60.2023.263
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese. colpa
8 aprile 2024Italiano36 min
dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19, ipotizzando che la __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.263
Lugano
8 aprile 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 16/17.10.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il dispositivo n. 2. (non riconoscimento di
un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 10.10.2023
emanato dal procuratore pubblico Nicola Borga nell’ambito dei procedimenti
penali promossi anche nei suoi confronti per aggressione, truffa, falsità in
documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle
fideiussioni solidali covid-19 (inc. MP 2020.8718, 2021.3379, 2021.6670 e
2021.6671) [ABB 1536/2023];
richiamato lo scritto 25.10.2023 del
magistrato inquirente, che – senza osservazioni – ha postulato la reiezione del
gravame;
preso atto che PI 1, interpellato il
17.10.2023, non ha osservato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Nel
corso del 2021 il procuratore pubblico Anna Fumagalli ha promosso un
procedimento penale (inc. MP 2021.3379) nei confronti di RE 1 per truffa,
falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’art. 23
dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19, ipotizzando che la __________,
__________, e per lei il suo gerente RE 1, avesse chiesto (ed ottenuto) un
credito covid-19 fornendo intenzionalmente informazioni false (o incomplete)
quali ad esempio la cifra l’affari societaria, facendo poi uso del credito in
deroga di quanto previsto dall’ordinanza.
Il
procedimento penale a carico di RE 1, con riferimento all’inc. MP 2020.8718,
già pendente nei confronti di altre persone, è stato in seguito esteso dal
magistrato inquirente in merito a fatti avvenuti a __________, __________ ed in
altre imprecisate località svizzere ed estere, nel periodo settembre 2018 –
9.6.2021, relativi ad una “frode carosello IVA” messa in atto tra
l’Italia, la Svizzera, Dubai, Hong Kong ed altri paesi dell’Unione Europea ed
alla cui base vi era la compravendita di licenze e prodotti software.
Sono
successivamente stati aperti nei confronti, anche, di RE 1 pure gli inc. MP 2021.6670 (per truffa, falsità in documenti e
riciclaggio di denaro) e 2021.6671 (per aggressione).
b. Con
decreto 4.9.2023 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura
dell’istruzione prospettando l’abbandono dei procedimenti per aggressione,
truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione
all’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19 e l’emanazione di un decreto
di accusa per falsità in documenti, fissando un termine per presentare istanze
probatorie e di indennità per ingiusto procedimento (art. 429 ss. CPP).
c. Con
istanza 7/10.10.2023 RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 122'301.20, di cui
CHF 59'540.20 per spese legali, CHF 44'761.00 per danno materiale e CHF
18'000.00 per torto morale.
Ha
chiesto che le spese fossero poste a carico dello Stato.
d. Con
decreto 1536/2023 del 10.10.2023 il magistrato inquirente ha abbandonato i
procedimenti promossi a carico di RE 1 (ad eccezione di una fattispecie,
oggetto di decreto di accusa).
Il
pubblico ministero, ricordati ed esposti gli atti istruttori compiuti nei
diversi incarti, segnatamente i verbali di interrogatorio, ha anzitutto
indicato in cosa consistevano le “frodi carosello”. Ha poi fatto
riferimento all’art. 14 DPA ed all’art. 146 CP, evidenziando che il Tribunale
federale qualifica le frodi carosello quali truffa.
Rammentato
il principio in dubio pro duriore, il magistrato inquirente ha osservato
che inizialmente il focus era stato posto su una “classica” frode
carosello IVA, perpetrata in particolare da __________, alla cui base c’era il
fittizio commercio di materiale elettronico tra diversi paesi dell’Unione
Europa. Dagli atti di inchiesta era poi emerso un nuovo possibile modello di business
criminoso, sussumibile sempre quale truffa carosello, vertente però sulla
presunta compravendita e commercializzazione di licenze e prodotti software
del tipo “__________” (così come __________, licenze __________, ecc.), tra
compiacenti (e che si riteneva essere spesso controllate/gestite dalle stesse
persone) società in Italia, Svizzera, Dubai, Hong Kong, Repubblica Ceca ed
altri paesi dell’Unione Europea, messe in atto fra gli altri anche da RE 1.
Per
il procuratore pubblico, inizialmente erano dati quei necessari indizi di reato
tali da condurre agli accertamenti poi esperiti.
In
primis le dichiarazioni di __________ (consid. 7. del decreto di
abbandono), persona a stretto contatto con le società riconducibili a RE 1. Da
comunicazioni via posta elettronica (in parte) anonime parevano non esserci
dubbi sul coinvolgimento di RE 1 in transazioni commerciali truffaldine messe
in atto nell’ambito di una frode carosello IVA. Le dichiarazioni di __________
del 22.6.2021 (consid. 16. del decreto di abbandono) erano state altri
indicatori importanti sul fatto che RE 1 fosse perfettamente a conoscenza anche
del presunto prodotto “__________” (e non solamente del prodotto __________),
così come del dominio __________, che per due mesi la __________ aveva pagato
ad una società californiana. Il coinvolgimento di __________ nella __________,
le vertenze aperte in Italia nei suoi confronti per fattispecie del tutto
simili a quella in esame, le modalità e le condizioni in cui sarebbe sembrato
essere divenuto azionista della citata società e quanto rinvenuto dalle
autorità italiane durante una perquisizione di locali a lui in uso, segnatamente
annotazioni riguardanti RE 1, società a lui riconducibili e con le quali egli
aveva operato, erano ulteriori elementi indizianti un coinvolgimento di RE 1 in
un complesso meccanismo di frode carosello IVA. Il procuratore pubblico ha
evidenziato che dalla trasmissione di vari incarti da parte delle autorità
italiane era stato possibile concludere che il prodotto licenze __________ era
effettivamente il bene (“merce”) al centro di una redditizia frode
all’IVA.
Alla
luce delle risultanze descritte, a RE 1 era stato contestato il fatto che egli
negli anni avesse intrattenuto, mediante in particolare la __________ [e la __________
(in liquidazione), __________], rapporti economico-commerciali con le società __________
di __________, __________ e __________ di __________, persone giuridiche
coinvolte in prima persona nel procedimento penale pendente presso la Procura
di IT – Firenze. RE 1, oltre al proprio legame con __________, aveva un chiaro
legame anche con altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani di
medesimo genere. Un ulteriore elemento perlomeno significativo era rilevabile
dalle schede contabili afferenti alla __________. Dalla loro analisi era emerso
come nel periodo 2014-2018 (ovvero nel medesimo periodo dei fatti di cui al
procedimento penale pendente davanti alla Procura di IT – Firenze) egli avesse
ricevuto almeno CHF 812'352.39 dalla __________ di Cipro, che era risultata
essere l’unica cliente della citata ditta individuale.
Per
il pubblico ministero, malgrado le circostanze indicate, il procedimento a
carico di RE 1 doveva essere abbandonato.
Gli
indizi presenti ab initio in capo all’imputato non si erano rafforzati
al punto da promuovere l’accusa secondo il principio in dubio pro duriore.
Una frode carosello era – si poteva dire quasi per antonomasia – un sistema
circolare. Nella fattispecie non si era riusciti a chiudere il cerchio di
questo complesso reato, in particolare a causa dell’assenza di risposte da
parte di alcune autorità estere (Dubai e Honk Kong su tutte), che avrebbero
potuto fornire indicazioni essenziali relative alla __________ di Dubai ed alla
__________ di Honk Kong, società con cui RE 1 e le società a lui riconducibili
avevano avuto importanti relazioni commerciali. Queste informazioni –
unitamente per esempio al verbale di __________, di __________ e del sedicente __________
– avrebbero, forse, permesso di coinvolgere nel meccanismo truffaldino in
essere con le licenze __________ anche RE 1, __________, __________ e società a
loro riconducibili rispettivamente di accertare se alla base di tutto il giro
vi fosse effettivamente la __________ o una società “sorella” amministrata, de
jure e/o de facto, dalle medesime persone.
Così
non era stato. E attendere risposte da autorità che era noto come non
collaboranti equivaleva ad un’inutile cervantesca lotta contro i mulini a vento.
Il procedimento doveva dunque essere abbandonato in applicazione dell’art. 319
cpv. 1 lit. a CPP, ritenuto che – qualora in futuro dovessero risultare nuovi
elementi utili all’inchiesta – il procedimento avrebbe potuto essere
riattivato.
Non
essendo stato possibile imputare a RE 1 il crimine a monte di eventuali atti di
riciclaggio in Svizzera né concludere con acribia che il reato si fosse
effettivamente perfezionato, occorreva abbandonare il procedimento anche per il
reato di riciclaggio di denaro (in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. b
CPP).
Ritenuto
che non si erano corroborati gli indizi di un coinvolgimento di RE 1 e di società
a lui riconducibili in uno o più schema/i di truffa/e carosello IVA giusta
l’art. 146 CP tali da giustificare la promozione dell’accusa a suo carico,
anche l’ipotesi di reato di un ottenimento indebito di un credito covid-19 con
la __________ – peraltro rimborsato – doveva essere abbandonata.
Con
riferimento al reato di aggressione, il procuratore pubblico ha rilevato che
tutte le persone coinvolte avevano reso una descrizione diversa su quanto
avvenuto. Nessuna delle dichiarazioni poteva essere considerata pienamente
attendibile. Gli altri interrogati non erano stati in grado di fornire indicazioni
utili alla fattispecie. Non era possibile stabilire oltre ogni ragionevole
dubbio se qualcun altro oltre a RE 1 avesse colpito la vittima e se la stessa
fosse stata a sua volta aggressiva o meno e, in caso affermativo, volendo
ipotizzare il reato di rissa, chi avesse effettivamente sferrato dei colpi e se
qualcuno avesse agito unicamente per separare le parti. Si doveva abbandonare
il procedimento.
Ha
indicato che si procedeva con separato decreto di accusa per quanto atteneva
l’ipotesi di falsità in documenti relativa alle fatture, poi inserite in
contabilità, emesse – su richiesta di RE 1 – dalla __________ di __________ nei
confronti della __________, della __________, della __________ e della __________,
senza reale controprestazione.
Sull’istanza
di indennità per ingiusto procedimento, dopo avere esposto le pretese di RE 1,
il magistrato inquirente ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale
sul rapporto tra l’indennizzo e le spese. Ha evidenziato l’art. 426 cpv. 2 CPP
e la giurisprudenza. Ha indicato che nella fattispecie concreta si sarebbe
giustificato porre a carico dell’imputato prosciolto le spese procedurali. RE 1
aveva violato la norma di comportamento di cui all’art. 41 CO. Egli – che da
anni operava nel settore del commercio internazionale, che era già stato
coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi carosello,
ed a cui era ben noto che le stesse “commesse con prodotti software esistono
da almeno 20 anni” (AI 412, p. 24, inc. MP 2020.8718; AI 271, inc. MP
2021.3379; AI 119, inc. MP 2021.6670) – aveva omesso di esperire elementari
verifiche su società e persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi,
come pure aveva effettuato transazioni perlomeno opache che avevano
forzatamente condotto all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti
per il sospetto di truffe carosello, per il conseguente riciclaggio di denaro e
per le altre ipotesi di reato esaminate. RE 1 aveva creato una situazione pericolosa,
provocando – secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita –
il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura del
procedimento.
Secondo
__________ (AI 89, p. 18, inc. MP 2020.8718), RE 1, deus ex machina
della __________, era ben consapevole dei guai giudiziari di __________. Se
anche, nella denegata ipotesi, non lo fosse stato, sarebbe bastata una
brevissima ricerca in internet per scoprirlo. Malgrado ciò, egli aveva
stipulato un accordo con questa persona per l’acquisto di parte del pacchetto
azionario della __________ – operante proprio in un settore a lui ben noto per
non essere immune da frodi carosello – per un prezzo che le persone vicine alla
stessa avevano definito essere perlomeno esorbitante (AI 89, p. 6, inc. MP 2020.8718;
AI 537a, p. 5 ss., inc. MP 2020.8718; AI 358a, inc. MP 2021.3379; AI 206a, inc.
MP 2021.6670). In relazione all’attività della __________, il magistrato
inquirente ha osservato che il proprio business plan – consegnato da RE
1 a __________ e poi inviato a __________ –, da cui l’associazione tra la
società riconducibile all’imputato (che aveva perlomeno preso visione, se non
creato, del/il documento e poi lo aveva spedito a __________) e le licenze __________
oggetto di frodi carosello perseguite in Italia, e la necessità pertanto di
inchiestare con acribia su questi fatti (AI 89, p. 8, inc. MP 2020.8718). Ha
aggiunto che i dubbi sull’attività di RE 1 non si erano palesati soltanto nella
mente degli inquirenti, ma – cosa se possibile ancora più significativa – in
quella di __________, suo fiduciario (AI 89, p. 17, inc. MP 2020.8718).
Non
ci si poteva esimere dal sottolineare che già durante i primi interrogatori
della famiglia __________ era emerso che l’imputato aveva impiegato la moglie
quale “testa di legno”, intestandole fittiziamente una società di cui
ella non sapeva praticamente nulla, ma le cui relazioni bancarie erano state
alimentate con denaro derivante da di lui operazioni commerciali poco chiare.
Le
risposte rese da RE 1 durante i suoi primi due interrogatori sulla __________
di Hong Kong e sulla __________ di Dubai erano cartine di tornasole del modo
con cui egli aveva condotto le operazioni con varie società sparse nel mondo. I
servizi da lui svolti per queste persone giuridiche, per importi assolutamente
considerevoli, erano sostenuti e giustificati da pochissima documentazione. A
maggior ragione se si pensava che – se anche non avevano connotazione penale –
alcuni pagamenti di queste società estere a suo favore avevano scopi che
parevano perlomeno di primo acchito opachi (AI 108, p. 9 ss., inc. MP 2020.8718;
AI 17, inc. MP 2021.3379). RE 1 aveva esperito pochissimi accertamenti sulle
persone con cui stava lavorando, se non nessuno (AI 107, p. 10, inc. MP
2020.8718; AI 16, inc. MP 2021.3379; AI 108, p. 3 ss., inc. MP 2020.8718; AI
17, inc. MP 2021.3379). Si era così assunto il rischio di operare con società
coinvolte in procedimenti penali italiani aventi quali oggetto le frodi
carosello. Nel medesimo periodo in cui una società riconducibile a RE 1 aveva
ricevuto cospicue somme di denaro dalla __________, essa era stata oggetto di
attenzione da parte della Procura di IT – Firenze per frodi carosello.
Situazione analoga per la __________ e la __________.
Con
riferimento a quanto RE 1 aveva – quasi candidamente – ammesso nel corso del
suo primo interrogatorio (AI 107, p. 12 s., inc. MP 2020.8718; AI 16, inc. MP
2021.3379), il procuratore pubblico ha evidenziato che l’operazione era un
ulteriore esempio della mancanza di trasparenza che aveva condotto all’apertura
del procedimento penale nei suoi confronti.
Il
magistrato inquirente ha concluso che, nonostante ciò, in considerazione in
particolare delle diverse decisioni di questa Corte che si erano susseguite nel
procedimento, si prescindeva a titolo del tutto eccezionale dal porre a carico
di RE 1 tasse e spese.
In
applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP, posto che soltanto a titolo del tutto
eccezionale si era deciso di non addossare a RE 1 le spese procedurali, per il
pubblico ministero egli doveva nondimeno rifondere allo Stato ed al suo
difensore quanto dovuto.
Il
procuratore pubblico, ricordati gli art. 429 cpv. 1 lit. a, b, c vCPP e 430
cpv. 1 lit. a CPP e richiamato quanto ritenuto con riferimento alle spese, ha
concluso che – in applicazione dell’art. 430 CPP – non c’erano ragioni di
accordare un indennizzo per spese legali. Ha ribadito che il procedimento
penale era stato aperto a causa segnatamente del comportamento di RE 1, che
aveva violato l’art. 41 CO, creando o permettendo che si creasse una situazione
di pericolo senza adottare le misure richieste dalle circostanze. L’inchiesta
aveva dimostrato che era stato RE 1 stesso a creare l’apparenza che la propria
attività, sia con la __________ sia con le altre società a lui riconducibili,
era viziata dalla partecipazione a frodi carosello. Erano stati RE 1 e __________
a dare l’apparenza che la __________ operasse con le licenze __________ oggetto
di procedimenti penali italiani. Sempre RE 1 – omettendo verifiche approfondite
su società coinvolte in inchieste giudiziarie, da cui aveva incassato
importanti somme di denaro – aveva fortificato l’apparenza che fosse coinvolto
in questi traffici illeciti. Indipendentemente dalla punibilità di queste
condotte, l’imputato – agendo nei modi succitati – aveva cagionato direttamente
il sospetto di compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria e la
conseguente apertura di un’inchiesta nei suoi confronti. RE 1 doveva rendersi
conto, vista la situazione venutasi a creare e considerata la sua esperienza
nel settore, che la sua attitudine rischiava di provocare l’apertura di
un’inchiesta a carico suo e della moglie. Per il procuratore pubblico, a titolo
abbondanziale, a RE 1 doveva inoltre essere ben chiaro che, rifilando un
ceffone ad un’altra persona coinvolta nei fatti di causa (PI 1), non avrebbe
fatto altro che peggiorare la propria posizione.
Il
pubblico ministero ha concluso che a RE 1 non potessero essere riconosciuti né
indennizzi né riparazioni del torto morale. Le spese erano eccezionalmente poste
a carico dello Stato.
e. Con
gravame 16/17.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
dispositivo n. 2. del decreto di abbandono sia annullato rispettivamente e per
ciò che gli incarti vengano retrocessi al magistrato inquirente con l’ordine di
evadere e motivare la sua istanza di indennità presentata il 7.10.2023.
Il
reclamante, riassunte le conclusioni del decreto di abbandono in capo ai reati
di truffa, riciclaggio di denaro, contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni
solidali covid-19 e aggressione, rileva che il decreto di abbandono è stato
emanato il 10.10.2023, ovvero lo stesso giorno in cui il procuratore pubblico
avrebbe ricevuto la sua istanza di indennità per ingiusto procedimento, a
dimostrazione del fatto che la pronuncia sarebbe stata preconfezionata, al
netto di quanto lui avrebbe ritenuto di far valere.
Adduce,
con riferimento all’inchiesta per il reato di truffa, che – per il magistrato
inquirente – essa si sarebbe imposta a fronte di un “possibile modello di
business criminoso” rispetto al quale il procuratore pubblico non ne
avrebbe mai dettagliato, fosse pure solo approssimativamente, i contorni,
limitandosi nell’assumere, però acriticamente, che “inizialmente erano dati
quei necessari indizi di reato, tali da condurre agli accertamenti poi esperiti”.
Tale premessa sarebbe quasi oracolare e dunque integralmente contestata se solo
si considera che questa Corte avrebbe sempre rimproverato al Ministero pubblico
di non avere mai esplicitato di quali indizi si trattasse e per riferimento,
fosse pure solo approssimativo, a quale risultanza probatoria connessa a quale
corrispondente ipotesi di reato. Ha quindi menzionato sentenze di questa Corte
in relazione alla mancata indicazione, in decreti del procuratore pubblico, di
indizi di colpevolezza nei suoi confronti.
Per
il reclamante, la rassegna degli indizi a suo carico, che il decreto di
abbandono avrebbe ripercorso meccanicamente, non avrebbe alcun senso, se
soltanto si ritiene che le sole ipotesi inquirenti sarebbero sempre state
oggettivamente svincolate da comportamenti civilisticamente illeciti da parte
sua.
Quanto
riferito da __________ non sarebbe equivalso, neppure all’apparenza, ad un
indizio in ordine alla sua colpevolezza. Le emails anonime di cui al decreto di
abbandono, mai accertate nell’origine come nella mittenza, sarebbero state
redatte sotto il segno della sola maldicenza, senza che a lui (reclamante)
potesse essere ascritto alcun comportamento penalmente rilevante né tantomeno
causale all’apertura di procedimenti di sorta.
Fin
dalle prime battute il procuratore pubblico allora titolare del procedimento
avrebbe sempre inteso volutamente equivocare, a suo pregiudizio, fra prodotti __________
riconducibili quale progetto alla quasi omonima società anche a suo beneficio
ed i prodotti __________, di fatto solo questi commercializzati (mai da lui da
solo) da __________ e sodali, in girandole merceologiche internazionali
irrilevanti. La medesima speculazione a tale proposito sarebbe stata raccolta
dal magistrato inquirente che ha firmato il decreto di abbandono
rispettivamente dal rapporto SREF del 2.10.2023. Il pubblico ministero avrebbe
ripreso meccanicamente quanto appreso dalle autorità italiane, incurante delle
risultanze istruttorie di segno opposto, come risulterebbero dai suoi verbali
di interrogatorio e dal verbale di interrogatorio 22.6.2021, p. 26, di __________.
Il procuratore pubblico avrebbe evitato di dettagliare quale prodotto __________
fosse, posto che il prodotto __________ non sarebbe mai stato oggetto di
inchiesta in Italia.
A
p. 108-109 del decreto di abbandono il magistrato inquirente alluderebbe ad
un’altra accozzaglia di fatti, svincolati da una loro identificazione precisa e
privi di conclusioni che – rispetto alla tenuta di comportamenti
civilisticamente colpevoli ex art. 41 ss. CO – egli sarebbe stato in diritto di
attendersi, in violazione del suo diritto di essere sentito. Le inchieste
italiane sarebbero assolutamente chiare in ordine alla totale estraneità sua e
di sue società rispetto ai reati oggetto di istruzione delle autorità italiane.
Il decreto di abbandono si limiterebbe a contestargli il fatto di aver
intrattenuto rapporti economici commerciali con società coinvolte in prima
persona nel procedimento pendente presso la Procura di IT – Firenze, non
soggiungendo la decisione alcunché rispetto ad un suo coinvolgimento di
qualsiasi tipo in quel processo, men che meno dettagliando quale esito quel
processo avrebbe avuto nei confronti, segnatamente, di __________. Sul fatto
che avrebbe intrattenuto, secondo il decreto di abbandono, un chiaro legame con
altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani, il reclamante rileva
che il decreto di abbandono non concluderebbe in ordine a quale comportamento
civilisticamente responsabilizzante da lui tenuto avrebbe costituito motivo per
l’avvio dei procedimenti.
Il
decreto di abbandono (p. 119) si sarebbe diffuso nell’argomentare che egli
avrebbe violato le norme di comportamento generale deducibili dagli art. 41 ss.
CO. Il reclamante spiega quindi le ragioni che, a suo dire, renderebbero
arbitraria tale ipotesi.
Anche
se il procuratore pubblico avrebbe concluso per la violazione degli art. 41 ss.
CO, avrebbe deciso di prescindere, a titolo del tutto eccezionale, dal porre
tasse e spese a suo carico. All’esenzione avrebbe dovuto seguire il
riconoscimento di un’indennità. L’esenzione, apprezzabile oltre che dovuta, non
rivestirebbe alcun carattere eccezionale, ma equivarrebbe solo alla naturale
conseguenza della decisione di abbandono e del fatto che il procedimento per la
frode carosello continuerebbe a carico di __________. Si sarebbe dovuto
rinunciare anche ad imporgli di rifondere lo Stato ed il suo difensore in
applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP. Il decreto di abbandono, sulla
questione delle spese arbitrario e non motivato, violerebbe il suo diritto di
essere sentito.
Si
confronta poi con quanto esposto dal procuratore pubblico in merito al non
riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima
dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore
dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
Con
l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge
federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale
disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme
transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al
31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.
OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in
legalis.ch).
2.
2.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il gravame, inoltrato il 16.10.2023 dall’imputato
prosciolto contro il decreto 10.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).
2.3
L’impugnativa
è proponibile perché concernente la
contestazione del decreto di abbandono 10.10.2023, dispositivo n. 2., che ha negato
all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322
CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,
art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
2.4
RE
1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il dispositivo n. 2. del
decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento
o alla modifica della pronuncia, che gli ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,
op. cit., art. 322 CPP n. 5).
2.5
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
In
caso di condanna, l’imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art.
426.
cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento oppure di assoluzione,
le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato
se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento
penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).
3.2
Il
cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (decisione TF 6B_987/2023 del
21.2.2024
consid. 2.2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17),
che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono
sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento
penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in
modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10
cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art.
426.
CPP n. 7).
L’imposizione
delle spese e la motivazione in merito non devono dare l’impressione che le
autorità considerino colpevole l’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022
del 22.2.2024 consid. 4.3.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9).
Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità che, addossando spese
all’imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di
essersi reso colpevole (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.).
Una condotta riprovevole dal profilo etico o morale non fonda una colpa
processuale (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 2.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426
CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 426 CPP n. 6).
E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato
prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato,
l’apertura del procedimento o ne abbia complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo
complesso. Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione
giustifichi l’accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai
principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare
il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare
ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico,
privato o penale, scritto o non scritto (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024
consid. 4.3.; 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; 6B_592/2022 del
12.1.2024
consid. 1.2.1.; BSK StPO – T.
DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/34/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,
art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,
art. 426 CPP n. 6). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando
l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, per errata analisi della
situazione giuridica oppure per precipitazione (decisione TF 7B_35/2022 del
22.2.2024
consid. 4.3.).
L’accollamento
delle spese procedurali presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza
della condotta (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.
426.
CPP n. 6).
Alle
autorità – a cui spetta l’onere della prova in merito all’illiceità, alla
colpa, al danno ed al nesso (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n.
35; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di
motivazione: devono spiegare in che modo l’imputato con il suo comportamento
abbia chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile, una norma di
condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33).
4.
4.1.
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure
parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è
stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti
procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
4.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità
causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali
(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.
429.
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.
429.
CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
4.3
Il
danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità
civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF
7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione
del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto
di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
4.4
4.4.1
Le
autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429
cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,
art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO
– Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità – prima della loro
decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a
dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019
dell’11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.
8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è
fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere
sentito (BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).
4.4.2
L’imputato
prosciolto ha l’obbligo di cooperazione
(decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020
consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne
discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto
prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019
dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le
sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.
Unicamente se non possa essere provato il preciso
importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto
riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato
(secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF
142.
IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].
4.5
In
applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – disposizione potestativa (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 430 CPP n. 10) – l’autorità
può ridurre oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale
se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura
del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento.
Il
rifiuto o la riduzione
dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e
con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando
l’interessato dal punto di vista giuridico ha cagionato, in nesso causale
adeguato, l’apertura del procedimento penale oppure ne ha complicato lo
svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,
chiaramente lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento
giuridico svizzero (DTF 147 IV 47 consid. 4.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3.).
L’autorità,
per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la
riduzione dell’indennità, deve riferirsi – come per l’esame giusta l’art. 426
cpv. 2 CPP – ai principi generali della responsabilità per atti illeciti,
fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e
prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto
(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023
consid. 3.2.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).
4.6
La
questione delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP deve essere discussa prima
della questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto (decisione TF
7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).
Se
l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese ex art. 426 cpv. 2
CPP, è di principio esclusa un’indennità ex art. 429 CPP (decisioni TF
7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).
5.
5.1.
Il
procuratore pubblico ha concluso che fossero adempiute le condizioni dell’art.
426.
cpv. 2 CPP. Ha però, in via del tutto eccezionale, rinunciato ad addossare
a RE 1 tassa di giustizia e spese (pur obbligandolo a rifondere allo Stato ed
al legale le spese ex art. 135 cpv. 4 vCPP). Non gli ha riconosciuto alcuna
indennità.
5.2
Il
reclamante, adducendo di apprezzare che non gli siano state accollate spese,
censura l’adempimento dei presupposti dell’art. 426 cpv. 2 CPP e il fatto che
giusta l’art. 135 cpv. 4 vCPP debba in ogni caso rimborsare allo Stato ed al
difensore le spese legali. Reputa di aver diritto ad un’indennità per ingiusto
procedimento.
5.3
Il
fatto che il procuratore pubblico abbia posto a carico dello Stato tassa di
giustizia e spese – “(…), considerate in particolare le diverse decisioni
della CRP che si sono susseguite nel presente procedimento, (…)” (decreto
di abbandono 10.10.2023, p. 121) – non comporta di per sé il riconoscimento di
un’indennità ex art. 429 CPP: il magistrato inquirente ha infatti ritenuto
adempiute le condizioni dell’art. 426 cpv. 2 CPP, rinunciando per altre ragioni
ad accollare a RE 1 tassa di giustizia e spese (cfr. in questo senso decisione
TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.1.).
5.4
Il
procuratore pubblico, considerando adempiuti i presupposti degli art. 426 cpv.
2.
e 430 cpv. 1 lit. a CPP, ha reputato che RE 1 avesse leso l’art. 41 CO: egli
avrebbe creato una situazione pericolosa provocando, secondo il corso ordinario
delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile
tale da giustificare l’apertura del procedimento penale a suo carico per i
reati esaminati. Da qui, dunque, il fatto che le spese dovevano essere poste a
suo carico (pur prescindendo in via del tutto eccezionale dall’accollamento) ed
il rifiuto di un’indennità.
Ora,
come risulta dal giudizio TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.3. e rif. – con
cui l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso contro una sentenza di
questa Corte che non aveva riconosciuto un’indennità in applicazione dell’art.
430.
cpv. 1 lit. a CPP, annullandola –, il comportamento dell’imputato deve
essere ritenuto colpevole quando avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base
delle circostanze e della sua situazione personale, che la sua attitudine
rischiava di provocare un’inchiesta penale; il diritto civile non scritto vieta
di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare agli altri un danno senza
prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del
pregiudizio. Inoltre, secondo la prassi, le spese dirette ed indirette di un
procedimento penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere versata
all’imputato prosciolto, costituiscono un danno per la collettività pubblica.
Il diritto di procedura penale vieta implicitamente di creare senza necessità
l’apparenza che un reato sia stato o potrebbe essere commesso. Un simile
comportamento è infatti suscettibile di provocare l’intervento delle autorità
di repressione e l’apertura di un procedimento penale e, di conseguenza, di
causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili
all’istruzione penale avviata inutilmente. Questa giurisprudenza, secondo il
Tribunale federale, deve essere interpretata in maniera restrittiva. In uno
Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di
norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi
confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio della buona
fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l’intervento delle
autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo
carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un’indennità in caso
di assoluzione oppure di abbandono del procedimento penale.
Nel
caso in esame non ci sono accertamenti chiari ed incontestati in merito alla
violazione, da parte di RE 1, di una norma di comportamento. Il fatto –
segnatamente – che operasse nel settore del commercio internazionale, che fosse
già stato coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi
carosello, che avesse omesso di esperire elementari verifiche su società e
persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi, che avesse effettuato
transazioni perlomeno opache che avevano forzatamente condotto all’apertura di
un procedimento penale nei suoi confronti per il sospetto di truffe carosello, per
il conseguente riciclaggio di denaro e per le altre ipotesi di reato esaminate,
non fonda manifestamente alcun accertamento chiaro ed incontestato idoneo a
giustificare l’accollamento a suo carico di spese rispettivamente il non
riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento.
Nulla
è stato indicato, anzitutto, dell’esito dei procedimenti penali promossi in
Italia in cui sarebbero stati coinvolti RE 1 e persone e società con cui egli avrebbe
avuto contatti. Non si comprende poi quale norma sarebbe stata lesa per il
fatto che il reclamante non avrebbe fatto verifiche su società e persone con
cui avrebbe collaborato rispettivamente per il fatto che avrebbe concluso operazioni
opache, non dettagliate nel decreto. La circostanza che sarebbe stato attivo in
settori notoriamente non immuni da frodi carosello non è sufficiente,
evidentemente, per imputargli una contestata opacità di non meglio spiegate
operazioni.
Come
esposto, il procuratore pubblico ha richiamato il principio generale relativo
alla creazione di uno stato di pericolo, senza però indicare perché l’imputato
prosciolto, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più
diritti assoluti di terzi, come esige la giurisprudenza (cfr. decisione TF
7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.4.). Il riferirsi ad una situazione pericolosa
asseritamente generata dall’imputato prosciolto non è, in altre parole,
sufficiente per accollargli spese ex art. 426 cpv. 2 CPP e per non
riconoscergli un’indennità ex art. 430 cpv. 1 lit. a CPP.
Il
fatto di ritenere che l’inchiesta avrebbe dimostrato che era stato RE 1 stesso
a fondare l’apparenza che la propria attività, sia con la __________ sia con le
altre società a lui riconducibili, era viziata dalla partecipazione a frodi
carosello equivale invero ad imputargli il reato di truffa in manifesta
violazione della presunzione di innocenza, a maggior ragione se viene aggiunto
che egli aveva cagionato direttamente, con il suo comportamento, il sospetto di
compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria.
5.5
Il
procuratore pubblico, concludendo che le spese dovessero essere poste a carico
di RE 1, pur prescindendo dall’accollamento a titolo del tutto eccezionale, ha
violato l’art. 426 cpv. 2 CPP e inoltre, rifiutando un’indennità per ingiusto
procedimento in applicazione dell’art. 429 CPP, ha violato l’art. 430 cpv. 1
lit. a CPP.
Il
dispositivo n. 2. del decreto di abbandono è annullato. Gli atti dei
procedimenti sono ritornati al pubblico ministero affinché si ripronunci
sull’istanza di indennità 7/10.10.2023 di RE 1.
6.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Quale
indennità si riconosce al reclamante l’importo di CHF 3'500.-- (in vece della
postulata somma di CHF 6'364.--) per la lettura del decreto di abbandono, per i
colloqui /scritti con il cliente e per la redazione del gravame [ritenuto che
le prestazioni esposte nel doc. 2 (allegato al reclamo) riferite al decreto di
accusa non riguardano manifestamente il procedimento davanti a questa Corte e
che, per il resto, il legale conosceva perfettamente l’incarto, per cui non si
giustificano le indicate sedici ore per la lettura del decreto di abbandono e
per la redazione dell’impugnativa].
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
dispositivo n. 2. del decreto di abbandono 1536/2023 del 10.10.2023 del
procuratore pubblico Nicola Borga è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1536/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 3'500.-- (tremilacinquecento)
a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera