60.2024.155
Reclamo contro il decreto del procuratore pubblico con cui ha tassato la nota professionale intermedia. legittimazione. retribuzione del difensore d'ufficio. presupposti per ottenere anticipi ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP. prassi ticinese da adeguare alla nuova disposizione
20 agosto 2024Italiano18 min
mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro in relazione ad un ipotizzato commercio
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.155
Lugano
20 agosto 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 31.05./03.06.2024
presentato da
RE 1
contro
il decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico
Margherita Lanzillo con cui ha tassato la sua nota professionale intermedia 08.04.2024 per
la difesa d’ufficio di PI 2 (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 05/06.06.2024 del
procuratore pubblico con cui – senza presentare osservazioni – chiede la
reiezione del gravame con contestuale conferma della decisione impugnata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. PI
2 è stato arrestato il 21.03.2022, nel contesto del procedimento penale inc. MP
__________ promosso a carico di diverse
persone, per i reati di ricettazione per
mestiere, falsità in documenti e riciclaggio di denaro in relazione ad un ipotizzato commercio
internazionale illegale di oro (provento di furto) tra l’Italia e la Svizzera.
b. L’11.12.2023
l’avv. RE 1, già difensore di fiducia di PI 2, è stato nominato suo difensore
d’ufficio (con effetto retroattivo dal 24.10.2023).
c. L’08.04.2024
il legale ha chiesto al procuratore pubblico la tassazione della sua (prima) nota
professionale intermedia per le prestazioni dal 24.10.2023 all’08.04.2024 per complessivi
CHF 4'563.10, di cui CHF 3'810.00 (15.24 ore a CHF 250.00/ora) di onorario, CHF
425.20 di “spese vive”, CHF 292.90 di IVA al 7.7% e CHF 35.00 di IVA
all’8.1%, come indicato nel time sheet allegato (AI 942).
d. Con
decreto 15.05.2024, denominato “Decisione sulla richiesta di anticipo della
retribuzione del difensore d’ufficio”, il procuratore pubblico ha tassato
la nota professionale intermedia dell’avv. RE 1, accordandole un anticipo di complessivi
CHF 2'275.40, di cui CHF 1'686.60 di onorario (9.37 ore a CHF 180.00/ora), CHF
425.20 di spese e CHF 163.60 di IVA a carico dello Stato (avendo ridotto la
tariffa oraria e decurtato alcune prestazioni reputate eccessive).
e. Con
gravame 31.05./03.06.2024 l’avv. RE 1 chiede, in suo accoglimento, di rinviare
la suddetta decisione al procuratore pubblico ai sensi dei considerandi, e
meglio di annullare il decreto impugnato e di “… rinviare la decisione
affinché la nota venga integralmente tassata” (cfr. doc. CRP 1, p. 5).
La
reclamante, apportando le proprie argomentazioni, censura una violazione
dell’art. 135 CPP, un abuso del potere di apprezzamento così come un
accertamento non corretto dei fatti da parte del magistrato inquirente. Reputa
altresì che la decisione impugnata violi il suo diritto di essere sentito in
difetto di una sufficiente motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art. 448 cpv. 1 CPP (secondo cui i
procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPP sono continuati
secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano
altrimenti) il nuovo diritto è, in linea di principio, immediatamente
applicabile nella misura in cui gli art. 449 ss. CPP non dispongano
diversamente (BSK StPO – M. OEHEN, 3.
ed., art. 448 CPP n. 1 e nota a piè di pagina 1 con riferimenti; BSK StPO – M.
OEHEN, op. cit., art. 448 CPP “plus
Aktualisierung vom 31.01.2024”, in legalis.ch).
È
dunque pacifico che nel caso in disamina sia applicabile il nuovo diritto, dal
momento che il decreto impugnato è stato emanato dopo il 1°.01.2024.
2.
2.1.
2.1.1
Giusta l’art. 135 cpv. 3 CPP (il cui nuovo testo è entrato in vigore il
1°.01.2024), in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre
il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12/13-15a).
Secondo la prassi del Tribunale
federale, anche il pubblico ministero può impugnare, tramite appello, la nota
d’onorario del difensore d’ufficio. Per evitare vie di ricorso separate,
l’onorario del difensore d’ufficio può essere impugnato unicamente con il
rimedio giuridico previsto per la causa principale [cfr. Messaggio concernente
la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383
della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento
del Codice di procedura penale) del 28.10.2019, p. 5558].
Ciononostante non è sempre chiaro quale
sia la decisione finale da impugnare e addirittura se tale decisione esista (BSK
CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 13).
In particolare e per quanto qui
d’interesse, se il pubblico ministero decide la retribuzione della difesa
d’ufficio nella procedura preliminare (come, ad esempio, a seguito della
sostituzione del difensore d’ufficio a causa di un cambiamento della
giurisdizione, della sostituzione o della revoca della difesa d’ufficio perché
non ne sono dati più i presupposti), ciò avviene tramite l’emanazione di un
decreto, impugnabile all’autorità di reclamo. Lo stesso rimedio giuridico vale pure
in caso di rifiuto di un pagamento di un anticipo da parte del pubblico
ministero (BSK CPP – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).
2.1.2
Con il gravame si possono censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata
o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni,
per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art.
390.
CPP per la forma scritta e all'art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i punti della
decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione
ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
2.2
Il
gravame, inoltrato il 31.05./03.06.2024 alla
Corte dei reclami penali contro il
decreto 15.05.2024 del procuratore pubblico è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni giusta
l’art. 396 cpv. 1 CPP).
2.3
2.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (decisione TF 1B_275/2020 del 22.09.2020 consid.
3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.03.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.03.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 06.05.2019 consid.
3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81
consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (PK StPO – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.08.2021 consid. 4.1.).
L’interesse giuridicamente protetto alla
modifica o all’annullamento si evince di regola dal dispositivo (art. 81 cpv. 1
lit. c CPP) della decisione impugnata, e non dalla motivazione, salvo nei casi
in cui il dispositivo contenga accertamenti oppure disposizioni gravanti sulla
parte (ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 382 CPP n. 8). Secondo il Tribunale
federale è soltanto il dispositivo di una decisione che acquista forza di cosa
giudicata e non i considerandi (decisioni TF 1B_495/2017 del 15.12.2017 consid.
3.1.; 6B_114/2011 del 30.06.2011 consid. 2.3.; DTF 120 IV 10 consid. 2b), anche
se a volte, per determinare il contenuto e la portata del dispositivo, ai fini
del giudizio occorre fondarsi sulle relative motivazioni (decisione TF
1B_495/2017 del 15.12.2017 consid. 3.1.; DTF 121 III 474 consid. 4a; 116 II 378
consid. 2a).
2.3.2
L’avv.
RE 1 reputa di essere legittimata ad interporre reclamo contro il decreto del
procuratore pubblico, invocando tuttavia il previgente art. 135 cpv. 3 lit. a
CPP, che era in vigore fino al 31.12.2023.
Giova
al riguardo rilevare, come visto al
consid. 2.1.1., il nuovo testo dell’art. 135 CPP – entrato in vigore il
1°.01.2024 – ha subito delle modifiche (con riferimento ai suoi cpv. 2, 3 e 4).
Ora, nel caso in disamina nel dispositivo del decreto impugnato il procuratore pubblico ha
accordato all’avv. RE 1 un anticipo di complessivi CHF 2'275.40 (calcolato su
un totale di CHF 4'563.10 della nota d’onorario intermedia per prestazioni
fornite dal 24.10.2023 all’08.04.2024). Si può pertanto concludere che il
magistrato inquirente (che dirige il procedimento penale di cui all’incarto MP __________)
abbia concesso al difensore d’ufficio di PI 2 un anticipo ai sensi dell’art.
135.
cpv. 2 frase 2 CPP (secondo cui se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è
opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati
anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento), come del
resto indicato nella denominazione e nel dispositivo impugnato, e ciò
indipendentemente dalle motivazioni indicate nel decreto 15.05.2024.
In queste circostanze, allo stadio
attuale della procedura, la reclamante non ha subito alcun danno (avendo, come
detto, ottenuto la concessione di un anticipo dell’importo di complessivi CHF
2’275.40 per la sua retribuzione ex art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP), dal momento
che questo importo verrà poi conteggiato nella
tassazione finale conformemente alla disposizione di cui all’art. 135 cpv. 2
frase 1 CPP, che potrà, se del caso, essere oggetto d’impugnazione giusta
l’art. 135 cpv. 3 CPP.
La situazione sarebbe stata diversa se
il procuratore pubblico non avesse accordato alcun anticipo all’avv. RE 1 ex
art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP: in tal caso ella sarebbe stata legittimata a
impugnare il decreto 15.05.2024 (BSK CPP
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 14).
Visto quanto
precede, all’avv. RE 1 difetta la legittimazione a contestare il decreto
15.05.2024
in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP in relazione con l’art. 135
cpv. 3 CPP, non essendo in alcun modo lesa dal medesimo.
In
queste circostanze, l’impugnativa è irricevibile.
3.
Occorre
tuttavia aggiungere alcune considerazioni generali.
3.1
L’art. 135 cpv. 2 CPP (il cui testo, parzialmente
modificato, è entrato in vigore il 1°.01.2024) prevede alla frase 1 che il
pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della
retribuzione al termine del procedimento [la versione vigente fino al 31.12.2023
dell’art. 135 cpv. 2 CPP equivale all’art. 135 cpv. 2 frase 1 CPP (decisione TF
6B_1319/2023 del 23.04.2024 consid. 3.1.)].
Se il mandato del difensore d’ufficio è di
lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine
del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è
stabilita da chi dirige il procedimento (frase 2; nuovo testo).
All’art. 135 cpv. 2 CPP è stato dunque
esplicitamente aggiunto il diritto del difensore d’ufficio (a determinate
condizioni) ad ottenere un congruo anticipo da parte dello Stato e per esso da chi
dirige il procedimento (nel caso in disamina dal pubblico ministero) [BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a; frase 2] per l’onorario già
profuso e il rimborso delle spese già sostenute, compresa l’IVA.
3.2
Secondo l’opinione di JOSITSCH e SCHMID
la natura di questi pagamenti non è del tutto chiara: nel testo sono indicati
quali anticipi (nel testo in tedesco Vorschüsse); gli stessi
autori reputano tuttavia che non si tratta di pagamenti anticipati (Vorauszahlungen),
ma piuttosto di acconti (Akontozahlungen), ossia di pagamenti intermedi
(Zwischenzahlungen) per prestazioni già fornite (PK StPO – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a che rinvia alle ragioni della mozione
presentata in Consiglio nazionale, BU CN 2021, 18.03.2021, N 599, 19.048).
3.3
In applicazione del principio di
proporzionalità, la concessione del versamento di un anticipo è imprescindibile
in presenza di procedimenti più complessi e di lunga durata, ciò che il
legislatore ha esplicitamente ancorato all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (PK StPO
– D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a; BJM 2016, p. 262 ss.,
decisione 05.07.2013 Appellationsgericht BS consid. 2.2.). Il diritto del
difensore d’ufficio di ottenere dallo Stato un congruo anticipo per il suo
onorario risale ad una mozione del Consigliere nazionale Addor [senza alcuna delibera
della commissione incaricata dell’esame preliminare e senza dettagliata
discussione in Parlamento (PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art.
135.
CPP n. 4a)], che, tra le altre cose, aveva evidenziato il fatto che in
alcuni Cantoni il difensore d’ufficio fosse addirittura costretto ad attendere
la conclusione del procedimento per essere remunerato e aveva pure reputato
irragionevole il fatto che la difesa d’ufficio dovesse rivestire, per diversi anni,
il ruolo di istituto bancario per lo Stato, non solo lavorando a credito, ma
anche anticipando le spese necessarie (tra cui il costo delle fotocopie) con
importi a volte considerevoli (BU CN 2021, 18.03.2021, N 598/599, 19.048; BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
Inoltre, ai fini fiscali, l’avvocato è
tenuto a dichiarare come reddito il lavoro già profuso (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
In questo senso, il fatto che il
difensore d’ufficio possa richiedere allo Stato un congruo anticipo sulle spese
appare giustificata, come del resto lo può e lo deve fare il legale in caso di
difesa di fiducia (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12a).
3.4
I requisiti per il pagamento di anticipi
sono definiti in maniera molto vaga: secondo l’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP gli
anticipi devono essere concessi se il mandato si protrae per un lungo lasso di
tempo oppure se per altri motivi non è opportuno attendere la fine del
procedimento per la determinazione della retribuzione del difensore d’ufficio
(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b; PK StPO – D. JOSITSCH
/ N. SCHMID, op. cit., art. 135 CPP n. 4a).
A tal proposito occorre rilevare che nel
Canton Zurigo, ad esempio, gli anticipi (Akontozahlungen) vengono
concessi, a richiesta del difensore d’ufficio, da chi dirige il procedimento
dopo un esame sommario (con riserva di un esame materiale dettagliato), se l’inchiesta
dura da più di un anno oppure se vengono richieste spese superiori ai CHF 10'000.00.
L’acconto si limita all’importo massimo fatturato e può essere ridotto di un
quarto fino alla metà se la nota professionale è palesemente eccessiva oppure
se contiene prestazioni/spese manifestamente da non retribuire. La riduzione (previa
la concessione del diritto di essere sentito) deve essere brevemente motivata.
Se il procedimento sta per concludersi (tramite decreto di accusa, decreto di
abbandono, rinvio a giudizio, cessione dell’incarto ad un altro Cantone), non
viene concesso alcun acconto (C. PHILIPP / B. HARB, Amtliche Mandate Leitfaden
del 1°.01.2024, 4. ed., ad 6.1. Akontozahlung, p. 61).
Da parte sua, LIEBER conferma che nella
prassi, tra cui il Canton Zurigo, già prima dell’entrata in vigore della nuova
disposizione di cui all’art. 135 CPP, gli anticipi venivano concessi, a
richiesta e a determinate condizioni, in presenza di procedimenti di lunga
durata o di una nota professionale intermedia di almeno CHF 10’000.00, ove di
principio in quella fase della procedura non veniva effettuato alcun esame
materiale (ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 135 CPP n. 11).
Nel Canton Berna la retribuzione del
difensore d’ufficio è regolamentata dal Kreisschreiben Nr. 15 des
Obergerichts del 21.01.2022 (entrato in vigore il 1°.04.2022). Se la difesa
d’ufficio è durata dodici mesi e se il procedimento non può essere probabilmente
concluso entro i sei mesi successivi, a richiesta del difensore d’ufficio, chi
dirige il procedimento deve versare degli anticipi. In via eccezionale, ossia
nei casi in cui l’impegno profuso per la difesa d’ufficio entro un lasso di
tempo più breve sia stato notevole, colui che dirige il procedimento può
(sempre su richiesta) concedere un anticipo a prescindere dai predetti limiti
di tempo (cfr. Kreisschreiben Nr. 15 des Obergerichts ad consid. 5.
Akontozahlung).
Nel Canton Basilea Campagna, il
Tribunale cantonale, nel 2015, aveva stabilito che, a richiesta del difensore
d’ufficio, chi dirigeva il procedimento doveva concedergli un anticipo per il
suo onorario in caso di procedimenti penali della durata superiore a un anno,
ma anche se il credito maturato ammontava a circa CHF 10'000.00. Il predetto
tribunale (ma soltanto a titolo di raccomandazione) aveva considerato
ragionevole il pagamento di un anticipo nella misura del 75% dell’onorario
richiesto, di modo che l’autorità giudicante potesse disporre di un margine di
manovra sufficiente per un esame completo della nota d’onorario e, se del caso,
ridurla. Ha infine addotto che occorreva valutare le circostanze specifiche di
ogni singolo caso, in particolare laddove il richiedente invocava la
sussistenza di fatti particolari [cfr. decisione 30.06.2015 (470 15 109)
Kantonsgericht BL consid. 3.5.].
Alla luce di queste prassi cantonali,
RUCKSTUHL reputa che il mandato del difensore d’ufficio di lunga durata di
un anno sia oggettivamente giustificato, anche per ragioni fiscali (BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).
Altri motivi per cui non è opportuno attendere la fine del
procedimento per la retribuzione del difensore d’ufficio possono essere, ad
esempio, la sostituzione del difensore d’ufficio oppure in caso di
trasferimento del difensore d’ufficio in un altro studio legale con la
necessità, in quella fase, di liquidare gli onorari dei procedimenti pendenti
(BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12b).
Il nuovo testo di cui all’art. 135 cpv.
2.
frase 2 CPP non si esprime sull’ammontare dell’anticipo, ma soltanto sul fatto
che chi dirige il procedimento stabilisce l’entità degli anticipi accordati.
Secondo RUCKSTUHL l’importo minimo a
partire dal quale il difensore d’ufficio ha il diritto di ottenere un acconto deve
essere determinato con un minimo di buon senso: a suo giudizio CHF 10'000.00
appaiono manifestamente troppo elevati, ma un tale diritto dovrebbe in ogni
caso essere dato a partire dai CHF 5'000.00 (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit.,
art. 135 CPP n. 12c; cfr. però anche la prassi dei cantoni sopra citata).
Il fatto che non venga remunerato il
100% del compenso maturato sembra plausibile, proprio per evitare ulteriori
richieste di risarcimento in caso di decurtazione della retribuzione: un
acconto nella misura del 75% appare appropriato e sufficientemente basso per
coprire eventuali decurtazioni della retribuzione ed evitare rimborsi (BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12d).
3.5
Si è detto che l’entità dell’anticipo ex
art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP deve essere stabilito da chi dirige il procedimento:
ciò non comporta alcuna modifica per il pubblico ministero (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 135 CPP n. 12e).
La prassi adottata nel Canton Ticino (tassazione
delle note professionali intermedie) perlomeno fino al 31.12.2023 – alla luce
delle precedenti considerazioni – dovrebbe però essere modificata con la
concessione di anticipi (sotto forma di acconti), a richiesta del difensore
d’ufficio in applicazione dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP (senza dunque tassare
la/e nota/e professionale/i intermedia/e dei difensori d’ufficio).
Dal 1°.01.2024 il pubblico ministero del
Canton Ticino non sembra aver adeguato la propria prassi con riferimento al nuovo
testo dell’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP, come si evince dalla decisione
impugnata: in casu il magistrato inquirente ha sì concesso su richiesta del
difensore d’ufficio un anticipo di CHF 2'275.40, ma ha operato una tassazione
intermedia della sua nota d’onorario, anziché solamente decidere se e in che
misura riconoscere al difensore d’ufficio un anticipo che verrà poi conteggiato
nella tassazione finale conformemente alla nuova disposizione di cui all’art.
135.
cpv. 2 CPP (decisione poi impugnabile ai sensi dell’art. 135 cpv. 3 CPP).
A giudizio di questa Corte, il
procuratore pubblico avrebbe dovuto di principio esaminare solo sommariamente
la nota d’onorario presentata l’08.04.2024 dall’avv. RE 1 e determinare
dapprima se nel caso concreto fossero dati i requisiti di cui all’art. 135 cpv.
2.
frase 2 CPP per ottenere un anticipo per le prestazioni fornite dal
24.10.2023
all’08.04.2024 (verificando se si trattava di un mandato di lunga durata
o se per altri motivi non era opportuno attendere la fine del procedimento) e
poi stabilire – con un esame sommario (dal momento che l’importo della
retribuzione viene deciso al termine del procedimento) – l’entità dell’importo
da versare (cfr. consid. 3.4. e la prassi in vigore nei Cantoni Zurigo, Berna e
Basilea Campagna).
Da parte sua, la reclamante al suo
scritto 08.04.2024 aveva allegato il dettaglio della nota d’onorario (con le
singole prestazioni dal 24.10.2023 al 08.04.2024), chiedendo la tassazione
della sua nota d’onorario intermedia. Ella avrebbe invece dovuto chiedere al
magistrato inquirente la concessione di un anticipo per le prestazioni già
fornite conformemente all’art. 135 cpv. 2 frase 2 CPP.
Dispositivo
Per questi motivi, copia della presente
decisione viene pertanto notificata, per conoscenza, anche al procuratore
generale.
4. Il
gravame è irricevibile. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese in considerazione della particolarità della
fattispecie.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP ed
ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera