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Decisione

60.2024.150

Reclamo dell’imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha dichiarato tardiva la sua domanda di apporre i sigilli. prove acquisite legalmente

17 luglio 2024Italiano22 min

di sorveglianza, erano state viste 4/5 persone lungo i binari tra __________ e __________

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.150

Lugano

17 luglio 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Diana

Buetti

sedente per statuire sul reclamo 31.05/03.06.2024 presentato

da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione 17.05.2024 del procuratore pubblico Valentina

Tuoni che ha dichiarato tardiva la sua domanda 15.05.2024 di apporre i sigilli

al telefono cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’ambito del

procedimento penale promosso nei suoi confronti per titolo di danneggiamento

e contravvenzione alla LF sulle ferrovie (inc. MP __________);

richiamato lo scritto 11/12.06.2024 del

procuratore pubblico, che senza osservare, chiede la conferma della decisione

impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

05.05.2024, alle ore 03:30 circa, le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) hanno

chiesto l’intervento della polizia dei trasporti perché, tramite le telecamere

di sorveglianza, erano state viste 4/5 persone lungo i binari tra __________ e __________

“intente ad imbrattare le proprietà ferroviarie con graffiti vari”. Gli

agenti intervenuti hanno fermato e identificato due di queste persone, ossia RE

1 e __________. Nelle vicinanze è pure stato ritrovato l’autoveicolo __________

targato TI __________ intestato a RE 1 (cfr. AI 12).

Alle

ore 04:06, il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha ordinato la perquisizione

personale di RE 1 e quella della sua autovettura e il sequestro (alle ore

06:38) quali mezzi di prova, di alcune bombolette spray, un pennarello, un

passamontagna, dei guanti, una pila frontale e, nell’autovettura, del suo telefono

cellulare.

RE

1 ha sottoscritto sia il verbale di perquisizione e sequestro, che l’elenco

degli oggetti sequestrati (cfr. AI 7).

Interrogato

a partire dalle ore 07:30 quale imputato, RE 1 ha ammesso di aver raggiunto __________

con l’amico __________ con l’intento di fare dei graffiti, luogo in cui avrebbe

poi casualmente incontrato altre due persone sconosciute. Dopo aver potuto

visionare le immagini della videosorveglianza, ha ammesso (“decido di

svuotare il sacco e di collaborare fin dove so”) che con lui vi sarebbero

stati, oltre a __________, anche __________ e un altro ragazzo il cui “nome

d’arte” sarebbe “__________” (cfr. AI 15, p. 3).

Ha

nel contempo preso atto, senza contestarlo, che il materiale trovato in suo possesso

veniva sequestrato

“su ordine del Procuratore Pubblico Tuoni V.”

(cfr. AI 15, p. 4).

Gli

è poi stato chiesto di “fornire tutte le credenziali in merito al (suo)

dispositivo e ai (suoi) account”, ciò che egli ha fatto, aggiungendo

che avrebbe voluto mostrare di sua spontanea volontà tutti i graffiti illegali

che aveva eseguito. Anche alla domanda degli interroganti se era d’accordo di “sbloccare

e mostrare il suo telefono”, egli ha risposto affermativamente (cfr. AI 15,

p. 4).

Dal

verbale d’interrogatorio – da lui sottoscritto – risulta anche che egli ha preso

atto che “dall’analisi preventiva del telefono” erano emersi “5

graffiti illegali” e ha sottoscritto il documento denominato “GRAFFITI

ILLEGALI CANTON TICINO”, annotando a lato di ogni immagine la sua ubicazione.

Gli interroganti gli hanno infine comunicato che il telefono cellulare veniva “sequestrato

e sigillato nel reperto AGRE n°__________” (cfr. AI 15, p. 4).

b. Con

scritto 15.05.2024 al magistrato inquirente, l’avv. PR 1, notificatosi patrocinatore

di RE 1, ha evidenziato che il 04/05.05.2024 al suo mandante era stato “tra

l’altro trattenuto il telefono cellulare, con l’intimazione di fornire il

codice di sblocco, senza che tale modo di procedere possa trovare

giustificazione o anche solo una legittimità a posteriori”. Ne ha di

conseguenza chiesto la restituzione, “rispettivamente di apporvi i sigilli e

di eliminare gli eventuali elementi probatori ottenuti indebitamente a fronte

di un presunto consenso che è tuttavia manifestamente viziato e in ogni caso

qui revocato”.

Ha

pure chiesto l’accesso agli atti (cfr. AI 5).

c. Con

breve risposta datata 17.05.2024 il procuratore pubblico Valentina Tuoni ha trasmesso

all’avv. PR 1 copia del “verbale di sequestro del 5 maggio 2024 sottoscritto

dal suo cliente, rilevando che la domanda di apporre i sigilli è tardiva”,

senza aggiungere nient’altro, tranne la frase: “le sono note le vie di

reclamo contro la presente decisione” (cfr. AI 10).

d. Con

lettera 21.05.2024, il legale ha chiesto al procuratore pubblico di chiarire se

fossero da considerare respinte anche le “altre richieste (…) volte a

ottenere la restituzione del telefono, all’eliminazione di elementi probatori

raccolti in violazione del diritto e ad avere l’accesso agli atti”. Ha inoltre

chiesto la formale intimazione dell’ordine “di perquisizione e di sequestro

a sostegno dei provvedimenti avversati” (cfr. AI 11).

Il

magistrato inquirente non ha risposto.

e. Con

gravame 31.05/03.06.2024, RE 1 chiede che la decisione impugnata venga

annullata e che sia fatto ordine al procuratore pubblico di restituirgli il

telefono cellulare, “rispettivamente di apporvi i sigilli, eliminando

eventuali elementi probatori che dovessero essere stati raccolti nel frattempo”.

Sostiene

che al momento della perquisizione e del sequestro non sarebbe stato

sufficientemente informato in merito alla possibilità di chiedere l’apposizione

dei sigilli sul telefono cellulare. Sottolinea, infatti, che il solo fatto di

riportare “sui moduli utilizzati” (verbale di perquisizione e/o di sequestro)

il tenore dell’art. 248 CPP non potrebbe essere considerata un’informazione

sufficiente, ma dovrebbe essere documentata in modo esplicito e comprensibile

per ragioni di sicurezza giuridica e di prova, senza la quale non si può

presumere un consenso tacito alla perquisizione. La richiesta del suo legale

del 15.05.2024 di apporre i sigilli non sarebbe pertanto tardiva. Precisa,

inoltre, che neppure sarebbero state chiarite e documentate le modalità con cui

le autorità avrebbero ottenuto il codice di sblocco dell’apparecchio, senza

averlo espressamente informato che non era obbligato a svelarlo.

Infine,

ritiene che la sua richiesta di apposizione dei sigilli debba essere ammessa, motivo

per cui eventuali elementi probatori “indebitamente ottenuti” dal

sequestro del telefono cellulare non possano essere utilizzati.

f. Il

magistrato inquirente non ha presentato osservazioni, limitandosi a chiedere la

conferma della decisione impugnata.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

In

applicazione dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto,

entro il termine di dieci giorni, contro le decisioni e gli atti procedurali e,

in ogni momento, contro le omissioni della polizia, del pubblico ministero e,

ancora, delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui

esso è espressamente escluso dal CPP oppure quando è prevista un’altra

impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 31.05/03.06.2024 alla Corte

dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 17.05.2024

(recapitato il 21.05.2024) con cui il procuratore pubblico ha rifiutato di dar

seguito alla domanda del reclamante di apposizione dei sigilli al telefono

cellulare sequestratogli il 05.05.2024 nell’inc. MP __________, dichiarandola

tardiva, è tempestivo (perché presentato nel termine di 10 giorni previsto

dall’art. 396 cpv. 1 CPP).

Il

gravame è pure proponibile, poiché con la decisione impugnata il procuratore

pubblico ha di fatto e nella sostanza escluso il reclamante dalla procedura di

dissigillamento davanti al giudice dei provvedimenti coercitivi (cfr. decisione

TF 1B_464/2012 del 07.03.2013 consid. 2.) (art. 393 cpv. 1 lit. a CPP).

1.3

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

2.1.

In

applicazione dell’art. 197 cpv. 1 CPP il pubblico ministero (art. 198 cpv. 1

lit. a CPP), l’autorità giudicante e, in casi urgenti, chi dirige il

procedimento in giudizio (art. 198 cpv. 1 lit. b CPP) e la polizia, nei casi

previsti dalla legge (art. 198 cpv. 1 lit. c CPP), possono adottare

provvedimenti coercitivi solo se: a) sono previsti dalla legge; b) vi sono

sufficienti indizi di reato; c) gli obiettivi con essi perseguiti non possono

essere raggiunti mediante misure meno severe; e d) l’importanza del reato li

giustifica (BSK StPO – J. WEBER, 3. ed., art. 197 CPP n. 3 ss.; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 197 CPP n. 3 ss.).

La

polizia è competente a disporre provvedimenti coercitivi unicamente nei casi

esplicitamente previsi dalla legge, per esempio secondo i combinati art. 241

cpv. 3 e 244 CPP per quanto concerne la perquisizione domiciliare e secondo

l’art. 263 cpv. 3 CPP per quanto concerne il sequestro (BSK StPO – J. WEBER,

op. cit., art. 198 CPP n. 9; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

op. cit., art. 198 CPP n. 7).

2.2

2.2.1

Se

vi è pericolo nel ritardo, la polizia può, senza mandato, eseguire

perquisizioni [perquisizioni domiciliari, di carte e registrazioni, di persone

ed oggetti (BSK StPO – D.R. GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 32)]; essa ne

informa senza indugio le autorità penali competenti (art. 241 cpv. 3 CPP). Il

procuratore pubblico deve confermare per scritto la perquisizione disposta

dalla polizia (BSK StPO – D.R. GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 5/39).

C’è

pericolo nel ritardo qualora un rinvio, in considerazione del tempo che

trascorrerebbe, vanifichi lo scopo della perquisizione (BSK StPO – D.R.

GFELLER, op. cit., art. 241 CPP n. 33; ZK StPO – A.J. KELLER, 3. ed., art. 241

CPP n. 22; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., art. 241

CPP n. 6).

2.2.2

Persone

e oggetti possono essere perquisiti senza il consenso dell’interessato solo se

si debba presumere che si possano rinvenire tracce del reato o oggetti o valori

patrimoniali da sequestrare (art. 249 CPP); è applicabile l’art. 241 cpv. 3 CPP

(BSK StPO – D.R. GFELLER / S. OSWALD, op. cit., art. 249 CPP n. 10; ZK StPO –

T. HANSJAKOB / D.K. GRAF, op. cit., art. 249 CPP n. 10). La polizia può

perquisire una persona fermata o arrestata, in particolare per garantire la

sicurezza delle persone (art. 241 cpv. 4 CPP).

2.3

2.3.1

Giusta

l’art. 263 cpv. 1 CPP all’imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti

e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente utilizzati come mezzi

di prova (a), utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene

pecuniarie, le multe e le indennità (b), restituiti ai danneggiati (c),

confiscati (d) o (e) utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in

favore dello Stato (art. 71 CP).

Il

sequestro, provvedimento cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli

oggetti per il dispiegamento della procedura e pertanto per le necessità

dell’istruzione preliminare, per le decisioni del magistrato requirente e per

quelle del giudice del merito nella prospettiva – anche – della produzione e

valutazione delle prove (sequestro probatorio secondo l’art. 263 cpv. 1 lit. a

CPP) [decisione TF 1B_492/2017 del 25.04.2018 consid. 2.2.] e della decisione

di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 69 ss. CP (sequestro

confiscatorio in applicazione dell’art. 263 cpv. 1 lit. d CPP) [decisione TF

1B_76/2020 del 06.07.2020 consid. 4.1.; ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n. 15

ss.].

Il sequestro (quale misura coercitiva che restringe la

garanzia della proprietà giusta l’art. 26 Cost.) è legittimo – secondo l’art.

197.

CPP – soltanto se si fonda su una base legale, in presenza concorrente di

sufficienti indizi di reato (decisione TF 1B_194/2018 del 28.05.2018 consid.

4.3.), se gli obiettivi con esso perseguiti non possono essere raggiunti

mediante misure meno severe (proporzionalità), se l’importanza del reato lo

giustifica (proporzionalità) e se vi è connessione tra questo e l’oggetto che

così occorre salvaguardare per istruttoria e giudizio (decisione TF 6B_815/2020

del 22.12.2020 consid. 10.1.; BSK

StPO – F. BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., vor

art. 263-268 CPP n. 11

ss.).

La

decisione sulla sorte degli oggetti e dei valori patrimoniali sequestrati

giusta l’art. 263 CPP è disciplinata dall’art. 267 CPP.

2.3.2

Il

sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato; nei casi

urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere

confermato per scritto (art. 263 cpv. 2 CPP). La legge prevede pertanto per la

misura del sequestro la forma scritta (BSK StPO – J. WEBER, op. cit., art. 199

CPP n. 3).

Se

vi è pericolo nel ritardo (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.), senza mandato la

polizia oppure i privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e

valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice (art.

263.

cpv. 3 CPP) [BSK StPO – F.

BOMMER / P. GOLDSCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 67; ZK StPO – S. HEIMGARTNER,

op. cit., art. 263 CPP n. 26; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8].

Il

procuratore pubblico deve nondimeno successivamente procedere giusta l’art. 263

cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.), ovvero emanare un ordine di

sequestro, a meno che l’interessato rinunci a questa formalità (StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 263 CPP n. 8).

La

conferma scritta ha tuttavia carattere soltanto dichiarativo e la ritardata o

mancata conferma scritta di un sequestro disposto oralmente dal magistrato

inquirente non comporta l'inutilizzabilità della misura, poiché non si tratta

di una disposizione di validità, ma solo d’ordine (ZK StPO – S. HEIMGARTNER, op. cit., art. 263 CPP n.

25).

2.3.3

Giusta

l’art. 69 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data

persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a

commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti

compromettono la sicurezza delle persone, la moralità oppure l’ordine pubblico

(cpv. 1); può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o

distrutti (cpv. 2).

3.

Nel

caso in esame, il 05.05.2024, verso le ore 04:06, RE 1 è stato fermato dagli

agenti della polizia dei trasporti siccome colto in flagranza di reato (art.

217.

cpv. 1 lett. a CPP).

Egli

è infatti stato dapprima immortalato dalla videosorveglianza delle FFS intento a

realizzare dei graffiti su manufatti di proprietà delle FFS e poi, all’arrivo

degli agenti, pur essendo scappato assieme a __________, è stato sorpreso dagli

agenti nascosto poco distante in __________.

Il

suo fermo, la perquisizione personale e quella dell’autovettura e il sequestro

degli oggetti sono quindi stati eseguiti dagli agenti in presenza di sufficienti

ed evidenti indizi di reato giusta l’art. 197 cpv. 1 lett. b CPP, peraltro subito

riconosciuti dal reclamante e neppure contestati in questa sede.

Sia

la perquisizione che il sequestro sono poi stati confermati oralmente dal

procuratore pubblico, lo stesso giorno alle ore 06:38, come risulta

dall’annotazione apposta sul verbale di perquisizione e sequestro 05.05.2024,

pure sottoscritto dal reclamante (cfr. AI 7, p. 2).

La

perquisizione e il sequestro, il cui scopo era quello di acquisire e conservare

gli oggetti ritrovati quali mezzi di prova, non sono stati contestati da RE 1

il 05.05.2024, in particolare durante il suo interrogatorio. Egli ha infatti sottoscritto

sia il verbale d’interrogatorio, sia quello di sequestro così come l’elenco di

tutti gli oggetti sequestrati.

Durante

l’interrogatorio – all’inizio del quale è stato informato dagli inquirenti

della facoltà di non rispondere e di non collaborare (cfr. AI 15, p. 1) –, egli

si è subito dichiarato pronto a collaborare, dicendosi d’accordo di sbloccare il

cellulare, mostrando agli agenti di sua “spontanea volontà” le immagini

dei graffiti che sarebbero stati realizzati sia da lui che dai suoi amici e/o

conoscenti.

Non

vi sono agli atti e neppure il reclamante ne indica in questa sede, indizi che

il suo consenso al sequestro del cellulare fosse viziato, anche perché se così

fosse stato, RE 1 non avrebbe atteso fino al 14.05.2024 per rivolgersi ad un

legale, dare mandato all’avv. PR 1 di patrocinarlo e comunicare al procuratore

pubblico la “revoca” del proprio “presunto consenso” (cfr. AI 5,

procura).

Di

conseguenza, il sequestro degli oggetti menzionati nel relativo elenco del

05.05.2024

e segnatamente del cellulare marca Samsung del reclamante è avvenuto

correttamente.

Si

constata unicamente che, per quanto emerge dagli atti, il procuratore pubblico

non ha ad oggi ancora formalmente confermato il sequestro degli oggetti giusta

l’art. 263 cpv. 2 CPP (DTF 138 IV 153 consid. 3.3.2.).

4.

4.1.

RE

1.

sostiene di non essere stato sufficientemente informato dagli inquirenti al

momento del sequestro del cellulare il 05.05.2024, della possibilità di apporvi

i sigilli, motivo per cui la richiesta formulata 10 giorni dopo dal suo legale non

poteva essere considerata tardiva dal magistrato inquirente, ma anzi “doveva

essere ammessa, tanto più che non risultano essere state chiarite e documentate

le modalità con cui l’autorità ha ottenuto il codice di sblocco dell’apparecchio,

senza avere espressamente informato l’imputato che egli non fosse obbligato a

svelarlo, nel rispetto del suo diritto di rifiutarsi di collaborare e di non

autoincriminarsi”.

4.2

4.2.1

L’art.

246.

CPP prevede che carte, registrazioni su supporto visivo o sonoro e altre

registrazioni, supporti di dati nonché apparecchi destinati all’elaborazione e

all’archiviazione di informazioni possano essere perquisiti qualora si debba

presumere che contengano informazioni soggette a sequestro. Sono considerate

carte o registrazioni tutte le informazioni su carta, su supporto visivo o

sonoro o su un altro supporto di dati, in particolare quelle salvate in

apparecchi per il trattamento o l’immagazzinamento di dati (messaggio

21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF

2006.

p. 1141).

Il

detentore e i terzi possono nondimeno temporaneamente evitare che l’autorità

penale prenda conoscenza e utilizzi carte, registrazioni e altri oggetti

facendo capo alla procedura di apposizione dei sigilli (messaggio 21.12.2005

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, in FF 2006 p. 1142),

istituto che tutela la loro sfera segreta e privata da un ingiustificato

intervento statale (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248

CPP n. 1). Si tratta di un provvedimento con cui si inibiscono oppure si

limitano gli effetti di un ordine di perquisizione (Commentario CPP – E. MELI,

art. 248 CPP n. 1). Esso determina un – sospeso condizionalmente – divieto di

utilizzabilità (“ein suspensiv bedingtes Verwertungsverbot”) della prova

sigillata fino alla decisione del competente giudice del dissigillamento (BSK StPO

– O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 1; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 248 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D.

JOSITSCH, op. cit., art. 248 CPP n. 3).

Scopo

della misura di sigillamento è di escludere la possibilità per l’autorità di

perseguimento penale di prendere conoscenza dei mezzi di prova litigiosi prima

che il giudice competente per il dissigillamento si pronunci sulla loro

utilizzabilità ai fini dell’istruzione (decisione TF 1B_619/2022 del 24.02.2023

consid. 2.2.).

4.2.2

Prima

della perquisizione, allo scopo di proteggere eventuali segreti, al detentore

(BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 247 CPP n. 2) delle

carte o delle registrazioni è data l’opportunità di esprimersi sul loro

contenuto (art. 247 cpv. 1 CPP) [decisioni TF 1B_320/2012 del 14.12.2012

consid. 5.1.; 1B_309/2012 del 06.11.2012 consid. 5.3. e 5.4.], facoltà che

discende dal diritto di essere sentito (BSK StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL,

op. cit., art. 247 CPP n. 1). Questi ha l’obbligo di indicare gli atti che, a

suo giudizio, sono coperti dal segreto invocato oppure non presentano alcun

legame con l’inchiesta (decisione TF 1B_345/2014 del 09.01.2015 consid. 2.2.).

4.2.3

Il

Tribunale federale (decisione TF 1B_85/2019 dell’08.08.2019 consid. 4.2.) ha

precisato che, affinché una persona non cognita di diritto possa avvalersi

della protezione giuridica legale data dalla facoltà di chiedere il sigillo

degli atti, deve essere informata in modo sufficiente e tempestivo. L’autorità d’istruzione,

al momento della perquisizione, deve informare [in maniera esplicita (la mera

riproduzione su un formulario delle relative norme di legge non essendo

sufficiente) e con messa a verbale dell’avvenuta comunicazione (art. 143 cpv. 1

lit. c e cpv. 2 CPP) (decisione TF 1B_309/2012 del 06.11.2012 consid. 5.7.)] la

persona non cognita di diritto che può opporsi al provvedimento coercitivo

postulando il sigillamento degli atti qualora voglia invocare la facoltà di non

rispondere o di non deporre o altri motivi, che – in assenza di immediata

richiesta – perde tale diritto e che, dopo l’eventuale domanda di

dissigillamento del procuratore pubblico, è competente a decidere sul destino

degli atti il giudice del dissigillamento.

4.2.4

La

domanda di apposizione dei sigilli non deve avere una forma particolare (BSK

StPO – O. THORMANN / B. BRECHBÜHL, op. cit., art. 248 CPP n. 16), ma deve

essere presentata dal detentore – giusta il nuovo testo dell’art. 248 CPP in

vigore dal 01.01.2024 – al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro (art.

248.

cpv. 1 CPP) e non più “immediatamente non appena l’avente diritto è

stato informato di questa facoltà” come previsto dalla giurisprudenza sviluppata

dal Tribunale federale sulla precedente versione dell’art. 248 CPP (decisione

TF 1B_321/2022 del 30.11.2022 consid. 2.1.).

Durante

questo termine e dopo l’eventuale apposizione dei sigilli l’autorità penale non

può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti (art. 248 cpv.

1.

CPP). A quel punto, se il procuratore pubblico non presenta entro 20 giorni

una domanda di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi, le

carte, le registrazioni e gli oggetti sigillari sono restituiti al detentore

(art. 248 cpv. 3 CPP).

4.2.5

Nel

caso in esame, il verbale di perquisizione e/o sequestro redatto dagli

inquirenti il 05.05.2024, a partire dalle ore 04:06 e concluso alle ore 07:30, al

termine della perquisizione riporta, per quanto attiene ai “sigilli”, il

seguente testo (prestampato): “L’interessato prende atto della facoltà di

chiedere la posa dei sigilli se ritiene che le carte, le registrazioni o gli

altri oggetti non possano essere perquisiti o sequestrati in virtù della

facoltà di non rispondere e di non deporre oppure per altri motivi (art. 248

CPP). È pertanto chiesto all’interessato se intende rinunciare alla posa dei

sigilli oppure se ne chiede la posa, motivandone in tal caso succintamente le

ragioni”.

Questo

documento riporta ancora (inspiegabilmente) il testo dell’art. 248 CPP nella

versione in vigore fino al 31.12.2023.

Alla

domanda (prestampata): “L’interessato chiede la posa dei sigilli? (se si,

circostanziare con breve descrizione)”, è stata crociata la casella NO,

senza ulteriori annotazioni.

Ora,

considerato che la principale modifica dell’art. 248 CPP riguarda il nuovo

termine di tre giorni entro il quale presentare la domanda di apposizione dei

sigilli e che la sostanza di tale istituto legale – la tutela della sfera

segreta e privata da un intervento statale ingiustificato – è rimasta immutata

in seguito all’entrata in vigore delle summenzionate modifiche, si rileva che la

mancata indicazione al reclamante del termine di tre giorni per domandare la

posa dei sigilli, non influisce sull’esito della presente decisione.

Infatti

questa Corte ritiene che, né dal verbale di perquisizione e/o sequestro né dal

verbale d’interrogatorio di RE 1 del 05.05.2024, emergono elementi che possano

supportare la sua tesi secondo la quale il suo consenso sarebbe stato “manifestamente

viziato”. Non vi sono infatti elementi che lascino trasparire alcuna

volontà del reclamante di voler nascondere il contenuto del suo cellulare alla

polizia, anzi, come già ricordato in precedenza (cfr. consid. a., p. 2), egli

ha da subito ammesso i fatti e deciso di collaborare (“decido di svuotare il

sacco e di collaborare fin dove so”) con gli inquirenti (cfr. AI 15, p. 3).

Al momento in cui gli è stato comunicato che il materiale in suo possesso era sequestrato,

egli non l’ha contestato (cfr. AI 15, p. 4); quando gli è stato chiesto – senza

che emerga dal verbale alcuna forzatura da parte dell’interrogante – di fornire

tutte le credenziali in merito al suo dispositivo elettronico e ai suoi account

social, egli ha elencato quanto richiesto senza reticenza alcuna (cfr. AI 15,

p. 4). Anzi, egli ha inoltre aggiunto che “da parte mia voglio mostrare di

mia spontanea volontà tutti i graffiti illegali che ho eseguito […]

Graffiti che confermo essere illegali”, sottoscrivendo il documento

denominato “GRAFFITI ILLEGALI CANTON TICINO”, indicando anche la loro

ubicazione (cfr. AI 15, p. 4).

Come

già ricordato in precedenza (cfr. consid. 3), contrariamente a quanto sostenuto

nel reclamo, all’inizio del verbale d’interrogatorio RE 1 è stato debitamente

informato dall’interrogante sul suo diritto di non rispondere e di non

collaborare (cfr. AI 15, p. 1), ciò che include senz’altro anche la facoltà di

non rispondere, per esempio, alla domanda di fornire i codici di sblocco e le sue

credenziali.

4.2.6

Per

questi motivi, essendo il comportamento e le dichiarazioni di RE 1 in manifesta

contraddizione con la finalità del diritto di apposizione dei sigilli ed

essendo la domanda stata presentata dieci giorni dopo l’avvenuto sequestro, la

decisione impugnata dev’essere confermata.

Ne

consegue che le immagini dei graffiti realizzati dal reclamante e dai suoi

amici/conoscenti contenute nel telefono cellulare sequestrato a RE 1 sono quindi

state acquisite legalmente, per cui non vanno estromesse.

5.

Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 428 cpv. 1 e 4

CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 246 ss., 263 ss., 379

ss., 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni

altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e

le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono

poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera