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Decisione

60.2023.75

Reclamo dei denuncianti/querelanti contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. irricevibilità del reclamo in difetto della qualità di parti

19 agosto 2024Italiano22 min

esposto 1/3.3.2023 RE 1 e RE 2 – asseritamente azionisti di minoranza della __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.75

Lugano

19 agosto 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo datato 27.3.2023, pervenuto a questa Corte il

30.3.2023, presentato da

RE 1, ,

RE 2, ,

entrambi patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 623/2023 del 10.3.2023

emanato dal procuratore pubblico Daniele Galliano nell’ambito del procedimento

penale dipendente da loro esposto 1/3.3.2023 nei confronti di PI 1, __________,

e di PI 2, __________, per le ipotesi di appropriazione indebita, di

amministrazione infedele e di infrazione alla legge federale contro la

concorrenza sleale;

richiamati gli scritti 5/6.4.2023 e

5/6.6.2023 (duplica) del magistrato inquirente – che, senza osservazioni, si è

rimesso al giudizio della Corte –, 17/18.4.2023 e 4/5.7.2023 (duplica) di PI 1

– che, osservato, ha postulato la reiezione del gravame –, 3/4.5.2023 e

14/15.6.2023 (duplica) di PI 2 – che, osservato, ha parimenti domandato il non

accoglimento dell’impugnativa – e 30.5./2.6.2023 (replica) di RE 1 e RE 2 – che

si sono confermati nelle loro argomentazioni –;

richiamati inoltre gli scritti

12/14.7.2023 di RE 1 e RE 2, 21/24.7.2023 di PI 1 e 21/24.7.2023 di PI 2;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 1/3.3.2023 RE 1 e RE 2 – asseritamente azionisti di minoranza della __________

in liquidazione, __________ – hanno denunciato/querelato PI 1 – presidente del

consiglio di amministrazione della società dal 27.12.2018 al 21.12.2021, in

seguito anche liquidatore – e PI 2 – già presidente del consiglio di

amministrazione della società, gerente del ristorante __________ – per appropriazione indebita, amministrazione infedele,

infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale ed ogni altro reato

ipotizzabile nel caso concreto in relazione alla gestione della società.

Dalla

denuncia/querela si evince in particolare quanto segue.

1.

La

__________ sarebbe stata costituita nel 2004 con la ragione sociale __________.

Inizialmente la società avrebbe avuto lo scopo di organizzare eventi

enogastronomici, musicali e culturali, di dare consulenza nella costruzione di

cantine e di commerciare ed importare vini pregiati. Dal 2011 essa avrebbe

modificato il proprio scopo sociale con l’aggiunta della conduzione e gestione

di enoteche ed esercizi pubblici. Ciò sarebbe avvenuto in relazione all’avvio

dell’attività di ristorazione presso l’omonimo ristorante, aperto a __________.

Dall’1.1.2013 la gerenza sarebbe stata affidata a PI 2.

2.

Inizialmente

azionisti della società sarebbero stati i fratelli RE 1 e __________ ed una

società a loro riconducibile. A fronte dei risultati positivi, essi avrebbero

progressivamente ceduto parte delle azioni (il 60%) a PI 2. Oltre a

quest’ultimo, gli azionisti sarebbero stati __________ (15%), RE 1 (12.5%) e RE

2 (12.5%).

3.

Fino

al 2017 la società avrebbe sempre realizzato utili (con una cifra d’affari

annua, nel periodo 2014-2017, di circa CHF 1 milione).

4.

Ad

inizio 2018 a RE 1 sarebbe stato revocato l’incarico relativo alla tenuta della

contabilità della società, che avrebbe svolto per il tramite della __________. Da

quel momento egli non avrebbe più avuto alcuna possibilità di verificare la

gestione operativa della società, non essendo nemmeno più membro del consiglio

di amministrazione della __________.

5.

A

partire dal 2018 la società avrebbe iniziato ad avere esercizi in perdita,

caratterizzati da una forte contrazione della cifra d’affari.

6.

Nel

corso del 2018, a __________, sarebbe stata aperta l’__________. La gerenza

sarebbe stata messa a concorso da parte del Comune di __________, proprietario

dell’immobile. Da informazioni acquisite informalmente da parte dei

denuncianti/querelanti, PI 1 avrebbe fatto parte del gremio incaricato di

valutare le offerte. Al concorso avrebbe partecipato __________, moglie di PI 2.

La gestione dell’__________ sarebbe stata assegnata alla __________, __________,

di __________. PI 2 avrebbe sempre indicato di non essere in alcun modo

coinvolto nella gestione dell’__________; si sarebbe trattato di un’iniziativa

di esclusiva competenza della moglie.

7.

Il

30.11.2018 si sarebbe svolta un’assemblea straordinaria della società nel corso

della quale gli azionisti correntisti __________ e RE 1 avrebbero comunicato di

rinunciare ad una parte dei loro crediti per CHF 181'607.70. Essi avrebbero

preso questa decisione dopo rassicurazioni sull’evoluzione positiva della

situazione economica della società. Indicazioni risultate infondate. Soltanto

molto tempo dopo, i denuncianti/querelanti avrebbero appreso che,

contestualmente all’entrata di PI 1 nel consiglio di amministrazione della

società, egli e PI 2 – il 21.12.2018 – avrebbero fondato la __________, __________,

attiva segnatamente nel commercio di vini. La __________, che fino a quel

momento avrebbe proceduto in proprio all’acquisto ed all’importazione di vini,

avrebbe effettuato gli acquisti tramite la citata società. Visti i soggetti

coinvolti in entrambe le società, tale modo di procedere avrebbe sollevato

interrogativi sugli obblighi di diligenza e fedeltà, sul divieto di concorrenza

e sull’astensione in caso di potenziali conflitti di interessi.

8.

A

partire dal 2019 i denuncianti/querelanti avrebbero cominciato a cogliere una

serie di segnali ed a ricevere e raccogliere informazioni che,

progressivamente, avrebbero iniziato a generare una serie di dubbi sulle

modalità di conduzione della società.

9.

I

denuncianti/querelanti si sono costituiti accusatori privati.

10.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2023.1778.

b. Con

pronuncia 623/2023 del 10.3.2023 il pubblico ministero ha decretato il non

luogo a procedere in ordine all’esposto.

Il

magistrato inquirente, ricordata la denuncia/querela, ha indicato che l’esposto

appariva problematico sotto più punti di vista.

Con

riferimento alla qualità di parte dei denuncianti/querelanti, il procuratore

pubblico, esposto il diritto applicabile, ha ritenuto che RE 1 e RE 2 non

potessero essere considerati accusatori privati nel procedimento penale in

difetto di un danno diretto. Era infatti manifesto che la sola diretta

danneggiata potesse essere unicamente la __________.

Ha

poi rilevato, con riferimento alla querela inerente alla LCSl, che i querelanti

erano venuti a conoscenza dei sospetti di un presunto agire concorrenziale

illecito da parte degli imputati già nel corso del 2019. La querela presentata

l’1/3.3.2023 era dunque tardiva.

In

relazione al reato di amministrazione infedele, il pubblico ministero ha evidenziato

che nella fattispecie segnalata non emergevano indizi di reato. I denuncianti

non provavano, oppure anche soltanto rendevano verosimili, gravi indizi di

reato. Difettava inoltre manifestamente il requisito del danno: le perdite

subite dalla __________ sembravano dovute all’andamento del mercato e, comunque,

non sembravano rapportabili con un nesso causale ad una violazione di un dovere

di gestione degli imputati. Anche i prezzi applicati dalla __________ non

sembravano esagerati e non c’era alcun indizio che lo fossero.

Sul

reato di appropriazione indebita, per il magistrato inquirente dagli atti non

emergevano sufficienti indizi di reato. I denuncianti, benché azionisti della

società, avevano unicamente ventilato l’ipotesi che alcune registrazioni

contabili non fossero avvenute correttamente rispettivamente che alcuni buoni o

pagamenti tramite twint fossero finiti nelle tasche degli imputati, ma senza

portare alcun elemento o mezzo di prova concreto. In realtà, dalle schede

contabili non si evinceva minimamente che gli imputati avessero distratto fondi

della __________. I denuncianti avrebbero anzi chiesto ragguagli e non

avrebbero accettato di versare un rimborso spese al presidente del consiglio di

amministrazione della società per ottenere informazioni. Dal registro di

commercio emergeva altresì che la __________ era dotata dal 15.7.2020 di un

ufficio di revisione. Non risultava che i denuncianti avessero chiesto

ragguagli direttamente all’ufficio di revisione o avessero agito davanti al

giudice civile per avere informazioni.

Non

c’erano indizi nemmeno con riferimento ai reati di falsità in documenti e frode

fiscale. L’ipotesi delle schede contabili falsificate si scontrava con il fatto

che la società era dotata di un ufficio di revisione al quale i denuncianti

avrebbero potuto chiedere ragguagli, ad esempio direttamente in assemblea.

Inoltre, essi avevano ventilato questa ipotesi di reato unicamente perché non

riuscivano a comprendere alcune voci contabili. La questione era civile.

c. Con

scritto datato 27.3.2023, pervenuto al Ministero pubblico il 29.3.2023, RE 1 e RE

2 hanno chiesto al procuratore pubblico, in via principale, di accogliere la

domanda di riesame con annullamento del decreto di non luogo a procedere ed

apertura dell’istruzione e, in via subordinata, di trasmettere a questa Corte

la domanda di riesame a valere quale reclamo, con annullamento del decreto di

non luogo a procedere e retrocessione degli atti al magistrato inquirente per

nuova decisione.

RE

1 e RE 2 hanno anzitutto rilevato che, giusta l’art. 309 cpv. 1 CPP, l’apertura

dell’istruzione avrebbe presupposto sufficienti indizi di reato, non gravi ed

evidenti indizi.

Un

punto centrale del caso sarebbe stato indiscutibilmente quello relativo al

fatto se le perdite subite dalla __________ fossero, o meno, da ricondurre “all’andamento

del mercato”, come ritenuto dal procuratore pubblico. I

denuncianti/querelanti sarebbero venuti a conoscenza del fatto che l’assoluta

anomalia della riduzione della cifra d’affari registrata negli anni 2018/2019

sarebbe stata riscontrata anche da parte dell’autorità fiscale. Essa avrebbe

maturato il sospetto che, rispetto a quanto dichiarato, avrebbe potuto mancare

una cifra d’affari rilevante. L’ispettorato fiscale avrebbe dovuto aver

indirizzato al pubblico ministero una presa di posizione in questo senso. Se

fosse stato vero, come sarebbe risultato ai denuncianti/querelanti, che il

tassatore avrebbe portato il caso all’attenzione dell’ispettorato fiscale, se

ne sarebbe necessariamente dovuto dedurre che fossero dati i presupposti per

ritenere quantomeno di essere in presenza di indizi “sufficienti” per

ipotizzare che quanto esposto nella dichiarazione fiscale avrebbe potuto non

essere corretto. Il fatto che, a diversi anni di distanza, le decisioni di

tassazione non erano ancora state emesse avrebbe apparentemente confermato

quanto indicato.

Se

le perdite fossero state effettivamente da ricondurre “all’andamento del

mercato”, difficilmente si sarebbe spiegato per quale ragione gli imputati

avrebbero deciso di avviare, nel comune confinante, un’attività ristorativa

diretta alla medesima clientela.

In

relazione al reato di amministrazione infedele, i riferimenti giurisprudenziali

citati dal procuratore pubblico avrebbero evidenziato configurazioni giuridiche

perfettamente analoghe a quelle prospettate nella denuncia/querela. Sarebbe

stato dato anche il reato di appropriazione indebita. Avrebbero ipotizzato che

una parte della cifra d’affari sarebbe mancata. Gli incassi effettuati con il

sistema twint sarebbero occorsi per il tramite di una relazione bancaria

esterna alla società. Se ciò fosse stato confermato, non si sarebbe visto quale

possibilità di verifica avrebbe avuto l’ufficio di revisione. Inoltre, le

verifiche esperite dall’ufficio di revisione dovrebbero essere state eseguite

sui documenti contabili ufficiali.

A

prescindere dal fatto che i reati giusta gli art. 138/158 CP sarebbero stati

perseguibili d’ufficio, sulla loro qualità di parte RE 1 e RE 2 hanno osservato

che una lesione diretta dei loro interessi giuridicamente protetti avrebbe

potuto configurarsi in considerazione del fatto che, confrontata con una

possibile sottrazione di cifra d’affari, l’autorità fiscale avrebbe proceduto,

di regola, a riprenderla in capo a tutti gli azionisti noti.

d. Con

lettera 29/30.3.2023 il magistrato inquirente ha trasmesso il predetto scritto

a questa Corte, da trattare quale reclamo contro il decreto di non luogo a

procedere 623/2023 del 10.3.2023.

e. Con

decreto 3.4.2023 il vicepresidente di questa Corte, preso atto dell’istanza dei

reclamanti di non intimare il gravame agli imputati per non compromettere

l’esito delle indagini in caso di accoglimento dell’impugnativa, richiamata la

giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Corte, ha respinto la

richiesta, ritenuto che il procuratore pubblico non aveva reputato sussistere

un rischio collusivo e di altro genere per non intimare il decreto di non luogo

a procedere, di modo che gli imputati avevano ricevuto copia della pronuncia ed

erano pienamente a conoscenza della natura dei rimproveri mossi loro e dei

reati ipotizzati a loro carico.

Il

reclamo è quindi stato intimato per eventuali osservazioni, oltre che al

pubblico ministero, ad PI 1 ed a PI 2.

f. Delle

ulteriori argomentazioni e della replica di RE 1 e RE 2, così come delle

osservazioni di PI 1 e di PI 2 e degli altri scritti, si dirà semmai in

seguito.

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso

del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia (art. 393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid. 2.3.2.; decisione

TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio: decisione TF

1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, 3. ed., art. 382

CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che

impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP

n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

2.2

2.2.1

Sono

parti, in applicazione dell’art. 104 cpv. 1 CPP, l’imputato (lit. a),

l’accusatore privato (lit. b) e, ancora, il pubblico ministero nella procedura

dibattimentale e nella procedura di ricorso (lit. c).

Ai

sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP il danneggiato è la persona i cui diritti sono

stati direttamente, personalmente e attualmente lesi dal reato invocato (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 18

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 115 CPP n. 1 ss.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 115 CPP n. 1 ss.; Commentario CPP –

M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 115 CPP n. 1 ss.), ossia il titolare del bene

giuridico tutelato dalla norma pretesa lesa (DTF 148 IV 256 consid. 3.1.; 146 IV 76 consid. 2.2.1.; 145 IV 491

consid. 2.3.; decisione TF 6B_588/2022 dell’8.5.2023 consid. 2.1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 21; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 115 CPP n. 2).

L’aspetto centrale è la lesione diretta degli

interessi giuridicamente protetti dell’interessato (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1076).

Secondo la giurisprudenza è infatti ininfluente l’esistenza di un pregiudizio

ai sensi del diritto civile (DTF 145 IV 491 consid. 2.4.2.; decisioni TF

1B_261/2017 del 17.10.2017 consid. 3.; 6B_496/2015 del 6.4.2016 consid. 1.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 22; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

La riparazione di un eventuale danno è irrilevante per la veste di danneggiato

(BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 23; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 2b).

Se

il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (per es. vita e

integrità personale, patrimonio, onore), leso è il titolare del bene giuridico

protetto dalla norma. In caso di violazione di norme penali che proteggono

interessi collettivi, è da considerare leso colui che è tutelato dal reato

anche solo in via secondaria. Se però interessi privati sono pregiudicati

soltanto indirettamente da reati che proteggono solo interessi collettivi, l’interessato

non può essere reputato danneggiato (DTF 145 IV 491 consid. 2.3.1.; decisione

TF 7B_376/2023 del 22.4.2024 consid. 3.1.; BSK

StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 21).

2.2.2

Nei

reati contro il patrimonio (art. 137 ss. CP) leso è, di regola, il titolare

(persona fisica o giuridica) dei beni giuridici tutelati (BSK Strafrecht II –

M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op.

cit., art. 115 CPP n. 56), ovvero il

proprietario dei valori patrimoniali (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione

TF 1B_62/2018 del 21.6.2018 consid. 2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit.,

art. 115 CPP n. 56). Se il reato è

commesso a pregiudizio del patrimonio di una persona giuridica, soltanto essa

subisce un danno e può dunque essere ammessa quale danneggiata (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.).

2.2.3

Gli azionisti (DTF 140 IV 155 consid. 3.3.1.; decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid. 4.2.1.; BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 28/56; ZK StPO

– V. LIEBER, op. cit., art. 115 CPP n. 5;

D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4.

ed., n. 685; Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7), i soci di una società a responsabilità

limitata (decisione TF 6B_1374/2020

dell’11.3.2021 consid. 2.2.), l’avente

diritto economico ed i creditori (decisione TF 7B_3/2023 del 31.8.2023 consid.

4.2.1.) di una società a danno della quale

è commesso il reato non sono lesi direttamente. Il suo amministratore non è leso dai reati a pregiudizio della società medesima (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art.

115.

CPP n. 31).

2.2.4

Il

danneggiato (art. 115 CPP) che dichiara espressamente di partecipare al

procedimento con un’azione penale oppure civile è considerato accusatore

privato giusta l’art. 118 cpv. 1 CPP (BSK StPO – G. MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 7 e

art. 118 CPP n. 2 ss.), che ex art. 104

cpv. 1 lit. b CPP è parte al procedimento (decisione TF 6B_496/2015 del

6.4.2016

consid. 1.1.; BSK

StPO – H. KÜFFER, op. cit., art. 104 CPP n. 14 ss.).

2.3

2.3.1

Si

è detto che con esposto 1/3.3.2023 RE 1 e RE 2 – asseritamente azionisti di

minoranza della __________ in liquidazione – hanno denunciato/querelato PI 1 e PI

2.

per appropriazione indebita,

amministrazione infedele, infrazione alla legge federale contro la concorrenza

sleale ed ogni altro reato in relazione alla gestione della società.

2.3.2

Con

pronuncia 623/2023 del 10.3.2023 il pubblico ministero ha decretato il non

luogo a procedere in ordine all’esposto di data 1/3.3.2023. Ha negato a RE 1 ed

a RE 2 la qualità di accusatori privati nel procedimento penale in difetto di

un danno diretto. Era infatti manifesto che la sola diretta danneggiata potesse

essere unicamente la __________.

2.3.3

Nel

gravame (p. 5) i reclamanti rilevano che una lesione diretta dei loro interessi

giuridicamente protetti potrebbe configurarsi in considerazione del fatto che,

confrontata con una possibile sottrazione di cifra d’affari, l’autorità fiscale

procederebbe, di regola, a riprenderla in capo a tutti gli azionisti noti. In

replica (p. 3), aggiungono che essi sarebbero legittimati a censurare il decreto

perché ne sarebbero stati i destinatari. Inoltre, in presenza di ipotesi di

reato perseguibili d’ufficio, sarebbe del tutto irrilevante la questione a

sapere se essi possano, o meno, ritenersi parti lese.

2.3.4

La

legittimazione in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP per presentare reclamo

presuppone, anche se si tratta di reati perseguibili d’ufficio, la qualità di

parte. Veste, quest’ultima, che a sua volta implica – per quanto riguarda la

qualità di accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP) – un danno diretto,

personale e attuale.

Ora,

i reclamanti, nell’esposto 1/3.3.2023, indicano che i fatti alla base della

denuncia/querela “(…) ruotano attorno alla gestione della società __________

(…)”

(p. 2), di cui essi sarebbero azionisti. Dalla lettura

dell’esposto si evince chiaramente che la fattispecie di asserita rilevanza

penale riguarderebbe la conduzione della predetta società: con riferimento al

reato di amministrazione infedele, essi adducono in particolare che PI 2

avrebbe dovuto gestire e salvaguardare gli interessi pecuniari della società

(p. 14) e che l’inchiesta penale avrebbe dovuto accertare se, con la sua

condotta, egli abbia eventualmente sovrapposto i propri interessi personali a

quelli della __________ (p. 15); con riferimento al reato ex LCSl, essi

sostengono segnatamente che l’inchiesta avrebbe permesso di accertare se PI 2

abbia determinato la sottrazione e l’accaparramento di clientela del ristorante

__________ a favore dell’__________ e se gli imputati abbiano eventualmente

realizzato i presupposti del reato di concorrenza sleale a danni della __________

(p. 16); con riferimento in particolare al reato di appropriazione indebita,

essi affermano che il reato si riferirebbe ad eventuali mancate registrazioni

relative agli incassi derivanti dall’attività di ristorazione e/o ad

irregolarità nelle operazioni legate alla tenuta degli inventari e ai pagamenti

tramite twint (p. 17).

E’

manifesto, in queste circostanze, per stesso dire dei reclamanti, che soltanto

la società __________ in liquidazione potrebbe, semmai, essere danneggiata da

comportamenti di rilevanza penale degli imputati. I reclamanti, quali azionisti

e/o creditori della società, sarebbero danneggiati solo indirettamente. Una persona giuridica mantiene peraltro la

qualità di danneggiata anche allo stadio della liquidazione (BSK StPO – G.

MAZZUCCHELLI / M. POSTIZZI, op. cit., art. 115 CPP n. 33).

La

circostanza che, secondo i reclamanti, confrontata con una possibile

sottrazione di cifra d’affari, l’autorità fiscale procederebbe, di regola, a

riprenderla in capo a tutti gli azionisti noti nulla muta a detto esito: si

tratterebbe in ogni caso di un danno solo indiretto. La medesima conclusione si

impone con riferimento al fatto – addotto nella triplica spontanea (p. 3) –

secondo cui i denuncianti/querelanti avrebbero di principio il diritto, nel

quadro della procedura di liquidazione della società, a partecipare alla

ripartizione del suo patrimonio (art. 745 CO), per cui – se gli imputati, con

la loro condotta penalmente rilevante, avessero diminuito gli attivi della

società – essi avrebbero un interesse concreto, attuale e pratico

all’annullamento del decreto di non luogo a procedere: si tratterebbe comunque di

un danno unicamente indiretto.

Il

fatto, poi, che i reclamanti abbiano ricevuto il decreto di non luogo a

procedere è del tutto irrilevante per la loro legittimazione. Giusta l’art. 301

CPP, infatti, “ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente

un reato a un’autorità di perseguimento penale (cpv. 1); il denunciante

può chiedere all’autorità di perseguimento penale una conferma della denuncia

presentata oralmente a verbale (cpv. 1bis, in vigore dall’1.1.2024); su

richiesta, l’autorità di perseguimento penale comunica al denunciante se è

avviato un procedimento penale e come lo stesso viene espletato (cpv. 2);

il denunciante che non sia né danneggiato né accusatore privato non dispone di

altri diritti procedurali (cpv. 3)”. Il denunciante in quanto tale non è di

conseguenza una vera e propria parte al procedimento penale, fatto salvo il

caso in cui egli sia danneggiato giusta l’art. 115 CPP e si costituisca

accusatore privato secondo l’art. 118 CPP (art. 301 cpv. 3 CPP) [decisione TF

6B_139/2019 del 22.10.2019 consid. 3.1.1.; BSK StPO – H. KÜFFER, op. cit., art.

105.

CPP n. 12; BSK StPO – C. RIEDO / B. BONER, op. cit., art. 301 CPP n. 21

ss.; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 104 CPP n. 19; StPO Praxiskommentar –

D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 301 CPP n. 3 s.]. Quale semplice

denunciante egli, in applicazione dell’art. 301 cpv. 2 CPP, ha unicamente il

diritto di sapere se è stato promosso il procedimento penale e come esso si è

concluso (ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 301 CPP n. 12).

Il procuratore pubblico, con l’invio del decreto, si è limitato ad ossequiare

quanto disposto dall’art. 301 CPP, come peraltro esplicitamente indicato nel

decreto di non luogo a procedere (p. 3). Invio che non implica il

riconoscimento della legittimazione a censurare la pronuncia 10.3.2023.

2.4

RE

1.

e RE 2 non possono essere ritenuti danneggiati giusta l’art. 115 cpv. 1 CPP, di modo che non possono costituirsi

accusatori privati ed essere parti giusta l’art. 104 cpv. 1 lit. b CPP. Non

sono dunque legittimati a contestare il decreto di non luogo a procedere

623/2023 del 10.3.2023.

2.5

L’impugnativa,

in queste circostanze, è irricevibile.

3.

Il

gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste, in solido (art.

418.

cpv. 2 CPP), a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà agli imputati un’adeguata

indennità (art. 436 cpv. 1 CPP in combinazione con l’art. 429 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'300.-- (milletrecento), sono poste a carico – in solido – di RE 1, __________,

e di RE 2, __________. Lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà

ad PI 1, __________, ed a PI 2, __________, la somma di CHF 300.-- (trecento)

ciascuno a titolo di indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera