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Decisione

60.2023.263

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che non gli ha riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese. colpa

8 aprile 2024Italiano36 min

dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19, ipotizzando che la __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.263

Lugano

8 aprile 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 16/17.10.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il dispositivo n. 2. (non riconoscimento di

un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 10.10.2023

emanato dal procuratore pubblico Nicola Borga nell’ambito dei procedimenti

penali promossi anche nei suoi confronti per aggressione, truffa, falsità in

documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’ordinanza sulle

fideiussioni solidali covid-19 (inc. MP 2020.8718, 2021.3379, 2021.6670 e

2021.6671) [ABB 1536/2023];

richiamato lo scritto 25.10.2023 del

magistrato inquirente, che – senza osservazioni – ha postulato la reiezione del

gravame;

preso atto che PI 1, interpellato il

17.10.2023, non ha osservato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Nel

corso del 2021 il procuratore pubblico Anna Fumagalli ha promosso un

procedimento penale (inc. MP 2021.3379) nei confronti di RE 1 per truffa,

falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione all’art. 23

dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19, ipotizzando che la __________,

__________, e per lei il suo gerente RE 1, avesse chiesto (ed ottenuto) un

credito covid-19 fornendo intenzionalmente informazioni false (o incomplete)

quali ad esempio la cifra l’affari societaria, facendo poi uso del credito in

deroga di quanto previsto dall’ordinanza.

Il

procedimento penale a carico di RE 1, con riferimento all’inc. MP 2020.8718,

già pendente nei confronti di altre persone, è stato in seguito esteso dal

magistrato inquirente in merito a fatti avvenuti a __________, __________ ed in

altre imprecisate località svizzere ed estere, nel periodo settembre 2018 –

9.6.2021, relativi ad una “frode carosello IVA” messa in atto tra

l’Italia, la Svizzera, Dubai, Hong Kong ed altri paesi dell’Unione Europea ed

alla cui base vi era la compravendita di licenze e prodotti software.

Sono

successivamente stati aperti nei confronti, anche, di RE 1 pure gli inc. MP 2021.6670 (per truffa, falsità in documenti e

riciclaggio di denaro) e 2021.6671 (per aggressione).

b. Con

decreto 4.9.2023 il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente chiusura

dell’istruzione prospettando l’abbandono dei procedimenti per aggressione,

truffa, falsità in documenti, riciclaggio di denaro e contravvenzione

all’ordinanza sulle fideiussioni solidali covid-19 e l’emanazione di un decreto

di accusa per falsità in documenti, fissando un termine per presentare istanze

probatorie e di indennità per ingiusto procedimento (art. 429 ss. CPP).

c. Con

istanza 7/10.10.2023 RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 122'301.20, di cui

CHF 59'540.20 per spese legali, CHF 44'761.00 per danno materiale e CHF

18'000.00 per torto morale.

Ha

chiesto che le spese fossero poste a carico dello Stato.

d. Con

decreto 1536/2023 del 10.10.2023 il magistrato inquirente ha abbandonato i

procedimenti promossi a carico di RE 1 (ad eccezione di una fattispecie,

oggetto di decreto di accusa).

Il

pubblico ministero, ricordati ed esposti gli atti istruttori compiuti nei

diversi incarti, segnatamente i verbali di interrogatorio, ha anzitutto

indicato in cosa consistevano le “frodi carosello”. Ha poi fatto

riferimento all’art. 14 DPA ed all’art. 146 CP, evidenziando che il Tribunale

federale qualifica le frodi carosello quali truffa.

Rammentato

il principio in dubio pro duriore, il magistrato inquirente ha osservato

che inizialmente il focus era stato posto su una “classica” frode

carosello IVA, perpetrata in particolare da __________, alla cui base c’era il

fittizio commercio di materiale elettronico tra diversi paesi dell’Unione

Europa. Dagli atti di inchiesta era poi emerso un nuovo possibile modello di business

criminoso, sussumibile sempre quale truffa carosello, vertente però sulla

presunta compravendita e commercializzazione di licenze e prodotti software

del tipo “__________” (così come __________, licenze __________, ecc.), tra

compiacenti (e che si riteneva essere spesso controllate/gestite dalle stesse

persone) società in Italia, Svizzera, Dubai, Hong Kong, Repubblica Ceca ed

altri paesi dell’Unione Europea, messe in atto fra gli altri anche da RE 1.

Per

il procuratore pubblico, inizialmente erano dati quei necessari indizi di reato

tali da condurre agli accertamenti poi esperiti.

In

primis le dichiarazioni di __________ (consid. 7. del decreto di

abbandono), persona a stretto contatto con le società riconducibili a RE 1. Da

comunicazioni via posta elettronica (in parte) anonime parevano non esserci

dubbi sul coinvolgimento di RE 1 in transazioni commerciali truffaldine messe

in atto nell’ambito di una frode carosello IVA. Le dichiarazioni di __________

del 22.6.2021 (consid. 16. del decreto di abbandono) erano state altri

indicatori importanti sul fatto che RE 1 fosse perfettamente a conoscenza anche

del presunto prodotto “__________” (e non solamente del prodotto __________),

così come del dominio __________, che per due mesi la __________ aveva pagato

ad una società californiana. Il coinvolgimento di __________ nella __________,

le vertenze aperte in Italia nei suoi confronti per fattispecie del tutto

simili a quella in esame, le modalità e le condizioni in cui sarebbe sembrato

essere divenuto azionista della citata società e quanto rinvenuto dalle

autorità italiane durante una perquisizione di locali a lui in uso, segnatamente

annotazioni riguardanti RE 1, società a lui riconducibili e con le quali egli

aveva operato, erano ulteriori elementi indizianti un coinvolgimento di RE 1 in

un complesso meccanismo di frode carosello IVA. Il procuratore pubblico ha

evidenziato che dalla trasmissione di vari incarti da parte delle autorità

italiane era stato possibile concludere che il prodotto licenze __________ era

effettivamente il bene (“merce”) al centro di una redditizia frode

all’IVA.

Alla

luce delle risultanze descritte, a RE 1 era stato contestato il fatto che egli

negli anni avesse intrattenuto, mediante in particolare la __________ [e la __________

(in liquidazione), __________], rapporti economico-commerciali con le società __________

di __________, __________ e __________ di __________, persone giuridiche

coinvolte in prima persona nel procedimento penale pendente presso la Procura

di IT – Firenze. RE 1, oltre al proprio legame con __________, aveva un chiaro

legame anche con altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani di

medesimo genere. Un ulteriore elemento perlomeno significativo era rilevabile

dalle schede contabili afferenti alla __________. Dalla loro analisi era emerso

come nel periodo 2014-2018 (ovvero nel medesimo periodo dei fatti di cui al

procedimento penale pendente davanti alla Procura di IT – Firenze) egli avesse

ricevuto almeno CHF 812'352.39 dalla __________ di Cipro, che era risultata

essere l’unica cliente della citata ditta individuale.

Per

il pubblico ministero, malgrado le circostanze indicate, il procedimento a

carico di RE 1 doveva essere abbandonato.

Gli

indizi presenti ab initio in capo all’imputato non si erano rafforzati

al punto da promuovere l’accusa secondo il principio in dubio pro duriore.

Una frode carosello era – si poteva dire quasi per antonomasia – un sistema

circolare. Nella fattispecie non si era riusciti a chiudere il cerchio di

questo complesso reato, in particolare a causa dell’assenza di risposte da

parte di alcune autorità estere (Dubai e Honk Kong su tutte), che avrebbero

potuto fornire indicazioni essenziali relative alla __________ di Dubai ed alla

__________ di Honk Kong, società con cui RE 1 e le società a lui riconducibili

avevano avuto importanti relazioni commerciali. Queste informazioni –

unitamente per esempio al verbale di __________, di __________ e del sedicente __________

– avrebbero, forse, permesso di coinvolgere nel meccanismo truffaldino in

essere con le licenze __________ anche RE 1, __________, __________ e società a

loro riconducibili rispettivamente di accertare se alla base di tutto il giro

vi fosse effettivamente la __________ o una società “sorella” amministrata, de

jure e/o de facto, dalle medesime persone.

Così

non era stato. E attendere risposte da autorità che era noto come non

collaboranti equivaleva ad un’inutile cervantesca lotta contro i mulini a vento.

Il procedimento doveva dunque essere abbandonato in applicazione dell’art. 319

cpv. 1 lit. a CPP, ritenuto che – qualora in futuro dovessero risultare nuovi

elementi utili all’inchiesta – il procedimento avrebbe potuto essere

riattivato.

Non

essendo stato possibile imputare a RE 1 il crimine a monte di eventuali atti di

riciclaggio in Svizzera né concludere con acribia che il reato si fosse

effettivamente perfezionato, occorreva abbandonare il procedimento anche per il

reato di riciclaggio di denaro (in applicazione dell’art. 319 cpv. 1 lit. b

CPP).

Ritenuto

che non si erano corroborati gli indizi di un coinvolgimento di RE 1 e di società

a lui riconducibili in uno o più schema/i di truffa/e carosello IVA giusta

l’art. 146 CP tali da giustificare la promozione dell’accusa a suo carico,

anche l’ipotesi di reato di un ottenimento indebito di un credito covid-19 con

la __________ – peraltro rimborsato – doveva essere abbandonata.

Con

riferimento al reato di aggressione, il procuratore pubblico ha rilevato che

tutte le persone coinvolte avevano reso una descrizione diversa su quanto

avvenuto. Nessuna delle dichiarazioni poteva essere considerata pienamente

attendibile. Gli altri interrogati non erano stati in grado di fornire indicazioni

utili alla fattispecie. Non era possibile stabilire oltre ogni ragionevole

dubbio se qualcun altro oltre a RE 1 avesse colpito la vittima e se la stessa

fosse stata a sua volta aggressiva o meno e, in caso affermativo, volendo

ipotizzare il reato di rissa, chi avesse effettivamente sferrato dei colpi e se

qualcuno avesse agito unicamente per separare le parti. Si doveva abbandonare

il procedimento.

Ha

indicato che si procedeva con separato decreto di accusa per quanto atteneva

l’ipotesi di falsità in documenti relativa alle fatture, poi inserite in

contabilità, emesse – su richiesta di RE 1 – dalla __________ di __________ nei

confronti della __________, della __________, della __________ e della __________,

senza reale controprestazione.

Sull’istanza

di indennità per ingiusto procedimento, dopo avere esposto le pretese di RE 1,

il magistrato inquirente ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale federale

sul rapporto tra l’indennizzo e le spese. Ha evidenziato l’art. 426 cpv. 2 CPP

e la giurisprudenza. Ha indicato che nella fattispecie concreta si sarebbe

giustificato porre a carico dell’imputato prosciolto le spese procedurali. RE 1

aveva violato la norma di comportamento di cui all’art. 41 CO. Egli – che da

anni operava nel settore del commercio internazionale, che era già stato

coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi carosello,

ed a cui era ben noto che le stesse “commesse con prodotti software esistono

da almeno 20 anni” (AI 412, p. 24, inc. MP 2020.8718; AI 271, inc. MP

2021.3379; AI 119, inc. MP 2021.6670) – aveva omesso di esperire elementari

verifiche su società e persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi,

come pure aveva effettuato transazioni perlomeno opache che avevano

forzatamente condotto all’apertura di un procedimento penale nei suoi confronti

per il sospetto di truffe carosello, per il conseguente riciclaggio di denaro e

per le altre ipotesi di reato esaminate. RE 1 aveva creato una situazione pericolosa,

provocando – secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita –

il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura del

procedimento.

Secondo

__________ (AI 89, p. 18, inc. MP 2020.8718), RE 1, deus ex machina

della __________, era ben consapevole dei guai giudiziari di __________. Se

anche, nella denegata ipotesi, non lo fosse stato, sarebbe bastata una

brevissima ricerca in internet per scoprirlo. Malgrado ciò, egli aveva

stipulato un accordo con questa persona per l’acquisto di parte del pacchetto

azionario della __________ – operante proprio in un settore a lui ben noto per

non essere immune da frodi carosello – per un prezzo che le persone vicine alla

stessa avevano definito essere perlomeno esorbitante (AI 89, p. 6, inc. MP 2020.8718;

AI 537a, p. 5 ss., inc. MP 2020.8718; AI 358a, inc. MP 2021.3379; AI 206a, inc.

MP 2021.6670). In relazione all’attività della __________, il magistrato

inquirente ha osservato che il proprio business plan – consegnato da RE

1 a __________ e poi inviato a __________ –, da cui l’associazione tra la

società riconducibile all’imputato (che aveva perlomeno preso visione, se non

creato, del/il documento e poi lo aveva spedito a __________) e le licenze __________

oggetto di frodi carosello perseguite in Italia, e la necessità pertanto di

inchiestare con acribia su questi fatti (AI 89, p. 8, inc. MP 2020.8718). Ha

aggiunto che i dubbi sull’attività di RE 1 non si erano palesati soltanto nella

mente degli inquirenti, ma – cosa se possibile ancora più significativa – in

quella di __________, suo fiduciario (AI 89, p. 17, inc. MP 2020.8718).

Non

ci si poteva esimere dal sottolineare che già durante i primi interrogatori

della famiglia __________ era emerso che l’imputato aveva impiegato la moglie

quale “testa di legno”, intestandole fittiziamente una società di cui

ella non sapeva praticamente nulla, ma le cui relazioni bancarie erano state

alimentate con denaro derivante da di lui operazioni commerciali poco chiare.

Le

risposte rese da RE 1 durante i suoi primi due interrogatori sulla __________

di Hong Kong e sulla __________ di Dubai erano cartine di tornasole del modo

con cui egli aveva condotto le operazioni con varie società sparse nel mondo. I

servizi da lui svolti per queste persone giuridiche, per importi assolutamente

considerevoli, erano sostenuti e giustificati da pochissima documentazione. A

maggior ragione se si pensava che – se anche non avevano connotazione penale –

alcuni pagamenti di queste società estere a suo favore avevano scopi che

parevano perlomeno di primo acchito opachi (AI 108, p. 9 ss., inc. MP 2020.8718;

AI 17, inc. MP 2021.3379). RE 1 aveva esperito pochissimi accertamenti sulle

persone con cui stava lavorando, se non nessuno (AI 107, p. 10, inc. MP

2020.8718; AI 16, inc. MP 2021.3379; AI 108, p. 3 ss., inc. MP 2020.8718; AI

17, inc. MP 2021.3379). Si era così assunto il rischio di operare con società

coinvolte in procedimenti penali italiani aventi quali oggetto le frodi

carosello. Nel medesimo periodo in cui una società riconducibile a RE 1 aveva

ricevuto cospicue somme di denaro dalla __________, essa era stata oggetto di

attenzione da parte della Procura di IT – Firenze per frodi carosello.

Situazione analoga per la __________ e la __________.

Con

riferimento a quanto RE 1 aveva – quasi candidamente – ammesso nel corso del

suo primo interrogatorio (AI 107, p. 12 s., inc. MP 2020.8718; AI 16, inc. MP

2021.3379), il procuratore pubblico ha evidenziato che l’operazione era un

ulteriore esempio della mancanza di trasparenza che aveva condotto all’apertura

del procedimento penale nei suoi confronti.

Il

magistrato inquirente ha concluso che, nonostante ciò, in considerazione in

particolare delle diverse decisioni di questa Corte che si erano susseguite nel

procedimento, si prescindeva a titolo del tutto eccezionale dal porre a carico

di RE 1 tasse e spese.

In

applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP, posto che soltanto a titolo del tutto

eccezionale si era deciso di non addossare a RE 1 le spese procedurali, per il

pubblico ministero egli doveva nondimeno rifondere allo Stato ed al suo

difensore quanto dovuto.

Il

procuratore pubblico, ricordati gli art. 429 cpv. 1 lit. a, b, c vCPP e 430

cpv. 1 lit. a CPP e richiamato quanto ritenuto con riferimento alle spese, ha

concluso che – in applicazione dell’art. 430 CPP – non c’erano ragioni di

accordare un indennizzo per spese legali. Ha ribadito che il procedimento

penale era stato aperto a causa segnatamente del comportamento di RE 1, che

aveva violato l’art. 41 CO, creando o permettendo che si creasse una situazione

di pericolo senza adottare le misure richieste dalle circostanze. L’inchiesta

aveva dimostrato che era stato RE 1 stesso a creare l’apparenza che la propria

attività, sia con la __________ sia con le altre società a lui riconducibili,

era viziata dalla partecipazione a frodi carosello. Erano stati RE 1 e __________

a dare l’apparenza che la __________ operasse con le licenze __________ oggetto

di procedimenti penali italiani. Sempre RE 1 – omettendo verifiche approfondite

su società coinvolte in inchieste giudiziarie, da cui aveva incassato

importanti somme di denaro – aveva fortificato l’apparenza che fosse coinvolto

in questi traffici illeciti. Indipendentemente dalla punibilità di queste

condotte, l’imputato – agendo nei modi succitati – aveva cagionato direttamente

il sospetto di compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria e la

conseguente apertura di un’inchiesta nei suoi confronti. RE 1 doveva rendersi

conto, vista la situazione venutasi a creare e considerata la sua esperienza

nel settore, che la sua attitudine rischiava di provocare l’apertura di

un’inchiesta a carico suo e della moglie. Per il procuratore pubblico, a titolo

abbondanziale, a RE 1 doveva inoltre essere ben chiaro che, rifilando un

ceffone ad un’altra persona coinvolta nei fatti di causa (PI 1), non avrebbe

fatto altro che peggiorare la propria posizione.

Il

pubblico ministero ha concluso che a RE 1 non potessero essere riconosciuti né

indennizzi né riparazioni del torto morale. Le spese erano eccezionalmente poste

a carico dello Stato.

e. Con

gravame 16/17.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

dispositivo n. 2. del decreto di abbandono sia annullato rispettivamente e per

ciò che gli incarti vengano retrocessi al magistrato inquirente con l’ordine di

evadere e motivare la sua istanza di indennità presentata il 7.10.2023.

Il

reclamante, riassunte le conclusioni del decreto di abbandono in capo ai reati

di truffa, riciclaggio di denaro, contravvenzione all’ordinanza sulle fideiussioni

solidali covid-19 e aggressione, rileva che il decreto di abbandono è stato

emanato il 10.10.2023, ovvero lo stesso giorno in cui il procuratore pubblico

avrebbe ricevuto la sua istanza di indennità per ingiusto procedimento, a

dimostrazione del fatto che la pronuncia sarebbe stata preconfezionata, al

netto di quanto lui avrebbe ritenuto di far valere.

Adduce,

con riferimento all’inchiesta per il reato di truffa, che – per il magistrato

inquirente – essa si sarebbe imposta a fronte di un “possibile modello di

business criminoso” rispetto al quale il procuratore pubblico non ne

avrebbe mai dettagliato, fosse pure solo approssimativamente, i contorni,

limitandosi nell’assumere, però acriticamente, che “inizialmente erano dati

quei necessari indizi di reato, tali da condurre agli accertamenti poi esperiti”.

Tale premessa sarebbe quasi oracolare e dunque integralmente contestata se solo

si considera che questa Corte avrebbe sempre rimproverato al Ministero pubblico

di non avere mai esplicitato di quali indizi si trattasse e per riferimento,

fosse pure solo approssimativo, a quale risultanza probatoria connessa a quale

corrispondente ipotesi di reato. Ha quindi menzionato sentenze di questa Corte

in relazione alla mancata indicazione, in decreti del procuratore pubblico, di

indizi di colpevolezza nei suoi confronti.

Per

il reclamante, la rassegna degli indizi a suo carico, che il decreto di

abbandono avrebbe ripercorso meccanicamente, non avrebbe alcun senso, se

soltanto si ritiene che le sole ipotesi inquirenti sarebbero sempre state

oggettivamente svincolate da comportamenti civilisticamente illeciti da parte

sua.

Quanto

riferito da __________ non sarebbe equivalso, neppure all’apparenza, ad un

indizio in ordine alla sua colpevolezza. Le emails anonime di cui al decreto di

abbandono, mai accertate nell’origine come nella mittenza, sarebbero state

redatte sotto il segno della sola maldicenza, senza che a lui (reclamante)

potesse essere ascritto alcun comportamento penalmente rilevante né tantomeno

causale all’apertura di procedimenti di sorta.

Fin

dalle prime battute il procuratore pubblico allora titolare del procedimento

avrebbe sempre inteso volutamente equivocare, a suo pregiudizio, fra prodotti __________

riconducibili quale progetto alla quasi omonima società anche a suo beneficio

ed i prodotti __________, di fatto solo questi commercializzati (mai da lui da

solo) da __________ e sodali, in girandole merceologiche internazionali

irrilevanti. La medesima speculazione a tale proposito sarebbe stata raccolta

dal magistrato inquirente che ha firmato il decreto di abbandono

rispettivamente dal rapporto SREF del 2.10.2023. Il pubblico ministero avrebbe

ripreso meccanicamente quanto appreso dalle autorità italiane, incurante delle

risultanze istruttorie di segno opposto, come risulterebbero dai suoi verbali

di interrogatorio e dal verbale di interrogatorio 22.6.2021, p. 26, di __________.

Il procuratore pubblico avrebbe evitato di dettagliare quale prodotto __________

fosse, posto che il prodotto __________ non sarebbe mai stato oggetto di

inchiesta in Italia.

A

p. 108-109 del decreto di abbandono il magistrato inquirente alluderebbe ad

un’altra accozzaglia di fatti, svincolati da una loro identificazione precisa e

privi di conclusioni che – rispetto alla tenuta di comportamenti

civilisticamente colpevoli ex art. 41 ss. CO – egli sarebbe stato in diritto di

attendersi, in violazione del suo diritto di essere sentito. Le inchieste

italiane sarebbero assolutamente chiare in ordine alla totale estraneità sua e

di sue società rispetto ai reati oggetto di istruzione delle autorità italiane.

Il decreto di abbandono si limiterebbe a contestargli il fatto di aver

intrattenuto rapporti economici commerciali con società coinvolte in prima

persona nel procedimento pendente presso la Procura di IT – Firenze, non

soggiungendo la decisione alcunché rispetto ad un suo coinvolgimento di

qualsiasi tipo in quel processo, men che meno dettagliando quale esito quel

processo avrebbe avuto nei confronti, segnatamente, di __________. Sul fatto

che avrebbe intrattenuto, secondo il decreto di abbandono, un chiaro legame con

altre persone coinvolte in procedimenti penali italiani, il reclamante rileva

che il decreto di abbandono non concluderebbe in ordine a quale comportamento

civilisticamente responsabilizzante da lui tenuto avrebbe costituito motivo per

l’avvio dei procedimenti.

Il

decreto di abbandono (p. 119) si sarebbe diffuso nell’argomentare che egli

avrebbe violato le norme di comportamento generale deducibili dagli art. 41 ss.

CO. Il reclamante spiega quindi le ragioni che, a suo dire, renderebbero

arbitraria tale ipotesi.

Anche

se il procuratore pubblico avrebbe concluso per la violazione degli art. 41 ss.

CO, avrebbe deciso di prescindere, a titolo del tutto eccezionale, dal porre

tasse e spese a suo carico. All’esenzione avrebbe dovuto seguire il

riconoscimento di un’indennità. L’esenzione, apprezzabile oltre che dovuta, non

rivestirebbe alcun carattere eccezionale, ma equivarrebbe solo alla naturale

conseguenza della decisione di abbandono e del fatto che il procedimento per la

frode carosello continuerebbe a carico di __________. Si sarebbe dovuto

rinunciare anche ad imporgli di rifondere lo Stato ed il suo difensore in

applicazione dell’art. 135 cpv. 4 vCPP. Il decreto di abbandono, sulla

questione delle spese arbitrario e non motivato, violerebbe il suo diritto di

essere sentito.

Si

confronta poi con quanto esposto dal procuratore pubblico in merito al non

riconoscimento di un’indennità ex art. 429 CPP.

Delle

ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima

dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore

dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

Con

l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge

federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale

disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme

transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al

31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.

OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in

legalis.ch).

2.

2.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il gravame, inoltrato il 16.10.2023 dall’imputato

prosciolto contro il decreto 10.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni

giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

2.3

L’impugnativa

è proponibile perché concernente la

contestazione del decreto di abbandono 10.10.2023, dispositivo n. 2., che ha negato

all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, op. cit., art. 322

CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit.,

art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

2.4

RE

1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare il dispositivo n. 2. del

decreto di abbandono, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento

o alla modifica della pronuncia, che gli ha negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,

op. cit., art. 322 CPP n. 5).

2.5

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

In

caso di condanna, l’imputato sostiene, di regola, le spese procedurali (art.

426.

cpv. 1 CPP); in caso di abbandono del procedimento oppure di assoluzione,

le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato

se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento

penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP).

3.2

Il

cpv. 2 dell’art. 426 CPP – norma potestativa (decisione TF 6B_987/2023 del

21.2.2024

consid. 2.2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426 CPP n. 17),

che deroga all’art. 423 cpv. 1 CPP (secondo cui le spese procedurali sono

sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento

penale) – costituisce un disposto eccezionale, che deve essere applicato in

modo restrittivo per non violare la presunzione di innocenza giusta gli art. 10

cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 2 CEDU (Commentario CPP – M. MINI, art.

426.

CPP n. 7).

L’imposizione

delle spese e la motivazione in merito non devono dare l’impressione che le

autorità considerino colpevole l’imputato prosciolto (decisione TF 7B_35/2022

del 22.2.2024 consid. 4.3.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.

ed., art. 426 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit. art. 426 CPP n. 9).

Ledono dunque la presunzione di innocenza le autorità che, addossando spese

all’imputato prosciolto, gli rimproverano direttamente o indirettamente di

essersi reso colpevole (decisione TF 7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.3.).

Una condotta riprovevole dal profilo etico o morale non fonda una colpa

processuale (decisione TF 6B_666/2019 del 4.9.2019 consid. 2.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 426

CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 426 CPP n. 6).

E’, al contrario, compatibile con la Costituzione e con la CEDU imporre le spese all’imputato

prosciolto qualora questi abbia cagionato, in nesso causale adeguato,

l’apertura del procedimento o ne abbia complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica che si deduce dall’ordinamento giuridico svizzero nel suo

complesso. Le autorità penali, per determinare se il comportamento in questione

giustifichi l’accollamento delle spese procedurali, devono riferirsi ai

principi generali della responsabilità per atti illeciti (art. 41 CO), fondare

il loro giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e considerare

ogni norma giuridica, appartenente al diritto federale o cantonale, pubblico,

privato o penale, scritto o non scritto (decisioni TF 7B_35/2022 del 22.2.2024

consid. 4.3.; 6B_987/2023 del 21.2.2024 consid. 2.2.2.; 6B_592/2022 del

12.1.2024

consid. 1.2.1.; BSK StPO – T.

DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 29/34/37; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit.,

art. 426 CPP n. 10; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,

art. 426 CPP n. 6). Una condanna al pagamento delle spese è esclusa quando

l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, per errata analisi della

situazione giuridica oppure per precipitazione (decisione TF 7B_35/2022 del

22.2.2024

consid. 4.3.).

L’accollamento

delle spese procedurali presuppone – cumulativamente – illiceità e colpevolezza

della condotta (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.

426.

CPP n. 6).

Alle

autorità – a cui spetta l’onere della prova in merito all’illiceità, alla

colpa, al danno ed al nesso (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n.

35; Commentario CPP – M. MINI, art. 426 CPP n. 7) – incombe un obbligo di

motivazione: devono spiegare in che modo l’imputato con il suo comportamento

abbia chiaramente violato, in maniera civilmente reprensibile, una norma di

condotta (BSK StPO – T. DOMEISEN, op. cit., art. 426 CPP n. 33).

4.

4.1.

In

applicazione dell’art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure

parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è

stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti

procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

4.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG

/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.

429.

CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.

429.

CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità

del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

4.3

Il

danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità

civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF

7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 429 CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione

del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto

di (parziale) abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

4.4

4.4.1

Le

autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429

cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF

6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,

art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO

– Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

Questo significa che le autorità – prima della loro

decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a

dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019

dell’11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.

8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è

fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere

sentito (BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).

4.4.2

L’imputato

prosciolto ha l’obbligo di cooperazione

(decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020

consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne

discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto

prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019

dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le

sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.

Unicamente se non possa essere provato il preciso

importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto

riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato

(secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF

142.

IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

4.5

In

applicazione dell’art. 430 cpv. 1 lit. a CPP – disposizione potestativa (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 430 CPP n. 10) – l’autorità

può ridurre oppure non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale

se l’imputato prosciolto ha provocato in modo illecito e colpevole l’apertura

del procedimento penale oppure ne ha ostacolato lo svolgimento.

Il

rifiuto o la riduzione

dell’indennità sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e

con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando

l’interessato dal punto di vista giuridico ha cagionato, in nesso causale

adeguato, l’apertura del procedimento penale oppure ne ha complicato lo

svolgimento con un comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile,

chiaramente lesivo di una regola giuridica che si deduce dall’ordinamento

giuridico svizzero (DTF 147 IV 47 consid. 4.1.; decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.3.).

L’autorità,

per determinare se il comportamento in questione giustifichi l’esclusione o la

riduzione dell’indennità, deve riferirsi – come per l’esame giusta l’art. 426

cpv. 2 CPP – ai principi generali della responsabilità per atti illeciti,

fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti e

prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto

(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023

consid. 3.2.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 430 CPP n. 9 ss.).

4.6

La

questione delle spese secondo l’art. 426 cpv. 2 CPP deve essere discussa prima

della questione dell’indennizzo all’imputato prosciolto (decisione TF

7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).

Se

l’imputato prosciolto è condannato al pagamento delle spese ex art. 426 cpv. 2

CPP, è di principio esclusa un’indennità ex art. 429 CPP (decisioni TF

7B_35/2022 del 22.2.2024 consid. 4.2.).

5.

5.1.

Il

procuratore pubblico ha concluso che fossero adempiute le condizioni dell’art.

426.

cpv. 2 CPP. Ha però, in via del tutto eccezionale, rinunciato ad addossare

a RE 1 tassa di giustizia e spese (pur obbligandolo a rifondere allo Stato ed

al legale le spese ex art. 135 cpv. 4 vCPP). Non gli ha riconosciuto alcuna

indennità.

5.2

Il

reclamante, adducendo di apprezzare che non gli siano state accollate spese,

censura l’adempimento dei presupposti dell’art. 426 cpv. 2 CPP e il fatto che

giusta l’art. 135 cpv. 4 vCPP debba in ogni caso rimborsare allo Stato ed al

difensore le spese legali. Reputa di aver diritto ad un’indennità per ingiusto

procedimento.

5.3

Il

fatto che il procuratore pubblico abbia posto a carico dello Stato tassa di

giustizia e spese – “(…), considerate in particolare le diverse decisioni

della CRP che si sono susseguite nel presente procedimento, (…)” (decreto

di abbandono 10.10.2023, p. 121) – non comporta di per sé il riconoscimento di

un’indennità ex art. 429 CPP: il magistrato inquirente ha infatti ritenuto

adempiute le condizioni dell’art. 426 cpv. 2 CPP, rinunciando per altre ragioni

ad accollare a RE 1 tassa di giustizia e spese (cfr. in questo senso decisione

TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.1.).

5.4

Il

procuratore pubblico, considerando adempiuti i presupposti degli art. 426 cpv.

2.

e 430 cpv. 1 lit. a CPP, ha reputato che RE 1 avesse leso l’art. 41 CO: egli

avrebbe creato una situazione pericolosa provocando, secondo il corso ordinario

delle cose e l’esperienza della vita, il sospetto di un comportamento punibile

tale da giustificare l’apertura del procedimento penale a suo carico per i

reati esaminati. Da qui, dunque, il fatto che le spese dovevano essere poste a

suo carico (pur prescindendo in via del tutto eccezionale dall’accollamento) ed

il rifiuto di un’indennità.

Ora,

come risulta dal giudizio TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.3. e rif. – con

cui l’Alta Corte ha parzialmente accolto il ricorso contro una sentenza di

questa Corte che non aveva riconosciuto un’indennità in applicazione dell’art.

430.

cpv. 1 lit. a CPP, annullandola –, il comportamento dell’imputato deve

essere ritenuto colpevole quando avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base

delle circostanze e della sua situazione personale, che la sua attitudine

rischiava di provocare un’inchiesta penale; il diritto civile non scritto vieta

di creare uno stato di fatto idoneo a cagionare agli altri un danno senza

prendere le misure necessarie allo scopo di impedire l’insorgenza del

pregiudizio. Inoltre, secondo la prassi, le spese dirette ed indirette di un

procedimento penale, compresa l’indennità che deve eventualmente essere versata

all’imputato prosciolto, costituiscono un danno per la collettività pubblica.

Il diritto di procedura penale vieta implicitamente di creare senza necessità

l’apparenza che un reato sia stato o potrebbe essere commesso. Un simile

comportamento è infatti suscettibile di provocare l’intervento delle autorità

di repressione e l’apertura di un procedimento penale e, di conseguenza, di

causare alla collettività un danno costituito dalle spese riconducibili

all’istruzione penale avviata inutilmente. Questa giurisprudenza, secondo il

Tribunale federale, deve essere interpretata in maniera restrittiva. In uno

Stato di diritto, infatti, un imputato oggetto di un procedimento penale di

norma deve aver tenuto un comportamento che dia adito a sospetti nei suoi

confronti. Un suo comportamento immorale o contrario al principio della buona

fede (art. 2 CC) non è pertanto sufficiente per giustificare l’intervento delle

autorità inquirenti e, di conseguenza, per porre le spese procedurali a suo

carico rispettivamente per negargli il riconoscimento di un’indennità in caso

di assoluzione oppure di abbandono del procedimento penale.

Nel

caso in esame non ci sono accertamenti chiari ed incontestati in merito alla

violazione, da parte di RE 1, di una norma di comportamento. Il fatto –

segnatamente – che operasse nel settore del commercio internazionale, che fosse

già stato coinvolto in passato in inchieste penali italiane relative a frodi

carosello, che avesse omesso di esperire elementari verifiche su società e

persone con cui aveva collaborato negli anni scorsi, che avesse effettuato

transazioni perlomeno opache che avevano forzatamente condotto all’apertura di

un procedimento penale nei suoi confronti per il sospetto di truffe carosello, per

il conseguente riciclaggio di denaro e per le altre ipotesi di reato esaminate,

non fonda manifestamente alcun accertamento chiaro ed incontestato idoneo a

giustificare l’accollamento a suo carico di spese rispettivamente il non

riconoscimento di un’indennità per ingiusto procedimento.

Nulla

è stato indicato, anzitutto, dell’esito dei procedimenti penali promossi in

Italia in cui sarebbero stati coinvolti RE 1 e persone e società con cui egli avrebbe

avuto contatti. Non si comprende poi quale norma sarebbe stata lesa per il

fatto che il reclamante non avrebbe fatto verifiche su società e persone con

cui avrebbe collaborato rispettivamente per il fatto che avrebbe concluso operazioni

opache, non dettagliate nel decreto. La circostanza che sarebbe stato attivo in

settori notoriamente non immuni da frodi carosello non è sufficiente,

evidentemente, per imputargli una contestata opacità di non meglio spiegate

operazioni.

Come

esposto, il procuratore pubblico ha richiamato il principio generale relativo

alla creazione di uno stato di pericolo, senza però indicare perché l’imputato

prosciolto, con il suo comportamento, avrebbe creato un pericolo per uno o più

diritti assoluti di terzi, come esige la giurisprudenza (cfr. decisione TF

7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.4.4.). Il riferirsi ad una situazione pericolosa

asseritamente generata dall’imputato prosciolto non è, in altre parole,

sufficiente per accollargli spese ex art. 426 cpv. 2 CPP e per non

riconoscergli un’indennità ex art. 430 cpv. 1 lit. a CPP.

Il

fatto di ritenere che l’inchiesta avrebbe dimostrato che era stato RE 1 stesso

a fondare l’apparenza che la propria attività, sia con la __________ sia con le

altre società a lui riconducibili, era viziata dalla partecipazione a frodi

carosello equivale invero ad imputargli il reato di truffa in manifesta

violazione della presunzione di innocenza, a maggior ragione se viene aggiunto

che egli aveva cagionato direttamente, con il suo comportamento, il sospetto di

compimento di atti di natura truffaldina e riciclatoria.

5.5

Il

procuratore pubblico, concludendo che le spese dovessero essere poste a carico

di RE 1, pur prescindendo dall’accollamento a titolo del tutto eccezionale, ha

violato l’art. 426 cpv. 2 CPP e inoltre, rifiutando un’indennità per ingiusto

procedimento in applicazione dell’art. 429 CPP, ha violato l’art. 430 cpv. 1

lit. a CPP.

Il

dispositivo n. 2. del decreto di abbandono è annullato. Gli atti dei

procedimenti sono ritornati al pubblico ministero affinché si ripronunci

sull’istanza di indennità 7/10.10.2023 di RE 1.

6.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Quale

indennità si riconosce al reclamante l’importo di CHF 3'500.-- (in vece della

postulata somma di CHF 6'364.--) per la lettura del decreto di abbandono, per i

colloqui /scritti con il cliente e per la redazione del gravame [ritenuto che

le prestazioni esposte nel doc. 2 (allegato al reclamo) riferite al decreto di

accusa non riguardano manifestamente il procedimento davanti a questa Corte e

che, per il resto, il legale conosceva perfettamente l’incarto, per cui non si

giustificano le indicate sedici ore per la lettura del decreto di abbandono e

per la redazione dell’impugnativa].

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ Il

dispositivo n. 2. del decreto di abbandono 1536/2023 del 10.10.2023 del

procuratore pubblico Nicola Borga è annullato.

§§ Gli

atti dell’inc. ABB 1536/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 3'500.-- (tremilacinquecento)

a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera