60.2024.2
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di abbandono del procuratore pubblico. diffamazione. calunnia. denuncia mendace. prescrizione dell'azione penale. tempestività della querela
19 giugno 2024Italiano46 min
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.2
Lugano
19 giugno 2024/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 2.1.2024 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto di abbandono 1980/2023 del 21.12.2023
emanato dal procuratore pubblico Andrea Gianini nell’ambito del procedimento
penale dipendente da suo esposto 10/14.7.2020 a carico di ignoti,
identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e
denuncia mendace;
richiamate le osservazioni 12.1.2024 del
magistrato inquirente – che ha postulato la reiezione del gravame – e
12/13.2.2024 (replica) di RE 1 – che ha rinviato al contenuto del reclamo –;
richiamati inoltre gli scritti 26.4./6.5.2024
di PI 1 e di PI 2 – che, osservato, hanno domandato la reiezione del reclamo –,
8/10.5.2024 (replica) di RE 1 – che, osservato, ha ribadito l’adempimento dei
reati ipotizzati – e 13.5.2024 (duplica) del pubblico ministero – che ha
rilevato di non avere ulteriori osservazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Il 31.3./1.4.2020 RE 1 – che si è descritto archivista a vita e proprietario
degli “__________” (__________), composti segnatamente da lettere, fotografie,
diari e cartoline, beni che gli avrebbe donato la figlia unica dell’artista – ha denunciato __________ per appropriazione
indebita e/o truffa e falsità in documenti, rimproverandole di essersi
indebitamente impossessata degli __________.
Nel
contesto del procedimento (inc. MP 2020.2730) il 24.4.2020 il pubblico
ministero ha disposto il sequestro degli __________. Essi sono stati
sequestrati a __________ il 27.4.2020.
b. Il
10/14.7.2020 (AI 1) RE 1 ha denunciato/querelato ignoti, identificati
segnatamente in PI 1 ed in PI 2, per diffamazione, calunnia e denuncia mendace
in merito al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il
3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch), in cui veniva riportato quanto sarebbe stato
rivelato dalla giornalista PI 1 e dal criminologo PI 2, autori del
libro-inchiesta “__________”.
Nell’articolo
in questione veniva esposto, in particolare, che i predetti avrebbero addotto
che il materiale componente gli __________ era giunto in Svizzera dopo essere
stato indebitamente sottratto allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________
erano stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________
e che gli __________, con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi
definitivamente “volati” all’estero. Tutti questi fatti, secondo il
denunciante/querelante, non sarebbero stati veritieri.
RE
1 si è costituito accusatore privato.
Il
suddetto esposto è stato registrato come inc. MP 2020.5508.
c. Il
10.9.2021 (AI 32) il magistrato inquirente ha interrogato __________,
responsabile della cronaca giudiziaria del Corriere del Ticino, quale persona
informata sui fatti (art. 178 lit. d CPP).
d. Il
17.9.2021 (AI 38) il procuratore pubblico ha interpellato il Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo, IT – Roma.
Il
magistrato inquirente ha ricordato che era titolare di un procedimento per
appropriazione indebita nel cui contesto aveva disposto il sequestro degli __________
e di un procedimento per reati contro l’onore per esternazioni formulate da PI
1 e da PI 2 nei confronti di RE 1. Ha indicato che secondo i querelati
esistevano documenti attestanti l’interesse dello Stato italiano agli __________.
RE 1, da parte sua, aveva prodotto uno scritto 3.6.2019 (allegato ad AI 10)
dell’allora soprintendente del citato Ministero, secondo cui gli __________ non
erano stati dichiarati di interesse culturale, essendo composti da
testimonianze sporadiche dell’artista e da altra documentazione definita “letteratura
grigia”.
Il
pubblico ministero ha aggiunto che, per stabilire se determinate esternazioni
configurassero, o meno, i reati di diffamazione o di calunnia, doveva appurare
quale fosse, per lo Stato italiano, l’importanza che rivestiva il materiale di
cui agli __________.
Ha
specificato che aveva già domandato precisazioni in merito alla Procura di IT –
Roma, senza nondimeno ricevere risposta.
Il
procuratore pubblico ha quindi chiesto al soprintendente del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo di indicare se lo Stato italiano
fosse, o meno, interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare,
eventualmente quale “bene culturale privato” – i cimeli di cui agli __________
rispettivamente di segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza
privata.
Ha
infine evidenziato che una risposta diretta ed inequivocabile avrebbe permesso
di definire non solo la fattispecie penale di sua competenza, ma anche
l’aspetto civilistico che comprendeva la facoltà di alienare liberamente, in
tutto od in parte, detti cimeli, informazione che avrebbe avuto un interesse
nel caso principale (ossia nel procedimento per titolo di appropriazione
indebita).
e. Il
12.10.2021 (AI 42) è pervenuta al pubblico ministero la presa di posizione del
Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio,
IT – Roma, in cui esso ha indicato che, come già espresso nello scritto
3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per
cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Ha aggiunto che non si
poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero
pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in
occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo
interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato
dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti
provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato
inquirente.
Ha
chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus o
comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata.
f. Il
12.10.2021 (AI 43) il procuratore pubblico ha inviato a RE 1 copia del citato
scritto del Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Lazio, rimarcando che esso confermava lo scritto 3.6.2019
(secondo cui gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale).
Ha invitato l’accusatore privato, in ossequio al diritto di essere sentito, a
determinarsi in merito alla richiesta della Soprintendenza, domandandogli se si
opponesse all’invio del catalogo degli oggetti allestito da __________,
archivista di US – New York, trasmesso da __________ (inc. MP 2020.2730).
g. Con
scritto 30.11./1.12.2021 (AI 46), dopo sollecito (AI 45), RE 1 ha comunicato al
magistrato inquirente che avrebbe valutato senz’altro di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana per fornirle,
all’occasione, collaborazione e quindi pure le informazioni che essa,
attraverso il procuratore pubblico, chiedeva in merito agli __________.
h. Il
pubblico ministero, con scritto 1.12.2021 a RE 1 (AI 47), ha evidenziato che
nel procedimento penale quest’ultimo era parte, per cui riteneva non soltanto
poco opportuno, ma anche irrituale e dunque da evitare assolutamente, che si
rivolgesse direttamente alla Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio, passo
che aveva già intrapreso il magistrato inquirente. Ha segnalato che la
trasmissione del catalogo allestito da __________ era l’unica soluzione
possibile in vista di determinare l’interesse oggettivo dello Stato italiano
rispetto agli oggetti di cui agli __________. Pertanto, per un celere chiarimento
della fattispecie, che presupponeva l’acquisizione della posizione ufficiale
della Soprintendenza, ha diffidato RE 1 dall’intervenire direttamente presso la
Soprintendenza dei Beni Culturali del Lazio. Ha invitato a pronunciarsi sulla
richiesta di quest’ultima.
i. Il
2.12.2021 (AI 49), prendendo posizione sullo scritto dello stesso giorno di RE
1 (AI 48), il procuratore pubblico ha anzitutto indicato che, al fine del
procedimento penale, era necessario ottenere una risposta del competente
ufficio che non fosse mediata da una delle parti. Ha addotto che, per poter
acquisire prove non opinabili, aveva ritenuto di dover diffidare RE 1, facendo
leva sulla buona fede (era stata omessa qualsiasi sanzione, compreso il
richiamo giusta l’art. 292 CP), dall’intraprendere un passo che qualsiasi
controparte avrebbe avuto (agevole) modo non solo di interpretare
negativamente, ma anche di strumentalizzare, dilatando ulteriormente i tempi.
Il
pubblico ministero ha affermato che, viste le opposte posizioni delle parti al
procedimento, gli sembrava pacifico che soltanto una risposta diretta della
Soprintendenza avrebbe potuto chiarire se gli oggetti sequestrati non fossero
oggettivamente di interesse per lo Stato italiano, nel qual caso ci sarebbero
stati i presupposti per procedere all’interrogatorio dei denunciati/querelati
e, parimenti, per addivenire ad una definizione del procedimento penale.
j. Il
10/13.12.2021 (AI 50) RE 1 ha presentato reclamo a questa Corte postulando che
la pronuncia 1.12.2021 del magistrato inquirente fosse annullata e che a
quest’ultimo fosse ordinato di procedere oltre e senza ritardo nell’istruzione
disponendo l’interrogatorio di PI 1 e di PI 2.
Il
reclamante, ricordati segnatamente il procedimento penale inc. MP 2020.2730, il
suo esposto 10.7.2020, i seguenti atti istruttori e lo scambio di
corrispondenza tra il procuratore pubblico ed il suo legale, ha rilevato che
l’eventuale interesse futuro dello Stato italiano ed ogni altra futura
dichiarazione dello Stato italiano circa lo statuto di “bene culturale”
– a quel momento non dato – degli __________ sarebbero state circostanze del
tutto anodine ed irrilevanti per il procedimento. Le affermazioni ritenute
lesive del suo onore rispettivamente fondanti il reato di denuncia mendace
avrebbero infatti dovuto essere valutate alla luce delle circostanze (di fatto
e di diritto), e quindi anche dello statuto degli __________, nel marzo 2015,
momento in cui essi, per decisione e cura del proprietario, sarebbero stati
importati in Svizzera, ovvero al più tardi nel luglio 2020, momento in cui le
affermazioni sarebbero state fatte e propagate dai media. Le asserzioni lesive
dell’onore nulla avrebbero comunque avuto a che vedere con l’interesse (attuale
o futuro) dello Stato italiano sugli __________.
La
diffida 1.12.2021 del magistrato inquirente sarebbe stata inadeguata,
arbitraria ed illegittima (siccome senza base legale).
k. Con
giudizio CRP 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI 58) questa Corte ha dichiarato
irricevibile il gravame di RE 1.
La
Corte ha ritenuto manifesto che una simile diffida non avesse alcuna portata
giuridica: si trattava unicamente di un invito del procuratore pubblico
all’accusatore privato di non agire presso tale autorità italiana. La diffida
non si fondava in effetti su alcuna base legale, che difatti il pubblico
ministero non esplicitava. L’art. 73 cpv. 2 CPP, a prescindere dal fatto che in
concreto non si trattava di serbare segreti, non era peraltro base legale per
imporre un divieto di contattare. Il fatto che la diffida non fosse vincolante
per RE 1 era del resto riconosciuto dallo stesso procuratore pubblico nel suo
scritto 2.12.2021. Si doveva quindi concludere che la diffida di cui allo
scritto 1.12.2021 del magistrato inquirente non fosse una decisione giusta l’art.
80 cpv. 1 CPP, per cui non era impugnabile ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a
CPP.
Questa
Corte ha tuttavia esposto alcune considerazioni sul caso.
Il
procedimento a carico di ignoti, identificati segnatamente in PI 1 ed in PI 2,
era pendente per i reati di diffamazione, calunnia e denuncia mendace in
relazione al contenuto dell’articolo intitolato “__________” pubblicato il
3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino. Il magistrato inquirente, in
applicazione dell’art. 308 cpv. 1 CPP, nell’ambito dell’istruzione, doveva
dunque accertare i fatti e determinarne le conseguenze giuridiche in modo tale
da poter chiudere la procedura preliminare. Doveva perciò, in altre parole,
stabilire se quanto riportato nel suddetto articolo adempisse i reati ipotizzati.
Questa Corte ha ricordato che, per i reati contro l’onore, l’onere della prova
competeva al colpevole, non al procuratore pubblico. Non spettava
inoltre al pubblico ministero, e più in generale alle autorità penali,
risolvere vertenze di carattere civile, da definire – per l’appunto – con i
mezzi messi a disposizione dal diritto civile. Ha invitato il magistrato
inquirente a portare a termine senza indugio il procedimento e ad emanare le
relative decisioni.
l. Con
scritto 25.4.2022 (AI 59) il pubblico ministero, richiamata la pronuncia di
questa Corte, ha rinnovato a RE 1 la soluzione proposta concernente la
trasmissione alla Soprintendenza Archivistica del Lazio del catalogo allestito
da __________. Ha aggiunto che, sulla scorta della risposta che sarebbe giunta
da IT – Roma, in quanto proveniente da un ente interessato da aspetti storici e
culturali, ma non dall’esito del procedimento penale, le rispettive posizioni
delle parti avrebbero potuto essere meglio, se non definitivamente, demarcate. Ha
rilevato che, qualora RE 1 avesse dovuto opporsi a tale modo di procedere, non
sarebbe stato possibile mettere la Soprintendenza Archivistica del Lazio nella
condizione di fornire una risposta. Conseguentemente, l’inchiesta si sarebbe
trovata a fare i conti con le posizioni opposte delle parti, che di fatto non
coincidevano con le premesse necessarie per rendere una decisione oggettiva.
m. Con
scritto 28/29.4.2022 (AI 60) RE 1 ha riaffermato che quanto addotto da PI 1 e
da PI 2 sarebbe stato assolutamente falso, come sarebbe emerso dagli atti. Il
contenuto dell’eventuale risposta delle autorità italiane sarebbe stata una
circostanza del tutto estranea al procedimento penale, alla sua istruzione ed
alle determinazioni attese. Ha contestualmente presentato istanza probatoria
affinché PI 1 e PI 2 fossero interrogati, eventualmente tramite rogatoria, atto
che avrebbe reputato urgente per l’istruzione.
n. Il
procuratore pubblico, il 29.4.2022 (AI 61), ha comunicato a RE 1 che, a quello
stadio, in luogo di sentire subito i denunciati/querelati che, come era
presumibile, si sarebbero limitati a ribadire i loro argomenti senza che
l’emersione della verità e quindi la definizione del procedimento ne avrebbero
tratto giovamento, riteneva non solo opportuno ma necessario che il catalogo
venisse trasmesso senza tante tergiversazioni alla Soprintendenza Archivistica
del Lazio affinché potesse fornire la risposta determinante, preventiva a
qualsiasi interrogatorio. Per il magistrato inquirente, gli interrogatori dei denunciati/querelati,
sulla scorta di questa presa di posizione, avrebbero avuto ben altra valenza.
o. Con
scritto 23/24.5.2022 (AI 64) RE 1 ha manifestato al procuratore pubblico di non
aderire alla richiesta di trasmettere alla Soprintendenza Archivistica del
Lazio il catalogo allestito da __________. Ha indicato che gli atti di querela
e di denuncia avrebbero infatti dovuto essere valutati, per quanto atteneva
allo “status” degli __________ e per rapporto alle affermazioni
incriminate, alla luce della situazione vigente nel periodo delle esternazioni,
non già di quella di un’ipotetica ed a divenire futura situazione derivante da
un eventuale, ancorché improbabile, interessamento futuro da parte dello Stato
italiano. Ha richiamato il tenore del suo scritto 28.4.2022 in relazione agli
atti istruttori più volte sollecitati (interrogatorio dei
denunciati/querelati).
p. Con
decreto 24.5.2022 (AI 65) il pubblico ministero ha comunicato alle parti
l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento
ed assegnando un termine per presentare eventuali istanze probatorie e di
indennità ex art. 429 CPP.
q. Il
medesimo giorno (AI 66) il magistrato inquirente si è pronunciato sullo scritto
23/24.5.2022 (AI 64) di RE 1. Ha constatato che la sua posizione lasciava in
sospeso non pochi interrogativi, fra i quali l’eventualità che egli avesse
timore che dalla Soprintendenza Archivistica del Lazio potesse giungere una
risposta diversa dallo scritto 3.6.2019, aspetto questo sufficientemente
rilevante da non poter essere ignorato. Per il procuratore pubblico, visto lo
scritto 12.10.2021 con cui la Soprintendenza chiedeva di conoscere la
composizione degli archivi, la risposta data a RE 1 tre anni orsono non poteva
più essere ritenuta sufficiente per fungere da contestazione da rivolgere ai
denunciati/querelati. D’altra parte, una conferma di quanto sosteneva RE 1,
affidata al pubblico ministero, sarebbe certamente stata non solo utile alla
sua posizione, ma probabilmente anche conclusiva. Qualora PI 1 e PI 2 avessero
dovuto essere sentiti, con ogni probabilità in Italia, essi avrebbero
confermato la loro posizione. Tenuto conto delle posizioni contrastanti delle
parti, in assenza di una dichiarazione chiara e puntuale di un terzo, quale
sarebbe stata la Soprintendenza Archivistica del Lazio, la fattispecie non
sarebbe stata chiarita in alcun modo con l’oggettività necessaria per fondare
una decisione. Di conseguenza, richiamata la giurisprudenza sull’apprezzamento
anticipato delle prove, non ravvedendo ulteriori misure istruttorie idonee per
chiarire i fatti, il procuratore pubblico ha comunicato di trasmettere a RE 1
in allegato la suddetta decisione in applicazione dell’art. 318 CPP.
r. Con
istanza 30/31.5.2022 (AI 68) RE 1 ha postulato la ricusazione del magistrato
inquirente giusta l’art. 56 lit. f CPP. L’istante ha rimproverato al
procuratore pubblico di avere proceduto alla comunicazione ex art. 318 CPP
senza aver esperito gli atti istruttori che permettessero un effettivo
avanzamento del procedimento, di aver proceduto ad un irrito apprezzamento
anticipato, contestualmente all’assegnazione del termine per proporre istanze
probatorie, in relazione al rifiuto di sentire gli imputati e di non avere dato
seguito a quanto indicato da questa Corte.
s. Con
giudizio CRP 60.2022.153 del 5.10.2022 (AI 78) questa Corte ha respinto, per
quanto ricevibile, l’istanza di ricusazione.
Questa
Corte, ricordato il diritto applicabile, ha ritenuto che il fatto che il
procuratore pubblico il 24.5.2022 avesse comunicato a RE 1, giusta l’art. 318
cpv. 1 CPP, che intendeva abbandonare il procedimento a carico degli imputati
non poteva di per sé evidentemente fondare alcun indizio di parzialità del magistrato
inquirente. Ma anche il fatto che, a giudizio dell’istante, detta comunicazione
fosse avvenuta senza che il procuratore pubblico avesse proceduto ad acquisire
le prove che si sarebbero imposte in concreto non costituiva un elemento
indiziante la parzialità del ricusando. Il magistrato inquirente poteva infatti
procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove. Un eventuale irrito
anticipato apprezzamento delle prove avrebbe peraltro costituito un errore che
non fondava motivo di ricusazione: esso avrebbe potuto semmai essere invocato
con reclamo contro l’annunciato decreto di abbandono, nel cui ambito questa
Corte avrebbe valutato, segnatamente, l’apprezzamento delle prove.
Questa
Corte ha poi rilevato – con riferimento al fatto che il pubblico ministero
avesse comunicato a RE 1, contestualmente alla trasmissione del decreto ex art.
318 cpv. 1 CPP, che, in assenza di una presa di posizione della Soprintendenza
Archivistica del Lazio, non riteneva di disporre l’interrogatorio degli
imputati – che il magistrato inquirente si era limitato a prendere posizione
sull’istanza probatoria presentata da RE 1 il 28/29.4.2022 (AI 60), ribadita il
23/24.5.2022 (AI 64). Ovvero introdotta dall’accusatore privato prima della
comunicazione giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, in applicazione dell’art. 109 cpv.
1 CPP. Il fatto che, con la comunicazione ai sensi dell’art. 318 cpv. 1 CPP, il
procuratore pubblico avesse evidenziato esplicitamente la facoltà di presentare
eventuali ulteriori istanze probatorie non ostava evidentemente ad una sua
presa di posizione sulle istanze già pendenti. Non si comprendeva quindi perché
RE 1 intravvedesse un motivo di ricusazione per il fatto che il magistrato
inquirente si fosse espresso su una sua esplicita istanza probatoria. Già il 2.12.2021
(AI 49) il procuratore pubblico aveva del resto indicato, rispondendo
all’istanza 2.12.2021 intesa all’audizione degli imputati (AI 48), che non
avrebbe proceduto all’interrogatorio prima di avere acquisito una risposta
delle autorità amministrative italiane. A RE 1 era noto da mesi che, per il
pubblico ministero, l’acquisizione all’incarto di tale atto era indispensabile
per evadere e per definire il procedimento.
La
circostanza che, secondo l’istante, il procuratore pubblico non avrebbe dato seguito
a quanto indicato da questa Corte nel giudizio 60.2021.373 dell’1.4.2022 (AI
58), che aveva evidenziato, segnatamente, che la prova liberatoria spettava al
colpevole, non al magistrato inquirente, era parimenti fatto non idoneo a
fondare un motivo di ricusazione. Una possibile impostazione errata del caso da
parte del magistrato inquirente avrebbe infatti potuto essere censurata con
reclamo contro il prospettato decreto di abbandono.
Il
fatto che RE 1 non concordasse su come il procuratore pubblico avesse svolto
l’istruzione, ovvero che reputasse che si sarebbe imposto l’interrogatorio
degli imputati, a prescindere dall’acquisizione di una presa di posizione della
Soprintendenza Archivistica del Lazio, considerata inutile, non era sufficiente per ritenere la parzialità del pubblico ministero nella
trattazione del procedimento. Eventuali errori nel procedimento non fondavano –
di per sé – motivo di ricusazione: essi potevano infatti essere censurati nell’ambito dei rimedi di diritto
previsti.
t. Con
istanza probatoria 14.11.2022 (AI 79) RE 1 ha chiesto l’interrogatorio di PI 2
e/o di PI 1, di __________ (già direttore del Corriere del Ticino), di __________
e di __________ (già rispettivamente soprintendente del Ministero per i beni
culturali e le attività culturali, Direzione generali archivi, Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica del Lazio). Ha inoltre quantificato le sue pretese
risarcitorie.
u. Con
decreto 9.12.2022 (AI 80) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza
siccome si trattava di prove non solo irrilevanti, ma fuorvianti.
L’interrogatorio
degli imputati, da effettuare in Italia, non aveva alcuna pertinenza
processuale in quanto c’era da supporre che essi non avrebbero avuto alcuna
ragione di ritrattare le posizioni assunte sia con il libro-inchiesta “__________”
sia con l’articolo diffuso tramite il sito del Corriere del Ticino. Mal si
comprendeva perché si chiedeva all’autorità elvetica di agire all’esterno dei
confini della propria competenza, ritenuto che in genere, nel contesto
processuale prospettato dal denunciante/querelante, i soggetti interrogati
nelle migliori delle ipotesi si avvalevano, ab initio, della facoltà di
non rispondere, come previsto dal codice italiano.
Il
10.9.2021 era stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, il
giornalista __________, intervenuto quale responsabile della cronaca
giudiziaria e rappresentante della testata giornalistica. L’interrogatorio dell’allora
direttore era pertanto inutile.
Le
posizioni di __________ e di __________
erano chiare.
Il
procuratore pubblico ha evidenziato di aver indicato a RE 1 ed al suo legale
che il caso avrebbe potuto essere opportunamente chiarito con l’invio della
lista degli articoli che componevano gli Archivi, oggetto di sequestro,
all’attuale soprintendente, che – prima di sostenere che gli oggetti erano, o
meno, di interesse per lo Stato italiano – voleva sapere di cosa si stesse
parlando. L’unico a voler ignorare tale legittima richiesta era (chissà perché)
il denunciante, il quale persisteva nel voler essere il solo a poter contattare
direttamente la Soprintendenza del Lazio.
v. Con
decreto 2111/2022 del 9.12.2022 il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento a carico di PI 1 e di PI 2 per diffamazione, calunnia e denuncia
mendace.
Il
magistrato inquirente ha rammentato il sequestro degli __________ disposto
nell’inc. MP 2020.2730 ed il tenore della denuncia 10/14.7.2020 di RE 1 a
carico di PI 1 e di PI 2, nel cui ambito il denunciante aveva prodotto lo
scritto 3.6.2019 dell’allora soprintendente archivistico e bibliografico del
Lazio, secondo cui gli oggetti che componevano gli __________ non erano stati
ritenuti di interesse culturale.
Ha
poi esposto lo scambio di corrispondenza con la Soprintendenza. Il
soprintendente aveva comunicato che, per poter prendere posizione, faceva
richiesta di ricevere un elenco dettagliato (corredato da eventuale
documentazione fotografica) dei pezzi che componevano gli __________ o comunque
ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza della
documentazione sequestrata. RE 1, interpellato dal pubblico ministero su tale
richiesta, aveva comunicato che avrebbe valutato di mettersi in contatto
direttamente con l’autorità amministrativa italiana. Alla richiesta del
procuratore pubblico di non rivolgersi a tale autorità, RE 1 aveva interposto
reclamo. Dopo che questa Corte aveva dichiarato irricevibile il gravame, il
denunciante si era opposto alla domanda del soprintendente, sollecitando
l’audizione degli imputati.
Dopo
avere ricordato il decreto giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, l’istanza di
ricusazione, respinta, e l’istanza probatoria, il magistrato inquirente ha
rilevato che, tenuto conto del comportamento contraddittorio di RE 1, il quale
sembrava pretendere che venissero accolti in maniera apodittica i suoi
argomenti e la documentazione che riteneva di presentare, si era rivelato
oltremodo difficile, per non dire impossibile, raccogliere le prove a carico
dei denunciati. Ha addotto che, per quanto era nelle sue possibilità, oltre a
resistere al reclamo ed alla ricusazione, aveva condotto gli atti istruttori opportuni
che potevano essere intrapresi, ossia l’acquisizione di documenti (con la messa
a disposizione di atti già acquisiti nell’inc. MP 2020.2730), l’interrogatorio
del giornalista responsabile e l’invio di richieste alla Procura di IT – Roma
ed alla Soprintendenza ai beni culturali del Lazio.
Non
era stato possibile, visto il veto posto ripetutamente dal denunciante,
ottenere le dichiarazioni dell’attuale soprintendente, ciò che avrebbe permesso
di chiarire la situazione, fondando i presupposti per sostanziare le sue
successive decisioni.
Un’eventuale
decisione di condanna degli imputati avrebbe violato la presunzione di
innocenza per quanto riguardava l’onere della prova, imposto soprattutto
all’accusa, ma in parte anche al denunciante. La pubblica accusa si trovava
dunque confrontata con l’impossibilità anche solo di entrare nel merito dei
reati prospettati.
Il
magistrato inquirente ha addotto che avrebbe potuto, forse, non dare seguito al
rifiuto espresso da RE 1, trattandosi dell’invio a IT – Roma del catalogo __________.
Visti nondimeno i precedenti, segnatamente la ricusazione, si era voluto
evitare anche solo il sospetto che il rappresentante dell’accusa potesse
nutrire un qualsiasi sentimento di inimicizia nei confronti del denunciante.
L’assenza di avversione non poteva però trasformarsi in un favore, quale
sarebbe stata l’emanazione di una decisione di condanna di PI 1 e di PI 2.
Spiaceva
certamente, ed in un certo senso suscitava qualche legittimo sospetto, la
reiterata volontà di escludere la possibilità che la Soprintendenza del Lazio
potesse prendere posizione in merito all’interesse che avrebbe potuto avere, o
non avere, lo Stato italiano sugli oggetti che componevano gli __________.
Da
qui la conclusione che coincideva con l’impossibilità di emanare una decisione,
se non quella di abbandonare il procedimento.
w. Con
gravame 22/23.12.2022 (AI 83) RE 1 ha postulato l’annullamento del decreto di
abbandono e, in via principale, la promozione dell’accusa a carico di PI 1 e PI
2 per diffamazione o calunnia e denuncia mendace e, in via subordinata, il
rinvio della causa al pubblico ministero affinché promuovesse l’accusa a carico
degli imputati.
x. Con
giudizio CRP 60.2022.361 del 19.5.2023 (AI 95) questa Corte ha parzialmente accolto la predetta impugnativa
annullando il decreto di abbandono
2111/2022 del 9.12.2022 e rinviando gli atti del procedimento al magistrato
inquirente per i suoi incombenti.
Questa
Corte ha evidenziato che con scritto del 17.9.2021 il procuratore pubblico aveva
interpellato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo,
IT – Roma, chiedendo di comunicare se lo Stato italiano fosse, o meno,
interessato ad acquistare – oppure anche solo a tutelare, eventualmente quale “bene
culturale privato” – i cimeli di cui agli __________ rispettivamente di
segnalare se tali beni fossero di esclusiva pertinenza privata. Il 12.10.2021
il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del
Lazio, aveva preso posizione indicando che, come già espresso nello scritto
3.6.2019, gli __________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per
cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano. Aveva aggiunto che non
si poteva escludere che il corpus documentale, sequestrato dal Ministero
pubblico, costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata in
occasione di un sopralluogo conoscitivo del 14.11.2011. In tal caso, il suo
interesse storico particolarmente importante avrebbe dovuto essere valutato
dalla Soprintendenza al fine di disporre gli eventuali conseguenti
provvedimenti di tutela e di rispondere alle questioni poste dal magistrato
inquirente. Aveva chiesto di ricevere un elenco dettagliato (corredato da
eventuale documentazione fotografica) dei pezzi che componevano tale corpus
o comunque ogni informazione utile per conoscere la natura e la consistenza
della documentazione sequestrata.
Per
questa Corte, dalla risposta dello Stato italiano si evinceva anzitutto che gli
__________ non erano stati dichiarati di interesse culturale, per cui non erano
un bene culturale per lo Stato italiano. Fatto, questo, che già risultava dallo
scritto 3.6.2019, sempre della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del
Lazio, che aveva evidenziato che l’__________
non era stato donato allo
Stato italiano e che non era un bene dello Stato italiano. Dallo scritto
12.10.2021 si evinceva inoltre che, qualora quanto sequestrato dal Ministero
pubblico costituisse documentazione ulteriore rispetto a quella visionata nel
corso del sopralluogo conoscitivo 14.11.2011, la Soprintendenza avrebbe dovuto
valutare la sua portata per disporre gli eventuali provvedimenti di tutela. La circostanza
che il contenuto degli __________ avrebbe potuto essere di interesse per lo
Stato italiano era però del tutto irrilevante al fine dell’evasione del
procedimento. Era invero circostanza che esulava manifestamente dal
procedimento.
Per
rispondere alla questione a sapere se erano adempiuti, o meno, i reati
ipotizzati a carico degli imputati [che nell’articolo intitolato “__________”
pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) avrebbero addotto che il materiale componente gli __________
era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato
italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al patrimonio
nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________, con un
accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati”
all’estero] determinante era infatti unicamente la situazione nel luglio 2020,
al momento delle asserzioni incriminate, momento in cui gli __________ non
erano stati dichiarati di interesse culturale e non erano stati donati allo
Stato italiano, di cui esso non era proprietario. Questi fatti, accertati
tramite prese di posizione ufficiali dell’autorità italiana, erano indubbi.
Il
procuratore pubblico, tenute presenti queste circostanze, da valutare
unitamente alle ulteriori risultanze probatorie, segnatamente al giudizio n.
51/2014 del 30.12.2013 del Tribunale civile di IT – Roma (doc. 1, allegato alla
denuncia, AI 1), doveva esaminare i presupposti dei reati ipotizzati nei
confronti degli imputati.
y. Il
14.6.2023 (AI 100) sono pervenuti al Ministero pubblico gli atti trasmessi
dalla Procura della Repubblica di IT – Roma in esecuzione della domanda di
assistenza giudiziaria 6.8.2021 (AI 20).
z. Con
decreto 20.11.2023 (AI 125), acquisiti segnatamente gli scritti 30.9./2.10.2023
(AI 112), 13/16.10.2023 (AI 115) e 23.10.2023 (AI 116) degli imputati (allora
assistiti dall’avv. __________, __________), il procuratore pubblico ha
comunicato l’imminente chiusura dell’istruzione prospettando l’abbandono del procedimento
per tutti i reati e fissando un termine per presentare eventuali istanze
probatorie e di indennità per ingiusto procedimento.
aa. Con
istanza 1/4.12.2023 (AI 127) RE 1 ha postulato l’acquisizione agli atti di
tutti gli scritti di “messaggeria istantanea” tra gli imputati e lui
stesso, se il procuratore pubblico intendeva utilizzarli, e l’interrogatorio suo
e degli imputati.
Con
decreto 21.12.2023 (AI 129) il magistrato inquirente ha respinto l’istanza in
quanto si trattava di prove irrilevanti per il giudizio.
ab. Con
decreto 1980/2023 del 21.12.2023 il pubblico ministero ha abbandonato il
procedimento a carico degli imputati.
Il
procuratore pubblico, ricordati gli art. 173 s. CP, ha indicato che gli
imputati, nello scritto 2.10.2023, avevano evidenziato l’intempestività della
querela di RE 1, in quanto il libro “__________” era stato diffuso nell’ottobre
2019 e presentato dagli autori in tutta Italia ed all’estero. Egli non aveva
inoltrato alcun esposto contro il contenuto del libro ed i suoi autori, né
all’epoca della diffusione del libro né successivamente in Italia o in altre
nazioni in cui il libro era stato messo in vendita. Per il pubblico ministero,
non era possibile astenersi dal sottolineare che, essendo trascorsi nove mesi
dalla pubblicazione del libro e certamente dal momento in cui RE 1 aveva avuto
conoscenza del suo contenuto, la querela presentata in Ticino il 10/14.7.2020
appariva tardiva e, ritenuta anche l’esistenza di un altro procedimento penale
che coinvolgeva RE 1 in relazione agli __________, pretestuosa.
Dalle
conversazioni intervenute tra PI 2 e RE 1 (AI 116) si scorgevano in effetti
alcuni stralci dai quali si poteva facilmente desumere che questi fosse
perfettamente a conoscenza del contenuto del libro, degli autori e del merito,
di cui si estrapolava il contenuto nell’articolo di giornale. Simile atteggiamento
era del tutto contraddittorio rispetto a quanto emergeva dall’esposto penale,
nel quale gli imputati venivano indicati facendo precedere i loro nominativi da
“tale”, approccio con cui il denunciante intendeva avvalorare il fatto
di non sapere chi fossero. Ha esposto alcune conversazioni dei primi mesi del
2019.
Era
in ogni caso prescritta ex art. 178 CP l’azione penale. Ritenuto che il reato
era stato commesso al più tardi il 10.10.2019, data di pubblicazione del libro
“__________”, dal quale erano state riprese le affermazioni contestate agli
imputati, la prescrizione per i reati contro l’onore era intervenuta al più
tardi il 10.10.2023.
Non
sussisteva l’ipotesi di denuncia mendace. Agli atti non c’erano sufficienti
indizi di un agire intenzionale degli imputati tendente a provocare l’apertura
di un procedimento penale a carico di RE 1, che essi sapevano innocente.
Ha
riconosciuto agli imputati, a titolo di indennità per ingiusto procedimento, la
somma di CHF 4'738.80 per spese legali.
ac. Con
gravame 2.1.2024 RE 1 postula che sia annullato il decreto di abbandono e in
via principale siano rinviati gli atti al procuratore pubblico per promuovere
l’accusa nei confronti degli imputati per diffamazione o calunnia ed
eventualmente denuncia mendace e in via subordinata sia ordinato al pubblico
ministero di promuovere l’accusa per le predette ipotesi accusatorie.
Il
reclamante ricorda anzitutto il giudizio 19.5.2023 di questa Corte, in cui si
sarebbero date indicazioni ed istruzioni al magistrato inquirente. Eluse da
quest’ultimo, avendo egli soltanto rilevato, a sorpresa, per la prima volta,
l’intervenuta prescrizione dell’azione penale e la perenzione del diritto di
querela.
Dopo
avere esposto lo scambio di corrispondenza con il procuratore pubblico
rispettivamente gli atti intervenuti dopo la citata decisione di questa Corte, RE
1 adduce che i reati di diffamazione e di calunnia sarebbero reati istantanei.
Nulla toglierebbe tuttavia al fatto che, ovviamente, la stessa incolpazione possa
essere comunicata, ovvero divulgata, dallo stesso autore, in più circostanze di
tempo e di luogo e financo da più autori diversi. Il Tribunale federale (DTF
118 IV 153 consid. 4a) avrebbe stabilito che il reato di diffamazione
sottoforma di divulgazione si configurerebbe già con la citazione di accuse
diffamatorie già precedentemente formulate. Inoltre, nell’ambito dei media
elettronici, sempre secondo il Tribunale federale (DTF 146 IV 23), la semplice
apposizione di un cenno di condivisione verso articoli di carattere
diffamatorio e pur senza commento configurerebbe l’ipotesi di divulgazione in
applicazione dell’art. 173 cifra 1 cpv. 2 CP.
Già
alla luce di queste considerazioni si dovrebbe concludere che il contenuto
delle pubblicazioni apparse il 3.7.2020 ed il 16.7.2020 sul sito del Corriere
del Ticino dovrebbe essere valutato in quanto tale e certamente separatamente
ed indipendentemente da quanto sia o fosse contenuto nel “libro”
pubblicato altrove.
Fino
al 15.9.2023 il pubblico ministero avrebbe giustamente indicato di essere
cosciente del fatto che “l’azione penale si prescriverà agli inizi del mese
di luglio 2024” (scritto 15.9.2023 del magistrato inquirente). Il
reclamante non avrebbe mai negato di essere a conoscenza dell’esistenza del “libro”.
Sarebbe un fatto irrilevante. Le pubblicazioni sul sito del Corriere del Ticino
del luglio 2020 dovrebbero infatti essere valutate indipendentemente ed in
quanto tali. La querela sarebbe tempestiva. Non sarebbe intervenuta la
prescrizione dell’azione penale per i reati contro l’onore.
Con
riferimento al reato di denuncia mendace, il reclamante sostiene che gli
imputati, rilasciando l’intervista ai media svizzeri in Ticino (in data
16.7.2020), avrebbero ordito mene subdole, ritenuto come le false accuse
proferite nei suoi confronti darebbero oggettivamente conto di elementi per i
quali un procedimento penale avrebbe potuto essere anche promosso d’ufficio
(segnatamente sulla base della legislazione interna sui beni culturali).
ad. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 322 cpv. 2 CPP un decreto di abbandono (secondo gli art. 319 ss. CPP)
può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento segnatamente all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 2.1.2024 contro il decreto di abbandono 21.12.2023, è
tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni in applicazione dell’art. 322
cpv. 2 CPP) e – anche – proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI, 3.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK
StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 1B_275/2020 del 22.9.2020 consid. 3.2.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP [che non presuppone un
pregiudizio irreparabile giusta l’art. 93 cpv. 1 lit. a LTF (DTF 143 IV 475
consid. 2.9.; decisioni TF 1B_549/2019 del 10.3.2020 consid. 2.4.; 1B_559/2018
del 12.3.2019 consid. 2.2.)] implica che il ricorrente sia personalmente,
direttamente (DTF 142 IV 82 consid. 2.3.2.; 140 IV 155 consid. 3.2.; decisioni
TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; 6B_344/2019 del 6.5.2019 consid.
3.1.) e (di principio: decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK
StPO – J. BÄHLER, op. cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81
consid. 2.3.1.) leso dalla decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D.
JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed., art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.).
1.3.2
RE
1, accusatore privato nel procedimento penale, titolare dei beni giuridici
tutelati dagli art. 173 s. CP (decisione TF 6B_777/2022 del 16.3.2023 consid
3.1.; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 4. ed., vor
art. 173 CP n. 5 ss.) e
dall’art. 303 CP (decisione TF 6B_210/2020 dell’11.11.2020 consid. 1.2.2.; BSK
Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op. cit., art. 303 CP n. 5 ss.; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, 4. ed., art. 303 CP n.
1)], è legittimato a reclamare in applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP avendo
un interesse giuridicamente protetto alla modifica oppure all’annullamento del
decreto di abbandono che ha ritenuto, con riferimento ai reati contro l’onore,
che il diritto di querela fosse perento e che l’azione penale fosse prescritta
e, con riferimento al reato di denuncia mendace, che non fossero adempiuti i
presupposti dell’ipotesi accusatoria.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
Il
reclamo contro il decreto di abbandono è accolto, segnatamente, in presenza di
sufficienti indizi di reato tali da giustificare la promozione dell’accusa
(art. 319 cpv. 1 lit. a CPP) oppure se (contrariamente al giudizio del
procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato (art.
319.
cpv. 1 lit. b CPP).
Si
ricorda che l’azione penale – per principio – è essenzialmente pubblica (art. 7
cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può
essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve
fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo
senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del
reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado
circa altra conclusione che merita approfondimento.
3.
RE
1.
ipotizza i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è
punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona
di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione
di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II –
F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 1 ss.)], di calunnia giusta l’art. 174
cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo
di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta
disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o,
sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto
(BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)] e, ancora, di denuncia
mendace giusta l’art. 303 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque denuncia
all’autorità come colpevole di un crimine oppure di un delitto una persona che
egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, o in
altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una
persona che egli sa innocente (BSK Strafrecht II – V. DELNON / B. RÜDY, op.
cit., art. 303 CP n. 8 ss.)] in relazione a quanto risulta dal testo intitolato
“__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino (www.cdt.ch) [doc. 3, allegato alla denuncia, AI 1]:
“il
caso Lo rivelano gli autori del libro-inchiesta <<__________>>
secondo i quali <<il materiale che è giunto in Svizzera dopo essere stato
indebitamente sottratto allo Stato italiano è al sicuro nelle mani di
un’autorità governativa>> Ansa Gli archivi del __________ sotto sequestro
in Ticino Ansa Gli archivi di __________ <<sono da metà maggio sotto
sequestro dell’autorità giudiziaria del Canton Ticino. Finalmente il materiale
che è giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto allo Stato
italiano è al sicuro nelle mani di un’autorità governativa>>. Lo rivelano
la giornalista PI 1 e il criminologo PI 2, autori del libro-inchiesta ‘__________.
Nel volume, edito da __________, era stato ricostruito un intrigo
internazionale che riguarda i 6000 reperti appartenenti al pittore __________ e
alla sua famiglia. <<Gli Archivi – spiegano PI 1 e PI 2 – nel 2006 erano
stati ceduti al patrimonio nazionale italiano dalla nipote e unica erede di __________,
__________, come risulta da documenti che abbiamo acquisito presso la
Soprintendenza. Con un accordo sospetto tra RE 1 (presidente degli __________,
ndr) e __________ (mercante d’arte, ndr), gli Archivi erano poi definitivamente
‘volati’ all’estero. Ora, con un’operazione a sorpresa, la polizia cantonale ha
bloccato presso il porto franco di __________ gli Archivi di __________. Poche
settimane fa – continuano PI 1 e PI 2 – la senatrice __________ della
Commissione Cultura aveva rivolto un’interrogazione parlamentare al ministro __________
sulle intenzioni della Mibac di recuperare i preziosi reperti, ma fino (ad)
oggi dal Ministero nessuna risposta, nonostante la Procura di __________ abbia
avviato un’inchiesta sulle modalità di fuga degli __________ dal nostro Paese.
CdT.ch – Riproduzione riservata”
4.
4.1.
Il
procuratore pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento per i reati di diffamazione
e di calunnia, ritenendo tardiva la querela di RE 1 e prescritta l’azione
penale.
4.2
4.2.1
La
prescrizione è un impedimento a procedere che deve essere esaminato d’ufficio
in ogni stadio del procedimento penale (DTF 146 IV 68 consid. 2.1.; BSK
Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, 4. ed., vor
art. 97-101 CP n. 61; StGB
Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor
art. 97 CP n. 7). Se è intervenuta la prescrizione dell’azione penale, il CPP
prevede l’emanazione di un decreto di abbandono ex art. 319 cpv. 1 lit. d CPP (BSK Strafrecht I – M. ZURBRÜGG, op. cit., vor
art. 97-101 CP n. 58/60; BSK StPO – M.
HEINIGER / R. RICKLI, op. cit.,
art. 319 CPP n. 15; StGB Praxiskommentar
– S. TRECHSEL / M. PIETH / M. SCHULTZE, op. cit., vor
art. 97 CP n. 6; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N.
SCHMID, op. cit., art. 319 CPP n. 8).
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte, di fronte ad una situazione giuridica dubbia
non spetta di massima all’autorità di perseguimento penale esprimersi
sull’intervento della prescrizione dell’azione penale, ma ai tribunali
competenti per l’esame materiale della fattispecie penale, ritenuto che
l’abbandono del procedimento in ragione della prescrizione può essere disposto
soltanto quando essa è manifesta (art. 319 cpv. 1 lit. d CPP) [DTF 146 IV 68
consid. 2.1.; decisione TF 1B_29/2023 del 10.3.2023 consid. 1.4.].
4.2.2
Giusta
l’art. 178 cpv. 1 CP per i delitti contro l’onore l’azione penale si prescrive
in quattro anni (StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M. PIETH / M.J. LEHMKUHL,
op. cit., art. 178 CP n. 1).
La
prescrizione per i reati contro l’onore – reati istantanei (DTF 142 IV 18
consid. 2.3./2.4./2.5.) – decorre dal momento in cui l’autore ha commesso il
reato (art. 98 lit. a CP) [BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art., art.
178.
CP n. 3]: essa – anche qualora essi siano perpetrati mediante un testo
pubblicato in internet – decorre dal momento in cui è compiuta l’azione lesiva,
ovvero con la pubblicazione del testo incriminato (DTF 142 IV 18 consid. 2.3./2.5.).
Secondo
la citata giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.),
dunque, “una diffamazione commessa su internet, come quella commessa a mezzo
stampa, risulta (…) consumata per effetto della pubblicazione mediante la quale
la persona attaccata è resa sospetta di condotta disonorevole, anche se lo
stato di illiceità si protrae per un certo periodo. Come visto, il fatto che il
risultato illecito duri per qualche tempo non è di per sé sufficiente per
ammettere un reato permanente. E’ comunque riservato il caso in cui l’autore
interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del
testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro
l’onore.”
4.2.3
Si
è detto che il procuratore pubblico ha ritenuto che l’azione penale per i reati
contro l’onore fosse prescritta perché essi erano stati commessi al più tardi
il 10.10.2019, data di pubblicazione del libro “__________”, dal quale erano
state riprese le affermazioni contestate agli imputati. Di modo che la
prescrizione per i reati contro l’onore era intervenuta al più tardi il
10.10.2023
Ora,
dalla lettura del testo pubblicato sul sito cdt.ch (consid. 3.) risulta
nondimeno che gli imputati sono stati interpellati in relazione al sequestro
degli __________ da parte degli inquirenti svizzeri e che, in questo contesto,
hanno addotto, in particolare, che tali beni erano stati indebitamente
sottratti allo Stato italiano e che con un accordo sospetto tra RE 1 e __________
gli __________ erano “volati” all’estero.
Non
si tratta quindi, manifestamente, di affermazioni riprese dal libro “__________”,
ma di asserzioni degli imputati rilasciate, per quanto si comprende, all’Ansa
in seguito al sequestro degli __________. Il fatto che, nell’articolo, venga
menzionato il citato libro nulla muta. A giudizio di questa Corte si è perciò,
per analogia, nel caso evocato dalla giurisprudenza del Tribunale federale:
qualora “(…) l’autore
interviene per ripubblicare o per prolungare la diffusione su internet del
testo incriminato, rendendosi in tal caso colpevole di un nuovo reato contro
l’onore.” (DTF 142 IV 18
consid. 2.5.), decorre un nuovo termine di prescrizione.
In
queste circostanze, essendo l’articolo incriminato stato pubblicato in data
3.7.2020, richiamati gli art. 178 cpv. 1 e 98 lit. a CP, la prescrizione
dell’azione penale per i reati contro l’onore, ipotizzati da RE 1, interverrà
in data 3.7.2024.
4.3
4.3.1
Giusta
l’art. 30 cpv. 1 CP, se un reato è punibile soltanto a querela di parte,
chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito (BSK Strafrecht I
– C. RIEDO, op. cit., art. 30 CP n. 6 ss.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL /
M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 30 CP n. 1 ss.; A. DONATSCH / B. TAG, Strafrecht I, 9. ed., p. 422 ss.). Ha dunque facoltà di presentare querela
colui che è stato leso dal reato, ossia il titolare del bene giuridico preteso
come leso (DTF 141 IV 380 consid. 2.3.4.; decisione TF 6B_1253/2019 del
18.2.2020
consid. 5.1.). Il significato di leso secondo l’art. 30 CP è
identico al significato di danneggiato ai sensi dell’art. 115 cpv. 1 CPP (DTF
141.
IV 380 consid. 2.3.4.).
In
applicazione dell’art. 31 CP il diritto di querela si estigue in tre mesi. Il
termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato e,
evidentemente, anche il reato (decisione TF 6B_152/2022 del 30.11.2022 consid.
3.1.).
Affinché
il termine giusta l’art. 31 CP cominci a decorrere, l’avente diritto deve
conoscere gli elementi costitutivi del reato (decisione TF 6B_825/2023 dell’8.11.2023 consid. 1.1.1.; BSK Strafrecht
I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 15 s.; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL
/ M. PIETH / C. GETH, op.
cit., art. 31 CP n. 3). Non è sufficiente che il leso abbia un sospetto nei
confronti di una determinata persona. E’ necessario che abbia una conoscenza
sicura ed attendibile, che faccia apparire promettente un procedimento contro
l’autore e che protegga l’avente diritto da un procedimento per denuncia
mendace o diffamazione (DTF 142 IV 129
consid. 4.3.; decisioni TF 6B_152/2022 del 30.11.2022 consid. 3.1.; 6B_5/2019 del
4.4.2019
consid. 2.1.1.; StGB Praxiskommentar – TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 5).
Decisiva,
per la decorrenza del termine, è la conoscenza effettiva dei fatti, non la mera
possibilità di conoscerli (DTF 97 I 769 consid. 3.; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH,
op. cit., art. 31 CP n. 6). Il leso non è
obbligato a ricercare l’autore rispettivamente i fatti (decisione TF 6B_5/2019
del 4.4.2019 consid. 2.1.1.). Il fatto che il leso avrebbe potuto venire a conoscenza
prima dell’infrazione, rispettivamente dell’identità del suo autore non è
pertanto determinante (DTF 97 I 769 consid. 3.; decisione TF 6B_5/2019 del
4.4.2019
consid. 2.1.1.; CR CP I – K. VILLARD, 2. ed., art. 31 CP n. 7). In
tale ambito il danneggiato non ha in effetti un dovere di diligenza (CR CP I –
K. VILLARD, op. cit., art. 31 CP n. 7). Fintanto che, in base alla situazione,
non è chiaro se sia stato commesso un reato, il termine ai sensi dell’art. 31
CP non decorre (decisioni TF 6B_729/2020 del 3.2.2021 consid. 2.4.1.; 6B_5/2019
del 4.4.2019 consid. 2.1.1.).
Si
tratta di un presupposto processuale, da esaminare d’ufficio (BSK Strafrecht I
– C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 39; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 13). La prova dell’esistenza di una
valida querela incombe allo Stato (DTF 145 IV 190 consid. 1.5.1.; decisione TF
6B_719/2018 del 25.9.2019 consid. 1.4.). Se non è stata presentata una querela
o se è stata introdotta tardivamente [per cui il diritto è perento (BSK
Strafrecht I – C. RIEDO, op. cit., art. 31 CP n. 2; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., art. 31 CP n. 1)] deve essere emanato
un decreto di non luogo a procedere o di abbandono (StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / C. GETH, op. cit., vor
art. 30 CP n. 11).
4.3.2
Il
pubblico ministero ha reputato tardiva la querela di RE 1, inoltrata il
10/14.7.2020, perché il libro “__________” era stato diffuso nell’ottobre 2019
e presentato dagli autori in tutta Italia ed all’estero. Fatto a conoscenza di RE
1, al quale era noto anche il contenuto del libro.
Si
è detto, con riferimento alla prescrizione dell’azione penale, che – secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale – qualora “(…) l’autore interviene per ripubblicare o per prolungare
la diffusione su internet del testo incriminato, rendendosi in tal caso
colpevole di un nuovo reato contro l’onore.” (DTF 142 IV 18 consid. 2.5.), decorre un nuovo
termine di prescrizione. Di modo che, per le medesime ragioni, anche il termine
giusta l’art. 31 CP deve necessariamente decorrere dal momento in cui RE 1 è
venuto a conoscenza della pubblicazione occorsa il 3.7.2020. La sua querela
inoltrata il 10/14.7.2020 è dunque senz’altro tempestiva.
Certo,
posto che – come si evince dagli atti prodotti dagli imputati, in particolare dallo
scambio di messaggi (allegati ad AI 116) – RE 1 sapeva benissimo chi fossero PI
1.
e PI 2, lascia più che perplessi che l’esposto di denuncia/querela sia stato
presentato contro ignoti. In ogni caso, non appare abusivo il fatto che il
reclamante abbia deciso di querelare i predetti per le dichiarazioni rilasciate
in relazione al sequestro degli __________, senza averli apparentemente mai
querelati in precedenza con riferimento alla pubblicazione del noto libro. Gli
imputati, come indicato, si sono espressi sul sequestro.
Si
deve aggiungere che la querela è un presupposto processuale, da esaminare
d’ufficio. Se il procuratore pubblico avesse avuto dubbi sulla tempestività
dell’esposto del querelante, avrebbe invero dovuto approfondire immediatamente
la questione, senza procedere con l’istruzione del procedimento penale.
5.
Per
il magistrato inquirente, non era dato il
reato di denuncia mendace. Agli atti non c’erano sufficienti indizi di un agire
intenzionale degli imputati tendente a provocare l’apertura di un procedimento
penale a carico del reclamante, che essi sapevano innocente.
Tale
conclusione è nondimeno prematura. Si rileva che, come già esposto nel giudizio
CRP 60.2022.361 del 19.5.2023, con cui è stato annullato il decreto di
abbandono 2111/2022 del 9.12.2022, il 12.10.2021
il Ministero della cultura, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del
Lazio, aveva indicato che gli __________ non erano stati dichiarati di
interesse culturale, per cui non erano un bene culturale per lo Stato italiano.
Fatto, questo, che già risultava dallo scritto 3.6.2019, sempre della
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio [scritto inviato a PI 1
(allegato ad AI 10)], che aveva evidenziato che l’__________
non era
stato donato allo Stato italiano e che non era un bene dello Stato italiano. Di
modo che, per esaminare il reato di denuncia mendace, occorreva tenere presente
queste circostanze e valutarle con riferimento a quanto riportato nell’articolo
intitolato “__________” pubblicato il 3.7.2020 sul sito del Corriere del Ticino,
secondo il quale gli imputati avrebbero addotto che il materiale componente gli
__________ era giunto in Svizzera dopo essere stato indebitamente sottratto
allo Stato italiano, che nel 2006 gli __________ erano stati ceduti al
patrimonio nazionale italiano dalla nipote di __________ e che gli __________,
con un accordo sospetto tra RE 1 e __________, erano poi definitivamente “volati”
all’estero.
6.
Il decreto di abbandono è annullato. Gli atti del
procedimento penale sono rinviati al procuratore pubblico che riesaminerà il
caso e si ripronuncerà sui fatti oggetto dell’esposto del reclamante.
7.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante, vincente, un’adeguata
indennità (art. 436 cpv. 3 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di abbandono 1980/2023 del 21.12.2023 del procuratore pubblico Andrea
Gianini è annullato.
§§ Gli
atti dell’inc. ABB 1980/2023 sono ritornati al magistrato inquirente per
procedere nei suoi incombenti.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del
Cantone Ticino rifonderà a RE 1, __________, CHF 800.-- (ottocento) quale
indennità.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
Gli
atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure,
all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48
cpv. 1 LTF).
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera