60.2023.59
Reclamo dell'imputato contro decreto d'accusa. tardività del reclamo
3 aprile 2023Italiano10 min
tenuta della contabilità dell'azienda agricola, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.59
Lugano
3 aprile 20233/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Ivano
Ranzanici, vicepresidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,
assente)
cancelliera:
Diana
Buetti, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 13/14.03.2023 presentato
da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il
decreto d’accusa 20.02.2023 emanato a suo carico dal procuratore pubblico
Nicola Borga (DA __________) nel contesto del procedimento penale inc. MP __________;
richiamato lo scritto 14.03.2023 di
questa Corte, mediante il quale ha invitato il reclamante ad esprimersi in
merito alla tempestività del suo reclamo e le relative sue osservazioni
23/24.03.2023;
richiamato lo scritto 27.03.2023 del magistrato
inquirente, il quale si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In
seguito alla denuncia sporta il 14/16.10.2019 da __________, attivo quale
contadino in __________, il procuratore pubblico ha aperto un procedimento
penale nei confronti di RE 1, al quale il denunciante avrebbe affidato la
tenuta della contabilità dell'azienda agricola, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione
infedele e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________).
b. Dopo
aver effettuato gli atti istruttori necessari e aver ricevuto il rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.02.2023, il magistrato inquirente ha
deciso di chiudere l’istruzione e di promuovere l’accusa nei confronti del
reclamante.
c. Con
decreto 20.02.2023 il procuratore pubblico ha quindi posto in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di ripetuta
appropriazione indebita, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90
aliquote giornaliere da CHF 130 cadauna (pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 anni) ed alla multa di CHF 2'000.--. Ha rinviato
l’accusatore privato PI 1 al competente foro per le pretese di natura civile
(DA __________, inc. MP __________). Nel medesimo decreto ha anche ordinato –
alla sua crescita in giudicato – il dissequestro della documentazione e la
cancellazione del blocco delle proprietà a registro fondiario.
d. Il
13/14.03.2023 RE 1 si è opposto al DA ed ha impugnato il medesimo decreto
d’accusa (DA __________) davanti a questa Corte chiedendone l’annullamento. Egli
postula inoltre il dissequestro della documentazione e la cancellazione del
blocco a Registro fondiario, nonché che venga accertata la denegata e ritardata
giustizia.
Il
reclamante, dopo aver esposto i fatti, sostiene che il decreto d’accusa è stato
emesso quando ancora la procedura non era matura per il giudizio, senza che
fosse sufficientemente motivato e senza un completo ed esatto accertamento dei
fatti. Egli ritiene che non gli sia stata data la possibilità di prendere posizione
sulle eventuali dichiarazioni di PI 1, il quale in realtà non sarebbe neppure
stato sentito, e sostiene pure di non aver neanche ricevuto il rapporto
d’inchiesta prima dell’emissione del decreto impugnato. Infine contesta anche il
conteggio e i calcoli effettuati dagli inquirenti ritenendo che tutto ciò “dovrà
essere ancora chiarito perché l’inchiesta non è conclusa”.
Con
lo stesso gravame, il reclamante invoca anche la ritardata e denegata giustizia
nell’ambito di un altro procedimento penale in cui egli è pure coinvolto (inc.
MP __________). Tale questione verrà trattata con decisione separata (inc. CRP __________).
e. Con
scritto 14.03.2023 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua
impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui
l’autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla
presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione,
deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova atti a confutare detta
presunzione.
f. Con
scritto 23.03.2023 il reclamante ha precisato che l’invito di ritiro depositato
nella casella postale indicava quale data di scadenza per il ritiro l’01.03.2023,
che la raccomandata è stata ritirata in quella data, che il termine per
presentare reclamo avrebbe quindi iniziato a decorrere il 02.03.2023 e che
quindi il termine di dieci giorni sarebbe venuto a scadere sabato 11.03.2023,
poi riportato a lunedì 13.03.2023.
g. Con
scritto 27.03.2023 il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa
Corte.
h. Delle
ulteriori rispettive argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal CPP o in cui è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP, in Ticino alla Corte dei reclami penali, art. 62 cpv. 2 LOG), si
possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2
lit. a CPP), nonché l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
1.2.1
Giusta
l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni
delle autorità penali rivestono la forma scritta.
La
notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo
contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2
CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in
consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive
nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i
casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata
personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).
In applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP
la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale
raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna
infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
Esiste
una presunzione di fatto – confutabile – secondo la quale, per gli invii
raccomandati, il postino ha correttamente imbucato l’avviso di ritiro nella
bucalettere o nella casella postale del destinatario e la data del deposito così
come indicata nella lista delle consegne è esatta. Questa presunzione crea
un’inversione dell’onere della prova a sfavore del destinatario. Se questi non
riesce a provare il mancato deposito nella sua bucalettere o casella postale
nel giorno indicato dal postino, la consegna si ritiene avvenuta in quella
data. Considerato però che si tratta di una prova di un fatto negativo – una
consegna non avvenuta – è sufficiente che il destinatario renda altamente
verosimile che vi sia stato un errore al momento della consegna (sentenza TF
6B_314/2012 del 18.02.2013, consid. 1.4.1.).
1.2.2
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1
CPP); i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al
rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).
2.
Dagli
atti risulta che il decreto impugnato è stato intimato tramite invio
raccomandato il 20.02.2023. Il 21.02.2023 è stato depositato l’“invito di
ritiro” nella casella postale della legale del reclamante. Il termine di giacenza
di sette giorni avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 22.02.2023
(compreso nel computo) e, quindi, è venuto a scadere il 28.02.2023. Il giorno 1°.03.2023
la raccomandata è stata recapitata “via casella postale” (cfr. track & trace
n. __________, doc. 1B allegato al reclamo). Il termine di dieci giorni entro il quale il reclamante avrebbe potuto
presentare il reclamo sarebbe quindi scaduto venerdì 10.03.2023. Il reclamo in
oggetto è stato inviato tramite la posta svizzera soltanto lunedì 13.03.2023 (cfr.
track & trace n. __________, CRP 1).
L’avv.
PR 1 sostiene che, sull’invito di ritiro, non sarebbe indicata la data di
deposito dell’avviso in casella e che vi sarebbe soltanto la data di scadenza
entro quando il ritiro della raccomandata sarebbe dovuto avvenire. La legale si
sarebbe quindi basata sulla data indicata sull’invito di ritiro – il primo
marzo –, ritirandola proprio quel giorno (cfr. track & trace n. __________)
e calcolando di conseguenza il termine di dieci giorni a partire dal giorno
seguente, ovvero il 02.03.2023.
Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare
che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di
giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui
la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo.
Ora,
benché sull’avviso di ritiro fosse indicata la data del 1. marzo come data
ultima entro la quale ritirare la raccomandata prima che questa venisse
rispedita al mittente, tale data non corrisponde al settimo giorno di giacenza
dal tentativo di consegna infruttuoso, bensì all’ottavo, e, malgrado la posta
permettesse di effettuare il ritiro un giorno dopo la scadenza del termine di
giacenza, la data da considerare per il calcolo dei termini era in ogni caso
quella di sette giorni dopo il tentativo di consegna infruttuoso. Spettava
quindi alla legale, la quale non può disconoscere l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP né la giurisprudenza
dell’Alta Corte, verificare attentamente la data precisa del deposito in
casella dell’avviso di ritiro, per poi poter calcolare correttamente il termine
di giacenza di sette giorni e poi ancora quello di dieci giorni per presentare
reclamo. Si rileva pure che una tale verifica appare semplice e scontata,
considerato che sull’avviso di ritiro era chiaramente indicato il codice (sia letterale/numerico __________ sia nella modalità
di un codice QR) che permetteva di
entrare sulla pagina del Track & Trace e
di verificare i diversi spostamenti della lettera in questione con le relative
date e orari, tra cui anche il giorno esatto del deposito in casella
dell’invito di ritiro dal quale partire per calcolare il termine di giacenza di
sette giorni.
Alla
luce di quanto sopra, siccome il termine è scaduto venerdì 10.03.2023 e il
reclamo è stato inviato il 13.03.2023, l’impugnativa risulta tardiva e irricevibile.
3.
Va
abbondanzialmente rilevato, in merito alla ricevibilità del gravame rivolto
alla contestazione del decreto d’accusa 20.02.2023 (DA __________) che, giusta l’art.
354.
cpv. 1 CPP, il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni
con opposizione scritta al pubblico ministero.
I
lavori preparatori (messaggio concernente l’unificazione del diritto
processuale penale, FF 2006 p. 989 ss., p. 1194) e la dottrina (N. SCHMID / D.
JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 354 CPP n. 1; Commentario CPP, P.
BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1) escludono la via del reclamo in questo caso.
Pertanto,
poiché presentato contro il decreto d’accusa DA __________, il gravame non
sarebbe comunque stato ricevibile. Resta impregiudicata la decisione del PP in
merito all’opposizione presentata il 13 marzo 2023 dal qui reclamante contro il
DA.
4.
In
siffatte circostanze, il reclamo 13/14.03.2023 è da dichiararsi irricevibile. Vista la
particolarità della situazione, si rinuncia dal prelevare tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. art. 85 ss., 352 ss.
e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera