60.2023.18
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha accolto l'istanza di accesso agli atti della persona informata sui fatti. carenza di motivazione del decreto
27 aprile 2023Italiano17 min
MP 2022.5815) nei confronti di RE 1, socio e gerente della società __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.18
Lugano
27 aprile 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 27/30.1.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 16.1.2023 emanato dal procuratore
pubblico Chiara Borelli con cui, nell’ambito del procedimento penale promosso
anche a suo carico, ha accolto l’istanza di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR
2, __________), intesa alla trasmissione dei verbali di audizione suoi e di RE
1 (inc. MP 2022.5815);
richiamati gli scritti 31.1./1.2.2023 di
PI 1 – che, osservato, ha postulato la reiezione del reclamo –, 1/2.2.2023 del
magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della
Corte –, 7/8.2.2023 di PI 2 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che,
comunicando di condividere l’esposizione del reclamo, si è rimesso al giudizio
della Corte – e 10/13.2.2023 di PI 3 (patr. da: avv. PR 4, __________) – che,
osservato, si è parimenti rimesso al giudizio della Corte –;
preso atto che RE 1, interpellato il
13.2.2023, non ha replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
corso del 2022 il procuratore pubblico ha promosso un procedimento penale (inc.
MP 2022.5815) nei confronti di RE 1, socio e gerente della società __________, __________,
società titolare dell’omonima autofficina, di PI 2 e di PI 3 per titolo di
truffa in relazione a presunte simulazioni di sinistri ad autoveicoli con
conseguente ottenimento oppure tentativo di ottenimento dalle assicurazioni di
illeciti risarcimenti.
b. Il
13.12.2022 è stato interrogato PI 1 quale persona informata sui fatti (art. 178
lit. d CPP). Egli era proprietario del fondo e del relativo immobile su/in cui
si trovava l’autofficina.
c. Con
istanza 14/15.12.2022 PI 1, per il tramite del suo legale, ha domandato al
magistrato inquirente copia del suo verbale di audizione e l’accesso – “per
le ragioni da me indicate ai presenti” (verosimilmente nel corso
dell’interrogatorio del 13.12.2022) – ai verbali resi da RE 1 fino a quel
momento.
d. Il
15.12.2022 il pubblico ministero ha intimato la predetta istanza di PI 1 alle
parti per prendere posizione in merito.
e. RE
1, il 20/21.12.2022, ha chiesto la reiezione dell’istanza perché infondata. Non
si vedevano motivi per darvi seguito. La posizione di PI 1 era al vaglio degli
inquirenti.
Il
22/23.12.2022 si è opposto anche PI 2, siccome, a quello stadio del
procedimento, assolutamente non giustificata.
PI
3, con scritto inoltrato in data 27/28.12.2022, si è limitato a rimettersi al
giudizio del procuratore pubblico.
f. Con
decreto 16.1.2023 il pubblico ministero ha accolto l’istanza.
Il
magistrato inquirente, rammentato che il legale di PI 1 aveva chiesto l’accesso
agli atti in relazione alla vertenza civile che vedeva coinvolti PI 1 ed RE 1
concernente il sedime su cui era sorta la __________, esposte le prese di
posizione degli imputati sull’istanza, ha indicato che PI 1 era stato sentito
quale persona informata sui fatti in merito a due sinistri fittizi che vedevano
coinvolti veicoli a lui intestati. La società __________, e di riflesso il
fondo di proprietà di PI 1, era stata sottoposta in data 16.11.2022 a
perquisizione. Pure il computer di PI 1 era stato perquisito.
Per
il procuratore pubblico, dunque, “(…) anche in considerazione che la causa
che li vede contrapposti riguarda sostanzialmente anche la società __________ e
cosa con questa società è stato fatto, o comunque non è estraneo, si può
ritenere che oltre come persona personalmente toccata dall’istruttoria, (…)”
PI 1 aveva un interesse a poter accedere ai verbali di RE 1 esperiti fino al
momento dell’istanza ed al suo verbale.
g. Con
gravame 27/30.1.2023 RE 1 postula che il decreto 16.1.2023 sia riformulato e la
richiesta di accesso agli atti sia respinta.
Il
reclamante, ricordati i fatti, la circostanza che PI 1 era stato interrogato
quale persona informata sui fatti e gli art. 101 cpv. 1 e 105 cpv. 1 lit. d /
cpv. 2 CPP, adduce che – per determinare se un partecipante al procedimento sia
direttamente leso nei propri diritti – il procuratore pubblico non potrebbe
procedere ad una valutazione anticipata delle prove; sarebbe sufficiente che la
persona interessata faccia valere in modo plausibile e coerente fatti che la
facciano apparire direttamente lesa nei suoi interessi.
Per
RE 1, sembrerebbe che PI 1 abbia fondato la sua richiesta sul fatto che sarebbe
in corso una vertenza civile con lui. La controversia civile (non ancora
giudiziaria) a cui si riferirebbe PI 1 non avrebbe tuttavia nulla a che vedere
con il procedimento penale, perché avrebbe per oggetto un diritto di compera
costituito sulla proprietà di PI 1 a favore di RE 1. Esisterebbe una
controversia giudiziaria inerente al contratto di locazione stipulato tra la __________
e PI 1.
Tali
controversie civili non potrebbero certamente bastare per garantire a PI 1
l’accesso agli atti di tutta la procedura. Mal si comprenderebbe come le
risultanze istruttorie del procedimento penale potrebbero avere un influsso
determinante sulle citate problematiche (in particolare su un’istanza di espulsione
ex art. 257 CPC, che per definizione dovrebbe fondarsi su un complesso fattuale
e giuridico chiaro) o comunque giustificare la visione di atti estremamente
confidenziali da parte di PI 1.
h. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
i. Con
atto di accusa 15.2.2023 il pubblico ministero ha promosso l’accusa davanti
alla Corte delle assise criminali nei confronti di RE 1, PI 2 e PI 3 per truffa
(ACC 2023/40). Il dibattimento è previsto a partire dall’8.5.2023.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame 27.1.2023 contro il decreto 16.1.2023 del magistrato inquirente in tema
di accesso agli atti del procedimento penale è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni in
applicazione dell’art. 396 cpv. 1 CPP) e proponibile (giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [BSK
StPO – P. GUIDON, 2. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed.,
art. 393 CPP n. 16].
1.3
RE
1, imputato nel procedimento penale, è pacificamente legittimato a reclamare in
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia 16.1.2023, che
ha riconosciuto a PI 1 la facoltà di accedere al verbale di interrogatorio suo
ed ai verbali di audizione di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022 nel procedimento
promosso (anche) a suo carico.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
ll
reclamo in esame è di conseguenza ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Il
diritto di essere sentito – sancito in generale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e in
ambito penale dall’art. 32 cpv. 2 Cost., dall’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP
(ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 3 CPP n. 33 ss.) e dall’art. 107 CPP –
rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo in
applicazione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU (decisione TF 1B_474/2019 del
6.5.2020
consid. 3.1.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 1).
2.2
In
relazione allo specifico diritto di accedere agli atti previsto dall’art. 107
cpv. 1 lit. a CPP, i presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un
procedimento penale pendente (ovvero avviato in applicazione dell’art. 300 CPP)
sono disciplinati dagli art. 101 s. CPP (decisione TF 1B_112/2019 del
15.10.2019
consid. 3.1.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 4).
Giusta
l’art. 101 cpv. 1 CPP le parti [secondo gli art. 104 cpv. 1 e 105 cpv. 1 CPP
(BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER
/ C. GRÜNIG, op. cit., art. 101 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, 3. ed., art. 101 CPP n. 7)] possono esaminare gli atti del
procedimento al più tardi dopo la prima audizione dell’imputato (BSK StPO – M.
SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 14) e, cumulativamente (decisione TF
1B_264/2013 del 17.10.2013 consid. 2.1.1.), dopo l’assunzione delle altre prove
principali da parte del pubblico ministero (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit.,
art. 101 CPP n. 15); è fatto salvo l’art. 108 CPP (che limita tale diritto).
Secondo
l’art. 105 cpv. 2 CPP la persona informata sui fatti (art. 105 cpv. 1 lit. d
CPP) [BSK StPO – H. KÜFFER, op.
cit., art. 105 CPP n. 18] fruisce dei
diritti procedurali spettanti alle parti soltanto se direttamente,
immediatamente e personalmente lesa nei suoi diritti, nella misura necessaria
alla tutela dei suoi interessi (decisione TF 1B_590/2020 del 17.3.2021 consid.
6.1.; DTF 137 IV 280 consid.
2.2.1
e 2.2.2.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO –
H. KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
105.
CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art.
105.
CPP n. 10). Un mero pregiudizio di
fatto o indiretto della persona informata sui fatti è insufficiente per un tale
interesse (decisione TF 1B_588/2012 del 10.1.2013 consid. 2.1.; DTF 137 IV 280 consid. 2.2.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105
CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 105 CPP n. 12; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n.
10).
A
differenza delle parti, gli altri partecipanti al procedimento penale, come la
persona informata sui fatti, devono rendere credibile di essere lesi direttamente, immediatamente e personalmente nei loro
diritti (BSK StPO – M. SCHMUTZ, op. cit., art. 101 CPP n. 5; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 105
CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 105 CPP n. 1/16; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 105 CPP n.
10).
In
merito all’accesso agli atti decide [in un termine ragionevole (decisioni TF
1B_55/2017 del 24.5.2017 consid. 3.4.; 1B_4/2017 del 3.3.2017 consid. 3.5.)]
chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare
abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del
segreto (art. 102 cpv. 1 CPP).
2.3
Secondo
l’art. 108 cpv. 1 CPP le autorità penali possono sottoporre a restrizioni il
diritto di essere sentiti se: a. vi è il sospetto fondato che una parte abusi
dei suoi diritti; b. la restrizione è necessaria per garantire la sicurezza di
persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del
segreto (BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n. 5 ss.; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 3 ss.). Le restrizioni nei
confronti dei patrocinatori sono ammesse soltanto se il patrocinatore stesso ne
dà motivo (cpv. 2) [BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 108 CPP n.
7; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 108 CPP n. 11 ss.]. Le restrizioni vanno
limitate nel tempo oppure circoscritte a singoli atti procedurali (art. 108
cpv. 3 CPP) [decisione TF 1B_130/2014 del 2.9.2014 consid. 1.4.1.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art.
108.
CPP n. 12 ss.]. Secondo il cpv. 4, se
il motivo della restrizione persiste, le autorità possono fondare le loro
decisioni anche su atti a cui una parte non ha avuto accesso, ma soltanto nella
misura in cui detta parte sia stata informata del contenuto essenziale degli
atti medesimi. Se il motivo della restrizione viene meno, il diritto di essere
sentiti va accordato a posteriori in forma adeguata (art. 108 cpv. 5 CPP).
3.
3.1.
3.1.1
Il
diritto di essere sentito giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. c CPP comprende anche il
diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
3.1.2
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del
24.2.2022
consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
3.1.3
La
violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –
comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata
nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente
grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una
decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in
fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una
riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il
rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della
parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione
TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3.2
Si
è detto che PI 1 ha chiesto al magistrato inquirente, con istanza 14/15.12.2022,
copia del suo verbale di audizione e l’accesso ai verbali resi da RE 1 fino a
quel momento.
Egli
non ha specificato i motivi a fondamento dell’istanza, limitandosi a fare
riferimento alle ragioni che avrebbe esposto il suo legale nel corso della sua
audizione in data 13.12.2022.
Dal
tenore del suo verbale quale persona informata sui fatti non risulta nondimeno
alcun accenno ad un’istanza di accesso agli atti.
3.3
Il
procuratore pubblico, accogliendo l’istanza di accesso agli atti con decreto
16.1.2023, ha menzionato il fatto che PI 1 era stato interrogato quale persona
informata sui fatti, che la società __________, e di riflesso il fondo di sua
proprietà, rispettivamente il computer di PI 1 erano stati perquisiti e,
inoltre, il fatto che la causa civile che vedeva contrapposti RE 1 e PI 1 riguardava
sostanzialmente anche la società __________ e cosa con questa società era stato
fatto. PI 1 era dunque personalmente toccato dall’istruzione.
3.4
PI
1.
è stato sentito quale persona informata sui fatti giusta l’art. 178 lit. d
CPP (“chi, pur non essendo imputato, non può essere escluso quale autore o
compartecipe del reato da elucidare o di un reato connesso”). Egli non è
quindi né parte al procedimento giusta l’art. 104 CPP né terzo [ossia persona
estranea ai reati ipotizzati nel procedimento (decisione TF 6B_1088/2017 del
4.4.2018
consid. 2.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4. ed., art. 70 CP
n. 11)], ma altro partecipante al
procedimento ex art. 105 cpv. 1 lit.
d CPP.
Ora,
quale altro partecipante al procedimento gode dei diritti procedurali spettanti
alle parti soltanto se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei
suoi diritti, nella misura necessaria alla tutela dei suoi interessi. Il
procuratore pubblico si è limitato a fare riferimento ad una causa che avrebbe
visto fronteggiarsi RE 1 e PI 1, senza spiegare la natura della controversia ed
in che modo gli atti del procedimento a cui PI 1 aveva chiesto l’accesso (ovvero
il suo verbale ed i verbali di RE 1 esperiti fino al 14.12.2022) sarebbero
serviti per il procedimento civile asseritamente pendente tra le parti.
Il
fatto che il magistrato inquirente sembri ritenere PI 1 anche terzo aggravato
da atti procedurali (art. 105 cpv. 1 lit. f CPP) in considerazione della
perquisizione del fondo e del computer di sua proprietà non cambia la circostanza
che anche il terzo aggravato da atti procedurali fruisce dei diritti
procedurali spettanti alle parti solo nella misura necessaria alla tutela dei
suoi interessi, se direttamente, immediatamente e personalmente leso nei suoi
diritti.
Presupposti
che il pubblico ministero, in violazione del suo obbligo di motivazione, non ha
sufficientemente spiegato.
3.5
Il
procuratore pubblico non ha presentato osservazioni al gravame, di modo che non
si pone la questione a sapere se la violazione del diritto di essere sentito
avrebbe potuto essere eventualmente sanata in questa sede in seguito alle
osservazioni.
Anche
PI 1 ha peraltro omesso di spiegare chiaramente in quali cause civili sarebbe
coinvolto con PI 2.
4.
4.1.
Il
decreto 16.1.2023 del pubblico ministero è annullato.
4.2
Si
è detto più sopra che il 15.2.2023 il procuratore pubblico ha promosso l’accusa
davanti alla Corte delle assise criminali nei confronti, anche, di RE 1 (ACC
2023/40). Oggi, dunque, la causa è pendente davanti al giudice di merito (art.
328.
cpv. 1 CPP), ovvero alla Corte delle assise criminali, che ha assunto i poteri concernenti il procedimento penale (art. 328
cpv. 2 CPP).
Questa
Corte non può perciò rinviare gli atti al magistrato inquirente, che ha emanato
il decreto 16.1.2023, annullato, perché non è più titolare del procedimento.
Essa deve trasmettere gli atti alla Corte di merito, che si pronuncerà
sull’istanza di PI 1.
5.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese
(art. 428 cpv. 4 CPP). La tassazione della nota professionale riferita ad RE 1,
patrocinato d’ufficio, spetterà all’autorità giudicante al termine del
procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 16.1.2023 del procuratore pubblico Chiara Borelli, nel procedimento
inc. MP 2022.5815, è annullato.
§§ La
Corte delle assise criminali, davanti alla quale è stato deferito RE 1 (ACC
2023/40), procederà nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera