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Decisione

60.2023.59

Reclamo dell'imputato contro decreto d'accusa. tardività del reclamo

3 aprile 2023Italiano10 min

tenuta della contabilità dell'azienda agricola, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.59

Lugano

3 aprile 20233/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Ivano

Ranzanici, vicepresidente,

Giovan

Maria Tattarletti, Andrea Pedroli (in sostituzione di Nicola Respini,

assente)

cancelliera:

Diana

Buetti, vicecancelliera

sedente per statuire sul reclamo 13/14.03.2023 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il

decreto d’accusa 20.02.2023 emanato a suo carico dal procuratore pubblico

Nicola Borga (DA __________) nel contesto del procedimento penale inc. MP __________;

richiamato lo scritto 14.03.2023 di

questa Corte, mediante il quale ha invitato il reclamante ad esprimersi in

merito alla tempestività del suo reclamo e le relative sue osservazioni

23/24.03.2023;

richiamato lo scritto 27.03.2023 del magistrato

inquirente, il quale si rimette al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In

seguito alla denuncia sporta il 14/16.10.2019 da __________, attivo quale

contadino in __________, il procuratore pubblico ha aperto un procedimento

penale nei confronti di RE 1, al quale il denunciante avrebbe affidato la

tenuta della contabilità dell'azienda agricola, per titolo di appropriazione indebita, truffa, amministrazione

infedele e falsità in documenti (AI 1, inc. MP __________).

b. Dopo

aver effettuato gli atti istruttori necessari e aver ricevuto il rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria del 13.02.2023, il magistrato inquirente ha

deciso di chiudere l’istruzione e di promuovere l’accusa nei confronti del

reclamante.

c. Con

decreto 20.02.2023 il procuratore pubblico ha quindi posto in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale RE 1, siccome ritenuto colpevole di ripetuta

appropriazione indebita, proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di 90

aliquote giornaliere da CHF 130 cadauna (pena sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 anni) ed alla multa di CHF 2'000.--. Ha rinviato

l’accusatore privato PI 1 al competente foro per le pretese di natura civile

(DA __________, inc. MP __________). Nel medesimo decreto ha anche ordinato –

alla sua crescita in giudicato – il dissequestro della documentazione e la

cancellazione del blocco delle proprietà a registro fondiario.

d. Il

13/14.03.2023 RE 1 si è opposto al DA ed ha impugnato il medesimo decreto

d’accusa (DA __________) davanti a questa Corte chiedendone l’annullamento. Egli

postula inoltre il dissequestro della documentazione e la cancellazione del

blocco a Registro fondiario, nonché che venga accertata la denegata e ritardata

giustizia.

Il

reclamante, dopo aver esposto i fatti, sostiene che il decreto d’accusa è stato

emesso quando ancora la procedura non era matura per il giudizio, senza che

fosse sufficientemente motivato e senza un completo ed esatto accertamento dei

fatti. Egli ritiene che non gli sia stata data la possibilità di prendere posizione

sulle eventuali dichiarazioni di PI 1, il quale in realtà non sarebbe neppure

stato sentito, e sostiene pure di non aver neanche ricevuto il rapporto

d’inchiesta prima dell’emissione del decreto impugnato. Infine contesta anche il

conteggio e i calcoli effettuati dagli inquirenti ritenendo che tutto ciò “dovrà

essere ancora chiarito perché l’inchiesta non è conclusa”.

Con

lo stesso gravame, il reclamante invoca anche la ritardata e denegata giustizia

nell’ambito di un altro procedimento penale in cui egli è pure coinvolto (inc.

MP __________). Tale questione verrà trattata con decisione separata (inc. CRP __________).

e. Con

scritto 14.03.2023 questa Corte ha invitato il reclamante ad esprimersi in merito alla tempestività della sua

impugnativa, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui

l’autorità che intende dichiarare irricevibile un gravame fondandosi sulla

presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta di spedizione,

deve permettere al mittente di produrre mezzi di prova atti a confutare detta

presunzione.

f. Con

scritto 23.03.2023 il reclamante ha precisato che l’invito di ritiro depositato

nella casella postale indicava quale data di scadenza per il ritiro l’01.03.2023,

che la raccomandata è stata ritirata in quella data, che il termine per

presentare reclamo avrebbe quindi iniziato a decorrere il 02.03.2023 e che

quindi il termine di dieci giorni sarebbe venuto a scadere sabato 11.03.2023,

poi riportato a lunedì 13.03.2023.

g. Con

scritto 27.03.2023 il magistrato inquirente si rimette al giudizio di questa

Corte.

h. Delle

ulteriori rispettive argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP, il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal CPP o in cui è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP, in Ticino alla Corte dei reclami penali, art. 62 cpv. 2 LOG), si

possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2

lit. a CPP), nonché l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

1.2.1

Giusta

l’art. 85 cpv. 1 CPP, salvo che il CPP disponga altrimenti, le comunicazioni

delle autorità penali rivestono la forma scritta.

La

notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato oppure in altro modo

contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2

CPP). La notificazione è considerata avvenuta quando l’invio è preso in

consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive

nella stessa economia domestica aventi almeno sedici anni; sono fatti salvi i

casi in cui le autorità penali dispongono che una comunicazione sia notificata

personalmente al destinatario (art. 85 cpv. 3 CPP).

In applicazione dell’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP

la notificazione è pure considerata avvenuta, in caso di invio postale

raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna

infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.

Esiste

una presunzione di fatto – confutabile – secondo la quale, per gli invii

raccomandati, il postino ha correttamente imbucato l’avviso di ritiro nella

bucalettere o nella casella postale del destinatario e la data del deposito così

come indicata nella lista delle consegne è esatta. Questa presunzione crea

un’inversione dell’onere della prova a sfavore del destinatario. Se questi non

riesce a provare il mancato deposito nella sua bucalettere o casella postale

nel giorno indicato dal postino, la consegna si ritiene avvenuta in quella

data. Considerato però che si tratta di una prova di un fatto negativo – una

consegna non avvenuta – è sufficiente che il destinatario renda altamente

verosimile che vi sia stato un errore al momento della consegna (sentenza TF

6B_314/2012 del 18.02.2013, consid. 1.4.1.).

1.2.2

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1

CPP); i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al

rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP).

2.

Dagli

atti risulta che il decreto impugnato è stato intimato tramite invio

raccomandato il 20.02.2023. Il 21.02.2023 è stato depositato l’“invito di

ritiro” nella casella postale della legale del reclamante. Il termine di giacenza

di sette giorni avrebbe iniziato a decorrere il giorno successivo, ossia il 22.02.2023

(compreso nel computo) e, quindi, è venuto a scadere il 28.02.2023. Il giorno 1°.03.2023

la raccomandata è stata recapitata “via casella postale” (cfr. track & trace

n. __________, doc. 1B allegato al reclamo). Il termine di dieci giorni entro il quale il reclamante avrebbe potuto

presentare il reclamo sarebbe quindi scaduto venerdì 10.03.2023. Il reclamo in

oggetto è stato inviato tramite la posta svizzera soltanto lunedì 13.03.2023 (cfr.

track & trace n. __________, CRP 1).

L’avv.

PR 1 sostiene che, sull’invito di ritiro, non sarebbe indicata la data di

deposito dell’avviso in casella e che vi sarebbe soltanto la data di scadenza

entro quando il ritiro della raccomandata sarebbe dovuto avvenire. La legale si

sarebbe quindi basata sulla data indicata sull’invito di ritiro – il primo

marzo –, ritirandola proprio quel giorno (cfr. track & trace n. __________)

e calcolando di conseguenza il termine di dieci giorni a partire dal giorno

seguente, ovvero il 02.03.2023.

Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare

che la presunzione di notifica dell’atto al termine dei sette giorni di

giacenza della raccomandata non può essere modificata nemmeno nei casi in cui

la Posta permetta di ritirarla in un termine più lungo.

Ora,

benché sull’avviso di ritiro fosse indicata la data del 1. marzo come data

ultima entro la quale ritirare la raccomandata prima che questa venisse

rispedita al mittente, tale data non corrisponde al settimo giorno di giacenza

dal tentativo di consegna infruttuoso, bensì all’ottavo, e, malgrado la posta

permettesse di effettuare il ritiro un giorno dopo la scadenza del termine di

giacenza, la data da considerare per il calcolo dei termini era in ogni caso

quella di sette giorni dopo il tentativo di consegna infruttuoso. Spettava

quindi alla legale, la quale non può disconoscere l’art. 85 cpv. 4 lit. a CPP né la giurisprudenza

dell’Alta Corte, verificare attentamente la data precisa del deposito in

casella dell’avviso di ritiro, per poi poter calcolare correttamente il termine

di giacenza di sette giorni e poi ancora quello di dieci giorni per presentare

reclamo. Si rileva pure che una tale verifica appare semplice e scontata,

considerato che sull’avviso di ritiro era chiaramente indicato il codice (sia letterale/numerico __________ sia nella modalità

di un codice QR) che permetteva di

entrare sulla pagina del Track & Trace e

di verificare i diversi spostamenti della lettera in questione con le relative

date e orari, tra cui anche il giorno esatto del deposito in casella

dell’invito di ritiro dal quale partire per calcolare il termine di giacenza di

sette giorni.

Alla

luce di quanto sopra, siccome il termine è scaduto venerdì 10.03.2023 e il

reclamo è stato inviato il 13.03.2023, l’impugnativa risulta tardiva e irricevibile.

3.

Va

abbondanzialmente rilevato, in merito alla ricevibilità del gravame rivolto

alla contestazione del decreto d’accusa 20.02.2023 (DA __________) che, giusta l’art.

354.

cpv. 1 CPP, il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni

con opposizione scritta al pubblico ministero.

I

lavori preparatori (messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale, FF 2006 p. 989 ss., p. 1194) e la dottrina (N. SCHMID / D.

JOSITSCH, StPO Praxiskommentar, 3. ed., art. 354 CPP n. 1; Commentario CPP, P.

BERNASCONI, art. 354 CPP n. 1) escludono la via del reclamo in questo caso.

Pertanto,

poiché presentato contro il decreto d’accusa DA __________, il gravame non

sarebbe comunque stato ricevibile. Resta impregiudicata la decisione del PP in

merito all’opposizione presentata il 13 marzo 2023 dal qui reclamante contro il

DA.

4.

In

siffatte circostanze, il reclamo 13/14.03.2023 è da dichiararsi irricevibile. Vista la

particolarità della situazione, si rinuncia dal prelevare tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. art. 85 ss., 352 ss.

e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera