60.2023.184
Reclamo dell’accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere. convocazione a assemblea generale straordinaria di una SA. amministrazione infedele. falsità in documenti. conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
3 settembre 2024Italiano26 min
Essi avrebbero agito senza il suo accordo, senza neppure avvisarlo e non gli avrebbero
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.184
Lugano
3 settembre 2024/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente
Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Nicola Respini,
ricusatosi)
cancelliera:
Diana
Buetti
sedente per statuire sul reclamo 11/12.07.2023 presentato
da
RE 1, Bedano,
patr. da: PR 1, __________,
patr. da: PR 2, __________,
contro
il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente dalla sua denuncia 15.06.2023 nei confronti di
PI 1
e PI 2 (patr. da: PR 4) per titolo di amministrazione
infedele, falsità in documenti e conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione (NLP __________);
richiamati gli scritti 17/18.07.2023
(osservazioni) e 18/19.10.2023 (duplica) del procuratore pubblico, con i quali
comunica di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte,
15/18.09.2023 (osservazioni) e 21/22.11.2023 (duplica) di PI 1 e PI 2, i quali
chiedono di non accogliere l’impugnativa;
richiamata la replica 16/17.10.2023 di RE
1, che si è riconfermato nelle sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. PI
3 SA (PI 3 qui di seguito), con sede a __________, è una società con lo scopo
(tra l’altro) di produzione, acquisto, vendita, importazione, esportazione e
commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di
raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato
online il 26.08.2024). Fino al 18.11.2022, la società era amministrata e
presieduta da RE 1; attualmente amministratrice unica è PI 1, mentre PI 2,
marito di PI 1, per quanto risulta dagli atti, sarebbe amministratore di fatto
della società. Azionisti ne sono PI 1 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno.
b. Il
03.03.2023, come emerge dagli atti, si è tenuta un’assemblea generale
straordinaria della PI 3 alla presenza di PI 1 quale presidente e PI 2 quale
segretario e con il 50% del capitale azionario presente o rappresentato,
durante la quale, su proposta della presidente è stata designata la __________
Sagl, __________, quale nuovo ufficio di revisione. Con scritto 08.03.2023, PI
1, in rappresentanza della PI 3, ha inviato il verbale dell’assemblea
all’Ufficio del registro di commercio, Biasca, comunicando che con decisione
assembleare la società aveva nominato il nuovo ufficio di revisione (cfr. AI 1,
doc. E). Il 24.03.2023 è stata iscritta nel registro giornaliero la modifica
dell’ufficio di revisione della PI 3, ovvero è stato cancellato il precedente
revisore, la __________ SA di __________, ed è stato iscritto il nuovo
revisore, la __________ di __________ (cfr. AI 1, doc. C e D).
c. Con
esposto penale 15.06.2023, RE 1 ha denunciato i coniugi PI 1 e PI 2 per i reati
di falsità in documenti (art. 251 CP) e conseguimento fraudolento di una falsa
attestazione (art. 253 CP) in merito ai fatti sopra esposti e per
amministrazione infedele (art. 158 CP) in relazione alla locazione di un
appartamento in comproprietà con PI 1.
Per
quanto riguarda i primi due reati, nell’ambito di un’altra procedura che vedeva
coinvolte le medesime parti, il denunciante sarebbe venuto a conoscenza del
fatto che il 24.03.2023 sarebbe stata iscritta nel registro di commercio la
modifica dell’ufficio di revisione della PI 3. Dopo aver richiesto all’Ufficio
del registro di commercio i documenti giustificativi di detta iscrizione, il
05.05.2023 RE 1 sarebbe ulteriormente venuto a conoscenza del fatto che i
coniugi PI 1PI 2 nel mese di marzo avrebbero “tenuto un’assemblea generale
straordinaria della società, indicando che era “(…) presente o rappresentato il
50% del capitale azionario di CHF 100'000 nominali” e accertando altresì che
l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di legge o di statuto””.
Nel
suo esposto, il denunciante ha sostenuto che una valida costituzione di
un’assemblea generale ordinaria o straordinaria presupporrebbe la convocazione
di tutti gli azionisti con il relativo preavviso legale o statutario, ma che
lui non avrebbe ricevuto alcuna convocazione né avrebbe mai partecipato o
votato per la nomina del nuovo revisore. A mente del denunciante, il fatto di
redigere un verbale dell’assemblea e uno scritto indirizzato all’Ufficio del
registro di commercio contenenti informazioni false, ossia “che la votazione
del nuovo Ufficio di revisione è avvenuta in presenza di tutti gli azionisti e
conformemente agli statuti”, avrebbe “tratto in errore il funzionario
competente di aggiornare le informazioni giuridicamente rilevanti (cfr. art.
253 CP) al Registro di commercio” e adempirebbe i requisiti dei reati di
falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione;
si tratterebbe di un caso particolare di falsità ideologica mediata, e meglio
commessa quale autore mediato sfruttando un funzionario o un pubblico ufficiale
quale strumento ignaro.
Per
quanto riguarda invece il reato di amministrazione infedele, RE 1 ha precisato
di essere pure proprietario insieme a PI 1, in ragione di ½ ciascuno, di due
fondi a __________ sui quali sorgerebbe una palazzina con diversi appartamenti.
Un appartamento sarebbe stato dato in locazione da PI 1 e PI 1 a __________.
Essi avrebbero agito senza il suo accordo, senza neppure avvisarlo e non gli avrebbero
nemmeno versato la metà delle pigioni mensili che gli spetterebbero quale
comproprietario. A mente del denunciante, tale comportamento costituirebbe il
reato di amministrazione infedele.
d. Con
decisione 26.06.2023, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere in ordine all’esposto.
Il
magistrato inquirente, dopo aver brevemente ricordato i fatti, ha concluso che per
quanto riguarda il reato di amministrazione infedele, questo non sarebbe dato poiché
mancherebbero i presupposti del reato e la questione parrebbe, di primo
acchito, prettamente civile. Nella sua denuncia, RE 1 sembrerebbe infatti contraddirsi,
poiché da un lato sosterrebbe che __________ avrebbe occupato abusivamente il
suo appartamento, mentre dall’altro ne richiederebbe la pigione, e né una né
l’altra fattispecie adempirebbero i requisiti di un comportamento punibile. Neppure
sarebbe dato il requisito di “gestore”, poiché PI 1 non avrebbe nessun
obbligo di amministrare il patrimonio di RE 1 e di riversargli la metà delle
pigioni in questione. A titolo abbondanziale, ha pure aggiunto che non sarebbe
dato neppure il reato di appropriazione indebita, poiché il pagamento della
pigione non sarebbe un bene patrimoniale affidato, bensì la contropartita per
una prestazione effettuata.
Per
quanto riguarda il reato di falsità in documenti, questo non sarebbe dato
poiché nel documento trasmesso all’Ufficio del registro di commercio non vi
sarebbe nulla di falso e il verbale assembleare corrisponderebbe al vero, ossia
che l’assemblea si sarebbe tenuta con il 50% del capitale azionario
rappresentato. Ha aggiunto che una presunta violazione del Codice delle obbligazioni
o dello statuto sarebbe una questione puramente civile.
Neppure
il reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione sarebbe dato.
Il solo fatto che l’Ufficio del registro di commercio abbia proceduto
all’iscrizione della modifica del revisore sulla base di un verbale di
un’assemblea convocata in maniera errata, non sarebbe sufficiente per ammettere
il reato penale. La questione della validità o meno della nomina dell’ufficio
di revisione sarebbe una questione puramente civile.
e. Con
gravame 11/12.07.2023, RE 1 chiede in via preliminare la concessione
dell’effetto sospensivo e in via principale contesta il decreto di non luogo a
procedere 1602/2023 del 26.06.2023, limitatamente ai reati di falsità in
documenti e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (consid. 3
ss.). Non contesta i consid. 1 e 2 concernenti il reato di amministrazione
infedele (cfr. reclamo pt. 12, p. 3).
Il
reclamante, dopo aver ripercorso i fatti, sostiene che alla base
dell’emanazione del decreto di non luogo a procedere vi sarebbe un accertamento
inesatto ed incompleto dei fatti che avrebbe portato il magistrato inquirente a
ritenere che i presupposti dei reati denunciati non fossero adempiuti.
Il
procuratore pubblico, nel decreto di non luogo a procedere, avrebbe in primo
luogo riportato erroneamente che la moglie del denunciante, __________, come
anche il marito di PI 1, sarebbero anch’essi azionisti della PI 3, quando
invece gli unici due azionisti sarebbero RE 1 e PI 1, ognuno con il 50% delle
azioni della società.
Il
procuratore pubblico avrebbe anche erroneamente ritenuto che la documentazione presentata
all’Ufficio del registro di commercio in vista dell’iscrizione della modifica
del revisore non conterrebbe nulla di inesatto, senza però considerare la
dichiarazione riportata nel verbale, in cui verrebbe indicato che l’assemblea
sarebbe stata “validamente costituita a norma di legge o di statuto”. La
conclusione del magistrato, per cui l’iscrizione al registro di commercio
sarebbe avvenuta sulla semplice base di un’assemblea costituita in maniera errata,
sarebbe quindi sbagliata. L’assemblea sarebbe infatti avvenuta in seguito a “un
comportamento abusivo” dei coniugi PI 1PI 2, che, tralasciando qualsivoglia
convocazione e allestendo della documentazione riportante dei fatti falsi e mai
avvenuti, avrebbero voluto far credere ai funzionari dell’Ufficio del registro
di commercio che l’assemblea sarebbe stata validamente costituita a norma di
legge e di statuto.
Il
reclamante solleva infine la violazione del principio in dubio pro duriore,
sostenendo che il procuratore dovrebbe procedere alla riapertura dell’inchiesta
“e quanto meno interrogare i sigg. PI 1PI 2, accertare che RE 1 non è mai
stato convocato all’assemblea, per poi concludere che l’assemblea – in assenza
di convocazione – non era “validamente costituita””.
f. Con
scritto 17/18.07.2023, il procuratore pubblico ha comunicato di non avere
osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte.
g. L’11/12.09.2023,
RE 1 ha presentato uno scritto sollevando un conflitto d’interessi e chiedendo
di assegnare un termine a PI 1 e PI 2 per notificare un nuovo patrocinatore.
Tale questione è stata oggetto di un procedimento separato (cfr. decisione CRP
del 23.05.2024, inc. 60.2023.228).
h. Con
osservazioni 15/18.09.2023, PI 1 e PI 2 hanno contestato integralmente quanto
sollevato da RE 1 nel proprio reclamo.
Essi
hanno precisato che la nomina del nuovo revisore si è resa necessaria poiché la
__________ SA, revisore in carica fino a quel momento, aveva rinunciato al
mandato. Hanno evidenziato come si fosse proceduto “nel pieno interesse sia
della società che dei rispettivi azionisti”, dunque anche nell’interesse
del reclamante, e che per di più “la nomina del nuovo ufficio di revisione
non ha comportato alcun vantaggio esclusivo né per PI 1 né per PI 2”. Hanno
poi ricordato il tenore dell’art. 16 dello statuto della società, che
prevedrebbe che l’assemblea generale adotti le sue decisioni e le nomine di sua
competenza alla maggioranza assoluta e che in caso di parità dei voti, il voto del
presidente è preponderante, sottolineando poi che indipendentemente dalle
accuse formulate, PI 1 avrebbe deliberato in modo corretto. Hanno infine
aggiunto che il presupposto del reato di falsità in documenti di voler nuocere
al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare un indebito
profitto, nel caso in questione non sarebbe adempiuto.
Secondo
i coniugi PI 1PI 2 neppure sarebbe dato il reato di conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione, poiché essi non avrebbero “né ingannato né avuto
l’intenzione di ingannare” e per di più “se il reclamante avesse
partecipato all’assemblea del 3 marzo 2023, l’esito sarebbe stato lo stesso,
visto il voto preponderante di PI 1” e “la società avrebbe potuto
senz’altro procedere all’iscrizione al registro di commercio del nuovo ufficio
di revisione”.
I
coniugi PI 1PI 2 hanno infine ribadito che, come concluso dal procuratore
pubblico, la presente fattispecie sarebbe di natura “prettamente civile e
non penale” e hanno pure osservato che la dichiarazione “l’assemblea è
validamente costituita a norma di legge o di statuto” sarebbe “un
contenuto standard dei verbali di assemblee societarie che vengono ripresi di
volta in volta senza una vera e propria verifica”.
i. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di replica e di duplica
si dirà, se necessario per il giudizio, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato in data 11/12.07.2023 contro il decreto di non luogo a
procedere 26.06.2023, avvisato per il ritiro il 27.06.2023 e recapitato allo
sportello il 01.07.2023, è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci
giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e, anche,
proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3. ed., art. 322 CPP n. 5; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393
CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.
3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid.
2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
RE
1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici
tutelati dagli art. 251 (falsità in documenti) e 253 (conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o
all’annullamento del decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 che ha negato
l’esistenza dei reati ipotizzati concernenti gli atti compiuti da PI 1 e PI 2
in relazione al 50% delle note azioni di sua proprietà.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
Il
reclamante ipotizza nei confronti di PI 1 e PI 2 il reato di falsità in
documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, al fine
di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un
documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a
mano autentico per formare un documento suppositizio, o attesta o fa attestare
in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,
oppure fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento (BSK Strafrecht II – M.
BOOG, 4. ed., art. 251 CP n. 1 ss.)] e quello di conseguimento fraudolento di
una falsa attestazione giusta l’art. 253 CP [secondo cui è punito chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un
pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla
verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma
falsa od una copia non conforme all’originale, e chiunque fa uso di un
documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato
(BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 253 CP n. 1 ss.)].
3.2
Il
reato di falsità in documenti reprime la falsificazione di un documento (falso
materiale) e la redazione di un documento dal falso contenuto (falso
ideologico).
3.2.1
Nel
primo caso, l’art. 251 CP esige che il documento falsificato sia un titolo ai
sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ossia uno scritto destinato ed atto a provare un
fatto di portata giuridica e quindi destinato ed atto a provare il fatto falso.
Un documento è falso quando il suo vero estensore non coincide con l’autore
apparente rispettivamente quando l’atto fa sorgere l’apparenza che esso derivi
da un’altra persona rispetto all’autore effettivo (decisione TF 6B_1062/2023
del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK
Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n. 2 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / L. ERNI, 4. ed., art. 251 CP n. 3).
3.2.2
Nel
caso del falso ideologico, la norma penale va applicata restrittivamente: la
cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo dove, dal profilo
oggettivo, il documento goda di particolare credibilità grazie al valore che la
legge gli conferisce o per la qualità della persona che lo ha redatto, ovvero
unicamente se il documento possiede un’accresciuta capacità persuasiva perché
il falso presenta garanzie oggettive della verità del contenuto (decisione TF
6B_1062/2023 del 22.04.2024 consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art. 251 CP n.
64.
ss.; StGB Praxiskommentar –
S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 6 ss.).
3.2.3
Si
tratta di un reato intenzionale; il dolo eventuale è sufficiente (BSK Strafrecht II – M. BOOG, op. cit., art.
251.
CP n. 181).
3.2.4
La
giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che la dichiarazione scritta
del presidente di un’assemblea generale con la quale conferma che tutte le
azioni erano “validamente rappresentate” oppure ancora che l’assemblea di tutti
gli azionisti era “valida” e che aveva avuto luogo un’elezione “valida”,
costituiscono un falso ideologico se l’autore sapeva che non era così (CR-CP II
– D. KINZER, 1. ed., art. 251 CP n. 52).
Il
Tribunale federale ha, infatti, stabilito che il verbale di un’assemblea
generale ha qualità di documento se serve da giustificativo per un’iscrizione
nel registro di commercio: il segretario (“Protokollführer”) ha infatti
una posizione di garante rispetto all’ufficiale del registro di commercio [DTF
123.
IV 132 consid. 3b)aa); 120
IV 199 consid. 3c); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / L. ERNI,
op. cit., art. 251 CP n. 8; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht
IV, 5. ed., p. 159]. Chi, pur
conoscendone l’inesattezza, iscrive in un processo verbale le dichiarazioni del
presidente dell’assemblea, secondo cui tutte le azioni sono rappresentate, è
punibile per falsità ideologica in documenti se, oltre all’intenzione, è dato
il fine di, segnatamente, procacciare a sé o ad altri un indebito profitto. Se
sia il verbalizzante che il presidente sanno che la dichiarazione sulla
rappresentazione di tutte le azioni è falsa, si deve presumere la complicità. Il
contributo del presidente al reato consiste nel fare la dichiarazione falsa, mentre
il contributo del verbalizzante consiste nel redigere il documento [DTF 120 IV
199.
consid. 3d)]. Chi notifica per l’iscrizione nel registro di commercio la
valida elezione di un consiglio di amministrazione pur accettando l’eventualità
della nullità dell’elezione, è punibile per tentativo di conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione per dolo eventuale (DTF 120 IV 199
consid. 4.).
3.3
Il
reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione concerne un
“documento autentico” ai sensi dell’art. 110 n. 5 CP. Il documento deve quindi
avere tutte le caratteristiche, sopra menzionate, di un documento ai
sensi dell’art. 110 n. 4 CP, segnatamente essere destinato ed atto a provare un
fatto di portata giuridica. In più lo stesso dev’essere pubblico (authentique),
segnatamente deve essere emanato da un’autorità (o da un membro della stessa),
da un funzionario o da un pubblico ufficiale, agenti nell’esercizio delle loro
funzioni ufficiali (B. CORBOZ, op. cit., art. 253 CP n. 2 ss.).
3.4
3.4.1
Giusta
l’art. 689 CO, negli affari sociali l’azionista esercita i suoi diritti
nell’assemblea generale, in particolare quelli che concernono la designazione
degli organi, l’approvazione della relazione sulla gestione e la deliberazione
sull’impiego dell’utile. Il diritto degli azionisti di essere convocati all’assemblea
(art. 699 ss. CO) e i diritti che consentono loro di richiederne la
convocazione o di inserire un punto all'ordine del giorno (art. 699 e 699b CO)
sono volti a garantire che l'assemblea generale abbia luogo, che gli azionisti
vi partecipino e che possano prendere decisioni su questioni che li riguardano
(CR-CO II – R. TRIGO TRINDADE, 2. ed., art. 689 CO n. 6).
L’art.
700.
cpv. 1 CO, che prevede che il consiglio d’amministrazione comunichi agli
azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di
quello fissato per l’adunanza, serve a proteggere gli azionisti, garantendo un
tempo sufficiente per la preparazione dell’assemblea generale (OFK – J. KREN
KOSTKIEWICZ / S. WOLF / M. AMSTUTZ / R. FANKHAUSER, 4. ed., art. 700 CO). La
convocazione deve essere trasmessa a tutti gli azionisti. Le decisioni prese
durante un’assemblea generale alla quale non sono stati convocati tutti gli
azionisti (senza eccezione) sono nulle, indipendentemente dal numero di azioni
in possesso degli azionisti non convocati e dal fatto di sapere se l’azionista
che non è stato convocato avrebbe potuto, con il suo voto, impedire la
deliberazione (BSK OR II – D. DUBS / R. TRUFFER, 6. ed., art. 700 CO n. 1;
CR-CO II – H. PETER / F. BIRCHLER, op. cit., art. 706b CO n. 11; DTF 137 III
460, consid. 3.3.).
3.4.2
Il
modo di convocazione dell’assemblea generale viene anche regolato dallo statuto
della società.
Ai
sensi dell’art. 12, è previsto che ogni qualvolta sia necessario, in modo
particolare nei casi previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione convoca
assemblee generali straordinarie (cpv. 2); il consiglio di amministrazione deve
convocare assemblee generali straordinarie entro venti giorni se azionisti che
rappresentano almeno il dieci per cento del capitale azionario lo richiedono
per scritto indicando gli oggetti all’ordine del giorno e le proposte (cpv. 3).
L’art.
13.
prevede inoltre che l’assemblea generale è convocata dal consiglio di
amministrazione e, quando occorre, dall’ufficio di revisione. Il diritto di
convocazione spetta anche ai liquidatori (cpv. 1); la convocazione
dell’assemblea generale avviene nelle forme previste dall’art. 27 almeno venti
giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Sono indicati nella
convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo dell’assemblea, gli oggetti
all’ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d’amministrazione e
degli azionisti che hanno chiesto la convocazione dell’assemblea generale o
l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno (cpv. 2); almeno venti giorni
prima dell’assemblea generale ordinaria devono essere depositate presso la sede
della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione
sulla gestione e la relazione dei revisori. Di ciò deve essere fatta menzione
nella convocazione, che dovrà, inoltre, indicare il diritto degli azionisti di
richiedere l’invio di una copia di questi documenti (cpv. 3); fatta riserva per
le disposizioni sull’assemblea totalitaria (art. 14), nessuna deliberazione può
essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del
giorno. Sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale
straordinaria o di eseguire una verifica speciale. Non occorre, invece,
comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti
all’ordine del giorno, né le discussioni non seguite da un voto (cpv. 4).
L’art.
14.
prevede che i proprietari, usufruttuari o i rappresentanti di tutte le
azioni possano, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale
anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione (riunione di
tutti gli azionisti) [cpv. 1]; finché i proprietari o i rappresentanti di tutte
le azioni sono presenti, nel corso di tale assemblea può essere discusso e
deliberato validamente su tutti gli oggetti di competenza dell’assemblea
generale (cpv. 2).
3.5
3.5.1
Nel
decreto di non luogo a procedere, il procuratore pubblico si è limitato a
ritenere la dichiarazione che all’assemblea era presente e rappresentato il 50%
delle azioni della società, ciò che corrisponderebbe al vero e non adempirebbe
quindi le condizioni dei reati ipotizzati.
3.5.2
Il
reclamante contesta, rettamente, il fatto che il magistrato inquirente non
abbia considerato in alcun modo la dichiarazione che l’assemblea sarebbe stata
“validamente costituita a norma di legge o di statuto” e abbia concluso
che “la questione (validità o meno della nomina dell’Ufficio di revisione)
ha valenza puramente civile”.
3.5.3
3.5.3.1
In
concreto, dalla documentazione trasmessa il 05.05.2023 dall’ufficiale del registro
di commercio al reclamante (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E), risulta che
il 03.03.2023 ha effettivamente avuto luogo l’assemblea generale straordinaria
della PI 3, dal cui verbale emerge essersi tenuta a __________ alla presenza di
PI 1 quale presidente (e azionista) e PI 2 quale segretario. RE 1, azionista anche
lui al 50% della società, non figura quale persona presente all’assemblea e,
dalla documentazione agli atti, non risulta neppure essere stato convocato,
anzi sarebbe venuto a conoscenza dell’assemblea nonché dell’avvenuta iscrizione
della modifica del revisore soltanto mesi dopo e in maniera casuale. Da parte
loro, PI 1 e PI 1 nemmeno contestano tale fatto e non sostengono in nessun
momento di averlo convocato; al contrario, asseriscono di aver proceduto alla
modifica e nomina del nuovo revisore “nel pieno interesse sia della società
che dei rispettivi azionisti” poiché vi era “il bisogno di trovare il
più velocemente possibile un nuovo ufficio di revisione”. Su detto verbale,
sottoscritto sia da PI 1 sia da PI 2, è pure riportato che “È presente o
rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000.00 nominali” e
che
“la Presidente dichiara aperta la seduta e constata che
l’assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto per
discutere e deliberare […]”.
Nei
documenti allegati alla denuncia, vi è poi anche lo scritto dell’08.03.2023,
sottoscritto da PI 1 in rappresentanza della PI 3 e trasmesso all’Ufficio del
registro di commercio affinché venisse iscritta la modifica decisa durante
l’assemblea, nel quale ha riportato che “con decisione assembleare di data
odierna, la sopracitata società [ndr. PI 3] ha nominato quale ufficio di
revisione […]” (cfr. inc. MP __________, AI 1, doc. E).
3.5.3.2
Viste
la dottrina e la giurisprudenza sopra esposte, si deve in primo luogo ritenere
che il verbale dell’assemblea, redatto e sottoscritto da PI 1 e PI 2 e che in
seguito è stato inviato all’Ufficio del registro di commercio ed è servito da
giustificativo per un’iscrizione nel registro di commercio, ha qualità di documento.
Va
pure rilevato che PI 1 così come anche PI 2 avevano una posizione di garante
rispetto all’ufficiale del registro di commercio, il quale deve poter presumere
che le dichiarazioni e i documenti giustificativi che gli vengono presentati
siano corretti e deve poter quindi fare affidamento sul fatto che il verbale
dello svolgimento di un'assemblea, le delibere e le elezioni effettuate in tale
occasione non contengano informazioni false. L’ufficiale del registro di
commercio ha infatti solo un obbligo di controllo limitato in caso di dubbio e
deve poter accettare una delibera degli azionisti che sembri valida dai
documenti che gli sono stati presentati, senza esaminare se l’assemblea sia
stata correttamente convocata e composta (cfr. DTF 120 IV 199 consid. 3c).
Infine,
considerato che un’assemblea alla quale un azionista non è stato in alcun modo
convocato, non può essere considerata “validamente costituita” ed è
considerata nulla, quanto riportato nel verbale dell’assemblea del 03.03.2023,
ovvero che l’assemblea “è validamente costituita a norma di legge e di
statuto per discutere e deliberare”, vista la mancata convocazione di RE 1
quale azionista della società, non sembra corrispondere al vero.
3.5.3.3
Di
conseguenza, visto quanto sopra, si deve ritenere che risultano dati a carico dei
coniugi PI 1PI 2 sufficienti indizi delle ipotesi di falsità in documenti e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, tali da giustificare
l'apertura dell'istruzione nei loro confronti e il ritorno degli atti al
magistrato inquirente che dovrà approfondire e chiarire il ruolo di entrambi
nei fatti, nonché dovrà verificare se gli elementi soggettivi siano adempiuti, segnatamente
se sussiste la volontà di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di un indebito
profitto ai sensi dell’art. 251 CP.
3.6
Si
impone di annullare il decreto di non luogo a procedere con riferimento alla
fattispecie inerente all’assemblea generale straordinaria della società PI 3
(consid. 3 ss. del decreto di non luogo a procedere del 26.06.2023). L'incarto
è ritornato al magistrato inquirente, il quale procederà nei suoi incombenti.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’indennità
(art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 158, 251 e 253 CP, 379 ss. e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 del procuratore pubblico Daniele
Galliano (NLP __________) è annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti dell’inc. NLP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 1'000.-- (mille) quale
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribu
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera