60.2023.20
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa all'estromissione dagli atti di registrazioni ritenute illecite. prove raccolte da privati
3 aprile 2023Italiano17 min
suoi asseriti comportamenti – segnatamente telefonate, messaggi, email, pedinamenti,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.20
Lugano
3 aprile 2023/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente,
Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli
(in sostituzione di Nicola Respini, assente)
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30/31.1.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 20.1.2023 del procuratore pubblico
Margherita Lanzillo con cui – nell’ambito del procedimento inc. MP 2023.326 a
suo carico per lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, abuso di
impianti di telecomunicazioni, minaccia, coazione, disobbedienza a decisioni
dell’autorità – ha respinto la sua istanza tesa all’estromissione
dall’incarto delle registrazioni audio/video effettuate da PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________);
richiamate le osservazioni 9/10.2.2023
del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –,
13/14.2.2023 e 13/14.3.2023 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non
accoglimento dell’impugnativa – e 27/28.2.2023 (replica) di RE 1 – che si è
confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
pubblico ministero, in seguito all’esposto 12/13.1.2023 di PI 1, ha promosso un
procedimento penale (inc. MP 2023.326) nei confronti di RE 1, già suo amante,
per le ipotesi accusatorie di lesioni
semplici, vie di fatto, danneggiamento, abuso di impianti di telecomunicazioni,
minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell’autorità in relazione a
suoi asseriti comportamenti – segnatamente telefonate, messaggi, email, pedinamenti,
appostamenti – a suo pregiudizio.
PI
1, a sostegno dei fatti segnalati a carico di RE 1, ha prodotto anche
registrazioni audio/video.
b. Il
20.1.2023 il magistrato inquirente ha interrogato RE 1 quale imputato. Al
termine dell’audizione gli ha comunicato che avrebbe chiesto la sua
carcerazione preventiva.
Il
suo legale ha domandato che tutte le registrazioni audio e video (così come
ogni riferimento ad esse) in cui l’imputato era stato registrato senza esserne
stato preventivamente informato, e quindi senza che lui avesse dato il proprio
consenso, venissero stralciate dal verbale e da tutto l’incarto, in quanto
assunte in modo illecito e dunque inutilizzabili nel procedimento penale.
Il
procuratore pubblico ha respinto l’istanza. Ha indicato che le registrazioni
non sarebbero state estromesse dall’incarto e stralciate dal verbale in quanto
mezzi di prova determinanti e necessari a suffragare i molteplici episodi di
coazione a danno della vittima, che si era vista costretta ad adottare un
simile comportamento proprio a tutela della sua persona. PI 1 aveva inoltre
sempre dichiarato di aver preventivamente informato che lo avrebbe filmato e
questo dopo che egli, più volte, l’aveva in maniera insistente, contro il di
lei volere, assillata, pedinata, avvicinata, minacciata. Ha aggiunto che una
gran parte dei video e delle foto riprendevano l’imputato in luogo pubblico,
ciò che non era punibile.
c. Con
pronuncia 22.1.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, in
parziale accoglimento dell’istanza 21.1.2023 del magistrato inquirente, ha
disposto la carcerazione preventiva dell’imputato, già condannato per analoghi
fatti a danno di altre donne, fino al 3.3.2023, per l’esistenza di seri indizi
di colpevolezza (segnatamente per il reato di coazione) e di un pericolo di
recidiva, in assenza di misure sostitutive adeguate.
Sulla
censura di RE 1 in merito alla non utilizzabilità di alcune prove, il giudice
ha ritenuto che in ogni caso non si sarebbe trattato di prove assolutamente
vietate ex art. 140 CPP, ma semmai da valutare alla luce dell’art. 141 CPP. Ma
non era quella la sede per poter operare una valutazione di questo tipo, che
era riservata al merito. Non si era in ogni caso di fronte ad una situazione di
pacifica necessità di estromissione di prova. C’era in ogni caso la necessità
(per l’esame ex art. 141 CPP) di fare anche una valutazione degli interessi in
gioco (pubblici e privati, sicurezza delle presunte vittime ed imputabilità, ad
esempio); era proprio in casi come quello in discussione che occorreva ritenere
che, se non si fosse potuto fare capo a certi tipi di prove, ben difficilmente
si sarebbe potuto portare la prova di comportamenti illeciti. La questione
avrebbe dovuto essere vagliata con il merito.
d. Con
gravame 30/31.1.2023 RE 1 contesta il decreto 20.1.2023 del magistrato
inquirente con cui ha respinto l’estromissione dall’incarto delle registrazioni
audio/video. Egli postula l’estromissione dagli atti delle registrazioni
audio/video e l’eliminazione dagli atti dell’incarto di ogni riferimento ad
esse.
Il
reclamante adduce che nel corso dell’audizione 20.1.2023 sarebbe emerso che
egli, a sua insaputa, sarebbe stato oggetto di registrazioni da parte di PI 1.
Esse sarebbero state acquisite all’incarto malgrado la loro illiceità, siccome
sarebbero state raccolte in violazione degli art. 179bis, 179ter e 179quater
CP.
RE
1, ricordati l’art. 141 CPP e la relativa giurisprudenza, segnatamente in
materia di raccolte di prove da parte di privati, afferma che le registrazioni
sarebbero prove illegali perché sarebbero state assunte senza il suo consenso.
Inoltre, gli inquirenti, che non avrebbero avuto elementi per promuovere un
procedimento penale a suo carico, non avrebbero potuto procedere in alcun modo
ad eseguire registrazioni audio e video, per cui anche le registrazioni effettuate
da PI 1, ovvero da un privato, non potrebbero essere mantenute all’incarto. In
ogni caso il loro mantenimento agli atti non sarebbe proporzionato, essendo
confrontati con reati quasi tutti a querela di parte.
Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
e. L’inchiesta
è nel frattempo proseguita. La carcerazione preventiva di RE 1 è stata
prorogata fino al 21.4.2023.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame 30/31.1.2023 contro l’acquisizione agli atti dell’inc. MP 2023.326
delle registrazioni prodotte da PI 1 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1
CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un
mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile
(DTF 143 IV 475 consid. 2.).
1.3
Il
reclamante, imputato secondo l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all’estromissione
dagli atti delle registrazioni siccome direttamente toccato dal fatto che esse
sono all’incarto: si trova infatti confrontato con prove che a suo giudizio
sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate, avrebbero un effetto diretto
sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.).
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.
2.
2.1.
Giusta
l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si
avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze
scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera
valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del
25.9.2018
consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le
autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i
fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione
TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,
art. 139 CPP n. 1).
Le
autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che
traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono
limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022 consid.
3.2.3.; messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK
StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.
cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non
su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono
personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039;
decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del
libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei
mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).
2.2
2.2.1
Ai
sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140
CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere
utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore
del CPP medesimo.
Le
prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in
violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate,
eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi
reati (art. 141 cpv. 2 CPP).
Secondo
l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono
essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non
incide sull’utilizzabilità delle prove.
Le
prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2
non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP).
I
documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal
fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il
procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi
eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).
2.2.2
L’art.
141.
CPP disciplina l’(in-)utilizzabilità delle prove acquisite illecitamente
dalle autorità penali. L’(in-)utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti da
privati non è regolata dal CPP (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar –
N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3).
Qualora
i privati (autonomamente) raccolgano prove lecitamente (ovvero in ossequio alle
norme vigenti, comprese quelle in materia di LPD), esse possono di principio
essere utilizzate dalle autorità penali (BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art.
141.
CPP n. 40c).
Per
quanto riguarda l’utilizzo di prove raccolte dai privati in maniera illecita,
l’Alta Corte ha stabilito che i mezzi di prova ottenuti illegalmente sono
ammissibili soltanto se l’autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente
(“hypothetische rechtmässige Erreichbarkeit”) e, cumulativamente, se la
ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di
una loro ammissione, ovvero se l’interesse dello Stato e/o del privato
all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato a
salvaguardare la sua personalità (decisione TF 6B_1133/2021 dell’1.2.2023
consid. 2.3.1.; DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art.
141.
CPP n. 40a / 43; StPO
Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3).
Non
c’è dunque di principio un divieto di utilizzabilità di prove raccolte da
persone private, anche nell’ipotesi in cui esse fossero state acquisite tramite
un reato (decisione TF 1B_234/2018 del 27.7.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141
CPP n. 8).
La
questione a sapere se le autorità penali avessero potuto raccogliere le prove
legalmente dipende, di principio, dall’esistenza – nel momento in discussione –
di un sospetto di reato che avrebbe legittimato l’assunzione delle prove. Determinante
è pertanto la questione a sapere se i mezzi di prova avessero potuto essere
acquisiti dalle autorità penali se fosse stato loro noto un sospetto di reato
(decisione TF 6B_911/2017 del 27.4.2018 consid. 1.2.2.).
Per
quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti, si devono
confrontare l’interesse pubblico alla ricerca della verità e l’interesse
privato all’inutilizzabilità delle prove: più grave è il reato da chiarire, più
prevale l’interesse pubblico alla ricerca della verità (decisione TF 6B_1133/2021
dell’1.2.2023 consid. 2.3.1.).
2.3
Secondo
la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove
giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al
giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere
che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili
e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento
(decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid.
1.3.1.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano
immediatamente restituiti oppure distrutti (per esempio ex art. 248, 271 cpv.
3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127
consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro
l’illegalità del mezzo di prova (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid.
2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.). Simili circostanze possono essere ammesse
soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto
particolarmente importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità
delle prove (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 141 IV 284
consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella
procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro
estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere
determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).
3.
3.1.
Con
decreto 20.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa
all’estromissione delle registrazioni dagli atti del procedimento promosso a
suo carico.
3.2
Il
reclamante censura la decisione del magistrato inquirente.
3.3
3.3.1
I
mezzi di prova contestati sono stati assunti autonomamente da PI 1, ovvero da
un privato. Deve perciò essere esaminato se essi siano stati raccolti
legittimamente, ovvero nel rispetto delle norme e se – in caso contrario –
siano comunque utilizzabili.
3.3.2
Si
è detto che solo qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere
determinata chiaramente già nella fase dell’istruzione, l’autorità di reclamo
le estromette dagli atti del procedimento penale.
3.3.2.1
Dagli
atti risulta anzitutto che il 24.10.2022, ore 13:41, PI 1 ha scritto
all’imputato che “(…)
sappi che registro un video almeno sei
informato”. Quest’ultimo, alle ore 13:42, ha risposto “Va benissimo!
Anzi!” (allegati al verbale 27.1.2023). Perché giustificato dal consenso dell’imputato,
il video relativo a tale conversazione non ha perciò evidentemente alcun
carattere di illiceità.
3.3.2.2
Si
deve aggiungere che l’art. 179quater CP (che punisce la violazione della
sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini) non tutela la
condotta privata in luogo pubblico (DTF 137 I 327 consid. 6.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL /
M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., art. 179quater CP n. 4).
Per
cui, per quanto le registrazioni riprendano RE 1 in luogo pubblico, esse non
hanno alcuna rilevanza penale.
Il reclamante medesimo ritiene del resto che, nella
misura in cui le riprese video/audio riguardino avvenimenti pubblici, non siano
illecite [“Le riprese audio/video che hanno ripreso accadimenti non pubblici
non possono essere poste alla base della carcerazione preventiva in
considerazione del fatto che sono prove assunte illecitamente (…).”
(osservazioni di RE 1 all’istanza di carcerazione 21.1.2023 del magistrato
inquirente, p. 2)].
3.3.2.3
Più
in generale, può in ogni caso restare irrisolta la questione a sapere se le
registrazioni contestate siano illecite. Come si dirà a breve, infatti, anche
nell’ipotesi in cui le registrazioni censurate fossero state effettuate illecitamente,
esse – a questo stadio del procedimento – non potrebbero essere estromesse
dagli atti.
Si
è esposto al consid. 2.2.2. che i mezzi di prova ottenuti illegalmente da
privati sono ammissibili soltanto se l’autorità penale avesse potuto
raccoglierli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi
contrapposti permetta di concludere a favore di una loro ammissione, e meglio
se l’interesse dello Stato e/o del privato all’accertamento della verità
materiale prevale su quello dell’imputato alla salvaguardia della sua
personalità.
Ora,
PI 1 ha annotato in un “diario” (allegato alla denuncia/querela
12/13.1.2023) gli episodi di cui sarebbe stata vittima, comportamenti dell’imputato
che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua pronuncia 22.1.2023, ha
ritenuto pacificamente rientrare, a livello indiziario, nello stalking
(coazione).
Il
reato di coazione è annoverato tra i reati per cui può essere prevista la
sorveglianza (art. 269/280 CPP) e, stante l’oggettiva gravità dei fatti (in
considerazione, segnatamente, della frequenza degli episodi come indicati da PI
1.
nel “diario” da lei allestito) e la loro particolarità (trattandosi
spesso di episodi avvenuti in assenza di terze persone), non si può
manifestamente escludere – ricordato che questa Corte deve limitare il suo
esame alla questione a sapere se la non utilizzabilità delle prove censurate possa
essere determinata chiaramente – che le autorità penali, se avessero conosciuto
i fatti indicati nel noto “diario”, avrebbero potuto ordinare la
sorveglianza di RE 1.
Per
quanto concerne il presupposto (cumulativo) della ponderazione degli interessi
contrapposti, rammentato che a questo stadio del procedimento penale (quando la
questione non è ancora quella inerente alla colpevolezza dell’imputato) un
mezzo di prova deve essere estromesso dagli atti soltanto se è chiaro che esso
sia inutilizzabile, non si può manifestamente concludere, ad un esame nei
limiti di quanto può verificare questa Corte, non di merito, che prevalga
l’interesse di RE 1 all’inutilizzabilità delle prove, ritenuta segnatamente la
gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, che hanno pesantemente
inciso sulla quotidianità di PI 1.
3.4
Le
riprese audio/video, a questo stadio del procedimento, possono dunque essere
mantenute agli atti, non essendo chiaramente inutilizzabili, riservato un altro
giudizio della Corte di merito, alla quale non può evidentemente sostituirsi
questa Corte.
4.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1
(art. 428 cpv. 1 CPP).
La
tassazione della nota professionale del legale d’ufficio spetterà all’autorità
giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).
PI
1.
non ha postulato il riconoscimento di un’indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),
sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera