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Decisione

60.2023.282

Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che gli ha soltanto parzialmente riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

25 marzo 2024Italiano35 min

operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.282

Lugano

25 marzo 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 30/31.10.2023 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

i dispositivi n. 2. e 3. (riconoscimento solo

parziale di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 17.10.2023

del procuratore pubblico Claudio Luraschi nell’ambito del procedimento promosso

anche nei suoi confronti per titolo di truffa, usura, infrazione alla legge

federale contro la concorrenza sleale e registrazione clandestina di

conversazioni (ABB 1590/2023);

richiamate le osservazioni 6.11.2023 e

30.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame – e 20/21.11.2023 (replica) e 21/22.11.2023 (replica tardiva) di RE

1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

rapporto 23/25.10.2019 (AI 1) la Polizia Comunale Città di __________ ha

segnalato al Ministero pubblico il commerciante ambulante __________, indicando

che aveva ricevuto richieste di intervento da cittadini sulle modalità con cui

questi – che si sarebbe presentato quale “informatore scientifico” –

operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della __________, __________,

di prodotti asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.

La

segnalazione è stata registrata come inc. MP 2019.10630.

b. Con

decreto 25.10.2019 (AI 2) il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione

del domicilio degli imputati – __________ e RE 1, in quel momento organo di

fatto della __________ (di cui è divenuto amministratore unico il 23.12.2020) –

e della sede della società ed il sequestro di quanto utile per il procedimento.

La

perquisizione si è svolta nei giorni seguenti, a tappe (AI 196).

c. RE

1 è stato sentito quale imputato il 28.10.2019 (AI 196).

d. Con

decreto 14.9.2022 (AI 194) il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando nei confronti di RE 1 l’abbandono del

procedimento penale e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di

indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.

e. Il

22.9.2022 (AI 196) è stato acquisito agli atti il rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 19.9.2022, al quale sono stati allegati – anche – i verbali

di interrogatorio dei numerosi accusatori privati.

f. Con

istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha postulato il versamento di CHF

170'218.00, di cui CHF 35'218.00 per spese legali [CHF 3'746.90 secondo la nota

professionale 2.12.2019 dell’avv. __________; CHF 5’350.00 (recte: 7'350.00, AI

200) secondo la nota professionale 21.1.2020 dell’avv. __________; CHF 5'697.85

secondo la tassazione 9.11.2020 della nota professionale dell’avv. __________;

CHF 18'423.25 secondo la nota professionale intermedia 28.9.2022 dell’avv. PR 1],

CHF 15'000.00 per danno economico risultante dalla partecipazione al

procedimento penale e CHF 120'000.00 per torto morale.

g. Con

scritto 14.3.2023 (AI 207) il procuratore pubblico ha chiesto a RE 1 di

trasmettere il dettaglio delle prestazioni legali riassunte nelle note

professionali dei patrocinatori allegate all’istanza di indennità per ingiusto

procedimento. Ha inoltre domandato di trasmettere il dettaglio e/o i

giustificativi del danno economico addotto, che sarebbe risultato dalla sua partecipazione

necessaria al procedimento penale inc. MP 2019.10630.

Il

22.6.2023 (AI 220) il magistrato inquirente ha domandato una risposta alla

lettera 14.3.2023, a cui non era stato dato seguito.

Con

ulteriore scritto 18.8.2023 (AI 222) il pubblico ministero ha chiesto di nuovo di

trasmettere, entro dieci giorni, i giustificativi e/o altra documentazione che

potessero sostanziare le richieste di indennizzo relative al procedimento inc.

MP 2019.10630, ritenuto che in caso contrario avrebbe deciso sulla base degli

elementi agli atti.

h. Con

scritto 6/9.10.2023 (AI 226), nel termine prorogato (AI 224/225), RE 1 ha

comunicato di confermare il contenuto dell’istanza 29.9.2022, osservando che il

suo patrocinio – sin dall’inizio dell’assunzione del mandato – non sarebbe

stato scorporato in due distinti procedimenti penali, anche se erano stati

aperti due incarti (inc. MP 2019.10630 e 2019.10742). Non sarebbe stato perciò per

nulla agevole ricostruire a posteriori e attribuire separatamente ogni

prestazione fornita ad un incarto piuttosto che ad un altro. Ha ribadito che il

danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale era stato prudenzialmente indicato in CHF 15'000.00 e che l’ammontare

dell’indennità per torto morale era stata valutata in CHF 120'000.00. Ha

chiesto di fissare un incontro al fine di chiarire quali documenti

giustificativi si ritenevano necessari o indispensabili.

i. Con

decreto 1590/2023 del 17.10.2023 il procuratore pubblico ha abbandonato il

procedimento penale a carico di RE 1.

Il

magistrato inquirente, ricordati i fatti, ha precisato che – durante la

perquisizione della __________ – erano stati trovati documenti, oggetti ed

averi patrimoniali sulla base dei quali era stato aperto, anche nei confronti

di RE 1, un procedimento penale (ancora pendente) per truffa, usura, coazione,

poi esteso alle ipotesi di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori,

cattiva gestione e amministrazione infedele (inc. MP 2019.10742).

Dall’istruttoria

non erano emersi indizi di reato a carico di RE 1. Dalle dichiarazioni dei

clienti di __________ e dei coimputati risultava che egli non avesse avuto

alcun ruolo operativo in relazione alla vendita del prodotto asseritamente atto

ad assorbire onde elettromagnetiche. Non c’erano elementi concreti che

permettessero di concludere che l’imputato fosse stato a conoscenza delle

modalità di vendita adottate da __________.

Ha

quindi esposto l’istanza di indennità di RE 1.

Con

riferimento alle spese legali, il pubblico ministero ha anzitutto osservato che

l’imputato aveva chiesto la rifusione dell’importo di CHF 5'697.85 inerenti

alle prestazioni del difensore d’ufficio avv. __________ (peraltro eseguite nel

procedimento inc. MP 2019.10742), producendo al contempo la decisione di

tassazione della nota professionale, cresciuta in giudicato. Detta pretesa, già

soddisfatta, non poteva evidentemente essere ammessa.

Per

il resto, il magistrato inquirente ha rilevato che, nonostante le molteplici

richieste e la concessione di una generosa proroga del termine assegnato,

l’imputato non era stato in grado di scorporare le prestazioni dei difensori

nell’ambito degli incarti paralleli rispettivamente di fornire i dettagli delle

prestazioni esposte dai legali, limitandosi a produrre le note professionali.

Non era quindi possibile esaminare la congruità delle prestazioni esposte per

rapporto all’effettivo impegno profuso dai difensori nell’ambito dell’inc. MP

2019.10630. Dalle note professionali prodotte non era neppure ravvisabile la

tariffa oraria applicata dai diversi patrocinatori.

Il

pubblico ministero ha indicato che non gli restava che decidere la pretesa di RE

1 considerando le ore di lavoro della difesa che risultavano dagli atti del

procedimento, stimando il numero delle ulteriori ore di attività necessarie per

svolgere una difesa diligente, considerando una tariffa oraria di CHF 280.00

(trattandosi di fattispecie semplice dal profilo fatturale e giuridico).

Dopo

avere esposto gli interventi dei legali risultanti dagli atti (ed evidenziato

che dagli atti non risultava alcuna partecipazione dell’avv. PR 1 ad

interrogatori od udienze), ha stimato il tempo di lavoro impiegato dai legali

per gli incontri con il cliente, l’esame dell’incarto, la redazione e la

lettura della corrispondenza e i contatti telefonici con l’autorità. Ha

menzionato che, per tutte queste attività, utilizzando un metodo di valutazione

ampiamente a favore dell’imputato, si poteva riconoscere al massimo un numero

di ore di lavoro simile a quello impiegato per partecipare direttamente alle

audizioni e alle perquisizioni (pari a complessivi 16 ore e 18 minuti).

Richiamati i principi dell’equità e della proporzionalità, ha riconosciuto

complessivamente a titolo di onorario 32 ore e 30 minuti a CHF 280.00/ora, pari

a CHF 9'100.00.

Per

le spese legali è quindi stato ammesso a favore di RE 1 l’importo di CHF

10'780.75, di cui CHF 9'100.00 di onorario, CHF 910.00 di spese (10%

dell’onorario) e CHF 770.75 di IVA.

Il

procuratore pubblico, sul danno economico, ricordato il diritto applicabile, ha

sottolineato che RE 1 non si era confrontato minimamente con le esigenze di

motivazione poste, ritenuto che si era limitato a chiedere “di riconoscere

forfettariamente il risarcimento di 150 ore x CHF 100.--/ora = CHF 150'000.--”,

e questo siccome non sarebbe “possibile in questa sede elencare nel

dettaglio tutte le ore perse ed i costi vivi derivanti dalla partecipazione

necessaria al procedimento penale.” Rilevato che la fattispecie non era mai

apparsa come particolarmente complessa, per quanto atteneva il nesso causale

fra il danno, la cui aleatoria quantificazione – in assenza di qualsiasi

documento a comprova – sfuggiva al procuratore pubblico, ed il procedimento

penale, andava comunque osservato che RE 1 si limitava a fare menzione

dell’asserito atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte delle

autorità di perseguimento penale, come pure della detenzione sofferta dal 18.8.2020

al 20.8.2020, che avrebbe comportato una sistemazione presso una conoscente del

figlio minorenne. Mal si comprendeva però come l’asserito atteggiamento

prevenuto dell’autorità, comunque non comprovato in alcun modo, avrebbe

contribuito a cagionare il danno economico quantificato (aleatoriamente) in ben

CHF 15’000.00. La carcerazione era occorsa in un altro procedimento penale. Ha

respinto la pretesa.

In

relazione al torto morale, esposto il diritto applicabile, il magistrato

inquirente ha affermato che l’importo richiesto appariva crassamente eccessivo

nella sua quantificazione, non fosse stato altro con riferimento ai reati

ipotizzati, la cui esecrabilità non era certo comparabile ad altre fattispecie

previste dal CP, ed al fatto che RE 1, in questo procedimento, non era stato

detenuto. All’istanza non aveva allegato alcun certificato che potesse anche

soltanto rendere verosimile l’invocata e aspecifica “sindrome di cui

continua a soffrire.” Ha respinto l’istanza, ritenuta la contenuta gravità

dei reati contestati, il fatto che RE 1 non era stato posto in detenzione o

sottoposto a misure coercitive particolarmente invasive ed il fatto che egli

non aveva reso verosimile alcuna lesione particolarmente grave dei suoi

interessi personali.

j. Con

gravame 30/31.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnazione, i

dispositivi n. 2. e 3. del decreto di abbandono siano annullati e modificati

nel senso che gli siano riconosciute le spese legali esposte nelle note degli

avv.ti __________, __________ e PR 1 e che gli siano riconosciuti un danno di

CHF 15'000.00 ed un torto morale.

Il

reclamante adduce che la nota professionale dell’avv. PR 1 comprenderebbe tutte

le prestazioni fornite a suo favore nei procedimenti inc. MP 2019.10630 e

2019.10742, tenuto conto del fatto che gli atti istruttori compiuti sarebbero

stati strettamente connessi. Tanto è vero che il procuratore pubblico, nel

decreto di abbandono, avrebbe ripetutamente menzionato le risultanze dell’inc.

MP 2019.10742. Sarebbe quindi perlomeno opinabile la pretesa del magistrato

inquirente di poter consultare un conteggio preciso e dettagliato delle

prestazioni rese dai patrocinatori. Ogni legale sarebbe peraltro tenuto al

segreto professionale, che contemplerebbe anche l’obbligo di conservare il

segreto sul contenuto delle prestazioni fornite all’imputato. Le prestazioni

degli avv.ti __________ (pari a CHF 3'746.50) ed __________ (pari a CHF

7'350.00) sarebbero pienamente giustificate. Per il reclamante, avendo il

pubblico ministero ammesso soltanto un’indennità di CHF 10’780.75, ne

deriverebbe che le prestazioni rese dall’avv. PR 1 sarebbero state valutate in

CHF 0.00.

Il

reclamante afferma che il tempo consacrato alla propria difesa da

un’imputazione ingiusta ed umiliante non sarebbe consistito solo nella

partecipazione agli interrogatori ed alle perquisizioni, ma anche nella lettura

di tutti gli atti istruttori, negli incontri e nei colloqui con i propri

patrocinatori. RE 1 ribadisce di aver avuto un danno pari ad un importo di CHF

15'000.00.

Non

ci sarebbe alcun dubbio che qualsiasi cittadino nei cui confronti viene aperto

un procedimento penale per truffa, usura, infrazione alla legge federale contro

la concorrenza sleale e registrazione clandestina di conversazioni soffrirebbe

nella propria autostima, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero sul

piano professionale, sociale e famigliare. A maggior ragione quando tale

sofferenza sarebbe durata quattro anni. L’importo dell’indennità per torto

morale non sarebbe decisivo in questo procedimento e la sua determinazione

sarebbe lasciata ancora una volta al prudente criterio del giudice ex art. 42

CO, in via analogica.

k. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della

duplica, si dirà se necessario in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima

dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore

dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

Con

l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge

federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale

disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme

transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al

31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.

OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in

legalis.ch).

2.

2.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il gravame, inoltrato il 30.10.2023 dall’imputato

prosciolto contro il decreto 17.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni

giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).

2.3

L’impugnativa

è proponibile perché concernente la

contestazione del decreto 17.10.2023, dispositivi n. 2. e 3., che ha soltanto

parzialmente riconosciuto all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto

procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R.

RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK

StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).

2.4

RE

1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare i dispositivi n. 2. e 3. del

decreto, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica della pronuncia, che gli ha parzialmente negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,

op. cit., art. 322 CPP n. 5).

2.5

Le

esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.

Il

reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

3.

3.1.

In

applicazione dell’art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure

parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è

stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:

a. un’indennità

per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale;

c. una

riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi

interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

L’autorità

penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a

quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).

3.2

L’art.

429.

CPP fonda una responsabilità

causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali

(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG

/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.

429.

CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429

CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità

del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

3.3

Il

danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità

civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023

del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.

429.

CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale)

abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).

3.4

3.4.1

Le

autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429

cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF

6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,

art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO

– Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).

Questo significa che le autorità – prima della loro

decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a

dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019

dell’11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.

8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è

fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere

sentito (BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).

3.4.2

L’imputato

prosciolto ha l’obbligo di cooperazione

(decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020

consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne

discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto

prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019

dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le

sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.

Unicamente se non possa essere provato il preciso

importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto

riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato

(secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF

142.

IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].

3.4.3

Il comportamento passivo dell’imputato che non

reagisce all’esortazione delle autorità a cifrare e a giustificare le pretese

può equivalere alla loro rinuncia (decisioni TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020

consid. 1.3.; 6B_531/2019 del 20.6.2019

consid. 2.2.; 1B_370/2018 del 10.12.2018

consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 31b; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 429 CPP n. 14). L’assenza di reazione implica che l’imputato è

precluso dall’invocare l’indennizzo in un’ulteriore procedura (decisione TF

6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31b).

Se l’imputato patrocinato ha formulato e quantificato,

spontaneamente, le proprie pretese, l’autorità non deve assicurarsi che non

abbia dimenticato delle poste di danno; se alcune di esse non sono menzionate,

si può di regola ritenere che egli vi abbia rinunciato (decisione TF

6B_1055/2019 del 17.7.2020 consid. 4.2.2.).

Dall’art.

429.

cpv. 2 CPP non si evince alcun obbligo delle autorità di invitare una

persona patrocinata a sostanziare un’istanza di indennità insufficientemente

motivata o a dimostrare un danno non esposto (decisione TF 6B_888/2021 del

24.11.2022

consid. 7.4.).

4.

4.1.

Giusta

l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente

assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha

diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio

dei suoi diritti procedurali.

Si

tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia

(decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione

traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il

Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste

spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del

caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve

pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di

conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF

6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art.

429.

CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 7;

messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1231).

L’indennizzo

per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP non è limitato ai casi di

difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisioni

TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid.

3.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un

avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale

materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza

alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione si tiene

conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in

fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla

vita personale e professionale dell’imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisione TF 7B_16/2022 del 6.11.2023 consid. 4.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 14).

Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21

cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed

all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua

competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza

impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito

conseguito ed alla sua prevedibilità.

La

nota professionale del legale deve essere comprensibile ed esaminabile (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 17b). L’esame è

possibile soltanto se è conosciuto il tempo impiegato dal legale per ogni

singola prestazione (BSK StPO

– S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b). Il livello di dettaglio della nota ha il suo limite

nella tutela del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che non devono

essere date indicazioni che svelano, segnatamente, la strategia di difesa (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 17b). Il segreto

professionale dell’avvocato deve infatti essere tutelato anche nei confronti

dei tribunali (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 2.4.). Questo

non esclude tuttavia una certa precisazione delle diverse poste della nota

professionale, per permetterne l’esame (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022

consid. 2.4.; ZK StPO – Y.

GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4b).

Qualora non sia presentata la nota professionale o qualora essa non sia

sufficientemente dettagliata, il dispendio del legale viene valutato secondo

apprezzamento (BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b).

4.2

4.2.1

Con

decreto 14.9.2022 (AI 194) il magistrato inquirente, comunicando l’imminente

chiusura dell’istruzione e l’emanazione di un decreto di abbandono a favore di RE

1, gli ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di

indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.

Con

istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 35'218.00

per spese legali. Ha allegato le note 2.12.2019 dell’avv. __________ di CHF

3'746.90, 21.1.2020 dell’avv. __________ di CHF 5’350.00 [recte: 7'350.00 (AI

200)] e 28.9.2022 dell’avv. PR 1 di CHF 18'423.25 (oltre al decreto di

tassazione 9.11.2020 inerente alla nota professionale dell’avv. __________,

approvata per CHF 5’697.85).

Il

procuratore pubblico, non trattandosi di note professionali dettagliate, senza

indicazione delle singole prestazioni, del relativo dispendio orario e della

tariffa oraria applicata, ha chiesto al reclamante – con scritti 14.3.2023 (AI

207), 22.6.2023 (AI 220) e 18.8.2023 (AI 222) – di trasmettere il dettaglio

delle prestazioni legali.

Non

avendo RE 1 dato alcun seguito, nel termine prorogato al 6.10.2023, a quanto

richiesto, il magistrato inquirente ha valutato le spese legali sulla base

degli atti del procedimento.

4.2.2

Il

reclamante, che ha trasmesso al procuratore pubblico tre note professionali

senza alcuna menzione delle prestazioni e del relativo dispendio orario, giustifica

tale modo di procedere appellandosi al segreto professionale dei suoi legali ed

al fatto che nei suoi confronti erano pendenti due procedimenti, con

impossibilità di distinguere le prestazioni legali per l’uno piuttosto che per

l’altro.

4.2.3

Si

è detto al consid. 4.1. in fine che, affinché l’autorità penale possa

determinarsi sulle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP, deve

essere presentata una nota professionale comprensibile ed esaminabile. Ciò che

implica, necessariamente, l’indicazione del tempo impiegato per ogni singola

prestazione.

Ora,

una simile indicazione – semplice elenco, con relativa data di esecuzione e

dispendio orario, segnatamente dei colloqui con il patrocinato, degli interrogatori,

della stesura di scritti, dei colloqui con il procuratore pubblico, dello studio

degli atti, ecc. – non avrebbe manifestamente leso il segreto professionale dei

patrocinatori che hanno assistito RE 1, come da chiara giurisprudenza del

Tribunale federale e da dottrina, non dovendo essi – a tale fine – svelare

alcunché in capo alla strategia difensiva (per esempio in relazione al

contenuto dei colloqui con il patrocinato).

L’onere

della prova – in merito alle spese legali limitato di principio alla produzione

della nota dettagliata – non avrebbe comportato del resto difficoltà

particolari per un legale. Il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di

rendiconto nei confronti del cliente, in applicazione dell’art. 20 della legge

sull’avvocatura, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire

in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei

crediti che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al

mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; il legale deve

inoltre conservare i giustificativi per almeno dieci anni.

Sul

fatto che nei confronti di RE 1 erano pendenti due procedimenti penali, si

rileva che egli non ha neppure tentato di distinguere le differenti prestazioni

per i due incarti.

In

queste circostanze, a ragione il procuratore pubblico – che, malgrado non

avesse alcun obbligo in tal senso, essendo l’imputato prosciolto patrocinato e

quindi anche ben consapevole, per il tramite del suo legale, che la

presentazione di note dettagliate non avrebbe leso il segreto professionale dei

suoi difensori, ha del resto ripetutamente interpellato RE 1 chiedendogli di

trasmettere il dettaglio delle note professionali – ha determinato le spese

legali sulla base degli atti dell’inc. MP 2019.10630.

Dopo

avere esposto gli interventi dei legali (ed evidenziato che dagli atti non

risultava alcuna partecipazione dell’avv. PR 1 ad interrogatori od udienze), il

magistrato inquirente ha stimato il tempo di lavoro impiegato dai legali per

gli incontri con il cliente, l’esame dell’incarto, la redazione e la lettura

della corrispondenza e i contatti telefonici con l’autorità. Ha indicato che,

per tutte queste attività, utilizzando un metodo di valutazione ampiamente a

favore dell’imputato, si poteva riconoscere al massimo un numero di ore di

lavoro simile a quello impiegato per partecipare direttamente alle audizioni e

alle perquisizioni (pari a complessivi 16 ore e 18 minuti). Richiamati i

principi dell’equità e della proporzionalità, ha riconosciuto complessivamente a

titolo di onorario 32 ore e 30 minuti a CHF 280.00/ora, pari alla somma di CHF

9'100.00. Ha quindi ammesso, per spese legali, l’importo complessivo di CHF

10'780.75, di cui CHF 9'100.00 di onorario, CHF 910.00 di spese (10%

dell’onorario) e CHF 770.75 di IVA.

Questa

somma si riferisce evidentemente al procedimento inc. MP 2019.10630 nel suo

complesso, ossia alla difesa effettuata dagli avv.ti __________, __________ e PR

1.

5.

5.1.

La

domanda di indennizzo del pregiudizio economico deve essere valutata giusta

l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato prosciolto ha diritto a

un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria

al procedimento penale), norma che concerne il risarcimento, oltre che del

danno materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento

conseguente alla carcerazione e/o agli atti di procedura, di tutte le perdite

economiche, compresa la perdita di guadagno derivante da attività dipendente

e/o indipendente, durante tutto il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2./1.3.3.; decisione TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 2.1.1.; BSK

StPO – S. WEHRENBERG / F.

FRANK, op. cit., art. 429 CPP

n. 23; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve

essere di principio risarcito (decisione TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid.

5.1.).

L’istante deve

provare l’esistenza del danno, l’entità e il nesso causale naturale adeguato

tra il nocumento ed il procedimento (decisione TF 6B_707/2020 del 28.10.2020

consid. 1.1.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 24).

5.2

5.2.1

Con

istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto CHF 15'000.00 per danno economico

risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Ha indicato

che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed in modo

dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far emergere la

verità processuale. Avrebbe dovuto confrontarsi fin dall’inizio con un

atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte della polizia giudiziaria e

del procuratore pubblico. Durante il suo arresto dal 18.8.2020 al 20.8.2020

avrebbe dovuto rivolgersi ad una conoscente per affidarle il figlio. Ha

aggiunto che, “non essendo possibile in questa sede elencare nel dettaglio

tutte le ore perse ed i costi vivi derivanti dalla partecipazione necessaria al

procedimento penale, si propone di riconoscere forfettariamente il risarcimento

di 150 ore x CHF 100.--/ora = CHF 15'000.--” (p. 2).

Con

scritto 14.3.2023 (AI 207) il magistrato inquirente ha chiesto al reclamante di

trasmettere il dettaglio e/o i giustificativi del danno economico addotto, che

sarebbe risultato dalla sua partecipazione necessaria al procedimento inc. MP

2019.10630

Ha sollecitato una risposta il 22.6.2023 (AI 220) ed il 18.8.2023

(AI 222).

Con

scritto 6/9.10.2023 (AI 226), nel termine prorogato (AI 224/225), RE 1 si è

limitato a ribadire che il danno economico risultante dalla partecipazione

necessaria al procedimento era stato prudenzialmente indicato in CHF 15'000.00.

Il

procuratore pubblico ha respinto la pretesa, non comprovata.

5.2.2

Ora,

malgrado il reclamante medesimo nell’istanza 29/30.9.2022 (AI 198) abbia

indicato che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed

in modo dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far

emergere la verità processuale e sebbene il procuratore pubblico gli abbia

esplicitamente domandato di precisare il danno, RE 1 è rimasto silente.

Egli

non ha provato l’esistenza del danno, la sua entità ed il nesso causale

naturale adeguato tra il

nocumento ed il procedimento.

L’art.

429.

cpv. 1 lit. b CPP presuppone infatti una perdita economica. Il semplice

fatto di aver dovuto partecipare ad un procedimento penale, segnatamente ad

interrogatori, non cagiona – di per sé – un danno economico. Il reclamante non

adduce, e tantomeno comprova, di aver avuto una perdita economica per il fatto

che il 28.10.2019 abbia presenziato, necessariamente, alla sua audizione

rispettivamente che, nei medesimi giorni, abbia partecipato alle perquisizioni

disposte dal magistrato inquirente. Né egli sostiene, e tantomeno dimostra,

altre perdite economiche derivanti in nesso causale naturale adeguato dal

procedimento penale. Egli non è stato arrestato nel procedimento inc. MP

2019.10630, di modo che alcuna perdita economica potrebbe in ogni caso risultare

da questo provvedimento coercitivo.

Si

può evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una parte

che si rappresenta da sola (diversamente dal caso di specie inerente a RE 1) ha

peraltro diritto ad essere indennizzata per il lavoro personale svolto soltanto

in presenza di circostanze particolari: il caso deve essere complicato e,

inoltre, la tutela degli interessi deve rendere necessario un dispendio

lavorativo importante che supera quello di cui una persona si fa carico usualmente

per il disbrigo delle faccende personali [DTF 125 II 518 consid. 5.b); BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 429 CPP n. 20)]. Considerato

che il caso concreto non era particolarmente complicato, ritenuto inoltre che

il reclamante è stato interrogato soltanto una volta, un eventuale dispendio

lavorativo non poteva che essere contenuto, nei limiti di quello

ragionevolmente esigibile da una persona per le sue faccende.

Si

deve aggiungere che il danno viene accertato determinando la differenza tra lo

stato attuale del patrimonio e lo stato che esso avrebbe senza l’intervento

dell’evento dannoso (DTF 144 III 155 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2): è perciò escluso versare al danneggiato un importo

superiore al pregiudizio da lui subito (DTF 131 III 360 consid. 6.1.).

RE

1.

potrebbe pertanto essere indennizzato per le conseguenze del procedimento solo

per quanto sia effettivamente occorso un danno: il fatto che, sebbene

ripetutamente interpellato in merito, egli non abbia neppure tentato di

comprovare il nocumento

permette invero di concludere che egli volesse trarre dal procedimento un

vantaggio pecuniario. Comportamento che, siccome abusivo, non può

manifestamente essere tutelato (BSK StPO

– C. GETH / M. REIMANN, op. cit., art. 3 CPP n. 67 ss.).

Quando

si domanda la rifusione di un danno quantificato in migliaia di franchi si può

certo esigere che la richiesta sia accuratamente comprovata, non potendosi

presumere e pretendere che lo Stato elargisca un’indennità sulla base di

semplici allegazioni di parte.

6.

6.1.

Si è esposto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure

parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di

abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale

per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in

caso di privazione della libertà.

Il

versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione

particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO in

nesso con il procedimento penale, lesione che l’interessato deve comprovare

(decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.

429.

CPP n. 27; ZK StPO – Y.

GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 10).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al

potere di apprezzamento dell’autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014

consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG /

F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione

alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016

del 13.6.2017 consid. 2.2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7).

L’art. 49 CO prevede che un’indennità sia concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo. La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una

decisione secondo equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla

ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisioni TF 6B_1273/2019

dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all’integrità

fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della gravità dell’accusa,

del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione

famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.

cit., art. 429 CPP n. 28).

Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in

pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata

molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono

costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le

conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un

procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che

potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta (DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; decisioni TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 3.1.;

6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non possono

essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni

perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile

procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339

consid. 3.1.; decisione TF 7B_29/2022 del

9.10.2023

consid. 3.1.).

6.2

6.2.1

Con

istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto la somma di CHF 120'000.000, a

suo dire stimata prudenzialmente. Ha addotto che la sofferenza psicofisica da

lui subita non avrebbe mai potuto essere compensata da alcuna indennità per

torto morale. Oltre ad essere stato insultato e minacciato dagli agenti di

polizia nel corso delle perquisizioni e dell’istruttoria, sarebbe stato fatto

oggetto di una messa al bando tramite i mass media, preavvertiti dell’avvio

dell’inchiesta penale nei suoi confronti. Il suo isolamento sociale attuale e

l’impossibilità di continuare a sopperire autonomamente ai bisogni propri e

della sua famiglia, a causa della sindrome patologica di cui avrebbe continuato

a soffrire, avrebbero rappresentato una lesione dei suoi diritti della

personalità che sarebbe continuata nel tempo da ormai tre anni, pur sapendo sin

dall’inizio di essere completamente innocente.

Il

procuratore pubblico ha respinto la pretesa del reclamante.

6.2.2

Si

deve anzitutto evidenziare che RE 1, nel procedimento inc. MP 2019.10630, non è

stato sottoposto ad alcuna misura restrittiva della libertà. Egli è stato

interrogato solo una volta in data 28.10.2019. Anche se le imputazioni a suo

carico – truffa, usura, registrazione clandestina di conversazioni e infrazione

alla legge federale contro la concorrenza sleale – erano abbastanza gravi, il

suo coinvolgimento nel procedimento è stato marginale, tanto è vero che è stato

per l’appunto sentito solo una volta.

Non

risulta inoltre che i mass media abbiano riferito che nei confronti del reclamante

era stato promosso il procedimento penale in questione. I mass media avevano

invero parlato della vicenda inerente ad un venditore ambulante legato alla __________

già prima dell’avvio del procedimento penale (cfr. allegato alla segnalazione

23/25.10.2019 della Polizia Comunale Città di __________, AI 1). Né risulta che

le perquisizioni, che peraltro – come emerge dai verbali di cui ad AI 196 – riguardavano,

oltre che il procedimento inc. MP 2019.10630, anche il procedimento inc. MP

2019.10742, ancora pendente nei confronti di RE 1, abbiano avuto eco pubblica.

Non è altresì comprovato che gli agenti di polizia l’abbiano insultato e

minacciato nel corso delle perquisizioni e dell’istruttoria. RE 1 si limita poi

ad affermare di soffrire di una “sindrome patologica”, senza neppur

tentare di dimostrare – con la presentazione dei relativi attestati medici – di

soffrire di una tale malattia (tantomeno da quattro anni) rispettivamente di

comprovare quali misure – cure mediche – ha concretamente messo in atto per contrastare

l’asserita sindrome. Si ricorda al proposito che, in relazione all’art. 44 cpv.

1.

CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il

danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le

quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno

od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato), all’interessato da un

danno spetta – secondo il principio della buona fede (giusta l’art. 2 CC) – un

obbligo di diminuire il danno (Kommentar zu den schweizerischen

Haftpflichtbestimmungen – W. FISCHER / A. BÖHME, art. 44 CO n. 21 s.; BK OR –

R. BREHM, 4. ed., art. 44 CO n. 48; W. FELLMANN / A. KOTTMANN, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Band I, n. 2480 s.; H. REY / I. WILDHABER,

Ausservertragliches Haftplichtrecht, 5. ed., n. 456 ss.; OR Kommentar – W.

FISCHER, 3. ed., art. 44 CO n. 22 s.).

Con

riferimento alla durata del procedimento, si deve rilevare che nei confronti di

RE 1 è tuttora pendente il procedimento inc. MP 2019.10742, che ha preso avvio

dalle risultanze del procedimento inc. MP 2019.10630. Di modo che si è

necessariamente dovuto tenere conto del principio dell’unità della procedura,

secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se commessi da

uno stesso imputato (art. 29 cpv. 1 lit. a CPP).

Più

in generale, si è già ricordato che

non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad

ogni perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile

procedimento di norma comporta per la persona interessata.

In

queste circostanze, non si può concludere per una lesione particolarmente grave della personalità di

RE 1.

7.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF

2'080.-- (duemilaottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera