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Decisione

60.2024.120

Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico. tardività dell'opposizione. restituzione del termine. difesa obbligatoria. difesa d'ufficio. obbligo di motivazione. violazione del diritto di essere sentito sanata dinanzi alla CRP

30 settembre 2024Italiano39 min

25.09.2023, alle ore 19:23, in territorio di __________, sull’autostrada __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.120

Lugano

30 settembre 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 02/03.05.2024 presentato

da

RE

1

patr.

da: PR 1

contro

la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico

Anna Fumagalli che ha respinto la sua istanza di restituzione del termine per

presentare opposizione al decreto di accusa 11.12.2023 emanato a suo carico

(DA __________);

richiamate le osservazioni 10/13.05.2024

del procuratore pubblico, con cui – apportando alcune considerazioni – chiede

di confermare la decisione impugnata, rimettendosi comunque al prudente

giudizio di questa Corte;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

25.09.2023, alle ore 19:23, in territorio di __________, sull’autostrada __________,

si è verificato un incidente della circolazione stradale avente quale unico

protagonista RE 1, conducente dell’autocarro targato __________, e meglio come

descritto nel rapporto di costatazione 27.10.2023 della Polizia cantonale.

La

stessa sera RE 1 è stato interrogato da un agente di polizia in veste di

imputato per titolo di infrazione alle norme della circolazione e guida in

stato di inattitudine.

Dal

verbale risulta, tra l’altro, che l’imputato ha deciso di difendersi da sé,

confermando di aver compreso i suoi diritti [“La persona interrogata rinuncia espressamente alla presenza di un

difensore. Ha preso atto che se dati gli estremi della difesa obbligatoria, e

non ha un difensore di fiducia o privo di mezzi, e la sua difesa s’impone ha

diritto a un difensore d’ufficio”; e

ancora: “Inoltre ha il diritto di

designare a sue spese un difensore di fiducia. Se sono dati gli estremi di una

difesa obbligatoria ed è sprovvisto di un difensore di fiducia, oppure se è

sprovvisto dei mezzi necessari e la sua difesa s’impone, ha diritto alla

designazione di un difensore d’ufficio da parte di chi dirige la procedura

(Procuratore Pubblico)” [VI 25.09.2023, p. 1, AI 1].

Il 06.11.2023 è stato aperto l’incarto __________ e acquisito

agli atti il surriferito rapporto di polizia.

b. Con

decreto 11.12.2023 il procuratore pubblico ha posto RE 1 in stato di accusa

dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di guida in stato di

inattitudine [“per aver condotto

l’autocarro Mercedes targato __________ essendo in stato di spossatezza (colpo

di sonno) così come da lui stesso ammesso a verbale di polizia”] e infrazione alle norme della circolazione [“per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito,

in un cantiere autostradale, negligentemente omesso di avvistare per tempo la

segnaletica da cantiere perdendo conseguentemente la padronanza di guida,

cozzando dapprima contro la barriera “Varioguard” continuando poi la sua corsa

sulla corsia lenta, momentaneamente chiusa al traffico, urtando contro la

barriera protettiva sita sulla sua destra”], reati commessi in relazione all’incidente della circolazione

occorso a __________, sull’autostrada __________, il 25.09.2023. Ha proposto la

sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 4'050.00 (45 aliquote da CHF 90.00/aliquota),

pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova due anni, alla multa di

CHF 700.00 e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Il

decreto è stato intimato, per lettera raccomandata, il medesimo giorno.

c. Con

e-mail 25.01.2024 RE 1 ha chiesto al procuratore pubblico di ottenere copia del

decreto di accusa (avendo smarrito il documento). Il giorno successivo il

pubblico ministero ha dato seguito alla sua richiesta.

d. Con scritto 30/31.01.2024

RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si è opposto al

decreto.

Allo

stesso tempo egli ha trasmesso al pubblico ministero un’istanza (separata) di

restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP (con allegata diversa

documentazione).

Ha dapprima

sostenuto (richiamando, tra l’altro, gli art. 94, 130 lit. b, 132 cpv. 1 lit. b

/ cpv. 2 / cpv. 3 CPP e la giurisprudenza) di aver compreso la portata e le

conseguenze giuridiche (penali, amministrative, finanziarie e professionali) del

decreto di accusa emanato a suo carico, solo dopo aver consultato il suo legale

(il 29.01.2024), e non al momento della sua ricezione. Ha poi reputato che in occasione

del suo unico interrogatorio dinanzi alla polizia avrebbe dovuto beneficiare di

una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP [sia per la

complessità della procedura (anche in relazione alle accuse mosse nei suoi

confronti) e le possibili ripercussioni sulla sua vita privata e professionale

(essendo camionista, con moglie e due figli a suo carico), sia per il fatto di

non aver compreso appieno le conseguenze giuridiche a cui sarebbe andato

incontro, ma anche per il fatto che il preteso colpo di sonno non sarebbe stato

concretamente comprovato, avendo pure indicato come possibile causa

dell’incidente un malfunzionamento rispettivamente una non corretta regolazione

del sistema antiradar], o perlomeno ottenere, subordinatamente, la nomina di un

difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP a tutela dei suoi

interessi (con riferimento alla revoca della licenza di condurre prospettata

dalla Sezione della circolazione; a un eventuale licenziamento da parte del suo

datore di lavoro; al diritto di regresso per colpa grave della Compagnia

assicurativa per un importo di almeno CHF 24'000.00). Ha concluso che non gli

poteva pertanto essere imputato l’errore di non essersi opposto tempestivamente

al decreto d’accusa.

e. Il

07.02.2024 il procuratore pubblico ha confermato il decreto di accusa e ha

trasmesso gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento,

comunicando di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento.

f. Con

scritto 12.02.2024 l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, preso

atto dell’istanza di restituzione del termine 30.01.2024 di RE 1, ha deciso di

sospendere il procedimento amministrativo a suo carico in attesa della

decisione in merito.

g. Il

29.02.2024 la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile

l’opposizione interposta il 30.01.2024 poiché tardiva (inc. __________).

Ha

anzitutto stabilito che il decreto di accusa era stato intimato, per

raccomandata, all’imputato l’11.12.2023, al quale era stato recapitato il

13.12.2023. Il termine di dieci giorni per inoltrare opposizione aveva quindi

iniziato a decorrere il 14.12.2023 ed era scaduto il 23.12.2023. L’opposizione

interposta solo il 30.01.2024 risultava dunque essere tardiva.

Ha,

tra l’altro, evidenziato che il 30.01.2024 l’imputato (per il tramite del suo

difensore) ha interposto opposizione al decreto di accusa unitamente a un’istanza

di restituzione del termine. Ha reputato (riprendendo un passaggio dell’istanza)

che nel caso concreto non erano dati i presupposti per una difesa obbligatoria,

dal momento che il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva oltretutto comunicato

di rinunciare ad intervenire al pubblico dibattimento. Ha altresì ritenuto, in

considerazione della proposta di condanna decretata dal procuratore pubblico, che

si trattava di un caso bagatellare per il quale l’imputato sembrava in grado di

far valere le sue (eventuali) ragioni di fronte al giudice (non essendo emersi dall’incarto

penale particolari problemi fattuali o giuridici). Nemmeno le considerazioni

espresse dal suo legale nell’istanza di restituzione del termine avrebbero

potuto mutare la fattispecie e pertanto non erano neppure adempiuti i requisiti

per una difesa d’ufficio. L’imputato avrebbe dunque dovuto assumersi le

conseguenze dell’opposizione tardiva al decreto d’accusa.

Per

quanto attiene all’istanza di restituzione del termine la presidente ha

indicato (richiamando la decisione di questa Corte del 22.10.2018 inc. CRP __________)

che, alla crescita in giudicato della decisione, gli atti sarebbero stati

trasmessi al procuratore pubblico per statuire in merito.

L’11.04.2024 l’incarto __________ è

stato trasmesso al procuratore pubblico per i suoi incombenti.

h. Con

decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di

restituzione del termine presentata il 30.01.2024 da RE 1.

Ha

dapprima riconosciuto – esposti brevemente i fatti e ricordato il diritto applicabile

in relazione all’art. 94 CPP – che nel caso in esame sussisteva un

irrimediabile pregiudizio giuridico in merito al mancato rispetto del termine

per l’inoltro dell’opposizione al decreto di accusa. Ha poi esposto che occorreva

stabilire se ad RE 1 avesse potuto essere ascritta una colpa (anche lieve)

nell’inosservanza del termine. Ha reputato che l’imputato non aveva interposto opposizione

non perché si fosse trovato, dal profilo oggettivo e soggettivo, nell’impossibilità

di farlo (per malattia, incidente o altri motivi), ma piuttosto per il fatto di

non aver compreso le conseguenze del decreto d’accusa emanato a suo carico, dal

momento che non si era rivolto subito ad un legale, ma solo un mese e mezzo dopo

la sua ricezione e dopo la sua crescita in giudicato (senza peraltro fornire

alcuna spiegazione in merito). A suo giudizio, ciò non poteva però essere

considerato come un valido motivo per accettare la sua richiesta di

restituzione del termine. L’imputato, fin dal suo primo interrogatorio dinanzi

alla polizia e in ogni momento, se lo avesse ritenuto necessario, avrebbe

potuto far capo a un legale. Questo suo diritto gli era stato peraltro espressamente

ricordato all’inizio del verbale. Il fatto di aver contattato, con ritardo, un

avvocato non avrebbe potuto giustificare una restituzione del termine.

i. Con

gravame 02/03.05.2024 RE 1 chiede, in via principale, di annullare la decisione

23.04.2024 e di rinviare gli atti al procuratore pubblico per l’emanazione di una

nuova decisione sull’istanza di restituzione del termine; in via subordinata,

di annullare la decisione 23.04.2024, ma anche tutti gli atti istruttori

dell’incarto DA __________ esperiti in assenza di un patrocinatore, rinviando

gli atti al procuratore pubblico per nuova istruzione; in via ancor più

subordinata, di accogliere l’istanza di restituzione del termine 30.01.2024,

annullando la decisione 23.04.2024 del procuratore pubblico.

Il reclamante lamenta in primo luogo una

violazione del diritto di essere sentito in relazione all’esposizione dei fatti

da parte del procuratore pubblico (non essendosi, a suo dire, confrontato con

tutte le argomentazioni contenute nella sua istanza) e ritiene che la lacuna

non possa essere sanata in questa sede. In particolare il magistrato inquirente

non si sarebbe espresso sul fatto che, sin dall’inizio del procedimento penale

e alla luce delle possibili conseguenze (non solo penali) di un eventuale decreto

d’accusa emesso a suo carico, egli avrebbe dovuto essere assistito da un legale

(con una difesa obbligatoria, subordinatamente una difesa d’ufficio).

A prescindere dalla pretesa violazione

del diritto di essere sentito, il reclamante ripropone la sua argomentazione

secondo la quale, fin dall’inizio del suo interrogatorio, il procuratore

pubblico avrebbe dovuto istituire in suo favore una difesa obbligatoria (art.

130 cpv. 1 lit. b CPP) o perlomeno disporre la designazione di un difensore

d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP) in considerazione delle accuse mosse nei

suoi confronti (art. 90 e 91 LCStr) e anche delle possibili conseguenze

indirette in caso di un’eventuale condanna. In tal modo egli avrebbe potuto “…

fare valere eventuali mezzi di difesa, eventuali istanze probatorie e

sicuramente comprendere appieno le ripercussioni del presente procedimento

penale sulla propria vita” (doc. CRP 1, p. 6). Il pubblico ministero, non

avendo disposto queste misure, avrebbe violato le citate disposizioni, ma anche

il diritto dell’imputato a una difesa effettiva e ad un equo processo (art. 6

CEDU). Invoca pure una denegata giustizia. A suo dire il magistrato inquirente

avrebbe potuto proseguire con l’inchiesta solo se egli fosse stato assistito da

un legale. Gli atti istruttori esperiti senza l’assistenza di un difensore costituirebbero

(in caso di difesa obbligatoria) una violazione degli art. 87 cpv. 3 e 131 CPP,

ma anche dell’art. 6 CEDU. Gli stessi, conformemente alla giurisprudenza

dell’Alta Corte (decisione TF 6B_837/2017 del 21.03.2017 consid. 2.5.), dovrebbero

essere pertanto annullati.

j. Delle

ulteriori argomentazioni del reclamante si dirà, laddove necessario, in corso

di motivazione.

k. Con

scritto 10/13.05.2024 il procuratore pubblico osserva come nel caso in disamina

non fossero dati i presupposti per una difesa obbligatoria e tantomeno per la

designazione di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di un caso

bagatellare, come peraltro evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto

29.02.2024.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può

essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali e, in ogni

momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e, ancora,

delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui esso è

espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato

(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390

CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 02/03.05.2024 contro la decisione 23.04.2024 del

procuratore pubblico, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci

giorni ex art. 396 cpv. 1 CPP) ed è anche proponibile in tema di restituzione del

termine (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; PK StPO – D.

JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 94 CPP n. 11).

Le

esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

RE

1, imputato e destinatario del giudizio impugnato, è pacificamente legittimato

a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridico protetto

all’annullamento o alla modifica della decisione 23.04.2024 con cui il

procuratore pubblico ha respinto la sua richiesta di restituzione del termine

per interporre opposizione al decreto d’accusa 11.12.2023 emanato a suo carico.

Il

reclamo è, di conseguenza, ricevibile in ordine.

2.

2.1.

2.1.1

Con

decisione 23.04.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di

restituzione del termine presentata da RE 1.

2.1.2

Il

reclamante censura una carente motivazione della decisione impugnata,

sostenendo essenzialmente di essere impossibilitato a comprendere e a

contestare i motivi che hanno indotto il procuratore pubblico a respingere la

sua richiesta di restituzione del termine, rimproverandogli di non essersi

espresso su tutte le censure sollevate nell’istanza, in particolare in

relazione al preteso fatto che nel procedimento penale avrebbe dovuto

beneficiare dell’assistenza di un legale (cfr. in fatto consid. d. / consid.

i.).

2.1.3

Da

parte sua, nelle proprie osservazioni 10/13.05.2024, il procuratore pubblico evidenzia

come nel caso in esame non fossero dati gli estremi né per una difesa

obbligatoria né per la nomina di un difensore d’ufficio, essendosi trattato di

un caso bagatellare, come pure evidenziato dalla Pretura penale nel suo decreto

29.02.2024

2.2

Il

diritto di essere sentito giusta gli art. 3 cpv. 2 lit. c CPP e 29 cpv. 2 Cost.

comprende anche il diritto di ottenere dall’autorità una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

dunque l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata della

pronuncia e delle eventuali possibilità di una sua censura presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo (decisione TF 6B_1329/2023

del 19.02.2024 consid. 1.1.; ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / R. NADIG / R.

SCHNEEBELI, 3. ed., art. 80 CPP n. 2).

La

violazione del diritto di essere sentito – garanzia di natura formale –

comporta l’annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla

fondatezza materiale del gravame. La lesione può nondimeno essere sanata

nell’ambito della procedura di reclamo se l’irregolarità non è particolarmente

grave e se la parte coinvolta ha la possibilità di esprimersi e di ricevere una

decisione motivata dell’autorità superiore con un potere d’esame completo in

fatto e in diritto (decisione TF 2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.). Una

riparazione del vizio (anche in forma grave) è parimenti possibile quando il

rinvio all’autorità inferiore costituisce una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale, incompatibile con l’interesse della

parte stessa a che la sua causa sia decisa in un tempo ragionevole (decisione TF

2C_910/2022 dell’08.01.2024 consid. 3.3.2.).

2.3

Secondo

l’art. 133 cpv. 1 CPP il difensore d’ufficio [in caso di difesa obbligatoria

giusta l’art. 130 CPP, nelle ipotesi di cui all’art. 132 cpv. 1 lit. a cifre 1

e 2 CPP, oppure se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa

si impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e 3

CPP)] è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

Nella procedura preliminare compete al procuratore pubblico (ex art. 61 lit. a

CPP) designare il difensore, cui spettava di conseguenza valutare eventualmente

gli estremi di una difesa a favore dell’imputato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2.

ed., art. 131 (v)CPP n. 11).

Ora,

nel caso concreto, dalla decisione impugnata non si evince, in effetti, che il

procuratore pubblico si sia espresso esplicitamente sulla questione sollevata

dal reclamante nella sua istanza 30.01.2024 secondo cui nel caso concreto il

pubblico ministero avrebbe dovuto istituire una difesa obbligatoria ai sensi

dell’art. 130 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui l’imputato deve essere difeso se

rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa

della libertà o l’espulsione) o perlomeno disporre la nomina di un difensore

d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (secondo cui chi dirige il

procedimento dispone di una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei

mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi) a

tutela dei suoi interessi nel procedimento penale sfociato nel decreto di

accusa 11.12.2023 a suo carico (cresciuto in giudicato).

Il

procuratore pubblico, nella stessa decisione, ha nondimeno rilevato che

l’imputato “… ha sempre avuto la possibilità, fin dal primo interrogatorio

in polizia, di rivolgersi ad un avvocato, nel caso in cui lo avesse ritenuto

necessario” e che “Tale suo diritto gli è stato del resto espressamente

ricordato prima dell’inizio del suo verbale di interrogatorio” (AI 13, p. 2;

cfr. anche in fatto consid. a).

Da

queste considerazioni il legale di RE 1 poteva senz’altro desumere che il

procuratore pubblico, fin dall’inizio del procedimento penale a carico del suo

assistito, avesse considerato la fattispecie come un caso bagatellare (che non

necessitava dunque dell’assistenza di un legale, avendo reputato che non

presentasse in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato non avrebbe

potuto far fronte da solo), circostanza corroborata sia dalla pena prospettata

nel DA __________ (art. 132 cpv. 3 CPP

e contrario), ma anche dal fatto

che il 07.03.2024 aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a

presenziare al pubblico dibattimento ai sensi dell’art. 337 cpv. 1 CPP e del

resto confermata dallo stesso procuratore pubblico dinanzi a questa Corte con

le proprie osservazioni, ove ha pure richiamato le considerazioni indicate nel

decreto 29.02.2024 della Pretura penale (cfr. in fatto consid. k).

Giova al

proposito evidenziare che nel surriferito decreto (trasmesso anche al legale di

RE 1) – riprendendo un passaggio della sua istanza di restituzione del termine [“che secondo il difensore il fatto che l’imputato non

abbia presentato opposizione al decreto d’accusa “è la palese conferma di

quanto il sig. RE 1 non avesse al momento della sua emanazione e fino alla

consultazione con lo scrivente legale alcuna idea delle conseguenze disastrose

che la sua condanna per reati gravi, con quella motivazione succinta e non

comprovata, avrebbe avuto sulla sua situazione professionale e finanziaria”.

(…) al sig. RE 1 andava riconosciuta la difesa obbligatoria, subordinatamente

la difesa d’ufficio, e (…) pertanto l’errore di non essersi opposto al decreto

d’accusa per tempo non può essergli imputato. Il termine per presentare

opposizione va quindi restituito ai sensi dell’art. 94 CPP” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 6)] – la presidente

della Pretura penale ha reputato che “nell’evenienza

concreta non sono certamente dati i presupposti della difesa obbligatoria,

avendo oltretutto il Procuratore pubblico segnalato in data 7 febbraio 2024 di

non essere intenzionato a presenziare al dibattimento” (decreto 29.02.2024, p. 2 § 7).

Ha altresì reputato – ricordando quanto

sancito dagli art. 132 cpv. 1 lit. b, 132 cpv. 2/3 CPP in relazione alla

designazione di un difensore d’ufficio e la pena proposta dal pubblico

ministero nel decreto di accusa emesso a carico dell’imputato (cfr. in fatto

consid. b.) – che si era di fronte a un caso bagatellare “… per il quale, non emergendo dall’incarto penale

particolari problemi fattuali o giuridici, l’imputato sembra in grado di far

valere sue (eventuali) ragioni davanti al giudice” (decreto 29.02.2024, p. 3 § 1).

2.4

Sia

come sia, con il gravame il reclamante ha avuto modo di prendere compiutamente

posizione sulla fattispecie e di esercitare i suoi diritti di difesa (tra cui

riproporre le argomentazioni addotte nell’istanza di restituzione del termine, su

cui il magistrato inquirente si è comunque succintamente espresso nelle proprie

osservazioni). Ne consegue che la violazione del diritto di essere sentito può

essere reputata sanata. Il

rinvio dell’incarto costituirebbe inoltre una mera formalità, che provocherebbe

un ritardo inutile del procedimento penale. Questa Corte ha del resto un potere

d’esame completo sia in fatto sia in diritto (art. 391 CPP), di modo che può

pienamente esaminare il caso.

2.5

Si è detto che con scritto 30/31.01.2024 l’imputato (per il

tramite del suo legale) si è opposto al decreto di accusa, consapevole del

fatto che il termine per interporre opposizione era scaduto (avendo allo stesso

tempo inoltrato una richiesta di restituzione del termine).

Con decreto 29.02.2024 – cresciuto in giudicato senza impugnazione

– la presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile la sua

opposizione (poiché tardiva).

Nella decisione 23.04.2024 il

procuratore pubblico ha sostanzialmente reputato che nel caso concreto l’imputato

non era stato oggettivamente o soggettivamente impossibilitato a osservare il

termine per interporre tempestiva opposizione al decreto d’accusa (per

malattia, incidente o altro). Il fatto che egli abbia compreso le conseguenze

del decreto di accusa solo il 29.01.2024, dopo aver consultato l’avv. PR 1

(senza fornire ulteriori spiegazioni in merito), non poteva giustificare una

restituzione del termine. L’imputato, in occasione del suo interrogatorio, era

stato comunque reso attento del suo diritto di avvalersi di un difensore,

qualora lo avesse reputato necessario.

Il reclamante non contesta queste

considerazioni, ma ritiene essenzialmente che egli avrebbe necessitato

dell’assistenza di un legale sin dall’inizio del procedimento penale (in

occasione del suo interrogatorio 25.09.2023).

Resta pertanto da valutare se nel caso

in disamina siano realizzate le condizioni per ammettere una restituzione del

termine ai sensi dell’art. 94 CPP per il fatto che il procuratore pubblico non

abbia istituito una difesa obbligatoria rispettivamente designato un difensore

d’ufficio a favore di RE 1 nel procedimento penale di cui all’incarto __________.

3.

3.1.

3.1.1

Secondo

l’art. 93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie

tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo

dell’inosservanza è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n.

5); la questione della colpa assume tuttavia importanza nell’ambito della

restituzione del termine (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 93

CPP n. 2).

3.1.2

L’art.

94.

CPP – che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine –

prevede, al suo cpv. 1, che la parte che, non avendo osservato un termine, ha

subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile possa chiederne la

restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere alcuna colpa

dell’inosservanza (decisioni TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del 05.04.2023 consid.

2.2.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; 6B_1329/2020 del 20.05.2021

consid. 1.3.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 17/32 ss./35; PK

StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 2/3).

L’istanza

va motivata e presentata per scritto entro trenta giorni dalla cessazione del

motivo dell’inosservanza all’autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto

l’atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l’atto

omesso (art. 94 cpv. 2 CPP; decisione TF 6B_475/2022, 6B_476/2022 del

05.04.2023

consid. 2.2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 12 ss./23

ss.).

In caso di opposizione al decreto di

accusa ai sensi dell’art. 354 cpv. 1 CPP, la competenza a decidere su un’istanza

di restituzione del termine spetta al pubblico ministero, e non al Tribunale di

primo grado (BSK StPO – C. RIEDO, op.

cit., art. 94 CPP n. 59a; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 7).

3.1.3

Secondo

la consolidata giurisprudenza del Tribunale federale la restituzione del

termine può essere concessa solo in caso di una chiara assenza di colpa. La

possibilità di restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi

colpa, quindi anche una negligenza solo lieve, della parte, del suo

rappresentante o di ausiliari. L’inosservanza è considerata senza colpa alcuna

solo se si è verificata a causa di una circostanza che, secondo le regole di

una ragionevole tutela degli interessi, non doveva essere temuta nemmeno da una

persona diligente o il cui impedimento/la cui evasione avrebbe comportato

esigenze eccessive. In generale si presuppone che nella situazione specifica

fosse impossibile osservare il termine oppure conferire mandato ad un terzo

affinché quest’ultimo salvaguardasse il termine (decisione TF 6B_954/2023 del

27.03.2024

consid. 2.2.1. e giurisprudenza ivi citata; cfr. anche BSK StPO – C.

RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 35 e rinvii). Se i termini legali non vengono

rispettati si applicano requisiti più severi (decisioni TF 6B_954/2023 del

27.03.2024

consid. 2.2.1.; 6B_799/2022 del 03.10.2022 consid. 2.2.; ciascuna

con rinvii).

La

restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente

riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso

impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure

malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.06.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020

dell’08.01.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n.

35/37; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 3). L’Alta

Corte ha stabilito che il comportamento assunto dalla parte che domanda la

restituzione del termine è una questione di fatto, mentre la qualifica

giuridica del comportamento effettivamente accertato è una questione di diritto

(decisioni TF 6B_309/2020 del 23.11.2020 consid. 5.3.1.; BSK StPO – C. RIEDO,

op. cit., art. 94 CPP n. 38a).

La sola ignoranza del diritto non costituisce

motivo sufficiente per giustificare la restituzione del termine (DTF 103 IV 131

consid. 2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38).

3.2

3.2.1

L’art.

130.

CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato

ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva

superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (art.

130.

lit. b CPP).

Questa disposizione è correlata all’art.

337.

cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico

ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura

dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura

detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve

conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure

quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria),

dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa

obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è

tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).

A

tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma

penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso

specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I

164.

consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico

al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che

anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto

all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43

consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la

misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del

caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n.

21).

Si

deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione

condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non

costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del

06.03.2019

consid. 2.4.2. e rif.).

3.2.2

La difesa

obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di

fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;

1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla

situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021

consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.

5.1.).

3.2.3

Oltre

ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.

b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di

una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e

legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è

sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi

interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui

agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).

Giusta

l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi

dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso

penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

Non

si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva

superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote

giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).

Le

due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF

6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.

3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato

anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure

perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per

l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e

rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in

carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua

professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF

1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.

e rif.).

I

criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono

in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.

cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che

rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.

132.

CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).

Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito

di un procedimento

penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se

rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,

a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da

poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono

particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche

sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni

TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con

ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una

bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una

pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non

abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF

7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti)

Per determinare se il caso presenta

difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve

apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza

legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla

natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del

richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del

25.07.2023

consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).

Secondo

la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre

chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse

caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,

ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La

difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,

quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso

specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022

del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si

devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 132 CPP n. 11/12).

Per

stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità

dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica

giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare

prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.

2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).

4.

4.1.

La sussistenza di un

irrimediabile pregiudizio giuridico – in considerazione della crescita in giudicato

del decreto di accusa a seguito dell’inosservanza del termine per l’inoltro

dell’opposizione – è, in concreto, pacifica.

Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito dell’assenza

di qualsiasi colpa in capo all’imputato nell’inosservanza del termine, come si

vedrà nei successivi considerandi.

4.2

Ora,

nel decreto d’accusa 11.12.2023 il procuratore pubblico ha prospettato ad RE 1

la pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da CHF 90.00 ciascuna,

corrispondente a complessivi CHF 4'050.00 (sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni) e la multa di CHF 700.00 (DA __________).

La

fattispecie in esame rientra dunque manifestamente nei casi bagatellari,

trattandosi di una pena inferiore rispetto a quella di 120 aliquote giornaliere

di cui all’art. 132 cpv. 3 CPP.

4.3

Con il medesimo decreto il procuratore

pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale RE 1, in

relazione all’incidente della circolazione stradale occorsogli, peraltro quale

unico protagonista, il 25.09.2023, siccome ritenuto colpevole di guida in stato

di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione (cfr. in fatto

consid. b.).

Occorre al proposito evidenziare che, immediatamente

dopo l’incidente, RE 1 è stato interrogato (alle ore 20:48), da un agente della

polizia, in veste di imputato, per titolo di infrazione alle norme della

circolazione e guida in stato di attitudine. Dal verbale risulta che egli ha

deciso di difendersi da sé, avendo espressamente rinunciato alla presenza di un

difensore. L’agente interrogante lo ha comunque reso attento del suo diritto di

avvalersi di un difensore di fiducia a sue spese oppure di richiedere la nomina

di un difensore d’ufficio qualora fossero dati gli estremi per una difesa

obbligatoria oppure qualora fosse sprovvisto dei mezzi necessari e s’imponesse

una sua difesa per tutelare i suoi interessi (cfr. in fatto consid. a.).

Da parte sua, l’imputato ha confermato di aver preso atto e compreso i suoi

diritti, e di non avere nulla “… da aggiungere” (AI 1, p. 2, in cima).

L’imputato ha altresì dichiarato che il

suo stato psico-fisico gli consentiva di sostenere l’interrogatorio, comprovato

anche dal fatto che fosse riuscito a rispondere, senza problemi, a tutte le

domande dell’agente interrogante, che peraltro non erano complesse. Egli ha

altresì potuto esercitare compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di

avere le capacità di esporre la propria versione dei fatti in relazione all’incidente

della circolazione stradale e anche di sapersi difendere da solo, senza

l’assistenza di un difensore.

Al termine dell’interrogatorio RE 1 è stato informato del fatto che, a

seguito della collisione, l’intera carrozzeria del veicolo aveva subito danni

ingenti e che pure il VarioGuard (“sistema amovibile per la chiusura dei varchi”)

era stato danneggiato; da parte sua, l’imputato ha dichiarato di aver riportato

“… un leggero graffio alla gamba sinistra” (AI 1, p. 2 in fondo; cfr.

anche la documentazione fotografica allegata al rapporto). Per la rimozione del

veicolo era intervenuto il carro attrezzi, mentre per la pulizia del campo

stradale erano giunti i pompieri e per il ripristino della segnaletica l’__________

di __________. Inoltre è stata sequestrata la sua licenza di condurre con l’avvertenza

che sarebbe stata trasmessa all’Ufficio giuridico della Sezione della

circolazione per l’avvio di un procedimento amministrativo a suo carico.

Limputato è stato pure informato di non essere più autorizzato a condurre

veicoli a motore.

Nulla

muta il fatto che RE 1 sia stato interrogato dalla polizia, e non dal

procuratore pubblico (come peraltro da costante prassi nell’ambito della

LCStr), essendo stato debitamente informato dall’agente interrogante

dell’apertura di un procedimento nei suoi confronti per i reati indicati nel

suo verbale e dei suoi diritti, tra cui quello di avvalersi di un difensore se

l’avesse reputato necessario (diritto al quale, come detto, egli ha comunque espressamente

rinunciato). Si trattava dunque di indicazioni molto chiare e comprensibili,

anche per una persona non cognita in materia.

Va inoltre

tenuto presente che ad RE 1 sono stati imputati i reati di guida in stato di

inattitudine giusta l’art. 91 cpv. 2 lit. b LCStr (secondo cui è punito con una

pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria chiunque conduce un

veicolo a motore in stato di inattitudine alla guida per altri motivi, e non in

stato di ebrietà ai sensi della lit. a) e infrazione alle norme della

circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr (secondo cui è punito con la multa

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale) in relazione con gli

art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 3 cpv. 1 ONC. A tal

proposito si evidenzia come egli sia stato in grado di spiegare all’agente

interrogante la dinamica dell’incidente e di fornire dunque la sua versione dei

fatti (“Sono partito da __________

verso le ore 18:40 ed ero diretto a __________ vicino a __________ al centro

della __________.

Sul

veicolo ero solo ed avevo la cintura di sicurezza regolarmente allacciata. I

fari erano accesi, il fondo stradale era asciutto, il traffico era scarso.

Stavo

circolando normalmente sull’autostrada, occupando la corsia di destra, ad una

velocità di 85 km/h, avevo impostato il tempomat e il mantenitore di corsia.

Viaggiavo tranquillamente come faccio tutte le notti da 5 anni a questa parte.

Mi ricordo che ad un certo punto ho cercato di aprire il frigo per prendere

dell’acqua dopo di che non ricordo più nulla. Ho sentito solo il rumore

dell’impatto, mi sono sentito sobbalzare e quando mi sono svegliato mi sono

ritrovato nella corsia chiusa al traffico oltre il guard rail.

L’impatto

è avvenuto tra la mia parte anteriore e il VarioGuard.

Voglio

precisare che il camion è nuovo, l’ho ritirato venerdì ed era il primo viaggio

che facevo. Credo che non ho impostato correttamente il radar “anti-incendi”

perché non conoscevo il camion. Quando è attivo riconosce gli oggetti vicini e

quando c’è qualcosa tutti i vetri diventano rossi, frena autonomamente e fa un

rumore per attirare l’attenzione del conducente. Sono sempre stato abituato a

guidare con questo radar inserito quindi pensavo ci fosse anche qui e magari

non ho prestato la massima attenzione”

(risposta alla domanda 5, p. 2, AI 1).

Alla domanda

dell’agente interrogante se avesse avuto un colpo di sonno ha risposto: “Molto probabilmente sì in quanto non ricordo nulla,

nemmeno notavo il cantiere” (risposta

alla domanda 6, p. 2, AI 1).

Si

trattava dunque di una fattispecie semplice e comprensibile, che non presentava

alcuna difficoltà dal profilo fattuale o giuridico da necessitare particolari

approfondimenti anche per una persona non cognita di diritto, come si evince del

resto dal rapporto di costatazione 27.10.2023, ma anche dal decreto d’accusa. Inoltre

le disposizioni applicabili non erano giuridicamente complesse. Si può altresì

reputare che RE 1 abbia perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati)

che gli sono stati imputati e che abbia potuto esercitare appieno i suoi

diritti.

L’imputato,

peraltro di professione camionista, non poteva oltretutto non rendersi conto

delle possibili conseguenze dell’incidente (peraltro senza il coinvolgimento di

terzi), come emerge, in maniera inequivocabile dal suo verbale d’interrogatorio,

tra cui la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa con

evidenti ripercussioni sulla sua attività professionale e sul nucleo famigliare;

un eventuale regresso da parte della Compagnia assicurativa per colpa grave

sulle prestazioni di responsabilità civile e casco totale per i danni cagionati

al veicolo (essendosi trattato di un autocarro, messo in circolazione per la

prima volta qualche giorno prima dell’incidente, il cui detentore era una

società), ma anche per i danni causati alla barriera e al guidovia presenti

sulla carreggiata (cfr. documentazione fotografica, AI 1).

In

queste circostanze si può senz’altro concludere che egli abbia ben compreso i

fatti per i quali è stato interrogato e anche la ragione per cui gli è stata

sequestrata la licenza di condurre (con trasmissione alla Sezione della

circolazione), avendo anche preso atto del fatto che da quel momento non era “…

più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino alla decisione dell’autorità

competente (cfr. sequestro licenza di condurre 25.09.2023, AI 1).

Si deve inoltre aggiungere che, come

detto, il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva comunicato alla Pretura

penale di rinunciare a partecipare al pubblico dibattimento (in assenza di una

difesa obbligatoria ex art. 130 CPP e avendo considerato il caso come

bagatellare).

Ne discende che, a giusta ragione, il procuratore

pubblico ha deciso di non istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art.

130.

lit. b CPP a favore di RE 1 nel procedimento di cui all’incarto __________

(non essendo peraltro decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla

norma penale applicabile, bensì quella che ci si poteva concretamente attendere

nel caso specifico cfr. consid. 3.2.1), rispettivamente di non designargli un

difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2/3 CPP [essendosi

trattato di un caso bagatellare che non presentava in fatto e in diritto

difficoltà a cui l’imputato – che invero non ha mai sostenuto di essere

sprovvisto dei mezzi necessari, comprovato anche dal salario netto mensile

indicato nella sua dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 25.09.2023

(AI 1) – non avrebbe potuto far fronte da solo].

4.4

A titolo abbondanziale va comunque

evidenziato che, nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l’imputato

sia stato impedito di inoltrare tempestiva opposizione al decreto d’accusa

11.12.2023

(non essendosi espresso in merito, poiché non ha indicato motivi

oggettivi oppure soggettivi che avrebbero reso concretamente impossibile il

rispetto del termine, tra cui eventi naturali, malattia, incidente, cfr.

consid. 3.1.3.), dal momento che i termini di opposizione sono stati indicati –

in maniera chiara, univoca e comprensibile anche per una persona non cognita di

diritto – nello stesso decreto (cfr. rimedi di diritto), ove è stato, tra

l’altro, esposto che “… In caso di mancata o non valida opposizione il

decreto di accusa diverrà sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP”

(DA __________, p. 2). L’imputato avrebbe pertanto perlomeno dovuto conferire

mandato a un terzo (tra cui avvalersi dell’assistenza di un legale) per

salvaguardare il termine. Giova comunque ricordare come la sola ignoranza del

diritto non costituisce motivo sufficiente per giustificare la restituzione del

termine (cfr. consid. 3.1.3.).

4.5

Visto quanto precede, non solo si può

concludere che RE 1 non sia stato in grado di rispettare il termine di

opposizione al decreto d’accusa che lo riguardava personalmente, ma nemmeno che

sia stato impedito di, perlomeno, delegare ad una terza persona la redazione e

l’invio postale dell’atto.

La questione non merita dunque ulteriori

approfondimenti.

5.

Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono

poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera