60.2023.282
Reclamo dell'imputato prosciolto contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico che gli ha soltanto parzialmente riconosciuto un'indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
25 marzo 2024Italiano35 min
operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.282
Lugano
25 marzo 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 30/31.10.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
i dispositivi n. 2. e 3. (riconoscimento solo
parziale di un’indennità per ingiusto procedimento) del decreto di abbandono 17.10.2023
del procuratore pubblico Claudio Luraschi nell’ambito del procedimento promosso
anche nei suoi confronti per titolo di truffa, usura, infrazione alla legge
federale contro la concorrenza sleale e registrazione clandestina di
conversazioni (ABB 1590/2023);
richiamate le osservazioni 6.11.2023 e
30.11.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione
del gravame – e 20/21.11.2023 (replica) e 21/22.11.2023 (replica tardiva) di RE
1 – che si è confermato nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
rapporto 23/25.10.2019 (AI 1) la Polizia Comunale Città di __________ ha
segnalato al Ministero pubblico il commerciante ambulante __________, indicando
che aveva ricevuto richieste di intervento da cittadini sulle modalità con cui
questi – che si sarebbe presentato quale “informatore scientifico” –
operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della __________, __________,
di prodotti asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.
La
segnalazione è stata registrata come inc. MP 2019.10630.
b. Con
decreto 25.10.2019 (AI 2) il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione
del domicilio degli imputati – __________ e RE 1, in quel momento organo di
fatto della __________ (di cui è divenuto amministratore unico il 23.12.2020) –
e della sede della società ed il sequestro di quanto utile per il procedimento.
La
perquisizione si è svolta nei giorni seguenti, a tappe (AI 196).
c. RE
1 è stato sentito quale imputato il 28.10.2019 (AI 196).
d. Con
decreto 14.9.2022 (AI 194) il magistrato inquirente ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando nei confronti di RE 1 l’abbandono del
procedimento penale e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di
indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.
e. Il
22.9.2022 (AI 196) è stato acquisito agli atti il rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 19.9.2022, al quale sono stati allegati – anche – i verbali
di interrogatorio dei numerosi accusatori privati.
f. Con
istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha postulato il versamento di CHF
170'218.00, di cui CHF 35'218.00 per spese legali [CHF 3'746.90 secondo la nota
professionale 2.12.2019 dell’avv. __________; CHF 5’350.00 (recte: 7'350.00, AI
200) secondo la nota professionale 21.1.2020 dell’avv. __________; CHF 5'697.85
secondo la tassazione 9.11.2020 della nota professionale dell’avv. __________;
CHF 18'423.25 secondo la nota professionale intermedia 28.9.2022 dell’avv. PR 1],
CHF 15'000.00 per danno economico risultante dalla partecipazione al
procedimento penale e CHF 120'000.00 per torto morale.
g. Con
scritto 14.3.2023 (AI 207) il procuratore pubblico ha chiesto a RE 1 di
trasmettere il dettaglio delle prestazioni legali riassunte nelle note
professionali dei patrocinatori allegate all’istanza di indennità per ingiusto
procedimento. Ha inoltre domandato di trasmettere il dettaglio e/o i
giustificativi del danno economico addotto, che sarebbe risultato dalla sua partecipazione
necessaria al procedimento penale inc. MP 2019.10630.
Il
22.6.2023 (AI 220) il magistrato inquirente ha domandato una risposta alla
lettera 14.3.2023, a cui non era stato dato seguito.
Con
ulteriore scritto 18.8.2023 (AI 222) il pubblico ministero ha chiesto di nuovo di
trasmettere, entro dieci giorni, i giustificativi e/o altra documentazione che
potessero sostanziare le richieste di indennizzo relative al procedimento inc.
MP 2019.10630, ritenuto che in caso contrario avrebbe deciso sulla base degli
elementi agli atti.
h. Con
scritto 6/9.10.2023 (AI 226), nel termine prorogato (AI 224/225), RE 1 ha
comunicato di confermare il contenuto dell’istanza 29.9.2022, osservando che il
suo patrocinio – sin dall’inizio dell’assunzione del mandato – non sarebbe
stato scorporato in due distinti procedimenti penali, anche se erano stati
aperti due incarti (inc. MP 2019.10630 e 2019.10742). Non sarebbe stato perciò per
nulla agevole ricostruire a posteriori e attribuire separatamente ogni
prestazione fornita ad un incarto piuttosto che ad un altro. Ha ribadito che il
danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento
penale era stato prudenzialmente indicato in CHF 15'000.00 e che l’ammontare
dell’indennità per torto morale era stata valutata in CHF 120'000.00. Ha
chiesto di fissare un incontro al fine di chiarire quali documenti
giustificativi si ritenevano necessari o indispensabili.
i. Con
decreto 1590/2023 del 17.10.2023 il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale a carico di RE 1.
Il
magistrato inquirente, ricordati i fatti, ha precisato che – durante la
perquisizione della __________ – erano stati trovati documenti, oggetti ed
averi patrimoniali sulla base dei quali era stato aperto, anche nei confronti
di RE 1, un procedimento penale (ancora pendente) per truffa, usura, coazione,
poi esteso alle ipotesi di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori,
cattiva gestione e amministrazione infedele (inc. MP 2019.10742).
Dall’istruttoria
non erano emersi indizi di reato a carico di RE 1. Dalle dichiarazioni dei
clienti di __________ e dei coimputati risultava che egli non avesse avuto
alcun ruolo operativo in relazione alla vendita del prodotto asseritamente atto
ad assorbire onde elettromagnetiche. Non c’erano elementi concreti che
permettessero di concludere che l’imputato fosse stato a conoscenza delle
modalità di vendita adottate da __________.
Ha
quindi esposto l’istanza di indennità di RE 1.
Con
riferimento alle spese legali, il pubblico ministero ha anzitutto osservato che
l’imputato aveva chiesto la rifusione dell’importo di CHF 5'697.85 inerenti
alle prestazioni del difensore d’ufficio avv. __________ (peraltro eseguite nel
procedimento inc. MP 2019.10742), producendo al contempo la decisione di
tassazione della nota professionale, cresciuta in giudicato. Detta pretesa, già
soddisfatta, non poteva evidentemente essere ammessa.
Per
il resto, il magistrato inquirente ha rilevato che, nonostante le molteplici
richieste e la concessione di una generosa proroga del termine assegnato,
l’imputato non era stato in grado di scorporare le prestazioni dei difensori
nell’ambito degli incarti paralleli rispettivamente di fornire i dettagli delle
prestazioni esposte dai legali, limitandosi a produrre le note professionali.
Non era quindi possibile esaminare la congruità delle prestazioni esposte per
rapporto all’effettivo impegno profuso dai difensori nell’ambito dell’inc. MP
2019.10630. Dalle note professionali prodotte non era neppure ravvisabile la
tariffa oraria applicata dai diversi patrocinatori.
Il
pubblico ministero ha indicato che non gli restava che decidere la pretesa di RE
1 considerando le ore di lavoro della difesa che risultavano dagli atti del
procedimento, stimando il numero delle ulteriori ore di attività necessarie per
svolgere una difesa diligente, considerando una tariffa oraria di CHF 280.00
(trattandosi di fattispecie semplice dal profilo fatturale e giuridico).
Dopo
avere esposto gli interventi dei legali risultanti dagli atti (ed evidenziato
che dagli atti non risultava alcuna partecipazione dell’avv. PR 1 ad
interrogatori od udienze), ha stimato il tempo di lavoro impiegato dai legali
per gli incontri con il cliente, l’esame dell’incarto, la redazione e la
lettura della corrispondenza e i contatti telefonici con l’autorità. Ha
menzionato che, per tutte queste attività, utilizzando un metodo di valutazione
ampiamente a favore dell’imputato, si poteva riconoscere al massimo un numero
di ore di lavoro simile a quello impiegato per partecipare direttamente alle
audizioni e alle perquisizioni (pari a complessivi 16 ore e 18 minuti).
Richiamati i principi dell’equità e della proporzionalità, ha riconosciuto
complessivamente a titolo di onorario 32 ore e 30 minuti a CHF 280.00/ora, pari
a CHF 9'100.00.
Per
le spese legali è quindi stato ammesso a favore di RE 1 l’importo di CHF
10'780.75, di cui CHF 9'100.00 di onorario, CHF 910.00 di spese (10%
dell’onorario) e CHF 770.75 di IVA.
Il
procuratore pubblico, sul danno economico, ricordato il diritto applicabile, ha
sottolineato che RE 1 non si era confrontato minimamente con le esigenze di
motivazione poste, ritenuto che si era limitato a chiedere “di riconoscere
forfettariamente il risarcimento di 150 ore x CHF 100.--/ora = CHF 150'000.--”,
e questo siccome non sarebbe “possibile in questa sede elencare nel
dettaglio tutte le ore perse ed i costi vivi derivanti dalla partecipazione
necessaria al procedimento penale.” Rilevato che la fattispecie non era mai
apparsa come particolarmente complessa, per quanto atteneva il nesso causale
fra il danno, la cui aleatoria quantificazione – in assenza di qualsiasi
documento a comprova – sfuggiva al procuratore pubblico, ed il procedimento
penale, andava comunque osservato che RE 1 si limitava a fare menzione
dell’asserito atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte delle
autorità di perseguimento penale, come pure della detenzione sofferta dal 18.8.2020
al 20.8.2020, che avrebbe comportato una sistemazione presso una conoscente del
figlio minorenne. Mal si comprendeva però come l’asserito atteggiamento
prevenuto dell’autorità, comunque non comprovato in alcun modo, avrebbe
contribuito a cagionare il danno economico quantificato (aleatoriamente) in ben
CHF 15’000.00. La carcerazione era occorsa in un altro procedimento penale. Ha
respinto la pretesa.
In
relazione al torto morale, esposto il diritto applicabile, il magistrato
inquirente ha affermato che l’importo richiesto appariva crassamente eccessivo
nella sua quantificazione, non fosse stato altro con riferimento ai reati
ipotizzati, la cui esecrabilità non era certo comparabile ad altre fattispecie
previste dal CP, ed al fatto che RE 1, in questo procedimento, non era stato
detenuto. All’istanza non aveva allegato alcun certificato che potesse anche
soltanto rendere verosimile l’invocata e aspecifica “sindrome di cui
continua a soffrire.” Ha respinto l’istanza, ritenuta la contenuta gravità
dei reati contestati, il fatto che RE 1 non era stato posto in detenzione o
sottoposto a misure coercitive particolarmente invasive ed il fatto che egli
non aveva reso verosimile alcuna lesione particolarmente grave dei suoi
interessi personali.
j. Con
gravame 30/31.10.2023 RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnazione, i
dispositivi n. 2. e 3. del decreto di abbandono siano annullati e modificati
nel senso che gli siano riconosciute le spese legali esposte nelle note degli
avv.ti __________, __________ e PR 1 e che gli siano riconosciuti un danno di
CHF 15'000.00 ed un torto morale.
Il
reclamante adduce che la nota professionale dell’avv. PR 1 comprenderebbe tutte
le prestazioni fornite a suo favore nei procedimenti inc. MP 2019.10630 e
2019.10742, tenuto conto del fatto che gli atti istruttori compiuti sarebbero
stati strettamente connessi. Tanto è vero che il procuratore pubblico, nel
decreto di abbandono, avrebbe ripetutamente menzionato le risultanze dell’inc.
MP 2019.10742. Sarebbe quindi perlomeno opinabile la pretesa del magistrato
inquirente di poter consultare un conteggio preciso e dettagliato delle
prestazioni rese dai patrocinatori. Ogni legale sarebbe peraltro tenuto al
segreto professionale, che contemplerebbe anche l’obbligo di conservare il
segreto sul contenuto delle prestazioni fornite all’imputato. Le prestazioni
degli avv.ti __________ (pari a CHF 3'746.50) ed __________ (pari a CHF
7'350.00) sarebbero pienamente giustificate. Per il reclamante, avendo il
pubblico ministero ammesso soltanto un’indennità di CHF 10’780.75, ne
deriverebbe che le prestazioni rese dall’avv. PR 1 sarebbero state valutate in
CHF 0.00.
Il
reclamante afferma che il tempo consacrato alla propria difesa da
un’imputazione ingiusta ed umiliante non sarebbe consistito solo nella
partecipazione agli interrogatori ed alle perquisizioni, ma anche nella lettura
di tutti gli atti istruttori, negli incontri e nei colloqui con i propri
patrocinatori. RE 1 ribadisce di aver avuto un danno pari ad un importo di CHF
15'000.00.
Non
ci sarebbe alcun dubbio che qualsiasi cittadino nei cui confronti viene aperto
un procedimento penale per truffa, usura, infrazione alla legge federale contro
la concorrenza sleale e registrazione clandestina di conversazioni soffrirebbe
nella propria autostima, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero sul
piano professionale, sociale e famigliare. A maggior ragione quando tale
sofferenza sarebbe durata quattro anni. L’importo dell’indennità per torto
morale non sarebbe decisivo in questo procedimento e la sua determinazione
sarebbe lasciata ancora una volta al prudente criterio del giudice ex art. 42
CO, in via analogica.
k. Delle
ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni e della
duplica, si dirà se necessario in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima
dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore
dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
Con
l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge
federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale
disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme
transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al
31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.
OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in
legalis.ch).
2.
2.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il gravame, inoltrato il 30.10.2023 dall’imputato
prosciolto contro il decreto 17.10.2023, è tempestivo (siccome è stato presentato nel termine di dieci giorni
giusta gli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP).
2.3
L’impugnativa
è proponibile perché concernente la
contestazione del decreto 17.10.2023, dispositivi n. 2. e 3., che ha soltanto
parzialmente riconosciuto all’imputato prosciolto un’indennità per ingiusto
procedimento (BSK StPO – M. HEINIGER / R.
RICKLI, op. cit., art. 322 CPP n. 5; BSK
StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16).
2.4
RE
1, imputato prosciolto, è legittimato a censurare i dispositivi n. 2. e 3. del
decreto, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla
modifica della pronuncia, che gli ha parzialmente negato un importo a titolo di indennizzo (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,
op. cit., art. 322 CPP n. 5).
2.5
Le
esigenze di forma e motivazione del gravame sono rispettate.
Il
reclamo è quindi, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
3.
3.1.
In
applicazione dell’art. 429 cpv. 1 vCPP, se è stato pienamente oppure
parzialmente assolto o, ancora, se il procedimento penale nei suoi confronti è
stato abbandonato, l’imputato ha il diritto a:
a. un’indennità
per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;
b. un’indennità
per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale;
c. una
riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi
interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
L’autorità
penale esamina d’ufficio le di lui pretese. Può invitare l’imputato a
quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP).
3.2
L’art.
429.
CPP fonda una responsabilità
causale dello Stato, indipendente quindi da una colpa delle autorità penali
(decisione TF 7B_88/2023 del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG
/ F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 6; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art.
429.
CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 429
CPP n. 6; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1231), chiamato a rispondere della totalità
del danno cagionato all’imputato prosciolto (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
3.3
Il
danno deve presentare un nesso causale, secondo il diritto della responsabilità
civile, con il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 7B_88/2023
del 6.11.2023 consid. 3.2.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.
429.
CPP n. 9; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1231) conclusosi con un decreto di (parziale)
abbandono o di non luogo a procedere (DTF 139 IV 241 consid. 1.) o con un’assoluzione totale o parziale (ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 1/4).
3.4
3.4.1
Le
autorità penali devono pronunciarsi d’ufficio sulle pretese giusta l’art. 429
cpv. 1 CPP, come esige esplicitamente l’art. 429 cpv. 2 CPP (decisione TF
6B_7/2020 del 17.2.2020 consid. 5.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit.,
art. 429 CPP n. 10/31; ZK StPO
– Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 8).
Questo significa che le autorità – prima della loro
decisione – devono perlomeno sentire l’imputato e invitarlo a cifrare e a
dimostrare le pretese (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1344/2019
dell’11.3.2020 consid. 1.3.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n.
8). Se l’imputato non viene invitato a cifrare le sue pretese e l’indennità è
fissata secondo il giudizio dell’autorità, è leso il suo diritto di essere
sentito (BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31).
3.4.2
L’imputato
prosciolto ha l’obbligo di cooperazione
(decisione TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020
consid. 1.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31a). Ne
discende dunque che compete all’imputato prosciolto – in analogia a quanto
prevede l’art. 42 cpv. 1 CO (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.1.; decisioni TF 6B_1344/2019
dell’11.3.2020 consid. 1.3.; 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 2.4.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 31a) – cifrare le
sue pretese e produrre gli atti pertinenti in suo possesso.
Unicamente se non possa essere provato il preciso
importo del danno, esso è stabilito dal prudente criterio del giudice avuto
riguardo all’ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato
(secondo l’art. 42 cpv. 2 CO) [DTF
142.
IV 237 consid. 1.3.1.; decisione TF 6B_1418/2019 del 5.2.2020 consid. 4.1.].
3.4.3
Il comportamento passivo dell’imputato che non
reagisce all’esortazione delle autorità a cifrare e a giustificare le pretese
può equivalere alla loro rinuncia (decisioni TF 6B_1344/2019 dell’11.3.2020
consid. 1.3.; 6B_531/2019 del 20.6.2019
consid. 2.2.; 1B_370/2018 del 10.12.2018
consid. 3.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 31b; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
op. cit., art. 429 CPP n. 14). L’assenza di reazione implica che l’imputato è
precluso dall’invocare l’indennizzo in un’ulteriore procedura (decisione TF
6B_842/2014 del 3.11.2014 consid. 2.1.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 31b).
Se l’imputato patrocinato ha formulato e quantificato,
spontaneamente, le proprie pretese, l’autorità non deve assicurarsi che non
abbia dimenticato delle poste di danno; se alcune di esse non sono menzionate,
si può di regola ritenere che egli vi abbia rinunciato (decisione TF
6B_1055/2019 del 17.7.2020 consid. 4.2.2.).
Dall’art.
429.
cpv. 2 CPP non si evince alcun obbligo delle autorità di invitare una
persona patrocinata a sostanziare un’istanza di indennità insufficientemente
motivata o a dimostrare un danno non esposto (decisione TF 6B_888/2021 del
24.11.2022
consid. 7.4.).
4.
4.1.
Giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP l’imputato, pienamente oppure parzialmente
assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha
diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio
dei suoi diritti procedurali.
Si
tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia
(decisione TF 6B_1099/2017 dell’1.5.2018 consid. 1.3.1.). Questa disposizione
traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il
Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste
spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del
caso sotto il profilo materiale oppure sotto il profilo giuridico (non deve
pertanto trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di
conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (decisione TF
6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, op. cit., art.
429.
CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 7;
messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale
penale, in FF 2006 p. 1231).
L’indennizzo
per spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP non è limitato ai casi di
difesa obbligatoria secondo l’art. 130 CPP (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisioni
TF 6B_706/2021 del 20.12.2021 consid. 2.1.1.; 6B_1303/2015 del 5.8.2016 consid.
3.1.). L’indennità può essere accordata nei casi in cui il ricorso ad un
avvocato appaia ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale
materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza
alla materia, un motivo di difficoltà. Nell’ambito di tale valutazione si tiene
conto, oltre che della gravità dell’infrazione e della complessità del caso in
fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e del suo impatto sulla
vita personale e professionale dell’imputato (DTF 142 IV 45 consid. 2.1.; decisione TF 7B_16/2022 del 6.11.2023 consid. 4.1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 14).
Si ricorda inoltre che in applicazione dell’art. 21
cpv. 2 della legge sull’avvocatura l’avvocato ha riguardo alla complessità ed
all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito ed alla sua prevedibilità.
La
nota professionale del legale deve essere comprensibile ed esaminabile (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 17b). L’esame è
possibile soltanto se è conosciuto il tempo impiegato dal legale per ogni
singola prestazione (BSK StPO
– S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b). Il livello di dettaglio della nota ha il suo limite
nella tutela del segreto professionale dell’avvocato, nel senso che non devono
essere date indicazioni che svelano, segnatamente, la strategia di difesa (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 17b). Il segreto
professionale dell’avvocato deve infatti essere tutelato anche nei confronti
dei tribunali (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022 consid. 2.4.). Questo
non esclude tuttavia una certa precisazione delle diverse poste della nota
professionale, per permetterne l’esame (decisione TF 6B_888/2021 del 24.11.2022
consid. 2.4.; ZK StPO – Y.
GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 4b).
Qualora non sia presentata la nota professionale o qualora essa non sia
sufficientemente dettagliata, il dispendio del legale viene valutato secondo
apprezzamento (BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 17b).
4.2
4.2.1
Con
decreto 14.9.2022 (AI 194) il magistrato inquirente, comunicando l’imminente
chiusura dell’istruzione e l’emanazione di un decreto di abbandono a favore di RE
1, gli ha fissato un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di
indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.
Con
istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha postulato la rifusione di CHF 35'218.00
per spese legali. Ha allegato le note 2.12.2019 dell’avv. __________ di CHF
3'746.90, 21.1.2020 dell’avv. __________ di CHF 5’350.00 [recte: 7'350.00 (AI
200)] e 28.9.2022 dell’avv. PR 1 di CHF 18'423.25 (oltre al decreto di
tassazione 9.11.2020 inerente alla nota professionale dell’avv. __________,
approvata per CHF 5’697.85).
Il
procuratore pubblico, non trattandosi di note professionali dettagliate, senza
indicazione delle singole prestazioni, del relativo dispendio orario e della
tariffa oraria applicata, ha chiesto al reclamante – con scritti 14.3.2023 (AI
207), 22.6.2023 (AI 220) e 18.8.2023 (AI 222) – di trasmettere il dettaglio
delle prestazioni legali.
Non
avendo RE 1 dato alcun seguito, nel termine prorogato al 6.10.2023, a quanto
richiesto, il magistrato inquirente ha valutato le spese legali sulla base
degli atti del procedimento.
4.2.2
Il
reclamante, che ha trasmesso al procuratore pubblico tre note professionali
senza alcuna menzione delle prestazioni e del relativo dispendio orario, giustifica
tale modo di procedere appellandosi al segreto professionale dei suoi legali ed
al fatto che nei suoi confronti erano pendenti due procedimenti, con
impossibilità di distinguere le prestazioni legali per l’uno piuttosto che per
l’altro.
4.2.3
Si
è detto al consid. 4.1. in fine che, affinché l’autorità penale possa
determinarsi sulle spese legali giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a vCPP, deve
essere presentata una nota professionale comprensibile ed esaminabile. Ciò che
implica, necessariamente, l’indicazione del tempo impiegato per ogni singola
prestazione.
Ora,
una simile indicazione – semplice elenco, con relativa data di esecuzione e
dispendio orario, segnatamente dei colloqui con il patrocinato, degli interrogatori,
della stesura di scritti, dei colloqui con il procuratore pubblico, dello studio
degli atti, ecc. – non avrebbe manifestamente leso il segreto professionale dei
patrocinatori che hanno assistito RE 1, come da chiara giurisprudenza del
Tribunale federale e da dottrina, non dovendo essi – a tale fine – svelare
alcunché in capo alla strategia difensiva (per esempio in relazione al
contenuto dei colloqui con il patrocinato).
L’onere
della prova – in merito alle spese legali limitato di principio alla produzione
della nota dettagliata – non avrebbe comportato del resto difficoltà
particolari per un legale. Il patrocinatore, in ragione del suo obbligo di
rendiconto nei confronti del cliente, in applicazione dell’art. 20 della legge
sull’avvocatura, deve infatti tenere le registrazioni necessarie per stabilire
in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei
crediti che ne derivano e, a richiesta, deve presentare in ogni momento al
mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari; il legale deve
inoltre conservare i giustificativi per almeno dieci anni.
Sul
fatto che nei confronti di RE 1 erano pendenti due procedimenti penali, si
rileva che egli non ha neppure tentato di distinguere le differenti prestazioni
per i due incarti.
In
queste circostanze, a ragione il procuratore pubblico – che, malgrado non
avesse alcun obbligo in tal senso, essendo l’imputato prosciolto patrocinato e
quindi anche ben consapevole, per il tramite del suo legale, che la
presentazione di note dettagliate non avrebbe leso il segreto professionale dei
suoi difensori, ha del resto ripetutamente interpellato RE 1 chiedendogli di
trasmettere il dettaglio delle note professionali – ha determinato le spese
legali sulla base degli atti dell’inc. MP 2019.10630.
Dopo
avere esposto gli interventi dei legali (ed evidenziato che dagli atti non
risultava alcuna partecipazione dell’avv. PR 1 ad interrogatori od udienze), il
magistrato inquirente ha stimato il tempo di lavoro impiegato dai legali per
gli incontri con il cliente, l’esame dell’incarto, la redazione e la lettura
della corrispondenza e i contatti telefonici con l’autorità. Ha indicato che,
per tutte queste attività, utilizzando un metodo di valutazione ampiamente a
favore dell’imputato, si poteva riconoscere al massimo un numero di ore di
lavoro simile a quello impiegato per partecipare direttamente alle audizioni e
alle perquisizioni (pari a complessivi 16 ore e 18 minuti). Richiamati i
principi dell’equità e della proporzionalità, ha riconosciuto complessivamente a
titolo di onorario 32 ore e 30 minuti a CHF 280.00/ora, pari alla somma di CHF
9'100.00. Ha quindi ammesso, per spese legali, l’importo complessivo di CHF
10'780.75, di cui CHF 9'100.00 di onorario, CHF 910.00 di spese (10%
dell’onorario) e CHF 770.75 di IVA.
Questa
somma si riferisce evidentemente al procedimento inc. MP 2019.10630 nel suo
complesso, ossia alla difesa effettuata dagli avv.ti __________, __________ e PR
1.
5.
5.1.
La
domanda di indennizzo del pregiudizio economico deve essere valutata giusta
l’art. 429 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato prosciolto ha diritto a
un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria
al procedimento penale), norma che concerne il risarcimento, oltre che del
danno materiale dovuto alla partecipazione necessaria al procedimento
conseguente alla carcerazione e/o agli atti di procedura, di tutte le perdite
economiche, compresa la perdita di guadagno derivante da attività dipendente
e/o indipendente, durante tutto il procedimento (DTF 142 IV 237 consid. 1.3.2./1.3.3.; decisione TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 2.1.1.; BSK
StPO – S. WEHRENBERG / F.
FRANK, op. cit., art. 429 CPP
n. 23; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 8). Anche il danno risultante dalla perdita del posto di lavoro deve
essere di principio risarcito (decisione TF 6B_361/2018 del 15.6.2018 consid.
5.1.).
L’istante deve
provare l’esistenza del danno, l’entità e il nesso causale naturale adeguato
tra il nocumento ed il procedimento (decisione TF 6B_707/2020 del 28.10.2020
consid. 1.1.; BSK StPO – S.
WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 24).
5.2
5.2.1
Con
istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto CHF 15'000.00 per danno economico
risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale. Ha indicato
che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed in modo
dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far emergere la
verità processuale. Avrebbe dovuto confrontarsi fin dall’inizio con un
atteggiamento prevenuto nei suoi confronti da parte della polizia giudiziaria e
del procuratore pubblico. Durante il suo arresto dal 18.8.2020 al 20.8.2020
avrebbe dovuto rivolgersi ad una conoscente per affidarle il figlio. Ha
aggiunto che, “non essendo possibile in questa sede elencare nel dettaglio
tutte le ore perse ed i costi vivi derivanti dalla partecipazione necessaria al
procedimento penale, si propone di riconoscere forfettariamente il risarcimento
di 150 ore x CHF 100.--/ora = CHF 15'000.--” (p. 2).
Con
scritto 14.3.2023 (AI 207) il magistrato inquirente ha chiesto al reclamante di
trasmettere il dettaglio e/o i giustificativi del danno economico addotto, che
sarebbe risultato dalla sua partecipazione necessaria al procedimento inc. MP
2019.10630
Ha sollecitato una risposta il 22.6.2023 (AI 220) ed il 18.8.2023
(AI 222).
Con
scritto 6/9.10.2023 (AI 226), nel termine prorogato (AI 224/225), RE 1 si è
limitato a ribadire che il danno economico risultante dalla partecipazione
necessaria al procedimento era stato prudenzialmente indicato in CHF 15'000.00.
Il
procuratore pubblico ha respinto la pretesa, non comprovata.
5.2.2
Ora,
malgrado il reclamante medesimo nell’istanza 29/30.9.2022 (AI 198) abbia
indicato che egli, se richiesto, avrebbe potuto esplicitare con precisione ed
in modo dettagliato quale sarebbe stato il suo doloroso impegno per far
emergere la verità processuale e sebbene il procuratore pubblico gli abbia
esplicitamente domandato di precisare il danno, RE 1 è rimasto silente.
Egli
non ha provato l’esistenza del danno, la sua entità ed il nesso causale
naturale adeguato tra il
nocumento ed il procedimento.
L’art.
429.
cpv. 1 lit. b CPP presuppone infatti una perdita economica. Il semplice
fatto di aver dovuto partecipare ad un procedimento penale, segnatamente ad
interrogatori, non cagiona – di per sé – un danno economico. Il reclamante non
adduce, e tantomeno comprova, di aver avuto una perdita economica per il fatto
che il 28.10.2019 abbia presenziato, necessariamente, alla sua audizione
rispettivamente che, nei medesimi giorni, abbia partecipato alle perquisizioni
disposte dal magistrato inquirente. Né egli sostiene, e tantomeno dimostra,
altre perdite economiche derivanti in nesso causale naturale adeguato dal
procedimento penale. Egli non è stato arrestato nel procedimento inc. MP
2019.10630, di modo che alcuna perdita economica potrebbe in ogni caso risultare
da questo provvedimento coercitivo.
Si
può evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una parte
che si rappresenta da sola (diversamente dal caso di specie inerente a RE 1) ha
peraltro diritto ad essere indennizzata per il lavoro personale svolto soltanto
in presenza di circostanze particolari: il caso deve essere complicato e,
inoltre, la tutela degli interessi deve rendere necessario un dispendio
lavorativo importante che supera quello di cui una persona si fa carico usualmente
per il disbrigo delle faccende personali [DTF 125 II 518 consid. 5.b); BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,
op. cit., art. 429 CPP n. 20)]. Considerato
che il caso concreto non era particolarmente complicato, ritenuto inoltre che
il reclamante è stato interrogato soltanto una volta, un eventuale dispendio
lavorativo non poteva che essere contenuto, nei limiti di quello
ragionevolmente esigibile da una persona per le sue faccende.
Si
deve aggiungere che il danno viene accertato determinando la differenza tra lo
stato attuale del patrimonio e lo stato che esso avrebbe senza l’intervento
dell’evento dannoso (DTF 144 III 155 consid. 2.2.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 2): è perciò escluso versare al danneggiato un importo
superiore al pregiudizio da lui subito (DTF 131 III 360 consid. 6.1.).
RE
1.
potrebbe pertanto essere indennizzato per le conseguenze del procedimento solo
per quanto sia effettivamente occorso un danno: il fatto che, sebbene
ripetutamente interpellato in merito, egli non abbia neppure tentato di
comprovare il nocumento
permette invero di concludere che egli volesse trarre dal procedimento un
vantaggio pecuniario. Comportamento che, siccome abusivo, non può
manifestamente essere tutelato (BSK StPO
– C. GETH / M. REIMANN, op. cit., art. 3 CPP n. 67 ss.).
Quando
si domanda la rifusione di un danno quantificato in migliaia di franchi si può
certo esigere che la richiesta sia accuratamente comprovata, non potendosi
presumere e pretendere che lo Stato elargisca un’indennità sulla base di
semplici allegazioni di parte.
6.
6.1.
Si è esposto più sopra che secondo l’art. 429 cpv. 1 lit. c CPP l’imputato, pienamente oppure
parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di
abbandono oppure un decreto di non luogo a procedere, ha diritto ad una riparazione del torto morale
per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in
caso di privazione della libertà.
Il
versamento di un’indennità a questo titolo presuppone di massima una lesione
particolarmente grave della personalità giusta gli art. 28 cpv. 2 CC o 49 CO in
nesso con il procedimento penale, lesione che l’interessato deve comprovare
(decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.
429.
CPP n. 27; ZK StPO – Y.
GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 429 CPP n. 10).
Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’indennità, essa è lasciata al
potere di apprezzamento dell’autorità (decisione TF 6B_196/2014 del 5.6.2014
consid. 1.2.; BSK StPO – S. WEHRENBERG /
F. FRANK, op. cit., art. 429 CPP n. 30) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione
alla personalità, secondo gli art. 43, 44 e 49 CO (decisione TF 6B_1404/2016
del 13.6.2017 consid. 2.2; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7).
L’art. 49 CO prevede che un’indennità sia concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità la giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo. La fissazione della riparazione del torto morale costituisce una
decisione secondo equità, fondata di principio sull’apprezzamento e sulla
ponderazione delle concrete circostanze del caso (decisioni TF 6B_1273/2019
dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; 6B_1011/2017 del 23.7.2018 consid. 4.2.), in particolare del pregiudizio recato all’integrità
fisica, psichica e alla reputazione dell’imputato, della gravità dell’accusa,
del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, della situazione
famigliare e professionale dell’imputato (decisione TF 6B_1273/2019 dell’11.3.2020 consid. 4.4.1.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op.
cit., art. 429 CPP n. 28).
Un arresto oppure una perquisizione eseguiti in
pubblico o che hanno avuto un’ampia risonanza mediatica, così come una durata
molto lunga della procedura o un’esposizione rilevante nei media, possono
costituire una lesione grave della personalità; ciò vale pure per le
conseguenze familiari, professionali o politiche riconducibili ad un
procedimento penale e per le affermazioni lesive della personalità che
potrebbero essere diffuse dalle autorità penali nel corso dell’inchiesta (DTF 143 IV 339 consid. 3.1.; decisioni TF 7B_29/2022 del 9.10.2023 consid. 3.1.;
6B_571/2021 del 24.11.2021 consid. 2.1.; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 429 CPP n. 7). Non possono
essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad ogni
perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile
procedimento di norma comporta per la persona interessata (DTF 143 IV 339
consid. 3.1.; decisione TF 7B_29/2022 del
9.10.2023
consid. 3.1.).
6.2
6.2.1
Con
istanza 29/30.9.2022 (AI 198) RE 1 ha chiesto la somma di CHF 120'000.000, a
suo dire stimata prudenzialmente. Ha addotto che la sofferenza psicofisica da
lui subita non avrebbe mai potuto essere compensata da alcuna indennità per
torto morale. Oltre ad essere stato insultato e minacciato dagli agenti di
polizia nel corso delle perquisizioni e dell’istruttoria, sarebbe stato fatto
oggetto di una messa al bando tramite i mass media, preavvertiti dell’avvio
dell’inchiesta penale nei suoi confronti. Il suo isolamento sociale attuale e
l’impossibilità di continuare a sopperire autonomamente ai bisogni propri e
della sua famiglia, a causa della sindrome patologica di cui avrebbe continuato
a soffrire, avrebbero rappresentato una lesione dei suoi diritti della
personalità che sarebbe continuata nel tempo da ormai tre anni, pur sapendo sin
dall’inizio di essere completamente innocente.
Il
procuratore pubblico ha respinto la pretesa del reclamante.
6.2.2
Si
deve anzitutto evidenziare che RE 1, nel procedimento inc. MP 2019.10630, non è
stato sottoposto ad alcuna misura restrittiva della libertà. Egli è stato
interrogato solo una volta in data 28.10.2019. Anche se le imputazioni a suo
carico – truffa, usura, registrazione clandestina di conversazioni e infrazione
alla legge federale contro la concorrenza sleale – erano abbastanza gravi, il
suo coinvolgimento nel procedimento è stato marginale, tanto è vero che è stato
per l’appunto sentito solo una volta.
Non
risulta inoltre che i mass media abbiano riferito che nei confronti del reclamante
era stato promosso il procedimento penale in questione. I mass media avevano
invero parlato della vicenda inerente ad un venditore ambulante legato alla __________
già prima dell’avvio del procedimento penale (cfr. allegato alla segnalazione
23/25.10.2019 della Polizia Comunale Città di __________, AI 1). Né risulta che
le perquisizioni, che peraltro – come emerge dai verbali di cui ad AI 196 – riguardavano,
oltre che il procedimento inc. MP 2019.10630, anche il procedimento inc. MP
2019.10742, ancora pendente nei confronti di RE 1, abbiano avuto eco pubblica.
Non è altresì comprovato che gli agenti di polizia l’abbiano insultato e
minacciato nel corso delle perquisizioni e dell’istruttoria. RE 1 si limita poi
ad affermare di soffrire di una “sindrome patologica”, senza neppur
tentare di dimostrare – con la presentazione dei relativi attestati medici – di
soffrire di una tale malattia (tantomeno da quattro anni) rispettivamente di
comprovare quali misure – cure mediche – ha concretamente messo in atto per contrastare
l’asserita sindrome. Si ricorda al proposito che, in relazione all’art. 44 cpv.
1.
CO (secondo cui il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il
danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le
quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno
od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato), all’interessato da un
danno spetta – secondo il principio della buona fede (giusta l’art. 2 CC) – un
obbligo di diminuire il danno (Kommentar zu den schweizerischen
Haftpflichtbestimmungen – W. FISCHER / A. BÖHME, art. 44 CO n. 21 s.; BK OR –
R. BREHM, 4. ed., art. 44 CO n. 48; W. FELLMANN / A. KOTTMANN, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Band I, n. 2480 s.; H. REY / I. WILDHABER,
Ausservertragliches Haftplichtrecht, 5. ed., n. 456 ss.; OR Kommentar – W.
FISCHER, 3. ed., art. 44 CO n. 22 s.).
Con
riferimento alla durata del procedimento, si deve rilevare che nei confronti di
RE 1 è tuttora pendente il procedimento inc. MP 2019.10742, che ha preso avvio
dalle risultanze del procedimento inc. MP 2019.10630. Di modo che si è
necessariamente dovuto tenere conto del principio dell’unità della procedura,
secondo cui più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se commessi da
uno stesso imputato (art. 29 cpv. 1 lit. a CPP).
Più
in generale, si è già ricordato che
non possono essere presi in considerazione i disagi generalmente connessi ad
ogni perseguimento penale, come l’aggravio a livello psichico che un simile
procedimento di norma comporta per la persona interessata.
In
queste circostanze, non si può concludere per una lesione particolarmente grave della personalità di
RE 1.
7.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 2'000.-- e le spese di CHF 80.--, per complessivi CHF
2'080.-- (duemilaottanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera