60.2024.120
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico. tardività dell'opposizione. restituzione del termine. difesa obbligatoria. difesa d'ufficio. obbligo di motivazione. violazione del diritto di essere sentito sanata dinanzi alla CRP
30 settembre 2024Italiano39 min
25.09.2023, alle ore 19:23, in territorio di __________, sull’autostrada __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.120
Lugano
30 settembre 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 02/03.05.2024 presentato
da
RE
1
patr.
da: PR 1
contro
la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico
Anna Fumagalli che ha respinto la sua istanza di restituzione del termine per
presentare opposizione al decreto di accusa 11.12.2023 emanato a suo carico
(DA __________);
richiamate le osservazioni 10/13.05.2024
del procuratore pubblico, con cui – apportando alcune considerazioni – chiede
di confermare la decisione impugnata, rimettendosi comunque al prudente
giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
25.09.2023, alle ore 19:23, in territorio di __________, sull’autostrada __________,
si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quale unico
protagonista RE 1, conducente dell’autocarro targato __________, e meglio come
descritto nel rapporto di costatazione 27.10.2023 della Polizia cantonale.
La
stessa sera RE 1 è stato interrogato da un agente di polizia in veste di
imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione e guida in
stato di inattitudine.
Dal
verbale risulta, tra l’altro, che l’imputato ha deciso di difendersi da sé,
confermando di aver compreso i suoi diritti [“La persona interrogata rinuncia espressamente alla presenza di un
difensore. Ha preso atto che se dati gli estremi della difesa obbligatoria, e
non ha un difensore di fiducia o privo di mezzi, e la sua difesa s’impone ha
diritto a un difensore d’ufficio”; e
ancora: “Inoltre ha il diritto di
designare a sue spese un difensore di fiducia. Se sono dati gli estremi di una
difesa obbligatoria ed è sprovvisto di un difensore di fiducia, oppure se è
sprovvisto dei mezzi necessari e la sua difesa s’impone, ha diritto alla
designazione di un difensore d’ufficio da parte di chi dirige la procedura
(Procuratore Pubblico)” [VI 25.09.2023, p. 1, AI 1].
Il 06.11.2023 è stato aperto l’incarto __________ e acquisito
agli atti il surriferito rapporto di polizia.
b. Con
decreto 11.12.2023 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa
dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di guida in stato di
inattitudine [“per aver condotto
l’autocarro Mercedes targato __________ essendo in stato di spossatezza (colpo
di sonno) così come da lui stesso ammesso a verbale di polizia”] e infrazione alle norme della circolazione [“per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito,
in un cantiere autostradale, negligentemente omesso di avvistare per tempo la
segnaletica da cantiere perdendo conseguentemente la padronanza di guida,
cozzando dapprima contro la barriera “Varioguard” continuando poi la sua corsa
sulla corsia lenta, momentaneamente chiusa al traffico, urtando contro la
barriera protettiva sita sulla sua destra”], reati commessi in relazione all’incidente della circolazione
occorso a __________, sull’autostrada __________, il 25.09.2023. Ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'050.00 (45 aliquote da CHF 90.00/aliquota),
pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova due anni, alla multa di
CHF 700.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Il
decreto è stato intimato, per lettera raccomandata, il medesimo giorno.
c. Con
e-mail 25.01.2024 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di ottenere copia del
decreto di accusa (avendo smarrito il documento). Il giorno successivo il
pubblico ministero ha dato seguito alla sua richiesta.
d. Con scritto 30/31.01.2024
RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si è opposto al
decreto.
Allo
stesso tempo egli ha trasmesso al pubblico ministero un’istanza (separata) di
restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP (con allegata diversa
documentazione).
Ha dapprima
sostenuto (richiamando, tra l’altro, gli art. 94, 130 lit. b, 132 cpv. 1 lit. b
/ cpv. 2 / cpv. 3 CPP e la giurisprudenza) di aver compreso la portata e le
conseguenze giuridiche (penali, amministrative, finanziarie e professionali) del
decreto di accusa emanato a suo carico, solo dopo aver consultato il suo legale
(il 29.01.2024), e non al momento della sua ricezione. Ha poi reputato che in occasione
del suo unico interrogatorio dinanzi alla polizia avrebbe dovuto beneficiare di
una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP [sia per la
complessità della procedura (anche in relazione alle accuse mosse nei suoi
confronti) e le possibili ripercussioni sulla sua vita privata e professionale
(essendo camionista, con moglie e due figli a suo carico), sia per il fatto di
non aver compreso appieno le conseguenze giuridiche a cui sarebbe andato
incontro, ma anche per il fatto che il preteso colpo di sonno non sarebbe stato
concretamente comprovato, avendo pure indicato come possibile causa
dell’incidente un malfunzionamento rispettivamente una non corretta regolazione
del sistema antiradar], o perlomeno ottenere, subordinatamente, la nomina di un
difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP a tutela dei suoi
interessi (con riferimento alla revoca della licenza di condurre prospettata
dalla Sezione della circolazione; a un eventuale licenziamento da parte del suo
datore di lavoro; al diritto di regresso per colpa grave della Compagnia
assicurativa per un importo di almeno CHF 24'000.00). Ha concluso che non gli
poteva pertanto essere imputato l’errore di non essersi opposto tempestivamente
al decreto d’accusa.
e. Il
07.02.2024 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha
trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento,
comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.
f. Con
scritto 12.02.2024 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, preso
atto dell’istanza di restituzione del termine 30.01.2024 di RE 1, ha deciso di
sospendere il procedimento amministrativo a suo carico in attesa della
decisione in merito.
g. Il
29.02.2024 la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile
l’opposizione interposta il 30.01.2024 poiché tardiva (inc. __________).
Ha
anzitutto stabilito che il decreto di accusa era stato intimato, per
raccomandata, all’imputato l’11.12.2023, al quale era stato recapitato il
13.12.2023. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva quindi
iniziato a decorrere il 14.12.2023 ed era scaduto il 23.12.2023. L’opposizione
interposta solo il 30.01.2024 risultava dunque essere tardiva.
Ha,
tra l’altro, evidenziato che il 30.01.2024 l’imputato (per il tramite del suo
difensore) ha interposto opposizione al decreto di accusa unitamente a un’istanza
di restituzione del termine. Ha reputato (riprendendo un passaggio dell’istanza)
che nel caso concreto non erano dati i presupposti per una difesa obbligatoria,
dal momento che il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva oltretutto comunicato
di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento. Ha altresì ritenuto, in
considerazione della proposta di condanna decretata dal procuratore pubblico, che
si trattava di un caso bagatellare per il quale l’imputato sembrava in grado di
far valere le sue (eventuali) ragioni di fronte al giudice (non essendo emersi dall’incarto
penale particolari problemi fattuali o giuridici). Nemmeno le considerazioni
espresse dal suo legale nell’istanza di restituzione del termine avrebbero
potuto mutare la fattispecie e pertanto non erano neppure adempiuti i requisiti
per una difesa d’ufficio. L’imputato avrebbe dunque dovuto assumersi le
conseguenze dell’opposizione tardiva al decreto d’accusa.
Per
quanto attiene all’istanza di restituzione del termine la presidente ha
indicato (richiamando la decisione di questa Corte del 22.10.2018 inc. CRP __________)
che, alla crescita in giudicato della decisione, gli atti sarebbero stati
trasmessi al procuratore pubblico per statuire in merito.
L’11.04.2024 l’incarto __________ è
stato trasmesso al procuratore pubblico per i suoi incombenti.
h. Con
decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di
restituzione del termine presentata il 30.01.2024 da RE 1.
Ha
dapprima riconosciuto – esposti brevemente i fatti e ricordato il diritto applicabile
in relazione all’art. 94 CPP – che nel caso in esame sussisteva un
irrimediabile pregiudizio giuridico in merito al mancato rispetto del termine
per l’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa. Ha poi esposto che occorreva
stabilire se ad RE 1 avesse potuto essere ascritta una colpa (anche lieve)
nell’inosservanza del termine. Ha reputato che l’imputato non aveva interposto opposizione
non perché si fosse trovato, dal profilo oggettivo e soggettivo, nell’impossibilità
di farlo (per malattia, incidente o altri motivi), ma piuttosto per il fatto di
non aver compreso le conseguenze del decreto d’accusa emanato a suo carico, dal
momento che non si era rivolto subito ad un legale, ma solo un mese e mezzo dopo
la sua ricezione e dopo la sua crescita in giudicato (senza peraltro fornire
alcuna spiegazione in merito). A suo giudizio, ciò non poteva però essere
considerato come un valido motivo per accettare la sua richiesta di
restituzione del termine. L’imputato, fin dal suo primo interrogatorio dinanzi
alla polizia e in ogni momento, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe
potuto far capo a un legale. Questo suo diritto gli era stato peraltro espressamente
ricordato all’inizio del verbale. Il fatto di aver contattato, con ritardo, un
avvocato non avrebbe potuto giustificare una restituzione del termine.
i. Con
gravame 02/03.05.2024 RE 1 chiede, in via principale, di annullare la decisione
23.04.2024 e di rinviare gli atti al procuratore pubblico per l’emanazione di una
nuova decisione sull’istanza di restituzione del termine; in via subordinata,
di annullare la decisione 23.04.2024, ma anche tutti gli atti istruttori
dell’incarto DA __________ esperiti in assenza di un patrocinatore, rinviando
gli atti al procuratore pubblico per nuova istruzione; in via ancor più
subordinata, di accogliere l’istanza di restituzione del termine 30.01.2024,
annullando la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico.
Il reclamante lamenta in primo luogo una
violazione del diritto di essere sentito in relazione all’esposizione dei fatti
da parte del procuratore pubblico (non essendosi, a suo dire, confrontato con
tutte le argomentazioni contenute nella sua istanza) e ritiene che la lacuna
non possa essere sanata in questa sede. In particolare il magistrato inquirente
non si sarebbe espresso sul fatto che, sin dall’inizio del procedimento penale
e alla luce delle possibili conseguenze (non solo penali) di un eventuale decreto
d’accusa emesso a suo carico, egli avrebbe dovuto essere assistito da un legale
(con una difesa obbligatoria, subordinatamente una difesa d’ufficio).
A prescindere dalla pretesa violazione
del diritto di essere sentito, il reclamante ripropone la sua argomentazione
secondo la quale, fin dall’inizio del suo interrogatorio, il procuratore
pubblico avrebbe dovuto istituire in suo favore una difesa obbligatoria (art.
130 cpv. 1 lit. b CPP) o perlomeno disporre la designazione di un difensore
d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP) in considerazione delle accuse mosse nei
suoi confronti (art. 90 e 91 LCStr) e anche delle possibili conseguenze
indirette in caso di un’eventuale condanna. In tal modo egli avrebbe potuto “…
fare valere eventuali mezzi di difesa, eventuali istanze probatorie e
sicuramente comprendere appieno le ripercussioni del presente procedimento
penale sulla propria vita” (doc. CRP 1, p. 6). Il pubblico ministero, non
avendo disposto queste misure, avrebbe violato le citate disposizioni, ma anche
il diritto dell’imputato a una difesa effettiva e ad un equo processo (art. 6
CEDU). Invoca pure una denegata giustizia. A suo dire il magistrato inquirente
avrebbe potuto proseguire con l’inchiesta solo se egli fosse stato assistito da
un legale. Gli atti istruttori esperiti senza l’assistenza di un difensore costituirebbero
(in caso di difesa obbligatoria) una violazione degli art. 87 cpv. 3 e 131 CPP,
ma anche dell’art. 6 CEDU. Gli stessi, conformemente alla giurisprudenza
dell’Alta Corte (decisione TF 6B_837/2017 del 21.03.2017 consid. 2.5.), dovrebbero
essere pertanto annullati.
j. Delle
ulteriori argomentazioni del reclamante si dirà, laddove necessario, in corso
di motivazione.
k. Con
scritto 10/13.05.2024 il procuratore pubblico osserva come nel caso in disamina
non fossero dati i presupposti per una difesa obbligatoria e tantomeno per la
designazione di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso
bagatellare, come peraltro evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto
29.02.2024.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può
essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni
momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,
delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è
espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390
CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 02/03.05.2024 contro la decisione 23.04.2024 del
procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci
giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in tema di restituzione del
termine (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; PK StPO – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 94 CPP n. 11).
Le
esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
RE
1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato
a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridico protetto
all’annullamento o alla modifica della decisione 23.04.2024 con cui il
procuratore pubblico ha respinto la sua richiesta di restituzione del termine
per interporre opposizione al decreto d’accusa 11.12.2023 emanato a suo carico.
Il
reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.
2.
2.1.
2.1.1
Con
decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di
restituzione del termine presentata da RE 1.
2.1.2
Il
reclamante censura una carente motivazione della decisione impugnata,
sostenendo essenzialmente di essere impossibilitato a comprendere e a
contestare i motivi che hanno indotto il procuratore pubblico a respingere la
sua richiesta di restituzione del termine, rimproverandogli di non essersi
espresso su tutte le censure sollevate nell’istanza, in particolare in
relazione al preteso fatto che nel procedimento penale avrebbe dovuto
beneficiare dell’assistenza di un legale (cfr. in fatto consid. d. / consid.
i.).
2.1.3
Da
parte sua, nelle proprie osservazioni 10/13.05.2024, il procuratore pubblico evidenzia
come nel caso in esame non fossero dati gli estremi né per una difesa
obbligatoria né per la nomina di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di
un caso bagatellare, come pure evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto
29.02.2024
2.2
Il
diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.
comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della
pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1329/2023
del 19.02.2024 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.
SCHNEEBELI, 3. ed., art. 80 CPP n. 2).
La
violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –
comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla
fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata
nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente
grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una
decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in
fatto e in diritto (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). Una
riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il
rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della
parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF
2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.).
2.3
Secondo
l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria
giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1
e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa
si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3
CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.
Nella procedura preliminare compete al procuratore pubblico (ex art. 61 lit. a
CPP) designare il difensore, cui spettava di conseguenza valutare eventualmente
gli estremi di una difesa a favore dell’imputato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2.
ed., art. 131 (v)CPP n. 11).
Ora,
nel caso concreto, dalla decisione impugnata non si evince, in effetti, che il
procuratore pubblico si sia espresso esplicitamente sulla questione sollevata
dal reclamante nella sua istanza 30.01.2024 secondo cui nel caso concreto il
pubblico ministero avrebbe dovuto istituire una difesa obbligatoria ai sensi
dell’art. 130 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato deve essere difeso se
rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa
della libertà o l’espulsione) o perlomeno disporre la nomina di un difensore
d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui chi dirige il
procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei
mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi) a
tutela dei suoi interessi nel procedimento penale sfociato nel decreto di
accusa 11.12.2023 a suo carico (cresciuto in giudicato).
Il
procuratore pubblico, nella stessa decisione, ha nondimeno rilevato che
l’imputato “… ha sempre avuto la possibilità, fin dal primo interrogatorio
in polizia, di rivolgersi ad un avvocato, nel caso in cui lo avesse ritenuto
necessario” e che “Tale suo diritto gli è stato del resto espressamente
ricordato prima dell’inizio del suo verbale di interrogatorio” (AI 13, p. 2;
cfr. anche in fatto consid. a).
Da
queste considerazioni il legale di RE 1 poteva senz’altro desumere che il
procuratore pubblico, fin dall’inizio del procedimento penale a carico del suo
assistito, avesse considerato la fattispecie come un caso bagatellare (che non
necessitava dunque dell’assistenza di un legale, avendo reputato che non
presentasse in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato non avrebbe
potuto far fronte da solo), circostanza corroborata sia dalla pena prospettata
nel DA __________ (art. 132 cpv. 3 CPP
e contrario), ma anche dal fatto
che il 07.03.2024 aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a
presenziare al pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 337 cpv. 1 CPP e del
resto confermata dallo stesso procuratore pubblico dinanzi a questa Corte con
le proprie osservazioni, ove ha pure richiamato le considerazioni indicate nel
decreto 29.02.2024 della Pretura penale (cfr. in fatto consid. k).
Giova al
proposito evidenziare che nel surriferito decreto (trasmesso anche al legale di
RE 1) – riprendendo un passaggio della sua istanza di restituzione del termine [“che secondo il difensore il fatto che l’imputato non
abbia presentato opposizione al decreto d’accusa “è la palese conferma di
quanto il sig. RE 1 non avesse al momento della sua emanazione e fino alla
consultazione con lo scrivente legale alcuna idea delle conseguenze disastrose
che la sua condanna per reati gravi, con quella motivazione succinta e non
comprovata, avrebbe avuto sulla sua situazione professionale e finanziaria”.
(…) al sig. RE 1 andava riconosciuta la difesa obbligatoria, subordinatamente
la difesa d’ufficio, e (…) pertanto l’errore di non essersi opposto al decreto
d’accusa per tempo non può essergli imputato. Il termine per presentare
opposizione va quindi restituito ai sensi dell’art. 94 CPP” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 6)] – la presidente
della Pretura penale ha reputato che “nell’evenienza
concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria,
avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 7 febbraio 2024 di
non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 7).
Ha altresì reputato – ricordando quanto
sancito dagli art. 132 cpv. 1 lit. b, 132 cpv. 2/3 CPP in relazione alla
designazione di un difensore d’ufficio e la pena proposta dal pubblico
ministero nel decreto di accusa emesso a carico dell’imputato (cfr. in fatto
consid. b.) – che si era di fronte a un caso bagatellare “… per il quale, non emergendo dall’incarto penale
particolari problemi fattuali o giuridici, l’imputato sembra in grado di far
valere sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (decreto 29.02.2024, p. 3 § 1).
2.4
Sia
come sia, con il gravame il reclamante ha avuto modo di prendere compiutamente
posizione sulla fattispecie e di esercitare i suoi diritti di difesa (tra cui
riproporre le argomentazioni addotte nell’istanza di restituzione del termine, su
cui il magistrato inquirente si è comunque succintamente espresso nelle proprie
osservazioni). Ne consegue che la violazione del diritto di essere sentito può
essere reputata sanata. Il
rinvio dell’incarto costituirebbe inoltre una mera formalità, che provocherebbe
un ritardo inutile del procedimento penale. Questa Corte ha del resto un potere
d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art. 391 CPP), di modo che può
pienamente esaminare il caso.
2.5
Si è detto che con scritto 30/31.01.2024 l’imputato (per il
tramite del suo legale) si è opposto al decreto di accusa, consapevole del
fatto che il termine per interporre opposizione era scaduto (avendo allo stesso
tempo inoltrato una richiesta di restituzione del termine).
Con decreto 29.02.2024 – cresciuto in giudicato senza impugnazione
– la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile la sua
opposizione (poiché tardiva).
Nella decisione 23.04.2024 il
procuratore pubblico ha sostanzialmente reputato che nel caso concreto l’imputato
non era stato oggettivamente o soggettivamente impossibilitato a osservare il
termine per interporre tempestiva opposizione al decreto d’accusa (per
malattia, incidente o altro). Il fatto che egli abbia compreso le conseguenze
del decreto di accusa solo il 29.01.2024, dopo aver consultato l’avv. PR 1
(senza fornire ulteriori spiegazioni in merito), non poteva giustificare una
restituzione del termine. L’imputato, in occasione del suo interrogatorio, era
stato comunque reso attento del suo diritto di avvalersi di un difensore,
qualora lo avesse reputato necessario.
Il reclamante non contesta queste
considerazioni, ma ritiene essenzialmente che egli avrebbe necessitato
dell’assistenza di un legale sin dall’inizio del procedimento penale (in
occasione del suo interrogatorio 25.09.2023).
Resta pertanto da valutare se nel caso
in disamina siano realizzate le condizioni per ammettere una restituzione del
termine ai sensi dell’art. 94 CPP per il fatto che il procuratore pubblico non
abbia istituito una difesa obbligatoria rispettivamente designato un difensore
d’ufficio a favore di RE 1 nel procedimento penale di cui all’incarto __________.
3.
3.1.
3.1.1
Secondo
l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie
tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo
dell’inosservanza è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n.
5); la questione della colpa assume tuttavia importanza nell’ambito della
restituzione del termine (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 93
CPP n. 2).
3.1.2
L’art.
94.
CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine –
prevede, al suo cpv. 1, che la parte che, non avendo osservato un termine, ha
subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la
restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere alcuna colpa
dell’inosservanza (decisioni TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del 05.04.2023 consid.
2.2.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; 6B_1329/2020 del 20.05.2021
consid. 1.3.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 17/32 ss./35; PK
StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 2/3).
L’istanza
va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del
motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto
l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto
omesso (art. 94 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del
05.04.2023
consid. 2.2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 12 ss./23
ss.).
In caso di opposizione al decreto di
accusa ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 CPP, la competenza a decidere su un’istanza
di restituzione del termine spetta al pubblico ministero, e non al Tribunale di
primo grado (BSK StPO – C. RIEDO, op.
cit., art. 94 CPP n. 59a; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 7).
3.1.3
Secondo
la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale la restituzione del
termine può essere concessa solo in caso di una chiara assenza di colpa. La
possibilità di restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi
colpa, quindi anche una negligenza solo lieve, della parte, del suo
rappresentante o di ausiliari. L’inosservanza è considerata senza colpa alcuna
solo se si è verificata a causa di una circostanza che, secondo le regole di
una ragionevole tutela degli interessi, non doveva essere temuta nemmeno da una
persona diligente o il cui impedimento/la cui evasione avrebbe comportato
esigenze eccessive. In generale si presuppone che nella situazione specifica
fosse impossibile osservare il termine oppure conferire mandato ad un terzo
affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (decisione TF 6B_954/2023 del
27.03.2024
consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche BSK StPO – C.
RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 35 e rinvii). Se i termini legali non vengono
rispettati si applicano requisiti più severi (decisioni TF 6B_954/2023 del
27.03.2024
consid. 2.2.1.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; ciascuna
con rinvii).
La
restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente
riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso
impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure
malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.06.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020
dell’08.01.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n.
35/37; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 3). L’Alta
Corte ha stabilito che il comportamento assunto dalla parte che domanda la
restituzione del termine è una questione di fatto, mentre la qualifica
giuridica del comportamento effettivamente accertato è una questione di diritto
(decisioni TF 6B_309/2020 del 23.11.2020 consid. 5.3.1.; BSK StPO – C. RIEDO,
op. cit., art. 94 CPP n. 38a).
La sola ignoranza del diritto non costituisce
motivo sufficiente per giustificare la restituzione del termine (DTF 103 IV 131
consid. 2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38).
3.2
3.2.1
L’art.
130.
CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato
ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva
superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (art.
130.
lit. b CPP).
Questa disposizione è correlata all’art.
337.
cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico
ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura
dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura
detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve
conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure
quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria),
dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa
obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è
tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
A
tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma
penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso
specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I
164.
consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico
al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che
anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto
all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43
consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la
misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del
caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n.
21).
Si
deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione
condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non
costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del
06.03.2019
consid. 2.4.2. e rif.).
3.2.2
La difesa
obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di
fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;
1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla
situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021
consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.
5.1.).
3.2.3
Oltre
ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.
b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di
una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e
legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi
interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui
agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta
l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi
dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso
penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
Non
si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva
superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote
giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le
due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF
6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.
3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato
anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure
perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per
l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e
rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in
carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua
professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF
1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.
e rif.).
I
criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono
in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.
cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che
rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.
132.
CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).
Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito
di un procedimento
penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se
rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,
a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da
poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono
particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche
sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni
TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con
ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una
bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una
pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non
abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF
7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti)
Per determinare se il caso presenta
difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve
apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza
legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla
natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del
richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del
25.07.2023
consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).
Secondo
la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre
chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse
caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,
ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La
difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,
quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso
specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022
del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si
devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
op. cit., art. 132 CPP n. 11/12).
Per
stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità
dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica
giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare
prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.
2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
4.
4.1.
La sussistenza di un
irrimediabile pregiudizio giuridico – in considerazione della crescita in giudicato
del decreto di accusa a seguito dell’inosservanza del termine per l’inoltro
dell’opposizione – è, in concreto, pacifica.
Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito dell’assenza
di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del termine, come si
vedrà nei successivi considerandi.
4.2
Ora,
nel decreto d’accusa 11.12.2023 il procuratore pubblico ha prospettato ad RE 1
la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 90.00 ciascuna,
corrispondente a complessivi CHF 4'050.00 (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni) e la multa di CHF 700.00 (DA __________).
La
fattispecie in esame rientra dunque manifestamente nei casi bagatellari,
trattandosi di una pena inferiore rispetto a quella di 120 aliquote giornaliere
di cui all’art. 132 cpv. 3 CPP.
4.3
Con il medesimo decreto il procuratore
pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in
relazione all’incidente della circolazione stradale occorsogli, peraltro quale
unico protagonista, il 25.09.2023, siccome ritenuto colpevole di guida in stato
di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione (cfr. in fatto
consid. b.).
Occorre al proposito evidenziare che, immediatamente
dopo l’incidente, RE 1 è stato interrogato (alle ore 20:48), da un agente della
polizia, in veste di imputato, per titolo di infrazione alle norme della
circolazione e guida in stato di attitudine. Dal verbale risulta che egli ha
deciso di difendersi da sé, avendo espressamente rinunciato alla presenza di un
difensore. L’agente interrogante lo ha comunque reso attento del suo diritto di
avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese oppure di richiedere la nomina
di un difensore d’ufficio qualora fossero dati gli estremi per una difesa
obbligatoria oppure qualora fosse sprovvisto dei mezzi necessari e s’imponesse
una sua difesa per tutelare i suoi interessi (cfr. in fatto consid. a.).
Da parte sua, l’imputato ha confermato di aver preso atto e compreso i suoi
diritti, e di non avere nulla “… da aggiungere” (AI 1, p. 2, in cima).
L’imputato ha altresì dichiarato che il
suo stato psico-fisico gli consentiva di sostenere l’interrogatorio, comprovato
anche dal fatto che fosse riuscito a rispondere, senza problemi, a tutte le
domande dell’agente interrogante, che peraltro non erano complesse. Egli ha
altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di
avere le capacità di esporre la propria versione dei fatti in relazione all’incidente
della circolazione stradale e anche di sapersi difendere da solo, senza
l’assistenza di un difensore.
Al termine dell’interrogatorio RE 1 è stato informato del fatto che, a
seguito della collisione, l’intera carrozzeria del veicolo aveva subito danni
ingenti e che pure il VarioGuard (“sistema amovibile per la chiusura dei varchi”)
era stato danneggiato; da parte sua, l’imputato ha dichiarato di aver riportato
“… un leggero graffio alla gamba sinistra” (AI 1, p. 2 in fondo; cfr.
anche la documentazione fotografica allegata al rapporto). Per la rimozione del
veicolo era intervenuto il carro attrezzi, mentre per la pulizia del campo
stradale erano giunti i pompieri e per il ripristino della segnaletica l’__________
di __________. Inoltre è stata sequestrata la sua licenza di condurre con l’avvertenza
che sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione della
circolazione per l’avvio di un procedimento amministrativo a suo carico.
Limputato è stato pure informato di non essere più autorizzato a condurre
veicoli a motore.
Nulla
muta il fatto che RE 1 sia stato interrogato dalla polizia, e non dal
procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della
LCStr), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante
dell’apertura di un procedimento nei suoi confronti per i reati indicati nel
suo verbale e dei suoi diritti, tra cui quello di avvalersi di un difensore se
l’avesse reputato necessario (diritto al quale, come detto, egli ha comunque espressamente
rinunciato). Si trattava dunque di indicazioni molto chiare e comprensibili,
anche per una persona non cognita in materia.
Va inoltre
tenuto presente che ad RE 1 sono stati imputati i reati di guida in stato di
inattitudine giusta l’art. 91 cpv. 2 lit. b LCStr (secondo cui è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque conduce un
veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi, e non in
stato di ebrietà ai sensi della lit. a) e infrazione alle norme della
circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la multa
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale) in relazione con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC. A tal
proposito si evidenzia come egli sia stato in grado di spiegare all’agente
interrogante la dinamica dell’incidente e di fornire dunque la sua versione dei
fatti (“Sono partito da __________
verso le ore 18:40 ed ero diretto a __________ vicino a __________ al centro
della __________.
Sul
veicolo ero solo ed avevo la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. I
fari erano accesi, il fondo stradale era asciutto, il traffico era scarso.
Stavo
circolando normalmente sull’autostrada, occupando la corsia di destra, ad una
velocità di 85 km/h, avevo impostato il tempomat e il mantenitore di corsia.
Viaggiavo tranquillamente come faccio tutte le notti da 5 anni a questa parte.
Mi ricordo che ad un certo punto ho cercato di aprire il frigo per prendere
dell’acqua dopo di che non ricordo più nulla. Ho sentito solo il rumore
dell’impatto, mi sono sentito sobbalzare e quando mi sono svegliato mi sono
ritrovato nella corsia chiusa al traffico oltre il guard rail.
L’impatto
è avvenuto tra la mia parte anteriore e il VarioGuard.
Voglio
precisare che il camion è nuovo, l’ho ritirato venerdì ed era il primo viaggio
che facevo. Credo che non ho impostato correttamente il radar “anti-incendi”
perché non conoscevo il camion. Quando è attivo riconosce gli oggetti vicini e
quando c’è qualcosa tutti i vetri diventano rossi, frena autonomamente e fa un
rumore per attirare l’attenzione del conducente. Sono sempre stato abituato a
guidare con questo radar inserito quindi pensavo ci fosse anche qui e magari
non ho prestato la massima attenzione”
(risposta alla domanda 5, p. 2, AI 1).
Alla domanda
dell’agente interrogante se avesse avuto un colpo di sonno ha risposto: “Molto probabilmente sì in quanto non ricordo nulla,
nemmeno notavo il cantiere” (risposta
alla domanda 6, p. 2, AI 1).
Si
trattava dunque di una fattispecie semplice e comprensibile, che non presentava
alcuna difficoltà dal profilo fattuale o giuridico da necessitare particolari
approfondimenti anche per una persona non cognita di diritto, come si evince del
resto dal rapporto di costatazione 27.10.2023, ma anche dal decreto d’accusa. Inoltre
le disposizioni applicabili non erano giuridicamente complesse. Si può altresì
reputare che RE 1 abbia perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati)
che gli sono stati imputati e che abbia potuto esercitare appieno i suoi
diritti.
L’imputato,
peraltro di professione camionista, non poteva oltretutto non rendersi conto
delle possibili conseguenze dell’incidente (peraltro senza il coinvolgimento di
terzi), come emerge, in maniera inequivocabile dal suo verbale d’interrogatorio,
tra cui la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa con
evidenti ripercussioni sulla sua attività professionale e sul nucleo famigliare;
un eventuale regresso da parte della Compagnia assicurativa per colpa grave
sulle prestazioni di responsabilità civile e casco totale per i danni cagionati
al veicolo (essendosi trattato di un autocarro, messo in circolazione per la
prima volta qualche giorno prima dell’incidente, il cui detentore era una
società), ma anche per i danni causati alla barriera e al guidovia presenti
sulla carreggiata (cfr. documentazione fotografica, AI 1).
In
queste circostanze si può senz’altro concludere che egli abbia ben compreso i
fatti per i quali è stato interrogato e anche la ragione per cui gli è stata
sequestrata la licenza di condurre (con trasmissione alla Sezione della
circolazione), avendo anche preso atto del fatto che da quel momento non era “…
più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino alla decisione dell’autorità
competente (cfr. sequestro licenza di condurre 25.09.2023, AI 1).
Si deve inoltre aggiungere che, come
detto, il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva comunicato alla Pretura
penale di rinunciare a partecipare al pubblico dibattimento (in assenza di una
difesa obbligatoria ex art. 130 CPP e avendo considerato il caso come
bagatellare).
Ne discende che, a giusta ragione, il procuratore
pubblico ha deciso di non istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art.
130.
lit. b CPP a favore di RE 1 nel procedimento di cui all’incarto __________
(non essendo peraltro decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla
norma penale applicabile, bensì quella che ci si poteva concretamente attendere
nel caso specifico cfr. consid. 3.2.1), rispettivamente di non designargli un
difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2/3 CPP [essendosi
trattato di un caso bagatellare che non presentava in fatto e in diritto
difficoltà a cui l’imputato – che invero non ha mai sostenuto di essere
sprovvisto dei mezzi necessari, comprovato anche dal salario netto mensile
indicato nella sua dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 25.09.2023
(AI 1) – non avrebbe potuto far fronte da solo].
4.4
A titolo abbondanziale va comunque
evidenziato che, nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l’imputato
sia stato impedito di inoltrare tempestiva opposizione al decreto d’accusa
11.12.2023
(non essendosi espresso in merito, poiché non ha indicato motivi
oggettivi oppure soggettivi che avrebbero reso concretamente impossibile il
rispetto del termine, tra cui eventi naturali, malattia, incidente, cfr.
consid. 3.1.3.), dal momento che i termini di opposizione sono stati indicati –
in maniera chiara, univoca e comprensibile anche per una persona non cognita di
diritto – nello stesso decreto (cfr. rimedi di diritto), ove è stato, tra
l’altro, esposto che “… In caso di mancata o non valida opposizione il
decreto di accusa diverrà sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP”
(DA __________, p. 2). L’imputato avrebbe pertanto perlomeno dovuto conferire
mandato a un terzo (tra cui avvalersi dell’assistenza di un legale) per
salvaguardare il termine. Giova comunque ricordare come la sola ignoranza del
diritto non costituisce motivo sufficiente per giustificare la restituzione del
termine (cfr. consid. 3.1.3.).
4.5
Visto quanto precede, non solo si può
concludere che RE 1 non sia stato in grado di rispettare il termine di
opposizione al decreto d’accusa che lo riguardava personalmente, ma nemmeno che
sia stato impedito di, perlomeno, delegare ad una terza persona la redazione e
l’invio postale dell’atto.
La questione non merita dunque ulteriori
approfondimenti.
5.
Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono
poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera