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Decisione

60.2023.30

Reclamo contro mancato dissequestro. legittimazione. obbligo motivazione

5 maggio 2023Italiano17 min

il procuratore pubblico ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.30

Lugano

5 maggio 2023/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Valentina

Item, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 9/10.2.2023 presentato

da

RE 1

contro

il decreto 30.1.2023 del procuratore

pubblico Margherita Lanzillo in tema di dissequestro nell’ambito del

procedimento penale di cui all’inc. MP __________;

richiamate le osservazioni 14.2.2023 del

procuratore pubblico e 23/24.2.2023 di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________);

vista la replica 10/13.3.2023 di RE 1,

con cui si riconferma nelle proprie allegazioni;

considerato che il magistrato inquirente

e PI 1, interpellati, non hanno presentato osservazioni di duplica;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In

data 6.8.2022, verso la 01:00, il veicolo marca __________, alla cui guida vi

era __________, è andato ad impattare a forte velocità contro il muro

dell’autorimessa della palazzina di sua residenza, dopo aver parzialmente

sfondato il portone d’accesso. Il conducente è stato rinvenuto privo di vita.

b. L’8.8.2022

il procuratore pubblico ha disposto l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma

(AI 3, inc. MP __________).

c. In

data 10.8.2022 il magistrato inquirente ha ordinato la perquisizione del

sistema di videosorveglianza posizionata sul tratto di strada percorso dal

defunto, nonché il sequestro delle fotografie rilevate (AI 9).

d. Con

scritto 11.8.2022 PI 1, figlio del defunto, per il tramite del suo legale, ha

chiesto il dissequestro – tra l’altro – dell’orologio sito all’interno della

vettura del padre (AI 11).

e. La

relazione medico legale (datata 20.10.22) sugli accertamenti necroscopici

eseguiti sulla salma di __________ ha concluso che la causa del suo decesso “risiede

in uno shock emorragico secondario a imponente emotorace bilaterale, alla cui formazione

concorsero le fratture della gabbia toracica, le plurime lacerazioni cardiache

e la lacerazione dell’aorta ascendente. Le lesioni riportate dall’uomo

riconoscono quale mezzo di produzione un meccanismo contusivo in cui

intervennero forze di rilevante entità. Esse risultano pienamente compatibili

con la dinamica dell’incidente ricostruito in atti” (p. 19, AI 31).

f. Con

ulteriore scritto 14.11.2022 PI 1 ha nuovamente chiesto al procuratore pubblico

il dissequestro (tra l’altro) dell’orologio (AI 38).

g. In

risposta a tale richiesta, il magistrato inquirente - in data 24.11.2022 - ha

confermato che “quanto tuttora in sequestro potrà essere consegnato

unicamente a chi si occuperà dell’esecuzione testamentaria del defunto,

rispettivamente all’erede munito dell’attestato che lo qualifichi come tale,

oppure ad una terza persona munita di autorizzazione scritta rilasciata

dall’erede” (AI 41).

h. Con

e-mail 16.1.2023, RE 1, ex-moglie del defunto, ha chiesto al procuratore

pubblico, considerata la conclusione delle indagini, di “riavere alcuni

oggetti di mia proprietà che il Dott. __________ deteneva al momento

dell’incidente, mi riferisco in particolare alle chiavi di una abitazione di

mia proprietà, ad un orologio ed alle chiavi della mia autovettura, una __________”,

allegando i documenti – a suo dire – attestanti la proprietà dei suddetti

oggetti (AI 46).

Tale

richiesta è stata ribadita anche per lettera in data 20.1.2023.

i. Con

decisione 30.1.2023 il magistrato inquirente ha (tra l’altro) respinto la

richiesta di dissequestro dell’orologio __________, in quanto “la

documentazione da lei prodotta in merito all'acquisto dell'orologio in data

21.12.2001 non mi è sufficiente per escludere che nel corso di questi 20 anni

non ci sia stato alcun passaggio di proprietà (in particolare in favore di __________,

visto che l'orologio è stato trovato in suo possesso); questione che dovrà

giocoforza essere stabilita a livello civile” (p. 1, AI 49).

j. Mediante

reclamo 9/10.2.2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendone

l’annullamento.

La reclamante ha in particolare indicato

che “ad una precisa prova di acquisto da parte mia di detto orologio, prova

che allego anche alla presente, unitamente alla decisione impugnata, la Signora

Lanzillo oppone una semplice presunzione, di rango giuridico notoriamente

inferiore” (p. 1).

Il magistrato inquirente avrebbe poi

invertito “indebitamente (…) l’onore della prova, che spetta in ogni caso a

lei di sostenere” (p. 1).

k. Nelle

more della procedura di reclamo, in data 13.2.2023, il procuratore pubblico ha

comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione, prospettando l’emanazione di

un decreto di abbandono e fissando altresì un termine per presentare eventuali

istanze probatorie (AI 52).

l. Con

osservazioni 14.2.2023 al gravame, il magistrato inquirente ha indicato che RE

1, nella sua “veste di ‘terza aggravata’, quindi pur avendo la facoltà di

determinarsi su di un oggetto che ritiene essere suo, (…) non può pretenderne

il dissequestro dichiarando semplicemente di averlo acquistato lei nel lontano

2001. La documentazione di supporto, da lei presentata, (…), non è sufficiente

a qualificarla quale proprietaria ai sensi di legge” (p. 1).

Tale fattispecie, considerato anche il

fatto che la reclamante non avrebbe veste di erede, al contrario dei tre figli

del defunto, potrà essere decisa unicamente in sede civile.

Il procuratore pubblico ha poi fatto

riferimento all’art. 320 cpv. 3 CPP.

m. In

data 23/24.2.2023 PI 1 ha confermato che il citato orologio sarebbe di

effettiva proprietà della madre, chiedendone quindi la restituzione alla

stessa.

n. Con

replica 10/13.3.2023 RE 1 ha ribadito quanto allegato in sede di reclamo,

facendo notare la mancanza di coerenza del procuratore pubblico che avrebbe

dissequestrato - a suo favore - “le chiavi della mia automobile, l'agenda od

altri oggetti - parimenti trovati in possesso del defunto Dr. __________”

(p. 1).

o. Con

ulteriore scritto 13/14.3.2023 RE 1 ha comunicato a codesta Corte di aver

appreso “che tutti gli eredi del defunto Dr. __________ — __________, __________

e PI 1 — hanno rinunciato alla successione, per cui alla data odierna

tecnicamente non sussiste alcun erede il quale possa opporsi alla mia rivendica

di proprietà dell'orologio __________ oggetto del reclamo che ci occupa”

(p. 1).

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro il termine

di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni momento,

contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora, delle autorità

penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è espressamente

escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 9/10.2.2023 contro il decreto 30.1.2023, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo

l’art. 396 cpv. 1 CPP) e, anche, proponibile (ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP)

[BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, 2. ed., art. 263 CPP n. 68; BSK StPO –

P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, 3. ed., art.

263.

CPP n. 27; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 15].

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, op. cit., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

1.3.2

RE 1, che sostiene di essere la

proprietaria dell’orologio marca __________ in questione e dunque terza

aggravata da atti procedurali [secondo l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP (decisione

TF 6B_1088/2017 del 4.4.2018 consid. 2.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4.

ed., art. 70 CP n. 11)], ovvero dal sequestro del suddetto orologio, è

pacificamente legittimata, giusta i combinati art. 382 cpv. 1 e 105 cpv. 2 CPP,

a contestare la pronuncia 30.1.2023 del procuratore pubblico, avendo un

interesse giuridicamente protetto alla restituzione del suddetto orologio.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa,

in queste circostanze, è ricevibile in ordine.

2.

2.1.

Ai

sensi dell’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere

sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente

utilizzati come mezzi di prova (a), utilizzati per garantire le spese

procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai

danneggiati (c) oppure confiscati (d).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.4.2018 consid. 2.2.] e della decisione di

confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF 1B_76/2020

del 6.7.2020 consid. 4.1.; ZK

StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15 ss.; N. OBERHOLZER, Grundzüge

des Strafprozessrechts, 4. ed., n. 1488 ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_204/2020 del 22.12.2020 consid.

2.2.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1; decisione TF 1B_459/2016 del 9.1.2017 consid. 2; BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op.

cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11 ss.).

2.2

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

Se

il motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto (art. 267 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 3

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 3; N.

OBERHOLZER, op. cit., n. 1543].

Per

quanto non dissequestrato, la restituzione agli aventi diritto, l’utilizzo a

copertura delle spese o la confisca sono stabiliti nella decisione finale in

applicazione dell’art. 267 cpv. 3 CPP (BSK StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 267 CPP n. 7

ss.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit.,

art. 267 CPP n. 5; N.

OBERHOLZER, op. cit., n. 1532 e 1535).

2.3

Ai

sensi dell’art. 70 cpv. 1 CP il giudice ordina la confisca [nei confronti

dell’imputato oppure nei confronti di terzi (in quest’ultimo caso alle

condizioni in applicazione dell’art. 70 cpv. 2 CP)] dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (DTF 140 IV 57

consid. 4.1.1.).

La

confisca è assicurata con il sequestro giusta l’art. 263 CPP.

3.

3.1.

Si

è detto che, con decisione 30.1.2023 il magistrato inquirente ha (tra l’altro)

respinto la richiesta di dissequestro dell’orologio in questione, ritenuto che

la documentazione prodotta da RE 1 in relazione all'acquisto del citato bene

non sarebbe sufficiente “per escludere che nel corso di questi 20 anni non

ci sia stato alcun passaggio di proprietà (in particolare in favore di __________,

visto che l'orologio è stato trovato in suo possesso); questione che dovrà

giocoforza essere stabilita a livello civile” (p. 1, AI 49).

3.2

A

fronte di ciò, occorre esaminare se - in concreto - il magistrato inquirente ha

compiutamente indicato i motivi a sostegno del mantenimento del sequestro,

ossequiando l’obbligo di motivazione che gli compete.

3.3

3.3.1

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende segnatamente il diritto di esprimersi prima che una decisione sia

presa, il diritto di poter consultare gli atti e, ancora, il diritto di

ottenere dall’autorità una decisione motivata.

3.3.2

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_732/2021 del

24.2.2022

consid. 1.2.; cfr. ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, op. cit., art. 80 CPP n. 2).

Questi

principi devono essere ossequiati, evidentemente, anche in relazione alla

motivazione di una decisione concernente un sequestro o un dissequestro, che

deve esprimersi sugli elementi essenziali per il controllo della legalità della

misura cautelare.

Non

compete a questa Corte individuare nell’incarto gli elementi attestanti i

presupposti del mantenimento oppure della revoca del provvedimento coercitivo

(decisione TF 1B_406/2018 del 12.9.2018 consid. 3.1.). Essa ha solo il compito

di verificare la conformità alla legge della misura, che deve menzionare, per

consentirne l’esame, tutte le condizioni giustificanti la medesima.

3.4

3.4.1

Ora,

la decisione impugnata, nella misura in cui respinge la richiesta di

dissequestro dell’orologio in questione, facendo unicamente riferimento a

possibili passaggi di proprietà dello stesso, risulta essere poco chiara,

lacunosa e non sufficientemente motivata.

3.4.1.1

Si è detto che il procedimento penale

qui in discussione ha preso avvio a seguito dell’incidente in cui ha perso la

vita __________, ex-marito della qui reclamante.

È stato aperto l’inc. MP __________ nei

confronti di ignoti per il titolo di omicidio colposo (cfr. comunicazione di

chiusura dell’istruzione, AI 52).

3.4.1.2

All’inizio dell’inchiesta, il

procuratore pubblico ha rettamente disposto dei provvedimenti coercitivi, tra

cui l’autopsia e l’esame tossicologico sulla salma, una perizia TAC post mortem,

la perquisizione ed il sequestro del sistema di videosorveglianza ed un

controllo tecnico del veicolo, volti ad accertare la dinamica dei fatti e ad

escludere l’intervento di terzi nel decesso di __________.

In relazione al provvedimento qui contestato

si rileva che, agli atti dell’inc. MP __________ non vi è un ordine di

perquisizione e sequestro debitamente motivato; vi è unicamente il “Verbale

di perquisizione e sequestro” 6.8.2022, dal quale risulta (tra l’altro)

l’elenco degli oggetti sequestrati quali “mezzi di prova” (p. 2, ad AI

19), tra cui figura l’orologio in questione.

3.4.1.3

In

concreto, fanno difetto tutti i requisiti per il mantenimento del sequestro, in

particolare l’esistenza di sufficienti indizi di reato, così come pure la connessione

tra l’oggetto sequestrato ed un eventuale reato. Il magistrato inquirente, nel

decreto qui impugnato, ha peraltro omesso di confrontarsi con detti

presupposti.

Neppure si può sostenere che un orologio

trovato al polso di una vittima di un incidente stradale possa servire quale

mezzo di prova.

3.4.2

Non va inoltre dimenticato che, esperiti

gli atti che riteneva opportuni, pendente la procedura di reclamo, con

comunicazione di chiusura dell’istruzione 13.2.2023 il procuratore pubblico ha

prospettato alle parti l’emanazione di un decreto di abbandono (AI 52).

In sede di osservazioni al gravame, il

magistrato inquirente ha indicato che, “in caso di formale abbandono, non si

pronuncerà in merito alle azioni civili e demanderà la reclamante o l'accusatore

privato a proporre la restituzione del pregiato orologio al foro civile

(assegnando un termine per promuovere azione civile presso il foro competente),

come previsto dall'art. 320 cpv. 3 CPP” (doc. 3, inc. CRP).

A torto.

3.4.2.1

L’art. 267 cpv. 1 CPP dispone che, se il

motivo del sequestro viene meno, il pubblico ministero oppure il giudice

dispone il dissequestro e restituisce gli oggetti o i valori patrimoniali agli

aventi diritto.

L’inchiesta in questione è terminata ed

il magistrato inquirente ha prospettato l’emanazione di un decreto di

abbandono, non avendo ravvisato indizi in capo a chicchesia per il reato di

omicidio colposo.

Il primo presupposto per il mantenimento

del sequestro, segnatamente l’esistenza di sufficienti indizi di reato giusta

l’art. 197 cpv. 1 lit. b CPP, è quindi venuto a cadere.

3.4.2.2

A fronte di quanto sopra, non è chiaro a

che titolo il procuratore pubblico abbia deciso di mantenere il sequestro

dell’orologio in questione, limitandosi - come visto - ad indicare che non

sarebbe possibile escludere un passaggio di proprietà del citato bene.

Neppure il sequestro può essere

mantenuto a fini di confisca, aspetto che peraltro il procuratore pubblico

nemmeno sostiene. Si è detto che l’art. 70 CP presuppone valori patrimoniali

che costituiscono il prodotto di un reato oppure che erano destinati a

determinare o a ricompensare l’autore di un reato. Aspetto evidentemente non

contemplato in concreto.

3.4.3

Si

rileva infine che non spetta al magistrato inquirente sostituirsi al giudice

civile in caso di un eventuale contenzioso legato alla successione di __________.

In

siffatte circostanze, visto come il mantenimento del sequestro non è

giustificato, il procuratore pubblico provvederà a dissequestrare il citato

orologio a favore degli aventi diritto, segnatamente la comunione ereditaria di

__________.

3.5

Alla

luce di quanto sopra esposto, il decreto qui impugnato deve essere annullato e

gli atti dell’incarto MP __________ ritornati al magistrato inquirente per i

suoi incombenti.

4.

Il gravame è evaso ai sensi dei considerandi. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità, non avendo

RE 1, fatto capo ai servizi di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 263 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP e

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:

§ Il

decreto 30.1.2023 del procuratore pubblico Margherita Lanzillo emanato

nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________ è annullato.

§§ Gli

atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al magistrato inquirente per

procedere nei suoi incombenti ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non sono assegnate indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera