60.2023.288
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio. procedimento penale ancora allo stadio iniziale. al momento non è necessaria l'assistenza di un patrocinatore
31 gennaio 2024Italiano31 min
sono nati __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.288
Lugano
31 gennaio 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela Fossati
sedente per statuire sul reclamo 02/06.11.2023 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto 23.10.2023 del procuratore pubblico
Margherita Lanzillo con cui ha respinto la sua istanza di ammissione al
gratuito patrocinio (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 14/15.11.2023 del
procuratore pubblico, con il quale chiede di respingere il reclamo e di
confermare la decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. RE
1 e __________ si sono uniti in matrimonio il __________. Dalla loro unione
sono nati __________ (__________), __________ (__________) e __________ (__________).
I
coniugi sono separati volontariamente dal __________.
b. Il
procuratore pubblico – preso atto del rapporto di segnalazione 20.04.2023 della
Sezione dei reati contro l’integrità delle persone della Polizia cantonale
(RIP) , da cui risulta che agli inizi del mese di aprile 2023 __________ si era
rivolto al Servizio per l’aiuto alle vittime di reati (Servizio LAV) per
segnalare presunti maltrattamenti perpetrati da RE 1 sulla figlia __________ –
ha aperto a carico della madre l’incarto MP __________ per i reati di lesioni
semplici e vie di fatto.
Il
padre ha in particolare segnalato al Servizio LAV che il 19.03.2023 RE 1
l’avrebbe colpita con “sberle e ciabattate su tutto il corpo”,
causandole un ematoma sulla coscia come attestato dal Pronto Soccorso (cfr. AI
1 – inc. MP __________).
c. Con
esposto 02/08.05.2023 – completato l’11.05.2023 – RE 1 ha a sua volta sporto
denuncia/querela nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di
diffamazione, calunnia, ingiuria, minaccia, coazione, violazione di domicilio,
violazione del dovere di assistenza o educazione, falsità in documenti,
denuncia mendace e sviamento della giustizia, in relazione – tra le altre cose
– anche alla suddetta segnalazione.
La denunciante/querelante si è costituita
accusatrice privata ai sensi degli art. 118 ss. CPP, riservandosi la facoltà di
far valere in sede penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del
denunciato/querelato.
Ha chiesto, sin da subito, di essere
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio ex art. 136 CPP (in considerazione
di quanto indicato nella denuncia/querela e della sua precaria situazione
economica) con la nomina dell’avv. PR 1.
Il
pubblico ministero ha aperto l’incarto MP __________.
d. Il
12.06.2023 il procuratore pubblico ha incaricato la Polizia di sentire il teste
dr. med. __________ (da trattare con l’incarto MP __________) e di procedere
alle indagini supplementari necessarie per chiarire i fatti, precisando – tra
l’altro – che trattasi di un caso “bagatella”, salvo l’emergere di fatti
diversi o più complessi rispetto a quelli indicati nell’esposto penale (inc. MP
__________).
e. Il
14.06.2023 è stato acquisito agli atti l’incarto l’ARP __________ che concerne
i tre figli.
f. Il medesimo giorno il legale di RE 1 ha trasmesso
al Ministero pubblico alcuni messaggi vocali della sera precedente tra la madre
e la figlia __________, adducendo in particolare che “… la situazione
continua a peggiorare, ritenuto che il padre (che attualmente ha l’affido
esclusivo) non è chiaramente in grado di occuparsi in maniera adeguata dei tre
figli” (AI 6 – inc. MP __________).
g. Con
scritto 24/25.08.2023 il legale di __________ ha comunicato al magistrato
inquirente che la denuncia/querela sporta da RE 1 sarebbe manifestamente infondata
per tutte le accuse mosse nei suoi confronti, il cui agire sarebbe dunque
temerario.
h. Con
decreto 23.10.2023 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio presentata il 02.05.2023 da RE 1.
Ha riconosciuto, ricordati i principi su
cui si fonda la concessione del gratuito patrocinio a favore dell’accusatore
privato, la precarietà della situazione finanziaria dell’istante giusta l’art.
136 cpv. 1 lit. a CPP. Ha però reputato che nel caso concreto il presupposto di
cui all’art. 136 lit. b CPP non sarebbe adempiuto: nella sua denuncia/querela
l’istante, senza menzionare pretese civili, ha rinviato “alla generica frase
di “riservarsi la possibilità di far valere in sede penale ogni eventuale
pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI 8, p. 2 punto 2, inc.
MP __________). Ella non avrebbe dunque formulato in maniera concreta l’azione
civile e non avrebbe nemmeno “indicato sulla base di quali fatti potrebbe
eventualmente, in futuro, fondarsi” (cfr. AI 8, p. 2 punto 2.). Ha
ricordato (richiamando una sentenza del Tribunale federale) che il gratuito
patrocinio è concesso all’accusatore privato solo se può avanzare pretese
civili, che nel caso concreto non sussistono.
L’istante si sarebbe (“com’è giusto
che sia”) limitata a presentare l’azione penale (esponendo a grandi linee i
fatti e indicando i reati eventualmente applicabili) e ha lasciato al pubblico
ministero il compito di approfondire e di trarre le proprie conclusioni giuridiche,
“… senza per forza necessitare … di un aiuto legale pagato dallo Stato”
(cfr. AI 8, p. 2 punto 2.1.).
Ha infine aggiunto che la fattispecie in
esame non presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà a cui
l’istante non avrebbe potuto far fronte da sola; si trattava di un caso di
natura bagatellare ai sensi del CPP.
i. Con
gravame 02/06.11.2023 RE 1 chiede di annullare il decreto e di essere ammessa
al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell’avv. PR 1, con effetto
retroattivo dal 02.05.2023, nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________
e nella procedura di reclamo.
La reclamante, riassunti i fatti su cui
si fondava (anche) la denuncia/querela penale e la complessa situazione del
nucleo familiare, contesta che nel caso in disamina l’azione civile sarebbe
priva di probabilità di successo. Nello specifico i presupposti di cui all’art.
136 cpv. 1 e 2 CPP sarebbero dati: sarebbe priva dei mezzi necessari per il
procedimento. Inoltre avrebbe subito e subirebbe tuttora ingenti danni in
relazione ai presunti reati commessi dal denunciato/querelato, che ella farà
valere non appena integralmente quantificabili.
Lamenta che il magistrato inquirente non
ha considerato il fatto che al momento dell’inoltro dell’esposto penale 02.05.2023
ella era all’oscuro di molte circostanze: non avrebbe avuto sufficienti
informazioni sui comportamenti di __________ penalmente perseguibili e non
avrebbe nemmeno disposto di tutti gli elementi per valutare la sussistenza dei
danni e la loro quantificazione (tra cui l’impossibilità di pagare le spese in
connessione con l’abitazione coniugale; la perdita della custodia dei figli per
tre mesi; le spese e i costi legali per le procedure civili e penali). Soltanto
al termine di entrambi i procedimenti penali (inc. MP __________ e MP __________),
il cui esito è ancora incerto, ella sarà in grado di quantificare compiutamente
il danno subito (facendo valere anche un’eventuale indennità per torto morale),
per cui necessiterebbe dell’assistenza di un legale.
La situazione, ad oggi, sarebbe “ancora
troppo nebulosa”, non essendo ancora stati esperiti atti istruttori nel
procedimento penale di cui all’incarto MP __________, che richiederanno la
partecipazione di un legale (cfr. doc. CRP 1, p. 7).
La fattispecie sarebbe estremamente
complessa sia in ambito civile che penale, le cui procedure sono in stretta
connessione.
Dal profilo oggettivo si tratterebbe “…
di numerosi e complessi reati, puniti con pene edittali importanti, derivanti
da dinamiche famigliari delicate da cui si è sviluppata anche un’intricata
vertenza civile” (cfr. doc. CRP 1, p. 9). L’accertamento dei fatti, il cui
“substrato probatorio” coinciderebbe allo stadio attuale della procedura
con l’incarto MP __________, presenterebbe molte difficoltà (cfr. doc. CRP 1,
p. 9). Le difficoltà soggettive sarebbero intrinsecamente correlate con le false
accuse mosse da __________ (inc. MP __________), che hanno destabilizzato e
compromesso l’equilibrio del nucleo familiare (in particolare della madre e
della figlia __________), con ripercussioni sull’affidamento dei figli (per un
periodo ne sarebbe stata privata a causa dei reati ipotizzati a suo carico, poiché
le sue capacità genitoriali sarebbero state messe ingiustamente in discussione)
e sul suo fabbisogno minimo mensile (in mancanza dei contributi di mantenimento
del marito). Non avrebbe alcuna esperienza in ambito giudiziario e sarebbe
anche “… fin troppo coinvolta per avere la freddezza e la lucidità
necessarie ad analizzare e comprendere pienamente le questioni giuridiche sollevate,
nonché gestire da sola un procedimento penale …” (cfr. doc. CRP 1, p. 9).
L’applicazione e la sussunzione dell’art. 219 CP non sarebbe semplice: al
riguardo richiama una sentenza di questa Corte (inc. CRP __________).
Delle ulteriori argomentazioni si dirà,
se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto oppure incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 02/06.11.2023 contro il decreto 23.10.2023 del
procuratore pubblico in tema di gratuito patrocinio è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CP) e anche proponibile (BSK
StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 21; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4.
ed., art. 393 CPP n. 8).
1.3
RE
1, costituitasi come accusatrice privata e destinataria della decisione
mediante la quale le è stato negato l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio (in particolare di essere gratuitamente assistita da un
patrocinatore) nel procedimento di cui all’incarto MP __________, è
pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un
interesse giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica del
giudizio.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione sono rispettate.
Il
reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
2.1.1
Il diritto al gratuito patrocinio si
fonda sull’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid.
3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1).
Lo scopo è quello di garantire una certa parità di armi e, da ultimo, il corretto
svolgimento della procedura. In linea di principio, ogni persona toccata deve
avere accesso alla giustizia e avere il diritto di essere rappresentata da una
persona giuridicamente qualificata, indipendentemente dalla sua situazione
finanziaria e alle condizioni stabilite dalla giurisprudenza. Il diritto al
gratuito patrocinio è una conseguenza necessaria della garanzia di accedere
alla giustizia. L’art. 29 cpv. 3 Cost. e la giurisprudenza che ne deriva
rappresentano lo standard minimo costituzionale, concretizzati dall’art. 136
CPP per l’accusatore privato che partecipa ai procedimenti penali. La
regolamentazione corrisponde in sostanza agli art. 117 e 118 CPC (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1 e note a piè di pagina ivi
citati; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 1).
2.1.2
L’art. 136 CPP è stato modificato nell’ambito
della revisione del CPP adottato dall’Assemblea federale il 17.06.2022. Secondo
il previgente art. 136 CPP il gratuito patrocinio veniva accordato
all’accusatore privato esclusivamente per far valere le sue pretese civili. Nel
caso in cui ciò non fosse stato possibile oppure un’azione civile poteva avere conseguenze
indesiderate per l’accusatore privato (per esempio in caso di violenza
domestica ove la vittima e l’autore del reato erano economicamente dipendenti
ed eventualmente ancora conviventi) il gratuito patrocinio veniva escluso (BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a). Il
Tribunale federale ha posto rimedio a questa situazione, concedendo a una
vittima il gratuito patrocinio anche soltanto per attuare l’azione penale
(messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5558;
decisione TF 1B_355/2012 del 12.10.2012, che si basava sul fatto che una vittima aveva sporto denuncia penale contro
tre agenti di polizia, tra l’altro per lesioni, costituendosi come accusatore
privato per gli aspetti privati; la rivendicazione di pretese civili non era
invece possibile perché la vittima, per quanto riguardava la sua richiesta di
risarcimento, aveva dovuto far riferimento al diritto pubblico cantonale). L’Alta Corte ha reputato che, in via eccezionale,
si poteva accordare il gratuito patrocinio a una vittima che non poteva o non
voleva far valere pretese di diritto civile in via adesiva direttamente in base
all’art. 29 cpv. 3 Cost., in caso contrario le sarebbe stato negato l’accesso
ai procedimenti giudiziari garantito direttamente dalla Cost., ovvero la difesa
efficace dei suoi diritti (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del
CPP, in FF 2019, p. 5559).
Questa giurisprudenza è stata ancorata
alla nuova versione dell’art. 136 CPP – entrato in vigore il 1°.01.2024 – che
riconosce in modo generale alla vittima il diritto al gratuito patrocinio per attuare
la sua azione penale se sono soddisfatti gli altri requisiti (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a).
A seguito di questa modifica materiale,
il cpv. 1 è stato ristrutturato per una migliore leggibilità; il cpv. 2 è
integrato in base alle modifiche del cpv. 1, mentre il nuovo cpv. 3 si basa sulla
giurisprudenza del Tribunale federale e si allinea all’art. 119 cpv. 5 CPC (messaggio
28.08.2019
concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559/5560; BSK StPO
– G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 1a/10/10a e nota a
piè di pagina 29 che rinvia alla decisione TF 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid.
2.2.).
2.2
Giusta l’art. 136 cpv. 1 CPP chi dirige il
procedimento accorda parzialmente o totalmente, su domanda, il gratuito
patrocinio:
a.
all’accusatore privato affinché possa far valere le sue pretese civili, se è
sprovvisto dei mezzi necessari e l’azione civile non appare priva di
probabilità di successo;
b. alla vittima
affinché possa attuare la sua azione penale, se è sprovvista dei mezzi
necessari e l’azione penale non appare priva di probabilità di successo.
In
applicazione dell’art. 136 cpv. 2 CPP il
gratuito patrocinio [come termine generico ai sensi di questa disposizione (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 5 ss.] comprende:
a.
l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie;
b.
l’esonero dalle spese procedurali;
c.
la designazione di un patrocinatore, se necessario per tutelare i diritti
dell’accusatore privato o della vittima.
In sede di ricorso l’istanza di gratuito
patrocinio deve essere riproposta (art. 136 cpv. 3 CPP).
2.3
Il diritto al gratuito patrocinio spetta
dunque all’accusatore privato [il danneggiato, direttamente leso dal reato
(art. 115 cpv. 1 CPP), che dichiara espressamente, al più tardi alla
conclusione della procedura preliminare, di partecipare al procedimento penale
con un’azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 e cpv. 3 CPP; decisione TF
7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.) per far valere le sue pretese civili
(art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) e alla vittima [il danneggiato che a causa del
reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica
(art. 116 cpv. 1 CPP; DTF 143 IV 154 consid. 2.3.2.], costituitasi
come accusatore privato, per attuare la sua azione penale (art. 136 cpv. 1 lit.
b CPP) [messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p.
5559; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 2 e
art. 118 CPP n. 4 ss.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP
n. 1].
Secondo l’art. 136 cpv. 1 lit. a CPP
l’ambito di applicazione del gratuito patrocinio a favore dell’accusatore
privato che non ha qualità di vittima è limitato all’attuazione delle pretese
civili in connessione con il reato penale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; cfr. anche BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI /
M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 7 ss. e 12 ss. per la definizione di
pretese civili).
Se l’accusatore privato promuove
un’azione civile, il legale può essere nominato e risarcito anche per gli
aspetti penali (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136
CPP n. 4; cfr. però nota a piè di pagina 14 che rinvia alla decisione TF
1B_729/2012 del 28.12.2013 consid. 1.2.2.). Se l’accusatore privato senza
qualità di vittima partecipa unicamente all’azione penale (cfr. art. 119 cpv. 2
CPP; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 119 CPP n. 2) non
ha di principio alcun diritto al gratuito patrocinio. Il legislatore giustifica
questa esclusione per il fatto che la pretesa punitiva compete allo Stato,
rappresentato dal pubblico ministero (messaggio 21.12.2005 concernente
l’unificazione del diritto processuale, in FF 2006, p. 1087; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4; CR CPP – M. HARARI /
C. CORMINBOEUF HARARI, 2. ed., art. 136 CPP n. 19/20). Secondo il Tribunale
federale questa limitazione è compatibile con l’art. 29 cpv. 3 Cost. (decisione
TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1. e rif.; argomentazione però non
condivisa da diversi autori, cfr., al proposito, BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI /
M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4 e nota a piè di pagina 19).
Si è detto al consid. 2.1.2., con la
revisione dell’art. 136 CPP, il legislatore ha esteso l’ambito di applicazione del
gratuito patrocinio all’accusatore privato con la qualità di vittima. Il
gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 136 cpv. 1 lit. b CPP può essere
concesso anche se la vittima fa valere solo un’azione penale, per
l’impossibilità di poter far valere un’azione civile oppure perché la vittima,
per qualsivoglia ragione, non è intenzionata a promuovere un’azione civile (BSK
StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a). È però
necessario che la vittima si sia costituita come accusatore privato (messaggio
28.08.2019
concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 4a; PK StPO – D. JOSITSCH
/ N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 6a).
2.4
2.4.1
La concessione del gratuito patrocinio
presuppone anzitutto una domanda esplicita dell’accusatore privato e della
vittima (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF 2019, p. 5559)
che deve essere motivata: l’istante deve in particolare allegare i documenti
attestanti la situazione di reddito e di sostanza, gli obblighi finanziari e
anche il fabbisogno attuale (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 9; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n.
2.
ss.; decisione TF 7B_381/2023 del 13.11.2023 consid. 3.1.).
L’istanza può essere presentata in
qualsiasi momento (anche nella procedura investigativa della polizia ai sensi
dell’art. 306 cpv. 1 CPP): secondo il nuovo cpv. 3 (introdotto sulla scorta
della giurisprudenza del Tribunale federale) il gratuito patrocinio concesso
nella procedura preliminare oppure nella procedura dibattimentale di primo
grado non si estende alla procedura di ricorso: in quel caso (ricorso, appello
o procedura di revisione) l’istanza deve essere riproposta, perché la
situazione finanziaria dell’accusatore privato potrebbe essere mutata e le
possibilità di successo processuali devono essere rivalutate in base allo svolgimento
del procedimento fino a quel momento (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 10/10a che rinvia alla decisione TF 1B_80/219 del 26.06.2019
consid. 2.2.; decisione TF 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.).
2.4.2
In secondo luogo la concessione del
gratuito patrocinio presuppone che l’accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a
CPP) rispettivamente la vittima (art. 136 cpv. 2 lit. b CPP) siano sprovvisti
dei mezzi necessari. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una
persona è priva dei mezzi necessari, e di conseguenza indigente, se non può
provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri
processuali e legali, ovvero non è in grado di affrontare detti costi senza
intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisioni TF 1B_309/2021 del
03.09.2021
consid. 3.1. con rif.; 1B_383/2017 del 23.11.2017 consid. 2.; DTF
141.
III 369 consid. 4.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP
n. 5 e art. 132 CPP n. 8 ss.).
L’onere
di comprovare la propria indigenza spetta, di principio, all’istante. La
direzione del procedimento – a cui compete la decisione (art. 136 cpv. 1 e 61
CPP) – è tuttavia tenuta ad interpellare il richiedente qualora manchino
determinati documenti, domandandogli di produrli. Non deve peraltro limitare,
in maniera formalistica, i mezzi di prova (decisioni TF 1B_502/2019 del
23.12.2019
consid. 2.2.; 2C_448/2017 del 24.10.2017 consid. 4.4.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 12; PK StPO – D. JOSITSCH
/ N. SCHMID, op. cit., art. 136 CPP n. 3).
2.4.3
La
concessione del gratuito patrocinio richiede, inoltre, che l’azione civile
dell’accusatore privato (art. 136 cpv. 1 lit. a CPP) rispettivamente l’azione
penale della vittima (art. 136 cpv. 1 lit. b CPP) non appaiono prive di
probabilità di successo (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 14). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le
domande processuali appaiono prive di probabilità di successo se le prospettive
di vittoria sono notevolmente più ridotte dei rischi di sconfitta e pertanto
difficilmente possono essere considerate come serie. D’altra parte, una
richiesta non appare priva di probabilità di successo quando le possibilità di
vittoria o di sconfitta si equivalgono più o meno oppure se le prime sono
soltanto lievemente inferiori al rischio di soccombenza: decisivo, nel presente
contesto, è quello di stabilire se un danneggiato che dispone dei mezzi
finanziari necessari deciderebbe, dopo una ragionevole riflessione, di costituirsi
come accusatore privato per far valere un’azione civile rispettivamente come
vittima per attuare un’azione penale. La sussistenza di sufficienti probabilità
di successo nel singolo caso dev’essere valutata in base a un esame preliminare
e sommario, fondato sulle circostanze esistenti al momento dell’introduzione
dell’istanza di gratuito patrocinio (decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022
consid. 2.3.; DTF 142 III 138 consid. 5.1. con riferimenti; decisione TF
6B_1287/2020 del 23.02.2021 consid. 5.5.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 136 CPP n. 14; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.
136.
CPP n. 6/6a).
Il
requisito delle sufficienti possibilità di successo processuali è generalmente
soddisfatto nel caso di un’azione adesiva (decisioni TF 1B_75/2022 del
03.05.2022
consid. 2.3.; 1B_446/2018 del 14.11.2018 consid. 5.3.2.). Le stesse
non possono essere negate se sorgono domande difficili la cui risposta appare incerta.
Tuttavia, il gratuito patrocinio può essere rifiutato se l’argomentazione
giuridica del richiedente è insostenibile o la condanna dell’imputato è
palesemente fuori questione da dover decretare senza ulteriori indugi
l’abbandono del procedimento o un non luogo a procedere (decisione TF
1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3.; decisione TF 1B_575/2019 del 18.11.2020
consid. 2.2.1. con riferimenti), oppure in caso di manifesta assenza dei
requisiti per la costituzione di accusatore privato rispettivamente per essere
riconosciuto come vittima (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 136 CPP n. 14).
In
linea di principio, il gratuito patrocinio deve essere garantito nei casi dubbi
e, semmai, limitato al procedimento di primo grado (decisioni TF 1B_75/2022 del
03.05.2022
consid. 2.3.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.1.1.).
2.4.4
Secondo il diritto previgente un’azione
civile poteva essere motivata e quantificata anche (e al più tardi) in sede di
arringa (cfr. vart. 123 cpv. 2 CPP, in vigore fino al 31.12.2023).
Dal
1°.01.2024, l’art. 123 cpv. 2 CPP stabilisce che la quantificazione e la
motivazione dell’azione civile da parte dell’accusatore privato devono avvenire
prima, e meglio entro lo stesso termine per la presentazione di istanze
probatorie fissato durante il dibattimento da chi dirige il procedimento giusta
l’art. 331 cpv. 2 CPP (messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in
FF 2019, p. 5538/5554; cfr. anche BSK StPO – A. DOLGE, op. cit., art. 123 CPP
n. 6; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 123 CPP n. 2). Nonostante
il nuovo termine per quantificare e motivare l’azione civile sia comunque
relativamente avanzato, esso permette alla controparte e al giudice di
esaminare nel dettaglio le pretese civili (messaggio 28.08.2019 concernente la
modifica del CPP, in FF 2019, p. 5539).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale l’accusatore privato che richiede il
gratuito patrocinio deve tuttavia dimostrare in ogni fase del procedimento che
l’azione civile non appare priva di probabilità di successo (decisioni TF 7B_381/2023
del 13.11.2023 consid. 3.1.; 7B_196/2022 del 25.08.2023 consid. 3.1.; 1B_460/2022
del 24.11.2022 consid. 2.1.; ciascuna con riferimenti).
Nei
rari casi in cui l’accusatore privato nella sua istanza di gratuito patrocinio ha
omesso di far valere pretese civili o di indicare di essere intenzionato a far
valere pretese civili che non apparivano prive di probabilità di successo, il
Tribunale federale ha esaminato se queste pretese fossero senza alcun dubbio
chiare rispettivamente apparissero evidenti sulla base degli atti (decisione TF
1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni 1B_518/2021
del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid. 3.3.) oppure
risultassero in maniera implicita dalla natura dei reati ipotizzati (decisione
TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni TF
1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013 consid. 2.3.).
Il gratuito patrocinio, in presenza di una carente motivazione, non viene
pertanto escluso a priori. In ogni caso, all’accusatore privato viene concesso
il gratuito patrocinio se le prospettive di successo di un’azione civile in
caso di condanna penale appaiono così chiare, se emergono manifestamente dagli
atti o se s’impongono in base alla natura del reato oggetto dell’inchiesta
(decisione TF 1B_75/2022 del 03.05.2022 consid. 2.3. che rinvia alle decisioni
1B_518/2021 del 23.11.2021 consid. 3.2.; 1B_80/2019 del 26.06.2019 consid.
3.3.; 1B_94/2015 del 26.06.2015 consid. 2.2.; 1B_254/2013 del 27.09.2013
consid. 2.3.).
Si
deve inoltre aggiungere che secondo il nuovo art. 318 cpv. 1bis CPP il
pubblico ministero deve comunicare per scritto ai danneggiati con domicilio
noto che non sono ancora stati informati dei loro diritti (soprattutto del
diritto di costituirsi accusatore privato) che intende emanare un decreto
d’accusa, promuovere l’accusa o chiudere il procedimento con abbandono e
impartire loro un termine per costituirsi accusatori privati e presentare istanze
probatorie (cfr. messaggio 28.08.2019 concernente la modifica del CPP, in FF
2019, p. 5582/5583; BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op.
cit., art. 318 CPP n. 2; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 318
CPP n. 5a).
Anche
l’accusatore privato, prima dell’emanazione di un decreto d’accusa, dovrebbe
avere l’opportunità di presentare istanze probatorie e/o di presentare prove in
merito all’esistenza e all’ammontare della sua pretesa civile. L’obbligo di
comunicazione s’impone anche perché nel decreto d’accusa il pubblico ministero
può ora decidere in merito a pretese civili ai sensi dell’art. 353 cpv. 2 CPP (BSK
StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 2).
2.4.5
Il
gratuito patrocinio può estendersi, oltre che all’esonero dagli anticipi, dalla
prestazione di garanzie e dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a-b
CPP), alla designazione di un patrocinatore (art. 136 cpv. 2 lit. c CPP) se la
fattispecie presenta particolari difficoltà in fatto o in diritto e se
l’accusatore privato non è in grado da solo di far valere i suoi diritti
(decisione TF 1B_410/2017 del 20.02.2018 consid. 2.4.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 16 ss.; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op.
cit., art. 136 CPP n. 4). In tal caso – oltre alla presentazione di una domanda
motivata, all’attestazione dell’indigenza e alle sufficienti possibilità di
successo in giudizio – è richiesta la necessità di un patrocinatore per
tutelare i diritti dell’interessato (accusatore privato o vittima). Tuttavia
questo requisito non si applica in caso di esonero dagli anticipi e dalla
prestazione di garanzie nonché dalle spese procedurali (art. 136 cpv. 2 lit. a
e lit. b CPP) [BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP
n. 16].
Secondo la giurisprudenza dell’Alta
Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste
penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela
dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta
essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto
morale, nonché di partecipare all’interrogatorio dell’imputato e di eventuali
testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio
dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento
penale i suoi interessi di danneggiato (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023
consid. 3.1.; DTF 123 I 145 consid. 2b/bb; decisione TF 1B_450/2015 del
22.04.2016
consid. 2.3.; ciascuna con riferimenti).
Nel valutare se il patrocinio sia comunque necessario,
il Tribunale federale tiene conto non solo dell’età, della situazione sociale,
delle conoscenze linguistiche e delle condizioni fisiche e mentali
dell’interessato, ma anche in particolare della gravità e della complessità del
caso in fatto e in diritto (decisione TF 1B_523/2022 del 29.07.2023 consid. 3.1.;
DTF 123 I 145 consid. 2b/cc con riferimenti; decisioni TF 1B_347/2021 del
09.03.2022
consid. 3.2.; 1B_605/2020 del 16.03.2021 consid. 2.2.; cfr. anche
BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 136 CPP n. 18; ZK StPO
– V. LIEBER, op. cit., art. 136 CPP n. 10 s.; PK StPO – N. SCHMID / D. JOSITSCH,
op. cit., art. 136 CPP n. 4).
3.
3.1.
Con
decreto 23.10.2023 il procuratore
pubblico ha respinto l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio 02.05.2023 di RE 1.
Ha riconosciuto che la sua situazione economica fosse precaria, rilevando
tuttavia che ella, nella sua denuncia/querela, non ha menzionato le pretese
civili, essendosi soltanto riservata “… la possibilità di far valere in sede
penale ogni eventuale pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI
8, p. 2 punto 2.). Avrebbe dunque omesso di formulare in maniera concreta l’azione
civile e di indicare i fatti su cui si potrebbe eventualmente fondare,
essendosi limitata a presentare l’azione penale e avendo lasciato al pubblico
ministero il compito di approfondire e trarre le proprie conclusioni, “…
senza per forza necessitare … di un aiuto legale pagato dallo Stato” (cfr.
AI 8, p. 2 punto 2.1.). Ha pure reputato che il caso in disamina non
presentasse in fatto o in diritto particolari difficoltà alle quale ella non
potrebbe far fronte da sola, essendo di natura bagatellare.
3.2
Da
parte sua, RE 1, contesta questa conclusione. Il magistrato inquirente non
avrebbe considerato che al momento della presentazione dell’esposto penale non
sarebbe stata in possesso di sufficienti elementi per valutare l’agire di
rilevanza penale del denunciato/querelato e nemmeno la sussistenza, la portata
così come la quantificazione dei danni subiti. La fattispecie sarebbe molto
complessa, in stretta connessione con le procedure civili pendenti e con
ripercussioni sull’intero nucleo familiare. Non sarebbe in grado far fronte da
sola al procedimento penale. La sussunzione dell’art. 219 CP ipotizzato a
carico del denunciato/querelato non sarebbe banale. Avrebbe subito e subirebbe
tuttora ingenti danni per i reati asseritamente commessi dal
denunciato/querelato, che ella farà valere non appena quantificabili. Non si
tratterebbe dunque di un caso bagatellare. Per questa ragione necessiterebbe
l’assistenza di un legale.
3.3
Con
denuncia/querela 02.05.2023 RE 1 ha ipotizzato a carico di __________ i reati
di cui agli art. 173, 174, 177, 180, 181, 186, 219, 251, 303 e 304 CP. La
denunciante/querelante si è costituita accusatrice privata ai sensi degli art.
118.
ss. CPP, riservandosi la facoltà “… di far valere in sede penale ogni
eventuale pretesa civile nei confronti del querelato” (cfr. AI 1, p. 7).
Il procedimento penale di cui
all’incarto MP __________ si trova però ancora allo stadio delle indagini
preliminari.
Si ha dunque che i fatti
denunciati/querelati da RE 1 a carico di __________ sono ancora da chiarire. Da
parte sua, il denunciato/querelato ha integralmente contestato le accuse mosse
nei suoi confronti, reputando temerario l’agire di RE 1.
Allo stadio attuale della procedura non
è necessaria l’assistenza di un patrocinatore: i fatti indicati nell’esposto
penale, peraltro semplici, comprensibili e ben circoscritti, non presentano
difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da necessitare
specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di diritto. Ad
oggi, non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di
tutelare da sola i suoi interessi di persona danneggiata e, se del caso,
presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, così come
partecipare ad un eventuale interrogatorio del denunciato/querelato e di eventuali
testimoni e, se del caso, di porre domande supplementari.
Va inoltre tenuto presente che il
03.08.2023
RE 1 e __________ hanno raggiunto un accordo dinanzi alla Pretura di
__________, tra cui l’affidamento congiunto dei figli nella misura di un mezzo
ciascuno. Nel verbale di udienza 03.08.2023 è stato indicato che RE 1 “…
valuterà se ritirare la querela penale inoltrata nei confronti di __________”
(cfr. verbale di udienza 03.08.2023, p. 2, __________).
Giova
ad ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le
autorità penali devono accertare d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il
giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato ed esaminare con la
medesima cura le circostanze a carico ed a discarico (art. 6 CPP). Di modo che,
qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1 nella
conduzione personale del caso (inc. MP __________), il procuratore pubblico
potrà, se necessario per tutelare i suoi diritti ai sensi dell’art. 136 cpv. 2
lit. c CPP, designarle un patrocinatore (cfr., in tal senso, decisione TF 1B_192/2018
del 17.07.2018 consid. 2.3.; DTF 143 I 164 consid. 2.3.1.).
Si ricorda infine che, come stabilito
dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.4.4.), colui che
richiede il gratuito patrocinio non è tenuto a quantificare e a motivare le
proprie pretese civili già fin dall’inizio del procedimento penale
rispettivamente già al momento della presentazione della sua istanza, dal
momento che è sufficiente dimostrare, in ogni fase del procedimento, che la sua
azione civile non sia priva di probabilità di successo.
In considerazione dello stadio della
procedura dell’incarto MP __________ (i cui fatti denunciati/querelati sono appunto
ancora da chiarire e il cui decorso/esito sono incerti) RE 1 non doveva e
poteva quantificare e tantomeno motivare le proprie pretese civili già nella
sua istanza 02/08.05.2023.
4.
Il
gravame è respinto. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono
poste a carico della reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.--
e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono
poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera