60.2023.252
Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di finzione legale del ritiro dell'opposizione in caso di mancata comparizione ingiustificata all'interrogatorio ai sensi dell'art. 355 cpv. 2 CPP
27 marzo 2024Italiano17 min
ingiustificata comparizione dinanzi al procuratore pubblico, l’opposizione sarebbe
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.252
Lugano
27 marzo 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano Ranzanici, vicepresidente
Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 09/10.10.2023
presentato da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione del procuratore pubblico Chiara Buzzi in
materia di finzione legale del ritiro dell’opposizione in caso di mancata
comparizione ingiustificata all’interrogatorio ai sensi dell’art. 355 cpv. 2
CPP (DAC __________);
richiamate le osservazioni 16.10.2023 e
02/03.11.2023 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
richiamata la replica 30/31.10.2023 di RE
1, con cui riconferma quanto esposto nel reclamo, richiamando la DTF 142 IV 158
e apportando alcune considerazioni sulla sua persona;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a
carico di RE 1 per titolo di omicidio su richiesta della vittima (art. 114 CP),
subordinatamente per titolo di istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP).
b. In
data 08.09.2023 il procuratore pubblico Chiara Buzzi ha emanato un decreto
d’accusa (DAC __________), avverso il quale RE 1, per il tramite del suo
patrocinatore avv. PR 1, ha interposto tempestiva opposizione con scritto
11/13.09.2023.
c. A
fronte dell’opposizione, il 14.09.2023, il magistrato inquirente ha spiccato
una citazione a RE 1, inviata al suo patrocinatore, ingiungendole di comparire
al Ministero pubblico di __________ martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, per
essere interrogata in veste di imputata. L’atto conteneva l’avvertenza,
formulata ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, secondo cui, in caso di mancata e
ingiustificata comparizione dinanzi al procuratore pubblico, l’opposizione sarebbe
stata considerata ritirata e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe
cresciuto in giudicato.
d. Con
messaggio di posta elettronica del giorno stesso della prevista audizione (26.09.2023
ore 12:30), l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente di aver avuto poco
prima un colloquio telefonico con la sua assistita, la quale gli avrebbe
riferito di non essere intenzionata a presentarsi all’interrogatorio fissato
alle ore 14:00, ma assicurando che si sarebbe presentata ed avrebbe partecipato
al pubblico dibattimento, accettando il giudizio della Corte, rifiutando comunque
di sottoporsi ad ulteriori atti istruttori. Nel suo messaggio il patrocinatore
ha comunque garantito al procuratore pubblico che egli avrebbe partecipato
all’udienza quel pomeriggio.
e. RE
1 non si è presentata all’interrogatorio, all’udienza fissata è comparso
unicamente il patrocinatore che ha confermato il contenuto del messaggio di
posta elettronica, di aver prontamente avvisato la sua assistita della
citazione e di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata comparizione.
Il legale ha comunicato al magistrato di avere chiamato quello stesso giorno,
verso mezzogiorno, la sua patrocinata per ricordarle la citazione e per fissare
l’appuntamento al Ministero pubblico. In quell’occasione l’imputata gli ha
riferito della sua volontà di non presentarsi all’interrogatorio, segnalando
comunque che avrebbe partecipato al pubblico dibattimento, accettando il
giudizio di merito, rifiutando, allo stesso tempo, altri atti istruttori. Da
parte sua l’avv. PR 1 ha indicato al procuratore pubblico di avere spiegato alla
patrocinata che, in caso di un’assenza ingiustificata, l’opposizione al DA
sarebbe stata considerata come ritirata. Ciononostante l’imputata è stata
irremovibile.
Dal
canto suo il procuratore pubblico ha ricordato al legale che, nella citazione
del 14.09.2023, era stato espressamente indicato, all’attenzione dell’imputata,
che la mancata (e non giustificata) partecipazione all’interrogatorio sarebbe
stata considerata quale ritiro dell’opposizione al DA ed il decreto d’accusa
sarebbe cresciuto in giudicato. L’inquirente ha ritenuto che, in concreto, non
fossero presenti motivi giustificanti la mancata comparsa, annunciando
l’emanazione di una decisione formale impugnabile, ciò che ha fatto con decreto
26.09.2023. Con il suo provvedimento il procuratore pubblico ha considerato
ritirata l’opposizione interposta dall’imputata e, a crescita in giudicato
della sua decisione, il decreto d’accusa DAC __________ sarebbe divenuto
definitivo.
f. Con
reclamo 09/10.10.2023 RE 1 chiede di annullare questo decreto. Esposti
brevemente i fatti e richiamata la STF 6B_87/2016 dell’11.04.2016 relativa
all’art. 355 cpv. 2 CPP in base alla quale, si deve ritenere che “… la
finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio della
buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), può entrare in considerazione soltanto
se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un disinteresse
dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale …” (cfr.
doc. CRP 1, p. 3), la reclamante reputa che, dal contenuto del messaggio di
posta elettronica 26.09.2023, non si possa desumere in alcun modo il suo
disinteresse alla continuazione del procedimento penale, avendo il suo legale precisato
che essa avrebbe partecipato al pubblico dibattimento con l’accettazione del relativo
giudizio.
g. Con
osservazioni 16.10.2023 il procuratore pubblico, richiamando il tenore
dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ritenendo l’assenza di valida giustificazione per la
mancata comparsa dell’imputata al verbale di interrogatorio previsto il
26.09.2023, considerato come la citazione sia stata inviata in maniera
corretta, e preso atto dell’avviso del patrocinatore all’imputata in merito
alle conseguenze di una mancata comparizione all’interrogatorio,
rispettivamente preso atto della scelta deliberata della reclamante di non
partecipare all’interrogatorio, postula la reiezione del reclamo. A titolo
abbondanziale il procuratore pubblico osserva l’irremovibilità dell’imputata
nella sua decisione di non presentarsi all’interrogatorio; così facendo essa si
è assunta, in modo consapevole, le conseguenze del caso (il ritiro definitivo
dell’opposizione) manifestando il suo totale e definitivo disinteresse al
procedimento penale. Secondo l’inquirente la decisione dell’Alta Corte citata
nel reclamo non troverebbe applicazione nel caso concreto. Per il procuratore
pubblico un’eventuale ulteriore citazione imposta dalla Corte dei reclami all’imputata
sarebbe inutile alla luce delle scelte manifestate dalla stessa.
h. Con
replica 30/31.10.2023 l’imputata conferma quanto esposto nel suo reclamo,
richiamando contestualmente la DTF 142 IV 158. Il suo legale rileva altresì che
dagli atti si evincerebbero “difficoltà personali” della sua assistita,
a favore della quale sarebbe stato nominato un curatore amministrativo, e lo
svolgimento di saltuarie cure psichiatriche (tra cui un ricovero alla CPC)
[cfr. doc. CRP 5, p. 1].
i. Con
duplica 02/03.11.2023 il procuratore pubblico ha prodotto uno scritto datato
24.10.2023 (pervenuto al Ministero pubblico il 30.10.2023), da cui risulta che RE
1 il giorno 26.09.2023, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, si sarebbe sottoposta
ad una seduta di fisioterapia presso uno studio a __________. Quale diagnosi è
stata indicata una “sindrome lombare”, per la quale la reclamante sarebbe
in cura presso questo studio dal 01.07.2021 (cfr. doc. CRP 7a). A tal proposito
il procuratore pubblico osserva che, con evidenza, non si sia trattato di un
trattamento urgente (di cui non è stata data adeguata informazione al MP) e
nessun rinvio dell’interrogatorio è stato richiesto per lo svolgimento del
trattamento.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il
termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali
dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi
in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
reclamo inoltrato il 09/10.10.2023 alla Corte dei reclami penali contro il
decreto 26.09.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo
l’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in materia di finzione legale del
ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP: la decisione del
procuratore pubblico che ha evaso il
procedimento penale come se l’opposizione fosse stata ritirata, avendo reputato
che l’imputata, pur essendo stata citata all’interrogatorio, ingiustificatamente
non vi sarebbe comparsa e avendo allo stesso tempo stabilito che alla sua
crescita in giudicato, il decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________) sarebbe
divenuto definitivo, è impugnabile con reclamo ai sensi degli art. 393 ss.
CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 355 CPP n. 9 e nota a piè di pagina
17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 355 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER,
3.
ed., art. 355 CPP n. 2 e nota a piè di pagina 10).
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputata e anche destinataria del decreto impugnato, è pacificamente
legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha
considerato ritirata la sua opposizione interposta al decreto di accusa
08.09.2023
(DAC __________) ex art. 355 cpv. 2 CPP.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Gli
articoli 201-206 CPP disciplinano la citazione. In particolare chi è oggetto di
una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1
CPP). Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del
ministero pubblico, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o
lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto
all’autorità citante con la forza pubblica, fatte salve le disposizioni
concernenti la procedura contumaciale (art. 205 cpv. 4 e 5 CPP).
Nell’ambito della procedura del decreto
d’accusa l’inosservanza dell’opponente è regolata in maniera specifica. Secondo
l’art. 355 cpv. 2 CPP se l’opponente, pur essendo stato citato a un
interrogatorio, ingiustificatamente non compare, l’opposizione al decreto di
accusa è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP). A differenza dell’art. 205
CPP, un’inadempienza ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, può comportare la
perdita di ogni tutela giuridica, nonostante l’interessato abbia espressamente
presentato opposizione e quindi abbia specificatamente richiesto detta tutela all’autorità
competente presentando opposizione (decisione TF 6B_1122/2013 del 06.05.2014
consid. 1.1.; DTF 140 IV 82 consid. 2.4.).
2.2
La
finzione legale del ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP è
stata fortemente criticata dalla dottrina (poiché l’imputato opponente si
ritrova, senza ragioni oggettive, in una posizione peggiore rispetto
all’imputato in un procedimento ordinario) e ha pertanto indotto il Tribunale
federale ad emanare alcune decisioni di principio (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op.
cit., art. 355 CPP n. 12; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP
n. 2/2a).
Il
decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a
Cost.) e con il diritto all’accesso ad un tribunale con pieno potere
d’esame (art. 6 cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo
dalla volontà dell’interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione,
fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (decisione TF
6B_230/2023 del 09.03.2023 consid. 5.1.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.; 140 IV 82
consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte la finzione legale del ritiro
dell’opposizione al decreto di accusa presuppone che l’imputato sia
effettivamente a conoscenza della citazione e dell’obbligo di comparire
personalmente e pure che sia stato sufficientemente informato, in maniera comprensibile,
sulle conseguenze della mancata comparizione (decisione TF 6B_649/2021 del
25.08.2021
consid. 1.1.; DTF 146 IV 286 consid. 2.2., 146 IV 30 consid. 1.1.1.;
142.
IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 82 consid. 2.5. e 2.7.), riservato
l’abuso di diritto (decisioni TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.;
6B_328/2020 del 20.05.2021 consid. 2.2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 140 IV
82.
consid. 2.7.).
Inoltre,
la finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio
della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), può entrare in considerazione
soltanto se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un
disinteresse dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale
(decisione TF 6B_152/2013 del 27.05.2013 consid. 4.5.4., confermata in DTF 142
IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 86 consid. 2.6.; 140 IV 82 consid. 2.3.;
decisione TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.; cfr. anche BSK StPO – M.
DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 12-20; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355
CPP n. 2a).
3.
Come indicato nelle considerazioni di fatto il 14.09.2023, vista l’opposizione interposta
l’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________), il procuratore
pubblico ha citato RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio, a
comparire martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, presso il Ministero pubblico per
essere interrogata in veste di imputata, con l’avvertenza che, in caso di
mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione sarebbe stata considerata
ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe
cresciuto in giudicato (AI 170).
Con
e-mail 26.09.2023, ore 12:30, l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente
che, in occasione del colloquio telefonico tenutosi poco prima, l’imputata gli
avrebbe comunicato di non voler presentarsi all’interrogatorio fissato quel
pomeriggio alle ore 14:00, dicendogli però che ella avrebbe partecipato al pubblico
dibattimento e accettato il giudizio, ma con il rifiuto di altri atti
istruttori. Da parte sua, il legale ha confermato la sua partecipazione
all’interrogatorio.
A differenza del suo avvocato,
l’imputata non si è presentata all’interrogatorio previsto. Il difensore ha
dichiarato al procuratore pubblico di aver prontamente avvisato la sua
assistita della citazione, di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata
comparizione confermando il contenuto del messaggio di posta elettronica del 26.09.2023,
precisando all’imputata che una sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il
rischio di essere considerata quale ritiro dell’opposizione. Ciononostante
l’imputata è stata irremovibile. Come indicato il procuratore pubblico ha
ricordato al legale che, nella citazione del 14.09.2023, erano state
espressamente indicate le conseguenze della mancata comparizione
all’interrogatorio (art. 355 cpv. 2 CPP) ossia che l’opposizione sarebbe stata
considerata ritirata ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato,
reputando che nel caso concreto non vi erano motivi giustificanti l’assenza. Da
qui la decisione poi impugnata.
In
concreto è accertato che l’imputata, per il tramite del suo legale, è stata
correttamente citata all’interrogatorio ed era effettivamente a conoscenza
della citazione (che conteneva le necessarie indicazioni giuridiche relative ad
un’eventuale mancata comparsa all’interrogatorio). Non solo. La reclamante è
pure stata adeguatamente informata in merito anche dal suo legale, in maniera comprensibile,
circa le possibili conseguenze giuridiche di un’eventuale assenza
ingiustificata al previsto interrogatorio. Fatti che l’imputata peraltro non
contesta in questa sede.
Con
il reclamo RE 1 reputa tuttavia che, dall’e-mail 26.09.2023 del suo legale al
procuratore pubblico, non si possa in alcun modo dedurre un suo disinteresse
alla continuazione del procedimento penale, essendo esposta la sua intenzione
di partecipare al dibattimento processuale e l’accettazione del giudizio di
merito. In quel messaggio di posta elettronica delle 12.30, l’avv. PR 1 ha in
effetti comunicato al procuratore pubblico che:
“…con riferimento alla procedura a margine, Le scrivo in
quanto ho avuto modo di discutere poco fa telefonicamente con la signora RE 1.
Purtroppo quest’ultima mi ha segnalato che non intende presentarsi
all’interrogatorio fissato per questo pomeriggio alle ore 14:00. Essa verrà al
pubblico dibattimento e accetterà il giudizio, così mi ha riferito, ma rifiuta
altri atti istruttori. Da parte mia sarò presente al Ministero Pubblico alle
ore 14:00. …” (cfr. doc. CRP 1
allegato 2).
In concreto è quindi pacifico che l’imputata
non si è consapevolmente presentata all’interrogatorio previsto e non ha addotto
alcuna valida giustificazione per la sua mancata comparizione (la cura
fisioterapica non costituendo valida giustificazione). Pure accertata è però
anche la volontà della reclamante di presentarsi al pubblico dibattimento. Ne
discende che, in concreto, non si può concludere che, con la mancata comparsa
all’interrogatorio del 26.09.2023, l’imputata abbia manifestato il suo
disinteresse alla continuazione del procedimento penale, rinunciando
consapevolmente ai suoi diritti, ossia all’esame dell’accusa mossa a suo carico
dal procuratore pubblico. L’imputata ha rinunciato invece all’esecuzione di un
nuovo suo interrogatorio dopo averne subiti diversi in corso d’istruttoria. Nel
corso dell’inchiesta, infatti, l’imputata è stata interrogata sia dalla polizia
[il 04.01.2016, il 26.10.2016, il 23.11.2016, il 30.11.2016, il 23.01.2017 e il
07.02.2017
(cfr. rapporto di trasmissione 17/20.11.2017)] sia, in due occasioni,
dal pubblico ministero il 27.10.2017 (AI 80) e il 20.03.2023 (interrogatorio
finale ai sensi dell’art. 317 CPP) [AI 136].
Il 14.09.2023 il procuratore pubblico,
richiamando l’opposizione dell’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023, ha
citato RE 1 a comparire il 26.09.2023 per essere interrogata in veste di
imputata, circostanza confermata nel relativo verbale (AI 171, p. 1). Non è
dato sapere se il magistrato inquirente volesse porre ulteriori domande
all’imputata rispettivamente chiarire eventuali altri aspetti o semplicemente chiarire
le ragioni dell’opposizione al decreto d’accusa e di conseguenza se l’interrogatorio
dell’imputata fosse stato effettivamente utile all’inchiesta. Va al proposito
rilevato che nella STF 6B_152/2013 del 27.05.2013 l’Alta Corte ha indicato che
l’applicazione della finzione legale del ritiro dell’opposizione giusta l’art.
355.
cpv. 2 CPP presuppone, tra l’altro, la sussistenza di un motivo obiettivo
(sachlicher Anlass) per l’interrogatorio (consid. 4.5.3.; PK StPO – D. JOSITSCH
/ N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op.
cit., art. 355 CPP n. 2a).
L’art.
355.
cpv. 2 CPP trova applicazione in presenza di un comportamento
contraddittorio da parte dell’imputato (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art.
355.
CPP n. 20 e nota a piè di pagina 42 che rinvia alla decisione TF
6B_1122/2013 del 06.05.2014 consid. 1.5., in cui l’imputato aveva inoltrato i
decreti d’accusa al suo legale, ma poi si era reso irreperibile e non aveva
fatto nulla per partecipare agli interrogatori).
Nel
caso concreto, non avendo l’imputata opponente chiesto di essere interrogata nuovamente
dal magistrato inquirente, non si può reputare che il suo comportamento possa
costituire un abuso di diritto.
Visto
quanto precede, si giustifica l’annullamento del decreto decreto 26.09.2023 con
cui il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ha
considerato ritirata l’opposizione interposta dall’imputata, e la restituzione
degli atti al magistrato inquirente affinché proceda nelle sue incombenze ai
sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.
4.
Il
reclamo è accolto. Il decreto 26.09.2023 (inc. DAC __________) è annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese
(art. 428 cpv. 4 CPP). Il 31.01.2018 l’avv. PR 1 è stato nominato difensore
d’ufficio di RE 1 con le spese di difesa
a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP (AI 112). Non vengono assegnate indennità: la tassazione
della retribuzione del difensore, operata dall’autorità giudicante al termine
del procedimento, terrà conto anche della presente procedura di reclamo (art.
135.
cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto 26.09.2023 del procuratore
pubblico Chiara Buzzi nel contesto del
procedimento penale di cui all’incarto (inc. DAC __________) è annullato.
§ Gli
atti dell’incarto DAC __________ sono ritornati al magistrato inquirente per
procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Al termine del procedimento l’autorità
giudicante stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al
presente incarto (art. 135 cpv. 2 CPP).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera