60.2023.220
Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. legittimazione. acquisizione agli atti di un rapporto scritto. mancata chiusura dell'istruzione
21 gennaio 2025Italiano26 min
truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (AI 1, inc. MP __________).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.220
Lugano
21 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 4/5.9.2023
presentato da
RE 1
patr. da: PR 1 ed avv. PR 3,
contro
il decreto di non luogo a procedere 22.8.2023
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente da sua denuncia 11.8.2023 nei confronti di PI
1, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), per titolo di truffa,
amministrazione infedele e falsità in documenti (NLP __________);
richiamati gli scritti 6/7.9.2023 del
magistrato inquirente e 14/15.9.2023 di PI 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
11.8.2023 RE 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di PI 1 per i reati di
truffa, falsità in documenti ed amministrazione infedele (AI 1, inc. MP __________).
Il denunciante (socio e gerente della __________)
e il denunciato (titolare dell’impresa individuale __________, amministratore
unico e poi vicepresidente del CdA della __________ SA e direttore della __________
SA, __________, succursale di __________) si sono conosciuti nel 2016 e fra i
due, e le rispettive famiglie, sarebbe nato un rapporto di amicizia.
Nel mese di ottobre 2016 PI 1 avrebbe
proposto all’amico la sottoscrizione di un fondo di investimento di EUR 50'000.--
(doc. AH, AI 1).
Il 5.11.2016 è stato firmato un
contratto di sottoscrizione di obbligazioni emesse nell’ambito di un prestito obbligazionario,
tra la __________ SA (emittente) e la __________ SA, succursale __________
(sottoscrittore) a nome e per conto di RE 1 e della compagna __________
(beneficiari economici). Secondo i termini pattuiti il prestito obbligazionario
avrebbe originato interessi pari al 1.5 % mensili (doc. H).
Il denunciante ha quindi bonificato in
data 14.11.2016 EUR 50'000.-- su di un conto bancario intestato alla __________
SA, succursale __________.
Il 21.11.2016 la __________ SA,
succursale di __________, ha trasmesso ad RE 1 il certificato al portatore n. 6
del prestito obbligazionario emesso dalla __________ SA (certificato di
emissione 18.11.2016, doc. M).
In data 31.12.2016 al denunciante sono
stati pagati gli interessi relativi al prestito obbligazionario sopraindicato
dal 14.11.2016 al 31.12.2016 pari a EUR 1'566.67. Poi più nulla.
Il denunciante ha più volte sollecitato
il denunciato il quale avrebbe addotto, a giustificazione del mancato pagamento
degli interessi e del rimborso del capitale “(…) articolate scuse volte
esclusivamente a far trascorrere il tempo (…)” (p. 4).
Il 23.6.2017 la __________ SA ha
comunicato la costituzione di una nuova società inglese, la __________ UK Ltd.
che avrebbe rilevato il prestito obbligazionario denominato __________. Nello
stesso scritto si informava il denunciante che, dal mese di luglio 2017,
sarebbero stati corrisposti gli interessi maturati fino a quel momento e mai
pagati: “(…) nessun rimborso o bonifico è però avvenuto (…)” (p. 4)
(doc. Q). RE 1 sarebbe stato rassicurato in merito al versamento degli
interessi dovuti anche con gli scritti 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017 (doc.
AF) a firma della __________ UK Ltd. e dalla __________ SA.
RE 1 nella sua denuncia sostiene che, da
quanto esposto, emergerebbe chiaramente “(…) il raggiro messo in atto da PI
1, il quale – per il tramite di diverse società a lui facenti capo e sfruttando
il rapporto di fiducia costruito nel tempo – si rivolge deliberatamente al sig.
RE 1, convincendolo ad investire il capitale di EUR 50'000.-- (…) in un
asserito prestito obbligazionario, salvo sostanzialmente mai pagare gli
interessi dovuti e rimborsare il capitale iniziale (…)” (p. 9).
RE 1 contesta inoltre l’autenticità dei
documenti e delle attestazioni a lui consegnati/e da PI 1, in particolare del
certificato di emissione del 18.11.2016, del certificato __________ del
25.5.2018 (doc. AD), di uno scritto del 17.8.2018 della Banca __________ (doc.
AG) e delle comunicazioni 23.6.2017 (doc. Q), 15.9.2017 (doc. AE) e 14.11.2017
(doc. AF) sottoscritte dalla __________ UK Ltd. e dalla __________ SA (ma a suo
dire firmate, per entrambe le società, dalla stessa persona).
b. Dopo aver
ricevuto la denuncia 11.8.2023, il procuratore pubblico, con scritto 16.8.2023,
ha richiesto alla Banca __________ se la “(…) lettera del 17 agosto 2018 [lettera
di Banca __________ concernente i due certificati obbligazionari __________
bonds] è autentica e proviene realmente dal Vostro Istituto, oppure se si
tratta di un falso (…)” (AI 2).
Il 18.8.2023 la Banca __________ ha
risposto allo scritto sopraindicato affermando che “(…) la lettera del 17
agosto 2018 è autentica (…)”, precisando tuttavia che “(…) i due
certificati obbligazionari __________ bonds in questione sono stati inviati da __________
SpA, agendo tramite Sig. Dott. __________, senza che esistesse una relazione
bancaria tra __________ SpA a Banca __________ SA (…). Dopo aver constatato che
la discussa apertura della relazione bancaria non poteva essere realizzata, la
Banca ha restituito i titoli in questione a __________ SpA con lettera del 21
febbraio 2019 (…)” (AI 3).
c. Con
pronuncia 22.8.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a
procedere nei confronti del denunciato in assenza di elementi di rilevanza
penale (NLP __________).
Ha dapprima affermato cheRE 1 non poteva
essere considerato accusatore privato per i reati di amministrazione infedele e
falsità in documenti in quanto dagli atti sarebbe emerso che “(…) il
contratto di sottoscrizione della cedola obbligazionaria è stato sottoscritto
tra __________ SA e __________ SA (che all’epoca agiva in qualità di
fiduciaria), per conto dei beneficiari economici RE 1. Ora, secondo il Tribunale
federale, né gli azionisti né i creditori sono direttamente lesi dai reati
commessi a danno di una società anonima (…), di modo che il denunciante non può
costituirsi accusatore privato per eventuali violazioni a danno di __________
SA, oppure di __________ SA che ha sottoscritto l’obbligazione (…)” (p. 3).
In merito al reato di truffa il
magistrato inquirente ha negato l’esistenza, nella fattispecie in esame, sia di
un inganno astuto “(…) visto che RE 1 ha omesso qualsiasi verifica e il
danno era facilmente evitabile già solo visionando il bilancio e il conto
economico (…)” sia di un agire truffaldino da parte di PI 1 “(…) che non
sembra abbia sottaciuto nulla (…)” (p. 5).
Per quanto concerne il reato di
amministrazione infedele, il procuratore pubblico, dopo aver ricordato che il
denunciante, come già sopra indicato, non poteva essere considerato accusatore
privato, ha precisato che quest’ultimo “(…) ha deciso di prestare del denaro
a __________ SA, ottenendo in cambio una cedola obbligazionaria. Trattandosi di
un prestito, il reato di amministrazione infedele non è concepibile
giuridicamente, in difetto di un potere di gestione sul patrimonio. PI 1, in
qualità di organo di __________ SA, poteva infatti disporre liberamente dei
soldi ricevuti (…)” (p. 9). Semmai, a dire del magistrato inquirente,
eventuali violazioni del dovere di gestione avrebbero provocato un danno alla società
e non ai creditori.
Il procuratore pubblico ha ricordato che
anche per il reato di falsità in documenti RE 1 non poteva essere considerato
accusatore privato non essendo “(…) il sottoscrittore originario della
cedola (…)” (p. 3). Il denunciante avrebbe tuttavia ipotizzato che alcuni
documenti da lui ricevuti sarebbero stati dei falsi ed in particolare il
certificato di emissione 18.11.2016, il certificato __________ e lo scritto
17.8.2018 della __________ SA. In merito il magistrato inquirente ha affermato
di aver svolto “(…) una verifica autonoma (prima di decidere se aprire o
meno l’istruzione ai sensi dell’art. 309 cpv. 2 CPP), interpellando
direttamente l’Istituto bancario per verificare l’autenticità dei documenti.
Con scritto del 18.8.2023, la Banca __________ ha confermato che la lettera del
17.08.2018 era autentica come pure i due certificati obbligazionari (…)”
(p. 7). Le dichiarazioni del denunciante sarebbero state dunque “(…)
velocemente smentite dall’Istituto bancario (…)” (p. 7). In merito alle
comunicazioni di __________ SA e __________ Ltd del 23.6.2017, del 15.9.2017 e
del 14.11.2017, le quali, a mente di RE 1 sarebbero state firmate, sia per una
società che per l’altra, dalla stessa persona, il magistrato inquirente ha
affermato che l’eventuale “doppia firma” apposta da PI 1 risulterebbe del tutto
lecita in quanto quest’ultimo, secondo il registro di commercio, avrebbe avuto
potere di rappresentanza per entrambe.
d. Con
gravame 4/5.9.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto di non luogo a procedere sia annullato e l’incarto sia rinviato al
pubblico ministero.
Il reclamante contesta le affermazioni
del procuratore pubblico che, a suo dire, avrebbe compiuto un apprezzamento
manifestamente errato dei fatti ed avrebbe emanato il decreto di non luogo
impugnato in modo affrettato.
In merito al reato di truffa egli afferma
di non aver versato l’importo di EUR 50'000.-- in modo frettoloso, ma anzi,
egli avrebbe effettuato tutta una serie di verifiche prima di procedere con
l’investimento, ricevendo sempre da parte di PI 1 rassicurazioni ad ogni suo
dubbio o richieste di chiarimento. RE 1 asserisce che il denunciato avrebbe
sfruttato un sistema da lui creato attraverso la costituzione di diverse
società a lui facenti capo “(…) per indurre in errore gli investitori, dando
importanza e prestigio a società che invero non ne avevano. Infatti tutte le
società coinvolte erano sicuramente delle mere bucalettere che non hanno svolto
alcuna attività: l’unica persona dietro a tutto è sempre e solo stato il PI 1
(…)” (p. 9).
Per quanto concerne i reati di
amministrazione infedele e falsità in documenti, il reclamante contesta le
“verifiche autonome” eseguite dal procuratore pubblico presso la __________ SA
precisando inoltre che “(…) a prescindere dalla possibilità di compiere tali
accertamenti al di fuori di un’inchiesta, la stessa è stata eseguita in modo
errato. Infatti non si tratta unicamente di sapere se i 3 documenti (…) siano
effettivamente dei falsi materiali ma anche se possono costituire un falso
ideologico. È più che plausibile che – anche alla luce della risposta fornita
dalla __________, che i documenti non siano falsi (materiali) ma che riguardano
tutta un’altra fattispecie, mentre che il PI 1 li abbia utilizzati per i propri
scopi, ovvero fornire false rassicurazioni al sig. RE 1 (…)” (p. 11).
e. Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le
parti possono impugnare il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla
giurisdizione di reclamo.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 4.9.2023 contro il decreto di
non luogo a procedere 22.8.2023, è tempestivo (perché presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art. 310 cpv.
2.
e 322 cpv. 2 CPP).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid.
2.5.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione
TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF
1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382
CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che
impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP
n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
1.3.2
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.
4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del
bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;
145.
IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio
ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato
(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato
non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione
TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
Nei reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso
è, di regola, il titolare (persona fisica o giuridica) dei beni giuridici
tutelati (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor art.
137.
CP n. 19 ss.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il proprietario dei valori patrimoniali (DTF
140.
IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è
commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa
subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;
D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.
ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori
(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il
reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai
reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
1.3.3
RE
1, accusatore privato nel procedimento in oggetto, titolare del bene giuridico
tutelato dall’art. 146 CP è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica del decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 che ha negato che egli
fosse stato vittima di una truffa da parte di PI 1.
1.3.4
Per
contro il procuratore pubblico ha negato ad RE 1 la qualità di accusatore
privato per il reato di falsità in documenti in quanto, a suo dire, il
denunciante, non essendo sottoscrittore originario del contratto (concluso tra __________
SA e __________ SA) non sarebbe stato danneggiato direttamente dall’eventuale
reato imputato a PI 1.
Si
rileva tuttavia che il reato di falsità in documenti giusta l’art. 251 CP
protegge, oltre a beni giuridici collettivi (ossia la fiducia particolare in un
documento – che ha valore probatorio nei rapporti giuridici – e la lealtà nelle
relazioni commerciali), anche beni giuridici di natura individuale (una persona
potendo essere reputata danneggiata dal reato quando il falso ha lo scopo di
pregiudicarla) [decisione TF 7B_376/2023 del 22.2.2024 consid. 3.2.; BSK StPO –
G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 73; BSK
Strafrecht II – M. BOOG, 4. ed., vor
art. 251 CP n. 5 s.].
Il
reclamante ha ipotizzato, sia in denuncia che nel presente reclamo, che alcuni
dei documenti a lui consegnati da PI 1 sarebbero dei falsi (sia falsi materiali
che intellettuali), e sarebbero stati utilizzati da quest’ultimo per
convincerlo e poi rassicurarlo sul buon esito del suo investimento.
Il
reclamante è quindi legittimato a reclamare contro il decreto di non luogo a
procedere in oggetto anche in merito al reato di falsità in documenti.
1.3.5
Anche
per quanto concerne il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito
chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra
1.
cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad
amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv.
1.
CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], il
magistrato inquirente ha negato la qualità di accusatore privato ad RE 1,
affermando che “(…) l’eventuale danno al patrimonio sarebbe unicamente
rivolto a __________ SA che ha emesso l’obbligazione. Eventuali violazioni del
dovere di gestione da parte di PI 1 avrebbero, dunque, provocato un danno solo
alla persona giuridica. Il denunciante è unicamente un creditore di
quest’ultima in virtù della cedola obbligazionaria, per cui non può aver subito
un danno diretto (…)” (p. 3).
Si rileva tuttavia che, secondo gli
estratti del registro di commercio, la __________ SA è stata sciolta con
decisione dell’assemblea generale del 3.10.2022, mentre sia la __________, sia
la __________, sono state cancellate in data 10.11.2017, rispettivamente
29.3.2017
Secondo
i principi giurisprudenziali del Tribunale federale resi in materia di
assistenza giudiziaria penale internazionale, la qualità di agire dell’avente
diritto economico di una società è eccezionalmente ammessa quando la società è
stata sciolta, riservato l’abuso di diritto (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2; 1C_72/2023 del 22.2.2023 consid. 2.3.; 1C_321/2022 del
12.7.2022
consid. 1.2.; 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_466/2017 del
27.3.2018
consid. 3.1.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.1.). Spetta
all’avente diritto economico comprovare la liquidazione sulla base di documenti
ufficiali. È inoltre necessario che l’atto di scioglimento oppure altri
documenti indichino chiaramente l’avente diritto come beneficiario della
liquidazione, ovvero come successore della società liquidata (decisioni TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022 del 12.7.2022 consid. 1.2.; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a), e che la liquidazione non appaia
abusiva (decisioni TF 7B_3/2023
del 31.8.2023 consid. 4.2.2.; 1C_321/2022
del 12.7.2022 consid. 1.2.). L’Alta Corte ipotizza l’applicazione di questa
giurisprudenza anche in ambito di diritto penale interno (decisioni TF
1B_466/2017 del 27.3.2018 consid. 3.2.; 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.;
ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 34a).
Le
conclusioni del magistrato inquirente in merito alla qualità di accusatore
privato di RE 1 appaiono dunque premature.
La questione può tuttavia rimanere
aperta viste le motivazioni che seguono.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare
all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1
lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
Prima di eventualmente esaminare il merito
della fattispecie, occorre osservare quanto segue.
3.1
La
procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP –
della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione
del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).
Durante
la procedura investigativa la polizia accerta i fatti penalmente rilevanti
sulla base di denunce, mandati del pubblico ministero oppure propri
accertamenti (art. 306 cpv. 1 CPP). La polizia deve segnatamente: a. assicurare
e valutare tracce e prove (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art.
306.
CPP n. 15 ss.); b. individuare e interrogare i danneggiati e gli indiziati
di reato (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 306 CPP n. 18
s.); e, ancora, c. se del caso, fermare e arrestare oppure ricercare gli
indiziati di reato (art. 306 cpv. 2 CPP). Durante la sua attività la polizia si
attiene alle prescrizioni in materia di istruzione, mezzi di prova e
provvedimenti coercitivi; sono fatte salve le disposizioni speciali del CPP
(art. 306 cpv. 3 CPP).
3.2
Il
pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha
effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del
22.6.2020
consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero
pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello; BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a.
da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri
accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti
coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1
CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 21
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
3.3
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – E. OMLIN, op. cit., art. 309 CPP n. 47
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46 ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non
sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– E. OMLIN, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
3.4
La
differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.
L’apertura
dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di
esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali, di fare capo ad un
patrocinatore, di esprimersi sulla causa e sulla procedura e di presentare
istanze probatorie (art. 107 cpv. 1 CPP).
L’art.
147.
CPP non è applicabile quando la polizia agisce nell’ambito della fase
investigativa (art. 306 s. CPP): le parti, a questo stadio, non hanno il
diritto di partecipare all’assunzione delle prove (decisione TF 6B_70/2023 del
31.7.2023
consid. 2.2.1.), fatta salva la facoltà dell’imputato di essere
assistito dal difensore quando è interrogato (art. 159 CPP). La norma si
applica tuttavia all’operato della polizia quando procede su mandato del
pubblico ministero, dopo l’apertura dell’istruzione (giusta l’art. 312 cpv. 2
CPP) [decisione TF 6B_70/2023 del 31.7.2023 consid. 2.2.1.;
BSK StPO – H. VEST / S. HORBER, op. cit., art. 107 CPP n. 20/21; ZK StPO – W.
WOHLERS, op. cit., art. 147 CPP n. 2].
3.5
Secondo
l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico
ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con
domicilio noto l’imminente chiusura dellistruzione, comunicando loro se
intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo,
impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
Di
principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa
l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per
quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo
così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).
Le
formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del
diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 3.3.;
BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro
violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a
giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 dell’1.5.2018
consid. 4.].
4.
4.1.
Il magistrato inquirente ha acquisito
agli atti lo scritto della Banca __________ SA del 18.8.2023 (AI 3), da lui
stesso interpellata con lettera 16.8.2023 (AI 2).
Secondo il Tribunale federale,
l’istruzione penale è considerata aperta, non appena il pubblico ministero
cominci ad occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui esso non emani un
decreto formale di apertura dell’istruzione, atto che ha unicamente un effetto
dichiarativo (decisione TF 1B_13/2020 del 10.2.2020; DTF 141 IV 20).
Nondimeno il procuratore pubblico può
effettuare alcune verifiche: può chiedere informazioni alla polizia, in
particolar modo quando il rapporto di polizia appare insufficiente o incompleto
(art. 309 cpv. 2 CPP), può consultare i fascicoli, gli atti e le informazioni a
lui disponibili (art. 309 cpv. 1 CPP), può chiedere all’imputato di spiegare la
sua posizione (decisioni TF 6B_810/2019 del 22.7.2019; 6B_239/2019 del
24.4.2019).
Tuttavia, qualora il procuratore
pubblico acquisisca rapporti scritti, come in questo caso, in applicazione dell’art.
145.
CPP (secondo cui, l’autorità penale può invitare chi deve essere
interrogato a consegnare un rapporto scritto in vece o a complemento
dell’interrogatorio), deve emanare, se non si pronuncia con decreto di accusa
oppure con promozione dell’accusa, un decreto di abbandono e non un decreto di
non luogo a procedere. L’acquisizione di un rapporto scritto giusta l’art. 145
CPP non può essere un mezzo per le autorità penali di eludere le disposizioni
fondamentali di procedura: in particolare si dovrà tener conto dei diritti
delle parti di cui all’art. 147 CPP. La possibilità di consegnare al procuratore
pubblico un rapporto scritto, in particolar modo da parte di persone che non
siano accusatore privato o imputato, non può avere quale conseguenza la limitazione
dei diritti delle parti. Queste devono poter esprimersi in merito ai quesiti e,
se del caso, avere la possibilità di porre delle domande complementari. In ogni
caso prevale il diritto al contradditorio (DTF 124 I 274; PC – CP, 2. ed., art.
145.
n. 4).
4.2
A fronte di quanto sopra, il magistrato
inquirente, avrebbe quindi dovuto notificare alle parti l’imminente chiusura
dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento. Ciò che avrebbe
garantito il diritto delle parti di essere sentite.
Non
si giustificava pertanto, dal profilo della procedura, l’emanazione di un
decreto di non luogo a procedere, ma – semmai, per l’appunto – di un decreto di
abbandono (art. 319 ss. CPP).
Avendo
il magistrato inquirente disatteso le formalità previste dall’art. 318 cpv. 1
CPP, ovvero non avendo
preventivamente comunicato alle parti se intendesse promuovere l’accusa oppure
abbandonare il procedimento penale ed omettendo di fissare un termine per
presentare eventuali istanze probatorie e
richieste di risarcimento in applicazione degli art. 429 ss. CPP, il decreto di non luogo a procedere di data 22.8.2023
deve essere annullato.
5.
Il
decreto di non luogo a procedere (NLP __________) è annullato e gli atti sono
rinviati al magistrato inquirente per i suoi incombenti ai sensi dei
considerandi.
Il gravame è accolto. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese. Ad RE 1 è riconosciuta un’adeguata indennità a carico dello
Stato e della Repubblica del Cantone Ticino (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Il reclamo è accolto.
§ Il
decreto di non luogo a procedere 22.8.2023 (NLP __________) emanato dal
procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per
procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato e la Repubblica del Cantone
Ticino rifonderà ad RE 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di
indennità.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera