Lexipedia

Decisione

60.2024.155

Reclamo contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha tassato la nota professionale intermedia. legittimazione. retribuzione del difensore d'ufficio. presupposti per ottenere anticipi ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP. prassi ticinese da adeguare alla nuova disposizione

20 agosto 2024Italiano18 min

mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro in relazione ad un ipotizzato commercio

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.155

Lugano

20 agosto 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 31.05./03.06.2024

presentato da

RE 1

contro

il decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico

Margherita Lanzillo con cui ha tassato la sua nota professionale intermedia 08.04.2024 per

la difesa d’ufficio di PI 2 (inc. MP __________);

richiamato lo scritto 05/06.06.2024 del

procuratore pubblico con cui – senza presentare osservazioni – chiede la

reiezione del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. PI

2 è stato arrestato il 21.03.2022, nel contesto del procedimento penale inc. MP

__________ promosso a carico di diverse

persone, per i reati di ricettazione per

mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro in relazione ad un ipotizzato commercio

internazionale illegale di oro (provento di furto) tra l’Italia e la Svizzera.

b. L’11.12.2023

l’avv. RE 1, già difensore di fiducia di PI 2, è stato nominato suo difensore

d’ufficio (con effetto retroattivo dal 24.10.2023).

c. L’08.04.2024

il legale ha chiesto al procuratore pubblico la tassazione della sua (prima) nota

professionale intermedia per le prestazioni dal 24.10.2023 all’08.04.2024 per complessivi

CHF 4'563.10, di cui CHF 3'810.00 (15.24 ore a CHF 250.00/ora) di onorario, CHF

425.20 di “spese vive”, CHF 292.90 di IVA al 7.7% e CHF 35.00 di IVA

all’8.1%, come indicato nel time sheet allegato (AI 942).

d. Con

decreto 15.05.2024, denominato “Decisione sulla richiesta di anticipo della

retribuzione del difensore d’ufficio”, il procuratore pubblico ha tassato

la nota professionale intermedia dell’avv. RE 1, accordandole un anticipo di complessivi

CHF 2'275.40, di cui CHF 1'686.60 di onorario (9.37 ore a CHF 180.00/ora), CHF

425.20 di spese e CHF 163.60 di IVA a carico dello Stato (avendo ridotto la

tariffa oraria e decurtato alcune prestazioni reputate eccessive).

e. Con

gravame 31.05./03.06.2024 l’avv. RE 1 chiede, in suo accoglimento, di rinviare

la suddetta decisione al procuratore pubblico ai sensi dei considerandi, e

meglio di annullare il decreto impugnato e di “… rinviare la decisione

affinché la nota venga integralmente tassata” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).

La

reclamante, apportando le proprie argomentazioni, censura una violazione

dell’art. 135 CPP, un abuso del potere di apprezzamento così come un

accertamento non corretto dei fatti da parte del magistrato inquirente. Reputa

altresì che la decisione impugnata violi il suo diritto di essere sentito in

difetto di una sufficiente motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art. 448 cpv. 1 CPP (secondo cui i

procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati

secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano

altrimenti) il nuovo diritto è, in linea di principio, immediatamente

applicabile nella misura in cui gli art. 449 ss. CPP non dispongano

diversamente (BSK StPO – M. OEHEN, 3.

ed., art. 448 CPP n. 1 e nota a piè di pagina 1 con riferimenti; BSK StPO – M.

OEHEN, op. cit., art. 448 CPP “plus

Aktualisierung vom 31.01.2024”, in legalis.ch).

È

dunque pacifico che nel caso in disamina sia applicabile il nuovo diritto, dal

momento che il decreto impugnato è stato emanato dopo il 1°.01.2024.

2.

2.1.

2.1.1

Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP (il cui nuovo testo è entrato in vigore il

1°.01.2024), in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12/13-15a).

Secondo la prassi del Tribunale

federale, anche il pubblico ministero può impugnare, tramite appello, la nota

d’onorario del difensore d’ufficio. Per evitare vie di ricorso separate,

l’onorario del difensore d’ufficio può essere impugnato unicamente con il

rimedio giuridico previsto per la causa principale [cfr. Messaggio concernente

la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383

della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento

del Codice di procedura penale) del 28.10.2019, p. 5558].

Ciononostante non è sempre chiaro quale

sia la decisione finale da impugnare e addirittura se tale decisione esista (BSK

CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 13).

In particolare e per quanto qui

d’interesse, se il pubblico ministero decide la retribuzione della difesa

d’ufficio nella procedura preliminare (come, ad esempio, a seguito della

sostituzione del difensore d’ufficio a causa di un cambiamento della

giurisdizione, della sostituzione o della revoca della difesa d’ufficio perché

non ne sono dati più i presupposti), ciò avviene tramite l’emanazione di un

decreto, impugnabile all’autorità di reclamo. Lo stesso rimedio giuridico vale pure

in caso di rifiuto di un pagamento di un anticipo da parte del pubblico

ministero (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).

2.1.2

Con il gravame si possono censurare le violazioni del

diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata

o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393

cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,

per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art.

390.

CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i punti della

decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione

ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

2.2

Il

gravame, inoltrato il 31.05./03.06.2024 alla

Corte dei reclami penali contro il

decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta

l’art. 396 cpv. 1 CPP).

2.3

2.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.09.2020 consid.

3.2.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un

pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475

consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.03.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018

del 12.03.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,

direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni

TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 06.05.2019 consid.

3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; BSK

StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81

consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (PK StPO – D. JOSITSCH / N.

SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.).

L’interesse giuridicamente protetto alla

modifica o all’annullamento si evince di regola dal dispositivo (art. 81 cpv. 1

lit. c CPP) della decisione impugnata, e non dalla motivazione, salvo nei casi

in cui il dispositivo contenga accertamenti oppure disposizioni gravanti sulla

parte (ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 382 CPP n. 8). Secondo il Tribunale

federale è soltanto il dispositivo di una decisione che acquista forza di cosa

giudicata e non i considerandi (decisioni TF 1B_495/2017 del 15.12.2017 consid.

3.1.; 6B_114/2011 del 30.06.2011 consid. 2.3.; DTF 120 IV 10 consid. 2b), anche

se a volte, per determinare il contenuto e la portata del dispositivo, ai fini

del giudizio occorre fondarsi sulle relative motivazioni (decisione TF

1B_495/2017 del 15.12.2017 consid. 3.1.; DTF 121 III 474 consid. 4a; 116 II 378

consid. 2a).

2.3.2

L’avv.

RE 1 reputa di essere legittimata ad interporre reclamo contro il decreto del

procuratore pubblico, invocando tuttavia il previgente art. 135 cpv. 3 lit. a

CPP, che era in vigore fino al 31.12.2023.

Giova

al riguardo rilevare, come visto al

consid. 2.1.1., il nuovo testo dell’art. 135 CPP – entrato in vigore il

1°.01.2024 – ha subito delle modifiche (con riferimento ai suoi cpv. 2, 3 e 4).

Ora, nel caso in disamina nel dispositivo del decreto impugnato il procuratore pubblico ha

accordato all’avv. RE 1 un anticipo di complessivi CHF 2'275.40 (calcolato su

un totale di CHF 4'563.10 della nota d’onorario intermedia per prestazioni

fornite dal 24.10.2023 all’08.04.2024). Si può pertanto concludere che il

magistrato inquirente (che dirige il procedimento penale di cui all’incarto MP __________)

abbia concesso al difensore d’ufficio di PI 2 un anticipo ai sensi dell’art.

135.

cpv. 2 frase 2 CPP (secondo cui se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è

opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati

anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento), come del

resto indicato nella denominazione e nel dispositivo impugnato, e ciò

indipendentemente dalle motivazioni indicate nel decreto 15.05.2024.

In queste circostanze, allo stadio

attuale della procedura, la reclamante non ha subito alcun danno (avendo, come

detto, ottenuto la concessione di un anticipo dell’importo di complessivi CHF

2’275.40 per la sua retribuzione ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP), dal momento

che questo importo verrà poi conteggiato nella

tassazione finale conformemente alla disposizione di cui all’art. 135 cpv. 2

frase 1 CPP, che potrà, se del caso, essere oggetto d’impugnazione giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP.

La situazione sarebbe stata diversa se

il procuratore pubblico non avesse accordato alcun anticipo all’avv. RE 1 ex

art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP: in tal caso ella sarebbe stata legittimata a

impugnare il decreto 15.05.2024 (BSK CPP

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).

Visto quanto

precede, all’avv. RE 1 difetta la legittimazione a contestare il decreto

15.05.2024

in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione con l’art. 135

cpv. 3 CPP, non essendo in alcun modo lesa dal medesimo.

In

queste circostanze, l’impugnativa è irricevibile.

3.

Occorre

tuttavia aggiungere alcune considerazioni generali.

3.1

L’art. 135 cpv. 2 CPP (il cui testo, parzialmente

modificato, è entrato in vigore il 1°.01.2024) prevede alla frase 1 che il

pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della

retribuzione al termine del procedimento [la versione vigente fino al 31.12.2023

dell’art. 135 cpv. 2 CPP equivale all’art. 135 cpv. 2 frase 1 CPP (decisione TF

6B_1319/2023 del 23.04.2024 consid. 3.1.)].

Se il mandato del difensore d’ufficio è di

lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine

del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è

stabilita da chi dirige il procedimento (frase 2; nuovo testo).

All’art. 135 cpv. 2 CPP è stato dunque

esplicitamente aggiunto il diritto del difensore d’ufficio (a determinate

condizioni) ad ottenere un congruo anticipo da parte dello Stato e per esso da chi

dirige il procedimento (nel caso in disamina dal pubblico ministero) [BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a; frase 2] per l’onorario già

profuso e il rimborso delle spese già sostenute, compresa l’IVA.

3.2

Secondo l’opinione di JOSITSCH e SCHMID

la natura di questi pagamenti non è del tutto chiara: nel testo sono indicati

quali anticipi (nel testo in tedesco Vorschüsse); gli stessi

autori reputano tuttavia che non si tratta di pagamenti anticipati (Vorauszahlungen),

ma piuttosto di acconti (Akontozahlungen), ossia di pagamenti intermedi

(Zwischenzahlungen) per prestazioni già fornite (PK StPO – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a che rinvia alle ragioni della mozione

presentata in Consiglio nazionale, BU CN 2021, 18.03.2021, N 599, 19.048).

3.3

In applicazione del principio di

proporzionalità, la concessione del versamento di un anticipo è imprescindibile

in presenza di procedimenti più complessi e di lunga durata, ciò che il

legislatore ha esplicitamente ancorato all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (PK StPO

– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a; BJM 2016, p. 262 ss.,

decisione 05.07.2013 Appellationsgericht BS consid. 2.2.). Il diritto del

difensore d’ufficio di ottenere dallo Stato un congruo anticipo per il suo

onorario risale ad una mozione del Consigliere nazionale Addor [senza alcuna delibera

della commissione incaricata dell’esame preliminare e senza dettagliata

discussione in Parlamento (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.

135.

CPP n. 4a)], che, tra le altre cose, aveva evidenziato il fatto che in

alcuni Cantoni il difensore d’ufficio fosse addirittura costretto ad attendere

la conclusione del procedimento per essere remunerato e aveva pure reputato

irragionevole il fatto che la difesa d’ufficio dovesse rivestire, per diversi anni,

il ruolo di istituto bancario per lo Stato, non solo lavorando a credito, ma

anche anticipando le spese necessarie (tra cui il costo delle fotocopie) con

importi a volte considerevoli (BU CN 2021, 18.03.2021, N 598/599, 19.048; BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).

Inoltre, ai fini fiscali, l’avvocato è

tenuto a dichiarare come reddito il lavoro già profuso (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).

In questo senso, il fatto che il

difensore d’ufficio possa richiedere allo Stato un congruo anticipo sulle spese

appare giustificata, come del resto lo può e lo deve fare il legale in caso di

difesa di fiducia (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).

3.4

I requisiti per il pagamento di anticipi

sono definiti in maniera molto vaga: secondo l’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP gli

anticipi devono essere concessi se il mandato si protrae per un lungo lasso di

tempo oppure se per altri motivi non è opportuno attendere la fine del

procedimento per la determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio

(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b; PK StPO – D. JOSITSCH

/ N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a).

A tal proposito occorre rilevare che nel

Canton Zurigo, ad esempio, gli anticipi (Akontozahlungen) vengono

concessi, a richiesta del difensore d’ufficio, da chi dirige il procedimento

dopo un esame sommario (con riserva di un esame materiale dettagliato), se l’inchiesta

dura da più di un anno oppure se vengono richieste spese superiori ai CHF 10'000.00.

L’acconto si limita all’importo massimo fatturato e può essere ridotto di un

quarto fino alla metà se la nota professionale è palesemente eccessiva oppure

se contiene prestazioni/spese manifestamente da non retribuire. La riduzione (previa

la concessione del diritto di essere sentito) deve essere brevemente motivata.

Se il procedimento sta per concludersi (tramite decreto di accusa, decreto di

abbandono, rinvio a giudizio, cessione dell’incarto ad un altro Cantone), non

viene concesso alcun acconto (C. PHILIPP / B. HARB, Amtliche Mandate Leitfaden

del 1°.01.2024, 4. ed., ad 6.1. Akontozahlung, p. 61).

Da parte sua, LIEBER conferma che nella

prassi, tra cui il Canton Zurigo, già prima dell’entrata in vigore della nuova

disposizione di cui all’art. 135 CPP, gli anticipi venivano concessi, a

richiesta e a determinate condizioni, in presenza di procedimenti di lunga

durata o di una nota professionale intermedia di almeno CHF 10’000.00, ove di

principio in quella fase della procedura non veniva effettuato alcun esame

materiale (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 11).

Nel Canton Berna la retribuzione del

difensore d’ufficio è regolamentata dal Kreisschreiben Nr. 15 des

Obergerichts del 21.01.2022 (entrato in vigore il 1°.04.2022). Se la difesa

d’ufficio è durata dodici mesi e se il procedimento non può essere probabilmente

concluso entro i sei mesi successivi, a richiesta del difensore d’ufficio, chi

dirige il procedimento deve versare degli anticipi. In via eccezionale, ossia

nei casi in cui l’impegno profuso per la difesa d’ufficio entro un lasso di

tempo più breve sia stato notevole, colui che dirige il procedimento può

(sempre su richiesta) concedere un anticipo a prescindere dai predetti limiti

di tempo (cfr. Kreisschreiben Nr. 15 des Obergerichts ad consid. 5.

Akontozahlung).

Nel Canton Basilea Campagna, il

Tribunale cantonale, nel 2015, aveva stabilito che, a richiesta del difensore

d’ufficio, chi dirigeva il procedimento doveva concedergli un anticipo per il

suo onorario in caso di procedimenti penali della durata superiore a un anno,

ma anche se il credito maturato ammontava a circa CHF 10'000.00. Il predetto

tribunale (ma soltanto a titolo di raccomandazione) aveva considerato

ragionevole il pagamento di un anticipo nella misura del 75% dell’onorario

richiesto, di modo che l’autorità giudicante potesse disporre di un margine di

manovra sufficiente per un esame completo della nota d’onorario e, se del caso,

ridurla. Ha infine addotto che occorreva valutare le circostanze specifiche di

ogni singolo caso, in particolare laddove il richiedente invocava la

sussistenza di fatti particolari [cfr. decisione 30.06.2015 (470 15 109)

Kantonsgericht BL consid. 3.5.].

Alla luce di queste prassi cantonali,

RUCKSTUHL reputa che il mandato del difensore d’ufficio di lunga durata di

un anno sia oggettivamente giustificato, anche per ragioni fiscali (BSK StPO –

N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).

Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del

procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad

esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di

trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la

necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti

(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).

Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv.

2.

frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto

che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati.

Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a

partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve

essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00

appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni

caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit.,

art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata).

Il fatto che non venga remunerato il

100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori

richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un

acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per

coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d).

3.5

Si è detto che l’entità dell’anticipo ex

art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento:

ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e).

La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione

delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce

delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la

concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore

d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (senza dunque tassare

la/e nota/e professionale/i intermedia/e dei difensori d’ufficio).

Dal 1°.01.2024 il pubblico ministero del

Canton Ticino non sembra aver adeguato la propria prassi con riferimento al nuovo

testo dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP, come si evince dalla decisione

impugnata: in casu il magistrato inquirente ha sì concesso su richiesta del

difensore d’ufficio un anticipo di CHF 2'275.40, ma ha operato una tassazione

intermedia della sua nota d’onorario, anziché solamente decidere se e in che

misura riconoscere al difensore d’ufficio un anticipo che verrà poi conteggiato

nella tassazione finale conformemente alla nuova disposizione di cui all’art.

135.

cpv. 2 CPP (decisione poi impugnabile ai sensi dell’art. 135 cpv. 3 CPP).

A giudizio di questa Corte, il

procuratore pubblico avrebbe dovuto di principio esaminare solo sommariamente

la nota d’onorario presentata l’08.04.2024 dall’avv. RE 1 e determinare

dapprima se nel caso concreto fossero dati i requisiti di cui all’art. 135 cpv.

2.

frase 2 CPP per ottenere un anticipo per le prestazioni fornite dal

24.10.2023

all’08.04.2024 (verificando se si trattava di un mandato di lunga durata

o se per altri motivi non era opportuno attendere la fine del procedimento) e

poi stabilire – con un esame sommario (dal momento che l’importo della

retribuzione viene deciso al termine del procedimento) – l’entità dell’importo

da versare (cfr. consid. 3.4. e la prassi in vigore nei Cantoni Zurigo, Berna e

Basilea Campagna).

Da parte sua, la reclamante al suo

scritto 08.04.2024 aveva allegato il dettaglio della nota d’onorario (con le

singole prestazioni dal 24.10.2023 al 08.04.2024), chiedendo la tassazione

della sua nota d’onorario intermedia. Ella avrebbe invece dovuto chiedere al

magistrato inquirente la concessione di un anticipo per le prestazioni già

fornite conformemente all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP.

Dispositivo

Per questi motivi, copia della presente

decisione viene pertanto notificata, per conoscenza, anche al procuratore

generale.

4. Il

gravame è irricevibile. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della

fattispecie.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP ed

ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera