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Decisione

60.2023.271

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha ammesso una società quale accusatore privato nel procedimento. azionista. amministrazione infedele. disobbedienza a decisioni dell'autorità. motivazione

26 gennaio 2025Italiano30 min

diritto economico della società, hanno denunciato RE 1 per titolo di amministrazione

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.271

Lugano

26 gennaio 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, ricusatosi)

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 23.10.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: PR 1, ,

contro

il decreto 12.10.2023 del procuratore pubblico Claudio

Luraschi con cui, nei procedimenti inc. MP 2020.9989 e 2022.6689 a suo carico

per titolo di amministrazione infedele e disobbedienza a decisioni

dell’autorità, ha riconosciuto la giurisdizione elvetica e la competenza del

Ministero pubblico a trattare il caso ed ha ammesso la PI 1, __________

(patr. da: avv. PR 2, __________), quale accusatrice privata;

richiamate le osservazioni 30.10.2023 e

18/19.12.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame –, 30/31.10.2023, 6/7.11.2023 e 20/22.12.2023 (duplica) della PI 1

– che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 27.11.2023

(replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 17/18.11.2020 [AI 1, inc. MP 2020.9989 (procedimento a cui si

riferiranno tutti gli AI in seguito citati)] la PI 1 ed __________, avente

diritto economico della società, hanno denunciato RE 1 per titolo di amministrazione

infedele sub. truffa in relazione ad asserite violazioni dei suoi doveri di

fiduciario fissati dal contratto fiduciario tra la PI 1 e la __________, __________,

di cui il denunciato era vicepresidente (e già presidente ed amministratore unico),

e dalle “(…) assemblee dei mandanti in __________.” (p. 14).

Dalla

denuncia si evince in particolare quanto segue.

1.

I

denuncianti hanno addotto che la PI 1 avrebbe sottoscritto (in data non

indicata) un contratto fiduciario con la __________ finalizzato alla sua

partecipazione finanziaria nella __________, MT – Malta. Questa società avrebbe

funto da holding company internazionale: sarebbe stata una società

partecipata da più azionisti, tra cui anche __________ che, per il tramite

della PI 1, avrebbe avuto una quota maggioritaria nella società; egli avrebbe

investito oltre Euro 4 mio nella partecipazione nella __________.

2.

Quest’ultima

sarebbe stata costituita allo scopo precipuo di curare un’operazione di alcuni

investitori, tra cui la PI 1. L’investimento avrebbe riguardato la costruzione

di un immobile in Romania. Al fine di gestire in loco l’operazione sarebbe

stata costituita la __________, di diritto rumeno, partecipata dalla __________

per il 72%.

3.

Secondo

il contratto fiduciario, la PI 1 avrebbe depositato la sua partecipazione

azionaria detenuta nella __________ presso un terzo designato dalla __________.

Le azioni sarebbero dapprima state detenute a titolo fiduciario dalla __________

ed in seguito, sempre a titolo fiduciario, dalla __________, MT – Malta. Quest’ultima

sarebbe stata sostituita dalla __________, __________, veicolo fiduciario

incaricato di gestire le quote azionarie della PI 1 nella __________.

4.

Per

i denuncianti, se in passato RE 1 si sarebbe limitato a seguire gli affari

correnti, in conformità del suo ruolo e del mandato assegnatogli, al più presto

a far tempo dall’apertura della procedura fallimentare nei confronti della __________,

nel 2017, il denunciato avrebbe fatto di tutto per perseguire scopi

assolutamente e chiaramente contrari all’interesse dei denuncianti. Il

denunciato avrebbe infatti iniziato ad agire allo scopo evidente di

neutralizzare il cospicuo finanziamento di __________, sottraendo di fatto il

controllo della __________ al suo più importante investitore, omettendo di

porre in essere le misure necessarie alla tutela dei suoi mandanti e dando anzi

l’impressione di voler favorire terze persone. Egli avrebbe disatteso i suoi

più elementari doveri di mandatario e fiduciario, disinteressandosi

dell’investimento dei suoi mandanti, in modo tale da creare le premesse perché

altri potessero poi acquistare l’edificio a condizioni assolutamente

vantaggiose nell’ambito del fallimento, con il risultato di far perdere

integralmente agli investitori il denaro immesso nell’operazione immobiliare.

5.

I

denuncianti, con riferimento al reato di amministrazione infedele, hanno

affermato che RE 1 avrebbe manifestamente ed intenzionalmente violato i più

elementari e fondamentali doveri quali fiduciario, stabiliti dal contratto

fiduciario e dalle “(…) assemblee dei mandanti in __________.” (p. 14).

Ovvero: omettendo di insinuare il credito della __________ nella procedura

rumena di insolvenza della __________ (società a cui la __________ avrebbe

versato, quale prestito, Euro 8.6 mio circa); omettendo di contestare

l’insinuazione del credito inesistente della __________ (impresa di

costruzione), con sede in Romania; destituendo __________ dalla sua carica di

direttore della __________ proprio mentre questi avrebbe svolto un lavoro

finalizzato alla tutela del credito; intervenendo tramite la __________ nel

procedimento rumeno con lo scopo di ostacolare i tentativi della __________ di

assicurarsi il suo credito; revocando il mandato di patrocinio al legale rumeno

nella procedura di insolvenza in un momento cruciale della procedura di

insolvenza; nominando quale nuovo patrocinatore un avvocato che già avrebbe

rappresentato la __________ (dichiaratamente contro la __________) e che avrebbe

comunicato di voler ritirare le cause promosse dalla __________; rifiutandosi

di firmare la documentazione necessaria al formale trapasso dalla __________

alla PI 1 della proprietà delle azioni della __________.

6.

Tali

comportamenti avrebbero danneggiato i denuncianti, che avrebbero investito

nell’operazione oltre Euro 4 mio. La __________ non avrebbe potuto che aver

agito in combutta con RE 1, insinuando un credito manifestamente inesistente

che il denunciato non avrebbe contestato e approfittando del fatto che il

credito della __________ non fosse stato insinuato. Il risultato di queste

condotte sarebbe stato evidente: consentire alla __________ di acquisire

l’immobile a costo zero (sottraendolo ai legittimi proprietari e creditori), in

compensazione di un credito riferito a somme già interamente percepite. Tale

situazione si sarebbe profilata come un chiaro e deliberato attacco al

patrimonio di chi aveva investito, tramite la __________, nell’operazione

rumena.

7.

La

PI 1 ed __________ si sono costituiti accusatori privati nel procedimento

penale (inc. MP 2020.9989).

b. Con

scritto 30.4./3.5.2021 (AI 3) i denuncianti hanno preso posizione sulla lettera

11.3.2021 del procuratore pubblico, con cui aveva posto una serie di domande

intese a chiarire i fatti (AI 2).

c. Il

17.9.2021 (AI 4) i denuncianti hanno trasmesso al magistrato inquirente copia

delle decisioni civili concernenti la controversia tra la PI 1 e la __________ sulla

richiesta di trasferimento della proprietà delle azioni della __________ dalla __________

alla PI 1.

d. Il

26.7.2022 il pretore del Distretto di __________, con riferimento agli inc.

CA.2020.276 e SO.2022.2847 inerenti a detta causa promossa dalla PI 1 nei

confronti della __________, ha segnalato la fattispecie al procuratore pubblico

in relazione alla violazione dell’art. 292 CP (disobbedienza a decisioni

dell’autorità) da parte segnatamente di RE 1.

Sono

stati acquisiti nel procedimento – registrato come inc. MP 2022.6689 – i citati

incarti della Pretura del Distretto di __________.

Con

scritto 6/8.9.2022 la __________ – ovvero __________ (presidente della

società), a cui il magistrato inquirente il 23.8.2022 aveva domandato di

trasmettere documentazione, e RE 1 – si è espressa sulla fattispecie.

Nei

mesi di settembre/ottobre 2022 tra le parti ci sarebbero state in corso

trattative per una soluzione amichevole della vertenza.

e. Con

ordine 5.7.2023 (AI 14) il pubblico ministero ha disposto la perquisizione, tra

l’altro, degli uffici della __________ e degli atti rinvenuti ed il sequestro

di quanto di importanza per il procedimento. L’ordine è stato eseguito in data

11.10.2023 (AI 17).

f. Con

scritto 12.10.2023 (AI 19) RE 1, indicando che all’interrogatorio di quel

giorno sarebbe stato accompagnato dal suo difensore, ha anzitutto rilevato che

– dalla lettura dell’ordine di perquisizione e sequestro – non si comprendeva

in che misura il Ministero pubblico del Canton Ticino potesse essere competente

per il caso. Ha chiesto di chiarire questa questione.

Ha

inoltre domandato che, all’inizio dell’audizione, gli venissero comunicati in

maniera sufficientemente comprensibile gli specifici atti di amministrazione

infedele imputatigli, a danno di chi, ritenuto che tra le parti c’erano

contenziosi di natura civilistica.

RE

1 si è opposto alla presenza al suo interrogatorio di chiunque non avesse

qualità di accusatore privato.

g. Il

12.10.2023 (AI 20) è stato interrogato RE 1.

L’imputato

ha preso atto che nei suoi confronti era stato promosso un procedimento per i

reati giusta gli art. 158/292 CP “(…) in relazione ai miei atti e alle mie

omissioni relativi alla gestione, segnatamente fiduciaria, per il tramite di __________

e di __________, della società __________, e in relazione ai miei atti e alle

mie omissioni quale fiduciario dell’operazione immobiliare relativa alla

costruzione dello stabile denominato “__________” situato a Bucarest, (…), nel

periodo dal 2017 a oggi, nonché in relazione all’inottemperanza della decisione

della Pretura di __________ – __________ del 04.01.2021, in particolare in

relazione alla mancata insinuazione del credito di __________ nella procedura

d’insolvenza della partecipata __________ (in seguito: __________) e alla

mancata contestazione di crediti apparentemente infondati insinuati da altre

società, in relazione alle contestazioni da parte di __________ (…) del credito

di __________ verso __________, alla destituzione del direttore di __________ e

del legale rumeno incaricati da PI 1 (…) e da __________ (…), e in relazione

alla mancata sottoscrizione della documentazione necessaria al trapasso delle

azioni di __________ dal veicolo fiduciario __________ a PI 1.” (p. 1 s.).

Il

procuratore pubblico, richiamati i fatti descritti, ha precisato che gli atti e

le omissioni di cui l’imputato era sospettato avrebbero potuto aver causato o

causare la perdita degli averi investiti dalla PI 1 nell’operazione immobiliare

relativa al suddetto edificio, il cui ammontare superava l’importo di Euro 4

mio. Ha aggiunto che la gestione delle società __________ e __________ da parte

dell’imputato sembrava essere avvenuta in buona parte dalla Svizzera, considerato

che diversi contratti e verbali relativi alle società erano stati sottoscritti

dall’imputato a __________ e/o __________ e che la corrispondenza inerente ai

fatti oggetto del procedimento avveniva con la __________ e con la __________,

società a lui connesse. Il Ministero pubblico del Canton Ticino risultava

dunque competente.

Il

magistrato inquirente ha osservato che all’audizione era presente il legale

della PI 1, società con cui la __________ aveva sottoscritto il contratto

fiduciario relativo alla __________ e che aveva concesso a quest’ultima i

finanziamenti per procedere all’investimento immobiliare in Romania, che

sarebbero stati o avrebbero rischiato di andare persi qualora non fosse

riuscita a far valere il suo credito nell’ambito del fallimento della __________.

La PI 1 era inoltre controparte del procedimento civile oggetto della decisione

4.1.2021 della Pretura del Distretto di __________, con cui alla __________ era

stato fatto ordine di procedere al trasferimento delle azioni della __________,

sotto comminatoria di multa disciplinare giusta l’art. 292 CP.

L’imputato

ha preso posizione sulle accuse mosse a suo carico.

h. Con

scritto 18.10.2023 (AI 24) il pubblico ministero, con riferimento al tenore

degli scritti 13/16.10.2023 (AI 22) e 16.10.2023 (AI 23) di RE 1, ha ribadito

che le sue decisioni di cui al verbale di interrogatorio 12.10.2023 erano

confermate.

i. Con

gravame 23.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa – a cui chiede

che sia concesso effetto sospensivo –, alla PI 1 non venga riconosciuta la

veste di accusatrice privata, con annullamento del decreto del procuratore

pubblico, e che non venga ammessa la competenza territoriale del Ministero

pubblico del Canton Ticino per l’esame di fatti concretamente occorsi in

Romania oppure a Malta.

Il

reclamante contesta che la PI 1 abbia subito un danno diretto: essa avrebbe

finanziato la maltese __________, che avrebbe finanziato la ditta rumena,

presso la quale si sarebbero verificati gli illeciti. Eventualmente danneggiata

sarebbe pertanto la società rumena o, semmai, la __________ (che l’avrebbe

finanziata), oltretutto con la conseguenza logica dell’incompetenza

territoriale del Ministero pubblico.

La

PI 1 avrebbe peraltro tentato di ingenerare artificiosamente la sua veste

procedurale sottacendo la circostanza che, nel periodo in cui si sarebbero

verificati i fatti, il mandato fiduciario conferito sarebbe stato da tempo

disdetto (o comunque reso inefficace). Sarebbe inoltre stato dimostrato che

l’operazione immobiliare in Romania sarebbe stata seguita in modo diretto

localmente da dipendenti di __________, alter ego della PI 1, proprio

perché l’offerta della __________ di essere mandatata della cura sul posto

degli interessi degli investitori non sarebbe stata accolta. La PI 1 non

avrebbe subito alcun pregiudizio, la procedura pendente in Romania essendo

sostanzialmente quella di insolvenza della società immobiliare oggetto di

finanziamento e non di fallimento, nel cui contesto i suoi diritti sarebbero

stati semmai salvaguardati.

Il

reclamante sostiene poi che la PI 1 non sarebbe accusatrice privata per il

reato giusta l’art. 292 CP, trattandosi di ipotesi di reato contro

l’amministrazione della giustizia. In ogni caso, anche qualora la sua veste di

accusatrice privata fosse ammessa, essa sarebbe limitata all’incarto riferibile

a tale reato.

j. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle

dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.

k. Con

istanza 31.10.2023 (AI 32) il procuratore pubblico ha domandato il

dissigillamento degli atti di cui RE 1 aveva chiesto il sigillamento nell’ambito

della perquisizione 11.10.2023.

Nel

corso dell’udienza davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo

Bordoli, in data 15.2.2024 (AI 57), le parti hanno concordato che – ritenuto il

reclamo pendente davanti a questa Corte, che avrebbe dovuto pronunciarsi “(…)

sia sulla competenza territoriale che sulla presenza di sufficienti indizi di

reato che sorreggano l’inchiesta, (…)” –, se questa Corte avesse respinto

il gravame, il legale di RE 1 si riservava di ulteriormente decidere sul

mantenimento dei sigilli, comunicando al giudice dei provvedimenti coercitivi

(al quale il procuratore pubblico avrebbe dovuto trasmettere il giudizio) se

manteneva i sigilli, dopo di che il giudice dei provvedimenti coercitivi

avrebbe deciso definitivamente.

in diritto

Considerandi

1.

Con

decreto 7.11.2023 il presidente della Corte ha negato al gravame il postulato

effetto sospensivo in difetto di danno irreparabile.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il

reclamo 23.10.2023, presentato contro il decreto 12.10.2023, è tempestivo

(perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396

cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile

concernendo la contestazione del riconoscimento della veste di accusatrice

privata della PI 1 nel procedimento penale in cui RE 1 è imputato rispettivamente

della competenza territoriale del Ministero pubblico per il perseguimento dei

fatti occorsi all’estero (BSK StPO – P.

GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP

n. 16).

2.3

Secondo

l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per scritto oppure

oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la

giurisdizione di reclamo.

Il

reclamante, a cui incombeva l’onere di motivazione giusta gli art. 396 cpv. 1

(secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b

prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti

della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali:

decisione TF 6B_1389/2021 del 17.1.2022 consid. 4.2.2.) a sostegno di una

diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.;

cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.), anche se nel petitum

chiede di accertare che la competenza del Ministero pubblico del Canton Ticino

non è data per i fatti concretamente occorsi in Romania o a Malta, non si

confronta con le motivazioni di cui al decreto 12.10.2023 del magistrato

inquirente, limitandosi a dire che – essendo eventualmente danneggiate la

società rumena o semmai la __________ – la conseguenza logica sarebbe

l’incompetenza territoriale del Ministero pubblico (p. 4, reclamo). Argomentazione

che, evidentemente, non soddisfa le suddette esigenze di motivazione. Si

ricorda inoltre che lo scritto di replica non consente di completare il gravame

(decisione TF 6B_546/2018 del 16.8.2018 consid. 1.2.).

Il

reclamo, per quanto concerne il decreto del pubblico ministero che ha ammesso

la giurisdizione svizzera, è quindi irricevibile.

2.4

2.4.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

2.4.2

RE

1, imputato, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto

12.10.2023

con cui il procuratore pubblico ha ammesso la PI 1 quale accusatrice

privata negli inc. MP 2020.9989 e 2022.6689, che – in quanto tale – gode dei

diritti di parte, per esempio ex art. 107 CPP, con facoltà di segnatamente

accedere agli atti dell’incarto.

2.5

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile nei limiti indicati.

3.

3.1.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, limputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar

– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario

CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare

del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;

145.

IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;

BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio

ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato

(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.

2.3.1.; decisione TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

3.2

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare

(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –

M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il

proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione

TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 56). Se il reato è

commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa

subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).

3.3

Gli azionisti (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;

D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.

ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori

(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il

reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai

reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

3.4

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

3.5

La qualità di danneggiato di una persona, e di

riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore

privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base

degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di

chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di

causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018

consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016

consid. 2.1.; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2c). Se

esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si

deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del

21.6.2018

consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel

corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra

parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 20).

4.

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del

4.3.2024

consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,

op. cit., art. 80 CPP n. 2).

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione

TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).

5.

5.1.

Il

procuratore pubblico, con riferimento al reato giusta l’art. 158 CP, ha ammesso

la PI 1 quale accusatrice privata.

5.2

RE

1.

censura questa conclusione (consid. i.).

5.3

5.3.1

Si

è detto che danneggiato ex art. 115 cpv. 1 CPP è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato, ossia il titolare del bene giuridico

tutelato dalla norma pretesa lesa, e che nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei

beni giuridici tutelati.

La

questione da esaminare non è quindi a sapere se il reato sia stato commesso –

tema dell’istruzione –, ma se la PI 1 sia titolare del bene giuridico protetto

dal reato ipotizzato. Non si comprende perciò il tenore del verbale 15.2.2024

davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, secondo cui questa Corte deve pronunciarsi

“(…) sia sulla competenza territoriale che sulla presenza di sufficienti

indizi di reato che sorreggano l’inchiesta, (…)”.

5.3.2

Il

pubblico ministero, all’inizio dell’audizione 12.10.2023 (AI 20), ha indicato a

RE 1, con riferimento al reato di amministrazione infedele, che era inchiestato

“(…) in relazione ai miei atti e alle mie omissioni relativi alla gestione,

segnatamente fiduciaria, per il tramite di __________ e di __________, della

società __________, e in relazione ai miei atti e alle mie omissioni quale

fiduciario dell’operazione immobiliare relativa alla costruzione dello stabile

denominato “__________” situato a Bucarest, (…), nel periodo dal 2017 a oggi, (…),

in particolare in relazione alla mancata insinuazione del credito di __________

nella procedura d’insolvenza della partecipata __________ (in seguito: __________)

e alla mancata contestazione di crediti apparentemente infondati insinuati da altre

società, in relazione alle contestazioni da parte di __________ (…) del credito

di __________ verso __________, alla destituzione del direttore di __________ e

del legale rumeno incaricati da PI 1 (…) e da __________ (…), e in relazione

alla mancata sottoscrizione della documentazione necessaria al trapasso delle

azioni di __________ dal veicolo fiduciario __________ a PI 1.” (p. 1 s.).

Descrizione

dei fatti ipotizzati a carico dell’imputato ripresa dalla denuncia presentata (anche)

dalla PI 1 (consid. a.5.).

All’imputato

è quindi sostanzialmente rimproverato di aver leso la __________., di cui la PI

1.

(della quale __________ sarebbe avente diritto economico) è azionista in via

fiduciaria per il tramite della __________, veicolo fiduciario [“Tutto ciò

conferma che __________ detiene le azioni solamente a titolo fiduciario per

altri azionisti.” (AI 1, p. 3)].

L’azionista

è tuttavia soltanto indirettamente danneggiato dai reati eventualmente commessi

a danno della società (consid. 3.3.). Un contratto fiduciario genera peraltro

il trasferimento della proprietà dei crediti e degli oggetti rimessi al

fiduciario dal fiduciante, di modo che quest’ultimo non ha che un credito alla

restituzione (decisione TF 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.). L’avente

diritto economico, come l’azionista ed il fiduciante, in difetto di danno

diretto, non è parte (decisioni TF 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_498/2017

del 27.3.2018 consid. 4.1.).

Si

ricorda inoltre che una persona che subentra nei diritti di un danneggiato è

colpita soltanto indirettamente e non può dunque, salvo eccezioni previste

dall’art. 121 cpv. 1/2 CPP, essere riconosciuta accusatrice privata nel

procedimento (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; decisione TF 1B_108/2021 del 17.2.2022

consid. 2.2.).

In

queste circostanze, non si comprende la conclusione del procuratore pubblico

secondo cui la veste di accusatrice privata della PI 1 era da riconoscere

perché si trattava della società con cui la __________ aveva sottoscritto il contratto

fiduciario relativo alla __________ e che aveva concesso a quest’ultima i

finanziamenti per procedere all’investimento immobiliare in Romania, che

sarebbero stati o avrebbero rischiato di andare persi qualora non fosse

riuscita a far valere il suo credito nell’ambito del fallimento della __________.

Sembra in effetti esserci una contraddizione tra i fatti ipotizzati a carico

dell’imputato e la conclusione per cui la PI 1 sarebbe parte al procedimento.

Le

diverse fattispecie ipotizzate nei confronti di RE 1 devono invero essere

esaminate singolarmente per comprendere se la PI 1 possa essere ritenuta parte

al procedimento inc. MP 2020.9989 inerente al reato giusta l’art. 158 CP. Ritenuto

che la PI 1 e le altre società interessate dai fatti sono coinvolte in

procedimenti civili/esecutivi, la motivazione esposta dal pubblico ministero è

troppo generica. Occorre in effetti evitare che il procedimento penale possa

venir utilizzato per fini estranei (ovvero per raccogliere documentazione e

informazioni da impiegare nelle controversie civili/esecutive in essere).

Il

magistrato inquirente, nelle osservazioni 30.10.2023, sembra del resto riconoscere

che il ritiro della causa volta ad insinuare il credito della __________ nella

procedura di insolvenza della __________ potrebbe creare un pregiudizio diretto

alla __________ (p. 7), e quindi non alla PI 1. Egli ha invero aggiunto che la

mancata ottemperanza delle istruzioni impartite dalla PI 1 alla __________ in

relazione all’amministrazione della __________ avrebbe creato un danno diretto

alla PI 1 perché il valore della sua partecipazione, a seguito della violazione

dei doveri contrattuali della mandataria, sarebbe stato – almeno

temporaneamente – diminuito (p. 7). Nelle ulteriori osservazioni 18/19.12.2023

(p. 3) ha indicato che l’aver asseritamente ignorato o contraddetto le

istruzioni della PI 1 avrebbe provocato una diminuzione o una messa in pericolo

concreta degli attivi della __________ e perciò una corrispondente diminuzione

del valore delle quote della società, economicamente spettanti alla PI 1.

L’azionista

è però, come detto, soltanto indirettamente leso.

5.4

Si

giustifica annullare il decreto 12.10.2023 per quanto concernente l’ammissione quale

accusatrice privata della PI 1 nel procedimento inc. MP 2020.9989 per il reato

di amministrazione infedele. In considerazione degli importanti aspetti

civili/esecutivi della vicenda (che impongono prudenza nel riconoscimento della

veste di parte), il pubblico ministero identificherà anzitutto le singole

fattispecie e poi determinerà, per ognuna di esse, se la PI 1 possa essere

reputata parte.

Si

ricorda che il giudizio sulle pretese civili fatte valere in via adesiva nel

procedimento penale presuppone che l’azione civile non sia pendente davanti ad

un altro tribunale o che non sia stata oggetto di una decisione cresciuta in

giudicato (DTF 145 IV 351 consid. 3./4.; decisione TF 7B_769/2024 del

29.11.2024

consid. 1.2.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP

n. 14), per esempio in ragione di procedure arbitrali o pendenti all’estero

(decisione TF 7B_131/2023 del 15.12.2023 consid. 3.1.). In concreto la PI 1 si

è costituita accusatrice privata senza ulteriori precisazioni. Il procuratore

pubblico terrà conto anche di questi principi per decidere se l’eventuale veste

di accusatrice privata della PI 1 debba limitarsi all’azione penale o possa

estendersi anche all’azione civile.

L’ipotizzato

reato di amministrazione infedele è, di principio, perseguibile d’ufficio, a

prescindere dall’esistenza di un accusatore privato. Di modo che il pubblico

ministero deve evidentemente indagare il reato anche qualora non ci sia un

accusatore privato.

6.

6.1.

Il

procuratore pubblico ha ammesso la PI 1 quale accusatrice privata per il reato

ex art. 292 CP (inc. MP 2022.6689).

6.2

RE

1.

contesta questa conclusione (consid. i.).

6.3

Il

reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP [secondo

cui è punito con la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui

intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto

comminatoria della pena prevista dalla norma medesima (BSK Strafrecht II – C.

RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n. 60 ss.)] tutela direttamente il bene

giuridico dell’interesse pubblico al mantenimento dell’autorità statale

(decisioni TF 1B_253/2019 dell’11.11.2019 consid. 5.1.; 1P.600/2006 del

21.12.2006

consid. 3.2.; BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit.,

art. 292 CP n. 12; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 79; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / H.

VEST, 4. ed., art. 292 CP n. 1). La disobbedienza di cui all’art. 292 CP deve

pertanto essere direttamente collegata alla minaccia penale contenuta nella

decisione medesima, che ha come scopo quello di proteggere l’autorità statale

(BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n. 15). Tale

protezione non ha comunque un fine a sé stante. Indirettamente serve infatti

alla realizzazione di qualsiasi interesse, pubblico o privato, che si vuole

fare rispettare per il tramite della decisione (sentenza TF 1B_253/2019 dell’11.11.2019

consid. 5.1.; BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n.

16). Qualora gli interessi da realizzare siano di natura privata, la qualità di

danneggiata deve essere riconosciuta alla persona pregiudicata, ovvero a chi ha

domandato la decisione assortita dalla comminatoria (decisione TF 1P.600/2006

del 21.12.2006 consid. 3.2.; cfr., più restrittiva, decisione TF 1B_253/2019

dell’11.11.2019 consid. 5.3.; qualità di danneggiato riconosciuta in presenza

di un “eminentes Interesse” che l’ordine con la comminatoria venga

osservato dalla controparte; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 79; ZK StPO –

V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3).

6.4

Dagli

atti dell’inc. MP 2022.6689 risulta che con giudizio 4.1.2021 il pretore del

Distretto di __________ ha accolto l’istanza della PI 1 facendo ordine alla __________

di far firmare alla __________, e di retrocederli all’istante, entro il termine

di quindici giorni, tre documenti necessari al trasferimento di 659 azioni

detenute in __________. L’ordine è stato pronunciato con la comminatoria di cui

all’art. 292 CP nei confronti di tutti gli organi, i direttori ed i

collaboratori della società, ed in particolare RE 1 e __________.

Il

giudizio è stato confermato dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello

(sentenza 12.2021.5 del 23.3.2021) e dal Tribunale federale (sentenza

4A_227/2021 del 7.12.2021).

In

queste circostanze, in applicazione di quanto esposto al consid. 6.3., la

decisione 12.10.2023 del procuratore pubblico sull’ammissione della PI 1 quale

accusatrice privata nel procedimento penale inc. MP 2022.6689 deve essere

confermata.

7.

Il

gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Tasse, spese ed

indennità sono compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.

§ Il

decreto 12.10.2023 del procuratore pubblico Claudio Luraschi, nel procedimento

inc. MP 2020.9989, è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti dell’inc. MP 2020.9989 sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi

incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Tassa

di giustizia, spese ed indennità sono compensate.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera