60.2023.271
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha ammesso una società quale accusatore privato nel procedimento. azionista. amministrazione infedele. disobbedienza a decisioni dell'autorità. motivazione
26 gennaio 2025Italiano30 min
diritto economico della società, hanno denunciato RE 1 per titolo di amministrazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.271
Lugano
26 gennaio 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, ricusatosi)
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 23.10.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto 12.10.2023 del procuratore pubblico Claudio
Luraschi con cui, nei procedimenti inc. MP 2020.9989 e 2022.6689 a suo carico
per titolo di amministrazione infedele e disobbedienza a decisioni
dell’autorità, ha riconosciuto la giurisdizione elvetica e la competenza del
Ministero pubblico a trattare il caso ed ha ammesso la PI 1, __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), quale accusatrice privata;
richiamate le osservazioni 30.10.2023 e
18/19.12.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame –, 30/31.10.2023, 6/7.11.2023 e 20/22.12.2023 (duplica) della PI 1
– che ha parimenti chiesto il non accoglimento dell’impugnativa – e 27.11.2023
(replica) di RE 1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 17/18.11.2020 [AI 1, inc. MP 2020.9989 (procedimento a cui si
riferiranno tutti gli AI in seguito citati)] la PI 1 ed __________, avente
diritto economico della società, hanno denunciato RE 1 per titolo di amministrazione
infedele sub. truffa in relazione ad asserite violazioni dei suoi doveri di
fiduciario fissati dal contratto fiduciario tra la PI 1 e la __________, __________,
di cui il denunciato era vicepresidente (e già presidente ed amministratore unico),
e dalle “(…) assemblee dei mandanti in __________.” (p. 14).
Dalla
denuncia si evince in particolare quanto segue.
1.
I
denuncianti hanno addotto che la PI 1 avrebbe sottoscritto (in data non
indicata) un contratto fiduciario con la __________ finalizzato alla sua
partecipazione finanziaria nella __________, MT – Malta. Questa società avrebbe
funto da holding company internazionale: sarebbe stata una società
partecipata da più azionisti, tra cui anche __________ che, per il tramite
della PI 1, avrebbe avuto una quota maggioritaria nella società; egli avrebbe
investito oltre Euro 4 mio nella partecipazione nella __________.
2.
Quest’ultima
sarebbe stata costituita allo scopo precipuo di curare un’operazione di alcuni
investitori, tra cui la PI 1. L’investimento avrebbe riguardato la costruzione
di un immobile in Romania. Al fine di gestire in loco l’operazione sarebbe
stata costituita la __________, di diritto rumeno, partecipata dalla __________
per il 72%.
3.
Secondo
il contratto fiduciario, la PI 1 avrebbe depositato la sua partecipazione
azionaria detenuta nella __________ presso un terzo designato dalla __________.
Le azioni sarebbero dapprima state detenute a titolo fiduciario dalla __________
ed in seguito, sempre a titolo fiduciario, dalla __________, MT – Malta. Quest’ultima
sarebbe stata sostituita dalla __________, __________, veicolo fiduciario
incaricato di gestire le quote azionarie della PI 1 nella __________.
4.
Per
i denuncianti, se in passato RE 1 si sarebbe limitato a seguire gli affari
correnti, in conformità del suo ruolo e del mandato assegnatogli, al più presto
a far tempo dall’apertura della procedura fallimentare nei confronti della __________,
nel 2017, il denunciato avrebbe fatto di tutto per perseguire scopi
assolutamente e chiaramente contrari all’interesse dei denuncianti. Il
denunciato avrebbe infatti iniziato ad agire allo scopo evidente di
neutralizzare il cospicuo finanziamento di __________, sottraendo di fatto il
controllo della __________ al suo più importante investitore, omettendo di
porre in essere le misure necessarie alla tutela dei suoi mandanti e dando anzi
l’impressione di voler favorire terze persone. Egli avrebbe disatteso i suoi
più elementari doveri di mandatario e fiduciario, disinteressandosi
dell’investimento dei suoi mandanti, in modo tale da creare le premesse perché
altri potessero poi acquistare l’edificio a condizioni assolutamente
vantaggiose nell’ambito del fallimento, con il risultato di far perdere
integralmente agli investitori il denaro immesso nell’operazione immobiliare.
5.
I
denuncianti, con riferimento al reato di amministrazione infedele, hanno
affermato che RE 1 avrebbe manifestamente ed intenzionalmente violato i più
elementari e fondamentali doveri quali fiduciario, stabiliti dal contratto
fiduciario e dalle “(…) assemblee dei mandanti in __________.” (p. 14).
Ovvero: omettendo di insinuare il credito della __________ nella procedura
rumena di insolvenza della __________ (società a cui la __________ avrebbe
versato, quale prestito, Euro 8.6 mio circa); omettendo di contestare
l’insinuazione del credito inesistente della __________ (impresa di
costruzione), con sede in Romania; destituendo __________ dalla sua carica di
direttore della __________ proprio mentre questi avrebbe svolto un lavoro
finalizzato alla tutela del credito; intervenendo tramite la __________ nel
procedimento rumeno con lo scopo di ostacolare i tentativi della __________ di
assicurarsi il suo credito; revocando il mandato di patrocinio al legale rumeno
nella procedura di insolvenza in un momento cruciale della procedura di
insolvenza; nominando quale nuovo patrocinatore un avvocato che già avrebbe
rappresentato la __________ (dichiaratamente contro la __________) e che avrebbe
comunicato di voler ritirare le cause promosse dalla __________; rifiutandosi
di firmare la documentazione necessaria al formale trapasso dalla __________
alla PI 1 della proprietà delle azioni della __________.
6.
Tali
comportamenti avrebbero danneggiato i denuncianti, che avrebbero investito
nell’operazione oltre Euro 4 mio. La __________ non avrebbe potuto che aver
agito in combutta con RE 1, insinuando un credito manifestamente inesistente
che il denunciato non avrebbe contestato e approfittando del fatto che il
credito della __________ non fosse stato insinuato. Il risultato di queste
condotte sarebbe stato evidente: consentire alla __________ di acquisire
l’immobile a costo zero (sottraendolo ai legittimi proprietari e creditori), in
compensazione di un credito riferito a somme già interamente percepite. Tale
situazione si sarebbe profilata come un chiaro e deliberato attacco al
patrimonio di chi aveva investito, tramite la __________, nell’operazione
rumena.
7.
La
PI 1 ed __________ si sono costituiti accusatori privati nel procedimento
penale (inc. MP 2020.9989).
b. Con
scritto 30.4./3.5.2021 (AI 3) i denuncianti hanno preso posizione sulla lettera
11.3.2021 del procuratore pubblico, con cui aveva posto una serie di domande
intese a chiarire i fatti (AI 2).
c. Il
17.9.2021 (AI 4) i denuncianti hanno trasmesso al magistrato inquirente copia
delle decisioni civili concernenti la controversia tra la PI 1 e la __________ sulla
richiesta di trasferimento della proprietà delle azioni della __________ dalla __________
alla PI 1.
d. Il
26.7.2022 il pretore del Distretto di __________, con riferimento agli inc.
CA.2020.276 e SO.2022.2847 inerenti a detta causa promossa dalla PI 1 nei
confronti della __________, ha segnalato la fattispecie al procuratore pubblico
in relazione alla violazione dell’art. 292 CP (disobbedienza a decisioni
dell’autorità) da parte segnatamente di RE 1.
Sono
stati acquisiti nel procedimento – registrato come inc. MP 2022.6689 – i citati
incarti della Pretura del Distretto di __________.
Con
scritto 6/8.9.2022 la __________ – ovvero __________ (presidente della
società), a cui il magistrato inquirente il 23.8.2022 aveva domandato di
trasmettere documentazione, e RE 1 – si è espressa sulla fattispecie.
Nei
mesi di settembre/ottobre 2022 tra le parti ci sarebbero state in corso
trattative per una soluzione amichevole della vertenza.
e. Con
ordine 5.7.2023 (AI 14) il pubblico ministero ha disposto la perquisizione, tra
l’altro, degli uffici della __________ e degli atti rinvenuti ed il sequestro
di quanto di importanza per il procedimento. L’ordine è stato eseguito in data
11.10.2023 (AI 17).
f. Con
scritto 12.10.2023 (AI 19) RE 1, indicando che all’interrogatorio di quel
giorno sarebbe stato accompagnato dal suo difensore, ha anzitutto rilevato che
– dalla lettura dell’ordine di perquisizione e sequestro – non si comprendeva
in che misura il Ministero pubblico del Canton Ticino potesse essere competente
per il caso. Ha chiesto di chiarire questa questione.
Ha
inoltre domandato che, all’inizio dell’audizione, gli venissero comunicati in
maniera sufficientemente comprensibile gli specifici atti di amministrazione
infedele imputatigli, a danno di chi, ritenuto che tra le parti c’erano
contenziosi di natura civilistica.
RE
1 si è opposto alla presenza al suo interrogatorio di chiunque non avesse
qualità di accusatore privato.
g. Il
12.10.2023 (AI 20) è stato interrogato RE 1.
L’imputato
ha preso atto che nei suoi confronti era stato promosso un procedimento per i
reati giusta gli art. 158/292 CP “(…) in relazione ai miei atti e alle mie
omissioni relativi alla gestione, segnatamente fiduciaria, per il tramite di __________
e di __________, della società __________, e in relazione ai miei atti e alle
mie omissioni quale fiduciario dell’operazione immobiliare relativa alla
costruzione dello stabile denominato “__________” situato a Bucarest, (…), nel
periodo dal 2017 a oggi, nonché in relazione all’inottemperanza della decisione
della Pretura di __________ – __________ del 04.01.2021, in particolare in
relazione alla mancata insinuazione del credito di __________ nella procedura
d’insolvenza della partecipata __________ (in seguito: __________) e alla
mancata contestazione di crediti apparentemente infondati insinuati da altre
società, in relazione alle contestazioni da parte di __________ (…) del credito
di __________ verso __________, alla destituzione del direttore di __________ e
del legale rumeno incaricati da PI 1 (…) e da __________ (…), e in relazione
alla mancata sottoscrizione della documentazione necessaria al trapasso delle
azioni di __________ dal veicolo fiduciario __________ a PI 1.” (p. 1 s.).
Il
procuratore pubblico, richiamati i fatti descritti, ha precisato che gli atti e
le omissioni di cui l’imputato era sospettato avrebbero potuto aver causato o
causare la perdita degli averi investiti dalla PI 1 nell’operazione immobiliare
relativa al suddetto edificio, il cui ammontare superava l’importo di Euro 4
mio. Ha aggiunto che la gestione delle società __________ e __________ da parte
dell’imputato sembrava essere avvenuta in buona parte dalla Svizzera, considerato
che diversi contratti e verbali relativi alle società erano stati sottoscritti
dall’imputato a __________ e/o __________ e che la corrispondenza inerente ai
fatti oggetto del procedimento avveniva con la __________ e con la __________,
società a lui connesse. Il Ministero pubblico del Canton Ticino risultava
dunque competente.
Il
magistrato inquirente ha osservato che all’audizione era presente il legale
della PI 1, società con cui la __________ aveva sottoscritto il contratto
fiduciario relativo alla __________ e che aveva concesso a quest’ultima i
finanziamenti per procedere all’investimento immobiliare in Romania, che
sarebbero stati o avrebbero rischiato di andare persi qualora non fosse
riuscita a far valere il suo credito nell’ambito del fallimento della __________.
La PI 1 era inoltre controparte del procedimento civile oggetto della decisione
4.1.2021 della Pretura del Distretto di __________, con cui alla __________ era
stato fatto ordine di procedere al trasferimento delle azioni della __________,
sotto comminatoria di multa disciplinare giusta l’art. 292 CP.
L’imputato
ha preso posizione sulle accuse mosse a suo carico.
h. Con
scritto 18.10.2023 (AI 24) il pubblico ministero, con riferimento al tenore
degli scritti 13/16.10.2023 (AI 22) e 16.10.2023 (AI 23) di RE 1, ha ribadito
che le sue decisioni di cui al verbale di interrogatorio 12.10.2023 erano
confermate.
i. Con
gravame 23.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa – a cui chiede
che sia concesso effetto sospensivo –, alla PI 1 non venga riconosciuta la
veste di accusatrice privata, con annullamento del decreto del procuratore
pubblico, e che non venga ammessa la competenza territoriale del Ministero
pubblico del Canton Ticino per l’esame di fatti concretamente occorsi in
Romania oppure a Malta.
Il
reclamante contesta che la PI 1 abbia subito un danno diretto: essa avrebbe
finanziato la maltese __________, che avrebbe finanziato la ditta rumena,
presso la quale si sarebbero verificati gli illeciti. Eventualmente danneggiata
sarebbe pertanto la società rumena o, semmai, la __________ (che l’avrebbe
finanziata), oltretutto con la conseguenza logica dell’incompetenza
territoriale del Ministero pubblico.
La
PI 1 avrebbe peraltro tentato di ingenerare artificiosamente la sua veste
procedurale sottacendo la circostanza che, nel periodo in cui si sarebbero
verificati i fatti, il mandato fiduciario conferito sarebbe stato da tempo
disdetto (o comunque reso inefficace). Sarebbe inoltre stato dimostrato che
l’operazione immobiliare in Romania sarebbe stata seguita in modo diretto
localmente da dipendenti di __________, alter ego della PI 1, proprio
perché l’offerta della __________ di essere mandatata della cura sul posto
degli interessi degli investitori non sarebbe stata accolta. La PI 1 non
avrebbe subito alcun pregiudizio, la procedura pendente in Romania essendo
sostanzialmente quella di insolvenza della società immobiliare oggetto di
finanziamento e non di fallimento, nel cui contesto i suoi diritti sarebbero
stati semmai salvaguardati.
Il
reclamante sostiene poi che la PI 1 non sarebbe accusatrice privata per il
reato giusta l’art. 292 CP, trattandosi di ipotesi di reato contro
l’amministrazione della giustizia. In ogni caso, anche qualora la sua veste di
accusatrice privata fosse ammessa, essa sarebbe limitata all’incarto riferibile
a tale reato.
j. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e delle
dupliche, si dirà – se necessario – in seguito.
k. Con
istanza 31.10.2023 (AI 32) il procuratore pubblico ha domandato il
dissigillamento degli atti di cui RE 1 aveva chiesto il sigillamento nell’ambito
della perquisizione 11.10.2023.
Nel
corso dell’udienza davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi Paolo
Bordoli, in data 15.2.2024 (AI 57), le parti hanno concordato che – ritenuto il
reclamo pendente davanti a questa Corte, che avrebbe dovuto pronunciarsi “(…)
sia sulla competenza territoriale che sulla presenza di sufficienti indizi di
reato che sorreggano l’inchiesta, (…)” –, se questa Corte avesse respinto
il gravame, il legale di RE 1 si riservava di ulteriormente decidere sul
mantenimento dei sigilli, comunicando al giudice dei provvedimenti coercitivi
(al quale il procuratore pubblico avrebbe dovuto trasmettere il giudizio) se
manteneva i sigilli, dopo di che il giudice dei provvedimenti coercitivi
avrebbe deciso definitivamente.
in diritto
Considerandi
1.
Con
decreto 7.11.2023 il presidente della Corte ha negato al gravame il postulato
effetto sospensivo in difetto di danno irreparabile.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il
reclamo 23.10.2023, presentato contro il decreto 12.10.2023, è tempestivo
(perché introdotto nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 396
cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile
concernendo la contestazione del riconoscimento della veste di accusatrice
privata della PI 1 nel procedimento penale in cui RE 1 è imputato rispettivamente
della competenza territoriale del Ministero pubblico per il perseguimento dei
fatti occorsi all’estero (BSK StPO – P.
GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP
n. 16).
2.3
Secondo
l’art. 396 cpv. 1 CPP i reclami contro decisioni comunicate per scritto oppure
oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la
giurisdizione di reclamo.
Il
reclamante, a cui incombeva l’onere di motivazione giusta gli art. 396 cpv. 1
(secondo cui i reclami vanno motivati) e 385 cpv. 1 CPP [le cui lit. a/b
prevedono esplicitamente che devono essere indicati, con precisione, i punti
della decisione che si intendono impugnare e i motivi (giuridici e fattuali:
decisione TF 6B_1389/2021 del 17.1.2022 consid. 4.2.2.) a sostegno di una
diversa decisione] (sentenza TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.;
cfr. anche sentenza TF 6B_653/2018 del 24.9.2018 consid. 3.4.), anche se nel petitum
chiede di accertare che la competenza del Ministero pubblico del Canton Ticino
non è data per i fatti concretamente occorsi in Romania o a Malta, non si
confronta con le motivazioni di cui al decreto 12.10.2023 del magistrato
inquirente, limitandosi a dire che – essendo eventualmente danneggiate la
società rumena o semmai la __________ – la conseguenza logica sarebbe
l’incompetenza territoriale del Ministero pubblico (p. 4, reclamo). Argomentazione
che, evidentemente, non soddisfa le suddette esigenze di motivazione. Si
ricorda inoltre che lo scritto di replica non consente di completare il gravame
(decisione TF 6B_546/2018 del 16.8.2018 consid. 1.2.).
Il
reclamo, per quanto concerne il decreto del pubblico ministero che ha ammesso
la giurisdizione svizzera, è quindi irricevibile.
2.4
2.4.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).
2.4.2
RE
1, imputato, è legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto
12.10.2023
con cui il procuratore pubblico ha ammesso la PI 1 quale accusatrice
privata negli inc. MP 2020.9989 e 2022.6689, che – in quanto tale – gode dei
diritti di parte, per esempio ex art. 107 CPP, con facoltà di segnatamente
accedere agli atti dell’incarto.
2.5
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile nei limiti indicati.
3.
3.1.
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, limputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.
4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18
ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario
CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare
del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.;
145.
IV 491 consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.;
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto centrale è la lesione diretta degli
interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).
Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio
ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF
1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato
(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid.
2.3.1.; decisione TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
3.2
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare
(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –
M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.
cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il
proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione
TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 56). Se il reato è
commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa
subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).
3.3
Gli azionisti (DTF 148 IV 170 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;
D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.
ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i creditori
(decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.) di una società a danno della quale è commesso il
reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai
reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
3.4
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e
art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104
cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del
6.4.2016
consid. 1.1.; BSK
StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
3.5
La qualità di danneggiato di una persona, e di
riflesso la sua legittimazione a partecipare al procedimento quale accusatore
privato, è – di regola – determinata all’inizio della procedura, sulla base
degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle allegazioni di
chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di
causalità tra il danno ed il reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018
consid. 2.1.; 1B_438/2016 del 14.3.2017 consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016
consid. 2.1.; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2c). Se
esiste un dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si
deve riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del
21.6.2018
consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel
corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra
parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 20).
4.
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia
presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di
ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 7B_182/2023 del
4.3.2024
consid. 6.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R. SCHNEEBELI,
op. cit., art. 80 CPP n. 2).
La
violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –
comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata
nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente
grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una
decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in
fatto e in diritto (decisione TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.). Una
riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il
rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della
parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione
TF 1C_320/2019 del 23.4.2020 consid. 2.4.).
5.
5.1.
Il
procuratore pubblico, con riferimento al reato giusta l’art. 158 CP, ha ammesso
la PI 1 quale accusatrice privata.
5.2
RE
1.
censura questa conclusione (consid. i.).
5.3
5.3.1
Si
è detto che danneggiato ex art. 115 cpv. 1 CPP è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato, ossia il titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma pretesa lesa, e che nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei
beni giuridici tutelati.
La
questione da esaminare non è quindi a sapere se il reato sia stato commesso –
tema dell’istruzione –, ma se la PI 1 sia titolare del bene giuridico protetto
dal reato ipotizzato. Non si comprende perciò il tenore del verbale 15.2.2024
davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi, secondo cui questa Corte deve pronunciarsi
“(…) sia sulla competenza territoriale che sulla presenza di sufficienti
indizi di reato che sorreggano l’inchiesta, (…)”.
5.3.2
Il
pubblico ministero, all’inizio dell’audizione 12.10.2023 (AI 20), ha indicato a
RE 1, con riferimento al reato di amministrazione infedele, che era inchiestato
“(…) in relazione ai miei atti e alle mie omissioni relativi alla gestione,
segnatamente fiduciaria, per il tramite di __________ e di __________, della
società __________, e in relazione ai miei atti e alle mie omissioni quale
fiduciario dell’operazione immobiliare relativa alla costruzione dello stabile
denominato “__________” situato a Bucarest, (…), nel periodo dal 2017 a oggi, (…),
in particolare in relazione alla mancata insinuazione del credito di __________
nella procedura d’insolvenza della partecipata __________ (in seguito: __________)
e alla mancata contestazione di crediti apparentemente infondati insinuati da altre
società, in relazione alle contestazioni da parte di __________ (…) del credito
di __________ verso __________, alla destituzione del direttore di __________ e
del legale rumeno incaricati da PI 1 (…) e da __________ (…), e in relazione
alla mancata sottoscrizione della documentazione necessaria al trapasso delle
azioni di __________ dal veicolo fiduciario __________ a PI 1.” (p. 1 s.).
Descrizione
dei fatti ipotizzati a carico dell’imputato ripresa dalla denuncia presentata (anche)
dalla PI 1 (consid. a.5.).
All’imputato
è quindi sostanzialmente rimproverato di aver leso la __________., di cui la PI
1.
(della quale __________ sarebbe avente diritto economico) è azionista in via
fiduciaria per il tramite della __________, veicolo fiduciario [“Tutto ciò
conferma che __________ detiene le azioni solamente a titolo fiduciario per
altri azionisti.” (AI 1, p. 3)].
L’azionista
è tuttavia soltanto indirettamente danneggiato dai reati eventualmente commessi
a danno della società (consid. 3.3.). Un contratto fiduciario genera peraltro
il trasferimento della proprietà dei crediti e degli oggetti rimessi al
fiduciario dal fiduciante, di modo che quest’ultimo non ha che un credito alla
restituzione (decisione TF 1B_498/2017 del 27.3.2018 consid. 4.2.). L’avente
diritto economico, come l’azionista ed il fiduciante, in difetto di danno
diretto, non è parte (decisioni TF 1B_490/2020 del 9.12.2020 consid. 2.2.; 1B_498/2017
del 27.3.2018 consid. 4.1.).
Si
ricorda inoltre che una persona che subentra nei diritti di un danneggiato è
colpita soltanto indirettamente e non può dunque, salvo eccezioni previste
dall’art. 121 cpv. 1/2 CPP, essere riconosciuta accusatrice privata nel
procedimento (DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; decisione TF 1B_108/2021 del 17.2.2022
consid. 2.2.).
In
queste circostanze, non si comprende la conclusione del procuratore pubblico
secondo cui la veste di accusatrice privata della PI 1 era da riconoscere
perché si trattava della società con cui la __________ aveva sottoscritto il contratto
fiduciario relativo alla __________ e che aveva concesso a quest’ultima i
finanziamenti per procedere all’investimento immobiliare in Romania, che
sarebbero stati o avrebbero rischiato di andare persi qualora non fosse
riuscita a far valere il suo credito nell’ambito del fallimento della __________.
Sembra in effetti esserci una contraddizione tra i fatti ipotizzati a carico
dell’imputato e la conclusione per cui la PI 1 sarebbe parte al procedimento.
Le
diverse fattispecie ipotizzate nei confronti di RE 1 devono invero essere
esaminate singolarmente per comprendere se la PI 1 possa essere ritenuta parte
al procedimento inc. MP 2020.9989 inerente al reato giusta l’art. 158 CP. Ritenuto
che la PI 1 e le altre società interessate dai fatti sono coinvolte in
procedimenti civili/esecutivi, la motivazione esposta dal pubblico ministero è
troppo generica. Occorre in effetti evitare che il procedimento penale possa
venir utilizzato per fini estranei (ovvero per raccogliere documentazione e
informazioni da impiegare nelle controversie civili/esecutive in essere).
Il
magistrato inquirente, nelle osservazioni 30.10.2023, sembra del resto riconoscere
che il ritiro della causa volta ad insinuare il credito della __________ nella
procedura di insolvenza della __________ potrebbe creare un pregiudizio diretto
alla __________ (p. 7), e quindi non alla PI 1. Egli ha invero aggiunto che la
mancata ottemperanza delle istruzioni impartite dalla PI 1 alla __________ in
relazione all’amministrazione della __________ avrebbe creato un danno diretto
alla PI 1 perché il valore della sua partecipazione, a seguito della violazione
dei doveri contrattuali della mandataria, sarebbe stato – almeno
temporaneamente – diminuito (p. 7). Nelle ulteriori osservazioni 18/19.12.2023
(p. 3) ha indicato che l’aver asseritamente ignorato o contraddetto le
istruzioni della PI 1 avrebbe provocato una diminuzione o una messa in pericolo
concreta degli attivi della __________ e perciò una corrispondente diminuzione
del valore delle quote della società, economicamente spettanti alla PI 1.
L’azionista
è però, come detto, soltanto indirettamente leso.
5.4
Si
giustifica annullare il decreto 12.10.2023 per quanto concernente l’ammissione quale
accusatrice privata della PI 1 nel procedimento inc. MP 2020.9989 per il reato
di amministrazione infedele. In considerazione degli importanti aspetti
civili/esecutivi della vicenda (che impongono prudenza nel riconoscimento della
veste di parte), il pubblico ministero identificherà anzitutto le singole
fattispecie e poi determinerà, per ognuna di esse, se la PI 1 possa essere
reputata parte.
Si
ricorda che il giudizio sulle pretese civili fatte valere in via adesiva nel
procedimento penale presuppone che l’azione civile non sia pendente davanti ad
un altro tribunale o che non sia stata oggetto di una decisione cresciuta in
giudicato (DTF 145 IV 351 consid. 3./4.; decisione TF 7B_769/2024 del
29.11.2024
consid. 1.2.4.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP
n. 14), per esempio in ragione di procedure arbitrali o pendenti all’estero
(decisione TF 7B_131/2023 del 15.12.2023 consid. 3.1.). In concreto la PI 1 si
è costituita accusatrice privata senza ulteriori precisazioni. Il procuratore
pubblico terrà conto anche di questi principi per decidere se l’eventuale veste
di accusatrice privata della PI 1 debba limitarsi all’azione penale o possa
estendersi anche all’azione civile.
L’ipotizzato
reato di amministrazione infedele è, di principio, perseguibile d’ufficio, a
prescindere dall’esistenza di un accusatore privato. Di modo che il pubblico
ministero deve evidentemente indagare il reato anche qualora non ci sia un
accusatore privato.
6.
6.1.
Il
procuratore pubblico ha ammesso la PI 1 quale accusatrice privata per il reato
ex art. 292 CP (inc. MP 2022.6689).
6.2
RE
1.
contesta questa conclusione (consid. i.).
6.3
Il
reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità giusta l’art. 292 CP [secondo
cui è punito con la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da un’autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista dalla norma medesima (BSK Strafrecht II – C.
RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n. 60 ss.)] tutela direttamente il bene
giuridico dell’interesse pubblico al mantenimento dell’autorità statale
(decisioni TF 1B_253/2019 dell’11.11.2019 consid. 5.1.; 1P.600/2006 del
21.12.2006
consid. 3.2.; BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit.,
art. 292 CP n. 12; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 79; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / H.
VEST, 4. ed., art. 292 CP n. 1). La disobbedienza di cui all’art. 292 CP deve
pertanto essere direttamente collegata alla minaccia penale contenuta nella
decisione medesima, che ha come scopo quello di proteggere l’autorità statale
(BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n. 15). Tale
protezione non ha comunque un fine a sé stante. Indirettamente serve infatti
alla realizzazione di qualsiasi interesse, pubblico o privato, che si vuole
fare rispettare per il tramite della decisione (sentenza TF 1B_253/2019 dell’11.11.2019
consid. 5.1.; BSK Strafrecht II – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 292 CP n.
16). Qualora gli interessi da realizzare siano di natura privata, la qualità di
danneggiata deve essere riconosciuta alla persona pregiudicata, ovvero a chi ha
domandato la decisione assortita dalla comminatoria (decisione TF 1P.600/2006
del 21.12.2006 consid. 3.2.; cfr., più restrittiva, decisione TF 1B_253/2019
dell’11.11.2019 consid. 5.3.; qualità di danneggiato riconosciuta in presenza
di un “eminentes Interesse” che l’ordine con la comminatoria venga
osservato dalla controparte; BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 79; ZK StPO –
V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 3).
6.4
Dagli
atti dell’inc. MP 2022.6689 risulta che con giudizio 4.1.2021 il pretore del
Distretto di __________ ha accolto l’istanza della PI 1 facendo ordine alla __________
di far firmare alla __________, e di retrocederli all’istante, entro il termine
di quindici giorni, tre documenti necessari al trasferimento di 659 azioni
detenute in __________. L’ordine è stato pronunciato con la comminatoria di cui
all’art. 292 CP nei confronti di tutti gli organi, i direttori ed i
collaboratori della società, ed in particolare RE 1 e __________.
Il
giudizio è stato confermato dalla seconda Camera civile del Tribunale d’appello
(sentenza 12.2021.5 del 23.3.2021) e dal Tribunale federale (sentenza
4A_227/2021 del 7.12.2021).
In
queste circostanze, in applicazione di quanto esposto al consid. 6.3., la
decisione 12.10.2023 del procuratore pubblico sull’ammissione della PI 1 quale
accusatrice privata nel procedimento penale inc. MP 2022.6689 deve essere
confermata.
7.
Il
gravame, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Tasse, spese ed
indennità sono compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Il
decreto 12.10.2023 del procuratore pubblico Claudio Luraschi, nel procedimento
inc. MP 2020.9989, è parzialmente annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti dell’inc. MP 2020.9989 sono rinviati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti ai sensi dei considerandi.
2. Tassa
di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera