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Decisione

60.2024.100

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza intesa alla partecipazione, all'interrogatorio del perito giudiziario, di specialisti in ingegneria che avevano stilato un rapporto per il terzo aggravato nel procedimento. perito. perito di parte

16 settembre 2024Italiano26 min

immobile in costruzione di proprietà dell’PI 9, è deceduto __________ (__________)

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.100

60.2024.101

60.2024.102

Lugano

16 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Giovan Maria Tattarletti, ricusatosi)

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sui reclami 4/5.4.2024 (inc.

60.2024.100), 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.101) e 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.102) presentati da

RE 1, c/o

__________, __________,

patr. da: avv. PR 1, __________,

(inc. 60.2024.100)

PI 6, c/o __________,

__________,

patr. da: avv. PR 7, __________,

(inc. 60.2024.101)

e

PI 1, c/o __________,

__________,

patr. da: avv. PR 2, __________,

(inc. 60.2024.102)

contro

il decreto 26.3.2024 emanato dall’allora procuratore

pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP

2022.9721 promosso (anche) nei loro confronti per titolo di omicidio colposo

e di violazione delle regole dell’arte edilizia;

richiamate le osservazioni 15.4.2024 (inc.

60.2024.100) e 16.4.2024 (inc. 60.2024.101/102) del magistrato inquirente – che

ha chiesto il non accoglimento delle impugnative –, 15/16.4.2024 (inc.

60.2024.100/101/102) di PI 7 (patr. da: avv. PR 8, __________) – che ha

parimenti domandato la reiezione dei gravami –, 18.4.2024 e 21/23.5.2024

(dupliche) [inc. 60.2024.100/101/102] dell’PI 9 (patr. da: avv. PR 10, __________)

– che ha postulato la reiezione dei reclami –;

richiamate inoltre le osservazioni

18/19.4.2024 (inc. 60.2024.100), 6/8.5.2024 (repliche) [inc. 60.2024.101] e

18/19.4.2024 (inc. 60.2024.102) di PI 6 – che ha chiesto l’accoglimento delle

impugnative –, 18/19.4.2024 (inc. 60.2024.100/101/102) di PI 8 (patr. da: avv. PR

9, __________) – che ha domandato la reiezione dei gravami –, 23.4.2024 (inc.

60.2024.100/101/102), 3/4.6.2024 (dupliche) [inc. 60.2024.100/101] e

10/13.5.2024 (duplica) [inc. 60.2024.102] di PI 5 (patr. da: avv. PR 6, __________)

– che ha chiesto la reiezione dei reclami –;

richiamate infine le osservazioni 8/10.5.2024

(replica) [inc. 60.2024.100] di RE 1 – che si è confermato nelle sue

argomentazioni – e 6/7.5.2024 (replica) [inc. 60.2024.102] di PI 1 – che si è

confermato nelle sue argomentazioni –;

rilevato che gli ulteriori interessati

dai procedimenti, interpellati il 5.4.2024 (inc. 60.2024.100) e l’8.4.2024

(inc. 60.2024.101/102), non si sono pronunciati;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

9.11.2022, in seguito al crollo di una scala interna in cemento armato in un

immobile in costruzione di proprietà dell’PI 9, è deceduto __________ (__________)

ed è rimasto ferito PI 7 (__________).

E’

stato aperto il procedimento inc. MP 2022.9721 per titolo di omicidio colposo e

di violazione delle regole dell’arte edilizia.

b. Con

decreto 11.1.2023 (AI 45), al fine di accertare le cause del sinistro, il

pubblico ministero ha designato periti l’ing. __________, c/o __________, __________,

e l’ing. __________, c/o __________ __________, __________.

c. La

perizia è stata acquisita all’incarto il 3.4.2023 (AI 97).

Essa

è stata messa a disposizione delle parti (AI 124).

d. Il

28.9.2023 (AI 190) si è svolto davanti al procuratore pubblico – presenti in

particolare rappresentanti dell’PI 9 e della __________ (impresa a cui il

committente PI 9 aveva appaltato i lavori di costruzione) ed il perito

giudiziario ing. __________ – un incontro per decidere come procedere in merito

al dissequestro degli stabili in costruzione, sequestrati al momento

dell’incidente.

Si

è convenuto di far verificare, segnatamente, scale, solette e calcoli statici. Il

magistrato inquirente, ricevuti i risultati delle varie analisi, avrebbe deciso

in relazione ai dissequestri degli edifici.

Le

analisi sono state effettuate dalla __________, __________, su incarico dell’PI

9. Sono state acquisite agli atti del procedimento (AI 205, 227, 238, 247, 251).

e. Con

istanza 21/22.11.2023 (AI 219) PI 6, imputato, ha chiesto un complemento

peritale, nella forma orale, e questo anche in ragione delle verifiche eseguite

dalla __________.

f. Con

istanza 21/22.11.2023 (AI 220) PI 1, imputato, ha inoltrato istanza di

complemento o delucidazione orale della perizia giudiziaria, ritenuto che le

risultanze che emergevano dal rapporto della __________ giustificavano gli

approfondimenti.

g. Con

istanza 21/22.11.2023 (AI 221) anche RE 1, imputato, ha domandato, sempre con

riferimento al rapporto della __________, una delucidazione orale della perizia

giudiziaria.

h. Il

magistrato inquirente, il 28.11.2023, prendendo posizione sulle suddette

richieste (AI 222/223/224), ha comunicato che le verifiche della __________ si

riferivano all’immobile EST e non all’immobile SUD (dove era avvenuto il

sinistro). Ha quindi chiesto di precisare i motivi a fondamento della domanda

di delucidazione.

i. PI

6, con scritto 29.11./1.12.2023 (AI 226), ha indicato che il progetto

architettonico ed ingegneristico di tutti gli stabili era sostanzialmente

identico, perlomeno per quanto riguardava l’aspetto strutturale di solette,

elevazioni e scale. Il rapporto della __________ si era concentrato anche sulla

“verifica progetto rampe scale”, con riferimento all’edificio EST (nel

quale le scale non erano neppure state costruite), che nondimeno erano

identiche a quelle dell’edificio SUD. Come era confermato dai piani considerati

nella perizia giudiziaria e nel rapporto della __________. Ritenuto che le

perizie erano assolutamente comparabili e che il rapporto della __________

esponeva tematiche non considerate nella perizia giudiziaria, era necessaria

una delucidazione.

j. PI

1, con scritto 4/5.12.2023 (AI 229), ha addotto che era vero che le verifiche

della __________ riguardavano i manufatti dello stabile EST; la tipologia era

tuttavia la stessa di quella dello stabile SUD. Nel proprio rapporto la __________

aveva considerato elementi e parametri non ritenuti nella perizia giudiziaria.

Da qui, dunque, la richiesta di delucidazione orale.

k. Con

scritto 6/7.12.2023 (AI 231) PI 6 ha evidenziato, in particolare, che il fatto

che la perizia giudiziaria necessitasse di un complemento era dovuto anche alla

circostanza che il rapporto della __________ giungeva ad altre conclusioni

rispetto alla perizia giudiziaria, tanto era vero che le scale erano state

riprogettate.

l. RE

1, il 13/14.12.2023 (AI 236), ha sostenuto che, sebbene il referto della __________

non fosse riferito allo stabile oggetto del sinistro, era palese che la tecnica

costruttiva era la stessa. La perizia giudiziaria non era per nulla conclusiva.

La perizia della __________ giungeva a conclusioni diverse e proponeva una

struttura più completa rispetto a quella messa in opera.

m. Il

4.3.2024 (AI 248) il procuratore pubblico ha citato il perito ing. __________ a

comparire il 27.3.2024 per essere interrogato.

n. RE

1, il 25.3.2024 (AI 256), ha chiesto al magistrato inquirente il nullosta

affinché all’udienza del 27.3.2024 potessero partecipare anche l’ing. __________

o l’ing. __________ della __________ a titolo di consulenti specializzati.

Sapeva che la committenza non si opponeva. Non c’erano quindi ostacoli a poter

garantire agli imputati un’adeguata difesa, segnatamente basata su importanti

questioni tecniche. Non c’era un conflitto di interessi.

o. Con

scritto 25.3.2024 (AI 257) il pubblico ministero ha trasmesso all’PI 9 copia

del predetto scritto di RE 1. Ha chiesto se effettivamente, quale committenza,

ci fosse il suo accordo a che l’ing. __________ o l’ing. __________ della __________

partecipassero quali periti per gli imputati PI 6, PI 1 e RE 1, dipendenti

della __________. Ha indicato che non comprendeva come gli ingegneri della __________

potessero assurgere a periti di difesa degli imputati, visto il pacifico

conflitto di interessi. Da parte sua non c’era alcuna necessità di interrogare

detti ingegneri, tantomeno nel corso di un verbale di delucidazione di una

perizia giudiziaria.

p. Anche

PI 1 (AI 258) e PI 6 (AI 259) hanno domandato al procuratore pubblico che

all’udienza del 27.3.2024 partecipassero l’ing. __________ e/o l’ing. __________

della __________. Trattandosi di questioni estremamente tecniche, la

partecipazione di un consulente tecnico specializzato ed esperto in materia

sarebbe stata un modo per garantire il diritto ad un’adeguata difesa.

q. Il

26.3.2024 (AI 260) l’PI 9 ha comunicato al magistrato inquirente che non si

opponeva al coinvolgimento degli ingegneri della __________, ma beninteso nella

misura in cui la loro audizione fosse disposta dal pubblico ministero e ai fini

dell’istruttoria, ciò che non era però il caso.

r. Il

procuratore pubblico, il 26.3.2024 (AI 261), ha trasmesso all’PI 9 lo scritto

26.3.2024 di PI 6, con cui chiedeva la presenza degli ingegneri della __________

a sua difesa. Il magistrato inquirente ha ribadito che non era mai stata sua

intenzione procedere alla verbalizzazione degli ing. __________ o __________,

che avevano svolto un’attività di verifica/controllo per l’PI 9 con scopi ben

diversi da quelli del perito giudiziario. Intravvedeva peraltro un evidente

conflitto di interessi se la __________ avesse dovuto intervenire a difesa dei

dipendenti della __________. Ha quindi chiesto se vi fosse, o meno, da parte

dell’PI 9 un consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ al

verbale del perito giudiziario.

s. Con

scritto 26.3.2024 (AI 262) l’PI 9 ha informato il pubblico ministero che non

dava il proprio consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ a

difesa della __________ o di altri attori coinvolti nell’inchiesta.

t. Con

decreto 26.3.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di PI 1, PI 6 e

RE 1 di far partecipare al verbale di delucidazione della perizia giudiziaria

gli ing. __________ e/o __________ della __________ quali periti a loro difesa.

Anzitutto

perché detti ingegneri erano intervenuti sul cantiere per eseguire delle

verifiche delle strutture esistenti e non per pronunciarsi in merito alle cause

del crollo della scala, come il perito giudiziario. Inoltre non era chiaro a

quale titolo gli ingegneri della __________ avrebbero dovuto partecipare:

periti di parte sui generis (che però avevano agito su mandato dell’PI 9);

periti di parte incaricati da PI 1, PI 6 e RE 1 utilizzando i rapporti

allestiti per l’PI 9. Tanto più che le parti non avevano il diritto di fare

interrogare oralmente l’autore di una perizia di parte e, a maggior ragione,

gli ingegneri della __________ che non avevano allestito alcuna perizia di

parte, ma rapporti su mandato dell’PI 9. Infine perché quest’ultimo non aveva

dato il suo consenso alla partecipazione degli ingegneri della __________ a

difesa della __________ oppure di altri attori coinvolti nel procedimento

penale.

u. Il 27.3.2024 (AI 264) il magistrato inquirente ha

comunicato che l’audizione prevista per quel giorno era rinviata a data da

stabilire.

v. Con

gravame 4/5.4.2024 (inc. 60.2024.100) RE 1, censurando il predetto decreto

26.3.2024, postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il pubblico ministero

emani una nuova decisione che permetta la presenza di periti di parte (degli

imputati oppure della parte lesa) per chiarire i fatti e le responsabilità.

Il

reclamante adduce che sarebbe imputato nella sua qualità di capocantiere.

Sarebbe stata ordinata una perizia giudiziaria, che tuttavia non avrebbe

risposto a tutte le domande rispettivamente avrebbe risposto in maniera non

esauriente. Avrebbe quindi chiesto, unitamente ad altri imputati, la

delucidazione orale della perizia. Nel frattempo sarebbe stata acquisita

all’incarto una perizia privata commissionata dall’PI 9, da cui emergerebbe la

presenza di importanti responsabilità anche e soprattutto dell’ingegnere

progettista. Avrebbe domandato, al pari di altri imputati, che all’audizione

del perito giudiziario partecipasse uno degli ingegneri privati che si erano

occupati del caso.

L’PI

9 avrebbe in un primo momento acconsentito alla presenza degli ingegneri della __________

all’interrogatorio degli imputati, per poi negare l’accordo.

Il

procuratore pubblico avrebbe respinto l’istanza del reclamante.

In

uno Stato civile e civilizzato come la Svizzera, gli imputati dovrebbero poter

beneficiare di un’adeguata difesa; essi avrebbero il diritto di proporre tutti

quei mezzi di prova che potrebbero aiutare a chiarire i fatti e le

responsabilità. L’interrogatorio di un ingegnere presenterebbe per gli avvocati

ovvie difficoltà oggettive. Sarebbe pertanto indispensabile che siano assistiti

da un esperto.

Sarebbe

vero che il perito di cui si era richiesta la presenza era stato incaricato

dalla parte lesa. Nondimeno, volendo ricercare la verità sul crollo e le colpe,

ci si rimetterebbe a chi era stato incaricato da una formale controparte. Anche

se ci fosse un conflitto di interessi, questo sarebbe a rischio e pericolo di

chi chiederebbe la presenza di detti ingegneri. Il perito di parte lesa

potrebbe infatti assumere una posizione controproducente. Tuttavia, confidando

nella serietà della __________, con la certezza che emergerebbe la verità vera,

nulla osterebbe alla partecipazione dell’esperto incaricato dalla parte lesa.

Inoltre, presto o tardi, il perito giudiziario ed il perito privato dovrebbero

essere sentiti a confronto.

Gli

ingegneri della __________ interverrebbero in qualità di persone che potrebbero

tecnicamente verificare le risposte date dal perito giudiziario, quali esperti

aventi stilato un referto agli atti.

Per

il reclamante, lo scopo primario della richiesta sarebbe quello di avere in

aula qualcuno di estremamente esperto e che possa aiutare a chiarire i fatti ed

a far capire le risposte del perito giudiziario. Chi effettua verifiche per il

crollo di una scala in cemento armato necessariamente potrebbe dedurre delle

responsabilità, quantomeno circa l’operato dell’ingegnere incaricato del

progetto.

L’alternativa

al diniego sarebbe quella di far partecipare un ulteriore ingegnere incaricato dalle

difese, causando altri ed inutili costi. I diritti degli imputati potrebbero

essere ben garantiti anche con la presenza in aula dell’incaricato dalla parte

lesa.

w. Con

reclamo 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.101) PI 6, contestando il decreto 26.3.2024, chiede

che, in accoglimento dell’impugnativa, il procuratore pubblico emani una nuova

decisione che permetta, in via principale, la presenza di periti di parte anche

se dipendenti della __________ e, in via subordinata, la presenza di periti di

parte estranei alla __________ oppure ad altre parti per chiarire i fatti e le

responsabilità del sinistro.

Egli

sarebbe imputato nella sua qualità di direttore dei lavori.

Per

le motivazioni si rinvia al consid. v., essendo del tutto analoghe a quelle

addotte da RE 1 (inc. 60.2024.100).

x. Con

gravame 5/8.4.2024 (inc. 60.2024.102) PI 1 domanda che il decreto censurato sia

annullato e che il magistrato inquirente emani una nuova decisione che permetta

durante la delucidazione orale della perizia giudiziaria, in via principale, la

presenza di periti della __________ nominati dalla parte lesa e, in via

subordinata, la presenza di periti nominati dagli imputati.

Il

reclamante sarebbe imputato quale tecnico di cantiere.

Per

le motivazioni si rinvia al consid. v., essendo del tutto analoghe a quelle

esposte da RE 1 (inc. 60.2024.100).

y. Delle

ulteriori argomentazioni e delle repliche dei reclamanti, così come delle

osservazioni e delle dupliche, si dirà – se necessario per il giudizio – in

seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Con

decreto 5.4.2024 il presidente della Corte non ha concesso al gravame 4/5.4.2024 di RE 1 (inc. 60.2024.100) il postulato

effetto sospensivo in quanto privo di motivazione.

1.2

Con

decreti 8.4.2024 il vicepresidente della Corte ha concesso al reclamo 5/8.4.2024

presentato da PI 6 (inc. 60.2024.101) rispettivamente al reclamo 5/8.4.2024

inoltrato da PI 1 (inc. 60.2024.102) il richiesto effetto sospensivo.

2.

Gli

inc. 60.2024.100, 60.2024.101 e 60.2024.102 sono congiunti nel giudizio, giusta

l’art. 30 CPP, concernendo i gravami gli stessi fatti.

3.

Ai

sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto, entro

il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e, in

ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

4.

4.1.

I

gravami, inoltrati il 4.4.2024 (inc. 60.2024.100), il 5.4.2024 (inc.

60.2024.101) ed il 5.4.2024 (inc. 60.2024.102) contro il decreto 26.3.2024 del

procuratore pubblico, sono tempestivi (perché

presentati nel termine di dieci giorni giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche

proponibili [con riserva di quanto si dirà più avanti in questo considerando] (BSK

StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 393 CPP n. 13).

Per

quanto concerne la proponibilità del gravame, si può aggiungere che questa

Corte – che non può e non deve esprimersi sulla colpevolezza o sulla non

colpevolezza di un imputato, compito che incombe, segnatamente, al tribunale di

primo grado (art. 19 cpv. 1 CPP) – non può, di regola, occuparsi di prove, come

indicato esplicitamente da alcune disposizioni di legge, per esempio dagli art.

318.

cpv. 3 e 394 lit. b CPP, che prevedono che il reclamo è inammissibile

contro la reiezione da parte, in particolare, del procuratore pubblico di

istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio giuridico

davanti al tribunale di primo grado. E questo per evitare ritardi procedurali

(che potrebbero ledere l’imperativo di celerità ai sensi dell’art. 5 CPP) e

perché ben difficilmente un’autorità non ancora investita di una causa può in

tempo utile farsi un quadro sufficiente del caso per controllare la correttezza

della valutazione anticipata delle prove effettuata dal pubblico ministero

(messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale

penale, in FF 2006 p. 1174).

La

Corte dei reclami penali, in materia di prove, deve – al contrario – limitarsi

a trattare questioni di carattere soltanto procedurale.

La

censura inerente alla questione a sapere se persone specializzate in

ingegneria, incaricate da un terzo aggravato nel procedimento di redigere un

rapporto per determinare la stabilità degli edifici, parzialmente crollati, al

fine del loro dissequestro, possano essere periti di parte a difesa degli

imputati rientra manifestamente tra le questioni procedurali esaminabili da

questa Corte.

Si

tratta infatti di problematica che non attiene alla valutazione delle

risultanze della prova (audizione), ma di tema riguardante una determinata

scelta procedurale, impugnabile a questa Corte.

Si

deve nondimeno rilevare che i reclami sono irricevibili per quanto essi

postulino che il procuratore pubblico permetta la presenza all’audizione del

perito giudiziario di periti di parte estranei alla __________ o ad altre parti

per chiarire i fatti e le responsabilità del sinistro. Il magistrato

inquirente, nel decreto 26.3.2024, si è infatti pronunciato unicamente sulla

questione inerente alla presenza all’interrogatorio del perito giudiziario

degli ingegneri della __________, non di eventuali terzi periti di parte. Di

modo che quest’ultima questione non è tema del decreto, per cui questa Corte,

autorità di reclamo, non può esprimersi in merito.

Si

può in ogni caso evidenziare che, nelle osservazioni ai reclami, il procuratore

pubblico ha indicato che non si opponeva a che un ingegnere non della __________

allestisse una perizia di parte rispettivamente partecipasse all’audizione del

perito giudiziario.

4.2

4.2.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_851/2023 del 9.7.2024 consid. 2.5.1.).

4.2.2

RE

1, PI 6 e PI 1, imputati nel procedimento penale (art. 104 cpv. 1 lit. a CPP),

sono legittimati a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto 26.3.2024

del procuratore pubblico, con cui ha respinto le loro istanze intese alla

presenza, in loro difesa, degli ing. __________ e/o __________ della __________

all’audizione 27.3.2024 del perito giudiziario.

4.3

Le

esigenze di forma e motivazione dei reclami sono rispettate.

Le

impugnative, in queste circostanze, sono ricevibili nei limiti indicati.

5.

5.1.

Il

pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non

dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o per giudicare

un fatto (art. 182 CPP).

Qualora

siano adempiute le circostanze indicate dalla norma, essi devono quindi

interpellare un perito (decisione TF 6B_488/2016 del 5.9.2016 consid. 3.4.2.;

messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale,

in FF 2006 p. 1115; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182 CPP n. 7; ZK StPO –

A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n. 28; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n. 3).

5.2

Il

perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art.

105.

cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento

penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo

(decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.; BSK StPO – H. KÜFFER,

op. cit., art. 105 CPP n. 22; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182 CPP n.

1; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 182 CPP n.

1). Il suo ruolo è – di fatto – quello di un “ausiliario” delle autorità

penali nella scoperta della verità materiale nel procedimento (BSK StPO – H.

KÜFFER, op. cit., art. 105 CPP n. 24; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 182

CPP n. 2; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 4. ed., n. 934). E’ invero “Entscheidungsgehilfe”

delle autorità penali (decisione TF 6B_1060/2019 del 15.1.2020 consid. 2.3.3.).

5.3

Giusta

l’art. 183 cpv. 1 CPP può essere nominata perito la persona fisica che

nell’ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.

La legge impone dunque esplicitamente il requisito di necessarie conoscenze e

capacità speciali.

L’autorità

di nomina [chi dirige il procedimento (art. 184 cpv. 1 / 61 CPP)] deve

accertare che il perito abbia le competenze dovute per assolvere al mandato (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2). Le

indispensabili capacità specialistiche che deve possedere un perito non si

determinano in astratto, ma in base alle domande concrete a cui deve rispondere

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 6/13; ZK StPO – A. DONATSCH, op.

cit., art. 183 CPP n. 2). Non sono necessari diplomi o certificazioni

attestanti le specifiche competenze (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 7; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 183 CPP n. 3; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 183 CPP n. 2).

5.4

Il

diritto di essere sentite delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP

(“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di

esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie

proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 184 CPP n. 13). Questa disposizione è la diretta conseguenza

del diritto delle parti di essere sentite (art. 107 cpv. 1 lit. d CPP)

[decisione TF 6B_918/2017 del 20.2.2018 consid. 2.2.].

5.5

La

perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura

risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid.

5.1.1.): non raramente è il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui

– stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve

soddisfare un perito sono notevoli. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in

un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali

(BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha

invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato

determinante per il procedimento penale (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 182

CPP n. 1).

La

perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento (art. 10 cpv.

2.

CPP) [DTF 141 IV 369 consid.

6.1.; decisione TF 7B_368/2023 del

18.4.2024

consid. 2.3.2.; BSK

StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 1; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit.,

art. 189 CPP n. 21]. Il referto deve

essere posto alla base di una decisione unicamente se convince l’autorità

giudicante (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 189

CPP n. 5). Anche se il giudice non è vincolato alla perizia, non può

discostarsene senza validi motivi, sostituendosi al perito senza averne le

competenze (decisione TF 6B_817/2021 del 30.3.2022 consid. 2.2.1.; D. JOSITSCH / N. SCHMID, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 954).

5.6

L’art.

6.

cifra 3 lit. d CEDU conferisce il diritto, nel caso di una perizia scritta,

ad un confronto e dunque all’interrogatorio del perito (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 187 CPP

n. 5; art. 188 CPP n. 3; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 185 CPP n. 40; art.

187.

CPP n. 8; art. 188 CPP n. 8; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 187 CPP n. 6).

5.7

Secondo

la giurisprudenza una perizia di parte, sebbene non abbia la medesima portata

di una perizia giudiziaria ordinata secondo gli art. 182 ss. CPP, potrebbe essere idonea per giustificare

l’erezione di una perizia giudiziaria (qualora la perizia privata rilevi

situazioni che devono essere chiarite) o per evidenziare che il referto

giudiziario è incompleto oppure inconcludente (DTF 141 IV 369 consid. 6.2.; decisione

TF 7B_368/2023 del 18.4.2024 consid. 2.3.4.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 189 CPP n. 6).

Le

parti non hanno alcun diritto all’interrogatorio del perito di parte (DTF 127 I

73.

consid 3f; BSK StPO – M.

HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5). Non sussiste un diritto a che il perito di

parte interroghi il perito giudiziario (BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP

n. 5). Secondo la giurisprudenza non è contrario ai principio dell’equo

processo e della parità delle armi che il perito giudiziario possa prendere

posizione sulla perizia di parte e che il perito di parte non possa replicare (DTF

127.

I 73 consid. 3f; decisioni TF 6B_53/2017 del 2.5.2017 consid. 1.4.1.; 6B_215/2013

del 27.1.2014 consid. 1.4.4.; BSK StPO – M. HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5;

art. 189 CPP n. 19; ZK StPO – A. DONATSCH, op. cit., art. 188 CPP n. 4). E’

sufficiente che all’imputato oppure al suo difensore venga data la possibilità

di esprimersi sulle considerazioni del perito giudiziario in merito alla

perizia di parte (DTF 127 I 73 consid. 3f; BSK StPO – M.

HEER, op. cit., art. 188 CPP n. 5).

6.

6.1.

Si

è detto che con decreto 11.1.2023 (AI 45) il procuratore pubblico ha designato

periti giudiziari l’ing. __________, c/o __________, __________, e l’ing. __________,

c/o __________, __________, per chiarire le cause del crollo delle scale in

cemento armato.

In

data 3.4.2023 (AI 97) la perizia è stata acquisita all’incarto, aperto anche

nei confronti di RE 1, PI 6 e PI 1, imputati, tutti dipendenti della __________.

6.2

L’PI

9, proprietario degli immobili in costruzione in cui in data 9.11.2022 è

occorso il sinistro, partecipa al procedimento penale quale terzo aggravato da

atti procedurali giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. f CPP, gli edifici di sua proprietà

essendo stati sequestrati dal magistrato inquirente.

Ora,

in seguito all’incontro del 28.9.2023 (AI 190) davanti al procuratore pubblico,

presenti in particolare rappresentanti dell’PI 9 e della __________ ed il

perito giudiziario, finalizzato a decidere come procedere in merito al

dissequestro degli stabili per poter continuare con i lavori edili, l’PI 9 ha

incaricato la __________ di verificare, segnatamente, scale, solette e calcoli

statici, ovvero – più in generale – la stabilità degli edifici.

Gli

ingegneri della __________ non si sono quindi specificatamente pronunciati

sulle cause del sinistro, come era invece chiamato a fare il perito

giudiziario. Già solo per questa ragione è dubbio che i loro rapporti possano

essere considerati perizie di parte – e dunque i loro estensori periti di parte

–, tali atti essendo stati redatti con finalità diverse, ossia non per

accertare i motivi che il 9.11.2022 hanno causato il crollo delle scale di uno

degli edifici.

In

ogni caso, la __________ è stata incaricata dall’PI 9 di esprimersi, in

sostanza, anche sul lavoro effettuato dalla __________, appaltatrice dei lavori

su committenza dell’PI 9.

E’

perciò più che manifesto il conflitto di interessi qualora gli ingegneri della __________

assistessero gli imputati, dipendenti della __________, nel corso

dell’audizione del perito giudiziario.

Non

si può peraltro escludere che l’PI 9 chieda alla __________ il risarcimento di

eventuali danni facendo capo proprio ai rapporti redatti dalla __________.

6.3

Il

decreto 26.3.2024 del procuratore pubblico è confermato.

7.

I

gravami, per quanto ricevibili, sono respinti. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico dei reclamanti, soccombenti (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si

assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Gli inc. 60.2024.100, 60.2024.101 e 60.2024.102 sono

congiunti.

2. 2.1.

Il

reclamo 4/5.4.2024 di RE 1 (inc. 60.2024.100), per quanto ricevibile, è

respinto.

2.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, c/o __________,

__________.

3. 3.1.

Il

reclamo 5/8.4.2024 di PI 6 (inc. 60.2024.101), per quanto ricevibile, è

respinto.

3.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di PI 6, c/o __________,

__________.

4. 4.1.

Il

reclamo 5/8.4.2024 di PI 1 (inc. 60.2024.102), per quanto ricevibile, è

respinto.

4.2.

La

tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi

CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico di PI 1, c/o __________,

__________.

5. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

6. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera