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Decisione

60.2023.217

Reclamo dell'imputata contro il decreto del procuratore pubblico che ha mantenuto il sequestro dei suoi averi. carenza di motivazione

25 ottobre 2023Italiano21 min

successivamente pure del di lei padre __________ (AI 73), per titolo di riciclaggio

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.217

Lugano

25 ottobre 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 1/4.9.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico

Francesca Nicora, con cui – nell’ambito del procedimento penale inc. MP

2021.9611 a suo carico – ha mantenuto il sequestro di CHF 229'541.80;

richiamate le osservazioni 15/18.9.2023 e

5.10.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame – e 22/25.9.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue

argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In

seguito alla segnalazione 5.10.2021 di un Ufficio cambio valuta (AI 1) è stato

promosso un procedimento penale (inc. MP 2021.9611) a carico di RE 1, e

successivamente pure del di lei padre __________ (AI 73), per titolo di riciclaggio

di denaro (AI 2), procedimento poi esteso anche ai reati di truffa, ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale,

falsità in documenti (AI 22), infrazione alla LAI, infrazione alla LPC ed

infrazione alla LCAMal (AI 44).

b. In

data 6.10.2021 (AI 3), su ordine del pubblico ministero, sono stati

sequestrati, al domicilio dell’imputata e del di lei padre, CHF 1'393'221.20 ed

Euro 51'431.90 (verbale allegato ad AI 97).

c. Il

4.11.2021 è stata sentita RE 1 (allegato ad AI 97), che il 6.10.2021 era stata

ricoverata coattivamente presso la CPC e che, fino a quel momento, non era stata

interrogabile.

d. Con

scritto 24/25.5.2023 (AI 107) l’imputata ha comunicato al procuratore pubblico

che, in seguito alle discussioni con l’Ufficio delle procedure speciali (che

aveva aperto un procedimento nei confronti degli imputati per il recupero di

imposta) e con l’Istituto delle assicurazioni sociali (che aveva aperto un

procedimento in relazione all’indebito ottenimento di prestazioni sociali), erano

stati stabiliti gli importi che ella e __________ dovevano corrispondere per

regolarizzare la loro posizione. Ha trasmesso l’accordo 30.3.2023 sottoscritto

da lei e dal padre, per il tramite dei loro rispettivi curatori, inerente alla

ripartizione del denaro rinvenuto al loro domicilio il 6.10.2021 (secondo il

quale CHF 438'582.00 erano di spettanza di RE 1 e CHF 954'639.20 ed Euro 51'431.90

erano di spettanza di __________). L’imputata ha chiesto, con riferimento al

citato accordo, ratificato il 12.5.2023 dall’Autorità regionale di protezione,

per quanto riferito al suo denaro, il dissequestro di CHF 21'494.75 a favore

dell’Ufficio esazione e condoni, di CHF 87'545.45 a favore dell’Istituto delle

assicurazioni sociali e di CHF 329'541.80, dedotte eventuali tasse e spese inerenti

al procedimento penale, a suo favore.

e. Con

decreto 23.6.2023 (AI 109) il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono

per i reati di falsità in documenti e riciclaggio di denaro e di un decreto di

accusa per i reati di truffa sub. ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. Ha fissato un termine per

presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto

procedimento.

f. Con

scritto 12/13.7.2023 (AI 115) RE 1 ha rilevato, segnatamente, che dall’incarto

emergevano chiare indicazioni sul fatto che soffrisse di una patologia psichiatrica

cronica ed importante. Ha quindi contestato la proposta emanazione di un

decreto di accusa. Ha domandato, qualora si fosse voluto andare in tal senso,

di approfondire la sua situazione. Ha postulato il dissequestro del denaro a

favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni

sociali come da accordo 30.3.2023 e dell’importo di almeno CHF 300'000.00 a suo

favore.

g. Il

18/20.7.2023 (AI 116) ed il 26/28.7.2023 (AI 118) l’imputata ha sollecitato nuovamente

il dissequestro dei predetti averi.

h. Con

scritto 2.8.2023 (AI 121) il pubblico ministero ha comunicato a RE 1, con

riferimento alle sue osservazioni 12/13.7.2023, che riteneva necessario

interrogarla rispettivamente disporre accertamenti di natura medico

psichiatrica per sgomberare il campo da qualsivolesse dubbio sull’imputabilità.

i. Con

decreti 4.8.2023 (AI 124/126) il procuratore pubblico ha dissequestrato a

favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni

sociali gli importi a loro dovuti dall’imputata.

j. Con

ulteriore decreto 4.8.2023 (AI 128) il magistrato inquirente ha dissequestrato a

favore di RE 1 CHF 100'000.00.

k. Con

scritto 8.8.2023 (AI 131) l’imputata ha chiesto una decisione formale inerente

al mantenimento sotto sequestro degli altri averi.

l. Con

decreto 23.8.2023 (AI 133) il procuratore pubblico si è pronunciato formalmente

sull’istanza di dissequestro.

Il

magistrato inquirente ha anzitutto indicato che il dissequestro di CHF

100'000.00, di cui al decreto 4.8.2023, era giustificato in ragione del

contenuto della decisione di chiusura con cui era stata prospettata

l’emanazione di un decreto di accusa. Il mantenimento del sequestro di CHF

229'541.80 risultava proporzionale se si considerava che, a fronte di quanto

esposto dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023, e più precisamente

l’esistenza di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni

sull’esito del procedimento penale, era necessario disporre accertamenti di

natura medico psichiatrica, i cui costi avrebbero potuto essere posti a carico

di RE 1. Per cui, considerate queste circostanze, tenuto conto che giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato ed a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente, tra gli altri,

utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e

le indennità, non si poteva far altro che concludere che il mantenimento (parziale)

del provvedimento cautelare era giustificato.

m. Con

gravame 1/4.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia

annullato il decreto 23.8.2023 e sia disposto il dissequestro a suo favore di

CHF 229'541.80.

La

reclamante, ricordati segnatamente gli scritti finalizzati al dissequestro ed

il diritto applicabile, contesta che – considerato che le ragioni a fondamento

della misura sarebbero la prospettata emanazione di un decreto di accusa e la

necessità di disporre di non meglio definiti “accertamenti di natura medico

psichiatrica” i cui costi potrebbero essere posti a suo carico – sia “oltremodo

proporzionale” mantenere il sequestro di CHF 229'541.80: ci sarebbe una

palese violazione del principio di proporzionalità.

Adduce

che l’autorità penale dovrebbe disporre di sufficienti indizi per dubitare del

futuro pagamento delle spese. Condizione che nel caso di specie non sarebbe

data: ella sarebbe cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, al beneficio di

una curatela di amministrazione e sostegno e di una curatela ad hoc

volta proprio al controllo puntuale del conto bancario beneficiario degli

importi da dissequestrarsi. Sarebbe difficile, in tal senso, sostenere che ella

possa compiere trasferimenti di beni tali da rendere impossibile l’incasso

delle eventuali spese. A suo favore sarebbe già stato dissequestrato l’importo

di CHF 100'000.00: non si potrebbe di conseguenza ritenere che ella versi nell’indigenza,

mettendo a rischio l’eventuale successivo pagamento di quanto dovuto.

Non

sarebbe inoltre chiaro quali sarebbero gli “accertamenti di natura medico

psichiatrica” che potrebbero anche solo far ipotizzare costi per CHF

200'000.00. Occorrerebbe chiedersi dell’opportunità di quanto si vorrebbe

andare a compiere: ella, come noto fin dal 2021, sarebbe infatti paziente

psichiatrica; gli accertamenti avrebbero potuto e dovuto essere esperiti prima.

Le ragionevoli verifiche da compiersi dovrebbero partire dai curanti, senza

generare costi particolari. Anche un’eventuale perizia psichiatrica non causerebbe

certamente costi per oltre CHF 200'000.00.

L’importo

sequestrato a garanzia delle spese procedurali sarebbe pertanto manifestamente

sproporzionato rispetto alla stima dei costi, anche volendo tenere conto dei

costi legati alla fase istruttoria, dei costi di difesa, di eventuali multa,

tassa di giustizia o altro.

n. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà – se necessario – in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo 1.9.2023 contro il decreto 23.8.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P.

GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.

263.

CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393

CPP n. 15).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del

25.8.2021

consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155

consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente

(DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2

RE

1, imputata nel procedimento, è

legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione

al mancato dissequestro dell’importo di CHF 229'541.80 di sua proprietà, avendo

un interesse giuridicamente protetto a che questa Corte esamini se sia corretto

il mantenimento della misura provvisionale, che le impedisce di provvisoriamente

disporre di tali averi.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è dunque ricevibile.

2.

2.1.

Secondo

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure

confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

2.2

2.2.1

In

applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP all’imputato possono essere sequestrati

oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per

garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Il

sequestro a copertura delle spese è concretizzato e disciplinato dall’art. 268

CPP.

Giusta

l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella

misura presumibilmente necessaria a coprire: a. le spese procedurali (art. 422

ss. CPP) e le indennità; b. le pene pecuniarie e le multe (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.

cit., art. 268 CPP n. 3 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.).

Il

sequestro non può essere disposto per garantire eventuali pretese civili del

danneggiato nei confronti dell’imputato (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2).

Il

sequestro presuppone che l’imputato sia condannato, con grande probabilità, a

sopportare le spese (BSK StPO –

F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1). Implica inoltre che sia necessario per

assicurare il pagamento dei costi (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.

cit., art. 268 CPP n. 8): devono esserci elementi per concludere che l’imputato

si sottragga al pagamento delle spese, segnatamente con la fuga o con il trasferimento

di denaro (decisione TF 6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; BSK StPO –

F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1).

Il sequestro a copertura delle spese può

essere disposto su tutti i beni dell’imputato: non è necessaria – come anche

per il sequestro ex art. 71 cpv. 3 CP – una connessione con il reato (DTF 141

IV 360 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_1280/2022 del 4.5.2023 consid. 7.1.;

6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; 1B_123/2022 del 9.8.2022 consid.

2.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 53 / art.

268.

CPP n. 1; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 4/6a).

Il

provvedimento cautelare deve rispettare il principio della proporzionalità

giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP (decisioni TF 1B_280/2017 del 16.10.2017 consid. 3.; 1B_136/2014 del

14.5.2014

consid. 2.1.; 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – F.

BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER,

op. cit., art. 268 CPP n. 9). Il principio è leso se gli averi sequestrati si trovano in un chiaro rapporto

di sproporzione rispetto ai costi totali stimati (decisione TF 6B_1362/2020 del

20.6.2022

consid. 23.4.3.), che devono essere cifrati (decisione TF 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.;

ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).

L’esigenza

di motivazione del sequestro aumenta nel corso del procedimento (decisione TF 6B_1362/2020 del 20.6.2022 consid.

23.4.3.; ZK StPO – S.

HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).

Per

il principio della proporzionalità (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,

art. 268 CPP n. 14), nell’operare il

sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione

patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia (art. 268 cpv. 2 CPP); sono

esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili (art. 92-94 LEF)

[art. 268 cpv. 3 CPP].

2.2.2

Giusta

l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a

copertura delle spese ed i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi

in particolare le spese per: a. la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio;

b. le traduzioni; c. le perizie; d. la cooperazione di altre autorità; e. la

corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art.

422.

cpv. 2 CPP).

In

applicazione dell’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sopportate

dalla Confederazione oppure dal Cantone che ha condotto il procedimento,

riservate le norme derogatorie del CPP.

Per

quanto concerne l’imputato, questi sostiene di principio le spese procedurali

in caso di condanna (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP). Deve trattarsi di spese

per il chiarimento dei reati che hanno portato alla condanna: deve di

conseguenza esserci un nesso causale adeguato (BSK StPO – T. DOMEISEN, op.

cit., art. 426 CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 2).

2.3

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.3.1

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3].

2.3.2

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5).

2.4

2.4.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_659/2022 del

17.5.2023

consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

L’obbligo

di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti

istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da

cui si deducono i presupposti del provvedimento.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

2.4.2

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

3.

3.1.

Si

è detto che con decreto 23.8.2023 il procuratore pubblico ha mantenuto il

sequestro di CHF 229'541.80, che risultava proporzionale se si considerava la

prospettata emanazione di un decreto di accusa e, a fronte di quanto indicato

dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023 sull’esistenza di una patologia

psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni sull’esito del procedimento,

la necessità di disporre accertamenti di natura medico psichiatrica, i cui

costi avrebbero potuto essere posti a carico dell’imputata.

3.2

Il

magistrato inquirente ha dunque mantenuto il sequestro della somma di CHF

229'541.80 giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP in relazione con l’art. 268 CPP (sequestro

a copertura delle spese).

3.3

Il

pubblico ministero non si è tuttavia pronunciato sui presupposti dell’art. 268

CPP, che concretizza l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.

Il

procuratore pubblico avrebbe infatti anzitutto dovuto valutare le prevedibili

spese, indennità, pene pecuniarie e multe a cui l’imputata potrebbe essere

condannata. Ed esaminare poi se il sequestro fosse necessario per assicurare il

loro pagamento.

Il

pubblico ministero avrebbe dovuto analizzare, in particolare, la necessità di

una perizia psichiatrica sull’imputata. Ovvero determinare se il suo noto

istoriato di malattie psichiatriche, già agli atti del procedimento penale,

poteva supplire ad una simile perizia. Nell’ipotesi in cui avesse concluso per

la necessità di una perizia, avrebbe dovuto richiedere al perito un preventivo

di massima. E questo per poter stabilire le spese effettive prevedibili. Ciò

che avrebbe permesso di verificare, nel rispetto del principio di

proporzionalità, con quale ampiezza mantenere il sequestro in essere.

Il

procedimento penale a carico dell’imputata è peraltro praticamente al termine,

essendo già stata comunicata alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione

giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, di modo che l’esigenza di motivazione sulle probabili spese è severa.

Il

fatto che a favore di RE 1 sia stato dissequestrato l’importo di CHF 100'000.00

– somma che secondo il procuratore pubblico sarebbe ampiamente sufficiente a

garantirle il sostentamento e la copertura delle spese correnti fino alla fine

del procedimento (duplica 5.10.2023) – è irrilevante: il principio di

proporzionalità impone di dissequestrare gli averi quando non c’è (più) necessità

per il procedimento penale. I beni sequestrati non devono infatti andare oltre

lo scopo ed i bisogni della misura.

Il

magistrato inquirente, nelle osservazioni 15/18.9.2023 (p. 2), ha inoltre

menzionato le spese della difesa anticipate dallo Stato, per un totale di CHF

11'000.00 circa. Tale importo è ben inferiore alla somma di CHF 229'541.80

sequestrata a RE 1.

3.4

Ritenuto

che nelle/a osservazioni/duplica il procuratore pubblico non si è compiutamente

confrontato con i presupposti dell’art. 268 CPP, non si pone la questione a

sapere se la violazione dell’obbligo di motivazione poteva essere sanata in

questa sede.

3.5

Il

decreto 23.8.2023 del pubblico ministero è annullato per quanto inerente al sequestro

di CHF 229'541.80. Il sequestro di detto importo è nondimeno provvisoriamente

mantenuto in attesa che il magistrato inquirente, al quale sono ritornati gli

atti dell’inc. MP 2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’imputata,

parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico Francesca Nicora, nel procedimento

penale inc. MP 2021.9611, è annullato per quanto mantenga il sequestro

dell’importo di CHF 229'541.80.

§§ Il

sequestro della somma di CHF 229'541.80 è provvisoriamente mantenuto in attesa

che il magistrato inquirente, a cui sono ritornati gli atti dell’inc. MP

2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera