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Decisione

60.2023.15

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono implicito del procuratore pubblico. irricevibilità del reclamo

5 febbraio 2024Italiano15 min

decreto di accusa 39/2023 del 10.1.2023, nel procedimento inc. MP 2021.11346, il

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.15

Lugano

5 febbraio 2024/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 23/25.1.2023 presentato dalla

RE 1,

ovvero – oggi – dalla massa fallimentare RE 1 in liquidazione, ,

rappr. da: Ufficio dei fallimenti del , ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto di accusa 10.1.2023, “in ragione di un

abbandono implicito ivi contenuto” (reclamo, p. 2), del procuratore

pubblico Daniele Galliano emanato a carico di PI 1, __________ (patr. da:

avv. PR 2, __________), per titolo di amministrazione infedele aggravata,

appropriazione indebita e disobbedienza a decisioni dell’autorità (DA

39/2023);

richiamate le osservazioni 30/31.1.2023

e 23/24.2.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la

reiezione del gravame –, 6/7.2.2023 e 6/7.3.2023 (duplica) di PI 1 – che ha

parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 20/21.2.2023

(replica) della RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

decreto di accusa 39/2023 del 10.1.2023, nel procedimento inc. MP 2021.11346, il

pubblico ministero ha posto PI 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale

siccome ritenuto colpevole di amministrazione infedele aggravata [“siccome

commessa a scopo di indebito profitto, per avere, nel periodo compreso dal 14

novembre 2016 al 17 maggio 2021, a __________, a __________ e in altre

imprecisate località, in qualità di direttore della succursale RE 1, obbligato

quindi per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi patrimoniali,

mancando al proprio dovere, danneggiando il patrimonio per almeno CHF

143'600.15, e meglio, per avere, dopo aver assunto la carica di direttore della

succursale di RE 1 su richiesta di __________, società specializzata nella

bonifica di amianto e di materiali pericolosi, 1.1. nel periodo compreso dal 14

dicembre 2016 al 29 dicembre 2017, dopo aver costituito la __________ attiva

nel medesimo settore di RE 1, chiedendo prima agli amici __________ e poi a __________

di assumere per lui la carica di gerente, in quanto PI 1 si trovava in una

situazione di manifesto conflitto di interessi, e quindi, il 29 dicembre 2017

fatturando a RE 1 sue “prestazioni di consulenza” per conto di __________ per

complessivi CHF 80'640’00”, in realtà non dovute in quanto per quelle stesse

mansioni egli percepiva già uno stipendio da RE 1 in veste di direttore della

succursale, gravemente violato in questo modo il suo dovere di diligenza e

fedeltà, cagionando un danno a RE 1 pari a CHF 80'640.00”; 1.2. (…)”],

appropriazione indebita e disobbedienza a decisioni dell’autorità.

Il

magistrato inquirente ha proposto la condanna dell’imputato alla pena

pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote giornaliere a CHF 30.--/aliquota)

[pena parzialmente aggiuntiva ad una precedente pena pecuniaria], pena sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, alla multa di CHF 500.00

ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Non ha revocato il

beneficio della condizionale concesso alla citata precedente pena pecuniaria,

ammonendo nondimeno formalmente l’imputato.

Con

scritto 20/23.1.2023 l’imputato si è opposto al decreto di accusa. Con scritto

23/25.1.2023 si è opposta, con argomentazioni analoghe a quelle di cui all’impugnativa

a questa Corte (consid. e.), anche la RE 1, indicando di aver interposto

reclamo.

b. Il

medesimo giorno, con decreto 17/2023 del 10.1.2023, sempre nel contesto del

procedimento inc. MP 2021.11346, il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale a carico di PI 1 per il reato di amministrazione infedele

limitatamente a due fattispecie avvenute nel 2021.

La

RE 1, accusatrice privata nel procedimento penale, non ha contestato il decreto

di abbandono, cresciuto in giudicato.

c. Il

25.1.2023 il pubblico ministero ha confermato il decreto di accusa e ha

trasmesso gli atti alla Pretura penale per il dibattimento.

d. Il

magistrato inquirente, con scritto 25.1.2023, ha comunicato alla RE 1, con

riferimento alla sua opposizione, che quel giorno aveva confermato il decreto

di accusa. Per quanto riguardava la diversa interpretazione data al reato di

amministrazione infedele (punto 1.1. del decreto di accusa), ha osservato che

l’auspicato calcolo del danno subito relativo al ricarico del 30% di tutte le

fatture emesse da parte della __________ verso la RE 1 era un comportamento mai

ipotizzato prima dall’accusatrice privata, né contestato all’imputato in

occasione del verbale finale, e nemmeno avanzato mediante istanza probatoria.

Non appariva corretto (art. 3 cpv. 2 CPP) sostenere a posteriori tale

comportamento. Inoltre, il problema era che il margine di guadagno applicato

dalla __________ (attorno al 30%) sembrava conforme al mercato e applicato

dalla stessa verso tutti i clienti. Non si comprendeva quindi in che modo

avrebbe dovuto configurarsi il reato, anche perché, se (ipoteticamente)

l’imputato vi avesse rinunciato, probabilmente avrebbe infranto i suoi doveri

in qualità di gerente (di fatto) della __________, fatturando ad un terzo

prestazioni senza margine. Diverso era invece il discorso per le sole “prestazioni

di consulenza” dello stesso imputato, già incluse nei suoi doveri di lavoro

in qualità di direttore. La vendita dell’inventario era stata trattata nel

decreto di abbandono. La questione avrebbe potuto, semmai, essere sollevata

davanti al giudice di merito. Ha evidenziato che, secondo la giurisprudenza,

non poteva emettere un decreto di abbandono sulla base delle considerazioni

della RE 1, in quanto si trattava di una diversa qualifica giuridica del

medesimo complesso di fatti già addebitato all’imputato con decreto di accusa. Non

poteva esprimersi con una decisione separata stante il principio ne bis in

idem. Ha invitato la RE 1 a segnalare al giudice di merito la diversa

interpretazione data al reato di amministrazione infedele (con l’auspicato

diverso metodo di calcolo del danno).

e. Con

gravame 23/25.1.2023 la RE 1 postula che – in accoglimento dell’impugnativa –

gli atti dell’inc. MP 2021.11346 siano rinviati al procuratore pubblico per

ripronunciarsi.

La

RE 1 adduce che il reclamo verterebbe su un decreto di accusa, in ragione di un

abbandono implicito ivi contenuto. Essa ritiene che alcuni fatti non avrebbero

fatto oggetto né del decreto di abbandono né dell’atto di accusa. Il reclamo

concernerebbe in particolare il considerando 1.1. del decreto di accusa, e

meglio l’entità e le tempistiche ritenute quali amministrazione infedele in

merito all’attività dell’imputato nella __________ a di lei danno. Per la

reclamante, dagli atti risulterebbe che l’imputato avrebbe svolto tutta la

propria attività presso la __________ – in crassa violazione dei suoi obblighi

di direttore della succursale – non solamente fino al 29.12.2017, ma anche nel

corso degli anni seguenti, segnatamente tra il 30.12.2017 ed il 31.12.2020.

L’imputato, in questo periodo, avrebbe continuato a svolgere la sua attività di

amministratore di fatto della __________, come si evincerebbe chiaramente dagli

interrogatori agli atti. L’agire di PI 1 nel periodo 30.12.2017-31.12.2020

dovrebbe con ogni verosimiglianza essere ritenuto amministrazione infedele

aggravata, che le avrebbe cagionato un danno, da meglio quantificare in

istruttoria. Non sarebbe inoltre stato considerato nel decreto di accusa l’atto

di alienazione dell’inventario della succursale della società.

f. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà se necessario in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

Il

gravame, introdotto il 23.1.2023 contro l’asserito decreto di abbandono

implicito di data 10.1.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di

dieci giorni ai sensi dell’art. 322 cpv. 2 CPP).

3.

La

RE 1 è fallita con decisione 14.8.2023 del Tribunale di __________, con effetto

dal 14.8.2023, ore 8:20. Con decisione 7.12.2023 è stata ordinata la

liquidazione in via sommaria.

Con

scritto 30/31.1.2024 l’avv. PR 1, interpellato da questa Corte, ha comunicato

che la RE 1 in liquidazione, e per essa l’Ufficio dei fallimenti del __________,

gli aveva confermato il mandato e che essa manteneva il reclamo. Ha trasmesso

la relativa procura della società rappresentata dal citato Ufficio.

Alla

RE 1 è subentrata per legge giusta l’art. 121 cpv. 2 CPP la massa fallimentare RE

1.

in liquidazione (DTF 145 IV 351 consid. 4.2.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, 3. ed., art. 121 CPP n. 13; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 121 CPP

n. 8a). Essa può agire con l’azione civile (art. 119 cpv. 2 lit. b CPP) [BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 121 CPP n. 20; BSK StPO –

G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 4]. L’amministrazione del fallimento rappresenta

la massa fallimentare nel procedimento penale (DTF 140 IV 155 consid. 3.4.4.).

Ritenuto

l’esito del gravame, irricevibile, può restare irrisolta la questione a sapere

se la massa fallimentare RE 1 in liquidazione sia legittimata, in concreto, ad

impugnare il decreto di accusa rispettivamente il decreto di abbandono

implicito.

4.

4.1.

Con

decreto 39/2023 del 10.1.2023 il procuratore pubblico ha posto l’imputato in

stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

amministrazione infedele aggravata, appropriazione indebita e disobbedienza a

decisioni dell’autorità.

4.2

La

RE 1 sostiene che alcuni fatti non avrebbero fatto oggetto né del decreto di

abbandono né dell’atto di accusa. Il reclamo concernerebbe in particolare il

considerando 1.1. del decreto di accusa, e meglio l’entità e le tempistiche

ritenute quali amministrazione infedele in merito all’attività dell’imputato

nella __________ a di lei danno. Dagli atti risulterebbe che l’imputato avrebbe

svolto tutta la propria attività presso la __________ – in crassa violazione

dei suoi obblighi di direttore della succursale – non solamente fino al

29.12.2017, ma anche in seguito, segnatamente tra il 30.12.2017 ed il

31.12.2020

Nel decreto di accusa non sarebbe inoltre stato considerato l’atto

di alienazione dell’inventario della succursale della società.

4.3

4.3.1

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.;

decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.), se il procuratore

pubblico, nel contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa o della

promozione dell’accusa, valuta solo una parte dei fatti oggetto del

procedimento, deve poi statuire sugli altri fatti secondo il CPP, vale a dire

pronunciando simultaneamente anche un decreto di abbandono parziale,

censurabile con reclamo. Se il magistrato inquirente non si esprime su tutti i

fatti, si è confrontati con un decreto di abbandono implicito, omissione

impugnabile con reclamo (art. 393 ss. CPP).

Un

decreto di abbandono parziale entra quindi in considerazione solo se devono

essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere

oggetto di decisioni separate (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.; 144 IV 362

consid. 1.3.1.; sentenza TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.

SCHMID, 4. ed., art. 319 CPP n. 3).

Non

deve, al contrario, essere emanato un decreto di abbandono parziale se si è

confrontati con diverse qualifiche giuridiche di un medesimo fatto: in questo

caso il procuratore pubblico deve pronunciarsi unicamente con un decreto di

accusa o con la promozione dell’accusa (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.;

decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 319 CPP n. 3).

Se

è contestata la qualifica giuridica dei fatti oggetto del decreto di accusa,

quale unico rimedio si ha l’opposizione ex art. 354 CPP, non il reclamo ex art.

393.

CPP (DTF 138 IV 241 consid. 2.6.).

Promuovere

l’accusa ed emanare contemporaneamente un decreto di abbandono concernente i

medesimi fatti è peraltro errato anche con riferimento al principio del divieto

di un secondo procedimento giusta l’art. 11 cpv. 1 CPP [da interpretarsi

restrittivamente (decisione TF 6B_111/2022 del 24.8.2022 consid. 2.2.2.)].

4.3.2

Si

è esposto che con scritto 25.1.2023 il magistrato inquirente ha comunicato alla

RE 1 che l’invocata diversa interpretazione del reato di amministrazione

infedele avrebbe potuto essere segnalata al giudice di merito. Non avrebbe

potuto esprimersi con una decisione separata stante il principio ne bis in

idem.

4.3.3

Ora,

in detto scritto [atto non impugnabile, trattandosi di una mera comunicazione

senza conseguenze giuridiche vincolanti, con cui si è limitato ad informare

sulla sua scelta inerente al decreto di accusa (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10;

decisione CRP 60.2021.211/241 dell’8.10.2021 consid. 4.3.)] il procuratore

pubblico ha indicato che i fatti erano stati sussunti al reato di amministrazione

infedele aggravata. Il magistrato inquirente, a cui – solo – compete la messa

in stato di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.), ha

dunque ritenuto che i fatti per cui l’imputato era stato inchiestato nel

procedimento fossero da sussumere a detto reato, oggetto del decreto di accusa.

Ha reputato che non ci fosse spazio per un decreto di abbandono che andasse

oltre le fattispecie ivi descritte rispettivamente che taluni fatti non fossero

mai stati ipotizzati in precedenza, di modo che non erano stati oggetto del

procedimento penale. E’ manifesto che non si possa impugnare un decreto di

abbandono implicito per fatti neppure oggetto del procedimento.

Si

ricorda che la promozione dell’accusa, il decreto di accusa e la sua conferma

non sono impugnabili (art. 324 cpv. 2 CPP) [DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.;

decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.], per cui non si può, con

l’impugnazione di un asserito decreto di abbandono implicito, attribuire a

questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle accuse

oggetto di promozione dell’accusa o di decreto di accusa.

Spetterà

al giudice di merito [che non è vincolato alla qualifica giuridica data dal

pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – S.

WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M. A.

NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n. 4; ZK StPO – W. WOHLERS,

op. cit., art. 9 CPP n. 15)] valutare se i fatti come indicati nel decreto di

accusa siano sussumibili al reato di amministrazione infedele aggravata, come

ritenuto dal magistrato inquirente. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettono

peraltro al giudice di dare la possibilità al procuratore pubblico di

modificare o di completare l’atto di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del

12.11.2019

consid. 2.2.).

Si

rammenta che, se venisse emanato, e crescesse in giudicato, un decreto di

abbandono per i medesimi fatti oggetto del decreto di accusa, il decreto di

abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP) – osterebbe

ad un giudizio sul decreto di accusa (decisione TF 6B_888/2019 del 9.12.2019

consid. 1.5.).

La

reclamante non vuole del resto un decreto di abbandono. Vorrebbe al contrario

la completazione del decreto di accusa. Non si può nondimeno impugnare un

decreto di abbandono implicito per far completare un decreto di accusa ritenuto

lacunoso.

Le

censure invocate rientrano nell’esame spettante a chi dirige il procedimento

penale in applicazione dell’art. 329 CPP rispettivamente, in seguito, al

giudice di merito nel corso del dibattimento.

4.4

Il

reclamo, in difetto di un decreto di abbandono implicito che il procuratore

pubblico dovrebbe motivare, è pertanto irricevibile (decisione TF 6B_819/2018

del 25.1.2019 consid. 1.3.5.).

5.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della

reclamante, ovvero della massa fallimentare RE 1 in liquidazione, soccombente

(art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP) [di modo che l’istanza

intesa alla nomina quale difensore d’ufficio dell’avv. PR 2 è divenuta priva di

oggetto].

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. ll

reclamo è irricevibile.

2. 2.1.

La

tassa di giustizia di CHF 1'500.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF

1'580.-- (millecinquecentoottanta), sono poste a carico della massa

fallimentare RE 1 in liquidazione, __________. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) a titolo di

indennità.

2.2.

L’istanza

di PI 1 intesa alla nomina dell’avv. PR 2 quale difensore d’ufficio è priva di

oggetto.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per

conoscenza:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera