60.2023.90
Reclamo in merito ad un conflitto di competenza fra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni. età dell'imputato
2 aprile 2024Italiano13 min
che il 12.3.2023, mentre lui e sua moglie erano impegnati a sistemare la cantina
Source ti.ch
Incarto n.
60.2023.90
Lugano
2 aprile 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi
sedente per statuire sul reclamo 7/11.4.2023
presentato da
avv. RE 1 RE 1
contro
il decreto di ammonizione 25.3.2023 emanato dal
magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua
denuncia/querela 12.3.2023 nei confronti della sedicente PI 2, __________,
per titolo di furto, violazione di domicilio e ripetuta entrata illegale e
soggiorno illegale (AMM );
richiamato lo scritto 17.4.2023 del
procuratore generale Andrea Pagani con il quale ha trasmesso il reclamo a
questa Corte per competenza;
viste le osservazioni 20.4.2023 del
procuratore generale con le quali osserva che l’autorità competente a trattare
il reclamo in oggetto sarebbe la Corte dei reclami penali, non essendo stato
istituito nel nostro Cantone un pubblico ministero superiore o generale ai
sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP;
visto lo scritto 11.5.2023 del
magistrato dei minorenni e la replica 23/24.5.2023 dell’RE 1, i quali,
entrambi, si rimettono al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. In data
14.3.2023 l’avv. RE 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti per furto e
violazione di domicilio (AI 3, inc. MP __________). Il denunciante ha affermato
che il 12.3.2023, mentre lui e sua moglie erano impegnati a sistemare la cantina
del loro appartamento di __________ a __________, qualcuno, approfittando del
fatto che la porta d’entrata era aperta, sarebbe entrato nell’abitazione ed
avrebbe sottratto loro diversi gioielli ed un orologio per un valore
complessivo di CHF 13'418.90.
Il 16.3.2023 la polizia cantonale ha
richiesto al ministero pubblico un ordine di sequestro dei fotogrammi del
sistema di videosorveglianza della Città di __________ (AI 1, inc. MP __________).
Il 24.3.2023 la polizia cantonale,
allertata da alcuni inquilini dello stesso stabile in __________ a __________,
ha fermato due ragazze che si erano introdotte, senza permesso, all’interno del
palazzo. Entrambe erano prive di documenti di identità. Esse affermavano di
chiamarsi __________ (nata il 22.12.2011) ed PI 2 (nata il 5.10.2010). Nei loro
confronti il magistrato dei minorenni ha disposto l’arresto provvisorio per
furto, violazione di domicilio, entrata, partenza o soggiorno illegale e
attività lucrativa senza autorizzazione (AI 1).
Il 27.3.2023 il magistrato inquirente ha
ordinato la perquisizione del sistema di videosorveglianza presso la Polizia
della Città di __________, alla data 12.3.2023 fra le ore 13.40 e le ore 14.20,
ed il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza
sopraindicato (AI 2, inc. MP __________).
Attraverso le immagini delle telecamere
di sorveglianza della città di __________, è stato possibile identificare PI 2
quale una delle autrici della violazione di domicilio e del furto commessi il
12.3.2023 ai danni dell’avv. RE 1 (AI 1 e AI 2, inc. MP __________; AI 1, inc.
MM __________). Dai fotogrammi la stessa risultava in compagnia di una terza
ragazza, non identificata.
b. Con
decreto 25.3.2023 il magistrato dei minorenni ha condannato PI 2 ad un’ammonizione
ritenendola colpevole dei reati di furto, violazione di domicilio e ripetuta
entrata illegale e soggiorno illegale (AMM __________). Lo stesso giorno ha
condannato __________ ad un’ammonizione, per entrata illegale e soggiorno
illegale (AMM __________).
In data 6.4.2023 l’avv. RE 1 ha
interposto opposizione contro il decreto d’ammonizione emanato nei confronti di
PI 2 (AI 6, inc. MM __________). In particolare il denunciante rimprovera al
magistrato dei minorenni di non aver accertato l’età dell’imputata: “(…) mi
rammarico nel constatare che, nonostante dalle immagini della videosorveglianza
agli atti emerga chiaramente che l’imputata (…) è tutt’altro che minorenne, non
è stata fatta alcuna verifica in merito alla reale età di quest’ultima,
segnatamente una perizia medico – forense. È lampante che l’imputata non ha 12
anni come da lei asserito nel corso del proprio fermo (…)” (AI 6, inc. MM __________).
A dire dell’avv. RE 1 maggiori accertamenti potrebbero anche accertare
l’eventuale coinvolgimento dell’imputata in altri furti della regione. Inoltre,
egli lamenta il fatto che, nonostante si sia costituito accusatore privato ed
abbia dettagliato le sue pretese, di queste non è stata fatta alcuna menzione
nel decreto d’ammonizione. In aggiunta non gli sarebbe stata data la
possibilità di chiedere, a parziale copertura del danno subito, l’assegnazione
dei valori pecuniari confiscati.
c. Il 7/11.4.2023
l’avv. RE 1 ha inoltre interposto reclamo al Ministero pubblico contro il
decreto d’ammonizione emanato dal magistrato dei minorenni in data 25.3.2023
nei confronti di PI 2. Il reclamante postula l’accoglimento del reclamo e, di
conseguenza, l’annullamento del decreto d’ammonizione in questione e la trasmissione
degli atti al Ministero pubblico per competenza.
L’avv. RE 1 solleva
un conflitto di competenza fra la Magistratura dei minorenni e le autorità
penali ordinarie affermando che vi sarebbero diversi dubbi in merito
all’asserita minor età dell’imputata. La competenza, in questo caso, della Magistratura
dei minorenni si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni fornite dalla stessa
imputata che aveva dichiarato di avere 12 anni; alcun accertamento sarebbe però
stato fatto in merito. PI 2 avrebbe beneficiato del regime previsto dal diritto
penale minorile, benché maggiorenne.
Competente per
dirimere tale conflitto fra Magistratura dei minorenni e Ministero pubblico sarebbe,
a dire dell’avv. RE 1, il procuratore generale, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP.
Spetterebbe infatti a quest’ultimo risolvere i conflitti di giurisdizione tra
autorità penali dello stesso Cantone.
d. Il
procuratore generale, in data 17.4.2023, ha trasmesso a questa Corte il reclamo
sopraindicato affermando che “(…) in assenza nel Canton Ticino di un
pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP,
vi trasmetto per competenza (…) il ‘reclamo’ presentato il 07.04.2023 dall’avv.
RE 1 avverso il decreto di ammonizione emesso il 25.03.2023 dal Magistrato dei
minorenni nei confronti della sedicente PI 2 (…)” (AI 1, scritto 17.4.2023).
Nelle sue
osservazioni al reclamo di data 20.4.2023, il procuratore generale, oltre che
ribadire la competenza di questa Corte a dirimere il reclamo in oggetto,
afferma che “(…) in Ticino il Ministero pubblico ha in effetti
un’organizzazione orizzontale e non verticale come ad esempio nei Cantoni di
Berna e Zurigo (…). In altri termini nel nostro Cantone non è stato istituito
un pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP
(…)” (osservazioni 20.4.2023).
e. Delle ulteriori
motivazioni così come delle osservazioni del procuratore generale, si dirà, se
necessario, nei considerandi in diritto.
in diritto
Considerandi
1.
Ai
sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima
dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore
dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
Con
l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge
federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale
disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme
transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al
31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.
OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in
legalis.ch).
2.
2.1.
Nella procedura
penale, la determinazione del foro è regolamentata agli articoli da 31 a 42
CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori
speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP
contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.
2.2
Giusta l’art.
39.
CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se
necessario, rimettono il caso all’autorità competente. Se vi è contestazione
fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il
pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte
funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo (art. 40 cpv. 1 CPP).
La parte che intende contestare la
competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere “senza
indugio” a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente
(art. 41 cpv. 1 CPP). Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi
all’autorità competente a decidere sul foro giusta l’art. 40 CPP, la decisione
sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2 CPP).
Le regole relative alla competenza e
allo svolgimento della procedura di contestazione del foro tra autorità dello
stesso Cantone si applicano parimenti in caso di conflitto di competenza
materiale nel medesimo Cantone (DTF 145 IV 228). Queste regole sono infatti
anche applicabili a conflitti di competenza fra la Magistratura dei minorenni
ed il Ministero pubblico (BSK StPO – R. ECHLE / E. KUHN, op. cit., art. 40 CPP
n. 4a).
Secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore
fino al 31.12.2023) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV
214), le decisioni incidentali pronunciate autonomamente dal pubblico ministero
superiore o generale in merito alla competenza all’interno di un Cantone
possono essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale.
Ciò è tuttavia stato giudicato dal
Parlamento in contrasto con il principio della doppia istanza stabilito
nell’art. 80 cpv. 2 LTF. Pertanto, in seguito all’eliminazione del loro
carattere “definitivo” nel nuovo art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore dal 1.1.2024),
le decisioni del pubblico ministero o generale saranno assoggettate al reclamo
secondo l’art. 393 CPP (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice di
procedura penale del 28.8.2019).
In un caso relativo al Canton Vaud, deciso
il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di
competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il
Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei
minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione
negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla
Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva
respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la
legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita
la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di
quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso
dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso
alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità
di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva
essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228).
In un altro caso relativo al Canton
Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la
decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero
pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di
reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva
ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza
4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione
giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno,
della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza
il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei
minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente
di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021).
2.3
Benché l’art. 40 cpv. 1 CPP parli di
“autorità penali”, non è immaginabile che il procuratore generale decida su
conflitti di competenza territoriale all’interno del Cantone tra tribunali di
prima istanza; per “autorità penali” si intendono dunque le autorità di
perseguimento penale ai sensi dell’art. 12 CPP. In caso di conflitto tra
autorità giudicanti di primo grado è competente la giurisdizione cantonale di
reclamo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 40 n. 2).
2.4
Giusta l’art.
42.
cpv. 3 CPP il foro determinato conformemente agli artt. 38-41 CPP non può
essere modificato, tranne per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione
dell’accusa.
Dopo la
richiesta di rinvio a giudizio, è possibile cambiare la giurisdizione solo se
la questione non è stata sollevata durante il procedimento preliminare e il
tribunale ritiene d'ufficio di non essere competente (art. 42 cpv. 3 CPP; BSK –
StPO, op. cit., art. 42 CPP). Infatti, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP, il
giudice di primo grado, una volta ricevuto l’atto d’accusa, deve esaminare
anche se i presupposti processuali sono adempiuti. L'esame della giurisdizione
dei tribunali è una delle fasi consuete dello svolgimento del procedimento. Tuttavia
al momento del deposito dell'atto d'accusa la giurisdizione cantonale è già
stata stabilita e non è quindi, in linea di principio, oggetto dell'esame di
ammissibilità.
Come già
sopraindicato, ai sensi dell'art. 39 CPP, l'esame della giurisdizione cantonale
è di competenza del pubblico ministero superiore o generale, che deve decidere
su tale questione in caso di controversia nell'ambito della procedura di
determinazione del foro ai sensi dell'art. 40 CPP. Se una parte vuole
contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale, deve
sollevare la questione "senza indugio", e quindi già nella fase
preliminare del procedimento. Ciò significa che la competenza ai sensi degli
artt. 31 ss. CPP non sarà oggetto della procedura di esame dell'accusa di cui
all’art. 329 CPP, in quanto, come regola generale, questa questione deve essere
decisa in modo esaustivo nel corso della procedura preliminare.
2.5
Giusta l’art. 65 LOG (legge
sull’organizzazione giudiziaria del 10.5.2006) il Ministero pubblico del
Cantone Ticino è composto di un procuratore generale e 22 procuratori pubblici
con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone. Il procuratore generale
designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e
eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni
del Ministero pubblico (art. 65 cpv. 2 LOG). Il procuratore generale stabilisce
la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei
procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici; egli può
dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio,
istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie
specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni (cfr. art.
67.
cpv. 4 LOG).
L’art. 68 LOG elenca le attribuzioni del
procuratore generale e fra queste vi è anche il compito di dirimere i conflitti
di competenza (art. 68 lit. d LOG).
2.6
Visto quanto precede, si deve dunque
giungere alla conclusione che è competenza del procuratore generale Andrea
Pagani, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP, decidere, in prima battuta, in merito al
conflitto di competenza fra il Ministero pubblico e la Magistratura dei
minorenni.
La Corte dei reclami penali sarà
unicamente autorità di reclamo (art. 20 CPP; art. 62 LOG).
3.
Il
reclamo è irricevibile. Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa
di giustizia e spese. Non si assegnano indennità. Il reclamo 7/11.4.2023
dell’avv. RE 1 è rinviato al procuratore generale Andrea Pagani per competenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 20, 40, 328, 355 s.
CPP, 65 ss. LOG, la PPMin ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il reclamo è
irricevibile ed è rinviato al procuratore
generale Andrea Pagani per competenza.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si
assegnano indennità.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 7
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera