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Decisione

60.2023.39

Reclamo contro il decreto d'abbandono e la decisione incidentale. accusatore privato. abuso di diritto. legittimazione

31 agosto 2023Italiano47 min

esposto del 4/5.2.2015 RE 2 e RE 1, entrambi cittadini __________ residenti in __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.39/40

Lugano

31 agosto 2023/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sui reclami 17/20.2.2023

presentati da

RE 1

RE 2

entrambi patr. da: PR 1

contro

il decreto 6.2.2023 (“decisione incidentale”)

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del

procedimento penale aperto nei confronti di PI 1, __________ (patr. da: avv. PR

2, __________), per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele

e falsità in documenti (inc. MP __________) (inc. CRP 60.2023.39);

e

contro

il decreto di abbandono 6.2.2023 emanato dal

procuratore pubblico Daniele Galliano nel procedimento promosso a carico di PI

1, __________, per appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele

e falsità in documenti (inc. MP __________, ABB __________) (inc. CRP

60.2023.40);

richiamate le osservazioni 2/3.3.2023 di

PI 1 che chiede di respingere entrambi i reclami e gli scritti 23/24.2.2023 del

magistrato inquirente che, senza osservare, si rimette al giudizio di questa

Corte;

preso atto che i reclamanti non hanno

replicato;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto del 4/5.2.2015 RE 2 e RE 1, entrambi cittadini __________ residenti in __________,

hanno denunciato PI 1, cittadino __________ residente a __________, e __________,

direttore e membro del consiglio d’amministrazione della fiduciaria __________

SA, di __________ (in seguito __________), per truffa, falsità in documenti,

appropriazione indebita e amministrazione infedele (cfr. AI 1, inc. MP __________).

Dalla

denuncia si evince in particolare quanto segue:

1.

PI 1 è amministratore unico della __________

SA, __________ e titolare della ditta __________ Srl con sede a __________,

società che si occupa di costruzioni e forniture di impianti industriali. Quest’ultima,

nella primavera del 2010, avrebbe acquisito un contratto di fornitura per il

Ministero del petrolio __________. Per gestire tale mandato PI 1 avrebbe

richiesto la collaborazione di RE 1, esperto del ramo petrolifero (e manager

dipendente della __________ Srl dal 2011 e fino al 2013), e di RE 2,

finanziatore (dipendente della __________ Srl nel 2008/2009 e poi nel 2010

attivo quale procacciatore di clienti per la stessa società). Per espletare

l’incarico si sarebbero quindi rivolti alla __________ ed in particolare al suo

direttore e membro del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati

fiduciari:

-

il primo è stato sottoscritto il 6.5.2009

da RE 1, RE 2 e PI 1 (fiducianti) con la società di diritto __________ __________,

con sede a __________ a __________ (fiduciaria), che si era assunta l’impegno

di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto di

materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita alla

__________ Srl, “al fine di mantenere una riservatezza sui fornitori primari”;

i tre fiducianti hanno dichiarato di essere aventi diritto economico al 33% ciascuno

“dei valori/importi che la Fiduciaria riceverà a fronte degli impegni assunti

sulla base del contratto di mandato fiduciario” (cfr. AI 1, doc. C);

-

il secondo è stato sottoscritto il

18.3.2010 da RE 1, PI 1 e altre due persone, direttamente con la __________, che

aveva assunto il “mandato di intervento nella costituzione della società”

di diritto inglese __________ (attiva nella costruzione di impianti industriali

e fornitura di prodotti industriali nell’area Mediterraneo e Medio Oriente),

nonché la messa a disposizione del consiglio di amministrazione e dell’ufficio

di revisione; RE 1 e PI 1 hanno dichiarato di detenere il 35% ciascuno delle

quote sociali, mentre le altre due persone il 15% ciascuno (cfr. AI 1, doc. D).

Entrambi i mandati prevedevano che RE 2

e RE 1 nominavano quale loro rappresentante PI 1.

2.

Per quanto concerne la cosiddetta operazione

__________, dalla denuncia emerge che secondo il mandato fiduciario PI 1 era

autorizzato ad istruire __________ per l’acquisto di materiale per l’industria

petrolifera e la rivendita a __________ Srl. Tuttavia la __________, su

indicazione di PI 1 avrebbe eseguito diverse operazioni che non rientravano nel

potere di rappresentanza poiché esulavano, a dire dei denuncianti,

dall’attività della __________: “(…) si ribadisce che il mandato fiduciario

riportava espressamente che la __________ (…) quale fiduciaria, ed il signor PI

1, quale rappresentante dei soci, ed era tale solo per le ‘attività commerciali

e relativi ai contratti in __________. Pertanto, se non si trattava di

pagamenti che rientravano nell’attività di carattere commerciale, ossia

l’acquisto di merci, questi pagamenti non rientravano nel mandato fiduciario e

andavano autorizzati dai soci (…)” (cfr. AI 1). In particolare dal saldo

del conto bancario presso __________ intestato alla __________ sarebbe emerso che

nel settembre 2013 quest’ultima società avrebbe effettuato un versamento in

favore della __________ Ltd di EUR 345'000.-- senza un valido motivo. Inoltre

questo pagamento non sarebbe stato autorizzato da RE 1 e da RE 2. Dall’estratto

del conto bancario di __________ presso la banca __________ sarebbero anche

emersi dei trasferimenti di denaro, tra gli anni 2010-2012, su di un conto

corrente __________ intestato ad un cittadino __________ per un importo

complessivo di EUR 1'342'085.-- con causale “Commission for contract (…)

with Ministry of Oil __________”. I denuncianti non avrebbero saputo che la

__________ avesse stipulato “un accordo, un contratto commerciale di agenzia

o altro (…), né erano stati informati di presunti contratti con il Ministero

dell’Olio __________ (…)”.

3.

Per quanto concerne invece la cosiddetta

operazione __________, RE 1 lamenta, anche in questo caso, il fatto che PI 1

avrebbe agito in nome della società, andando tuttavia oltre il suo potere di

rappresentanza e anche dopo la revoca di tale diritto, effettuando bonifici dal

conto corrente della società a favore di terze persone, a suo dire senza

motivo, o dando disposizioni alla __________ di emettere alcune fatture per

della merce venduta alla __________ Srl, indicando un importo minore rispetto

all’ordine ricevuto e addirittura un prezzo di vendita inferiore o pari a

quello d’acquisto: “(…) In sostanza PI 1 agiva così: __________ SA, nella

persona di PI 1, forniva a __________ la merce incassando prontamente le

fatture di vendita. In seguito per conto di __________, il signor PI 1, senza

autorizzazione del socio RE 1, vendeva la merce a __________ SA [recte __________

Srl] senza però emettere alcuna fattura oppure emettendo fatture inferiori

al prezzo d’acquisto e per alcune senza richiederne il rispettivo pagamento

(…)” (cfr. AI 1).

4.

RE 1 ed RE 2 hanno dunque denunciato PI

1 per truffa sia in merito all’operazione __________ che all’operazione __________:

nel primo caso, per avere sottaciuto loro astutamente che “(…) i

fondi non rimanevano alla __________ (…), ma inviati su una off-shore di

proprietà o di cui il beneficiario finale era il signor PI 1 (…) distraendo

i proventi delle operazioni (…)”; nel secondo caso invece __________ (…)

e PI 1 avrebbero “(…) intenzionalmente e astutamente ingannato RE 1,

poiché nascondevano il fatto che __________ non fatturava, rispettivamente non

incassava, quanto forniva a __________ Srl (…)”. Sostengono inoltre che, in

entrambe le operazioni, la documentazione contabile prodotta dalla fiduciaria

sarebbe stata lacunosa e probabilmente anche non conforme alla realtà; da qui

la denuncia per falsità in documenti.

I denuncianti ritengono dati i

presupposti dell’appropriazione indebita sia per l’operazione __________ che __________:

nel primo caso la __________ sapeva di poter prendere istruzioni da PI 1 solo

per le operazioni inerenti allo scopo del mandato fiduciario, ma ciononostante

avrebbe intenzionalmente effettuato ben quattro pagamenti dal conto della

società, danneggiando gravemente i denuncianti, mentre nel secondo caso, la fiduciaria

avrebbe dovuto chiedere istruzioni a tutti i soci ed in particolare a RE 1, in

quanto quest’ultimo aveva revocato il diritto di rappresentanza ad PI 1.

Per quanto concerne l’accusa di

amministrazione infedele i denuncianti sostengono che la __________ avrebbe sempre

dovuto agire su mandato dei tre soci e non unicamente sulla base delle

indicazioni di PI 1; così facendo avrebbe agito in modo imprudente in entrambe

le operazioni.

b. Il

28.7.2015 l’allora procuratore pubblico Francesca Piffaretti-Lanz ha dapprima interrogato

RE 1 ed RE 2 in qualità di accusatori privati (cfr. AI 9 e 10), in data

10.5.2016 RE 1 in qualità di imputato (cfr. AI 35) e in data 10.5.2016 __________

in qualità di persona informata sui fatti (cfr. AI 36). In entrambi i verbali è

stato indicato che era presente anche il patrocinatore degli accusatori

privati.

Lo stesso giorno, il procuratore pubblico ha emanato

un ordine di perquisizione e sequestro della relazione bancaria intestata alla __________

SA presso l’allora __________ (cfr. AI 34).

In data 11.5.2016 il magistrato inquirente ha aperto l’istruzione

a carico di RE 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione

infedele aggravata, sub. semplice e falsità in documenti (cfr. AI 37).

In

data 29.11.2017 il magistrato inquirente ha interrogato __________ in qualità

di imputato (cfr. AI 100) e il 24.6.2019 ha comunicato alle parti la chiusura

dell’istruzione nei suoi confronti, prospettando l’emanazione di un decreto

d’abbandono (cfr. AI 175), che gli è stato intimato il 10.9.2021 (ABB __________).

PI

1 è stato nuovamente interrogato dal magistrato inquirente il 30.4.2019, il 3.3.2020

e da ultimo (interrogatorio finale) il 28.10.2021 (cfr. AI 160, 199 e 233). Il

giorno successivo ha comunicato alle parti la chiusura dell’istruzione,

prospettando la promozione dell’accusa nei suoi confronti per titolo di

amministrazione infedele aggravata (cfr. AI 234).

Pure

RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente interrogati, sempre in qualità di accusatori

privati, il 13.6.2019, 16.7.2019 e il 16.5.2022 (cfr. AI 173, 177, 256 e 257) e,

dando seguito alle istanze probatorie delle parti (cfr. AI 237 e 238), sono

stati interrogati anche sei testimoni (cfr. AI 171, 172, 244, 245, 255 e 265),

sempre alla presenza del loro patrocinatore.

c. Con

lettera 18.10.2022 il procuratore pubblico Daniele Galliano, subentrato

nell’inchiesta a Francesca Piffaretti-Lanz, ha informato il patrocinatore di RE

1 e RE 2 di avere “qualche dubbio” in merito al fatto che i suoi

assistiti potessero essere ritenuti accusatori privati nel procedimento penale

in oggetto, in quanto l’unica danneggiata dall’ipotesi accusatoria di

amministrazione infedele aggravata prospettata ad PI 1 il 28.10.2021 (cfr. AI

233), sarebbe la __________ in quanto tale, dotata di personalità giuridica (cfr.

AI 267).

Gli ha quindi assegnato un termine di 15 giorni per

presentare eventuali osservazioni precisando che, qualora la __________ fosse

nel frattempo stata radiata dal registro di commercio, i suoi assistiti

avrebbero dovuto dimostrare di essere gli unici aventi diritto/azionisti della

società; l’ha informato che avrebbe deciso la sua istanza probatoria 15.6.2022,

dopo aver ricevuto le sue osservazioni (cfr. AI 267).

Con

scritto del 25.11.2022 RE 1 e RE 2 - sorpresi dalla richiesta del magistrato

inquirente poiché giunta dopo oltre sette anni dall’apertura del procedimento e

dopo che essi avevano fattivamente contribuito all’avanzamento dello stesso –

hanno ribadito di essere stati direttamente danneggiati dall’agire di PI 1 con

il quale avevano costituito una società semplice nelle diverse operazioni

implementate tramite le società inglesi messe a disposizione da __________.

Hanno nel contempo chiesto al magistrato inquirente, nell’eventualità in cui avesse

deciso per la loro estromissione, di disporre l’edizione da __________ della

documentazione relativa alle due società inglesi così da accertare chi fossero gli

azionisti e gli aventi diritto economico (cfr. AI 273).

L’1.12.2022

il magistrato inquirente ha intimato alle parti una nuova chiusura dell’istruzione,

prospettando l’emanazione nei confronti di PI 1 di un decreto d’abbandono per i

reati di appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in

documenti, limitatamente ad alcuni fatti, e la promozione dell’accusa per

amministrazione infedele aggravata “(…) in relazione ai fatti accaduti nel

periodo compreso dal 05 agosto 2013 e al 04 settembre 2013 a __________ e in

altre imprecisate località, e meglio in relazione ai bonifici di complessivi

Euro 345'000.00 a debito della relazione bancaria intestata a __________, __________

(UK)”; ha nel contempo assegnato alle parti un termine scadente il

16.12.2022 per presentare eventuali istanze probatorie (cfr. AI 274).

Con

lettera accompagnatoria datata 1.12.2022, il magistrato inquirente ha informato

le parti che alla scadenza del termine avrebbe deciso le istanze probatorie

precedenti e quelle nuove, così come sulla legittimazione di RE 1 e RE 2 ad

essere considerati accusatori privati (cfr. AI 275).

Su

quest’ultimo punto, il 15.12.2022 il difensore dell’imputato PI 1 ha chiesto al

magistrato inquirente, in via principale di negare la qualità di accusatori

privati a RE 1 ed RE 2 e, in via subordinata, di svolgere ulteriori

accertamenti sull’esistenza delle società __________ Ltd e __________, rispettivamente

sui loro azionisti, aventi diritto economico e amministratori (cfr. AI 277).

d. Con

decisioni/decreti datati 6.2.2023 il procuratore pubblico ha respinto le

istanze probatorie dell’imputato, di RE 1 ed RE 2 (cfr. AI 279: decisione su

istanza probatoria) e ha escluso questi ultimi dal procedimento (cfr. AI 280: decreto

denominato “decisione incidentale”). Nel contempo ha intimato il decreto

di abbandono a favore di RE 1 (cfr. ABB __________) e l’atto di accusa nei suoi

confronti (cfr. ACC __________), come meglio si dirà in seguito.

e. Con il

decreto di abbandono il procuratore pubblico ha escluso i reati di

appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele e falsità in

documenti, limitatamente ai fatti avvenuti nei periodi compresi “(…) dall’anno

2010 all’anno 2012 in relazione ai pagamenti dal conto corrente __________ (…)

per complessivi Euro 1'345'085.00 in favore di __________ (…); dal 29 dicembre

2009 al 27 aprile 2011 in relazione al pagamento di fatture per costi di merci

e servizi per complessivi Euro 45'917.25; in relazione a presunti documenti

giustificativi falsi riguardo al calcolo finale degli utili da ripartire (…); al

bonifico del 27 settembre 2010 di Euro 500'000.00 in favore di __________ Corp;

nonché per i fatti (…) dal 21 febbraio 2012 al 10 maggio 2013, in relazione

ai bonifici di Euro 40'145.00 (versamento a __________), 15 marzo 2013 di Euro

190'000.00 e 10 maggio 2013 per Euro 200'000.00 e da maggio 2010 al 10

settembre 2013, in relazione al mancato pagamento di merce fatturata (…)” (cfr.

ABB __________).

In particolare, per quanto qui di

interesse, il magistrato inquirente ha

dapprima evidenziato che la persona lesa dal reato di amministrazione infedele,

se commesso da parte degli organi (o dai dirigenti effettivi) di una persona

giuridica, poteva essere unicamente la società; azionisti e creditori non

sarebbero direttamente danneggiati. Sarebbe dunque, a suo dire, irrilevante la

questione a sapere “(…) se è stato rispettato un accordo interno con gli

azionisti in merito alla divisione dell’utile, oppure il rispetto di un

ipotetico contratto di mandato (fiduciario), o ancora se il pagamento di

fatture sia avvenuto con l’accordo di tutti i soci (…)” (decreto

d’abbandono 6.2.2023, p. 15). La denuncia penale sarebbe in merito, a dire del

procuratore pubblico, particolarmente confusa “(…) visto che più volte viene

sostenuto che PI 1 avrebbe commesso un atto di malagestione per non aver

rispettato degli accordi interni o il mandato fiduciario, quando invece l’esame

avrebbe dovuto essere rivolto sulla corretta amministrazione delle società

inglesi e se l’ipotetico pagamento di fatture era nell’interesse delle società

o meno (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 15).

In merito al pagamento di complessivi

EUR 1'345'085.-- in favore di __________ (non giustificato a dire dei

denuncianti, in quanto quest’ultima quale agente in __________ di __________

Srl non poteva emettere fatture per provvigioni alla __________), non vi

sarebbero sufficienti indizi di reato a carico di PI 1. Da un lato perché __________

era in contatto unicamente con RE 1 in quanto l’imputato non conosceva

l’inglese, “(…) per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le

fatture dal conto di __________, altrimenti mal si spiegherebbe come mai una

persona di fiducia che lavorava per lui da anni riceve dei bonifici da parte di

una società inglese (sconosciuta) e non si pone nessuna domanda (…)” (decreto

d’abbandono 6.2.2023, p. 17). Inoltre, a dire del procuratore pubblico, i

rapporti di dare e avere fra __________ e __________ Srl erano intensi e __________

aveva fornito prestazioni anche per la __________, “(…) il pagamento del suo

onorario non appare problematico, anche perché non spetta al Ministero Pubblico

disquisire se le fatture fossero più o meno congrue rispetto all’effettiva

prestazione fornita (…)” (decreto d’abbandono 6.2.2023, p. 17).

Contro questo decreto sono insorti i

denuncianti con reclamo 17.2.2023 davanti a questa Corte, ma limitatamente ai pagamenti

dal conto della società __________ in favore dell’agente __________a __________

per complessivi EUR 1'345'085.00 (inc. CRP 60.2023.40).

Secondo i reclamanti, PI 1,

approfittando dell’autorizzazione da loro conferitagli, avrebbe posto in atto,

intenzionalmente, un comportamento penalmente rilevante, in violazione

dell’art. 158 CP. In particolare egli avrebbe dato ordine alla __________ di

pagare a __________, agente irachena, 29 fatture dai conti di __________ che in

realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ Srl. Essi

sostengono che il procuratore pubblico non avrebbe sufficientemente

approfondito la questione a sapere chi avrebbe dato gli ordini alla __________

per il pagamento di queste fatture. L’inchiesta avrebbe d’altronde chiarito che

vi era unicamente un rapporto contrattuale fra __________ e la __________ Srl,

e non risultava per contro alcun contratto fra l’agente iracheno e la __________

o la __________. Il procuratore pubblico avrebbe, a torto, affermato che

sarebbe stato unicamente RE 1 ad interloquire con __________, mentre, come

risulterebbe dalla dichiarazione spontanea fatta da quest’ultima, emergerebbe

che sarebbe stato lo stesso PI 1 a dare le disposizioni di pagamento per il

tramite della sua segretaria attraverso l’email della società __________ Srl.

I reclamanti postulano dunque che il

decreto d’abbandono venga annullato limitatamente ai fatti in relazione ai

pagamenti dal conto corrente __________ in favore di __________.

f. Nel

contempo, come indicato in precedenza, il magistrato inquirente ha promosso l’accusa

dinanzi alla Corte delle assise correzionali nei confronti di PI 1 siccome

accusato di amministrazione infedele aggravata “(…) per avere (…) a __________

e in altre imprecisate località, in veste di dirigente effettivo (organo di

fatto) della società inglese __________, dotato di facoltà decisionale autonoma

sugli affari correnti della società, di fatto da lui gestita da __________

dando istruzioni ai dipendenti della fiduciaria __________ e __________ SA,

obbligato quindi per negozio giuridico e per legge a gestirne gli interessi

patrimoniali, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio per almeno

CHF 424'022.00 (…), e meglio, trovandosi in ristrettezze finanziarie, decidendo

quindi di attingere dai conti della società inglese __________ Ltd per coprire

uno scoperto di __________ SA, allestendo all’uopo la fattura fittizia datata 5

agosto 2013 a nome di __________ Ltd quando fra quest’ultima e __________ Ltd

non vi era in essere alcuna relazione commerciale (…)” (cfr. ACC __________).

Il processo, inizialmente aggiornato

dalla Corte delle assise correzionali per il 16.6.2023, è stato rinviato a data

da stabilire (inc. TPC __________).

g. Sempre il

6.2.2023, con decreto denominato “decisione incidentale” il procuratore

pubblico ha escluso RE 1 ed RE 2 dal procedimento “(…) in quanto non possono

essere (più) riconosciuti accusatori privati, non avendo subito un danno

diretto (…)”.

Il magistrato

inquirente, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la

quale né gli azionisti, né i creditori societari sarebbero lesi direttamente

dai reati patrimoniali perpetrati a danno di una società anonima, ha concluso

che le presunte malversazioni segnalate da RE 1 ed RE 2 sarebbero state

eventualmente commesse a danno delle società __________ __________ e __________

ambedue “(…) dotate di un patrimonio autonomo rispetto agli azionisti o i

creditori (…)” (cfr. AI 280, p. 2).

Contro questo decreto sono insorti RE 1 ed RE 2 con

gravame 17/20.2.2023, chiedendone l’annullamento (inc. CRP 60.2023.39).

Essi invocano, dapprima una manifesta violazione del

principio della buona fede processuale da parte del magistrato inquirente, in

quanto la loro estromissione sarebbe tardiva, poiché decisa ad oltre otto anni

di distanza dall’apertura del procedimento penale, e contraddittoria, ritenuto

che nel corso di tutto il procedimento essi avrebbero contribuito attivamente

all’accertamento dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria, sarebbero stati interrogati

più volte, avrebbero avuto regolare accesso agli atti, sarebbero stati più

volte invitati dagli inquirenti a prendere posizione in merito ai passi istruttori

compiuti, avrebbero proposto di far allestire un rapporto dall’equipe

finanziaria, sarebbero stati destinatari delle decisioni di chiusura, avrebbero

potuto presentare istanze probatorie, ecc., senza che l’imputato e/o il precedente

titolare del procedimento contestassero il loro ruolo, ma anzi ricevendo da

quest’ultimo “garanzie chiare” sul loro status.

Nel merito ribadiscono

che essi andrebbero considerati soci (di una società semplice ai sensi degli

artt. 530 ss. CO) nelle diverse operazioni implementate per il tramite dei

veicoli societari messi a disposizione a titolo fiduciario da __________. RE 1

ed RE 2 ricordano di non aver avuto legami contrattuali con le due società

inglesi, ma unicamente con la __________, e che pertanto essi non potrebbero

essere considerati, in alcun modo, azionisti o creditori della __________ o

della __________.

h. Delle

ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni di PI 1, si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

Gli

inc. 60.2023.39 e 60.2023.40 sono congiunti nel giudizio, ex art. 30 CPP,

concernendo le impugnative la stessa fattispecie.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Giusta l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art.

319.

ss. CPP) può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

I

reclami 17/20.2.2023, il primo presentato contro il decreto (“decisione

incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39), il secondo contro il decreto

d’abbandono 6.2.3023 (inc. CRP 60.2023.40), sono tempestivi (perché introdotti

nel termine di dieci giorni in applicazione degli artt. 396 cpv. 1 CPP e 322

cpv. 2 CPP) e, parimenti, proponibili

(art. 393 cpv. 1 lit. a CPP) [ZK StPO –

A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 16].

2.3

2.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP [che non

presuppone un pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF

(decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018 del 12.3.2019

consid. 2.2.; DTF 143 IV 475 consid. 2.9.)] implica che il ricorrente sia

personalmente, direttamente (decisioni TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid.

4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid. 3.1.; DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140

IV 155 consid. 3.2.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021

consid. 4.1.; BSK StPO – M. ZIEGLER / S. KELLER, 2. ed., art. 382 CPP n. 2)

attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna

(StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 382 CPP n. 2).

L’Alta

Corte ha esplicitamente approvato un interesse giuridicamente protetto

ex art. 382 cpv. 1 CPP se un interessato al procedimento si vede negare oppure

togliere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.). Un mero interesse di fatto non è, per contro,

sufficiente (decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).

2.3.2

RE

1.

ed RE 2 esclusi dal procedimento penale con decreto (“decisione

incidentale”) 6.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39) siccome ritenuti non

danneggiati e quindi non accusatori privati, hanno un interesse giusta i

combinati art. 105 cpv. 1 lit. a / cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP all’annullamento

oppure alla modifica del decreto 6.2.2023, che ha negato loro tale qualità di

parte.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. L’impugnativa è

perciò, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

Per

quanto riguarda invece la legittimazione ad impugnare il decreto d’abbandono

6.2.2023

(ABB __________), limitatamente al reato di amministrazione infedele, in

concreto si pone la questione a sapere se direttamente danneggiati siano stati

i reclamanti o la stessa società __________; ciò può essere spiegato unicamente

tramite la qualifica del contratto di mandato fiduciario, il chiarimento dei

legami contrattuali fra denuncianti e denunciato e gli accertamenti in merito

ai reciproci rapporti di dare e avere fra le diverse società implicate nella

fattispecie.

La

questione della legittimazione dei reclamanti si confonde quindi con il merito.

Essa sarà esaminata ed evasa in seguito.

3.

3.1.

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

3.2

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato

(decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18 ss.; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene giuridico

tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF 6B_940/2021 del 9.2.2023

consid. 2.1.1.; DTF 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491 consid. 2.3.; 141 IV

380.

consid. 2.3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto

centrale è la lesione diretta degli interessi giuridicamente protetti

dell’interessato (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, in FF 2006 p. 1076). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale è infatti irrilevante l’esistenza di un pregiudizio ai sensi del

diritto civile (decisioni TF 1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015

del 6.4.2016 consid. 1.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 115 CPP n. 4a).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi,

l’interessato non può essere reputato danneggiato (decisione TF 1B_418/2022 del

17.1.2023

consid. 3.1.; DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21).

3.3

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare

(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –

M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il

proprietario dei valori patrimoniali (decisione TF 1B_62/2018 del 21.6.2018

consid. 2.1.; DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M.

POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 56). Se il reato è commesso a pregiudizio

del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa subisce un danno e può

dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023

consid. 3.1.).

3.4

Gli

azionisti (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.; DTF 140 IV 155

consid. 3.3.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115

CPP n. 28/56; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 684;

Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), l’avente diritto economico ed i

creditori (decisione TF 1B_418/2022 del 17.1.2023 consid. 3.1.) di una società

a danno della quale è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo

amministratore non è leso dai reati a di lei pregiudizio (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 31).

3.5

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI,

op. cit., art. 115 CPP n. 7 e art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104 cpv. 1

lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del 6.4.2016

consid. 1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

3.6

La qualità di

danneggiato di una persona, e di riflesso la sua legittimazione a partecipare

al procedimento quale accusatore privato, è – di regola – determinata

all’inizio della procedura, sulla base degli ancora esigui elementi a

disposizione, segnatamente delle allegazioni di chi si pretende leso, che deve

rendere verosimile il pregiudizio ed il nesso di causalità tra il danno ed il

reato (decisioni TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; 1B_438/2016 del

14.3.2017

consid. 2.2.2.; 1B_190/2016 dell’1.9.2016 consid. 2.1.). Se esiste un

dubbio in merito alla realizzazione dei presupposti del reato, si deve

riconoscere la qualità di accusatore privato (decisione TF 1B_62/2018 del

21.6.2018

consid. 2.1.). Lo statuto di danneggiato può essere riesaminato nel

corso del procedimento su iniziativa del magistrato inquirente o di un’altra

parte, con l’avanzare dell’istruzione (DTF 141 IV 1 consid. 3.1.; BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 20).

Reclamo

contro il decreto (“decisione

incidentale”) 6.2.2023

(inc.

60.2023.39)

4.

4.1.

Nell’ambito del diritto penale e della sua attuazione

procedurale, lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi più incisivi per garantire

l’osservanza degli obiettivi da esso perseguiti. Il Codice di procedura penale

pone quindi tra i “principi del diritto processuale penale” il rispetto della

dignità umana e la correttezza, sanciti dall’art. 3 CPP, all’inizio del codice.

Quale concretizzazione di questi principi, l’art. 3 cpv. 2 CPP prevede che le

autorità penali si attengano segnatamente al principio della buona fede (lit.

a), al divieto dell’abuso di diritto (lit. b), all’imperativo di garantire

parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di

accordare loro il diritto di essere sentiti (lit. c) e al divieto di utilizzare

metodi probatori lesivi della dignità umana (lit. d) (DTF 142 IV 158).

Giusta l’art. 5 cpv. 3 Cost, organi

dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

Da questo principio generale discende in particolare il diritto fondamentale

dell’individuo alla protezione della sua buona fede nelle sue relazioni con lo

Stato, consacrato dall’art. 9 in fine Cost. Nel procedimento penale, il

principio della buona fede concerne principalmente le autorità, ma anche le

altre parti al procedimento penale (DTF 143 IV 11).

4.2

Ora,

si ricorda che la veste di danneggiato si determina all’inizio della procedura,

sulla base degli ancora esigui elementi a disposizione, segnatamente delle

allegazioni di chi si pretende leso, che deve rendere verosimile il pregiudizio

ed il nesso di causalità tra il danno ed il reato. Lo statuto di danneggiato

può essere riesaminato nel corso del procedimento su iniziativa del magistrato

inquirente

o di un’altra parte, con l’avanzare dell’istruzione. Il fatto, dunque, che il

pubblico ministero, nel prosieguo del procedimento, ritenga di riesaminare la

posizione del reclamante è un atto corretto ed invero dovuto.

Inoltre

si rileva che nel caso di reati, quale, ad esempio, il reato di amministrazione

infedele, questi sono perseguibili d’ufficio, ossia a prescindere

dall’esistenza di un accusatore privato, di modo che gli imputati devono essere

puniti anche in sua assenza.

4.3

Va

dapprima evidenziato che il magistrato inquirente ha denominato il citato

decreto 6.2.2023 di estromissione dei reclamanti dal procedimento penale, quale

“decisione incidentale”.

Esso

è nondimeno stato emanato e intimato alle parti il 6.2.2023 in contemporanea

con l’atto d’accusa ACC __________ e il decreto d’abbandono ABB __________, che

evidentemente sono stati prolati al termine dell’inchiesta, come peraltro ben

risulta anche dal tenore degli art. 319 cpv. 1 lit. b e 324 cpv. 1 CPP

Una

decisione incidentale non può, per definizione, essere emanata al termine

dell’istruzione.

Già

da questo punto di vista, la procedura adottata dal magistrato inquirente non è

corretta e solleva qualche perplessità.

4.4

Dagli

atti risulta che, dall’inoltro della denuncia del 4/5.2.2015 e per tutta la

durata del procedimento, RE 1 ed RE 2 hanno partecipato attivamente all’accertamento

dei fatti e all’avanzamento dell’istruttoria: hanno avuto, da subito, regolare accesso

agli atti (cfr. AI 24); hanno richiesto e ottenuto l’allestimento di un

rapporto dell’equipe finanziaria (cfr. AI 222); hanno avuto numerosi scambi di

corrispondenza con il magistrato inquirente (cfr. AI 12, 22, 24, 39, 42, 54,

55, 61, 72, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 94, 97 e 122); sono stati citati ed erano

presenti, personalmente o tramite il loro patrocinatore, a tutti gli

interrogatori degli imputati PI 1 e __________ (cfr. AI 35, 100, 160, 199, 232

e 233), delle persone informate sui fatti (cfr. AI 36) e dei testimoni (cfr. AI

171, 172, 244, 245, 247, 248 e 265); sono stati più volte interrogati in veste

di accusatori privati (cfr. AI 9, 10, 173, 177, 256 e 257) e hanno potuto

inoltrare il 30.11.2021 una prima istanza probatoria (cfr. AI 239) a seguito

della comunicazione della chiusura dell’istruzione penale del 29.10.2021 (cfr.

AI 234), senza che la loro qualità di accusatori privati fosse mai stata messa

in discussione, né dal precedente magistrato inquirente che, di fatto, l’ha

riconosciuta, né dall’imputato, se non (per la prima volta) con scritto 15.12.2022

(cfr. AI 277), ma solo dopo aver preso atto del contenuto della lettera

18.10.2022

del nuovo titolare del procedimento penale (cfr. AI 267).

Anche al termine dell’istruzione il

comportamento del magistrato inquirente è stato, ancora una volta, ambiguo e

contraddittorio. Infatti, con scritto 1.12.2022 (cfr. AI 275), egli ha

comunicato alle parti di aver emanato, lo stesso giorno, una “nuova

comunicazione di chiusura dell’istruzione” (cfr. AI 274), informandoli che

alla scadenza del termine assegnato per presentare eventuali istanze probatorie

avrebbe deciso, sia “quelle già presentate” che eventuali nuove istanze,

sia sulla “legittimazione di RE 2 e di RE 1 ad essere considerati accusatori

privati”.

Sennonché, con decisione 6.2.2023 (cfr. AI

279), dovendo statuire in merito all’istanza probatoria 16/19.12.2022 dei

reclamanti (cfr. AI 276), il procuratore pubblico l’ha dichiarata irricevibile,

motivandola con il fatto “(…) che RE 2 e RE 1 sono stati esclusi dalla veste

di accusatori privati, in quanto non direttamente danneggiati per i reati a

danno della società __________ (…)”.

Certo, prima di emanare la decisione qui

contestata, nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. in

particolare 6B_1226/2016, consid. 4), con lettera 18.10.2022 (cfr. AI 267) il

magistrato inquirente ha informato i reclamanti di avere “qualche dubbio”

in merito al fatto che potessero essere ritenuti accusatori privati, dando loro

la possibilità di esprimersi in merito, invitandoli a presentare eventuali

osservazioni, senza però chiedere loro se la __________, società tuttora

esistente ed iscritta al registro di commercio inglese, come confermato dallo

stesso magistrato (cfr. AI 279) e in quanto tale dotata di personalità

giuridica, fosse intenzionata a subentrare quale accusatrice privata nel

procedimento penale o effettuare lui stesso questo accertamento interpellando direttamente

la società o la __________, come del resto richiestogli sia dai reclamanti il

25.11.2022

(cfr. AI 273) che dall’imputato il 15.12.2022 (cfr. AI 277).

Accertamento questo sicuramente utile se

non addirittura necessario ai fini del procedimento, visto che i fatti

contestati all’imputato nell’ACC __________ del __________ sarebbero stati

commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, a danno della società __________ senza

che questa sia mai stata interpellata giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere

se volesse costituirsi accusatrice privata e senza neppure notificarle l’atto

di accusa.

4.5

In queste circostanze, il comportamento

del pubblico ministero, a prescindere dal fatto che due magistrati inquirenti

si siano susseguiti nella conduzione dell’inchiesta, che prima ha di fatto accordato

la qualità di accusatore privato a RE 1 ed a RE 2, senza mai porsi un dubbio in

merito per anni e durante un numero importante di atti istruttori, ed in

seguito, nel decreto impugnato, dopo ben otto anni dall’apertura

dell’inchiesta, ed unicamente con l’emanazione dell’atto d’accusa e del decreto

d’abbandono, ha negato loro tale qualità, costituisce una violazione del

divieto “venire contra factum proprium”, quale forma di abuso di

diritto.

Si

ricorda, in proposito, che il divieto dell'abuso di diritto, previsto anche

dall'art. 3 cpv. 2 lit. b CPP, esclude, per tutti i partecipanti al

procedimento, comportamenti contraddittori (secondo il divieto di “venire

contra factum proprium”), reazioni tardive o tatticismi esasperati o

defatigatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 16, 17 e 18).

5.

Il

gravame, per quanto concerne il reclamo di cui all’inc. CRP 60.2023.39, deve

essere accolto ed il decreto di estromissione 6.2.2023 (“decisione

incidentale”) annullato.

RE

1.

e RE 2 restano ammessi al procedimento penale contro PI 1 quali accusatori

privati, ruolo che andrà comunque approfondito e chiarito, come meglio si dirà

in seguito.

Reclamo

contro il decreto di abbandono

6.2.2023

(ABB __________) (inc. 60.2023.40)

6.

6.1.

La legittimazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1

CPP presuppone, anzitutto, come visto, la qualità di parte al procedimento

penale.

6.2

RE

1.

e RE 2 ipotizzano nei confronti dell’imputato il reato di amministrazione

infedele [secondo cui è punito chiunque (per procacciare a sé o ad altri un

indebito profitto, art. 158 cifra 1 cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato

ufficiale oppure negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a

sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia oppure

permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1 cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A.

NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)], in relazione a 29 fatture per un

totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________, agente __________a, a titolo

di provvigioni, pagate tramite i conti della società __________, ma che in

realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla società __________ (società di

pertinenza di PI 1).

Il reato di cui all’art. 158 CP presuppone un dovere

di gestione oppure di sorveglianza della gestione: può pertanto essere autore

del reato solo chi – obbligato proprio alla tutela di interessi patrimoniali

altrui, disponendo nella sua attività di un alto grado di indipendenza –

amministra l’altrui patrimonio (di una certa importanza), per l’altrui

interesse (decisione TF 6B_289/2020 dell’1.12.2020 consid. 9.1.; BSK Strafrecht

II – M. A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.).

6.3

Ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui

diritti sono stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato

invocato (decisione TF 6B_255/2022 del 22.3.2022 consid. 2.2.), ossia il

titolare del bene giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (decisione TF

6B_562/2021 del 7.4.2022 consid. 3.2.). L’aspetto centrale è la lesione diretta

degli interessi giuridicamente protetti dell’interessato. Nei reati contro il

patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare dei beni giuridici

tutelati, ovvero il titolare dei valori patrimoniali lesi. Gli azionisti, l’avente diritto economico ed i

creditori (decisione TF 1B_418/2022 del

17.1.2023

consid. 3.1.) di una società a danno della quale è commesso il

reato non sono, come già

sopraindicato, lesi direttamente.

6.4

Il

reclamo in esame, contro il decreto d’abbandono 6.2.2023 emanato dal

procuratore pubblico nei confronti di RE 1per il reato, fra gli altri, di

amministrazione infedele, è stato presentato dagli stessi RE 2 e RE 1 in data

17/20.2.2023.

Questi

ultimi, giusta la tesi del procuratore pubblico, non sarebbero tuttavia stati direttamente

danneggiati dall’agire di PI 1; l’unica direttamente danneggiata sarebbe, a suo

dire, la società __________ Ltd in quanto tale, dotata di personalità giuridica

(cfr. AI 267). Di conseguenza, i reclamanti non avrebbero la qualità di parte

al procedimento penale e non sarebbero dunque legittimati in questa sede giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP.

6.5

Ora, come indicato in precedenza, i

fatti in oggetto si riferiscono ad alcune operazioni complesse e

finanziariamente importanti che vedono coinvolti RE 1, RE 2 e PI 1 ed il

Ministero del petrolio __________. I primi tre, per espletare tali operazioni

si sarebbero rivolti alla __________ ed in particolare al suo direttore e membro

del consiglio d’amministrazione __________, concludendo due mandati fiduciari.

In particolare, il primo contratto stipulato il 6.5.2009 tra RE 1, RE 2 e PI 1,

in qualità di fiducianti, e la __________ Ltd (fiduciaria), che si era assunta

l’impegno di coordinare, tramite la società inglese __________ Ltd, l’acquisto

di materiale per l’industria petrolifera da produttori europei e la rivendita

alla __________ Srl (doc. C, AI 1). Dalla documentazione e dai verbali di

interrogatorio agli atti è emerso che la società di diritto inglese __________

Ltd è/era una struttura, specializzata nel trading internazionale, cosiddetta

“agent” avente come “principal” due società offshore.

__________ Ltd è/era di proprietà della __________

Ltd (corrispondente inglese di __________) e veniva messa a disposizione dei

clienti della __________ per i suoi servizi. Scopo di questa struttura, fra

“agent”, “principal”, RE 1, RE 2 e PI 1 era l’ottimizzazione fiscale degli

utili.

Dal verbale di interrogatorio di __________

emerge che __________ aveva messo a disposizione di RE 1, RE 2 e PI 1, a titolo

fiduciario, la società __________ Ltd per eseguire le operazioni previste in __________.

Dagli atti non emerge dunque che i

reclamanti siano/siano stati azionisti della __________ Ltd; non compare

infatti tra i documenti presentati dalle parti alcun acquisto di un pacchetto

azionario della società in oggetto da parte di RE 1, RE 2 o PI 1. Gli stessi si

sono sempre definiti “soci” fra di essi, in qualità di investitori

nell’operazione __________, stabilendo una chiave di riparto degli utili di 1/3

ciascuno.

Il magistrato inquirente non ha tuttavia

effettuato alcun accertamento in merito alla __________, ed in particolare in

merito agli azionisti, rispettivamente agli amministratori di detta società,

benché vi fossero state delle richieste in tal senso sia da parte dell’imputato

(cfr. AI 277) che dei reclamanti (cfr. AI 273), senza neppure interpellare la

società giusta l’art. 118 cpv. 4 CPP per sapere se volesse costituirsi

accusatrice privata nei fatti per i quali ha emanato l’atto di accusa 6.2.2023

(ACC __________).

Egli ha in particolare affermato, nella

decisione 06.02.2023 con la quale ha respinto le istanze probatorie delle

parti, che tali ulteriori verifiche erano, a suo dire, “inutili”,

limitandosi a sostenere che “(…) a prescindere dal fatto che __________ sia

oggi ancora iscritta a registro, comunque ciò sarebbe ininfluente sul reato di

amministrazione infedele commesso a suo danno. In ogni caso, dal registro di

commercio inglese (…) la società risulta ancora attiva (…)” (cfr. AI 279,

p. 2).

A mente di questa Corte appare tuttavia

imprescindibile accertare quale sia la struttura della __________, ed

analizzare, oltre a quanto sopraindicato, anche i rapporti di quest’ultima con

la __________ e la __________, al fine di non incorrere, come in questo caso,

in una decisione prematura. Il magistrato inquirente è infatti giunto alla sua

conclusione applicando la dottrina e la giurisprudenza secondo le quali, come

già sopra indicato, quando un reato contro il patrimonio è commesso a danno di

una persona giuridica, solo quest’ultima subisce un danno e può dichiararsi parte

lesa, escludendo in particolare i suoi azionisti. La situazione degli azionisti

o dei soci di una persona giuridica si distingue però da quella dei soci di una

società semplice (art. 530 ss. CO); quest’ultima non ha personalità giuridica

(DTF 141 IV 380) e, di conseguenza, ciascun socio, in qualità di membro di una

società semplice, può costituirsi accusatore privato e, in tale qualità,

inoltrare un reclamo ai sensi dell’art. 382 cpv. 1 CPP (DTF 142 IV 82).

Il procuratore pubblico non ha tuttavia

verificato la tesi dei qui reclamanti secondo la quale essi non sarebbero stati

né azionisti della __________ Ltd, né aventi diritto economico della stessa, ma

unicamente soci di una società semplice (ai sensi dell’art. 530 ss. CO) attiva

nelle diverse operazioni in __________, implementate per il tramite dei veicoli

societari (tra cui la __________), messi a disposizione, a titolo fiduciario,

dalla __________.

6.6

In questa situazione, visto quanto

precede, questa Corte non è in grado di esprimersi compiutamente sulla

legittimazione dei reclamanti in questa sede giusta l’art. 382 CPP. Al fine di

chiarire se, come essi affermano, RE 2 e RE 1 siano stati direttamente

danneggiati dall’agire dell’imputato, o se, al contrario, direttamente

danneggiata sia stata unicamente la __________ Ltd. (ed i reclamanti soltanto

di riflesso quali aventi diritto economico della stessa), è necessario

effettuare gli accertamenti di cui sopra.

7.

7.1.

A prescindere dalla legittimazione dei qui reclamanti (questione

che come visto dovrà essere ulteriormente chiarita), vanno comunque espresse le

seguenti considerazione in merito alla fattispecie.

7.2

RE 1 e RE 2 ipotizzano nei confronti

dell’imputato il reato di amministrazione infedele [secondo cui è punito

chiunque (per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, art. 158 cifra

1.

cpv. 3 CP), obbligato per legge, mandato ufficiale oppure negozio giuridico

ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al

proprio dovere, lo danneggia oppure permette che ciò avvenga (art. 158 cifra 1

cpv. 1 CP) (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI, op. cit., art. 158 CP n. 11 ss.)],

in relazione a 29 fatture per un totale di EUR 1'345'085.--, emesse da __________,

agente __________a, a titolo di provvigioni, pagate tramite i conti della

società __________, ma che in realtà avrebbero dovuto essere pagate dalla

società __________ (società di pertinenza di PI 1).

RE 1 è stato sentito quale accusatore

privato in data 29.7.2015. Egli ha in particolare affermato che “(…) con

riferimento al pagamento alla signora __________ posso dire che lo stesso non è

giustificato; la signora era l’agente in __________ di __________ srl e quindi

non poteva emettere fattura di provvigioni alla __________. (…) il contratto di

mandato sottoscritto per __________ prevedeva chiaramente che quest’ultima si

dovesse occupare dell’attività di acquisto merci da terzi e rivendita a __________

srl. In nessun punto era stato autorizzato il pagamento per esempio per

provvigioni o consulenze. PI 1 come rappresentante degli azionisti poteva

quindi conferire ordini solo nell’ambito dell’attività di acquisto e vendita

materiale (…)” (cfr. AI 9, p. 7).

Anche RE 2, sentito in stessa data, ha

confermato la versione di RE 1 affermando che grazie all’aiuto di quest’ultimo

avrebbe capito che PI 1 “(…) con l’aiuto di __________, aveva spostato gli

utili dove voleva, pagando per esempio l’agente di __________ consortile sul

territorio __________ con denaro di __________, e quindi con l’utile da

dividere fra noi soci, anche per contratti che non riguardavano __________ (…)”

(cfr. AI 10, p. 4).

PI 1 è stato interrogato il 10.5.2016 e

ha fornito la sua versione dei fatti: “(…) RE 1, già attivo nel settore

petrolchimico in __________ tramite una sua società chiamata __________ Srl, si

occupava di piccoli appalti nel settore indicato. Desideroso di partecipare a

gare per grossi appalti, che necessitavano quindi grandi finanziamenti

economici, per i quali lui non disponeva delle capacità finanziarie, ha deciso

di proporre a __________ Srl una collaborazione per aggiudicarsi simili

appalti. Vorrei precisare che __________ Srl si è aggiudicata grazie alle

conoscenze di RE 1 alcuni grossi appalti in __________ e al tempo stesso ha

emesso fidejussioni bancarie che hanno permesso alla stessa __________ Srl di

accaparrarsi pure grossi appalti. (…). Le gare di appalto sono state vinte

dalle due citate società che come agente in loco si riferivano alla signora __________.

Per operare in __________ in questo settore è necessario avere un’agente che

conosce la realtà locale. Sia __________ Srl che __________ Srl avevano quindi

concluso un mandato di rappresentanza con la signora __________; questi 2

contratti non prevedevano le condizioni di retribuzione in quanto queste ultime

venivano decise ad ogni gara di appalto vinta e definite in un contratto a sé.

(…). Vorrei precisare che visto che __________ era la persona di riferimento di

RE 1 è sempre stato lui a gestire i rapporti con la stessa. Era lui a indicare

quando e quanto bonificare a questa signora (…)” (cfr. AI 35, p. 5).

PI 1 ha poi precisato che le spettanze

in favore dell’agente in loco __________ venivano a lui corrisposte a volte da __________

Srl e a volte da __________. L’agente non aveva alcun contratto con la __________

ma unicamente con la __________ Srl, rispettivamente con la __________ Srl;

tuttavia, a suo dire “(…) la signora di fatto agiva nel contesto delle

operazioni con il Ministero del petrolio dell’__________, nelle quali era

coinvolta anche __________ (…)” (cfr. AI 35, p. 6).

PI 1 è stato nuovamente sentito il

30.4.2019: ha ribadito che era RE 1 che dava le disposizioni (sia in merito al

quantum che al quando) alla __________per eseguire i pagamenti in favore di __________

(cfr. AI 160). Questa conclusione è però stata contestata da RE 1 nel suo

interrogatorio del 13.6.2019: “(…) Quanto dice PI 1 è completamente falso.

Voglio precisare che __________ aveva come riferimento __________ [__________]

che era la segretaria di PI 1 in Srl e che parlava inglese (…)” (cfr. AI

173, p. 5).

Il 22.3.2022 è stata dunque sentita la

segretaria di PI 1, __________ che ha riferito di non essersi mai occupata

delle fatture di __________, che quest’ultima discuteva con RE 1 (cfr. AI 244).

Tali affermazioni risultano tuttavia in

contrasto con quanto è emerso dagli atti e, in particolare, con i numerosi

e-mail che __________ e __________ si sarebbero scambiate nel 2012/2013 (cfr. AI

218).

__________, interrogata quale persona

informata sui fatti il 10.5.2016, dipendente della __________, che si occupava

della contabilità di __________, ha affermato che “(…) in sostanza PI 1 o RE

1.

mi dicevano di aver contattato i fornitori; le fatture dei fornitori

sarebbero in seguito arrivate a __________ direttamente dai fornitori, e io in __________

ne avrei ricevuto una copia. Successivamente i mandanti PI 1 e RE 1 mi dicevano

quando pagare le fatture ai fornitori, pagamento che eseguivo io personalmente

poiché avevo accesso online al conto in Banca __________ di __________. (…).

(…) la signora __________ era una conoscente di RE 1, era lui che aveva il

contatto con lei per una questione di amicizia e poiché solo RE 1 parlava

inglese. PI 1 invece non sapeva parlare inglese (…)” (cfr. AI 36, p. 4

ss.).

7.3

Con istanza probatoria 15.6.2022 i

denuncianti hanno chiesto l’audizione dell’agente __________ allegando, nel contempo,

una sua dichiarazione scritta: “(…) The undersigned __________ born in __________ __________

(…), i declare that payments received by the company __________ ltd based __________,

__________ relating to the contracts acquired by __________ srl __________ with

the Ministery of oil SCOP – __________. This agreement was done with only Mr. PI

1.

by e-mail through Miss __________ as interpreter. All the invoices I issued

to __________ LTD against which the above payments were then sent to me, were

due to me by __________ srl __________ as per the agency contract for __________.

Mr. PI 1 asked me if he could pay these commissions through __________ instead

of __________ __________. Request to which I agreed. Mr RE 1 with whom I had

technical / commercial relations, I sometimes asked to push Mr. PI 1 to pay me

(…)” (cfr. AI 266).

Il magistrato inquirente ha dichiarato

irricevibile l’istanza probatoria adducendo che RE 1 e RE 2 erano stati esclusi

dal procedimento penale, non essendo più accusatori privati (cfr. inc. CRP 60.2023.39).

Nel merito, il procuratore pubblico ha

affermato che “(…) un’audizione di __________ __________ non appare

necessaria, in quanto la fattispecie appare sufficientemente comprovata sotto

il profilo giuridico (…)” (cfr. AI 279, p. 2).

A questo proposito si ricorda che il

pubblico ministero può respingere un’istanza probatoria soltanto se volta a far

raccogliere prove concernenti fatti irrilevanti, manifesti, noti all’autorità

penale o già comprovati sotto il profilo giuridico (art. 318 cpv. 2 prima frase

CPP). La reiezione delle prove proposte è dunque circoscritta a motivi ben

precisi. L’apprezzamento anticipato delle prove proposte è ammissibile solo nei

limiti sopra descritti: esso deve in effetti essere applicato con ritegno in

considerazione della restrizione del diritto di essere sentito che determina (cfr.

TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.; TF 6B_481/2017 del 15.9. 2017

consid. 3.1.). La decisione sulle prove è emessa per scritto e succintamente

motivata (art. 318 cpv. 2 seconda frase CPP). Il pubblico ministero deve in

particolare esporre perché, sulla base delle prove già esperite, ha il

convincimento che le prove richieste non possano mutare l’esito del

procedimento (cfr. TF 6B_793/2010 del 14.4.2011 consid. 2.3.).

Ora

dalla decisione sull’istanza probatoria del 6.2.2023 e dal decreto di abbandono

di stessa data non si può desumere, nemmeno implicitamente, per quali motivi il

procuratore pubblico abbia ritenuto tale prova irrilevante, non essendosi

espresso al riguardo. Al contrario, nel decreto di abbandono in oggetto egli ha

concluso che dagli atti non fossero emersi sufficienti indizi di reato in

quanto “(…) dai verbali d’interrogatorio emerge che __________ interloquiva

unicamente con RE 1 a seguito di barriere linguistiche con PI 1 (che non

conosce l’inglese). Per cui, forzatamente è stato RE 1 ad indicare di pagare le

fatture dal conto della società __________ (…)” (ABB 220/2023, p. 17).

Il

magistrato inquirente ha dato dunque per assodate le dichiarazioni di PI 1 e

della sua segretaria __________, senza tuttavia verificare tali asserzioni con

la diretta interessata (__________) che si è/era, oltretutto, messa a

disposizione per venire in Ticino per essere interrogata.

Dopo gli accertamenti di cui sopra (cfr.

consid. 6.5.) il magistrato inquirente dovrà dunque valutare se procedere con

l’audizione di __________ e, nel caso contrario, esprimersi compiutamente in

merito.

8.

I

reclami 17/20.2.2023 (inc. CRP 60.2023.39 e CRP 60.2023.40) sono accolti ai

sensi dei precedenti considerandi.

Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del

Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti una congrua indennità (art. 436 cpv. 3

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

Gli inc. 60.2023.39 e 60.2023.40

sono congiunti nel giudizio.

2. I gravami sono

accolti ai sensi dei considerandi.

§. Il

decreto (“decisione incidentale”) 6.2.2023 del procuratore pubblico

Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________, è annullato (inc. CRP

60.2023.39).

§§. Il decreto di abbandono 6.2.2023 (ABB __________)

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano, nel procedimento inc. MP __________,

è annullato (inc. CRP 60.2023.40).

3. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428

cpv. 4 CPP). Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________,

e a RE 2, __________, complessivamente CHF 1’000.-- (mille) a titolo di

indennità.

4. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La le

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera