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Decisione

60.2024.165

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono. violazione dell'art. 318 cpv. 1 CPP. violazione del diritto di essere sentito. fatti accertati in maniera inesatta / incompleta

30 gennaio 2025Italiano26 min

20.09.2023 RE 1 si è presentata presso il posto di polizia di __________ (__________)

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.165

Lugano

30 gennaio 2025/mr

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 11/14.06.2024

presentato da

RE 1

contro

il decreto di abbandono 03.06.2024 emanato dal procuratore

pubblico Veronica Lipari nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1,

__________, per titolo di truffa (ABB __________);

richiamate le osservazioni 17.06.2024

del procuratore pubblico, che chiede di tutelare il decreto impugnato, riconfermandosi

nelle sue motivazioni;

preso atto che PI 1, interpellato da

questa Corte, non ha presentato osservazioni al reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

20.09.2023 RE 1 si è presentata presso il posto di polizia di __________ (__________)

per sporgere denuncia penale poiché vittima di una presunta truffa, nel periodo

compreso tra il 27.08.2023 e il 30.08.2023, in relazione all’acquisto di un

apparecchio Thermomix® TM6 al prezzo di CHF 850.00 tramite un annuncio

pubblicato sul portale Facebook Marketplace.

La denunciante

ha dichiarato di aver visitato, il giorno 27.08.2023, il sito internet Facebook

Marketplace e di aver notato che un utente, __________, vendeva un apparecchio Thermomix®

TM6 nero al prezzo di CHF 850.00. Avrebbe quindi contattato il venditore,

tramite l’applicazione Facebook Messenger. Dopo avergli proposto di passare di

persona presso la sua abitazione per ritirare l’oggetto, lo stesso le avrebbe

risposto che, per garantire l’acquisto dell’apparecchio, ella avrebbe dovuto

versargli un acconto di CHF 100.00, con l’applicazione TWINT al numero di

cellulare __________.

Il

28.08.2023, alle ore 17:28, la figlia della denunciante avrebbe quindi versato l’acconto

richiesto con l’applicazione TWINT dal suo numero di cellulare __________ al

numero __________, come richiesto dal venditore. Quest’ultimo, dopo aver

confermato la ricezione dell’acconto, avrebbe dato un secondo numero di

cellulare alla denunciante __________) al quale, sempre con l’applicazione

TWINT, avrebbe dovuto versare il saldo di CHF 750.00 (importo che ella non ha mai

pagato).

La denunciante,

non avendo più saputo nulla da parte del venditore, avrebbe chiamato il numero di

cellulare +__________ al quale avrebbe risposto una donna che parlava in italiano.

La stessa le avrebbe detto di essere la cognata del venditore, la cui vera identità

era PI 1, con domicilio a __________, e che si sarebbe trattato di una truffa.

La denunciante

ha altresì addotto che PI 1 avrebbe bloccato il di lei numero di cellulare,

mentre ella non avrebbe più ricevuto alcuna comunicazione da parte sua e

tantomeno il Thermomix® TM6.

La denunciante

ha pure trasmesso alla polizia il print screen della conversazione avuta

con il venditore tramite l’applicazione Facebook Messenger e anche la

fotografia del profilo Facebook intestato a __________ (documentazione allegata

al suo VI 20.09.2023, AI 1, su cui si tornerà in seguito).

Al termine

dell’interrogatorio si è costituita accusatrice privata.

b. Il

21.09.2023 è stato allestito il relativo rapporto dalla Polizia __________ (pervenuto

al Ministero pubblico del Canton __________ il 26.09.2023) in cui è stato, tra

l’altro, precisato che i loro file informatici hanno confermato l’identità

fornita dalla cognata di PI 1. Inoltre la persona che compariva nella foto

della licenza di condurre di PI 1 corrispondeva a quella della persona che appariva

nel profilo Facebook dell’utente __________.

c. Con

scritto 27.09.2023 il procuratore pubblico del Canton __________ ha dapprima

informato __________ di aver aperto un procedimento penale contro ignoti per il

reato di truffa (art. 146 CP), rispettivamente di riciclaggio di denaro (art.

305bis CP), a seguito della denuncia sporta il 20.09.2023 da RE 1 e,

richiamando l’art. 265 CPP, ha chiesto a __________ la trasmissione di tutta

documentazione in suo possesso relativa a questa transazione.

d. Con

scritto 13/19.10.2023 __________ ha trasmesso al Ministero pubblico di __________

la documentazione richiesta, segnalando – tra le altre cose – che i pubblici

ministeri di __________ e di __________ avevano anch’essi richiesto

informazioni in merito alla medesima relazione.

e. Con

ulteriore scritto del 25.10.2023 il pubblico ministero del Canton __________ ha

chiesto a __________ la consegna anche di tutte le informazioni in suo possesso

relative al conto collegato al numero di cellulare __________.

Lo stesso giorno il pubblico ministero

del Canton __________, con riferimento al numero di cellulare __________ collegato

ad un conto __________, ha ordinato a __________, la consegna dei

giustificativi relativi alla transazione avvenuta il 28.08.2023.

Sempre il 25.10.2023 il pubblico ministero

del Canton __________ ha ordinato a __________ la consegna della documentazione

relativa al conto collegato al numero di cellulare __________.

f. L’08.11.2023 __________, il 09.11.2023 __________

e il 17/20.11.2023 __________ hanno trasmesso al pubblico ministero del Canton __________

la documentazione richiesta.

g. Con

scritto 29.11./01.12.2023 il procuratore pubblico del Canton __________ ha

chiesto al Ministero pubblico del Canton Ticino ex art. 31 CPP, di assumere il

procedimento penale a carico di PI 1, poiché sospettato del reato di truffa per

aver pubblicato un falso annuncio tramite internet, sul portale Facebook

Marketplace con lo pseudonimo “__________”, avendo messo in vendita un Thermomix®

TM6 al prezzo di CHF 850.00, inducendo in errore RE 1 che, per l’acquisto, gli

avrebbe versato un acconto di CHF 100.00 con l’applicazione TWINT al numero di

cellulare __________, apparecchio che ella non ha però mai ricevuto. Il

magistrato inquirente ha altresì precisato che RE 1, non avendo più ricevuto

notizie dal venditore, ha chiamato il predetto numero di cellulare, al quale

avrebbe risposto una donna, informandola che il venditore “__________” era suo

cognato che in realtà si chiamava PI 1 con domicilio a __________.

h.

Il

04.12.2023 il procuratore pubblico del Canton Ticino ha confermato al Ministero

pubblico del Canton __________ di aver assunto il procedimento penale a carico

di PI 1 per titolo di truffa (art. 146 CP) [inc. MP __________].

Lo stesso giorno il procuratore pubblico

ha incaricato la polizia ex art. 312 cpv. 1 CPP di procedere all’interrogatorio

di __________ (cognata di PI 1) come persona informata sui fatti e di PI 1 in

veste di imputato.

i. Il

03.05.2024 __________ è stata sentita dalla Polizia cantonale come persona

informata sui fatti.

In merito alla ragione per la quale

ella, in occasione di una telefonata con la denunciante, avesse riferito che

suo cognato fosse un truffatore ha dichiarato che “… in quel periodo, estate 2023, ricevevo un sacco di

telefonate da numeri che non conoscevo e tutte le persone con cui parlavo, in

lingua francese e tedesca, mi dicevano che erano state truffate in quanto

avevano inviato del denaro tramite TWINT al mio vecchio nr di telefono che era

lo __________. Da parte mia, dopo un mesetto

che continuavo a dire che io non c’entravo nulla, ho deciso di

recarmi in polizia per esporre la mia situazione. Allo sportello mi dicevano di

non rispondere o cambiare il nr. Cosa che poi ho fatto” (VI 03.05.2024, p. 2, AI 4).

Ella ha altresì addotto di essere “… poi venuta a conoscenza che il mio cognato PI 1

stava utilizzando il mio numero di cellulare e lo stava usando per truffare le

persone tramite la piattaforma di Facebook. In pratica metteva in vendita degli

oggetti e dopo aver ricevuto un acconto non inviava nulla al compratore. Come

detto a metà di agosto ho ricevuto una chiamata da una persona del Canton __________

che parlava abbastanza bene l’italiano che mi diceva che una sua amica aveva inviato

CHF 100.- al mio nr tramite TWINT ed allora ho capito che c’era qualcosa che

non funzionava. Parlando con la persona, di cui non ricordo il nome, ho fatto

diverse domande per poter risalire all’autore del fatto. In pratica siamo

arrivati alla conclusione che si trattava di PI 1 perché mi aveva detto che

abitava a __________, parlava francese e il nome iniziava con la lettera __________.

Dopo alcuni tentativi siamo arrivati al nome di __________. L’unico __________

che conosco è appunto l’ex marito di mia sorella ed ho iniziato a fare qualche

chiamata. Tramite mia sorella __________ che ha chiamato __________ (io non ci

parlo da tanto tempo), ho scoperto che effettivamente era PI 1 che stava

truffando le persone in quanto penso che dovevano lasciare l’appartamento e

avevano il mixer in vendita come pure una televisione. Sono certa di questo

perché è stata __________ a dire a __________ che le stavano vendendo” (VI 03.05.2024,

p. 2, AI 4).

Ha inoltre precisato di non sapere “… quante persone ha truffato ma io di sicuro so di una

persona che acquistato una televisione di CHF 250.-, quella di un mixer in

oggetto di CHF 100.- e un uomo che aveva acquistato delle scarpe per CHF 87.-.

Poi ho deciso di cambiare il nr di telefono e da allora non ho più avuto problemi.

Sta di fatto che confermo che sono stata io ad informare la persona di __________

che il possibile truffatore era PI 1. Logicamente non avevo ancora la certezza,

ma ho detto di andare in polizia a denunciarlo” (VI 03.05.2024, p. 2/3, AI 4).

__________ ha pure affermato di ritenere

PI 1 responsabile della truffa imputatagli, adducendo di non aver dato il suo

numero a nessuno, ipotizzando che “…

forse lo ha fregato da mia sorella”,

precisando poi di avere cambiato il

suo numero di telefono poiché “… non

volevo più avere problemi di sorta in quanto non c’entro nulla in questa storia” (VI 03.05.2024, p. 3, AI 4).

Sua sorella __________ sarebbe stata a

conoscenza di quello che stava succedendo, precisando che “… mentre parlavo con __________ le ho detto di

avvisare __________ su quanto stava succedendo. Non so poi se l’ha avvisata o

meno” (VI 03.05.2024, p. 3, AI 4). Ha

infine negato di aver ottenuto dei profitti da questi fatti poiché “… nell’applicazione TWINT non ho mai avuto delle

entrate sospette” (VI 03.05.2024, p. 3,

AI 4).

j. PI

1 interrogato l’8.05.2024 come imputato, ha contestato ogni addebito,

precisando di avere tre profili Facebook, tra cui quello denominato __________

e di avere utilizzato __________ per vendere degli oggetti di sua proprietà

(vendite andate a buon fine), ma di non aver mai utilizzato __________, di non

avere avuto contatti con la denunciante e neppure utilizzato i numeri di

cellulare indicati nella denuncia (VI 08.05.2024, p. 2, AI 4).

k. Il

relativo rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 16.05.2024 è stato

acquisito agli atti il 21.05.2024.

l. Con

decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento

penale a carico di PI 1 per il reato di truffa (ABB __________).

Il

magistrato inquirente ha esposto che dalla documentazione acquisita agli atti sarebbe

emerso che il numero di cellulare __________ (sul quale la figlia di RE 1 aveva

accreditato l’acconto di CHF 100.00) era intestato a __________ (cognata

dell’imputato), collegato dapprima a una relazione bancaria __________ e poi,

dal 29.08.2023 (recte dal 28.08.2023, cfr. scritto 17/20.11.2023 di __________,

AI 1), ad una relazione aperta presso __________.

Il

numero di cellulare __________ (che, su richiesta del venditore, l’accusatrice

privata avrebbe dovuto utilizzare per accreditare il saldo di CHF 750.00)

sarebbe invece collegato a un conto __________ presso __________, “dal quale non è emerso nulla che potesse collegare il

numero ad un’identità, ma solo a un conto __________” (ABB __________, p. 2).

Dagli

estratti conto __________ di __________ non sarebbe risultato alcun accredito

di CHF 100.00 il 20.08.2023 (recte il 28.08.2023, cfr. in fatto consid.

a.) e nemmeno nei giorni successivi.

Per

contro, in data 04.09.2023, sul conto __________ aperto presso __________ dal tale

__________, cittadino francese residente in __________, __________ e pure

collegato al no. __________ sarebbe stato accreditato l’importo di CHF 100.00

dal numero di cellulare __________ intestato alla figlia di RE 1.

Ha

altresì reputato [riassumendo le audizioni del 03.05.2023 di __________ e

dell’08.05.2023 dell’imputato (cfr. ABB __________, p. 2)], che “… le dichiarazioni di __________ non hanno trovato

nessun riscontro oggettivo a loro sostegno e, da sole – considerato oltretutto

il rapporto conflittuale in essere fra i due (ndr. tra __________ e l’imputato) – non sono manifestamente

sufficienti per provare alcunché”

(ABB __________, p. 3).

Ha

pure addotto che, essendo l’accredito stato eseguito su un conto intestato a tale

__________, con domicilio in __________ [“posto che l’identità sia corretta e non usurpata come avviene

generalmente in questo genere di raggiri”

(ABB __________, p. 3)], non avrebbe ravvisato ulteriori atti istruttori da

esperire direttamente in Svizzera per la sua identificazione e per perseguirlo

penalmente. Eventuali altri atti istruttori avrebbero dovuto essere esperiti in

Francia con una richiesta di assistenza internazionale in materia penale, che,

in considerazione del principio della proporzionalità, nella fattispecie non si

giustificava vista l’esiguità del danno.

Il

procuratore pubblico ha infine precisato di aver rinunciato alla chiusura

dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 CPP “… vista l’inutilità di fissare alle parti un termine per proporre

istanze probatorie, considerato che non si vede quali altri atti istruttori potrebbero

essere esperiti e siccome la scrivente magistrata ritiene che l’imputato non

abbia diritto ad alcun indennizzo, ai sensi dell’art. 429 CPP, considerato che

il procedimento penale si è di fatto limitato a un suo unico verbale

d’interrogatorio” (ABB __________, p.

3).

m. Con

reclamo (redatto in lingua francese) datato

10.06.2024 [spedito l’11.06.2024 al Ministero pubblico e trasmesso, per

competenza, a questa Corte il 14.06.2024] RE 1 impugna il suindicato decreto di

abbandono.

La reclamante afferma anzitutto di

essere stata truffata da PI 1 e di non essere la sola, adducendo di aver

investito il suo tempo (mezza giornata) per sporgere denuncia affinché sia

fatta giustizia e l’autore del “furto” punito. Evidenzia altresì che a

carico dell’imputato sarebbero state presentate numerose denunce da persone che

avrebbero subito un pregiudizio per il suo agire disonesto. Mal comprende

pertanto la ragione per la quale il procuratore pubblico abbia deciso di

chiudere un occhio di fronte a un criminale. Reputa scandalosa la presa di posizione,

inspiegabile e ingiustificabile, dell’autorità di perseguimento penale, avendo

lo Stato l’obbligo di far rispettare la legge. Si oppone pertanto al decreto di

abbandono, ritenendolo errato e inaccettabile, ribadendo di aver versato e

perso CHF 100.00: accetterebbe un abbandono del procedimento penale qualora le

venisse rimborsato questo importo e venisse indennizzata per altri CHF 100.00,

per un totale di CHF 200.00. In questo modo avrebbe la sensazione che l’imputato

sia stato punito e così dissuaso dal commettere nuovamente questi atti

disonesti.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)

può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato l’11/14.06.2024 contro il decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________)

è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni ai sensi dell’art.

322.

cpv. 2 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK

StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

RE

1, accusatrice privata e titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 146 CP

(BSK StGB – M.A. NIGGLI / C. RIEDO, 4. ed., vor

art. 137 CP n. 19 ss.) è

legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse

giuridicamente protetto alla modifica o all’annullamento del decreto di abbandono

03.06.2024, che le avrebbe cagionato un danno personale, diretto e attuale.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo, per una persona non cognita di

diritto, sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di abbandono è

accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato tali da

giustificare la promozione dell’accusa (art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se

(contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli

elementi costitutivi di un reato (art. 319 cpv. 1 lit. b CPP).

Si

ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7

cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può

essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve

fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo

senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del

reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado

circa altra conclusione che merita approfondimento.

3.

La

reclamante contesta il decreto di abbandono 03.06.2024, reputandosi vittima di

una truffa in relazione all’acquisto di un apparecchio Thermomix® TM6 tramite

un annuncio pubblicato sul portale Facebook Marketplace dall’utente __________,

chiedendo di perseguire, condannare l’imputato ed essere risarcita per il danno

subito.

Si è detto che il procuratore pubblico

nel decreto di abbandono 03.06.2024 – senza neppure esprimersi sull’esistenza o

meno degli elementi costitutivi del reato di truffa – ha concluso che “… si è rinunciato a emettere l’ordinanza di chiusura

dell’istruzione ex art. 318 CPP, vista l’inutilità di fissare alle parti un

termine per proporre istanze probatorie, considerato che non si vede quali

altri atti istruttori potrebbero essere esperiti e siccome la scrivente

magistrata ritiene che l’imputato non abbia diritto ad alcun indennizzo, ai

sensi dell’art. 429 CPP, considerato che il procedimento penale si è di fatto

limitato a un suo unico verbale d’interrogatorio” (ABB __________,

p. 3).

È

dunque necessario dapprima verificare se l’emanazione del decreto di abbandono

sia avvenuta nel rispetto delle norme del CPP.

4.

4.1.

La

procedura preliminare consta – come disciplinato dall’art. 299 cpv. 1 CPP

della procedura investigativa di polizia (art. 306 s. CPP) e dell’istruzione

del pubblico ministero (art. 308 ss. CPP).

4.2

Il

pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha

effetto dichiarativo (decisioni TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; 1B_13/2020

del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.

Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.;

BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; PK StPO – D. JOSITSCH /

N. SCHMID, 4. ed., art. 309 CPP n. 2)], se: a. da informazioni o rapporti della

polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi

di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla

polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – –

A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 21 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

4.3

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP

n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46

ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali

non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Secondo

la giurisprudenza (decisioni TF 6B_1385/2019 del 27.02.2020 consid. 1.1.; 1B_13/2020

del 10.02.2020 consid. 3.2. in re Ministero pubblico del Cantone Ticino c.

Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello; DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.)

l’istruzione è considerata aperta non appena il procuratore pubblico cominci ad

occuparsi del caso, anche nell’ipotesi in cui non emani un decreto formale di

apertura dell’istruzione, atto che – come già detto – ha soltanto effetto

dichiarativo. L’istruzione si apre comunque con l’adozione di misure coercitive

(decisione TF 6B_84/2020 del 22.06.2020 consid. 2.1.1.; DTF 141 IV 20 consid.

1.1.4.).

Il

pubblico ministero può tuttavia emanare un decreto di non luogo a procedere

anche dopo avere effettuato alcune verifiche (decisione TF 6B_810/2019 del

22.07.2019

consid. 2.1.), procedendo a propri semplici accertamenti (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), segnatamente consultando incarti o informazioni disponibili

o chiedendo alla parte una semplice presa di posizione sui fatti.

Il

decreto di non luogo a procedere in applicazione dell’art. 310 CPP interviene

prima di ogni istruzione e non può dunque essere cumulato con l’apertura

dell’istruzione (decisione TF 1B_13/2020 del 10.02.2020 consid. 3.2. in re

Ministero pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello).

4.4

La

differenza tra aprire o non aprire l’istruzione non è trascurabile.

L’apertura

dell’istruzione comporta infatti, tra l’altro, il diritto delle parti di

esaminare gli atti, di partecipare agli atti procedurali [per esempio

all’assunzione delle prove secondo l’art. 147 CPP (decisione TF 6B_1385/2019

del 27.02.2020 consid. 1.1.)], di fare capo ad un patrocinatore, di esprimersi

sulla causa e sulla procedura e, ancora, di presentare istanze probatorie (art.

107.

cpv. 1 CPP).

4.5

Secondo

l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico

ministero emana un decreto di accusa oppure notifica per scritto alle parti con

domicilio noto l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se

intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento penale; nel contempo,

impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.

Di

principio per ogni fattispecie esaminata si deve precisare se verrà promossa

l’accusa oppure se sarà decretato l’abbandono; deve essere comunicato anche per

quali titoli di reato il procuratore pubblico intende promuovere l’accusa. Solo

così le parti saranno in grado di valutare eventuali richieste di prove (ZK StPO

– N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 318 CPP n. 3).

L’esito

prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è tuttavia

vincolante: il magistrato inquirente può infatti, dopo la comunicazione scritta

alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO – D. WIPRÄCHTIGER

/ M. HANS / S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 5).

Le

formalità dell’art. 318 cpv. 1 CPP sono essenziali e obbligatorie a tutela del

diritto di essere sentito (decisione TF 6B_98/2016 del 09.09.2016 consid. 3.3.;

BSK StPO – S. STEINER, op. cit., art. 318 CPP n. 15), per cui la loro

violazione comporta l’annullabilità della decisione resa in seguito (rinvio a

giudizio, abbandono oppure sospensione) [decisione TF 6B_646/2017 del 1°.05.2018

consid. 4.].

5.

5.1.

Nel

caso in disamina, nonostante l’assenza di un decreto formale di apertura

dell’istruzione ex art. 309 cpv. 3 CPP (che secondo il Tribunale federale ha

comunque effetto dichiarativo), l’istruzione è stata in ogni caso materialmente

aperta dal Ministero pubblico del Canton __________, avendo ordinato delle

misure coercitive ai sensi dell’art. 265 CPP (cfr. in fatto consid. c;

decisione TF 6B_441/2021 del 25.08.2022 consid. 1.3.1; DTF 143 IV 397 consid.

3.4.2.; 141 IV 20 consid. 1.1.4.; ciascuna con riferimenti).

In

queste circostanze il procuratore pubblico del Canton Ticino, prima di emanare

il decreto di abbandono avrebbe dovuto notificare per iscritto alle parti l’imminente

chiusura dell'istruzione comunicando loro la sua intenzione di abbandonare

il procedimento penale, impartendo allo stesso tempo un termine per presentare

eventuali istanze probatorie e/o eventuali pretese di indennizzo (art. 318 cpv.

1.

CPP).

Nella

motivazione della decisione impugnata il procuratore pubblico ha spiegato le

ragioni per cui ha rinunciato a notificare alle parti l’imminente chiusura

dell’istruzione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP: ha reputato che fosse

inutile fissare loro un termine per proporre eventuali istanze probatorie, non

essendovi altri atti istruttori da poter esperire. Ha altresì ritenuto che

l’imputato non avesse diritto ad alcun indennizzo ex art. 429 CPP, essendo stato

interrogato una sola volta.

Si

ha dunque che, nel caso concreto, il procuratore pubblico ha omesso di

notificare per iscritto all’accusatrice privata RE 1, ma anche all’imputato PI

1, quali parti al procedimento penale di cui all’incarto MP __________,

l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro l’intenzione di emanare

un decreto di abbandono, con l’assegnazione di un termine per presentare

eventuali istanze probatorie, rispettivamente di indennizzo.

Così

facendo a RE 1, che al termine del suo interrogatorio 20.09.2023 si era

espressamente costituita accusatrice privata, non è stata in alcun modo

garantita la possibilità di comprendere gli sviluppi della procedura

preliminare né di valutare se presentare eventuali istanze probatorie, e ciò in

violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP.

Si

ricorda come lo scopo della comunicazione scritta di cui all'art. 318 CPP sia

quello di informare tutte le parti nei medesimi tempi e modalità, rispettando

così l’imperativo di parità di trattamento, in relazione al prospettato esito

del procedimento, sia di impartire loro

un termine per presentare eventuali istanze probatorie e/o pretese di

risarcimento, ossequiando così il loro diritto di essere sentite.

5.2

Visto

quanto precede, essendo stato violato il diritto di essere sentito di RE 1 e in

mancanza di rispetto delle formalità (essenziali e obbligatorie) di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP, il decreto di abbandono deve

essere annullato.

Si può dunque prescindere dall’entrare

nel merito delle contestazioni sollevate dalla reclamante nel suo gravame.

Si impongono nondimeno alcune

considerazioni.

6.

A

giudizio di questa Corte la fattispecie in esame deve essere necessariamente

approfondita, poiché i fatti sono stati accertati in maniera inesatta e anche incompleta.

6.1

In

primo luogo si ricorda che con scritto 13/19.10.2023

__________ ha segnalato al Ministero pubblico del Canton __________ che anche il

Ministero pubblico di __________ e quello di __________ avevano chiesto informazioni

in merito al numero di cellulare +__________ collegato ai conti TWINT, fornendo

anche i riferimenti di questi procedimenti penali (cfr. in fatto consid.

d.; AI 1).

Da ciò si poteva desumere che non solo RE 1 avesse

subito una presunta truffa, ma che nella vicenda fossero state coinvolte anche

altre persone.

Verifica

che il magistrato inquirente ticinese avrebbe

dovuto esperire, acquisendo le necessarie informazioni e/o documenti utili al

procedimento penale a carico di PI 1.

6.2

In secondo

luogo non sono stati neppure identificati i titolari dei numeri __________, __________

e __________, utilizzati tra agosto e settembre del 2023, in particolare il

28.08.2023

per concludere la transazione.

6.3

In terzo luogo – a prescindere

dall’importo esiguo del preteso danno denunciato e da un’eventuale richiesta di

assistenza internazionale in materia penale in Francia (cfr. ABB __________, p.

3.

punto 7) – si evidenzia che, in occasione del suo interrogatorio 03.05.2024, __________

ha dichiarato che suo cognato aveva commesso delle truffe con la piattaforma di

Facebook utilizzando il suo numero di telefono e di aver scoperto, tramite le

sue sorelle __________ e __________ (ex moglie di PI 1), il suo agire

truffaldino (cfr. in fatto consid. i). Sarebbe dunque opportuno sentire quest’ultime

per approfondire la fattispecie e chiarire il genere e il numero di transazioni

effettuate dall’imputato, che ha del resto confermato di essere in possesso di

un profilo Facebook con lo pseudonimo di __________ e di aver venduto (non

meglio precisata) merce di sua proprietà sul sito internet Facebook Marketplace

proprio nell’estate del 2023 (cfr. in fatto consid. j.).

6.4

Va inoltre tenuto presente che, nel caso

in esame, non è stato stabilito l’esatto flusso del denaro con riferimento alla

transazione del 28.08.2023, alle ore 17:28, dell’importo di CHF 100.00, che RE

1.

avrebbe versato, con l’applicazione TWINT legata al numero di cellulare __________

di sua figlia, a favore del numero di cellulare __________ (cfr. in fatto

consid. a).

La documentazione prodotta da RE 1 è manifestamente

insufficiente (poiché in parte illeggibile), non essendo possibile estrapolare

gli elementi necessari per la ricostruzione della surriferita transazione (tra

cui data, ora, numero di cellulare del destinatario; cfr. documenti allegati al

suo VI 20.09.2023, AI 1).

Sarebbe dunque opportuno chiederle di

produrre nuovamente – in maniera chiara e decifrabile – lo screenshot

rispettivamente il print screen dell’intera conversazione avuta con il

venditore, tramite l’applicazione Facebook Messenger, così come eventuale altra

documentazione/informazione in suo possesso (tra cui la documentazione inerente

al conto TWINT legato al numero di cellulare __________ della figlia di cui

alla transazione del 28.08.2023, non essendo stata acquisita agli atti).

6.5

Visto

quanto precede, si tratta di chiarire elementi di una certa rilevanza che non

sono stati istruiti e quindi non considerati dal procuratore pubblico nel

decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________), la cui decisione è dunque

prematura.

6.6

Il procuratore pubblico, sulla

base di questi (eventuali) ulteriori accertamenti e di ogni altro atto

istruttorio che riterrà necessario per chiarire i fatti denunciati, riesaminerà

se, nel caso concreto, PI 1 abbia assunto un comportamento penalmente

rilevante.

7.

Il reclamo è accolto ai sensi dei precedenti

considerandi. Non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 428 cpv. 4

CPP). Non si assegnano indennità, non avendo RE 1 fatto capo ai servizi di un

legale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP e ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Il decreto di abbandono 03.06.2024 (ABB __________)

emanato dal procuratore pubblico Veronica Lipari è annullato.

§§ Gli

atti dell’incarto MP __________ sono ritornati al pubblico ministero per

procedere nei suoi incombenti.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano indennità.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera