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Decisione

60.2023.18

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha accolto l'istanza di accesso agli atti della persona informata sui fatti. carenza di motivazione del decreto

27 aprile 2023Italiano17 min

MP 2022.5815) nei confronti di RE 1, socio e gerente della società __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.18

Lugano

27 aprile 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/30.1.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 16.1.2023 emanato dal procuratore

pubblico Chiara Borelli con cui, nell’ambito del procedimento penale promosso

anche a suo carico, ha accolto l’istanza di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR

2, __________), intesa alla trasmissione dei verbali di audizione suoi e di RE

1 (inc. MP 2022.5815);

richiamati gli scritti 31.1./1.2.2023 di

PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo –, 1/2.2.2023 del

magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della

Corte –, 7/8.2.2023 di PI 2 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che,

comunicando di condividere l’esposizione del reclamo, si è rimesso al giudizio

della Corte – e 10/13.2.2023 di PI 3 (patr. da: avv. PR 4, __________) – che,

osservato, si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –;

preso atto che RE 1, interpellato il

13.2.2023, non ha replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2022 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento penale (inc.

MP 2022.5815) nei confronti di RE 1, socio e gerente della società __________, __________,

società titolare dell’omonima autofficina, di PI 2 e di PI 3 per titolo di

truffa in relazione a presunte simulazioni di sinistri ad autoveicoli con

conseguente ottenimento oppure tentativo di ottenimento dalle assicurazioni di

illeciti risarcimenti.

b. Il

13.12.2022 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti (art. 178

lit. d CPP). Egli era proprietario del fondo e del relativo immobile su/in cui

si trovava l’autofficina.

c. Con

istanza 14/15.12.2022 PI 1, per il tramite del suo legale, ha domandato al

magistrato inquirente copia del suo verbale di audizione e l’accesso – “per

le ragioni da me indicate ai presenti” (verosimilmente nel corso

dell’interrogatorio del 13.12.2022) – ai verbali resi da RE 1 fino a quel

momento.

d. Il

15.12.2022 il pubblico ministero ha intimato la predetta istanza di PI 1 alle

parti per prendere posizione in merito.

e. RE

1, il 20/21.12.2022, ha chiesto la reiezione dell’istanza perché infondata. Non

si vedevano motivi per darvi seguito. La posizione di PI 1 era al vaglio degli

inquirenti.

Il

22/23.12.2022 si è opposto anche PI 2, siccome, a quello stadio del

procedimento, assolutamente non giustificata.

PI

3, con scritto inoltrato in data 27/28.12.2022, si è limitato a rimettersi al

giudizio del procuratore pubblico.

f. Con

decreto 16.1.2023 il pubblico ministero ha accolto l’istanza.

Il

magistrato inquirente, rammentato che il legale di PI 1 aveva chiesto l’accesso

agli atti in relazione alla vertenza civile che vedeva coinvolti PI 1 ed RE 1

concernente il sedime su cui era sorta la __________, esposte le prese di

posizione degli imputati sull’istanza, ha indicato che PI 1 era stato sentito

quale persona informata sui fatti in merito a due sinistri fittizi che vedevano

coinvolti veicoli a lui intestati. La società __________, e di riflesso il

fondo di proprietà di PI 1, era stata sottoposta in data 16.11.2022 a

perquisizione. Pure il computer di PI 1 era stato perquisito.

Per

il procuratore pubblico, dunque, “(…) anche in considerazione che la causa

che li vede contrapposti riguarda sostanzialmente anche la società __________ e

cosa con questa società è stato fatto, o comunque non è estraneo, si può

ritenere che oltre come persona personalmente toccata dall’istruttoria, (…)”

PI 1 aveva un interesse a poter accedere ai verbali di RE 1 esperiti fino al

momento dell’istanza ed al suo verbale.

g. Con

gravame 27/30.1.2023 RE 1 postula che il decreto 16.1.2023 sia riformulato e la

richiesta di accesso agli atti sia respinta.

Il

reclamante, ricordati i fatti, la circostanza che PI 1 era stato interrogato

quale persona informata sui fatti e gli art. 101 cpv. 1 e 105 cpv. 1 lit. d /

cpv. 2 CPP, adduce che – per determinare se un partecipante al procedimento sia

direttamente leso nei propri diritti – il procuratore pubblico non potrebbe

procedere ad una valutazione anticipata delle prove; sarebbe sufficiente che la

persona interessata faccia valere in modo plausibile e coerente fatti che la

facciano apparire direttamente lesa nei suoi interessi.

Per

RE 1, sembrerebbe che PI 1 abbia fondato la sua richiesta sul fatto che sarebbe

in corso una vertenza civile con lui. La controversia civile (non ancora

giudiziaria) a cui si riferirebbe PI 1 non avrebbe tuttavia nulla a che vedere

con il procedimento penale, perché avrebbe per oggetto un diritto di compera

costituito sulla proprietà di PI 1 a favore di RE 1. Esisterebbe una

controversia giudiziaria inerente al contratto di locazione stipulato tra la __________

e PI 1.

Tali

controversie civili non potrebbero certamente bastare per garantire a PI 1

l’accesso agli atti di tutta la procedura. Mal si comprenderebbe come le

risultanze istruttorie del procedimento penale potrebbero avere un influsso

determinante sulle citate problematiche (in particolare su un’istanza di espulsione

ex art. 257 CPC, che per definizione dovrebbe fondarsi su un complesso fattuale

e giuridico chiaro) o comunque giustificare la visione di atti estremamente

confidenziali da parte di PI 1.

h. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

i. Con

atto di accusa 15.2.2023 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti

alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1, PI 2 e PI 3 per truffa

(ACC 2023/40). Il dibattimento è previsto a partire dall’8.5.2023.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame 27.1.2023 contro il decreto 16.1.2023 del magistrato inquirente in tema

di accesso agli atti del procedimento penale è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in

applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK

StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,

art. 393 CPP n. 16].

1.3

RE

1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia 16.1.2023, che

ha riconosciuto a PI 1 la facoltà di accedere al verbale di interrogatorio suo

ed ai verbali di audizione di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022 nel procedimento

promosso (anche) a suo carico.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

ll

reclamo in esame è di conseguenza ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Il

diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in

ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP

(ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e dall’art. 107 CPP

rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo in

applicazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del

6.5.2020

consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 1).

2.2

In

relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107

cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un

procedimento penale pendente (ovvero avviato in applicazione dell’art. 300 CPP)

sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (decisione TF 1B_112/2019 del

15.10.2019

consid. 3.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).

Giusta

l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP

(BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER

/ C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del

procedimento al più tardi dopo la prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M.

SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF

1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove

principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit.,

art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art. 108 CPP (che limita tale diritto).

Secondo

l’art. 105 cpv. 2 CPP la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lit. d

CPP) [BSK StPO – H. KÜFFER, op.

cit., art. 105 CPP n. 18] fruisce dei

diritti procedurali spettanti alle parti soltanto se direttamente,

immediatamente e personalmente lesa nei suoi diritti, nella misura necessaria

alla tutela dei suoi interessi (decisione TF 1B_590/2020 del 17.3.2021 consid.

6.1.; DTF 137 IV 280 consid.

2.2.1

e 2.2.2.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO –

H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.

105.

CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.

105.

CPP n. 10). Un mero pregiudizio di

fatto o indiretto della persona informata sui fatti è insufficiente per un tale

interesse (decisione TF 1B_588/2012 del 10.1.2013 consid. 2.1.; DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105

CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 105 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n.

10).

A

differenza delle parti, gli altri partecipanti al procedimento penale, come la

persona informata sui fatti, devono rendere credibile di essere lesi direttamente, immediatamente e personalmente nei loro

diritti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105

CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 105 CPP n. 1/16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n.

10).

In

merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF

1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]

chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare

abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del

segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).

2.3

Secondo

l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il

diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi

dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di

persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del

segreto (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n. 5 ss.; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei

confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne

dà motivo (cpv. 2) [BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n.

7; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno

limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108

cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.

108.

CPP n. 12 ss.]. Secondo il cpv. 4, se

il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le loro

decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella

misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli

atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere

sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).

3.

3.1.

3.1.1

Il

diritto di essere sentito giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. c CPP comprende anche il

diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

3.1.2

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del

24.2.2022

consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

3.1.3

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.2

Si

è detto che PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente, con istanza 14/15.12.2022,

copia del suo verbale di audizione e l’accesso ai verbali resi da RE 1 fino a

quel momento.

Egli

non ha specificato i motivi a fondamento dell’istanza, limitandosi a fare

riferimento alle ragioni che avrebbe esposto il suo legale nel corso della sua

audizione in data 13.12.2022.

Dal

tenore del suo verbale quale persona informata sui fatti non risulta nondimeno

alcun accenno ad un’istanza di accesso agli atti.

3.3

Il

procuratore pubblico, accogliendo l’istanza di accesso agli atti con decreto

16.1.2023, ha menzionato il fatto che PI 1 era stato interrogato quale persona

informata sui fatti, che la società __________, e di riflesso il fondo di sua

proprietà, rispettivamente il computer di PI 1 erano stati perquisiti e,

inoltre, il fatto che la causa civile che vedeva contrapposti RE 1 e PI 1 riguardava

sostanzialmente anche la società __________ e cosa con questa società era stato

fatto. PI 1 era dunque personalmente toccato dall’istruzione.

3.4

PI

1.

è stato sentito quale persona informata sui fatti giusta l’art. 178 lit. d

CPP (“chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o

compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso”). Egli non è

quindi né parte al procedimento giusta l’art. 104 CPP né terzo [ossia persona

estranea ai reati ipotizzati nel procedimento (decisione TF 6B_1088/2017 del

4.4.2018

consid. 2.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP

n. 11)], ma altro partecipante al

procedimento ex art. 105 cpv. 1 lit.

d CPP.

Ora,

quale altro partecipante al procedimento gode dei diritti procedurali spettanti

alle parti soltanto se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei

suoi diritti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi. Il

procuratore pubblico si è limitato a fare riferimento ad una causa che avrebbe

visto fronteggiarsi RE 1 e PI 1, senza spiegare la natura della controversia ed

in che modo gli atti del procedimento a cui PI 1 aveva chiesto l’accesso (ovvero

il suo verbale ed i verbali di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022) sarebbero

serviti per il procedimento civile asseritamente pendente tra le parti.

Il

fatto che il magistrato inquirente sembri ritenere PI 1 anche terzo aggravato

da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP) in considerazione della

perquisizione del fondo e del computer di sua proprietà non cambia la circostanza

che anche il terzo aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti

procedurali spettanti alle parti solo nella misura necessaria alla tutela dei

suoi interessi, se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei suoi

diritti.

Presupposti

che il pubblico ministero, in violazione del suo obbligo di motivazione, non ha

sufficientemente spiegato.

3.5

Il

procuratore pubblico non ha presentato osservazioni al gravame, di modo che non

si pone la questione a sapere se la violazione del diritto di essere sentito

avrebbe potuto essere eventualmente sanata in questa sede in seguito alle

osservazioni.

Anche

PI 1 ha peraltro omesso di spiegare chiaramente in quali cause civili sarebbe

coinvolto con PI 2.

4.

4.1.

Il

decreto 16.1.2023 del pubblico ministero è annullato.

4.2

Si

è detto più sopra che il 15.2.2023 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa

davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti, anche, di RE 1 (ACC

2023/40). Oggi, dunque, la causa è pendente davanti al giudice di merito (art.

328.

cpv. 1 CPP), ovvero alla Corte delle assise criminali, che ha assunto i poteri concernenti il procedimento penale (art. 328

cpv. 2 CPP).

Questa

Corte non può perciò rinviare gli atti al magistrato inquirente, che ha emanato

il decreto 16.1.2023, annullato, perché non è più titolare del procedimento.

Essa deve trasmettere gli atti alla Corte di merito, che si pronuncerà

sull’istanza di PI 1.

5.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). La tassazione della nota professionale riferita ad RE 1,

patrocinato d’ufficio, spetterà all’autorità giudicante al termine del

procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 16.1.2023 del procuratore pubblico Chiara Borelli, nel procedimento

inc. MP 2022.5815, è annullato.

§§ La

Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito RE 1 (ACC

2023/40), procederà nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera