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Decisione

60.2023.184

Reclamo dell’accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere. convocazione a assemblea generale straordinaria di una SA. amministrazione infedele. falsità in documenti. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

3 settembre 2024Italiano26 min

Essi avrebbero agito senza il suo accordo, senza neppure avvisarlo e non gli avrebbero

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.184

Lugano

3 settembre 2024/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Nicola Respini,

ricusatosi)

cancelliera:

Diana

Buetti

sedente per statuire sul reclamo 11/12.07.2023 presentato

da

RE 1, Bedano,

patr. da: PR 1, __________,

patr. da: PR 2, __________,

contro

il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del

procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 15.06.2023 nei confronti di

PI 1

e PI 2 (patr. da: PR 4) per titolo di amministrazione

infedele, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione (NLP __________);

richiamati gli scritti 17/18.07.2023

(osservazioni) e 18/19.10.2023 (duplica) del procuratore pubblico, con i quali

comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte,

15/18.09.2023 (osservazioni) e 21/22.11.2023 (duplica) di PI 1 e PI 2, i quali

chiedono di non accogliere l’impugnativa;

richiamata la replica 16/17.10.2023 di RE

1, che si è riconfermato nelle sue argomentazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. PI

3 SA (PI 3 qui di seguito), con sede a __________, è una società con lo scopo

(tra l’altro) di produzione, acquisto, vendita, importazione, esportazione e

commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di

raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato

online il 26.08.2024). Fino al 18.11.2022, la società era amministrata e

presieduta da RE 1; attualmente amministratrice unica è PI 1, mentre PI 2,

marito di PI 1, per quanto risulta dagli atti, sarebbe amministratore di fatto

della società. Azionisti ne sono PI 1 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno.

b. Il

03.03.2023, come emerge dagli atti, si è tenuta un’assemblea generale

straordinaria della PI 3 alla presenza di PI 1 quale presidente e PI 2 quale

segretario e con il 50% del capitale azionario presente o rappresentato,

durante la quale, su proposta della presidente è stata designata la __________

Sagl, __________, quale nuovo ufficio di revisione. Con scritto 08.03.2023, PI

1, in rappresentanza della PI 3, ha inviato il verbale dell’assemblea

all’Ufficio del registro di commercio, Biasca, comunicando che con decisione

assembleare la società aveva nominato il nuovo ufficio di revisione (cfr. AI 1,

doc. E). Il 24.03.2023 è stata iscritta nel registro giornaliero la modifica

dell’ufficio di revisione della PI 3, ovvero è stato cancellato il precedente

revisore, la __________ SA di __________, ed è stato iscritto il nuovo

revisore, la __________ di __________ (cfr. AI 1, doc. C e D).

c. Con

esposto penale 15.06.2023, RE 1 ha denunciato i coniugi PI 1 e PI 2 per i reati

di falsità in documenti (art. 251 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa

attestazione (art. 253 CP) in merito ai fatti sopra esposti e per

amministrazione infedele (art. 158 CP) in relazione alla locazione di un

appartamento in comproprietà con PI 1.

Per

quanto riguarda i primi due reati, nell’ambito di un’altra procedura che vedeva

coinvolte le medesime parti, il denunciante sarebbe venuto a conoscenza del

fatto che il 24.03.2023 sarebbe stata iscritta nel registro di commercio la

modifica dell’ufficio di revisione della PI 3. Dopo aver richiesto all’Ufficio

del registro di commercio i documenti giustificativi di detta iscrizione, il

05.05.2023 RE 1 sarebbe ulteriormente venuto a conoscenza del fatto che i

coniugi PI 1PI 2 nel mese di marzo avrebbero “tenuto un’assemblea generale

straordinaria della società, indicando che era “(…) presente o rappresentato il

50% del capitale azionario di CHF 100'000 nominali” e accertando altresì che

l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di legge o di statuto””.

Nel

suo esposto, il denunciante ha sostenuto che una valida costituzione di

un’assemblea generale ordinaria o straordinaria presupporrebbe la convocazione

di tutti gli azionisti con il relativo preavviso legale o statutario, ma che

lui non avrebbe ricevuto alcuna convocazione né avrebbe mai partecipato o

votato per la nomina del nuovo revisore. A mente del denunciante, il fatto di

redigere un verbale dell’assemblea e uno scritto indirizzato all’Ufficio del

registro di commercio contenenti informazioni false, ossia “che la votazione

del nuovo Ufficio di revisione è avvenuta in presenza di tutti gli azionisti e

conformemente agli statuti”, avrebbe “tratto in errore il funzionario

competente di aggiornare le informazioni giuridicamente rilevanti (cfr. art.

253 CP) al Registro di commercio” e adempirebbe i requisiti dei reati di

falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;

si tratterebbe di un caso particolare di falsità ideologica mediata, e meglio

commessa quale autore mediato sfruttando un funzionario o un pubblico ufficiale

quale strumento ignaro.

Per

quanto riguarda invece il reato di amministrazione infedele, RE 1 ha precisato

di essere pure proprietario insieme a PI 1, in ragione di ½ ciascuno, di due

fondi a __________ sui quali sorgerebbe una palazzina con diversi appartamenti.

Un appartamento sarebbe stato dato in locazione da PI 1 e PI 1 a __________.

Essi avrebbero agito senza il suo accordo, senza neppure avvisarlo e non gli avrebbero

nemmeno versato la metà delle pigioni mensili che gli spetterebbero quale

comproprietario. A mente del denunciante, tale comportamento costituirebbe il

reato di amministrazione infedele.

d. Con

decisione 26.06.2023, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere in ordine all’esposto.

Il

magistrato inquirente, dopo aver brevemente ricordato i fatti, ha concluso che per

quanto riguarda il reato di amministrazione infedele, questo non sarebbe dato poiché

mancherebbero i presupposti del reato e la questione parrebbe, di primo

acchito, prettamente civile. Nella sua denuncia, RE 1 sembrerebbe infatti contraddirsi,

poiché da un lato sosterrebbe che __________ avrebbe occupato abusivamente il

suo appartamento, mentre dall’altro ne richiederebbe la pigione, e né una né

l’altra fattispecie adempirebbero i requisiti di un comportamento punibile. Neppure

sarebbe dato il requisito di “gestore”, poiché PI 1 non avrebbe nessun

obbligo di amministrare il patrimonio di RE 1 e di riversargli la metà delle

pigioni in questione. A titolo abbondanziale, ha pure aggiunto che non sarebbe

dato neppure il reato di appropriazione indebita, poiché il pagamento della

pigione non sarebbe un bene patrimoniale affidato, bensì la contropartita per

una prestazione effettuata.

Per

quanto riguarda il reato di falsità in documenti, questo non sarebbe dato

poiché nel documento trasmesso all’Ufficio del registro di commercio non vi

sarebbe nulla di falso e il verbale assembleare corrisponderebbe al vero, ossia

che l’assemblea si sarebbe tenuta con il 50% del capitale azionario

rappresentato. Ha aggiunto che una presunta violazione del Codice delle obbligazioni

o dello statuto sarebbe una questione puramente civile.

Neppure

il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione sarebbe dato.

Il solo fatto che l’Ufficio del registro di commercio abbia proceduto

all’iscrizione della modifica del revisore sulla base di un verbale di

un’assemblea convocata in maniera errata, non sarebbe sufficiente per ammettere

il reato penale. La questione della validità o meno della nomina dell’ufficio

di revisione sarebbe una questione puramente civile.

e. Con

gravame 11/12.07.2023, RE 1 chiede in via preliminare la concessione

dell’effetto sospensivo e in via principale contesta il decreto di non luogo a

procedere 1602/2023 del 26.06.2023, limitatamente ai reati di falsità in

documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (consid. 3

ss.). Non contesta i consid. 1 e 2 concernenti il reato di amministrazione

infedele (cfr. reclamo pt. 12, p. 3).

Il

reclamante, dopo aver ripercorso i fatti, sostiene che alla base

dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere vi sarebbe un accertamento

inesatto ed incompleto dei fatti che avrebbe portato il magistrato inquirente a

ritenere che i presupposti dei reati denunciati non fossero adempiuti.

Il

procuratore pubblico, nel decreto di non luogo a procedere, avrebbe in primo

luogo riportato erroneamente che la moglie del denunciante, __________, come

anche il marito di PI 1, sarebbero anch’essi azionisti della PI 3, quando

invece gli unici due azionisti sarebbero RE 1 e PI 1, ognuno con il 50% delle

azioni della società.

Il

procuratore pubblico avrebbe anche erroneamente ritenuto che la documentazione presentata

all’Ufficio del registro di commercio in vista dell’iscrizione della modifica

del revisore non conterrebbe nulla di inesatto, senza però considerare la

dichiarazione riportata nel verbale, in cui verrebbe indicato che l’assemblea

sarebbe stata “validamente costituita a norma di legge o di statuto”. La

conclusione del magistrato, per cui l’iscrizione al registro di commercio

sarebbe avvenuta sulla semplice base di un’assemblea costituita in maniera errata,

sarebbe quindi sbagliata. L’assemblea sarebbe infatti avvenuta in seguito a “un

comportamento abusivo” dei coniugi PI 1PI 2, che, tralasciando qualsivoglia

convocazione e allestendo della documentazione riportante dei fatti falsi e mai

avvenuti, avrebbero voluto far credere ai funzionari dell’Ufficio del registro

di commercio che l’assemblea sarebbe stata validamente costituita a norma di

legge e di statuto.

Il

reclamante solleva infine la violazione del principio in dubio pro duriore,

sostenendo che il procuratore dovrebbe procedere alla riapertura dell’inchiesta

“e quanto meno interrogare i sigg. PI 1PI 2, accertare che RE 1 non è mai

stato convocato all’assemblea, per poi concludere che l’assemblea – in assenza

di convocazione – non era “validamente costituita””.

f. Con

scritto 17/18.07.2023, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere

osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.

g. L’11/12.09.2023,

RE 1 ha presentato uno scritto sollevando un conflitto d’interessi e chiedendo

di assegnare un termine a PI 1 e PI 2 per notificare un nuovo patrocinatore.

Tale questione è stata oggetto di un procedimento separato (cfr. decisione CRP

del 23.05.2024, inc. 60.2023.228).

h. Con

osservazioni 15/18.09.2023, PI 1 e PI 2 hanno contestato integralmente quanto

sollevato da RE 1 nel proprio reclamo.

Essi

hanno precisato che la nomina del nuovo revisore si è resa necessaria poiché la

__________ SA, revisore in carica fino a quel momento, aveva rinunciato al

mandato. Hanno evidenziato come si fosse proceduto “nel pieno interesse sia

della società che dei rispettivi azionisti”, dunque anche nell’interesse

del reclamante, e che per di più “la nomina del nuovo ufficio di revisione

non ha comportato alcun vantaggio esclusivo né per PI 1 né per PI 2”. Hanno

poi ricordato il tenore dell’art. 16 dello statuto della società, che

prevedrebbe che l’assemblea generale adotti le sue decisioni e le nomine di sua

competenza alla maggioranza assoluta e che in caso di parità dei voti, il voto del

presidente è preponderante, sottolineando poi che indipendentemente dalle

accuse formulate, PI 1 avrebbe deliberato in modo corretto. Hanno infine

aggiunto che il presupposto del reato di falsità in documenti di voler nuocere

al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare un indebito

profitto, nel caso in questione non sarebbe adempiuto.

Secondo

i coniugi PI 1PI 2 neppure sarebbe dato il reato di conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione, poiché essi non avrebbero “né ingannato né avuto

l’intenzione di ingannare” e per di più “se il reclamante avesse

partecipato all’assemblea del 3 marzo 2023, l’esito sarebbe stato lo stesso,

visto il voto preponderante di PI 1” e “la società avrebbe potuto

senz’altro procedere all’iscrizione al registro di commercio del nuovo ufficio

di revisione”.

I

coniugi PI 1PI 2 hanno infine ribadito che, come concluso dal procuratore

pubblico, la presente fattispecie sarebbe di natura “prettamente civile e

non penale” e hanno pure osservato che la dichiarazione “l’assemblea è

validamente costituita a norma di legge o di statuto” sarebbe “un

contenuto standard dei verbali di assemblee societarie che vengono ripresi di

volta in volta senza una vera e propria verifica”.

i. Delle

ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di replica e di duplica

si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato in data 11/12.07.2023 contro il decreto di non luogo a

procedere 26.06.2023, avvisato per il ritiro il 27.06.2023 e recapitato allo

sportello il 01.07.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci

giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche,

proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.

3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid.

2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

1.3.2

RE

1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici

tutelati dagli art. 251 (falsità in documenti) e 253 (conseguimento fraudolento

di una falsa attestazione), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o

all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 che ha negato

l’esistenza dei reati ipotizzati concernenti gli atti compiuti da PI 1 e PI 2

in relazione al 50% delle note azioni di sua proprietà.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è pertanto ricevibile.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

Il

reclamante ipotizza nei confronti di PI 1 e PI 2 il reato di falsità in

documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine

di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a

sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un

documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a

mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare

in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

oppure fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M.

BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)] e quello di conseguimento fraudolento di

una falsa attestazione giusta l’art. 253 CP [secondo cui è punito chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un

pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla

verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma

falsa od una copia non conforme all’originale, e chiunque fa uso di un

documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato

(BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 253 CP n. 1 ss.)].

3.2

Il

reato di falsità in documenti reprime la falsificazione di un documento (falso

materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso

ideologico).

3.2.1

Nel

primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai

sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.

Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore

apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi

da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_1062/2023

del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).

3.2.2

Nel

caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la

cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo

oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la

legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero

unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché

il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF

6B_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n.

64.

ss.; StGB Praxiskommentar –

S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).

3.2.3

Si

tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.

251.

CP n. 181).

3.2.4

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che la dichiarazione scritta

del presidente di un’assemblea generale con la quale conferma che tutte le

azioni erano “validamente rappresentate” oppure ancora che l’assemblea di tutti

gli azionisti era “valida” e che aveva avuto luogo un’elezione “valida”,

costituiscono un falso ideologico se l’autore sapeva che non era così (CR-CP II

– D. KINZER, 1. ed., art. 251 CP n. 52).

Il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che il verbale di un’assemblea

generale ha qualità di documento se serve da giustificativo per un’iscrizione

nel registro di commercio: il segretario (“Protokollführer”) ha infatti

una posizione di garante rispetto all’ufficiale del registro di commercio [DTF

123.

IV 132 consid. 3b)aa); 120

IV 199 consid. 3c); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,

op. cit., art. 251 CP n. 8; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht

IV, 5. ed., p. 159]. Chi, pur

conoscendone l’inesattezza, iscrive in un processo verbale le dichiarazioni del

presidente dell’assemblea, secondo cui tutte le azioni sono rappresentate, è

punibile per falsità ideologica in documenti se, oltre all’intenzione, è dato

il fine di, segnatamente, procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Se

sia il verbalizzante che il presidente sanno che la dichiarazione sulla

rappresentazione di tutte le azioni è falsa, si deve presumere la complicità. Il

contributo del presidente al reato consiste nel fare la dichiarazione falsa, mentre

il contributo del verbalizzante consiste nel redigere il documento [DTF 120 IV

199.

consid. 3d)]. Chi notifica per l’iscrizione nel registro di commercio la

valida elezione di un consiglio di amministrazione pur accettando l’eventualità

della nullità dell’elezione, è punibile per tentativo di conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione per dolo eventuale (DTF 120 IV 199

consid. 4.).

3.3

Il

reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione concerne un

“documento autentico” ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP. Il documento deve quindi

avere tutte le caratteristiche, sopra menzionate, di un documento ai

sensi dell’art. 110 n. 4 CP, segnatamente essere destinato ed atto a provare un

fatto di portata giuridica. In più lo stesso dev’essere pubblico (authentique),

segnatamente deve essere emanato da un’autorità (o da un membro della stessa),

da un funzionario o da un pubblico ufficiale, agenti nell’esercizio delle loro

funzioni ufficiali (B. CORBOZ, op. cit., art. 253 CP n. 2 ss.).

3.4

3.4.1

Giusta

l’art. 689 CO, negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti

nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione

degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione

sull’impiego dell’utile. Il diritto degli azionisti di essere convocati all’assemblea

(art. 699 ss. CO) e i diritti che consentono loro di richiederne la

convocazione o di inserire un punto all'ordine del giorno (art. 699 e 699b CO)

sono volti a garantire che l'assemblea generale abbia luogo, che gli azionisti

vi partecipino e che possano prendere decisioni su questioni che li riguardano

(CR-CO II – R. TRIGO TRINDADE, 2. ed., art. 689 CO n. 6).

L’art.

700.

cpv. 1 CO, che prevede che il consiglio d’amministrazione comunichi agli

azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di

quello fissato per l’adunanza, serve a proteggere gli azionisti, garantendo un

tempo sufficiente per la preparazione dell’assemblea generale (OFK – J. KREN

KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FANKHAUSER, 4. ed., art. 700 CO). La

convocazione deve essere trasmessa a tutti gli azionisti. Le decisioni prese

durante un’assemblea generale alla quale non sono stati convocati tutti gli

azionisti (senza eccezione) sono nulle, indipendentemente dal numero di azioni

in possesso degli azionisti non convocati e dal fatto di sapere se l’azionista

che non è stato convocato avrebbe potuto, con il suo voto, impedire la

deliberazione (BSK OR II – D. DUBS / R. TRUFFER, 6. ed., art. 700 CO n. 1;

CR-CO II – H. PETER / F. BIRCHLER, op. cit., art. 706b CO n. 11; DTF 137 III

460, consid. 3.3.).

3.4.2

Il

modo di convocazione dell’assemblea generale viene anche regolato dallo statuto

della società.

Ai

sensi dell’art. 12, è previsto che ogni qualvolta sia necessario, in modo

particolare nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione convoca

assemblee generali straordinarie (cpv. 2); il consiglio di amministrazione deve

convocare assemblee generali straordinarie entro venti giorni se azionisti che

rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono

per scritto indicando gli oggetti all’ordine del giorno e le proposte (cpv. 3).

L’art.

13.

prevede inoltre che l’assemblea generale è convocata dal consiglio di

amministrazione e, quando occorre, dall’ufficio di revisione. Il diritto di

convocazione spetta anche ai liquidatori (cpv. 1); la convocazione

dell’assemblea generale avviene nelle forme previste dall’art. 27 almeno venti

giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Sono indicati nella

convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea, gli oggetti

all’ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d’amministrazione e

degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea generale o

l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno (cpv. 2); almeno venti giorni

prima dell’assemblea generale ordinaria devono essere depositate presso la sede

della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione

sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò deve essere fatta menzione

nella convocazione, che dovrà, inoltre, indicare il diritto degli azionisti di

richiedere l’invio di una copia di questi documenti (cpv. 3); fatta riserva per

le disposizioni sull’assemblea totalitaria (art. 14), nessuna deliberazione può

essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del

giorno. Sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale

straordinaria o di eseguire una verifica speciale. Non occorre, invece,

comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti

all’ordine del giorno, né le discussioni non seguite da un voto (cpv. 4).

L’art.

14.

prevede che i proprietari, usufruttuari o i rappresentanti di tutte le

azioni possano, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale

anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di

tutti gli azionisti) [cpv. 1]; finché i proprietari o i rappresentanti di tutte

le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e

deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell’assemblea

generale (cpv. 2).

3.5

3.5.1

Nel

decreto di non luogo a procedere, il procuratore pubblico si è limitato a

ritenere la dichiarazione che all’assemblea era presente e rappresentato il 50%

delle azioni della società, ciò che corrisponderebbe al vero e non adempirebbe

quindi le condizioni dei reati ipotizzati.

3.5.2

Il

reclamante contesta, rettamente, il fatto che il magistrato inquirente non

abbia considerato in alcun modo la dichiarazione che l’assemblea sarebbe stata

“validamente costituita a norma di legge o di statuto” e abbia concluso

che “la questione (validità o meno della nomina dell’Ufficio di revisione)

ha valenza puramente civile”.

3.5.3

3.5.3.1

In

concreto, dalla documentazione trasmessa il 05.05.2023 dall’ufficiale del registro

di commercio al reclamante (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E), risulta che

il 03.03.2023 ha effettivamente avuto luogo l’assemblea generale straordinaria

della PI 3, dal cui verbale emerge essersi tenuta a __________ alla presenza di

PI 1 quale presidente (e azionista) e PI 2 quale segretario. RE 1, azionista anche

lui al 50% della società, non figura quale persona presente all’assemblea e,

dalla documentazione agli atti, non risulta neppure essere stato convocato,

anzi sarebbe venuto a conoscenza dell’assemblea nonché dell’avvenuta iscrizione

della modifica del revisore soltanto mesi dopo e in maniera casuale. Da parte

loro, PI 1 e PI 1 nemmeno contestano tale fatto e non sostengono in nessun

momento di averlo convocato; al contrario, asseriscono di aver proceduto alla

modifica e nomina del nuovo revisore “nel pieno interesse sia della società

che dei rispettivi azionisti” poiché vi era “il bisogno di trovare il

più velocemente possibile un nuovo ufficio di revisione”. Su detto verbale,

sottoscritto sia da PI 1 sia da PI 2, è pure riportato che “È presente o

rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000.00 nominali” e

che

“la Presidente dichiara aperta la seduta e constata che

l’assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per

discutere e deliberare […]”.

Nei

documenti allegati alla denuncia, vi è poi anche lo scritto dell’08.03.2023,

sottoscritto da PI 1 in rappresentanza della PI 3 e trasmesso all’Ufficio del

registro di commercio affinché venisse iscritta la modifica decisa durante

l’assemblea, nel quale ha riportato che “con decisione assembleare di data

odierna, la sopracitata società [ndr. PI 3] ha nominato quale ufficio di

revisione […]” (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E).

3.5.3.2

Viste

la dottrina e la giurisprudenza sopra esposte, si deve in primo luogo ritenere

che il verbale dell’assemblea, redatto e sottoscritto da PI 1 e PI 2 e che in

seguito è stato inviato all’Ufficio del registro di commercio ed è servito da

giustificativo per un’iscrizione nel registro di commercio, ha qualità di documento.

Va

pure rilevato che PI 1 così come anche PI 2 avevano una posizione di garante

rispetto all’ufficiale del registro di commercio, il quale deve poter presumere

che le dichiarazioni e i documenti giustificativi che gli vengono presentati

siano corretti e deve poter quindi fare affidamento sul fatto che il verbale

dello svolgimento di un'assemblea, le delibere e le elezioni effettuate in tale

occasione non contengano informazioni false. L’ufficiale del registro di

commercio ha infatti solo un obbligo di controllo limitato in caso di dubbio e

deve poter accettare una delibera degli azionisti che sembri valida dai

documenti che gli sono stati presentati, senza esaminare se l’assemblea sia

stata correttamente convocata e composta (cfr. DTF 120 IV 199 consid. 3c).

Infine,

considerato che un’assemblea alla quale un azionista non è stato in alcun modo

convocato, non può essere considerata “validamente costituita” ed è

considerata nulla, quanto riportato nel verbale dell’assemblea del 03.03.2023,

ovvero che l’assemblea “è validamente costituita a norma di legge e di

statuto per discutere e deliberare”, vista la mancata convocazione di RE 1

quale azionista della società, non sembra corrispondere al vero.

3.5.3.3

Di

conseguenza, visto quanto sopra, si deve ritenere che risultano dati a carico dei

coniugi PI 1PI 2 sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare

l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al

magistrato inquirente che dovrà approfondire e chiarire il ruolo di entrambi

nei fatti, nonché dovrà verificare se gli elementi soggettivi siano adempiuti, segnatamente

se sussiste la volontà di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di un indebito

profitto ai sensi dell’art. 251 CP.

3.6

Si

impone di annullare il decreto di non luogo a procedere con riferimento alla

fattispecie inerente all’assemblea generale straordinaria della società PI 3

(consid. 3 ss. del decreto di non luogo a procedere del 26.06.2023). L'incarto

è ritornato al magistrato inquirente, il quale procederà nei suoi incombenti.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’indennità

(art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 158, 251 e 253 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 del procuratore pubblico Daniele

Galliano (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 1'000.-- (mille) quale

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribu

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera