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Decisione

60.2024.167

Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d'ufficio. caso bagatellare

3 ottobre 2024Italiano28 min

25.02.2024, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri “__________”,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.167

Lugano

3 ottobre 2024/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola

Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Daniela

Fossati

sedente per statuire sul reclamo 14/17.06.2024

– completato il 26/27.06.2024 – presentato da

RE 1

patr. da: PR 1

contro

il decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico

Francesca Nicora con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un

difensore d’ufficio (inc. MP __________);

richiamato lo scritto 26/27.06.2024 del

procuratore pubblico, con cui – esponendo alcune considerazioni e confermando

la decisione impugnata – chiede di respingere il reclamo;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Il

25.02.2024, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri “__________”,

Stazione di __________, RE 1 ha sporto denuncia orale contro ignoti,

dichiarando di essere stato vittima di un furto, tra le ore 10:30 e le ore

14:15, a __________, in Via __________, presso un parcheggio incustodito,

dell’autovettura marca Fiat modello 500, targata __________, n. di telaio __________,

di sua proprietà.

b. Il

26.02.2024 RE 1 si è presentato presso il posto di gendarmeria di __________

per segnalare il furto dell’autovettura.

c. Il

28.02.2024 RE 1 (con l’apposito formulario) ha pure sporto denuncia alla Polizia

cantonale contro ignoti in merito all’asserito furto, indicando nondimeno che

l’autovettura gli era stata concessa in leasing, che al momento del furto era

presente anche la figlia __________ e che non gli era stata sottratta altra

refurtiva.

Sempre

il 28.02.2024 RE 1 è stato sentito dalla polizia, in veste di persona informata

sui fatti, mentre il 27.04.2024 la figlia __________ è stata interrogata dalla

polizia (dapprima come persona informata sui fatti e poi in veste di imputata) in

merito all’asserito furto.

d. Con

scritto 03/06.05.2024 l’avv. PR 1 ha informato il pubblico ministero che RE 1 e

__________ “… si sono rivolti al sottoscritto per essere patrocinati

nell’ambito del procedimento penale aperto a loro carico … relativo al furto della

Fiat 500L avvenuto a __________ il 25 febbraio 2024” (AI 1).

Allo

stesso tempo il legale ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di “entrambi

gli imputati” poiché privi delle risorse economiche necessarie, esponendo

le seguenti considerazioni:

“Faccio

notare che se l’ipotesi accusatoria fosse quella di truffa, per il sig. RE 1 ci

sarebbe l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la

signora __________, data la sua giovane età” (AI 1, con la documentazione

allegata).

Ha

infine addotto di aver informato in merito il cpl __________ (che avrebbe

verbalizzato __________ la settimana precedente).

e. Il

07.05.2024 è stato aperto l’incarto MP __________.

f. ll

10.05.2024 è stata aperta l’istruzione penale nei confronti, tra l’altro, di RE

1 per il reato di truffa in relazione all’asserito furto del veicolo Fiat 500

targato __________.

g. Il

10.05.2024 il procuratore pubblico, preso atto del suo scritto 03/06.05.2024,

ha informato l’avv. PR 1 che da un esame sommario dell’incarto sussisteva un

conflitto d’interessi ex art. 12 lit. c LLCA per il doppio patrocinio, che

impediva ad RE 1 e a __________ di essere assistiti dallo stesso difensore,

assegnandogli un termine per formulare eventuali osservazioni in merito.

h. Il

21.05.2024 l’avv. PR 1 ha in particolare informato il procuratore pubblico che la

sua richiesta di essere nominato quale difensore d’ufficio si sarebbe limitata

a favore di RE 1.

i. Con

decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 03.05.2024,

rettificata il 21.05.2024, di RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio

nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di un caso di difesa

obbligatoria ai sensi dell’art. 130 ss. CPP (e, contrariamente a quanto

indicato dal suo difensore, per il reato di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CPP

non era prevista alcuna espulsione ex art. 66a CP); si trattava di un caso

bagatella, in quanto la fattispecie non presentava in fatto oppure in diritto

difficoltà a cui l’imputato non avrebbe potuto far fronte da solo. Non si imponeva dunque una difesa d’ufficio.

j. Il

06.06.2024, dando seguito, in modo parziale, alla sua richiesta 05.06.2024 di ottenere

copia del verbale del procedimento e di tutti i verbali d’interrogatorio, il

procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del verbale

d’interrogatorio 27.02.2024 (recte 28.02.2024) di RE 1.

k. Con

gravame 14/17.06.2024 (con allegata diversa documentazione) RE 1 chiede di riformare

il dispositivo del decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico, nel senso di

accogliere la sua istanza 03.05.2024 con la designazione dell’avv. PR 1 quale

suo difensore d’ufficio. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio del

gratuito patrocinio nella procedura di reclamo con la designazione dell’avv. PR

1 quale suo patrocinatore d’ufficio. Le sue motivazioni possono essere così

riassunte:

1.

Il reclamante rimprovera, in generale, al

procuratore pubblico di aver violato il diritto e di aver accertato in maniera

inesatta e incompleta i fatti per non avergli concesso una difesa d’ufficio.

Considerandi

2.

Egli, esposti i fatti, rileva come il

suo legale non abbia una visione chiara in merito alle accuse mosse nei suoi

confronti, dal momento che ha potuto accedere soltanto al suo verbale

d’interrogatorio di polizia. Al proposito chiede di ottenere l’accesso agli

atti nella procedura di reclamo per completare il suo gravame in sede di

replica.

3.

Reputa,

esponendo quando sancito dall’art. 130 CPP, che la fattispecie in esame rientri

nei casi di difesa obbligatoria, essendo cittadino italiano e quindi a rischio

di espulsione in caso di una sua condanna per il reato di truffa. L’art. 130

lit. b CPP (contrariamente a quanto indicato dal procuratore pubblico)

includerebbe anche i casi di espulsione facoltativa ai sensi dell’art. 66abis

CP. Richiama, al riguardo, la dottrina

del Commentario basilese del CPP. A suo

dire, in una fase così embrionale del procedimento penale, sarebbe delicato

determinare il fatto che egli non subirà alcun rischio di espulsione. Evidenzia

altresì di non essere ancora stato sentito dal procuratore pubblico (essendo

stato esperito un unico verbale d’interrogatorio dalla polizia), che avrebbe dovuto ammettere la sua richiesta di ottenere

la nomina di un difensore d’ufficio, dal momento che, nel caso in disamina, le

condizioni per una difesa obbligatoria sarebbero adempiute e considerato che

egli sarebbe pure sprovvisto dei mezzi necessari (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP).

Il

reclamante lamenta che il procuratore

pubblico non avrebbe motivato la sua decisione con riferimento al fatto di aver

reputato il caso come bagatellare. Avrebbe pure dimenticato “… di

considerare altri elementi determinanti attinenti all’effettive difficoltà con

cui dovrà confrontarsi…” (doc. CRP 1, p. 7).

Dal

suo verbale d’interrogatorio di polizia risulterebbe che la fattispecie sia “tutt’altro

che chiara”: la sua deposizione non permetterebbe di procedere alla

ricostruzione dei fatti che avevano portato al preteso furto del veicolo e

pertanto l’esito del procedimento penale non sarebbe per nulla certo (doc. CRP

1, p. 7). L’accertamento dei fatti meriterebbe dunque ulteriori

approfondimenti, di modo che non si potrebbe privarlo dell’assistenza di un

legale.

La

sussunzione al reato di truffa ipotizzato a suo carico non sarebbe semplice,

soprattutto dal profilo giuridico (non essendo cognito in materia; sussunzione che

egli non sarebbe in grado di risolvere e sostenere da solo dinanzi alla

Dispositivo

magistratura). Già solo per questi motivi il procuratore pubblico avrebbe

dovuto istituire una difesa obbligatoria in suo favore.

Egli,

terminato le scuole d’obbligo in Sicilia, avrebbe dapprima concluso la

formazione di saldatore e poi lavorato come operaio presso diverse ditte.

Sarebbe dunque “… una persona semplice, molto pratica, non avvezza a

confrontarsi con procedure e scritti che mai l’hanno occupato nella sua vita

professionale o privata” (doc. CRP 1, p. 7).

4.

In merito al suo diritto di ottenere la

nomina di un difensore d’ufficio, il reclamante evidenzia come la situazione

finanziaria del suo nucleo familiare (con moglie e quattro figli a carico e con

una sola entrata mensile) sia precaria poiché confrontato con attestati di

carenza beni per complessivi CHF 110'519.50 ed esecuzioni per complessivi CHF

42'931.00.

L’esito del procedimento penale a suo

carico potrebbe avere un impatto sconvolgente sulla sua vita con il rischio di essere

licenziato e di non trovare un lavoro stabile, ma anche con il rischio di

essere espulso e di essere allontanato dalla moglie e dai quattro figli

adolescenti. Per questi motivi reputa che non vi sarebbe alcun dubbio che si tratti

di una difesa obbligatoria e che debba essergli concessa una difesa d’ufficio.

l. Con

scritto 26/27.06.2024 il reclamante ha prodotto, a titolo di complemento, la

documentazione per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria nella presente

procedura.

m. Come

esposto in entrata, con le proprie osservazioni 26/27.06.2024 il procuratore

pubblico, confermando la sua decisione, chiede la reiezione del gravame.

Il magistrato inquirente rileva – tra

l’altro – che, allo stadio attuale della procedura, nei confronti di RE 1 è

stato ipotizzato il reato di truffa in relazione al preteso furto del veicolo Fiat

500 targato __________, che la fattispecie sarebbe limitata all’ipotesi di

truffa in connessione con la denuncia inerente al furto del veicolo Fiat 500

(reputandola dunque bagatellare e sprovvista di difficoltà fattuali e

giuridiche) e che l’espulsione obbligatoria di cui all’art. 66a CP è prevista

unicamente in caso di truffa per mestiere (art. 66a cpv. 1 lit. c CP),

rispettivamente in caso di truffa commessa ai danni dello Stato (art. 66a cpv.

1 lit. e / lit. f CP), ipotesi di reato attualmente non al vaglio degli

inquirenti.

n. Delle

ulteriori motivazioni del reclamante e del procuratore pubblico si dirà,

laddove necessario, in seguito.

o. Il

30.08.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 28.08.2024 (inc. MP __________).

in diritto

1. 1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della

polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,

eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è

prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato

(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390

CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.

In

particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende

impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova

auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2.

Il gravame datato 13.06.2024, inoltrato il

14/17.06.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo

patrocinatore, contro il decreto 03.06.2024 (inc. MP __________) del

procuratore pubblico con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un

difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni

giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32).

1.3.

RE

1, imputato

nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ [avendo il

10.05.2024 il procuratore pubblico decretato l’apertura dell’istruzione a suo

carico ex art. 309 CPP per il reato di truffa (BSK StPO – M. ENGLER, op. cit.,

art. 111 CPP n. 2a)] e destinatario della decisione mediante la quale gli è

stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a

reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio.

1.4.

Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.

Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.

2. 2.1.

2.1.1.

Giusta

i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni

fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un

patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di

difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).

2.1.2.

L’art.

130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato

ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva

superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (lit.

b).

Questa disposizione è correlata all’art.

337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico

ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura

dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura

detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve

conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure

quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria),

dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa

obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è

tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO

– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).

A

tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma

penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso

specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I

164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK

StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico

al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che

anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto

all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43

consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la

misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del

caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n.

21).

Si

deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione

condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non

costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del

02.08.2022 consid. e rif.).

2.1.3.

Anche un’imminente espulsione può

richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è

imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è

facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli,

BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER,

op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S.

SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24).

Non vi è alcun rischio di espulsione in

applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso

nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a

risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un

provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n.

23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non

promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF

1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).

L’Alta Corte ha al riguardo stabilito

che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere

riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che

sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami

con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).

2.1.4.

La difesa

obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di

fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;

1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla

situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021

consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.

5.1.).

2.2.

2.2.1.

Oltre

ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.

b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di

una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e

legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è

sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi

interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui

agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).

Giusta

l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi

dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso

penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non

potrebbe far fronte da solo.

Non

si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva

superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote

giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,

op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).

Le

due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF

6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.

3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato

anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure

perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per

l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e

rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.

LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in

carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua

professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF

1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.

e rif.).

I

criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono

in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di

assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.

cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che

rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.

132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.

JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).

Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito

di un procedimento

penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se

rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,

a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da

poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono

particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche

sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni

TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023

consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con

ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una

bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una

pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non

abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF

7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).

Per determinare se il caso presenta

difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve

apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza

legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla

natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del

richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del

25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).

Secondo

la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre

chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse

caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,

ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.;

1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La

difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,

quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso

specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022

del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si

devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,

4. ed., art. 132 CPP n. 11/12).

Per

stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità

dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica

giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare

prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.

2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.

2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).

2.2.2.

L’imputato

è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b

CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri –

composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non

è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della

sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO –

N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK

StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).

Determinante,

per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva

situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente

alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari,

dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.

3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.

cit., art. 132 CPP n. 23).

3. 3.1.

Con decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa alla nomina di un

difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di una

difesa obbligatoria, bensì di un caso bagatella poiché la fattispecie non presentava

in fatto o in diritto difficoltà a cui egli non avrebbe potuto far fronte da

solo.

3.2.

Il reclamante contesta questa

conclusione. Si tratterebbe, al contrario, di un caso di difesa obbligatoria ai

sensi dell’art. 130 lit. b CPP in considerazione del reato ipotizzato a suo

carico (la cui sussunzione, dal profilo giuridico, non sarebbe semplice), della

sua cittadinanza italiana (con il rischio di espulsione), ma anche della sua

formazione. Reputa altresì di avere diritto alla designazione di un difensore

d’ufficio, essendo chiaro il suo stato d’indigenza. Inoltre l’esito del

procedimento penale potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua

situazione personale, familiare e anche professionale.

3.3.

Si

è detto che nei confronti di RE 1 è stato ipotizzato il reato di truffa ex art.

146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri

un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o

dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in

tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK StGB – S.

MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.ed., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione all’asserito

furto del veicolo Fiat 500 targato __________ (cfr. in fatto consid. f.)

Come indicato al consid. 2.1.2., non è

decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso

specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente

prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto.

Nello specifico è manifesto che il

magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo

precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a

carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in

relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la

fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad

oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una

condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a

un anno (art. 130 lit. b CPP).

Non vi è nemmeno un imminente rischio di

espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il

reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP,

disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una

condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit.,

art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2).

Va inoltre tenuto presente che, ad oggi,

in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere

intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un

decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento

di espulsione a carico di RE 1 (cfr. consid. 2.1.3.).

Ne discende che, allo stadio attuale

della procedura, nel caso in disamina non si giustifica in alcun modo una

difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP.

4. 4.1.

Il reclamante reputa come il decreto

impugnato non sia nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 cpv. 2

CPP, poiché il magistrato inquirente non ha indicato per quale ragione si

tratterebbe di un caso senza particolari difficoltà in fatto e in diritto,

essendo tra l’altro alla presenza di una fattispecie non chiara.

4.2.

Si ricorda che il 10.05.2024 a carico,

tra l’altro, di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per titolo di truffa

in relazione alla sua denuncia sporta il 25.02.2024 a __________ e quella sporta il 28.02.2024 alla

Polizia cantonale per il preteso furto del veicolo Fiat 500 targato __________

(cfr. in fatto consid. a./c./f.; inc. MP 2024.4067).

Occorre al proposito evidenziare che il

28.02.2024 RE 1 è stato interrogato, da un agente della polizia, in veste di

persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa

di polizia nei confronti di ignoto/i per titolo di furto, danneggiamento e

furto d’uso di un veicolo con riferimento al furto dell’autovettura Fiat 500

targata __________ asseritamente avvenuto il 25.02.2024, tra le ore 10.30 e le

ore 14:15, a __________.

Dal verbale risulta che egli sia

riuscito a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente

interrogante, che peraltro erano semplici. Egli ha altresì potuto esercitare

compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere le capacità di esporre

la propria versione dei fatti in relazione al preteso furto dell’autovettura,

senza l’assistenza di un difensore.

Il 27.04.2024 è stata pure interrogata,

in due occasioni, la figlia __________ (dapprima come persona informata sui

fatti e poi come imputata).

Il

03.05.2024 sia RE 1 che la figlia hanno conferito mandato all’avv. PR 1 per

assisterli “nell’ambito del procedimento penale relativo al furto della 500

L, __________ avvenuto a __________ __________” (procura annessa allo

scritto 03/06.05.2024, AI 1). Il legale ha chiesto di essere nominato difensore

d’ufficio di entrambi “gli imputati”, rilevando che se a loro carico

venisse ipotizzato il reato di truffa “… per il sig. RE 1 ci sarebbe

l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la signora __________,

data la sua giovane età” (AI 1) e di aver informato al riguardo il cpl

_____________ che ha verbalizzato __________ la settimana precedente.

Si ha dunque che, nonostante non abbia ancora

potuto accedere a tutti gli atti del procedimento penale, RE 1 è ben a

conoscenza dei fatti accaduti il 25.02.2024 in merito al preteso furto

dell’autovettura, vicenda in cui è stata pure coinvolta sua figlia.

Si deve inoltre aggiungere che al

momento dell’inoltro della richiesta dell’avv. PR 1 di essere nominato

difensore d’ufficio, tra l’altro, di RE 1, ma anche della presentazione del

reclamo 14/17.06.2024, il procedimento penale di cui all’incarto MP __________

si trovava ancora allo stadio delle indagini preliminari: i fatti scaturiti dalla

denuncia di RE 1 – peraltro chiari e delineati – erano ancora da istruire.

Nemmeno allo stadio attuale della

procedura è necessaria, nel caso concreto, l’assistenza di un difensore: dal

rapporto d’inchiesta di polizia 28.08.2024, acquisito agli atti il 30.08.2024

(comprensivo dei verbali d’interrogatorio di polizia di RE 1 e di __________)

emerge manifestamente come la fattispecie sia semplice, comprensibile e ben

circoscritta, che non presenta difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da

necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di

diritto. Il reato di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP, contrariamente a

quanto sostiene il suo legale, non è giuridicamente complesso.

Ad oggi,

non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da solo i suoi interessi

e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l’ausilio

di un legale. Il fatto che egli sia una persona semplice senza alcuna

esperienza in ambito giuridico, avendo conseguito la formazione di saldatore ed

esercitato la propria attività lavorativa come operaio per diverse ditte, non

sono motivi sufficienti per concludere che egli non abbia le capacità di

seguire personalmente il procedimento penale a suo carico e che non sia

concretamente in grado di difendersi da solo dinanzi al pubblico ministero e/o

alla Pretura penale, oltre a esporre la propria versione dei fatti in merito al

preteso furto della vettura. Si può inoltre reputare che egli abbia

perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati) che gli sono stati

imputati in un secondo tempo, senza necessitare la presenza di un legale, come

emerge dal suo verbale d’interrogatorio di polizia.

In queste circostanze, allo stadio

attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di seguire personalmente

il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza

l’ausilio di un legale, non essendo impedito in questo modo di difendere

efficacemente i suoi interessi.

4.3.

Giova ad

ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le

autorità penali devono accertare d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il

giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato ed esaminare con la

medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 CPP). Di modo che,

qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1

nella conduzione personale del caso (inc. MP __________), il procuratore

pubblico (o, se del caso, il giudice di

merito) potrà, se ne saranno dati i presupposti, designare all’imputato un

difensore d’ufficio.

4.4.

Nel caso in disamina, allo stadio

attuale della procedura, difettando il presupposto della necessità di un

difensore per tutelare i suoi interessi, si può prescindere dall’esame dello

stato di indigenza di RE 1 quale altra condizione (cumulativa) ai sensi

dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.

5. 5.1.

Visto

quanto precede, il gravame deve essere respinto. La richiesta di essere ammesso

al beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve

essere respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di

successo.

5.2.

La

tassa di giustizia, contenuta al minimo in considerazione della sua situazione

finanziaria, e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art.

428 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera