60.2023.76
Reclamo dell'accusatore privato che contesta al procuratore pubblico di avere emanato una promozione dell'accusa incompleta. irricevibilità
15 dicembre 2023Italiano33 min
di denuncia sarebbe stata la fase immediatamente seguente. A seguito del trasferimento
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.76
Lugano
15 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 30.3.2023 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv.ti PR 1 e PR 2, ,
contro
“(…) il mancato adempimento del Procuratore
pubblico Avv. Daniele Galliano, inteso all’emissione di decisione formale ex
art. CPP 324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione
infedele, denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti,
nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (reclamo
30.3.2023, p. 1);
richiamate le osservazioni 3/4.4.2023
del magistrato inquirente – che ha chiesto la reiezione del reclamo – e
18.4.2023 di PI 1 (patr. da: avv. PR 3, __________) – che ha parimenti
domandato il non accoglimento dell’impugnativa –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 25/26.1.2021 la RE 1 ha denunciato PI 1 – asseritamente fondatore,
amministratore ed alter ego della __________, già in __________, società
attiva nella consulenza finanziaria – ed ignoti per titolo di truffa,
amministrazione infedele e riciclaggio di denaro rimproverando loro, postosi il
denunciato in sottaciuto conflitto di interessi, di averla indotta,
ingannandola, ad eseguire investimenti ad alto rischio, con controparte
connessa a PI 1, nel taciuto intento di procacciare a sé stesso o a società a
lui riconducibili, oltre alla mercede contrattualmente pattuita, ulteriori
rilevanti redditi (segnatamente retrocessioni), con la conseguenza di averle
provocato perdite per circa Euro 40 mio.
La
denunciante ha in particolare esposto quanto segue.
1.
La
RE 1 sarebbe stata un’azienda al vertice di un gruppo che si sarebbe occupato
di pavimentazione, con oltre 1400 dipendenti e con una cifra d’affari superiore
ad Euro 400 mio/anno.
2.
Il
22.10.2013 __________, asseritamente responsabile finanziario e amministratore
dell’azienda, avrebbe sottoscritto con la __________, per conto della
controllata __________, un contratto di consulenza, con mercede pattuita allo
0.4%/anno del patrimonio. Questa prima fase, che sarebbe giunta formalmente a
termine il 31.10.2014, non sarebbe stata oggetto di denuncia.
3.
Oggetto
di denuncia sarebbe stata la fase immediatamente seguente. A seguito del trasferimento
della gestione degli investimenti finanziari del gruppo alla RE 1, il contratto
di consulenza sarebbe stato aggiornato il 22.10.2014 e l’1.11.2014. La mercede
sarebbe stata suddivisa a metà tra la __________ (0.2.%) e la __________
(0.2%). Nel maggio 2017 la __________ avrebbe comunicato con email alla RE 1 il
trasferimento del contratto di consulenza alla __________, __________ (della
quale PI 1 sarebbe stato presidente ed amministratore delegato).
Nei
primi quattro anni e mezzo del rapporto di mandato, prima con la __________ e
poi con la RE 1, oggetto degli investimenti sarebbe stato un patrimonio di
circa Euro 70/80 mio, piazzati in diversi strumenti tra obbligazioni e prodotti
strutturati identificati, consigliati (e negoziati) dalla __________. Sarebbe
stato laborioso, per la mandante, tenere costantemente aggiornati i valori di
circa sessanta diversi prodotti finanziari, in parte non quotati.
4.
PI
1, nel corso di un colloquio ad inizio 2018, avrebbe indicato alla RE 1 che
essa avrebbe potuto significativamente migliorare i propri redditi da capitale,
mantenendo lo stesso livello di rischio, segnatamente ampliando la
diversificazione, investendo in un fondo __________ da lui consigliato,
provvisto di diversi interessanti compartimenti e opportunità, con il vantaggio
pratico di avere un unico NAV di riferimento, così da semplificare le modalità
amministrative e di contabilizzazione degli investimenti.
Il
denunciato avrebbe consigliato di investire in quote del fondo __________ (__________),
assicurando a __________ che l’investimento non comportava grossi rischi.
In
data 1.6.2018 la RE 1 avrebbe iniziato ad investire nel fondo. Nei mesi
successivi essa avrebbe investito importanti somme. Nel mese di marzo 2020, in
connessione con la pandemia covid19, ci sarebbe stato un peggioramento
significativo dei mercati finanziari. Soltanto il 17.3.2020 un collaboratore di
PI 1, per suo conto, avrebbe comunicato alla RE 1 che avrebbe perso Euro 40 mio
dell’investimento in __________.
5.
Tema
della denuncia non sarebbero stati i risultati degli investimenti (che
sarebbero stati contestati nelle appropriate sedi), ma i rapporti tra il
denunciato, la __________ e le società connesse con il fondo __________ __________,
suscettibili di ingenerare concreti sospetti di infedeltà nell’esecuzione del
mandato di consulenza.
6.
La
denunciante RE 1 ha indicato che, per delineare la posizione di conflitto di
interessi in cui PI 1 avrebbe operato, sarebbe stato indispensabile identificare
parti e soggetti attivatisi nell’ambito dell’esecuzione di questi investimenti.
La
__________, __________, sarebbe stata il general partner del fondo,
responsabile per la definizione della politica di investimento del fondo e per
il monitoraggio dell’attività del fondo.
La
__________ sarebbe stata il gestore (fund manager), responsabile
dell’assunzione delle decisioni di investimento del fondo, sotto la
supervisione del general partner. Sarebbe inoltre stata responsabile per
la commercializzazione delle quote del fondo e sarebbe risultata remunerare la __________,
__________, con succursale a __________ (società asseritamente riconducibile a PI
1), per non meglio precisate attività di servizio, che a sua volta avrebbe
ricevuto servizi dalla __________, __________, per non meglio noti servizi.
La
__________ sarebbe stata la banca depositaria.
7.
La
RE 1, a seguito di approfondimenti e di indagini, avrebbe potuto riscontrare
segnali di una gestione irregolare del fondo, nonché di vari inadempimenti e
irregolarità commessi da vari soggetti coinvolti nella gestione degli
investimenti nel fondo.
Sarebbe
emerso il sospetto che la __________, ossia il fund manager del fondo,
non avrebbe adeguatamente svolto il suo compito di gestore ed avrebbe agito in
realtà quale mero esecutore di ordini predisposti da società collegate a PI 1,
quali la __________ e la __________.
Il
concreto sospetto sarebbe stato che PI 1, nella sua funzione di consulente agli
investimenti, avrebbe indotto la RE 1 ad investire le proprie riserve in una
struttura finanziaria da lui integralmente architettata ed implementata, a lui
segretamente connessa e riconducibile, in lesione dei suoi doveri di fedeltà e
trasparenza, in adempimento di amministrazione infedele, già soltanto per la
violazione del suo dovere di informazione.
Ci
sarebbe stato il concreto sospetto che le performance fees sarebbero
state trattenute dalla __________ soltanto in minima parte; esse sarebbero
invece direttamente finite alla __________ e ad altri soggetti connessi con la __________
e con PI 1 tramite una formula esplicitamente studiata per determinare un
compenso a favore degli stessi sostanzialmente uguale o di poco inferiore alle performance
fees dovute dall’investitore alla __________.
8.
La
RE 1 si è costituita accusatrice privata.
9.
L’esposto
(AI 1) è stato registrato come inc. MP 2021.597.
b. Il
10.3.2021 (AI 10) il procuratore pubblico ha sentito __________, che ha
confermato i fatti oggetto della denuncia penale.
c. Con
esposto 28.6.2021 (AI 51A) la __________ ha denunciato PI 1 ed ignoti per
titolo di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro per fatti
del tutto analoghi a quelli oggetto della denuncia presentata dalla __________.
La
denunciante, che avrebbe sofferto un danno di circa Euro 37 mio, ha in
particolare indicato quanto segue.
1.
Essa
sarebbe stata di proprietà e destinata ad investimenti di un’importante
famiglia imprenditoriale (__________).
Essa
sarebbe stata diretta da __________, che avrebbe partecipato a tutti gli
incontri significativi, in particolare con PI 1 e __________ (responsabile
delle finanze della __________).
Essi
si sarebbero incontrati in data 12.5.2016. __________ avrebbe spiegato che la __________
avrebbe desiderato avvalersi di un consulente agli investimenti indipendente
per il miglioramento del rapporto costi/benefici dei propri investimenti
famigliari; avrebbe spiegato che l’esigenza della clientela sarebbe stata
quella di evitare contatti con istituzioni in costante conflitto di interessi
per gli investimenti proposti, spesso interessati da meccaniche di
retrocessioni e di rilevanti commissioni. La potenziale collaborazione tra di
essi non avrebbe neppure dovuto amplificare l’assunzione dei rischi. PI 1 e __________
avrebbero tranquillizzato __________ su questi aspetti.
Il
9.6.2016 ci sarebbe stato un secondo incontro, presenti PI 1, __________ e __________,
nel corso del quale sarebbero stati sostanzialmente ribaditi i concetti già
discussi nel corso della riunione del 12.5.2016. Dopo altri incontri, il
18.7.2016 la __________ avrebbe sottoscritto con la __________, a titolo
esplorativo, un contratto di consulenza della durata di due mesi: si sarebbe
trattato, da parte della __________, di effettuare un’analisi della situazione
degli investimenti in essere e di proporre eventualmente strategie alternative.
In
data 20.9.2016, presenti __________ e __________ e __________ e, per la __________,
PI 1 e __________, questi ultimi avrebbero indicato che l’attuale
strutturazione del patrimonio sarebbe stata inefficiente in conseguenza delle
troppe commissioni pagate alle diverse istituzioni finanziarie di riferimento.
Avrebbero consigliato di disinvestire e di investire in __________, che
avrebbero offerto buone garanzie di reddittività compatibili con gli obiettivi
di investimento famigliari.
Si
sarebbe così giunti alla sottoscrizione di un effettivo doppio mandato di
consulenza, conferito dalla __________ in data 21.9.2016 alla __________ con
compenso di Euro 50'000.00/trimestre rispettivamente alla __________ con
compenso di Euro 25'000.00/trimestre. I menzionati contratti sarebbero stati
sostanzialmente identici. Nel contratto con la società __________ quest’ultima
si sarebbe impegnata ad applicare una politica intesa a controllare, registrare
e mitigare possibili conflitti di interesse.
Il
23.5.2018 la __________ avrebbe riconfermato per scritto, con “certificazione
strategia di investimento e controparti”, che la strategia di investimento
era “coerente con gli obiettivi espressi dal cliente” e che “tutte le
controparti selezionate hanno superato scrupolose due diligence ed operano in
regime di costi competitivo”.
In
data 1.7.2018 la __________ avrebbe sottoscritto ulteriori contratti di
consulenza con la __________ e con la __________, con condizioni generali
immutate; sarebbe stata concordata una diversa remunerazione per la consulenza
prestata.
In
conseguenza di questi ultimi contratti, PI 1 ed i suoi collaboratori avrebbero
decisamente spinto la mandante nella direzione delle strutture __________ __________.
La
__________ avrebbe preparato cinque lettere, che il 20.7.2018 la __________
avrebbe spedito alla __________ ed al general partner di __________
intese ad ottenere informazioni in merito alle strategie di investimento dei
comparti del fondo. Nel settembre 2018, dopo avere ricevuto informazioni, la
denunciante avrebbe richiesto maggiori informazioni, in particolare la copia
dei rapporti finanziari annuali e i dati sull’andamento storico del fondo,
sulla politica finanziaria di gestione della liquidità e sul NAV.
Le
informazioni avrebbero fatto sorgere qualche perplessità poiché, in sostanza,
il denaro che fosse confluito nel fondo sarebbe stato indirettamente dedicato a
prodotti sottostanti e non investito direttamente, con la conseguenza di costi
e rischi aggiuntivi che non sembravano rientrare nei suoi obiettivi di
investimento.
PI
1 avrebbe nondimeno tranquillizzato __________, assicurandogli che i rischi
sarebbero stati standard e che gli investimenti sarebbero stati strettamente
monitorati. La __________ avrebbe quindi investito oltre Euro 60 mio.
2.
La
denunciante, e per essa __________, con i membri della famiglia __________, non
avrebbe mai dubitato che la __________ potesse ulteriormente lucrare tramite la
percezione di denaro da terzi (che poi in sostanza e materialmente terzi non
sarebbero stati) quale conseguenza dei consigli agli investimenti che impartiva
o addirittura che PI 1 potesse essere in qualche modo connesso con il fondo in
cui induceva ad investire.
A
seguito delle perdite e delle verifiche effettuate, sarebbe sorto il concreto
dubbio che l’inserimento di __________ quale apparente controparte
contrattuale fosse stato determinato dall’intento di ulteriormente lucrare
sugli investimenti consigliati alla denunciante.
Tema
della denuncia sarebbero stati i rapporti occulti ed occultati tra PI 1, la __________
e società connesse con __________ e __________. La denunciante ha indicato che,
per delineare la posizione di conflitto di interessi in cui PI 1 avrebbe
operato, sarebbe stato indispensabile identificare le parti attivatesi
nell’ambito dell’esecuzione di questi investimenti. Ha dunque citato la __________
(general partner del fondo), la __________ (fund manager) e la __________,
che sarebbe stata la banca depositaria.
La
denunciante, a seguito di approfondimenti e di indagini, avrebbe potuto
riscontrare segnali di una gestione irregolare del fondo, nonché di vari
inadempimenti e irregolarità commesse da vari soggetti coinvolti nella gestione
degli investimenti nel fondo.
Sarebbe
emerso il sospetto che la __________, fund manager del fondo, non
avrebbe adeguatamente svolto il suo compito di gestore ed avrebbe agito in
realtà quale mero esecutore di ordini predisposti da società collegate alla __________
ed a PI 1, quali la __________ e la __________.
La
__________ sarebbe stata convinta che, a sua insaputa, il fondo __________ sia
stato costituito con il personale coinvolgimento di PI 1 e dei suoi
collaboratori, che avrebbero continuato a scegliere i prodotti sottostanti ed a
trattare i prezzi con intermediari e controparti. PI 1 avrebbe posizionato le
proprie pedine in un diffuso conflitto di interesse, di cui la denunciante, e
con lei __________ e la famiglia __________, sarebbe stata ignara. PI 1, nella
sua funzione di consulente agli investimenti, avrebbe indotto la __________ ad
investire le proprie riserve in una struttura finanziaria da lui integralmente
costruita e controllata, con triplicazione dei redditi, in conflitto di
interessi, in lesione dei suoi doveri di lealtà e trasparenza ed in adempimento
di amministrazione infedele, già solo per la violazione del suo dovere di
informazione.
La
__________ non avrebbe investito in __________ se avesse saputo che sarebbe
stata connessa alla medesima persona che le si era presentata quale consulente
indipendente ed imparziale, scevro da conflitti di interesse, e che, in tale funzione,
era appunto stata mandatata, e certamente non avrebbe accettato di pagare
commissioni aggiuntive, tramite il fondo, al proprio consulente agli
investimenti. Sarebbe stato dato il reato di truffa.
Si
sarebbe dovuto ritenere che il fondo sia stato istituito su iniziativa di PI 1
e delle sue società __________, con la connivenza di __________ e __________
(che formalmente si sarebbero prestate a fungere da sorveglianti e garanti,
salvo poi invece limitarsi a lasciare fare al consulente agli investimenti,
incassando e retrocedendo commissioni all’insaputa della clientela in buona
fede). Gli investimenti avrebbero portato alla perdita di Euro 37 mio, oltre
all’addebito di rilevanti commissioni aggiuntive occulte.
3.
La
__________ si è costituita accusatrice privata.
d. In
data 1.7.2021 (AI 52) il magistrato inquirente ha interrogato __________ nella
veste di persona informata sui fatti.
e. Il
procuratore pubblico, il 13.7.2021, ha sentito PI 1 (AI 56).
f. Con
decreto 24.8.2021 (AI 72) il pubblico ministero ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento e fissando
un termine per eventuali istanze probatorie rispettivamente di indennità per
ingiusto procedimento.
g. Con
istanze 5/6.10.2021 (AI 80/81) le denuncianti, contestando il preannunciato abbandono,
hanno proposto l’assunzione di prove.
h. Con
decreto 12.10.2021 (AI 82) il magistrato inquirente ha respinto le predette
istanze siccome mezzi di prova inutili per il caso.
i. Con
pronuncia 12.10.2021 (ABB 1392/2021) il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale dipendente dalle denunce della RE 1 e della __________.
j. Con
gravami 25.10.2021 (inc. 60.2021.324/325) le denuncianti hanno contestato il predetto
decreto di abbandono.
k. Con
giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022 questa Corte, per quanto ricevibili,
ha accolto le citate impugnative annullando il decreto di abbandono 12.10.2021
(ABB 1392/2021) e ritornando gli atti al magistrato inquirente per i suoi
incombenti.
l. Il
5.9.2022 (AI 144) è stato interrogato __________.
m. Nel
procedimento inc. MP 2021.597 sono stati interrogati, quali persone informate
sui fatti (art. 178 lit. d CPP), __________ (verbale 22.9.2022, AI 152) e __________
(verbale 27.9.2022, AI 155).
n. Con
scritto 26.9.2022 (AI 153) la __________ e la RE 1, con riferimento
all’audizione di __________, hanno anzitutto censurato le modalità superficiali
con cui si sarebbe svolto l’interrogatorio. Hanno rilevato che con denuncia
(ripetutamente sollecitata) sarebbe stato chiesto di sequestrare le note
interne del fiduciario __________ intese all’accertamento del suo aspetto
soggettivo in relazione ai reati denunciati. Hanno domandato di perquisire gli
uffici di __________ con il fine di recuperare le istruzioni pervenutegli da PI
1 e sodali, con riferimento sia alla questione degli storni milionari
transitati dai conti da lui amministrati sia alla corrispondenza intercorsa con
la __________. Hanno domandato i medesimi atti nei confronti del fiduciario __________.
Hanno evidenziato che __________ avrebbe dovuto essere concretamente sospettato
di complicità nei reati prospettati, perlomeno con dolo eventuale. E questo in
conseguenza dell’evidente reticenza dimostrata, essendo assolutamente
inverosimile che non si fosse interessato di conoscere l’origine del denaro e
la primaria attività di consulente finanziario di PI 1, tenuto conto dei suoi
rapporti con la __________ (che non sarebbero ancora stati istruiti dal procuratore
pubblico nel procedimento).
Hanno
ricordato che la denuncia avrebbe riguardato PI 1 e terzi ignoti, con
responsabilità da accertare da parte dell’autorità inquirente, che – a quel
momento, sul coinvolgimento di terzi – non avrebbe istruito, né sarebbe
sembrato voler istruire.
o. Con
scritto 29.9.2022 (AI 158A) la __________ e la RE 1 hanno indicato che
l’interrogatorio di __________ del 27.9.2022 avrebbe permesso di individuare
altri ignoti menzionati nella denuncia, ossia coloro che avrebbero supportato
oggettivamente e consapevolmente PI 1 in relazione ai reati, tra i quali
perlomeno __________ e __________, oltre allo stesso __________, concretamente
sospettati e denunciati di complicità, da citare nel procedimento come
imputati. Hanno ribadito la richiesta di sequestro delle note interne di __________
e di __________, atto istruttorio inteso anche alla verifica del loro aspetto
soggettivo. __________, grazie alle sue straordinarie competenze, non avrebbe
potuto oggettivamente non sapere di cosa si occupassero PI 1, __________ e __________
oppure quale fosse l’origine del denaro transitato sui conti della società da
lui amministrata.
p. Il
30.11.2022 (AI 168), nell’inc. MP 2021.597, è stato interrogato __________
quale persona informata sui fatti.
q. Il
2.12.2022 il procuratore pubblico ha aperto l’inc. MP 2022.10374 nei confronti
di __________ e di __________ con riferimento agli scritti 26.9.2022 e
29.9.2022 (consid. n./o.) della __________ e della RE 1.
Ha
inoltre aperto, sempre il 2.12.2022, l’inc. MP 2022.10375 nei confronti di __________
e di __________ con riferimento allo scritto 29.9.2022 (consid. o.) delle
denuncianti.
r. Il
5.12.2022, nell’inc. MP 2022.10374, il magistrato inquirente ha comunicato a __________
(AI 3) rispettivamente ad __________ (AI 4) che la __________ e la PR 2, con
scritti 26.9.2022 e 29.9.2022, avevano presentato denuncia penale “(per
quanto comprensibile)”
per amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro. Ha fissato loro un termine per esprimersi.
Sempre
il 5.12.2022, il procuratore pubblico ha inviato un analogo scritto a __________
(AI 2, inc. MP 2022.10375), chiedendogli di prendere posizione sulle accuse
delle denuncianti.
__________
si è pronunciato il 13/14.12.2022 (AI 5, inc. MP 2022.10374). __________ si è
espresso il 20.12.2022 (AI 6, inc. MP 2022.10374). __________ si è pronunciato
il 20/21.12.2022 (AI 3, inc. MP 2022.10375). Tutti hanno contestato le accuse
mosse nei loro confronti dalle suddette denuncianti.
s. __________,
nel procedimento inc. MP 2021.597, è stato interrogato il 16.1.2023 quale
persona informata sui fatti (AI 179).
t. Il
17.1.2023 il procuratore pubblico, nell’inc. MP 2022.10375, ha comunicato a __________
(AI 4) che la __________ e la RE 1, con scritto 29.9.2022, l’avevano denunciato
“(per quanto comprensibile)”
per amministrazione infedele e
riciclaggio di denaro. Ha fissato un termine per esprimersi.
__________
si è pronunciato il 25/26.1.2023 (AI 6, inc. MP 2022.10375) contestando le
accuse mosse a suo carico.
u. Con
decreto 17.1.2023 (AI 180) il procuratore pubblico ha comunicato l’imminente
chiusura dell’istruzione a carico di PI 1 prospettando la promozione
dell’accusa per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro e fissando un termine per presentare eventuali istanze probatorie.
v. Il
17.1.2023 (NLP 129/2023, inc. MP 2022.10374) il magistrato inquirente ha
decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in
relazione agli scritti 26.9.2022 e 29.9.2022 per amministrazione infedele e
riciclaggio di denaro.
Il
citato decreto è stato impugnato dalla __________ (inc. 60.2023.10) e dalla RE
1 (inc. 60.2023.11).
Con
decisione di data odierna i reclami sono stati accolti.
w. Il
17.3.2023 (NLP 700/2023, inc. MP 2022.10375) il procuratore pubblico ha
decretato il non luogo a procedere a favore di __________ e di __________ in
relazione allo scritto 29.9.2022 per amministrazione infedele e riciclaggio di
denaro.
Il
decreto è stato impugnato dalla RE 1 (inc. 60.2023.71) e dalla __________ (inc.
60.2023.73).
Con
decisione di data odierna i reclami sono stati accolti.
x. Con
decreto 17.3.2023 (AI 191) il magistrato inquirente ha respinto le istanze
probatorie 30.5.2022, 29.8.2022, 9.9.2022 e 6.2.2023 degli accusatori privati e
15.3.2023 di PI 1.
y. Con
atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il pubblico ministero ha deferito PI 1
davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione
infedele aggravata [“(…) per avere, nel periodo compreso dal 02 giugno 2017
al 03 marzo 2020, a __________, a __________, a __________ e in altre
imprecisate località, in veste di amministratore unico di __________ (oggi
radiata), società attiva nella consulenza finanziaria, fiscale e immobiliare,
in qualità di “director” di __________, al fine di procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, obbligato per negozio giuridico a gestire gli interessi
patrimoniali dei clienti, in particolare di RE 1, RE 1, __________ e __________,
nonché in veste di dirigente effettivo (organo di fatto) del fondo di
investimento “__________” (…), in particolare per i comparti __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________, dotato di facoltà
decisionale autonoma nelle decisioni sugli investimenti, sulle strategie e più
in generale sull’impiego dei capitali raccolti nei vari comparti, e, infine, di
Presidente del Consiglio di amministrazione di __________ e __________,
mancando al proprio dovere, segnatamente percependo delle retrocessioni occulte
originate dalle fees regolarmente incassate dal General Partner __________,
ripetutamente danneggiato il patrimonio dei clienti per almeno CHF 1'654'362.14
(…), e meglio, per avere (…)”].
Il
procedimento penale è attualmente sub iudice.
z. Con
scritto 17.3.2023 (AI 192) il pubblico ministero, con riferimento alla
promozione dell’accusa, ha comunicato all’imputato ed agli accusatori privati __________,
RE 1, __________ e __________ che aveva qualificato i fatti dal profilo
giuridico unicamente nel reato di amministrazione infedele aggravata (art. 158
cifra 1 cpv. 3 CP).
Ha
indicato che non aveva ritenuto il reato di truffa in assenza dei requisiti
dell’inganno astuto e del nesso causale fra l’ipotetico inganno ed il danno.
Ciò valeva anche per l’investimento di Euro 5 mio eseguito dalla RE 1 nel
comparto __________ fra fine febbraio ed il 3.3.2020, in quanto non risultava
alcun inganno astuto o tessuto di menzogne particolare. La RE 1 era cosciente
dei forti rischi (viste l’emergenza pandemica e le perdite di mercato) e aveva
scelto liberamente di investire. Il denaro era andato perduto a seguito del
crollo dei mercati. La fattispecie (e i fatti relativi all’investimento di Euro
5 mio) era stata vestita dal profilo giuridico nel reato di amministrazione
infedele, in relazione all’ottenimento di retrocessioni occulte. Il magistrato
inquirente ha aggiunto che non aveva ritenuto il reato di riciclaggio di denaro
in quanto si sovrapponeva perfettamente con l’indebito profitto (l’aggravante)
del reato di amministrazione infedele. Dall’analisi dei conti bancari non era
stato identificato un solo atto vanificatorio.
Il
procuratore pubblico ha addotto che, conformemente alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.), non poteva emanare una
decisione concernente la scelta della qualifica giuridica, in quanto si
trattava di una diversa veste giuridica del medesimo complesso di fatti
rimproverati all’imputato. Un abbandono parziale del procedimento era escluso
se concerneva unicamente un’altra qualificazione giuridica del medesimo evento.
La
fattispecie rimproverata all’imputato inerente ai reati di truffa e di
riciclaggio di denaro poggiava sullo stesso complesso di fatti ed era
perfettamente sovrapponibile con i fatti descritti nell’atto di accusa per il
reato di amministrazione infedele. Nel caso concreto, un abbandono (parziale)
del procedimento penale avrebbe comportato una grave violazione del principio ne
bis in idem.
Ha
evidenziato che sarebbe semmai spettato al giudice di merito, che non era
vincolato alla qualifica giuridica, di valutare se i fatti come indicati
fossero sussumibili ai reati ipotizzati nell’atto di accusa. Gli art. 329, 333
e 344 CPP permettevano al giudice di dare la possibilità al procuratore
pubblico di modificare o di completare l’atto di accusa. Ha invitato l’imputato
e gli accusatori privati a formulare le proprie obbiezioni e contestazioni
davanti al giudice di primo grado nell’ambito dell’esame dell’atto di accusa
(art. 329 CPP).
aa. Con
reclamo 30.3.2023 la RE 1 si aggrava contro “(…) il mancato adempimento del
Procuratore pubblico (…), inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP
324 o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele,
denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del
procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (p. 1).
Essa
adduce che il procedimento penale riguarderebbe anche fatti sui quali il
magistrato inquirente non si sarebbe pronunciato, commettendo diniego di
giustizia. Il procuratore pubblico non si sarebbe espresso formalmente in
merito ad aspetti di rilevanza penale segnalati con la denuncia e con i suoi
complementi.
Rimprovera
al magistrato inquirente l’inesatto accertamento dei fatti e la violazione del
diritto, avendo apprezzato tali fatti in modo inesatto, incompleto ed in
contrasto con il principio in dubio pro duriore. Il pubblico ministero,
indotto a dar seguito ad un’inchiesta che voleva abbandonare, l’avrebbe
segmentata arbitrariamente, rilasciando decreti di non luogo a procedere di
coimputati, per poi evitare di citare altri corresponsabili, rilasciando
comunicazioni in qualche modo intese ad indebolire la sua stessa inchiesta, sia
mediante la reiezione di mezzi di prova rilevanti sia mediante l’esposizione di
argomentazioni che di fatto rappresenterebbero una tardiva, riottosa critica
alla sentenza di questa Corte. Rimanderebbe abusivamente l’assunzione di prove
determinanti al Tribunale penale cantonale, anche per fatti che egli stesso non
avrebbe inserito né nell’atto di accusa né nel decreto di abbandono.
L’investimento
di Euro 5 mio indotto dalla __________ in un momento in cui la volatilità dei
mercati si era accresciuta in maniera straordinaria, con amplificazione dei
rischi di investimento e peggiorata situazione del comparto __________ del
fondo e dei rapporti di copertura delle esposizioni, non sarebbe stato oggetto
di decisione (decreto di abbandono o atto di accusa) e di chiusura formale
dell’inchiesta. Così come la consulenza agli investimenti determinata a fare
convergere i soldi dei clienti nelle mani del medesimo consulente, con
violazione dei limiti da egli assicurati nel prospetto di investimento.
L’inchiesta,
successivamente al giudizio CRP 60.2021.324/325 del 23.5.2022, che aveva negato
un inganno astuto, avrebbe fatto emergere che PI 1, che avrebbe controllato direttamente
il fondo, di fatto l’avrebbe fatto, oltre che in lesione dei suoi doveri di
mandatario, anche in violazione dei termini da egli stesso posti nei prospetti
di investimento sottoposti agli ignari mandanti. Ne avrebbe dato conferma il
teste __________, non considerato dal procuratore pubblico. Questi dovrebbe
determinarsi sulle ipotesi di truffa e di amministrazione infedele aggravata
(in tema di investimenti sollecitati alla clientela ed in particolare di quello
di Euro 5 mio nel comparto __________, ottenuto tra febbraio e marzo 2020), nel
contesto oltretutto dei reati perpetrati da __________ descritti nell’atto di
accusa. Si sarebbe trattato di aspetti contemplati in due diverse denunce
aggiuntive (AI 113, 119, 137, 138). Questi fatti sarebbero di natura diversa da
quelli nell’atto di accusa.
Le
prove respinte dal pubblico ministero riguarderebbero ipotesi di reato
denunciate, ma abbandonate di fatto, senza decisione. Le prove offerte
avrebbero riguardato anche questioni connesse sia con l’investimento finale per
Euro 5 mio nel comparto __________ che con il superamento dei limiti di
investimento assicurato agli investitori.
La
reclamante chiede quindi che il procuratore pubblico, a seguito di chiusura
dell’istruzione conforme al CPP, sia invitato a pronunciarsi in merito alle
ipotesi di adempimento di reato penale, perseguibili d’ufficio, riferibili al
reato di: truffa, sub. amministrazione infedele aggravata riguardo alla
denuncia in merito all’investimento di Euro 5 mio nel comparto __________ del
fondo __________, sollecitato ed ottenuto tra fine febbraio ed inizio marzo
2020; truffa, sub. amministrazione infedele aggravata riguardo al superamento
dei limiti imposti dal prospetto di __________ sottoposti agli investitori.
La
RE 1 domanda che sia accertata la sua veste di accusatrice privata nel
procedimento con riferimento a questi aspetti.
ab. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il giudizio,
in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
In
applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,
entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,
in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,
ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui
esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra
impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.
Il
gravame, introdotto il 30.3.2023 contro “(…) il mancato adempimento del
Procuratore pubblico (…), inteso all’emissione di decisione formale ex art. CPP
324.
o art. 320, relativamente a ipotesi di truffa e amministrazione infedele,
denunciate nei confronti del Signor PI 1 (…) e terzi ignoti, nell’ambito del
procedimento di cui all’inc. MP 2021.597” (reclamo 30.3.2023, p. 1), nel
contesto delle decisioni [atto di accusa 17.3.2023 (ACC 70/2023) a carico di PI
1.
(doc. A, allegato al gravame); scritto/comunicazione 17.3.2023 del
procuratore pubblico (doc. B, allegato al gravame); decisione 17.3.2023 su
istanza probatoria (doc. C, allegato al gravame); scritto 17.3.2023 del magistrato
inquirente a questa Corte (doc. D, allegato al gravame)] notificate alla RE 1
il 20.3.2023, è tempestivo (art. 396 cpv. 1/2 CPP).
3.
3.1.
Con
atto di accusa 70/2023 del 17.3.2023 il procuratore pubblico ha deferito PI 1
davanti alla Corte delle assise criminali siccome accusato di amministrazione
infedele aggravata.
3.2
La
reclamante rimprovera al magistrato inquirente di non essersi pronunciato sulle
ipotesi di truffa, sub. amministrazione infedele aggravata in relazione all’investimento
di Euro 5 mio nel comparto __________ del fondo base __________ ed al
superamento dei limiti imposti dal prospetto di __________ sottoposti agli
investitori.
3.3
3.3.1
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.; decisione
TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.), se il procuratore pubblico, nel
contesto dell’emanazione di un decreto d’accusa o della promozione dell’accusa,
valuta solo una parte dei fatti oggetto del procedimento, deve poi statuire
sugli altri fatti secondo il CPP, vale a dire pronunciando simultaneamente
anche un decreto di abbandono parziale, censurabile con reclamo. Se il
magistrato inquirente non si esprime su tutti i fatti, si è confrontati con un
decreto di abbandono implicito, omissione impugnabile con reclamo (art. 393 ss.
CPP).
Un
decreto di abbandono parziale entra quindi in considerazione solo se devono
essere valutati molteplici fatti oppure comportamenti che possono essere
oggetto di decisioni separate (DTF 148 IV 124 consid. 2.6.6.; 144 IV 362
consid. 1.3.1.; sentenza TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, 4. ed., art. 319 CPP n. 3).
Non
deve, al contrario, essere emanato un decreto di abbandono parziale se si è
confrontati con diverse qualifiche giuridiche di un medesimo fatto: in questo
caso il procuratore pubblico deve pronunciarsi unicamente con un decreto di
accusa o con la promozione dell’accusa (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1.; decisione
TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.2.; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.
cit., art. 319 CPP n. 3).
Promuovere
l’accusa ed emanare contemporaneamente un decreto di abbandono concernente i medesimi
fatti è peraltro errato anche con riferimento al principio del divieto di un
secondo procedimento giusta l’art. 11 cpv. 1 CPP [da interpretarsi
restrittivamente (decisione TF 6B_111/2022 del 24.8.2022 consid. 2.2.2.)].
3.3.2
Si
è detto al consid. z. che con scritto 17.3.2023 il pubblico ministero, con
riferimento alla promozione dell’accusa a carico di PI 1, ha comunicato
all’imputato ed agli accusatori privati che aveva qualificato i fatti dal
profilo giuridico solo nel reato di amministrazione infedele aggravata (art.
158.
cifra 1 cpv. 3 CP).
3.3.3
Giusta
l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico
ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti con
domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende
promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento (art. 318 cpv. 1 prima frase
CPP).
In
tale comunicazione il magistrato inquirente deve esprimersi su tutti i reati
ipotizzati nel corso del procedimento penale e su tutte le fattispecie oggetto
di inchiesta (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER / M. HANS / S. STEINER, 3. ed., art.
318.
CPP n. 4; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 318 CPP n. 3).
E questo per permettere alle parti di comprendere l’esito del procedimento
penale dato dal pubblico ministero.
In
concreto, nel procedimento inc. MP 2021.597, con decreto 17.1.2023 (AI 180) il
procuratore pubblico ha comunicato alle parti l’imminente chiusura
dell’istruzione prospettando la promozione dell’accusa nei confronti di PI 1
per i reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro “in
relazione ai fatti accaduti nel periodo compreso dall’anno 2016 al 25 febbraio
2021.
a __________, a __________, a __________ e in altre imprecisate località.”
Ha aggiunto che la qualifica giuridica dei fatti oggetto del procedimento
sarebbe stata decisa al momento della promozione dell’accusa.
Ora,
detta indicazione è manifestamente lacunosa in considerazione della complessità
dei fatti oggetto del procedimento, come risulta già soltanto dalla lettura
delle denunce (AI 1/51A), che avrebbe esatto una menzione più dettagliata della
fattispecie.
In
queste circostanze, anche se di principio questa Corte è competente per
esaminare la censura secondo cui il procuratore pubblico avrebbe emanato un
decreto di abbandono implicito, nel caso concreto – proprio in ragione della
superficiale descrizione dei fatti nella comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1
CPP – essa deve esercitare ritegno per non sostituirsi ad altra autorità:
chiedere a questa Corte di verificare se sia stato emanato un decreto di
abbandono implicito equivarrebbe, nel caso di specie, ad esaminare il complesso
atto di accusa (che però non è impugnabile giusta l’art. 324 cpv. 2 CPP),
ovvero a verificare se la qualifica giuridica attribuita ai fatti dal procuratore
pubblico sia corretta (cfr. decisione CRP 60.2021.211/241 dell’8.10.2021
consid. 8.4.3.).
Un
tale esame spetta nondimeno a chi dirige il procedimento nella procedura di
primo grado (art. 329 CPP) rispettivamente alla Corte di merito, non già – oggi
– a questa Corte, incompetente.
Il
procuratore pubblico, nello scritto 17.3.2023 [atto non impugnabile,
trattandosi di una mera comunicazione senza conseguenze giuridiche vincolanti,
con cui si è limitato ad informare sulla sua scelta inerente alla promozione
dell’accusa (BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 6; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 10; decisione CRP 60.2021.211/241
dell’8.10.2021 consid. 4.3.)], ha peraltro indicato di aver sussunto i fatti al
reato di amministrazione infedele aggravata. Il magistrato inquirente, a cui –
solo – compete la messa in stato di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019
consid. 2.2.), ha dunque ritenuto che i fatti per cui PI 1 era stato
inchiestato nel procedimento fossero da sussumere a detto reato.
Si
ricorda che la promozione dell’accusa, il decreto di accusa e la sua conferma
non sono impugnabili (art. 324 cpv. 2 CPP) [DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.; decisione
TF 6B_1157/2019 del 12.11.2019 consid. 2.1.], per cui non si può, con
l’impugnazione di un asserito decreto di abbandono implicito, attribuire a
questa Corte il compito di procedere ad una valutazione anticipata delle accuse
oggetto di promozione dell’accusa o di decreto di accusa.
Spetterà
al giudice di merito [che non è vincolato alla qualifica giuridica data dal
pubblico ministero, ma solo ai fatti (art. 350 cpv. 1 CPP) (BSK StPO – S.
WIPRÄCHTIGER, op. cit., art. 344 CPP n. 2; BSK StPO – S. HEIMGARTNER / M. A.
NIGGLI, op. cit., art. 325 CPP n. 41 / art. 350 CPP n. 4; ZK StPO – W. WOHLERS,
op. cit., art. 9 CPP n. 15)] valutare se i fatti come indicati nella promozione
dell’accusa siano sussumibili al reato di amministrazione infedele aggravata, come
ritenuto dal magistrato inquirente. Gli art. 329, 333 e 344 CPP permettono
peraltro al giudice di dare la possibilità al procuratore pubblico di
modificare o di completare l’atto di accusa (decisione TF 6B_1157/2019 del
12.11.2019
consid. 2.2.).
Si
rammenta che, se venisse emanato, e crescesse in giudicato, un decreto di
abbandono per i medesimi fatti oggetto dell’atto di accusa, il decreto di
abbandono – quale decisione finale assolutoria (art. 320 cpv. 4 CPP) –
osterebbe ad un giudizio sull’atto di accusa (decisione TF 6B_888/2019 del
9.12.2019
consid. 1.5.).
La
reclamante non vuole del resto un decreto di abbandono. Vorrebbe al contrario
la completazione dell’atto di accusa. Non si può nondimeno impugnare un decreto
di abbandono implicito o invocare denegata giustizia [che commette l’autorità
che, chiamata ad evadere le procedure di sua competenza in un tempo adeguato,
in relazione a natura e complessità della causa, non si pronuncia su un tema a
lei sottoposto nella forma, nella motivazione e nei termini corretti (decisione
TF 6B_929/2023 del 10.11.2023 consid. 6.)] per far completare un atto di accusa
ritenuto lacunoso.
Le
censure invocate dalla RE 1 rientrano nell’esame spettante a chi dirige il
procedimento giusta l’art. 329 CPP rispettivamente, in seguito, al giudice di
merito nel corso del dibattimento.
4.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della
reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP). Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a PI 1 un’adeguata indennità (art. 436 cpv. 2 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. ll
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’050.-- (millecinquanta), sono poste a carico della RE 1, __________. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a PI 1, __________, CHF 800.--
(ottocento) a titolo di indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per
conoscenza:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera