60.2024.167
Reclamo dell'imputato contro il decreto del procuratore pubblico che ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un difensore d'ufficio. caso bagatellare
3 ottobre 2024Italiano28 min
25.02.2024, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri “__________”,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.167
Lugano
3 ottobre 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola
Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Daniela
Fossati
sedente per statuire sul reclamo 14/17.06.2024
– completato il 26/27.06.2024 – presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
il decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico
Francesca Nicora con cui ha respinto la sua istanza intesa alla nomina di un
difensore d’ufficio (inc. MP __________);
richiamato lo scritto 26/27.06.2024 del
procuratore pubblico, con cui – esponendo alcune considerazioni e confermando
la decisione impugnata – chiede di respingere il reclamo;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il
25.02.2024, presso gli uffici del Comando della Legione carabinieri “__________”,
Stazione di __________, RE 1 ha sporto denuncia orale contro ignoti,
dichiarando di essere stato vittima di un furto, tra le ore 10:30 e le ore
14:15, a __________, in Via __________, presso un parcheggio incustodito,
dell’autovettura marca Fiat modello 500, targata __________, n. di telaio __________,
di sua proprietà.
b. Il
26.02.2024 RE 1 si è presentato presso il posto di gendarmeria di __________
per segnalare il furto dell’autovettura.
c. Il
28.02.2024 RE 1 (con l’apposito formulario) ha pure sporto denuncia alla Polizia
cantonale contro ignoti in merito all’asserito furto, indicando nondimeno che
l’autovettura gli era stata concessa in leasing, che al momento del furto era
presente anche la figlia __________ e che non gli era stata sottratta altra
refurtiva.
Sempre
il 28.02.2024 RE 1 è stato sentito dalla polizia, in veste di persona informata
sui fatti, mentre il 27.04.2024 la figlia __________ è stata interrogata dalla
polizia (dapprima come persona informata sui fatti e poi in veste di imputata) in
merito all’asserito furto.
d. Con
scritto 03/06.05.2024 l’avv. PR 1 ha informato il pubblico ministero che RE 1 e
__________ “… si sono rivolti al sottoscritto per essere patrocinati
nell’ambito del procedimento penale aperto a loro carico … relativo al furto della
Fiat 500L avvenuto a __________ il 25 febbraio 2024” (AI 1).
Allo
stesso tempo il legale ha chiesto di essere nominato difensore d’ufficio di “entrambi
gli imputati” poiché privi delle risorse economiche necessarie, esponendo
le seguenti considerazioni:
“Faccio
notare che se l’ipotesi accusatoria fosse quella di truffa, per il sig. RE 1 ci
sarebbe l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la
signora __________, data la sua giovane età” (AI 1, con la documentazione
allegata).
Ha
infine addotto di aver informato in merito il cpl __________ (che avrebbe
verbalizzato __________ la settimana precedente).
e. Il
07.05.2024 è stato aperto l’incarto MP __________.
f. ll
10.05.2024 è stata aperta l’istruzione penale nei confronti, tra l’altro, di RE
1 per il reato di truffa in relazione all’asserito furto del veicolo Fiat 500
targato __________.
g. Il
10.05.2024 il procuratore pubblico, preso atto del suo scritto 03/06.05.2024,
ha informato l’avv. PR 1 che da un esame sommario dell’incarto sussisteva un
conflitto d’interessi ex art. 12 lit. c LLCA per il doppio patrocinio, che
impediva ad RE 1 e a __________ di essere assistiti dallo stesso difensore,
assegnandogli un termine per formulare eventuali osservazioni in merito.
h. Il
21.05.2024 l’avv. PR 1 ha in particolare informato il procuratore pubblico che la
sua richiesta di essere nominato quale difensore d’ufficio si sarebbe limitata
a favore di RE 1.
i. Con
decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza 03.05.2024,
rettificata il 21.05.2024, di RE 1 intesa alla nomina di un difensore d’ufficio
nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di un caso di difesa
obbligatoria ai sensi dell’art. 130 ss. CPP (e, contrariamente a quanto
indicato dal suo difensore, per il reato di truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CPP
non era prevista alcuna espulsione ex art. 66a CP); si trattava di un caso
bagatella, in quanto la fattispecie non presentava in fatto oppure in diritto
difficoltà a cui l’imputato non avrebbe potuto far fronte da solo. Non si imponeva dunque una difesa d’ufficio.
j. Il
06.06.2024, dando seguito, in modo parziale, alla sua richiesta 05.06.2024 di ottenere
copia del verbale del procedimento e di tutti i verbali d’interrogatorio, il
procuratore pubblico ha trasmesso all’avv. PR 1 copia del verbale
d’interrogatorio 27.02.2024 (recte 28.02.2024) di RE 1.
k. Con
gravame 14/17.06.2024 (con allegata diversa documentazione) RE 1 chiede di riformare
il dispositivo del decreto 03.06.2024 del procuratore pubblico, nel senso di
accogliere la sua istanza 03.05.2024 con la designazione dell’avv. PR 1 quale
suo difensore d’ufficio. Chiede altresì di essere ammesso al beneficio del
gratuito patrocinio nella procedura di reclamo con la designazione dell’avv. PR
1 quale suo patrocinatore d’ufficio. Le sue motivazioni possono essere così
riassunte:
1.
Il reclamante rimprovera, in generale, al
procuratore pubblico di aver violato il diritto e di aver accertato in maniera
inesatta e incompleta i fatti per non avergli concesso una difesa d’ufficio.
Considerandi
2.
Egli, esposti i fatti, rileva come il
suo legale non abbia una visione chiara in merito alle accuse mosse nei suoi
confronti, dal momento che ha potuto accedere soltanto al suo verbale
d’interrogatorio di polizia. Al proposito chiede di ottenere l’accesso agli
atti nella procedura di reclamo per completare il suo gravame in sede di
replica.
3.
Reputa,
esponendo quando sancito dall’art. 130 CPP, che la fattispecie in esame rientri
nei casi di difesa obbligatoria, essendo cittadino italiano e quindi a rischio
di espulsione in caso di una sua condanna per il reato di truffa. L’art. 130
lit. b CPP (contrariamente a quanto indicato dal procuratore pubblico)
includerebbe anche i casi di espulsione facoltativa ai sensi dell’art. 66abis
CP. Richiama, al riguardo, la dottrina
del Commentario basilese del CPP. A suo
dire, in una fase così embrionale del procedimento penale, sarebbe delicato
determinare il fatto che egli non subirà alcun rischio di espulsione. Evidenzia
altresì di non essere ancora stato sentito dal procuratore pubblico (essendo
stato esperito un unico verbale d’interrogatorio dalla polizia), che avrebbe dovuto ammettere la sua richiesta di ottenere
la nomina di un difensore d’ufficio, dal momento che, nel caso in disamina, le
condizioni per una difesa obbligatoria sarebbero adempiute e considerato che
egli sarebbe pure sprovvisto dei mezzi necessari (art. 132 cpv. 1 lit. b CPP).
Il
reclamante lamenta che il procuratore
pubblico non avrebbe motivato la sua decisione con riferimento al fatto di aver
reputato il caso come bagatellare. Avrebbe pure dimenticato “… di
considerare altri elementi determinanti attinenti all’effettive difficoltà con
cui dovrà confrontarsi…” (doc. CRP 1, p. 7).
Dal
suo verbale d’interrogatorio di polizia risulterebbe che la fattispecie sia “tutt’altro
che chiara”: la sua deposizione non permetterebbe di procedere alla
ricostruzione dei fatti che avevano portato al preteso furto del veicolo e
pertanto l’esito del procedimento penale non sarebbe per nulla certo (doc. CRP
1, p. 7). L’accertamento dei fatti meriterebbe dunque ulteriori
approfondimenti, di modo che non si potrebbe privarlo dell’assistenza di un
legale.
La
sussunzione al reato di truffa ipotizzato a suo carico non sarebbe semplice,
soprattutto dal profilo giuridico (non essendo cognito in materia; sussunzione che
egli non sarebbe in grado di risolvere e sostenere da solo dinanzi alla
Dispositivo
magistratura). Già solo per questi motivi il procuratore pubblico avrebbe
dovuto istituire una difesa obbligatoria in suo favore.
Egli,
terminato le scuole d’obbligo in Sicilia, avrebbe dapprima concluso la
formazione di saldatore e poi lavorato come operaio presso diverse ditte.
Sarebbe dunque “… una persona semplice, molto pratica, non avvezza a
confrontarsi con procedure e scritti che mai l’hanno occupato nella sua vita
professionale o privata” (doc. CRP 1, p. 7).
4.
In merito al suo diritto di ottenere la
nomina di un difensore d’ufficio, il reclamante evidenzia come la situazione
finanziaria del suo nucleo familiare (con moglie e quattro figli a carico e con
una sola entrata mensile) sia precaria poiché confrontato con attestati di
carenza beni per complessivi CHF 110'519.50 ed esecuzioni per complessivi CHF
42'931.00.
L’esito del procedimento penale a suo
carico potrebbe avere un impatto sconvolgente sulla sua vita con il rischio di essere
licenziato e di non trovare un lavoro stabile, ma anche con il rischio di
essere espulso e di essere allontanato dalla moglie e dai quattro figli
adolescenti. Per questi motivi reputa che non vi sarebbe alcun dubbio che si tratti
di una difesa obbligatoria e che debba essergli concessa una difesa d’ufficio.
l. Con
scritto 26/27.06.2024 il reclamante ha prodotto, a titolo di complemento, la
documentazione per l’ottenimento dell’assistenza giudiziaria nella presente
procedura.
m. Come
esposto in entrata, con le proprie osservazioni 26/27.06.2024 il procuratore
pubblico, confermando la sua decisione, chiede la reiezione del gravame.
Il magistrato inquirente rileva – tra
l’altro – che, allo stadio attuale della procedura, nei confronti di RE 1 è
stato ipotizzato il reato di truffa in relazione al preteso furto del veicolo Fiat
500 targato __________, che la fattispecie sarebbe limitata all’ipotesi di
truffa in connessione con la denuncia inerente al furto del veicolo Fiat 500
(reputandola dunque bagatellare e sprovvista di difficoltà fattuali e
giuridiche) e che l’espulsione obbligatoria di cui all’art. 66a CP è prevista
unicamente in caso di truffa per mestiere (art. 66a cpv. 1 lit. c CP),
rispettivamente in caso di truffa commessa ai danni dello Stato (art. 66a cpv.
1 lit. e / lit. f CP), ipotesi di reato attualmente non al vaglio degli
inquirenti.
n. Delle
ulteriori motivazioni del reclamante e del procuratore pubblico si dirà,
laddove necessario, in seguito.
o. Il
30.08.2024 è stato acquisito agli atti il rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 28.08.2024 (inc. MP __________).
in diritto
1. 1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali, rispettivamente contro le omissioni della
polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni,
eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal CPP oppure quando è
prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393 cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato entro dieci giorni, per iscritto e motivato
(secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390
CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.
In
particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende
impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova
auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2.
Il gravame datato 13.06.2024, inoltrato il
14/17.06.2024 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo
patrocinatore, contro il decreto 03.06.2024 (inc. MP __________) del
procuratore pubblico con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un
difensore d’ufficio è tempestivo (poiché introdotto nel termine di dieci giorni
giusta l’art. 396 cpv. 1 CPP) e anche proponibile (BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 10; BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 32).
1.3.
RE
1, imputato
nel procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ [avendo il
10.05.2024 il procuratore pubblico decretato l’apertura dell’istruzione a suo
carico ex art. 309 CPP per il reato di truffa (BSK StPO – M. ENGLER, op. cit.,
art. 111 CPP n. 2a)] e destinatario della decisione mediante la quale gli è
stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a
reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto
all’annullamento o alla modifica del giudizio.
1.4.
Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.
Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.
2. 2.1.
2.1.1.
Giusta
i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni
fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un
patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di
difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.).
2.1.2.
L’art.
130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato
ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva
superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (lit.
b).
Questa disposizione è correlata all’art.
337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico
ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura
dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura
detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK
StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve
conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure
quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria),
dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa
obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è
tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO
– N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17).
A
tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma
penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso
specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I
164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK
StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico
al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che
anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto
all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43
consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la
misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del
caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n.
21).
Si
deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione
condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non
costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del
02.08.2022 consid. e rif.).
2.1.3.
Anche un’imminente espulsione può
richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è
imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è
facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli,
BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER,
op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S.
SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24).
Non vi è alcun rischio di espulsione in
applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso
nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a
risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un
provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n.
23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non
promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF
1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).
L’Alta Corte ha al riguardo stabilito
che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere
riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che
sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami
con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.).
2.1.4.
La difesa
obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di
fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.;
1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla
situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021
consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid.
5.1.).
2.2.
2.2.1.
Oltre
ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit.
b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di
una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e
legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è
sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi
interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui
agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.).
Giusta
l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi
dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso
penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non
potrebbe far fronte da solo.
Non
si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva
superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote
giornaliere (art. 132 cpv. 3 CPP; decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL,
op. cit., art. 132 CPP n. 42 ss.).
Le
due condizioni secondo l’art. 132 cpv. 2 CPP sono cumulative (decisioni TF
6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid.
3.). L’intervento del difensore d’ufficio può tuttavia essere giustificato
anche da altri motivi, in particolare per garantire la parità delle armi oppure
perché l’esito della procedura penale ha un’importanza particolare per
l’imputato (decisione TF decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. e
rif.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 36; ZK StPO – V.
LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 15/16; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 3. ed., n. 744), per es. se si trova in
carcerazione o se rischia la revoca dell’autorizzazione ad esercitare la sua
professione o la perdita della custodia dei suoi figli (decisioni TF
1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.
e rif.).
I
criteri stabiliti dall’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2 e cpv. 3 CPP riprendono
in larga misura la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di
assistenza giudiziaria resa in applicazione degli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n.
cifra 3 lit. c CEDU (decisione 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1. che
rinvia alla DTF 143 I 164 consid. 3.5.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art.
132 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 9; N. SCHMID / D.
JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, op. cit., n. 741).
Secondo questa giurisprudenza, la nomina di un difensore d’ufficio nell’ambito
di un procedimento
penale è necessaria se l’imputato è esposto a una lunga pena detentiva o se
rischia una pena che non può essere sospesa; essa può anche essere necessaria,
a seconda delle circostanze, quando l’imputato rischia una pena detentiva da
poche settimane a pochi mesi se, oltre alla relativa gravità del caso, vi sono
particolari difficoltà nell’accertamento dei fatti o delle questioni giuridiche
sollevate, che l’imputato non sarebbe in grado di risolvere da solo (decisioni
TF 7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; 6B_857/2022 del 13.04.2023
consid. 2.1.; che rinviano entrambe alla DTF 143 I 164 consid. 3.5. con
ulteriori riferimenti). D’altra parte, quando il reato è manifestamente una
bagatella, nel senso che se l’autore è passibile solo di una multa o di una
pena detentiva di breve durata, la giurisprudenza ritiene che l’autore non
abbia il diritto costituzionale ad una difesa d’ufficio (decisioni TF
7B_124/2023 del 25.07.2023 consid. 2.1.1.; B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; DTF 143 I 164 consid. 3.5. e riferimenti).
Per determinare se il caso presenta
difficoltà che l’imputato non potrebbe superare senza un avvocato, si deve
apprezzare l’insieme delle circostanze concrete. La necessità di un’assistenza
legale deve quindi basarsi su fattori oggettivi, legati principalmente alla
natura del caso, e su fattori soggettivi, basati sull’effettiva capacità del
richiedente di condurre il procedimento da solo (decisioni TF 7B_124/2023 del
25.07.2023 consid. 2.1.2.; 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1. e rif.).
Secondo
la giurisprudenza, per quanto concerne le difficoltà oggettive, occorre
chiedersi se una persona ragionevole e in buona fede, che presentasse le stesse
caratteristiche dell’imputato, ma disponesse di denaro sufficiente,
ricorrerebbe ad un legale (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.;
1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; DTF 140 V 521 consid. 9.1.). La
difficoltà oggettiva di un caso è ammessa in termini giuridici, per esempio,
quando la sussunzione dei fatti è dubbiosa, sia in generale che nel caso
specifico (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022
del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid. 2.1.), o se si
devono considerare circostanze giustificative o esclusive (BSK StPO – N.
RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 38/39; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID,
4. ed., art. 132 CPP n. 11/12).
Per
stabilire le difficoltà soggettive occorre considerare le capacità
dell’imputato, tenuto conto di età, formazione, familiarità con la pratica
giudiziaria, conoscenza della lingua del procedimento e capacità di presentare
prove per assicurare la difesa (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid.
2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.; 1B_172/2022 del 18.07.2022 consid.
2.1.; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 7).
2.2.2.
L’imputato
è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b
CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri –
composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non
è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della
sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO –
N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK
StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 132 CPP n. 11; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 132 CPP n. 8).
Determinante,
per stabilire se l’imputato è privo dei mezzi necessari, è la sua complessiva
situazione patrimoniale al momento dell’introduzione della domanda inerente
alla nomina di un legale, che deve tenere conto di tutti gli oneri finanziari,
dei redditi e del patrimonio (decisioni TF 1B_549/2022 del 17.02.2023 consid.
3.1.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op.
cit., art. 132 CPP n. 23).
3. 3.1.
Con decreto 03.06.2024 il procuratore pubblico ha respinto l’istanza di RE 1 intesa alla nomina di un
difensore d’ufficio nella persona dell’avv. PR 1 siccome non si trattava di una
difesa obbligatoria, bensì di un caso bagatella poiché la fattispecie non presentava
in fatto o in diritto difficoltà a cui egli non avrebbe potuto far fronte da
solo.
3.2.
Il reclamante contesta questa
conclusione. Si tratterebbe, al contrario, di un caso di difesa obbligatoria ai
sensi dell’art. 130 lit. b CPP in considerazione del reato ipotizzato a suo
carico (la cui sussunzione, dal profilo giuridico, non sarebbe semplice), della
sua cittadinanza italiana (con il rischio di espulsione), ma anche della sua
formazione. Reputa altresì di avere diritto alla designazione di un difensore
d’ufficio, essendo chiaro il suo stato d’indigenza. Inoltre l’esito del
procedimento penale potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua
situazione personale, familiare e anche professionale.
3.3.
Si
è detto che nei confronti di RE 1 è stato ipotizzato il reato di truffa ex art.
146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri
un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o
dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK StGB – S.
MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.ed., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione all’asserito
furto del veicolo Fiat 500 targato __________ (cfr. in fatto consid. f.)
Come indicato al consid. 2.1.2., non è
decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso
specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente
prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto.
Nello specifico è manifesto che il
magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo
precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a
carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in
relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la
fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad
oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una
condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a
un anno (art. 130 lit. b CPP).
Non vi è nemmeno un imminente rischio di
espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il
reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP,
disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una
condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit.,
art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2).
Va inoltre tenuto presente che, ad oggi,
in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere
intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un
decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento
di espulsione a carico di RE 1 (cfr. consid. 2.1.3.).
Ne discende che, allo stadio attuale
della procedura, nel caso in disamina non si giustifica in alcun modo una
difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP.
4. 4.1.
Il reclamante reputa come il decreto
impugnato non sia nemmeno condivisibile sotto il profilo dell’art. 132 cpv. 2
CPP, poiché il magistrato inquirente non ha indicato per quale ragione si
tratterebbe di un caso senza particolari difficoltà in fatto e in diritto,
essendo tra l’altro alla presenza di una fattispecie non chiara.
4.2.
Si ricorda che il 10.05.2024 a carico,
tra l’altro, di RE 1 è stato aperto un procedimento penale per titolo di truffa
in relazione alla sua denuncia sporta il 25.02.2024 a __________ e quella sporta il 28.02.2024 alla
Polizia cantonale per il preteso furto del veicolo Fiat 500 targato __________
(cfr. in fatto consid. a./c./f.; inc. MP 2024.4067).
Occorre al proposito evidenziare che il
28.02.2024 RE 1 è stato interrogato, da un agente della polizia, in veste di
persona informata sui fatti, essendo stata aperta una procedura investigativa
di polizia nei confronti di ignoto/i per titolo di furto, danneggiamento e
furto d’uso di un veicolo con riferimento al furto dell’autovettura Fiat 500
targata __________ asseritamente avvenuto il 25.02.2024, tra le ore 10.30 e le
ore 14:15, a __________.
Dal verbale risulta che egli sia
riuscito a rispondere, senza alcun problema, a tutte le domande dell’agente
interrogante, che peraltro erano semplici. Egli ha altresì potuto esercitare
compiutamente i suoi diritti, avendo dimostrato di avere le capacità di esporre
la propria versione dei fatti in relazione al preteso furto dell’autovettura,
senza l’assistenza di un difensore.
Il 27.04.2024 è stata pure interrogata,
in due occasioni, la figlia __________ (dapprima come persona informata sui
fatti e poi come imputata).
Il
03.05.2024 sia RE 1 che la figlia hanno conferito mandato all’avv. PR 1 per
assisterli “nell’ambito del procedimento penale relativo al furto della 500
L, __________ avvenuto a __________ __________” (procura annessa allo
scritto 03/06.05.2024, AI 1). Il legale ha chiesto di essere nominato difensore
d’ufficio di entrambi “gli imputati”, rilevando che se a loro carico
venisse ipotizzato il reato di truffa “… per il sig. RE 1 ci sarebbe
l’espulsione obbligatoria. La difesa invece si impone per la signora __________,
data la sua giovane età” (AI 1) e di aver informato al riguardo il cpl
_____________ che ha verbalizzato __________ la settimana precedente.
Si ha dunque che, nonostante non abbia ancora
potuto accedere a tutti gli atti del procedimento penale, RE 1 è ben a
conoscenza dei fatti accaduti il 25.02.2024 in merito al preteso furto
dell’autovettura, vicenda in cui è stata pure coinvolta sua figlia.
Si deve inoltre aggiungere che al
momento dell’inoltro della richiesta dell’avv. PR 1 di essere nominato
difensore d’ufficio, tra l’altro, di RE 1, ma anche della presentazione del
reclamo 14/17.06.2024, il procedimento penale di cui all’incarto MP __________
si trovava ancora allo stadio delle indagini preliminari: i fatti scaturiti dalla
denuncia di RE 1 – peraltro chiari e delineati – erano ancora da istruire.
Nemmeno allo stadio attuale della
procedura è necessaria, nel caso concreto, l’assistenza di un difensore: dal
rapporto d’inchiesta di polizia 28.08.2024, acquisito agli atti il 30.08.2024
(comprensivo dei verbali d’interrogatorio di polizia di RE 1 e di __________)
emerge manifestamente come la fattispecie sia semplice, comprensibile e ben
circoscritta, che non presenta difficoltà particolari dal profilo fattuale o giuridico da
necessitare specifici approfondimenti, anche per una persona non cognita di
diritto. Il reato di truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP, contrariamente a
quanto sostiene il suo legale, non è giuridicamente complesso.
Ad oggi,
non vi sono elementi concreti per ritenere che RE 1 non sia in grado di tutelare da solo i suoi interessi
e di seguire personalmente il procedimento a suo carico, anche senza l’ausilio
di un legale. Il fatto che egli sia una persona semplice senza alcuna
esperienza in ambito giuridico, avendo conseguito la formazione di saldatore ed
esercitato la propria attività lavorativa come operaio per diverse ditte, non
sono motivi sufficienti per concludere che egli non abbia le capacità di
seguire personalmente il procedimento penale a suo carico e che non sia
concretamente in grado di difendersi da solo dinanzi al pubblico ministero e/o
alla Pretura penale, oltre a esporre la propria versione dei fatti in merito al
preteso furto della vettura. Si può inoltre reputare che egli abbia
perfettamente compreso i fatti (chiaramente delineati) che gli sono stati
imputati in un secondo tempo, senza necessitare la presenza di un legale, come
emerge dal suo verbale d’interrogatorio di polizia.
In queste circostanze, allo stadio
attuale della procedura, si può concludere che RE 1 sia in grado di seguire personalmente
il procedimento penale di cui all’inc. MP __________ a suo carico, anche senza
l’ausilio di un legale, non essendo impedito in questo modo di difendere
efficacemente i suoi interessi.
4.3.
Giova ad
ogni modo evidenziare che, secondo il principio della verità materiale, le
autorità penali devono accertare d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il
giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all’imputato ed esaminare con la
medesima cura le circostanze a carico e a discarico (art. 6 CPP). Di modo che,
qualora nel prosieguo del procedimento dovessero emergere difficoltà di RE 1
nella conduzione personale del caso (inc. MP __________), il procuratore
pubblico (o, se del caso, il giudice di
merito) potrà, se ne saranno dati i presupposti, designare all’imputato un
difensore d’ufficio.
4.4.
Nel caso in disamina, allo stadio
attuale della procedura, difettando il presupposto della necessità di un
difensore per tutelare i suoi interessi, si può prescindere dall’esame dello
stato di indigenza di RE 1 quale altra condizione (cumulativa) ai sensi
dell’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP.
5. 5.1.
Visto
quanto precede, il gravame deve essere respinto. La richiesta di essere ammesso
al beneficio del gratuito patrocinio presentata in questa sede da RE 1 deve
essere respinta, essendo il gravame fin dall’inizio privo di possibilità di
successo.
5.2.
La
tassa di giustizia, contenuta al minimo in considerazione della sua situazione
finanziaria, e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente (art.
428 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera