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Decisione

60.2023.90

Reclamo in merito ad un conflitto di competenza fra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni. età dell'imputato

2 aprile 2024Italiano13 min

che il 12.3.2023, mentre lui e sua moglie erano impegnati a sistemare la cantina

Source ti.ch

Incarto n.

60.2023.90

Lugano

2 aprile 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi

sedente per statuire sul reclamo 7/11.4.2023

presentato da

avv. RE 1 RE 1

contro

il decreto di ammonizione 25.3.2023 emanato dal

magistrato dei minorenni Fabiola Gnesa nell'ambito del procedimento penale dipendente da sua

denuncia/querela 12.3.2023 nei confronti della sedicente PI 2, __________,

per titolo di furto, violazione di domicilio e ripetuta entrata illegale e

soggiorno illegale (AMM );

richiamato lo scritto 17.4.2023 del

procuratore generale Andrea Pagani con il quale ha trasmesso il reclamo a

questa Corte per competenza;

viste le osservazioni 20.4.2023 del

procuratore generale con le quali osserva che l’autorità competente a trattare

il reclamo in oggetto sarebbe la Corte dei reclami penali, non essendo stato

istituito nel nostro Cantone un pubblico ministero superiore o generale ai

sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP;

visto lo scritto 11.5.2023 del

magistrato dei minorenni e la replica 23/24.5.2023 dell’RE 1, i quali,

entrambi, si rimettono al giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. In data

14.3.2023 l’avv. RE 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti per furto e

violazione di domicilio (AI 3, inc. MP __________). Il denunciante ha affermato

che il 12.3.2023, mentre lui e sua moglie erano impegnati a sistemare la cantina

del loro appartamento di __________ a __________, qualcuno, approfittando del

fatto che la porta d’entrata era aperta, sarebbe entrato nell’abitazione ed

avrebbe sottratto loro diversi gioielli ed un orologio per un valore

complessivo di CHF 13'418.90.

Il 16.3.2023 la polizia cantonale ha

richiesto al ministero pubblico un ordine di sequestro dei fotogrammi del

sistema di videosorveglianza della Città di __________ (AI 1, inc. MP __________).

Il 24.3.2023 la polizia cantonale,

allertata da alcuni inquilini dello stesso stabile in __________ a __________,

ha fermato due ragazze che si erano introdotte, senza permesso, all’interno del

palazzo. Entrambe erano prive di documenti di identità. Esse affermavano di

chiamarsi __________ (nata il 22.12.2011) ed PI 2 (nata il 5.10.2010). Nei loro

confronti il magistrato dei minorenni ha disposto l’arresto provvisorio per

furto, violazione di domicilio, entrata, partenza o soggiorno illegale e

attività lucrativa senza autorizzazione (AI 1).

Il 27.3.2023 il magistrato inquirente ha

ordinato la perquisizione del sistema di videosorveglianza presso la Polizia

della Città di __________, alla data 12.3.2023 fra le ore 13.40 e le ore 14.20,

ed il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza

sopraindicato (AI 2, inc. MP __________).

Attraverso le immagini delle telecamere

di sorveglianza della città di __________, è stato possibile identificare PI 2

quale una delle autrici della violazione di domicilio e del furto commessi il

12.3.2023 ai danni dell’avv. RE 1 (AI 1 e AI 2, inc. MP __________; AI 1, inc.

MM __________). Dai fotogrammi la stessa risultava in compagnia di una terza

ragazza, non identificata.

b. Con

decreto 25.3.2023 il magistrato dei minorenni ha condannato PI 2 ad un’ammonizione

ritenendola colpevole dei reati di furto, violazione di domicilio e ripetuta

entrata illegale e soggiorno illegale (AMM __________). Lo stesso giorno ha

condannato __________ ad un’ammonizione, per entrata illegale e soggiorno

illegale (AMM __________).

In data 6.4.2023 l’avv. RE 1 ha

interposto opposizione contro il decreto d’ammonizione emanato nei confronti di

PI 2 (AI 6, inc. MM __________). In particolare il denunciante rimprovera al

magistrato dei minorenni di non aver accertato l’età dell’imputata: “(…) mi

rammarico nel constatare che, nonostante dalle immagini della videosorveglianza

agli atti emerga chiaramente che l’imputata (…) è tutt’altro che minorenne, non

è stata fatta alcuna verifica in merito alla reale età di quest’ultima,

segnatamente una perizia medico – forense. È lampante che l’imputata non ha 12

anni come da lei asserito nel corso del proprio fermo (…)” (AI 6, inc. MM __________).

A dire dell’avv. RE 1 maggiori accertamenti potrebbero anche accertare

l’eventuale coinvolgimento dell’imputata in altri furti della regione. Inoltre,

egli lamenta il fatto che, nonostante si sia costituito accusatore privato ed

abbia dettagliato le sue pretese, di queste non è stata fatta alcuna menzione

nel decreto d’ammonizione. In aggiunta non gli sarebbe stata data la

possibilità di chiedere, a parziale copertura del danno subito, l’assegnazione

dei valori pecuniari confiscati.

c. Il 7/11.4.2023

l’avv. RE 1 ha inoltre interposto reclamo al Ministero pubblico contro il

decreto d’ammonizione emanato dal magistrato dei minorenni in data 25.3.2023

nei confronti di PI 2. Il reclamante postula l’accoglimento del reclamo e, di

conseguenza, l’annullamento del decreto d’ammonizione in questione e la trasmissione

degli atti al Ministero pubblico per competenza.

L’avv. RE 1 solleva

un conflitto di competenza fra la Magistratura dei minorenni e le autorità

penali ordinarie affermando che vi sarebbero diversi dubbi in merito

all’asserita minor età dell’imputata. La competenza, in questo caso, della Magistratura

dei minorenni si baserebbe unicamente sulle dichiarazioni fornite dalla stessa

imputata che aveva dichiarato di avere 12 anni; alcun accertamento sarebbe però

stato fatto in merito. PI 2 avrebbe beneficiato del regime previsto dal diritto

penale minorile, benché maggiorenne.

Competente per

dirimere tale conflitto fra Magistratura dei minorenni e Ministero pubblico sarebbe,

a dire dell’avv. RE 1, il procuratore generale, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP.

Spetterebbe infatti a quest’ultimo risolvere i conflitti di giurisdizione tra

autorità penali dello stesso Cantone.

d. Il

procuratore generale, in data 17.4.2023, ha trasmesso a questa Corte il reclamo

sopraindicato affermando che “(…) in assenza nel Canton Ticino di un

pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP,

vi trasmetto per competenza (…) il ‘reclamo’ presentato il 07.04.2023 dall’avv.

RE 1 avverso il decreto di ammonizione emesso il 25.03.2023 dal Magistrato dei

minorenni nei confronti della sedicente PI 2 (…)” (AI 1, scritto 17.4.2023).

Nelle sue

osservazioni al reclamo di data 20.4.2023, il procuratore generale, oltre che

ribadire la competenza di questa Corte a dirimere il reclamo in oggetto,

afferma che “(…) in Ticino il Ministero pubblico ha in effetti

un’organizzazione orizzontale e non verticale come ad esempio nei Cantoni di

Berna e Zurigo (…). In altri termini nel nostro Cantone non è stato istituito

un pubblico ministero superiore o generale (…) ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 CPP

(…)” (osservazioni 20.4.2023).

e. Delle ulteriori

motivazioni così come delle osservazioni del procuratore generale, si dirà, se

necessario, nei considerandi in diritto.

in diritto

Considerandi

1.

Ai

sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima

dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore

dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

Con

l’entrata in vigore, in data 1.1.2024, della revisione parziale del CPP [legge

federale del 17.6.2022 (RU 2023 468; FF 2019 5523)] non è stata modificata tale

disposizione rispettivamente non sono entrate in vigore altre norme

transitorie. Di modo che, per i ricorsi contro decisioni emanate fino al

31.12.2023, si applica il diritto vigente fino a tale data (BSK StPO – M.

OEHEN, 3. ed., art. 453 CPP “plus Aktualisierung vom 31.1.2024”, in

legalis.ch).

2.

2.1.

Nella procedura

penale, la determinazione del foro è regolamentata agli articoli da 31 a 42

CPP. Gli articoli 31 e 32 CPP costituiscono la lex generalis, mentre i fori

speciali sono retti dagli articoli da 33 a 38 CPP. Gli articoli da 39 a 42 CPP

contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

2.2

Giusta l’art.

39.

CPP le autorità penali esaminano d’ufficio la loro competenza e, se

necessario, rimettono il caso all’autorità competente. Se vi è contestazione

fra le autorità penali del medesimo Cantone sul foro competente, decide il

pubblico ministero superiore o generale oppure, in mancanza di siffatte

funzioni, la giurisdizione cantonale di reclamo (art. 40 cpv. 1 CPP).

La parte che intende contestare la

competenza dell’autorità investita del procedimento penale deve chiedere “senza

indugio” a quest’ultima di rimettere il caso all’autorità penale competente

(art. 41 cpv. 1 CPP). Le parti possono impugnare entro dieci giorni dinanzi

all’autorità competente a decidere sul foro giusta l’art. 40 CPP, la decisione

sul foro presa dai pubblici ministeri interessati (art. 39 cpv. 2 CPP).

Le regole relative alla competenza e

allo svolgimento della procedura di contestazione del foro tra autorità dello

stesso Cantone si applicano parimenti in caso di conflitto di competenza

materiale nel medesimo Cantone (DTF 145 IV 228). Queste regole sono infatti

anche applicabili a conflitti di competenza fra la Magistratura dei minorenni

ed il Ministero pubblico (BSK StPO – R. ECHLE / E. KUHN, op. cit., art. 40 CPP

n. 4a).

Secondo l’art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore

fino al 31.12.2023) e la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 IV

214), le decisioni incidentali pronunciate autonomamente dal pubblico ministero

superiore o generale in merito alla competenza all’interno di un Cantone

possono essere impugnate direttamente dinnanzi al Tribunale federale.

Ciò è tuttavia stato giudicato dal

Parlamento in contrasto con il principio della doppia istanza stabilito

nell’art. 80 cpv. 2 LTF. Pertanto, in seguito all’eliminazione del loro

carattere “definitivo” nel nuovo art. 40 cpv. 1 CPP (in vigore dal 1.1.2024),

le decisioni del pubblico ministero o generale saranno assoggettate al reclamo

secondo l’art. 393 CPP (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice di

procedura penale del 28.8.2019).

In un caso relativo al Canton Vaud, deciso

il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di

competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il

Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei

minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione

negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla

Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva

respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la

legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita

la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di

quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso

dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso

alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità

di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva

essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228).

In un altro caso relativo al Canton

Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la

decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero

pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di

reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva

ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza

4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione

giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno,

della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza

il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei

minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente

di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021).

2.3

Benché l’art. 40 cpv. 1 CPP parli di

“autorità penali”, non è immaginabile che il procuratore generale decida su

conflitti di competenza territoriale all’interno del Cantone tra tribunali di

prima istanza; per “autorità penali” si intendono dunque le autorità di

perseguimento penale ai sensi dell’art. 12 CPP. In caso di conflitto tra

autorità giudicanti di primo grado è competente la giurisdizione cantonale di

reclamo (StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3 ed., art. 40 n. 2).

2.4

Giusta l’art.

42.

cpv. 3 CPP il foro determinato conformemente agli artt. 38-41 CPP non può

essere modificato, tranne per nuovi motivi gravi e solo prima della promozione

dell’accusa.

Dopo la

richiesta di rinvio a giudizio, è possibile cambiare la giurisdizione solo se

la questione non è stata sollevata durante il procedimento preliminare e il

tribunale ritiene d'ufficio di non essere competente (art. 42 cpv. 3 CPP; BSK –

StPO, op. cit., art. 42 CPP). Infatti, secondo l’art. 329 cpv. 1 CPP, il

giudice di primo grado, una volta ricevuto l’atto d’accusa, deve esaminare

anche se i presupposti processuali sono adempiuti. L'esame della giurisdizione

dei tribunali è una delle fasi consuete dello svolgimento del procedimento. Tuttavia

al momento del deposito dell'atto d'accusa la giurisdizione cantonale è già

stata stabilita e non è quindi, in linea di principio, oggetto dell'esame di

ammissibilità.

Come già

sopraindicato, ai sensi dell'art. 39 CPP, l'esame della giurisdizione cantonale

è di competenza del pubblico ministero superiore o generale, che deve decidere

su tale questione in caso di controversia nell'ambito della procedura di

determinazione del foro ai sensi dell'art. 40 CPP. Se una parte vuole

contestare la competenza dell’autorità investita del procedimento penale, deve

sollevare la questione "senza indugio", e quindi già nella fase

preliminare del procedimento. Ciò significa che la competenza ai sensi degli

artt. 31 ss. CPP non sarà oggetto della procedura di esame dell'accusa di cui

all’art. 329 CPP, in quanto, come regola generale, questa questione deve essere

decisa in modo esaustivo nel corso della procedura preliminare.

2.5

Giusta l’art. 65 LOG (legge

sull’organizzazione giudiziaria del 10.5.2006) il Ministero pubblico del

Cantone Ticino è composto di un procuratore generale e 22 procuratori pubblici

con giurisdizione sull’intero territorio del Cantone. Il procuratore generale

designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e

eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni

del Ministero pubblico (art. 65 cpv. 2 LOG). Il procuratore generale stabilisce

la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei

procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici; egli può

dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio,

istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie

specifiche, dei procuratori pubblici e dei funzionari tra le sezioni (cfr. art.

67.

cpv. 4 LOG).

L’art. 68 LOG elenca le attribuzioni del

procuratore generale e fra queste vi è anche il compito di dirimere i conflitti

di competenza (art. 68 lit. d LOG).

2.6

Visto quanto precede, si deve dunque

giungere alla conclusione che è competenza del procuratore generale Andrea

Pagani, giusta l’art. 40 cpv. 1 CPP, decidere, in prima battuta, in merito al

conflitto di competenza fra il Ministero pubblico e la Magistratura dei

minorenni.

La Corte dei reclami penali sarà

unicamente autorità di reclamo (art. 20 CPP; art. 62 LOG).

3.

Il

reclamo è irricevibile. Vista la particolarità del caso, non si prelevano tassa

di giustizia e spese. Non si assegnano indennità. Il reclamo 7/11.4.2023

dell’avv. RE 1 è rinviato al procuratore generale Andrea Pagani per competenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 20, 40, 328, 355 s.

CPP, 65 ss. LOG, la PPMin ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il reclamo è

irricevibile ed è rinviato al procuratore

generale Andrea Pagani per competenza.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si

assegnano indennità.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 7

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera