60.2023.29
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico con cui non ha stralciato due verbali in veste di testimone. obblighi e diritti del testimone
3 aprile 2023Italiano38 min
la vita. Un procedimento penale è stato conseguentemente aperto (inc. MP __________)
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.29
Lugano
3 aprile 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano
Ranzanici, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti e
Andrea
Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini assente)
cancelliera:
Valentina
Item, vicecancelleria
sedente per statuire sul reclamo 6/7.2.2023 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 24.1.2023 emanata dal procuratore
pubblico Anna Fumagalli, mediante la quale ha respinto le sue istanze 18.10.2022
e 15.11.2022 di estromissione dagli atti di due verbali d'interrogatorio,
nell'ambito del procedimento penale (anche) a suo carico per titolo di omicidio
colposo e abbandono (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 10/13.2.2023 del
magistrato inquirente che, senza osservazioni, ha chiesto la conferma della
decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a.
A seguito di un incidente di
montagna avvenuto in data 4.9.2022, nei pressi della capanna __________, in
territorio di __________, hanno perso la vita due minorenni, __________ (nato
il __________) e __________ (nato il __________) mentre un terzo ha rischiato
la vita. Un procedimento penale è stato conseguentemente aperto (inc. MP __________)
a carico di __________, docente di educazione fisica e responsabile
dell’uscita, per titolo di omicidio colposo e abbandono (AI 28).
b. Nell’ambito
di tale procedura, il 4.9.2022, è stato interrogato RE 1, in qualità di
testimone, siccome presente sul luogo dei fatti (AI 6). Egli ha, tra altre
cose, riferito in merito alla dinamica delle cadute delle due vittime,
precisando che si sarebbe trovato in coda alla fila degli escursionisti. RE 1 è
stato successivamente interrogato, nuovamente in veste di testimone, il
12.9.2022, nell’ambito di un verbale di ricostruzione esperito sul luogo dei
fatti, unitamente ad un altro testimone (AI 18).
c. Il
3.10.2022 __________ è stato interrogato in veste di imputato dalla polizia
cantonale (AI 39). In questa occasione egli ha, tra l’altro, indicato di aver
dato il permesso alle due giovani vittime di percorrere il sentiero lungo il
quale è poi avvenuto l’incidente che ne ha provocato la morte, invitando i
ragazzi a stare attenti. L’imputato si è così espresso: “ho detto di sì e
gli ho raccomandato di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova
esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va
bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1
e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti
in direzione opposta” (p. 20).
d. Alla
luce di questa dichiarazione, con decreto 6.10.2022, il magistrato inquirente
ha aperto l’istruzione nei confronti di RE 1 per omicidio colposo e abbandono, in
relazione “ai fatti avvenuti in territorio di __________, nei pressi della __________,
in data __________, che hanno portato al decesso dei minori __________. (…) e __________
(…), rispettivamente hanno esposto a pericolo di morte il minore __________
(…), nonché sulla base delle dichiarazioni rese da RE 1 nel suo verbale di
interrogatorio di Polizia del 03.10.2022 (p. 20)” [AI 41]. Il successivo
10.10.2022 il procuratore pubblico ha conferito mandato alla polizia di
interrogare RE 1 in veste di imputato (AI 46).
e. Con
scritto 12.10.2022 l’avv. PR 1 si è annunciato quale patrocinatore di RE 1,
chiedendo la sua nomina quale difensore d’ufficio, ciò che il procuratore
pubblico ha provveduto a fare il 14.10.2022 (AI 48), nonché l’accesso agli atti
(AI 47).
Il
successivo 18.10.2022 l’avv. PR 1 ha domandato al magistrato inquirente lo
stralcio dagli atti dei due verbali di interrogatorio resi da RE 1 in qualità
di testimone in assenza della notifica della facoltà di non deporre (AI 54).
f. Il
magistrato inquirente, il 20.10.2022, ha respinto la richiesta di accesso agli
atti di RE 1, precisando che sarebbe stato concesso dopo la sua prima audizione
come imputato (AI 55).
In data
15.11.2022 RE 1 è stato interrogato dalla polizia in veste di imputato (AI 61).
In tale ambito lo stesso ha innanzitutto
dichiarato di aver “preso atto che, dopo essere stato sentito due volte come
testimone con tutti gli obblighi che ne derivano, vengo ora sentito come
imputato, senza che finora mi sia stata spiegato il perché. Su consiglio del
mio legale, chiedo che i due verbali finora rilasciati siano stralciati
dall’incarto. Se ciò non fosse il caso, dichiaro che non li confermo e che mi
riservo, nel verbale odierno, di avvalermi della facoltà di non rispondere”
(p. 3).
g. Mediante scritto
15.11.2022 l’avv. PR 1 ha nuovamente chiesto lo stralcio dei due citati verbali
di interrogatorio, nonché l’accesso integrale agli atti (AI 62) ed il
successivo 2.12.2022 ha comunicato al magistrato inquirente che “a tempo
debito, intendo avvalermi della facoltà di sentire in contraddittorio imputati,
PIF e testimoni” (AI 72).
h. Con
decisione 24.1.2023 il procuratore pubblico ha respinto le istanze 18.10.2022 e
15.11.2022 di RE 1 di stralcio dagli atti procedurali dei suoi due verbali in qualità
di testimone (AI 75) e ciò in considerazione del fatto che: “nulla agli atti
lasciava anche solo presagire ch’egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti
e dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti. Giova
rilevare come lo stesso, privo di qualunque ruolo formale in seno alla società
che ha organizzato la gita, era semplicemente presente sul luogo dei fatti e
poteva (e doveva) riferire su quanto da egli direttamente percepito” (p.
2).
L’inquirente ha evidenziato come gli
elementi a carico di RE 1 sarebbero emersi solo “a seguito delle dichiarazioni
rese da __________ in data 3 ottobre 2022, (…), ove per la prima volta è emerso
che l’organizzatore della gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui
minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi intrapreso”
(p. 2).
Per tale ragione, non appena sarebbero
emersi elementi a suo carico, RE 1 è stato escusso in qualità di imputato. Con
riferimento ai suoi precedenti verbali di interrogatorio, il magistrato
inquirente ha ritenuto che, “in assenza di qualsivoglia elemento a suo
carico, lo stesso è stato escusso valevolmente quale testimone”, per cui
non sussisterebbero motivi atti a giustificare la non utilizzabilità dei suoi
verbali di interrogatorio (p. 3).
i. Con
gravame 6/7.2.2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone
l’annullamento ed il conseguente stralcio dagli atti del procedimento dei due
verbali di interrogatorio del 4 e 12.9.2022. Dopo aver esposto i fatti il
reclamante rileva come, nei due citati verbali di interrogatorio in cui è stato
sentito in veste di testimone, non gli sarebbe stata “minimamente
prospettata qualsivoglia responsabilità” (p. 1).
Nel merito RE 1
indica che il procuratore pubblico avrebbe accertato l’assenza di un suo ruolo
dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento, come pure di compiti –
nemmeno informali – nella citata organizzazione. La decisione di sentirlo in
veste di testimone avrebbe potuto essere anche corretta ma poco prudente in un
contesto come quello in questione. Il reclamante rileva poi come l’istruzione
nei suoi confronti sarebbe giustificata dalla dichiarazione di __________
secondo cui egli si sarebbe “guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi
fila” (p. 3). Affermazione comunque contestata dal reclamante.
RE 1 indica poi come, non “appena
venuto a conoscenza del cambiamento di statuto, ha immediatamente, a due
riprese e per iscritto, chiesto Io stralcio dei verbali già resi. Non solo, ma
in entrata del primo verbale da imputato ha confermato la richiesta di stralcio
e ha dichiarato, in ogni caso, di non confermarne il contenuto. Infine si è
riservato di avvalersi della facoltà di non rispondere. (…). Nel caso concreto
l'imputato ha risposto a tutte le domande alle quali poteva farlo (anche per
rispetto delle vittime e per non prolungare la procedura), salvo in un paio di
occasioni, segnatamente a p. 13 e 14, nelle quali si è appunto prudenzialmente
avvalso della facoltà di non rispondere. In una di queste domande per altro gli
si chiedeva di commentare le parole del presidente della società proprietaria
della capanna (…), che dopo aver affermato di non aver mai percorso quel
sentiero, si lasciava andare a giudizi apocalittici, certo non fondati sulla
sua conoscenza diretta. Precisando comunque che il sentiero è liberamente
transitabile” (p. 3).
A fronte di ciò, sarebbero dunque date
tutte le condizioni di inutilizzabilità dei verbali del 4 e 12.9.2022.
Con osservazioni del 10.2.2023
l’inquirente si è confermato nella propria decisione senza ulteriormente
esprimersi nel merito del tema sottoposto a giudizio.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l'art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere
interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del
pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal
CPP o quando è prevista un'altra impugnativa.
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
La
prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla
giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente
dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, esprimendosi sugli
argomenti rilevanti per il giudizio conformemente all'obbligo di motivazione giusta l'art. 81 cpv. 3 CPP, ed applicando il diritto penale ‒ che deve
imporsi d'ufficio ‒ senza con ciò ledere il diritto delle parti di essere
sentite, ancorato all'art. 29 cpv. 2
Cost. (Commentario CPP – M. MINI, art.
391.
CPP n. 2; decisioni TF 6B_982/2020 del 12.5.2021 consid. 1.2.1.;
6B_138/2020 del 18.3.2021 consid. 4.4.3.).
1.2
Il gravame, inoltrato il 6/7.2.2023 alla Corte dei
reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
24.1.2023, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputato, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica del giudizio.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
2.1.
Nell’ambito
del procedimento penale qui all’esame RE 1 è stato interrogato una prima volta
il 4.9.2022 ed una seconda volta il 12.9.2022 (verbale di ricostruzione
esperito sul luogo dei fatti) quale testimone. A seguito di una dichiarazione
resa da __________ durante un suo interrogatorio, di cui si dirà nei
considerandi successivi, l’inquirente ha aperto l’istruzione nei confronti di RE
1.
per i reati di omicidio colposo e abbandono. Il 15.11.2022 RE 1 è stato quindi
interrogato in veste di imputato dalla polizia.
2.2
2.2.1
Come indicato il legale di RE 1 ha
chiesto lo stralcio dagli atti del procedimento dei due verbali di
interrogatorio resi dal suo assistito in qualità di testimone, domanda respinta
dal procuratore pubblico che ritiene come agli atti nulla avrebbe lasciato presagire
la necessità di sentire in altra veste il reclamante. D’avviso del magistrato
inquirente gli elementi a carico sarebbero emersi solo a seguito delle
dichiarazioni rese da __________ che
“gli ha assegnato il compito di
vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel percorso da essi
intrapreso”; i suoi precedenti verbali di interrogatorio sarebbero quindi
validi (p. 2, AI 75).
2.2.2
Nel suo
reclamo, RE 1 evidenzia come, durante i suoi due primi interrogatori, non gli
sarebbe stata prospettata alcuna responsabilità ed anzi sarebbe stata accertata
l’assenza di ruolo dirigenziale nella società organizzatrice dell’evento. Egli
contesta in ogni caso la dichiarazione di __________, all’origine dell’apertura
dell’istruzione nei suoi confronti, e ribadisce la richiesta di stralcio dei
due citati verbali di interrogatorio.
3.
3.1.
Giusta l’art. 162 CPP è testimone (altro partecipante
al procedimento giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. c CPP) chi pur non avendo
partecipato alla commissione del reato e non essendo persona informata sui
fatti è in grado di fare dichiarazioni per far luce sui fatti (BSK StPO – J.
BÄHLER, 2. ed., art. 162 CPP n. 9 s.; ZK StPO – A. DONATSCH, 3. ed., art. 162
CPP n. 1 ss.; N. SCHMID / D. JOSITSCH,
StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 162 CPP n. 2). Se capace di testimoniare giusta l’art. 163 cpv. 1
CPP, per il cpv. 2 il testimone è obbligato a deporre ed è tenuto a dire la
verità; sono fatti salvi i diritti di non deporre. I diritti di non deporre
sono elencati agli art. 168-173 CPP; l’elenco è esaustivo (BSK StPO ‒ H.
VEST/S. HORBER, op. cit., vor art. 168-176 CPP n. 2).
La
dottrina (CR – CPP, 2. ed., art. 162 CPP n. 1 e 2) rammenta come la qualità di
testimone debba essere riconosciuta restrittivamente siccome il teste
costituisce una categoria residuale di persone che non sono né imputate e
neppure chiamate a rendere informazioni. Non vi è invece una definizione
positiva di testimone (fatto salvo quanto il codice prescrive all’art. 166 cpv.
1.
CPP). Nel suo commento all’art.
162.
CPP Nathalie Dongois rammenta come: “Un témoin ne doit avoir participé (…)
à l’infraction, de quelque manière que ce soit, (…) ni à titre principal, (…) ni
(…) accessoire. En effet, le prévenu (…) ne saurai être entendu en tant que
témoin du fait“ (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 3). La medesima dottrina ricorda che, a fronte dei rischi
della procedura e della sua possibile aleatorietà, può capitare che una
persona, dapprima sentita in qualità di testimone, acquisisca successivamente
la veste di imputata. Il TF, in una giurisprudenza largamente applicata prima
dell’entrata in vigore della procedura penale federale vigente, aveva
considerato l’imputato beneficiario del diritto di non vedersi opporre le
dichiarazioni “qui seraient nuisibles à sa défense et qu’il aurait fait dans
l’ignorance de son droit de se taire” (CR – CPP, op. cit., art. 162 CPP n.
7a; decisione TF 6B_188/2010 del 4.10.2010 consid. 2.2.) e rese in corso
d’inchiesta nella sua precedente qualità di teste. Ciò contravviene
all’esigenza di un processo equo (art. 6 cpv. 1 e 3 CEDU). I principi
giurisprudenziali sono stati ripresi nella lettera dell’art. 158 cpv. 2 CPP in
nesso con l’art. 141 cpv. 1 2a frase CPP. La sola condizione per potere
utilizzare il verbale reso in queste costellazioni è data dalla pertinente
conoscenza della persona sentita, da un lato, del suo diritto di non rispondere
alle domande poste suscettibili di esporla ad un procedimento penale e, d’altra
parte, “qu’elle n’encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour
tenter d’échapper à la prévention, elle répondait mensongèrement” (CR –
CPP, op. cit., art. 162 CPP n. 7a).
3.2
Giusta l’art. 177 CPP all’inizio di ogni
interrogatorio, l’autorità interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di
testimoniare e l’obbligo di dire la verità come pure sulla punibilità della
falsa testimonianza secondo l’art. 307 CP. Se l’avviso è omesso,
l’interrogatorio non è valido (cpv. 1). All’inizio del primo interrogatorio,
l’autorità interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre
circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilità
(cpv. 2). Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva
l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorità interrogante ne avvisa il
testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facoltà
di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato (cpv. 3).
3.2.1
Il testimone ha il diritto di conoscere
i propri diritti. Infatti, testimoniando, rischia non solo di rendere una falsa
testimonianza e di essere passibile della pena prevista dall’art. 307 CP, ma
anche di commettere un rifiuto non lecito di deporre ex art. 176 CPP, con le conseguenze
che ciò comporta (CR – CPP, op. cit., art.
177.
CPP n. 1). L’art. 177 CPP riguarda
quindi gli importanti obblighi nei confronti del testimone da parte
dell'autorità interrogante. Tuttavia, tale disposizione può essere interpretata
in modi diversi, a seconda che si consideri che i cpv. 1 e 3 riguardino la stessa
idea o meno. Occorre quindi distinguere tra l'interpretazione che differenzia
l'ambito di applicazione dei cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP e l'interpretazione
che ne unifica la portata.
3.2.2
3.2.2.1
Per
la dottrina maggioritaria, l’avviso al testimone dell'obbligo di testimoniare e
di rispondere in modo veritiero (ex art. 177 cpv. 1 CPP) è una condizione per
la validità della testimonianza, mentre l'avviso al testimone sul suo eventuale
diritto di non deporre (ex art. 177 cpv. 3 CPP) è una condizione per l'utilizzabilità
della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 3; N. SCHMID / D. JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, op. cit.,
art. 141 CPP n. 3 ss. e art. 177 CPP n. 10; BSK
StPO ‒ R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; BSK StPO – S.
GLESS, op. cit., art. 141 CPP n. 52; PC – CPP, art. 177 CPP n. 2).
Questo
punto di vista sembra essere quello adottato anche dal Tribunale federale (cfr.
decisione TF 6B_98/2016 del 9.9.2016 consid. 2.4.2.).
3.2.2.2
L’art.
177.
cpv. 1 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 2 CPP, nel senso che si tratta di una
prova non utilizzabile, a meno che il suo utilizzo non sia indispensabile per far
luce su gravi reati. Secondo questa interpretazione, se l'autorità che conduce
l'interrogatorio, cioè il pubblico ministero, il tribunale o - se le condizioni
previste dall’art. 142 cpv. 2 CPP sono soddisfatte - la polizia, dimentica di avvisare
il testimone, all’inizio dell’interrogatorio, circa i suoi obblighi di deporre,
da un lato, e di dire la verità, dall’altro, pena la punibilità per falsa
testimonianza ex art. 307 CP, l’interrogatorio non è valido. In tal caso, la
testimonianza diventa nulla ed esclude il reato di falsa testimonianza.
La
nullità della testimonianza comporta la sua estrapolazione dall’incarto penale
e dall’apprezzamento del giudice. Tuttavia, le testimonianze assunte senza
soddisfare i suddetti requisiti formali possono essere utilizzate, in via
eccezionale, se realizzate le condizioni dell’art. 141 cpv. 2 CPP. Il loro carattere
indispensabile in relazione al problema da risolvere, che deve essere riferito
ad un reato grave, è lasciato al libero apprezzamento del giudice. Il giudice
deve quindi procedere ad una ponderazione degli interessi per giustificare
l'uso di tali prove non valide. A queste condizioni, il giudice valuta la
testimonianza non valida, ma tenendo conto del fatto che il testimone ha
deposto senza essere stato precedentemente informato dei suoi obblighi, in
particolare quello di rispondere in modo veritiero. Il giudice può quindi attenuare
il valore probatorio della testimonianza così resa in nome del libero
apprezzamento delle prove.
3.2.2.3
Per la dottrina esposta in precedenza l’art.
177.
cpv. 3 CPP rinvia all’art. 141 cpv. 1 CPP, segnatamente l'informazione al
testimone sul suo eventuale diritto di rifiutarsi di testimoniare condiziona il
carattere utilizzabile della testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n.
4; DTF 141 IV 20 consid. 1.2.4.).
Non
richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto di rifiutarsi di
testimoniare quando vi sono indicazioni che tale diritto gli spetta è
un'omissione grave, anche più grave dell'omissione di informare il testimone
del suo dovere di testimoniare e di dire la verità.
In
effetti, la testimonianza è inutilizzabile e non più solo non valida, cioè, ai
sensi dell’art. 141 cpv. 5 CPP, viene tolta dal fascicolo, conservata sotto
chiave in sede separata fino alla chiusura definitiva del procedimento e poi eliminata.
In tal caso non è possibile far riferimento all’art. 141 cpv. 2 CPP. È quindi
necessario limitare i casi in cui le autorità sono tenute a rispettare questo
obbligo, per evitare che la conseguenza - cioè l'impossibilità assoluta di utilizzare
la testimonianza - si applichi troppo facilmente e ostacoli il procedimento
penale (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6).
Nel
caso in cui il testimone non sia stato avvisato del suo diritto di non
testimoniare e purché emerga dal verbale di interrogatorio o dalle sue risposte
la possibilità di far valere tale diritto, occorre ancora (condizione
cumulativa) che il testimone faccia successivamente valere tale diritto
affinché la sua testimonianza non sia utilizzabile (DTF 141 IV 20, consid. 1.2.4.; BSK StPO ‒
R. KERNER, op. cit., art. 177 CPP n. 7; PC – CPP, art. 177 CPP n. 8).
3.2.2.4
Nel
caso in cui, ai sensi dell’art. 177 cpv. 1 CPP, la testimonianza sia da
considerare non valida, è sempre possibile ripetere l'audizione rispettando
tutte le disposizioni al fine di sanare il vizio. Se è impossibile ripetere
l'atto a causa della morte o dell'assenza della persona, la testimonianza
rimane inutilizzabile, a meno che non sia essenziale per l'accertamento di un
reato grave (art. 141 cpv. 2 CPP). In quest'ultimo caso, il giudice dovrà
tenere conto, nel valutare la prova, del fatto che la persona non è stata
informata del suo obbligo di dire la verità e delle conseguenze di una falsa
testimonianza (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 6a).
Le
prove indirette derivanti da una testimonianza non valida ai sensi dell’art.
177.
cpv. 1 CPP possono essere utilizzate solo se avrebbero potuto essere
raccolte senza tale deposizione (cfr. art. 141 cpv. 4 CPP).
3.2.3
Per
la dottrina minoritaria, i cpv. 1 e 3 dell’art. 177 CPP fanno parte delle disposizioni
del CPP che vietano specificatamente l'uso di prove specifiche. Per tale parte
della dottrina, il carattere non valido di cui all’art. 177 cpv. 1 CPP deve
essere inteso come sinonimo del carattere non utilizzabile di cui all’art. 177
cpv. 3 CPP. Per tale ragione l'audizione di un testimone che non è stato
avvisato del suo obbligo di testimoniare e rispondere in modo veritiero (art.
177.
cpv. 1 CPP), così come l'audizione di un testimone che non è stato avvisato
del suo diritto di rifiutarsi di testimoniare (art. 177 cpv. 3 CPP), ricadono,
entrambe, sotto le conseguenze dell’art. 141 cpv. 1 CPP, nel senso che non possono
in alcun caso essere utilizzate (CR – CPP, op. cit., art. 177 CPP n. 7; D.
JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 281; M.
PIETH, Schweizerisches Strafprozessrecht: Grundriss für Studium und Praxis, 3.
ed., p. 207).
3.2.4
Se
c'è motivo di richiamare l'attenzione del testimone sul suo diritto al rifiuto
di testimoniare, l'avviso deve essere dato immediatamente, se possibile
all'inizio dell'audizione. Questo è raccomandato sia nel caso di un diritto
assoluto che di un diritto relativo al rifiuto di testimoniare. Nel caso di un
diritto relativo al rifiuto di testimoniare, tuttavia, è sufficiente che ciò
venga segnalato immediatamente prima di rispondere alla domanda che può essere
rifiutata sulla base di tale diritto (A. DONATSCH, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 3. ed., art. 177 CPP n. 31).
Se
la persona interrogata non è stata informata del fatto che si trovava in una
situazione in cui poteva rifiutarsi di testimoniare, e se è ragionevole credere
che, debitamente informata, si sarebbe avvalsa di questa opzione, si tratta di
uno dei casi in cui la prova non avrebbe potuto essere ottenuta in modo lecito
e deve quindi essere scartata (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume
II, 2. ed., art. 307 CP n. 19).
3.2.5
Il
diritto di non deporre ha tuttavia dei limiti, è valido unicamente per delle
questioni determinate e precise che potrebbero comportare la responsabilità del
testimone o delle persone a lui vicine e non si estende quindi all’insieme
della sua audizione, per la quale, in linea di principio, lo stesso resta
sottomesso all’obbligo di deporre. È dunque necessario che il fatto sul quale
il testimone è chiamato a deporre tocchi il suo onore, la sua vita o la sua
integrità corporale, segnatamente che sia suscettibile di portare a lui o alle
persone a lui vicine un pregiudizio grave, ciò è il caso in particolare se, con
le sue risposte rischia di comportare una sua/loro responsabilità penale o
civile. Il rischio incorso deve quindi essere di una certa importanza e deve
derivare direttamente dal contenuto della testimonianza e non dal fatto stesso
di deporre (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 764 e
ss.).
In
conclusione quindi l’autorità interrogante deve richiamare l'attenzione del
testimone sul suo diritto di rifiutarsi di testimoniare non appena gli elementi
scaturenti dall’interrogatorio, rispettivamente dagli atti, indichino che
questo diritto dev’essergli riconosciuto. Se il testimone non viene avvisato di
tale suo diritto e successivamente invoca il suo diritto di non testimoniare,
l'interrogatorio non può essere utilizzato (art. 177 cpv. 3 CPP) [DTF 144 IV 28
consid. 1.2.2., decisione TF 6B_892/2020
del 16.2.2021 consid. 5.2.].
3.3
3.3.1
All’inizio del verbale di interrogatorio
4.9.2022
in veste di testimone, RE 1 ha (tra l’altro) preso atto “(…) del suo obbligo di rispondere alle domande
dell'interrogante secondo quanto a sua conoscenza e di nulla nascondere. In
caso di falsa testimonianza il teste è punito con una pena detentiva fino a 5
anni oppure con una pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 307 CPS (art. 177 CPP).
II testimone prende inoltre atto: del diritto di rifiutarsi di rispondere nel
caso in cui una sua risposta possa comportare a sé stesso oppure ad una persona
a lui vicina delle conseguenze dal profilo penale o civile; del diritto di
rifiutarsi di rispondere nel caso in cui con le sue risposte esponesse sé
stesso oppure persone a lui vicine a grave pericolo alla vita o all'integrità
fisica (art. 169 cpv 1-3 CPP); che se, senza averne diritto, rifiuta di
deporre, può essere punito con una multa disciplinare. (…)” [p. 1, AI 6].
Al testimone è stato poi chiesto quanto
previsto dall’art. 177 cpv. 2 CPP, ed ha preso atto del contenuto degli art.
168.
cpv. 4 e art. 170-173 CPP.
Durante l’audizione al testimone è stato
innanzitutto chiesto quale fosse la sua esperienza in merito all’escursionismo
di montagna, e quali informazioni avesse ricevuto circa il materiale da portare
per la gita in questione ed in merito al percorso che avrebbero svolto. Egli ha
riferito che “ci è stato detto
che saremmo andati in macchina per una mezz'oretta. Siamo arrivati a uno
spiazzo da dove si vedeva il rifugio e ci hanno detto che in circa un'oretta
saremmo arrivati su. C'erano due strade per raggiungere il rifugio: una più
tranquilla ma lunga e quella che chiamano ‘la diretta’ e che ci metti la metà
del tempo per fare il percorso. All'andata abbiamo fatto la strada lunga e
tranquilla e al ritorno, siccome oggi dovevamo tornare a casa, una parte del
gruppo ha fatto quella più breve. Alle 11 e 20 siamo partiti dal rifugio e
alcuni di noi hanno scelto di fare la ‘diretta’ mentre __________, il
responsabile del gruppo, ha accompagnato gli altri dalla strada fatta
all'andata. Per la ‘diretta’ eravamo partiti in sei: __________, __________, __________,
__________, __________, io e poi magari c'era anche qualcun altro ma non lo
ricordo con precisione. I due ragazzini, __________ e __________, sono poi
venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho fatti passare e sono rimasto io
ultimo. A domanda rispondo che in merito al percorso non ci avevano riferito di
difficoltà particolari. II percorso scelto al ritorno era più difficile, ma lo
avevamo già fatto anni addietro, per lo meno io e __________, gli altri non lo
so (…). La disposizione di noi ultimi quattro è stata: prima __________ che ha
cominciato a seguire gli altri, poi si è incamminato __________ e dopo abbiamo
seguito io e __________, a cui avevo fatto ancora alcune foto” (p. 3, AI 6).
Il testimone ha poi riferito in merito all’incidente.
In relazione alle posizioni all’interno della società organizzatrice ha
indicato: “lo sono nel consiglio
direttivo, come pure __________ e __________ che è entrata ieri nel consiglio
direttivo, ma non avevamo un ruolo nell'organizzazione del ritiro. Come membro
del consiglio direttivo, il mio ruolo è quello di gestione del campionato di
basket. In pratica faccio da legame tra la squadra e la dirigenza. __________
lo stesso per la pallavolo, mentre __________ per il calcio. Non abbiamo
proprio compiti scritti, io lo faccio da quest'anno, in pratica comunichiamo i
problemi della squadra alla dirigenza. __________ c'è da quando hanno creato la
__________ una decina di anni fa e per un po' di tempo è stato anche
presidente. È quello più dentro ma non direi che il nostro capo, siamo amici e
lo facciamo perché ci fa piacere. Del basket c'eravamo io e __________, __________
e __________ facevamo parte della squadra dei ragazzi di calcio” (p. 7, AI 6).
A domanda a sapere se, nell’ambito della gita, avesse
avuto qualche responsabilità verso gli altri partecipanti, il testimone ha
risposto: “No, durante il ritiro ero un partecipante come gli altri. La mia
responsabilità è verso la squadra di basket durante il campionato. Mi viene
chiesto chi abbia deciso il percorso scelto per scendere dalla capanna __________.
Non so dire chi abbia scelto i percorsi per scendere. Ci siamo divisi,
qualcuno, ma non so chi, ha detto ‘vogliamo fare la via veloce?’, __________ e __________
hanno deciso di fare la via normale e io mi sono aggregato a chi faceva la via
veloce. Mi viene chiesto se __________ e __________ fossero a conoscenza che
facevamo la via veloce. Si. Mi viene chiesto se __________ e __________ abbiano
detto qualcosa. No. I due ragazzi, __________ e __________, sono arrivati dopo,
quando noi eravamo già partiti per la via veloce, quindi non so come è stata la
dinamica con l'altro gruppo, non so se hanno chiesto il permesso o meno. lo
stavo già camminando e mi sono messo per ultimo perché mi sentivo più
tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 8-9, AI
6).
3.3.2
Anche nel verbale di ricostruzione
12.9.2022
il procuratore pubblico ha ricordato ai testimoni, tra cui RE 1, che
“hanno l'obbligo di rispondere alle domande e che in caso di falsa
testimonianza potrebbero essere puniti con una pena detentiva fino a 5 anni
oppure una pena pecuniaria (art. 177 cpv. 1 CPP). Ricorda inoltre ai testi che
hanno il diritto di rifiutarsi di rispondere, nel caso in cui una loro risposta
potrebbe comportare per loro stessi, oppure per una persona a loro vicina,
delle conseguenze penali o civili, rispettivamente esporre loro stessi o una
persona a loro vicina a grave pericolo per la vita o per l'integrità fisica
(art. 169 cpv. 1-3 CPP)” [p. 2, AI 18].
Durante tale atto i testimoni hanno
sostanzialmente riferito circa la posizione iniziale delle due giovani vittime,
la dinamica della caduta, la loro posizione finale, lo spostamento dei
testimoni dopo la caduta e la caduta del terzo ragazzo.
3.3.3
Per quanto qui interessa, il 3.10.2022 __________
è stato interrogato in veste di imputato (AI 39). Egli ha riferito in merito ai
ruoli all’interno della società organizzatrice dell’evento, sull’organizzazione
in generale della gita, con particolare riferimento alle decisioni sui percorsi
da effettuare, al materiale da portare, all’esperienza in gite in montagna.
Alla domanda di descrivere quanto
avvenuto dalla partenza dalla capanna sino all’imbocco del sentiero, l’imputato
ha testualmente dichiarato: “Ad un certo punto ho detto che era il momento
di partire. Ero io a controllare le tempistiche. Tutti si sono iniziati a
preparare e ci siamo incamminati dietro la capanna. Ero uno degli ultimi. In
maniera spontanea arrivati al bivio tra i due sentieri si sono formati due
gruppi. Alcuni che avevano deciso di rifare il sentiero ufficiale erano già
partiti. La cosa che non è stata fatta sul sentiero diretto è stato quello di
andare direttamente senza fare un cenno. Alcuni volevano fare la diretta.
Nessuno mi ha chiesto nulla e chi voleva andare per il tratto ‘ZAP’ si è
diretto verso lo stesso. Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. In quel
momento i gruppi si stavano ancora dividendo. __________ e __________ si sono
trovati nel mezzo indecisi. __________ mi ha chiesto se lui e __________
potessero andare con loro. La richiesta era stata fatta perché tutti i loro
compagni di squadra erano già partiti per il sentiero regolare. Per me tranne __________
tutti potevano affrontare quel sentiero. Ho detto di sì e gli ho raccomandato
di stare attenti. Erano felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha
detto con il sorriso ed in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la
raccomandazione di stare attenti. Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo
come chiudi fila. A quel punto ci siamo divisi e siamo partiti in direzione
opposta” (p. 20, AI 39).
3.4
3.4.1
Come esposto il magistrato inquirente ha
respinto la richiesta di stralcio dei verbali di interrogatorio del testimone RE
1, in quanto al momento di tali atti istruttori non vi erano elementi che lasciassero
“anche solo presagire ch'egli fosse in qualche modo coinvolto nei fatti e
dovesse pertanto essere escusso quale persona informata sui fatti” (p. 2,
AI 75). Gli elementi a suo carico sarebbero emersi unicamente a seguito delle
dichiarazioni rese da __________, nella misura in cui gli avrebbe “assegnato
il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo da apri fila nel
percorso da essi intrapreso” (p. 2).
Ora, a prescindere dal fatto che il
magistrato inquirente afferma che il qui reclamante avrebbe funto da “apri
fila” (p. 2, AI 75), quando sia lo stesso RE 1 sia __________ hanno di
contro dichiarato che la posizione assunta dal reclamante era in fondo alla
fila, la conclusione di cui alla decisione impugnata non può in concreto essere
tutelata.
3.4.2
Nella citata decisione il procuratore
pubblico afferma esplicitamente che la posizione del reclamante sarebbe
cambiata da testimone ad imputato a fronte delle dichiarazioni di __________.
Il passaggio del verbale di interrogatorio giustificante tale cambio di
posizione è testualmente ripreso tra virgolette nella decisione impugnata, con
l’aggiunta anche del numero di pagina dell’atto istruttorio (cfr. p. 2, AI 75):
["ho detto di sì e gli ho raccomandato di stare attenti. Erano
felicissimi per la nuova esperienza. __________ mi ha detto con il sorriso ed
in maniera scherzosa: ‘va bene papà’, dopo la raccomandazione di stare attenti.
Mi sono guardato con RE 1 e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci
siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta." (Cfr. verbale di
polizia __________ __________ del 3 ottobre 2022, pag. 20)”].
Subito dopo il
magistrato inquirente ha indicato che, “sulla
base di questa dichiarazione, in data 6 ottobre 2022 è stata decretata
l'apertura dell'istruzione a carico di RE 1 per titolo di omicidio colposo e
abbandono” (p. 2, AI 75).
3.4.3
3.4.3.1
Ora, la circostanza che RE 1 si sia
messo in fondo alla fila, è stata dichiarata dal reclamante già nel suo primo
interrogatorio reso in veste di testimone. Lo stesso ha infatti affermato che “I
due ragazzini, (…) sono poi venuti subito dietro di noi, a quel punto li ho
fatti passare e sono rimasto io ultimo” (p. 3, AI 6). E ciò per sentirsi “più
tranquillo piuttosto che lasciare i due ragazzini per ultimi” (p. 9, AI 6).
A fronte di ciò, l’autorità inquirente
aveva già - in quell’occasione - gli elementi per ritenere che delle
responsabilità avrebbero potuto eventualmente ricadere su RE 1, proprio per
essersi messo come chiudi fila, circostanza poi ritenuta dal magistrato
inquirente proprio alla base del cambio di veste processuale del reclamante.
Già per tale ragione il reclamante avrebbe dovuto essere interrogato, se non
già come imputato, quale persona informata sui fatti con le facoltà connesse a
tale veste.
3.4.3.2
Alla luce di quanto esposto nelle
considerazioni precedenti (consid. 3.2.) e di quanto disposto dall’art. 177
cpv. 3 CPP, gli agenti interroganti avrebbero dovuto almeno richiamare l’attenzione
di RE 1 circa il suo diritto di non deporre e ciò immediatamente prima di
rispondere alla domanda specificatamente attinente al suo ruolo ed ai suoi spostamenti
al momento dei fatti (discesa dalla montagna), domanda la cui risposta avrebbe
potuto condurre (com’è poi avvenuto) all’apertura nei suoi confronti di un
procedimento penale. Lo stesso dicasi per le domande attinenti la conoscenza
del percorso e relative alla pericolosità dello stesso, rispettivamente le
richieste di prendere posizione in merito alle dichiarazioni di __________ ed __________
(esse sì sentite in qualità di persone informate sui fatti).
Il reclamante doveva quindi essere avvisato,
in un contesto complesso quale quello relativo all’ipotesi di un duplice
omicidio colposo, di potere rifiutare la risposta, o perlomeno – subito dopo
avere fornito la risposta – egli andava reso attento del fatto che la sua
posizione processuale – proprio in conseguenza a tale risposta – poteva
cambiare. La veste del reclamante, responsabile di un settore
dell’associazione, persona – ancorché giovane – comunque adulta rispetto alle
vittime, che ha deciso di porsi a chiusura di una fila di escursionisti tra cui
alcuni ragazzi, e ciò per tranquillità al fine di non lasciare due ragazzi in
chiusura di un gruppo, doveva indurre gli interroganti a segnalare al
reclamante il rilievo delle risposte che era, in quel momento, chiamato a dare
e la possibile apertura di una procedura penale nei suoi confronti da parte del
magistrato inquirente.
Gli
aspetti fattuali sui quali RE 1 era chiamato a deporre erano particolarmente
rilevanti e suscettibili, come indicato, di provocare l’avvio di un
procedimento penale, ciò che è poi concretamente avvenuto. Il rischio incorso
da RE 1, visti i reati oggetto di inchiesta, andava quindi valutato come
rischio di una certa importanza.
3.4.3.3
Vero è che all’inizio dei verbali in
questione RE 1 è stato genericamente reso attento della sua facoltà di non
deporre, tuttavia, in un caso delicato come quello in esame, tale avviso
avrebbe dovuto essere ribadito nel corso dell’interrogatorio stesso, proprio a
fronte delle possibili conseguenze per il testimone, che poi come visto sono
avvenute, con le risposte a specifiche domande.
In considerazione delle pesanti
conseguenze per il testimone, in concreto, si può ragionevolmente ritenere
infatti che, se fosse stato debitamente informato, RE 1 si sarebbe avvalso
della facoltà di non deporre, di modo che la prova in oggetto non avrebbe
potuto essere ottenuta in modo lecito.
3.4.4
Alla
luce di quanto sopra, ed in considerazione del fatto che RE 1 non è stato
adeguatamente ed a tempo debito avvisato del suo diritto di non deporre, e
considerato come lo stesso abbia successivamente invocato tale suo diritto
chiedendo lo stralcio dei due verbali di interrogatorio, la decisione impugnata
deve essere annullata, con la conseguenza che i due citati verbali di
interrogatorio non possono essere utilizzati e vanno quindi stralciati dagli
atti dell’incarto penale.
3.4.5
Nulla muta il fatto che, nella decisione
avversata, il procuratore pubblico, dopo aver riportato tra virgolette la
dichiarazione di __________ (con l’indicazione anche della pagina del verbale
dello stesso, p. 20) giustificante il cambio di posizione del qui reclamante, abbia
indicato che, “nella concreta fattispecie, elementi a carico di RE 1 sono
emersi unicamente a seguito delle dichiarazioni rese da __________ in data 3
ottobre 2022, come emerge dall'estratto delle dichiarazioni sopra riportato
rese da quest'ultimo, ove per la prima volta è emerso che l'organizzatore della
gita gli ha assegnato il compito di vegliare sui minori poi deceduti, fungendo
da apri fila nel percorso da essi intrapreso” (p. 2, AI 75).
Come visto, infatti, tale asserzione è da
riferire a __________ e non al qui reclamante. Ciò risulta chiaramente dalla
pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________ [“Ho chiesto a __________ di fare l'apri fila. (…). Mi
sono guardato con __________ e lui si è messo come chiudi fila. A quel punto ci
siamo divisi e siamo partiti in direzione opposta” (p. 20, AI 39)]. Non
risulta, a pagina no. 20 del verbale di interrogatorio di __________, che lo
stesso abbia quindi chiesto a RE 1 di fare da chiudi fila o di assumere un
ruolo specifico in quel contesto.
Vero è che a pagina no. 23 del verbale, alla
domanda volta a sapere se fossero stati designati dei responsabili per la
supervisione dei minorenni, sia sul sentiero ufficiale, sia sul tratto più
difficoltoso (“ZAP”), __________ ha dichiarato che “lo ero l'unico che mi
sono auto designato quale responsabile di __________. Tutti gli altri
maggiorenni, essendo responsabili come persone e avendo un occhio di riguardo
sugli altri, hanno tenuto un'attenzione sui ragazzi più piccoli. Ho comunque
chiesto a __________ di fare da apri fila e RE 1 da chiudi fila. Inteso nel
gruppo che ha affrontato il tratto ‘ZAP’” (p. 23, AI 39), ciò che tuttavia contraddice
quanto verbalizzato a p. 20 (“mi sono guardato con” il reclamante). In
ogni caso, alla successiva domanda volta a sapere se il qui reclamante fosse
responsabile dell’incolumità dei minorenni, __________ ha risposto di no (p.
27, AI 39).
Il procuratore pubblico ha quindi sostanzialmente
fondato l’imputazione nei confronti del reclamante, e quindi il suo cambio di
ruolo da teste a imputato, sugli elementi che erano già emersi dalla
verbalizzazione del reclamante quale teste, carente degli avvisi necessari come
indicato.
L’inquirente, nella decisione impugnata,
giustifica poi la sua scelta riferendo che il qui reclamante avrebbe avuto il
ruolo di apri pista, ciò che sarebbe stato riferito da __________, ciò che non
trova riscontro agli atti siccome smentito non solo dal reclamante ma pure
dall’imputato. Questo compito è stato infatti svolto da __________, con il
rilievo qui che il procuratore pubblico si è, su tale aspetto, sbagliato.
3.5
Questa
Corte non può non evidenziare come, in una fattispecie come quella all’esame
del magistrato inquirente, con una dinamica dei fatti e delle responsabilità
individuali (fondata sulla negligenza) certamente complessa e tutta da chiarire,
con i compiti dei vari accompagnatori da delineare e precisare, così come pure
l’adozione delle scelte del percorso, una valutazione prudente, per i primi
interrogatori almeno, avrebbe consigliato di interrogare i presenti ai fatti,
salvo i casi palesi di estraneità agli stessi, in veste di persone informate
sui fatti, con tutte le garanzie che tale scelta avrebbe comportato, così come
è avvenuto per le audizioni delle signore __________, di __________ e della
signora __________ oltre che per __________.
Ricopre
la veste di persona informata sui fatti chi, tra l’altro, pur non essendo
imputato, non può essere escluso quale autore o compartecipe del reato da
elucidare o di un altro reato connesso (art. 178 lit. d CPP) [decisioni TF
1B_531/2018 del 13.3.2019 consid. 2.1.; 6B_269/2018 del 24.10.2018 consid.
1.3.]. È dunque sentita in questa veste la persona nei cui confronti non
sussiste un sospetto di reato [in caso contrario deve essere sentita quale
imputata (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art.
178.
CPP n. 29)], ma la cui partecipazione ad un reato non può essere a priori
esclusa (DTF 144 IV 97 consid. 2.1.1.; BSK StPO – R. KERNER, op. cit., art. 178
CPP n. 8; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 178 CPP n. 28 ss.).
4.
Alla
luce di quanto esposto, il gravame deve essere accolto, e la decisione
impugnata annullata.
Di
conseguenza i verbali di interrogatorio di RE 1 resi in qualità di testimone in
data 4.9.2022 (ad esclusione comunque degli allegati prodotti dall’allegato C.)
e 12.9.2022 (limitatamente alle dichiarazioni rese dal reclamante ma non quelle
rese dall’altra persona con lui sentita) sono stralciati dagli atti del
procedimento.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4 CPP).
Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente,
CHF 800.-- quale indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni
altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ La
decisione 24.1.2023 del procuratore pubblico Anna Fumagalli nel procedimento
inc. MP __________ è annullata.
§§ I
verbali di interrogatorio 4.9.2022 e 12.9.2022 di RE 1 sono stralciati dagli
atti del procedimento inc. MP __________.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, ____________________, CHF 800.-- (ottocento) a
titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
.
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera