Lexipedia

Decisione

60.2023.20

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa all'estromissione dagli atti di registrazioni ritenute illecite. prove raccolte da privati

3 aprile 2023Italiano17 min

suoi asseriti comportamenti – segnatamente telefonate, messaggi, email, pedinamenti,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.20

Lugano

3 aprile 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente,

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli

(in sostituzione di Nicola Respini, assente)

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 30/31.1.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 20.1.2023 del procuratore pubblico

Margherita Lanzillo con cui – nell’ambito del procedimento inc. MP 2023.326 a

suo carico per lesioni semplici, vie di fatto, danneggiamento, abuso di

impianti di telecomunicazioni, minaccia, coazione, disobbedienza a decisioni

dell’autorità – ha respinto la sua istanza tesa all’estromissione

dall’incarto delle registrazioni audio/video effettuate da PI 1, __________

(patr. da: avv. PR 2, __________);

richiamate le osservazioni 9/10.2.2023

del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame –,

13/14.2.2023 e 13/14.3.2023 (duplica) di PI 1 – che ha parimenti chiesto il non

accoglimento dell’impugnativa – e 27/28.2.2023 (replica) di RE 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

pubblico ministero, in seguito all’esposto 12/13.1.2023 di PI 1, ha promosso un

procedimento penale (inc. MP 2023.326) nei confronti di RE 1, già suo amante,

per le ipotesi accusatorie di lesioni

semplici, vie di fatto, danneggiamento, abuso di impianti di telecomunicazioni,

minaccia, coazione e disobbedienza a decisioni dell’autorità in relazione a

suoi asseriti comportamenti – segnatamente telefonate, messaggi, email, pedinamenti,

appostamenti – a suo pregiudizio.

PI

1, a sostegno dei fatti segnalati a carico di RE 1, ha prodotto anche

registrazioni audio/video.

b. Il

20.1.2023 il magistrato inquirente ha interrogato RE 1 quale imputato. Al

termine dell’audizione gli ha comunicato che avrebbe chiesto la sua

carcerazione preventiva.

Il

suo legale ha domandato che tutte le registrazioni audio e video (così come

ogni riferimento ad esse) in cui l’imputato era stato registrato senza esserne

stato preventivamente informato, e quindi senza che lui avesse dato il proprio

consenso, venissero stralciate dal verbale e da tutto l’incarto, in quanto

assunte in modo illecito e dunque inutilizzabili nel procedimento penale.

Il

procuratore pubblico ha respinto l’istanza. Ha indicato che le registrazioni

non sarebbero state estromesse dall’incarto e stralciate dal verbale in quanto

mezzi di prova determinanti e necessari a suffragare i molteplici episodi di

coazione a danno della vittima, che si era vista costretta ad adottare un

simile comportamento proprio a tutela della sua persona. PI 1 aveva inoltre

sempre dichiarato di aver preventivamente informato che lo avrebbe filmato e

questo dopo che egli, più volte, l’aveva in maniera insistente, contro il di

lei volere, assillata, pedinata, avvicinata, minacciata. Ha aggiunto che una

gran parte dei video e delle foto riprendevano l’imputato in luogo pubblico,

ciò che non era punibile.

c. Con

pronuncia 22.1.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo Bordoli, in

parziale accoglimento dell’istanza 21.1.2023 del magistrato inquirente, ha

disposto la carcerazione preventiva dell’imputato, già condannato per analoghi

fatti a danno di altre donne, fino al 3.3.2023, per l’esistenza di seri indizi

di colpevolezza (segnatamente per il reato di coazione) e di un pericolo di

recidiva, in assenza di misure sostitutive adeguate.

Sulla

censura di RE 1 in merito alla non utilizzabilità di alcune prove, il giudice

ha ritenuto che in ogni caso non si sarebbe trattato di prove assolutamente

vietate ex art. 140 CPP, ma semmai da valutare alla luce dell’art. 141 CPP. Ma

non era quella la sede per poter operare una valutazione di questo tipo, che

era riservata al merito. Non si era in ogni caso di fronte ad una situazione di

pacifica necessità di estromissione di prova. C’era in ogni caso la necessità

(per l’esame ex art. 141 CPP) di fare anche una valutazione degli interessi in

gioco (pubblici e privati, sicurezza delle presunte vittime ed imputabilità, ad

esempio); era proprio in casi come quello in discussione che occorreva ritenere

che, se non si fosse potuto fare capo a certi tipi di prove, ben difficilmente

si sarebbe potuto portare la prova di comportamenti illeciti. La questione

avrebbe dovuto essere vagliata con il merito.

d. Con

gravame 30/31.1.2023 RE 1 contesta il decreto 20.1.2023 del magistrato

inquirente con cui ha respinto l’estromissione dall’incarto delle registrazioni

audio/video. Egli postula l’estromissione dagli atti delle registrazioni

audio/video e l’eliminazione dagli atti dell’incarto di ogni riferimento ad

esse.

Il

reclamante adduce che nel corso dell’audizione 20.1.2023 sarebbe emerso che

egli, a sua insaputa, sarebbe stato oggetto di registrazioni da parte di PI 1.

Esse sarebbero state acquisite all’incarto malgrado la loro illiceità, siccome

sarebbero state raccolte in violazione degli art. 179bis, 179ter e 179quater

CP.

RE

1, ricordati l’art. 141 CPP e la relativa giurisprudenza, segnatamente in

materia di raccolte di prove da parte di privati, afferma che le registrazioni

sarebbero prove illegali perché sarebbero state assunte senza il suo consenso.

Inoltre, gli inquirenti, che non avrebbero avuto elementi per promuovere un

procedimento penale a suo carico, non avrebbero potuto procedere in alcun modo

ad eseguire registrazioni audio e video, per cui anche le registrazioni effettuate

da PI 1, ovvero da un privato, non potrebbero essere mantenute all’incarto. In

ogni caso il loro mantenimento agli atti non sarebbe proporzionato, essendo

confrontati con reati quasi tutti a querela di parte.

Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

e. L’inchiesta

è nel frattempo proseguita. La carcerazione preventiva di RE 1 è stata

prorogata fino al 21.4.2023.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame 30/31.1.2023 contro l’acquisizione agli atti dell’inc. MP 2023.326

delle registrazioni prodotte da PI 1 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1

CPP) e, concernendo esso l’acquisizione, ovvero la non estromissione, di un

mezzo di prova asseritamente inutilizzabile, di principio anche proponibile

(DTF 143 IV 475 consid. 2.).

1.3

Il

reclamante, imputato secondo l’art. 104 cpv. 1 lit. a CPP, è legittimato giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP all’impugnativa avendo un interesse giuridicamente protetto all’estromissione

dagli atti delle registrazioni siccome direttamente toccato dal fatto che esse

sono all’incarto: si trova infatti confrontato con prove che a suo giudizio

sarebbero inutilizzabili e che, se utilizzate, avrebbero un effetto diretto

sulla sua posizione giuridica (DTF 143 IV 475 consid. 2.9.).

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è pertanto, in queste circostanze, ricevibile.

2.

2.1.

Giusta

l’art. 139 cpv. 1 CPP per l’accertamento della verità le autorità penali si

avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze

scientifiche e l’esperienza. Questa norma concretizza i principi della libera

valutazione delle prove ex art. 10 cpv. 2 CPP (decisione TF 6B_82/2018 del

25.9.2018

consid. 1.2.2.) e della verità materiale ex art. 6 cpv. 1 CPP (le

autorità penali, per il postulato inquisitorio, accertano d’ufficio tutti i

fatti rilevanti per il giudizio, riguardo al reato e all’imputato) [decisione

TF 6B_789/2019 del 12.8.2020 consid. 2.3.] (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed.,

art. 139 CPP n. 1).

Le

autorità penali valutano liberamente le prove secondo il convincimento che

traggono dall’intero procedimento: devono apprezzare le prove – che non sono

limitate da un numerus clausus (decisione TF 6B_393/2022 del 17.5.2022 consid.

3.2.3.; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1088; BSK StPO – S. GLESS, 2. ed., art. 139 CPP n. 14; ZK

StPO – W. WOHLERS, 3. ed., art. 139 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.

cit., art. 139 CPP n. 1) – fondandosi non

su regole probatorie prestabilite e fisse, ma sul convincimento che si sono

personalmente fatte sul caso in base alle prove assunte (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1039;

decisione TF 6B_157/2011 del 20.9.2011 consid. 1.2.). Da questo sistema del

libero apprezzamento delle prove scaturisce l’assenza di una gerarchia dei

mezzi di prova (ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 10 CPP n. 27; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 10 CPP n. 4 s.).

2.2

2.2.1

Ai

sensi dell’art. 141 cpv. 1 CPP le prove raccolte in violazione dell’art. 140

CPP (disposizione che disciplina i metodi probatori vietati) non possono essere

utilizzate in alcun caso; ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore

del CPP medesimo.

Le

prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito oppure in

violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate,

eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi

reati (art. 141 cpv. 2 CPP).

Secondo

l’art. 141 cpv. 3 CPP le norme che definiscono le condizioni di validità devono

essere distinte dalle semplici prescrizioni d’ordine, la cui violazione non

incide sull’utilizzabilità delle prove.

Le

prove raccolte esclusivamente grazie a prove non utilizzabili secondo il cpv. 2

non possono essere utilizzate (art. 141 cpv. 4 CPP).

I

documenti e le registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal

fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il

procedimento penale è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi

eliminati (art. 141 cpv. 5 CPP).

2.2.2

L’art.

141.

CPP disciplina l’(in-)utilizzabilità delle prove acquisite illecitamente

dalle autorità penali. L’(in-)utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti da

privati non è regolata dal CPP (DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S.

GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40a; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141

CPP n. 2; StPO Praxiskommentar –

N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3).

Qualora

i privati (autonomamente) raccolgano prove lecitamente (ovvero in ossequio alle

norme vigenti, comprese quelle in materia di LPD), esse possono di principio

essere utilizzate dalle autorità penali (BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art.

141.

CPP n. 40c).

Per

quanto riguarda l’utilizzo di prove raccolte dai privati in maniera illecita,

l’Alta Corte ha stabilito che i mezzi di prova ottenuti illegalmente sono

ammissibili soltanto se l’autorità penale avesse potuto raccoglierli legalmente

(“hypothetische rechtmässige Erreichbarkeit”) e, cumulativamente, se la

ponderazione degli interessi contrapposti permetta di concludere a favore di

una loro ammissione, ovvero se l’interesse dello Stato e/o del privato

all’accertamento della verità materiale prevale su quello dell’imputato a

salvaguardare la sua personalità (decisione TF 6B_1133/2021 dell’1.2.2023

consid. 2.3.1.; DTF 147 IV 16 consid. 1.1.; BSK StPO – S. GLESS, op. cit., art.

141.

CPP n. 40a / 43; StPO

Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 141 CPP n. 3).

Non

c’è dunque di principio un divieto di utilizzabilità di prove raccolte da

persone private, anche nell’ipotesi in cui esse fossero state acquisite tramite

un reato (decisione TF 1B_234/2018 del 27.7.2018 consid. 3.1.; BSK StPO – S.

GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 40c; ZK StPO – W. WOHLERS, op. cit., art. 141

CPP n. 8).

La

questione a sapere se le autorità penali avessero potuto raccogliere le prove

legalmente dipende, di principio, dall’esistenza – nel momento in discussione –

di un sospetto di reato che avrebbe legittimato l’assunzione delle prove. Determinante

è pertanto la questione a sapere se i mezzi di prova avessero potuto essere

acquisiti dalle autorità penali se fosse stato loro noto un sospetto di reato

(decisione TF 6B_911/2017 del 27.4.2018 consid. 1.2.2.).

Per

quanto concerne la ponderazione degli interessi contrapposti, si devono

confrontare l’interesse pubblico alla ricerca della verità e l’interesse

privato all’inutilizzabilità delle prove: più grave è il reato da chiarire, più

prevale l’interesse pubblico alla ricerca della verità (decisione TF 6B_1133/2021

dell’1.2.2023 consid. 2.3.1.).

2.3

Secondo

la giurisprudenza la decisione definitiva sull’utilizzabilità delle prove

giusta gli art. 140 s. CPP spetta di principio, nella decisione finale, al

giudice di merito (art. 339 cpv. 2 lit. d CPP) [dal quale ci si può attendere

che sia in grado di distinguere le prove inutilizzabili da quelle utilizzabili

e di fondarsi esclusivamente su queste ultime al momento dell’apprezzamento

(decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 144 IV 127 consid.

1.3.1.)]. A meno che la legge preveda esplicitamente che gli atti siano

immediatamente restituiti oppure distrutti (per esempio ex art. 248, 271 cpv.

3, 277, 289 cpv. 6 CPP) oppure qualora, in base alla legge (DTF 144 IV 127

consid. 1.3.3.) o alle circostanze del caso concreto, si evinca senz’altro

l’illegalità del mezzo di prova (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid.

2.4.; DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1.). Simili circostanze possono essere ammesse

soltanto se l’interessato fa valere un interesse giuridicamente protetto

particolarmente importante all’immediata constatazione dell’inutilizzabilità

delle prove (decisione TF 1B_29/2019 del 2.8.2019 consid. 2.4.; DTF 141 IV 284

consid. 2.3.). In questo caso la giurisdizione di reclamo può decidere già nella

procedura preliminare sull’utilizzabilità dei mezzi di prova e sulla loro

estromissione dagli atti qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere

determinata chiaramente (DTF 143 IV 475 consid. 2.7.).

3.

3.1.

Con

decreto 20.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa

all’estromissione delle registrazioni dagli atti del procedimento promosso a

suo carico.

3.2

Il

reclamante censura la decisione del magistrato inquirente.

3.3

3.3.1

I

mezzi di prova contestati sono stati assunti autonomamente da PI 1, ovvero da

un privato. Deve perciò essere esaminato se essi siano stati raccolti

legittimamente, ovvero nel rispetto delle norme e se – in caso contrario –

siano comunque utilizzabili.

3.3.2

Si

è detto che solo qualora la non utilizzabilità delle prove possa essere

determinata chiaramente già nella fase dell’istruzione, l’autorità di reclamo

le estromette dagli atti del procedimento penale.

3.3.2.1

Dagli

atti risulta anzitutto che il 24.10.2022, ore 13:41, PI 1 ha scritto

all’imputato che “(…)

sappi che registro un video almeno sei

informato”. Quest’ultimo, alle ore 13:42, ha risposto “Va benissimo!

Anzi!” (allegati al verbale 27.1.2023). Perché giustificato dal consenso dell’imputato,

il video relativo a tale conversazione non ha perciò evidentemente alcun

carattere di illiceità.

3.3.2.2

Si

deve aggiungere che l’art. 179quater CP (che punisce la violazione della

sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini) non tutela la

condotta privata in luogo pubblico (DTF 137 I 327 consid. 6.1.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL /

M. PIETH / M. LEHMKUHL, 4. ed., art. 179quater CP n. 4).

Per

cui, per quanto le registrazioni riprendano RE 1 in luogo pubblico, esse non

hanno alcuna rilevanza penale.

Il reclamante medesimo ritiene del resto che, nella

misura in cui le riprese video/audio riguardino avvenimenti pubblici, non siano

illecite [“Le riprese audio/video che hanno ripreso accadimenti non pubblici

non possono essere poste alla base della carcerazione preventiva in

considerazione del fatto che sono prove assunte illecitamente (…).”

(osservazioni di RE 1 all’istanza di carcerazione 21.1.2023 del magistrato

inquirente, p. 2)].

3.3.2.3

Più

in generale, può in ogni caso restare irrisolta la questione a sapere se le

registrazioni contestate siano illecite. Come si dirà a breve, infatti, anche

nell’ipotesi in cui le registrazioni censurate fossero state effettuate illecitamente,

esse – a questo stadio del procedimento – non potrebbero essere estromesse

dagli atti.

Si

è esposto al consid. 2.2.2. che i mezzi di prova ottenuti illegalmente da

privati sono ammissibili soltanto se l’autorità penale avesse potuto

raccoglierli legalmente e, cumulativamente, se la ponderazione degli interessi

contrapposti permetta di concludere a favore di una loro ammissione, e meglio

se l’interesse dello Stato e/o del privato all’accertamento della verità

materiale prevale su quello dell’imputato alla salvaguardia della sua

personalità.

Ora,

PI 1 ha annotato in un “diario” (allegato alla denuncia/querela

12/13.1.2023) gli episodi di cui sarebbe stata vittima, comportamenti dell’imputato

che il giudice dei provvedimenti coercitivi, nella sua pronuncia 22.1.2023, ha

ritenuto pacificamente rientrare, a livello indiziario, nello stalking

(coazione).

Il

reato di coazione è annoverato tra i reati per cui può essere prevista la

sorveglianza (art. 269/280 CPP) e, stante l’oggettiva gravità dei fatti (in

considerazione, segnatamente, della frequenza degli episodi come indicati da PI

1.

nel “diario” da lei allestito) e la loro particolarità (trattandosi

spesso di episodi avvenuti in assenza di terze persone), non si può

manifestamente escludere – ricordato che questa Corte deve limitare il suo

esame alla questione a sapere se la non utilizzabilità delle prove censurate possa

essere determinata chiaramente – che le autorità penali, se avessero conosciuto

i fatti indicati nel noto “diario”, avrebbero potuto ordinare la

sorveglianza di RE 1.

Per

quanto concerne il presupposto (cumulativo) della ponderazione degli interessi

contrapposti, rammentato che a questo stadio del procedimento penale (quando la

questione non è ancora quella inerente alla colpevolezza dell’imputato) un

mezzo di prova deve essere estromesso dagli atti soltanto se è chiaro che esso

sia inutilizzabile, non si può manifestamente concludere, ad un esame nei

limiti di quanto può verificare questa Corte, non di merito, che prevalga

l’interesse di RE 1 all’inutilizzabilità delle prove, ritenuta segnatamente la

gravità dei fatti oggetto del procedimento penale, che hanno pesantemente

inciso sulla quotidianità di PI 1.

3.4

Le

riprese audio/video, a questo stadio del procedimento, possono dunque essere

mantenute agli atti, non essendo chiaramente inutilizzabili, riservato un altro

giudizio della Corte di merito, alla quale non può evidentemente sostituirsi

questa Corte.

4.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di RE 1

(art. 428 cpv. 1 CPP).

La

tassazione della nota professionale del legale d’ufficio spetterà all’autorità

giudicante al termine del procedimento (art. 135 cpv. 2 CPP).

PI

1.

non ha postulato il riconoscimento di un’indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 550.-- (cinquecentocinquanta),

sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera