60.2024.224
Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. concorrenza sleale. violazione del segreto di fabbrica o commerciale
10 giugno 2025Italiano24 min
esposto 27.6.2024 la RE 1 ha querelato la __________ e __________, __________, __________,
Source ti.ch
Incarto n.
60.2024.224
Lugano
10 giugno 2025/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Nicola Respini, presidente,
Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti
cancelliera:
Alessandra Mondada
sedente per statuire sul reclamo 5/7.8.2024 presentato da
RE 1, ,
patr. da: avv. PR 1, ,
contro
il decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del
24.7.2024 emanato dal procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi
nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 27.6.2024 nei
confronti della __________, __________, e di __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ per titolo di concorrenza sleale e
violazione del segreto di fabbrica o commerciale;
richiamate le osservazioni 14/19.8.2024 e
11/12.9.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la
reiezione del gravame – e 9/10.9.2024 (replica) della RE 1 – che si è
confermata nelle sue argomentazioni –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Fatti
a. Con
esposto 27.6.2024 la RE 1 ha querelato la __________ e __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ per concorrenza sleale e violazione del
segreto di fabbrica o commerciale.
Dalla
querela si evince in particolare quanto segue.
1.
La
querelante (già __________) sarebbe stata un’azienda attiva in particolare
nell’ambito del collocamento e della locazione di personale. Essa avrebbe avuto
succursali anche in Ticino.
2.
__________
sarebbe stato assunto dalla società nel 2016. Egli sarebbe stato branch
manager (a __________ e poi a __________).
__________,
__________, __________, __________ e __________ sarebbero stati assunti quali
consulenti.
Essi,
nell’ambito del proprio lavoro, sarebbero stati evidentemente a conoscenza
della clientela e dei lavoratori interinali della querelante.
3.
Tutti
i contratti di lavoro dei querelati con la querelante avrebbero previsto un
divieto di concorrenza giusta gli art. 340 ss. CO, una pena convenzionale ed
una clausola relativa alla riservatezza.
4.
Nel
mese di febbraio 2022 __________ e __________ avrebbero disdetto in via
ordinaria il rapporto di lavoro (conclusosi nell’aprile 2022). __________, __________,
__________ e __________ avrebbero dimissionato nel dicembre 2022, con
conclusione dell’attività lavorativa nel febbraio 2023.
5.
Nel
corso del mese di marzo 2023 si sarebbero fatte persistenti voci relative
all’avvio, da parte di __________ e di altri suoi ex dipendenti, di un’illecita
attività concorrenziale nei suoi confronti.
Dalle
ricerche effettuate sarebbe emerso che il 6.3.2023 __________, in qualità di
promotore, avrebbe costituito la __________ con il seguente scopo: “La
società ha quale scopo l’attività nel settore delle risorse umane, in
particolare la messa a disposizione a tempo determinato e indeterminato di
personale, come pure la consulenza in materia di reclutamento, selezione e
collocazione di personale. Può svolgere qualsiasi operazione finanziaria,
industriale e commerciale utile o connessa con lo scopo sociale. Può inoltre
acquisire partecipazioni e assicurare finanziamenti sotto forma di prestiti o
di garanzie, ad eccezione delle attività per le quali è prevista un’autorizzazione.
Potrà partecipare sotto qualunque forma ad imprese similari sia in Svizzera sia
all’estero.”
La
RE 1 e la __________ sarebbero state chiaramente due società concorrenti che
pertanto, per quanto riguardava la messa a disposizione di personale, si
sarebbero sovrapposte.
6.
L’avvio
dell’attività illecita da parte di __________ sarebbe stato studiato da tempo e
minuziosamente pianificato. Interrogato nell’ambito della causa civile, egli
avrebbe sostenuto che la __________ sarebbe stata creata a seguito della
notizia dell’acquisizione della __________ da parte della RE 1. Ritenuto che
non ci sarebbe stata alcuna acquisizione, avendo la RE 1 rilevato la __________
nell’autunno 2022, la notizia a cui egli avrebbe fatto riferimento sarebbe
risalita all’autunno 2022. Avrebbe quindi pianificato la costituzione della __________
quando ancora sarebbe stato alle dipendenze della querelante.
7.
La
RE 1, preso atto della costituzione della __________, si sarebbe rivolta ai
suoi clienti ed ai lavoratori interinali. Sarebbe emerso che __________ non
avrebbe agito da solo. Anche __________, __________ e __________ avrebbero
iniziato un’attività lavorativa alle dipendenze della __________.
8.
La
querelante ha aggiunto che alcuni attuali dipendenti della RE 1 avrebbero
raccolto, in diverse email, segnalazioni relative agli illeciti comportamenti
dei querelati nei mesi aprile-giugno 2023, che avrebbero permesso di delineare
l’illecito modus operandi dei querelati e l’entità del danno nei suoi
confronti.
9.
In
considerazione dell’incessante ed insistente presa di contatto di clienti e
lavoratori interinali della RE 1, essa si sarebbe vista costretta a presentare
un’istanza di adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti di __________,
__________, __________ e della __________.
Con
decreto supercautelare 30.6.2023 il pretore del distretto di __________ avrebbe
intimato ai convenuti, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, di astenersi
dall’esercitare un’attività concorrenziale.
Essi
non avrebbero rispettato l’ordine loro imposto. La RE 1 li avrebbe dunque
denunciati (inc. MP 2023.6536).
Con
decreto cautelare 20.2.2024 il pretore avrebbe revocato il decreto
supercautelare, respingendo le richieste della RE 1.
10.
La
querelante ha sostenuto che il 10.5.2024 sarebbe stata iscritta a registro di
commercio la succursale della __________ con sede a __________. La RE 1 avrebbe
contestualmente (ri-)cominciato a ricevere diverse segnalazioni da parte di
clienti e lavoratori interinali attivi in particolare nel __________, che
avrebbero riferito di essere stati contattati dalla __________ per il tramite
dei querelati.
11.
Sarebbe
stato pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei
lavoratori interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal
contratto con la RE 1 avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in
applicazione dell’art. 4 lit. a LCSl.
A
seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e querelante e
la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista recapitare
diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali, che non sembravano
avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per conto della __________.
Il
danno complessivo a lei cagionato dai querelati sarebbe ammontato alla somma di
CHF 3.6 mio (mancato guadagno).
12.
La
querelante, con riferimento al reato di violazione del segreto di fabbrica o
commerciale, ha addotto che i contratti di lavoro sottoscritti dai querelati
avrebbero previsto una clausola di riservatezza per quanto atteneva a tutte le
informazioni concernenti il datore di lavoro di cui il lavoratore era venuto a
conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa. Tale clausola avrebbe
compreso anche la cerchia dei clienti e dei lavoratori interinali. I querelati
avrebbero sistematicamente contattato clienti e lavoratori interinali della RE
1, di cui sarebbero evidentemente venuti a conoscenza nell’ambito della loro
pregressa attività lavorativa.
13.
La
RE 1 si è costituita accusatrice privata.
14.
L’esposto
è stato registrato come inc. MP 2024.6491.
b. Con
pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore pubblico ha decretato il non
luogo a procedere in relazione all’esposto.
Il
magistrato inquirente, ricordati la querela ed il diritto applicabile, ha
evidenziato che i reati ipotizzati erano perseguibili soltanto a querela di
parte. La costituzione della __________ non costituiva per sé un fatto
penalmente rilevante giusta la LCSl. Poteva eventualmente porsi la questione a
sapere se la creazione della nuova società fosse in contrasto con il divieto di
concorrenza previsto dai contratti di lavoro degli ex dipendenti. Trattandosi
di una questione meramente civilistica, essa – peraltro già oggetto di un
contenzioso civile tra le parti – non poteva essere indagata. In ogni caso, a
titolo abbondanziale, il procuratore pubblico ha osservato che la querela
sporta nel mese di giugno 2024 sarebbe stata comunque ampiamente tardiva. La __________
era infatti stata costituita il 9.3.2023, fatto noto alla querelante al più
tardi dal giugno 2023.
Con
riferimento all’acquisizione dei lavoratori interinali da parte della __________
nel periodo marzo-giugno 2023, il pubblico ministero ha evidenziato che tale
circostanza era stata oggetto di un’istanza di provvedimenti cautelari promossa
il 30.6.2023 dalla RE 1. La querela, anche su questo punto, era dunque tardiva.
Sui
tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________ e
le società __________ e __________, asseritamente avvenuti nel maggio 2024,
essi non avrebbero costituito reato giusta gli art. 3 lit. a/d e 4 lit. a LCSl.
Con particolare riferimento all’art. 4 lit. a LCSl, la dottrina maggioritaria
non includeva i lavoratori nel concetto di “clienti”, ma piuttosto di “mezzi di
produzione”. La volontà del legislatore di escludere i lavoratori dal concetto
di “clienti” risultava comunque dalla terminologia semantica che il legislatore
aveva utilizzato nel formulare l’art. 4 LCSl (che riportava il termine
“lavoratori” soltanto alla lit. c).
In
merito al reato giusta l’art. 162 CP, il procuratore pubblico ha rilevato che
la RE 1 era necessariamente a conoscenza del fatto che i suoi ex dipendenti
avevano costituito una nuova società attiva nel medesimo campo di attività
(messa a disposizione di personale) almeno a far tempo dal 30.6.2023. La
querela per fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 era tardiva.
Il
pubblico ministero, per i fatti del mese di maggio 2024, ha rilevato che
l’apertura di un procedimento si giustificava soltanto nel caso di sufficienti
indizi di reato. La denunciante aveva allegato, a comprova dei fatti, due
laconiche email 22.5.2024 e 24.4.2024 inviate da __________ (branch director
della RE 1) ad __________ (pure della RE 1), in cui veniva indicato che
qualcuno avrebbe contattato alcuni loro dipendenti (senza sapere peraltro
quando). Ciò che manifestamente non era sufficiente per giustificare l’apertura
di un procedimento.
Tali
supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________
e le società __________ e __________ sarebbero stati effettuati grazie alla
conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente della RE
1. Per il procuratore pubblico, tale ipotesi non era nondimeno suffragata da
alcun indizio: si doveva quindi ritenere che non c’erano sufficienti elementi
agli atti per reputare che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.
Il
magistrato inquirente ha evidenziato che il semplice fatto di contattare o
avere rapporti contrattuali con la clientela e/o i collaboratori dell’ex
datrice di lavoro non costituiva un illecito. Dagli atti non emergevano indizi
di reato sufficienti dai quali potesse evincersi che i querelati avessero
contattato clienti e/o collaboratori della querelante per accaparrarsi clienti,
senza peraltro indicare loro che essi non erano più alle dipendenze della RE 1.
c. Con
gravame 5/7.8.2024 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il
decreto di non luogo a procedere sia annullato e gli atti siano rinviati al
procuratore pubblico affinché apra l’istruzione nei confronti della __________
e di __________, __________, __________, __________, __________ e __________
per i fatti oggetto della querela.
La
reclamante adduce anzitutto che il decreto impugnato sarebbe lacunoso negli
accertamenti ed insostenibile. Il magistrato inquirente avrebbe leso il
principio in dubio pro duriore. Si sarebbe inoltre soffermato su una
serie di fatti – periodo aprile-giugno 2023 – che non sarebbero stati oggetto
della querela. Essa avrebbe ritenuto pertinente dettagliare i fatti noti e la
loro evoluzione per evidenziare e contestualizzare l’illecito comportamento
della __________ e di alcuni suoi dipendenti nel mese di maggio 2024.
La
reclamante sostiene che, tanto per lei che per la __________, i lavoratori non
rappresenterebbero un mero “mezzo di produzione”. Esse sarebbero infatti
società attive nell’ambito del lavoro a prestito, caratterizzato da una
particolare relazione triangolare tra prestatore, lavoratore ed impresa
acquisitrice. Tra il prestatore e l’impresa acquisitrice ci sarebbe un
contratto sui generis di fornitura di personale a prestito. Il prestatore
non si obbligherebbe pertanto a fornire una determinata prestazione lavorativa
all’impresa acquisitrice, ma piuttosto a cedere un suo lavoratore a titolo
oneroso, per un determinato periodo di tempo, allo scopo di fornire lavoro. Il
concetto di clienti giusta l’art. 4 lit. a LCSl dovrebbe dunque comprendere
anche i lavoratori interinali.
Il
procuratore pubblico avrebbe in ogni caso accertato i fatti in maniera
manifestamente incompleta ed errata. Non avrebbe infatti considerato che, come
riportato nella querela, oltre ai lavoratori interinali, sarebbero stati
contattati anche i clienti. Proprio in ragione della presa di contatto di
alcuni clienti della RE 1 da parte della __________, volta esclusivamente a
convincerli a rescindere i contratti in essere con la RE 1, sarebbero date le
condizioni oggettive del reato giusta l’art. 4 lit. a LCSl.
La
reclamante, sul reato secondo l’art. 162 CP, afferma che – per quanto riguarda
i clienti ed i lavoratori interinali attivi in particolare nel __________
contattati da suoi ex dipendenti nel maggio 2024 – non si potrebbe certamente
ritenere tardiva la querela. Adduce che, avendo con i querelati pattuito la
segretezza delle informazioni riguardanti i clienti ed i lavoratori interinali,
dovrebbe essere garantita una tutela di carattere penale, oltre che
contrattuale. I querelati, nel mese di maggio 2024, avrebbero preso contatto
con clienti e lavoratori interinali di cui sarebbero venuti a conoscenza
nell’ambito del pregresso rapporto di lavoro con la RE 1, violando così
l’obbligo di segretezza delle informazioni.
Le
email citate nel decreto di non luogo a procedere riporterebbero segnalazioni
ricevute da due dipendenti della RE 1. Essi indicherebbero essenzialmente
informazioni ricevute da terzi, ovvero da lavoratori interinali attivi nel __________.
Alla reclamante sarebbero poi giunte oralmente altre informazioni sull’illecito
comportamento dei querelati, menzionate nella querela. Gli indizi di reato a
disposizione della reclamante consisterebbero essenzialmente, proprio per la
natura dei reati, in segnalazioni effettuate da terzi. Essa sarebbe impossibilitata
dal richiedere ai propri clienti ed ai propri lavoratori interinali
dichiarazioni scritte.
Nel
caso concreto i clienti stessi ed i lavoratori interinali avrebbero riferito
alla reclamante di essere stati contattati dalla __________ e di essere stati
incitati a rescindere i contratti in essere con lei per sottoscrivere nuovi
contratti con la __________ medesima.
Sarebbe
proprio stato in seguito all’iscrizione a registro di commercio della __________,
succursale di __________, che alla RE 1 sarebbero (ri-)iniziate a giungere
segnalazioni relative alla presa di contatto ed all’incitamento a rescindere i
contratti in essere da parte di clienti e lavoratori interinali attivi nel __________.
d. Delle
ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il
giudizio, in seguito in corso di motivazione.
in diritto
Considerandi
1.
1.1.
Ai
sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a
procedere può essere impugnato mediante reclamo.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia
(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti
(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c
CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.
1.
CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 5.8.2024 contro il decreto di non luogo a procedere 24.7.2024,
è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art.
310.
cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,
3.
ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;
ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.
KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).
1.3
1.3.1
In
applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
L’interesse
giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente
sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.
2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:
decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.
cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla
decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,
art. 382 CPP n. 2).
Un
mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP
(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).
1.3.2
La
RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 162
CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, 4. ed., art. 162 CP n. 3)
e dagli art. 23 / 4 lit. a LCSl, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382
cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o
all’annullamento del decreto 24.7.2024, che ha negato l’esistenza dei reati, che
l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.
1.4
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
L’impugnativa
è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.
2.
Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere
è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309
cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)
sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali
(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a
procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310
cpv. 1 lit. c CPP).
Si ricorda che l’azione penale – per principio – è
essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal
procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al
sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e
sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa
interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la
dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che
merita approfondimento.
3.
3.1.
Con
esposto 27.6.2024 la RE 1 ha presentato querela per violazione degli art. 23 / 4
lit. a LCSl e 162 CP. Con pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore
pubblico ha decretato il non luogo a procedere. La reclamante censura il
decreto.
3.2
Il
pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha
effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del
22.6.2020
consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero
pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale
d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO
Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se:
a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri
accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti
coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1
CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n.
21.
ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].
Il
magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani
immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di
accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP
n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46
ss.].
Giusta
l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a
procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,
accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali
non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di
rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO
– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.
BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).
Il
procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire
l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale
il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile
al principio della legalità (decisione TF 7B_144/2024 del 15.4.2024 consid.
6.3.2.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non
possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono
punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.
3.3
3.3.1
La
RE 1 invoca anzitutto, in combinazione con l’art. 23 LCSl [chiunque,
intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art.
3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria (cpv. 1)], l’art. 4 lit. a LCSl (secondo cui agisce
in modo sleale chiunque incita il cliente a rescindere un contratto per
stipularne uno con lui) sul fatto che la __________, ovvero ex dipendenti della
RE 1 divenuti dipendenti della __________, avrebbe contattato suoi clienti e
lavoratori interinali incitandoli a rescindere i contratti per sottoscrivere
nuovi contratti con lei.
3.3.2
Il
procuratore pubblico, ricevuta la querela, ha immediatamente decretato, per
questo reato, il non luogo a procedere. A ragione.
Si
ha in effetti una rescissione del contratto giusta l’art. 4 lit. a LCSl soltanto
se il contratto è leso (DTF 133 III 431 consid. 4.5.; 129 II 497 consid.
6.5.6.; decisione TF 6B_192/2016 del 2.2.2017 consid. 4.2.): la rescissione di
un contratto conformemente alle clausole contrattuali non costituisce quindi
una violazione del contratto secondo detto disposto (BSK UWG – M.R. FRICK, art.
4.
lit. a-c LCSl n. 20; SHK UWG – P. SPITZ / P. BLANK, 3. ed., art. 4 LCSl n.
40; CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art. 4 LCSl n. 27).
Ora,
nell’esposto 27.6.2024 (p. 11) la querelante ha sostenuto che sarebbe stato
pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei lavoratori
interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal contratto con la RE
1.
avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in applicazione dell’art. 4
lit. a LCSl. A seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e
querelante e la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista
recapitare diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali,
che non sembravano avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per
conto della __________.
La
querelante, nell’esposto di querela e nel reclamo, non ha nondimeno addotto, né
tantomeno sostanziato producendo i relativi atti (ovvero, segnatamente, i contratti
e le disdette), che le disdette non siano state conformi ai contratti in essere
tra le parti rispettivamente che gli asseriti contatti con persone a lei legate
contrattualmente sarebbero stati diretti a far rompere i contratti in essere in
modo difforme da quanto previsto contrattualmente.
Una
disdetta nei termini contrattuali non fonda tuttavia, come detto più sopra, una
violazione ai sensi dell’art. 4 lit. a LCSl.
I
contatti con i clienti di un ex datore di lavoro per acquisire i clienti per il
nuovo datore di lavoro non sono peraltro di principio criticabili dal profilo
della concorrenza perché nel libero mercato non c’è il diritto al mantenimento
della clientela (BSK UWG – M.R. FRICK, art. 4 lit. a-c LCSl n. 35). Il semplice
fatto di contattare la controparte di un concorrente o di evocargli la
possibilità di concludere un contratto sullo stesso oggetto non costituisce
incitazione giusta l’art. 4 lit. a LCSl (CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art.
4.
LCSl n. 18).
In
queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di indizi
di reato, senza necessità di approfondire il caso.
3.4
3.4.1
La
reclamante ipotizza inoltre il reato di violazione
del segreto di fabbrica o commerciale
giusta l’art. 162 CP [secondo cui è punito chiunque rivela un segreto di
fabbrica o commerciale che aveva per legge o per contratto l’obbligo di
custodire e chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione
(BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 2
ss.)].
3.4.2
Il
procuratore pubblico, con riferimento a detto reato, ha ritenuto tardiva la
querela per i fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 (decreto di non luogo
a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 consid. 7.). La reclamante non contesta
tale conclusione. Osserva anzi che per i fatti del citato periodo non aveva
presentato querela.
Al
consid. 8. del decreto il magistrato inquirente ha indicato che occorreva
valutare se fosse possibile aprire un procedimento penale in relazione a fatti
che sarebbero avvenuti nel maggio 2024, per i quali la querela non sarebbe
dunque stata tardiva.
Oltre
alla fattispecie sussunta agli art. 23 / 4 lit. a LCSl (pur non menzionati), il
pubblico ministero sembra (in quanto non è chiaro) essersi confrontato con
l’art. 162 CP (norma parimenti non menzionata) ritenendo che – in merito ai
supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________
e le società __________ e __________, che sarebbero stati effettuati grazie
alla conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente
della RE 1 – tale ipotesi non fosse suffragata da alcun indizio: si doveva
quindi reputare che non c’erano sufficienti elementi agli atti per concludere
che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.
Dagli
atti risulta tuttavia che __________ era attivo, quale dipendente della RE 1, a
__________ (doc. G, allegato alla querela), dove in seguito sarebbe stato
attivo quale dipendente della __________, succursale di __________, luogo che
avrebbe interessato – secondo la reclamante – diverse segnalazioni di
incitamenti a rescindere i contratti. Il contratto di lavoro di __________
(doc. G, allegato alla querela), così come i contratti degli altri querelati
(allegati alla querela), prevedeva inoltre l’obbligo del segreto professionale.
Dalle email di cui al doc. L (allegato alla querela) sembrerebbe poi che ci
sarebbero stati contatti con collaboratori della RE 1 da parte della __________
[in cui, come si evince dall’estratto del registro di commercio di quest’ultima
(doc. I, allegato alla querela), lavorano altri ex dipendenti della RE 1].
In
queste circostanze, il decreto di non luogo a procedere è prematuro. Il
procuratore pubblico deve approfondire i fatti e confrontarsi meglio con i
presupposti dell’art. 162 CP, che implica in particolare un segreto, ovvero un
fatto noto soltanto ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere
confidenziale in virtù di un interesse legittimo (DTF 142 II 268 consid.
5.2.2.1.; decisione TF 6B_364/2021 del 5.10.2022 consid. 4.3.1.; BSK Strafrecht
II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 8 ss.; StGB Praxiskommentar – S.
TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4.
ed., art. 162 CP n. 2), ritenuto che il segreto commerciale riguarda per
esempio l’organizzazione e la lista dei clienti (BSK Strafrecht II – M.A.
NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 19; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.
PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art.
162.
CP n. 5).
3.5
In
considerazione delle implicazioni del principio ne bis in idem, si
giustifica annullare il decreto 24.7.2024 nella sua interezza.
4.
Il
reclamo è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono
compensate.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.
CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:
§ Il
decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 del procuratore
pubblico Caterina Jaquinta Defilippi è annullato ai sensi dei considerandi.
§§ Gli
atti dell’incarto NLP 2283/2024 sono ritornati al magistrato inquirente per i
suoi incombenti.
2. Tassa
di giustizia, spese ed indennità sono compensate.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95
a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.
81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera