60.2023.68
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale
23 agosto 2024Italiano17 min
5.12.2022, durante il periodo di pubblicazione, __________ – presidente della RE
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.68
Lugano
23 agosto 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: PR 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 549/2023 del
3.3.2023 del procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del
procedimento penale dipendente da suo esposto 1.3.2023 nei confronti di ignoti
per infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale;
richiamato lo scritto 28/29.3.2023 del
magistrato inquirente, che – senza osservazioni – si è rimesso al giudizio
della Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. L’1.3.2023
la RE 1, attiva segnatamente nella concezione, nella consulenza, nella
conduzione e nello studio di idee e progetti commerciali ed immobiliari e nella
costruzione e gestione di immobili, ha querelato ignoti per violazione degli
art. 5/23 LCSl.
Dalla
querela si evince in particolare quanto segue.
1.
Nel
periodo 2018-2019 la querelante avrebbe elaborato per sé, in parte attraverso
l’arch. __________, suo impiegato, in parte con mandato all’arch. __________ ed
all’ing. __________, piani per l’edificazione di un complesso immobiliare sulle
part. n. __________ RFD __________ di proprietà di __________.
Essa
avrebbe infatti avuto l’intenzione di acquisire, sulla base di un diritto di
compera rilasciato dal proprietario, i sedimi e dunque di edificare quanto
progettato e richiesto con le licenze edilizie.
Sulla
base di tali piani, il Comune di __________ avrebbe rilasciato alla RE 1, quale
istante, le licenze edilizie 4.10.2018 e 25.2.2019. La licenza edilizia
4.10.2018 – di piano di quartiere – avrebbe mantenuto la sua validità fino a
quando il piano regolatore da cui sarebbe dipesa fosse rimasto in vigore. La
licenza edilizia 25.2.2019 sarebbe scaduta nel marzo 2021: l’edificazione non
si sarebbe realizzata per il mancato consenso del proprietario alla proroga, in
favore della RE 1, del diritto di compera.
2.
Il
25.11.2022 il Comune di __________ avrebbe emanato un “avviso di
pubblicazione domanda di costruzione” per i fondi n. __________ RFD __________.
__________ sarebbe risultato essere l’istante. Progettista sarebbe risultata la
__________, __________, a firma dell’arch. __________.
3.
Il
5.12.2022, durante il periodo di pubblicazione, __________ – presidente della RE
1 – si sarebbe recato presso l’Ufficio tecnico del Comune di __________ per
visionare la domanda di costruzione. Egli avrebbe constatato che i progetti ed
i piani sarebbero stati la fedele riproduzione di quelli allestiti dalla RE 1 e
presentati per il rilascio delle suddette licenze edilizie. Licenze edilizie,
queste, che essa mai avrebbe ceduto a terzi in proprietà.
4.
La
procedura per il rilascio della licenza edilizia richiesta da __________
sarebbe stata ancora in corso.
5.
La
querelante ha ipotizzato la violazione degli art. 5/23 LCSl.
Essa
non sarebbe stata in grado di indicare risolutivamente se e come i progetti ed
i piani sulla base dei quali avrebbe beneficiato delle licenze edilizie fossero
giunti nelle mani di chi avrebbe presentato la domanda di costruzione
rispettivamente se l’istante e il progettista fossero al corrente che per tale
domanda sarebbe stato sfruttato il risultato del lavoro da lei compiuto ed in
parte affidato per suo conto a terzi. __________ avrebbe ricordato che, nelle
more della negoziazione per la proroga del diritto di compera, si sarebbe
discussa nel dettaglio con __________ la prevista edificazione. A detti terzi
essa avrebbe consegnato, in buona fede e sulla base della fiducia, copia
integrale degli atti.
6.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2023.1706.
b. Con
pronuncia 549/2023 del 3.3.2023 il procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere in ordine all’esposto.
Il
magistrato inquirente ha rilevato che la querela accennava al fatto che il
proprietario dell’immobile avrebbe utilizzato abusivamente i piani ed i
progetti della RE 1 nell’ambito di una nuova domanda di costruzione. La
querelante non chiariva però di quali piani si stesse parlando, non facendo
neppure un raffronto. Essa aveva allegato l’intero incarto edilizio delle
precedenti licenze, senza distinguere i documenti, lasciando sostanzialmente il
compito al Ministero pubblico di trovare, tra centinaia di pagine di
documentazione, quali erano i piani o i progetti simili. Tale maniera di
procedere, soprattutto per un reato punibile solo a querela di parte, non era
corretta. La questione non aveva comunque troppa importanza, in considerazione
dell’esito del procedimento.
Ricordati
gli art. 5 lit. a/23 LCSl, il pubblico ministero ha ritenuto che l’art. 5 lit.
a LCSl non fosse applicabile al caso. Non si trattava anzitutto di un risultato
di un lavoro affidato dal datore di lavoro ad un dipendente, ma di una
prestazione di un architetto che aveva redatto piani e progetti commissionati
da un committente conformemente ad un contratto di architettura. Tale norma non
era inoltre applicabile perché una delle condizioni era che il risultato del
lavoro non fosse accessibile a chiunque. Evidentemente i piani ed i progetti
redatti dalla querelante erano stati pubblicati dal Municipio nell’ambito della
procedura edilizia volta all’ottenimento delle domande di costruzione. Essi
erano perciò accessibili a chiunque.
Per
quanto riguardava l’art. 5 lit. b LCSl, per il procuratore pubblico esso non
era applicabile al caso. Anzitutto perché non si trattava di un risultato di un
lavoro affidato o reso accessibile senza esserne autorizzato. La RE 1 era
legata al committente da un contratto di architettura/appalto, in base al quale
aveva realizzato il progetto ed i piani, contro remunerazione. A pagamento
avvenuto, i piani ed il progetto di costruzione erano divenuti di proprietà
dell’istante. Non si trattava dunque di un risultato di un lavoro affidato. Era
chiaro che il proprietario del terreno, una volta pagati i piani ed il progetto
dello studio di architettura, poteva liberamente utilizzarli. Era poi assente
il requisito di agire in maniera sleale nell’ambito della concorrenza, visto
che l’istante (nella nuova licenza edilizia) era __________, ossia lo stesso
proprietario dell’immobile delle precedenti licenze edilizie.
Per
il pubblico ministero, l’agire di __________ (e di terzi) avrebbe piuttosto
potuto rientrare nella clausola generale dell’art. 2 LCSl: per dottrina e
giurisprudenza, in ragione del principio nullum crimen sine lege, gli
atti che ricadevano in tale clausola non costituivano però infrazioni penali,
ma tutt’al più illeciti civili.
c. Con
gravame 20/21.3.2023 la RE 1 postula che il decreto di non luogo a procedere
sia annullato e gli atti siano ritornati al magistrato inquirente per procedere
nei suoi incombenti.
La
reclamante osserva anzitutto che sarebbe sprovvista della documentazione
tecnica perché non ne disporrebbe né potrebbe disporne. Avrebbe invitato il
procuratore pubblico a procedere con l’acquisizione, presso il Comune di __________,
dei piani e dei progetti.
Non
sarebbe stato svolto alcun reale accertamento circa i fatti sui quali il
pubblico ministero fonderebbe le sue tesi giuridiche.
Dopo
aver ricordato la querela ed il decreto di non luogo a procedere, la reclamante
afferma – con riferimento all’art. 5 lit. a LCSl – che il procuratore pubblico
non avrebbe considerato che l’arch. __________ sarebbe al servizio di __________.
Impiegato a cui, tra gli altri, essa avrebbe affidato progetti e piani. Non si
potrebbe escludere aprioristicamente che l’arch. __________ abbia tradito la
fiducia del suo datore di lavoro, consegnando piani e progetti a terzi, contro
la volontà del datore di lavoro. Inoltre, l’affidamento di un risultato di un
lavoro non dovrebbe forzatamente fondarsi su una base contrattuale; una base
precontrattuale oppure quasi-contrattuale sarebbe sufficiente. Nel caso
concreto sarebbe avvenuto un vero e proprio comportamento illecito. Ciò a
seguito dell’affidamento dei piani e dei progetti nell’ambito del rapporto di
lavoro (arch. __________), del contratto di appalto (arch. __________ e ing. __________)
o nell’ambito contrattuale/precontrattuale/quasi-contrattuale tra la reclamante
e __________. La reclamante non avrebbe potuto e non avrebbe dovuto aspettarsi,
senza aver concesso un’autorizzazione in tal senso, una violazione della
fiducia nemmeno da parte dell’appaltatore che, potenzialmente, avrebbe potuto
aver consegnato ad un terzo – __________ – i piani ed altra documentazione
rivelatasi utile per la domanda di costruzione.
Per
la reclamante, anche se è in principio generalmente pensabile che la
pubblicazione nella procedura edilizia renda i piani “conosciuti o
accessibili a tutti”, nel caso concreto, considerando la breve durata della
pubblicazione presso la cancelleria comunale ed il fatto che essa sia stata
notificata ai proprietari confinanti ed a nessun altro, di fatto non si potrebbe
davvero sostenere che i piani siano divenuti conosciuti o accessibili a tutti,
come ritenuto dal procuratore pubblico. Sarebbero infatti molto probabilmente
poche, o meglio dire nessuna, le persone che li avrebbero visionati presso il
comune. Ciò che non li renderebbe accessibili.
La
reclamante, con riferimento all’art. 5 lit. b LCSl, adduce che essa sarebbe
stata proprietaria dei piani. __________ non avrebbe potuto liberamente
utilizzare i piani ed il progetto. Sarebbe dato il requisito di agire in
maniera sleale da parte sua.
Sarebbe
stato leso il principio in dubio pro duriore.
Delle
ulteriori argomentazioni si dirà, se necessario, in seguito.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 20.3.2023 contro il decreto 3.3.2023 del procuratore
pubblico, recapitato alla reclamante in data 8.3.2023, è tempestivo (siccome
presentato nel termine di dieci giorni giusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322
cpv. 2 CPP) e, parimenti, proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente
(DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024
del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del
25.8.2021
consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7)
attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna
(StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
La
RE 1, accusatrice privata nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici
tutelati dagli art. 5/23 LCSl, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382 cpv.
1.
CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento
del decreto 3.3.2023, che ha negato l’esistenza dei reati ipotizzati, che
l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa,
in queste circostanze, è pertanto ricevibile.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
Si
è detto che con esposto 1.3.2023 la RE 1 ha querelato ignoti per violazione
degli art. 5/23 LCSl. Con pronuncia 549/2023 del 3.3.2023 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela. La
reclamante censura il decreto.
3.2
Il
pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha
effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del
22.6.2020
consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero
pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se:
a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri
accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti
coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1
CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n.
21.
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP
n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46
ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali
non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Il
procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire
l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale
il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile
al principio della legalità (decisione TF 7B_144/2024 del 15.4.2024 consid.
6.3.2.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non
possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono
punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
3.3
3.3.1
La
RE 1 ipotizza, in combinazione con l’art. 23 LCSl [chiunque, intenzionalmente,
si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art. 3, 4, 5 o 6 è
punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una
pena pecuniaria (cpv. 1)], i reati giusta l’art. 5 lit. a LCSl – secondo cui
agisce in modo sleale chiunque sfrutta, senza essere autorizzato, il risultato
affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani – e giusta
l’art. 5 lit. b LCSl – secondo cui agisce in modo sleale chiunque sfrutta il
risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché
sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne autorizzati –
in relazione all’utilizzo asseritamente illecito, da parte di terzi, di
progetti e piani che sarebbero stati la fedele riproduzione di quelli allestiti
dalla RE 1 e presentati per il rilascio delle licenze edilizie 4.10.2018 e
25.2.2019
3.3.2
Il
procuratore pubblico, ricevuto l’esposto di querela, ha immediatamente emanato
un decreto di non luogo a procedere.
3.3.3
Si
deve anzitutto evidenziare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale (sentenza TF 6S.684/2001 del 18.1.2002), i piani di architetto
costituiscono il risultato di un lavoro giusta l’art. 5 LCSl (CR LCD – A.
NUSSBAUMER, art. 5 LCSl n. 24) rispettivamente la consegna dei piani di
architetto costituisce affidamento secondo la citata disposizione. In detta
sentenza non viene peraltro detto che la procedura di licenza edilizia rende conosciuti
da tutti oppure accessibili a tutti secondo l’art. 5 LCSl (cfr., sul citato
presupposto, SHK UWG – S. BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, 3. ed., art. 5 LCSl n. 15 e
rif.; BSK UWG – M.R. FRICK, art. 5 LCSl n. 46; CHK UWG – L. FERRARI HOFER / D.
VASELLA, 4. ed., art. 5 LCSl n. 5; OFK UWG – R. HEIZMANN, 2. ed., art. 5 LCSl
n. 9; UWG Kommentar – L. FAHRLÄNDER, art. 5 LCSl n. 17; CR LCD – A. NUSSBAUMER,
art. 5 LCSl n. 49) i piani di architetto. Di modo che, di principio, la
fattispecie oggetto dell’esposto di querela potrebbe essere sussumibile all’ipotizzato
art. 5 LCSl (cfr. CR LCD – A. NUSSBAUMER, art. 5 LCSl n. 12).
Il
mero fatto, poi, di aver consegnato i piani nell’ambito della negoziazione per
la proroga del diritto di compera potrebbe quindi costituire affidamento dei
piani di architetto ex art. 5 LCSl. I piani non sembrerebbero infatti essere
stati rimessi per utilizzarli.
Per
procedere alla sussunzione dei fatti ai reati ipotizzati occorreva in effetti approfondire
il caso. Richiamando dapprima dal Comune di __________ i piani asseritamente
del tutto identici a quelli oggetto delle licenze edilizie 4.10.2018 e
25.2.2019
Ed in seguito interrogando le persone interessate dalla vicenda,
ovvero segnatamente __________, __________, __________, __________, __________
e __________.
Il
decreto di non luogo a procedere, in difetto di accertamenti, è prematuro.
3.4
Il
decreto di non luogo a procedere è annullato. Gli atti del procedimento sono
ritornati al pubblico ministero per i suoi incombenti.
4.
ll
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante, vincente,
un’indennità (art. 436 cpv. 3 CPP, in analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 549/2023 del 3.3.2023 del procuratore pubblico
Daniele Galliano è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. NLP 549/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà alla RE 1, __________, CHF 900.-- (novecento) quale
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera