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Decisione

60.2023.220

Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. acquisizione agli atti di un rapporto scritto. mancata chiusura dell'istruzione

21 gennaio 2025Italiano26 min

truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (AI 1, inc. MP __________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.220

Lugano

21 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 4/5.9.2023

presentato da

RE 1

patr. da: PR 1 ed avv. PR 3,

contro

il decreto di non luogo a procedere 22.8.2023

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del

procedimento penale dipendente da sua denuncia 11.8.2023 nei confronti di PI

1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa,

amministrazione infedele e falsità in documenti (NLP __________);

richiamati gli scritti 6/7.9.2023 del

magistrato inquirente e 14/15.9.2023 di PI 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

11.8.2023 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 per i reati di

truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (AI 1, inc. MP __________).

Il denunciante (socio e gerente della __________)

e il denunciato (titolare dell’impresa individuale __________, amministratore

unico e poi vicepresidente del CdA della __________ SA e direttore della __________

SA, __________, succursale di __________) si sono conosciuti nel 2016 e fra i

due, e le rispettive famiglie, sarebbe nato un rapporto di amicizia.

Nel mese di ottobre 2016 PI 1 avrebbe

proposto all’amico la sottoscrizione di un fondo di investimento di EUR 50'000.--

(doc. AH, AI 1).

Il 5.11.2016 è stato firmato un

contratto di sottoscrizione di obbligazioni emesse nell’ambito di un prestito obbligazionario,

tra la __________ SA (emittente) e la __________ SA, succursale __________

(sottoscrittore) a nome e per conto di RE 1 e della compagna __________

(beneficiari economici). Secondo i termini pattuiti il prestito obbligazionario

avrebbe originato interessi pari al 1.5 % mensili (doc. H).

Il denunciante ha quindi bonificato in

data 14.11.2016 EUR 50'000.-- su di un conto bancario intestato alla __________

SA, succursale __________.

Il 21.11.2016 la __________ SA,

succursale di __________, ha trasmesso ad RE 1 il certificato al portatore n. 6

del prestito obbligazionario emesso dalla __________ SA (certificato di

emissione 18.11.2016, doc. M).

In data 31.12.2016 al denunciante sono

stati pagati gli interessi relativi al prestito obbligazionario sopraindicato

dal 14.11.2016 al 31.12.2016 pari a EUR 1'566.67. Poi più nulla.

Il denunciante ha più volte sollecitato

il denunciato il quale avrebbe addotto, a giustificazione del mancato pagamento

degli interessi e del rimborso del capitale “(…) articolate scuse volte

esclusivamente a far trascorrere il tempo (…)” (p. 4).

Il 23.6.2017 la __________ SA ha

comunicato la costituzione di una nuova società inglese, la __________ UK Ltd.

che avrebbe rilevato il prestito obbligazionario denominato __________. Nello

stesso scritto si informava il denunciante che, dal mese di luglio 2017,

sarebbero stati corrisposti gli interessi maturati fino a quel momento e mai

pagati: “(…) nessun rimborso o bonifico è però avvenuto (…)” (p. 4)

(doc. Q). RE 1 sarebbe stato rassicurato in merito al versamento degli

interessi dovuti anche con gli scritti 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017 (doc.

AF) a firma della __________ UK Ltd. e dalla __________ SA.

RE 1 nella sua denuncia sostiene che, da

quanto esposto, emergerebbe chiaramente “(…) il raggiro messo in atto da PI

1, il quale – per il tramite di diverse società a lui facenti capo e sfruttando

il rapporto di fiducia costruito nel tempo – si rivolge deliberatamente al sig.

RE 1, convincendolo ad investire il capitale di EUR 50'000.-- (…) in un

asserito prestito obbligazionario, salvo sostanzialmente mai pagare gli

interessi dovuti e rimborsare il capitale iniziale (…)” (p. 9).

RE 1 contesta inoltre l’autenticità dei

documenti e delle attestazioni a lui consegnati/e da PI 1, in particolare del

certificato di emissione del 18.11.2016, del certificato __________ del

25.5.2018 (doc. AD), di uno scritto del 17.8.2018 della Banca __________ (doc.

AG) e delle comunicazioni 23.6.2017 (doc. Q), 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017

(doc. AF) sottoscritte dalla __________ UK Ltd. e dalla __________ SA (ma a suo

dire firmate, per entrambe le società, dalla stessa persona).

b. Dopo aver

ricevuto la denuncia 11.8.2023, il procuratore pubblico, con scritto 16.8.2023,

ha richiesto alla Banca __________ se la “(…) lettera del 17 agosto 2018 [lettera

di Banca __________ concernente i due certificati obbligazionari __________

bonds] è autentica e proviene realmente dal Vostro Istituto, oppure se si

tratta di un falso (…)” (AI 2).

Il 18.8.2023 la Banca __________ ha

risposto allo scritto sopraindicato affermando che “(…) la lettera del 17

agosto 2018 è autentica (…)”, precisando tuttavia che “(…) i due

certificati obbligazionari __________ bonds in questione sono stati inviati da __________

SpA, agendo tramite Sig. Dott. __________, senza che esistesse una relazione

bancaria tra __________ SpA a Banca __________ SA (…). Dopo aver constatato che

la discussa apertura della relazione bancaria non poteva essere realizzata, la

Banca ha restituito i titoli in questione a __________ SpA con lettera del 21

febbraio 2019 (…)” (AI 3).

c. Con

pronuncia 22.8.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a

procedere nei confronti del denunciato in assenza di elementi di rilevanza

penale (NLP __________).

Ha dapprima affermato cheRE 1 non poteva

essere considerato accusatore privato per i reati di amministrazione infedele e

falsità in documenti in quanto dagli atti sarebbe emerso che “(…) il

contratto di sottoscrizione della cedola obbligazionaria è stato sottoscritto

tra __________ SA e __________ SA (che all’epoca agiva in qualità di

fiduciaria), per conto dei beneficiari economici RE 1. Ora, secondo il Tribunale

federale, né gli azionisti né i creditori sono direttamente lesi dai reati

commessi a danno di una società anonima (…), di modo che il denunciante non può

costituirsi accusatore privato per eventuali violazioni a danno di __________

SA, oppure di __________ SA che ha sottoscritto l’obbligazione (…)” (p. 3).

In merito al reato di truffa il

magistrato inquirente ha negato l’esistenza, nella fattispecie in esame, sia di

un inganno astuto “(…) visto che RE 1 ha omesso qualsiasi verifica e il

danno era facilmente evitabile già solo visionando il bilancio e il conto

economico (…)” sia di un agire truffaldino da parte di PI 1 “(…) che non

sembra abbia sottaciuto nulla (…)” (p. 5).

Per quanto concerne il reato di

amministrazione infedele, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato che il

denunciante, come già sopra indicato, non poteva essere considerato accusatore

privato, ha precisato che quest’ultimo “(…) ha deciso di prestare del denaro

a __________ SA, ottenendo in cambio una cedola obbligazionaria. Trattandosi di

un prestito, il reato di amministrazione infedele non è concepibile

giuridicamente, in difetto di un potere di gestione sul patrimonio. PI 1, in

qualità di organo di __________ SA, poteva infatti disporre liberamente dei

soldi ricevuti (…)” (p. 9). Semmai, a dire del magistrato inquirente,

eventuali violazioni del dovere di gestione avrebbero provocato un danno alla società

e non ai creditori.

Il procuratore pubblico ha ricordato che

anche per il reato di falsità in documenti RE 1 non poteva essere considerato

accusatore privato non essendo “(…) il sottoscrittore originario della

cedola (…)” (p. 3). Il denunciante avrebbe tuttavia ipotizzato che alcuni

documenti da lui ricevuti sarebbero stati dei falsi ed in particolare il

certificato di emissione 18.11.2016, il certificato __________ e lo scritto

17.8.2018 della __________ SA. In merito il magistrato inquirente ha affermato

di aver svolto “(…) una verifica autonoma (prima di decidere se aprire o

meno l’istruzione ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPP), interpellando

direttamente l’Istituto bancario per verificare l’autenticità dei documenti.

Con scritto del 18.8.2023, la Banca __________ ha confermato che la lettera del

17.08.2018 era autentica come pure i due certificati obbligazionari (…)”

(p. 7). Le dichiarazioni del denunciante sarebbero state dunque “(…)

velocemente smentite dall’Istituto bancario (…)” (p. 7). In merito alle

comunicazioni di __________ SA e __________ Ltd del 23.6.2017, del 15.9.2017 e

del 14.11.2017, le quali, a mente di RE 1 sarebbero state firmate, sia per una

società che per l’altra, dalla stessa persona, il magistrato inquirente ha

affermato che l’eventuale “doppia firma” apposta da PI 1 risulterebbe del tutto

lecita in quanto quest’ultimo, secondo il registro di commercio, avrebbe avuto

potere di rappresentanza per entrambe.

d. Con

gravame 4/5.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto di non luogo a procedere sia annullato e l’incarto sia rinviato al

pubblico ministero.

Il reclamante contesta le affermazioni

del procuratore pubblico che, a suo dire, avrebbe compiuto un apprezzamento

manifestamente errato dei fatti ed avrebbe emanato il decreto di non luogo

impugnato in modo affrettato.

In merito al reato di truffa egli afferma

di non aver versato l’importo di EUR 50'000.-- in modo frettoloso, ma anzi,

egli avrebbe effettuato tutta una serie di verifiche prima di procedere con

l’investimento, ricevendo sempre da parte di PI 1 rassicurazioni ad ogni suo

dubbio o richieste di chiarimento. RE 1 asserisce che il denunciato avrebbe

sfruttato un sistema da lui creato attraverso la costituzione di diverse

società a lui facenti capo “(…) per indurre in errore gli investitori, dando

importanza e prestigio a società che invero non ne avevano. Infatti tutte le

società coinvolte erano sicuramente delle mere bucalettere che non hanno svolto

alcuna attività: l’unica persona dietro a tutto è sempre e solo stato il PI 1

(…)” (p. 9).

Per quanto concerne i reati di

amministrazione infedele e falsità in documenti, il reclamante contesta le

“verifiche autonome” eseguite dal procuratore pubblico presso la __________ SA

precisando inoltre che “(…) a prescindere dalla possibilità di compiere tali

accertamenti al di fuori di un’inchiesta, la stessa è stata eseguita in modo

errato. Infatti non si tratta unicamente di sapere se i 3 documenti (…) siano

effettivamente dei falsi materiali ma anche se possono costituire un falso

ideologico. È più che plausibile che – anche alla luce della risposta fornita

dalla __________, che i documenti non siano falsi (materiali) ma che riguardano

tutta un’altra fattispecie, mentre che il PI 1 li abbia utilizzati per i propri

scopi, ovvero fornire false rassicurazioni al sig. RE 1 (…)” (p. 11).

e. Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le

parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla

giurisdizione di reclamo.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 4.9.2023 contro il decreto di

non luogo a procedere 22.8.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv.

2.

e 322 cpv. 2 CPP).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid.

2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione

TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF

1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382

CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che

impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP

n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

1.3.2

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar

– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del

bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;

145.

IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;

BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio

ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato

(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato

non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione

TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso

è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici

tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art.

137.

CP n. 19 ss.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF

140.

IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è

commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa

subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).

Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;

D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.

ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori

(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il

reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai

reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

1.3.3

RE

1, accusatore privato nel procedimento in oggetto, titolare del bene giuridico

tutelato dall’art. 146 CP è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 che ha negato che egli

fosse stato vittima di una truffa da parte di PI 1.

1.3.4

Per

contro il procuratore pubblico ha negato ad RE 1 la qualità di accusatore

privato per il reato di falsità in documenti in quanto, a suo dire, il

denunciante, non essendo sottoscrittore originario del contratto (concluso tra __________

SA e __________ SA) non sarebbe stato danneggiato direttamente dall’eventuale

reato imputato a PI 1.

Si

rileva tuttavia che il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP

protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia la fiducia particolare in un

documento – che ha valore probatorio nei rapporti giuridici – e la lealtà nelle

relazioni commerciali), anche beni giuridici di natura individuale (una persona

potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di

pregiudicarla) [decisione TF 7B_376/2023 del 22.2.2024 consid. 3.2.; BSK StPO –

G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK

Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., vor

art. 251 CP n. 5 s.].

Il

reclamante ha ipotizzato, sia in denuncia che nel presente reclamo, che alcuni

dei documenti a lui consegnati da PI 1 sarebbero dei falsi (sia falsi materiali

che intellettuali), e sarebbero stati utilizzati da quest’ultimo per

convincerlo e poi rassicurarlo sul buon esito del suo investimento.

Il

reclamante è quindi legittimato a reclamare contro il decreto di non luogo a

procedere in oggetto anche in merito al reato di falsità in documenti.

1.3.5

Anche

per quanto concerne il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito

chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra

1.

cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad

amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv.

1.

CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], il

magistrato inquirente ha negato la qualità di accusatore privato ad RE 1,

affermando che “(…) l’eventuale danno al patrimonio sarebbe unicamente

rivolto a __________ SA che ha emesso l’obbligazione. Eventuali violazioni del

dovere di gestione da parte di PI 1 avrebbero, dunque, provocato un danno solo

alla persona giuridica. Il denunciante è unicamente un creditore di

quest’ultima in virtù della cedola obbligazionaria, per cui non può aver subito

un danno diretto (…)” (p. 3).

Si rileva tuttavia che, secondo gli

estratti del registro di commercio, la __________ SA è stata sciolta con

decisione dell’assemblea generale del 3.10.2022, mentre sia la __________, sia

la __________, sono state cancellate in data 10.11.2017, rispettivamente

29.3.2017

Secondo

i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di

assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente

diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è

stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del

12.7.2022

consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del

27.3.2018

consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta

all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti

ufficiali. È inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri

documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della

liquidazione, ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia

abusiva (decisioni TF 7B_3/2023

del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022

del 12.7.2022 consid. 1.2.). L’Alta Corte ipotizza l’applicazione di questa

giurisprudenza anche in ambito di diritto penale interno (decisioni TF

1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.;

ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a).

Le

conclusioni del magistrato inquirente in merito alla qualità di accusatore

privato di RE 1 appaiono dunque premature.

La questione può tuttavia rimanere

aperta viste le motivazioni che seguono.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare

all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1

lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

Prima di eventualmente esaminare il merito

della fattispecie, occorre osservare quanto segue.

3.1

La

procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP

della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione

del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).

Durante

la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti

sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero oppure propri

accertamenti (art. 306 cpv. 1 CPP). La polizia deve segnatamente: a. assicurare

e valutare tracce e prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art.

306.

CPP n. 15 ss.); b. individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati

di reato (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 18

s.); e, ancora, c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli

indiziati di reato (art. 306 cpv. 2 CPP). Durante la sua attività la polizia si

attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e

provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del CPP

(art. 306 cpv. 3 CPP).

3.2

Il

pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha

effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del

22.6.2020

consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero

pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a.

da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri

accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti

coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1

CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21

ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

3.3

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47

ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non

sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

3.4

La

differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.

L’apertura

dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di

esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di fare capo ad un

patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare

istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).

L’art.

147.

CPP non è applicabile quando la polizia agisce nell’ambito della fase

investigativa (art. 306 s. CPP): le parti, a questo stadio, non hanno il

diritto di partecipare all’assunzione delle prove (decisione TF 6B_70/2023 del

31.7.2023

consid. 2.2.1.), fatta salva la facoltà dell’imputato di essere

assistito dal difensore quando è interrogato (art. 159 CPP). La norma si

applica tuttavia all’operato della polizia quando procede su mandato del

pubblico ministero, dopo l’apertura dell’istruzione (giusta l’art. 312 cpv. 2

CPP) [decisione TF 6B_70/2023 del 31.7.2023 consid. 2.2.1.;

BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 107 CPP n. 20/21; ZK StPO – W.

WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 2].

3.5

Secondo

l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico

ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con

domicilio noto l’imminente chiusura dellistruzione, comunicando loro se

intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo,

impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

Di

principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa

l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per

quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo

così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

Le

formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del

diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.;

BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro

violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a

giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018

consid. 4.].

4.

4.1.

Il magistrato inquirente ha acquisito

agli atti lo scritto della Banca __________ SA del 18.8.2023 (AI 3), da lui

stesso interpellata con lettera 16.8.2023 (AI 2).

Secondo il Tribunale federale,

l’istruzione penale è considerata aperta, non appena il pubblico ministero

cominci ad occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui esso non emani un

decreto formale di apertura dell’istruzione, atto che ha unicamente un effetto

dichiarativo (decisione TF 1B_13/2020 del 10.2.2020; DTF 141 IV 20).

Nondimeno il procuratore pubblico può

effettuare alcune verifiche: può chiedere informazioni alla polizia, in

particolar modo quando il rapporto di polizia appare insufficiente o incompleto

(art. 309 cpv. 2 CPP), può consultare i fascicoli, gli atti e le informazioni a

lui disponibili (art. 309 cpv. 1 CPP), può chiedere all’imputato di spiegare la

sua posizione (decisioni TF 6B_810/2019 del 22.7.2019; 6B_239/2019 del

24.4.2019).

Tuttavia, qualora il procuratore

pubblico acquisisca rapporti scritti, come in questo caso, in applicazione dell’art.

145.

CPP (secondo cui, l’autorità penale può invitare chi deve essere

interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento

dell’interrogatorio), deve emanare, se non si pronuncia con decreto di accusa

oppure con promozione dell’accusa, un decreto di abbandono e non un decreto di

non luogo a procedere. L’acquisizione di un rapporto scritto giusta l’art. 145

CPP non può essere un mezzo per le autorità penali di eludere le disposizioni

fondamentali di procedura: in particolare si dovrà tener conto dei diritti

delle parti di cui all’art. 147 CPP. La possibilità di consegnare al procuratore

pubblico un rapporto scritto, in particolar modo da parte di persone che non

siano accusatore privato o imputato, non può avere quale conseguenza la limitazione

dei diritti delle parti. Queste devono poter esprimersi in merito ai quesiti e,

se del caso, avere la possibilità di porre delle domande complementari. In ogni

caso prevale il diritto al contradditorio (DTF 124 I 274; PC – CP, 2. ed., art.

145.

n. 4).

4.2

A fronte di quanto sopra, il magistrato

inquirente, avrebbe quindi dovuto notificare alle parti l’imminente chiusura

dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento. Ciò che avrebbe

garantito il diritto delle parti di essere sentite.

Non

si giustificava pertanto, dal profilo della procedura, l’emanazione di un

decreto di non luogo a procedere, ma – semmai, per l’appunto – di un decreto di

abbandono (art. 319 ss. CPP).

Avendo

il magistrato inquirente disatteso le formalità previste dall’art. 318 cpv. 1

CPP, ovvero non avendo

preventivamente comunicato alle parti se intendesse promuovere l’accusa oppure

abbandonare il procedimento penale ed omettendo di fissare un termine per

presentare eventuali istanze probatorie e

richieste di risarcimento in applicazione degli art. 429 ss. CPP, il decreto di non luogo a procedere di data 22.8.2023

deve essere annullato.

5.

Il

decreto di non luogo a procedere (NLP __________) è annullato e gli atti sono

rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei

considerandi.

Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese. Ad RE 1 è riconosciuta un’adeguata indennità a carico dello

Stato e della Repubblica del Cantone Ticino (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

Il reclamo è accolto.

§ Il

decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 (NLP __________) emanato dal

procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per

procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e la Repubblica del Cantone

Ticino rifonderà ad RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di

indennità.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera