60.2023.39
Reclamo contro il decreto d'abbandono e la decisione incidentale. accusatore privato. abuso di diritto. legittimazione
31 agosto 2023Italiano47 min
esposto del 4/5.2.2015 RE 2 e RE 1, entrambi cittadini __________ residenti in __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.39/40
Lugano
31 agosto 2023/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sui reclami 17/20.2.2023
presentati da
RE 1
RE 2
entrambi patr. da: PR 1
contro
il decreto 6.2.2023 (“decisione incidentale”)
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale aperto nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR
2, __________), per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele
e falsità in documenti (inc. MP __________) (inc. CRP 60.2023.39);
e
contro
il decreto di abbandono 6.2.2023 emanato dal
procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento promosso a carico di PI
1, __________, per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele
e falsità in documenti (inc. MP __________, ABB __________) (inc. CRP
60.2023.40);
richiamate le osservazioni 2/3.3.2023 di
PI 1 che chiede di respingere entrambi i reclami e gli scritti 23/24.2.2023 del
magistrato inquirente che, senza osservare, si rimette al giudizio di questa
Corte;
preso atto che i reclamanti non hanno
replicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto del 4/5.2.2015 RE 2 e RE 1, entrambi cittadini __________ residenti in __________,
hanno denunciato PI 1, cittadino __________ residente a __________, e __________,
direttore e membro del consiglio d’amministrazione della fiduciaria __________
SA, di __________ (in seguito __________), per truffa, falsità in documenti,
appropriazione indebita e amministrazione infedele (cfr. AI 1, inc. MP __________).
Dalla
denuncia si evince in particolare quanto segue:
1.
PI 1 è amministratore unico della __________
SA, __________ e titolare della ditta __________ Srl con sede a __________,
società che si occupa di costruzioni e forniture di impianti industriali. Quest’ultima,
nella primavera del 2010, avrebbe acquisito un contratto di fornitura per il
Ministero del petrolio __________. Per gestire tale mandato PI 1 avrebbe
richiesto la collaborazione di RE 1, esperto del ramo petrolifero (e manager
dipendente della __________ Srl dal 2011 e fino al 2013), e di RE 2,
finanziatore (dipendente della __________ Srl nel 2008/2009 e poi nel 2010
attivo quale procacciatore di clienti per la stessa società). Per espletare
l’incarico si sarebbero quindi rivolti alla __________ ed in particolare al suo
direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati
fiduciari:
-
il primo è stato sottoscritto il 6.5.2009
da RE 1, RE 2 e PI 1 (fiducianti) con la società di diritto __________ __________,
con sede a __________ a __________ (fiduciaria), che si era assunta l’impegno
di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di
materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla
__________ Srl, “al fine di mantenere una riservatezza sui fornitori primari”;
i tre fiducianti hanno dichiarato di essere aventi diritto economico al 33% ciascuno
“dei valori/importi che la Fiduciaria riceverà a fronte degli impegni assunti
sulla base del contratto di mandato fiduciario” (cfr. AI 1, doc. C);
-
il secondo è stato sottoscritto il
18.3.2010 da RE 1, PI 1 e altre due persone, direttamente con la __________, che
aveva assunto il “mandato di intervento nella costituzione della società”
di diritto inglese __________ (attiva nella costruzione di impianti industriali
e fornitura di prodotti industriali nell’area Mediterraneo e Medio Oriente),
nonché la messa a disposizione del consiglio di amministrazione e dell’ufficio
di revisione; RE 1 e PI 1 hanno dichiarato di detenere il 35% ciascuno delle
quote sociali, mentre le altre due persone il 15% ciascuno (cfr. AI 1, doc. D).
Entrambi i mandati prevedevano che RE 2
e RE 1 nominavano quale loro rappresentante PI 1.
2.
Per quanto concerne la cosiddetta operazione
__________, dalla denuncia emerge che secondo il mandato fiduciario PI 1 era
autorizzato ad istruire __________ per l’acquisto di materiale per l’industria
petrolifera e la rivendita a __________ Srl. Tuttavia la __________, su
indicazione di PI 1 avrebbe eseguito diverse operazioni che non rientravano nel
potere di rappresentanza poiché esulavano, a dire dei denuncianti,
dall’attività della __________: “(…) si ribadisce che il mandato fiduciario
riportava espressamente che la __________ (…) quale fiduciaria, ed il signor PI
1, quale rappresentante dei soci, ed era tale solo per le ‘attività commerciali
e relativi ai contratti in __________. Pertanto, se non si trattava di
pagamenti che rientravano nell’attività di carattere commerciale, ossia
l’acquisto di merci, questi pagamenti non rientravano nel mandato fiduciario e
andavano autorizzati dai soci (…)” (cfr. AI 1). In particolare dal saldo
del conto bancario presso __________ intestato alla __________ sarebbe emerso che
nel settembre 2013 quest’ultima società avrebbe effettuato un versamento in
favore della __________ Ltd di EUR 345'000.-- senza un valido motivo. Inoltre
questo pagamento non sarebbe stato autorizzato da RE 1 e da RE 2. Dall’estratto
del conto bancario di __________ presso la banca __________ sarebbero anche
emersi dei trasferimenti di denaro, tra gli anni 2010-2012, su di un conto
corrente __________ intestato ad un cittadino __________ per un importo
complessivo di EUR 1'342'085.-- con causale “Commission for contract (…)
with Ministry of Oil __________”. I denuncianti non avrebbero saputo che la
__________ avesse stipulato “un accordo, un contratto commerciale di agenzia
o altro (…), né erano stati informati di presunti contratti con il Ministero
dell’Olio __________ (…)”.
3.
Per quanto concerne invece la cosiddetta
operazione __________, RE 1 lamenta, anche in questo caso, il fatto che PI 1
avrebbe agito in nome della società, andando tuttavia oltre il suo potere di
rappresentanza e anche dopo la revoca di tale diritto, effettuando bonifici dal
conto corrente della società a favore di terze persone, a suo dire senza
motivo, o dando disposizioni alla __________ di emettere alcune fatture per
della merce venduta alla __________ Srl, indicando un importo minore rispetto
all’ordine ricevuto e addirittura un prezzo di vendita inferiore o pari a
quello d’acquisto: “(…) In sostanza PI 1 agiva così: __________ SA, nella
persona di PI 1, forniva a __________ la merce incassando prontamente le
fatture di vendita. In seguito per conto di __________, il signor PI 1, senza
autorizzazione del socio RE 1, vendeva la merce a __________ SA [recte __________
Srl] senza però emettere alcuna fattura oppure emettendo fatture inferiori
al prezzo d’acquisto e per alcune senza richiederne il rispettivo pagamento
(…)” (cfr. AI 1).
4.
RE 1 ed RE 2 hanno dunque denunciato PI
1 per truffa sia in merito all’operazione __________ che all’operazione __________:
nel primo caso, per avere sottaciuto loro astutamente che “(…) i
fondi non rimanevano alla __________ (…), ma inviati su una off-shore di
proprietà o di cui il beneficiario finale era il signor PI 1 (…) distraendo
i proventi delle operazioni (…)”; nel secondo caso invece __________ (…)
e PI 1 avrebbero “(…) intenzionalmente e astutamente ingannato RE 1,
poiché nascondevano il fatto che __________ non fatturava, rispettivamente non
incassava, quanto forniva a __________ Srl (…)”. Sostengono inoltre che, in
entrambe le operazioni, la documentazione contabile prodotta dalla fiduciaria
sarebbe stata lacunosa e probabilmente anche non conforme alla realtà; da qui
la denuncia per falsità in documenti.
I denuncianti ritengono dati i
presupposti dell’appropriazione indebita sia per l’operazione __________ che __________:
nel primo caso la __________ sapeva di poter prendere istruzioni da PI 1 solo
per le operazioni inerenti allo scopo del mandato fiduciario, ma ciononostante
avrebbe intenzionalmente effettuato ben quattro pagamenti dal conto della
società, danneggiando gravemente i denuncianti, mentre nel secondo caso, la fiduciaria
avrebbe dovuto chiedere istruzioni a tutti i soci ed in particolare a RE 1, in
quanto quest’ultimo aveva revocato il diritto di rappresentanza ad PI 1.
Per quanto concerne l’accusa di
amministrazione infedele i denuncianti sostengono che la __________ avrebbe sempre
dovuto agire su mandato dei tre soci e non unicamente sulla base delle
indicazioni di PI 1; così facendo avrebbe agito in modo imprudente in entrambe
le operazioni.
b. Il
28.7.2015 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha dapprima interrogato
RE 1 ed RE 2 in qualità di accusatori privati (cfr. AI 9 e 10), in data
10.5.2016 RE 1 in qualità di imputato (cfr. AI 35) e in data 10.5.2016 __________
in qualità di persona informata sui fatti (cfr. AI 36). In entrambi i verbali è
stato indicato che era presente anche il patrocinatore degli accusatori
privati.
Lo stesso giorno, il procuratore pubblico ha emanato
un ordine di perquisizione e sequestro della relazione bancaria intestata alla __________
SA presso l’allora __________ (cfr. AI 34).
In data 11.5.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione
a carico di RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione
infedele aggravata, sub. semplice e falsità in documenti (cfr. AI 37).
In
data 29.11.2017 il magistrato inquirente ha interrogato __________ in qualità
di imputato (cfr. AI 100) e il 24.6.2019 ha comunicato alle parti la chiusura
dell’istruzione nei suoi confronti, prospettando l’emanazione di un decreto
d’abbandono (cfr. AI 175), che gli è stato intimato il 10.9.2021 (ABB __________).
PI
1 è stato nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 30.4.2019, il 3.3.2020
e da ultimo (interrogatorio finale) il 28.10.2021 (cfr. AI 160, 199 e 233). Il
giorno successivo ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione,
prospettando la promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di
amministrazione infedele aggravata (cfr. AI 234).
Pure
RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente interrogati, sempre in qualità di accusatori
privati, il 13.6.2019, 16.7.2019 e il 16.5.2022 (cfr. AI 173, 177, 256 e 257) e,
dando seguito alle istanze probatorie delle parti (cfr. AI 237 e 238), sono
stati interrogati anche sei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 255 e 265),
sempre alla presenza del loro patrocinatore.
c. Con
lettera 18.10.2022 il procuratore pubblico Daniele Galliano, subentrato
nell’inchiesta a Francesca Piffaretti-Lanz, ha informato il patrocinatore di RE
1 e RE 2 di avere “qualche dubbio” in merito al fatto che i suoi
assistiti potessero essere ritenuti accusatori privati nel procedimento penale
in oggetto, in quanto l’unica danneggiata dall’ipotesi accusatoria di
amministrazione infedele aggravata prospettata ad PI 1 il 28.10.2021 (cfr. AI
233), sarebbe la __________ in quanto tale, dotata di personalità giuridica (cfr.
AI 267).
Gli ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per
presentare eventuali osservazioni precisando che, qualora la __________ fosse
nel frattempo stata radiata dal registro di commercio, i suoi assistiti
avrebbero dovuto dimostrare di essere gli unici aventi diritto/azionisti della
società; l’ha informato che avrebbe deciso la sua istanza probatoria 15.6.2022,
dopo aver ricevuto le sue osservazioni (cfr. AI 267).
Con
scritto del 25.11.2022 RE 1 e RE 2 - sorpresi dalla richiesta del magistrato
inquirente poiché giunta dopo oltre sette anni dall’apertura del procedimento e
dopo che essi avevano fattivamente contribuito all’avanzamento dello stesso –
hanno ribadito di essere stati direttamente danneggiati dall’agire di PI 1 con
il quale avevano costituito una società semplice nelle diverse operazioni
implementate tramite le società inglesi messe a disposizione da __________.
Hanno nel contempo chiesto al magistrato inquirente, nell’eventualità in cui avesse
deciso per la loro estromissione, di disporre l’edizione da __________ della
documentazione relativa alle due società inglesi così da accertare chi fossero gli
azionisti e gli aventi diritto economico (cfr. AI 273).
L’1.12.2022
il magistrato inquirente ha intimato alle parti una nuova chiusura dell’istruzione,
prospettando l’emanazione nei confronti di PI 1 di un decreto d’abbandono per i
reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in
documenti, limitatamente ad alcuni fatti, e la promozione dell’accusa per
amministrazione infedele aggravata “(…) in relazione ai fatti accaduti nel
periodo compreso dal 05 agosto 2013 e al 04 settembre 2013 a __________ e in
altre imprecisate località, e meglio in relazione ai bonifici di complessivi
Euro 345'000.00 a debito della relazione bancaria intestata a __________, __________
(UK)”; ha nel contempo assegnato alle parti un termine scadente il
16.12.2022 per presentare eventuali istanze probatorie (cfr. AI 274).
Con
lettera accompagnatoria datata 1.12.2022, il magistrato inquirente ha informato
le parti che alla scadenza del termine avrebbe deciso le istanze probatorie
precedenti e quelle nuove, così come sulla legittimazione di RE 1 e RE 2 ad
essere considerati accusatori privati (cfr. AI 275).
Su
quest’ultimo punto, il 15.12.2022 il difensore dell’imputato PI 1 ha chiesto al
magistrato inquirente, in via principale di negare la qualità di accusatori
privati a RE 1 ed RE 2 e, in via subordinata, di svolgere ulteriori
accertamenti sull’esistenza delle società __________ Ltd e __________, rispettivamente
sui loro azionisti, aventi diritto economico e amministratori (cfr. AI 277).
d. Con
decisioni/decreti datati 6.2.2023 il procuratore pubblico ha respinto le
istanze probatorie dell’imputato, di RE 1 ed RE 2 (cfr. AI 279: decisione su
istanza probatoria) e ha escluso questi ultimi dal procedimento (cfr. AI 280: decreto
denominato “decisione incidentale”). Nel contempo ha intimato il decreto
di abbandono a favore di RE 1 (cfr. ABB __________) e l’atto di accusa nei suoi
confronti (cfr. ACC __________), come meglio si dirà in seguito.
e. Con il
decreto di abbandono il procuratore pubblico ha escluso i reati di
appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in
documenti, limitatamente ai fatti avvenuti nei periodi compresi “(…) dall’anno
2010 all’anno 2012 in relazione ai pagamenti dal conto corrente __________ (…)
per complessivi Euro 1'345'085.00 in favore di __________ (…); dal 29 dicembre
2009 al 27 aprile 2011 in relazione al pagamento di fatture per costi di merci
e servizi per complessivi Euro 45'917.25; in relazione a presunti documenti
giustificativi falsi riguardo al calcolo finale degli utili da ripartire (…); al
bonifico del 27 settembre 2010 di Euro 500'000.00 in favore di __________ Corp;
nonché per i fatti (…) dal 21 febbraio 2012 al 10 maggio 2013, in relazione
ai bonifici di Euro 40'145.00 (versamento a __________), 15 marzo 2013 di Euro
190'000.00 e 10 maggio 2013 per Euro 200'000.00 e da maggio 2010 al 10
settembre 2013, in relazione al mancato pagamento di merce fatturata (…)” (cfr.
ABB __________).
In particolare, per quanto qui di
interesse, il magistrato inquirente ha
dapprima evidenziato che la persona lesa dal reato di amministrazione infedele,
se commesso da parte degli organi (o dai dirigenti effettivi) di una persona
giuridica, poteva essere unicamente la società; azionisti e creditori non
sarebbero direttamente danneggiati. Sarebbe dunque, a suo dire, irrilevante la
questione a sapere “(…) se è stato rispettato un accordo interno con gli
azionisti in merito alla divisione dell’utile, oppure il rispetto di un
ipotetico contratto di mandato (fiduciario), o ancora se il pagamento di
fatture sia avvenuto con l’accordo di tutti i soci (…)” (decreto
d’abbandono 6.2.2023, p. 15). La denuncia penale sarebbe in merito, a dire del
procuratore pubblico, particolarmente confusa “(…) visto che più volte viene
sostenuto che PI 1 avrebbe commesso un atto di malagestione per non aver
rispettato degli accordi interni o il mandato fiduciario, quando invece l’esame
avrebbe dovuto essere rivolto sulla corretta amministrazione delle società
inglesi e se l’ipotetico pagamento di fatture era nell’interesse delle società
o meno (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15).
In merito al pagamento di complessivi
EUR 1'345'085.-- in favore di __________ (non giustificato a dire dei
denuncianti, in quanto quest’ultima quale agente in __________ di __________
Srl non poteva emettere fatture per provvigioni alla __________), non vi
sarebbero sufficienti indizi di reato a carico di PI 1. Da un lato perché __________
era in contatto unicamente con RE 1 in quanto l’imputato non conosceva
l’inglese, “(…) per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le
fatture dal conto di __________, altrimenti mal si spiegherebbe come mai una
persona di fiducia che lavorava per lui da anni riceve dei bonifici da parte di
una società inglese (sconosciuta) e non si pone nessuna domanda (…)” (decreto
d’abbandono 6.2.2023, p. 17). Inoltre, a dire del procuratore pubblico, i
rapporti di dare e avere fra __________ e __________ Srl erano intensi e __________
aveva fornito prestazioni anche per la __________, “(…) il pagamento del suo
onorario non appare problematico, anche perché non spetta al Ministero Pubblico
disquisire se le fatture fossero più o meno congrue rispetto all’effettiva
prestazione fornita (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17).
Contro questo decreto sono insorti i
denuncianti con reclamo 17.2.2023 davanti a questa Corte, ma limitatamente ai pagamenti
dal conto della società __________ in favore dell’agente __________a __________
per complessivi EUR 1'345'085.00 (inc. CRP 60.2023.40).
Secondo i reclamanti, PI 1,
approfittando dell’autorizzazione da loro conferitagli, avrebbe posto in atto,
intenzionalmente, un comportamento penalmente rilevante, in violazione
dell’art. 158 CP. In particolare egli avrebbe dato ordine alla __________ di
pagare a __________, agente irachena, 29 fatture dai conti di __________ che in
realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ Srl. Essi
sostengono che il procuratore pubblico non avrebbe sufficientemente
approfondito la questione a sapere chi avrebbe dato gli ordini alla __________
per il pagamento di queste fatture. L’inchiesta avrebbe d’altronde chiarito che
vi era unicamente un rapporto contrattuale fra __________ e la __________ Srl,
e non risultava per contro alcun contratto fra l’agente iracheno e la __________
o la __________. Il procuratore pubblico avrebbe, a torto, affermato che
sarebbe stato unicamente RE 1 ad interloquire con __________, mentre, come
risulterebbe dalla dichiarazione spontanea fatta da quest’ultima, emergerebbe
che sarebbe stato lo stesso PI 1 a dare le disposizioni di pagamento per il
tramite della sua segretaria attraverso l’email della società __________ Srl.
I reclamanti postulano dunque che il
decreto d’abbandono venga annullato limitatamente ai fatti in relazione ai
pagamenti dal conto corrente __________ in favore di __________.
f. Nel
contempo, come indicato in precedenza, il magistrato inquirente ha promosso l’accusa
dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 1 siccome
accusato di amministrazione infedele aggravata “(…) per avere (…) a __________
e in altre imprecisate località, in veste di dirigente effettivo (organo di
fatto) della società inglese __________, dotato di facoltà decisionale autonoma
sugli affari correnti della società, di fatto da lui gestita da __________
dando istruzioni ai dipendenti della fiduciaria __________ e __________ SA,
obbligato quindi per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi
patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio per almeno
CHF 424'022.00 (…), e meglio, trovandosi in ristrettezze finanziarie, decidendo
quindi di attingere dai conti della società inglese __________ Ltd per coprire
uno scoperto di __________ SA, allestendo all’uopo la fattura fittizia datata 5
agosto 2013 a nome di __________ Ltd quando fra quest’ultima e __________ Ltd
non vi era in essere alcuna relazione commerciale (…)” (cfr. ACC __________).
Il processo, inizialmente aggiornato
dalla Corte delle assise correzionali per il 16.6.2023, è stato rinviato a data
da stabilire (inc. TPC __________).
g. Sempre il
6.2.2023, con decreto denominato “decisione incidentale” il procuratore
pubblico ha escluso RE 1 ed RE 2 dal procedimento “(…) in quanto non possono
essere (più) riconosciuti accusatori privati, non avendo subito un danno
diretto (…)”.
Il magistrato
inquirente, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la
quale né gli azionisti, né i creditori societari sarebbero lesi direttamente
dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima, ha concluso
che le presunte malversazioni segnalate da RE 1 ed RE 2 sarebbero state
eventualmente commesse a danno delle società __________ __________ e __________
ambedue “(…) dotate di un patrimonio autonomo rispetto agli azionisti o i
creditori (…)” (cfr. AI 280, p. 2).
Contro questo decreto sono insorti RE 1 ed RE 2 con
gravame 17/20.2.2023, chiedendone l’annullamento (inc. CRP 60.2023.39).
Essi invocano, dapprima una manifesta violazione del
principio della buona fede processuale da parte del magistrato inquirente, in
quanto la loro estromissione sarebbe tardiva, poiché decisa ad oltre otto anni
di distanza dall’apertura del procedimento penale, e contraddittoria, ritenuto
che nel corso di tutto il procedimento essi avrebbero contribuito attivamente
all’accertamento dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria, sarebbero stati interrogati
più volte, avrebbero avuto regolare accesso agli atti, sarebbero stati più
volte invitati dagli inquirenti a prendere posizione in merito ai passi istruttori
compiuti, avrebbero proposto di far allestire un rapporto dall’equipe
finanziaria, sarebbero stati destinatari delle decisioni di chiusura, avrebbero
potuto presentare istanze probatorie, ecc., senza che l’imputato e/o il precedente
titolare del procedimento contestassero il loro ruolo, ma anzi ricevendo da
quest’ultimo “garanzie chiare” sul loro status.
Nel merito ribadiscono
che essi andrebbero considerati soci (di una società semplice ai sensi degli
artt. 530 ss. CO) nelle diverse operazioni implementate per il tramite dei
veicoli societari messi a disposizione a titolo fiduciario da __________. RE 1
ed RE 2 ricordano di non aver avuto legami contrattuali con le due società
inglesi, ma unicamente con la __________, e che pertanto essi non potrebbero
essere considerati, in alcun modo, azionisti o creditori della __________ o
della __________.
h. Delle
ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di PI 1, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
Gli
inc. 60.2023.39 e 60.2023.40 sono congiunti nel giudizio, ex art. 30 CPP,
concernendo le impugnative la stessa fattispecie.
2.
2.1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art.
319.
ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
I
reclami 17/20.2.2023, il primo presentato contro il decreto (“decisione
incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39), il secondo contro il decreto
d’abbandono 6.2.3023 (inc. CRP 60.2023.40), sono tempestivi (perché introdotti
nel termine di dieci giorni in applicazione degli artt. 396 cpv. 1 CPP e 322
cpv. 2 CPP) e, parimenti, proponibili
(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –
A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].
2.3
2.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non
presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF
(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019
consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia
personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.
4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140
IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).
L’Alta
Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto
ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure
togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.). Un mero interesse di fatto non è, per contro,
sufficiente (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
2.3.2
RE
1.
ed RE 2 esclusi dal procedimento penale con decreto (“decisione
incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39) siccome ritenuti non
danneggiati e quindi non accusatori privati, hanno un interesse giusta i
combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento
oppure alla modifica del decreto 6.2.2023, che ha negato loro tale qualità di
parte.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L’impugnativa è
perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
Per
quanto riguarda invece la legittimazione ad impugnare il decreto d’abbandono
6.2.2023
(ABB __________), limitatamente al reato di amministrazione infedele, in
concreto si pone la questione a sapere se direttamente danneggiati siano stati
i reclamanti o la stessa società __________; ciò può essere spiegato unicamente
tramite la qualifica del contratto di mandato fiduciario, il chiarimento dei
legami contrattuali fra denuncianti e denunciato e gli accertamenti in merito
ai reciproci rapporti di dare e avere fra le diverse società implicate nella
fattispecie.
La
questione della legittimazione dei reclamanti si confonde quindi con il merito.
Essa sarà esaminata ed evasa in seguito.
3.
3.1.
Sono
parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),
l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura
dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).
3.2
Ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono
stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato
(decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.
JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico
tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023
consid. 2.1.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV
380.
consid. 2.3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).
L’aspetto
centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti
dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del
diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015
del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 115 CPP n. 4a).
Se
il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e
integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico
protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono
interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato
anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati
soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,
l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1B_418/2022 del
17.1.2023
consid. 3.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,
art. 115 CPP n. 21).
3.3
Nei
reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare
(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –
M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il
proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018
consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.
POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio
del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può
dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023
consid. 3.1.).
3.4
Gli
azionisti (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155
consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115
CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684;
Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i
creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società
a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo
amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).
3.5
Il
danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al
procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore
privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,
op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1
lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016
consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).
3.6
La qualità di
danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare
al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata
all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a
disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve
rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il
reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del
14.3.2017
consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un
dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve
riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del
21.6.2018
consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel
corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra
parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G.
MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).
Reclamo
contro il decreto (“decisione
incidentale”) 6.2.2023
(inc.
60.2023.39)
4.
4.1.
Nell’ambito del diritto penale e della sua attuazione
procedurale, lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi più incisivi per garantire
l’osservanza degli obiettivi da esso perseguiti. Il Codice di procedura penale
pone quindi tra i “principi del diritto processuale penale” il rispetto della
dignità umana e la correttezza, sanciti dall’art. 3 CPP, all’inizio del codice.
Quale concretizzazione di questi principi, l’art. 3 cpv. 2 CPP prevede che le
autorità penali si attengano segnatamente al principio della buona fede (lit.
a), al divieto dell’abuso di diritto (lit. b), all’imperativo di garantire
parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di
accordare loro il diritto di essere sentiti (lit. c) e al divieto di utilizzare
metodi probatori lesivi della dignità umana (lit. d) (DTF 142 IV 158).
Giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost, organi
dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
Da questo principio generale discende in particolare il diritto fondamentale
dell’individuo alla protezione della sua buona fede nelle sue relazioni con lo
Stato, consacrato dall’art. 9 in fine Cost. Nel procedimento penale, il
principio della buona fede concerne principalmente le autorità, ma anche le
altre parti al procedimento penale (DTF 143 IV 11).
4.2
Ora,
si ricorda che la veste di danneggiato si determina all’inizio della procedura,
sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle
allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio
ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato. Lo statuto di danneggiato
può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato
inquirente
o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione. Il fatto, dunque, che il
pubblico ministero, nel prosieguo del procedimento, ritenga di riesaminare la
posizione del reclamante è un atto corretto ed invero dovuto.
Inoltre
si rileva che nel caso di reati, quale, ad esempio, il reato di amministrazione
infedele, questi sono perseguibili d’ufficio, ossia a prescindere
dall’esistenza di un accusatore privato, di modo che gli imputati devono essere
puniti anche in sua assenza.
4.3
Va
dapprima evidenziato che il magistrato inquirente ha denominato il citato
decreto 6.2.2023 di estromissione dei reclamanti dal procedimento penale, quale
“decisione incidentale”.
Esso
è nondimeno stato emanato e intimato alle parti il 6.2.2023 in contemporanea
con l’atto d’accusa ACC __________ e il decreto d’abbandono ABB __________, che
evidentemente sono stati prolati al termine dell’inchiesta, come peraltro ben
risulta anche dal tenore degli art. 319 cpv. 1 lit. b e 324 cpv. 1 CPP
Una
decisione incidentale non può, per definizione, essere emanata al termine
dell’istruzione.
Già
da questo punto di vista, la procedura adottata dal magistrato inquirente non è
corretta e solleva qualche perplessità.
4.4
Dagli
atti risulta che, dall’inoltro della denuncia del 4/5.2.2015 e per tutta la
durata del procedimento, RE 1 ed RE 2 hanno partecipato attivamente all’accertamento
dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria: hanno avuto, da subito, regolare accesso
agli atti (cfr. AI 24); hanno richiesto e ottenuto l’allestimento di un
rapporto dell’equipe finanziaria (cfr. AI 222); hanno avuto numerosi scambi di
corrispondenza con il magistrato inquirente (cfr. AI 12, 22, 24, 39, 42, 54,
55, 61, 72, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 94, 97 e 122); sono stati citati ed erano
presenti, personalmente o tramite il loro patrocinatore, a tutti gli
interrogatori degli imputati PI 1 e __________ (cfr. AI 35, 100, 160, 199, 232
e 233), delle persone informate sui fatti (cfr. AI 36) e dei testimoni (cfr. AI
171, 172, 244, 245, 247, 248 e 265); sono stati più volte interrogati in veste
di accusatori privati (cfr. AI 9, 10, 173, 177, 256 e 257) e hanno potuto
inoltrare il 30.11.2021 una prima istanza probatoria (cfr. AI 239) a seguito
della comunicazione della chiusura dell’istruzione penale del 29.10.2021 (cfr.
AI 234), senza che la loro qualità di accusatori privati fosse mai stata messa
in discussione, né dal precedente magistrato inquirente che, di fatto, l’ha
riconosciuta, né dall’imputato, se non (per la prima volta) con scritto 15.12.2022
(cfr. AI 277), ma solo dopo aver preso atto del contenuto della lettera
18.10.2022
del nuovo titolare del procedimento penale (cfr. AI 267).
Anche al termine dell’istruzione il
comportamento del magistrato inquirente è stato, ancora una volta, ambiguo e
contraddittorio. Infatti, con scritto 1.12.2022 (cfr. AI 275), egli ha
comunicato alle parti di aver emanato, lo stesso giorno, una “nuova
comunicazione di chiusura dell’istruzione” (cfr. AI 274), informandoli che
alla scadenza del termine assegnato per presentare eventuali istanze probatorie
avrebbe deciso, sia “quelle già presentate” che eventuali nuove istanze,
sia sulla “legittimazione di RE 2 e di RE 1 ad essere considerati accusatori
privati”.
Sennonché, con decisione 6.2.2023 (cfr. AI
279), dovendo statuire in merito all’istanza probatoria 16/19.12.2022 dei
reclamanti (cfr. AI 276), il procuratore pubblico l’ha dichiarata irricevibile,
motivandola con il fatto “(…) che RE 2 e RE 1 sono stati esclusi dalla veste
di accusatori privati, in quanto non direttamente danneggiati per i reati a
danno della società __________ (…)”.
Certo, prima di emanare la decisione qui
contestata, nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in
particolare 6B_1226/2016, consid. 4), con lettera 18.10.2022 (cfr. AI 267) il
magistrato inquirente ha informato i reclamanti di avere “qualche dubbio”
in merito al fatto che potessero essere ritenuti accusatori privati, dando loro
la possibilità di esprimersi in merito, invitandoli a presentare eventuali
osservazioni, senza però chiedere loro se la __________, società tuttora
esistente ed iscritta al registro di commercio inglese, come confermato dallo
stesso magistrato (cfr. AI 279) e in quanto tale dotata di personalità
giuridica, fosse intenzionata a subentrare quale accusatrice privata nel
procedimento penale o effettuare lui stesso questo accertamento interpellando direttamente
la società o la __________, come del resto richiestogli sia dai reclamanti il
25.11.2022
(cfr. AI 273) che dall’imputato il 15.12.2022 (cfr. AI 277).
Accertamento questo sicuramente utile se
non addirittura necessario ai fini del procedimento, visto che i fatti
contestati all’imputato nell’ACC __________ del __________ sarebbero stati
commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, a danno della società __________ senza
che questa sia mai stata interpellata giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere
se volesse costituirsi accusatrice privata e senza neppure notificarle l’atto
di accusa.
4.5
In queste circostanze, il comportamento
del pubblico ministero, a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti
si siano susseguiti nella conduzione dell’inchiesta, che prima ha di fatto accordato
la qualità di accusatore privato a RE 1 ed a RE 2, senza mai porsi un dubbio in
merito per anni e durante un numero importante di atti istruttori, ed in
seguito, nel decreto impugnato, dopo ben otto anni dall’apertura
dell’inchiesta, ed unicamente con l’emanazione dell’atto d’accusa e del decreto
d’abbandono, ha negato loro tale qualità, costituisce una violazione del
divieto “venire contra factum proprium”, quale forma di abuso di
diritto.
Si
ricorda, in proposito, che il divieto dell'abuso di diritto, previsto anche
dall'art. 3 cpv. 2 lit. b CPP, esclude, per tutti i partecipanti al
procedimento, comportamenti contraddittori (secondo il divieto di “venire
contra factum proprium”), reazioni tardive o tatticismi esasperati o
defatigatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 16, 17 e 18).
5.
Il
gravame, per quanto concerne il reclamo di cui all’inc. CRP 60.2023.39, deve
essere accolto ed il decreto di estromissione 6.2.2023 (“decisione
incidentale”) annullato.
RE
1.
e RE 2 restano ammessi al procedimento penale contro PI 1 quali accusatori
privati, ruolo che andrà comunque approfondito e chiarito, come meglio si dirà
in seguito.
Reclamo
contro il decreto di abbandono
6.2.2023
(ABB __________) (inc. 60.2023.40)
6.
6.1.
La legittimazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1
CPP presuppone, anzitutto, come visto, la qualità di parte al procedimento
penale.
6.2
RE
1.
e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione
infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un
indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato
ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a
sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure
permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A.
NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un
totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo
di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in
realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di
pertinenza di PI 1).
Il reato di cui all’art. 158 CP presuppone un dovere
di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore
del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali
altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza –
amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui
interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht
II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).
6.3
Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui
diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato
invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.), ossia il
titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF
6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.). L’aspetto centrale è la lesione diretta
degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato. Nei reati contro il
patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici
tutelati, ovvero il titolare dei valori patrimoniali lesi. Gli azionisti, l’avente diritto economico ed i
creditori (decisione TF 1B_418/2022 del
17.1.2023
consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il
reato non sono, come già
sopraindicato, lesi direttamente.
6.4
Il
reclamo in esame, contro il decreto d’abbandono 6.2.2023 emanato dal
procuratore pubblico nei confronti di RE 1per il reato, fra gli altri, di
amministrazione infedele, è stato presentato dagli stessi RE 2 e RE 1 in data
17/20.2.2023.
Questi
ultimi, giusta la tesi del procuratore pubblico, non sarebbero tuttavia stati direttamente
danneggiati dall’agire di PI 1; l’unica direttamente danneggiata sarebbe, a suo
dire, la società __________ Ltd in quanto tale, dotata di personalità giuridica
(cfr. AI 267). Di conseguenza, i reclamanti non avrebbero la qualità di parte
al procedimento penale e non sarebbero dunque legittimati in questa sede giusta
l’art. 382 cpv. 1 CPP.
6.5
Ora, come indicato in precedenza, i
fatti in oggetto si riferiscono ad alcune operazioni complesse e
finanziariamente importanti che vedono coinvolti RE 1, RE 2 e PI 1 ed il
Ministero del petrolio __________. I primi tre, per espletare tali operazioni
si sarebbero rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro
del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari.
In particolare, il primo contratto stipulato il 6.5.2009 tra RE 1, RE 2 e PI 1,
in qualità di fiducianti, e la __________ Ltd (fiduciaria), che si era assunta
l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto
di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita
alla __________ Srl (doc. C, AI 1). Dalla documentazione e dai verbali di
interrogatorio agli atti è emerso che la società di diritto inglese __________
Ltd è/era una struttura, specializzata nel trading internazionale, cosiddetta
“agent” avente come “principal” due società offshore.
__________ Ltd è/era di proprietà della __________
Ltd (corrispondente inglese di __________) e veniva messa a disposizione dei
clienti della __________ per i suoi servizi. Scopo di questa struttura, fra
“agent”, “principal”, RE 1, RE 2 e PI 1 era l’ottimizzazione fiscale degli
utili.
Dal verbale di interrogatorio di __________
emerge che __________ aveva messo a disposizione di RE 1, RE 2 e PI 1, a titolo
fiduciario, la società __________ Ltd per eseguire le operazioni previste in __________.
Dagli atti non emerge dunque che i
reclamanti siano/siano stati azionisti della __________ Ltd; non compare
infatti tra i documenti presentati dalle parti alcun acquisto di un pacchetto
azionario della società in oggetto da parte di RE 1, RE 2 o PI 1. Gli stessi si
sono sempre definiti “soci” fra di essi, in qualità di investitori
nell’operazione __________, stabilendo una chiave di riparto degli utili di 1/3
ciascuno.
Il magistrato inquirente non ha tuttavia
effettuato alcun accertamento in merito alla __________, ed in particolare in
merito agli azionisti, rispettivamente agli amministratori di detta società,
benché vi fossero state delle richieste in tal senso sia da parte dell’imputato
(cfr. AI 277) che dei reclamanti (cfr. AI 273), senza neppure interpellare la
società giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi
accusatrice privata nei fatti per i quali ha emanato l’atto di accusa 6.2.2023
(ACC __________).
Egli ha in particolare affermato, nella
decisione 06.02.2023 con la quale ha respinto le istanze probatorie delle
parti, che tali ulteriori verifiche erano, a suo dire, “inutili”,
limitandosi a sostenere che “(…) a prescindere dal fatto che __________ sia
oggi ancora iscritta a registro, comunque ciò sarebbe ininfluente sul reato di
amministrazione infedele commesso a suo danno. In ogni caso, dal registro di
commercio inglese (…) la società risulta ancora attiva (…)” (cfr. AI 279,
p. 2).
A mente di questa Corte appare tuttavia
imprescindibile accertare quale sia la struttura della __________, ed
analizzare, oltre a quanto sopraindicato, anche i rapporti di quest’ultima con
la __________ e la __________, al fine di non incorrere, come in questo caso,
in una decisione prematura. Il magistrato inquirente è infatti giunto alla sua
conclusione applicando la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali, come
già sopra indicato, quando un reato contro il patrimonio è commesso a danno di
una persona giuridica, solo quest’ultima subisce un danno e può dichiararsi parte
lesa, escludendo in particolare i suoi azionisti. La situazione degli azionisti
o dei soci di una persona giuridica si distingue però da quella dei soci di una
società semplice (art. 530 ss. CO); quest’ultima non ha personalità giuridica
(DTF 141 IV 380) e, di conseguenza, ciascun socio, in qualità di membro di una
società semplice, può costituirsi accusatore privato e, in tale qualità,
inoltrare un reclamo ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82).
Il procuratore pubblico non ha tuttavia
verificato la tesi dei qui reclamanti secondo la quale essi non sarebbero stati
né azionisti della __________ Ltd, né aventi diritto economico della stessa, ma
unicamente soci di una società semplice (ai sensi dell’art. 530 ss. CO) attiva
nelle diverse operazioni in __________, implementate per il tramite dei veicoli
societari (tra cui la __________), messi a disposizione, a titolo fiduciario,
dalla __________.
6.6
In questa situazione, visto quanto
precede, questa Corte non è in grado di esprimersi compiutamente sulla
legittimazione dei reclamanti in questa sede giusta l’art. 382 CPP. Al fine di
chiarire se, come essi affermano, RE 2 e RE 1 siano stati direttamente
danneggiati dall’agire dell’imputato, o se, al contrario, direttamente
danneggiata sia stata unicamente la __________ Ltd. (ed i reclamanti soltanto
di riflesso quali aventi diritto economico della stessa), è necessario
effettuare gli accertamenti di cui sopra.
7.
7.1.
A prescindere dalla legittimazione dei qui reclamanti (questione
che come visto dovrà essere ulteriormente chiarita), vanno comunque espresse le
seguenti considerazione in merito alla fattispecie.
7.2
RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti
dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito
chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra
1.
cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico
ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al
proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1
cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)],
in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________,
agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della
società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla
società __________ (società di pertinenza di PI 1).
RE 1 è stato sentito quale accusatore
privato in data 29.7.2015. Egli ha in particolare affermato che “(…) con
riferimento al pagamento alla signora __________ posso dire che lo stesso non è
giustificato; la signora era l’agente in __________ di __________ srl e quindi
non poteva emettere fattura di provvigioni alla __________. (…) il contratto di
mandato sottoscritto per __________ prevedeva chiaramente che quest’ultima si
dovesse occupare dell’attività di acquisto merci da terzi e rivendita a __________
srl. In nessun punto era stato autorizzato il pagamento per esempio per
provvigioni o consulenze. PI 1 come rappresentante degli azionisti poteva
quindi conferire ordini solo nell’ambito dell’attività di acquisto e vendita
materiale (…)” (cfr. AI 9, p. 7).
Anche RE 2, sentito in stessa data, ha
confermato la versione di RE 1 affermando che grazie all’aiuto di quest’ultimo
avrebbe capito che PI 1 “(…) con l’aiuto di __________, aveva spostato gli
utili dove voleva, pagando per esempio l’agente di __________ consortile sul
territorio __________ con denaro di __________, e quindi con l’utile da
dividere fra noi soci, anche per contratti che non riguardavano __________ (…)”
(cfr. AI 10, p. 4).
PI 1 è stato interrogato il 10.5.2016 e
ha fornito la sua versione dei fatti: “(…) RE 1, già attivo nel settore
petrolchimico in __________ tramite una sua società chiamata __________ Srl, si
occupava di piccoli appalti nel settore indicato. Desideroso di partecipare a
gare per grossi appalti, che necessitavano quindi grandi finanziamenti
economici, per i quali lui non disponeva delle capacità finanziarie, ha deciso
di proporre a __________ Srl una collaborazione per aggiudicarsi simili
appalti. Vorrei precisare che __________ Srl si è aggiudicata grazie alle
conoscenze di RE 1 alcuni grossi appalti in __________ e al tempo stesso ha
emesso fidejussioni bancarie che hanno permesso alla stessa __________ Srl di
accaparrarsi pure grossi appalti. (…). Le gare di appalto sono state vinte
dalle due citate società che come agente in loco si riferivano alla signora __________.
Per operare in __________ in questo settore è necessario avere un’agente che
conosce la realtà locale. Sia __________ Srl che __________ Srl avevano quindi
concluso un mandato di rappresentanza con la signora __________; questi 2
contratti non prevedevano le condizioni di retribuzione in quanto queste ultime
venivano decise ad ogni gara di appalto vinta e definite in un contratto a sé.
(…). Vorrei precisare che visto che __________ era la persona di riferimento di
RE 1 è sempre stato lui a gestire i rapporti con la stessa. Era lui a indicare
quando e quanto bonificare a questa signora (…)” (cfr. AI 35, p. 5).
PI 1 ha poi precisato che le spettanze
in favore dell’agente in loco __________ venivano a lui corrisposte a volte da __________
Srl e a volte da __________. L’agente non aveva alcun contratto con la __________
ma unicamente con la __________ Srl, rispettivamente con la __________ Srl;
tuttavia, a suo dire “(…) la signora di fatto agiva nel contesto delle
operazioni con il Ministero del petrolio dell’__________, nelle quali era
coinvolta anche __________ (…)” (cfr. AI 35, p. 6).
PI 1 è stato nuovamente sentito il
30.4.2019: ha ribadito che era RE 1 che dava le disposizioni (sia in merito al
quantum che al quando) alla __________per eseguire i pagamenti in favore di __________
(cfr. AI 160). Questa conclusione è però stata contestata da RE 1 nel suo
interrogatorio del 13.6.2019: “(…) Quanto dice PI 1 è completamente falso.
Voglio precisare che __________ aveva come riferimento __________ [__________]
che era la segretaria di PI 1 in Srl e che parlava inglese (…)” (cfr. AI
173, p. 5).
Il 22.3.2022 è stata dunque sentita la
segretaria di PI 1, __________ che ha riferito di non essersi mai occupata
delle fatture di __________, che quest’ultima discuteva con RE 1 (cfr. AI 244).
Tali affermazioni risultano tuttavia in
contrasto con quanto è emerso dagli atti e, in particolare, con i numerosi
e-mail che __________ e __________ si sarebbero scambiate nel 2012/2013 (cfr. AI
218).
__________, interrogata quale persona
informata sui fatti il 10.5.2016, dipendente della __________, che si occupava
della contabilità di __________, ha affermato che “(…) in sostanza PI 1 o RE
1.
mi dicevano di aver contattato i fornitori; le fatture dei fornitori
sarebbero in seguito arrivate a __________ direttamente dai fornitori, e io in __________
ne avrei ricevuto una copia. Successivamente i mandanti PI 1 e RE 1 mi dicevano
quando pagare le fatture ai fornitori, pagamento che eseguivo io personalmente
poiché avevo accesso online al conto in Banca __________ di __________. (…).
(…) la signora __________ era una conoscente di RE 1, era lui che aveva il
contatto con lei per una questione di amicizia e poiché solo RE 1 parlava
inglese. PI 1 invece non sapeva parlare inglese (…)” (cfr. AI 36, p. 4
ss.).
7.3
Con istanza probatoria 15.6.2022 i
denuncianti hanno chiesto l’audizione dell’agente __________ allegando, nel contempo,
una sua dichiarazione scritta: “(…) The undersigned __________ born in __________ __________
(…), i declare that payments received by the company __________ ltd based __________,
__________ relating to the contracts acquired by __________ srl __________ with
the Ministery of oil SCOP – __________. This agreement was done with only Mr. PI
1.
by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued
to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were
due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________.
Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead
of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had
technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me
(…)” (cfr. AI 266).
Il magistrato inquirente ha dichiarato
irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi
dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).
Nel merito, il procuratore pubblico ha
affermato che “(…) un’audizione di __________ __________ non appare
necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto
il profilo giuridico (…)” (cfr. AI 279, p. 2).
A questo proposito si ricorda che il
pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far
raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità
penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase
CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben
precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei
limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in
considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr.
TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017
consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente
motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in
particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il
convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del
procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).
Ora
dalla decisione sull’istanza probatoria del 6.2.2023 e dal decreto di abbandono
di stessa data non si può desumere, nemmeno implicitamente, per quali motivi il
procuratore pubblico abbia ritenuto tale prova irrilevante, non essendosi
espresso al riguardo. Al contrario, nel decreto di abbandono in oggetto egli ha
concluso che dagli atti non fossero emersi sufficienti indizi di reato in
quanto “(…) dai verbali d’interrogatorio emerge che __________ interloquiva
unicamente con RE 1 a seguito di barriere linguistiche con PI 1 (che non
conosce l’inglese). Per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le
fatture dal conto della società __________ (…)” (ABB 220/2023, p. 17).
Il
magistrato inquirente ha dato dunque per assodate le dichiarazioni di PI 1 e
della sua segretaria __________, senza tuttavia verificare tali asserzioni con
la diretta interessata (__________) che si è/era, oltretutto, messa a
disposizione per venire in Ticino per essere interrogata.
Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr.
consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con
l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in
merito.
8.
I
reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai
sensi dei precedenti considerandi.
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3
CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.
Gli inc. 60.2023.39 e 60.2023.40
sono congiunti nel giudizio.
2. I gravami sono
accolti ai sensi dei considerandi.
§. Il
decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023 del procuratore pubblico
Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________, è annullato (inc. CRP
60.2023.39).
§§. Il decreto di abbandono 6.2.2023 (ABB __________)
emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________,
è annullato (inc. CRP 60.2023.40).
3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428
cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________,
e a RE 2, __________, complessivamente CHF 1’000.-- (mille) a titolo di
indennità.
4. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La le
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera