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Decisione

60.2023.29

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con cui non ha stralciato due verbali in veste di testimone. obblighi e diritti del testimone

3 aprile 2023Italiano38 min

la vita. Un procedimento penale è stato conseguentemente aperto (inc. MP __________)

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.29

Lugano

3 aprile 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano

Ranzanici, vicepresidente,

Giovan

Maria Tattarletti e

Andrea

Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini assente)

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelleria

sedente per statuire sul reclamo 6/7.2.2023 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 24.1.2023 emanata dal procuratore

pubblico Anna Fumagalli, mediante la quale ha respinto le sue istanze 18.10.2022

e 15.11.2022 di estromissione dagli atti di due verbali d'interrogatorio,

nell'ambito del procedimento penale (anche) a suo carico per titolo di omicidio

colposo e abbandono (inc. MP __________);

richiamato lo scritto 10/13.2.2023 del

magistrato inquirente che, senza osservazioni, ha chiesto la conferma della

decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a.

A seguito di un incidente di

montagna avvenuto in data 4.9.2022, nei pressi della capanna __________, in

territorio di __________, hanno perso la vita due minorenni, __________ (nato

il __________) e __________ (nato il __________) mentre un terzo ha rischiato

la vita. Un procedimento penale è stato conseguentemente aperto (inc. MP __________)

a carico di __________, docente di educazione fisica e responsabile

dell’uscita, per titolo di omicidio colposo e abbandono (AI 28).

b. Nell’ambito

di tale procedura, il 4.9.2022, è stato interrogato RE 1, in qualità di

testimone, siccome presente sul luogo dei fatti (AI 6). Egli ha, tra altre

cose, riferito in merito alla dinamica delle cadute delle due vittime,

precisando che si sarebbe trovato in coda alla fila degli escursionisti. RE 1 è

stato successivamente interrogato, nuovamente in veste di testimone, il

12.9.2022, nell’ambito di un verbale di ricostruzione esperito sul luogo dei

fatti, unitamente ad un altro testimone (AI 18).

c. Il

3.10.2022 __________ è stato interrogato in veste di imputato dalla polizia

cantonale (AI 39). In questa occasione egli ha, tra l’altro, indicato di aver

dato il permesso alle due giovani vittime di percorrere il sentiero lungo il

quale è poi avvenuto l’incidente che ne ha provocato la morte, invitando i

ragazzi a stare attenti. L’imputato si è così espresso: “ho detto di sì e

gli ho raccomandato di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova

esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va

bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1

e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti

in direzione opposta” (p. 20).

d. Alla

luce di questa dichiarazione, con decreto 6.10.2022, il magistrato inquirente

ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per omicidio colposo e abbandono, in

relazione “ai fatti avvenuti in territorio di __________, nei pressi della __________,

in data __________, che hanno portato al decesso dei minori __________. (…) e __________

(…), rispettivamente hanno esposto a pericolo di morte il minore __________

(…), nonché sulla base delle dichiarazioni rese da RE 1 nel suo verbale di

interrogatorio di Polizia del 03.10.2022 (p. 20)” [AI 41]. Il successivo

10.10.2022 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia di

interrogare RE 1 in veste di imputato (AI 46).

e. Con

scritto 12.10.2022 l’avv. PR 1 si è annunciato quale patrocinatore di RE 1,

chiedendo la sua nomina quale difensore d’ufficio, ciò che il procuratore

pubblico ha provveduto a fare il 14.10.2022 (AI 48), nonché l’accesso agli atti

(AI 47).

Il

successivo 18.10.2022 l’avv. PR 1 ha domandato al magistrato inquirente lo

stralcio dagli atti dei due verbali di interrogatorio resi da RE 1 in qualità

di testimone in assenza della notifica della facoltà di non deporre (AI 54).

f. Il

magistrato inquirente, il 20.10.2022, ha respinto la richiesta di accesso agli

atti di RE 1, precisando che sarebbe stato concesso dopo la sua prima audizione

come imputato (AI 55).

In data

15.11.2022 RE 1 è stato interrogato dalla polizia in veste di imputato (AI 61).

In tale ambito lo stesso ha innanzitutto

dichiarato di aver “preso atto che, dopo essere stato sentito due volte come

testimone con tutti gli obblighi che ne derivano, vengo ora sentito come

imputato, senza che finora mi sia stata spiegato il perché. Su consiglio del

mio legale, chiedo che i due verbali finora rilasciati siano stralciati

dall’incarto. Se ciò non fosse il caso, dichiaro che non li confermo e che mi

riservo, nel verbale odierno, di avvalermi della facoltà di non rispondere”

(p. 3).

g. Mediante scritto

15.11.2022 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto lo stralcio dei due citati verbali

di interrogatorio, nonché l’accesso integrale agli atti (AI 62) ed il

successivo 2.12.2022 ha comunicato al magistrato inquirente che “a tempo

debito, intendo avvalermi della facoltà di sentire in contraddittorio imputati,

PIF e testimoni” (AI 72).

h. Con

decisione 24.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto le istanze 18.10.2022 e

15.11.2022 di RE 1 di stralcio dagli atti procedurali dei suoi due verbali in qualità

di testimone (AI 75) e ciò in considerazione del fatto che: “nulla agli atti

lasciava anche solo presagire ch’egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti

e dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti. Giova

rilevare come lo stesso, privo di qualunque ruolo formale in seno alla società

che ha organizzato la gita, era semplicemente presente sul luogo dei fatti e

poteva (e doveva) riferire su quanto da egli direttamente percepito” (p.

2).

L’inquirente ha evidenziato come gli

elementi a carico di RE 1 sarebbero emersi solo “a seguito delle dichiarazioni

rese da __________ in data 3 ottobre 2022, (…), ove per la prima volta è emerso

che l’organizzatore della gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui

minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso”

(p. 2).

Per tale ragione, non appena sarebbero

emersi elementi a suo carico, RE 1 è stato escusso in qualità di imputato. Con

riferimento ai suoi precedenti verbali di interrogatorio, il magistrato

inquirente ha ritenuto che, “in assenza di qualsivoglia elemento a suo

carico, lo stesso è stato escusso valevolmente quale testimone”, per cui

non sussisterebbero motivi atti a giustificare la non utilizzabilità dei suoi

verbali di interrogatorio (p. 3).

i. Con

gravame 6/7.2.2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento ed il conseguente stralcio dagli atti del procedimento dei due

verbali di interrogatorio del 4 e 12.9.2022. Dopo aver esposto i fatti il

reclamante rileva come, nei due citati verbali di interrogatorio in cui è stato

sentito in veste di testimone, non gli sarebbe stata “minimamente

prospettata qualsivoglia responsabilità” (p. 1).

Nel merito RE 1

indica che il procuratore pubblico avrebbe accertato l’assenza di un suo ruolo

dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento, come pure di compiti –

nemmeno informali – nella citata organizzazione. La decisione di sentirlo in

veste di testimone avrebbe potuto essere anche corretta ma poco prudente in un

contesto come quello in questione. Il reclamante rileva poi come l’istruzione

nei suoi confronti sarebbe giustificata dalla dichiarazione di __________

secondo cui egli si sarebbe “guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi

fila” (p. 3). Affermazione comunque contestata dal reclamante.

RE 1 indica poi come, non “appena

venuto a conoscenza del cambiamento di statuto, ha immediatamente, a due

riprese e per iscritto, chiesto Io stralcio dei verbali già resi. Non solo, ma

in entrata del primo verbale da imputato ha confermato la richiesta di stralcio

e ha dichiarato, in ogni caso, di non confermarne il contenuto. Infine si è

riservato di avvalersi della facoltà di non rispondere. (…). Nel caso concreto

l'imputato ha risposto a tutte le domande alle quali poteva farlo (anche per

rispetto delle vittime e per non prolungare la procedura), salvo in un paio di

occasioni, segnatamente a p. 13 e 14, nelle quali si è appunto prudenzialmente

avvalso della facoltà di non rispondere. In una di queste domande per altro gli

si chiedeva di commentare le parole del presidente della società proprietaria

della capanna (…), che dopo aver affermato di non aver mai percorso quel

sentiero, si lasciava andare a giudizi apocalittici, certo non fondati sulla

sua conoscenza diretta. Precisando comunque che il sentiero è liberamente

transitabile” (p. 3).

A fronte di ciò, sarebbero dunque date

tutte le condizioni di inutilizzabilità dei verbali del 4 e 12.9.2022.

Con osservazioni del 10.2.2023

l’inquirente si è confermato nella propria decisione senza ulteriormente

esprimersi nel merito del tema sottoposto a giudizio.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere

interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del

pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal

CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente

dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli

argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve

imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere

sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2

Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.

391.

CPP n. 2; decisioni TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.;

6B_138/2020 del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).

1.2

Il gravame, inoltrato il 6/7.2.2023 alla Corte dei

reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

24.1.2023, è tempestivo e proponibile.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1

CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla

modifica del giudizio.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Nell’ambito

del procedimento penale qui all’esame RE 1 è stato interrogato una prima volta

il 4.9.2022 ed una seconda volta il 12.9.2022 (verbale di ricostruzione

esperito sul luogo dei fatti) quale testimone. A seguito di una dichiarazione

resa da __________ durante un suo interrogatorio, di cui si dirà nei

considerandi successivi, l’inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE

1.

per i reati di omicidio colposo e abbandono. Il 15.11.2022 RE 1 è stato quindi

interrogato in veste di imputato dalla polizia.

2.2

2.2.1

Come indicato il legale di RE 1 ha

chiesto lo stralcio dagli atti del procedimento dei due verbali di

interrogatorio resi dal suo assistito in qualità di testimone, domanda respinta

dal procuratore pubblico che ritiene come agli atti nulla avrebbe lasciato presagire

la necessità di sentire in altra veste il reclamante. D’avviso del magistrato

inquirente gli elementi a carico sarebbero emersi solo a seguito delle

dichiarazioni rese da __________ che

“gli ha assegnato il compito di

vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi

intrapreso”; i suoi precedenti verbali di interrogatorio sarebbero quindi

validi (p. 2, AI 75).

2.2.2

Nel suo

reclamo, RE 1 evidenzia come, durante i suoi due primi interrogatori, non gli

sarebbe stata prospettata alcuna responsabilità ed anzi sarebbe stata accertata

l’assenza di ruolo dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento. Egli

contesta in ogni caso la dichiarazione di __________, all’origine dell’apertura

dell’istruzione nei suoi confronti, e ribadisce la richiesta di stralcio dei

due citati verbali di interrogatorio.

3.

3.1.

Giusta l’art. 162 CPP è testimone (altro partecipante

al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. c CPP) chi pur non avendo

partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui

fatti è in grado di fare dichiarazioni per far luce sui fatti (BSK StPO – J.

BÄHLER, 2. ed., art. 162 CPP n. 9 s.; ZK StPO – A. DONATSCH, 3. ed., art. 162

CPP n. 1 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH,

StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 162 CPP n. 2). Se capace di testimoniare giusta l’art. 163 cpv. 1

CPP, per il cpv. 2 il testimone è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la

verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre. I diritti di non deporre

sono elencati agli art. 168-173 CPP; l’elenco è esaustivo (BSK StPO ‒ H.

VEST/S. HORBER, op. cit., vor art. 168-176 CPP n. 2).

La

dottrina (CR – CPP, 2. ed., art. 162 CPP n. 1 e 2) rammenta come la qualità di

testimone debba essere riconosciuta restrittivamente siccome il teste

costituisce una categoria residuale di persone che non sono né imputate e

neppure chiamate a rendere informazioni. Non vi è invece una definizione

positiva di testimone (fatto salvo quanto il codice prescrive all’art. 166 cpv.

1.

CPP). Nel suo commento all’art.

162.

CPP Nathalie Dongois rammenta come: “Un témoin ne doit avoir participé (…)

à l’infraction, de quelque manière que ce soit, (…) ni à titre principal, (…) ni

(…) accessoire. En effet, le prévenu (…) ne saurai être entendu en tant que

témoin du fait“ (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 3). La medesima dottrina ricorda che, a fronte dei rischi

della procedura e della sua possibile aleatorietà, può capitare che una

persona, dapprima sentita in qualità di testimone, acquisisca successivamente

la veste di imputata. Il TF, in una giurisprudenza largamente applicata prima

dell’entrata in vigore della procedura penale federale vigente, aveva

considerato l’imputato beneficiario del diritto di non vedersi opporre le

dichiarazioni “qui seraient nuisibles à sa défense et qu’il aurait fait dans

l’ignorance de son droit de se taire” (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n.

7a; decisione TF 6B_188/2010 del 4.10.2010 consid. 2.2.) e rese in corso

d’inchiesta nella sua precedente qualità di teste. Ciò contravviene

all’esigenza di un processo equo (art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU). I principi

giurisprudenziali sono stati ripresi nella lettera dell’art. 158 cpv. 2 CPP in

nesso con l’art. 141 cpv. 1 2a frase CPP. La sola condizione per potere

utilizzare il verbale reso in queste costellazioni è data dalla pertinente

conoscenza della persona sentita, da un lato, del suo diritto di non rispondere

alle domande poste suscettibili di esporla ad un procedimento penale e, d’altra

parte, “qu’elle n’encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour

tenter d’échapper à la prévention, elle répondait mensongèrement” (CR –

CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 7a).

3.2

Giusta l’art. 177 CPP all’inizio di ogni

interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di

testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della

falsa testimonianza secondo l’art. 307 CP. Se l’avviso è omesso,

l’interrogatorio non è valido (cpv. 1). All’inizio del primo interrogatorio,

l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre

circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità

(cpv. 2). Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva

l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il

testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà

di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato (cpv. 3).

3.2.1

Il testimone ha il diritto di conoscere

i propri diritti. Infatti, testimoniando, rischia non solo di rendere una falsa

testimonianza e di essere passibile della pena prevista dall’art. 307 CP, ma

anche di commettere un rifiuto non lecito di deporre ex art. 176 CPP, con le conseguenze

che ciò comporta (CR – CPP, op. cit., art.

177.

CPP n. 1). L’art. 177 CPP riguarda

quindi gli importanti obblighi nei confronti del testimone da parte

dell'autorità interrogante. Tuttavia, tale disposizione può essere interpretata

in modi diversi, a seconda che si consideri che i cpv. 1 e 3 riguardino la stessa

idea o meno. Occorre quindi distinguere tra l'interpretazione che differenzia

l'ambito di applicazione dei cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP e l'interpretazione

che ne unifica la portata.

3.2.2

3.2.2.1

Per

la dottrina maggioritaria, l’avviso al testimone dell'obbligo di testimoniare e

di rispondere in modo veritiero (ex art. 177 cpv. 1 CPP) è una condizione per

la validità della testimonianza, mentre l'avviso al testimone sul suo eventuale

diritto di non deporre (ex art. 177 cpv. 3 CPP) è una condizione per l'utilizzabilità

della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit.,

art. 141 CPP n. 3 ss. e art. 177 CPP n. 10; BSK

StPO ‒ R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; BSK StPO – S.

GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 52; PC – CPP, art. 177 CPP n. 2).

Questo

punto di vista sembra essere quello adottato anche dal Tribunale federale (cfr.

decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 2.4.2.).

3.2.2.2

L’art.

177.

cpv. 1 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 2 CPP, nel senso che si tratta di una

prova non utilizzabile, a meno che il suo utilizzo non sia indispensabile per far

luce su gravi reati. Secondo questa interpretazione, se l'autorità che conduce

l'interrogatorio, cioè il pubblico ministero, il tribunale o - se le condizioni

previste dall’art. 142 cpv. 2 CPP sono soddisfatte - la polizia, dimentica di avvisare

il testimone, all’inizio dell’interrogatorio, circa i suoi obblighi di deporre,

da un lato, e di dire la verità, dall’altro, pena la punibilità per falsa

testimonianza ex art. 307 CP, l’interrogatorio non è valido. In tal caso, la

testimonianza diventa nulla ed esclude il reato di falsa testimonianza.

La

nullità della testimonianza comporta la sua estrapolazione dall’incarto penale

e dall’apprezzamento del giudice. Tuttavia, le testimonianze assunte senza

soddisfare i suddetti requisiti formali possono essere utilizzate, in via

eccezionale, se realizzate le condizioni dell’art. 141 cpv. 2 CPP. Il loro carattere

indispensabile in relazione al problema da risolvere, che deve essere riferito

ad un reato grave, è lasciato al libero apprezzamento del giudice. Il giudice

deve quindi procedere ad una ponderazione degli interessi per giustificare

l'uso di tali prove non valide. A queste condizioni, il giudice valuta la

testimonianza non valida, ma tenendo conto del fatto che il testimone ha

deposto senza essere stato precedentemente informato dei suoi obblighi, in

particolare quello di rispondere in modo veritiero. Il giudice può quindi attenuare

il valore probatorio della testimonianza così resa in nome del libero

apprezzamento delle prove.

3.2.2.3

Per la dottrina esposta in precedenza l’art.

177.

cpv. 3 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 1 CPP, segnatamente l'informazione al

testimone sul suo eventuale diritto di rifiutarsi di testimoniare condiziona il

carattere utilizzabile della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n.

4; DTF 141 IV 20 consid. 1.2.4.).

Non

richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto di rifiutarsi di

testimoniare quando vi sono indicazioni che tale diritto gli spetta è

un'omissione grave, anche più grave dell'omissione di informare il testimone

del suo dovere di testimoniare e di dire la verità.

In

effetti, la testimonianza è inutilizzabile e non più solo non valida, cioè, ai

sensi dell’art. 141 cpv. 5 CPP, viene tolta dal fascicolo, conservata sotto

chiave in sede separata fino alla chiusura definitiva del procedimento e poi eliminata.

In tal caso non è possibile far riferimento all’art. 141 cpv. 2 CPP. È quindi

necessario limitare i casi in cui le autorità sono tenute a rispettare questo

obbligo, per evitare che la conseguenza - cioè l'impossibilità assoluta di utilizzare

la testimonianza - si applichi troppo facilmente e ostacoli il procedimento

penale (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6).

Nel

caso in cui il testimone non sia stato avvisato del suo diritto di non

testimoniare e purché emerga dal verbale di interrogatorio o dalle sue risposte

la possibilità di far valere tale diritto, occorre ancora (condizione

cumulativa) che il testimone faccia successivamente valere tale diritto

affinché la sua testimonianza non sia utilizzabile (DTF 141 IV 20, consid. 1.2.4.; BSK StPO ‒

R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; PC – CPP, art. 177 CPP n. 8).

3.2.2.4

Nel

caso in cui, ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CPP, la testimonianza sia da

considerare non valida, è sempre possibile ripetere l'audizione rispettando

tutte le disposizioni al fine di sanare il vizio. Se è impossibile ripetere

l'atto a causa della morte o dell'assenza della persona, la testimonianza

rimane inutilizzabile, a meno che non sia essenziale per l'accertamento di un

reato grave (art. 141 cpv. 2 CPP). In quest'ultimo caso, il giudice dovrà

tenere conto, nel valutare la prova, del fatto che la persona non è stata

informata del suo obbligo di dire la verità e delle conseguenze di una falsa

testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6a).

Le

prove indirette derivanti da una testimonianza non valida ai sensi dell’art.

177.

cpv. 1 CPP possono essere utilizzate solo se avrebbero potuto essere

raccolte senza tale deposizione (cfr. art. 141 cpv. 4 CPP).

3.2.3

Per

la dottrina minoritaria, i cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP fanno parte delle disposizioni

del CPP che vietano specificatamente l'uso di prove specifiche. Per tale parte

della dottrina, il carattere non valido di cui all’art. 177 cpv. 1 CPP deve

essere inteso come sinonimo del carattere non utilizzabile di cui all’art. 177

cpv. 3 CPP. Per tale ragione l'audizione di un testimone che non è stato

avvisato del suo obbligo di testimoniare e rispondere in modo veritiero (art.

177.

cpv. 1 CPP), così come l'audizione di un testimone che non è stato avvisato

del suo diritto di rifiutarsi di testimoniare (art. 177 cpv. 3 CPP), ricadono,

entrambe, sotto le conseguenze dell’art. 141 cpv. 1 CPP, nel senso che non possono

in alcun caso essere utilizzate (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 7; D.

JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 281; M.

PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis, 3.

ed., p. 207).

3.2.4

Se

c'è motivo di richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto al rifiuto

di testimoniare, l'avviso deve essere dato immediatamente, se possibile

all'inizio dell'audizione. Questo è raccomandato sia nel caso di un diritto

assoluto che di un diritto relativo al rifiuto di testimoniare. Nel caso di un

diritto relativo al rifiuto di testimoniare, tuttavia, è sufficiente che ciò

venga segnalato immediatamente prima di rispondere alla domanda che può essere

rifiutata sulla base di tale diritto (A. DONATSCH, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, 3. ed., art. 177 CPP n. 31).

Se

la persona interrogata non è stata informata del fatto che si trovava in una

situazione in cui poteva rifiutarsi di testimoniare, e se è ragionevole credere

che, debitamente informata, si sarebbe avvalsa di questa opzione, si tratta di

uno dei casi in cui la prova non avrebbe potuto essere ottenuta in modo lecito

e deve quindi essere scartata (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume

II, 2. ed., art. 307 CP n. 19).

3.2.5

Il

diritto di non deporre ha tuttavia dei limiti, è valido unicamente per delle

questioni determinate e precise che potrebbero comportare la responsabilità del

testimone o delle persone a lui vicine e non si estende quindi all’insieme

della sua audizione, per la quale, in linea di principio, lo stesso resta

sottomesso all’obbligo di deporre. È dunque necessario che il fatto sul quale

il testimone è chiamato a deporre tocchi il suo onore, la sua vita o la sua

integrità corporale, segnatamente che sia suscettibile di portare a lui o alle

persone a lui vicine un pregiudizio grave, ciò è il caso in particolare se, con

le sue risposte rischia di comportare una sua/loro responsabilità penale o

civile. Il rischio incorso deve quindi essere di una certa importanza e deve

derivare direttamente dal contenuto della testimonianza e non dal fatto stesso

di deporre (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 764 e

ss.).

In

conclusione quindi l’autorità interrogante deve richiamare l'attenzione del

testimone sul suo diritto di rifiutarsi di testimoniare non appena gli elementi

scaturenti dall’interrogatorio, rispettivamente dagli atti, indichino che

questo diritto dev’essergli riconosciuto. Se il testimone non viene avvisato di

tale suo diritto e successivamente invoca il suo diritto di non testimoniare,

l'interrogatorio non può essere utilizzato (art. 177 cpv. 3 CPP) [DTF 144 IV 28

consid. 1.2.2., decisione TF 6B_892/2020

del 16.2.2021 consid. 5.2.].

3.3

3.3.1

All’inizio del verbale di interrogatorio

4.9.2022

in veste di testimone, RE 1 ha (tra l’altro) preso atto “(…) del suo obbligo di rispondere alle domande

dell'interrogante secondo quanto a sua conoscenza e di nulla nascondere. In

caso di falsa testimonianza il teste è punito con una pena detentiva fino a 5

anni oppure con una pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 307 CPS (art. 177 CPP).

II testimone prende inoltre atto: del diritto di rifiutarsi di rispondere nel

caso in cui una sua risposta possa comportare a sé stesso oppure ad una persona

a lui vicina delle conseguenze dal profilo penale o civile; del diritto di

rifiutarsi di rispondere nel caso in cui con le sue risposte esponesse sé

stesso oppure persone a lui vicine a grave pericolo alla vita o all'integrità

fisica (art. 169 cpv 1-3 CPP); che se, senza averne diritto, rifiuta di

deporre, può essere punito con una multa disciplinare. (…)” [p. 1, AI 6].

Al testimone è stato poi chiesto quanto

previsto dall’art. 177 cpv. 2 CPP, ed ha preso atto del contenuto degli art.

168.

cpv. 4 e art. 170-173 CPP.

Durante l’audizione al testimone è stato

innanzitutto chiesto quale fosse la sua esperienza in merito all’escursionismo

di montagna, e quali informazioni avesse ricevuto circa il materiale da portare

per la gita in questione ed in merito al percorso che avrebbero svolto. Egli ha

riferito che “ci è stato detto

che saremmo andati in macchina per una mezz'oretta. Siamo arrivati a uno

spiazzo da dove si vedeva il rifugio e ci hanno detto che in circa un'oretta

saremmo arrivati su. C'erano due strade per raggiungere il rifugio: una più

tranquilla ma lunga e quella che chiamano ‘la diretta’ e che ci metti la metà

del tempo per fare il percorso. All'andata abbiamo fatto la strada lunga e

tranquilla e al ritorno, siccome oggi dovevamo tornare a casa, una parte del

gruppo ha fatto quella più breve. Alle 11 e 20 siamo partiti dal rifugio e

alcuni di noi hanno scelto di fare la ‘diretta’ mentre __________, il

responsabile del gruppo, ha accompagnato gli altri dalla strada fatta

all'andata. Per la ‘diretta’ eravamo partiti in sei: __________, __________, __________,

__________, __________, io e poi magari c'era anche qualcun altro ma non lo

ricordo con precisione. I due ragazzini, __________ e __________, sono poi

venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho fatti passare e sono rimasto io

ultimo. A domanda rispondo che in merito al percorso non ci avevano riferito di

difficoltà particolari. II percorso scelto al ritorno era più difficile, ma lo

avevamo già fatto anni addietro, per lo meno io e __________, gli altri non lo

so (…). La disposizione di noi ultimi quattro è stata: prima __________ che ha

cominciato a seguire gli altri, poi si è incamminato __________ e dopo abbiamo

seguito io e __________, a cui avevo fatto ancora alcune foto” (p. 3, AI 6).

Il testimone ha poi riferito in merito all’incidente.

In relazione alle posizioni all’interno della società organizzatrice ha

indicato: “lo sono nel consiglio

direttivo, come pure __________ e __________ che è entrata ieri nel consiglio

direttivo, ma non avevamo un ruolo nell'organizzazione del ritiro. Come membro

del consiglio direttivo, il mio ruolo è quello di gestione del campionato di

basket. In pratica faccio da legame tra la squadra e la dirigenza. __________

lo stesso per la pallavolo, mentre __________ per il calcio. Non abbiamo

proprio compiti scritti, io lo faccio da quest'anno, in pratica comunichiamo i

problemi della squadra alla dirigenza. __________ c'è da quando hanno creato la

__________ una decina di anni fa e per un po' di tempo è stato anche

presidente. È quello più dentro ma non direi che il nostro capo, siamo amici e

lo facciamo perché ci fa piacere. Del basket c'eravamo io e __________, __________

e __________ facevamo parte della squadra dei ragazzi di calcio” (p. 7, AI 6).

A domanda a sapere se, nell’ambito della gita, avesse

avuto qualche responsabilità verso gli altri partecipanti, il testimone ha

risposto: “No, durante il ritiro ero un partecipante come gli altri. La mia

responsabilità è verso la squadra di basket durante il campionato. Mi viene

chiesto chi abbia deciso il percorso scelto per scendere dalla capanna __________.

Non so dire chi abbia scelto i percorsi per scendere. Ci siamo divisi,

qualcuno, ma non so chi, ha detto ‘vogliamo fare la via veloce?’, __________ e __________

hanno deciso di fare la via normale e io mi sono aggregato a chi faceva la via

veloce. Mi viene chiesto se __________ e __________ fossero a conoscenza che

facevamo la via veloce. Si. Mi viene chiesto se __________ e __________ abbiano

detto qualcosa. No. I due ragazzi, __________ e __________, sono arrivati dopo,

quando noi eravamo già partiti per la via veloce, quindi non so come è stata la

dinamica con l'altro gruppo, non so se hanno chiesto il permesso o meno. lo

stavo già camminando e mi sono messo per ultimo perché mi sentivo più

tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 8-9, AI

6).

3.3.2

Anche nel verbale di ricostruzione

12.9.2022

il procuratore pubblico ha ricordato ai testimoni, tra cui RE 1, che

“hanno l'obbligo di rispondere alle domande e che in caso di falsa

testimonianza potrebbero essere puniti con una pena detentiva fino a 5 anni

oppure una pena pecuniaria (art. 177 cpv. 1 CPP). Ricorda inoltre ai testi che

hanno il diritto di rifiutarsi di rispondere, nel caso in cui una loro risposta

potrebbe comportare per loro stessi, oppure per una persona a loro vicina,

delle conseguenze penali o civili, rispettivamente esporre loro stessi o una

persona a loro vicina a grave pericolo per la vita o per l'integrità fisica

(art. 169 cpv. 1-3 CPP)” [p. 2, AI 18].

Durante tale atto i testimoni hanno

sostanzialmente riferito circa la posizione iniziale delle due giovani vittime,

la dinamica della caduta, la loro posizione finale, lo spostamento dei

testimoni dopo la caduta e la caduta del terzo ragazzo.

3.3.3

Per quanto qui interessa, il 3.10.2022 __________

è stato interrogato in veste di imputato (AI 39). Egli ha riferito in merito ai

ruoli all’interno della società organizzatrice dell’evento, sull’organizzazione

in generale della gita, con particolare riferimento alle decisioni sui percorsi

da effettuare, al materiale da portare, all’esperienza in gite in montagna.

Alla domanda di descrivere quanto

avvenuto dalla partenza dalla capanna sino all’imbocco del sentiero, l’imputato

ha testualmente dichiarato: “Ad un certo punto ho detto che era il momento

di partire. Ero io a controllare le tempistiche. Tutti si sono iniziati a

preparare e ci siamo incamminati dietro la capanna. Ero uno degli ultimi. In

maniera spontanea arrivati al bivio tra i due sentieri si sono formati due

gruppi. Alcuni che avevano deciso di rifare il sentiero ufficiale erano già

partiti. La cosa che non è stata fatta sul sentiero diretto è stato quello di

andare direttamente senza fare un cenno. Alcuni volevano fare la diretta.

Nessuno mi ha chiesto nulla e chi voleva andare per il tratto ‘ZAP’ si è

diretto verso lo stesso. Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. In quel

momento i gruppi si stavano ancora dividendo. __________ e __________ si sono

trovati nel mezzo indecisi. __________ mi ha chiesto se lui e __________

potessero andare con loro. La richiesta era stata fatta perché tutti i loro

compagni di squadra erano già partiti per il sentiero regolare. Per me tranne __________

tutti potevano affrontare quel sentiero. Ho detto di sì e gli ho raccomandato

di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha

detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la

raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo

come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione

opposta” (p. 20, AI 39).

3.4

3.4.1

Come esposto il magistrato inquirente ha

respinto la richiesta di stralcio dei verbali di interrogatorio del testimone RE

1, in quanto al momento di tali atti istruttori non vi erano elementi che lasciassero

“anche solo presagire ch'egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti e

dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti” (p. 2,

AI 75). Gli elementi a suo carico sarebbero emersi unicamente a seguito delle

dichiarazioni rese da __________, nella misura in cui gli avrebbe “assegnato

il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel

percorso da essi intrapreso” (p. 2).

Ora, a prescindere dal fatto che il

magistrato inquirente afferma che il qui reclamante avrebbe funto da “apri

fila” (p. 2, AI 75), quando sia lo stesso RE 1 sia __________ hanno di

contro dichiarato che la posizione assunta dal reclamante era in fondo alla

fila, la conclusione di cui alla decisione impugnata non può in concreto essere

tutelata.

3.4.2

Nella citata decisione il procuratore

pubblico afferma esplicitamente che la posizione del reclamante sarebbe

cambiata da testimone ad imputato a fronte delle dichiarazioni di __________.

Il passaggio del verbale di interrogatorio giustificante tale cambio di

posizione è testualmente ripreso tra virgolette nella decisione impugnata, con

l’aggiunta anche del numero di pagina dell’atto istruttorio (cfr. p. 2, AI 75):

["ho detto di sì e gli ho raccomandato di stare attenti. Erano

felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed

in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti.

Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci

siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta." (Cfr. verbale di

polizia __________ __________ del 3 ottobre 2022, pag. 20)”].

Subito dopo il

magistrato inquirente ha indicato che, “sulla

base di questa dichiarazione, in data 6 ottobre 2022 è stata decretata

l'apertura dell'istruzione a carico di RE 1 per titolo di omicidio colposo e

abbandono” (p. 2, AI 75).

3.4.3

3.4.3.1

Ora, la circostanza che RE 1 si sia

messo in fondo alla fila, è stata dichiarata dal reclamante già nel suo primo

interrogatorio reso in veste di testimone. Lo stesso ha infatti affermato che “I

due ragazzini, (…) sono poi venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho

fatti passare e sono rimasto io ultimo” (p. 3, AI 6). E ciò per sentirsi “più

tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 9, AI 6).

A fronte di ciò, l’autorità inquirente

aveva già - in quell’occasione - gli elementi per ritenere che delle

responsabilità avrebbero potuto eventualmente ricadere su RE 1, proprio per

essersi messo come chiudi fila, circostanza poi ritenuta dal magistrato

inquirente proprio alla base del cambio di veste processuale del reclamante.

Già per tale ragione il reclamante avrebbe dovuto essere interrogato, se non

già come imputato, quale persona informata sui fatti con le facoltà connesse a

tale veste.

3.4.3.2

Alla luce di quanto esposto nelle

considerazioni precedenti (consid. 3.2.) e di quanto disposto dall’art. 177

cpv. 3 CPP, gli agenti interroganti avrebbero dovuto almeno richiamare l’attenzione

di RE 1 circa il suo diritto di non deporre e ciò immediatamente prima di

rispondere alla domanda specificatamente attinente al suo ruolo ed ai suoi spostamenti

al momento dei fatti (discesa dalla montagna), domanda la cui risposta avrebbe

potuto condurre (com’è poi avvenuto) all’apertura nei suoi confronti di un

procedimento penale. Lo stesso dicasi per le domande attinenti la conoscenza

del percorso e relative alla pericolosità dello stesso, rispettivamente le

richieste di prendere posizione in merito alle dichiarazioni di __________ ed __________

(esse sì sentite in qualità di persone informate sui fatti).

Il reclamante doveva quindi essere avvisato,

in un contesto complesso quale quello relativo all’ipotesi di un duplice

omicidio colposo, di potere rifiutare la risposta, o perlomeno – subito dopo

avere fornito la risposta – egli andava reso attento del fatto che la sua

posizione processuale – proprio in conseguenza a tale risposta – poteva

cambiare. La veste del reclamante, responsabile di un settore

dell’associazione, persona – ancorché giovane – comunque adulta rispetto alle

vittime, che ha deciso di porsi a chiusura di una fila di escursionisti tra cui

alcuni ragazzi, e ciò per tranquillità al fine di non lasciare due ragazzi in

chiusura di un gruppo, doveva indurre gli interroganti a segnalare al

reclamante il rilievo delle risposte che era, in quel momento, chiamato a dare

e la possibile apertura di una procedura penale nei suoi confronti da parte del

magistrato inquirente.

Gli

aspetti fattuali sui quali RE 1 era chiamato a deporre erano particolarmente

rilevanti e suscettibili, come indicato, di provocare l’avvio di un

procedimento penale, ciò che è poi concretamente avvenuto. Il rischio incorso

da RE 1, visti i reati oggetto di inchiesta, andava quindi valutato come

rischio di una certa importanza.

3.4.3.3

Vero è che all’inizio dei verbali in

questione RE 1 è stato genericamente reso attento della sua facoltà di non

deporre, tuttavia, in un caso delicato come quello in esame, tale avviso

avrebbe dovuto essere ribadito nel corso dell’interrogatorio stesso, proprio a

fronte delle possibili conseguenze per il testimone, che poi come visto sono

avvenute, con le risposte a specifiche domande.

In considerazione delle pesanti

conseguenze per il testimone, in concreto, si può ragionevolmente ritenere

infatti che, se fosse stato debitamente informato, RE 1 si sarebbe avvalso

della facoltà di non deporre, di modo che la prova in oggetto non avrebbe

potuto essere ottenuta in modo lecito.

3.4.4

Alla

luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che RE 1 non è stato

adeguatamente ed a tempo debito avvisato del suo diritto di non deporre, e

considerato come lo stesso abbia successivamente invocato tale suo diritto

chiedendo lo stralcio dei due verbali di interrogatorio, la decisione impugnata

deve essere annullata, con la conseguenza che i due citati verbali di

interrogatorio non possono essere utilizzati e vanno quindi stralciati dagli

atti dell’incarto penale.

3.4.5

Nulla muta il fatto che, nella decisione

avversata, il procuratore pubblico, dopo aver riportato tra virgolette la

dichiarazione di __________ (con l’indicazione anche della pagina del verbale

dello stesso, p. 20) giustificante il cambio di posizione del qui reclamante, abbia

indicato che, “nella concreta fattispecie, elementi a carico di RE 1 sono

emersi unicamente a seguito delle dichiarazioni rese da __________ in data 3

ottobre 2022, come emerge dall'estratto delle dichiarazioni sopra riportato

rese da quest'ultimo, ove per la prima volta è emerso che l'organizzatore della

gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo

da apri fila nel percorso da essi intrapreso” (p. 2, AI 75).

Come visto, infatti, tale asserzione è da

riferire a __________ e non al qui reclamante. Ciò risulta chiaramente dalla

pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________ [“Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. (…). Mi

sono guardato con __________ e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci

siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta” (p. 20, AI 39)]. Non

risulta, a pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________, che lo

stesso abbia quindi chiesto a RE 1 di fare da chiudi fila o di assumere un

ruolo specifico in quel contesto.

Vero è che a pagina no. 23 del verbale, alla

domanda volta a sapere se fossero stati designati dei responsabili per la

supervisione dei minorenni, sia sul sentiero ufficiale, sia sul tratto più

difficoltoso (“ZAP”), __________ ha dichiarato che “lo ero l'unico che mi

sono auto designato quale responsabile di __________. Tutti gli altri

maggiorenni, essendo responsabili come persone e avendo un occhio di riguardo

sugli altri, hanno tenuto un'attenzione sui ragazzi più piccoli. Ho comunque

chiesto a __________ di fare da apri fila e RE 1 da chiudi fila. Inteso nel

gruppo che ha affrontato il tratto ‘ZAP’” (p. 23, AI 39), ciò che tuttavia contraddice

quanto verbalizzato a p. 20 (“mi sono guardato con” il reclamante). In

ogni caso, alla successiva domanda volta a sapere se il qui reclamante fosse

responsabile dell’incolumità dei minorenni, __________ ha risposto di no (p.

27, AI 39).

Il procuratore pubblico ha quindi sostanzialmente

fondato l’imputazione nei confronti del reclamante, e quindi il suo cambio di

ruolo da teste a imputato, sugli elementi che erano già emersi dalla

verbalizzazione del reclamante quale teste, carente degli avvisi necessari come

indicato.

L’inquirente, nella decisione impugnata,

giustifica poi la sua scelta riferendo che il qui reclamante avrebbe avuto il

ruolo di apri pista, ciò che sarebbe stato riferito da __________, ciò che non

trova riscontro agli atti siccome smentito non solo dal reclamante ma pure

dall’imputato. Questo compito è stato infatti svolto da __________, con il

rilievo qui che il procuratore pubblico si è, su tale aspetto, sbagliato.

3.5

Questa

Corte non può non evidenziare come, in una fattispecie come quella all’esame

del magistrato inquirente, con una dinamica dei fatti e delle responsabilità

individuali (fondata sulla negligenza) certamente complessa e tutta da chiarire,

con i compiti dei vari accompagnatori da delineare e precisare, così come pure

l’adozione delle scelte del percorso, una valutazione prudente, per i primi

interrogatori almeno, avrebbe consigliato di interrogare i presenti ai fatti,

salvo i casi palesi di estraneità agli stessi, in veste di persone informate

sui fatti, con tutte le garanzie che tale scelta avrebbe comportato, così come

è avvenuto per le audizioni delle signore __________, di __________ e della

signora __________ oltre che per __________.

Ricopre

la veste di persona informata sui fatti chi, tra l’altro, pur non essendo

imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da

elucidare o di un altro reato connesso (art. 178 lit. d CPP) [decisioni TF

1B_531/2018 del 13.3.2019 consid. 2.1.; 6B_269/2018 del 24.10.2018 consid.

1.3.]. È dunque sentita in questa veste la persona nei cui confronti non

sussiste un sospetto di reato [in caso contrario deve essere sentita quale

imputata (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art.

178.

CPP n. 29)], ma la cui partecipazione ad un reato non può essere a priori

esclusa (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; BSK StPO – R. KERNER, op. cit., art. 178

CPP n. 8; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 178 CPP n. 28 ss.).

4.

Alla

luce di quanto esposto, il gravame deve essere accolto, e la decisione

impugnata annullata.

Di

conseguenza i verbali di interrogatorio di RE 1 resi in qualità di testimone in

data 4.9.2022 (ad esclusione comunque degli allegati prodotti dall’allegato C.)

e 12.9.2022 (limitatamente alle dichiarazioni rese dal reclamante ma non quelle

rese dall’altra persona con lui sentita) sono stralciati dagli atti del

procedimento.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).

Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente,

CHF 800.-- quale indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

§ La

decisione 24.1.2023 del procuratore pubblico Anna Fumagalli nel procedimento

inc. MP __________ è annullata.

§§ I

verbali di interrogatorio 4.9.2022 e 12.9.2022 di RE 1 sono stralciati dagli

atti del procedimento inc. MP __________.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, ____________________, CHF 800.-- (ottocento) a

titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

.

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera