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Decisione

60.2023.330

Reclamo del terzo contro il decreto del procuratore pubblico che ha soltanto parzialmente accolto l'istanza di indennizzo. incompetenza della Corte dei reclami penali

25 marzo 2024Italiano22 min

magistrato inquirente ha informato che la perquisizione degli uffici della RE 1,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.330

Lugano

25 marzo 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 14/18.12.2023 presentato da

RE 1, ,

rappr. da: RA 1, ,

contro

il decreto 29.11.2023 del procuratore pubblico

Claudio Luraschi, nel procedimento inc. MP 2019.10630, in tema di indennizzo;

richiamate le osservazioni 8.1.2024 e

20.2.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione

del gravame – e 27/31.1.2024 della RE 1 – che si è confermata nelle sue

argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

rapporto 23/25.10.2019 (AI 1) la Polizia Comunale Città di __________ ha

segnalato al Ministero pubblico il commerciante ambulante __________, indicando

che aveva ricevuto richieste di intervento da cittadini sulle modalità con cui

questi – che si sarebbe presentato quale “informatore scientifico” –

operava, con riferimento alla vendita, per il tramite della RE 1, __________,

di prodotti asseritamente atti ad assorbire onde elettromagnetiche.

La

segnalazione è stata registrata come inc. MP 2019.10630.

b. Con

decreto 25.10.2019 (AI 2) il procuratore pubblico ha disposto la perquisizione

del domicilio degli imputati – __________ e RA 1, in quel momento organo di

fatto della RE 1 (di cui è divenuto amministratore unico il 23.12.2020) – e

della sede della società ed il sequestro di quanto utile per il procedimento.

La

perquisizione si è svolta nei giorni seguenti, a tappe (AI 196).

c. RA

1 è stato sentito quale imputato il 28.10.2019 (AI 196).

d. Con

scritto 30/31.10.2019 (AI 8) la RE 1 ha chiesto al pubblico ministero, con

riferimento al sequestro dello stabile sito a __________, dove operava, il

dissequestro, ritenuto che la situazione le avrebbe causato un danno di

immagine e finanziario elevato.

e. Con

scritto 20.11.2019 (AI 31) all’avv. __________, allora legale della società, il

magistrato inquirente ha informato che la perquisizione degli uffici della RE 1,

eseguita in data 30.10.2019 e 11.11.2019, si fondava sia sull’ordine di

perquisizione e sequestro 25.10.2019 nel procedimento inc. MP 2019.10630 sia

sull’ordine di perquisizione e sequestro 30.10.2019 nel procedimento inc. MP

2019.10742. Ha precisato che una parte dello stabile, in cui erano contenuti

diversi classificatori con la contabilità della società, era ancora in quel

momento sequestrata, fintanto che gli atti non fossero stati esaminati. Ha

aggiunto che si era proceduto in quel senso nel rispetto dell’economia del

procedimento ed al fine di mettere a disposizione degli imputati gli uffici nel

minor tempo possibile per poter proseguire con l’attività professionale.

f. Con

scritto 24.2.2020 (AI 94), con riferimento alla lettera 14/17.2.2020 dell’avv. __________

(AI 92), allora legale della RE 1, il pubblico ministero ha menzionato, in relazione

alla richiesta di dissequestro, che i sigilli erano stati apposti solo in una

parte dei locali della sede della RE 1, dove era conservata la contabilità

degli anni passati della società, proprio per non intralciare l’operatività

corrente dell’azienda. La misura non poteva quindi rendere impossibile la

continuazione dell’attività aziendale. Ha respinto la richiesta di dissequestro

di documenti e oggetti.

g. Con

lettera 28.2./2.3.2020 (AI 95) la RE 1 ha osservato e precisato che i sigilli

apposti avrebbero impedito l’accesso ad un archivio che avrebbe contenuto anche

effetti personali degli imputati. Il divieto di accesso al locale sotto sigilli

sarebbero stato all’origine di ritardi nell’emissione delle fatture, non

disponendo dei listini dei prezzi, provocando così difficoltà di natura

finanziaria.

h. Con

scritto 8/9.1.2021 (AI 140) la RE 1 ha comunicato al magistrato inquirente che,

in seguito ai suoi interventi, la sua attività commerciale sarebbe stata

paralizzata; diversi clienti, a cui sarebbe già stato regolarmente fornito il

dispositivo medico, avrebbero sospeso il pagamento del prezzo pattuito

apparentemente su invito degli agenti di polizia. Questa situazione di stallo

avrebbe nuociuto gravemente all’azienda. Nel corso delle perquisizioni e dei

sequestri non sarebbe infatti mai stato precisato se oggetto del procedimento

penale per truffa sub. usura fossero unicamente le modalità utilizzate dal

venditore ambulante per commercializzare i dispositivi medici o se oggetto del

procedimento fossero gli stessi dispositivi medici e/o la loro

commercializzazione. Ha chiesto se potesse continuare a liberamente

commercializzare il dispositivo medico e se potesse procedere all’incasso del

prezzo dei dispositivi medici già venduti e consegnati.

Il

5/8.2.2021 (AI 142) la società ha sollecitato una risposta.

i. Il

10.2.2021 (AI 143) il procuratore pubblico ha preso posizione segnalando che

oggetto del procedimento penale erano in particolare le modalità con cui erano

stati venduti i prodotti che sarebbero serviti ad assorbire/neutralizzare onde

elettromagnetiche. In quel momento non poteva tuttavia essere esclusa la

rilevanza penale della commercializzazione di tali prodotti, la cui efficacia

appariva alquanto dubbia. Solo al termine dell’istruttoria sarebbe stato

possibile determinare la fattispecie oggettiva ben definita. Non era in ogni

caso compito dell’autorità di perseguimento penale rilasciare autorizzazioni

inerenti all’attività economica della RE 1. Non poteva pertanto esprimersi

sulle sue richieste.

j. La

RE 1, con scritto 12/15.2.2021 (AI 144), sulla predetta risposta, ha chiesto se

esistevano decisioni (ordini di divieto, sequestri, ecc.) emanate dal

magistrato inquirente sotto qualsiasi forma nell’ambito dell’inc. MP 2019.10630

che le avrebbero impedito di continuare a liberamente commercializzare il

dispositivo medico e se esistevano decisioni (ordini di divieto, sequestri,

ecc.) emanate dal procuratore pubblico sotto qualsiasi forma nell’ambito

dell’inc. MP 2019.10630 che le avrebbero impedito di procedere all’incasso del

prezzo dei dispositivi venduti e consegnati.

k. Il

5.3.2021 (AI 145) il pubblico ministero ha comunicato che, nel procedimento inc.

MP 2019.10630, non era stata emanata alcuna decisione di divieto di

commercializzazione del dispositivo e che non erano state emanate decisioni che

impedivano alla RE 1 di procedere all’incasso del prezzo dei dispositivi già

venduti e consegnati. Ha nondimeno evidenziato che, per diverse vendite oggetto

di indagine, sulla base delle circostanze concrete (come si evincevano dai

verbali di interrogatorio degli imputati e degli acquirenti), venivano

ipotizzati i reati di truffa, in alternativa usura, e infrazione alla legge

federale contro la concorrenza sleale. Qualora l’ipotesi accusatoria avesse

dovuto essere confermata, il prezzo di vendita avrebbe costituito provento di

reato, che non poteva essere oggetto di una legale procedura di incasso.

Inoltre, un eventuale atto suscettibile di vanificare la confisca di tale

provento di reato avrebbe potuto comportare per chi lo intraprendeva (qualora

si fosse concretizzata l’ipotesi di reato a monte di truffa o usura) una

responsabilità penale per riciclaggio di denaro.

l. Con

scritto 8/9.3.2021 (AI 147) la RE 1 ha rilevato che la situazione di incertezza

in merito alla procedura di incasso del prezzo dei dispositivi avrebbe dovuto

essere chiarita al più presto. Ha auspicato una riattivazione in tempi brevi

del procedimento in relazione alle modalità con cui sarebbe stato venduto il

dispositivo da parte del venditore ambulante. Ha chiesto, se avesse ritenuto

verosimili le ipotesi di reato, di procedere al sequestro del prezzo. Ha

osservato che la principale, se non esclusiva, danneggiata dal procedimento

penale sarebbe stata lei medesima, che ha dichiarato di costituirsi accusatrice

privata nel procedimento penale.

Il

6/7.4.2021 (AI 148) ha sollecitato una presa di posizione.

m. Il

procuratore pubblico, con scritto 8.4.2021 (AI 149), ha in particolare

comunicato che non c’erano i presupposti per sequestrare il prezzo ed i

dispositivi. Ha respinto l’istanza della RE 1 intesa al riconoscimento della

sua veste di accusatrice privata. Potenziali accusatori privati erano soltanto

gli acquirenti.

n. Con

scritto 16/19.4.2021 (AI 150) la RE 1 si è espressa sulla citata comunicazione

del magistrato inquirente, indicando le ragioni per cui i reati ipotizzati non

sarebbero stati adempiuti.

Il

19/22.11.2021 (AI 166) la società si è ulteriormente espressa.

o. Con

decreto 14.9.2022 (AI 194) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente

chiusura dell’istruzione prospettando nei confronti di RA 1 l’abbandono del

procedimento e fissando un termine per eventuali istanze probatorie e di

indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 429 ss. CPP.

p. Il

22.9.2022 (AI 196) è stato acquisito agli atti il rapporto di inchiesta di

polizia giudiziaria 19.9.2022, al quale sono stati allegati – anche – i verbali

di interrogatorio dei numerosi accusatori privati.

q. Con

scritto 24/25.8.2023 (AI 224), riferito anche all’istanza di indennità per ingiusto

procedimento di RA 1, la RE 1 ha indicato che sarebbe rimasta esplicitamente

riservata la pretesa risarcitoria del danno economicamente rilevante subito

dalla società, a cui sarebbe stata inibita illecitamente la facoltà di

commercializzare il suo prodotto, e questo malgrado – fin dal suo scritto

16.4.2021 – sarebbe stato chiaro e non equivoco il fatto che si sarebbe

trattato di un dispositivo medico regolarmente autorizzato alla messa in

commercio sul libero mercato. Trattandosi di un terzo danneggiato da atti

procedurali (art. 434 CPP), ha chiesto pregiudizialmente di notificarle il

decreto di abbandono (ex art. 321 cpv. 1 lit. c CPP) affinché potesse far

valere le sue pretese.

La

RE 1 ha ribadito di riservarsi il diritto di far valere le sue pretese anche

con il successivo scritto 6/9.10.2023 (AI 226).

r. Il

9.10.2023 (AI 227) il procuratore pubblico ha domandato alla RE 1 direttamente,

ritenuto che dagli atti del procedimento penale non risultava una procura a

favore dell’avv. __________, di indicare se essa intendeva formulare pretese di

indennizzo in applicazione dell’art. 434 CPP e, nell’affermativa, la relativa

quantificazione corredata dalla documentazione a comprova.

s. Con

decreto 1590/2023 del 17.10.2023 il magistrato inquirente ha abbandonato il

procedimento penale a carico di RA 1.

t. Con

scritto 20/23.10.2023 (AI 229) la RE 1, per il tramite dell’avv. __________, ha

informato che il legale l’avrebbe patrocinata fin dal 29.12.2020. Ha prodotto

copia di una procura. Ha chiesto una proroga del termine per formulare le sue

pretese.

Il

23/24.10.2023 (AI 230) il legale ha comunicato al procuratore pubblico che la RE

1 gli aveva revocato il mandato.

u. Con

istanza 15/16.11.2023 (AI 243) la RE 1, patrocinata dall’avv. __________, __________,

ha chiesto – in applicazione dell’art. 434 CPP – la somma di CHF 2'698'320.85.

Ha

addotto che, in seguito all’apposizione dei sigilli nel corso delle

perquisizioni della sua sede, sarebbe stato reso di fatto impossibile il

contatto dei clienti, in quanto la documentazione dell’archivio sarebbe stata

oggetto di sequestro fino al 30.9.2020 con inagibilità dei locali ed

impossibilità di poter eseguire qualsiasi attività lavorativa e reddituale,

considerato che gli effetti professionali, le carte e l’intera produttività

aziendale sarebbe stata contenuta nei locali della sua sede. Ha rilevato che il

dispositivo – stuoia antiossidante – sarebbe stato debitamente e legalmente

registrato nel registro riconosciuto dal Ministero della salute italiano e

pertanto sarebbe stato legalmente commerciabile. Avrebbe registrato il marchio __________

presso l’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Essa

ha quantificato in CHF 131'286.30, come da relativa offerta (doc. 2), i danni

alle cassette di sicurezza completamente danneggiate in seguito alle

perquisizioni. Ha chiesto CHF 1'396.50, come da relativa offerta (doc. 2), per

lavatura, ritocchi di pittura, ecc..

Ha

inoltre domandato il versamento di CHF 100'000.00 (CHF 25'000.00/anno per

quattro anni) per danni economici e finanziari.

Con

riferimento agli asseriti danni derivanti dai contratti sottoscritti dalla RE 1

con i propri clienti e dal fatto che la merce non sarebbe stata fornita in

seguito al blocco delle consegne da parte del produttore che avrebbe saputo

dell’avvio del procedimento penale, la società ha postulato il versamento di

CHF 23'275.00. Ha quantificato in CHF 23'056.15 il danno derivante dai contratti

sottoscritti dalla RE 1 con i propri clienti, i quali – nonostante la consegna

della merce – non avrebbero corrisposto il prezzo residuo in ragione del

procedimento penale. Il danno relativo al mancato guadagno sarebbe ammontato a

CHF 48'000.00/mese, per cui ha chiesto il risarcimento di CHF 2'304'000.00.

La

società ha domandato CHF 100'000.00 per danno d’immagine e reputazionale che

avrebbe sofferto per il procedimento.

La

RE 1 ha postulato infine la rifusione delle spese legali (CHF 5'306.90 riferiti

all’avv. __________ e CHF 10'000.00, somma stimata, riferiti all’avv. __________).

v. Con

decreto 29.11.2023 il procuratore pubblico ha parzialmente accolto l’istanza di

indennizzo giusta l’art. 434 CPP, riconoscendo l’importo di CHF 2'396.50, di

cui CHF 1'396.50 per danni materiali (per lavori di pittura, ecc.) e CHF

1'000.00 per spese legali.

Ha

indicato, quale mezzo di impugnazione contro la sua pronuncia, il reclamo a

questa Corte nel termine di dieci giorni.

w. Con

gravame 14/18.12.2023 la RE 1, rappresentata dal suo amministratore unico RA 1,

ha contestato detto decreto.

y. Con

decreto 6469/2023 del 30.11.2023 (AI 248) il magistrato inquirente ha posto __________

in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di

infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale, ripetuta, e di

registrazione clandestina di conversazioni, ripetuta. Ha proposto la sua

condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'800.00 (sessanta aliquote a CHF

30.--/aliquota), pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, alla multa di CHF 360.00 ed al pagamento della tassa di giustizia e delle

spese. Ha rinviato gli accusatori privati al foro civile. Ha ordinato il

dissequestro di alcuni oggetti a favore dell’imputato rispettivamente a favore

della RE 1.

L’imputato

si è opposto al decreto di accusa il 7/11.12.2023 (AI 251).

Il

19.12.2023 (AI 257) il pubblico ministero ha confermato la pronuncia ed ha

trasmesso gli atti al giudice per il dibattimento.

Il

procedimento è sub iudice davanti alla Pretura penale.

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima

dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore

dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

Con

l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge

federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale

disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme

transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al

31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.

OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in

legalis.ch).

2.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

3.

3.1.

Si

pone anzitutto la questione della competenza di questa Corte a pronunciarsi

sull’indennizzo ai sensi dell’art. 434 CPP.

3.2

3.2.1

In

applicazione dell’art. 434 cpv. 1 prima frase CPP i terzi danneggiati da atti

procedurali oppure nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a

una riparazione del torto morale e ad un adeguato risarcimento del danno non

coperto in altro modo.

L’art.

433.

cpv. 2 CPP (sull’indennizzo all’accusatore privato) è applicabile per

analogia (art. 434 cpv. 1 seconda frase CPP).

Ai

sensi dell’art. 434 cpv. 2 prima frase CPP la decisione finale statuisce in

merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può

soddisfare dette pretese già nel corso della procedura preliminare (art. 434

cpv. 2 seconda frase CPP).

3.2.2

L’art.

434.

CPP permette al terzo di fondare la sua pretesa nei confronti dello Stato direttamente sul CPP (decisione TF 6B_888/2021 del

24.11.2022

consid. 9.3.; BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434

CPP n. 2; ZK StPO – Y. GRIESSER, 3. ed., art. 434 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 434 CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts,

4.

ed., n. 1832; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1233). Si tratta di una responsabilità causale (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 434 CPP n. 4). Questa

norma crea una responsabilità sussidiaria dello Stato, che si applica quando il

danno non è coperto in altro modo (BSK

StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 434 CPP n. 7a; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n.

2).

Per

terzo si intende il partecipante al procedimento penale che non è né imputato

né accusatore privato. Può trattarsi di persone fisiche o giuridiche, non di

autorità (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434

CPP n. 3; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 434 CPP n. 2).

L’istanza deve essere presentata entro la fine

del procedimento, sotto pena di perenzione (BSK

StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK,

op. cit., art. 434 CPP n. 2). L’art. 433

cpv. 2 CPP – secondo cui l’accusatore privato inoltra l’istanza di indennizzo

all’autorità penale, quantificando e comprovando le proprie pretese; se

l’accusatore privato non ottempera a tale obbligo, l’autorità penale non entra

nel merito dell’istanza – è applicabile per analogia. Anche se giusta l’art.

433.

cpv. 2 CPP non vale il principio inquisitorio, nel senso che spetta

all’accusatore privato quantificare e comprovare le proprie pretese, sotto pena

di perenzione (decisione TF 6B_67/2019 del 16.12.2020 consid. 10.1.; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 8; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 433 CPP n. 4 /

art. 434 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,

art. 433 CPP n. 9), l’autorità penale deve nondimeno rendere attenta la parte

del suo diritto di richiedere un indennizzo e del suo onere di cifrare e

documentare le pretese (decisione TF 6B_764/2023 del 19.2.2024 consid. 3.1.; ZK

StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 433 CPP n. 4; messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1233).

Si

ha un caso non controverso secondo l’art. 434 cpv. 2 seconda frase CPP – che

può essere evaso già nel corso della procedura preliminare, senza attendere la decisione

finale – se il fondamento delle pretese è dimostrato e l’istanza di indennizzo

è inequivocabilmente da accogliere (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art. 434 CPP n. 11; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 9).

Il giudizio che respinge le pretese non può, al

contrario, essere emanato nel corso della procedura preliminare: esso è

pronunciato al momento della decisione finale (BSK StPO – S. WEHRENBERG / F. FRANK, op. cit., art.

434.

CPP n. 11; ZK StPO – Y. GRIESSER, op. cit., art. 434 CPP n. 4; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 434 CPP n. 9/10; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op.

cit., n. 1832). Il procuratore pubblico si esprime al proposito con un decreto

di abbandono o con un decreto di accusa (decisione

TF 6B_1007/2015 del 14.6.2016 consid. 1.5.2.; StPO Praxiskommentar – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, op.

cit., art. 434 CPP n. 9; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, op. cit., n. 1832 nota 192; CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ,

2.

ed., art. 434 CPP n. 18).

3.3

3.3.1

Si

è detto (consid. u.) che con istanza 15/16.11.2023 (AI 243) la RE 1 ha chiesto,

giusta l’art. 434 CPP, la somma di CHF 2'698'320.85 quale risarcimento del

danno asseritamente sofferto.

Il

procuratore pubblico si è pronunciato il 29.11.2023, accogliendo l’istanza,

soltanto parzialmente, per CHF 2'396.50 (consid. v.).

3.3.2

Ora,

la pretesa della reclamante era più che controversa, tanto è vero che è stata

ammessa unicamente per CHF 2'396.50 (consid. v.), con pronuncia emanata il

29.11.2023, nel corso della procedura preliminare, che – in quel momento – non

era ancora conclusa. La procedura preliminare di cui all’inc. MP 2019.10630 è

infatti formalmente terminata soltanto con il decreto di accusa 6469/2023 del

30.11.2023

(AI 248) a carico di __________.

Secondo

l’art. 434 cpv. 2 CPP il magistrato inquirente, trattandosi di una pretesa

controversa, avrebbe pertanto dovuto esprimersi sull’istanza 15/16.11.2023 (AI

243) della RE 1 nella decisione finale – ossia, in concreto, in tale decreto di

accusa a carico dell’imputato – e non già nel corso della procedura preliminare.

Giusta

l’art. 353 cpv. 1 lit. g CPP nel decreto d’accusa sono difatti indicate le

conseguenze in materia di spese (art. 422 ss. CPP) e indennità (art. 429 ss.

CPP) [BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 353 CPP n. 20; ZK StPO – C.

SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 353 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 353 CPP n. 9]. Di modo che deve essere menzionata nel

decreto di accusa, qualora la procedura preliminare termini con tale atto,

anche la decisione giusta l’art. 434 CPP.

3.3.3

Il

decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK

StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 2), improrogabile

(ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n.

2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri

diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della

Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale

(art. 354 cpv. 1 vCPP). Ad eccezione di quella dell’imputato, l’opposizione

deve essere motivata; se non vi è valida opposizione, il decreto di accusa

diviene sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 2/3 CPP).

L’opposizione

non è un rimedio di diritto stricto sensu, ma consente soltanto di

avviare il procedimento giudiziario nel corso del quale si stabilirà se le

imputazioni figuranti nel decreto di accusa sono giustificate (DTF 142 IV 158

consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID

/ D. JOSITSCH, op. cit., art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1194).

Il

decreto di accusa può essere contestato solo con opposizione, non con reclamo o

appello (DTF 142 IV 158 consid. 3.4.; 140 IV 82 consid. 2.6.; BSK StPO – M.

DAPHINOFF, op. cit., art. 354 CPP n. 3; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit.,

art. 354 CPP n. 1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit.,

art. 354 CPP n. 1; messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006

p. 1194).

Se

è fatta opposizione, il caso passa nuovamente nelle mani del pubblico ministero

(messaggio 21.12.2005 concernente

l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1194), che assume le ulteriori prove necessarie al giudizio

sull’opposizione (art. 355 cpv. 1 CPP). Una volta assunte, egli decide se: a.

confermare il decreto di accusa; b. abbandonare il procedimento penale; c.

emettere un nuovo decreto di accusa; oppure d. promuovere l’accusa presso il

tribunale di primo grado (art. 355 cpv. 3 CPP).

Se

decide di confermare il decreto di accusa [anche segnatamente nell’ipotesi in

cui non ritenga valida l’opposizione (decisione TF 6B_1230/2020 del 29.4.2021

consid. 3.3.1.)], il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al

tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale; in tal

caso, il decreto di accusa è considerato atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP).

In

queste circostanze, ritenuto che l’istanza 15/16.11.2023 (AI 243), le cui

pretese erano controverse, è stata presentata nel corso della procedura

preliminare e che essa si è conclusa con il decreto di accusa 6469/2023 del

30.11.2023

(AI 248) emanato a carico di __________, di modo che la decisione

giusta l’art. 434 CPP avrebbe dovuto essere oggetto del decreto di accusa (art.

353.

cpv. 1 lit. g CPP), la pronuncia ex art. 434 CPP può essere impugnata

soltanto con opposizione, non con reclamo.

Qualora,

infatti, il magistrato inquirente si fosse espresso sull’istanza di indennizzo

della RE 1 in modo corretto, giusta l’art. 434 cpv. 2 CPP, nella decisione

finale, ovvero nel menzionato decreto di accusa a carico di __________, il

decreto di accusa sarebbe stato censurabile solo con opposizione.

Il

reclamo, che può essere inteso come opposizione giusta l’art. 354 cpv. 1 CPP, è

trasmesso per competenza al procuratore pubblico per i suoi incombenti in

applicazione dell’art. 355 CPP.

4.

Il

gravame è evaso ai sensi del considerando 3.. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è evaso ai sensi del considerando 3..

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Il reclamo 14/18.12.2023 della RE 1 è trasmesso

formalmente al procuratore pubblico Claudio Luraschi per i suoi incombenti.

4. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

5. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera