60.2023.228
Reclamo contro decisione del PP che nega un conflitto di interessi. reclamo accolto. conflitto d'interessi confermato
23 maggio 2024Italiano28 min
28.01/01.03.2023, PI 2, per il tramite e con il patrocinio dell’avv. PR 2 di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.228
Lugano
23 maggio 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano
Ranzanici, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,
ricusatosi)
cancelliera:
Diana
Buetti
sedente per statuire sul reclamo 11/12.09.2023 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto 28.08.2023 del procuratore pubblico Daniele
Galliano, con cui il magistrato d’accusa ha negato l’esistenza di un
conflitto di interessi in capo all’avv. PR 2 per il contemporaneo patrocinio
della PI 2 SA nonché di PI 3 e PI 4 nell’ambito del procedimento penale
aperto nei confronti di RE 1 (inc. MP 2023.1689);
richiamate le osservazioni 15/18.09.2023
e 17/20.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente, 23/25.10.2023 e
30.11/01.12.2023 (duplica) dell’avv. PR 2, tutte concludenti per la reiezione
del gravame;
vista la replica 10/13.11.2023 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. PI
2 SA (PI 2 qui di seguito), con sede a __________, ha quale scopo (tra l’altro)
la produzione, l'acquisto, la vendita, l'importazione, l'esportazione ed il
commercio di pompe di calore e di altri apparecchi di riscaldamento o di
raffreddamento (come evidenzia l’estratto del registro di commercio consultato
online il 29.04.2024). Attuale amministratrice unica è PI 3 mentre, fino al
18.11.2022, la società era amministrata e presieduta da RE 1. Azionisti ne sono
PI 3 ed RE 1 in ragione del 50% ciascuno, mentre il marito della prima, PI 4,
risulterebbe amministratore di fatto della SA.
b. Il
28.01/01.03.2023, PI 2, per il tramite e con il patrocinio dell’avv. PR 2 di __________,
ha querelato e denunciato (tra gli altri) RE 1 per: appropriazione indebita,
furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele,
ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro
l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti,
riciclaggio di denaro e concorrenza sleale. Il PP ha aperto un procedimento
penale (AI 1, inc. MP 2023.1689) nell’ambito del quale ha proceduto, il
22.08.2023, ad interrogare PI 3 in qualità di amministratrice unica della
società denunciante costituitasi accusatrice privata. L’audizione è avvenuta
alla presenza del patrocinatore della società avv. PR 2 (AI 20, inc. MP
2023.1689).
c. Il
12.05.2023 PI 5, asseritamente al servizio di PI 4 in seno a PI 2, ha, a sua
volta, querelato e denunciato RE 1 per titolo di violazione di domicilio,
minaccia, coazione, sequestro di persona e vie di fatto. L’incarto è stato
registrato con il numero MP 2023.4040 ed in data 15.05.2023 è stato unito
all’incarto principale del procedimento MP 2023.1689 (cfr. verbale del
procedimento inc. MP 2023.4040).
Nell’ambito
di questo secondo procedimento, il 25.05.2023, l’avv. PI 1 ha comunicato
formalmente di patrocinare PI 5 (AI 6, inc. MP 2023.4040). A tale scritto il
magistrato inquirente ha reagito, il giorno successivo, informando l’avv. PI 1
che non gli era possibile patrocinare PI 5, in quanto vi sarebbe stato un
chiaro conflitto di interesse (AI 7, inc. MP 2023.4040).
d. Il
15.06.2023, dopo essere venuto a conoscenza – nell’ambito di un’altra procedura
sempre legata a PI 2 – che il 24.03.2023 era stato iscritto a registro di
commercio il cambiamento dell’ufficio di revisione di PI 2, RE 1, con il
patrocinio dell’avv. PR 1, ha denunciato PI 3 e PI 4 per titolo di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in documenti e amministrazione
infedele (AI 1, inc. MP 2023.4966). Nello specifico, per quanto riguarda i
primi due reati ipotizzati, PI 3, in qualità di amministratrice unica della
società, avrebbe richiesto la cancellazione dell’ufficio di revisione in carica
e la susseguente iscrizione di un nuovo ufficio di revisione, redigendo e
presentando all’Ufficio del registro di commercio documentazione asseritamente
falsa. Ella, insieme al marito, avrebbe infatti costituito un’assemblea
generale straordinaria dichiarando nel verbale – sottoscritto da entrambi – che
“era presente o rappresentato il 50% del capitale azionario di CHF 100'000
nominali” e che l’assemblea era “(…) validamente costituita a norma di
legge o di statuto”. RE 1, “azionista al 50% della PI 2”, non
avrebbe però “mai ricevuto alcuna convocazione all’assemblea straordinaria
della società”, né avrebbe “mai partecipato e votato per la nomina del
nuovo ufficio di revisione”, malgrado “la valida costituzione di
un’assemblea generale ordinaria o straordinaria” presupponga “la
convocazione di tutti gli azionisti, con il relativo preavviso legale (art. 700
cpv.1 CO) e statutario”.
Tale
procedimento è sfociato nel decreto di non luogo a proce-dere 26.06.2023 (NLP
1602/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Il reclamo è attualmente
pendente presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.184) sarà evasa
separatamente.
e. Sempre
il 15.06.2023, RE 1 ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia anche
contro PI 5, “impiegato presso la PI 2” e che “sottostà dunque alle
direttive di PI 3 e PI 4”, per titolo di violazione di domicilio, calunnia,
diffamazione e falsità in documenti. Nello specifico, per quanto riguarda la
violazione di domicilio, il denunciato avrebbe abitato in un appartamento – di
proprietà di PI 3 per ½ e di RE 1 per ½ –, che avrebbe ricevuto in locazione
dai coniugi PI 3PI 4 tramite un contratto, a detta del denunciante, non
regolare, considerato come un simile accordo avrebbe dovuto essere stipulato anche
da lui in qualità di comproprietario. Per quanto riguarda invece gli altri
reati, nell’ambito di una procedura civile davanti alla Pretura di __________,
l’avv. PI 1 avrebbe prodotto una dichiarazione scritta di PI 5, nella quale
quest’ultimo avrebbe dichiarato fatti falsi sul conto del denunciante.
Tale
procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 (NLP
1603/2023), impugnato da RE 1 l’11/12.07.2023. Anche questo reclamo è pendente
presso questa Corte. La procedura (inc. CRP 60.2023.183) sarà evasa
separatamente.
f. Tra
le parti – RE 1, da un lato, PI 3 e PI 4, dall’altro – sono pendenti inoltre
diverse procedure di natura civile davanti alla Pretura di __________ (inc.
OR.2023.127, OR.2023.53, SO.2023.117, CM.2023.430 e CM.2023.462), di cui si
dirà meglio in corso di motivazione.
g. In
data 21/24.07.2023, nell’ambito del reclamo formulato da RE 1 avverso il
decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 emesso dal procuratore pubblico in
favore di PI 3 e PI 4 (cfr. consid. d), incarto pendente dinnanzi a questa
Corte (inc. CRP 60.2023.184), l’avv. __________, collaboratore dello studio
legale PI 1 con sede a __________ (come si rileva dal sito online www.__________.ch
relativo al team dello studio) e di cui l’avv. PI 1 è amministratore unico
(come risulta dalla consultazione online del registro di commercio del Canton __________
del 15.05.2024), si è annunciato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4, chiedendo
una proroga del termine di osservazioni al reclamo (doc. 4, inc. CRP
60.2023.184).
h. I
legali di RE 1, avuto conoscenza, nell’ambito della suddetta procedura,
dell’assunzione del patrocinio dei coniugi PI 3PI 4 da parte dello studio PR 2
(doc. 4, inc. CRP 60.2023.184), hanno scritto, il 24.08.2023, all’avv. PI 1
comunicandogli che il patrocinio contemporaneo di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4
personalmente, a loro avviso, avrebbe potuto “costituire un conflitto di
interesse in capo al Suo studio legale” e gli hanno chiesto “di prendere
posizione in merito entro il prossimo 4 settembre 2023” (all. D al reclamo
11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
i. Il
25.08.2023, l’avv. PR 2, nell’ambito del procedimento penale promosso da PI 2
contro RE 1, a quel momento pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP
2023.1689), ha scritto al procuratore pubblico precisando che, con riferimento
all’interrogatorio di PI 3 del 22.08.2023, il suo studio legale “ha ottenuto
mandato unicamente dalla PI 2” e “non ha un mandato con la Signora PI 3,
la quale in data 22 agosto è stata sentita come rappresentante della
denunciante (in qualità di unico membro del CdA della PI 2), rispettivamente
della accusatrice privata” (all. E al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc.
60.2023.228).
In
medesima data, anche gli avv. PR 1 hanno scritto al procuratore pubblico,
precisando che l’avv. __________ dello studio legale PI 1, il 21.07.2023, si
sarebbe manifestato quale patrocinatore di PI 3 e PI 4 in un altro procedimento
penale rispetto a quello avviato con denuncia di PI 2, ovvero in quello
promosso con denuncia di RE 1 e a quel momento pendente presso questa Corte
(inc. CRP 60.2023.184). I legali hanno quindi “invitato” il magistrato
inquirente “ad assegnare a PI 2 un termine di 10 giorni per comunicare al
Ministero pubblico il nome di un nuovo patrocinatore” (all. F al reclamo
11/12.09.2023 di cui all’inc. 60.2023.228).
Sempre
il 25.08.2023, gli avv. PR 1 hanno nuovamente scritto all’avv. PI 1
personalmente, chiedendogli di confermare, entro il 28.08.2023, la rimessa di
entrambi i mandati (PI 2 e PI 3) da parte del suo studio legale, e ciò con
effetto immediato (all. G al reclamo 11/12.09.2023 di cui all’inc.
60.2023.228).
l. Mediante
decreto 28.08.2023 il magistrato inquirente ha comunicato all’avv. PR 1 di non
intravvedere “per ora nessun conflitto di interesse” (AI 26, inc. MP
2023.1689).
Facendo riferimento al consid. 2.5.2.
della DTF 138 II 162, in cui viene precisato il contenuto dell’art. 12 LLCA, il
procuratore pubblico ha concluso che “la situazione evocata dal Tribunale
federale è, tuttavia, esclusa nel caso concreto”, poiché PI 3 rivestirebbe
“infatti, la carica di amministratrice unica di PI 2” e sarebbe stata
sentita “in veste di accusatrice privata in rappresentanza della società nel
corso del verbale del 22 agosto scorso” e sarebbe quindi “chiaro che il
patrocinatore l'abbia assistita (visto che è solo lei l'organo della società)”.
Anche la posizione di PI 4 non sarebbe “in collisione di interessi con
quella di PI 2” (p. 1). Egli ha pure concluso che “il fatto che il
medesimo Studio Legale abbia assunto il patrocinio di PI 3 e PI 4 nell'ambito
di una procedura di reclamo davanti alla CRP non muta il discorso, ritenuto che
è PI 2 (rappresentata da PI 3) ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e
eventuali (contro) denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di
interessi” (p. 2). Da notare che, mediante scritto del 29.08.2023, coevo
alla ricevuta del decreto di cui sopra del magistrato inquirente, i legali di RE
1 hanno rinnovato la richiesta al magistrato inquirente di assegnare a PI 2 un
termine di 10 giorni per incaricare un nuovo patrocinatore, chiedendo la
sospensione di tutti gli atti istruttori già previsti (AI 28, inc. MP 2023.1689).
m. Con
gravame 11/12.09.2023 RE 1 ha impugnato il decreto che esclude il sussistere di
un rischio di collisione d’interessi per il patrocinio, da parte dell’avv. PI 1,
dei coniugi PI 3PI 4 e di PI 2, chiedendone l’annullamento e postulando nel
contempo la concessione dell’effetto sospensivo al gravame.
RE
1 sostiene che il decreto avversato violerebbe manifestamente il diritto, in
particolare l’art. 12 litt. b e c LLCA, che prevede che l’avvocato eserciti la
sua attività professionale “in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la
propria responsabilità” ed evitando “qualsiasi conflitto tra gli
interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti
professionali o privati”. Questa norma sarebbe infatti volta alla “tutela
della parte patrocinata, a garantire il buon andamento del processo e a evitare
che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese in altra sede a detrimento
di un suo cliente”, ciò che comporterebbe per l’avvocato un obbligo di
fedeltà nei confronti del cliente. Aggiunge anche che dall’art. 12 lett. b e c
LLCA deriverebbe “il divieto di doppio patrocinio”, ovvero il divieto
per un avvocato di rappresentare, nell’ambito della medesima fattispecie
litigiosa, delle parti con interessi divergenti, poiché in tal caso non
potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà, indipendenza e
diligenza verso ciascuna di esse.
Il
reclamante evidenzia poi che la giurisprudenza ha già trattato “casi di
doppia rappresentanza nell’ambito di società che presentano un azionariato
composto da due persone, azioniste al 50%” e menziona, in particolare, una
sentenza della Seconda Camera civile del Tribunale di appello (STA IICCA
12.2018.152 del 04.03.2019) in cui un avvocato “patrocinava allo stesso
momento una società e, a titolo personale, l’azionista al 50% e amministratore
unico della medesima società in una serie di contenziosi nei confronti
dell’altro azionista al 50%”. Il reclamante, riferendosi alle conclusioni
dei giudici civili al consid. 10 della sentenza, sostiene che già solo la
circostanza che due soci al 50% di una società siano in aperto contrasto fra
loro e abbiano avviato reciprocamente, agendo personalmente o per il tramite
della società, numerosi contenziosi legali, lascerebbe sorgere il dubbio su
quali siano gli effettivi interessi della società. Pure dubbioso sarebbe il
fatto che gli interessi del socio al 50% e contemporaneamente amministratore
possano coincidere con quelli della società, ritenuto come l’altro socio
paritario sarebbe in aperto contrasto con il primo proprio in merito alla
conduzione e gestione della società.
A
mente del reclamante, detta sentenza “ricalca essenzialmente la fattispecie
oggetto del caso concreto”, infatti, contro la denuncia “totalmente
infondata, abusiva e temeraria” sporta nei suoi confronti da PI 3 quale
rappresentante di PI 2, egli avrebbe a sua volta “seri e giustificati motivi
per rimproverare a PI 3 ed al marito una gestione totalmente carente di PI 2”
e non sarebbe pertanto “ammissibile che un patrocinatore possa rappresentare
gli interessi sia di PI 2, sia di PI 3 e PI 4, essendo questi in più occasioni
divergenti”.
Infine,
il reclamante menziona anche una sentenza del Tribunale federale (TF
1B_528/2021) – che pure ricalcherebbe la fattispecie oggetto del caso concreto
– in cui sarebbe stato imposto al patrocinatore del ricorrente, azionista e
membro del consiglio di amministrazione della società, di rimettere il mandato
“per conflitto d’interesse” e perché “accusato di aver danneggiato
gli interessi patrimoniali della società, e della controparte, anch’essa
azionista e ex-membro del CdA della società”.
n. Con
scritto 15/18.09.2023, a valere quali specifiche osservazioni alla richiesta di
concessione dell’effetto sospensivo postulata da RE 1 nel proprio gravame, il
procuratore pubblico ha osservato che tale sospensione non avrebbe dovuto
essere concessa in quanto la qualità di
patrocinatore dell'avv. PR 2, a questo stadio della procedura, non creerebbe alcun
problema. Il magistrato inquirente ha rilevato che se nel corso dell'inchiesta
il ruolo di PI 3 dovesse mutare “… il tema della rappresentanza sarebbe
senz'altro valutato tempestivamente nell'ottica di garantire sia una valida
difesa, sia l'integrità procedurale”. Nel merito il magistrato inquirente,
con scritto 22/25.09.2023, ha invece comunicato di non avere osservazioni da
formulare.
o. Il
Presidente della Corte, con decisione 03.10.2023, ha concesso l’effetto
sospensivo al reclamo 11/12.09.2023,
considerando come, nel caso in cui l’asserito conflitto di interessi fosse
stato accertato, vi sarebbe stato il rischio che gli eventuali atti istruttori
esperiti avrebbero dovuto essere annullati.
p. Con
osservazioni 23/25.10.2023, PI 2 e PI 3, entrambe patrocinate dall’avv. PR 2,
hanno inizialmente sostenuto che, a differenza della sentenza della II CCA
12.2018.152 citata da RE 1, nella fattispecie in oggetto lo studio legale PR 2
non avrebbe “seguito delle procedure legali avendo la società sia come
cliente che come controparte”, infatti “PI 2 non ha sporto denuncia
contro i Signori PI 3PI 4, bensì contro il RECLAMANTE. In tal contesto […]
la società PI 2 nella procedura contro i Signori PI 3PI 4 […] non figura
di certo come parte lesa.”
Essi
hanno pure sostenuto che nelle due procedure in cui lo studio legale PI 1
agisce quale patrocinatore – la prima in cui la società PI 2 ha denunciato RE
1; la seconda in cui RE 1 ha denunciato PI 3 e PI 3 – non vi sarebbe “né
un’identità delle parti coinvolte né delle fattispecie in questione” e
sottolinea che “le denunce penali sulla base delle quali viene presunto un
conflitto d’interessi non hanno alcun nesso di fatto e causale fra di loro”.
Le
parti delle due procedure infatti non combacerebbero: la società PI 2 nella
prima procedura sarebbe parte lesa, mentre nella seconda né la società né lo
stesso reclamante sarebbero parti lese, ma lo sarebbe lo Stato, considerato che
si tratterebbe di una presunta falsità in documenti e di un conseguimento
fraudolento di una falsa attestazione.
Aggiungono
che pure le fattispecie delle due denunce sono differenti e non hanno nessun
nesso di fatto tra di loro. La prima tratterebbe infatti una serie azioni di RE
1 volte a diminuire il valore della società come pure a dirottare mandati,
clienti e capitale verso un’altra sua società, mentre nella seconda si
tratterebbe di una falsificazione di un verbale di un’assemblea generale
straordinaria di PI 2 e di un’iscrizione a Registro di commercio di un nuovo ufficio
di revisione utilizzando una falsa attestazione.
q. Con
replica 10/13.11.2023 e duplica 30.11/01.12.2023, le parti si sono riconfermate
nelle loro precedenti allegazioni.
r. Il
24.04.2024, il procuratore pubblico ha presentato a questa Corte un’istanza di
revoca dell’effetto sospensivo concesso con decisione 03.10.2023, mentre con
scritto 26/29.04.2024, l’avv. PR 1 ha trasmesso a questa Corte la decisione
22.04.2024 emessa dalla Pretura di __________ nell’ambito di una procedura promossa dalla __________ Sagl (di cui RE 1 è gerente
e socio) contro PI 2 (rappresentata dall’amministratrice unica PI 3 e
patrocinata dall’avv. PI 1), chiedente la condanna al pagamento di CHF
90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione, così come
l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello studio legale PR 2 quale
patrocinatore di PI 2 (OR.2023.127). In
detta decisione, il Pretore aggiunto ha precisato che “tutte le procedure,
civili e penali tra le parti in causa e i loro azionisti e/o organi, concernono
sostanzialmente la conduzione della PI 2 da parte di RE 1 da un lato e di PI 3
e PI 4 dall’altro, laddove la società è detenuta in parti uguali dai due
opposti “schieramenti” […] e gli stessi si rimproverano vicendevolmente
di avere gravemente leso la società stessa nonché l’altro fronte”,
ritenendo che lo studio legale in questione “patrocina all’evidenza soggetti
dagli interessi contrapposti – non potendosi ritenere che quelli della società
convenuta coincidano in automatico con quelli dei coniugi PI 3PI 4 –” e che
gli interessi della società richiedono “una tutela neutrale,
indipendentemente dai torti e dalle ragioni dei soci”. Il Pretore aggiunto
ha quindi accolto l’eccezione addotta dalla __________ Sagl di incapacità di
postulazione dello studio legale PI 1, negando a quest’ultimo la facoltà di
patrocinio di PI 2 nella procedura oggetto della decisione, così come nelle
altre vertenze civili pendenti tra le parti e/o persone fisiche retrostanti (RE
1 e coniugi PI 3PI 4), e invitando la convenuta a dotarsi di un nuovo
patrocinatore e a comunicare se ratifica o meno un precedente memoriale entro
il termine di venti giorni. Su quest’ultimo scritto ed il relativo annesso le
parti hanno potuto esprimersi. Delle loro argomentazioni e degli altri scritti,
si dirà, per quanto necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere formulato,
entro dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni
momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,
delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP) – in Ticino la Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2 LOG) – si
possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2
lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2
lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere formulato in forma scritta e motivato (secondo l’art. 396
cpv. 1 CPP, art. 390 CPP e art. 385 CPP) e deve indicare – in particolare – i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
In
concreto il reclamo, inoltrato l’11/12.09.2023 contro il decreto 28.08.2023 del
procuratore pubblico, è tempestivo (siccome
introdotto nel termine di dieci giorni stabilito dall’art. 396 cpv. 1 CPP,
richiamato l’art. 90 cpv. 2 CPP) e anche proponibile (cfr. BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10).
1.3
RE
1, imputato
nel procedimento penale di cui all’inc. MP 2023.1689 e anche destinatario della
decisione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP
avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
del giudizio.
1.4
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è,
di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
L’art.
127.
cpv. 3 CPP stabilisce che, entro i limiti di quanto disposto dalla legge e
dalle norme deontologiche, nello stesso procedimento il patrocinatore può
curare gli interessi di più partecipanti.
In
questo caso, le regole da osservare sono quelle previste dalla Legge federale
sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), in particolare l’art. 12 let.
c LLCA, che impone all'avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli
interessi del suo cliente e quelli delle persone con le quali ha una relazione
professionale o privata. Questa regola è collegata alla clausola generale
dell’art. 12 let. a LLCA, secondo cui l’avvocato esercita la professione con cura
e diligenza, così come in piena indipendenza (art. 12 let. b LLCA) [DTF 145 IV
218, consid. 2.1; 141 IV 257, consid. 2.1.].
Il
Tribunale federale ha, a più riprese, sottolineato che un avvocato ha il dovere
di evitare la doppia rappresentanza, ovvero rappresentare, nell’ambito della
medesima fattispecie litigiosa, parti con interessi divergenti, siccome, in tal
caso, non potrebbe rispettare pienamente il suo obbligo di fedeltà,
indipendenza e diligenza verso ciascuna di esse (DTF 141 IV 257, consid. 2.1.;
135.
II 145, consid. 9.1; TF 1B_293/2016 del 30.09.2016, consid. 2.; 1B_263/2016
del 04.10.2016, consid. 2; 1B_376/2013 del 18 novembre 2013, consid. 3). Secondo
la giurisprudenza, la doppia rappresentanza non autorizzata non deve
necessariamente riguardare lo stesso procedimento (DTF 134 II 108, consid. 3.),
il fattore decisivo è piuttosto il contesto fattuale (TF 1B_59/2018 del
31.05.2018, consid. 2.6.3.).
Queste
norme mirano alla tutela della parte patrocinata, a garantire il buon andamento
del processo e ad evitare che il mandante possa utilizzare conoscenze apprese
in altra sede a detrimento di un suo cliente (DTF 141 IV 257, consid. 2.1., TF 4A_349/2015
del 5 gennaio 2016, consid. 1.3). Questi principi sono ancora più importanti in
materia penale quando è in gioco la difesa degli imputati. Infatti, in caso di
rappresentanza multipla – anche se l'avvocato intende adottare una strategia
comune e invocare l'assoluzione per conto di tutti i suoi clienti – non si può
escludere che a un certo punto uno degli imputati tenti di trasferire o
sminuire la propria colpa sugli altri (DTF 141 IV 257, consid. 2.1. e i
riferimenti citati).
Il
mero rischio teorico di un conflitto di interessi non può bastare per sancire
un divieto di rappresentanza. Più specificamente, la semplice possibilità
teorica e astratta che le parti patrocinate possano avere interessi
contrastanti non è sufficiente (DTF 145 IV 218, consid. 2.1.; 135 II 145,
consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del 12.12.2023, consid. 3.1.). D’altra parte, non
è nemmeno necessario che questo rischio si sia realizzato e che l’avvocato
abbia esercitato il proprio mandato in maniera inadeguata o a discapito degli
interessi del suo cliente (DTF 135 II 145, consid. 9.1.; TF 2C_865/2022 del
12.12.2023, consid. 3.1.).
2.2
Secondo
la recente giurisprudenza del Tribunale federale, la direzione del procedimento
è competente nei casi di doppia rappresentanza non autorizzata a causa di
interessi contrastanti. Sulla base della LLCA e dell’art. 127 cpv. 3 CPP la direzione
del procedimento può decidere in ogni momento e d’ufficio sull’esclusione dal
procedimento penale di un patrocinatore in capo al quale emerga un conflitto
d’interessi (TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.; BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, 3. ed., art. 127 CPP n. 11).
Nel
caso in cui un conflitto di interessi sia dato già al momento dell’assunzione
del mandato da parte del legale, in particolare in relazione a uno già
precedentemente assunto, il patrocinatore deve rinunciare al “nuovo” mandato a
favore di quello già esistente. Se il conflitto di interessi tra due o più
mandati si manifesta invece nel corso del loro svolgimento, l'avvocato deve
dimettersi da entrambi (o tutti) i mandati assunti, poiché questo è l'unico
modo per adempiere al dovere di lealtà nei confronti di tutti i clienti (DTF
134.
II 108, consid. 4.2.1.; TF 1B_59/2018 del 31.05.2018, consid. 2.7.1.; BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 12).
Il
divieto di rappresentare clienti con interessi contrastanti si applica non solo
ai singoli mandati dell'avvocato interessato, ma pure a tutti i casi in corso o
conclusi trattati da avvocati di uno stesso studio legale a prescindere dal
loro statuto (associati o collaboratori) [DTF 145 IV 218, consid. 2.2.; BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 127 CPP n. 10].
3.
3.1.
Il
reclamante sostiene vi sia un conflitto d’interessi in seno allo studio legale PI
1.
per il patrocinio congiunto di PI 2 e dei coniugi PI 3PI 4, che minerebbe sia
i suoi interessi quale imputato sia quelli di PI 2 quale accusatrice privata,
poiché riporterebbe nel procedimento penale MP 2023.1689 interessi ed accuse
derivanti esclusivamente dalla persona di PI 3 e dal coniuge, a titolo
personale.
3.2
Il
magistrato inquirente, come indicato, ha negato tale conflitto d’interesse e ha
concluso che, rivestendo PI 3 la carica di amministratrice unica della società
ed essendo stata sentita in veste di accusatrice privata in rappresentanza
della società, “è chiaro che il patrocinatore l’abbia assistita (visto che è
solo lei l’organo della società)”. In merito a PI 4 si è limitato ad
evidenziare che la sua posizione non
è in collisione di interessi con
quella della società. Ha infine aggiunto che il patrocinio dei coniugi PI 3PI 4
nell’ambito di una procedura di reclamo “non muta il discorso, ritenuto che
è la PI 2 ad aver sporto per prima denuncia contro RE 1 e eventuali (contro)
denunce non fanno sorgere da sole alcun conflitto di interessi”.
3.3
Ora,
come visto, tra le parti PI 3 (amministratrice unica e azionista al 50% della
società PI 2) e PI 4 (coniuge di quest’ultima e amministratore di fatto della
medesima società) da un lato, e RE 1 (azionista per l’altro 50% della PI 2 e
unico socio della __________ Sagl) dall’altro lato, hanno preso avvio numerose
procedure sia penali sia civili, in parte ancora pendenti, in parte già
concluse.
Come
risulta dagli atti (cfr. decisione 22.04.2024 della Pretura di __________,
OR.2023.127), ad oggi, le cause di natura civile esistenti tra le parti sono le
seguenti:
-
OR 2023.127: promossa dalla __________ Sagl contro PI 2, chiedente la condanna
al pagamento di CHF 90'542.40 oltre accessori e il rigetto definitivo
dell’opposizione, così come l’accertamento dell’incapacità di postulazione dello
studio legale PI 1 quale patrocinatore di PI 2;
-
OR.2023.53: promossa da RE 1 e dalla moglie __________ contro PI 2 e volta
all’accertamento dell’inesistenza dei crediti oggetto di due precetti esecutivi
fatti spiccare nei loro confronti; la procedura è stata stralciata per
intervenuto ritiro dei precetti esecutivi;
-
SO.2023.117: promossa da RE 1 e __________ Sagl contro RE 1 con richiesta di
adozione di misure ex art. 731b CO;
-
CM.2023.430: promossa da RE 1 contro PI 2 e vertente sulla contestazione della
delibera assembleare concernente la nomina dell’ufficio di revisione; la causa
è divenuta priva di oggetto, essendo la trattanda stata ripresa in una
successiva assemblea le cui delibere, contestate, sono oggetto della causa n.
CM.2023.462;
-
CM.2023.462: promossa da RE 1 contro PI 2, avente per oggetto la contestazione
della delibera assembleare e conclusasi con l’autorizzazione ad agire.
I
procedimenti penali pendenti sono invece i seguenti:
-
MP 2023.1689: promosso con denuncia di PI 2, tramite la sua amministratrice
unica PI 3, nei confronti di RE 1 per i reati di appropriazione indebita,
furto, danneggiamento di dati, truffa, estorsione, amministrazione infedele,
ricettazione, violazione del segreto di fabbrica o commerciale, delitti contro
l’onore, minaccia, coazione, violazione di domicilio, falsità in documenti,
riciclaggio di denaro e concorrenza sleale; procedimento oggetto della presente
decisione per quanto riguarda l’accertamento di un conflitto d’interessi in
capo al patrocinatore avv. PR 2;
-
CRP 60.2023.184: promosso con denuncia 15.06.2023 di RE 1 nei confronti di PI 3
e PI 4 per titolo di amministrazione infedele, falsità in documenti e
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, attualmente pendente
presso questa Corte in seguito al reclamo contro il decreto di non luogo a
procedere emesso il 26.06.2023 dal procuratore pubblico nei confronti dei
coniugi PI 3PI 4 (NLP 1602/2023).
3.4
In
concreto, è evidente ed incontestato che l’avv. PI 1 dello studio legale PR 2
patrocina la società PI 2 nel procedimento MP 2023.1689, nel cui ambito, il
28.02.2023, egli ha inoltrato al Ministero pubblico una denuncia a nome di PI 2
contro RE 1, indicando esplicitamente di patrocinare la società, firmando il
documento redatto e producendo la relativa procura sottoscritta
dall’amministratrice unica PI 3, rappresentante della società (cfr. AI 1, inc.
MP 2023.1689).
Appare
altrettanto evidente che lo studio legale PI 1 patrocina anche PI 3 e PI 4
personalmente nel procedimento pendente davanti a questa Corte per il reclamo
presentato da RE 1 contro il decreto di non luogo a procedere 26.06.2023 a
favore dei coniugi PI 3PI 4 (CRP 60.2023.184), nel cui ambito l’avv. __________,
collaboratore del predetto studio legale, ha inoltrato uno scritto datato
21.07.2023, nel quale comunicava esplicitamente che “il nostro studio legale
è stato incaricato dalla Signora PI 3 e dal Signor PI 4 di tutelare i loro
interessi (v. procure annesse)”, allegando le relative procure. In seguito,
nell’ambito di detta procedura, lo studio PR 2 ha presentato ulteriori richieste
di proroga così come le osservazioni al reclamo e l’allegato di duplica.
3.5
Si
rileva che i due predetti procedimenti, come anche i numerosi contenziosi
civili, trattano sostanzialmente dei medesimi fatti e della medesima
fattispecie litigiosa, ovvero la gestione e conduzione della società, sia da
una parte sia dall’altra. Le parti, da un lato il qui reclamante e dall’altro i
coniugi PI 3PI 4, in evidente contrasto tra di loro, si rimproverano, infatti,
reciprocamente di aver falsificato documenti, di avere mal amministrato, nonché
di aver commesso altri reati patrimoniali, arrecando danni alla società e a
loro personalmente.
Già
solo il fatto che esse abbiano avviato reciprocamente, agendo sia personalmente
sia tramite la società, numerosi contenziosi legali con accuse reciproche,
permette di ritenere l’esistenza di interessi divergenti tra l’azionista, e
amministratrice unica, e la società. Ciò porterebbe infatti il patrocinatore in
questione a non poter difendere liberamente gli interessi dei suoi clienti,
contravvendo in questo modo al suo obbligo di esercitare la professione con
cura e diligenza e in piena indipendenza.
Il
conflitto d’interessi, così come avvenuto in sede civile, dev’essere pertanto
confermato. Ne segue che il reclamo formulato da RE 1 deve essere accolto e la
decisione del procuratore pubblico annullata. È
accertato un conflitto d’interessi dello studio legale PR 2, __________, che
non può patrocinare, nella vertenza penale inc. MP 2023.1689, la società PI 2.
Il procuratore pubblico dovrà impartire a PI 2, a PI 3 e PI 4 un breve termine
entro il quale comunicare il nominativo del nuovo patrocinatore.
4.
Visto
quanto precede, il reclamo deve essere accolto, il decreto 28.08.2023 del
procuratore pubblico è di conseguenza annullato. L’incarto MP 2023.1689 è
ritornato al procuratore pubblico per i suoi incombenti nel senso delle
considerazioni espresse. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica
e Cantone Ticino rifonderà al reclamante un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 3
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 127, 379 ss. e 393
ss. CPP, 12 LLCA, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
a.
Il decreto 28.08.2023 del
procuratore pubblico Daniele Galliano è annullato.
b.
È accertato un conflitto
d’interessi dello studio legale PI 1, __________, degli avvocati che lo
compongono o che con esso collaborano, che non possono patrocinare, nella
vertenza penale inc. MP 2023.1689 la società PI 2 così come neppure PI 3 e PI 4.
c.
Gli atti dell’inc. MP 2023.1689
sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi incombenti (consid. 3.5. in
fine).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrer
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera