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Decisione

60.2023.252

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di finzione legale del ritiro dell'opposizione in caso di mancata comparizione ingiustificata all'interrogatorio ai sensi dell'art. 355 cpv. 2 CPP

27 marzo 2024Italiano17 min

ingiustificata comparizione dinanzi al procuratore pubblico, l’opposizione sarebbe

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.252

Lugano

27 marzo 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano Ranzanici, vicepresidente

Giovan Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Nicola Respini, ricusatosi)

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 09/10.10.2023

presentato da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

la decisione del procuratore pubblico Chiara Buzzi in

materia di finzione legale del ritiro dell’opposizione in caso di mancata

comparizione ingiustificata all’interrogatorio ai sensi dell’art. 355 cpv. 2

CPP (DAC __________);

richiamate le osservazioni 16.10.2023 e

02/03.11.2023 (duplica) del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata;

richiamata la replica 30/31.10.2023 di RE

1, con cui riconferma quanto esposto nel reclamo, richiamando la DTF 142 IV 158

e apportando alcune considerazioni sulla sua persona;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a

carico di RE 1 per titolo di omicidio su richiesta della vittima (art. 114 CP),

subordinatamente per titolo di istigazione e aiuto al suicidio (art. 115 CP).

b. In

data 08.09.2023 il procuratore pubblico Chiara Buzzi ha emanato un decreto

d’accusa (DAC __________), avverso il quale RE 1, per il tramite del suo

patrocinatore avv. PR 1, ha interposto tempestiva opposizione con scritto

11/13.09.2023.

c. A

fronte dell’opposizione, il 14.09.2023, il magistrato inquirente ha spiccato

una citazione a RE 1, inviata al suo patrocinatore, ingiungendole di comparire

al Ministero pubblico di __________ martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, per

essere interrogata in veste di imputata. L’atto conteneva l’avvertenza,

formulata ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, secondo cui, in caso di mancata e

ingiustificata comparizione dinanzi al procuratore pubblico, l’opposizione sarebbe

stata considerata ritirata e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe

cresciuto in giudicato.

d. Con

messaggio di posta elettronica del giorno stesso della prevista audizione (26.09.2023

ore 12:30), l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente di aver avuto poco

prima un colloquio telefonico con la sua assistita, la quale gli avrebbe

riferito di non essere intenzionata a presentarsi all’interrogatorio fissato

alle ore 14:00, ma assicurando che si sarebbe presentata ed avrebbe partecipato

al pubblico dibattimento, accettando il giudizio della Corte, rifiutando comunque

di sottoporsi ad ulteriori atti istruttori. Nel suo messaggio il patrocinatore

ha comunque garantito al procuratore pubblico che egli avrebbe partecipato

all’udienza quel pomeriggio.

e. RE

1 non si è presentata all’interrogatorio, all’udienza fissata è comparso

unicamente il patrocinatore che ha confermato il contenuto del messaggio di

posta elettronica, di aver prontamente avvisato la sua assistita della

citazione e di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata comparizione.

Il legale ha comunicato al magistrato di avere chiamato quello stesso giorno,

verso mezzogiorno, la sua patrocinata per ricordarle la citazione e per fissare

l’appuntamento al Ministero pubblico. In quell’occasione l’imputata gli ha

riferito della sua volontà di non presentarsi all’interrogatorio, segnalando

comunque che avrebbe partecipato al pubblico dibattimento, accettando il

giudizio di merito, rifiutando, allo stesso tempo, altri atti istruttori. Da

parte sua l’avv. PR 1 ha indicato al procuratore pubblico di avere spiegato alla

patrocinata che, in caso di un’assenza ingiustificata, l’opposizione al DA

sarebbe stata considerata come ritirata. Ciononostante l’imputata è stata

irremovibile.

Dal

canto suo il procuratore pubblico ha ricordato al legale che, nella citazione

del 14.09.2023, era stato espressamente indicato, all’attenzione dell’imputata,

che la mancata (e non giustificata) partecipazione all’interrogatorio sarebbe

stata considerata quale ritiro dell’opposizione al DA ed il decreto d’accusa

sarebbe cresciuto in giudicato. L’inquirente ha ritenuto che, in concreto, non

fossero presenti motivi giustificanti la mancata comparsa, annunciando

l’emanazione di una decisione formale impugnabile, ciò che ha fatto con decreto

26.09.2023. Con il suo provvedimento il procuratore pubblico ha considerato

ritirata l’opposizione interposta dall’imputata e, a crescita in giudicato

della sua decisione, il decreto d’accusa DAC __________ sarebbe divenuto

definitivo.

f. Con

reclamo 09/10.10.2023 RE 1 chiede di annullare questo decreto. Esposti

brevemente i fatti e richiamata la STF 6B_87/2016 dell’11.04.2016 relativa

all’art. 355 cpv. 2 CPP in base alla quale, si deve ritenere che “… la

finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio della

buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP), può entrare in considerazione soltanto

se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un disinteresse

dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale …” (cfr.

doc. CRP 1, p. 3), la reclamante reputa che, dal contenuto del messaggio di

posta elettronica 26.09.2023, non si possa desumere in alcun modo il suo

disinteresse alla continuazione del procedimento penale, avendo il suo legale precisato

che essa avrebbe partecipato al pubblico dibattimento con l’accettazione del relativo

giudizio.

g. Con

osservazioni 16.10.2023 il procuratore pubblico, richiamando il tenore

dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ritenendo l’assenza di valida giustificazione per la

mancata comparsa dell’imputata al verbale di interrogatorio previsto il

26.09.2023, considerato come la citazione sia stata inviata in maniera

corretta, e preso atto dell’avviso del patrocinatore all’imputata in merito

alle conseguenze di una mancata comparizione all’interrogatorio,

rispettivamente preso atto della scelta deliberata della reclamante di non

partecipare all’interrogatorio, postula la reiezione del reclamo. A titolo

abbondanziale il procuratore pubblico osserva l’irremovibilità dell’imputata

nella sua decisione di non presentarsi all’interrogatorio; così facendo essa si

è assunta, in modo consapevole, le conseguenze del caso (il ritiro definitivo

dell’opposizione) manifestando il suo totale e definitivo disinteresse al

procedimento penale. Secondo l’inquirente la decisione dell’Alta Corte citata

nel reclamo non troverebbe applicazione nel caso concreto. Per il procuratore

pubblico un’eventuale ulteriore citazione imposta dalla Corte dei reclami all’imputata

sarebbe inutile alla luce delle scelte manifestate dalla stessa.

h. Con

replica 30/31.10.2023 l’imputata conferma quanto esposto nel suo reclamo,

richiamando contestualmente la DTF 142 IV 158. Il suo legale rileva altresì che

dagli atti si evincerebbero “difficoltà personali” della sua assistita,

a favore della quale sarebbe stato nominato un curatore amministrativo, e lo

svolgimento di saltuarie cure psichiatriche (tra cui un ricovero alla CPC)

[cfr. doc. CRP 5, p. 1].

i. Con

duplica 02/03.11.2023 il procuratore pubblico ha prodotto uno scritto datato

24.10.2023 (pervenuto al Ministero pubblico il 30.10.2023), da cui risulta che RE

1 il giorno 26.09.2023, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, si sarebbe sottoposta

ad una seduta di fisioterapia presso uno studio a __________. Quale diagnosi è

stata indicata una “sindrome lombare”, per la quale la reclamante sarebbe

in cura presso questo studio dal 01.07.2021 (cfr. doc. CRP 7a). A tal proposito

il procuratore pubblico osserva che, con evidenza, non si sia trattato di un

trattamento urgente (di cui non è stata data adeguata informazione al MP) e

nessun rinvio dell’interrogatorio è stato richiesto per lo svolgimento del

trattamento.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. b CPP il reclamo può essere interposto – entro il

termine di dieci giorni – contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali

dei tribunali di primo grado; sono eccettuati le decisioni ordinatorie e i casi

in cui è espressamente escluso dal CPP o quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

reclamo inoltrato il 09/10.10.2023 alla Corte dei reclami penali contro il

decreto 26.09.2023 è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo

l’art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in materia di finzione legale del

ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP: la decisione del

procuratore pubblico che ha evaso il

procedimento penale come se l’opposizione fosse stata ritirata, avendo reputato

che l’imputata, pur essendo stata citata all’interrogatorio, ingiustificatamente

non vi sarebbe comparsa e avendo allo stesso tempo stabilito che alla sua

crescita in giudicato, il decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________) sarebbe

divenuto definitivo, è impugnabile con reclamo ai sensi degli art. 393 ss.

CPP (BSK StPO – M. DAPHINOFF, 3. ed., art. 355 CPP n. 9 e nota a piè di pagina

17; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 355 CPP n. 5; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER,

3.

ed., art. 355 CPP n. 2 e nota a piè di pagina 10).

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputata e anche destinataria del decreto impugnato, è pacificamente

legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio che ha

considerato ritirata la sua opposizione interposta al decreto di accusa

08.09.2023

(DAC __________) ex art. 355 cpv. 2 CPP.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Gli

articoli 201-206 CPP disciplinano la citazione. In particolare chi è oggetto di

una citazione emessa da un’autorità penale deve darvi seguito (art. 205 cpv. 1

CPP). Chi ingiustificatamente non dà seguito a una citazione da parte del

ministero pubblico, dell’autorità penale delle contravvenzioni o del giudice o

lo fa troppo tardi può essere punito con una multa disciplinare e tradotto

all’autorità citante con la forza pubblica, fatte salve le disposizioni

concernenti la procedura contumaciale (art. 205 cpv. 4 e 5 CPP).

Nell’ambito della procedura del decreto

d’accusa l’inosservanza dell’opponente è regolata in maniera specifica. Secondo

l’art. 355 cpv. 2 CPP se l’opponente, pur essendo stato citato a un

interrogatorio, ingiustificatamente non compare, l’opposizione al decreto di

accusa è considerata ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP). A differenza dell’art. 205

CPP, un’inadempienza ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP, può comportare la

perdita di ogni tutela giuridica, nonostante l’interessato abbia espressamente

presentato opposizione e quindi abbia specificatamente richiesto detta tutela all’autorità

competente presentando opposizione (decisione TF 6B_1122/2013 del 06.05.2014

consid. 1.1.; DTF 140 IV 82 consid. 2.4.).

2.2

La

finzione legale del ritiro dell’opposizione ai sensi dell’art. 355 cpv. 2 CPP è

stata fortemente criticata dalla dottrina (poiché l’imputato opponente si

ritrova, senza ragioni oggettive, in una posizione peggiore rispetto

all’imputato in un procedimento ordinario) e ha pertanto indotto il Tribunale

federale ad emanare alcune decisioni di principio (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op.

cit., art. 355 CPP n. 12; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355 CPP

n. 2/2a).

Il

decreto di accusa è compatibile con la garanzia della via giudiziaria (art. 29a

Cost.) e con il diritto all’accesso ad un tribunale con pieno potere

d’esame (art. 6 cifra 1 CEDU) esclusivamente per il fatto che dipende da ultimo

dalla volontà dell’interessato se egli intenda accettarlo o, con opposizione,

fare uso del suo diritto di sottoporlo ad un esame giudiziario (decisione TF

6B_230/2023 del 09.03.2023 consid. 5.1.; DTF 142 IV 158 consid. 3.1.; 140 IV 82

consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte la finzione legale del ritiro

dell’opposizione al decreto di accusa presuppone che l’imputato sia

effettivamente a conoscenza della citazione e dell’obbligo di comparire

personalmente e pure che sia stato sufficientemente informato, in maniera comprensibile,

sulle conseguenze della mancata comparizione (decisione TF 6B_649/2021 del

25.08.2021

consid. 1.1.; DTF 146 IV 286 consid. 2.2., 146 IV 30 consid. 1.1.1.;

142.

IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 82 consid. 2.5. e 2.7.), riservato

l’abuso di diritto (decisioni TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.;

6B_328/2020 del 20.05.2021 consid. 2.2.1.; DTF 146 IV 30 consid. 1.1.1.; 140 IV

82.

consid. 2.7.).

Inoltre,

la finzione legale del ritiro dell’opposizione, tenuto conto del principio

della buona fede (art. 3 cpv. 2 lit. a CPP), può entrare in considerazione

soltanto se dall’ingiustificata mancata comparizione può essere dedotto un

disinteresse dell’opponente all’ulteriore continuazione del procedimento penale

(decisione TF 6B_152/2013 del 27.05.2013 consid. 4.5.4., confermata in DTF 142

IV 158 consid. 3.1. e 3.3.; 140 IV 86 consid. 2.6.; 140 IV 82 consid. 2.3.;

decisione TF 6B_649/2021 del 25.08.2021 consid. 1.1.; cfr. anche BSK StPO – M.

DAPHINOFF, op. cit., art. 355 CPP n. 12-20; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 355

CPP n. 2a).

3.

Come indicato nelle considerazioni di fatto il 14.09.2023, vista l’opposizione interposta

l’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023 (DAC __________), il procuratore

pubblico ha citato RE 1, per il tramite del suo difensore d’ufficio, a

comparire martedì 26.09.2023, alle ore 14:00, presso il Ministero pubblico per

essere interrogata in veste di imputata, con l’avvertenza che, in caso di

mancata e ingiustificata comparizione, l’opposizione sarebbe stata considerata

ritirata (art. 355 cpv. 2 CPP) e di conseguenza il decreto d’accusa sarebbe

cresciuto in giudicato (AI 170).

Con

e-mail 26.09.2023, ore 12:30, l’avv. PR 1 ha informato il magistrato inquirente

che, in occasione del colloquio telefonico tenutosi poco prima, l’imputata gli

avrebbe comunicato di non voler presentarsi all’interrogatorio fissato quel

pomeriggio alle ore 14:00, dicendogli però che ella avrebbe partecipato al pubblico

dibattimento e accettato il giudizio, ma con il rifiuto di altri atti

istruttori. Da parte sua, il legale ha confermato la sua partecipazione

all’interrogatorio.

A differenza del suo avvocato,

l’imputata non si è presentata all’interrogatorio previsto. Il difensore ha

dichiarato al procuratore pubblico di aver prontamente avvisato la sua

assistita della citazione, di averle spiegato le conseguenze in caso di mancata

comparizione confermando il contenuto del messaggio di posta elettronica del 26.09.2023,

precisando all’imputata che una sua assenza ingiustificata avrebbe comportato il

rischio di essere considerata quale ritiro dell’opposizione. Ciononostante

l’imputata è stata irremovibile. Come indicato il procuratore pubblico ha

ricordato al legale che, nella citazione del 14.09.2023, erano state

espressamente indicate le conseguenze della mancata comparizione

all’interrogatorio (art. 355 cpv. 2 CPP) ossia che l’opposizione sarebbe stata

considerata ritirata ed il decreto d’accusa sarebbe cresciuto in giudicato,

reputando che nel caso concreto non vi erano motivi giustificanti l’assenza. Da

qui la decisione poi impugnata.

In

concreto è accertato che l’imputata, per il tramite del suo legale, è stata

correttamente citata all’interrogatorio ed era effettivamente a conoscenza

della citazione (che conteneva le necessarie indicazioni giuridiche relative ad

un’eventuale mancata comparsa all’interrogatorio). Non solo. La reclamante è

pure stata adeguatamente informata in merito anche dal suo legale, in maniera comprensibile,

circa le possibili conseguenze giuridiche di un’eventuale assenza

ingiustificata al previsto interrogatorio. Fatti che l’imputata peraltro non

contesta in questa sede.

Con

il reclamo RE 1 reputa tuttavia che, dall’e-mail 26.09.2023 del suo legale al

procuratore pubblico, non si possa in alcun modo dedurre un suo disinteresse

alla continuazione del procedimento penale, essendo esposta la sua intenzione

di partecipare al dibattimento processuale e l’accettazione del giudizio di

merito. In quel messaggio di posta elettronica delle 12.30, l’avv. PR 1 ha in

effetti comunicato al procuratore pubblico che:

“…con riferimento alla procedura a margine, Le scrivo in

quanto ho avuto modo di discutere poco fa telefonicamente con la signora RE 1.

Purtroppo quest’ultima mi ha segnalato che non intende presentarsi

all’interrogatorio fissato per questo pomeriggio alle ore 14:00. Essa verrà al

pubblico dibattimento e accetterà il giudizio, così mi ha riferito, ma rifiuta

altri atti istruttori. Da parte mia sarò presente al Ministero Pubblico alle

ore 14:00. …” (cfr. doc. CRP 1

allegato 2).

In concreto è quindi pacifico che l’imputata

non si è consapevolmente presentata all’interrogatorio previsto e non ha addotto

alcuna valida giustificazione per la sua mancata comparizione (la cura

fisioterapica non costituendo valida giustificazione). Pure accertata è però

anche la volontà della reclamante di presentarsi al pubblico dibattimento. Ne

discende che, in concreto, non si può concludere che, con la mancata comparsa

all’interrogatorio del 26.09.2023, l’imputata abbia manifestato il suo

disinteresse alla continuazione del procedimento penale, rinunciando

consapevolmente ai suoi diritti, ossia all’esame dell’accusa mossa a suo carico

dal procuratore pubblico. L’imputata ha rinunciato invece all’esecuzione di un

nuovo suo interrogatorio dopo averne subiti diversi in corso d’istruttoria. Nel

corso dell’inchiesta, infatti, l’imputata è stata interrogata sia dalla polizia

[il 04.01.2016, il 26.10.2016, il 23.11.2016, il 30.11.2016, il 23.01.2017 e il

07.02.2017

(cfr. rapporto di trasmissione 17/20.11.2017)] sia, in due occasioni,

dal pubblico ministero il 27.10.2017 (AI 80) e il 20.03.2023 (interrogatorio

finale ai sensi dell’art. 317 CPP) [AI 136].

Il 14.09.2023 il procuratore pubblico,

richiamando l’opposizione dell’11.09.2023 al decreto di accusa 08.09.2023, ha

citato RE 1 a comparire il 26.09.2023 per essere interrogata in veste di

imputata, circostanza confermata nel relativo verbale (AI 171, p. 1). Non è

dato sapere se il magistrato inquirente volesse porre ulteriori domande

all’imputata rispettivamente chiarire eventuali altri aspetti o semplicemente chiarire

le ragioni dell’opposizione al decreto d’accusa e di conseguenza se l’interrogatorio

dell’imputata fosse stato effettivamente utile all’inchiesta. Va al proposito

rilevato che nella STF 6B_152/2013 del 27.05.2013 l’Alta Corte ha indicato che

l’applicazione della finzione legale del ritiro dell’opposizione giusta l’art.

355.

cpv. 2 CPP presuppone, tra l’altro, la sussistenza di un motivo obiettivo

(sachlicher Anlass) per l’interrogatorio (consid. 4.5.3.; PK StPO – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 355 CPP n. 4; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op.

cit., art. 355 CPP n. 2a).

L’art.

355.

cpv. 2 CPP trova applicazione in presenza di un comportamento

contraddittorio da parte dell’imputato (BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art.

355.

CPP n. 20 e nota a piè di pagina 42 che rinvia alla decisione TF

6B_1122/2013 del 06.05.2014 consid. 1.5., in cui l’imputato aveva inoltrato i

decreti d’accusa al suo legale, ma poi si era reso irreperibile e non aveva

fatto nulla per partecipare agli interrogatori).

Nel

caso concreto, non avendo l’imputata opponente chiesto di essere interrogata nuovamente

dal magistrato inquirente, non si può reputare che il suo comportamento possa

costituire un abuso di diritto.

Visto

quanto precede, si giustifica l’annullamento del decreto decreto 26.09.2023 con

cui il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 355 cpv. 2 CPP, ha

considerato ritirata l’opposizione interposta dall’imputata, e la restituzione

degli atti al magistrato inquirente affinché proceda nelle sue incombenze ai

sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.

4.

Il

reclamo è accolto. Il decreto 26.09.2023 (inc. DAC __________) è annullato. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(art. 428 cpv. 4 CPP). Il 31.01.2018 l’avv. PR 1 è stato nominato difensore

d’ufficio di RE 1 con le spese di difesa

a carico dello Stato, riservato l’art. 135 cpv. 4 CPP (AI 112). Non vengono assegnate indennità: la tassazione

della retribuzione del difensore, operata dall’autorità giudicante al termine

del procedimento, terrà conto anche della presente procedura di reclamo (art.

135.

cpv. 2 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto 26.09.2023 del procuratore

pubblico Chiara Buzzi nel contesto del

procedimento penale di cui all’incarto (inc. DAC __________) è annullato.

§ Gli

atti dell’incarto DAC __________ sono ritornati al magistrato inquirente per

procedere nei suoi incombenti ai sensi dell’art. 355 cpv. 3 CPP.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Al termine del procedimento l’autorità

giudicante stabilirà l’importo della retribuzione riferito al reclamo di cui al

presente incarto (art. 135 cpv. 2 CPP).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera