60.2023.247
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. legittimazione. truffa. appropriazione indebita. cattiva gestione. prescrizione dell'azione penale
21 gennaio 2025Italiano32 min
esposto 7.11.2011 RE 1 e PI 2 hanno denunciato PI 1 [già direttore della __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.247
Lugano
21 gennaio 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 2/3.10.2023 presentato da
RE 1, ,
contro
il decreto di abbandono 1392/2023 del 19.9.2023
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente dalla denuncia 7.11.2011 sua e di PI 2, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), nei confronti di PI 1, __________ (patr.
da: avv. PR 1, __________), per le ipotesi accusatorie di appropriazione
indebita, truffa, amministrazione infedele e cattiva gestione;
richiamati gli scritti 5/6.10.2023 del
magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è rimesso al giudizio della
Corte –, 16/17.10.2023, 12/13.12.2023 (duplica) e 18/19.1.2024 di PI 1 – che,
osservato, ha postulato la reiezione del gravame –, 13/14.11.2023 (replica) e
28/29.12.2023 di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
preso atto che PI 2, interpellato, non
ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 7.11.2011 RE 1 e PI 2 hanno denunciato PI 1 [già direttore della __________,
__________ (di cui la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di
attivo il 24.10.2024)], già amministratore unico della __________, __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato il
23.9.2019, procedura di fallimento sospesa per mancanza di attivo il 27.11.2019,
società cancellata d’ufficio il 25.5.2020),
per titolo di truffa, appropriazione
indebita, amministrazione infedele e, nell’ipotesi del fallimento della
società, cattiva gestione.
Essi
hanno addotto che nel 2009 PI 2, che avrebbe lavorato nel settore della
commercializzazione e della vendita di prodotti medicali, avrebbe proposto a RE
1, che sarebbe stato proprietario della __________, __________, di rivolgersi a
PI 1 al fine di costituire una società per commercializzare prodotti medicali.
L’imputato avrebbe consigliato loro, invece di costituire una nuova ditta, di
comperare una sua società esistente, ovvero la __________. Essi avrebbero
accettato.
Essi
avrebbero acquistato il 95% delle azioni (al portatore) della società per CHF
25'000.00. I denuncianti ed il denunciato avrebbero firmato il contratto di
compravendita, preparato da quest’ultimo.
I
denuncianti si sarebbero dichiarati d’accordo di lasciare all’imputato, come da
lui suggerito, il contratto e le azioni acquistate.
PI
1 sarebbe stato incapace di adempiere al suo ruolo di amministratore unico
della società. Egli, nel luglio 2011, avrebbe detto loro che la società sarebbe
stata sua e che non avrebbe più trovato il contratto di compravendita delle
azioni.
I
tentativi di trovare una soluzione amichevole sarebbero falliti.
Da
qui, quindi, la presentazione della denuncia penale, con cui hanno chiesto il
sequestro delle azioni della __________.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2011.9354, allora nella titolarità del
procuratore pubblico Raffaella Rigamonti.
b. Il
10.11.2011 (AI 3) è stato interrogato PI 2.
Egli,
sentito quale testimone (non essendosi costituito accusatore privato), ha
confermato i fatti oggetto della denuncia. Ha indicato che il 17.9.2009 lui e RE
1 si erano recati presso gli uffici della __________, dove avevano firmato un
accordo di compravendita delle azioni della __________ (95% ai denuncianti e 5%
a PI 1). Né lui né RE 1 avevano copia dell’atto. Il 17.9.2009 RE 1 aveva
corrisposto a PI 1 la somma di Euro 9'000.00. PI 2 aveva detto a PI 1 di
prelevare dal conto della __________, __________ (sciolta in seguito a fallimento pronunciato il
25.6.2014, procedura di fallimento sospesa per mancanza di attivo l’8.8.2014,
società cancellata d’ufficio il 27.1.2015),
a lui riconducibile, la somma di CHF 12'000.00 (importo prelevato il 22.9.2009).
Né lui né RE 1 avevano mai visto fisicamente le azioni della __________. PI 1
non aveva mai consegnato né copia del contratto né le ricevute di pagamento dei
citati importi. Per lui era chiaro che i denuncianti, con l’acquisto del 95%
delle azioni, erano i proprietari della società. Avevano lasciato le azioni in
deposito a PI 1 perché si fidavano di lui. Essi ritenevano che con PI 1 ci
fosse un contratto fiduciario. Questi era tenuto a seguire le loro istruzioni.
c. Con
scritto 11/14.11.2011 (AI 4) RE 1 e PI 2 si sono costituiti accusatori privati
nel procedimento penale.
d. Il
14.11.2011 (AI 5) il magistrato inquirente ha decretato l’apertura
dell’istruzione nei confronti di PI 1 per titolo di appropriazione indebita,
truffa, amministrazione infedele, cattiva gestione ed esercizio abusivo della
professione di fiduciario.
e. In
data 14.12.2011 (AI 14) si è svolta la perquisizione, disposta il giorno
precedente (AI 13), della __________. Sono stati sequestrati, tra l’altro, i
certificati azionari della __________.
f. PI
1 è stato interrogato il 16.12.2011.
L’imputato
ha in particolare sostenuto che RE 1 e PI 2 gli avevano chiesto di costituire
una nuova società. Su sua proposta si era optato per l’acquisto del mantello
azionario della __________. A settembre o ottobre 2009 era stato sottoscritto
un contratto di vendita delle azioni della società (40% ciascuno a RE 1 e PI 2,
20% a PI 1). Il contratto, in tre copie, era restato a lui. L’atto era introvabile.
Al momento della firma le azioni non erano state consegnate ai denuncianti perché
il debito correntista, che ammontava a CHF 137'000.00, era scoperto e perché PI
1 conosceva la situazione finanziaria precaria di RE 1 e PI 2, per cui aveva
tenuto le azioni a sua tutela. Ad inizio 2011 per la __________ era sorta la
necessità di liquidità. Non era stato ottenuto alcun finanziamento. Nel luglio
2011 RE 1 e PI 2, tramite l’avv. __________, gli avevano intimato di consegnare
loro le azioni della società. Lui non le aveva consegnate. Le trattative tra le
parti erano state vane.
g. Il
10.10.2017 è stato sentito quale persona informata sui fatti RE 1. Egli ha
addotto che non aveva mai visto fisicamente le azioni della __________. PI 1 aveva
detto che le avrebbe tenute lui in cassaforte. L’imputato non gli aveva mai
consegnato una ricevuta per il pagamento di Euro 9'000.00 per la sua quota di
azioni. PI 1 aveva proposto a lui ed a PI 2 di acquistare una società svizzera.
Loro avevano chiesto di dare loro una società priva di debiti e contenziosi.
Egli aveva assicurato loro che la __________ era “pulita”. PI 1 non aveva
mostrato loro bilancio o conto economico della società. RE 1 si era basato sul
rapporto di fiducia, in quanto PI 2 lavorava da anni con PI 1 con la __________.
Non si ricordava se aveva firmato un contratto per l’acquisto della __________.
Si aspettava di ricevere il certificato azionario. Non si era mai parlato della
copertura del debito correntista dell’importo di CHF 137'000.00.
h. PI
1 è stato interrogato di nuovo il 30.11.2017 (AI 57).
i. Il
13.12.2019 (AI 59) è stato acquisito agli atti il rapporto di ricostruzione
finanziaria 12.12.2019 della polizia cantonale.
j. Con
decreto 28.6.2023 (AI 63) il procuratore pubblico Daniele Galliano, che il
14.6.2023 aveva assunto la titolarità del procedimento, ha comunicato alle
parti l’imminente conclusione dell’istruzione prospettando l’emanazione di un
decreto di abbandono per i reati di appropriazione indebita, truffa,
amministrazione infedele e cattiva gestione e fissando un termine per
presentare eventuali istanze probatorie e di indennità per ingiusto
procedimento.
k. Con
istanza 11/12.7.2023 (AI 67) PI 1 ha chiesto la rifusione di CHF 5'559.95,
oltre interessi, per spese legali.
l. RE
1, con scritto 28/31.7.2023 (AI 69), ha preso posizione sul prospettato
abbandono del procedimento penale.
m. Con
istanza 11/14.8.2023 (AI 71) PI 2 ha postulato l’audizione di PI 1 davanti al magistrato
inquirente.
Con
decreto 19.9.2023 (AI 75) il pubblico ministero ha respinto l’istanza: la
fattispecie appariva sufficientemente comprovata sotto il profilo giuridico. PI
2 non poteva inoltre essere considerato accusatore privato per il reato di
cattiva gestione.
n. Con
decreto 1392/2023 del 19.9.2023 il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale a carico di PI 1.
Il
magistrato inquirente, ricordate segnatamente la denuncia, le dichiarazioni
rese da PI 2 (verbale 10.11.2011) e da PI 1 (verbale 30.11.2017) e la denuncia
sporta dalla __________ e dalla __________, rappresentate da PI 1, nei
confronti dell’avv. __________ e di PI 2 per i reati giusta gli art. 138, 158 e
305bis CP (in relazione sostanzialmente al fatto che i denunciati avrebbero indotto
i clienti a fare i pagamenti per la __________ su un conto bancario sotto il
loro controllo), ha anzitutto ritenuto che RE 1 e PI 2 potessero essere
considerati accusatori privati per il reato di truffa e di appropriazione
indebita con riferimento alla compravendita del 95% del pacchetto azionario
della __________. Essi non potevano essere considerati accusatori privati per
il reato di amministrazione infedele: l’eventuale danno sarebbe stato subito
dalla __________ oppure dalla __________, fallite molti anni dopo l’inoltro
della denuncia. Erano peraltro i denuncianti gli azionisti e gli organi di
fatto perlomeno della __________. Eventuali reati legati alla gestione della
società si sarebbero dunque applicati anche a loro. Le medesime considerazioni
valevano pure per i reati fallimentari, per cui nemmeno per il reato di cattiva
gestione essi potevano costituirsi accusatori privati. I denuncianti non erano
del resto creditori delle citate società.
Con
riferimento al reato di truffa, il magistrato inquirente ha indicato che dagli
atti non risultava che PI 1, fin dall’inizio, non avesse voluto riconoscere ai
denuncianti la veste di azionisti, incassando in questo modo abusivamente il
prezzo di acquisto del pacchetto azionario, senza eseguire la propria
controprestazione. PI 2 stesso aveva dichiarato di essere diventato azionista
della __________ e, unitamente a RE 1, di avere lasciato le azioni in deposito
a PI 1. Era soltanto in un secondo tempo, ossia diversi anni dopo l’inizio
della collaborazione, che PI 1 aveva contestato la loro qualità di azionisti.
Il reato di truffa non entrava perciò in considerazione in difetto di un
inganno astuto e del fatto che l’imputato non aveva, in realtà, fin dall’inizio
la volontà di trarre in inganno i denuncianti.
Sempre
in relazione al reato di truffa, i denuncianti – nel corso dell’inchiesta –
avevano sostenuto di essere stati ingannati a pagare un prezzo di acquisto
delle azioni superiore rispetto al valore reale economico della società. PI 1
avrebbe infatti preteso, prima della consegna del pacchetto azionario, la
copertura del debito correntista di CHF 137'000.00. Per il pubblico ministero,
non c’era inganno astuto, tenuto conto che nulla impediva ai denuncianti di
acquistare un’altra società o di costituirne una ex novo. Essi erano
liberi di fare una due diligence sulla società che stavano acquistando e
di visionare il bilancio ed il conto economico.
Il
magistrato inquirente ha negato anche il reato di appropriazione indebita.
L’imputato aveva da sempre detenuto presso gli uffici della sua fiduciaria le
azioni della __________, come del resto aveva affermato anche PI 2. Tant’era
che le azioni erano state sequestrate presso i suoi uffici. Il fatto che, ad un
certo punto, PI 1 avesse (a torto) rivendicato la sua qualità di azionista
unico della società non cambiava le cose, anche perché il contenzioso era
sfociato in una causa civile. I denuncianti avevano continuato nella gestione
della società, come prima; la contestazione sulla loro qualità di azionisti non
aveva impedito loro di esercitare i loro diritti. Anche le assemblee societarie
erano state svolte regolarmente (dopo il sequestro delle azioni, con
l’autorizzazione del Ministero pubblico). Difettava un atto di appropriazione
indebita, visto che le azioni erano da sempre rimaste nella disponibilità
dell’imputato. In ogni caso, sarebbe comunque stato applicabile l’art. 52 CP.
Al di là dei proclami di PI 1, i denuncianti avevano continuato a gestire la
società come in passato e a ricoprire il loro ruolo di azionisti (e di
dirigenti effettivi della società). La colpa dell’imputato e le conseguenze
erano lievi, per cui sarebbe stato da applicare detto disposto.
Il
procuratore pubblico, sul reato ex art. 158 CP, ha evidenziato che la polizia
giudiziaria, procedendo alla ricostruzione dei movimenti di denaro, non era
riuscita a giustificare la somma prelevata a contanti di CHF 42'341.85 (su CHF
200'000.00 di presunte malversazioni). L’assenza di un giustificativo contabile
non significava però che PI 1 si fosse tenuto i soldi per sé. Questi aveva
sempre dichiarato di aver eseguito tutto i prelievi a contanti su richiesta di PI
2. In assenza di prove oggettive, non si poteva dar maggior peso alla tesi dei
denuncianti. C’era una confusione generale nella gestione della società.
L’azione penale per i reati di omissione della contabilità, di inosservanza
delle norme legali sulla contabilità e di amministrazione infedele nella forma
semplice era tuttavia prescritta. Agli atti non c’erano indizi sufficienti per
il reato di amministrazione infedele aggravato.
Con
riferimento al reato di cattiva gestione, il pubblico ministero ha esposto che
dall’incarto non emergeva alcun atto di cattiva gestione in relazione alla __________.
L’eventuale atto di cattiva gestione sarebbe stato commesso non tanto da PI 1
(visto che dopo il 2011 era già sotto inchiesta e oggettivamente impossibilitato
a gestire la società, tanto più che per un certo periodo i pagamenti erano
stati “dirottati” su un conto intestato all’allora legale dei denuncianti), ma
dai denuncianti, che avevano continuato come dirigenti effettivi nella gestione
della società. L’unico credito, anche nella graduatoria fallimentare, era
l’indennità per insolvenza versata ad un dipendente per CHF 13'288.85,
contestuale al fallimento della società. Non risultavano un ritardo o una grave
negligenza nell’esercizio della professione.
Il
reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario a carico
dell’imputato sarebbe stato trattato in un incarto separato.
Il
procuratore pubblico, ritenuto che PI 1 aveva violato diverse norme del CO in
qualità di amministratore unico della __________ all’origine della denuncia, ha
posto a carico dell’imputato prosciolto CHF 200.00 per tasse e spese. Non gli
ha riconosciuto la postulata indennità per ingiusto procedimento.
o. Con
gravame 2/3.10.2023 RE 1 censura il decreto.
Il
reclamante adduce che PI 2 gli avrebbe proposto di rivolgersi al fiduciario PI
1 (che PI 2 avrebbe conosciuto bene) per la costituzione della società. PI 1
sarebbe stato informato della loro intenzione di spendere circa CHF 20'000.00
per la costituzione della società. L’imputato avrebbe detto loro che esisteva
la possibilità di rilevare una società già esistente, la __________, e che lui
e PI 2 avrebbero avuto l’80% delle azioni. PI 1 avrebbe spiegato che sarebbe
stato opportuno che lui continuasse quale amministratore unico. Al reclamante
sarebbe sembrato ragionevole. A lui ed a PI 2, quali proprietari (di
maggioranza) della società, sarebbero spettati l’intero management e le
competenze decisionali. Sarebbe stato chiaro a tutti che PI 1 avrebbe sempre
agito in qualità di fiduciario. Lui e PI 2 avrebbero pagato CHF 20'000.00 per
la società.
PI
1, con grande astuzia, avrebbe deliberatamente omesso di illustrare loro
aspetti importanti, ovvero che: la __________ sarebbe stata una “società di
comodo”; la società sarebbe stata totalmente indebitata alla data
dell’acquisizione; il debito di CHF 137'000.00 sarebbe persistito ed avrebbe
gravato pesantemente sul bilancio; l’intero sistema dei pagamenti sarebbe stato
nelle mani di PI 1; né lui né PI 2 avrebbero potuto agire per la __________; il
potere decisionale supremo sarebbe stato nelle mani di PI 1.
PI
1 avrebbe improvvisamente assunto la posizione di unico azionista solo qualche
tempo dopo. Per il reclamante, tale comportamento riguarderebbe il reato di
appropriazione indebita, non di truffa. I tribunali civili avrebbero deciso,
con grande chiarezza, che lui e PI 2 controllavano la __________ come azionisti
all’80%. Asserendo di essere proprietario delle azioni, PI 1 avrebbe adempiuto
il reato di appropriazione indebita. Poiché l’imputato non avrebbe invitato né
lui né PI 2 ad alcuna assemblea generale, egli avrebbe chiaramente segnalato di
essere lui l’azionista. Non sarebbe vero che le assemblee generali si siano
tenute regolarmente. I documenti proverebbero il contrario. Il magistrato
inquirente avrebbe dovuto procurarsi i verbali delle assemblee generali a
partire dal 2010. L’imputato non si sarebbe limitato ad affermare che le azioni
erano sue, ma avrebbe usato le loro azioni per dominare integralmente
l’assemblea generale della __________, di loro proprietà. Poiché PI 1 avrebbe
avuto tutte le azioni, avrebbe avuto il potere ed il controllo totale della
loro società. La legge prevedrebbe proprio il reato di appropriazione indebita
giusta l’art. 138 CP per “chiunque indebitamente impiega a profitto proprio
o di un terzo valori patrimoniali affidatigli”.
Il
reclamante sarebbe legittimato al gravame in relazione al reato di cattiva
gestione. Egli fonderebbe il suo diritto di impugnazione non sulla sua
posizione di azionista e di creditore della __________, ma sulla sua posizione
di organo di fatto della società.
p. Delle
ulteriori argomentazioni e degli altri scritti del reclamante, così come delle
osservazioni e degli altri scritti, si dirà – se necessario per il giudizio –
in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 2.10.2023 contro il decreto di abbandono 19.9.2023, è
tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
1.3.2
1.3.2.1
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.
4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;
145.
IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la
giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del
diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF 1B_261/2017 del
17.10.2017
consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato (BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.
2.3.1.; decisione TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
1.3.2.2
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare
(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –
M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il
proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione
TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 56). Se il reato è
commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa
subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
1.3.2.3
Gli azionisti (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;
D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.
ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori
(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il
reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai
reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
1.3.2.4
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv.
1.
lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016
consid. 1.1.; BSK StPO – H.
KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
1.3.3
RE
1, accusatore privato nel procedimento, titolare dei beni giuridici tutelati
dagli art. 138 e 146 CP (decisione TF 1B_554/2021 del 6.6.2022 consid. 4.2.;
BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit., vor
art. 137 CP n.
19.
ss.), è legittimato a reclamare secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del decreto
di abbandono, che ha ritenuto non adempiuti i citati reati, che l’avrebbero
leso personalmente, direttamente ed attualmente: il reclamante sostiene che PI
1.
l’avrebbe truffato al momento dell’acquisto delle azioni rispettivamente che
l’imputato si sarebbe in seguito indebitamente impossessato delle azioni.
1.3.4
1.3.4.1
Il
reato di cattiva gestione tutela i creditori della società fallita (DTF 148 IV
170.
consid. 3.4.1.; decisione TF 6B_1279/2018 del 26.3.2019 consid. 1.2.1.; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 60; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115
CPP n. 3; BSK StGB II – N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 165 CP n. 1). Gli
azionisti della società sono solo indirettamente lesi dal reato (DTF 148 IV 170 consid. 3.4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 60).
1.3.4.2
RE
1.
non è legittimato ad invocare il reato giusta l’art. 165 CP. Quale azionista
della società è infatti soltanto indirettamente leso dal reato. Neppure la sua
asserita veste di organo di fatto della società (reclamo, p. 11) gli conferisce
la qualità di danneggiato dal reato, che – come esposto – protegge unicamente
il patrimonio dei creditori, veste che egli, come risulta dalla graduatoria
fallimentare della __________ (AI 72), non ricopre.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile nei limiti indicati.
2.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del procuratore
pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1
lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
3.1.
Il
reclamante ipotizza a carico di PI 1 il reato di truffa giusta l’art. 146 cpv.
1.
CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK Strafrecht
II – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, op. cit., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione
alla compravendita delle azioni della __________.
3.2
Si
pone anzitutto la questione della prescrizione dell’azione penale.
3.2.1
La
prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio
in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK
Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor
art. 97-101 CP n. 61; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., vor art.
97.
CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP
prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor
art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 319
CPP n. 15; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor
art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
op. cit., art. 319 CPP n. 8).
3.2.2
Per
i reati di risultato la prescrizione decorre dal momento in cui l’autore ha
commesso il reato (art. 98 lit. a CP): determinante è sempre il momento dell’azione oppure dell’omissione
delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato [DTF 134 IV 297
consid. 4.2.; 122 IV 61 consid. 2.a); decisione TF 6B_476/2019 del 29.5.2019
consid. 3.1.2.; BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., art. 98 CP n. 1/2/5; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.
SCHULTZE, op. cit., art. 98 CP n. 1].
3.2.3
I
termini di prescrizione sono disciplinati all’art. 97 CP.
3.3
3.3.1
Il
reato di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP è un reato di risultato, di modo
che, per comprendere da quando decorre il termine di prescrizione, determinante è il momento dell’azione o
dell’omissione delittuosa, non il momento della realizzazione del risultato (CR CP II – A.M. GARBARSKI / B. BORSODI, art. 146 CP
n. 131).
3.3.2
RE
1.
rimprovera a PI 1 di averlo truffato al momento della compravendita delle
azioni della __________ (p. 7 ss. della denuncia, AI 1; cfr. anche p. 4 ss. del
reclamo).
Il
contratto di compravendita delle azioni della società (di cui non c’è copia
agli atti dell’incarto) è stato sottoscritto, per dire di PI 2 (verbale
10.11.2011, p. 3/4, AI 3), il 17.9.2009 (cfr. anche dichiarazioni di PI 1,
verbale 16.12.2011, p. 6).
La
prescrizione dell’azione penale decorre perciò da questo momento.
3.3.3
Il
reato di truffa è punibile con una pena detentiva fino a cinque anni o con una
pena pecuniaria. Si tratta di un crimine (art. 10 cpv. 2 CP).
Giusta
l’art. 97 cpv. 1 lit. b CP l’azione penale si prescrive in quindici anni se la
pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni. Il reato di
prescrive dunque in quindici anni (CR CP II – A.M. GARBARSKI / B. BORSODI, art.
146.
CP n. 131).
In
queste circostanze, considerato che il termine ha cominciato a decorrere nel mese
di settembre 2009, l’azione penale per il reato di truffa si è prescritta al
più tardi nel mese di settembre 2024.
Il
reclamo, con riferimento al reato di truffa, deve di conseguenza essere
respinto per intervenuta prescrizione dell’azione penale, impedimento a
procedere giusta l’art. 319 cpv. 1 lit. d CPP.
4.
4.1.
Il
reclamante ipotizza inoltre il reato di appropriazione indebita [secondo cui è
punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si
appropria di una cosa mobile altrui che gli è stata affidata o indebitamente
impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli (art.
138.
cifra 1 cpv. 1-3 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit.,
art. 138 CP n. 9 ss.)] in relazione al fatto che, nel corso del 2011, PI 1 si
sarebbe indebitamente appropriato delle azioni della __________, che egli –
unitamente a PI 2 – gli avrebbe lasciato in deposito al momento del loro
acquisto.
4.2
Il
reato di appropriazione indebita presuppone anzitutto che la cosa mobile altrui
oppure il valore patrimoniale siano affidati all’autore: questi deve ricevere i
beni in questione, in virtù di un
accordo (espresso oppure tacito) oppure in base ad un altro rapporto giuridico, con il preciso obbligo di restituirli all’affidante o
di consegnarli, per conto dell’affidante medesimo, ad una terza persona;
l’affidante perde il suo potere di disporre sulla cosa mobile, rispettivamente
sul valore patrimoniale affidato (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO,
op. cit., art. 138 CP n. 40 ss.).
Il
reato presuppone intenzione e volontà di procurarsi o procurare ad un terzo un
arricchimento indebito (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, op. cit.,
art. 138 CP n. 112 ss.). L’appropriazione implica la volontà dell’autore di
spossessare durevolmente il danneggiato, intenzione che deve essere
esteriormente riconoscibile (DTF 129 IV 223 consid. 6.2.1.; decisione TF
6B_1172/2021 del 26.1.2022 consid. 3.4.; BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / C.
RIEDO, op. cit., art. 138 CP
n. 103 s.; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / D. CRAMERI, op. cit., art. 138 CP n. 9; A. DONATSCH,
Strafrecht III, 10. ed., p. 133).
4.3
4.3.1
PI
1, interrogato il 16.12.2011, ha affermato che a settembre o ottobre 2009 era
stato sottoscritto un contratto di vendita delle azioni della società. Al
momento della firma le azioni non erano state consegnate ai denuncianti perché
la copertura del debito correntista ammontava a CHF 137'000.00 e perché egli conosceva
la situazione finanziaria precaria dei denuncianti, per cui aveva tenuto le
azioni a sua tutela (p. 6 s.). Ad inizio 2011 per la __________ era sorta la
necessità di liquidità. Non era stato ottenuto alcun finanziamento. Nel luglio
2011.
RE 1 e PI 2, tramite l’avv. __________, gli avevano intimato di consegnare
loro le azioni della società. Lui non le aveva consegnate. Le trattative non
avevano avuto successo (p. 10 s.).
4.3.2
Al
momento del sequestro, il 14.12.2011, i certificati azionari della __________
sono stati rinvenuti presso la __________ (AI 14; cfr. anche verbale 16.12.2011
di PI 1, p. 1/2).
4.3.3
Ora,
dal giudizio 12.2016.155 del 29.3.2018 della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello – sedente per statuire nella causa inc. OR.2014.44 della
Pretura del Distretto di __________, __________, che vedeva opposti la __________,
rappresentata dal suo amministratore unico PI 1, e l’avv. __________ – si
evince che ci sarebbero state due assemblee generali della __________ in data
14.10.2014
e 15.12.2016: “Quelle due assemblee, nelle quali i sedicenti
azionisti – nella prima non meglio definiti ma rappresentati da __________
(che, oltre ad essere la moglie di PI 1, era l’amministratrice unica di __________)
e nella seconda costituiti da __________ – si erano legittimati come tali
prevalendosi della sola presunzione derivante dal possesso dei titoli al
portatore (art. 689a cpv. 2 CO), erano in effetti palesemente nulle, visto e
considerato che i veri azionisti di maggioranza (in ragione di almeno l’80%),
nemmeno convocati per quelle assemblee (…), erano PI 2 e RE 1 e che in base
alla giurisprudenza (…) quella presunzione doveva essere misconosciuta qualora,
come in concreto, il detentore formale delle azioni al portatore comparso alle
assemblee era manifestamente privo di quel diritto.” (p. 10, AI 47).
Con
sentenza 4A_279/2018 del 2.11.2018 il Tribunale federale ha respinto il ricorso
della __________ contro detto giudizio di appello (AI 53), che aveva riformato
la decisione 31.8.2016 del pretore del Distretto di __________, __________, nel
senso che la petizione della __________ (parzialmente accolta dal pretore, che
aveva condannato il legale convenuto al pagamento di CHF 502'209.83, oltre
interessi) era respinta in quanto ricevibile (AI 47).
In
queste circostanze, ci sono indizi concreti che PI 1, utilizzando le azioni
della __________ per procedere alle assemblee societarie, abbia manifestato
l’intenzione di spossessare durevolmente RE 1 e PI 2 delle azioni, ovvero di appropriarsene
per lui o per terzi. PI 1 non si è in effetti limitato a tenere in deposito le
azioni o a rivendicarne la proprietà. Le assemblee societarie, contrariamente a
quanto ritenuto dal procuratore pubblico nel decreto di abbandono, non si sono
svolte regolarmente, come risulta dal giudizio 12.2016.155 del 29.3.2018 della
seconda Camera civile del Tribunale d’appello.
Applicare,
in questa situazione, l’art. 52 CP è senz’altro prematuro.
Si
giustifica quindi annullare il decreto di abbandono con riferimento alla
fattispecie inerente al reato di appropriazione indebita e rinviare gli atti al
pubblico ministero per approfondire i fatti.
4.4
Si
ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il
verbale di un’assemblea generale ha qualità di documento se serve da
giustificativo per un’iscrizione nel registro di commercio: il segretario (“Protokollführer”)
ha infatti una posizione di garante rispetto all’Ufficiale del registro di
commercio [DTF 123 IV 132 consid. 3b)aa); 120 IV 199 consid. 3c); StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / L. ERNI, op. cit., art. 251 CP n. 8; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W.
WOHLERS, Strafrecht IV, 5. ed., p. 159]. Chi,
pur conoscendone l’inesattezza, iscrive in un processo verbale la dichiarazione
del presidente dell’assemblea, secondo cui tutte le azioni sono rappresentate,
è punibile per falsità ideologica in documenti se, oltre all’intenzione, è dato
il fine di, segnatamente, procacciare a sé o ad altri un indebito profitto [DTF
120.
IV 199 consid. 3d)]. Chi notifica per l’iscrizione nel registro di
commercio la valida elezione di un consiglio di amministrazione pur accettando
l’eventualità della nullità dell’elezione, è punibile per tentativo di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per dolo eventuale (DTF 120
IV 199 consid. 4.).
Di
modo che il magistrato inquirente esaminerà d’ufficio anche il reato di falsità
in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione con
riferimento, segnatamente, alle assemblee generali della __________ del
14.10.2014
e 15.12.2016.
5.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Tassa di giustizia,
spese ed indennità sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Il
decreto di abbandono 1392/2023 del 19.9.2023 del procuratore pubblico Daniele
Galliano è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1392/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Tassa
di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera