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Decisione

60.2024.224

Reclamo dell'accusatore privato contro il decreto di non luogo a procedere del procuratore pubblico. concorrenza sleale. violazione del segreto di fabbrica o commerciale

10 giugno 2025Italiano24 min

esposto 27.6.2024 la RE 1 ha querelato la __________ e __________, __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

60.2024.224

Lugano

10 giugno 2025/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

Ivano Ranzanici, Giovan Maria Tattarletti

cancelliera:

Alessandra Mondada

sedente per statuire sul reclamo 5/7.8.2024 presentato da

RE 1, ,

patr. da: avv. PR 1, ,

contro

il decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del

24.7.2024 emanato dal procuratore pubblico Caterina Jaquinta Defilippi

nell’ambito del procedimento penale dipendente da suo esposto 27.6.2024 nei

confronti della __________, __________, e di __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ per titolo di concorrenza sleale e

violazione del segreto di fabbrica o commerciale;

richiamate le osservazioni 14/19.8.2024 e

11/12.9.2024 (duplica) del magistrato inquirente – che ha postulato la

reiezione del gravame – e 9/10.9.2024 (replica) della RE 1 – che si è

confermata nelle sue argomentazioni –;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Fatti

a. Con

esposto 27.6.2024 la RE 1 ha querelato la __________ e __________, __________, __________,

__________, __________ e __________ per concorrenza sleale e violazione del

segreto di fabbrica o commerciale.

Dalla

querela si evince in particolare quanto segue.

1.

La

querelante (già __________) sarebbe stata un’azienda attiva in particolare

nell’ambito del collocamento e della locazione di personale. Essa avrebbe avuto

succursali anche in Ticino.

2.

__________

sarebbe stato assunto dalla società nel 2016. Egli sarebbe stato branch

manager (a __________ e poi a __________).

__________,

__________, __________, __________ e __________ sarebbero stati assunti quali

consulenti.

Essi,

nell’ambito del proprio lavoro, sarebbero stati evidentemente a conoscenza

della clientela e dei lavoratori interinali della querelante.

3.

Tutti

i contratti di lavoro dei querelati con la querelante avrebbero previsto un

divieto di concorrenza giusta gli art. 340 ss. CO, una pena convenzionale ed

una clausola relativa alla riservatezza.

4.

Nel

mese di febbraio 2022 __________ e __________ avrebbero disdetto in via

ordinaria il rapporto di lavoro (conclusosi nell’aprile 2022). __________, __________,

__________ e __________ avrebbero dimissionato nel dicembre 2022, con

conclusione dell’attività lavorativa nel febbraio 2023.

5.

Nel

corso del mese di marzo 2023 si sarebbero fatte persistenti voci relative

all’avvio, da parte di __________ e di altri suoi ex dipendenti, di un’illecita

attività concorrenziale nei suoi confronti.

Dalle

ricerche effettuate sarebbe emerso che il 6.3.2023 __________, in qualità di

promotore, avrebbe costituito la __________ con il seguente scopo: “La

società ha quale scopo l’attività nel settore delle risorse umane, in

particolare la messa a disposizione a tempo determinato e indeterminato di

personale, come pure la consulenza in materia di reclutamento, selezione e

collocazione di personale. Può svolgere qualsiasi operazione finanziaria,

industriale e commerciale utile o connessa con lo scopo sociale. Può inoltre

acquisire partecipazioni e assicurare finanziamenti sotto forma di prestiti o

di garanzie, ad eccezione delle attività per le quali è prevista un’autorizzazione.

Potrà partecipare sotto qualunque forma ad imprese similari sia in Svizzera sia

all’estero.”

La

RE 1 e la __________ sarebbero state chiaramente due società concorrenti che

pertanto, per quanto riguardava la messa a disposizione di personale, si

sarebbero sovrapposte.

6.

L’avvio

dell’attività illecita da parte di __________ sarebbe stato studiato da tempo e

minuziosamente pianificato. Interrogato nell’ambito della causa civile, egli

avrebbe sostenuto che la __________ sarebbe stata creata a seguito della

notizia dell’acquisizione della __________ da parte della RE 1. Ritenuto che

non ci sarebbe stata alcuna acquisizione, avendo la RE 1 rilevato la __________

nell’autunno 2022, la notizia a cui egli avrebbe fatto riferimento sarebbe

risalita all’autunno 2022. Avrebbe quindi pianificato la costituzione della __________

quando ancora sarebbe stato alle dipendenze della querelante.

7.

La

RE 1, preso atto della costituzione della __________, si sarebbe rivolta ai

suoi clienti ed ai lavoratori interinali. Sarebbe emerso che __________ non

avrebbe agito da solo. Anche __________, __________ e __________ avrebbero

iniziato un’attività lavorativa alle dipendenze della __________.

8.

La

querelante ha aggiunto che alcuni attuali dipendenti della RE 1 avrebbero

raccolto, in diverse email, segnalazioni relative agli illeciti comportamenti

dei querelati nei mesi aprile-giugno 2023, che avrebbero permesso di delineare

l’illecito modus operandi dei querelati e l’entità del danno nei suoi

confronti.

9.

In

considerazione dell’incessante ed insistente presa di contatto di clienti e

lavoratori interinali della RE 1, essa si sarebbe vista costretta a presentare

un’istanza di adozione di misure supercautelari e cautelari nei confronti di __________,

__________, __________ e della __________.

Con

decreto supercautelare 30.6.2023 il pretore del distretto di __________ avrebbe

intimato ai convenuti, con la comminatoria giusta l’art. 292 CP, di astenersi

dall’esercitare un’attività concorrenziale.

Essi

non avrebbero rispettato l’ordine loro imposto. La RE 1 li avrebbe dunque

denunciati (inc. MP 2023.6536).

Con

decreto cautelare 20.2.2024 il pretore avrebbe revocato il decreto

supercautelare, respingendo le richieste della RE 1.

10.

La

querelante ha sostenuto che il 10.5.2024 sarebbe stata iscritta a registro di

commercio la succursale della __________ con sede a __________. La RE 1 avrebbe

contestualmente (ri-)cominciato a ricevere diverse segnalazioni da parte di

clienti e lavoratori interinali attivi in particolare nel __________, che

avrebbero riferito di essere stati contattati dalla __________ per il tramite

dei querelati.

11.

Sarebbe

stato pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei

lavoratori interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal

contratto con la RE 1 avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in

applicazione dell’art. 4 lit. a LCSl.

A

seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e querelante e

la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista recapitare

diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali, che non sembravano

avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per conto della __________.

Il

danno complessivo a lei cagionato dai querelati sarebbe ammontato alla somma di

CHF 3.6 mio (mancato guadagno).

12.

La

querelante, con riferimento al reato di violazione del segreto di fabbrica o

commerciale, ha addotto che i contratti di lavoro sottoscritti dai querelati

avrebbero previsto una clausola di riservatezza per quanto atteneva a tutte le

informazioni concernenti il datore di lavoro di cui il lavoratore era venuto a

conoscenza nell’ambito della propria attività lavorativa. Tale clausola avrebbe

compreso anche la cerchia dei clienti e dei lavoratori interinali. I querelati

avrebbero sistematicamente contattato clienti e lavoratori interinali della RE

1, di cui sarebbero evidentemente venuti a conoscenza nell’ambito della loro

pregressa attività lavorativa.

13.

La

RE 1 si è costituita accusatrice privata.

14.

L’esposto

è stato registrato come inc. MP 2024.6491.

b. Con

pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore pubblico ha decretato il non

luogo a procedere in relazione all’esposto.

Il

magistrato inquirente, ricordati la querela ed il diritto applicabile, ha

evidenziato che i reati ipotizzati erano perseguibili soltanto a querela di

parte. La costituzione della __________ non costituiva per sé un fatto

penalmente rilevante giusta la LCSl. Poteva eventualmente porsi la questione a

sapere se la creazione della nuova società fosse in contrasto con il divieto di

concorrenza previsto dai contratti di lavoro degli ex dipendenti. Trattandosi

di una questione meramente civilistica, essa – peraltro già oggetto di un

contenzioso civile tra le parti – non poteva essere indagata. In ogni caso, a

titolo abbondanziale, il procuratore pubblico ha osservato che la querela

sporta nel mese di giugno 2024 sarebbe stata comunque ampiamente tardiva. La __________

era infatti stata costituita il 9.3.2023, fatto noto alla querelante al più

tardi dal giugno 2023.

Con

riferimento all’acquisizione dei lavoratori interinali da parte della __________

nel periodo marzo-giugno 2023, il pubblico ministero ha evidenziato che tale

circostanza era stata oggetto di un’istanza di provvedimenti cautelari promossa

il 30.6.2023 dalla RE 1. La querela, anche su questo punto, era dunque tardiva.

Sui

tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________ e

le società __________ e __________, asseritamente avvenuti nel maggio 2024,

essi non avrebbero costituito reato giusta gli art. 3 lit. a/d e 4 lit. a LCSl.

Con particolare riferimento all’art. 4 lit. a LCSl, la dottrina maggioritaria

non includeva i lavoratori nel concetto di “clienti”, ma piuttosto di “mezzi di

produzione”. La volontà del legislatore di escludere i lavoratori dal concetto

di “clienti” risultava comunque dalla terminologia semantica che il legislatore

aveva utilizzato nel formulare l’art. 4 LCSl (che riportava il termine

“lavoratori” soltanto alla lit. c).

In

merito al reato giusta l’art. 162 CP, il procuratore pubblico ha rilevato che

la RE 1 era necessariamente a conoscenza del fatto che i suoi ex dipendenti

avevano costituito una nuova società attiva nel medesimo campo di attività

(messa a disposizione di personale) almeno a far tempo dal 30.6.2023. La

querela per fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 era tardiva.

Il

pubblico ministero, per i fatti del mese di maggio 2024, ha rilevato che

l’apertura di un procedimento si giustificava soltanto nel caso di sufficienti

indizi di reato. La denunciante aveva allegato, a comprova dei fatti, due

laconiche email 22.5.2024 e 24.4.2024 inviate da __________ (branch director

della RE 1) ad __________ (pure della RE 1), in cui veniva indicato che

qualcuno avrebbe contattato alcuni loro dipendenti (senza sapere peraltro

quando). Ciò che manifestamente non era sufficiente per giustificare l’apertura

di un procedimento.

Tali

supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________

e le società __________ e __________ sarebbero stati effettuati grazie alla

conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente della RE

1. Per il procuratore pubblico, tale ipotesi non era nondimeno suffragata da

alcun indizio: si doveva quindi ritenere che non c’erano sufficienti elementi

agli atti per reputare che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.

Il

magistrato inquirente ha evidenziato che il semplice fatto di contattare o

avere rapporti contrattuali con la clientela e/o i collaboratori dell’ex

datrice di lavoro non costituiva un illecito. Dagli atti non emergevano indizi

di reato sufficienti dai quali potesse evincersi che i querelati avessero

contattato clienti e/o collaboratori della querelante per accaparrarsi clienti,

senza peraltro indicare loro che essi non erano più alle dipendenze della RE 1.

c. Con

gravame 5/7.8.2024 la RE 1 postula che, in accoglimento dell’impugnativa, il

decreto di non luogo a procedere sia annullato e gli atti siano rinviati al

procuratore pubblico affinché apra l’istruzione nei confronti della __________

e di __________, __________, __________, __________, __________ e __________

per i fatti oggetto della querela.

La

reclamante adduce anzitutto che il decreto impugnato sarebbe lacunoso negli

accertamenti ed insostenibile. Il magistrato inquirente avrebbe leso il

principio in dubio pro duriore. Si sarebbe inoltre soffermato su una

serie di fatti – periodo aprile-giugno 2023 – che non sarebbero stati oggetto

della querela. Essa avrebbe ritenuto pertinente dettagliare i fatti noti e la

loro evoluzione per evidenziare e contestualizzare l’illecito comportamento

della __________ e di alcuni suoi dipendenti nel mese di maggio 2024.

La

reclamante sostiene che, tanto per lei che per la __________, i lavoratori non

rappresenterebbero un mero “mezzo di produzione”. Esse sarebbero infatti

società attive nell’ambito del lavoro a prestito, caratterizzato da una

particolare relazione triangolare tra prestatore, lavoratore ed impresa

acquisitrice. Tra il prestatore e l’impresa acquisitrice ci sarebbe un

contratto sui generis di fornitura di personale a prestito. Il prestatore

non si obbligherebbe pertanto a fornire una determinata prestazione lavorativa

all’impresa acquisitrice, ma piuttosto a cedere un suo lavoratore a titolo

oneroso, per un determinato periodo di tempo, allo scopo di fornire lavoro. Il

concetto di clienti giusta l’art. 4 lit. a LCSl dovrebbe dunque comprendere

anche i lavoratori interinali.

Il

procuratore pubblico avrebbe in ogni caso accertato i fatti in maniera

manifestamente incompleta ed errata. Non avrebbe infatti considerato che, come

riportato nella querela, oltre ai lavoratori interinali, sarebbero stati

contattati anche i clienti. Proprio in ragione della presa di contatto di

alcuni clienti della RE 1 da parte della __________, volta esclusivamente a

convincerli a rescindere i contratti in essere con la RE 1, sarebbero date le

condizioni oggettive del reato giusta l’art. 4 lit. a LCSl.

La

reclamante, sul reato secondo l’art. 162 CP, afferma che – per quanto riguarda

i clienti ed i lavoratori interinali attivi in particolare nel __________

contattati da suoi ex dipendenti nel maggio 2024 – non si potrebbe certamente

ritenere tardiva la querela. Adduce che, avendo con i querelati pattuito la

segretezza delle informazioni riguardanti i clienti ed i lavoratori interinali,

dovrebbe essere garantita una tutela di carattere penale, oltre che

contrattuale. I querelati, nel mese di maggio 2024, avrebbero preso contatto

con clienti e lavoratori interinali di cui sarebbero venuti a conoscenza

nell’ambito del pregresso rapporto di lavoro con la RE 1, violando così

l’obbligo di segretezza delle informazioni.

Le

email citate nel decreto di non luogo a procedere riporterebbero segnalazioni

ricevute da due dipendenti della RE 1. Essi indicherebbero essenzialmente

informazioni ricevute da terzi, ovvero da lavoratori interinali attivi nel __________.

Alla reclamante sarebbero poi giunte oralmente altre informazioni sull’illecito

comportamento dei querelati, menzionate nella querela. Gli indizi di reato a

disposizione della reclamante consisterebbero essenzialmente, proprio per la

natura dei reati, in segnalazioni effettuate da terzi. Essa sarebbe impossibilitata

dal richiedere ai propri clienti ed ai propri lavoratori interinali

dichiarazioni scritte.

Nel

caso concreto i clienti stessi ed i lavoratori interinali avrebbero riferito

alla reclamante di essere stati contattati dalla __________ e di essere stati

incitati a rescindere i contratti in essere con lei per sottoscrivere nuovi

contratti con la __________ medesima.

Sarebbe

proprio stato in seguito all’iscrizione a registro di commercio della __________,

succursale di __________, che alla RE 1 sarebbero (ri-)iniziate a giungere

segnalazioni relative alla presa di contatto ed all’incitamento a rescindere i

contratti in essere da parte di clienti e lavoratori interinali attivi nel __________.

d. Delle

ulteriori argomentazioni e delle osservazioni si dirà, se necessario per il

giudizio, in seguito in corso di motivazione.

in diritto

Considerandi

1.

1.1.

Ai

sensi degli art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP un decreto di non luogo a

procedere può essere impugnato mediante reclamo.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata oppure ritardata giustizia

(art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti

(art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c

CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (secondo l’art. 396 cpv.

1.

CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 5.8.2024 contro il decreto di non luogo a procedere 24.7.2024,

è tempestivo (siccome presentato nel termine di dieci giorni giusta gli art.

310.

cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP) e proponibile (BSK StPO – M. HEINIGER / R. RICKLI,

3.

ed., art. 322 CPP n. 5; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10;

ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, 3. ed., art. 322 CPP n. 7; ZK StPO – A.J.

KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16).

1.3

1.3.1

In

applicazione dell’art. 382 cpv. 1 CPP sono

legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento oppure alla modifica della pronuncia (sentenza TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

L’interesse

giuridicamente protetto ex art. 382 cpv. 1 CPP implica che il ricorrente

sia personalmente, direttamente (DTF 145 IV 161 consid. 3.1.; 142 IV 82 consid.

2.3.2.; decisione TF 7B_51/2024 del 25.4.2024 consid. 2.2.1.) e (di principio:

decisione TF 1B_55/2021 del 25.8.2021 consid. 4.1.; BSK StPO – J. BÄHLER, op.

cit., art. 382 CPP n. 7) attualmente (DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) leso dalla

decisione che impugna (StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, 4. ed.,

art. 382 CPP n. 2).

Un

mero interesse di fatto non è sufficiente giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP

(decisione TF 7B_54/2024 del 7.2.2025 consid. 2.2.1.).

1.3.2

La

RE 1, accusatrice privata, titolare dei beni giuridici tutelati dall’art. 162

CP (BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, 4. ed., art. 162 CP n. 3)

e dagli art. 23 / 4 lit. a LCSl, è legittimata a reclamare giusta l’art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto alla modifica o

all’annullamento del decreto 24.7.2024, che ha negato l’esistenza dei reati, che

l’avrebbero lesa personalmente, direttamente ed attualmente.

1.4

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

L’impugnativa

è, in queste circostanze, ricevibile in ordine.

2.

Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere

è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309

cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico)

sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali

(art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a

procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) oppure quando non si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310

cpv. 1 lit. c CPP).

Si ricorda che l’azione penale – per principio – è

essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal

procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al

sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e

sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa

interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la

dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che

merita approfondimento.

3.

3.1.

Con

esposto 27.6.2024 la RE 1 ha presentato querela per violazione degli art. 23 / 4

lit. a LCSl e 162 CP. Con pronuncia 2283/2024 del 24.7.2024 il procuratore

pubblico ha decretato il non luogo a procedere. La reclamante censura il

decreto.

3.2

Il

pubblico ministero apre l’istruzione, con decreto (art. 309 cpv. 3 CPP) [che ha

effetto dichiarativo (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.4.; decisioni TF 6B_84/2020 del

22.6.2020

consid. 2.1.1.; 1B_13/2020 del 10.2.2020 consid. 3.2. in re Ministero

pubblico del Cantone Ticino c. Corte dei reclami penali del Tribunale

d’appello; BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n. 39; StPO

Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 309 CPP n. 2)], se:

a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri

accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti

coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell’art. 307 cpv. 1

CPP (art. 309 cpv. 1 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP n.

21.

ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 24 ss.].

Il

magistrato inquirente rinuncia tuttavia ad aprire l’istruzione qualora emani

immediatamente un decreto di non luogo a procedere oppure, anche, un decreto di

accusa (art. 309 cpv. 4 CPP) [BSK StPO – A. VOGELSANG, op. cit., art. 309 CPP

n. 47 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T. BOSSHARD, op. cit., art. 309 CPP n. 46

ss.].

Giusta

l’art. 310 cpv. 1 CPP il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a

procedere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia,

accerta che: a. gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali

non sono adempiuti; b. vi sono impedimenti a procedere; c. si giustifica di

rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (BSK StPO

– A. VOGELSANG, op. cit., art. 310 CPP n. 9 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT / T.

BOSSHARD, op. cit., art. 310 CPP n. 2 ss.).

Il

procuratore pubblico deve tenere conto che per la decisione se aprire

l’istruzione, ovvero se non emanare un decreto di non luogo a procedere, vale

il principio “in dubio pro duriore”, riconducibile

al principio della legalità (decisione TF 7B_144/2024 del 15.4.2024 consid.

6.3.2.). Esso comporta che, di massima, un decreto di non luogo a procedere non

possa essere pronunciato se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono

punibili oppure che le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute.

3.3

3.3.1

La

RE 1 invoca anzitutto, in combinazione con l’art. 23 LCSl [chiunque,

intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli art.

3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria (cpv. 1)], l’art. 4 lit. a LCSl (secondo cui agisce

in modo sleale chiunque incita il cliente a rescindere un contratto per

stipularne uno con lui) sul fatto che la __________, ovvero ex dipendenti della

RE 1 divenuti dipendenti della __________, avrebbe contattato suoi clienti e

lavoratori interinali incitandoli a rescindere i contratti per sottoscrivere

nuovi contratti con lei.

3.3.2

Il

procuratore pubblico, ricevuta la querela, ha immediatamente decretato, per

questo reato, il non luogo a procedere. A ragione.

Si

ha in effetti una rescissione del contratto giusta l’art. 4 lit. a LCSl soltanto

se il contratto è leso (DTF 133 III 431 consid. 4.5.; 129 II 497 consid.

6.5.6.; decisione TF 6B_192/2016 del 2.2.2017 consid. 4.2.): la rescissione di

un contratto conformemente alle clausole contrattuali non costituisce quindi

una violazione del contratto secondo detto disposto (BSK UWG – M.R. FRICK, art.

4.

lit. a-c LCSl n. 20; SHK UWG – P. SPITZ / P. BLANK, 3. ed., art. 4 LCSl n.

40; CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art. 4 LCSl n. 27).

Ora,

nell’esposto 27.6.2024 (p. 11) la querelante ha sostenuto che sarebbe stato

pacifico che la presa di contatto sistematica della clientela e dei lavoratori

interinali da parte dei querelati per indurli a recedere dal contratto con la RE

1.

avrebbe configurato un atto di concorrenza sleale in applicazione dell’art. 4

lit. a LCSl. A seguito dell’interruzione del rapporto di lavoro tra querelati e

querelante e la costituzione della __________, la RE 1 si sarebbe infatti vista

recapitare diverse disdette da parte di clienti fedeli e lavoratori interinali,

che non sembravano avere altri motivi se non l’influenza dei querelati per

conto della __________.

La

querelante, nell’esposto di querela e nel reclamo, non ha nondimeno addotto, né

tantomeno sostanziato producendo i relativi atti (ovvero, segnatamente, i contratti

e le disdette), che le disdette non siano state conformi ai contratti in essere

tra le parti rispettivamente che gli asseriti contatti con persone a lei legate

contrattualmente sarebbero stati diretti a far rompere i contratti in essere in

modo difforme da quanto previsto contrattualmente.

Una

disdetta nei termini contrattuali non fonda tuttavia, come detto più sopra, una

violazione ai sensi dell’art. 4 lit. a LCSl.

I

contatti con i clienti di un ex datore di lavoro per acquisire i clienti per il

nuovo datore di lavoro non sono peraltro di principio criticabili dal profilo

della concorrenza perché nel libero mercato non c’è il diritto al mantenimento

della clientela (BSK UWG – M.R. FRICK, art. 4 lit. a-c LCSl n. 35). Il semplice

fatto di contattare la controparte di un concorrente o di evocargli la

possibilità di concludere un contratto sullo stesso oggetto non costituisce

incitazione giusta l’art. 4 lit. a LCSl (CR LCD – A. MORIN / D. OPPLIGER, art.

4.

LCSl n. 18).

In

queste circostanze, si deve necessariamente concludere per l’assenza di indizi

di reato, senza necessità di approfondire il caso.

3.4

3.4.1

La

reclamante ipotizza inoltre il reato di violazione

del segreto di fabbrica o commerciale

giusta l’art. 162 CP [secondo cui è punito chiunque rivela un segreto di

fabbrica o commerciale che aveva per legge o per contratto l’obbligo di

custodire e chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione

(BSK Strafrecht II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 2

ss.)].

3.4.2

Il

procuratore pubblico, con riferimento a detto reato, ha ritenuto tardiva la

querela per i fatti relativi al periodo marzo-giugno 2023 (decreto di non luogo

a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 consid. 7.). La reclamante non contesta

tale conclusione. Osserva anzi che per i fatti del citato periodo non aveva

presentato querela.

Al

consid. 8. del decreto il magistrato inquirente ha indicato che occorreva

valutare se fosse possibile aprire un procedimento penale in relazione a fatti

che sarebbero avvenuti nel maggio 2024, per i quali la querela non sarebbe

dunque stata tardiva.

Oltre

alla fattispecie sussunta agli art. 23 / 4 lit. a LCSl (pur non menzionati), il

pubblico ministero sembra (in quanto non è chiaro) essersi confrontato con

l’art. 162 CP (norma parimenti non menzionata) ritenendo che – in merito ai

supposti tentativi di acquisizione dei lavoratori interinali attivi presso __________

e le società __________ e __________, che sarebbero stati effettuati grazie

alla conoscenza dei lavoratori interinali di __________ quando era dipendente

della RE 1 – tale ipotesi non fosse suffragata da alcun indizio: si doveva

quindi reputare che non c’erano sufficienti elementi agli atti per concludere

che __________ avesse (personalmente) commesso il fatto.

Dagli

atti risulta tuttavia che __________ era attivo, quale dipendente della RE 1, a

__________ (doc. G, allegato alla querela), dove in seguito sarebbe stato

attivo quale dipendente della __________, succursale di __________, luogo che

avrebbe interessato – secondo la reclamante – diverse segnalazioni di

incitamenti a rescindere i contratti. Il contratto di lavoro di __________

(doc. G, allegato alla querela), così come i contratti degli altri querelati

(allegati alla querela), prevedeva inoltre l’obbligo del segreto professionale.

Dalle email di cui al doc. L (allegato alla querela) sembrerebbe poi che ci

sarebbero stati contatti con collaboratori della RE 1 da parte della __________

[in cui, come si evince dall’estratto del registro di commercio di quest’ultima

(doc. I, allegato alla querela), lavorano altri ex dipendenti della RE 1].

In

queste circostanze, il decreto di non luogo a procedere è prematuro. Il

procuratore pubblico deve approfondire i fatti e confrontarsi meglio con i

presupposti dell’art. 162 CP, che implica in particolare un segreto, ovvero un

fatto noto soltanto ad una cerchia ristretta di persone, che si vuole mantenere

confidenziale in virtù di un interesse legittimo (DTF 142 II 268 consid.

5.2.2.1.; decisione TF 6B_364/2021 del 5.10.2022 consid. 4.3.1.; BSK Strafrecht

II – M.A. NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 8 ss.; StGB Praxiskommentar – S.

TRECHSEL / M. PIETH / M. JEAN-RICHARD, 4.

ed., art. 162 CP n. 2), ritenuto che il segreto commerciale riguarda per

esempio l’organizzazione e la lista dei clienti (BSK Strafrecht II – M.A.

NIGGLI / N. HAGENSTEIN, op. cit., art. 162 CP n. 19; StGB Praxiskommentar – S. TRECHSEL / M.

PIETH / M. JEAN-RICHARD, op. cit., art.

162.

CP n. 5).

3.5

In

considerazione delle implicazioni del principio ne bis in idem, si

giustifica annullare il decreto 24.7.2024 nella sua interezza.

4.

Il

reclamo è parzialmente accolto. Tassa di giustizia, spese ed indennità sono

compensate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss.

CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza:

§ Il

decreto di non luogo a procedere 2283/2024 del 24.7.2024 del procuratore

pubblico Caterina Jaquinta Defilippi è annullato ai sensi dei considerandi.

§§ Gli

atti dell’incarto NLP 2283/2024 sono ritornati al magistrato inquirente per i

suoi incombenti.

2. Tassa

di giustizia, spese ed indennità sono compensate.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e sulla ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95

a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art.

81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera