60.2024.165
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono. violazione dell'art. 318 cpv. 1 CPP. violazione del diritto di essere sentito. fatti accertati in maniera inesatta / incompleta
30 gennaio 2025Italiano26 min
20.09.2023 RE 1 si è presentata presso il posto di polizia di __________ (__________)
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.165
Lugano
30 gennaio 2025/mr
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 11/14.06.2024
presentato da
RE 1
contro
il decreto di abbandono 03.06.2024 emanato dal procuratore
pubblico Veronica Lipari nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1,
__________, per titolo di truffa (ABB __________);
richiamate le osservazioni 17.06.2024
del procuratore pubblico, che chiede di tutelare il decreto impugnato, riconfermandosi
nelle sue motivazioni;
preso atto che PI 1, interpellato da
questa Corte, non ha presentato osservazioni al reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
20.09.2023 RE 1 si è presentata presso il posto di polizia di __________ (__________)
per sporgere denuncia penale poiché vittima di una presunta truffa, nel periodo
compreso tra il 27.08.2023 e il 30.08.2023, in relazione all’acquisto di un
apparecchio Thermomix® TM6 al prezzo di CHF 850.00 tramite un annuncio
pubblicato sul portale Facebook Marketplace.
La denunciante
ha dichiarato di aver visitato, il giorno 27.08.2023, il sito internet Facebook
Marketplace e di aver notato che un utente, __________, vendeva un apparecchio Thermomix®
TM6 nero al prezzo di CHF 850.00. Avrebbe quindi contattato il venditore,
tramite l’applicazione Facebook Messenger. Dopo avergli proposto di passare di
persona presso la sua abitazione per ritirare l’oggetto, lo stesso le avrebbe
risposto che, per garantire l’acquisto dell’apparecchio, ella avrebbe dovuto
versargli un acconto di CHF 100.00, con l’applicazione TWINT al numero di
cellulare __________.
Il
28.08.2023, alle ore 17:28, la figlia della denunciante avrebbe quindi versato l’acconto
richiesto con l’applicazione TWINT dal suo numero di cellulare __________ al
numero __________, come richiesto dal venditore. Quest’ultimo, dopo aver
confermato la ricezione dell’acconto, avrebbe dato un secondo numero di
cellulare alla denunciante __________) al quale, sempre con l’applicazione
TWINT, avrebbe dovuto versare il saldo di CHF 750.00 (importo che ella non ha mai
pagato).
La denunciante,
non avendo più saputo nulla da parte del venditore, avrebbe chiamato il numero di
cellulare +__________ al quale avrebbe risposto una donna che parlava in italiano.
La stessa le avrebbe detto di essere la cognata del venditore, la cui vera identità
era PI 1, con domicilio a __________, e che si sarebbe trattato di una truffa.
La denunciante
ha altresì addotto che PI 1 avrebbe bloccato il di lei numero di cellulare,
mentre ella non avrebbe più ricevuto alcuna comunicazione da parte sua e
tantomeno il Thermomix® TM6.
La denunciante
ha pure trasmesso alla polizia il print screen della conversazione avuta
con il venditore tramite l’applicazione Facebook Messenger e anche la
fotografia del profilo Facebook intestato a __________ (documentazione allegata
al suo VI 20.09.2023, AI 1, su cui si tornerà in seguito).
Al termine
dell’interrogatorio si è costituita accusatrice privata.
b. Il
21.09.2023 è stato allestito il relativo rapporto dalla Polizia __________ (pervenuto
al Ministero pubblico del Canton __________ il 26.09.2023) in cui è stato, tra
l’altro, precisato che i loro file informatici hanno confermato l’identità
fornita dalla cognata di PI 1. Inoltre la persona che compariva nella foto
della licenza di condurre di PI 1 corrispondeva a quella della persona che appariva
nel profilo Facebook dell’utente __________.
c. Con
scritto 27.09.2023 il procuratore pubblico del Canton __________ ha dapprima
informato __________ di aver aperto un procedimento penale contro ignoti per il
reato di truffa (art. 146 CP), rispettivamente di riciclaggio di denaro (art.
305bis CP), a seguito della denuncia sporta il 20.09.2023 da RE 1 e,
richiamando l’art. 265 CPP, ha chiesto a __________ la trasmissione di tutta
documentazione in suo possesso relativa a questa transazione.
d. Con
scritto 13/19.10.2023 __________ ha trasmesso al Ministero pubblico di __________
la documentazione richiesta, segnalando – tra le altre cose – che i pubblici
ministeri di __________ e di __________ avevano anch’essi richiesto
informazioni in merito alla medesima relazione.
e. Con
ulteriore scritto del 25.10.2023 il pubblico ministero del Canton __________ ha
chiesto a __________ la consegna anche di tutte le informazioni in suo possesso
relative al conto collegato al numero di cellulare __________.
Lo stesso giorno il pubblico ministero
del Canton __________, con riferimento al numero di cellulare __________ collegato
ad un conto __________, ha ordinato a __________, la consegna dei
giustificativi relativi alla transazione avvenuta il 28.08.2023.
Sempre il 25.10.2023 il pubblico ministero
del Canton __________ ha ordinato a __________ la consegna della documentazione
relativa al conto collegato al numero di cellulare __________.
f. L’08.11.2023 __________, il 09.11.2023 __________
e il 17/20.11.2023 __________ hanno trasmesso al pubblico ministero del Canton __________
la documentazione richiesta.
g. Con
scritto 29.11./01.12.2023 il procuratore pubblico del Canton __________ ha
chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino ex art. 31 CPP, di assumere il
procedimento penale a carico di PI 1, poiché sospettato del reato di truffa per
aver pubblicato un falso annuncio tramite internet, sul portale Facebook
Marketplace con lo pseudonimo “__________”, avendo messo in vendita un Thermomix®
TM6 al prezzo di CHF 850.00, inducendo in errore RE 1 che, per l’acquisto, gli
avrebbe versato un acconto di CHF 100.00 con l’applicazione TWINT al numero di
cellulare __________, apparecchio che ella non ha però mai ricevuto. Il
magistrato inquirente ha altresì precisato che RE 1, non avendo più ricevuto
notizie dal venditore, ha chiamato il predetto numero di cellulare, al quale
avrebbe risposto una donna, informandola che il venditore “__________” era suo
cognato che in realtà si chiamava PI 1 con domicilio a __________.
h.
Il
04.12.2023 il procuratore pubblico del Canton Ticino ha confermato al Ministero
pubblico del Canton __________ di aver assunto il procedimento penale a carico
di PI 1 per titolo di truffa (art. 146 CP) [inc. MP __________].
Lo stesso giorno il procuratore pubblico
ha incaricato la polizia ex art. 312 cpv. 1 CPP di procedere all’interrogatorio
di __________ (cognata di PI 1) come persona informata sui fatti e di PI 1 in
veste di imputato.
i. Il
03.05.2024 __________ è stata sentita dalla Polizia cantonale come persona
informata sui fatti.
In merito alla ragione per la quale
ella, in occasione di una telefonata con la denunciante, avesse riferito che
suo cognato fosse un truffatore ha dichiarato che “… in quel periodo, estate 2023, ricevevo un sacco di
telefonate da numeri che non conoscevo e tutte le persone con cui parlavo, in
lingua francese e tedesca, mi dicevano che erano state truffate in quanto
avevano inviato del denaro tramite TWINT al mio vecchio nr di telefono che era
lo __________. Da parte mia, dopo un mesetto
che continuavo a dire che io non c’entravo nulla, ho deciso di
recarmi in polizia per esporre la mia situazione. Allo sportello mi dicevano di
non rispondere o cambiare il nr. Cosa che poi ho fatto” (VI 03.05.2024, p. 2, AI 4).
Ella ha altresì addotto di essere “… poi venuta a conoscenza che il mio cognato PI 1
stava utilizzando il mio numero di cellulare e lo stava usando per truffare le
persone tramite la piattaforma di Facebook. In pratica metteva in vendita degli
oggetti e dopo aver ricevuto un acconto non inviava nulla al compratore. Come
detto a metà di agosto ho ricevuto una chiamata da una persona del Canton __________
che parlava abbastanza bene l’italiano che mi diceva che una sua amica aveva inviato
CHF 100.- al mio nr tramite TWINT ed allora ho capito che c’era qualcosa che
non funzionava. Parlando con la persona, di cui non ricordo il nome, ho fatto
diverse domande per poter risalire all’autore del fatto. In pratica siamo
arrivati alla conclusione che si trattava di PI 1 perché mi aveva detto che
abitava a __________, parlava francese e il nome iniziava con la lettera __________.
Dopo alcuni tentativi siamo arrivati al nome di __________. L’unico __________
che conosco è appunto l’ex marito di mia sorella ed ho iniziato a fare qualche
chiamata. Tramite mia sorella __________ che ha chiamato __________ (io non ci
parlo da tanto tempo), ho scoperto che effettivamente era PI 1 che stava
truffando le persone in quanto penso che dovevano lasciare l’appartamento e
avevano il mixer in vendita come pure una televisione. Sono certa di questo
perché è stata __________ a dire a __________ che le stavano vendendo” (VI 03.05.2024,
p. 2, AI 4).
Ha inoltre precisato di non sapere “… quante persone ha truffato ma io di sicuro so di una
persona che acquistato una televisione di CHF 250.-, quella di un mixer in
oggetto di CHF 100.- e un uomo che aveva acquistato delle scarpe per CHF 87.-.
Poi ho deciso di cambiare il nr di telefono e da allora non ho più avuto problemi.
Sta di fatto che confermo che sono stata io ad informare la persona di __________
che il possibile truffatore era PI 1. Logicamente non avevo ancora la certezza,
ma ho detto di andare in polizia a denunciarlo” (VI 03.05.2024, p. 2/3, AI 4).
__________ ha pure affermato di ritenere
PI 1 responsabile della truffa imputatagli, adducendo di non aver dato il suo
numero a nessuno, ipotizzando che “…
forse lo ha fregato da mia sorella”,
precisando poi di avere cambiato il
suo numero di telefono poiché “… non
volevo più avere problemi di sorta in quanto non c’entro nulla in questa storia” (VI 03.05.2024, p. 3, AI 4).
Sua sorella __________ sarebbe stata a
conoscenza di quello che stava succedendo, precisando che “… mentre parlavo con __________ le ho detto di
avvisare __________ su quanto stava succedendo. Non so poi se l’ha avvisata o
meno” (VI 03.05.2024, p. 3, AI 4). Ha
infine negato di aver ottenuto dei profitti da questi fatti poiché “… nell’applicazione TWINT non ho mai avuto delle
entrate sospette” (VI 03.05.2024, p. 3,
AI 4).
j. PI
1 interrogato l’8.05.2024 come imputato, ha contestato ogni addebito,
precisando di avere tre profili Facebook, tra cui quello denominato __________
e di avere utilizzato __________ per vendere degli oggetti di sua proprietà
(vendite andate a buon fine), ma di non aver mai utilizzato __________, di non
avere avuto contatti con la denunciante e neppure utilizzato i numeri di
cellulare indicati nella denuncia (VI 08.05.2024, p. 2, AI 4).
k. Il
relativo rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 16.05.2024 è stato
acquisito agli atti il 21.05.2024.
l. Con
decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale a carico di PI 1 per il reato di truffa (ABB __________).
Il
magistrato inquirente ha esposto che dalla documentazione acquisita agli atti sarebbe
emerso che il numero di cellulare __________ (sul quale la figlia di RE 1 aveva
accreditato l’acconto di CHF 100.00) era intestato a __________ (cognata
dell’imputato), collegato dapprima a una relazione bancaria __________ e poi,
dal 29.08.2023 (recte dal 28.08.2023, cfr. scritto 17/20.11.2023 di __________,
AI 1), ad una relazione aperta presso __________.
Il
numero di cellulare __________ (che, su richiesta del venditore, l’accusatrice
privata avrebbe dovuto utilizzare per accreditare il saldo di CHF 750.00)
sarebbe invece collegato a un conto __________ presso __________, “dal quale non è emerso nulla che potesse collegare il
numero ad un’identità, ma solo a un conto __________” (ABB __________, p. 2).
Dagli
estratti conto __________ di __________ non sarebbe risultato alcun accredito
di CHF 100.00 il 20.08.2023 (recte il 28.08.2023, cfr. in fatto consid.
a.) e nemmeno nei giorni successivi.
Per
contro, in data 04.09.2023, sul conto __________ aperto presso __________ dal tale
__________, cittadino francese residente in __________, __________ e pure
collegato al no. __________ sarebbe stato accreditato l’importo di CHF 100.00
dal numero di cellulare __________ intestato alla figlia di RE 1.
Ha
altresì reputato [riassumendo le audizioni del 03.05.2023 di __________ e
dell’08.05.2023 dell’imputato (cfr. ABB __________, p. 2)], che “… le dichiarazioni di __________ non hanno trovato
nessun riscontro oggettivo a loro sostegno e, da sole – considerato oltretutto
il rapporto conflittuale in essere fra i due (ndr. tra __________ e l’imputato) – non sono manifestamente
sufficienti per provare alcunché”
(ABB __________, p. 3).
Ha
pure addotto che, essendo l’accredito stato eseguito su un conto intestato a tale
__________, con domicilio in __________ [“posto che l’identità sia corretta e non usurpata come avviene
generalmente in questo genere di raggiri”
(ABB __________, p. 3)], non avrebbe ravvisato ulteriori atti istruttori da
esperire direttamente in Svizzera per la sua identificazione e per perseguirlo
penalmente. Eventuali altri atti istruttori avrebbero dovuto essere esperiti in
Francia con una richiesta di assistenza internazionale in materia penale, che,
in considerazione del principio della proporzionalità, nella fattispecie non si
giustificava vista l’esiguità del danno.
Il
procuratore pubblico ha infine precisato di aver rinunciato alla chiusura
dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 CPP “… vista l’inutilità di fissare alle parti un termine per proporre
istanze probatorie, considerato che non si vede quali altri atti istruttori potrebbero
essere esperiti e siccome la scrivente magistrata ritiene che l’imputato non
abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 429 CPP, considerato che
il procedimento penale si è di fatto limitato a un suo unico verbale
d’interrogatorio” (ABB __________, p.
3).
m. Con
reclamo (redatto in lingua francese) datato
10.06.2024 [spedito l’11.06.2024 al Ministero pubblico e trasmesso, per
competenza, a questa Corte il 14.06.2024] RE 1 impugna il suindicato decreto di
abbandono.
La reclamante afferma anzitutto di
essere stata truffata da PI 1 e di non essere la sola, adducendo di aver
investito il suo tempo (mezza giornata) per sporgere denuncia affinché sia
fatta giustizia e l’autore del “furto” punito. Evidenzia altresì che a
carico dell’imputato sarebbero state presentate numerose denunce da persone che
avrebbero subito un pregiudizio per il suo agire disonesto. Mal comprende
pertanto la ragione per la quale il procuratore pubblico abbia deciso di
chiudere un occhio di fronte a un criminale. Reputa scandalosa la presa di posizione,
inspiegabile e ingiustificabile, dell’autorità di perseguimento penale, avendo
lo Stato l’obbligo di far rispettare la legge. Si oppone pertanto al decreto di
abbandono, ritenendolo errato e inaccettabile, ribadendo di aver versato e
perso CHF 100.00: accetterebbe un abbandono del procedimento penale qualora le
venisse rimborsato questo importo e venisse indennizzata per altri CHF 100.00,
per un totale di CHF 200.00. In questo modo avrebbe la sensazione che l’imputato
sia stato punito e così dissuaso dal commettere nuovamente questi atti
disonesti.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato l’11/14.06.2024 contro il decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________)
è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art.
322.
cpv. 2 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
RE
1, accusatrice privata e titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 146 CP
(BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor
art. 137 CP n. 19 ss.) è
legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse
giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di abbandono
03.06.2024, che le avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo, per una persona non cognita di
diritto, sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2.
Il reclamo contro il decreto di abbandono è
accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da
giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se
(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli
elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
La
reclamante contesta il decreto di abbandono 03.06.2024, reputandosi vittima di
una truffa in relazione all’acquisto di un apparecchio Thermomix® TM6 tramite
un annuncio pubblicato sul portale Facebook Marketplace dall’utente __________,
chiedendo di perseguire, condannare l’imputato ed essere risarcita per il danno
subito.
Si è detto che il procuratore pubblico
nel decreto di abbandono 03.06.2024 – senza neppure esprimersi sull’esistenza o
meno degli elementi costitutivi del reato di truffa – ha concluso che “… si è rinunciato a emettere l’ordinanza di chiusura
dell’istruzione ex art. 318 CPP, vista l’inutilità di fissare alle parti un
termine per proporre istanze probatorie, considerato che non si vede quali
altri atti istruttori potrebbero essere esperiti e siccome la scrivente
magistrata ritiene che l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai
sensi dell’art. 429 CPP, considerato che il procedimento penale si è di fatto
limitato a un suo unico verbale d’interrogatorio” (ABB __________,
p. 3).
È
dunque necessario dapprima verificare se l’emanazione del decreto di abbandono
sia avvenuta nel rispetto delle norme del CPP.
4.
4.1.
La
procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP –
della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione
del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).
4.2
Il
pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha
effetto dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020
del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.
Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.;
BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; PK StPO – D. JOSITSCH /
N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della
polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi
di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla
polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – –
A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
4.3
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP
n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46
ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali
non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Secondo
la giurisprudenza (decisioni TF 6B_1385/2019 del 27.02.2020 consid. 1.1.; 1B_13/2020
del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.
Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.)
l’istruzione è considerata aperta non appena il procuratore pubblico cominci ad
occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui non emani un decreto formale di
apertura dell’istruzione, atto che – come già detto – ha soltanto effetto
dichiarativo. L’istruzione si apre comunque con l’adozione di misure coercitive
(decisione TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; DTF 141 IV 20 consid.
1.1.4.).
Il
pubblico ministero può tuttavia emanare un decreto di non luogo a procedere
anche dopo avere effettuato alcune verifiche (decisione TF 6B_810/2019 del
22.07.2019
consid. 2.1.), procedendo a propri semplici accertamenti (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), segnatamente consultando incarti o informazioni disponibili
o chiedendo alla parte una semplice presa di posizione sui fatti.
Il
decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 CPP interviene
prima di ogni istruzione e non può dunque essere cumulato con l’apertura
dell’istruzione (decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re
Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello).
4.4
La
differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.
L’apertura
dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di
esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali [per esempio
all’assunzione delle prove secondo l’art. 147 CPP (decisione TF 6B_1385/2019
del 27.02.2020 consid. 1.1.)], di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi
sulla causa e sulla procedura e, ancora, di presentare istanze probatorie (art.
107.
cpv. 1 CPP).
4.5
Secondo
l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico
ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con
domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se
intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo,
impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.
Di
principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa
l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per
quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo
così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK StPO
– N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).
L’esito
prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è tuttavia
vincolante: il magistrato inquirente può infatti, dopo la comunicazione scritta
alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER
/ M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 5).
Le
formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del
diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 09.09.2016 consid. 3.3.;
BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro
violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a
giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 del 1°.05.2018
consid. 4.].
5.
5.1.
Nel
caso in disamina, nonostante l’assenza di un decreto formale di apertura
dell’istruzione ex art. 309 cpv. 3 CPP (che secondo il Tribunale federale ha
comunque effetto dichiarativo), l’istruzione è stata in ogni caso materialmente
aperta dal Ministero pubblico del Canton __________, avendo ordinato delle
misure coercitive ai sensi dell’art. 265 CPP (cfr. in fatto consid. c;
decisione TF 6B_441/2021 del 25.08.2022 consid. 1.3.1; DTF 143 IV 397 consid.
3.4.2.; 141 IV 20 consid. 1.1.4.; ciascuna con riferimenti).
In
queste circostanze il procuratore pubblico del Canton Ticino, prima di emanare
il decreto di abbandono avrebbe dovuto notificare per iscritto alle parti l’imminente
chiusura dell'istruzione comunicando loro la sua intenzione di abbandonare
il procedimento penale, impartendo allo stesso tempo un termine per presentare
eventuali istanze probatorie e/o eventuali pretese di indennizzo (art. 318 cpv.
1.
CPP).
Nella
motivazione della decisione impugnata il procuratore pubblico ha spiegato le
ragioni per cui ha rinunciato a notificare alle parti l’imminente chiusura
dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP: ha reputato che fosse
inutile fissare loro un termine per proporre eventuali istanze probatorie, non
essendovi altri atti istruttori da poter esperire. Ha altresì ritenuto che
l’imputato non avesse diritto ad alcun indennizzo ex art. 429 CPP, essendo stato
interrogato una sola volta.
Si
ha dunque che, nel caso concreto, il procuratore pubblico ha omesso di
notificare per iscritto all’accusatrice privata RE 1, ma anche all’imputato PI
1, quali parti al procedimento penale di cui all’incarto MP __________,
l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro l’intenzione di emanare
un decreto di abbandono, con l’assegnazione di un termine per presentare
eventuali istanze probatorie, rispettivamente di indennizzo.
Così
facendo a RE 1, che al termine del suo interrogatorio 20.09.2023 si era
espressamente costituita accusatrice privata, non è stata in alcun modo
garantita la possibilità di comprendere gli sviluppi della procedura
preliminare né di valutare se presentare eventuali istanze probatorie, e ciò in
violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP.
Si
ricorda come lo scopo della comunicazione scritta di cui all'art. 318 CPP sia
quello di informare tutte le parti nei medesimi tempi e modalità, rispettando
così l’imperativo di parità di trattamento, in relazione al prospettato esito
del procedimento, sia di impartire loro
un termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o pretese di
risarcimento, ossequiando così il loro diritto di essere sentite.
5.2
Visto
quanto precede, essendo stato violato il diritto di essere sentito di RE 1 e in
mancanza di rispetto delle formalità (essenziali e obbligatorie) di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP, il decreto di abbandono deve
essere annullato.
Si può dunque prescindere dall’entrare
nel merito delle contestazioni sollevate dalla reclamante nel suo gravame.
Si impongono nondimeno alcune
considerazioni.
6.
A
giudizio di questa Corte la fattispecie in esame deve essere necessariamente
approfondita, poiché i fatti sono stati accertati in maniera inesatta e anche incompleta.
6.1
In
primo luogo si ricorda che con scritto 13/19.10.2023
__________ ha segnalato al Ministero pubblico del Canton __________ che anche il
Ministero pubblico di __________ e quello di __________ avevano chiesto informazioni
in merito al numero di cellulare +__________ collegato ai conti TWINT, fornendo
anche i riferimenti di questi procedimenti penali (cfr. in fatto consid.
d.; AI 1).
Da ciò si poteva desumere che non solo RE 1 avesse
subito una presunta truffa, ma che nella vicenda fossero state coinvolte anche
altre persone.
Verifica
che il magistrato inquirente ticinese avrebbe
dovuto esperire, acquisendo le necessarie informazioni e/o documenti utili al
procedimento penale a carico di PI 1.
6.2
In secondo
luogo non sono stati neppure identificati i titolari dei numeri __________, __________
e __________, utilizzati tra agosto e settembre del 2023, in particolare il
28.08.2023
per concludere la transazione.
6.3
In terzo luogo – a prescindere
dall’importo esiguo del preteso danno denunciato e da un’eventuale richiesta di
assistenza internazionale in materia penale in Francia (cfr. ABB __________, p.
3.
punto 7) – si evidenzia che, in occasione del suo interrogatorio 03.05.2024, __________
ha dichiarato che suo cognato aveva commesso delle truffe con la piattaforma di
Facebook utilizzando il suo numero di telefono e di aver scoperto, tramite le
sue sorelle __________ e __________ (ex moglie di PI 1), il suo agire
truffaldino (cfr. in fatto consid. i). Sarebbe dunque opportuno sentire quest’ultime
per approfondire la fattispecie e chiarire il genere e il numero di transazioni
effettuate dall’imputato, che ha del resto confermato di essere in possesso di
un profilo Facebook con lo pseudonimo di __________ e di aver venduto (non
meglio precisata) merce di sua proprietà sul sito internet Facebook Marketplace
proprio nell’estate del 2023 (cfr. in fatto consid. j.).
6.4
Va inoltre tenuto presente che, nel caso
in esame, non è stato stabilito l’esatto flusso del denaro con riferimento alla
transazione del 28.08.2023, alle ore 17:28, dell’importo di CHF 100.00, che RE
1.
avrebbe versato, con l’applicazione TWINT legata al numero di cellulare __________
di sua figlia, a favore del numero di cellulare __________ (cfr. in fatto
consid. a).
La documentazione prodotta da RE 1 è manifestamente
insufficiente (poiché in parte illeggibile), non essendo possibile estrapolare
gli elementi necessari per la ricostruzione della surriferita transazione (tra
cui data, ora, numero di cellulare del destinatario; cfr. documenti allegati al
suo VI 20.09.2023, AI 1).
Sarebbe dunque opportuno chiederle di
produrre nuovamente – in maniera chiara e decifrabile – lo screenshot
rispettivamente il print screen dell’intera conversazione avuta con il
venditore, tramite l’applicazione Facebook Messenger, così come eventuale altra
documentazione/informazione in suo possesso (tra cui la documentazione inerente
al conto TWINT legato al numero di cellulare __________ della figlia di cui
alla transazione del 28.08.2023, non essendo stata acquisita agli atti).
6.5
Visto
quanto precede, si tratta di chiarire elementi di una certa rilevanza che non
sono stati istruiti e quindi non considerati dal procuratore pubblico nel
decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________), la cui decisione è dunque
prematura.
6.6
Il procuratore pubblico, sulla
base di questi (eventuali) ulteriori accertamenti e di ogni altro atto
istruttorio che riterrà necessario per chiarire i fatti denunciati, riesaminerà
se, nel caso concreto, PI 1 abbia assunto un comportamento penalmente
rilevante.
7.
Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti
considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4
CPP). Non si assegnano indennità, non avendo RE 1 fatto capo ai servizi di un
legale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Il decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________)
emanato dal procuratore pubblico Veronica Lipari è annullato.
§§ Gli
atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al pubblico ministero per
procedere nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera