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Decisione

60.2023.288

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio. procedimento penale ancora allo stadio iniziale. al momento non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore

31 gennaio 2024Italiano31 min

sono nati __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.288

Lugano

31 gennaio 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela Fossati

sedente per statuire sul reclamo 02/06.11.2023 presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto 23.10.2023 del procuratore pubblico

Margherita Lanzillo con cui ha respinto la sua istanza di ammissione al

gratuito patrocinio (inc. MP __________);

richiamato lo scritto 14/15.11.2023 del

procuratore pubblico, con il quale chiede di respingere il reclamo e di

confermare la decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. RE

1 e __________ si sono uniti in matrimonio il __________. Dalla loro unione

sono nati __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).

I

coniugi sono separati volontariamente dal __________.

b. Il

procuratore pubblico – preso atto del rapporto di segnalazione 20.04.2023 della

Sezione dei reati contro l’integrità delle persone della Polizia cantonale

(RIP) , da cui risulta che agli inizi del mese di aprile 2023 __________ si era

rivolto al Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) per

segnalare presunti maltrattamenti perpetrati da RE 1 sulla figlia __________ –

ha aperto a carico della madre l’incarto MP __________ per i reati di lesioni

semplici e vie di fatto.

Il

padre ha in particolare segnalato al Servizio LAV che il 19.03.2023 RE 1

l’avrebbe colpita con “sberle e ciabattate su tutto il corpo”,

causandole un ematoma sulla coscia come attestato dal Pronto Soccorso (cfr. AI

1 – inc. MP __________).

c. Con

esposto 02/08.05.2023 – completato l’11.05.2023 – RE 1 ha a sua volta sporto

denuncia/querela nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di

diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia, coazione, violazione di domicilio,

violazione del dovere di assistenza o educazione, falsità in documenti,

denuncia mendace e sviamento della giustizia, in relazione – tra le altre cose

– anche alla suddetta segnalazione.

La denunciante/querelante si è costituita

accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP, riservandosi la facoltà di

far valere in sede penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del

denunciato/querelato.

Ha chiesto, sin da subito, di essere

ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 136 CPP (in considerazione

di quanto indicato nella denuncia/querela e della sua precaria situazione

economica) con la nomina dell’avv. PR 1.

Il

pubblico ministero ha aperto l’incarto MP __________.

d. Il

12.06.2023 il procuratore pubblico ha incaricato la Polizia di sentire il teste

dr. med. __________ (da trattare con l’incarto MP __________) e di procedere

alle indagini supplementari necessarie per chiarire i fatti, precisando – tra

l’altro – che trattasi di un caso “bagatella”, salvo l’emergere di fatti

diversi o più complessi rispetto a quelli indicati nell’esposto penale (inc. MP

__________).

e. Il

14.06.2023 è stato acquisito agli atti l’incarto l’ARP __________ che concerne

i tre figli.

f. Il medesimo giorno il legale di RE 1 ha trasmesso

al Ministero pubblico alcuni messaggi vocali della sera precedente tra la madre

e la figlia __________, adducendo in particolare che “… la situazione

continua a peggiorare, ritenuto che il padre (che attualmente ha l’affido

esclusivo) non è chiaramente in grado di occuparsi in maniera adeguata dei tre

figli” (AI 6 – inc. MP __________).

g. Con

scritto 24/25.08.2023 il legale di __________ ha comunicato al magistrato

inquirente che la denuncia/querela sporta da RE 1 sarebbe manifestamente infondata

per tutte le accuse mosse nei suoi confronti, il cui agire sarebbe dunque

temerario.

h. Con

decreto 23.10.2023 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio presentata il 02.05.2023 da RE 1.

Ha riconosciuto, ricordati i principi su

cui si fonda la concessione del gratuito patrocinio a favore dell’accusatore

privato, la precarietà della situazione finanziaria dell’istante giusta l’art.

136 cpv. 1 lit. a CPP. Ha però reputato che nel caso concreto il presupposto di

cui all’art. 136 lit. b CPP non sarebbe adempiuto: nella sua denuncia/querela

l’istante, senza menzionare pretese civili, ha rinviato “alla generica frase

di “riservarsi la possibilità di far valere in sede penale ogni eventuale

pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI 8, p. 2 punto 2, inc.

MP __________). Ella non avrebbe dunque formulato in maniera concreta l’azione

civile e non avrebbe nemmeno “indicato sulla base di quali fatti potrebbe

eventualmente, in futuro, fondarsi” (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.). Ha

ricordato (richiamando una sentenza del Tribunale federale) che il gratuito

patrocinio è concesso all’accusatore privato solo se può avanzare pretese

civili, che nel caso concreto non sussistono.

L’istante si sarebbe (“com’è giusto

che sia”) limitata a presentare l’azione penale (esponendo a grandi linee i

fatti e indicando i reati eventualmente applicabili) e ha lasciato al pubblico

ministero il compito di approfondire e di trarre le proprie conclusioni giuridiche,

“… senza per forza necessitare … di un aiuto legale pagato dallo Stato”

(cfr. AI 8, p. 2 punto 2.1.).

Ha infine aggiunto che la fattispecie in

esame non presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà a cui

l’istante non avrebbe potuto far fronte da sola; si trattava di un caso di

natura bagatellare ai sensi del CPP.

i. Con

gravame 02/06.11.2023 RE 1 chiede di annullare il decreto e di essere ammessa

al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. PR 1, con effetto

retroattivo dal 02.05.2023, nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________

e nella procedura di reclamo.

La reclamante, riassunti i fatti su cui

si fondava (anche) la denuncia/querela penale e la complessa situazione del

nucleo familiare, contesta che nel caso in disamina l’azione civile sarebbe

priva di probabilità di successo. Nello specifico i presupposti di cui all’art.

136 cpv. 1 e 2 CPP sarebbero dati: sarebbe priva dei mezzi necessari per il

procedimento. Inoltre avrebbe subito e subirebbe tuttora ingenti danni in

relazione ai presunti reati commessi dal denunciato/querelato, che ella farà

valere non appena integralmente quantificabili.

Lamenta che il magistrato inquirente non

ha considerato il fatto che al momento dell’inoltro dell’esposto penale 02.05.2023

ella era all’oscuro di molte circostanze: non avrebbe avuto sufficienti

informazioni sui comportamenti di __________ penalmente perseguibili e non

avrebbe nemmeno disposto di tutti gli elementi per valutare la sussistenza dei

danni e la loro quantificazione (tra cui l’impossibilità di pagare le spese in

connessione con l’abitazione coniugale; la perdita della custodia dei figli per

tre mesi; le spese e i costi legali per le procedure civili e penali). Soltanto

al termine di entrambi i procedimenti penali (inc. MP __________ e MP __________),

il cui esito è ancora incerto, ella sarà in grado di quantificare compiutamente

il danno subito (facendo valere anche un’eventuale indennità per torto morale),

per cui necessiterebbe dell’assistenza di un legale.

La situazione, ad oggi, sarebbe “ancora

troppo nebulosa”, non essendo ancora stati esperiti atti istruttori nel

procedimento penale di cui all’incarto MP __________, che richiederanno la

partecipazione di un legale (cfr. doc. CRP 1, p. 7).

La fattispecie sarebbe estremamente

complessa sia in ambito civile che penale, le cui procedure sono in stretta

connessione.

Dal profilo oggettivo si tratterebbe “…

di numerosi e complessi reati, puniti con pene edittali importanti, derivanti

da dinamiche famigliari delicate da cui si è sviluppata anche un’intricata

vertenza civile” (cfr. doc. CRP 1, p. 9). L’accertamento dei fatti, il cui

“substrato probatorio” coinciderebbe allo stadio attuale della procedura

con l’incarto MP __________, presenterebbe molte difficoltà (cfr. doc. CRP 1,

p. 9). Le difficoltà soggettive sarebbero intrinsecamente correlate con le false

accuse mosse da __________ (inc. MP __________), che hanno destabilizzato e

compromesso l’equilibrio del nucleo familiare (in particolare della madre e

della figlia __________), con ripercussioni sull’affidamento dei figli (per un

periodo ne sarebbe stata privata a causa dei reati ipotizzati a suo carico, poiché

le sue capacità genitoriali sarebbero state messe ingiustamente in discussione)

e sul suo fabbisogno minimo mensile (in mancanza dei contributi di mantenimento

del marito). Non avrebbe alcuna esperienza in ambito giudiziario e sarebbe

anche “… fin troppo coinvolta per avere la freddezza e la lucidità

necessarie ad analizzare e comprendere pienamente le questioni giuridiche sollevate,

nonché gestire da sola un procedimento penale …” (cfr. doc. CRP 1, p. 9).

L’applicazione e la sussunzione dell’art. 219 CP non sarebbe semplice: al

riguardo richiama una sentenza di questa Corte (inc. CRP __________).

Delle ulteriori argomentazioni si dirà,

se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 02/06.11.2023 contro il decreto 23.10.2023 del

procuratore pubblico in tema di gratuito patrocinio è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CP) e anche proponibile (BSK

StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 21; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.

ed., art. 393 CPP n. 8).

1.3

RE

1, costituitasi come accusatrice privata e destinataria della decisione

mediante la quale le è stato negato l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio (in particolare di essere gratuitamente assistita da un

patrocinatore) nel procedimento di cui all’incarto MP __________, è

pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del

giudizio.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione sono rispettate.

Il

reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

2.1.1

Il diritto al gratuito patrocinio si

fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid.

3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1).

Lo scopo è quello di garantire una certa parità di armi e, da ultimo, il corretto

svolgimento della procedura. In linea di principio, ogni persona toccata deve

avere accesso alla giustizia e avere il diritto di essere rappresentata da una

persona giuridicamente qualificata, indipendentemente dalla sua situazione

finanziaria e alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza. Il diritto al

gratuito patrocinio è una conseguenza necessaria della garanzia di accedere

alla giustizia. L’art. 29 cpv. 3 Cost. e la giurisprudenza che ne deriva

rappresentano lo standard minimo costituzionale, concretizzati dall’art. 136

CPP per l’accusatore privato che partecipa ai procedimenti penali. La

regolamentazione corrisponde in sostanza agli art. 117 e 118 CPC (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1 e note a piè di pagina ivi

citati; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 1).

2.1.2

L’art. 136 CPP è stato modificato nell’ambito

della revisione del CPP adottato dall’Assemblea federale il 17.06.2022. Secondo

il previgente art. 136 CPP il gratuito patrocinio veniva accordato

all’accusatore privato esclusivamente per far valere le sue pretese civili. Nel

caso in cui ciò non fosse stato possibile oppure un’azione civile poteva avere conseguenze

indesiderate per l’accusatore privato (per esempio in caso di violenza

domestica ove la vittima e l’autore del reato erano economicamente dipendenti

ed eventualmente ancora conviventi) il gratuito patrocinio veniva escluso (BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a). Il

Tribunale federale ha posto rimedio a questa situazione, concedendo a una

vittima il gratuito patrocinio anche soltanto per attuare l’azione penale

(messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5558;

decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012, che si basava sul fatto che una vittima aveva sporto denuncia penale contro

tre agenti di polizia, tra l’altro per lesioni, costituendosi come accusatore

privato per gli aspetti privati; la rivendicazione di pretese civili non era

invece possibile perché la vittima, per quanto riguardava la sua richiesta di

risarcimento, aveva dovuto far riferimento al diritto pubblico cantonale). L’Alta Corte ha reputato che, in via eccezionale,

si poteva accordare il gratuito patrocinio a una vittima che non poteva o non

voleva far valere pretese di diritto civile in via adesiva direttamente in base

all’art. 29 cpv. 3 Cost., in caso contrario le sarebbe stato negato l’accesso

ai procedimenti giudiziari garantito direttamente dalla Cost., ovvero la difesa

efficace dei suoi diritti (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del

CPP, in FF 2019, p. 5559).

Questa giurisprudenza è stata ancorata

alla nuova versione dell’art. 136 CPP – entrato in vigore il 1°.01.2024 – che

riconosce in modo generale alla vittima il diritto al gratuito patrocinio per attuare

la sua azione penale se sono soddisfatti gli altri requisiti (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a).

A seguito di questa modifica materiale,

il cpv. 1 è stato ristrutturato per una migliore leggibilità; il cpv. 2 è

integrato in base alle modifiche del cpv. 1, mentre il nuovo cpv. 3 si basa sulla

giurisprudenza del Tribunale federale e si allinea all’art. 119 cpv. 5 CPC (messaggio

28.08.2019

concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559/5560; BSK StPO

– G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a/10/10a e nota a

piè di pagina 29 che rinvia alla decisione TF 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid.

2.2.).

2.2

Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il

procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito

patrocinio:

a.

all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è

sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di

probabilità di successo;

b. alla vittima

affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi

necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo.

In

applicazione dell’art. 136 cpv. 2 CPP il

gratuito patrocinio [come termine generico ai sensi di questa disposizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 5 ss.] comprende:

a.

l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;

b.

l’esonero dalle spese procedurali;

c.

la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti

dell’accusatore privato o della vittima.

In sede di ricorso l’istanza di gratuito

patrocinio deve essere riproposta (art. 136 cpv. 3 CPP).

2.3

Il diritto al gratuito patrocinio spetta

dunque all’accusatore privato [il danneggiato, direttamente leso dal reato

(art. 115 cpv. 1 CPP), che dichiara espressamente, al più tardi alla

conclusione della procedura preliminare, di partecipare al procedimento penale

con un’azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 e cpv. 3 CPP; decisione TF

7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.) per far valere le sue pretese civili

(art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) e alla vittima [il danneggiato che a causa del

reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica

(art. 116 cpv. 1 CPP; DTF 143 IV 154 consid. 2.3.2.], costituitasi

come accusatore privato, per attuare la sua azione penale (art. 136 cpv. 1 lit.

b CPP) [messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p.

5559; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 2 e

art. 118 CPP n. 4 ss.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP

n. 1].

Secondo l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP

l’ambito di applicazione del gratuito patrocinio a favore dell’accusatore

privato che non ha qualità di vittima è limitato all’attuazione delle pretese

civili in connessione con il reato penale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; cfr. anche BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI /

M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 7 ss. e 12 ss. per la definizione di

pretese civili).

Se l’accusatore privato promuove

un’azione civile, il legale può essere nominato e risarcito anche per gli

aspetti penali (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136

CPP n. 4; cfr. però nota a piè di pagina 14 che rinvia alla decisione TF

1B_729/2012 del 28.12.2013 consid. 1.2.2.). Se l’accusatore privato senza

qualità di vittima partecipa unicamente all’azione penale (cfr. art. 119 cpv. 2

CPP; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 2) non

ha di principio alcun diritto al gratuito patrocinio. Il legislatore giustifica

questa esclusione per il fatto che la pretesa punitiva compete allo Stato,

rappresentato dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale, in FF 2006, p. 1087; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; CR CPP – M. HARARI /

C. CORMINBOEUF HARARI, 2. ed., art. 136 CPP n. 19/20). Secondo il Tribunale

federale questa limitazione è compatibile con l’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione

TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1. e rif.; argomentazione però non

condivisa da diversi autori, cfr., al proposito, BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI /

M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4 e nota a piè di pagina 19).

Si è detto al consid. 2.1.2., con la

revisione dell’art. 136 CPP, il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione del

gratuito patrocinio all’accusatore privato con la qualità di vittima. Il

gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 lit. b CPP può essere

concesso anche se la vittima fa valere solo un’azione penale, per

l’impossibilità di poter far valere un’azione civile oppure perché la vittima,

per qualsivoglia ragione, non è intenzionata a promuovere un’azione civile (BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a). È però

necessario che la vittima si sia costituita come accusatore privato (messaggio

28.08.2019

concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a; PK StPO – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 6a).

2.4

2.4.1

La concessione del gratuito patrocinio

presuppone anzitutto una domanda esplicita dell’accusatore privato e della

vittima (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559)

che deve essere motivata: l’istante deve in particolare allegare i documenti

attestanti la situazione di reddito e di sostanza, gli obblighi finanziari e

anche il fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 9; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n.

2.

ss.; decisione TF 7B_381/2023 del 13.11.2023 consid. 3.1.).

L’istanza può essere presentata in

qualsiasi momento (anche nella procedura investigativa della polizia ai sensi

dell’art. 306 cpv. 1 CPP): secondo il nuovo cpv. 3 (introdotto sulla scorta

della giurisprudenza del Tribunale federale) il gratuito patrocinio concesso

nella procedura preliminare oppure nella procedura dibattimentale di primo

grado non si estende alla procedura di ricorso: in quel caso (ricorso, appello

o procedura di revisione) l’istanza deve essere riproposta, perché la

situazione finanziaria dell’accusatore privato potrebbe essere mutata e le

possibilità di successo processuali devono essere rivalutate in base allo svolgimento

del procedimento fino a quel momento (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 10/10a che rinvia alla decisione TF 1B_80/219 del 26.06.2019

consid. 2.2.; decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.).

2.4.2

In secondo luogo la concessione del

gratuito patrocinio presuppone che l’accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a

CPP) rispettivamente la vittima (art. 136 cpv. 2 lit. b CPP) siano sprovvisti

dei mezzi necessari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una

persona è priva dei mezzi necessari, e di conseguenza indigente, se non può

provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri

processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza

intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisioni TF 1B_309/2021 del

03.09.2021

consid. 3.1. con rif.; 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF

141.

III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP

n. 5 e art. 132 CPP n. 8 ss.).

L’onere

di comprovare la propria indigenza spetta, di principio, all’istante. La

direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 136 cpv. 1 e 61

CPP) – è tuttavia tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino

determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare,

in maniera formalistica, i mezzi di prova (decisioni TF 1B_502/2019 del

23.12.2019

consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.4.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 3).

2.4.3

La

concessione del gratuito patrocinio richiede, inoltre, che l’azione civile

dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) rispettivamente l’azione

penale della vittima (art. 136 cpv. 1 lit. b CPP) non appaiono prive di

probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 14). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le

domande processuali appaiono prive di probabilità di successo se le prospettive

di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e pertanto

difficilmente possono essere considerate come serie. D’altra parte, una

richiesta non appare priva di probabilità di successo quando le possibilità di

vittoria o di sconfitta si equivalgono più o meno oppure se le prime sono

soltanto lievemente inferiori al rischio di soccombenza: decisivo, nel presente

contesto, è quello di stabilire se un danneggiato che dispone dei mezzi

finanziari necessari deciderebbe, dopo una ragionevole riflessione, di costituirsi

come accusatore privato per far valere un’azione civile rispettivamente come

vittima per attuare un’azione penale. La sussistenza di sufficienti probabilità

di successo nel singolo caso dev’essere valutata in base a un esame preliminare

e sommario, fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione

dell’istanza di gratuito patrocinio (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022

consid. 2.3.; DTF 142 III 138 consid. 5.1. con riferimenti; decisione TF

6B_1287/2020 del 23.02.2021 consid. 5.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 136 CPP n. 14; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.

136.

CPP n. 6/6a).

Il

requisito delle sufficienti possibilità di successo processuali è generalmente

soddisfatto nel caso di un’azione adesiva (decisioni TF 1B_75/2022 del

03.05.2022

consid. 2.3.; 1B_446/2018 del 14.11.2018 consid. 5.3.2.). Le stesse

non possono essere negate se sorgono domande difficili la cui risposta appare incerta.

Tuttavia, il gratuito patrocinio può essere rifiutato se l’argomentazione

giuridica del richiedente è insostenibile o la condanna dell’imputato è

palesemente fuori questione da dover decretare senza ulteriori indugi

l’abbandono del procedimento o un non luogo a procedere (decisione TF

1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; decisione TF 1B_575/2019 del 18.11.2020

consid. 2.2.1. con riferimenti), oppure in caso di manifesta assenza dei

requisiti per la costituzione di accusatore privato rispettivamente per essere

riconosciuto come vittima (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 136 CPP n. 14).

In

linea di principio, il gratuito patrocinio deve essere garantito nei casi dubbi

e, semmai, limitato al procedimento di primo grado (decisioni TF 1B_75/2022 del

03.05.2022

consid. 2.3.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.1.1.).

2.4.4

Secondo il diritto previgente un’azione

civile poteva essere motivata e quantificata anche (e al più tardi) in sede di

arringa (cfr. vart. 123 cpv. 2 CPP, in vigore fino al 31.12.2023).

Dal

1°.01.2024, l’art. 123 cpv. 2 CPP stabilisce che la quantificazione e la

motivazione dell’azione civile da parte dell’accusatore privato devono avvenire

prima, e meglio entro lo stesso termine per la presentazione di istanze

probatorie fissato durante il dibattimento da chi dirige il procedimento giusta

l’art. 331 cpv. 2 CPP (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in

FF 2019, p. 5538/5554; cfr. anche BSK StPO – A. DOLGE, op. cit., art. 123 CPP

n. 6; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 123 CPP n. 2). Nonostante

il nuovo termine per quantificare e motivare l’azione civile sia comunque

relativamente avanzato, esso permette alla controparte e al giudice di

esaminare nel dettaglio le pretese civili (messaggio 28.08.2019 concernente la

modifica del CPP, in FF 2019, p. 5539).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’accusatore privato che richiede il

gratuito patrocinio deve tuttavia dimostrare in ogni fase del procedimento che

l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (decisioni TF 7B_381/2023

del 13.11.2023 consid. 3.1.; 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.; 1B_460/2022

del 24.11.2022 consid. 2.1.; ciascuna con riferimenti).

Nei

rari casi in cui l’accusatore privato nella sua istanza di gratuito patrocinio ha

omesso di far valere pretese civili o di indicare di essere intenzionato a far

valere pretese civili che non apparivano prive di probabilità di successo, il

Tribunale federale ha esaminato se queste pretese fossero senza alcun dubbio

chiare rispettivamente apparissero evidenti sulla base degli atti (decisione TF

1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni 1B_518/2021

del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid. 3.3.) oppure

risultassero in maniera implicita dalla natura dei reati ipotizzati (decisione

TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni TF

1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.3.).

Il gratuito patrocinio, in presenza di una carente motivazione, non viene

pertanto escluso a priori. In ogni caso, all’accusatore privato viene concesso

il gratuito patrocinio se le prospettive di successo di un’azione civile in

caso di condanna penale appaiono così chiare, se emergono manifestamente dagli

atti o se s’impongono in base alla natura del reato oggetto dell’inchiesta

(decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni

1B_518/2021 del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid.

3.3.; 1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013

consid. 2.3.).

Si

deve inoltre aggiungere che secondo il nuovo art. 318 cpv. 1bis CPP il

pubblico ministero deve comunicare per scritto ai danneggiati con domicilio

noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti (soprattutto del

diritto di costituirsi accusatore privato) che intende emanare un decreto

d’accusa, promuovere l’accusa o chiudere il procedimento con abbandono e

impartire loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze

probatorie (cfr. messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF

2019, p. 5582/5583; BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op.

cit., art. 318 CPP n. 2; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 318

CPP n. 5a).

Anche

l’accusatore privato, prima dell’emanazione di un decreto d’accusa, dovrebbe

avere l’opportunità di presentare istanze probatorie e/o di presentare prove in

merito all’esistenza e all’ammontare della sua pretesa civile. L’obbligo di

comunicazione s’impone anche perché nel decreto d’accusa il pubblico ministero

può ora decidere in merito a pretese civili ai sensi dell’art. 353 cpv. 2 CPP (BSK

StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 2).

2.4.5

Il

gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla

prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b

CPP), alla designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP) se la

fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se

l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti

(decisione TF 1B_410/2017 del 20.02.2018 consid. 2.4.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.

cit., art. 136 CPP n. 4). In tal caso – oltre alla presentazione di una domanda

motivata, all’attestazione dell’indigenza e alle sufficienti possibilità di

successo in giudizio – è richiesta la necessità di un patrocinatore per

tutelare i diritti dell’interessato (accusatore privato o vittima). Tuttavia

questo requisito non si applica in caso di esonero dagli anticipi e dalla

prestazione di garanzie nonché dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a

e lit. b CPP) [BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP

n. 16].

Secondo la giurisprudenza dell’Alta

Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste

penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela

dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta

essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto

morale, nonché di partecipare all’interrogatorio dell’imputato e di eventuali

testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio

dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento

penale i suoi interessi di danneggiato (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023

consid. 3.1.; DTF 123 I 145 consid. 2b/bb; decisione TF 1B_450/2015 del

22.04.2016

consid. 2.3.; ciascuna con riferimenti).

Nel valutare se il patrocinio sia comunque necessario,

il Tribunale federale tiene conto non solo dell’età, della situazione sociale,

delle conoscenze linguistiche e delle condizioni fisiche e mentali

dell’interessato, ma anche in particolare della gravità e della complessità del

caso in fatto e in diritto (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023 consid. 3.1.;

DTF 123 I 145 consid. 2b/cc con riferimenti; decisioni TF 1B_347/2021 del

09.03.2022

consid. 3.2.; 1B_605/2020 del 16.03.2021 consid. 2.2.; cfr. anche

BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 18; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH,

op. cit., art. 136 CPP n. 4).

3.

3.1.

Con

decreto 23.10.2023 il procuratore

pubblico ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio 02.05.2023 di RE 1.

Ha riconosciuto che la sua situazione economica fosse precaria, rilevando

tuttavia che ella, nella sua denuncia/querela, non ha menzionato le pretese

civili, essendosi soltanto riservata “… la possibilità di far valere in sede

penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI

8, p. 2 punto 2.). Avrebbe dunque omesso di formulare in maniera concreta l’azione

civile e di indicare i fatti su cui si potrebbe eventualmente fondare,

essendosi limitata a presentare l’azione penale e avendo lasciato al pubblico

ministero il compito di approfondire e trarre le proprie conclusioni, “…

senza per forza necessitare … di un aiuto legale pagato dallo Stato” (cfr.

AI 8, p. 2 punto 2.1.). Ha pure reputato che il caso in disamina non

presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà alle quale ella non

potrebbe far fronte da sola, essendo di natura bagatellare.

3.2

Da

parte sua, RE 1, contesta questa conclusione. Il magistrato inquirente non

avrebbe considerato che al momento della presentazione dell’esposto penale non

sarebbe stata in possesso di sufficienti elementi per valutare l’agire di

rilevanza penale del denunciato/querelato e nemmeno la sussistenza, la portata

così come la quantificazione dei danni subiti. La fattispecie sarebbe molto

complessa, in stretta connessione con le procedure civili pendenti e con

ripercussioni sull’intero nucleo familiare. Non sarebbe in grado far fronte da

sola al procedimento penale. La sussunzione dell’art. 219 CP ipotizzato a

carico del denunciato/querelato non sarebbe banale. Avrebbe subito e subirebbe

tuttora ingenti danni per i reati asseritamente commessi dal

denunciato/querelato, che ella farà valere non appena quantificabili. Non si

tratterebbe dunque di un caso bagatellare. Per questa ragione necessiterebbe

l’assistenza di un legale.

3.3

Con

denuncia/querela 02.05.2023 RE 1 ha ipotizzato a carico di __________ i reati

di cui agli art. 173, 174, 177, 180, 181, 186, 219, 251, 303 e 304 CP. La

denunciante/querelante si è costituita accusatrice privata ai sensi degli art.

118.

ss. CPP, riservandosi la facoltà “… di far valere in sede penale ogni

eventuale pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI 1, p. 7).

Il procedimento penale di cui

all’incarto MP __________ si trova però ancora allo stadio delle indagini

preliminari.

Si ha dunque che i fatti

denunciati/querelati da RE 1 a carico di __________ sono ancora da chiarire. Da

parte sua, il denunciato/querelato ha integralmente contestato le accuse mosse

nei suoi confronti, reputando temerario l’agire di RE 1.

Allo stadio attuale della procedura non

è necessaria l’assistenza di un patrocinatore: i fatti indicati nell’esposto

penale, peraltro semplici, comprensibili e ben circoscritti, non presentano

difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare

specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. Ad

oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di

tutelare da sola i suoi interessi di persona danneggiata e, se del caso,

presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, così come

partecipare ad un eventuale interrogatorio del denunciato/querelato e di eventuali

testimoni e, se del caso, di porre domande supplementari.

Va inoltre tenuto presente che il

03.08.2023

RE 1 e __________ hanno raggiunto un accordo dinanzi alla Pretura di

__________, tra cui l’affidamento congiunto dei figli nella misura di un mezzo

ciascuno. Nel verbale di udienza 03.08.2023 è stato indicato che RE 1 “…

valuterà se ritirare la querela penale inoltrata nei confronti di __________”

(cfr. verbale di udienza 03.08.2023, p. 2, __________).

Giova

ad ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le

autorità penali devono accertare d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il

giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato ed esaminare con la

medesima cura le circostanze a carico ed a discarico (art. 6 CPP). Di modo che,

qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1 nella

conduzione personale del caso (inc. MP __________), il procuratore pubblico

potrà, se necessario per tutelare i suoi diritti ai sensi dell’art. 136 cpv. 2

lit. c CPP, designarle un patrocinatore (cfr., in tal senso, decisione TF 1B_192/2018

del 17.07.2018 consid. 2.3.; DTF 143 I 164 consid. 2.3.1.).

Si ricorda infine che, come stabilito

dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.4.4.), colui che

richiede il gratuito patrocinio non è tenuto a quantificare e a motivare le

proprie pretese civili già fin dall’inizio del procedimento penale

rispettivamente già al momento della presentazione della sua istanza, dal

momento che è sufficiente dimostrare, in ogni fase del procedimento, che la sua

azione civile non sia priva di probabilità di successo.

In considerazione dello stadio della

procedura dell’incarto MP __________ (i cui fatti denunciati/querelati sono appunto

ancora da chiarire e il cui decorso/esito sono incerti) RE 1 non doveva e

poteva quantificare e tantomeno motivare le proprie pretese civili già nella

sua istanza 02/08.05.2023.

4.

Il

gravame è respinto. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono

poste a carico della reclamante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.--

e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera