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Decisione

60.2023.180

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. diffamazione. ingiuria. ordine al procuratore pubblico di emanare un decreto di accusa

17 novembre 2023Italiano21 min

esposto datato 14.10.2022 RE 1 ha querelato PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, già suoi compagni

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.180

Lugano

17 novembre 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 7/10.7.2023 presentato da

RE 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 27.6.2023 del procuratore

pubblico Zaccaria Akbas nell’ambito del procedimento dipendente da suo

esposto datato 14.10.2022 nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR

1, __________), PI 2, __________, PI 3, __________, e PI 4, __________, per

il reato di diffamazione (NLP 1631/2023);

richiamate le osservazioni 14/17.7.2023 e

5/6.9.2023 (duplica) di PI 1 – che ha postulato la reiezione del gravame –,

18/19.7.2023 e 30/31.8.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha

parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 26/29.8.2023

(replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue argomentazioni –;

preso atto che gli ulteriori interessati

dal procedimento, interpellati il 10.7.2023, non hanno osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto datato 14.10.2022 RE 1 ha querelato PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4, già suoi compagni

di classe al liceo, per titolo di diffamazione.

Ha

addotto che nei giorni __________ avrebbe partecipato al concorso “__________”,

__________. La __________ l’avrebbe intervistata, pubblicando l’intervista su

instagram il 3.5.2022.

PI

1 avrebbe postato il commento “E’ trap bro”, con conseguenti “mi

piace” di PI 2, PI 3 e PI 4. Ella avrebbe avuto pessimi rapporti con tutti

loro.

Il

16.7.2022, tramite un altro compagno, sarebbe venuta a conoscenza del fatto che

il termine “trap” avrebbe costituito un insulto a sfondo sessuale (si

sarebbe trattato di un termine offensivo per descrivere chi è anatomicamente

uomo ma passa da donna).

RE

1 si è costituita accusatrice privata.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2022.9029.

b. Il

25.10.2022 (NLP 3243/2022) il pubblico ministero ha decretato il non luogo a

procedere in considerazione della tardività della querela (art. 31 CP),

ritenuto che fin dal 3.5.2022 il commento incriminato era stato visto ed era a

disposizione da/di RE 1 per eventuali chiarimenti in merito al significato del

termine “trap”.

c. Con

gravame 4/7.11.2022 RE 1 ha impugnato il citato decreto di non luogo a

procedere contestando la tardività della sua querela e chiedendo di ordinare al

procuratore pubblico di aprire ed istruire il procedimento penale a carico dei

querelati.

d. Con

giudizio CRP 60.2022.308 del 15.6.2023 questa Corte, in accoglimento

dell’impugnativa, ha annullato il suddetto decreto di non luogo a procedere e

ha rinviato gli atti al magistrato inquirente.

Questa

Corte, ricordato il diritto applicabile, ha evidenziato che decisiva, per la

decorrenza del termine giusta l’art. 31 CP, è la conoscenza effettiva dei

fatti, non la mera possibilità di conoscerli. Il leso non è infatti obbligato a

ricercare l’autore rispettivamente i fatti. La circostanza che il leso avrebbe

potuto venire a conoscenza prima dell’infrazione, rispettivamente dell’identità

del suo autore non è pertanto determinante. In tale ambito il leso non ha in

effetti un dovere di diligenza. Fintanto che, in base alla situazione, non è

chiaro se sia stato commesso un reato, il termine ex art. 31 CP non comincia a

decorrere. Ha esposto che, effettivamente, come questa Corte aveva constatato,

inserendo in google il termine “trap” non si arrivava

immediatamente al significato di “una persona anatomicamente uomo che passa

da donna”. Si giungeva invero a tale significato soltanto se si sapeva,

almeno a grandi linee, che cosa cercare (ossia che si trattava di un termine di

slang). Ha inoltre rilevato che la reclamante, in allegato alla querela,

aveva prodotto la “stampata” inerente ad uno scambio di messaggi del

16.7.2022 in cui si discuteva del significato del termine, a lei fino a quel

momento apparentemente ignoto [“(…), trap che significa? (…) qualcuno è trap”],

ma conosciuto dal suo interlocutore [“(…) termine trap nato sull’internet

(in riferimento a donne che hanno un uh, pezzo aggiuntivo inaspettato, che

viene dal partner scoperto solo quando ormai è troppo tardi, da cui il termine

stesso)”]. In queste circostanze, in applicazione della giurisprudenza, si

doveva reputare che il termine di cui all’art. 31 CP fosse cominciato a

decorrere solo il 17.7.2022 e fosse quindi venuto a scadere lunedì 17.10.2022

[il 16.10.2022 essendo una domenica (art. 90 cpv. 2 CPP)]. La querela risultava

consegnata al Ministero pubblico alle ore 11:43 del 17.10.2022 (cfr. timbro apposto

sull’atto). All’incarto c’era in ogni caso anche l’attestazione d’impostazione

di una raccomandata destinata al Ministero pubblico, spedita il 16.10.2022. La

querela era pertanto tempestiva.

e. Preso

atto del giudizio di questa Corte, con pronuncia 27.6.2023 (NLP 1631/2023) il

pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’esposto introdotto

da RE 1.

Il

procuratore pubblico ha addotto che il termine “è trap”, manifestamente

un termine in gergo, era stato definito da RE 1 come “un insulto a sfondo

sessuale”. Dalla documentazione allegata alla querela emergeva che si

sarebbe trattato di un termine riferito ad un individuo transgender, nello

specifico un individuo maschile che si traveste da donna. Ha aggiunto che, pur

evitando di commentare l’argomentazione della querelante (in quanto

riconosciuta da questa Corte con giudizio 15.6.2023, stabilendo la tempestività

della querela), secondo cui le era risultato difficile reperire subito il

significato, ciò che aveva condotto ad una querela dislocata nel tempo, ovvero

presentata il 16.10.2022 per un commento del 3.5.2022, una elementare

consultazione della rete (inserendo ovviamente il corrispettivo di gergo, ossia

slang, con l’ausilio di qualunque rudimentale traduttore online)

confermava quanto asserito. Per il procuratore pubblico, di primo acchito

l’inserimento di parole-chiave conduceva infatti alle possibili accezioni del

termine “trap”. Il Cambridge Dictionary suggeriva l’analogia “transvestite”

ed era sufficiente digitare le parole-chiave “trap slang meaning” perché

venisse suggerito “Trap-Urban Dictionary”, come anche “Online Slang

Dictionary”, nonché “Trap – Wiktionary”, dizionario – quest’ultimo –

che elencava numerosi possibili significati, tra cui anche quello inteso dalla

querelante, ovvero “someone who is anatomically male but who passes as

female.”

Il

commento “è trap”, ovvero “è trans”, non costituiva

un’esternazione diffamatoria giusta l’art. 173 CP perché tale commento non era

atto ad esporre RE 1 al disprezzo in quanto essere umano. Non era infatti

pensabile sostenere che con tale commento ella fosse stata incolpata o resa

sospetta di condotta disonorevole o di un fatto che nuocesse alla sua

reputazione. Sicuramente era un commento infelice e probabilmente non era

inteso come complimento; altrettanto sicuramente non rendeva la persona

disprezzabile dal punto di vista del suo valore come essere umano.

Il

testo censurato non ravvisava di conseguenza gli elementi costitutivi del reato

di diffamazione, non rappresentando una lesione dell’onore così come penalmente

protetto dagli art. 173 ss. CP.

f. Con

gravame 7/10.7.2023 RE 1 postula, in suo accoglimento, l’annullamento del decreto

di non luogo a procedere.

La

reclamante reputa errate le argomentazioni e le conclusioni del pubblico

ministero. L’apertura e lo svolgimento di un’inchiesta seria avrebbero portato

al magistrato inquirente gli elementi fattuali e giuridici per una diversa

decisione sulla sua querela penale.

Sarebbe

stata lesa dal commento postato e dai relativi “like” postati. Non

accetterebbe che la sua integrità sessuale e psichica venga così danneggiata.

Chiederebbe solo giustizia e correttezza. Avrebbe sperato che gli autori del

reato si ravvedessero e si scusassero con lei. La circostanza che non l’avrebbero

fatto dimostrerebbe che l’intendimento dei querelati era quello di nuocere.

La

conclusione del procuratore pubblico, secondo cui affermare “è trap bro”

non sarebbe un commento atto ad esporla al disprezzo in quanto essere umano,

apparirebbe essenzialmente soggettiva, superficiale, errata ed arbitraria. Non

terrebbe minimamente conto del contesto in cui è stata proferita. Il termine “trap”

avrebbe un significato ingiurioso. Si tratterebbe di ingiuria a sfondo sessuale

pubblicata su instagram, accessibile a tutti gli utenti, attuata con lo scopo

di offenderla, di denigrarla e di ledere il suo onore in un momento in cui

avrebbe ricevuto le attenzioni dei media per un suo intervento in un contesto

scientifico. Non si sarebbe trattato di una battuta da spacconi o da faciloni,

ma di un vero e proprio attacco cattivo e vile al suo onore. Attacco che

avrebbe avuto purtroppo successo, perché l’avrebbe ferita nel profondo del suo

animo. Per questo avrebbe inoltrato la querela.

g. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 7.7.2023 contro il decreto di non luogo a procedere

27.6.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta

gli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – R. GRÄDEL / M.

HEINIGER, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393

CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK

StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.

3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente (DTF

144.

IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

RE

1, accusatrice privata nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici

tutelati dagli art. 173 ss. CP (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor

art. 173 CP n. 5 ss.), è legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del decreto di non luogo a procedere 27.6.2023, che ha negato

l’esistenza di condotte di rilevanza penale dei querelati, che l’avrebbero lesa

personalmente, direttamente ed attualmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è dunque ricevibile.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

RE

1.

ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è

punito a querela di parte chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende

sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano

nuocere alla reputazione di lei oppure divulga una tale incolpazione o un tale

sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)]

rispettivamente di ingiuria giusta l’art. 177 cpv. 1 CP [secondo cui è punito a

querela di parte chiunque offende in altro modo – che non diffamando e

calunniando – con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di

una persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n. 1 ss.)]

per il commento “E’ trap bro”, postato da PI 1 su instagram con

riferimento alla lei intervista rilasciata nell’ambito del concorso “__________”,

con i “mi piace” di PI 2, PI 3 e PI 4.

3.2

3.2.1

L’onore

protetto in applicazione degli art. 173 ss. CP è il diritto di ognuno di non

essere considerato una persona da disprezzare.

Queste

disposizioni proteggono l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di

essere uomo d’onore, di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti

(decisione TF 6B_1040/2022 del 23.8.2023 consid. 3.1.1.); sfuggono alla

protezione penale quelle espressioni che – senza far apparire spregevole la

persona attaccata – offuscano la reputazione di cui gode in ambito politico (DTF

145.

IV 462 consid. 4.2.2.; decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid.

4.2.) o professionale (decisione TF 6B_1423/2019 del 26.10.2020 consid. 4.2.) o

l’opinione che ha di sé (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor

art. 173 CP n. 5 ss.).

3.2.2

La

questione a sapere se un’affermazione sia tale da nuocere alla reputazione di

una persona deve essere decisa non secondo il senso che possono averle dato

quelli che l’hanno sentita/letta, ma secondo il senso che essa ha in base ad

un’interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che – in concreto – le

attribuisce l’uditore o il lettore non prevenuto (decisione TF 6B_1040/2022 del

23.8.2023

consid. 3.1.1.; BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., vor

art. 173 CP n. 28 ss.; StGB

Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., vor art.

173.

CP n. 11).

3.2.3

I

reati contro l’onore presuppongono intenzionalità, che deve riferirsi

all’affermazione lesiva dell’onore e – nel caso degli art. 173 s. CP – anche

alla presa di conoscenza da parte del terzo (decisione TF 6B_328/2021 del 13.4.2022

consid. 2.2.2.). Il dolo eventuale è sufficiente per i reati di diffamazione e

di ingiuria. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”,

bastando che l’autore dei reati sia consapevole del fatto che le sue

affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona interessata e che

ciò nonostante le proferisca (decisione TF 6B_328/2021

del 13.4.2022 consid. 2.2.2.; BSK

Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 9 ss. / art. 174 CP n. 6

ss. / art. 177 CP n. 14).

3.2.4

Il

reato di ingiuria giusta l’art. 177 CP è applicabile qualora un giudizio di

valore (“Werturteil”) sia stato proferito verso il leso stesso

oppure al cospetto di terza persona (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN,

op. cit., art. 177 CP n. 1; A.

DONATSCH, Strafrecht III, 10. ed., p. 377) rispettivamente nel caso in cui un fatto

(“Tatsachenbehauptung”) sia stato espresso verso il leso (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 177 CP n.

1; A. DONATSCH, op. cit., p. 377).

Se

un fatto è formulato alla presenza di terzi, è sussunto ai reati di

diffamazione o di calunnia (A. DONATSCH, op. cit., p. 377).

“Terzo”

è chiunque non sia l’autore del reato o il leso dal reato (DTF 145 IV 462

consid. 4.3.3.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 6 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. LEHMKUHL, op. cit., art. 173 CP n. 4 s.).

3.2.5

In

applicazione dell’art. 176 CP alla diffamazione e alla calunnia verbali sono

parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini,

gesti oppure qualunque altro mezzo.

3.3

3.3.1

Il

procuratore pubblico, dopo avere criticato il giudizio CRP 60.2022.308 del

15.6.2023

che ha reputato tempestiva la querela di RE 1, ha ritenuto che il

commento “E’ trap”, ovvero “è trans”, non costituisse

un’esternazione diffamatoria ex art. 173 CP perché tale commento non era atto

ad esporre RE 1 al disprezzo in quanto essere umano. Non era infatti pensabile

sostenere che con tale commento ella fosse stata incolpata o resa sospetta di

condotta disonorevole o di un fatto che nuocesse alla sua reputazione. Il testo

censurato non ravvisava gli elementi costitutivi del reato di diffamazione, non

rappresentando una lesione dell’onore così come penalmente protetto dagli art.

173.

ss. CP.

3.3.2

RE

1.

contesta la conclusione del magistrato inquirente, che sarebbe soggettiva,

superficiale, errata ed arbitraria. Non terrebbe minimamente conto del contesto

in cui è stata proferita. Il termine “trap” avrebbe un significato

ingiurioso. Si tratterebbe di ingiuria a sfondo sessuale pubblicata su

instagram, accessibile a tutti gli utenti, attuata con lo scopo di offenderla,

di denigrarla e di ledere il suo onore in un momento in cui avrebbe ricevuto le

attenzioni dei media per un suo intervento in un contesto scientifico.

3.3.3

Il

termine “trap”, secondo lo “Slang Wiktionary” citato dal

procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere, significa (anche): “(slang,

informal, sometimes offensive, sometimes derogatory) Someone who is anatomically

male but who passes as female.” (cfr. le definizioni allegate da RE 1 alla

querela).

Ora,

di per sé, designare una persona come trans rispettivamente travestito non è

lesivo dell’onore della persona interessata, non trattandosi manifestamente di

un fatto immorale o non etico.

Espressioni,

gesti oppure immagini svalutativi inerenti all’orientamento sessuale di una

persona possono nondimeno ledere l’onore (art. 177 CP) nella misura in cui

esprimono disprezzo (decisione TF 6B_673/2019 del 31.10.2019 consid. 3.1.2.).

Si

è detto più sopra che per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore

non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata dalla stessa,

ma sul senso che – nelle circostanze concrete – le attribuisce un destinatario

non prevenuto, tenendo conto del contesto in cui essa è stata manifestata.

In

concreto, le parole reputate lesive dell’onore – “E’ trap bro” – sono

state postate da PI 1 su instagram con riferimento all’intervista a RE 1 nell’ambito

del concorso “__________”, con conseguenti “mi piace” di PI 2, PI 3 e PI

4.

E’ manifesto che dette parole siano riferite a RE 1, loro ex compagna di

liceo.

Il

termine “trap”, come risulta dal citato “Slang Wiktionary”, già

di per sé ha un’accezione negativa. A maggior ragione, secondo

un’interpretazione oggettiva, se utilizzato come nel caso di specie, ovvero con

il fine evidente di colpire e di umiliare RE 1: non c’è infatti alcun nesso, né

diretto né indiretto, tra il termine ed il contesto – intervista alla

reclamante nell’ambito di un concorso scientifico, in cui aveva presentato il

suo lavoro di maturità (matematica applicata alla medicina) – dove è stato

scritto. Il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire al termine “è

trap bro” nell’ambito in cui è stato postato poteva invero essere unicamente

dispregiativo e sprezzante. Non si stava del resto discutendo del tema, serio,

LGBTQ+, nel cui contesto avrebbe forse potuto avere un senso utilizzare il

termine “trans” oppure “trap” (che però, come detto più sopra,

già di per sé ha un significato negativo).

Il

vocabolo è al contrario stato usato in tutt’altro ambito ed in un foro pubblico

– instagram – per attaccare ed offendere RE 1.

PI

1.

sostiene che il termine “E’ trap bro” sarebbe stato di tendenza all’epoca

dei fatti sui social networks. Si tratterebbe di “(…) un’espressione usata

dai giovani per giustificare i propri modi di fare e di essere di fronte a chi

non li comprende […] Chiunque è libero di seguire i propri traguardi,

realizzarsi nella propria vita ed allo stesso tempo fare musica, o arte in

generale, come più gli piace.” (osservazioni 14/17.7.2023, p. 2). Non

spiega nondimeno le ragioni per cui, in quel contesto, avrebbe dovuto rivolgere

a RE 1 tali commenti positivi. A dire della reclamante, infatti, PI 1 e gli

altri querelati avrebbero avuto con lei rapporti più che pessimi, circostanza

che PI 1 non contesta.

I

querelati erano peraltro studenti liceali, per cui erano in grado di

comprendere che scrivere “è trap bro” rispettivamente mettere un like

a tale termine poteva ledere l’onore della querelante.

3.3.4

Si

deve concludere per l’esistenza di seri indizi di colpevolezza per il reato di

ingiuria – trattandosi di un giudizio di valore espresso sulla persona di RE 1

– a carico di PI 1 rispettivamente di PI 2, PI 3 e PI 4, che – apponendo i “like”

al post “E’ trap bro” di PI 1 – hanno, a giudizio di questa Corte, nelle

circostanze concrete, manifestato di condividerne il senso (DTF 146 IV 23 consid.

2.2.3.).

3.4

3.4.1

Si

ricorda che per la decisione se emanare un decreto di non luogo a procedere

vale il principio in dubio pro duriore, riconducibile al principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv.

2.

CPP in relazione con gli art. 310 cpv. 2, 319 cpv. 1 e 324 CPP; decisione TF

6B_1177/2022 del 21.2.2023 consid. 2.1.) [principio

che deve tenere presente anche la giurisdizione di reclamo (decisione TF

6B_475/2020 del 31.8.2020 consid. 2.2.1.)], che comporta che un decreto di non luogo a procedere non possa essere

pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le

condizioni per il perseguimento non sono date. L’istruzione deve essere aperta

e l’accusa di principio promossa (nella misura in cui non entri in linea di

conto un decreto di accusa) quando una condanna appaia più verosimile che

un’assoluzione. Se le probabilità di assoluzione e di condanna sono

equivalenti, si impone la promozione dell’accusa, in particolare se il reato è

grave.

3.4.2

Si

impone dunque di annullare il decreto di non luogo a procedere.

Ritenuto

quanto esposto, si giustifica che il caso venga esaminato e deciso da un

giudice. Al magistrato inquirente

è chiesto di procedere con l’emanazione di un decreto di accusa a carico di PI

1, PI 2, PI 3 e PI 4, atto che questa Corte può ordinare (decisioni TF

6B_870/2013 del 27.2.2014 consid. 2.3.; 1B_480/2012 del 6.3.2013 consid. 4./5.).

Gli

atti sono ritornati al pubblico ministero per i suoi incombenti.

Qualora

il post incriminato sia ancora presente, il procuratore pubblico verificherà le

modalità per farlo togliere da instagram.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 27.6.2023 (NLP 1631/2023) del procuratore

pubblico Zaccaria Akbas è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. NLP 1631/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera