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Decisione

60.2023.309

Reclamo contro la decisione del GPC con cui ha revocato decisione di concessione della liberazione condizionale e ha sospeso concessione dei congedi, perché primo congedo fallito. Non sentito detenuta personalmente. Violazione del diritto di essere sentiti. Assistenza giudiziaria

19 dicembre 2023Italiano36 min

pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.309

Lugano

19 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Elena

Tagli Schmid, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 27/28.11.2023 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 16.11.2023 del giudice dei

provvedimenti coercitivi Ares M. Bernasconi, sedente in materia di

applicazione della pena, con cui ha revocato la concessione della liberazione

condizionale e ha sospeso la concessione dei congedi (inc. GPC __________ / __________);

richiamate le osservazioni 30.11./1.12.2023

del giudice dei provvedimenti coercitivi mediante le quali si riconferma nelle

proprie argomentazioni e conclusioni, rilevando la possibilità di un riesame

della liberazione condizionale orientativamente nel gennaio 2024;

richiamate le osservazioni 11/12.12.2023 (replica) di RE

1 con cui si riconferma nelle argomentazioni e conclusioni del proprio reclamo;

preso atto degli scritti - senza

osservazioni - 29/30.11.2023, 30.11./1.12.2023 e 4/5.12.2023 dei procuratori

pubblici Marisa Alfier, Valentina Tuoni, Margherita Lanzillo e Roberto Ruggeri;

preso altresì atto degli scritti 11/12.12.2023,

13/14.12.2023 (duplica) e 15/18.12.2023 del giudice dei provvedimenti

coercitivi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. A

carico di RE 1 il Ministero pubblico ha emanato numerosi decreti d’accusa,

passati in giudicato, tra cui:

- l’1.09.2020 (DAC __________) condannandola alla pena

detentiva di 120 giorni, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3

anni, e alla multa di CHF 500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 5 giorni

(AI 1, inc. GPC __________);

- il 10.02.2021 (DA __________) condannandola alla pena

detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3

anni, e alla multa di CHF 400.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarebbe stata sostituita con una pena detentiva di 4

giorni (AI 1, inc. GPC __________);

- il 15.02.2023 (DA __________) condannandola alla pena

detentiva di 10 giorni, da espiare, oltre alla revoca della sospensione

condizionale concessa alle pene detentive di 10 giorni, di 50 giorni, e di 20

giorni, di cui ad altri decreti d’accusa emanati dal Ministero pubblico il

10.02.2021, il 21.02.2022 e il 10.08.2022 (AI 3, inc. GPC __________).

b. Con

scritto 22.03.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi, visto l’insuccesso

della procedura d’incasso delle multe di cui ai suddetti decreti d’accusa sfociata

in un attestato di carenza beni (AI 1, inc. GPC __________), ha commutato in 2

giorni di pena detentiva sostitutiva l’importo rimanente di CHF 200.- di multa

rimasta impagata, tenuto conto del versamento di CHF 700.-- effettuato da RE 1

- AI 2, inc. GPC __________). Giorni questi che il magistrato ha poi assommato

alla pena detentiva ferma (di 10 giorni) di cui al decreto d’accusa 15.02.2023

e a quelle per cui è stata revocata il 15.02.2023 la sospensione condizionale

(10 giorni, 50 giorni e risp. 20 giorni), determinando una pena detentiva complessiva

di 92 giorni da espiare. Ha quindi segnalato a RE 1 la possibilità di eseguire

tale pena detentiva, in alternativa all’esecuzione ordinaria, nelle forme

agevolate del lavoro di pubblica utilità, della sorveglianza elettronica o

della semiprigionia, compilando (e ritornandoglielo) entro il 19.04.2023

l’apposito formulario trasmesso alla reclamante (AI 4, inc. GPC __________).

c. In

data 12.04.2023 il suddetto formulario è ritornato al giudice dei provvedimenti

coercitivi, compilato il 3.04.2023 dal curatore di RE 1, e indicante - quale

modalità di esecuzione della pena detentiva da espiare - quella del regime

ordinario a partire dal 17.04.2023 (AI 5, inc. GPC __________).

d. Nel

frattempo in data 17.04.2023 è passato in giudicato un ulteriore decreto

d’accusa emanato il 5.04.2023 dal Ministero pubblico con cui ha proposto la

condanna (per furto) di RE 1 alla pena detentiva di 10 giorni da espiare,

totalmente aggiuntiva a quella decretata il 15.02.2023, oltre alla revoca della

sospensione condizionale alla pena detentiva di 120 giorni di cui al decreto

d’accusa 1.09.2020 (AI 8, inc. GPC __________).

e. Con

scritto 22.05.2023 il curatore di RE 1 ha segnalato al giudice dei

provvedimenti coercitivi dei suoi tentativi falliti di accompagnare la sua pupilla

alla data indicata per l’inizio dell’espiazione della pena. Ha quindi chiesto

di provvedervi per il tramite di altri, rilevando che la stessa non si sarebbe

presentata di propria spontanea volontà (AI 9, inc. GPC __________).

f. Il

24.05.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha emanato un mandato di

accompagnamento, da eseguire per il tramite del Comando di Polizia cantonale, a

carico di RE 1, tenuta ad espiare a quel momento una pena detentiva complessiva

di 222 giorni (AI 10, inc. GPC __________).

g. In

data 3.06.2023 la Polizia cantonale ha fermato PI 1 e l’ha tradotta presso le

Strutture carcerarie cantonali per esservi incarcerata (AI 15, inc. GPC __________).

Avvisato dell’arresto, il giudice dei provvedimenti coercitivi (AI 11, inc. GPC

__________), con scritto 5.06.2023, ha provveduto a revocare il mandato di

accompagnamento (AI 12, inc. GPC __________).

h. Con

decisione 6.06.2023 (AI 13, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, riassunte le pene

detentive di cui ai decreti d’accusa emanati a carico di RE 1 e determinato per

la stessa una pena detentiva di complessivi 222 giorni da espiare, ha ordinato

il suo collocamento nella sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali.

Il magistrato non ha ritenuto concreto il rischio di

fuga, in considerazione del di lei legame con il nostro paese dato dalla cittadinanza

svizzera e dal domicilio sul nostro territorio. Inoltre, tenuto conto della

tipologia dei reati commessi, ha ritenuto che la prognosi relativa al rischio

di recidiva potesse ancora essere considerata non sfavorevole.

Nel

contempo il giudice ha determinato i seguenti termini dell’esecuzione della

pena di 222 giorni (comprensivi delle pene di cui al decreto d’accusa

5.04.2023):

1/3 16.08.2023

1/2 22.09.2023

2/3 29.10.2023

Fine 11.01.2024.

i. In

data 6.06.2023, 3.07.2023, 10.07.2023 RE 1 è stata sanzionata disciplinarmente

per violazioni al regolamento delle Strutture carcerarie (segnatamente per aver

comunicato con altre co-detenute, consumato alcool, entrata nella camera di un

co-detenuto) [AI 16,17, 18, inc. GPC __________].

j. Mediante

scritto 12.07.2023 RE 1 ha chiesto la concessione del beneficio del primo

congedo per “poter passare il tempo col mio fidanzato a casa sua” (AI

20, inc. GPC __________).

k. In

data 27.07.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha dato avvio alla

procedura tendente al primo congedo, richiedendo i preavvisi dei servizi

interessati (AI 21, inc. GPC __________).

Lo

stesso giorno il giudice dei provvedimenti coercitivi ha parimenti avviato la

procedura tendente alla liberazione condizionale, richiedendo i relativi

preavvisi alle autorità interessate (AI 2, inc. GPC __________).

l. Con

scritto 28.07.2023 all’attenzione del giudice dei provvedimenti coercitivi RE 1

è ritornata sulla propria domanda di primo congedo, caldeggiandola e insistendo

sul suo bisogno di poter trascorrere del tempo con il suo fidanzato __________.

Ha descritto il programma previsto per tale giornata (a casa con il compagno,

dove l’avrebbe pure raggiunta anche la propria figlia). Ha sostenuto di essere

intenzionata a non più “ripercorrere la strada di stupefacenti e alcolici”

(AI 24, inc. GPC __________).

m. Con

decisione 14.08.2023 (AI 31, inc. GPC __________) il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha concesso a RE 1 il primo congedo “per la prima data utile per

trascorrere la giornata (massimo 12 ore) con il compagno (__________) e con

eventualmente altri familiari stretti (figli e/o genitori) come da programma

che sarà concordato con l’UAR”.

Il

giudice ha preso atto del preavviso sfavorevole (dal profilo comportamentale e considerate

le sanzioni disciplinari pronunciate a carico della reclamante) espresso il

2.08.2023 dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali (nel seguito

SCC), di quello pure sfavorevole espresso il 2.08.2023 dall’Ufficio

dell’assistenza riabilitativa (nel seguito UAR), di quello favorevole

rilasciato il 31.07.2023 dal Servizio medico psichiatrico delle SCC e ha

sentito personalmente RE 1 l’11.08.2023.

Il

magistrato ha escluso un pericolo di fuga ma ha per contro valutato “maggiormente

problematica (…) la possibile recidiva”, ritenuto che “il quadro

complessivo di RE 1 è tutt’altro che confortante”. Infatti secondo il

giudice “a un giudizio limitatamente agli atti, l’esito (della procedura

di primo congedo, ndr) sarebbe stato molto probabilmente negativo”. Ciò

anche considerato, a suo parere, che “inizialmente, anche la persona di __________

non lasciava ben sperare data una già dipendenza dalla cocaina”.

Pur

in questo quadro definito “non dei più solidi” il magistrato ha considerato

essere prevalenti una serie di elementi, a suo avviso, favorevoli alla

reclamante, e meglio:

-

“la pena detentiva complessiva

non è particolarmente di lunga durata (222 giorni),

-

la vita non si può certo

affermare che le abbia sorriso;

-

ex marito molto dipendente

dalle sostanze;

-

lei stessa consuma in maniera

relativamente importante sostanze;

-

situazione famigliare

difficile: un figlio in carcere, l’altro collocato a __________ e la figlia in

istituto a __________;

-

sofferenza interiore

nell’espiazione della pena;

-

essere seguita su sua richiesta

dal servizio psichiatrico;

-

seppure non bagatellari, le

sanzioni disciplinari (con 7 giorni di cella di rigore) sono state comminate

per fatti commessi in maniera anche abbastanza sciocca e ingenua;

-

sforzo nel voler diminuire il

consumo di metadone;

-

periodo di poco più di due mesi

tra la possibilità del congedo e la possibilità della condizionale;

-

preavviso comunque favorevole

dell’UAR alla liberazione condizionale;

-

accettazione degli oneri

proposti dall’UAR per la condizionale;

-

accettazione di un programma

molto rigido e di ulteriori oneri restrittivi per il primo congedo;

-

presa di coscienza della

cancellazione di ogni alleggerimento in caso di congedo non svolto secondo le

indicazioni indicate”.

Pertanto

il giudice, su tale base, ha formulato una prognosi non sfavorevole circa il

pericolo di recidiva ritenuto altresì che “RE 1 ha tutto da perdere a non

rispettare il primo congedo”.

Lo

ha quindi concesso assortendolo alle seguenti condizioni:

-

astensione dal consumo di

alcolici, sostanze stupefacenti e/o medicamenti non prescritti;

-

rispetto con precisione del

programma e degli orari indicati;

-

obbligo di rimanere

nell’abitazione di __________;

-

divieto di contatto con terze

persone, eccezion fatta per famigliari stretti (figli e genitori);

-

obbligo di rispondere a

videotelefonate a sorpresa;

-

obbligo di portare il braccialetto

elettronico.

Ha

poi avvertito la reclamante che il mancato rispetto di tali condizioni avrebbe

comportato “la revoca di ogni alleggerimento e sarà considerato

negativamente nel quadro di eventuali decisioni future”.

Infine

ha ricordato a RE 1 che “eventuali irregolarità durante il congedo non

potranno non avere ripercussioni negative in fatto di prognosi anche su __________,

il quale quest’ultimo in questo congedo assume comunque un ruolo di

responsabilità”.

n. In

data 17.08.2023 è passato in giudicato un nuovo decreto d’accusa emanato il

7.07.2023 (DA __________) dal Ministero pubblico mediante il quale RE 1 è stata

condannata (per lesioni semplici, ingiuria e contravvenzione alla LF sugli

stupefacenti) alla pena detentiva di 20 giorni, oltre alla pena pecuniaria di 5

aliquote giornaliere da CHF 100.-- e alla multa di CHF 200.-- con l’avvertenza

che, in caso di mancato pagamento, le stesse sarebbero state sostituite con una

pena detentiva di 5 giorni rispettivamente di 2 giorni (AI 33, inc. GPC __________).

o. Con

decisione 21.08.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi, dovendo procedere

con l’esecuzione del decreto 7.07.2023, richiamata la decisione di collocamento

iniziale 6.06.2023 e tenuto conto della precaria situazione economica della

reclamante al beneficio del solo peculio per cui una procedura d’incasso

risulterebbe da subito infruttuosa, ha commutato la pena pecuniaria di 5

aliquote giornaliere e la multa di CHF 200.-- decretate il 7.07.2023 in 7

giorni di pena detentiva sostitutiva.

Ha

poi stabilito che la pena detentiva che RE 1 è chiamata ad espiare (in sezione

aperta) è di complessivi 249 giorni.

Conseguentemente

ha determinato i seguenti nuovi termini dell’esecuzione della pena:

1/3 25.08.2023

1/2 05.10.2023

2/3 16.11.2023

Fine 07.02.2024.

Il

magistrato ha ricordato alla reclamante la possibilità di procedere in ogni

momento al pagamento parziale o integrale della pena pecuniaria e/o della multa,

alfine di ridurre o estinguere il corrispondente periodo di detenzione.

Il

giudice infine, richiamata la decisione 14.08.2023 di concessione del primo

congedo, ha segnalato che “si rende attento chi di dovere che il primo

congedo potrà essere concesso a RE 1 una volta che la decisione del 14 agosto

2023 sarà passata in giudicato e, soprattutto, dopo il 25 agosto 2023” in

quanto nuova data di scadenza per il 1/3 dell’esecuzione (AI 34, inc. GPC __________).

p. Il

4.09.2023 la Direzione delle SCC ha sanzionato disciplinarmente (con la

sospensione del beneficio dei congedi per due mesi, ossia fino al 2.11.2023,) RE

1, in quanto risultata positiva al controllo dell’alcolemia, al rientro da un

congedo ordinario (AI 36, inc. GPC __________).

q. In

data 6.09.2023 RE 1 ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di

essere autorizzata a lavorare all’Orto (AI 37, inc. GPC __________). In

risposta quest’ultimo il 21.09.2023 ha segnalato come tale questione sfuggisse

dalle sue competenze, e che, comunque, le varie sanzioni disciplinari

pronunciate a suo carico non avrebbero giocato a suo favore. L’ha quindi

invitata “a mantenere buona condotta perché, come ben sa, il prossimo 16

novembre 2023 la sua espiazione giunge ai 2/3 e dovrò chinarmi sulla

liberazione condizionale” (AI 38, inc. GPC __________).

r. Il

22/27.09.2023 RE 1 ha scritto al giudice dei provvedimenti coercitivi in merito

alla pendente procedura di liberazione condizionale. Premettendo che “voglio

uscire il prima possibile questo è palese a tutti ormai”, ha sostenuto - in

buona sostanza - di essersi resa conto delle conseguenze negative quando assume

alcool e droghe. Ha quindi asserito di voler uscire ai 2/3 dell’espiazione

della pena per poter “continuare il mio percorso correttamente avendo i

giusti agganci fuori; antenna Icaro, psicologo, urine, ev. un lavoro ecc.”.

Ha assicurato sulla sua reale volontà di ricominciare, migliorando e non

tornando più a essere “come prima” (AI 6, inc. GPC __________).

s. Con

scritto 12.10.2023 l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative (nel seguito

UIPA) ha chiesto al giudice dei provvedimenti coercitivi di procedere con

l’esecuzione della pena detentiva sostitutiva della multa di CHF 700.- di un

ulteriore decreto d’accusa emanato il 21.02.2022 (DA __________) dal Ministero

pubblico a carico di RE 1 per ripetuto furto (in parte tentato e in parte di

lieve entità), danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio,

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (AI 40, inc. GPC __________).

t. Con

decisione 31.10.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi - preso atto del

preavviso 2.08.2023 espresso dall’UAR (favorevole alla liberazione condizionale

se assortita da precise condizioni) e di quello espresso il 30.08.2023 dalla

Direzione delle SCC (sfavorevole), visto lo scritto 28.08.2023 del Servizio

medico psichiatrico delle SCC (nessuna presa a carico; per contro il preavviso

stilato il 31.07.2023 per il primo congedo rilevava che la reclamante era “seguita

in maniera puntuale e su sua richiesta dal servizio medico psichiatrico”,

AI 25, inc. GPC __________) e sentita RE 1 in data 24.10.2023 (tuttavia non in

merito ai preavvisi rilasciati dai servizi interpellati) - ha posto la

reclamante al beneficio della liberazione condizionale dal 20.11.2023 alle

seguenti condizioni:

-

sottomissione ad assistenza

riabilitativa;

-

aggancio a un seguito sociale e

psichiatrico;

-

astensione dal consumo di sostanze

stupefacenti, alcolici e/o medicamenti non prescritti;

-

sottomissione a controlli

dell’astinenza con controlli tossicologici.

Ha

fissato a 1 anno il periodo di prova (scadente il 20.11.2024) e ha reso attenta

la reclamante che in caso di buona condotta ossia se avesse superato con

successo il periodo di prova, la liberazione condizionale sarebbe divenuta

definitiva il 20.11.2024.

L’ha

poi formalmente avvertita che se durante il periodo di prova avesse commesso un

crimine o un delitto o non avesse rispettato “anche una sola delle norme di

condotta indicate ai punti 1.1. - 1.4., il giudice potrà ordinare il ripristino

dell’esecuzione con l’espiazione della detenzione residua di 86 giorni”.

In

particolare il magistrato ha rilevato che la reclamante è già stata detenuta

(dal 13.06.2018 al 2.07.2018) per espiare diverse pene e il fallimento di un

lavoro di pubblica utilità. Ha poi evidenziato come l’esecuzione in corso si

sia dimostrata “una vera «montagna russa» con una «collezione» di

sanzioni disciplinari” così che il

preavviso negativo espresso dalla Direzione delle SCC sarebbe “perfettamente

comprensibile”.

Ha

messo in evidenza che “l’indole vulcanica della detenuta senz’altro non

l’aiuta. Per certi versi il suo peggior nemico è lei stessa. Quanto capitato

con il congedo è sintomatico. RE 1 avrà le migliori intenzioni, come peraltro

espresso nella lettera del 22/27 settembre 2023, ma poi ricasca immediatamente

nel consumo di alcool”. Nonostante tutti questi elementi sfavorevoli il

giudice ha valutato che “a fronte di un residuo pena di 86 (ottantasei)

giorni, in un’ottica di prognosi differenziale (e solo in quell’ottica), una

liberazione con un aggancio di 1 (un) anno, il minimo imposto dalla legge, è

senz’altro, pur con tutte le criticità del caso, più opportuna, rispetto a

un’espiazione di tutta la pena e a un’uscita a sbalzo nella società civile”.

Il

giudice ha ricordato alla reclamante come su di lei gravi la pena detentiva di

120 giorni - decretata il 1.09.2020 dal Ministero pubblico - la cui sospensione

condizionale è attualmente in corso e scadrà il 2.09.2024. Pertanto l’ha

avvertita che “in caso di commissione di nuovi reati (di qualsiasi genere!) (omissis)

deve prendere in considerazione che il ripristino del periodo residuo (86

giorni; consid. 3.2) e la revoca della condizionale aperta (120 giorni; consid.

3.3) per complessivamente 206 giorni sarà la logica ed evidente conclusione.

Evidentemente questi giorni andranno a sommarsi all’eventuale futura nuova pena”.

Infine

il magistrato, richiamando l’audizione di RE 1 del 24.10.2023, l’ha altresì “invitata

in caso di necessità nel futuro a chiedere subito aiuto, senza attendere che la

situazione degeneri a tal punto da rendere poi necessaria la carcerazione” (AI

8, inc. GPC __________).

Nello

stesso giudizio il magistrato, tenuto conto della commutazione della multa di

CHF 700.-- di cui al decreto d’accusa 21.02.2022 in 7 giorni di pena detentiva

sostitutiva, ha determinato in complessivi 256 giorni la pena che RE 1 è

chiamata ad espiare, ed ha rettificato i termini dell’esecuzione come segue:

1/3 27.08.2023

1/2 09.10.2023

2/3 20.11.2023

Fine 14.02.2024.

u. In

data 13.11.2023 la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ha segnalato

al giudice dei provvedimenti coercitivi del mancato rientro (entro le ore 23.00)

di RE 1 la sera del 12.11.2023. Ha quindi chiesto al magistrato se non fosse il

caso, “per una questione anche di coerenza nei confronti del resto della

popolazione carceraria”, e sempre se siano dati i presupposti di legge, di

rivedere la decisione circa la liberazione condizionale della reclamante (AI

46, inc. GPC __________).

v. RE

1 ha fatto rientro nella sezione aperta delle Strutture carcerarie cantonali

alle ore 11.30 del 13.11.2023. Sentita dal personale delle SCC alle ore 13.45,

dopo apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, essa ha

dichiarato di aver passato la notte al domicilio del suo ex marito, non avendo

avuto a disposizione la chiave del proprio appartamento, e di aver assunto presso

di lui della cocaina. Il giorno prima alla stazione di Lugano ha inoltre

ammesso di aver bevuto del vino bianco (AI 47, inc. GPC __________).

w. Con

scritto 13.11.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi ha prospettato a RE

1 la revoca della concessione della liberazione condizionale come pure del

beneficio dei congedi, fissandole un termine fino al 16.11.2023 per esprimersi

al proposito. Nel contempo il giudice ha ordinato, a titolo supercautelare, la

sospensione degli effetti della decisione 31.10.2023 di liberazione

condizionale, e pertanto al 20.11.2023 non avrebbe avuto luogo alcuna

liberazione condizionale fino a nuovo avviso (AI 48, inc. GPC __________ e AI

10, GPC __________).

x. Con

decisione 13.11.2023 la Direzione delle SCC, accertato l’adempimento delle

infrazioni disciplinari di cui all’art. 83 cpv. 1 lit. j e l RSC (inosservanza

delle norme di condotta del congedo e consumo di sostanze stupefacenti), ha

sanzionato disciplinarmente RE 1 con l’isolamento in cella di rigore per 6

giorni (e meglio dal 13.11.2023 al 19.11.2023) e la sospensione dei congedi

fino alla sua scarcerazione (AI 50 e 54, inc. GPC __________).

y. Con

scritto 14/16.11.2023 (durante l’esecuzione in cella di rigore) , dichiarando

di assumersi la responsabilità del suo mancato rientro all’ora stabilita, si è giustificata

sostenendo che “non avevo idea di come fare rientro da __________ in poi perché

i soldi non bastavano e a quell’ora avevo paura farmela a piedi, al buio a quell’orario

nel bel mezzo del nulla”. Ha negato di essere uscita per “fare festa”,

evidenziando di essere stata presa in giro per 6 mesi dal suo fidanzato. Ha

asserito, in ogni caso, di avere fatto “pochissimo” e di avere subito

fatto rientro la mattina successiva. Ha ammesso di avere fatto una cosa “brutta”,

ma, a suo dire, ciò l’avrebbe fatta ragionare; essa avrebbe ora le idee chiare

su come continuare la sua vita al meglio (AI 51, inc. GPC __________).

z. Con

decisione 16.11.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi “statuendo

d’ufficio nei confronti di RE 1 (…) in materia di riconsiderazione della

liberazione condizionale e della concessione dei congedi” ha revocato la

concessione della liberazione condizionale a favore della reclamante, e di

conseguenza ha disposto che la stessa, espiata la sanzione disciplinare,

sarebbe rimasta collocata in sezione aperta. Nel contempo ha sospeso la

concessione dei congedi, disponendo che una sua riattivazione, espiata la

sanzione disciplinare, avrebbe dovuto ottenere il nullaosta del giudice dei

provvedimenti coercitivi.

Ha

quindi stabilito che la pena sarebbe stata interamente scontata il 14.02.2024. Inoltre

ha disposto l’immediata esecutività della propria decisione, e a un eventuale

reclamo ha dichiarato di togliere l’effetto sospensivo.

Dopo

aver riassunto gli atti procedurali e le decisioni salienti, il giudice ha preliminarmente

dichiarato che le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia

di esecuzione pene, formalmente passate in giudicato, come quella del

31.10.2023, “devono essere sottoposte a riconsiderazione se si scoprono

successivamente fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere

prodotti in precedenza”.

Con

riguardo alla concessione della liberazione condizionale il magistrato ha

rilevato che col congedo del 12.11.2023 RE 1 avrebbe “dimostrato già in

anticipo di non sapere ottemperare un onere della liberazione condizionale,

ossia l’astensione dal consumo di sostanze stupefacenti e alcolici, che si

tratta probabilmente del punto fondamentale per una sua uscita. Purtroppo, lei

stessa da sola ha dimostrato che la sua prima priorità attuale è solo «bere» e «farsi». La

conseguenza è logica e comporta la revoca del beneficio della condizionale”.

Con

riguardo al beneficio dei congedi ha precisato che “per una ragione

puramente pratica (in modo tale che non occorra chiedere i preavvisi), il

beneficio dei congedi viene sospeso. In sé la decisione disciplinare (AI 50),

già li sopprime fino alla carcerazione. Questo Giudice non vuole essere a

priori così categorico, ma è evidente che un eventuale ritorno su questa

decisione non potrà avvenire prima di metà gennaio 2024”.

Ha

poi evidenziato che “la vita non è stata favorevole a RE 1, ma tutto il

percorso di esecuzione pena ha dimostrato che ella non è per niente affidabile.

Le numerose promesse si sono sciolte come la neve al sole e quando viene

beccata la sua presa di coscienza è scarsa, poiché dà sempre la colpa a qualcun

altro o a qualcosa d’altro. Forse dovrebbe iniziare, già in carcere, un

percorso di accompagnamento psichiatrico/psicologico, dato che la dipendenza

dalle sostanze è molto elevata. È assai verosimile che la sola possibilità per

uscirne sia quella di un lungo percorso in un istituto stazionario”.

aa. Nel

frattempo con nuovo scritto 17/20.11.2023 al giudice dei provvedimenti

coercitivi RE 1, ritornando sui fatti accaduti il 12.11.2023, premettendo di

scrivere “oggi a mente un po’ più lucida e senza la pressione degli agenti

che rivogliono la penna, perché giustamente in cella di rigore è vietata”,

ha dichiarato di avere usato la cocaina - per quanto sbagliato sia - “per

troncare tutto ciò che sarebbe stato malsano al momento della mia scarcerazione”.

A suo dire avrebbe saputo “che poi finiva lì e rientravo con un’altra testa

e da lì poi ripartire lasciandomi tutto alle spalle”. Quanto al suo mancato

rientro ha precisato di non averlo fatto per “smaltire la sostanza”

anche perché sarebbe stata poca - bensì perché “semplicemente non avevo i

soldi per il taxi del ritorno da __________ allo Stampino. Autostop a

sconosciuti NO. A piedi al buio Nemmeno!”. Ha concluso il suo scritto rivolgendosi

al magistrato dicendo di sperare “di sentirla o di incontrarla presto, anche

perch.nello scritto non sono così brava a spiegare le mie ragioni”. E in

un post scriptum essa ha aggiunto: “non ho fatto festa, non ho commesso

reati tipo furti ecc. … volevo solamente spegnere il cervello da questi 6 mesi

per andare avanti nel migliore dei modi” (AI 55, inc. GPC __________).

bb. Con

reclamo 27/28.11.2023 RE 1, per il tramite dell’avv. PR 1, chiede

l’annullamento della decisione 16.11.2023 e dunque di non revocare il beneficio

della liberazione condizionale e di far decadere la sospensione della

concessione dei congedi.

Lamenta

in particolare l’inadeguatezza della decisione impugnata che non si fonderebbe

su un accertamento completo dei fatti.

Relativizza

l’episodio del suo ultimo congedo per rapporto all’intera condotta da lei

tenuta per tutta la durata della propria detenzione. Pone in risalto di aver

fatto rientro nelle Strutture carcerarie da sola e subito l’indomani mattina

del mancato rientro, di aver ammesso un consumo di sostanze stupefacenti per

esclusivo scopo personale - riconducibile ad una mera contravvenzione con cui

non ha messo in pericolo nessuno se non lei stessa -, e infine di aver bevuto

unicamente un bicchiere di vino.

Sostiene

che già solo il fatto di trovarsi nuovamente in detenzione anziché essere in

libertà, come avrebbe dovuto essere, avrebbe sortito in lei un ravvedimento già

sufficientemente gravoso.

Anziché

la revoca del beneficio della condizionale e rispettivamente di quello dei

congedi, sostiene che il solo ammonimento sarebbe stato più adeguato, ritenuto

come la reclamante dichiara di essere disposta sin d’ora di rientrare presso le

Strutture carcerarie durante il fine settimana (eventualmente anche la sera),

di sottoporsi agli esami del sangue per l’alcolemia a spese proprie, di assumere

una cura metadonica presentando gli esami delle proprie urine periodicamente,

di portare il braccialetto elettronico, di sottoporsi a un piano terapeutico

presso l’Antenna Icaro (con cui avrebbe già preso contatti) ed essere seguita

anche da uno psichiatra.

La

reclamante infine ha postulato l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio con la nomina dell’avv. PR 1 quale patrocinatore d’ufficio.

cc. Con

osservazioni 30.11./1.12.2023 il giudice dei provvedimenti coercitivi sottolinea

come la reclamante abbia, a suo avviso, sempre tradito la fiducia accordatale

senza mantenere le numerose promesse fatte.

Rende

noto a questa Corte di stare “ventilando

la possibilità di

riesaminare la liberazione condizionale dell’interessata orientativamente un

mese prima della fine dell’esecuzione, così da poter, se del caso impartire un

periodo di prova di un anno con contestuale assegnazione di condizioni e norme

di condotta, in modo da poter tenere agganciata la stessa per la durata del

periodo di prova” (doc. CRP 4).

In

effetti il 12.11.2023 ha inoltrato a questa Corte copia dello scritto

11.12.2023 con cui il giudice ha chiesto alle autorità interessate un breve

aggiornamento dei loro preavvisi con riguardo alla possibilità di concedere

nuovamente a RE 1 il beneficio dei congedi e/o della liberazione condizionale

(ipotizzabile nel corso del mese di gennaio 2024).

dd. In

sede di replica la reclamante in data 11/12.12.2023 ribadisce in buona sostanza

le proprie argomentazioni e conclusioni mentre con scritto 13/14.12.2023 di

duplica il giudice dei provvedimenti coercitivi richiama il contenuto del

proprio scritto dell’11.12.2023 con cui ha richiesto alle autorità interessate

(con un termine scadente al 22.12.2023) un breve aggiornamento dei loro

preavvisi circa una possibile liberazione condizionale della reclamante.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Il

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP,

RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare

le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di

stabilire la relativa procedura.

L'art.

10.

cpv. 1 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti

del 20.04.2010 (LEPM, RL 341.100) conferisce al giudice dell'applicazione della

pena - in Ticino il giudice dei provvedimenti coercitivi giusta l'art. 73 LOG -

la competenza, fra l'altro, a concedere il primo congedo (lit. h) e ad adottare

le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva ex

art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP (lit. j).

Contro

tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di

interporre reclamo ai sensi degli art. 393 segg. CPP presso la Corte dei

reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Con il reclamo si possono censurare le

violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di

apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP),

l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e

l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art.

396.

cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma

scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o

l’autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 27/28.11.2023 alla Corte dei reclami penali (competente

giusta l’art. 62 cpv. 2 LOG) contro la decisione 16.11.2023 del giudice dei

provvedimenti coercitivi è tempestivo (in quanto rispettoso del termine di 10

giorni imposto dall’art. 396 cpv. 1 CPP), oltre che proponibile (art. 393 CPP).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

La

prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla

giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere

indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti,

applicando il diritto penale, che deve imporsi d’ufficio (Commentario CPP – M.

MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, decisioni TF 6B_492/2016 del 12.01.2017

consid. 2.2.1.; 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.;

1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012

del 15.01.2013 consid. 2.1.).

RE

1, quale condannata in espiazione di pena è legittimata a reclamare ex art. 382

cpv. 1 CPP, avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio.

Il

reclamo è, da questo profilo, ammissibile.

2.

2.1.

L’esecuzione

delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione di

legge (art. 123 cpv. 2 Cost.).

Gli

art. 74 segg. CPP delineano i tratti essenziali dell’esecuzione delle pene e

delle misure, mentre i dettagli e le modalità dell’esecuzione sono disciplinati

dal diritto cantonale e dalle direttive concordatarie pertinenti per ciascun

cantone (decisioni TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_1151/2019 del

21.01.2020

consid. 1.3.1.).

L’esecuzione

dev’essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione

del detenuto (cfr. art. 74 e 75 CP). Segue il principio della progressione:

nell’ottica del suo ritorno nella società al detenuto è concessa sempre più

libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto

più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione

(sentenze TF 6B_476/2021 del 14.06.2021 consid. 2.; 6B_133/2019 del 12.12.2019

consid. 2.3.).

2.2

2.2.1

Le relazioni del detenuto con il mondo esterno sono

regolate dall'art. 84 CP, che al cpv. 6, in particolare, stabilisce che al

detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il

mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni

particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non

vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia

da attendersi che commetta nuovi reati.

L’art.

84.

cpv. 6 CP costituisce una norma quadro circa la concessione al detenuto di

congedi (“Gefangenenurlaub”, BSK Strafrecht I - M. IMPERATORI, art. 84

CP, 4a. ed., n. 34), che valgono per tutte le forme d’esecuzione della pena

detentiva (Messaggio 21.09.1998, FF 1999 p. 1798). I dettagli della concessione

sono regolati nel diritto cantonale e nelle regole concordatarie pertinenti per

ciascun Cantone (sentenze TF 6B_577/2020 del 7.07.2020 consid. 1.3.1. e

6B_1151/2019 del 21.01.2020 consid. 2.3.2.; BSK

Strafrecht I - M. IMPERATORI, op. cit., art. 84 CP n. 11 e 41).

2.2.2

In

forza all’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM il giudice dei provvedimenti coercitivi è

competente a decidere la concessione del primo congedo.

Riservato

il primo congedo, gli altri congedi e gli accompagnamenti sono concessi dalla

Direzione delle SCC (art. 46 Regolamento sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti del 6.03.2007, RL 341.110, nel seguito REPM e art. 76

Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15.12.2010, RL

342.110, nel seguito RSC).

Secondo

il cpv. 4 dell’art. 75 RSC ogni autorizzazione d’uscita viene formalizzata per

iscritto dalla Direzione, con copia all’autorità di polizia; essa indica le

condizioni obbligatorie per l’effettuazione dell’uscita, va conservata dalla

persona durante tutta la durata dell’uscita e va riconsegnata al rientro.

L’inosservanza delle norme di condotta del congedo

così come il consumo di sostanze stupefacenti - fattispecie queste che

rientrano espressamente tra le infrazioni disciplinari a norma dell’art. 83

cpv. 1 lit. l RSC, rispettivamente dell’art. 83 cpv. 1 lit. j RSC - possono dar

luogo alla pronuncia di una sanzione disciplinare, fra cui la sospensione dei

benefici del regime di incarcerazione e l’isolamento in cella di rigore fino a

dieci giorni (art. 85 cpv. 1 lit. b e f RSC), della cui pronuncia la Direzione

delle SCC è competente ex art. 85 cpv. 3 RSC.

2.2.3

Nel

caso in disamina, a fronte della suddetta situazione normativa, la Direzione

delle SCC è competente per sospendere i benefici del regime di incarcerazione,

tra i quali rientra la sospensione dei congedi.

Non

emerge per contro nella decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi la

base legale su cui fonda, a questo riguardo, la riconsiderazione del suo precedente

giudizio del 14.08.2023 (AI 31, inc. GPC __________) formalmente ormai passato

in giudicato.

2.3

2.3.1

Giusta

l’art. 86 cpv. 1 CP quando il detenuto ha

scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità

competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante

l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà

nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato

condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del

penitenziario. Il detenuto deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non

concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la

questione almeno una volta all'anno (art. 86 cpv. 3 CP).

Al

liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata

corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore

a un anno né superiore a cinque (art. 87 cpv. 1 CP). Per la durata del periodo

di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa.

Può inoltre impartire norme di condotta (art. 87 cpv. 2 CP).

Le

conseguenze dell’insuccesso del periodo di prova legato alla liberazione

condizionale ex art. 86 CP sono regolate dall’art. 89 CP. In base all’art. 89

cpv. 1 CP se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente

commette un crimine o un delitto il giudice competente per giudicare il nuovo

reato ordina il ripristino dell’esecuzione. Se il liberato condizionalmente si

sottrae invece all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta è

applicabile l’art. 95 cpv. 3-5 CP su rinvio dell’art. 89 cpv. 3 CP. In tal

caso, secondo l’art. 95 cpv. 5 CP, il giudice può revocare la sospensione

condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione

della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il

condannato commetterà nuovi reati (decisione TF 6B_1442/2020 dell’1.02.2021

consid. 1.1.2.).

2.3.2

Secondo quanto stabilito dall’art. 10 cpv. 1 lit. j

LEPM spetta al giudice dei provvedimenti coercitivi la decisione sul ripristino,

qualora il liberato condizionalmente si sia sottratto all’assistenza

riabilitativa o abbia disatteso le norme di condotta (art. 95 cpv. 3-5 CP),

mentre compete al giudice del merito la decisione sul ripristino nel caso il

liberato condizionalmente abbia commesso un crimine o un delitto durante il

periodo di prova (art. 89 cpv. 1 CP). Ciò però non torna applicabile al caso in

disamina, posto che oggetto della decisione impugnata è la revoca della

decisione 31.10.2023 con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

precedentemente concesso, assortendola a determinate condizioni, la liberazione

condizionale prima che la stessa prendesse inizio e dunque prima che la

reclamante fosse posta in libertà anticipata e si trovasse in periodo di prova.

2.3.3

Non

si comprende nel giudizio impugnato la base legale in virtù della quale il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha potuto riconsiderare la sua precedente decisione

del 31.10.2023, passata in giudicato.

Il

giudice dei provvedimenti coercitivi ha nondimeno reso una decisione sulla

liberazione condizionale per la quale si impone il rispetto dei principi e

della procedura riservata dal legislatore federale agli art. 86 segg. CP.

2.3.4

Nei

procedimenti di fronte al giudice dell’applicazione della pena (ossia - in

Ticino - il giudice dei provvedimenti coercitivi), l’art. 11 cpv. 1 LEPM

garantisce al condannato il diritto di essere sentito e di esaminare gli atti,

facoltà quest’ultima che gli può essere negata solamente se vi si oppongono

prevalenti interessi pubblici o privati.

Questa

norma non va oltre le garanzie sancite dall’art. 29 cpv. 2 Cost., che, fra

l’altro, conferiscono il diritto, a chi è parte a un procedimento, di

esprimersi prima che sia resa una decisione che lo tocca nei suoi interessi

giuridici (ATF 137 II 266 consid. 3.2.; 119 Ia 136 consid. 2). Ciò che permette

all’interessato in maniera generale di partecipare alla procedura esponendo le

proprie argomentazioni sui punti in fatto e di diritto atti ad influenzare il

giudizio, di criticare il punto di vista della parte avversaria, di rispondere

alle sue obiezioni e di prendere posizione sugli altri elementi

dell’incartamento (G. Piquerez/A. Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a. ed.,

p. 68 n. 191).

Nell’ambito

della liberazione condizionale l’art. 86 cpv. 2 CP ha introdotto l’obbligo per

le autorità cantonali competenti in base al diritto cantonale di sentire il

detenuto in tutti i casi, che l’autorità abbia l’intenzione o meno di concedere

la liberazione condizionale (Petit Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11).

Trattasi

di un diritto di essere sentito qualificato, più esteso di quello derivante

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., nel senso che l’interessato deve essere visto e

sentito dalla competente autorità, non bastando la sola forma scritta.

L’autorità competente non può pronunciarsi con piena cognizione di causa senza

essersi resa conto “de visu et de auditu” della situazione del detenuto (Petit

Commentaire - Code pénal, art. 86 CP n. 11; BSK Strafrecht I - C. KOLLER, 4a.

ed., art. 86 CP n. 28; Praxiskommentar, Schweizerisches StGB - S.TRECHSEL / P.

AEBERSOLD, 3a. ed., art. 86 CP n. 14; CR Code pénal I - A. KUHN, art. 86 CP n.

19).

2.3.5

Nel

caso in disamina il giudice dei provvedimenti coercitivi prima di rendere la

decisione qui impugnata (con cui è ritornato sulla sua precedente decisione del

31.10.2023

concludendo in buona sostanza per una prognosi sfavorevole circa il

pericolo che la reclamante ricada nei consumi di sostanze stupefacenti) si è

limitato a “prospettarle” - nello scritto 13.11.2023 - la revoca della

concessione della liberazione condizionale di cui alla decisione del 31.10.2023

e la revoca del beneficio dei congedi, fissandole un termine per esprimersi per

scritto (sebbene si trovasse in cella di rigore), senza sentirla personalmente.

In

questo modo egli è incorso nella violazione del diritto di essere sentito della

reclamante sancito dall’art. 86 cpv. 2 CP. Violazione questa che, seppure non

censurata in questa sede dalla reclamante, va rilevata d’ufficio.

A titolo abbondanziale si rileva che già solo avuto

riguardo per la situazione personale della reclamante, sottoposta a curatela

generale, al beneficio di una rendita d’invalidità, da oltre 20 anni seguita

dal servizio per le dipendenze Antenna Icaro di __________, e limitata dalla

condizione di trovarsi in cella di rigore, si imponeva di sentirla

personalmente una volta terminata l’esecuzione della sanzione disciplinare.

Trattandosi

di un vizio formale, non altrimenti sanabile, la decisione 16.11.2023, ha da

essere annullata in quanto resa in violazione del diritto di essere sentita

della reclamante.

Preso

atto che il giudice dei provvedimenti coercitivi, come da lui comunicato a

questa Corte negli scritti 11/12.12.2023 e 13/14.12.2023, ha nel frattempo avviato

una nuova procedura tendente alla liberazione condizionale in cui ha già

richiesto i preavvisi dei servizi interessati (entro il prossimo 22 dicembre),

non si dispone il rinvio degli atti al magistrato affinché statuisca

nuovamente. Nondimeno in detta procedura pendente il giudice dei provvedimenti

coercitivi avrà cura di sentire personalmente la reclamante nel rispetto

all’art. 86 cpv. 2 CP ai sensi del presente considerando, facendole altresì

prendere atto dei preavvisi rilasciati dalle autorità interpellate in merito alla

possibilità di concederle la liberazione anticipata.

3.

Con

riguardo alla decisione impugnata occorre ancora esporre alcune considerazioni.

Esula

dalle competenze del giudice dei provvedimenti coercitivi ventilare per la

reclamante “che la sola possibilità per uscirne sia quella di un lungo

percorso in un istituto stazionario” (consid. 3.4. della decisione

impugnata), posto che per l’art. 60 CP è il giudice chiamato a statuire del

crimine o del delitto commesso dall’autore tossicomane o affetto da altra

dipendenza ad essere competente a ordinare un trattamento stazionario, fondandosi

peraltro su una perizia (art. 56 cpv. 3 CP). Ciò che non riguarda il caso in

disamina.

È

l’art. 387 CPP a stabilire che i ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo

disposizioni contrarie del CPP o ordini specifici di chi dirige il procedimento

nella giurisdizione di ricorso. Il giudice dei provvedimenti coercitivi non

dispone quindi di alcuna competenza per togliere l’effetto sospensivo ad un

eventuale reclamo interposto contro il proprio giudizio come erroneamente

ordinato al punto 4. del dispositivo.

4.

Il

reclamo è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante una congrua indennità

per il patrocinio nella presente procedura.

In

considerazione dell’accoglimento del reclamo e del riconoscimento di

un’indennità per le spese di patrocinio di questa sede, la domanda di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diventa priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 74 segg., 84, 86

segg., 93, 95 CP, 379 segg., 393 segg., 439 cpv. 1 CPP, la LEPM, il REPM, 29

cpv. 3 Cost., la LAG, ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto.

§. La decisione 16.11.2023 del

giudice dei provvedimenti coercitivi è annullata.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà a RE 1, l’importo di CHF 500.-- (cinquecento) a titolo

d’indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parzial

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera