenuto in carcere (dal 23.07.2012) la Direzione ha espresso un preavviso non
sfavorevole circa la richiesta di lavoro e alloggio esterni, tuttavia rilevando
come fosse da considerare il licenziamento del 20.05.2022 per comportamento inadeguato.
Inoltre ha evidenziato di non essere in possesso della documentazione
comprovante la nuova attività lavorativa e nemmeno del contratto di locazione
per un alloggio (AI 100, inc. GPC __________).
3.2
L’UAR,
che dopo il licenziamento e l’infortunio del reclamante del 20.05.2022 si è
adoperato per trovargli una nuova occupazione nel laboratorio protetto della
Cooperativa __________ a decorrere dal 18.07.2022, nel rapporto 27.07.2022 (AI
5, inc. GPC __________), pur rilevando l’atteggiamento adeguato e il buon
rendimento tenuto da RE 1 nella prima settimana di stage del nuovo impiego, ha
evidenziato la necessità di valutare la continuità di tale progetto lavorativo dopo
un congruo periodo di tempo. Ha pertanto preavvisato favorevolmente la concessione
del lavoro e alloggio esterno solo dopo lo svolgimento dell’attività del lavoro
esterno presso la Cooperativa __________ per un periodo di 3 mesi e alle
condizioni di: mantenere l’attività lavorativa, presentare un regolare
contratto d’affitto, proseguire il sostegno terapeutico da parte di un
servizio/terapeuta esterno.
Ha
inoltre dichiarato essere utile mantenere la misura stazionaria in capo al
reclamante, in considerazione dell’evoluzione (malgrado tutto) del percorso da
lui intrapreso, e dell’importanza per lui di prendere ulteriore coscienza delle
sue responsabilità circa la rottura del precedente rapporto di lavoro.
3.3
Nel
rapporto 27.07.2022 del Servizio medico-psichiatrico delle SCC, nell’ambito
della procedura di rivalutazione della misura ex art. 59 cpv. 3 CP, la dott.ssa
__________ ha rilevato l’evoluzione globalmente positiva del lungo trattamento
psicoterapeutico seguito da RE 1 con la psicologa __________ (con colloqui
quindicinali), che ha consentito di incidere sui suoi tratti di personalità
maggiormente problematici. In generale il reclamante è divenuto più consapevole
del funzionamento interno, migliorando le proprie capacità riflessive e
consolidando le strategie funzionali per gestire i momenti di difficoltà.
Tuttavia permangono in lui delle fragilità del carattere, in particolare sul
piano relazionale, con ricorso a difese narcisistiche-onnipotenti, sebbene meno
rigide.
Dopo
la partenza della psicologa __________ - verso fine ottobre 2021 - le sedute
sono proseguite con la psichiatra __________ con frequenza ogni 4/6 settimane.
A seguito degli accadimenti occorsi al reclamante il 20.05.2022 (infortunio e
licenziamento in tronco) il percorso fino a quel momento positivo ha subito
un’interruzione, che ha portato a far ripensare le tappe e i tempi necessari
per l’accompagnamento all’esterno. La psichiatra ha quindi concluso dichiarando
che ancora non sono date le condizioni per un cambiamento della misura (AI 6,
inc. GPC __________).
Nel
successivo rapporto del 16.08.2022, inerente alla richiesta di passaggio all’alloggio
esterno, la dott.ssa __________ - constatato come il reclamante, dopo la brusca
interruzione del 20.05.2022, abbia potuto riprendere l’attività lavorativa con
soddisfazione personale e senza problemi particolari, ha segnalato di non
intravedere controindicazioni alla concessione dell’alloggio esterno, posto che
in un’ottica prettamente psichiatrica RE 1 si sarebbe mostrato in grado di
analizzare l’accaduto in maniera critica e sufficientemente matura (AI 99, inc.
GPC __________).
3.4
Previa
audizione personale di RE 1 il 28.10.2022, la Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi, in data 4.11.2022, ha espresso preavviso negativo sia
all’alloggio esterno e sia alla liberazione dalla misura, ritenendo queste richieste
premature posto che il reclamante non dispone di un alloggio esterno pronto ad
accoglierlo, né vi è uno psicoterapeuta esterno pronto a rilevarne la presa a
carico.
Nel
contempo la Commissione ha espresso l’auspicio che - prima di eventuali nuove
aperture - venga effettuato un approfondimento peritale, considerati gli
accadimenti del maggio 2022 come anche il lasso di tempo, di oltre due anni e
mezzo, trascorso dall’ultimo referto peritale. In particolare essa ha riscontrato
nel reclamante il persistere delle sue difficoltà a porsi di fronte ai propri
errori, banalizzandoli. Egli avrebbe difficoltà a confrontarsi con il proprio
vissuto: per lui va tutto bene.
La
Commissione ha poi rilevato come ad ogni apertura del regime progressivo egli è
incorso in infrazioni comportamentali. È quanto accaduto col passaggio in
sezione aperta, lavorando all’Orto; con la concessione del primo congedo (recatosi
al Centro commerciale Fox Town, anziché far subito rientro in carcere) e più
recentemente col passaggio al lavoro esterno, facendosi licenziare in tronco
per aver consumato alcolici nonché per aver avuto un comportamento quantomeno
inopportuno con una dipendente del convento. Atteggiamento questo che ha
preoccupato in modo particolare la Commissione, tenuto conto che i periti hanno
diagnosticato al reclamante il frotteurismo (parafilia consistente nell’impulso
di toccare e strofinarsi contro persone non consenzienti ai fini della propria
eccitazione e piacere sessuale).
3.5
Se
per il lavoro esterno in questa sede è stato prodotto il più recente contratto
di lavoro presso il laboratorio protetto della Cooperativa __________, valido dall’1.02.2023
al 5.04.2023 per un impiego non più al 100 % bensì all’85 % per 4 giorni la
settimana, per l’alloggio esterno non vi è agli atti alcuna documentazione.
Come rilevato dalla Commissione per l’esame dei condannati pericolosi e come
peraltro riconosciuto dal reclamante stesso, l’alloggio da lui previsto è del
tutto precario, così che egli di fatto non dispone di una soluzione abitativa
pronta ad accoglierlo stabilmente.
Tutte
le autorità interpellate concordano sul fatto che gli accadimenti del 20.05.2022
hanno determinato una battuta d’arresto nel percorso riabilitativo del
reclamante.
L’esser
stato licenziato in tronco, a distanza di soli tre mesi dal collocamento in
regime di lavoro esterno presso una struttura particolare quale è il convento del
__________ (reperita dopo numerose ricerche di lavoro rimaste infruttuose) per
avere per di più infranto scientemente la condizione impostagli sul posto di
lavoro di non consumare bevande alcoliche, oltre ad aver infastidito con un
comportamento inopportuno (associato ad un disturbo nella sfera sessuale
diagnosticatogli dai periti) un’altra dipendente del Convento, e ciò malgrado il
lungo percorso di introspezione, analisi ed elaborazione che RE 1 sostiene oggi
di non più necessitare per averne raggiunto gli obiettivi, conferma senz’altro il
persistere, nel reclamante, di fragilità caratteriali ancora importanti sul
fronte relazionale e che egli ancora non le sa affrontare con la necessaria
serietà per scongiurare una sua ricaduta. Fragilità queste ultime che
certamente impongono prudenza nei progressivi alleggerimenti di regime come
emerso dalle preoccupazioni espresse dalla Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi.
Lo
stesso UAR, dopo essere riuscito a reperire celermente un nuovo impiego in
ambiente protetto, tuttavia per periodi di tempo determinati - lavoro che nondimeno
riscuote il favore del reclamante - ha suggerito un congruo periodo di
osservazione per valutare la continuità del progetto lavorativo iniziato da poco
tempo, prima di progredire nella fase del lavoro e alloggio esterni, per il
quale pone poi, quali condizioni, la presentazione di un regolare contratto di
locazione, il mantenimento dell’attività lavorativa e la prosecuzione del
sostegno terapeutico da parte di un servizio esterno, al momento non concretizzatosi
in alcuna presa a carico da uno psicoterapeuta esterno.
La
Commissione per l’esame dei condannati pericolosi, dal canto suo, analizzato il
percorso del reclamante, ha auspicato un approfondimento peritale - per il
quale il reclamante in questa sede non si è opposto - prima di procedere con eventuali
altre aperture.
In
tali circostanze si giustifica, come rettamente valutato dal giudice dei
provvedimenti coercitivi nel giudizio impugnato, di non concedere a RE 1 - a
questo stadio - il postulato alloggio esterno.
Per
quanto attiene alla rivalutazione del trattamento stazionario tutte le autorità
interpellate ne hanno confermato la necessità e idoneità, tenuto conto
dell’evoluzione globalmente positiva avuta dal reclamante dall’inizio dello
stesso. Il Servizio medico-psicologico ha altresì evidenziato, nel prosieguo
della misura, l’importanza per il reclamante di analizzare le sue
responsabilità nella rottura del precedente rapporto di lavoro per evitare il
ripetersi di simili situazioni in futuro. Mentre la Commissione per l’esame dei
condannati pericolosi ha rilevato la necessità per il reclamante di porsi di
fronte al suo vissuto, alle sue fragilità e ai suoi errori così come quella di
affrontare il contenuto delle sue perversioni in maniera libera e meno difesa.
Alla
luce di tutto ciò, rettamente il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
ordinato il mantenimento della misura stazionaria ex art. 59 cpv. 3 CP, così
che anche su questo punto il giudizio merita tutela.
4.
Il
reclamo è respinto. Tassa di giustizia e spese, contenute per tener conto delle
limitate possibilità economiche di RE 1, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 56 segg., 59, 62 segg.,
77a, 90 CP, 379 segg., 393 segg. CPP, la LEPM, il REPM, l’art. 1 segg., 25 LTG,
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera