60.2023.217
Reclamo dell'imputata contro il decreto del procuratore pubblico che ha mantenuto il sequestro dei suoi averi. carenza di motivazione
25 ottobre 2023Italiano21 min
successivamente pure del di lei padre __________ (AI 73), per titolo di riciclaggio
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.217
Lugano
25 ottobre 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 1/4.9.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico
Francesca Nicora, con cui – nell’ambito del procedimento penale inc. MP
2021.9611 a suo carico – ha mantenuto il sequestro di CHF 229'541.80;
richiamate le osservazioni 15/18.9.2023 e
5.10.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame – e 22/25.9.2023 (replica) di RE 1 – che si è confermata nelle sue
argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In
seguito alla segnalazione 5.10.2021 di un Ufficio cambio valuta (AI 1) è stato
promosso un procedimento penale (inc. MP 2021.9611) a carico di RE 1, e
successivamente pure del di lei padre __________ (AI 73), per titolo di riciclaggio
di denaro (AI 2), procedimento poi esteso anche ai reati di truffa, ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale,
falsità in documenti (AI 22), infrazione alla LAI, infrazione alla LPC ed
infrazione alla LCAMal (AI 44).
b. In
data 6.10.2021 (AI 3), su ordine del pubblico ministero, sono stati
sequestrati, al domicilio dell’imputata e del di lei padre, CHF 1'393'221.20 ed
Euro 51'431.90 (verbale allegato ad AI 97).
c. Il
4.11.2021 è stata sentita RE 1 (allegato ad AI 97), che il 6.10.2021 era stata
ricoverata coattivamente presso la CPC e che, fino a quel momento, non era stata
interrogabile.
d. Con
scritto 24/25.5.2023 (AI 107) l’imputata ha comunicato al procuratore pubblico
che, in seguito alle discussioni con l’Ufficio delle procedure speciali (che
aveva aperto un procedimento nei confronti degli imputati per il recupero di
imposta) e con l’Istituto delle assicurazioni sociali (che aveva aperto un
procedimento in relazione all’indebito ottenimento di prestazioni sociali), erano
stati stabiliti gli importi che ella e __________ dovevano corrispondere per
regolarizzare la loro posizione. Ha trasmesso l’accordo 30.3.2023 sottoscritto
da lei e dal padre, per il tramite dei loro rispettivi curatori, inerente alla
ripartizione del denaro rinvenuto al loro domicilio il 6.10.2021 (secondo il
quale CHF 438'582.00 erano di spettanza di RE 1 e CHF 954'639.20 ed Euro 51'431.90
erano di spettanza di __________). L’imputata ha chiesto, con riferimento al
citato accordo, ratificato il 12.5.2023 dall’Autorità regionale di protezione,
per quanto riferito al suo denaro, il dissequestro di CHF 21'494.75 a favore
dell’Ufficio esazione e condoni, di CHF 87'545.45 a favore dell’Istituto delle
assicurazioni sociali e di CHF 329'541.80, dedotte eventuali tasse e spese inerenti
al procedimento penale, a suo favore.
e. Con
decreto 23.6.2023 (AI 109) il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando l’emanazione di un decreto di abbandono
per i reati di falsità in documenti e riciclaggio di denaro e di un decreto di
accusa per i reati di truffa sub. ottenimento illecito di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. Ha fissato un termine per
presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto
procedimento.
f. Con
scritto 12/13.7.2023 (AI 115) RE 1 ha rilevato, segnatamente, che dall’incarto
emergevano chiare indicazioni sul fatto che soffrisse di una patologia psichiatrica
cronica ed importante. Ha quindi contestato la proposta emanazione di un
decreto di accusa. Ha domandato, qualora si fosse voluto andare in tal senso,
di approfondire la sua situazione. Ha postulato il dissequestro del denaro a
favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni
sociali come da accordo 30.3.2023 e dell’importo di almeno CHF 300'000.00 a suo
favore.
g. Il
18/20.7.2023 (AI 116) ed il 26/28.7.2023 (AI 118) l’imputata ha sollecitato nuovamente
il dissequestro dei predetti averi.
h. Con
scritto 2.8.2023 (AI 121) il pubblico ministero ha comunicato a RE 1, con
riferimento alle sue osservazioni 12/13.7.2023, che riteneva necessario
interrogarla rispettivamente disporre accertamenti di natura medico
psichiatrica per sgomberare il campo da qualsivolesse dubbio sull’imputabilità.
i. Con
decreti 4.8.2023 (AI 124/126) il procuratore pubblico ha dissequestrato a
favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Istituto delle assicurazioni
sociali gli importi a loro dovuti dall’imputata.
j. Con
ulteriore decreto 4.8.2023 (AI 128) il magistrato inquirente ha dissequestrato a
favore di RE 1 CHF 100'000.00.
k. Con
scritto 8.8.2023 (AI 131) l’imputata ha chiesto una decisione formale inerente
al mantenimento sotto sequestro degli altri averi.
l. Con
decreto 23.8.2023 (AI 133) il procuratore pubblico si è pronunciato formalmente
sull’istanza di dissequestro.
Il
magistrato inquirente ha anzitutto indicato che il dissequestro di CHF
100'000.00, di cui al decreto 4.8.2023, era giustificato in ragione del
contenuto della decisione di chiusura con cui era stata prospettata
l’emanazione di un decreto di accusa. Il mantenimento del sequestro di CHF
229'541.80 risultava proporzionale se si considerava che, a fronte di quanto
esposto dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023, e più precisamente
l’esistenza di una patologia psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni
sull’esito del procedimento penale, era necessario disporre accertamenti di
natura medico psichiatrica, i cui costi avrebbero potuto essere posti a carico
di RE 1. Per cui, considerate queste circostanze, tenuto conto che giusta
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato ed a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente, tra gli altri,
utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e
le indennità, non si poteva far altro che concludere che il mantenimento (parziale)
del provvedimento cautelare era giustificato.
m. Con
gravame 1/4.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, sia
annullato il decreto 23.8.2023 e sia disposto il dissequestro a suo favore di
CHF 229'541.80.
La
reclamante, ricordati segnatamente gli scritti finalizzati al dissequestro ed
il diritto applicabile, contesta che – considerato che le ragioni a fondamento
della misura sarebbero la prospettata emanazione di un decreto di accusa e la
necessità di disporre di non meglio definiti “accertamenti di natura medico
psichiatrica” i cui costi potrebbero essere posti a suo carico – sia “oltremodo
proporzionale” mantenere il sequestro di CHF 229'541.80: ci sarebbe una
palese violazione del principio di proporzionalità.
Adduce
che l’autorità penale dovrebbe disporre di sufficienti indizi per dubitare del
futuro pagamento delle spese. Condizione che nel caso di specie non sarebbe
data: ella sarebbe cittadina svizzera, domiciliata in Svizzera, al beneficio di
una curatela di amministrazione e sostegno e di una curatela ad hoc
volta proprio al controllo puntuale del conto bancario beneficiario degli
importi da dissequestrarsi. Sarebbe difficile, in tal senso, sostenere che ella
possa compiere trasferimenti di beni tali da rendere impossibile l’incasso
delle eventuali spese. A suo favore sarebbe già stato dissequestrato l’importo
di CHF 100'000.00: non si potrebbe di conseguenza ritenere che ella versi nell’indigenza,
mettendo a rischio l’eventuale successivo pagamento di quanto dovuto.
Non
sarebbe inoltre chiaro quali sarebbero gli “accertamenti di natura medico
psichiatrica” che potrebbero anche solo far ipotizzare costi per CHF
200'000.00. Occorrerebbe chiedersi dell’opportunità di quanto si vorrebbe
andare a compiere: ella, come noto fin dal 2021, sarebbe infatti paziente
psichiatrica; gli accertamenti avrebbero potuto e dovuto essere esperiti prima.
Le ragionevoli verifiche da compiersi dovrebbero partire dai curanti, senza
generare costi particolari. Anche un’eventuale perizia psichiatrica non causerebbe
certamente costi per oltre CHF 200'000.00.
L’importo
sequestrato a garanzia delle spese procedurali sarebbe pertanto manifestamente
sproporzionato rispetto alla stima dei costi, anche volendo tenere conto dei
costi legati alla fase istruttoria, dei costi di difesa, di eventuali multa,
tassa di giustizia o altro.
n. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà – se necessario – in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
reclamo 1.9.2023 contro il decreto 23.8.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile secondo l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 3. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO – P.
GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.
263.
CPP n. 27 / art. 267 CPP n. 4; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393
CPP n. 15).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisioni TF 1B_55/2021 del
25.8.2021
consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; 140 IV 155
consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2) attualmente
(DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
1.3.2
RE
1, imputata nel procedimento, è
legittimata a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione
al mancato dissequestro dell’importo di CHF 229'541.80 di sua proprietà, avendo
un interesse giuridicamente protetto a che questa Corte esamini se sia corretto
il mantenimento della misura provvisionale, che le impedisce di provvisoriamente
disporre di tali averi.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è dunque ricevibile.
2.
2.1.
Secondo
l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti
e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi
di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene
pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c) oppure
confiscati (d).
Il
sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli
oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità
dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per
quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e
valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a
CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di
confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro
confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF
1B_76/2020 del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.].
Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la
garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.
197.
CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di
sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.5.2018 consid.
4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti
mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo
giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che
così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020
del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK
StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor
art. 263-268 CPP n. 11
ss.).
2.2
2.2.1
In
applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP all’imputato possono essere sequestrati
oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati per
garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità. Il
sequestro a copertura delle spese è concretizzato e disciplinato dall’art. 268
CPP.
Giusta
l’art. 268 cpv. 1 CPP il patrimonio dell’imputato può essere sequestrato nella
misura presumibilmente necessaria a coprire: a. le spese procedurali (art. 422
ss. CPP) e le indennità; b. le pene pecuniarie e le multe (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.
cit., art. 268 CPP n. 3 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
op. cit., art. 268 CPP n. 3 ss.).
Il
sequestro non può essere disposto per garantire eventuali pretese civili del
danneggiato nei confronti dell’imputato (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK
StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 5; StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2).
Il
sequestro presuppone che l’imputato sia condannato, con grande probabilità, a
sopportare le spese (BSK StPO –
F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 2; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 8; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1). Implica inoltre che sia necessario per
assicurare il pagamento dei costi (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.
cit., art. 268 CPP n. 8): devono esserci elementi per concludere che l’imputato
si sottragga al pagamento delle spese, segnatamente con la fuga o con il trasferimento
di denaro (decisione TF 6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; BSK StPO –
F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 1).
Il sequestro a copertura delle spese può
essere disposto su tutti i beni dell’imputato: non è necessaria – come anche
per il sequestro ex art. 71 cpv. 3 CP – una connessione con il reato (DTF 141
IV 360 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_1280/2022 del 4.5.2023 consid. 7.1.;
6B_1435/2021 del 16.11.2022 consid. 3.1.1.; 1B_123/2022 del 9.8.2022 consid.
2.2.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 53 / art.
268.
CPP n. 1; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 4/6a).
Il
provvedimento cautelare deve rispettare il principio della proporzionalità
giusta l’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP (decisioni TF 1B_280/2017 del 16.10.2017 consid. 3.; 1B_136/2014 del
14.5.2014
consid. 2.1.; 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.; BSK StPO – F.
BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 268 CPP n. 9; ZK StPO – S. HEIMGARTNER,
op. cit., art. 268 CPP n. 9). Il principio è leso se gli averi sequestrati si trovano in un chiaro rapporto
di sproporzione rispetto ai costi totali stimati (decisione TF 6B_1362/2020 del
20.6.2022
consid. 23.4.3.), che devono essere cifrati (decisione TF 1B_274/2012 dell’11.7.2012 consid. 3.1.;
ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).
L’esigenza
di motivazione del sequestro aumenta nel corso del procedimento (decisione TF 6B_1362/2020 del 20.6.2022 consid.
23.4.3.; ZK StPO – S.
HEIMGARTNER, op. cit., art. 268 CPP n. 9).
Per
il principio della proporzionalità (DTF 141 IV 360 consid. 3.1.; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit.,
art. 268 CPP n. 14), nell’operare il
sequestro l’autorità penale tiene conto del reddito e della situazione
patrimoniale dell’imputato e della sua famiglia (art. 268 cpv. 2 CPP); sono
esclusi dal sequestro i valori patrimoniali non pignorabili (art. 92-94 LEF)
[art. 268 cpv. 3 CPP].
2.2.2
Giusta
l’art. 422 cpv. 1 CPP le spese procedurali comprendono gli emolumenti a
copertura delle spese ed i disborsi nel caso concreto. Sono ritenute disborsi
in particolare le spese per: a. la difesa d’ufficio e il gratuito patrocinio;
b. le traduzioni; c. le perizie; d. la cooperazione di altre autorità; e. la
corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi (art.
422.
cpv. 2 CPP).
In
applicazione dell’art. 423 cpv. 1 CPP le spese procedurali sono sopportate
dalla Confederazione oppure dal Cantone che ha condotto il procedimento,
riservate le norme derogatorie del CPP.
Per
quanto concerne l’imputato, questi sostiene di principio le spese procedurali
in caso di condanna (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP). Deve trattarsi di spese
per il chiarimento dei reati che hanno portato alla condanna: deve di
conseguenza esserci un nesso causale adeguato (BSK StPO – T. DOMEISEN, op.
cit., art. 426 CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 2).
2.3
La
decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati
giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.
2.3.1
Se
il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice
dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli
aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 3].
2.3.2
Per
quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a
copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in
applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7
ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,
art. 267 CPP n. 5).
2.4
2.4.1
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di
ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_659/2022 del
17.5.2023
consid. 3.1.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).
Questi
principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla
motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che
deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della
misura cautelare.
L’obbligo
di motivazione, in particolare in incarti complessi, con numerosi atti
istruttori, implica l’indicazione degli atti istruttori a cui si riferisce e da
cui si deducono i presupposti del provvedimento.
Non
compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i
presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo
(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito
di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per
consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.
2.4.2
La
violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –
comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata
nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente
grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una
decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in
fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una
riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il
rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della
parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione
TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
3.
3.1.
Si
è detto che con decreto 23.8.2023 il procuratore pubblico ha mantenuto il
sequestro di CHF 229'541.80, che risultava proporzionale se si considerava la
prospettata emanazione di un decreto di accusa e, a fronte di quanto indicato
dall’imputata nelle osservazioni 12/13.7.2023 sull’esistenza di una patologia
psichiatrica che avrebbe potuto avere implicazioni sull’esito del procedimento,
la necessità di disporre accertamenti di natura medico psichiatrica, i cui
costi avrebbero potuto essere posti a carico dell’imputata.
3.2
Il
magistrato inquirente ha dunque mantenuto il sequestro della somma di CHF
229'541.80 giusta l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP in relazione con l’art. 268 CPP (sequestro
a copertura delle spese).
3.3
Il
pubblico ministero non si è tuttavia pronunciato sui presupposti dell’art. 268
CPP, che concretizza l’art. 263 cpv. 1 lit. b CPP.
Il
procuratore pubblico avrebbe infatti anzitutto dovuto valutare le prevedibili
spese, indennità, pene pecuniarie e multe a cui l’imputata potrebbe essere
condannata. Ed esaminare poi se il sequestro fosse necessario per assicurare il
loro pagamento.
Il
pubblico ministero avrebbe dovuto analizzare, in particolare, la necessità di
una perizia psichiatrica sull’imputata. Ovvero determinare se il suo noto
istoriato di malattie psichiatriche, già agli atti del procedimento penale,
poteva supplire ad una simile perizia. Nell’ipotesi in cui avesse concluso per
la necessità di una perizia, avrebbe dovuto richiedere al perito un preventivo
di massima. E questo per poter stabilire le spese effettive prevedibili. Ciò
che avrebbe permesso di verificare, nel rispetto del principio di
proporzionalità, con quale ampiezza mantenere il sequestro in essere.
Il
procedimento penale a carico dell’imputata è peraltro praticamente al termine,
essendo già stata comunicata alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione
giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, di modo che l’esigenza di motivazione sulle probabili spese è severa.
Il
fatto che a favore di RE 1 sia stato dissequestrato l’importo di CHF 100'000.00
– somma che secondo il procuratore pubblico sarebbe ampiamente sufficiente a
garantirle il sostentamento e la copertura delle spese correnti fino alla fine
del procedimento (duplica 5.10.2023) – è irrilevante: il principio di
proporzionalità impone di dissequestrare gli averi quando non c’è (più) necessità
per il procedimento penale. I beni sequestrati non devono infatti andare oltre
lo scopo ed i bisogni della misura.
Il
magistrato inquirente, nelle osservazioni 15/18.9.2023 (p. 2), ha inoltre
menzionato le spese della difesa anticipate dallo Stato, per un totale di CHF
11'000.00 circa. Tale importo è ben inferiore alla somma di CHF 229'541.80
sequestrata a RE 1.
3.4
Ritenuto
che nelle/a osservazioni/duplica il procuratore pubblico non si è compiutamente
confrontato con i presupposti dell’art. 268 CPP, non si pone la questione a
sapere se la violazione dell’obbligo di motivazione poteva essere sanata in
questa sede.
3.5
Il
decreto 23.8.2023 del pubblico ministero è annullato per quanto inerente al sequestro
di CHF 229'541.80. Il sequestro di detto importo è nondimeno provvisoriamente
mantenuto in attesa che il magistrato inquirente, al quale sono ritornati gli
atti dell’inc. MP 2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’imputata,
parzialmente vincente, un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 23.8.2023 del procuratore pubblico Francesca Nicora, nel procedimento
penale inc. MP 2021.9611, è annullato per quanto mantenga il sequestro
dell’importo di CHF 229'541.80.
§§ Il
sequestro della somma di CHF 229'541.80 è provvisoriamente mantenuto in attesa
che il magistrato inquirente, a cui sono ritornati gli atti dell’inc. MP
2021.9611, si ripronunci sull’istanza di dissequestro.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) a titolo di
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera