Lexipedia

Decisione

60.2023.228

Reclamo contro decisione del PP che nega un conflitto di interessi. reclamo accolto. conflitto d'interessi confermato

23 maggio 2024Italiano28 min

28.01/01.03.2023, PI 2, per il tramite e con il patrocinio dell’avv. PR 2 di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.228

Lugano

23 maggio 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano

Ranzanici, vicepresidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,

ricusatosi)

cancelliera:

Diana

Buetti

sedente per statuire sul reclamo 11/12.09.2023 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico Daniele

Galliano, con cui il magistrato d’accusa ha negato l’esistenza di un

conflitto di interessi in capo all’avv. PR 2 per il contemporaneo patrocinio

della PI 2 SA nonché di PI 3 e PI 4 nell’ambito del procedimento penale

aperto nei confronti di RE 1 (inc. MP 2023.1689);

richiamate le osservazioni 15/18.09.2023

e 17/20.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente, 23/25.10.2023 e

30.11/01.12.2023 (duplica) dell’avv. PR 2, tutte concludenti per la reiezione

del gravame;

vista la replica 10/13.11.2023 di RE 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. PI

2 SA (PI 2 qui di seguito), con sede a __________, ha quale scopo (tra l’altro)

la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il

commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di

raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato

online il 29.04.2024). Attuale amministratrice unica è PI 3 mentre, fino al

18.11.2022, la società era amministrata e presieduta da RE 1. Azionisti ne sono

PI 3 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno, mentre il marito della prima, PI 4,

risulterebbe amministratore di fatto della SA.

b. Il

28.01/01.03.2023, PI 2, per il tramite e con il patrocinio dell’avv. PR 2 di __________,

ha querelato e denunciato (tra gli altri) RE 1 per: appropriazione indebita,

furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele,

ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro

l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti,

riciclaggio di denaro e concorrenza sleale. Il PP ha aperto un procedimento

penale (AI 1, inc. MP 2023.1689) nell’ambito del quale ha proceduto, il

22.08.2023, ad interrogare PI 3 in qualità di amministratrice unica della

società denunciante costituitasi accusatrice privata. L’audizione è avvenuta

alla presenza del patrocinatore della società avv. PR 2 (AI 20, inc. MP

2023.1689).

c. Il

12.05.2023 PI 5, asseritamente al servizio di PI 4 in seno a PI 2, ha, a sua

volta, querelato e denunciato RE 1 per titolo di violazione di domicilio,

minaccia, coazione, sequestro di persona e vie di fatto. L’incarto è stato

registrato con il numero MP 2023.4040 ed in data 15.05.2023 è stato unito

all’incarto principale del procedimento MP 2023.1689 (cfr. verbale del

procedimento inc. MP 2023.4040).

Nell’ambito

di questo secondo procedimento, il 25.05.2023, l’avv. PI 1 ha comunicato

formalmente di patrocinare PI 5 (AI 6, inc. MP 2023.4040). A tale scritto il

magistrato inquirente ha reagito, il giorno successivo, informando l’avv. PI 1

che non gli era possibile patrocinare PI 5, in quanto vi sarebbe stato un

chiaro conflitto di interesse (AI 7, inc. MP 2023.4040).

d. Il

15.06.2023, dopo essere venuto a conoscenza – nell’ambito di un’altra procedura

sempre legata a PI 2 – che il 24.03.2023 era stato iscritto a registro di

commercio il cambiamento dell’ufficio di revisione di PI 2, RE 1, con il

patrocinio dell’avv. PR 1, ha denunciato PI 3 e PI 4 per titolo di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in documenti e amministrazione

infedele (AI 1, inc. MP 2023.4966). Nello specifico, per quanto riguarda i

primi due reati ipotizzati, PI 3, in qualità di amministratrice unica della

società, avrebbe richiesto la cancellazione dell’ufficio di revisione in carica

e la susseguente iscrizione di un nuovo ufficio di revisione, redigendo e

presentando all’Ufficio del registro di commercio documentazione asseritamente

falsa. Ella, insieme al marito, avrebbe infatti costituito un’assemblea

generale straordinaria dichiarando nel verbale – sottoscritto da entrambi – che

“era presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000

nominali” e che l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di

legge o di statuto”. RE 1, “azionista al 50% della PI 2”, non

avrebbe però “mai ricevuto alcuna convocazione all’assemblea straordinaria

della società”, né avrebbe “mai partecipato e votato per la nomina del

nuovo ufficio di revisione”, malgrado “la valida costituzione di

un’assemblea generale ordinaria o straordinaria” presupponga “la

convocazione di tutti gli azionisti, con il relativo preavviso legale (art. 700

cpv.1 CO) e statutario”.

Tale

procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a proce-dere 26.06.2023 (NLP

1602/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Il reclamo è attualmente

pendente presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.184) sarà evasa

separatamente.

e. Sempre

il 15.06.2023, RE 1 ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia anche

contro PI 5, “impiegato presso la PI 2” e che “sottostà dunque alle

direttive di PI 3 e PI 4”, per titolo di violazione di domicilio, calunnia,

diffamazione e falsità in documenti. Nello specifico, per quanto riguarda la

violazione di domicilio, il denunciato avrebbe abitato in un appartamento – di

proprietà di PI 3 per ½ e di RE 1 per ½ –, che avrebbe ricevuto in locazione

dai coniugi PI 3PI 4 tramite un contratto, a detta del denunciante, non

regolare, considerato come un simile accordo avrebbe dovuto essere stipulato anche

da lui in qualità di comproprietario. Per quanto riguarda invece gli altri

reati, nell’ambito di una procedura civile davanti alla Pretura di __________,

l’avv. PI 1 avrebbe prodotto una dichiarazione scritta di PI 5, nella quale

quest’ultimo avrebbe dichiarato fatti falsi sul conto del denunciante.

Tale

procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 (NLP

1603/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Anche questo reclamo è pendente

presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.183) sarà evasa

separatamente.

f. Tra

le parti – RE 1, da un lato, PI 3 e PI 4, dall’altro – sono pendenti inoltre

diverse procedure di natura civile davanti alla Pretura di __________ (inc.

OR.2023.127, OR.2023.53, SO.2023.117, CM.2023.430 e CM.2023.462), di cui si

dirà meglio in corso di motivazione.

g. In

data 21/24.07.2023, nell’ambito del reclamo formulato da RE 1 avverso il

decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 emesso dal procuratore pubblico in

favore di PI 3 e PI 4 (cfr. consid. d), incarto pendente dinnanzi a questa

Corte (inc. CRP 60.2023.184), l’avv. __________, collaboratore dello studio

legale PI 1 con sede a __________ (come si rileva dal sito online www.__________.ch

relativo al team dello studio) e di cui l’avv. PI 1 è amministratore unico

(come risulta dalla consultazione online del registro di commercio del Canton __________

del 15.05.2024), si è annunciato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4, chiedendo

una proroga del termine di osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. CRP

60.2023.184).

h. I

legali di RE 1, avuto conoscenza, nell’ambito della suddetta procedura,

dell’assunzione del patrocinio dei coniugi PI 3PI 4 da parte dello studio PR 2

(doc. 4, inc. CRP 60.2023.184), hanno scritto, il 24.08.2023, all’avv. PI 1

comunicandogli che il patrocinio contemporaneo di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4

personalmente, a loro avviso, avrebbe potuto “costituire un conflitto di

interesse in capo al Suo studio legale” e gli hanno chiesto “di prendere

posizione in merito entro il prossimo 4 settembre 2023” (all. D al reclamo

11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).

i. Il

25.08.2023, l’avv. PR 2, nell’ambito del procedimento penale promosso da PI 2

contro RE 1, a quel momento pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP

2023.1689), ha scritto al procuratore pubblico precisando che, con riferimento

all’interrogatorio di PI 3 del 22.08.2023, il suo studio legale “ha ottenuto

mandato unicamente dalla PI 2” e “non ha un mandato con la Signora PI 3,

la quale in data 22 agosto è stata sentita come rappresentante della

denunciante (in qualità di unico membro del CdA della PI 2), rispettivamente

della accusatrice privata” (all. E al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc.

60.2023.228).

In

medesima data, anche gli avv. PR 1 hanno scritto al procuratore pubblico,

precisando che l’avv. __________ dello studio legale PI 1, il 21.07.2023, si

sarebbe manifestato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4 in un altro procedimento

penale rispetto a quello avviato con denuncia di PI 2, ovvero in quello

promosso con denuncia di RE 1 e a quel momento pendente presso questa Corte

(inc. CRP 60.2023.184). I legali hanno quindi “invitato” il magistrato

inquirente “ad assegnare a PI 2 un termine di 10 giorni per comunicare al

Ministero pubblico il nome di un nuovo patrocinatore” (all. F al reclamo

11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).

Sempre

il 25.08.2023, gli avv. PR 1 hanno nuovamente scritto all’avv. PI 1

personalmente, chiedendogli di confermare, entro il 28.08.2023, la rimessa di

entrambi i mandati (PI 2 e PI 3) da parte del suo studio legale, e ciò con

effetto immediato (all. G al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc.

60.2023.228).

l. Mediante

decreto 28.08.2023 il magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 1 di non

intravvedere “per ora nessun conflitto di interesse” (AI 26, inc. MP

2023.1689).

Facendo riferimento al consid. 2.5.2.

della DTF 138 II 162, in cui viene precisato il contenuto dell’art. 12 LLCA, il

procuratore pubblico ha concluso che “la situazione evocata dal Tribunale

federale è, tuttavia, esclusa nel caso concreto”, poiché PI 3 rivestirebbe

“infatti, la carica di amministratrice unica di PI 2” e sarebbe stata

sentita “in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società nel

corso del verbale del 22 agosto scorso” e sarebbe quindi “chiaro che il

patrocinatore l'abbia assistita (visto che è solo lei l'organo della società)”.

Anche la posizione di PI 4 non sarebbe “in collisione di interessi con

quella di PI 2” (p. 1). Egli ha pure concluso che “il fatto che il

medesimo Studio Legale abbia assunto il patrocinio di PI 3 e PI 4 nell'ambito

di una procedura di reclamo davanti alla CRP non muta il discorso, ritenuto che

è PI 2 (rappresentata da PI 3) ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e

eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di

interessi” (p. 2). Da notare che, mediante scritto del 29.08.2023, coevo

alla ricevuta del decreto di cui sopra del magistrato inquirente, i legali di RE

1 hanno rinnovato la richiesta al magistrato inquirente di assegnare a PI 2 un

termine di 10 giorni per incaricare un nuovo patrocinatore, chiedendo la

sospensione di tutti gli atti istruttori già previsti (AI 28, inc. MP 2023.1689).

m. Con

gravame 11/12.09.2023 RE 1 ha impugnato il decreto che esclude il sussistere di

un rischio di collisione d’interessi per il patrocinio, da parte dell’avv. PI 1,

dei coniugi PI 3PI 4 e di PI 2, chiedendone l’annullamento e postulando nel

contempo la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.

RE

1 sostiene che il decreto avversato violerebbe manifestamente il diritto, in

particolare l’art. 12 litt. b e c LLCA, che prevede che l’avvocato eserciti la

sua attività professionale “in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la

propria responsabilità” ed evitando “qualsiasi conflitto tra gli

interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti

professionali o privati”. Questa norma sarebbe infatti volta alla “tutela

della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e a evitare

che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento

di un suo cliente”, ciò che comporterebbe per l’avvocato un obbligo di

fedeltà nei confronti del cliente. Aggiunge anche che dall’art. 12 lett. b e c

LLCA deriverebbe “il divieto di doppio patrocinio”, ovvero il divieto

per un avvocato di rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie

litigiosa, delle parti con interessi divergenti, poiché in tal caso non

potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e

diligenza verso ciascuna di esse.

Il

reclamante evidenzia poi che la giurisprudenza ha già trattato “casi di

doppia rappresentanza nell’ambito di società che presentano un azionariato

composto da due persone, azioniste al 50%” e menziona, in particolare, una

sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale di appello (STA IICCA

12.2018.152 del 04.03.2019) in cui un avvocato “patrocinava allo stesso

momento una società e, a titolo personale, l’azionista al 50% e amministratore

unico della medesima società in una serie di contenziosi nei confronti

dell’altro azionista al 50%”. Il reclamante, riferendosi alle conclusioni

dei giudici civili al consid. 10 della sentenza, sostiene che già solo la

circostanza che due soci al 50% di una società siano in aperto contrasto fra

loro e abbiano avviato reciprocamente, agendo personalmente o per il tramite

della società, numerosi contenziosi legali, lascerebbe sorgere il dubbio su

quali siano gli effettivi interessi della società. Pure dubbioso sarebbe il

fatto che gli interessi del socio al 50% e contemporaneamente amministratore

possano coincidere con quelli della società, ritenuto come l’altro socio

paritario sarebbe in aperto contrasto con il primo proprio in merito alla

conduzione e gestione della società.

A

mente del reclamante, detta sentenza “ricalca essenzialmente la fattispecie

oggetto del caso concreto”, infatti, contro la denuncia “totalmente

infondata, abusiva e temeraria” sporta nei suoi confronti da PI 3 quale

rappresentante di PI 2, egli avrebbe a sua volta “seri e giustificati motivi

per rimproverare a PI 3 ed al marito una gestione totalmente carente di PI 2”

e non sarebbe pertanto “ammissibile che un patrocinatore possa rappresentare

gli interessi sia di PI 2, sia di PI 3 e PI 4, essendo questi in più occasioni

divergenti”.

Infine,

il reclamante menziona anche una sentenza del Tribunale federale (TF

1B_528/2021) – che pure ricalcherebbe la fattispecie oggetto del caso concreto

– in cui sarebbe stato imposto al patrocinatore del ricorrente, azionista e

membro del consiglio di amministrazione della società, di rimettere il mandato

“per conflitto d’interesse” e perché “accusato di aver danneggiato

gli interessi patrimoniali della società, e della controparte, anch’essa

azionista e ex-membro del CdA della società”.

n. Con

scritto 15/18.09.2023, a valere quali specifiche osservazioni alla richiesta di

concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 nel proprio gravame, il

procuratore pubblico ha osservato che tale sospensione non avrebbe dovuto

essere concessa in quanto la qualità di

patrocinatore dell'avv. PR 2, a questo stadio della procedura, non creerebbe alcun

problema. Il magistrato inquirente ha rilevato che se nel corso dell'inchiesta

il ruolo di PI 3 dovesse mutare “… il tema della rappresentanza sarebbe

senz'altro valutato tempestivamente nell'ottica di garantire sia una valida

difesa, sia l'integrità procedurale”. Nel merito il magistrato inquirente,

con scritto 22/25.09.2023, ha invece comunicato di non avere osservazioni da

formulare.

o. Il

Presidente della Corte, con decisione 03.10.2023, ha concesso l’effetto

sospensivo al reclamo 11/12.09.2023,

considerando come, nel caso in cui l’asserito conflitto di interessi fosse

stato accertato, vi sarebbe stato il rischio che gli eventuali atti istruttori

esperiti avrebbero dovuto essere annullati.

p. Con

osservazioni 23/25.10.2023, PI 2 e PI 3, entrambe patrocinate dall’avv. PR 2,

hanno inizialmente sostenuto che, a differenza della sentenza della II CCA

12.2018.152 citata da RE 1, nella fattispecie in oggetto lo studio legale PR 2

non avrebbe “seguito delle procedure legali avendo la società sia come

cliente che come controparte”, infatti “PI 2 non ha sporto denuncia

contro i Signori PI 3PI 4, bensì contro il RECLAMANTE. In tal contesto […]

la società PI 2 nella procedura contro i Signori PI 3PI 4 […] non figura

di certo come parte lesa.”

Essi

hanno pure sostenuto che nelle due procedure in cui lo studio legale PI 1

agisce quale patrocinatore – la prima in cui la società PI 2 ha denunciato RE

1; la seconda in cui RE 1 ha denunciato PI 3 e PI 3 – non vi sarebbe “né

un’identità delle parti coinvolte né delle fattispecie in questione” e

sottolinea che “le denunce penali sulla base delle quali viene presunto un

conflitto d’interessi non hanno alcun nesso di fatto e causale fra di loro”.

Le

parti delle due procedure infatti non combacerebbero: la società PI 2 nella

prima procedura sarebbe parte lesa, mentre nella seconda né la società né lo

stesso reclamante sarebbero parti lese, ma lo sarebbe lo Stato, considerato che

si tratterebbe di una presunta falsità in documenti e di un conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione.

Aggiungono

che pure le fattispecie delle due denunce sono differenti e non hanno nessun

nesso di fatto tra di loro. La prima tratterebbe infatti una serie azioni di RE

1 volte a diminuire il valore della società come pure a dirottare mandati,

clienti e capitale verso un’altra sua società, mentre nella seconda si

tratterebbe di una falsificazione di un verbale di un’assemblea generale

straordinaria di PI 2 e di un’iscrizione a Registro di commercio di un nuovo ufficio

di revisione utilizzando una falsa attestazione.

q. Con

replica 10/13.11.2023 e duplica 30.11/01.12.2023, le parti si sono riconfermate

nelle loro precedenti allegazioni.

r. Il

24.04.2024, il procuratore pubblico ha presentato a questa Corte un’istanza di

revoca dell’effetto sospensivo concesso con decisione 03.10.2023, mentre con

scritto 26/29.04.2024, l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte la decisione

22.04.2024 emessa dalla Pretura di __________ nell’ambito di una procedura promossa dalla __________ Sagl (di cui RE 1 è gerente

e socio) contro PI 2 (rappresentata dall’amministratrice unica PI 3 e

patrocinata dall’avv. PI 1), chiedente la condanna al pagamento di CHF

90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione, così come

l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello studio legale PR 2 quale

patrocinatore di PI 2 (OR.2023.127). In

detta decisione, il Pretore aggiunto ha precisato che “tutte le procedure,

civili e penali tra le parti in causa e i loro azionisti e/o organi, concernono

sostanzialmente la conduzione della PI 2 da parte di RE 1 da un lato e di PI 3

e PI 4 dall’altro, laddove la società è detenuta in parti uguali dai due

opposti “schieramenti” […] e gli stessi si rimproverano vicendevolmente

di avere gravemente leso la società stessa nonché l’altro fronte”,

ritenendo che lo studio legale in questione “patrocina all’evidenza soggetti

dagli interessi contrapposti – non potendosi ritenere che quelli della società

convenuta coincidano in automatico con quelli dei coniugi PI 3PI 4 –” e che

gli interessi della società richiedono “una tutela neutrale,

indipendentemente dai torti e dalle ragioni dei soci”. Il Pretore aggiunto

ha quindi accolto l’eccezione addotta dalla __________ Sagl di incapacità di

postulazione dello studio legale PI 1, negando a quest’ultimo la facoltà di

patrocinio di PI 2 nella procedura oggetto della decisione, così come nelle

altre vertenze civili pendenti tra le parti e/o persone fisiche retrostanti (RE

1 e coniugi PI 3PI 4), e invitando la convenuta a dotarsi di un nuovo

patrocinatore e a comunicare se ratifica o meno un precedente memoriale entro

il termine di venti giorni. Su quest’ultimo scritto ed il relativo annesso le

parti hanno potuto esprimersi. Delle loro argomentazioni e degli altri scritti,

si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere formulato,

entro dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP) – in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG) – si

possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2

lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2

lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere formulato in forma scritta e motivato (secondo l’art. 396

cpv. 1 CPP, art. 390 CPP e art. 385 CPP) e deve indicare – in particolare – i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

In

concreto il reclamo, inoltrato l’11/12.09.2023 contro il decreto 28.08.2023 del

procuratore pubblico, è tempestivo (siccome

introdotto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 396 cpv. 1 CPP,

richiamato l’art. 90 cpv. 2 CPP) e anche proponibile (cfr. BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10).

1.3

RE

1, imputato

nel procedimento penale di cui all’inc. MP 2023.1689 e anche destinatario della

decisione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP

avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

del giudizio.

1.4

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è,

di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

L’art.

127.

cpv. 3 CPP stabilisce che, entro i limiti di quanto disposto dalla legge e

dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può

curare gli interessi di più partecipanti.

In

questo caso, le regole da osservare sono quelle previste dalla Legge federale

sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), in particolare l’art. 12 let.

c LLCA, che impone all'avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli

interessi del suo cliente e quelli delle persone con le quali ha una relazione

professionale o privata. Questa regola è collegata alla clausola generale

dell’art. 12 let. a LLCA, secondo cui l’avvocato esercita la professione con cura

e diligenza, così come in piena indipendenza (art. 12 let. b LLCA) [DTF 145 IV

218, consid. 2.1; 141 IV 257, consid. 2.1.].

Il

Tribunale federale ha, a più riprese, sottolineato che un avvocato ha il dovere

di evitare la doppia rappresentanza, ovvero rappresentare, nell’ambito della

medesima fattispecie litigiosa, parti con interessi divergenti, siccome, in tal

caso, non potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà,

indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse (DTF 141 IV 257, consid. 2.1.;

135.

II 145, consid. 9.1; TF 1B_293/2016 del 30.09.2016, consid. 2.; 1B_263/2016

del 04.10.2016, consid. 2; 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3). Secondo

la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve

necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108, consid. 3.),

il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (TF 1B_59/2018 del

31.05.2018, consid. 2.6.3.).

Queste

norme mirano alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento

del processo e ad evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese

in altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 141 IV 257, consid. 2.1., TF 4A_349/2015

del 5 gennaio 2016, consid. 1.3). Questi principi sono ancora più importanti in

materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di

rappresentanza multipla – anche se l'avvocato intende adottare una strategia

comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti – non si può

escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o

sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257, consid. 2.1. e i

riferimenti citati).

Il

mero rischio teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire

un divieto di rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità

teorica e astratta che le parti patrocinate possano avere interessi

contrastanti non è sufficiente (DTF 145 IV 218, consid. 2.1.; 135 II 145,

consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.). D’altra parte, non

è nemmeno necessario che questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato

abbia esercitato il proprio mandato in maniera inadeguata o a discapito degli

interessi del suo cliente (DTF 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del

12.12.2023, consid. 3.1.).

2.2

Secondo

la recente giurisprudenza del Tribunale federale, la direzione del procedimento

è competente nei casi di doppia rappresentanza non autorizzata a causa di

interessi contrastanti. Sulla base della LLCA e dell’art. 127 cpv. 3 CPP la direzione

del procedimento può decidere in ogni momento e d’ufficio sull’esclusione dal

procedimento penale di un patrocinatore in capo al quale emerga un conflitto

d’interessi (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.; BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, 3. ed., art. 127 CPP n. 11).

Nel

caso in cui un conflitto di interessi sia dato già al momento dell’assunzione

del mandato da parte del legale, in particolare in relazione a uno già

precedentemente assunto, il patrocinatore deve rinunciare al “nuovo” mandato a

favore di quello già esistente. Se il conflitto di interessi tra due o più

mandati si manifesta invece nel corso del loro svolgimento, l'avvocato deve

dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati assunti, poiché questo è l'unico

modo per adempiere al dovere di lealtà nei confronti di tutti i clienti (DTF

134.

II 108, consid. 4.2.1.; TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.1.; BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 12).

Il

divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo

ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi in corso o

conclusi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal

loro statuto (associati o collaboratori) [DTF 145 IV 218, consid. 2.2.; BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 10].

3.

3.1.

Il

reclamante sostiene vi sia un conflitto d’interessi in seno allo studio legale PI

1.

per il patrocinio congiunto di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4, che minerebbe sia

i suoi interessi quale imputato sia quelli di PI 2 quale accusatrice privata,

poiché riporterebbe nel procedimento penale MP 2023.1689 interessi ed accuse

derivanti esclusivamente dalla persona di PI 3 e dal coniuge, a titolo

personale.

3.2

Il

magistrato inquirente, come indicato, ha negato tale conflitto d’interesse e ha

concluso che, rivestendo PI 3 la carica di amministratrice unica della società

ed essendo stata sentita in veste di accusatrice privata in rappresentanza

della società, “è chiaro che il patrocinatore l’abbia assistita (visto che è

solo lei l’organo della società)”. In merito a PI 4 si è limitato ad

evidenziare che la sua posizione non

è in collisione di interessi con

quella della società. Ha infine aggiunto che il patrocinio dei coniugi PI 3PI 4

nell’ambito di una procedura di reclamo “non muta il discorso, ritenuto che

è la PI 2 ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro)

denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi”.

3.3

Ora,

come visto, tra le parti PI 3 (amministratrice unica e azionista al 50% della

società PI 2) e PI 4 (coniuge di quest’ultima e amministratore di fatto della

medesima società) da un lato, e RE 1 (azionista per l’altro 50% della PI 2 e

unico socio della __________ Sagl) dall’altro lato, hanno preso avvio numerose

procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già

concluse.

Come

risulta dagli atti (cfr. decisione 22.04.2024 della Pretura di __________,

OR.2023.127), ad oggi, le cause di natura civile esistenti tra le parti sono le

seguenti:

-

OR 2023.127: promossa dalla __________ Sagl contro PI 2, chiedente la condanna

al pagamento di CHF 90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo

dell’opposizione, così come l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello

studio legale PI 1 quale patrocinatore di PI 2;

-

OR.2023.53: promossa da RE 1 e dalla moglie __________ contro PI 2 e volta

all’accertamento dell’inesistenza dei crediti oggetto di due precetti esecutivi

fatti spiccare nei loro confronti; la procedura è stata stralciata per

intervenuto ritiro dei precetti esecutivi;

-

SO.2023.117: promossa da RE 1 e __________ Sagl contro RE 1 con richiesta di

adozione di misure ex art. 731b CO;

-

CM.2023.430: promossa da RE 1 contro PI 2 e vertente sulla contestazione della

delibera assembleare concernente la nomina dell’ufficio di revisione; la causa

è divenuta priva di oggetto, essendo la trattanda stata ripresa in una

successiva assemblea le cui delibere, contestate, sono oggetto della causa n.

CM.2023.462;

-

CM.2023.462: promossa da RE 1 contro PI 2, avente per oggetto la contestazione

della delibera assembleare e conclusasi con l’autorizzazione ad agire.

I

procedimenti penali pendenti sono invece i seguenti:

-

MP 2023.1689: promosso con denuncia di PI 2, tramite la sua amministratrice

unica PI 3, nei confronti di RE 1 per i reati di appropriazione indebita,

furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele,

ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro

l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti,

riciclaggio di denaro e concorrenza sleale; procedimento oggetto della presente

decisione per quanto riguarda l’accertamento di un conflitto d’interessi in

capo al patrocinatore avv. PR 2;

-

CRP 60.2023.184: promosso con denuncia 15.06.2023 di RE 1 nei confronti di PI 3

e PI 4 per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti e

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, attualmente pendente

presso questa Corte in seguito al reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere emesso il 26.06.2023 dal procuratore pubblico nei confronti dei

coniugi PI 3PI 4 (NLP 1602/2023).

3.4

In

concreto, è evidente ed incontestato che l’avv. PI 1 dello studio legale PR 2

patrocina la società PI 2 nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito, il

28.02.2023, egli ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome di PI 2

contro RE 1, indicando esplicitamente di patrocinare la società, firmando il

documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta

dall’amministratrice unica PI 3, rappresentante della società (cfr. AI 1, inc.

MP 2023.1689).

Appare

altrettanto evidente che lo studio legale PI 1 patrocina anche PI 3 e PI 4

personalmente nel procedimento pendente davanti a questa Corte per il reclamo

presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 a

favore dei coniugi PI 3PI 4 (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l’avv. __________,

collaboratore del predetto studio legale, ha inoltrato uno scritto datato

21.07.2023, nel quale comunicava esplicitamente che “il nostro studio legale

è stato incaricato dalla Signora PI 3 e dal Signor PI 4 di tutelare i loro

interessi (v. procure annesse)”, allegando le relative procure. In seguito,

nell’ambito di detta procedura, lo studio PR 2 ha presentato ulteriori richieste

di proroga così come le osservazioni al reclamo e l’allegato di duplica.

3.5

Si

rileva che i due predetti procedimenti, come anche i numerosi contenziosi

civili, trattano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima

fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e conduzione della società, sia da

una parte sia dall’altra. Le parti, da un lato il qui reclamante e dall’altro i

coniugi PI 3PI 4, in evidente contrasto tra di loro, si rimproverano, infatti,

reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato, nonché

di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla società e a

loro personalmente.

Già

solo il fatto che esse abbiano avviato reciprocamente, agendo sia personalmente

sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche,

permette di ritenere l’esistenza di interessi divergenti tra l’azionista, e

amministratrice unica, e la società. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in

questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti,

contravvendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con

cura e diligenza e in piena indipendenza.

Il

conflitto d’interessi, così come avvenuto in sede civile, dev’essere pertanto

confermato. Ne segue che il reclamo formulato da RE 1 deve essere accolto e la

decisione del procuratore pubblico annullata. È

accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PR 2, __________, che

non può patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689, la società PI 2.

Il procuratore pubblico dovrà impartire a PI 2, a PI 3 e PI 4 un breve termine

entro il quale comunicare il nominativo del nuovo patrocinatore.

4.

Visto

quanto precede, il reclamo deve essere accolto, il decreto 28.08.2023 del

procuratore pubblico è di conseguenza annullato. L’incarto MP 2023.1689 è

ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti nel senso delle

considerazioni espresse. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica

e Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 127, 379 ss. e 393

ss. CPP, 12 LLCA, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

a.

Il decreto 28.08.2023 del

procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.

b.

È accertato un conflitto

d’interessi dello studio legale PI 1, __________, degli avvocati che lo

compongono o che con esso collaborano, che non possono patrocinare, nella

vertenza penale inc. MP 2023.1689 la società PI 2 così come neppure PI 3 e PI 4.

c.

Gli atti dell’inc. MP 2023.1689

sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti (consid. 3.5. in

fine).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrer

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera